Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. A.a A.______, cittadina siriana di etnia assiriana con ultimo domicilio a Homs, ha lasciato il proprio paese d'origine il 29 settembre 2016 con i figli minori per recarsi legalmente in Svizzera ove ha depositato una domanda d'asilo il (...) del 2019. La richiedente, attiva come tecnico sanitario, ha affermato di essere stata sposata con un ufficiale dell'esercito siriano che avrebbe perso la vita negli scontri l'11 settembre del 2014. Ella ha innanzitutto descritto la nefasta evoluzione della situazione nel suo villaggio d'origine (Wadi Al-Sayeh) e l'instaurarsi di una condizione di violenza generalizzata che la avrebbe anche vista vittima di pallottole vaganti. L'interessata ha quindi riferito del sequestro del figlio avvenuto a cavallo tra il 2011 ed il 2012 e di alcune telefonate minatorie ricevute nel periodo successivo nonché della decisione di spostarsi nella zona di Al-Zahra, prima che Wadi Al-Sayeh venisse conquistato dagli insorti. Proprio nel successivo luogo di residenza ed a soli sei mesi dal trasferimento, la porta della sua abitazione sarebbe stata scalfita con dei coltelli. Dopo aver appreso della morte del marito, l'interessata avrebbe vissuto un episodio nel corso del quale, durante un tragitto in autobus, sarebbe stata frettolosamente invitata a scendere dal veicolo in una zona completamente rasa al suolo ed in seguito avvertita di lasciare immediatamente il luogo dalla guardia civile per non venir colpita dai cecchini. Inoltre, ella avrebbe continuato a ricevere telefonate minatorie da persone che la attiravano in diversi luoghi dietro promessa di riconsegnarle il figlio. In detto contesto, l'interessata sarebbe stata pure oggetto di pressioni da parte di un uomo di nome F.______ che desiderava ottenere favori sessuali e che le avrebbe preannunciato atti pregiudizievoli a ed ai figli in caso di una sua mancata accondiscendenza. Non avendo dato seguito all'invito, tale persona le avrebbe intimato una lettera minatoria e la notte medesima, alcuni ragazzi avrebbero esploso dei colpi nei pressi della sua abitazione. A seguito di quest'ultima evenienza la ricorrente si sarebbe quindi trasferita presso l'abitazione dei genitori nella vicina località di Fairuzah. Dipoi si sarebbe nuovamente sposata con B.______, cosa che avrebbe causato le ire del suo altro spasimante. Avendo abbandonato il proprio posto di lavoro nella pubblica amministrazione a causa dell'espatrio, ella teme altresì di essere perseguita penalmente dalle autorità siriane per tale titolo. A.b B.______, a sua volta siriano e cristiano ma di etnia araba, è giunto in Svizzera in un secondo momento, ossia l'11 giugno del 2018, dopo aver lasciato la Siria il 16 maggio 2018. Egli ha dapprima precisato di essersi sposato con A.______ nel 2015 e di aver riseduto con lei nel quartiere armeno di Homs sino all'espatrio di quest'ultima, per poi tornare a vivere con la madre. Quali timori rispetto ad un suo ipotetico ritorno in Siria, egli, dopo aver sottolineato di non aver mai incontrato alcuna problematica con l'apparato statale, ha riferito di alcune vicissitudini intercorse con dei clienti abituali nonché membri di una milizia lealista nell'ambito della sua attività di vendita di alcolici e tabacchi. Questi lo avrebbero invero invitato a collaborare con loro divenendo vieppiù pressanti nonostante i suoi rifiuti e finendo per insultarlo e minacciarlo di morte. B. Con decisione del 19 ottobre 2018, notificata ai ricorrenti il 22 ottobre 2018 (cfr. atto A50), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento dei ricorrenti dalla Svizzera salvo ammetterli provvisoriamente per causa d'inesigibilità. C. In data il 21 novembre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 22 novembre 2018), i ricorrenti sono insorti contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo in svizzera; in subordine la ritrasmissione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni; contestualmente di essere ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell'avv. Immacolata Iglio Rezzonico. D. Con decisione incidentale del 29 novembre 2018 il Tribunale ha esortato i ricorrenti a produrre un'attestazione a sostegno della pretesa indigenza, poi tempestivamente trasmessa da quest'ultimi. E. In riscontro a quanto precede, con ulteriore decisione incidentale del 6 dicembre 2018 il Tribunale ha accolto le succitate domande di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio invitando nel contempo l'autorità inferiore ad esprimersi sull'allegato ricorsuale. F. Il 12 dicembre 2018 l'autorità inferiore ha inoltrato la propria risposta al gravame. G. Con scritto del 15 marzo 2019, i ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale ulteriore documentazione in originale e segnatamente un'istanza presentata alle autorità dall'avvocato rappresentante A.______ in Siria, la sentenza emessa in contumacia dal Tribunale di Homs il 10 febbraio 2019 e condannante quest'ultima a tre anni di reclusione a causa dell'abbandono del posto di lavoro con contestuale traduzione nonché il relativo di comparizione. H. Dietro precedente richiesta del Tribunale, il 19 aprile 2019 l'autorità intimata ha preso posizione circa le succitate evidenze. I. Il 10 luglio 2019 i ricorrenti hanno presentato delle ulteriori considerazioni adducendo pure delle precisazioni dell'avvocato rappresentante di A.______ in Siria. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 19 ottobre 2018 e non avendo essi censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell'asilo.
E. 4.1 Nel provvedimento sindacato, la Segretaria di Stato ha innanzitutto considerato non sussistere rischi concreti quanto all'attuazione di misure persecutorie future nei confronti A.______. In primo luogo, non sarebbe merso alcun indizio circa l'esistenza di legami tra il ferimento di quest'ultima ed il ruolo di ufficiale del defunto marito. La stessa richiedente l'asilo avrebbe infatti affermato che, conto tenuto della caotica situazione nella regione, non sarebbe stato possibile determinare con certezza chi fosse il colpevole. Lo stesso varrebbe per quanto concerne la scalfittura della porta d'ingresso della sua abitazione. Nessun elemento concreto sarebbe deducibile nemmeno dall'episodio nel corso del quale l'insorgente sarebbe stata invitata a lasciare l'autobus su cui viaggiava. I mezzi di prova consegnati proverebbero unicamente l'esistenza di una ferita da arma da fuoco e l'effettiva qualifica dell'ex marito, senza tuttavia essere concludenti quanto alle persecuzioni subite. D'altro canto, anche le informazioni sul rapimento del figlio sarebbero lacunari. L'insorgente non conoscerebbe l'identità dei sequestratori né tantomeno la durata della sparizione. Ciò detto, la correlazione con le mansioni del marito si estinguerebbe in una mera ipotesi non corroborata da elementi tangibili. La ricorrente medesima avrebbe infatti contestualizzato i successivi contatti con i presunti rapitori quali tentativi estorsivi, senza tuttavia saper ricondurre i medesimi agli effettivi autori del sequestro. Per di più, le telefonate in questione si sarebbero interrotte successivamente al secondo matrimonio ed al contestuale cambio di domicilio. In buona sostanza, ha proseguito l'autorità intimata, le informazioni fornite da A.______ sarebbero il frutto supposizioni personali e soggettive in merito ad una presunta persecuzione riflessa. Ciò nondimeno, andrebbe pure sottolineato come il bersaglio primario dei persecutori, ossia il precedente marito, sarebbe deceduto nel 2014, ragion per cui nemmeno sussisterebbe un movente per le minacce. Ancora, per quanto concerne i timori di una presunta condanna per abbandono dell'impiego presso il ministero della salute, seppur vi sarebbero evidenze quanto al perseguimento penale di tale tipo di attitudini, de facto dette infrazioni avrebbero quali conseguenze unicamente la pronuncia di pene detentive di al massimo due mesi. Per di più, verrebbero emesse annualmente amnistie per il cui tramite sarebbe persino possibile riottenere l'impiego. Si tratterebbe dunque di sanzioni legittime e prive di intensità in materia d'asilo. Inoltre, nella presente fattispecie il comportamento impeccabile dell'insorgente sino ad allora ed il grado dell'ex marito giocherebbero in suo favore. Per il resto, ha argomentato l'autorità inferiore, i tentativi di approccio da parte di F.______ non costituirebbero persecuzione siccome non dettati da motivi di cui all'art. 3 LAsi. Lo stesso varrebbe per gli allegati insulti e le minacce cui sarebbe stato vittima B.______, il quale sarebbe stato scelto come potenziale socio dai presunti autori delle medesime in virtù di alcune sue qualità intrinseche quali la sincerità e l'affidabilità. In conclusione, l'autorità di prima istanza rammenta come le situazioni sfavorevoli imputabili alla guerra civile, cui sembrerebbero fare rifermento in casu parte degli argomentari dei richiedenti l'asilo, non sarebbero determinanti quanto al riconoscimento dello statuto di rifugiato.
E. 4.2 Nel proprio ricorso, gli insorgenti avversano le conclusioni cui è giunta la Segreteria di Stato. La ricorrente avrebbe invero "dimostrato" di avere il fondato timore di essere esposta "al pericolo della vita e/o dell'integrità fisica o della libertà, proprio perché le sue allegazioni sarebbero sta chiare, precise e circostanziate e comprovate con documenti". Ella avrebbe prodotto un documento che non solo sarebbe una lettera di licenziamento ma pure l'anticamera di un procedimento ai sensi dell'art. 364 del Codice penale siriano, essendo il medesimo già stato trasmesso alle autorità penali. Alla luce della suddetta documentazione e viste le affermazioni dell'insorgente, prosegue la patrocinatrice, si potrebbe dunque affermare che la stessa abbia reso dichiarazioni verosimili. Su tali presupposti, la ricorrente, per il tramite della mandataria, avanza la proposta di retrocedere gli atti alla SEM per approfondimento ed integrazione. Ciò in considerazione del principio secondo il quale la verosimiglianza andrebbe giudicata sulla base di una valutazione complessiva. Quo alla questione dell'esistenza di un timore fondato in capo all'insorgente, la valutazione della SEM non sarebbe condivisibile e ciò già solo tenendo in considerazione l'esistenza di un procedimento penale a suo carico nonché la sua condizione di moglie ortodossa di un ufficiale. Per quanto concerne invece B.______, la descrizione delle minacce da parte del gruppo lealisti apparrebbe a sua volta altrettanto circostanziata, concreta e verosimile, cosa che avrebbe dovuto condurre l'autorità inferiore a considerare l'eventualità del realizzarsi di una persecuzione anche nei confronti di quest'ultimo.
E. 4.3 Contestualmente ai mezzi di prova trasmessi il 15 marzo 2019, la patrocinatrice degli insorgenti fa presente che a causa dell'abbandono del posto di lavoro la sua assistita avrebbe la certezza di essere imprigionata per tre anni e condannata a corrispondere delle somme di denaro allo Stato. Ebbene, in un paese nel quale i diritti del cittadino sono garantiti, non si potrebbe considerare quale reato penale l'abbandono del posto di lavoro. Per non dire della condizione femminile nelle carceri siriane costitutiva di una violazione dell'art. 3 CEDU. I documenti prodotti, unitamente ai motivi di fuga addotti, sarebbero più che sufficienti per "ammettere" il ricorso.
E. 4.4 Nelle proprie successive osservazioni, la SEM ribadisce che l'esistenza di una condanna per abbandono del posto di lavoro non risulterebbe decisiva, posto che, secondo le informazioni disponibili, un impiegato condannato in contumacia avrebbe comunque la possibilità di fare rientro in Siria e, appellandosi all'amnistia, pure di essere esonerato dalla pena detentiva. La residuale pena pecuniaria sarebbe d'altro canto legittima.
E. 4.5 In riscontro a quanto precede, la rappresentante degli interessati rileva che l'affermazione della SEM quanto alla possibilità di far capo all'amnistia non sarebbe corroborata da alcuna prova documentale e si chiede se la tesi dell'autorità inferiore preveda che A.______ rientri in patria onde verificarne la fondatezza. Essa sottolinea dipoi che prima di addivenire ad una tale conclusione, occorrerebbe che venga prodotto un documento scritto dal quale si evinca l'autorità dalla quale la SEM avrebbe ricevuto tale comunicazione. Ciò a maggior ragione visto che dalla lettera sottoscritta dal legale curante gli interessi dell'interessata in Siria, si dedurrebbe che il reato in questione cagioni una pena detentiva aggiuntiva a quella pecuniaria e non in sostituzione.
E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).
E. 5.3 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l'asilo.
E. 5.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 6 Nel caso in esame, è in limine opportuno constatare come nella querelata decisione le allegazioni degli insorgenti non siano state messe in discussione sotto il profilo della loro verosimiglianza, essendo i motivi d'asilo proposti - quandanche sorretti da un grado probatorio soddisfacente - in ogni caso non giudicati di una natura tale da giustificare il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo. Ebbene, conto tenuto del fatto che il Tribunale non intende in questa sede scostarsi da tale procedere, vien da sé che le argomentazioni e le doglianze della patrocinatrice dei ricorrenti quanto agli elementi a favore della verosimiglianza risultino del tutto prive di portata concreta per l'evasione del presente gravame e come tali non siano meritevoli di ulteriori sviluppi (sulle condizioni per una sostituzione dei sostituzione si veda Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed., Basilea 2013, no. 1.54, sentenza del Tribunale D-4282/2015 del 25 aprile 2019 [prevista per la pubblicazione] consid. 6.3).
E. 7.1 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).
E. 7.2 Il timore di essere perseguitato presuppone inoltre l'esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Il nesso di causalità fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. Walter Kälin, op. cit., pag. 129 e, a titolo esemplificativo, sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1).
E. 7.3 Una persona può effettivamente fondare a titolo eccezionale la sua domanda d'asilo il timore di subire delle persecuzioni non mirate personalmente contro di lei. Ciò è segnatamente il caso quando il richiedente nel suo Paese d'origine o di provenienza appartiene ad un determinato gruppo di persone esposto in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9). È tuttavia opportuno sottolineare che per invalsa prassi, il Tribunale riconosce la sussistenza di una persecuzione collettiva solo a condizioni molto restrittive tant'è che la sola appartenenza ad un determinato gruppo vittima di persecuzioni non è sufficiente per motivare la qualità di rifugiato, essendo altresì necessario l'adempimento delle usuali condizioni previste all'art. 3 LAsi circa l'intensità dei pregiudizi o il timore fondato quanto alla loro realizzazione. Solo ove le misure di persecuzione siano dirette contro tutti i membri della comunità e nel contempo frequenti e persistenti, i singoli individui facenti parte di tale comunità potranno avvalersi con successo dell'esistenza di un fondato timore di future persecuzioni (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 1 consid. 6a).
E. 8.1 In specie, per quanto concerne in primis l'estrazione religiosa degli interessati, va rilevato che la giurisprudenza, per il tramite di un approccio regionale, ha già escluso l'esistenza di una persecuzione collettiva delle persone appratenti alla comunità cristiana in Siria (cfr. in particolare le sentenze del Tribunale D-5884/2015 del 13 aprile 2017 e D-7024/2014 del 6 dicembre 2016, pubblicate come sentenze di riferimento). Pertanto, detta circostanza non risulta ad essa sola pertinente in materia d'asilo.
E. 8.2 D'altro canto, non si può fare a meno di constatare come buona parte delle problematiche addotte da A.______ possano essere tributarie del conflitto in essere e pertanto non riconducibili ad una persecuzione intensa e mirata contro di lei. Ciò è in particolare il caso per quanto riguarda il fatto di essere stata vittima di pallottole vaganti, quanto alla la scalfittura della porta dell'abitazione e pure per la circostanza dell'evacuazione dall'autobus. Come già sottolineato a più riprese dal Tribunale, tali vicissitudini possono semmai essere prese in conto nell'ambito della valutazione dell'esigibilità dell'allontanamento (come del resto avvenuto nel caso in esame) e non sono per invalsa prassi decisive in materia d'asilo (cfr. sentenze del Tribunale D-1163/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 5.4 e D-1948/2015 del 19 aprile 2016 consid. 6.4). Oltremodo, l'episodio del rapimento del figlio, per quanto di indubbia gravità, non pare potersi a sua volta ricondurre ad un motivo di cui all'art. 3 LAsi. Non va infatti dimenticato che nel contesto della guerra civile siriana la popolazione cristiana risulta essere stata frequentemente oggetto di atti di violenza (omicidi, minacce, rapimenti) i quali non sono in linea generale riconducibili a motivi di cui all'art. 3 LAsi, ma piuttosto da ascrivere ad atti di criminalità comune ingenerati dal fatto che tale comunità viene spesso precipita come benestante e privilegiata (cfr. sentenza del Tribunale D-5884/2015, pubblicata come ref., consid. 6.6 e 6.10). Con particolare riferimento al caso in disamina, una tale eventualità è del resto resa ancor più plausibile dalle stesse dichiarazioni di A.______ che lasciano trasparire un contesto di contatti con finalità estorsive (cfr. atto A41, pag. 9: "c'è chi se ne approfittava del rapimento per spillarci dei soldi).
E. 8.3 Oltremodo, la tesi circa l'imputabilità di tali atti al ruolo di ufficiale dell'ex marito si riduce al grado di mera ipotesi, dal momento che la stessa ricorrente non ha fornito elementi concreti atti a correlare le problematiche intercorse con detta contingenza. Come già enucleato, le telefonate minatorie erano per stessa ammissione dell'insorgente apparentemente finalizzate a trarla in inganno o a farsi corrispondere del denaro di modo che, ella medesima non sa dette sollecitazioni provenissero o meno dai rapitori del figlio (cfr. atto A41, pag. 9). Il discorso non muta per quanto riguarda il proiettile ricevuto, avendo l'interessata espressamente affermato che sarebbe stato impossibile stabilire chi fosse l'autore del gesto (cfr. atto A41, pag. 8). Per non dire delle incisioni sulla porta, che la ricorrente ha ricondotto a degli zingari contrari alla presenza di una famiglia di ufficiali sulla sola base di quanto le avrebbero riferito alcuni vicini (cfr. atto A41, pag. 8). Oltracciò, a ben vedere, se tali atti fossero effettivamente riconducibili alla funzione del defunto coniuge, onde riconoscere l'esistenza di un fondato timore si porrebbe pure la questione dell'attualità della persecuzione. Infatti, perché vi sia luogo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione riflessa si necessita che i famigliari di una persona perseguitata siano esposti a delle rappresaglie, siano esse tese all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira (cfr. per le condizioni DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e sentenza del Tribunale D-2265/2017 del 2 luglio 2019 consid. 10.2). Ebbene, a seguito del decesso dell'ex marito e del successivo matrimonio dell'insorgente, mal si comprenderebbe la finalità di tali atti in ottica futura, non essendo più presente l'obbiettivo primario dei persecutori.
E. 8.4 La situazione non muta per quanto concerne i tentativi di approccio da parte di F.______ e le richieste di quest'ultimo. Dette contingenze, per quanto riprovevoli, non risultano infatti avere un nesso causale con l'espatrio ed erano altresì già cessate precedentemente all'abbandono del paese da parte di A.______, posto il suo trasferimento in diversa località ed il suo successivo matrimonio con B.______. Le stesse non paiono del resto essere state mosse da uno dei motivi previsti dall'art. 3 LAsi quanto più da un desiderio personale del figuro in questione. Pertanto, nemmeno sulla base di quest'ultima costellazione vi è un rischio quanto alla concretizzazione di persecuzioni future rilevanti per l'asilo nell'eventualità di un ipotetico rientro in Siria della ricorrente. Pure d'acchito non relazionabili ai moventi previsti dal citato disposto sono le presunte minacce e le ingiurie cagionate ad B.______ da alcuni membri di una milizia locale, essendo le stesse ingenerate dal suo rifiuto di associarsi con loro ossia ad un fattore inoppugnabilmente estraneo alla protezione convenzionale.
E. 8.5 Da ultimo, per quanto concerne il timore di subire persecuzioni a causa dell'abbandono del posto di lavoro nel settore pubblico, situazione che potrebbe configurare un motivo soggettivo insorto dopo la fuga (cfr. art. 54 LAsi, DTAF 2009/28 consid. 7.1), va innanzitutto constatato che detta casistica può effettivamente essere costitutiva di un'infrazione secondo le normative siriane e dar così luogo alla comminazione di una multa o di una pena detentiva (cfr. sentenza del Tribunale D-2265/2017 del 2 luglio 2019 consid. 11.3). Ciò nondimeno, la giurisprudenza, già espressasi più volte al soggetto, in assenza di una pregressa catalogazione del dipendente quale oppositore o di una sua attitudine reprensibile durante il servizio, non riconosce una rilevanza in materia d'asilo ad eventuali procedimenti penali avviati per tali motivi né tantomeno ai consequenziali sanzionamenti (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale D-2265/2017 consid. 11.3, D-5362/2018 del 19 febbraio 2019 consid. 8.3, D-373/2016 del 22 gennaio 2018 consid. 6.7, D-4493/2015 del 7 luglio 2016 consid. 7.3, D-1948/2015 del 19 aprile 2016 consid. 6.3). In specie, la ricorrente non ha alcun background famigliare e personale quale antagonista del regime. Non risulta inoltre dagli atti che durante la sua attività presso il Ministero della salute ella abbia avuto problematiche disciplinari di sorta. Pertanto, nemmeno la condanna avanzata dalla richiedente asilo a sostegno della sua domanda risulta motivata da una causa pertinente in materia e come tale non è atta a legittimare il riconoscimento dello statuto di rifugiato. La stessa potrebbe semmai aver una portata nell'ambito della valutazione circa il rischio di violazione dell'art. 3 CEDU, questione che nonostante l'apparente diversa lettura della mandataria dei ricorrenti, non si pone in concreto vista l'alternatività dei casi di ammissione provvisoria previsti dall'art. 83 LStrI.
E. 9 In virtù di quanto sopra esposto, l'autorità resistente ha a giusto titolo omesso di riconoscere lo statuto di rifugiato e di concedere asilo ai ricorrenti. Il ricorso non merita dunque tutela e la decisione impugnata, che non viola il diritto federale né è costitutiva di un abuso del potere d'apprezzamento o di un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, va confermata.
E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 6 dicembre 2018, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali. Con la medesima decisione incidentale il Tribunale ha altresì accolto la richiesta di concessione del gratuito patrocinio fondata sull'art. 110a cpv. 1 LAsi e nominato l'avv. Immacolata Iglio Rezzonico quale patrocinatrice d'ufficio. Per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.- ed i CHF 220.- (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Il Tribunale ritiene pertanto adeguato, in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalla rappresentante dei ricorrenti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il versamento di un'indennità per patrocinio d'ufficio di CHF 1'500.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi). La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandona-to in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci-fra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.(dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Non si prelevano spese processuali.
- La cassa del Tribunale verserà alla patrocinatrice un'indennità di complessivamente CHF 1'500.- a titolo di spese di patrocinio.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6615/2018 Sentenza del 14 febbraio 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Jürg Marcel Tiefenthal, Contessina Theis, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A.______, nata il (...), B.______, nato il (...), C.______, nato il (...), D.______, nata il (...), E.______, nato il (...), Siria, tutti patrocinati dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, Via Dufour 1, casella postale 6319, 6901 Lugano, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 19 ottobre 2018. Fatti: A. A.a A.______, cittadina siriana di etnia assiriana con ultimo domicilio a Homs, ha lasciato il proprio paese d'origine il 29 settembre 2016 con i figli minori per recarsi legalmente in Svizzera ove ha depositato una domanda d'asilo il (...) del 2019. La richiedente, attiva come tecnico sanitario, ha affermato di essere stata sposata con un ufficiale dell'esercito siriano che avrebbe perso la vita negli scontri l'11 settembre del 2014. Ella ha innanzitutto descritto la nefasta evoluzione della situazione nel suo villaggio d'origine (Wadi Al-Sayeh) e l'instaurarsi di una condizione di violenza generalizzata che la avrebbe anche vista vittima di pallottole vaganti. L'interessata ha quindi riferito del sequestro del figlio avvenuto a cavallo tra il 2011 ed il 2012 e di alcune telefonate minatorie ricevute nel periodo successivo nonché della decisione di spostarsi nella zona di Al-Zahra, prima che Wadi Al-Sayeh venisse conquistato dagli insorti. Proprio nel successivo luogo di residenza ed a soli sei mesi dal trasferimento, la porta della sua abitazione sarebbe stata scalfita con dei coltelli. Dopo aver appreso della morte del marito, l'interessata avrebbe vissuto un episodio nel corso del quale, durante un tragitto in autobus, sarebbe stata frettolosamente invitata a scendere dal veicolo in una zona completamente rasa al suolo ed in seguito avvertita di lasciare immediatamente il luogo dalla guardia civile per non venir colpita dai cecchini. Inoltre, ella avrebbe continuato a ricevere telefonate minatorie da persone che la attiravano in diversi luoghi dietro promessa di riconsegnarle il figlio. In detto contesto, l'interessata sarebbe stata pure oggetto di pressioni da parte di un uomo di nome F.______ che desiderava ottenere favori sessuali e che le avrebbe preannunciato atti pregiudizievoli a ed ai figli in caso di una sua mancata accondiscendenza. Non avendo dato seguito all'invito, tale persona le avrebbe intimato una lettera minatoria e la notte medesima, alcuni ragazzi avrebbero esploso dei colpi nei pressi della sua abitazione. A seguito di quest'ultima evenienza la ricorrente si sarebbe quindi trasferita presso l'abitazione dei genitori nella vicina località di Fairuzah. Dipoi si sarebbe nuovamente sposata con B.______, cosa che avrebbe causato le ire del suo altro spasimante. Avendo abbandonato il proprio posto di lavoro nella pubblica amministrazione a causa dell'espatrio, ella teme altresì di essere perseguita penalmente dalle autorità siriane per tale titolo. A.b B.______, a sua volta siriano e cristiano ma di etnia araba, è giunto in Svizzera in un secondo momento, ossia l'11 giugno del 2018, dopo aver lasciato la Siria il 16 maggio 2018. Egli ha dapprima precisato di essersi sposato con A.______ nel 2015 e di aver riseduto con lei nel quartiere armeno di Homs sino all'espatrio di quest'ultima, per poi tornare a vivere con la madre. Quali timori rispetto ad un suo ipotetico ritorno in Siria, egli, dopo aver sottolineato di non aver mai incontrato alcuna problematica con l'apparato statale, ha riferito di alcune vicissitudini intercorse con dei clienti abituali nonché membri di una milizia lealista nell'ambito della sua attività di vendita di alcolici e tabacchi. Questi lo avrebbero invero invitato a collaborare con loro divenendo vieppiù pressanti nonostante i suoi rifiuti e finendo per insultarlo e minacciarlo di morte. B. Con decisione del 19 ottobre 2018, notificata ai ricorrenti il 22 ottobre 2018 (cfr. atto A50), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento dei ricorrenti dalla Svizzera salvo ammetterli provvisoriamente per causa d'inesigibilità. C. In data il 21 novembre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 22 novembre 2018), i ricorrenti sono insorti contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo in svizzera; in subordine la ritrasmissione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni; contestualmente di essere ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell'avv. Immacolata Iglio Rezzonico. D. Con decisione incidentale del 29 novembre 2018 il Tribunale ha esortato i ricorrenti a produrre un'attestazione a sostegno della pretesa indigenza, poi tempestivamente trasmessa da quest'ultimi. E. In riscontro a quanto precede, con ulteriore decisione incidentale del 6 dicembre 2018 il Tribunale ha accolto le succitate domande di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio invitando nel contempo l'autorità inferiore ad esprimersi sull'allegato ricorsuale. F. Il 12 dicembre 2018 l'autorità inferiore ha inoltrato la propria risposta al gravame. G. Con scritto del 15 marzo 2019, i ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale ulteriore documentazione in originale e segnatamente un'istanza presentata alle autorità dall'avvocato rappresentante A.______ in Siria, la sentenza emessa in contumacia dal Tribunale di Homs il 10 febbraio 2019 e condannante quest'ultima a tre anni di reclusione a causa dell'abbandono del posto di lavoro con contestuale traduzione nonché il relativo di comparizione. H. Dietro precedente richiesta del Tribunale, il 19 aprile 2019 l'autorità intimata ha preso posizione circa le succitate evidenze. I. Il 10 luglio 2019 i ricorrenti hanno presentato delle ulteriori considerazioni adducendo pure delle precisazioni dell'avvocato rappresentante di A.______ in Siria. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 19 ottobre 2018 e non avendo essi censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell'asilo. 4. 4.1 Nel provvedimento sindacato, la Segretaria di Stato ha innanzitutto considerato non sussistere rischi concreti quanto all'attuazione di misure persecutorie future nei confronti A.______. In primo luogo, non sarebbe merso alcun indizio circa l'esistenza di legami tra il ferimento di quest'ultima ed il ruolo di ufficiale del defunto marito. La stessa richiedente l'asilo avrebbe infatti affermato che, conto tenuto della caotica situazione nella regione, non sarebbe stato possibile determinare con certezza chi fosse il colpevole. Lo stesso varrebbe per quanto concerne la scalfittura della porta d'ingresso della sua abitazione. Nessun elemento concreto sarebbe deducibile nemmeno dall'episodio nel corso del quale l'insorgente sarebbe stata invitata a lasciare l'autobus su cui viaggiava. I mezzi di prova consegnati proverebbero unicamente l'esistenza di una ferita da arma da fuoco e l'effettiva qualifica dell'ex marito, senza tuttavia essere concludenti quanto alle persecuzioni subite. D'altro canto, anche le informazioni sul rapimento del figlio sarebbero lacunari. L'insorgente non conoscerebbe l'identità dei sequestratori né tantomeno la durata della sparizione. Ciò detto, la correlazione con le mansioni del marito si estinguerebbe in una mera ipotesi non corroborata da elementi tangibili. La ricorrente medesima avrebbe infatti contestualizzato i successivi contatti con i presunti rapitori quali tentativi estorsivi, senza tuttavia saper ricondurre i medesimi agli effettivi autori del sequestro. Per di più, le telefonate in questione si sarebbero interrotte successivamente al secondo matrimonio ed al contestuale cambio di domicilio. In buona sostanza, ha proseguito l'autorità intimata, le informazioni fornite da A.______ sarebbero il frutto supposizioni personali e soggettive in merito ad una presunta persecuzione riflessa. Ciò nondimeno, andrebbe pure sottolineato come il bersaglio primario dei persecutori, ossia il precedente marito, sarebbe deceduto nel 2014, ragion per cui nemmeno sussisterebbe un movente per le minacce. Ancora, per quanto concerne i timori di una presunta condanna per abbandono dell'impiego presso il ministero della salute, seppur vi sarebbero evidenze quanto al perseguimento penale di tale tipo di attitudini, de facto dette infrazioni avrebbero quali conseguenze unicamente la pronuncia di pene detentive di al massimo due mesi. Per di più, verrebbero emesse annualmente amnistie per il cui tramite sarebbe persino possibile riottenere l'impiego. Si tratterebbe dunque di sanzioni legittime e prive di intensità in materia d'asilo. Inoltre, nella presente fattispecie il comportamento impeccabile dell'insorgente sino ad allora ed il grado dell'ex marito giocherebbero in suo favore. Per il resto, ha argomentato l'autorità inferiore, i tentativi di approccio da parte di F.______ non costituirebbero persecuzione siccome non dettati da motivi di cui all'art. 3 LAsi. Lo stesso varrebbe per gli allegati insulti e le minacce cui sarebbe stato vittima B.______, il quale sarebbe stato scelto come potenziale socio dai presunti autori delle medesime in virtù di alcune sue qualità intrinseche quali la sincerità e l'affidabilità. In conclusione, l'autorità di prima istanza rammenta come le situazioni sfavorevoli imputabili alla guerra civile, cui sembrerebbero fare rifermento in casu parte degli argomentari dei richiedenti l'asilo, non sarebbero determinanti quanto al riconoscimento dello statuto di rifugiato. 4.2 Nel proprio ricorso, gli insorgenti avversano le conclusioni cui è giunta la Segreteria di Stato. La ricorrente avrebbe invero "dimostrato" di avere il fondato timore di essere esposta "al pericolo della vita e/o dell'integrità fisica o della libertà, proprio perché le sue allegazioni sarebbero sta chiare, precise e circostanziate e comprovate con documenti". Ella avrebbe prodotto un documento che non solo sarebbe una lettera di licenziamento ma pure l'anticamera di un procedimento ai sensi dell'art. 364 del Codice penale siriano, essendo il medesimo già stato trasmesso alle autorità penali. Alla luce della suddetta documentazione e viste le affermazioni dell'insorgente, prosegue la patrocinatrice, si potrebbe dunque affermare che la stessa abbia reso dichiarazioni verosimili. Su tali presupposti, la ricorrente, per il tramite della mandataria, avanza la proposta di retrocedere gli atti alla SEM per approfondimento ed integrazione. Ciò in considerazione del principio secondo il quale la verosimiglianza andrebbe giudicata sulla base di una valutazione complessiva. Quo alla questione dell'esistenza di un timore fondato in capo all'insorgente, la valutazione della SEM non sarebbe condivisibile e ciò già solo tenendo in considerazione l'esistenza di un procedimento penale a suo carico nonché la sua condizione di moglie ortodossa di un ufficiale. Per quanto concerne invece B.______, la descrizione delle minacce da parte del gruppo lealisti apparrebbe a sua volta altrettanto circostanziata, concreta e verosimile, cosa che avrebbe dovuto condurre l'autorità inferiore a considerare l'eventualità del realizzarsi di una persecuzione anche nei confronti di quest'ultimo. 4.3 Contestualmente ai mezzi di prova trasmessi il 15 marzo 2019, la patrocinatrice degli insorgenti fa presente che a causa dell'abbandono del posto di lavoro la sua assistita avrebbe la certezza di essere imprigionata per tre anni e condannata a corrispondere delle somme di denaro allo Stato. Ebbene, in un paese nel quale i diritti del cittadino sono garantiti, non si potrebbe considerare quale reato penale l'abbandono del posto di lavoro. Per non dire della condizione femminile nelle carceri siriane costitutiva di una violazione dell'art. 3 CEDU. I documenti prodotti, unitamente ai motivi di fuga addotti, sarebbero più che sufficienti per "ammettere" il ricorso. 4.4 Nelle proprie successive osservazioni, la SEM ribadisce che l'esistenza di una condanna per abbandono del posto di lavoro non risulterebbe decisiva, posto che, secondo le informazioni disponibili, un impiegato condannato in contumacia avrebbe comunque la possibilità di fare rientro in Siria e, appellandosi all'amnistia, pure di essere esonerato dalla pena detentiva. La residuale pena pecuniaria sarebbe d'altro canto legittima. 4.5 In riscontro a quanto precede, la rappresentante degli interessati rileva che l'affermazione della SEM quanto alla possibilità di far capo all'amnistia non sarebbe corroborata da alcuna prova documentale e si chiede se la tesi dell'autorità inferiore preveda che A.______ rientri in patria onde verificarne la fondatezza. Essa sottolinea dipoi che prima di addivenire ad una tale conclusione, occorrerebbe che venga prodotto un documento scritto dal quale si evinca l'autorità dalla quale la SEM avrebbe ricevuto tale comunicazione. Ciò a maggior ragione visto che dalla lettera sottoscritta dal legale curante gli interessi dell'interessata in Siria, si dedurrebbe che il reato in questione cagioni una pena detentiva aggiuntiva a quella pecuniaria e non in sostituzione. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). 5.3 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l'asilo. 5.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
6. Nel caso in esame, è in limine opportuno constatare come nella querelata decisione le allegazioni degli insorgenti non siano state messe in discussione sotto il profilo della loro verosimiglianza, essendo i motivi d'asilo proposti - quandanche sorretti da un grado probatorio soddisfacente - in ogni caso non giudicati di una natura tale da giustificare il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo. Ebbene, conto tenuto del fatto che il Tribunale non intende in questa sede scostarsi da tale procedere, vien da sé che le argomentazioni e le doglianze della patrocinatrice dei ricorrenti quanto agli elementi a favore della verosimiglianza risultino del tutto prive di portata concreta per l'evasione del presente gravame e come tali non siano meritevoli di ulteriori sviluppi (sulle condizioni per una sostituzione dei sostituzione si veda Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed., Basilea 2013, no. 1.54, sentenza del Tribunale D-4282/2015 del 25 aprile 2019 [prevista per la pubblicazione] consid. 6.3). 7. 7.1 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 7.2 Il timore di essere perseguitato presuppone inoltre l'esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Il nesso di causalità fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. Walter Kälin, op. cit., pag. 129 e, a titolo esemplificativo, sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1). 7.3 Una persona può effettivamente fondare a titolo eccezionale la sua domanda d'asilo il timore di subire delle persecuzioni non mirate personalmente contro di lei. Ciò è segnatamente il caso quando il richiedente nel suo Paese d'origine o di provenienza appartiene ad un determinato gruppo di persone esposto in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9). È tuttavia opportuno sottolineare che per invalsa prassi, il Tribunale riconosce la sussistenza di una persecuzione collettiva solo a condizioni molto restrittive tant'è che la sola appartenenza ad un determinato gruppo vittima di persecuzioni non è sufficiente per motivare la qualità di rifugiato, essendo altresì necessario l'adempimento delle usuali condizioni previste all'art. 3 LAsi circa l'intensità dei pregiudizi o il timore fondato quanto alla loro realizzazione. Solo ove le misure di persecuzione siano dirette contro tutti i membri della comunità e nel contempo frequenti e persistenti, i singoli individui facenti parte di tale comunità potranno avvalersi con successo dell'esistenza di un fondato timore di future persecuzioni (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 1 consid. 6a). 8. 8.1 In specie, per quanto concerne in primis l'estrazione religiosa degli interessati, va rilevato che la giurisprudenza, per il tramite di un approccio regionale, ha già escluso l'esistenza di una persecuzione collettiva delle persone appratenti alla comunità cristiana in Siria (cfr. in particolare le sentenze del Tribunale D-5884/2015 del 13 aprile 2017 e D-7024/2014 del 6 dicembre 2016, pubblicate come sentenze di riferimento). Pertanto, detta circostanza non risulta ad essa sola pertinente in materia d'asilo. 8.2 D'altro canto, non si può fare a meno di constatare come buona parte delle problematiche addotte da A.______ possano essere tributarie del conflitto in essere e pertanto non riconducibili ad una persecuzione intensa e mirata contro di lei. Ciò è in particolare il caso per quanto riguarda il fatto di essere stata vittima di pallottole vaganti, quanto alla la scalfittura della porta dell'abitazione e pure per la circostanza dell'evacuazione dall'autobus. Come già sottolineato a più riprese dal Tribunale, tali vicissitudini possono semmai essere prese in conto nell'ambito della valutazione dell'esigibilità dell'allontanamento (come del resto avvenuto nel caso in esame) e non sono per invalsa prassi decisive in materia d'asilo (cfr. sentenze del Tribunale D-1163/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 5.4 e D-1948/2015 del 19 aprile 2016 consid. 6.4). Oltremodo, l'episodio del rapimento del figlio, per quanto di indubbia gravità, non pare potersi a sua volta ricondurre ad un motivo di cui all'art. 3 LAsi. Non va infatti dimenticato che nel contesto della guerra civile siriana la popolazione cristiana risulta essere stata frequentemente oggetto di atti di violenza (omicidi, minacce, rapimenti) i quali non sono in linea generale riconducibili a motivi di cui all'art. 3 LAsi, ma piuttosto da ascrivere ad atti di criminalità comune ingenerati dal fatto che tale comunità viene spesso precipita come benestante e privilegiata (cfr. sentenza del Tribunale D-5884/2015, pubblicata come ref., consid. 6.6 e 6.10). Con particolare riferimento al caso in disamina, una tale eventualità è del resto resa ancor più plausibile dalle stesse dichiarazioni di A.______ che lasciano trasparire un contesto di contatti con finalità estorsive (cfr. atto A41, pag. 9: "c'è chi se ne approfittava del rapimento per spillarci dei soldi). 8.3 Oltremodo, la tesi circa l'imputabilità di tali atti al ruolo di ufficiale dell'ex marito si riduce al grado di mera ipotesi, dal momento che la stessa ricorrente non ha fornito elementi concreti atti a correlare le problematiche intercorse con detta contingenza. Come già enucleato, le telefonate minatorie erano per stessa ammissione dell'insorgente apparentemente finalizzate a trarla in inganno o a farsi corrispondere del denaro di modo che, ella medesima non sa dette sollecitazioni provenissero o meno dai rapitori del figlio (cfr. atto A41, pag. 9). Il discorso non muta per quanto riguarda il proiettile ricevuto, avendo l'interessata espressamente affermato che sarebbe stato impossibile stabilire chi fosse l'autore del gesto (cfr. atto A41, pag. 8). Per non dire delle incisioni sulla porta, che la ricorrente ha ricondotto a degli zingari contrari alla presenza di una famiglia di ufficiali sulla sola base di quanto le avrebbero riferito alcuni vicini (cfr. atto A41, pag. 8). Oltracciò, a ben vedere, se tali atti fossero effettivamente riconducibili alla funzione del defunto coniuge, onde riconoscere l'esistenza di un fondato timore si porrebbe pure la questione dell'attualità della persecuzione. Infatti, perché vi sia luogo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione riflessa si necessita che i famigliari di una persona perseguitata siano esposti a delle rappresaglie, siano esse tese all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira (cfr. per le condizioni DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e sentenza del Tribunale D-2265/2017 del 2 luglio 2019 consid. 10.2). Ebbene, a seguito del decesso dell'ex marito e del successivo matrimonio dell'insorgente, mal si comprenderebbe la finalità di tali atti in ottica futura, non essendo più presente l'obbiettivo primario dei persecutori. 8.4 La situazione non muta per quanto concerne i tentativi di approccio da parte di F.______ e le richieste di quest'ultimo. Dette contingenze, per quanto riprovevoli, non risultano infatti avere un nesso causale con l'espatrio ed erano altresì già cessate precedentemente all'abbandono del paese da parte di A.______, posto il suo trasferimento in diversa località ed il suo successivo matrimonio con B.______. Le stesse non paiono del resto essere state mosse da uno dei motivi previsti dall'art. 3 LAsi quanto più da un desiderio personale del figuro in questione. Pertanto, nemmeno sulla base di quest'ultima costellazione vi è un rischio quanto alla concretizzazione di persecuzioni future rilevanti per l'asilo nell'eventualità di un ipotetico rientro in Siria della ricorrente. Pure d'acchito non relazionabili ai moventi previsti dal citato disposto sono le presunte minacce e le ingiurie cagionate ad B.______ da alcuni membri di una milizia locale, essendo le stesse ingenerate dal suo rifiuto di associarsi con loro ossia ad un fattore inoppugnabilmente estraneo alla protezione convenzionale. 8.5 Da ultimo, per quanto concerne il timore di subire persecuzioni a causa dell'abbandono del posto di lavoro nel settore pubblico, situazione che potrebbe configurare un motivo soggettivo insorto dopo la fuga (cfr. art. 54 LAsi, DTAF 2009/28 consid. 7.1), va innanzitutto constatato che detta casistica può effettivamente essere costitutiva di un'infrazione secondo le normative siriane e dar così luogo alla comminazione di una multa o di una pena detentiva (cfr. sentenza del Tribunale D-2265/2017 del 2 luglio 2019 consid. 11.3). Ciò nondimeno, la giurisprudenza, già espressasi più volte al soggetto, in assenza di una pregressa catalogazione del dipendente quale oppositore o di una sua attitudine reprensibile durante il servizio, non riconosce una rilevanza in materia d'asilo ad eventuali procedimenti penali avviati per tali motivi né tantomeno ai consequenziali sanzionamenti (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale D-2265/2017 consid. 11.3, D-5362/2018 del 19 febbraio 2019 consid. 8.3, D-373/2016 del 22 gennaio 2018 consid. 6.7, D-4493/2015 del 7 luglio 2016 consid. 7.3, D-1948/2015 del 19 aprile 2016 consid. 6.3). In specie, la ricorrente non ha alcun background famigliare e personale quale antagonista del regime. Non risulta inoltre dagli atti che durante la sua attività presso il Ministero della salute ella abbia avuto problematiche disciplinari di sorta. Pertanto, nemmeno la condanna avanzata dalla richiedente asilo a sostegno della sua domanda risulta motivata da una causa pertinente in materia e come tale non è atta a legittimare il riconoscimento dello statuto di rifugiato. La stessa potrebbe semmai aver una portata nell'ambito della valutazione circa il rischio di violazione dell'art. 3 CEDU, questione che nonostante l'apparente diversa lettura della mandataria dei ricorrenti, non si pone in concreto vista l'alternatività dei casi di ammissione provvisoria previsti dall'art. 83 LStrI.
9. In virtù di quanto sopra esposto, l'autorità resistente ha a giusto titolo omesso di riconoscere lo statuto di rifugiato e di concedere asilo ai ricorrenti. Il ricorso non merita dunque tutela e la decisione impugnata, che non viola il diritto federale né è costitutiva di un abuso del potere d'apprezzamento o di un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, va confermata.
10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 6 dicembre 2018, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali. Con la medesima decisione incidentale il Tribunale ha altresì accolto la richiesta di concessione del gratuito patrocinio fondata sull'art. 110a cpv. 1 LAsi e nominato l'avv. Immacolata Iglio Rezzonico quale patrocinatrice d'ufficio. Per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.- ed i CHF 220.- (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Il Tribunale ritiene pertanto adeguato, in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalla rappresentante dei ricorrenti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il versamento di un'indennità per patrocinio d'ufficio di CHF 1'500.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi). La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandona-to in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci-fra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.(dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. La cassa del Tribunale verserà alla patrocinatrice un'indennità di complessivamente CHF 1'500.- a titolo di spese di patrocinio.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: