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D-1460/2018

D-1460/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2021-10-28 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. Gli interessati, cittadini siriani di etnia aramaica e religione cristiana originari di Aleppo, hanno depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 1° dicembre del 2015 dopo aver lasciato il loro paese d'origine nel novembre dello stesso anno (cfr. verbali d'audizione del 9 dicembre 2015, atto A10 [relativo a A._______] pag. 4 e 7 e atto A11 [relativo a B._______] pag. 4 e 6). B. B.a In corso di procedura A._______ ha addotto di essere stato minacciato sia dal governo, sia dai terroristi (cfr. verbale d'audizione del 1° maggio 2017, atto A22, Q41). Segnatamente, i terroristi - forse dell'esercito libero siriano (FSA) - lo avrebbero minacciato telefonicamente al fine di ottenere informazioni sul cugino, il quale possedeva una ditta farmaceutica ed era fuggito all'estero lasciando le chiavi della ditta all'interessato (cfr. atto A22, Q42, Q48, Q51, Q53). In seguito, il richiedente avrebbe riferito di essere stato invitato dall'esercito regolare siriano a prendere le armi per difendere il quartiere in cui egli viveva nell'attacco dell'aprile 2013 da parte dei terroristi. L'interessato non avrebbe tuttavia dato seguito alla richiesta e sarebbe fuggito con la famiglia da dei parenti per una decina di giorni (cfr. atto A22, Q66). Da quel momento egli sarebbe stato guardato male dai soldati e nel 2015, durante i funerali di un martire, un soldato avrebbe sparato nella sua direzione. Per questi motivi e per la situazione d'insicurezza causata dalla guerra egli avrebbe deciso di espatriare con la moglie ed il figlio (cfr. atto A22, Q64, Q68, Q71). B.b La moglie B._______ ha dal canto suo addotto di essere stata impiegata quale funzionaria statale presso la (...) di Aleppo e di essere stata obbligata a recarsi al lavoro anche in caso di ostilità (cfr. verbale d'audizione dell'8 maggio 2017, atto A26, Q42). Nel 2015 ella sarebbe infine riuscita ad ottenere un congedo grazie al quale sarebbe riuscita ad espatriare legalmente dalla Siria. Tuttavia, non essendo l'interessata ritornata al suo posto di lavoro al termine del congedo sarebbe stata licenziata ed il suo dossier sarebbe stato trasmesso agli affari legali per il seguito della procedura nei suoi confronti. Per questo motivo ella sarebbe ora considerata un'oppositrice al regime (cfr. atto A26, Q10-Q11, Q21, Q29-Q30, Q55). La richiedente ha poi riferito delle minacce subite dal marito quando lavorava per la ditta farmaceutica del cugino (atto A26, Q50-Q53) e dell'episodio dell'aprile 2013 in cui il consorte sarebbe stato invitato dalle "milizie civili" Shabiha a prendere le armi per difendere il quartiere dall'attacco dei terroristi (cfr. atto A26, Q40-Q41, Q49, Q54). Altresì, tali milizie avrebbero perquisito il loro appartamento a varie riprese per cercare armi e giovani che potessero svolgere il servizio militare (cfr. atto A26, Q57-Q58). Infine, l'interessata ha allegato di essere espatriata a causa della guerra e per garantire un futuro migliore al figlio (cfr. atto A26, Q48, Q56-Q57). C. La Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) con decisione del 6 febbraio 2018, notificata il 7 febbraio 2018 (cfr. atto A30) ha respinto la domanda d'asilo degli interessati, pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera mettendoli tuttavia al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. D. Con ricorso del 9 marzo 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 12 marzo 2018), gli interessati sono insorti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM ed hanno concluso all'annullamento della decisione impugnata ed al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo, in via subordinata al solo riconoscimento della qualità di rifugiato ed in via ancora più subordinata alla trasmissione degli atti all'istanza inferiore per complemento dell'istruttoria. Infine essi hanno presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protestate tasse e spese. In allegato essi hanno prodotto la decisione del 29 gennaio 2018 di accoglimento della prestazione assistenziale con validità dal 1° febbraio 2018 al 31 dicembre 2018. E. Con scritto del 21 novembre 2018 gli insorgenti hanno trasmesso l'attestato di partecipazione ad un corso di italiano del 14 settembre 2018 e l'attestato di riconoscimento del diploma da parte di (...) del 9 novembre 2018. F. Il Tribunale, con decisione incidentale del 13 dicembre 2018, ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria ed ha trasmesso alla SEM un esemplare del ricorso e dello scritto del 21 novembre 2018 e concesso la possibilità di esprimersi in merito. G. Il 29 gennaio 2019 l'autorità inferiore ha trasmesso al Tribunale le sue osservazioni al riguardo. H. Con scritto spontaneo del 4 settembre 2020 gli insorgenti hanno trasmesso la fotografia di una sentenza del 27 luglio 2017 in lingua straniera riguardante la ricorrente. Il 29 settembre 2020 essi hanno prodotto il medesimo documento in forma di copia autenticata. I. Con decisione incidentale del 5 ottobre 2020 il Tribunale ha impartito agli insorgenti un termine per presentare la traduzione in una lingua ufficiale svizzera del suddetto documento, per spiegare i motivi per i quali il mezzo di prova è stato prodotto soltanto ora e per illustrare la rilevanza del medesimo per il gravame. J. Il 13 ottobre 2020 i ricorrenti hanno ottemperato alla richiesta del Tribunale trasmettendo la traduzione in lingua tedesca della sentenza del tribunale penale di prima istanza di Aleppo del 27 luglio 2017 e della decisione n. 4607 del direttore generale della (...) di Aleppo, già agli atti della SEM (atto A23, mezzo di prova n. 11) e le buste d'invio DHL. Essi hanno quindi fornito alcune informazioni sulle modalità di ottenimento della sentenza. K. Con ordinanza del 16 ottobre 2020 il Tribunale ha trasmesso all'autorità inferiore gli scritti - in copia - degli insorgenti del 4 settembre 2020 e del 13 ottobre 2020 e dei rispettivi allegati; una copia dello scritto del 29 settembre 2020 e la copia autenticata della sentenza (in originale), nonché copia dei dettagli dell'invio DHL. La SEM è stata invitata a presentare delle osservazioni in merito. L. Il 30 ottobre 2020 l'autorità inferiore ha presentato le proprie osservazioni in merito al summenzionato mezzo di prova. M. I ricorrenti hanno replicato con scritto del 23 novembre 2020 ed hanno allegato un link internet in merito a un servizio televisivo nel quale essi sarebbero stati intervistati. N. Il 15 dicembre 2020 l'autorità inferiore ha nuovamente preso posizione. O. Il 12 gennaio 2021 gli insorgenti hanno fatto pervenire delle ulteriori osservazioni al Tribunale. Allo scritto essi hanno allegato una lettera esplicativa del ricorrente medesimo in lingua inglese in merito alle modalità di ottenimento dei documenti, una dichiarazione del 17 dicembre 2020 del capo dell'ufficio amministrativo di Aleppo per l'esecuzione delle sentenze penali con traduzione in tedesco. Tale dichiarazione è stata poi trasmessa in originale al Tribunale, unitamente alla busta d'invio DHL dalla Siria con scritto del 25 gennaio 2021. P. Il 13 gennaio 2021, i ricorrenti hanno prodotto la copia della traduzione corretta della sentenza del 27 luglio 2017 e la fotografia dell'art. 364bis del codice penale siriano. Il 19 gennaio 2021 essi hanno fornito la traduzione in originale. Q. Con scritto del 2 febbraio 2021 la SEM non ha presentato ulteriori osservazioni. R. Con scritto spontaneo dell'11 febbraio 2021 gli insorgenti si sono nuovamente rivolti al Tribunale allegando una lettera del ricorrente medesimo in lingua inglese. S. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). In data 1° marzo 2019 è entrata in vigore la revisione parziale della LAsi (RU 2016 3101). In applicazione delle disposizioni transitorie, la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

E. 2 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 6 febbraio 2018 e non avendo essi censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo.

E. 5.1 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto non rilevanti i motivi d'asilo fatti valere dai richiedenti. In particolare, per quanto concerne A._______, l'autorità inferiore ha ritenuto interrotto il legame materiale e temporale tra le minacce subite nel 2012 e l'espatrio avvenuto a novembre 2015. Invero, una volta consegnate alla segretaria le chiavi della ditta del cugino presso la quale egli era impiegato, non sarebbe più stato minacciato dai terroristi. Per quanto riguarda invece gli avvenimenti dell'aprile 2013 - segnatamente l'attacco al quartiere di residenza dell'interessato e della famiglia da parte dei terroristi - sarebbe da ascrivere alla situazione di guerra presente in Siria. Altresì, se le autorità avessero voluto agire nei confronti dell'insorgente poiché non avrebbe prestato aiuto all'esercito siriano nell'attacco, non si sarebbero limitate ad osservarlo per più di due anni e attendere fino al mese di giugno 2015 per sparare nella sua direzione durante il funerale di un martire. Invero, davanti a casa dell'interessato vi era un punto di controllo dell'esercito. Inoltre, dopo questo episodio, all'interessato non sarebbe accaduto più nulla ed egli avrebbe potuto espatriare legalmente a novembre dello stesso anno. Infine, le dimissioni inoltrate nel 1997 dal richiedente dalla sua funzione all'ospedale psichiatrico di Aleppo, non configurerebbero una misura di persecuzione esercitata nei suoi confronti dalle autorità siriane per un motivo dell'art. 3 LAsi, oltretutto il legame di causalità temporale tra l'avvenimento e l'espatrio sarebbe interrotto. Per quel che attiene invece i motivi d'asilo di B._______, l'autorità inferiore ha ritenuto che le perquisizioni subite tra il 2013 e il 2014 dai "miliziani civili" Shabiha così come il fatto che ella nonostante le offensive avrebbe dovuto lo stesso recarsi al lavoro non sarebbero determinanti in materia d'asilo poiché sarebbero una conseguenza della guerra. In seguito, la SEM non ha ritenuto rilevante il fatto che la richiedente non abbia fatto ritorno al suo posto di lavoro dopo il congedo ricevuto e sia stata di conseguenza licenziata ed ilo suo fascicolo sia stato trasmesso agli affari legali per il seguito della procedura nei suoi confronti. Invero, in principio, dopo tre mesi di assenza, lo Stato siriano aprirebbe una procedura penale nei confronti dell'impiegato che ha lasciato il suo posto di lavoro senza autorizzazione. La pena sarebbe compresa tra una pena pecuniaria ed una pena privativa di libertà. Nella pratica, gli impiegati verrebbero tuttavia sanzionati con delle pene pecuniarie. Nel caso in cui sono constatati altri atti reprensibili, il cumulo delle mancanze potrebbe condurre ad una pena privativa di libertà. Ciò non sarebbe tuttavia il caso nella fattispecie. Di conseguenza le misure adottate dalle autorità siriane in caso di assenza dal posto di lavoro non potrebbero essere ritenute una persecuzione statale, ma costituirebbero invece delle misure legittime. Infine, la SEM ha ritenuto non adeguati i mezzi di prova depositati dagli interessati. Le stesse considerazioni sono state ritenute valide anche per il figlio minorenne incluso nella procedura d'asilo.

E. 5.2 In sede ricorsuale gli insorgenti censurano anzitutto delle violazioni del diritto di essere sentito, dell'obbligo di stabilire i fatti giuridicamente rilevanti in maniera corretta e completa e delle disposizioni legali. Segnatamente, l'autorità inferiore avrebbe violato il loro diritto di essere sentiti poiché non avrebbe né menzionato né apprezzato giuridicamente diversi elementi da loro allegati come la presenza di parenti in Svizzera, la loro religione ed etnia, il fatto che il figlio non potesse uscire di casa per il pericolo all'integrità fisica ed alla sua vita. Per quanto riguarda la situazione specifica della ricorrente, la SEM non avrebbe tenuto conto in maniera corretta del fatto che ella non avrebbe potuto lasciare il territorio siriano senza autorizzazione di sicurezza e l'autorizzazione ricevuta sarebbe stata rilasciata per la Turchia ed il Libano e non per l'Europa. Di conseguenza, il suo comportamento verrebbe considerato dalle autorità siriane come opposizione al regime e nei suoi confronti sarebbe stato aperto un procedimento penale. Per ciò che riguarda invece il ricorrente, la SEM non avrebbe menzionato che a giugno 2015 un soldato avrebbe intenzionalmente sparato un colpo nei suoi confronti e che egli sarebbe stato minacciato sia dai terroristi sia dal governo. Infine, i mezzi di prova non sarebbero stati praticamente apprezzati e la loro traduzione sarebbe incompleta. A dire degli insorgenti non sarebbe infatti chiaro come sarebbe avvenuta la traduzione nel corso dell'audizione. Segnatamente farebbe difetto la firma del traduttore. La violazione del diritto di essere sentiti degli insorgenti costituirebbe al contempo una violazione dell'obbligo di stabilire in maniera completa e corretta i fatti giuridicamente rilevanti. Per quanto riguarda tuttavia quest'ultima censura in particolare i ricorrenti rilevano che la SEM avrebbe dovuto effettuare ulteriori misure istruttorie e segnatamente svolgere un'ulteriore audizione. Altresì, l'insorgente nel corso della prima audizione non sarebbe stata interrogata sui motivi d'asilo, mentre l'audizione sui motivi sarebbe stata per entrambi effettuata soltanto un anno e mezzo dopo la domanda d'asilo. Infine, essi ribadiscono nuovamente l'avvenuta traduzione soltanto parziale dei mezzi di prova e richiedono, se la decisione non dovesse venire annullata, un termine suppletorio per produrre le traduzioni. Qualora la decisione non dovesse venire annullata, per quanto riguarda l'asserita violazione delle disposizioni legali, segnatamente dell'art. 3 LAsi e dell'art. 9 Cost., i ricorrenti ritengono che i mezzi di prova forniti si riferirebbero concretamente ai motivi d'asilo esposti e sarebbero dunque inerenti alla rilevanza. Essi ritengono in seguito che le persecuzioni al loro domicilio da parte dei miliziani Shabiha costituirebbero una persecuzione mirata nei loro confronti e non sarebbero da ascrivere al contesto generale di guerra. La SEM non avrebbe inoltre tenuto conto del fatto che le autorità e gli Shabiha avrebbero reagito più duramente nei confronti degli insorgenti - a causa della loro etnia e religione - che nei confronti di arabi musulmani. Ad Aleppo infatti, la soglia per poter ritenere una persecuzione dei cristiani dovrebbe essere fissata molto più in basso rispetto ad altre regioni. Di conseguenza, essi adempirebbero le condizioni per essere riconosciuti quali rifugiati a causa di questo "malus religioso". In seguito, le minacce telefoniche ricevute dall'insorgente sarebbero state di un'intensità tale da aver portato l'interessato a non uscire più di casa. Le minacce sarebbero state attuali ed intense anche al momento dell'espatrio. In seguito, essi ritengono che l'attacco dell'aprile 2013 da parte dei terroristi sarebbe stato mirato poiché sarebbe risaputo che in quel quartiere vivevano molti cristiani. Lo stesso varrebbe per il tentativo di reclutamento forzato, risulterebbe infatti chiaro che il rifiuto di prendere le armi da parte del ricorrente e le conseguenti persecuzioni sarebbero rilevanti in materia d'asilo. Il ricorrente sarebbe infatti sospettato di essere un oppositore e nel 2015 gli avrebbero sparato. A ciò sarebbe altresì necessario tenere conto degli avvenimenti del 1997, quando egli si sarebbe rifiutato di falsificare delle fatture ed avrebbe lasciato il suo impiego dopo un solo giorno presso l'ospedale psichiatrico di Aleppo. Andrebbe dunque ritenuto il profilo di oppositore del ricorrente nel suo insieme. Per quanto concerne invece la ricorrente, andrebbe ritenuto il fatto che un procedimento penale sarebbe stato aperto nei suoi confronti non avendo fatto ritorno al suo posto di lavoro al termine del congedo ricevuto. In particolare, ella rischierebbe di venire condannata ad una pena privativa di libertà e di essere considerata un'oppositrice al regime. La pena non sarebbe poi da considerarsi legittima dal momento che servirebbe a far pressione su persone critiche al regime in particolare in caso di espatrio. Quand'anche la pena dovesse essere considerata legittima, andrebbe imperativamente tenuto conto del malus religioso e politico, anche considerato il profilo del marito. Di conseguenza, ella rischierebbe una persecuzione rilevante in materia d'asilo.

E. 5.3 Negli scambi scritti susseguenti al ricorso, l'autorità inferiore rileva a più riprese che non vi sarebbero motivi atti a modificare la sua posizione. Per ciò che concerne in particolare la sentenza del 27 luglio 2017, l'autorità ritiene più che sorprendente il fatto che i ricorrenti non siano stati in misura di produrre l'originale della sentenza e abbiano atteso più di tre anni prima di depositare una fotocopia autenticata. Altresì si sarebbe già saputo che una procedura giudiziaria era stata aperta nei confronti dell'insorgente. Inoltre, la fotografia e la copia autenticata della sentenza presenterebbero delle divergenze. A questo proposito sarebbe poi conosciuto l'ampio fenomeno di corruzione e contraffazione di documenti siriani. Infine, la giurisprudenza avrebbe stabilito che, in pratica, per il mancato rispetto del termine di ritorno al lavoro verrebbero regolarmente concesse delle amnistie annuali e invece della pena detentiva verrebbe inflitta una multa. Nel caso in disamina, la ricorrente non ricopriva poi una posizione di leader all'interno di un istituto statale e non potrebbe dunque essere considerata come un'oppositrice al regime (cfr. osservazioni della SEM del 30 ottobre 2020). Con osservazioni seguenti l'autorità inferiore rileva che secondo la sentenza siriana del 27 luglio 2017 la ricorrente sarebbe stata condannata ai sensi dell'art. 364 del Codice penale siriano a una pena di detenzione di tre anni nonché a una multa. Tuttavia tale disposizione prevedrebbe una pena massima di un anno di detenzione (cfr. osservazioni della SEM del 15 dicembre 2020).

E. 5.4 Gli insorgenti d'altro canto nelle varie prese di posizione contestano le suesposte argomentazioni della SEM. Anzitutto, essi ritengono che l'autorità inferiore avrebbe considerato in maniera arbitraria che la sentenza del tribunale penale di Aleppo fosse contraffatta. Per quanto riguarda la tardività nella produzione del mezzo di prova essi avrebbero spiegato in maniera dettagliata che il documento era in banca classificato ed era difficile averne accesso, la ricorrente avrebbe infatti a più riprese contattato la sua ex collega per ottenere informazioni. Altresì la situazione ad Aleppo non avrebbe permesso la sua produzione prima. Sarebbe poi peraltro normale che la copia autenticata presenterebbe delle differenze rispetto alla fotografia del documento, la certificazione sarebbe infatti presente sul documento e lo stesso sarebbe dunque originale. Contrariamente a quanto rilevato dalla SEM poi, la ricorrente non rischierebbe soltanto una pena pecuniaria, ma bensì ella sarebbe stata condannata a tre anni di detenzione e la condanna sarebbe definitiva, segnatamente, un'amnistia non sarebbe possibile. Sarebbe inoltre assurdo ritenere che la ricorrente non sarebbe vista come oppositrice al regime. I ricorrenti rilevano in seguito che l'autorità inferiore avrebbe dovuto produrre il documento interno sulla quale si sarebbe basata per la sua presa di posizione, così come il link internet segnalato, il quale non funzionerebbe. Dal servizio televisivo in cui essi sarebbero stati intervistati emergerebbe poi la loro eccellente integrazione in Svizzera. Negli scritti successivi, gli insorgenti reiterano la richiesta di annullare la decisione impugnata e la necessità di effettuare una nuova audizione, al fine di fare chiarezza sui documenti prodotti. Essi hanno pure allegato una lettera redatta dall'insorgente medesimo per spiegare in maniera dettagliata come avrebbe ottenuto i documenti. Essi rilevano inoltre che il nome della ricorrente sarebbe registrato nella banca dati siriana così come nei posti di frontiera. In seguito, gli insorgenti ritengono che la SEM avrebbe omesso di effettuare dei chiarimenti concreti inerenti all'autenticità del documento nonostante il numeroso materiale comparativo a disposizione. Le asserzioni in merito al contenuto sarebbero da considerare arbitrarie, invero l'autorità inferiore per fare le proprie considerazioni si sarebbe erroneamente basata sull'art. 364 del codice penale siriano, mentre la sentenza di condanna farebbe riferimento all'art. 364bis.

E. 6 I ricorrenti censurano in primo luogo una violazione del loro diritto di essere sentiti nella forma di una carente motivazione del provvedimento impugnato. In particolare la SEM non avrebbe né menzionato né tenuto conto della loro etnia, della loro religione e del fatto che in Svizzera ci fossero dei loro parenti. Inoltre, i mezzi di prova forniti in prima sede sarebbero stati tradotti in maniera incompleta.

E. 6.1 Considerato come uno degli aspetti della nozione generale di processo equo ai sensi dell'art. 29 Cost. e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., il diritto di essere sentito, non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indissociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con referenze citate). Tale garanzia comprende in particolare il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3; DTAF 2013/23 consid. 6.1.1).

E. 6.2 L'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 26 - 35 PA). Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata impugnandola in piena conoscenza di causa (DTF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351; 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2).

E. 6.3 Ebbene, nella presente fattispecie mal si comprende quali siano gli aspetti essenziali che l'autorità inferiore avrebbe tralasciato. In primo luogo, si deve constatare che nel provvedimento sindacato la SEM ha rettamente evidenziato i motivi alla base della sua valutazione circa l'irrilevanza dei motivi d'asilo. Altresì, vi è modo di rilevare che dall'argomentazione del memoriale ricorsuale si evince peraltro che gli insorgenti si siano resi conto della portata del provvedimento impugnandolo in piena conoscenza di causa. D'altro canto, per ciò che riguarda la mancata menzione della religione dei ricorrenti, nel corso delle audizioni essi non hanno mai fatto valere che i problemi avuti in Siria siano da ascrivere, rispettivamente ricondurre, alla loro religione cristiana. Dalle loro allegazioni non risulta deducibile che essi abbiano avuto tali problemi in ragione della loro confessione. Ad ogni buon conto, il Tribunale ha già avuto modo di stabilire in una sentenza pubblicata quale sentenza di riferimento che non è riconoscibile una persecuzione collettiva dei cristiani ad Aleppo da parte del regime (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-5884/2015 del 13 aprile 2017 consid. 6 e per ulteriori dettagli infra consid. 9.1.2). In seguito, per quanto riguarda la mancata menzione della presenza di parenti in Svizzera, mal si comprende come tale circostanza sia determinante nella presente procedura non avendo i ricorrenti fatto valere nulla a proposito. Inoltre, non può essere dato seguito all'argomentazione degli insorgenti secondo cui la SEM non avrebbe menzionato il fatto che l'insorgente sarebbe stato minacciato dal governo e dai terroristi e che a giugno 2015 un soldato avrebbe sparato nella sua direzione. Invero, tutti questi punti sono stati trattati nella decisione impugnata (cfr. decisione SEM del 6 febbraio 2018, pag. 2, pagg. 4 e 5). Infine, per quanto riguarda invece i mezzi di prova, la censura ricorsuale appare del tutto generale. Gli insorgenti non hanno infatti specificato su quali punti le traduzioni fossero lacunose. Giusta l'art. 8 LAsi, l'autorità può esigere dal richiedente asilo che faccia tradurre in una lingua ufficiale svizzera i documenti redatti in una lingua straniera. Nonostante la formulazione potestativa, quando i mezzi di prova in questione risultano utili per il giudizio, l'autorità è tenuta a richiedere la traduzione o a tradurre essa stessa i documenti in questione in ossequio al principio inquisitorio (cfr. art. 33a cpv. 4 PA; Patrica Egli, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 29 ad art. 33a). Ora, in casu risulta che le traduzioni dei mezzi di prova sono state effettuate nel corso dell'audizione e dunque con l'ausilio dell'interprete il quale ha firmato il verbale, così come l'insorgente (cfr. atto A26, Q4 segg.). La censura risulta pertanto infondata.

E. 7.1 Gli insorgenti lamentano in seguito un accertamento inesatto ed incompleto della fattispecie. In particolare, la SEM avrebbe omesso di interrogare la ricorrente sui motivi d'asilo nel corso della prima audizione, inoltre l'audizione sui motivi sarebbe stata effettuata solo un anno e mezzo dopo l'audizione sulle generalità. Altresì, l'autorità inferiore non avrebbe né menzionato né capito che il comportamento della richiedente in particolare il fatto che ella avrebbe ricevuto un permesso per espatriare, ma soltanto in Libano e Turchia e non per l'Europa ed il fatto che il suo nome sarebbe stato comunicato ai posti di frontiera dopo che ella non avrebbe reintegrato la sua posizione al termine del congedo.

E. 7.2.1 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1).

E. 7.2.2 La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. Patrick L. Krauskopf/Katrin Emmenegger/Fabio Babey in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Onde circoscrivere l'ampiezza dell'accertamento d'ufficio nel corso del procedimento occorre effettuare una ripetuta valutazione delle risultanze probatorie raccolte (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2008/24 consid. 7.2). Allorquando l'autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.4; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.144).

E. 7.3 Nel caso in disamina, innanzitutto il Tribunale rileva che nel corso dell'audizione sulle generalità la SEM non ha l'obbligo di sentire i richiedenti sui motivi d'asilo. Invero, il v.art. 26 cpv. 2 LAsi stabilisce che nel corso della fase preparatoria l'autorità inferiore può interrogare i richiedenti l'asilo sulla loro identità, sull'itinerario del viaggio e sommariamente sui motivi per cui hanno lasciato il Paese. Tale disposizione è potestativa. D'altra parte, mal si comprende il motivo per il quale la SEM avrebbe violato il principio inquisitorio effettuando l'audizione sui motivi un anno e mezzo dopo l'audizione sulle generalità. Parimenti, anche per i motivi che seguiranno, non è riscontrabile il motivo per il quale l'autorità inferiore avrebbe dovuto effettuare un'ulteriore audizione dei ricorrenti. Essi hanno infatti potuto esprimersi in maniera completa e dettagliata nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo (cfr. atti A22 e A26). Gli insorgenti non hanno peraltro contestato la completezza delle suddette audizioni, né riferito in quali punti precisi la SEM avrebbe dovuto effettuare ulteriori istruzioni. Altresì l'autorità inferiore ha ben ritenuto che l'interessata, impiegata statale, non ha fatto ritorno al suo posto di lavoro dopo la fine del congedo. Ciò che in realtà i richiedenti contestano è l'apprezzamento giuridico della situazione effettuato dall'istanza inferiore, ciò che non risulta essere una questione formale da trattare preliminarmente.

E. 7.4 Alla luce di quanto sopra, non risulta che la SEM, con la decisione impugnata, sia venuta meno al suo obbligo di stabilire in maniera corretta e completa i fatti giuridicamente rilevanti, per il che la censura va respinta.

E. 8 È ora d'uopo determinare se i motivi d'asilo allegati dagli insorgenti sono rilevanti in materia d'asilo.

E. 8.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 8.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).

E. 8.3 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l'asilo.

E. 8.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 8.5.1 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).

E. 8.5.2 Il timore di essere perseguitato presuppone inoltre l'esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; 2009/51 consid. 4.2.5). Il nesso di causalità fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 129 e, a titolo esemplificativo, sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1).

E. 9.1 Per quanto riguarda innanzitutto i motivi d'asilo fatti valere da A._______ il Tribunale ritiene quanto segue.

E. 9.1.1 Per ciò che attiene alle minacce subite da parte dei terroristi durante il Ramadan 2012 per essere stato il responsabile della ditta del cugino mentre questi si trovava in Libano, si rileva che non può essere seguita la motivazione dei ricorrenti secondo cui tali minacce sarebbero state attuali ed intense anche al momento dell'espatrio. Invero, l'insorgente ha dichiarato che una volta consegnate le chiavi alla segretaria, egli non avrebbe ricevuto più alcuna minaccia (cfr. atto A22, Q61-Q62). Di conseguenza, è pure à giusto titolo che la SEM ha considerato interrotto il legame di causalità materiale e temporale tra le minacce e l'espatrio, avvenuto a novembre 2015.

E. 9.1.2 In secondo luogo, non può essere seguita la tesi secondo cui da una parte l'attacco avvenuto nell'aprile 2013 al quartiere di Aleppo nel quale vivevano gli insorgenti fosse indirizzato nei loro confronti poiché i terroristi avrebbero saputo che in quel quartiere vivevano molti cristiani. D'altra parte gli insorgenti allegano che le autorità siriane e le milizie civili Shabiha avrebbero reagito più duramente nei loro confronti che nei confronti degli arabi musulmani. Ora, considerato il fatto che il Tribunale tiene conto della situazione nel paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6) occorre partire dal presupposto che il luogo d'origine dei ricorrenti sia ad oggi saldamente nelle mani del regime siriano e dei suoi alleati. Per scrupolo di completezza e considerato il succitato svolgersi degli eventi, quandanche si volesse ugualmente prendere in considerazione il periodo di tempo antecedente alla riconquista dell'integralità della città da parte delle forze governative, non si potrebbe comunque concludere che la zona analizzata durante lo svolgersi dei combattimenti ad Aleppo sia stata sotto il concreto e durevole controllo di entità jihadiste (cfr. D-5884/2015 consid. 6.8). Altresì, il Tribunale ha ritenuto che non vi sono elementi per riconoscere una persecuzione collettiva per motivi religiosi ad opera del regime siriano. Per il resto, non esercitando attualmente le altre fazioni in campo alcun controllo sul luogo di provenienza dei ricorrenti, non occorre, nel caso che ci riguarda, esaminare l'esistenza di eventuali persecuzioni collettive ad opera di quest'ultime (cfr. D-5884/2014 consid. 6.9). Per il che, tale motivo d'asilo non risulta essere rilevante nella fattispecie.

E. 9.1.3 In seguito, per quanto riguarda la richiesta dei soldati dell'esercito regolare di prendere le armi e di aiutarli a difendere il quartiere nell'attacco dell'aprile 2013 (cfr. atto A22, Q64), va rilevato anzitutto che la richiesta non era una richiesta ufficiale di entrare a far parte dell'esercito, ma bensì soltanto una richiesta di aiuto in un momento specifico. Inoltre, nei confronti dell'insorgente - il quale non avrebbe dato seguito alla richiesta - sono state esercitate delle pressioni che non raggiungono la soglia di intensità per poter essere considerate delle persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi. A dire del ricorrente invero, a seguito del rifiuto egli sarebbe stato guardato male dai soldati, tuttavia non avrebbe subito nulla di rilevante (cfr. atto A22, Q68). Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, non vi sono infatti elementi che permettono di ritenere che l'episodio dello sparo nei suoi confronti al funerale di un martire avvenuto a giungo 2015, sia effettivamente legato al suo rifiuto di prendere le armi. Ciò risulta essere una supposizione dell'interessato. Altresì, risulterebbe poco comprensibile il motivo per il quale le milizie per ben due anni non avrebbero intrapreso nulla nei confronti del ricorrente, pur passando egli ogni giorno davanti al punto di controllo dell'esercito regolare (cfr. atto A22, Q68). D'altra parte comunque, il rischio non risulterebbe più attuale dal momento che essendo la città di Aleppo nelle mani del regime, non vi è più ragione di dover prendere le armi e respingere l'opposizione.

E. 9.1.4 Altresì, alla luce degli atti di causa, non vi sono elementi per considerare che il ricorrente sia stato identificato dal regime siriano quale oppositore al regime. Il Tribunale ha già avuto modo di stabilire che sin dallo scoppio del conflitto nel marzo 2011, le forze di sicurezza siriane intervengono con estrema brutalità nei confronti dei veri o anche solo presunti oppositori del governo. Se identificate come tali, le persone che hanno partecipato a manifestazioni di critica verso il regime hanno di principio ragione di temere trattamenti configuranti una persecuzione determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1 e sentenza di riferimento del TAF D-5779/2013 del 25 febbraio 2015 consid. 5.7.2). In tal senso, perché la rilevanza possa essere ritenuta, occorre che il ricorrente renda verosimile non solo la semplice partecipazione alle manifestazioni ma anche la sua conseguente identificazione da parte delle forze di sicurezza siriane quale oppositore politico (cfr. tra le tante sentenze del TAF E-5154/2015 del 5 aprile 2017 consid. 4.5, E-7437/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 3.1). Si può inoltre partire dal presupposto che in assenza di ulteriori elementi di esposizione sociale o di background politico, il semplice fatto di aver preso parte ad una o più dimostrazioni pubbliche non permetta di concludere ad una verosimile identificazione con conseguente rilevanza in materia d'asilo (cfr. sentenza del Tribunale E-7437/2016 consid. 3.1 e E-395/2015 del 28 settembre 2016 consid. 6.3). Nel caso in disamina, l'insorgente ha dichiarato di non aver effettuato alcuna attività politica, non ha riferito di aver partecipato a manifestazioni, né sono identificabili altri elementi di esposizione sociale (cfr. atto A22, Q40). Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto in sede ricorsuale, gli avvenimenti del 1997 - ovvero il fatto che egli si sia dimesso dal suo incarico all'ospedale psichiatrico di Aleppo dopo un solo giorno per essersi rifiutato di falsificare delle fatture - oltre che essere ben antecedenti la guerra, non costituiscono un evento sufficiente per ritenere che egli sia stato identificato quale oppositore. Invero, tale dimissione non ha avuto conseguenze di alcun tipo per l'interessato.

E. 9.2 Passando ora ai motivi d'asilo di B._______, in particolare per quanto concerne il timore di subire persecuzioni a causa dell'abbandono del posto di lavoro nel settore pubblico, situazione che potrebbe configurare un motivo soggettivo insorto dopo la fuga (cfr. art. 54 LAsi, DTAF 2009/28 consid. 7.1), va innanzitutto constatato che detta casistica può effettivamente essere costitutiva di un'infrazione secondo le normative siriane e dar così luogo alla comminazione di una multa o di una pena detentiva (cfr. sentenza del Tribunale D-2265/2017 del 2 luglio 2019 consid. 11.3). Ciò nondimeno, la giurisprudenza, già espressasi più volte al soggetto, in assenza di una pregressa catalogazione del dipendente quale oppositore o di una sua attitudine reprensibile durante il servizio, non riconosce una rilevanza in materia d'asilo ad eventuali procedimenti penali avviati per tali motivi né tantomeno ai consequenziali sanzionamenti (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-6615/2018 del 14 febbraio 2020 consid. 8.5 e relativi riferimenti). In specie, la ricorrente non ha alcun background famigliare (cfr. supra consid. 9.1.4 per quanto riguarda il marito) e personale quale antagonista del regime. Invero ella, in qualità di dipendente della (...), aveva dovuto aderire al partito Baath, ma non aveva svolto mai alcuna azione particolare (cfr. atto 26, Q47). Non risulta inoltre dagli atti che durante la sua attività presso la (...) di Aleppo ella abbia avuto problematiche disciplinari di sorta. Pertanto, nemmeno la condanna avanzata dalla richiedente asilo (cfr. sentenza del tribunale penale di prima istanza di Aleppo del 27 luglio 2017) risulta motivata da una causa pertinente in materia e come tale non è atta a legittimare il riconoscimento dello statuto di rifugiato. La stessa potrebbe semmai aver una portata nell'ambito della valutazione circa il rischio di violazione dell'art. 3 CEDU, questione che non si pone in concreto vista l'alternatività dei casi di ammissione provvisoria previsti dall'art. 83 LStrI.

E. 9.3 Infine, i ricorrenti hanno indicato di essere espatriati a causa della situazione di insicurezza causata dalla guerra in Siria e delle conseguenze indirette da essa derivanti. In particolare, il figlio, C._______, a causa della guerra non poteva uscire di casa. D'altra parte, le "milizie civili" Shabiha che sostenevano il governo, avrebbero perquisito a più riprese il loro domicilio tra il 2013 ed il 2014 al fine di trovare armi e giovani che erano in grado di effettuare il servizio militare (cfr. atto A26, Q48, Q57-Q58). Ora, come correttamente ritenuto dall'autorità di prime cure e come d'altronde non contestato dagli interessati, per costante giurisprudenza i pregiudizi subiti dalla popolazione civile vittima delle conseguenze indirette e ordinarie di atti di guerra non sono rilevanti ai sensi dell'asilo, in quanto non dettati dalla volontà di persecuzione mirata per uno dei motivi previsti all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2008/12 consid. 7; GICRA 1998 n. 17 consid. 4c, bb).

E. 10 In virtù di quanto sopra esposto, l'autorità inferiore ha a giusto titolo omesso di riconoscere lo statuto di rifugiato e di concedere asilo ai ricorrenti. Il ricorso non merita dunque tutela e la decisione impugnata, che non viola il diritto federale né è costitutiva di un abuso del potere d'apprezzamento o di un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, va confermata.

E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 13 dicembre 2018, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali.

E. 12 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandona-to in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci-fra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1460/2018 Sentenza del 28 ottobre 2021 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Grégory Sauder, Walter Lang, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), con la moglie B._______, nata (...), ed il figlio C._______, nato il (...), Siria, tutti patrocinati dall'avv. Michael Steiner, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 6 febbraio 2018 / N (...). Fatti: A. Gli interessati, cittadini siriani di etnia aramaica e religione cristiana originari di Aleppo, hanno depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 1° dicembre del 2015 dopo aver lasciato il loro paese d'origine nel novembre dello stesso anno (cfr. verbali d'audizione del 9 dicembre 2015, atto A10 [relativo a A._______] pag. 4 e 7 e atto A11 [relativo a B._______] pag. 4 e 6). B. B.a In corso di procedura A._______ ha addotto di essere stato minacciato sia dal governo, sia dai terroristi (cfr. verbale d'audizione del 1° maggio 2017, atto A22, Q41). Segnatamente, i terroristi - forse dell'esercito libero siriano (FSA) - lo avrebbero minacciato telefonicamente al fine di ottenere informazioni sul cugino, il quale possedeva una ditta farmaceutica ed era fuggito all'estero lasciando le chiavi della ditta all'interessato (cfr. atto A22, Q42, Q48, Q51, Q53). In seguito, il richiedente avrebbe riferito di essere stato invitato dall'esercito regolare siriano a prendere le armi per difendere il quartiere in cui egli viveva nell'attacco dell'aprile 2013 da parte dei terroristi. L'interessato non avrebbe tuttavia dato seguito alla richiesta e sarebbe fuggito con la famiglia da dei parenti per una decina di giorni (cfr. atto A22, Q66). Da quel momento egli sarebbe stato guardato male dai soldati e nel 2015, durante i funerali di un martire, un soldato avrebbe sparato nella sua direzione. Per questi motivi e per la situazione d'insicurezza causata dalla guerra egli avrebbe deciso di espatriare con la moglie ed il figlio (cfr. atto A22, Q64, Q68, Q71). B.b La moglie B._______ ha dal canto suo addotto di essere stata impiegata quale funzionaria statale presso la (...) di Aleppo e di essere stata obbligata a recarsi al lavoro anche in caso di ostilità (cfr. verbale d'audizione dell'8 maggio 2017, atto A26, Q42). Nel 2015 ella sarebbe infine riuscita ad ottenere un congedo grazie al quale sarebbe riuscita ad espatriare legalmente dalla Siria. Tuttavia, non essendo l'interessata ritornata al suo posto di lavoro al termine del congedo sarebbe stata licenziata ed il suo dossier sarebbe stato trasmesso agli affari legali per il seguito della procedura nei suoi confronti. Per questo motivo ella sarebbe ora considerata un'oppositrice al regime (cfr. atto A26, Q10-Q11, Q21, Q29-Q30, Q55). La richiedente ha poi riferito delle minacce subite dal marito quando lavorava per la ditta farmaceutica del cugino (atto A26, Q50-Q53) e dell'episodio dell'aprile 2013 in cui il consorte sarebbe stato invitato dalle "milizie civili" Shabiha a prendere le armi per difendere il quartiere dall'attacco dei terroristi (cfr. atto A26, Q40-Q41, Q49, Q54). Altresì, tali milizie avrebbero perquisito il loro appartamento a varie riprese per cercare armi e giovani che potessero svolgere il servizio militare (cfr. atto A26, Q57-Q58). Infine, l'interessata ha allegato di essere espatriata a causa della guerra e per garantire un futuro migliore al figlio (cfr. atto A26, Q48, Q56-Q57). C. La Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) con decisione del 6 febbraio 2018, notificata il 7 febbraio 2018 (cfr. atto A30) ha respinto la domanda d'asilo degli interessati, pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera mettendoli tuttavia al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. D. Con ricorso del 9 marzo 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 12 marzo 2018), gli interessati sono insorti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM ed hanno concluso all'annullamento della decisione impugnata ed al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo, in via subordinata al solo riconoscimento della qualità di rifugiato ed in via ancora più subordinata alla trasmissione degli atti all'istanza inferiore per complemento dell'istruttoria. Infine essi hanno presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protestate tasse e spese. In allegato essi hanno prodotto la decisione del 29 gennaio 2018 di accoglimento della prestazione assistenziale con validità dal 1° febbraio 2018 al 31 dicembre 2018. E. Con scritto del 21 novembre 2018 gli insorgenti hanno trasmesso l'attestato di partecipazione ad un corso di italiano del 14 settembre 2018 e l'attestato di riconoscimento del diploma da parte di (...) del 9 novembre 2018. F. Il Tribunale, con decisione incidentale del 13 dicembre 2018, ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria ed ha trasmesso alla SEM un esemplare del ricorso e dello scritto del 21 novembre 2018 e concesso la possibilità di esprimersi in merito. G. Il 29 gennaio 2019 l'autorità inferiore ha trasmesso al Tribunale le sue osservazioni al riguardo. H. Con scritto spontaneo del 4 settembre 2020 gli insorgenti hanno trasmesso la fotografia di una sentenza del 27 luglio 2017 in lingua straniera riguardante la ricorrente. Il 29 settembre 2020 essi hanno prodotto il medesimo documento in forma di copia autenticata. I. Con decisione incidentale del 5 ottobre 2020 il Tribunale ha impartito agli insorgenti un termine per presentare la traduzione in una lingua ufficiale svizzera del suddetto documento, per spiegare i motivi per i quali il mezzo di prova è stato prodotto soltanto ora e per illustrare la rilevanza del medesimo per il gravame. J. Il 13 ottobre 2020 i ricorrenti hanno ottemperato alla richiesta del Tribunale trasmettendo la traduzione in lingua tedesca della sentenza del tribunale penale di prima istanza di Aleppo del 27 luglio 2017 e della decisione n. 4607 del direttore generale della (...) di Aleppo, già agli atti della SEM (atto A23, mezzo di prova n. 11) e le buste d'invio DHL. Essi hanno quindi fornito alcune informazioni sulle modalità di ottenimento della sentenza. K. Con ordinanza del 16 ottobre 2020 il Tribunale ha trasmesso all'autorità inferiore gli scritti - in copia - degli insorgenti del 4 settembre 2020 e del 13 ottobre 2020 e dei rispettivi allegati; una copia dello scritto del 29 settembre 2020 e la copia autenticata della sentenza (in originale), nonché copia dei dettagli dell'invio DHL. La SEM è stata invitata a presentare delle osservazioni in merito. L. Il 30 ottobre 2020 l'autorità inferiore ha presentato le proprie osservazioni in merito al summenzionato mezzo di prova. M. I ricorrenti hanno replicato con scritto del 23 novembre 2020 ed hanno allegato un link internet in merito a un servizio televisivo nel quale essi sarebbero stati intervistati. N. Il 15 dicembre 2020 l'autorità inferiore ha nuovamente preso posizione. O. Il 12 gennaio 2021 gli insorgenti hanno fatto pervenire delle ulteriori osservazioni al Tribunale. Allo scritto essi hanno allegato una lettera esplicativa del ricorrente medesimo in lingua inglese in merito alle modalità di ottenimento dei documenti, una dichiarazione del 17 dicembre 2020 del capo dell'ufficio amministrativo di Aleppo per l'esecuzione delle sentenze penali con traduzione in tedesco. Tale dichiarazione è stata poi trasmessa in originale al Tribunale, unitamente alla busta d'invio DHL dalla Siria con scritto del 25 gennaio 2021. P. Il 13 gennaio 2021, i ricorrenti hanno prodotto la copia della traduzione corretta della sentenza del 27 luglio 2017 e la fotografia dell'art. 364bis del codice penale siriano. Il 19 gennaio 2021 essi hanno fornito la traduzione in originale. Q. Con scritto del 2 febbraio 2021 la SEM non ha presentato ulteriori osservazioni. R. Con scritto spontaneo dell'11 febbraio 2021 gli insorgenti si sono nuovamente rivolti al Tribunale allegando una lettera del ricorrente medesimo in lingua inglese. S. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). In data 1° marzo 2019 è entrata in vigore la revisione parziale della LAsi (RU 2016 3101). In applicazione delle disposizioni transitorie, la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

2. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

4. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 6 febbraio 2018 e non avendo essi censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo. 5. 5.1 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto non rilevanti i motivi d'asilo fatti valere dai richiedenti. In particolare, per quanto concerne A._______, l'autorità inferiore ha ritenuto interrotto il legame materiale e temporale tra le minacce subite nel 2012 e l'espatrio avvenuto a novembre 2015. Invero, una volta consegnate alla segretaria le chiavi della ditta del cugino presso la quale egli era impiegato, non sarebbe più stato minacciato dai terroristi. Per quanto riguarda invece gli avvenimenti dell'aprile 2013 - segnatamente l'attacco al quartiere di residenza dell'interessato e della famiglia da parte dei terroristi - sarebbe da ascrivere alla situazione di guerra presente in Siria. Altresì, se le autorità avessero voluto agire nei confronti dell'insorgente poiché non avrebbe prestato aiuto all'esercito siriano nell'attacco, non si sarebbero limitate ad osservarlo per più di due anni e attendere fino al mese di giugno 2015 per sparare nella sua direzione durante il funerale di un martire. Invero, davanti a casa dell'interessato vi era un punto di controllo dell'esercito. Inoltre, dopo questo episodio, all'interessato non sarebbe accaduto più nulla ed egli avrebbe potuto espatriare legalmente a novembre dello stesso anno. Infine, le dimissioni inoltrate nel 1997 dal richiedente dalla sua funzione all'ospedale psichiatrico di Aleppo, non configurerebbero una misura di persecuzione esercitata nei suoi confronti dalle autorità siriane per un motivo dell'art. 3 LAsi, oltretutto il legame di causalità temporale tra l'avvenimento e l'espatrio sarebbe interrotto. Per quel che attiene invece i motivi d'asilo di B._______, l'autorità inferiore ha ritenuto che le perquisizioni subite tra il 2013 e il 2014 dai "miliziani civili" Shabiha così come il fatto che ella nonostante le offensive avrebbe dovuto lo stesso recarsi al lavoro non sarebbero determinanti in materia d'asilo poiché sarebbero una conseguenza della guerra. In seguito, la SEM non ha ritenuto rilevante il fatto che la richiedente non abbia fatto ritorno al suo posto di lavoro dopo il congedo ricevuto e sia stata di conseguenza licenziata ed ilo suo fascicolo sia stato trasmesso agli affari legali per il seguito della procedura nei suoi confronti. Invero, in principio, dopo tre mesi di assenza, lo Stato siriano aprirebbe una procedura penale nei confronti dell'impiegato che ha lasciato il suo posto di lavoro senza autorizzazione. La pena sarebbe compresa tra una pena pecuniaria ed una pena privativa di libertà. Nella pratica, gli impiegati verrebbero tuttavia sanzionati con delle pene pecuniarie. Nel caso in cui sono constatati altri atti reprensibili, il cumulo delle mancanze potrebbe condurre ad una pena privativa di libertà. Ciò non sarebbe tuttavia il caso nella fattispecie. Di conseguenza le misure adottate dalle autorità siriane in caso di assenza dal posto di lavoro non potrebbero essere ritenute una persecuzione statale, ma costituirebbero invece delle misure legittime. Infine, la SEM ha ritenuto non adeguati i mezzi di prova depositati dagli interessati. Le stesse considerazioni sono state ritenute valide anche per il figlio minorenne incluso nella procedura d'asilo. 5.2 In sede ricorsuale gli insorgenti censurano anzitutto delle violazioni del diritto di essere sentito, dell'obbligo di stabilire i fatti giuridicamente rilevanti in maniera corretta e completa e delle disposizioni legali. Segnatamente, l'autorità inferiore avrebbe violato il loro diritto di essere sentiti poiché non avrebbe né menzionato né apprezzato giuridicamente diversi elementi da loro allegati come la presenza di parenti in Svizzera, la loro religione ed etnia, il fatto che il figlio non potesse uscire di casa per il pericolo all'integrità fisica ed alla sua vita. Per quanto riguarda la situazione specifica della ricorrente, la SEM non avrebbe tenuto conto in maniera corretta del fatto che ella non avrebbe potuto lasciare il territorio siriano senza autorizzazione di sicurezza e l'autorizzazione ricevuta sarebbe stata rilasciata per la Turchia ed il Libano e non per l'Europa. Di conseguenza, il suo comportamento verrebbe considerato dalle autorità siriane come opposizione al regime e nei suoi confronti sarebbe stato aperto un procedimento penale. Per ciò che riguarda invece il ricorrente, la SEM non avrebbe menzionato che a giugno 2015 un soldato avrebbe intenzionalmente sparato un colpo nei suoi confronti e che egli sarebbe stato minacciato sia dai terroristi sia dal governo. Infine, i mezzi di prova non sarebbero stati praticamente apprezzati e la loro traduzione sarebbe incompleta. A dire degli insorgenti non sarebbe infatti chiaro come sarebbe avvenuta la traduzione nel corso dell'audizione. Segnatamente farebbe difetto la firma del traduttore. La violazione del diritto di essere sentiti degli insorgenti costituirebbe al contempo una violazione dell'obbligo di stabilire in maniera completa e corretta i fatti giuridicamente rilevanti. Per quanto riguarda tuttavia quest'ultima censura in particolare i ricorrenti rilevano che la SEM avrebbe dovuto effettuare ulteriori misure istruttorie e segnatamente svolgere un'ulteriore audizione. Altresì, l'insorgente nel corso della prima audizione non sarebbe stata interrogata sui motivi d'asilo, mentre l'audizione sui motivi sarebbe stata per entrambi effettuata soltanto un anno e mezzo dopo la domanda d'asilo. Infine, essi ribadiscono nuovamente l'avvenuta traduzione soltanto parziale dei mezzi di prova e richiedono, se la decisione non dovesse venire annullata, un termine suppletorio per produrre le traduzioni. Qualora la decisione non dovesse venire annullata, per quanto riguarda l'asserita violazione delle disposizioni legali, segnatamente dell'art. 3 LAsi e dell'art. 9 Cost., i ricorrenti ritengono che i mezzi di prova forniti si riferirebbero concretamente ai motivi d'asilo esposti e sarebbero dunque inerenti alla rilevanza. Essi ritengono in seguito che le persecuzioni al loro domicilio da parte dei miliziani Shabiha costituirebbero una persecuzione mirata nei loro confronti e non sarebbero da ascrivere al contesto generale di guerra. La SEM non avrebbe inoltre tenuto conto del fatto che le autorità e gli Shabiha avrebbero reagito più duramente nei confronti degli insorgenti - a causa della loro etnia e religione - che nei confronti di arabi musulmani. Ad Aleppo infatti, la soglia per poter ritenere una persecuzione dei cristiani dovrebbe essere fissata molto più in basso rispetto ad altre regioni. Di conseguenza, essi adempirebbero le condizioni per essere riconosciuti quali rifugiati a causa di questo "malus religioso". In seguito, le minacce telefoniche ricevute dall'insorgente sarebbero state di un'intensità tale da aver portato l'interessato a non uscire più di casa. Le minacce sarebbero state attuali ed intense anche al momento dell'espatrio. In seguito, essi ritengono che l'attacco dell'aprile 2013 da parte dei terroristi sarebbe stato mirato poiché sarebbe risaputo che in quel quartiere vivevano molti cristiani. Lo stesso varrebbe per il tentativo di reclutamento forzato, risulterebbe infatti chiaro che il rifiuto di prendere le armi da parte del ricorrente e le conseguenti persecuzioni sarebbero rilevanti in materia d'asilo. Il ricorrente sarebbe infatti sospettato di essere un oppositore e nel 2015 gli avrebbero sparato. A ciò sarebbe altresì necessario tenere conto degli avvenimenti del 1997, quando egli si sarebbe rifiutato di falsificare delle fatture ed avrebbe lasciato il suo impiego dopo un solo giorno presso l'ospedale psichiatrico di Aleppo. Andrebbe dunque ritenuto il profilo di oppositore del ricorrente nel suo insieme. Per quanto concerne invece la ricorrente, andrebbe ritenuto il fatto che un procedimento penale sarebbe stato aperto nei suoi confronti non avendo fatto ritorno al suo posto di lavoro al termine del congedo ricevuto. In particolare, ella rischierebbe di venire condannata ad una pena privativa di libertà e di essere considerata un'oppositrice al regime. La pena non sarebbe poi da considerarsi legittima dal momento che servirebbe a far pressione su persone critiche al regime in particolare in caso di espatrio. Quand'anche la pena dovesse essere considerata legittima, andrebbe imperativamente tenuto conto del malus religioso e politico, anche considerato il profilo del marito. Di conseguenza, ella rischierebbe una persecuzione rilevante in materia d'asilo. 5.3 Negli scambi scritti susseguenti al ricorso, l'autorità inferiore rileva a più riprese che non vi sarebbero motivi atti a modificare la sua posizione. Per ciò che concerne in particolare la sentenza del 27 luglio 2017, l'autorità ritiene più che sorprendente il fatto che i ricorrenti non siano stati in misura di produrre l'originale della sentenza e abbiano atteso più di tre anni prima di depositare una fotocopia autenticata. Altresì si sarebbe già saputo che una procedura giudiziaria era stata aperta nei confronti dell'insorgente. Inoltre, la fotografia e la copia autenticata della sentenza presenterebbero delle divergenze. A questo proposito sarebbe poi conosciuto l'ampio fenomeno di corruzione e contraffazione di documenti siriani. Infine, la giurisprudenza avrebbe stabilito che, in pratica, per il mancato rispetto del termine di ritorno al lavoro verrebbero regolarmente concesse delle amnistie annuali e invece della pena detentiva verrebbe inflitta una multa. Nel caso in disamina, la ricorrente non ricopriva poi una posizione di leader all'interno di un istituto statale e non potrebbe dunque essere considerata come un'oppositrice al regime (cfr. osservazioni della SEM del 30 ottobre 2020). Con osservazioni seguenti l'autorità inferiore rileva che secondo la sentenza siriana del 27 luglio 2017 la ricorrente sarebbe stata condannata ai sensi dell'art. 364 del Codice penale siriano a una pena di detenzione di tre anni nonché a una multa. Tuttavia tale disposizione prevedrebbe una pena massima di un anno di detenzione (cfr. osservazioni della SEM del 15 dicembre 2020). 5.4 Gli insorgenti d'altro canto nelle varie prese di posizione contestano le suesposte argomentazioni della SEM. Anzitutto, essi ritengono che l'autorità inferiore avrebbe considerato in maniera arbitraria che la sentenza del tribunale penale di Aleppo fosse contraffatta. Per quanto riguarda la tardività nella produzione del mezzo di prova essi avrebbero spiegato in maniera dettagliata che il documento era in banca classificato ed era difficile averne accesso, la ricorrente avrebbe infatti a più riprese contattato la sua ex collega per ottenere informazioni. Altresì la situazione ad Aleppo non avrebbe permesso la sua produzione prima. Sarebbe poi peraltro normale che la copia autenticata presenterebbe delle differenze rispetto alla fotografia del documento, la certificazione sarebbe infatti presente sul documento e lo stesso sarebbe dunque originale. Contrariamente a quanto rilevato dalla SEM poi, la ricorrente non rischierebbe soltanto una pena pecuniaria, ma bensì ella sarebbe stata condannata a tre anni di detenzione e la condanna sarebbe definitiva, segnatamente, un'amnistia non sarebbe possibile. Sarebbe inoltre assurdo ritenere che la ricorrente non sarebbe vista come oppositrice al regime. I ricorrenti rilevano in seguito che l'autorità inferiore avrebbe dovuto produrre il documento interno sulla quale si sarebbe basata per la sua presa di posizione, così come il link internet segnalato, il quale non funzionerebbe. Dal servizio televisivo in cui essi sarebbero stati intervistati emergerebbe poi la loro eccellente integrazione in Svizzera. Negli scritti successivi, gli insorgenti reiterano la richiesta di annullare la decisione impugnata e la necessità di effettuare una nuova audizione, al fine di fare chiarezza sui documenti prodotti. Essi hanno pure allegato una lettera redatta dall'insorgente medesimo per spiegare in maniera dettagliata come avrebbe ottenuto i documenti. Essi rilevano inoltre che il nome della ricorrente sarebbe registrato nella banca dati siriana così come nei posti di frontiera. In seguito, gli insorgenti ritengono che la SEM avrebbe omesso di effettuare dei chiarimenti concreti inerenti all'autenticità del documento nonostante il numeroso materiale comparativo a disposizione. Le asserzioni in merito al contenuto sarebbero da considerare arbitrarie, invero l'autorità inferiore per fare le proprie considerazioni si sarebbe erroneamente basata sull'art. 364 del codice penale siriano, mentre la sentenza di condanna farebbe riferimento all'art. 364bis.

6. I ricorrenti censurano in primo luogo una violazione del loro diritto di essere sentiti nella forma di una carente motivazione del provvedimento impugnato. In particolare la SEM non avrebbe né menzionato né tenuto conto della loro etnia, della loro religione e del fatto che in Svizzera ci fossero dei loro parenti. Inoltre, i mezzi di prova forniti in prima sede sarebbero stati tradotti in maniera incompleta. 6.1 Considerato come uno degli aspetti della nozione generale di processo equo ai sensi dell'art. 29 Cost. e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., il diritto di essere sentito, non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indissociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con referenze citate). Tale garanzia comprende in particolare il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3; DTAF 2013/23 consid. 6.1.1). 6.2 L'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 26 - 35 PA). Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata impugnandola in piena conoscenza di causa (DTF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351; 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). 6.3 Ebbene, nella presente fattispecie mal si comprende quali siano gli aspetti essenziali che l'autorità inferiore avrebbe tralasciato. In primo luogo, si deve constatare che nel provvedimento sindacato la SEM ha rettamente evidenziato i motivi alla base della sua valutazione circa l'irrilevanza dei motivi d'asilo. Altresì, vi è modo di rilevare che dall'argomentazione del memoriale ricorsuale si evince peraltro che gli insorgenti si siano resi conto della portata del provvedimento impugnandolo in piena conoscenza di causa. D'altro canto, per ciò che riguarda la mancata menzione della religione dei ricorrenti, nel corso delle audizioni essi non hanno mai fatto valere che i problemi avuti in Siria siano da ascrivere, rispettivamente ricondurre, alla loro religione cristiana. Dalle loro allegazioni non risulta deducibile che essi abbiano avuto tali problemi in ragione della loro confessione. Ad ogni buon conto, il Tribunale ha già avuto modo di stabilire in una sentenza pubblicata quale sentenza di riferimento che non è riconoscibile una persecuzione collettiva dei cristiani ad Aleppo da parte del regime (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-5884/2015 del 13 aprile 2017 consid. 6 e per ulteriori dettagli infra consid. 9.1.2). In seguito, per quanto riguarda la mancata menzione della presenza di parenti in Svizzera, mal si comprende come tale circostanza sia determinante nella presente procedura non avendo i ricorrenti fatto valere nulla a proposito. Inoltre, non può essere dato seguito all'argomentazione degli insorgenti secondo cui la SEM non avrebbe menzionato il fatto che l'insorgente sarebbe stato minacciato dal governo e dai terroristi e che a giugno 2015 un soldato avrebbe sparato nella sua direzione. Invero, tutti questi punti sono stati trattati nella decisione impugnata (cfr. decisione SEM del 6 febbraio 2018, pag. 2, pagg. 4 e 5). Infine, per quanto riguarda invece i mezzi di prova, la censura ricorsuale appare del tutto generale. Gli insorgenti non hanno infatti specificato su quali punti le traduzioni fossero lacunose. Giusta l'art. 8 LAsi, l'autorità può esigere dal richiedente asilo che faccia tradurre in una lingua ufficiale svizzera i documenti redatti in una lingua straniera. Nonostante la formulazione potestativa, quando i mezzi di prova in questione risultano utili per il giudizio, l'autorità è tenuta a richiedere la traduzione o a tradurre essa stessa i documenti in questione in ossequio al principio inquisitorio (cfr. art. 33a cpv. 4 PA; Patrica Egli, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 29 ad art. 33a). Ora, in casu risulta che le traduzioni dei mezzi di prova sono state effettuate nel corso dell'audizione e dunque con l'ausilio dell'interprete il quale ha firmato il verbale, così come l'insorgente (cfr. atto A26, Q4 segg.). La censura risulta pertanto infondata. 7. 7.1 Gli insorgenti lamentano in seguito un accertamento inesatto ed incompleto della fattispecie. In particolare, la SEM avrebbe omesso di interrogare la ricorrente sui motivi d'asilo nel corso della prima audizione, inoltre l'audizione sui motivi sarebbe stata effettuata solo un anno e mezzo dopo l'audizione sulle generalità. Altresì, l'autorità inferiore non avrebbe né menzionato né capito che il comportamento della richiedente in particolare il fatto che ella avrebbe ricevuto un permesso per espatriare, ma soltanto in Libano e Turchia e non per l'Europa ed il fatto che il suo nome sarebbe stato comunicato ai posti di frontiera dopo che ella non avrebbe reintegrato la sua posizione al termine del congedo. 7.2 7.2.1 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). 7.2.2 La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. Patrick L. Krauskopf/Katrin Emmenegger/Fabio Babey in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Onde circoscrivere l'ampiezza dell'accertamento d'ufficio nel corso del procedimento occorre effettuare una ripetuta valutazione delle risultanze probatorie raccolte (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2008/24 consid. 7.2). Allorquando l'autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.4; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.144). 7.3 Nel caso in disamina, innanzitutto il Tribunale rileva che nel corso dell'audizione sulle generalità la SEM non ha l'obbligo di sentire i richiedenti sui motivi d'asilo. Invero, il v.art. 26 cpv. 2 LAsi stabilisce che nel corso della fase preparatoria l'autorità inferiore può interrogare i richiedenti l'asilo sulla loro identità, sull'itinerario del viaggio e sommariamente sui motivi per cui hanno lasciato il Paese. Tale disposizione è potestativa. D'altra parte, mal si comprende il motivo per il quale la SEM avrebbe violato il principio inquisitorio effettuando l'audizione sui motivi un anno e mezzo dopo l'audizione sulle generalità. Parimenti, anche per i motivi che seguiranno, non è riscontrabile il motivo per il quale l'autorità inferiore avrebbe dovuto effettuare un'ulteriore audizione dei ricorrenti. Essi hanno infatti potuto esprimersi in maniera completa e dettagliata nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo (cfr. atti A22 e A26). Gli insorgenti non hanno peraltro contestato la completezza delle suddette audizioni, né riferito in quali punti precisi la SEM avrebbe dovuto effettuare ulteriori istruzioni. Altresì l'autorità inferiore ha ben ritenuto che l'interessata, impiegata statale, non ha fatto ritorno al suo posto di lavoro dopo la fine del congedo. Ciò che in realtà i richiedenti contestano è l'apprezzamento giuridico della situazione effettuato dall'istanza inferiore, ciò che non risulta essere una questione formale da trattare preliminarmente. 7.4 Alla luce di quanto sopra, non risulta che la SEM, con la decisione impugnata, sia venuta meno al suo obbligo di stabilire in maniera corretta e completa i fatti giuridicamente rilevanti, per il che la censura va respinta.

8. È ora d'uopo determinare se i motivi d'asilo allegati dagli insorgenti sono rilevanti in materia d'asilo. 8.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 8.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). 8.3 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l'asilo. 8.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 8.5 8.5.1 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 8.5.2 Il timore di essere perseguitato presuppone inoltre l'esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; 2009/51 consid. 4.2.5). Il nesso di causalità fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 129 e, a titolo esemplificativo, sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1). 9. 9.1 Per quanto riguarda innanzitutto i motivi d'asilo fatti valere da A._______ il Tribunale ritiene quanto segue. 9.1.1 Per ciò che attiene alle minacce subite da parte dei terroristi durante il Ramadan 2012 per essere stato il responsabile della ditta del cugino mentre questi si trovava in Libano, si rileva che non può essere seguita la motivazione dei ricorrenti secondo cui tali minacce sarebbero state attuali ed intense anche al momento dell'espatrio. Invero, l'insorgente ha dichiarato che una volta consegnate le chiavi alla segretaria, egli non avrebbe ricevuto più alcuna minaccia (cfr. atto A22, Q61-Q62). Di conseguenza, è pure à giusto titolo che la SEM ha considerato interrotto il legame di causalità materiale e temporale tra le minacce e l'espatrio, avvenuto a novembre 2015. 9.1.2 In secondo luogo, non può essere seguita la tesi secondo cui da una parte l'attacco avvenuto nell'aprile 2013 al quartiere di Aleppo nel quale vivevano gli insorgenti fosse indirizzato nei loro confronti poiché i terroristi avrebbero saputo che in quel quartiere vivevano molti cristiani. D'altra parte gli insorgenti allegano che le autorità siriane e le milizie civili Shabiha avrebbero reagito più duramente nei loro confronti che nei confronti degli arabi musulmani. Ora, considerato il fatto che il Tribunale tiene conto della situazione nel paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6) occorre partire dal presupposto che il luogo d'origine dei ricorrenti sia ad oggi saldamente nelle mani del regime siriano e dei suoi alleati. Per scrupolo di completezza e considerato il succitato svolgersi degli eventi, quandanche si volesse ugualmente prendere in considerazione il periodo di tempo antecedente alla riconquista dell'integralità della città da parte delle forze governative, non si potrebbe comunque concludere che la zona analizzata durante lo svolgersi dei combattimenti ad Aleppo sia stata sotto il concreto e durevole controllo di entità jihadiste (cfr. D-5884/2015 consid. 6.8). Altresì, il Tribunale ha ritenuto che non vi sono elementi per riconoscere una persecuzione collettiva per motivi religiosi ad opera del regime siriano. Per il resto, non esercitando attualmente le altre fazioni in campo alcun controllo sul luogo di provenienza dei ricorrenti, non occorre, nel caso che ci riguarda, esaminare l'esistenza di eventuali persecuzioni collettive ad opera di quest'ultime (cfr. D-5884/2014 consid. 6.9). Per il che, tale motivo d'asilo non risulta essere rilevante nella fattispecie. 9.1.3 In seguito, per quanto riguarda la richiesta dei soldati dell'esercito regolare di prendere le armi e di aiutarli a difendere il quartiere nell'attacco dell'aprile 2013 (cfr. atto A22, Q64), va rilevato anzitutto che la richiesta non era una richiesta ufficiale di entrare a far parte dell'esercito, ma bensì soltanto una richiesta di aiuto in un momento specifico. Inoltre, nei confronti dell'insorgente - il quale non avrebbe dato seguito alla richiesta - sono state esercitate delle pressioni che non raggiungono la soglia di intensità per poter essere considerate delle persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi. A dire del ricorrente invero, a seguito del rifiuto egli sarebbe stato guardato male dai soldati, tuttavia non avrebbe subito nulla di rilevante (cfr. atto A22, Q68). Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, non vi sono infatti elementi che permettono di ritenere che l'episodio dello sparo nei suoi confronti al funerale di un martire avvenuto a giungo 2015, sia effettivamente legato al suo rifiuto di prendere le armi. Ciò risulta essere una supposizione dell'interessato. Altresì, risulterebbe poco comprensibile il motivo per il quale le milizie per ben due anni non avrebbero intrapreso nulla nei confronti del ricorrente, pur passando egli ogni giorno davanti al punto di controllo dell'esercito regolare (cfr. atto A22, Q68). D'altra parte comunque, il rischio non risulterebbe più attuale dal momento che essendo la città di Aleppo nelle mani del regime, non vi è più ragione di dover prendere le armi e respingere l'opposizione. 9.1.4 Altresì, alla luce degli atti di causa, non vi sono elementi per considerare che il ricorrente sia stato identificato dal regime siriano quale oppositore al regime. Il Tribunale ha già avuto modo di stabilire che sin dallo scoppio del conflitto nel marzo 2011, le forze di sicurezza siriane intervengono con estrema brutalità nei confronti dei veri o anche solo presunti oppositori del governo. Se identificate come tali, le persone che hanno partecipato a manifestazioni di critica verso il regime hanno di principio ragione di temere trattamenti configuranti una persecuzione determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1 e sentenza di riferimento del TAF D-5779/2013 del 25 febbraio 2015 consid. 5.7.2). In tal senso, perché la rilevanza possa essere ritenuta, occorre che il ricorrente renda verosimile non solo la semplice partecipazione alle manifestazioni ma anche la sua conseguente identificazione da parte delle forze di sicurezza siriane quale oppositore politico (cfr. tra le tante sentenze del TAF E-5154/2015 del 5 aprile 2017 consid. 4.5, E-7437/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 3.1). Si può inoltre partire dal presupposto che in assenza di ulteriori elementi di esposizione sociale o di background politico, il semplice fatto di aver preso parte ad una o più dimostrazioni pubbliche non permetta di concludere ad una verosimile identificazione con conseguente rilevanza in materia d'asilo (cfr. sentenza del Tribunale E-7437/2016 consid. 3.1 e E-395/2015 del 28 settembre 2016 consid. 6.3). Nel caso in disamina, l'insorgente ha dichiarato di non aver effettuato alcuna attività politica, non ha riferito di aver partecipato a manifestazioni, né sono identificabili altri elementi di esposizione sociale (cfr. atto A22, Q40). Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto in sede ricorsuale, gli avvenimenti del 1997 - ovvero il fatto che egli si sia dimesso dal suo incarico all'ospedale psichiatrico di Aleppo dopo un solo giorno per essersi rifiutato di falsificare delle fatture - oltre che essere ben antecedenti la guerra, non costituiscono un evento sufficiente per ritenere che egli sia stato identificato quale oppositore. Invero, tale dimissione non ha avuto conseguenze di alcun tipo per l'interessato. 9.2 Passando ora ai motivi d'asilo di B._______, in particolare per quanto concerne il timore di subire persecuzioni a causa dell'abbandono del posto di lavoro nel settore pubblico, situazione che potrebbe configurare un motivo soggettivo insorto dopo la fuga (cfr. art. 54 LAsi, DTAF 2009/28 consid. 7.1), va innanzitutto constatato che detta casistica può effettivamente essere costitutiva di un'infrazione secondo le normative siriane e dar così luogo alla comminazione di una multa o di una pena detentiva (cfr. sentenza del Tribunale D-2265/2017 del 2 luglio 2019 consid. 11.3). Ciò nondimeno, la giurisprudenza, già espressasi più volte al soggetto, in assenza di una pregressa catalogazione del dipendente quale oppositore o di una sua attitudine reprensibile durante il servizio, non riconosce una rilevanza in materia d'asilo ad eventuali procedimenti penali avviati per tali motivi né tantomeno ai consequenziali sanzionamenti (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-6615/2018 del 14 febbraio 2020 consid. 8.5 e relativi riferimenti). In specie, la ricorrente non ha alcun background famigliare (cfr. supra consid. 9.1.4 per quanto riguarda il marito) e personale quale antagonista del regime. Invero ella, in qualità di dipendente della (...), aveva dovuto aderire al partito Baath, ma non aveva svolto mai alcuna azione particolare (cfr. atto 26, Q47). Non risulta inoltre dagli atti che durante la sua attività presso la (...) di Aleppo ella abbia avuto problematiche disciplinari di sorta. Pertanto, nemmeno la condanna avanzata dalla richiedente asilo (cfr. sentenza del tribunale penale di prima istanza di Aleppo del 27 luglio 2017) risulta motivata da una causa pertinente in materia e come tale non è atta a legittimare il riconoscimento dello statuto di rifugiato. La stessa potrebbe semmai aver una portata nell'ambito della valutazione circa il rischio di violazione dell'art. 3 CEDU, questione che non si pone in concreto vista l'alternatività dei casi di ammissione provvisoria previsti dall'art. 83 LStrI. 9.3 Infine, i ricorrenti hanno indicato di essere espatriati a causa della situazione di insicurezza causata dalla guerra in Siria e delle conseguenze indirette da essa derivanti. In particolare, il figlio, C._______, a causa della guerra non poteva uscire di casa. D'altra parte, le "milizie civili" Shabiha che sostenevano il governo, avrebbero perquisito a più riprese il loro domicilio tra il 2013 ed il 2014 al fine di trovare armi e giovani che erano in grado di effettuare il servizio militare (cfr. atto A26, Q48, Q57-Q58). Ora, come correttamente ritenuto dall'autorità di prime cure e come d'altronde non contestato dagli interessati, per costante giurisprudenza i pregiudizi subiti dalla popolazione civile vittima delle conseguenze indirette e ordinarie di atti di guerra non sono rilevanti ai sensi dell'asilo, in quanto non dettati dalla volontà di persecuzione mirata per uno dei motivi previsti all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2008/12 consid. 7; GICRA 1998 n. 17 consid. 4c, bb).

10. In virtù di quanto sopra esposto, l'autorità inferiore ha a giusto titolo omesso di riconoscere lo statuto di rifugiato e di concedere asilo ai ricorrenti. Il ricorso non merita dunque tutela e la decisione impugnata, che non viola il diritto federale né è costitutiva di un abuso del potere d'apprezzamento o di un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, va confermata.

11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 13 dicembre 2018, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali.

12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandona-to in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci-fra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: