Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A.a. Il 10 maggio 2022, A._______ (qui di seguito: ricorrente), cittadino iraniano, classe 1992, è entrato in Svizzera e l’11 maggio 2022 ha depositato una domanda d’asilo al Centro federale per richiedenti l’asilo (CFA) della Regione Ticino e Svizzera centrale. A.b. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha svolto, dapprima, un’interrogazione sommaria sulla sua persona in data 19 maggio 2022, e, successivamente, un’approfondita audizione sui suoi motivi d’asilo in data 10 ottobre 2022. A.c. L’11 ottobre 2022 il ricorrente è stato assegnato alla procedura ampliata. L’8 maggio 2023 si è svolta un’audizione integrativa.
Come motivazione della domanda d’asilo il ricorrente ha addotto, in sintesi, che in seguito alla partecipazione a una protesta, in cui sarebbe stato ferito dalle forze dell’ordine, e dopo che avrebbe dato fuoco a dei poster di due leader islamici al termine dell’ennesima lite con suo padre – membro del (…) –, avrebbe lasciato il suo Paese per allontanarsi da una realtà che non avrebbe più condiviso. A sostegno della domanda d’asilo, il ricorrente ha prodotto copia del suo passaporto, un “certificato di apprezzamento B._______” e delle fotografie con la sua famiglia.
B. Con decisione del 23 maggio 2023, la SEM ha negato la qualità di rifugiato al ricorrente, ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera.
C. In data il 21 giugno 2023 (data del timbro postale), il ricorrente è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) chiedendo, in via principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, in subordine l’ammissione provvisoria. In ulteriore subordine, egli ha chiesto il rinvio degli atti alla SEM per nuovo esame della fattispecie. Ha altresì domandato l'esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e dal relativo anticipo rispettivamente l'accoglimento dell'assistenza giudiziaria.
D-3518/2023 Pagina 3 D. on decisione incidentale del 3 luglio 2023, il giudice istruttore ha autorizzato al ricorrente il soggiorno in Svizzera fino a conclusione della procedura, ha respinto la domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e ha invitato il ricorrente ha versare un anticipo a copertura delle spese processuali.
E. Con complemento di ricorso del 18 luglio 2023, il ricorrente ha prodotto nuovi documenti, segnatamente a comprova del suo attivismo in Svizzera nei confronti del suo Paese, e ha chiesto al Tribunale di rivalutare la richiesta di pagamento dell’anticipo spese.
F. Con decisione incidentale del 25 luglio 2023, il giudice istruttore ha annullato i punti 2, 3 e 4 (concernenti l’assistenza giudiziaria risp. l’obbligo di versare l’anticipo spese e la rispettiva comminatoria in caso di inadempienza) e ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio. Il ricorrente è stato invitato a produrre un’attestazione di indigenza, ciò che ha fatto con scritto del 27 luglio 2023.
G. Nella risposta del 4 settembre 2023 la SEM ha preso posizione sul ricorso e il complemento di ricorso chiedendone il rigetto.
H. Con scritto del 19 settembre 2023 il ricorrente ha trasmesso un ulteriore documento a comprova del suo attivismo in Svizzera, replicando in seguito il 29 settembre 2023 alla risposta della SEM, e riconfermandosi nelle conclusioni ricorsuali.
I. In sede di duplica, il 28 dicembre 2023 la SEM ha mantenuto invariate le proprie richieste.
J. Nella triplica del 5 aprile 2024, il ricorrente ha esposto le proprie osservazioni alla duplica della SEM, riconfermando quanto esposto in precedenza.
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Erwägungen (51 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso.
E. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Egli è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa.
E. 1.4 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Si entra quindi nel merito del ricorso.
E. 2.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 2.2 Inoltre, il Tribunale tiene conto della situazione del Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 consid. 5.4).
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E. 3.1 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto, da un lato, che alcune delle dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato, dall’altro, che le restanti dichiarazioni non soddisfano le condizioni di verosimiglianza. Inoltre, essa ha ritenuto ammissibile, esigibile e possibile l’esecuzione dell’allontanamento.
E. 3.2 Con il ricorso il ricorrente censura interamente la decisione impugnata, e conseguentemente oggetto del litigio sono la verosimiglianza e la rilevanza delle allegazioni del ricorrente per il riconoscimento della qualità di rifugiato nonché l’esecuzione dell’allontanamento.
E. 4 Innanzitutto, si esaminerà l’esclusione da parte della SEM della verosimiglianza dell’episodio riferito dal ricorrente circa i due poster di leader islamici che egli avrebbe incendiato di fronte a delle telecamere.
E. 4.1 Il ricorrente ha dichiarato che, a seguito di una discussione avvenuta con suo padre, sarebbe uscito di casa per fumare e, spinto dall'ira, avrebbe dato fuoco ai poster di due leader islamici, (…), senza pensare all’eventuale presenza di telecamere. Tale evento avrebbe portato a deteriorare ulteriormente i rapporti con il padre e la famiglia, conducendolo all'espatrio (cfr. atto SEM 29/13, ossia verbale dell’audizione sui motivi d’asilo del 10 ottobre 2022 [di seguito: verbale AsM], D53 i.f.; atto SEM 36/13, ossia verbale dell’audizione integrativa nella procedura ampliata dell’8 maggio 2023 [di seguito: verbale Al], D45 e segg.). La SEM afferma, invece, che molti indizi – di cui si dirà nel dettaglio più avanti – contribuirebbero all’inverosimiglianza di questo racconto.
E. 4.2.1 Giusta l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 4.2.2 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso
D-3518/2023 Pagina 6 dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta, ciò che non è il caso qualora egli fondi le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
E. 4.3 Riguardo all’episodio in discussione, la SEM ravvisa una contraddizione, poiché il ricorrente avrebbe dapprima detto che erano stati i suoi fratelli a separare lui e il padre durante la lite, poi, invece, che sarebbe stata sua madre a intervenire per farlo uscire a tranquillizzarsi. Il Tribunale ritiene che, come affermato dal ricorrente, queste specifiche dichiarazioni non sono incompatibili. Nella prima audizione, il ricorrente ha infatti riferito che i suoi fratelli sarebbero intervenuti per separare lui e il padre e poi sarebbe uscito fuori casa per fumare (cfr. verbale AsM, D53); mentre nella seconda audizione, ha affermato che sua madre gli avrebbe suggerito di uscire subito di casa e calmarsi (cfr. verbale AI, D46). Più che di una contraddizione sembra dunque trattarsi di un dettaglio aggiuntivo. Ciononostante, nell’esame complessivo di credibilità di questo episodio non si spiega come mai il ricorrente, prima dell’audizione integrativa nella procedura ampliata, non abbia mai menzionato la presenza di telecamere di sorveglianza nel rispettivo edificio abitativo (cfr. verbale AI, D66 segg.; fotografie del blocco abitativo (…) inoltrate in fase di ricorso [atto TAF 4/1]). Non appare credibile la sua dichiarazione, resa solo nell’audizione integrativa, secondo cui, dopo avere bruciato i summenzionati poster dei relativi leader, non avrebbe pensato alle telecamere a causa della rabbia e dell’odio che provava nei loro confronti (cfr. verbale AI, D45 e D77), quando
D-3518/2023 Pagina 7 nella prima audizione non ne ha fatto nessuna menzione. Vista l’importanza del fatto, solo successivamente asserito, della videosorveglianza, secondo l'ordine generale delle cose ci si sarebbe dovuto attendere che nella prima audizione il ricorrente, a comprova dei motivi d’espatrio, dichiarasse di temere non tanto la reazione del padre, quanto piuttosto le conseguenze della videosorveglianza. Il ricorrente non ha nemmeno specificato quando avrebbe realizzato che le telecamere potevano essere un pericolo (cfr. verbale AI, D66 segg.). Poco comprensibile ai fini della credibilità di questo racconto è, oltretutto, come rimarcato dalla SEM, il mancato confronto e la mancata discussione di tale aspetto, anche solo per conoscerne eventuali ripercussioni, con i propri famigliari con i quali è tuttora regolarmente in contatto (cfr. verbale AsM, D22). Come inoltre evidenziato dalla SEM, il ricorrente non ha nemmeno spiegato come sia giunto alla conclusione che suo padre si sia arrabbiato a tale punto da volere la sua morte (cfr. verbale AI, D77). Pure ammettendo che egli nella seconda audizione sia stato molto più lucido e preciso nel rispondere alle domande che nella prima, in conclusione va comunque condivisa l’opinione della SEM, secondo cui le dichiarazioni del ricorrente in merito al succitato episodio non soddisfano le condizioni di verosimiglianza. Ad ogni modo, anche volendo ammetterne la verosimiglianza, queste dichiarazioni non adempirebbero le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato, come si dirà nei considerandi successivi.
E. 5 Qui di seguito si entrerà nel merito delle allegazioni del ricorrente inerenti alla rilevanza dei motivi d’asilo.
E. 5.1.1 Nel procedimento dinanzi alla SEM, il ricorrente ha essenzialmente dichiarato che suo padre era membro del C._______ e in precedenza dei B._______ (cfr. verbale AsM, D39, D53; verbale Al, D14 e segg.). Il medesimo avrebbe svolto diverse funzioni all'interno dell'edificio (…), anche di tipo dirigenziali (cfr. verbale Al, D14). Il ricorrente avrebbe seguito le orme del padre, aderendo ai B._______ all'età di circa dieci anni e rimanendo attivo all'interno degli stessi sino al suo trasferimento nella (…), dove avrebbe continuato tuttavia a frequentare la loro scuola per due ulteriori anni (cfr. verbale Al, D22 e segg.; verbale AsM, D69). Stando al ricorrente, la sua famiglia si aspettava che egli prendesse il posto di suo padre aderendo in età adulta al C._______, ed è per questo motivo che lo avrebbe affiancato per un periodo anche nella sua attività (cfr. verbale AsM, D39 e segg.; verbale Al, D38 e segg.). Nel periodo in cui ha iniziato a
D-3518/2023 Pagina 8 frequentare l'università, anche il suo stile di vita, modo di vestire e visione delle cose sarebbero cambiati, tanto da rivalutare l'operato del C._______ e il sistema in vigore nonché ad interessarsi e prendere attivamente parte a due manifestazioni di protesta, che avrebbero avuto luogo nella sua località (cfr. verbale AsM, D53, D71 e segg.; verbale Al, D60 seg.). Ma non solo, infatti durante il periodo in cui ha prestato servizio militare, nel (…), avrebbe preso pure parte ad una manifestazione per protestare contro l'aumento dei prezzi dei beni di prima necessità, in occasione della quale sarebbe stato ferito alla testa dagli agenti e portato alla stazione di polizia. Grazie all’intervento del padre, egli sarebbe stato rilasciato e medicato in ospedale come pure, dopo un periodo di pausa di una/due settimane, tornato a svolgere il servizio militare senza problemi e senza che nessuno sapesse cosa gli fosse accaduto. Una volta terminato il servizio, avrebbe deciso di lasciare il prima possibile il paese, poiché le pressioni che avrebbe avuto in casa sarebbero state insopportabili. Dopo un’accesa lite con suo padre, al cui termine avrebbe dato fuoco a dei poster di leader islamici (v. sopra consid. 4), sarebbe andato a vivere da una zia per un paio di giorni, per poi infine lasciare il Paese (cfr. verbale AsM, D53, p. 8; verbale Al, D60 segg.).
E. 5.1.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto che dalle dichiarazioni del ricorrente emergerebbe senz'altro una divergenza di opinione e tendenza a situazioni conflittuali con il padre, il quale, in quanto membro del C._______, avrebbe detenuto un ruolo di responsabilità e potere con una profonda fede ideologica. Ciò nondimeno, i motivi fatti valere non adempirebbero le condizioni di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi né tantomeno sarebbero atti a dimostrare un fondato timore di persecuzione in caso di rientro in patria. Malgrado il padre abbia avuto il desiderio che il ricorrente prendesse il suo posto all'interno del C._______, a fronte del suo rifiuto in tale senso si sarebbe limitato a manifestare il suo disappunto (rinvio al verbale AsM, D53, D61; verbale Al, D38 e segg., in part. D43). Non solo, il ricorrente stesso avrebbe raccontato come, in occasione di una manifestazione a cui avrebbe preso parte durante lo svolgimento del suo servizio militare, suo padre sia intervenuto a sua difesa e abbia fatto in modo che non vi fossero ripercussioni per quanto lo concerneva, permettendogli di assolvere il suo obbligo militare senza problemi sino alla fine e senza che nessuno venisse a conoscenza di quanto accaduto (rinvio al verbale AsM, D53; D60 e segg., in part. D60). Infine, per sua stessa ammissione, ancora prima di assolvere il suo obbligo militare, il ricorrente avrebbe riflettuto sui suoi progetti futuri e avviato la necessaria procedura per potersi recare all'estero per studiare, presentando una richiesta in tale senso presso un'università in D._______, richiesta peraltro che sarebbe
D-3518/2023 Pagina 9 stata accolta (rinvio al verbale AsM, D27, D53 p.9 i.a.; verbale Al, D61 i.f.). Secondo la SEM, le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi non sarebbero pertanto soddisfatte.
E. 5.1.3 In fase ricorsuale, il ricorrente adduce, in sostanza, che il conflitto tra lui e il padre sarebbe iniziato molti anni fa e si sarebbe inasprito sempre più nel corso del tempo, arrivando alla completa interruzione dei loro rapporti dopo la citata lite. Sarebbe dunque evidente che, qualora il ricorrente avesse subìto delle conseguenze per avere bruciato le foto dei leader, il padre non sarebbe intervenuto. Con l’ultimo gesto di ribellione compiuto nei confronti del padre e del regime, il ricorrente si sarebbe messo seriamente in pericolo, soprattutto alla luce dell’attuale situazione nel suo Paese. Se già prima fosse stato verosimile che il padre, fedele e convinto servitore del C._______, non sarebbe più intervenuto a difenderlo, sarebbe altamente probabile che nell’attuale clima di terrore e repressione sarebbe lui stesso a consegnare il figlio al regime se necessario. In caso di rinvio in patria, egli sarebbe quindi esposto a persecuzioni rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi.
E. 5.2.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 5.2.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente
D-3518/2023 Pagina 10 dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).
E. 5.3 Rinviando alle argomentazioni della SEM nella decisione impugnata, il Tribunale è parimenti dell’avviso che il conflitto ideologico descritto dal ricorrente non gli ha creato particolari problemi. Per quanto concerne l’asserita situazione di pericolo per avere bruciato dei poster di due leader islamici, reputata inverosimile (v. sopra consid. 4.3), si osserva che, anche se si ritenesse verosimili le relative dichiarazioni, questa situazione non raggiungerebbe la rilevanza necessaria ai sensi dell’art. 3 LAsi, non essendoci indizi che il ricorrente debba temere delle conseguenze per questo atto. Va osservato che, nonostante il ricorrente affermi di avere interrotto i rapporti con il padre, egli ha beneficiato più di una volta della posizione di potere di quest’ultimo, il quale sarebbe già intervenuto in sua difesa (cfr. verbale AsM, D53). Non vi sono elementi per ritenere che il padre voglia la sua morte e nemmeno che il ricorrente debba temere di essere consegnato al regime dal padre e di essere di conseguenza esposto a persecuzioni rilevanti. Piuttosto, si può ipotizzare che questi assuma le sue difese anche in futuro.
E. 5.4 Visto quanto precede, le summenzionate allegazioni del ricorrente non soddisfano nemmeno le condizioni di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi.
E. 6 Resta inoltre da esaminare se il ricorrente abbia la qualità di rifugiato per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga, di cui si è prevalso in sede ricorsuale, in ragione delle attività politiche svolte dal suo arrivo in Svizzera.
E. 6.1 Con complemento di ricorso del 18 luglio 2023 (atto TAF 4) e con scritto del 19 settembre 2023 (atto TAF 12) il ricorrente ha inoltrato un’ulteriore documentazione agli atti, che dimostrerebbero come egli abbia continuato le sue attività di protesta anche in Svizzera. Egli sarebbe attivo sui social
D-3518/2023 Pagina 11 media (cfr. atto TAF 4/5) e avrebbe preso parte a delle manifestazioni come pure a delle attività in difesa dei diritti delle donne (manifestazioni tenutesi antecedentemente alla decisione impugnata risp. il (…) [cfr. atto TAF 4/4]), manifestando la sua ideologia contraria al regime iraniano. Inoltre, il (…) egli ha rilasciato un’intervista al giornale di (…) (cfr. atto TAF 4/6) (…), e altre due al (…) nonché al (…) (cfr. atto TAF 12 e rispettivo link). In dette interviste egli esprime la propria posizione critica nei confronti del governo e la sua convinzione che i giovani iraniani con il loro attivismo riusciranno finalmente a sovvertire il regime. Nell’intervista a (…), in particolare, egli racconta la propria infanzia all’interno dei B._______ e come progressivamente si sia distaccato dalle idee e dai valori che gli venivano “inculcati”, fino al gesto che lo avrebbe condotto a lasciare il Paese. Stando al ricorrente, nell’attuale clima di terrore e oppressione presente in Iran, e considerato che egli si troverebbe in Europa da oltre due anni, dove avrebbe continuato a essere attivo contro il regime iraniano, sarebbe assai probabile che verrebbe preso di mira da tale regime in caso di ritorno. Il ricorrente ribadisce di essersi già reso noto all’autorità per i suoi atti di protesta, prima con il fermo del (…) e poi con il gesto compiuto poco prima dell’espatrio. Il suo profilo di rischio si sarebbe dunque intensificato a causa delle sue attività di opposizione svolte in Svizzera. Rimandando al rapporto tematico dell’OSAR, “Iran: conseguenze al ritorno per le persone critiche nei confronti del governo dall'estero, Berna 2023”, il ricorrente conclude che vi sarebbe certamente un rischio in caso di ritorno in Iran. Essendo un giovane che vive all’estero da quasi tre anni, verrà certamente sottoposto a controlli severi all’aeroporto. A suo dire, sarà sufficiente un controllo dei suoi social media per scoprire le attività di protesta svolte all’estero – qualora le autorità iraniane non ne fossero già al corrente –, a cui seguirà inevitabilmente un’incarcerazione.
E. 6.2.1 Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono a un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata; 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF
D-3518/2023 Pagina 12 2009/28 consid. 7.1; GICRA 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e relativi riferimenti).
E. 6.2.2 Decisiva, nell'esame per il riconoscimento della qualità di rifugiato in caso di attività politiche svolte in esilio, è la questione a sapere (cfr. art. 7 LAsi) se le autorità nel Paese interessato sono a conoscenza del comportamento adottato all'estero e se il richiedente abbia per questa ragione a temere da esse misure persecutorie ai sensi dell'art. 3 LAsi nel caso facesse ritorno in Patria (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.4.3; sentenze del Tribunale D-5562/2021 del 3 maggio 2024 consid. 5.3; E-6647/2015 del
E. 6.2.3 È notorio che le autorità iraniane controllano con particolare attenzione gli iraniani politicamente attivi all'estero (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-830/2016 del 20 luglio 2016 consid. 4.2; sentenze del Tribunale D-2087/2020 del 21 giugno 2023 consid. 6.3.2; D- 5628/2020 del 3 novembre 2022 consid. 6.3.1; D-5947/2019 del 21 luglio 2021 consid. 6.4). Occorre quindi esaminare, nel singolo caso, se le attività politiche svolte in esilio comportino con elevata probabilità gravi pregiudizi ai sensi della LAsi in caso di un eventuale rientro in Iran. Secondo la prassi del Tribunale, le autorità iraniane si concentrano sulla schedatura di persone che, al di là delle tipiche manifestazioni di basso profilo delle proteste politiche in esilio, sono coinvolte in funzioni e attività che le distinguono dalla massa di persone insoddisfatte del regime e le fanno apparire come seri e potenzialmente pericolosi oppositori del regime. Si può ipotizzare che le autorità di sicurezza iraniane siano in grado di distinguere tra persone politicamente impegnate nella critica al regime e attivisti in esilio che con le loro azioni cercano soprattutto di aumentare le possibilità di ottenere un permesso di soggiorno (cfr. la sentenza di riferimento del Tribunale D-830/2016 del 20 luglio 2016 consid. 4.2 con ulteriori riferimenti; sentenze del Tribunale D-4962/2022 dell’8 maggio 2024 consid. 8.2; E-3898/2020 del 5 aprile 2024; E-2068/2020 del 14 marzo 2024 consid. 5.3.3; D-2653/2021 del 20 febbraio 2024 consid. 6.3; D-2087/2020 del 21 giugno 2023 consid. 6.3.2; D-5628/2020 del 3 novembre 2022 consid. 6.3.1; E-6486/2018 dell'8 dicembre 2021 consid. 6). A titolo esemplificativo, non costituisce una simile minaccia un richiedente non conosciuto come oppositore politico prima dell'espatrio, che ha svolto in Svizzera alcune attività, rispettivamente ha assunto delle responsabilità, in seno ad un movimento d'opposizione senza però
D-3518/2023 Pagina 13 distinguersi per una posizione di leadership nell'ambito delle manifestazioni alle quali ha partecipato, non è stato menzionato per nome dalla stampa e non ha generato un'attività che oltrepassava quella di molti dei suoi compatrioti critici nei confronti del regime iraniano (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.4.3). Allo stesso modo, la semplice redazione o pubblicazione di articoli concernenti avvenimenti politici in Iran, per quanto numerosi essi siano, non permettono, a sé stanti, di ammettere un profilo suscettibile di iscriversi nella giurisprudenza di cui sopra (cfr. sentenza del Tribunale D- 5562/2021 del 3 maggio 2024 consid. 7.1 con riferimenti).
E. 6.3 Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che, come sostenuto dalla SEM nella risposta del 4 settembre 2023, considerata la ridotta entità delle summenzionate attività e l’impatto unicamente locale di tali manifestazioni e dichiarazioni, l'impegno politico del ricorrente in Svizzera non è tale da farlo apparire come un manifesto oppositore agli occhi delle autorità iraniane. Non vi sono prove concrete indicanti che il ruolo da lui svolto sia una minaccia seria e concreta per il regime iraniano. Pertanto, in linea con la decisione impugnata, va ritenuto che, anche prendendo in considerazione il suo attivismo su internet contro il regime iraniano, la sua partecipazione a manifestazioni e le interviste rilasciate sotto il suo nome ai giornali e alla televisione locale in Svizzera, il ricorrente non si è distinto per le sue azioni o per un ruolo di leadership tali da esporlo a pericolo o da costituire un timore per il suo futuro.
E. 6.4 Va quindi concluso che le attività politiche svolte in esilio dal ricorrente non comportino, con elevata probabilità, dei gravi pregiudizi ai sensi della LAsi in caso di un eventuale rientro in Iran. 7. 7.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 7.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.
D-3518/2023 Pagina 14 8. Nella decisione impugnata, la SEM ha sostanzialmente ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, mentre quest’ultimo è dell’avviso che questa sia inammissibile e inesigibile. 8.1 8.1.1 L'esecuzione dell'allontanamento è disciplinata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In ragione del carattere alternativo delle succitate condizioni (cfr. DTAF 2011/7 consid. 8 e relativi riferimenti; DTAF 2009/51 consid. 5.4), in caso di mancato adempimento di una di queste la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.1.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
8.2 8.2.1 L'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrI).
8.2.2 Siccome il ricorrente è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo Paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12), non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI). Ciò non viene nemmeno contestato da parte del ricorrente.
8.3 Il ricorrente eccepisce tuttavia l’ammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento.
D-3518/2023 Pagina 15 8.3.1 A suo dire, il suo ritorno sarebbe inammissibile perché contrario all’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Egli si sarebbe già reso noto all’autorità per i suoi atti di protesta, prima con il fermo (…) e poi con il gesto compiuto poco prima dell’espatrio. Nell’attuale clima di terrore e oppressione presente in Iran sarebbe assai probabile che verrebbe preso di mira dal regime in caso di ritorno. 8.3.2 L'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStrI), in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, tuttavia, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni. La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 8.3.3 Agli atti non si riscontrano degli indizi seri e convincenti che rendano verosimile l'esistenza di un probabile rischio che il ricorrente possa subire un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI). 8.4 Infine, va analizzato se la SEM ha giustamente ritenuto esigibile l'esecuzione dell’allontanamento. 8.4.1 A motivazione dell’inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, il ricorrente adduce di trovarsi in Europa da oltre due anni e di parlare perfettamente italiano. Inoltre, egli in realtà non disporrebbe di un’ampia rete familiare, poiché non avrebbe più alcun contatto con il padre e contatti solo saltuari con il resto della famiglia. Egli costituirebbe un profilo particolarmente a rischio e, qualora tornasse in patria, sarebbe assai
D-3518/2023 Pagina 16 improbabile che i membri della sua famiglia siano disponibili a dargli supporto, considerato il regime attuale. 8.4.2 L’esecuzione dell’allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStrI). Motivi medici rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento esclusivamente quando le cure necessarie ed essenziali non sono ottenibili nel Paese d’origine e un rimpatrio comprometterebbe rapidamente lo stato di salute della persona mettendone a rischio la vita (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2). Nonostante le notevoli tensioni e, in alcuni casi, i disordini in corso in Iran che esistono dal settembre 2022, attualmente non vi sono né guerre o guerre civili né una situazione di violenza generale che renderebbero un ritorno generalmente inesigibile (cfr. sentenze del Tribunale D-1668/2024 del 19 aprile 2024; E-1717/2020 del 16 febbraio 2023 consid. 9.4.1; D- 3447/2021 del 19 dicembre 2022 consid. 9.4.2; D-6594/2020 del 21 aprile 2023 consid. 16.4.1). 8.4.3 Ora, dagli atti non emergono ragioni apparenti dal punto di vista individuale che possano contrastare l'esecuzione dell'ordine di allontanamento: non risulta infatti alcun elemento dal quale si possa desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente implicherebbe una sua messa in pericolo concreta. Come affermato dalla SEM, il ricorrente è giovane e in buona salute, ha una solida formazione scolastica – avendo ottenuto un bachelor (…) (cfr. verbale AsM, D25) – e una vasta esperienza professionale (cfr. verbale AsM, D26 segg.). Nel suo Paese dispone di un'ampia rete famigliare, principalmente composta dai suoi genitori e dai suoi fratelli con i quali, fuorché con il padre, è in contatto ed ha buoni rapporti. Questi risiedono tuttora a E._______ (cfr. verbale AI, D12), dove egli è nato e ha trascorso la sua vita sino al suo espatrio. ln caso di ritorno in lran, il ricorrente può dunque contare su un appoggio concreto. 8.4.4 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile. 8.5 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
D-3518/2023 Pagina 17 9. In definitiva, non violando il diritto federale (art. 3 LAsi) e stabilendo i fatti rilevanti in modo corretto e completo (art. 106 cpv. 1 LAsi), la decisione impugnata va confermata. Il ricorso dev'essere pertanto interamente respinto.
E. 7.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
E. 7.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.
E. 8 Nella decisione impugnata, la SEM ha sostanzialmente ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, mentre quest'ultimo è dell'avviso che questa sia inammissibile e inesigibile.
E. 8.1.1 L'esecuzione dell'allontanamento è disciplinata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In ragione del carattere alternativo delle succitate condizioni (cfr. DTAF 2011/7 consid. 8 e relativi riferimenti; DTAF 2009/51 consid. 5.4), in caso di mancato adempimento di una di queste la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 8.1.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 8.2.1 L'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrI).
E. 8.2.2 Siccome il ricorrente è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo Paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12), non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI). Ciò non viene nemmeno contestato da parte del ricorrente.
E. 8.3 Il ricorrente eccepisce tuttavia l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.
E. 8.3.1 A suo dire, il suo ritorno sarebbe inammissibile perché contrario all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Egli si sarebbe già reso noto all'autorità per i suoi atti di protesta, prima con il fermo (...) e poi con il gesto compiuto poco prima dell'espatrio. Nell'attuale clima di terrore e oppressione presente in Iran sarebbe assai probabile che verrebbe preso di mira dal regime in caso di ritorno.
E. 8.3.2 L'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStrI), in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, tuttavia, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni. La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
E. 8.3.3 Agli atti non si riscontrano degli indizi seri e convincenti che rendano verosimile l'esistenza di un probabile rischio che il ricorrente possa subire un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI).
E. 8.4 Infine, va analizzato se la SEM ha giustamente ritenuto esigibile l'esecuzione dell'allontanamento.
E. 8.4.1 A motivazione dell'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, il ricorrente adduce di trovarsi in Europa da oltre due anni e di parlare perfettamente italiano. Inoltre, egli in realtà non disporrebbe di un'ampia rete familiare, poiché non avrebbe più alcun contatto con il padre e contatti solo saltuari con il resto della famiglia. Egli costituirebbe un profilo particolarmente a rischio e, qualora tornasse in patria, sarebbe assai improbabile che i membri della sua famiglia siano disponibili a dargli supporto, considerato il regime attuale.
E. 8.4.2 L'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStrI). Motivi medici rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento esclusivamente quando le cure necessarie ed essenziali non sono ottenibili nel Paese d'origine e un rimpatrio comprometterebbe rapidamente lo stato di salute della persona mettendone a rischio la vita (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2). Nonostante le notevoli tensioni e, in alcuni casi, i disordini in corso in Iran che esistono dal settembre 2022, attualmente non vi sono né guerre o guerre civili né una situazione di violenza generale che renderebbero un ritorno generalmente inesigibile (cfr. sentenze del Tribunale D-1668/2024 del 19 aprile 2024; E-1717/2020 del 16 febbraio 2023 consid. 9.4.1; D-3447/2021 del 19 dicembre 2022 consid. 9.4.2; D-6594/2020 del 21 aprile 2023 consid. 16.4.1).
E. 8.4.3 Ora, dagli atti non emergono ragioni apparenti dal punto di vista individuale che possano contrastare l'esecuzione dell'ordine di allontanamento: non risulta infatti alcun elemento dal quale si possa desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente implicherebbe una sua messa in pericolo concreta. Come affermato dalla SEM, il ricorrente è giovane e in buona salute, ha una solida formazione scolastica - avendo ottenuto un bachelor (...) (cfr. verbale AsM, D25) - e una vasta esperienza professionale (cfr. verbale AsM, D26 segg.). Nel suo Paese dispone di un'ampia rete famigliare, principalmente composta dai suoi genitori e dai suoi fratelli con i quali, fuorché con il padre, è in contatto ed ha buoni rapporti. Questi risiedono tuttora a E._______ (cfr. verbale AI, D12), dove egli è nato e ha trascorso la sua vita sino al suo espatrio. ln caso di ritorno in lran, il ricorrente può dunque contare su un appoggio concreto.
E. 8.4.4 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile.
E. 8.5 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
E. 9 In definitiva, non violando il diritto federale (art. 3 LAsi) e stabilendo i fatti rilevanti in modo corretto e completo (art. 106 cpv. 1 LAsi), la decisione impugnata va confermata. Il ricorso dev'essere pertanto interamente respinto.
E. 10 gennaio 2019 consid. 4.2).
E. 10.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto il 25 luglio 2023 l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria del ricorrente e non risultando dagli atti che il ricorrente abbia avuto un cambiamento della sua situazione finanziaria, egli è dispensato dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 10.2 Con decisione incidentale del 25 luglio 2023 il Tribunale ha altresì accolto la richiesta di concessione del gratuito patrocinio fondata sull'art. 102m cpv. 1 lett. a e cpv. 3 LAsi e nominato Cristina Tosone quale patrocinatrice d'ufficio.
E. 10.3 Per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stata nominata una patrocinatrice d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.– ed i CHF 220.–, mentre per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra i CHF 100.– e i CHF 150.– (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF). In assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalla rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS- TAF), segnatamente la redazione dei memoriali di ricorso e relativo complemento, di replica, gli ulteriori scritti e la preparazione della documentazione ad essi allegata, il Tribunale ritiene pertanto adeguato il versamento di un'indennità per patrocinio d'ufficio di CHF 1'100.– (cfr. sentenze del Tribunale D-5548/2022 dell'8 novembre 2023 consid. 11.3; D- 5362/2021 del 7 giugno 2023 consid. 9.2; D-1713/2021 del 14 agosto 2023 consid. 18.3; D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 11.4; D-6615/2018 del 14 febbraio 2020 consid. 10).
E. 11 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata
D-3518/2023 Pagina 18 con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
D-3518/2023 Pagina 19
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Non si prelevano spese processuali.
- La cassa del Tribunale verserà a Cristina Tosone un'indennità per patrocinio d’ufficio di CHF 1'100.–.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Pierluigi Paganini Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3518/2023 Sentenza del 12 luglio 2024 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Jeannine Scherrer-Bänziger, Walter Lang, cancelliere Pierluigi Paganini. Parti A._______, nato il (...), Iran, patrocinato da Cristina Tosone, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 23 maggio 2023. Fatti: A. A.a. Il 10 maggio 2022, A._______ (qui di seguito: ricorrente), cittadino iraniano, classe 1992, è entrato in Svizzera e l'11 maggio 2022 ha depositato una domanda d'asilo al Centro federale per richiedenti l'asilo (CFA) della Regione Ticino e Svizzera centrale. A.b. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha svolto, dapprima, un'interrogazione sommaria sulla sua persona in data 19 maggio 2022, e, successivamente, un'approfondita audizione sui suoi motivi d'asilo in data 10 ottobre 2022. A.c. L'11 ottobre 2022 il ricorrente è stato assegnato alla procedura ampliata. L'8 maggio 2023 si è svolta un'audizione integrativa. Come motivazione della domanda d'asilo il ricorrente ha addotto, in sintesi, che in seguito alla partecipazione a una protesta, in cui sarebbe stato ferito dalle forze dell'ordine, e dopo che avrebbe dato fuoco a dei poster di due leader islamici al termine dell'ennesima lite con suo padre - membro del (...) -, avrebbe lasciato il suo Paese per allontanarsi da una realtà che non avrebbe più condiviso. A sostegno della domanda d'asilo, il ricorrente ha prodotto copia del suo passaporto, un "certificato di apprezzamento B._______" e delle fotografie con la sua famiglia. B. Con decisione del 23 maggio 2023, la SEM ha negato la qualità di rifugiato al ricorrente, ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera. C. In data il 21 giugno 2023 (data del timbro postale), il ricorrente è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) chiedendo, in via principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, in subordine l'ammissione provvisoria. In ulteriore subordine, egli ha chiesto il rinvio degli atti alla SEM per nuovo esame della fattispecie. Ha altresì domandato l'esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e dal relativo anticipo rispettivamente l'accoglimento dell'assistenza giudiziaria. D. on decisione incidentale del 3 luglio 2023, il giudice istruttore ha autorizzato al ricorrente il soggiorno in Svizzera fino a conclusione della procedura, ha respinto la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e ha invitato il ricorrente ha versare un anticipo a copertura delle spese processuali. E. Con complemento di ricorso del 18 luglio 2023, il ricorrente ha prodotto nuovi documenti, segnatamente a comprova del suo attivismo in Svizzera nei confronti del suo Paese, e ha chiesto al Tribunale di rivalutare la richiesta di pagamento dell'anticipo spese. F. Con decisione incidentale del 25 luglio 2023, il giudice istruttore ha annullato i punti 2, 3 e 4 (concernenti l'assistenza giudiziaria risp. l'obbligo di versare l'anticipo spese e la rispettiva comminatoria in caso di inadempienza) e ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio. Il ricorrente è stato invitato a produrre un'attestazione di indigenza, ciò che ha fatto con scritto del 27 luglio 2023. G. Nella risposta del 4 settembre 2023 la SEM ha preso posizione sul ricorso e il complemento di ricorso chiedendone il rigetto. H. Con scritto del 19 settembre 2023 il ricorrente ha trasmesso un ulteriore documento a comprova del suo attivismo in Svizzera, replicando in seguito il 29 settembre 2023 alla risposta della SEM, e riconfermandosi nelle conclusioni ricorsuali. I. In sede di duplica, il 28 dicembre 2023 la SEM ha mantenuto invariate le proprie richieste. J. Nella triplica del 5 aprile 2024, il ricorrente ha esposto le proprie osservazioni alla duplica della SEM, riconfermando quanto esposto in precedenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Egli è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. 1.4 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Si entra quindi nel merito del ricorso. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 2.2 Inoltre, il Tribunale tiene conto della situazione del Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 consid. 5.4). 3. 3.1 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto, da un lato, che alcune delle dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato, dall'altro, che le restanti dichiarazioni non soddisfano le condizioni di verosimiglianza. Inoltre, essa ha ritenuto ammissibile, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. 3.2 Con il ricorso il ricorrente censura interamente la decisione impugnata, e conseguentemente oggetto del litigio sono la verosimiglianza e la rilevanza delle allegazioni del ricorrente per il riconoscimento della qualità di rifugiato nonché l'esecuzione dell'allontanamento.
4. Innanzitutto, si esaminerà l'esclusione da parte della SEM della verosimiglianza dell'episodio riferito dal ricorrente circa i due poster di leader islamici che egli avrebbe incendiato di fronte a delle telecamere. 4.1 Il ricorrente ha dichiarato che, a seguito di una discussione avvenuta con suo padre, sarebbe uscito di casa per fumare e, spinto dall'ira, avrebbe dato fuoco ai poster di due leader islamici, (...), senza pensare all'eventuale presenza di telecamere. Tale evento avrebbe portato a deteriorare ulteriormente i rapporti con il padre e la famiglia, conducendolo all'espatrio (cfr. atto SEM 29/13, ossia verbale dell'audizione sui motivi d'asilo del 10 ottobre 2022 [di seguito: verbale AsM], D53 i.f.; atto SEM 36/13, ossia verbale dell'audizione integrativa nella procedura ampliata dell'8 maggio 2023 [di seguito: verbale Al], D45 e segg.). La SEM afferma, invece, che molti indizi - di cui si dirà nel dettaglio più avanti - contribuirebbero all'inverosimiglianza di questo racconto. 4.2 4.2.1 Giusta l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 4.2.2 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta, ciò che non è il caso qualora egli fondi le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 4.3 Riguardo all'episodio in discussione, la SEM ravvisa una contraddizione, poiché il ricorrente avrebbe dapprima detto che erano stati i suoi fratelli a separare lui e il padre durante la lite, poi, invece, che sarebbe stata sua madre a intervenire per farlo uscire a tranquillizzarsi. Il Tribunale ritiene che, come affermato dal ricorrente, queste specifiche dichiarazioni non sono incompatibili. Nella prima audizione, il ricorrente ha infatti riferito che i suoi fratelli sarebbero intervenuti per separare lui e il padre e poi sarebbe uscito fuori casa per fumare (cfr. verbale AsM, D53); mentre nella seconda audizione, ha affermato che sua madre gli avrebbe suggerito di uscire subito di casa e calmarsi (cfr. verbale AI, D46). Più che di una contraddizione sembra dunque trattarsi di un dettaglio aggiuntivo. Ciononostante, nell'esame complessivo di credibilità di questo episodio non si spiega come mai il ricorrente, prima dell'audizione integrativa nella procedura ampliata, non abbia mai menzionato la presenza di telecamere di sorveglianza nel rispettivo edificio abitativo (cfr. verbale AI, D66 segg.; fotografie del blocco abitativo (...) inoltrate in fase di ricorso [atto TAF 4/1]). Non appare credibile la sua dichiarazione, resa solo nell'audizione integrativa, secondo cui, dopo avere bruciato i summenzionati poster dei relativi leader, non avrebbe pensato alle telecamere a causa della rabbia e dell'odio che provava nei loro confronti (cfr. verbale AI, D45 e D77), quando nella prima audizione non ne ha fatto nessuna menzione. Vista l'importanza del fatto, solo successivamente asserito, della videosorveglianza, secondo l'ordine generale delle cose ci si sarebbe dovuto attendere che nella prima audizione il ricorrente, a comprova dei motivi d'espatrio, dichiarasse di temere non tanto la reazione del padre, quanto piuttosto le conseguenze della videosorveglianza. Il ricorrente non ha nemmeno specificato quando avrebbe realizzato che le telecamere potevano essere un pericolo (cfr. verbale AI, D66 segg.). Poco comprensibile ai fini della credibilità di questo racconto è, oltretutto, come rimarcato dalla SEM, il mancato confronto e la mancata discussione di tale aspetto, anche solo per conoscerne eventuali ripercussioni, con i propri famigliari con i quali è tuttora regolarmente in contatto (cfr. verbale AsM, D22). Come inoltre evidenziato dalla SEM, il ricorrente non ha nemmeno spiegato come sia giunto alla conclusione che suo padre si sia arrabbiato a tale punto da volere la sua morte (cfr. verbale AI, D77). Pure ammettendo che egli nella seconda audizione sia stato molto più lucido e preciso nel rispondere alle domande che nella prima, in conclusione va comunque condivisa l'opinione della SEM, secondo cui le dichiarazioni del ricorrente in merito al succitato episodio non soddisfano le condizioni di verosimiglianza. Ad ogni modo, anche volendo ammetterne la verosimiglianza, queste dichiarazioni non adempirebbero le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato, come si dirà nei considerandi successivi.
5. Qui di seguito si entrerà nel merito delle allegazioni del ricorrente inerenti alla rilevanza dei motivi d'asilo. 5.1 5.1.1 Nel procedimento dinanzi alla SEM, il ricorrente ha essenzialmente dichiarato che suo padre era membro del C._______ e in precedenza dei B._______ (cfr. verbale AsM, D39, D53; verbale Al, D14 e segg.). Il medesimo avrebbe svolto diverse funzioni all'interno dell'edificio (...), anche di tipo dirigenziali (cfr. verbale Al, D14). Il ricorrente avrebbe seguito le orme del padre, aderendo ai B._______ all'età di circa dieci anni e rimanendo attivo all'interno degli stessi sino al suo trasferimento nella (...), dove avrebbe continuato tuttavia a frequentare la loro scuola per due ulteriori anni (cfr. verbale Al, D22 e segg.; verbale AsM, D69). Stando al ricorrente, la sua famiglia si aspettava che egli prendesse il posto di suo padre aderendo in età adulta al C._______, ed è per questo motivo che lo avrebbe affiancato per un periodo anche nella sua attività (cfr. verbale AsM, D39 e segg.; verbale Al, D38 e segg.). Nel periodo in cui ha iniziato a frequentare l'università, anche il suo stile di vita, modo di vestire e visione delle cose sarebbero cambiati, tanto da rivalutare l'operato del C._______ e il sistema in vigore nonché ad interessarsi e prendere attivamente parte a due manifestazioni di protesta, che avrebbero avuto luogo nella sua località (cfr. verbale AsM, D53, D71 e segg.; verbale Al, D60 seg.). Ma non solo, infatti durante il periodo in cui ha prestato servizio militare, nel (...), avrebbe preso pure parte ad una manifestazione per protestare contro l'aumento dei prezzi dei beni di prima necessità, in occasione della quale sarebbe stato ferito alla testa dagli agenti e portato alla stazione di polizia. Grazie all'intervento del padre, egli sarebbe stato rilasciato e medicato in ospedale come pure, dopo un periodo di pausa di una/due settimane, tornato a svolgere il servizio militare senza problemi e senza che nessuno sapesse cosa gli fosse accaduto. Una volta terminato il servizio, avrebbe deciso di lasciare il prima possibile il paese, poiché le pressioni che avrebbe avuto in casa sarebbero state insopportabili. Dopo un'accesa lite con suo padre, al cui termine avrebbe dato fuoco a dei poster di leader islamici (v. sopra consid. 4), sarebbe andato a vivere da una zia per un paio di giorni, per poi infine lasciare il Paese (cfr. verbale AsM, D53, p. 8; verbale Al, D60 segg.). 5.1.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto che dalle dichiarazioni del ricorrente emergerebbe senz'altro una divergenza di opinione e tendenza a situazioni conflittuali con il padre, il quale, in quanto membro del C._______, avrebbe detenuto un ruolo di responsabilità e potere con una profonda fede ideologica. Ciò nondimeno, i motivi fatti valere non adempirebbero le condizioni di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi né tantomeno sarebbero atti a dimostrare un fondato timore di persecuzione in caso di rientro in patria. Malgrado il padre abbia avuto il desiderio che il ricorrente prendesse il suo posto all'interno del C._______, a fronte del suo rifiuto in tale senso si sarebbe limitato a manifestare il suo disappunto (rinvio al verbale AsM, D53, D61; verbale Al, D38 e segg., in part. D43). Non solo, il ricorrente stesso avrebbe raccontato come, in occasione di una manifestazione a cui avrebbe preso parte durante lo svolgimento del suo servizio militare, suo padre sia intervenuto a sua difesa e abbia fatto in modo che non vi fossero ripercussioni per quanto lo concerneva, permettendogli di assolvere il suo obbligo militare senza problemi sino alla fine e senza che nessuno venisse a conoscenza di quanto accaduto (rinvio al verbale AsM, D53; D60 e segg., in part. D60). Infine, per sua stessa ammissione, ancora prima di assolvere il suo obbligo militare, il ricorrente avrebbe riflettuto sui suoi progetti futuri e avviato la necessaria procedura per potersi recare all'estero per studiare, presentando una richiesta in tale senso presso un'università in D._______, richiesta peraltro che sarebbe stata accolta (rinvio al verbale AsM, D27, D53 p.9 i.a.; verbale Al, D61 i.f.). Secondo la SEM, le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi non sarebbero pertanto soddisfatte. 5.1.3 In fase ricorsuale, il ricorrente adduce, in sostanza, che il conflitto tra lui e il padre sarebbe iniziato molti anni fa e si sarebbe inasprito sempre più nel corso del tempo, arrivando alla completa interruzione dei loro rapporti dopo la citata lite. Sarebbe dunque evidente che, qualora il ricorrente avesse subìto delle conseguenze per avere bruciato le foto dei leader, il padre non sarebbe intervenuto. Con l'ultimo gesto di ribellione compiuto nei confronti del padre e del regime, il ricorrente si sarebbe messo seriamente in pericolo, soprattutto alla luce dell'attuale situazione nel suo Paese. Se già prima fosse stato verosimile che il padre, fedele e convinto servitore del C._______, non sarebbe più intervenuto a difenderlo, sarebbe altamente probabile che nell'attuale clima di terrore e repressione sarebbe lui stesso a consegnare il figlio al regime se necessario. In caso di rinvio in patria, egli sarebbe quindi esposto a persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. 5.2 5.2.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.2.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 5.3 Rinviando alle argomentazioni della SEM nella decisione impugnata, il Tribunale è parimenti dell'avviso che il conflitto ideologico descritto dal ricorrente non gli ha creato particolari problemi. Per quanto concerne l'asserita situazione di pericolo per avere bruciato dei poster di due leader islamici, reputata inverosimile (v. sopra consid. 4.3), si osserva che, anche se si ritenesse verosimili le relative dichiarazioni, questa situazione non raggiungerebbe la rilevanza necessaria ai sensi dell'art. 3 LAsi, non essendoci indizi che il ricorrente debba temere delle conseguenze per questo atto. Va osservato che, nonostante il ricorrente affermi di avere interrotto i rapporti con il padre, egli ha beneficiato più di una volta della posizione di potere di quest'ultimo, il quale sarebbe già intervenuto in sua difesa (cfr. verbale AsM, D53). Non vi sono elementi per ritenere che il padre voglia la sua morte e nemmeno che il ricorrente debba temere di essere consegnato al regime dal padre e di essere di conseguenza esposto a persecuzioni rilevanti. Piuttosto, si può ipotizzare che questi assuma le sue difese anche in futuro. 5.4 Visto quanto precede, le summenzionate allegazioni del ricorrente non soddisfano nemmeno le condizioni di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi.
6. Resta inoltre da esaminare se il ricorrente abbia la qualità di rifugiato per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga, di cui si è prevalso in sede ricorsuale, in ragione delle attività politiche svolte dal suo arrivo in Svizzera. 6.1 Con complemento di ricorso del 18 luglio 2023 (atto TAF 4) e con scritto del 19 settembre 2023 (atto TAF 12) il ricorrente ha inoltrato un'ulteriore documentazione agli atti, che dimostrerebbero come egli abbia continuato le sue attività di protesta anche in Svizzera. Egli sarebbe attivo sui social media (cfr. atto TAF 4/5) e avrebbe preso parte a delle manifestazioni come pure a delle attività in difesa dei diritti delle donne (manifestazioni tenutesi antecedentemente alla decisione impugnata risp. il (...) [cfr. atto TAF 4/4]), manifestando la sua ideologia contraria al regime iraniano. Inoltre, il (...) egli ha rilasciato un'intervista al giornale di (...) (cfr. atto TAF 4/6) (...), e altre due al (...) nonché al (...) (cfr. atto TAF 12 e rispettivo link). In dette interviste egli esprime la propria posizione critica nei confronti del governo e la sua convinzione che i giovani iraniani con il loro attivismo riusciranno finalmente a sovvertire il regime. Nell'intervista a (...), in particolare, egli racconta la propria infanzia all'interno dei B._______ e come progressivamente si sia distaccato dalle idee e dai valori che gli venivano "inculcati", fino al gesto che lo avrebbe condotto a lasciare il Paese. Stando al ricorrente, nell'attuale clima di terrore e oppressione presente in Iran, e considerato che egli si troverebbe in Europa da oltre due anni, dove avrebbe continuato a essere attivo contro il regime iraniano, sarebbe assai probabile che verrebbe preso di mira da tale regime in caso di ritorno. Il ricorrente ribadisce di essersi già reso noto all'autorità per i suoi atti di protesta, prima con il fermo del (...) e poi con il gesto compiuto poco prima dell'espatrio. Il suo profilo di rischio si sarebbe dunque intensificato a causa delle sue attività di opposizione svolte in Svizzera. Rimandando al rapporto tematico dell'OSAR, "Iran: conseguenze al ritorno per le persone critiche nei confronti del governo dall'estero, Berna 2023", il ricorrente conclude che vi sarebbe certamente un rischio in caso di ritorno in Iran. Essendo un giovane che vive all'estero da quasi tre anni, verrà certamente sottoposto a controlli severi all'aeroporto. A suo dire, sarà sufficiente un controllo dei suoi social media per scoprire le attività di protesta svolte all'estero - qualora le autorità iraniane non ne fossero già al corrente -, a cui seguirà inevitabilmente un'incarcerazione. 6.2 6.2.1 Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono a un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata; 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1; GICRA 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e relativi riferimenti). 6.2.2 Decisiva, nell'esame per il riconoscimento della qualità di rifugiato in caso di attività politiche svolte in esilio, è la questione a sapere (cfr. art. 7 LAsi) se le autorità nel Paese interessato sono a conoscenza del comportamento adottato all'estero e se il richiedente abbia per questa ragione a temere da esse misure persecutorie ai sensi dell'art. 3 LAsi nel caso facesse ritorno in Patria (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.4.3; sentenze del Tribunale D-5562/2021 del 3 maggio 2024 consid. 5.3; E-6647/2015 del 10 gennaio 2019 consid. 4.2). 6.2.3 È notorio che le autorità iraniane controllano con particolare attenzione gli iraniani politicamente attivi all'estero (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-830/2016 del 20 luglio 2016 consid. 4.2; sentenze del Tribunale D-2087/2020 del 21 giugno 2023 consid. 6.3.2; D-5628/2020 del 3 novembre 2022 consid. 6.3.1; D-5947/2019 del 21 luglio 2021 consid. 6.4). Occorre quindi esaminare, nel singolo caso, se le attività politiche svolte in esilio comportino con elevata probabilità gravi pregiudizi ai sensi della LAsi in caso di un eventuale rientro in Iran. Secondo la prassi del Tribunale, le autorità iraniane si concentrano sulla schedatura di persone che, al di là delle tipiche manifestazioni di basso profilo delle proteste politiche in esilio, sono coinvolte in funzioni e attività che le distinguono dalla massa di persone insoddisfatte del regime e le fanno apparire come seri e potenzialmente pericolosi oppositori del regime. Si può ipotizzare che le autorità di sicurezza iraniane siano in grado di distinguere tra persone politicamente impegnate nella critica al regime e attivisti in esilio che con le loro azioni cercano soprattutto di aumentare le possibilità di ottenere un permesso di soggiorno (cfr. la sentenza di riferimento del Tribunale D-830/2016 del 20 luglio 2016 consid. 4.2 con ulteriori riferimenti; sentenze del Tribunale D-4962/2022 dell'8 maggio 2024 consid. 8.2; E-3898/2020 del 5 aprile 2024; E-2068/2020 del 14 marzo 2024 consid. 5.3.3; D-2653/2021 del 20 febbraio 2024 consid. 6.3; D-2087/2020 del 21 giugno 2023 consid. 6.3.2; D-5628/2020 del 3 novembre 2022 consid. 6.3.1; E-6486/2018 dell'8 dicembre 2021 consid. 6). A titolo esemplificativo, non costituisce una simile minaccia un richiedente non conosciuto come oppositore politico prima dell'espatrio, che ha svolto in Svizzera alcune attività, rispettivamente ha assunto delle responsabilità, in seno ad un movimento d'opposizione senza però distinguersi per una posizione di leadership nell'ambito delle manifestazioni alle quali ha partecipato, non è stato menzionato per nome dalla stampa e non ha generato un'attività che oltrepassava quella di molti dei suoi compatrioti critici nei confronti del regime iraniano (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.4.3). Allo stesso modo, la semplice redazione o pubblicazione di articoli concernenti avvenimenti politici in Iran, per quanto numerosi essi siano, non permettono, a sé stanti, di ammettere un profilo suscettibile di iscriversi nella giurisprudenza di cui sopra (cfr. sentenza del Tribunale D-5562/2021 del 3 maggio 2024 consid. 7.1 con riferimenti). 6.3 Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che, come sostenuto dalla SEM nella risposta del 4 settembre 2023, considerata la ridotta entità delle summenzionate attività e l'impatto unicamente locale di tali manifestazioni e dichiarazioni, l'impegno politico del ricorrente in Svizzera non è tale da farlo apparire come un manifesto oppositore agli occhi delle autorità iraniane. Non vi sono prove concrete indicanti che il ruolo da lui svolto sia una minaccia seria e concreta per il regime iraniano. Pertanto, in linea con la decisione impugnata, va ritenuto che, anche prendendo in considerazione il suo attivismo su internet contro il regime iraniano, la sua partecipazione a manifestazioni e le interviste rilasciate sotto il suo nome ai giornali e alla televisione locale in Svizzera, il ricorrente non si è distinto per le sue azioni o per un ruolo di leadership tali da esporlo a pericolo o da costituire un timore per il suo futuro. 6.4 Va quindi concluso che le attività politiche svolte in esilio dal ricorrente non comportino, con elevata probabilità, dei gravi pregiudizi ai sensi della LAsi in caso di un eventuale rientro in Iran. 7. 7.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 7.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.
8. Nella decisione impugnata, la SEM ha sostanzialmente ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, mentre quest'ultimo è dell'avviso che questa sia inammissibile e inesigibile. 8.1 8.1.1 L'esecuzione dell'allontanamento è disciplinata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In ragione del carattere alternativo delle succitate condizioni (cfr. DTAF 2011/7 consid. 8 e relativi riferimenti; DTAF 2009/51 consid. 5.4), in caso di mancato adempimento di una di queste la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.1.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 8.2 8.2.1 L'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrI). 8.2.2 Siccome il ricorrente è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo Paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12), non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI). Ciò non viene nemmeno contestato da parte del ricorrente. 8.3 Il ricorrente eccepisce tuttavia l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. 8.3.1 A suo dire, il suo ritorno sarebbe inammissibile perché contrario all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Egli si sarebbe già reso noto all'autorità per i suoi atti di protesta, prima con il fermo (...) e poi con il gesto compiuto poco prima dell'espatrio. Nell'attuale clima di terrore e oppressione presente in Iran sarebbe assai probabile che verrebbe preso di mira dal regime in caso di ritorno. 8.3.2 L'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStrI), in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, tuttavia, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni. La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 8.3.3 Agli atti non si riscontrano degli indizi seri e convincenti che rendano verosimile l'esistenza di un probabile rischio che il ricorrente possa subire un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI). 8.4 Infine, va analizzato se la SEM ha giustamente ritenuto esigibile l'esecuzione dell'allontanamento. 8.4.1 A motivazione dell'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, il ricorrente adduce di trovarsi in Europa da oltre due anni e di parlare perfettamente italiano. Inoltre, egli in realtà non disporrebbe di un'ampia rete familiare, poiché non avrebbe più alcun contatto con il padre e contatti solo saltuari con il resto della famiglia. Egli costituirebbe un profilo particolarmente a rischio e, qualora tornasse in patria, sarebbe assai improbabile che i membri della sua famiglia siano disponibili a dargli supporto, considerato il regime attuale. 8.4.2 L'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStrI). Motivi medici rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento esclusivamente quando le cure necessarie ed essenziali non sono ottenibili nel Paese d'origine e un rimpatrio comprometterebbe rapidamente lo stato di salute della persona mettendone a rischio la vita (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2). Nonostante le notevoli tensioni e, in alcuni casi, i disordini in corso in Iran che esistono dal settembre 2022, attualmente non vi sono né guerre o guerre civili né una situazione di violenza generale che renderebbero un ritorno generalmente inesigibile (cfr. sentenze del Tribunale D-1668/2024 del 19 aprile 2024; E-1717/2020 del 16 febbraio 2023 consid. 9.4.1; D-3447/2021 del 19 dicembre 2022 consid. 9.4.2; D-6594/2020 del 21 aprile 2023 consid. 16.4.1). 8.4.3 Ora, dagli atti non emergono ragioni apparenti dal punto di vista individuale che possano contrastare l'esecuzione dell'ordine di allontanamento: non risulta infatti alcun elemento dal quale si possa desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente implicherebbe una sua messa in pericolo concreta. Come affermato dalla SEM, il ricorrente è giovane e in buona salute, ha una solida formazione scolastica - avendo ottenuto un bachelor (...) (cfr. verbale AsM, D25) - e una vasta esperienza professionale (cfr. verbale AsM, D26 segg.). Nel suo Paese dispone di un'ampia rete famigliare, principalmente composta dai suoi genitori e dai suoi fratelli con i quali, fuorché con il padre, è in contatto ed ha buoni rapporti. Questi risiedono tuttora a E._______ (cfr. verbale AI, D12), dove egli è nato e ha trascorso la sua vita sino al suo espatrio. ln caso di ritorno in lran, il ricorrente può dunque contare su un appoggio concreto. 8.4.4 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile. 8.5 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
9. In definitiva, non violando il diritto federale (art. 3 LAsi) e stabilendo i fatti rilevanti in modo corretto e completo (art. 106 cpv. 1 LAsi), la decisione impugnata va confermata. Il ricorso dev'essere pertanto interamente respinto. 10. 10.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto il 25 luglio 2023 l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria del ricorrente e non risultando dagli atti che il ricorrente abbia avuto un cambiamento della sua situazione finanziaria, egli è dispensato dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA). 10.2 Con decisione incidentale del 25 luglio 2023 il Tribunale ha altresì accolto la richiesta di concessione del gratuito patrocinio fondata sull'art. 102m cpv. 1 lett. a e cpv. 3 LAsi e nominato Cristina Tosone quale patrocinatrice d'ufficio. 10.3 Per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stata nominata una patrocinatrice d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.- ed i CHF 220.-, mentre per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra i CHF 100.- e i CHF 150.- (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF). In assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalla rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), segnatamente la redazione dei memoriali di ricorso e relativo complemento, di replica, gli ulteriori scritti e la preparazione della documentazione ad essi allegata, il Tribunale ritiene pertanto adeguato il versamento di un'indennità per patrocinio d'ufficio di CHF 1'100.- (cfr. sentenze del Tribunale D-5548/2022 dell'8 novembre 2023 consid. 11.3; D-5362/2021 del 7 giugno 2023 consid. 9.2; D-1713/2021 del 14 agosto 2023 consid. 18.3; D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 11.4; D-6615/2018 del 14 febbraio 2020 consid. 10).
11. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. La cassa del Tribunale verserà a Cristina Tosone un'indennità per patrocinio d'ufficio di CHF 1'100.-.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Pierluigi Paganini Data di spedizione: