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D-2254/2021

D-2254/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2024-04-04 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. A.a A._______ (di seguito: interessato, richiedente, ricorrente, insorgente), cittadino afgano di etnia hazara, nato il 1° febbraio 1989 a B._______ (Af- ghanistan), è arrivato in Svizzera il 4 dicembre 2020 depositando, il mede- simo giorno, una domanda d’asilo (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: atto SEM] n. 1-14, 37/16). A.b Il 17 dicembre 2020, l'interessato è stato sentito nel corso di un collo- quio ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013. Da tale audizione è emerso che il richiedente avrebbe lasciato l’Afghanistan nel 2014 transitando per il Pakistan e soggiornando poi in Iran fino alla fine del 2016. Avrebbe in se- guito vissuto in Turchia fino a dicembre 2019, momento in cui si sarebbe trasferito in Grecia, dove ha soggiornato per 6-7 mesi prima di risalire i Balcani, transitando dall’Italia ed arrivare in Svizzera (cfr. atto SEM n. 18/2). A.c Sentito sui motivi d’asilo, l’interessato ha dichiarato di essere in peri- colo poiché i Talebani riterrebbero lui e i suoi fratelli dei collaboratori degli americani. Più precisamente, egli ha riferito di aver lavorato dal 2010 al 2013 come autista di mezzi pesanti per il signor C._______, al quale alcune ditte private avrebbero conferito l’incarico di trasportare delle merci prove- nienti dall’Uzbekistan. L’interessato si sarebbe occupato di ritirare le merci ad D._______ e di trasportarle fino a E._______, in luoghi prestabiliti dove venivano consegnate a chi si occupava della loro distribuzione. Nonostante non conoscesse il contenuto del carico, egli riteneva che si trattasse di merce destinata agli americani. Nell’estate del 2013, suo fratello maggiore F._______, anch’egli autista di camion alle dipendenze del signor C._______, sarebbe stato sequestrato dai Talebani mentre rientrava a casa, a G._______, in taxi. Secondo quanto riferito dagli altri passeggeri del taxi su cui viaggiava, i Talebani avrebbero identificato il fratello grazie ad una sua fotografia, circostanza che ha indotto l’interessato a credere che il motivo del sequestro fosse proprio il lavoro come camionista, che lo poneva al servizio degli americani. Dal rapimento del fratello, l’interessato si sarebbe nascosto a E._______ e poi a H._______ senza più lavorare come autista. Non avendo più ottenuto alcuna notizia di F._______ e te- mendo di subire la sua stessa sorte, all’inizio del 2014 l’interessato ha de- ciso di espatriare verso il Pakistan. Anche il fratello gemello dell’interes- sato, I._______, che lavorava per le forze armate americane in qualità d’in- terprete, è emigrato nel 2015 verso gli Stati Uniti (cfr. atto SEM n. 37/16).

D-2254/2021 Pagina 3 A suffragio delle proprie affermazioni l’interessato ha prodotto l’originale della propria Taskara (documento di identità afghano) e della tessera di autista autorizzato presso la J._______ di E._______, nonché una serie di documenti in copia riguardanti il fratello I._______, segnatamente: la li- cenza di condurre americana, delle lettere di raccomandazione delle auto- rità militari rumene (di aprile 2011 e di ottobre 2011) e americane (di ottobre 2012 e di settembre 2013), degli attestati dell’esercito americano, romeno e dell’K._______ e infine un certificato d’interprete (cfr. MdP 1-12). A.d Con provvedimento del 18 marzo 2021 – in sostituzione di uno analogo del 15 marzo 2021 (atto SEM n. 36/4) – la SEM ha deciso di trattare la domanda d’asilo in procedura ampliata ed ha assegnato il richiedente al Canton L._______ (cfr. atto SEM n. 38/1, 46/4). B. Con decisione del 14 aprile 2021, notificata il giorno successivo, la SEM ha respinto la domanda d'asilo dell’interessato, non ritenendo che le sue dichiarazioni soddisfacessero le condizioni di verosimiglianza, e pronun- ciato il suo allontanamento dalla Svizzera, ponendolo tuttavia al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontana- mento (cfr. atti SEM 56/6, 58/1). C. C.a Con ricorso del 12 maggio 2021 l'interessato è insorto dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) contro la sum- menzionata decisione della SEM chiedendone l’annullamento e in via prin- cipale la restituzione degli atti all'autorità inferiore per completare l’istrutto- ria, riesaminare le allegazioni ed emanare una nuova decisione, in via su- bordinata il riconoscimento della qualità di rifugiato e l’ammissione al be- neficio dell’asilo. Altresì, ha domandato la concessione dell'assistenza giu- diziaria e l’ammissione al gratuito patrocinio. Ha infine, protestato tasse e spese (doc. TAF 1). C.b Con decisione incidentale del 2 giugno 2023 questo Tribunale ha ac- colto la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo (doc. TAF 6). Con decisione incidentale del 21 giugno 2023 è stata quindi accolta la do- manda tendente alla concessione del gratuito patrocinio, nominando la

D-2254/2021 Pagina 4 MLaw Anna Kuhn – subentrata al lic. Iur Okan Manav, estensore del ri- corso, che nel frattempo aveva lasciato la Zürcher Beratungstelle für Asyl- suchende (doc. TAF 5) – quale patrocinatrice d’ufficio (doc. TAF 8). C.c Con risposta del 6 giugno 2023, l’autorità inferiore ha preso posizione riguardo alle censure dell’insorgente, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della decisione impugnata (doc. TAF 9). C.d Con scritto del 2 agosto 2023 la MLaw Anna Kuhn ha chiesto al Tribu- nale di essere sollevata dall'incarico di patrocinatrice d'ufficio ed ha richie- sto la nomina del MLaw Samuel Domenech, quale nuovo patrocinatore d'ufficio. Unitamente al suddetto scritto è stata allegata la procura del 2 agosto 2023 rilasciata in favore del nuovo rappresentante (doc. TAF 11). C.e Con replica del 14 agosto 2023 e con duplica del 24 agosto 2023 le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie antitetiche posi- zioni (doc. TAF 13, 15). C.f Le specifiche allegazioni e gli argomenti addotti dalle parti verranno ri- presi nei considerandi in diritto qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA pronunciate dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

E. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse

D-2254/2021 Pagina 5 degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre per- tanto entrare nel merito del ricorso.

E. 3.1 Con il ricorso possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).

E. 3.2 Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4.1 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto che le dichiarazioni dell’interessato non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall’art. 7 LAsi. L’autorità inferiore ha infatti considerato che il richiedente – a suo dire bersaglio di rappresaglie dei Talebani a causa del proprio lavoro

– non abbia reso verosimile di essersi trovato in pericolo prima dell'espatrio dal suo Paese d'origine. Ciò in quanto, l’interessato non ha saputo esporre in modo convincente di avere avuto personalmente dei legami con le forze armate americane. Al riguardo la SEM ha constatato che tanto il suo datore di lavoro quanto le ditte private che commissionavano le spedizioni erano afghane e che il richiedente non aveva dichiarato contatti con personale americano. Ha inoltre ritenuto il racconto dell’interessato vago e povero di dettagli, riguardo ai luoghi in cui egli sosteneva di depositare la merce a E._______ e in che modo questi luoghi fossero collegati alle forze armate statunitensi. Nonostante avesse svolto tale lavoro per oltre tre anni, egli si è infatti limitato ad indicare genericamente come destinatario della merce la ditta J._______, producendo come mezzo di prova una tessera di tale ditta. Rilevando che tale documento non ufficiale e facilmente duplicabile, neppure riportava un nominativo o una fotografia, la SEM ha ritenuto lo stesso era suscettibile di avvalorare maggiormente la tesi dell’interessato. L’autorità inferiore ha inoltre rilevato che il legame fra il sequestro del fratello F._______ e la sua professione di autista, è frutto unicamente di una supposizione dell’interessato, che non ha tuttavia saputo argomentare in maniera più convincente tale nesso. Da ultimo la SEM ha constatato che i mezzi di prova prodotti, relativi al lavoro di I._______ come interprete per le forze armate straniere, sono di per sé inadatti a sostanziare

D-2254/2021 Pagina 6 maggiormente la tesi dell’interessato secondo cui i tre fratelli lavoravano per gli americani, proprio perché tali documenti riguardano unicamente il fratello, non lui o F._______. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, astenendosi dall’esaminare se i fatti addotti fossero rilevanti in materia d’asilo, l’autorità di prima istanza ha negato all’interessato il riconoscimento della qualità di rifugiato ed ha re- spinto la sua domanda d’asilo.

E. 4.2 In sede ricorsuale, l'insorgente contesta alla SEM un accertamento ine- satto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. Egli ritiene che in oc- casione della prima audizione, durata solo una mezza giornata, l’autorità inferiore non lo abbia sufficientemente interrogato sui quei punti essenziali che nella decisione impugnata ha poi ritenuto scarsamente motivati. Avendo aprioristicamente giudicato irrilevanti i mezzi di prova volti, l’auto- rità inferiore non ha quindi correttamente valutato il profilo di rischio suo e dei fratelli, oltre che la possibilità di una persecuzione riflessa. Con un’ar- gomentazione sommaria la SEM avrebbe quindi negato l’esistenza di una persecuzione, che secondo il ricorrente, a fronte della sorte toccata al fra- tello F._______, risulta essere altamente verosimile. A ulteriore dimostra- zione della propria tesi il ricorrente produce come nuova prova una foto- grafia che lo ritrae al fianco di un autocarro, nonché un rapporto medico attestante delle affezioni d’ordine psichiatrico. Oltre ad aver istruito in ma- niera incompleta il caso, il ricorrente contesta alla SEM di non aver tenuto conto della sua appartenenza all’etnia hazara, che essendo votata al credo sciita è oggetto di vessazioni da parte dei Talebani e di non aver conside- rato che quest’ultimi, non soltanto perseguitano chi ha svolto incarichi go- vernativi, ma pure al personale logistico, come traduttori e autisti, che hanno collaborato con la coalizione internazionale. Per questi motivi, l’in- sorgente considera le sue dichiarazioni pertinenti ai sensi dell'asilo.

E. 5 Oggetto del litigio, in questa sede, è unicamente il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato e il respingimento della domanda d'asilo del ricor- rente. Ritenuta l'ammissione provvisoria del ricorrente in Svizzera per ine- sigibilità dell’esecuzione dell'allontanamento e non avendo il medesimo contestato in modo specifico la pronuncia del suo allontanamento, non si entrerà pertanto nel merito su questo aspetto.

E. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto

D-2254/2021 Pagina 7 accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pe- ricolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 6.3.1 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 6.3.2 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad- dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre- duta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, né introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista

D-2254/2021 Pagina 8 oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 7 Nell’evenienza concreta, la conclusione formulata in via principale di rinvio degli atti all’autorità inferiore per ulteriori accertamenti, deve essere re- spinta, in quanto dagli atti non emerge alcun indizio concreto di violazione degli obblighi procedurali. La non meglio precisata critica secondo cui i fatti giuridicamente rilevanti non sono stati sufficientemente chiariti dalla SEM che avrebbe inoltre violato il proprio obbligo di motivazione, non può essere accolta, soprattutto perché le censure formulate nel gravame riguardano aspetti di natura sostanziale.

E. 8 Nel merito, questo Tribunale concorda con l’autorità inferiore nel ritenere che il ricorrente non sia stato in grado di rendere verosimile che i Talebani lo starebbero cercando. Le allegazioni del ricorrente su questo aspetto come pure degli eventi che lo avrebbero indotto ad espatriare, non risultano infatti sufficientemente motivate. Su più punti essenziali le sue dichiarazioni appaiono poco concrete, dettagliate e circostanziate, di modo che gli eventi addotti non pare siano stati effettivamente e personalmente vissuti. In buona sostanza, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dal ricorrente s'esauriscono in generiche, imprecise e a tratti contradditorie af- fermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, benché esse siano nondimeno ancorate su un substrato fat- tuale che appare plausibile.

E. 8.1 Non vi è infatti, di principio, motivo di dubitare che il ricorrente abbia svolto dal 2010 al 2013 la professione di autista di mezzi pesanti, alle di- pendenze del signor C._______. Il suo racconto su come è diventato auti- sta, tra il 2008 e il 2010, alla luce dei dettagli forniti (costo e svolgimento dell’apprendistato, obbligo incombente all’aiutante dell’autista di lavare non soltanto il camion, ma pure i piatti), è senz’altro credibile (cfr. atto SEM 37/16 [di seguito: verbale], D53, D60-64). Egli ha indicato in maniera pre- cisa il tipo di veicolo da lui utilizzato, un Actros (ossia un modello del mar- chio Mercedes) con quattordici pneumatici (cfr. verbale, D64-66) – circo- stanza per altro confermata dalla foto allegata al ricorso – ed ha spiegato che a suo modo di vedere la cosa più difficile da imparare è come montare le catene e condurre il camion sulla neve, oltre che le operazioni di carico e scarico della merce (cfr. verbale, D67-70) – elementi questi senz’altro plausibili. Egli ha inoltre fornito indicazioni puntuali e coerenti riguardo allo svolgimento (di tutto o parte) del proprio lavoro di autista e meglio riguardo

D-2254/2021 Pagina 9 al trasporto delle merci da D._______ a E._______. Ha infatti saputo sti- mare correttamente la distanza fra il luogo di carico e di scarico (430-440 km), il tempo necessario a percorrere tale tratta (18-20 ore) e la frequenza di tali viaggi (due o tre volte al mese); ha spiegato alcuni aspetti pratici del viaggio (posteggio del camion, affitto di una stanza, soste solo per pren- dere dell’acqua, andata carico e ritorno scarico) e ha indicato con preci- sione il nominativo delle ditte private presso le quali andava a caricare la merce ad D._______, ossia M._______, N._______, O._______ (cfr. ver- bale, D53 e D71-84).

E. 8.2 Più imprecisa rispetto alla prima parte del racconto, è invece l’indica- zione dei luoghi in cui l’insorgente avrebbe scaricato la merce proveniente da D._______. Al riguardo egli ha dichiarato che le ditte private che incari- cavano il suo datore di lavoro del trasporto, gli avrebbero segnalato di volta in volta l’indirizzo dove consegnare le merci. Invitato a fare maggiore chia- rezza, il ricorrente si è limitato ad indicare in modo generico che la conse- gna delle merci avveniva presso l’aeroporto di P._______, oppure in un posto chiamato Q._______ o ancora in una zona di R._______ (cfr. ver- bale, D54 e D83-85). Egli non è stato tuttavia capace di fornire degli ele- menti più precisi e verificabili riguardo alla destinazione delle merci.

E. 8.3.1 Le allegazioni dell’insorgente diventano ancora più vaghe e povere di dettagli laddove si tratta di esporre le circostanze che lo collegherebbero agli americani, come pure dei motivi che lo indurrebbero a credere che il fratello sia stato sequestrato dai Talebani per la propria attività come ca- mionista.

E. 8.3.2 Dal racconto dell’insorgente, emerge infatti che il suo datore di lavoro era afghano, come afghani erano pure i clienti che incaricavano quest’ul- timo di trasportare le merci da D._______ a E._______ (cfr. verbale, D54, D62, D72-73, D84, D98). L’elemento che parrebbe collegarlo agli americani è la ditta J._______, di cui egli possiede una tessera, a suo dire utilizzata per entrare e uscire dagli stabilimenti della stessa (cfr. verbale, D54 e D87). Invitato a fare maggiore chiarezza riguardo alla tessera depositata agli atti, sulla quale non figura né il suo nome, né una sua foto, il ricorrente ha fornito risposte estremamente evasive – limitandosi a dire che egli l’avrebbe mo- strata ai guardiani all’entrata degli stabilimenti e che essendovi stato un grande transito di persone, J._______ non avrebbe potuto fare a tutti una tessera nominale (cfr. verbale, D87-92). Ora, indipendentemente dal fatto di sapere se quanto riferito sia plausibile o meno, tale circostanza non per-

D-2254/2021 Pagina 10 mette di dimostrare che la tessera fosse effettivamente appartenuta al ri- corrente, né che questa fosse autentica, né tantomeno che il suo scopo e le modalità d’utilizzo fossero quelle descritte. Per sua stessa ammissione, infatti, non soltanto l’insorgente non aveva a che fare con la ditta J._______ (cfr. verbale, D83) – essendo incaricato di consegnare le merci a delle non meglio specificate ditte che poi si occupavano della distribuzione a E._______ (cfr. verbale, D54 e D83) – ma neppure ha mai avuto alcun contatto diretto con degli americani (cfr. verbale, D99). Né lui, né il fratello F._______ (cfr. verbale, D100). Oltre a ciò, il ricorrente ha dichiarato in un primo momento di trasportare la merce con “le macchine che avevano il frigorifero dove ci mettevano gli alimenti” (cfr. verbale, D54). Interrogato in merito alla tipologia di merci, egli ha in seguito sostenuto di non sapere cosa trasportasse, asserendo che queste venivano caricate ad D._______ e chiuse nei container (cfr. verbale, D86). Tale circostanza potrebbe anche essere plausibile, tuttavia il mezzo accanto al quale il ricorrente posa per la foto prodotta in sede di ricorso, non è affatto dotato di un vano carico refrigerante né di un container, ma di un rimorchio piano, destinato al trasporto di legname (come al momento dello scatto fotografico) o di altro materiale pesante. Con un tale mezzo egli non può affermare, in buona fede, di non sapere cosa trasportasse. Ora, le spiegazioni per tale incongruenza potrebbero essere svariate, tut- tavia, sulla base degli elementi a disposizione di questo Tribunale pare al- quanto pretestuoso da parte del ricorrente asserire di non sapere cosa tra- sportasse, dove lo trasportasse, chi gestisse la ricezione della merce, salvo poi dire in modo apodittico, che centrava l’esercito americano (cfr. verbale D135-136). A ben vedere, il ricorrente non riesce a fornire alcun elemento a supporto della tesi secondo cui egli avrebbe lavorato per gli americani o collaborato in qualche modo con la coalizione internazionale.

E. 8.3.3 Allo stesso modo il ricorrente non ha saputo fornire delle dichiarazioni sufficientemente concludenti e coerenti riguardo al legame fra il sequestro del fratello e il suo lavoro come autista. Su questo aspetto egli si limita a riferire le proprie supposizioni, che tuttavia non poggiano su alcun ele- mento concreto. Quanto dichiarato in merito all’episodio appare inoltre va- gamente stereotipato. L’interessato non sembra narrare tale episodio con particolare partecipazione emotiva e neppure quando gliene viene data oc- casione egli non ha desiderato fornire maggiori dettagli o elementi che per- mettano di ritenere la storia narrata come vissuta in prima persona (cfr. verbale, D124-126). Riguardo alla sparizione del fratello egli ha riferito che F._______ sarebbe stato identificato dai Talebani sulla base di una sua fo-

D-2254/2021 Pagina 11 tografia. Stando al racconto degli altri passeggeri del taxi, il sequestro par- rebbe essere stato mirato, ragione per cui egli ritiene che questo fosse ine- quivocabilmente legato all’attività del fratello per gli americani. Tale detta- glio non è stato riferito dai testimoni del sequestro, ma è unicamente una sua supposizione (cfr. verbale, D101-103). Oltretutto egli neppure riesce a fornire una spiegazione plausibile, riguardo alla ragione per cui i Talebani avrebbero dovuto sospettare F._______ di collaborazionismo con gli stra- nieri. Anche in questo caso, egli si limita a supporre che qualcuno abbia riferito loro della sua attività, ma ciò ancora non spiega come essi potes- sero avere una sua foto (cfr. verbale, D131-132). Neppure da suo padre, che aveva cercato, invano, di contattare i Talebani per ottenere notizie di F._______, egli è riuscito ad ottenere maggiori dettagli riguardo alla sua sparizione (cfr. verbale, D107, D127-128). In definitiva, nessun elemento concreto permette di ritenere attendibile la tesi del ricorrente riguardo alle modalità e alle ragioni del sequestro del fratello. Nell’esposizione di tale episodio, il ricorrente incorre, anzi, in con- traddizioni. Infatti, come rettamente rilevato dall’autorità inferiore, i fatti nar- rati dal ricorrente in sede di audizione, non corrispondono a quelli raccolti dal dott. S._______ nel rapporto psichiatrico del 26 ottobre 2021 (allegato al doc. TAF 5). Dinnanzi alla SEM l’insorgente aveva infatti sostenuto che il fratello era stato sequestrato in estate 2013 mentre rientrava in taxi a G._______ (cfr. verbale, D53), mentre in sede di anamnesi personale egli ha fatto risalire al 2012 la sparizione, riferendo che in quell’anno il fratello non ha più fatto rientro da una spedizione (pag. 3).

E. 8.3.4 Ciò posto, volendo prestare fede al racconto del ricorrente, occorre nondimeno rilevare che il suo comportamento non pare del tutto compati- bile con la logica dell’agire. Egli ha infatti riferito che né lui, né la sua fami- glia avevano mai avuto nemici o particolari problemi in Afghanistan (cfr. verbale, D 104, D107). Non risulta per altro che i Talebani abbiano mai neppure cercato di contattare, direttamente o indirettamente, lui o dei mem- bri della sua famiglia per intimare loro di smettere di collaborare con gli americani (cfr. verbale, D133). Anzi, nonostante i tentativi, parrebbe che il padre neppure sia riuscito a trovarli e prendere contatto con loro dopo la sparizione del fratello. A ben vedere il ricorrente non ha mai riferito di mi- nacce o intimidazioni, né di aver percepito del malcontento fra vicini, com- paesani o terze persone in relazione al suo lavoro, a quello di F._______ o ancor più a quello di traduttore del fratello gemello. D’altra parte egli nep- pure ha mai sostenuto che le sue mansioni e quelle di F._______, rispetti- vamente la vicinanza con le forze ISAF del fratello I._______, fossero di dominio pubblico. A fronte di tutto ciò e nonostante egli non sia mai stato

D-2254/2021 Pagina 12 direttamente oggetto di particolari vessazioni (o tentativi di sequestro), a partire dall’estate del 2013 egli avrebbe smesso di lavorare e si sarebbe nascosto per sei mesi dapprima a E._______ e in seguito a H._______ insieme ai genitori. Temendo per la propria incolumità egli non avrebbe neppure atteso di ottenere maggiori informazioni riguardo alla sorte del fra- tello – di cui si è perso le tracce dopo il sequestro e la cui morte per mano dei Talebani non parrebbe essere per altro mai stata confermata (cfr. ver- bale, D126) – ed avrebbe deciso di espatriare. Egli non spiega tuttavia se vi sia stato un particolare evento che lo abbia indotto a maturare tale scelta, se la stessa sia stata presa da solo o di comune accordo con i genitori, se abbia ricevuto particolari aiuti o un finanziamento per affrontare il viaggio verso il Pakistan. Dal punto di vista oggettivo, alla luce di quanto esposto dal ricorrente, non è ravvisabile alcun indizio che permetta di ritenere che, al momento di lasciare il paese, ad inizio 2014, nei confronti di quest’ultimo fosse in atto un’imminente o concreta persecuzione. A questo Tribunale appare pertanto poco ragionevole il comportamento del ricorrente, deter- minato ad espatriare sulla base di mere supposizioni e timori privi di alcun fondamento.

E. 8.3.5 Occorre infine concordare con la SEM nel ritenere – per i motivi so- stanzialmente addotti nella risposta di causa del 6 giugno 2023 – che la documentazione medica prodotta dall’assicurato, relativa alla sindrome da stress post traumatico (ICD-10: F43.1) e di episodio depressivo lieve (ICD-10: F32.0), è irrilevante al fine di avvalorare la verosimiglianza delle proprie asserzioni riguardo ai motivi che l’hanno spinto ad abbandonare il Paese e domandare l’asilo in Svizzera.

E. 8.4.1 Proseguendo nell'analisi, vi è ancora da esaminare se l'insorgente, in ragione del suo profilo, possa prevalersi di un timore fondato di subire dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, nel caso di un suo ritorno in Af- ghanistan.

E. 8.4.2 In modo del tutto apodittico e nonostante siano passati oltre 10 anni, egli sostiene di temere che ancora oggi i Talebani siano in possesso di notizie che lo riguardano (cfr. verbale, D123). A supporto di tale conclusione egli non apporta tuttavia alcun elemento concreto. Innanzitutto egli stesso ha ammesso di non aver mai avuto contatti con i Talebani prima dell’espa- trio (cfr. verbale, D 107). Dal suo racconto non risulta inoltre che i Talebani disponessero di una sua foto – come egli sostiene fosse il caso per il fra- tello F._______ – oppure che a seguito della sua partenza essi abbiano fatto in modo di ottenere informazioni sul suo conto. In tal senso dalle sue

D-2254/2021 Pagina 13 allegazioni non risulta che i suoi genitori – che ancora vivono in Afghani- stan, a G._______, dove hanno dei terreni (cfr. verbale, D37) – siano stati oggetto di visite da parte dei Talebani o di altre persone, al fine di cercarlo o di interrogarli riguardo alla sua sorte. Egli non ha mai asserito di aver esercitato un ruolo chiave o una funzione particolarmente di rilievo nell’am- bito di trasporto delle merci da D._______ a E._______. Anzi, a suo dire egli non soltanto non conosceva il contenuto del carico che trasportava, ma neppure i destinatari delle suddette merci. Alla luce di tali circostanze, non v'è quindi alcuna ragione di pensare che egli possa essere stato iden- tificato quale bersaglio (prioritario o meno) da parte dei Talebani, in ragione della sua precedente attività lavorativa quale autista.

E. 8.4.3 Tenuto conto del profilo dell'insorgente sopra considerato, vi è luogo di ritenere che né la sua provenienza dal distretto di B._______, né la sua etnia hazara o ancora il suo credo sciita (cfr. atto SEM n. 14/10 p. 4; ver- bale, D22), costituiscono degli indizi concreti supplementari che permet- tano di ritenere che sarebbe particolarmente esposto a persecuzioni da parte dei Talebani, nel caso di un suo ritorno in Afghanistan. A questo pro- posito, il Tribunale rammenta che la sola appartenenza all'etnia hazara, non costituisce un motivo rilevante suscettibile di fondare un timore di fu- tura persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi e che le condizioni molto elevate poste dalla giurisprudenza per ammettere una persecuzione collettiva degli hazara in Afghanistan, non sono adempiute (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2; 2013/12 consid. 6; 2013/11 consid. 5.3.2; sentenza del Tribunale E- 5415/2020 del 21 giugno 2023 consid. 5.4.4). L'apprezzamento in tal senso va mantenuto anche a seguito dell'ascesa al potere dei talebani nell'agosto del 2021, in quanto nessuna informazione permette di concludere che gli hazara, quale gruppo etnico, sia minacciato in maniera generale di perse- cuzioni pertinenti in materia d'asilo (cfr. sentenza del Tribunale E- 5415/2020 succitata consid. 5.4.4 con ulteriori rif. cit.). Il ricorrente, nel corso della procedura dinnanzi alla SEM, non ha fatto valere alcuna perse- cuzione personale da parte dei Talebani o di terze persone a causa della sua etnia hazara e della sua religione sciita. È soltanto in sede di ricorso che egli ha asserito, in modo generico, che il fatto di essere di etnia hazara e di fede sciita, lo porrebbe ancor più nel mirino dei talebani (cfr. ricorso, p.to 2.3, pp. 7-8). Non si ravvede quindi alcun motivo, tenuto conto della giurisprudenza citata e del suo profilo personale, come egli possa essere esposto a delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo nel caso di un suo ritorno in patria.

D-2254/2021 Pagina 14

E. 8.5.1 Il ricorrente si prevale infine di un timore di persecuzione riflessa in ragione dell’attività di interprete svolta dal fratello I._______ in seno alle forze della coalizione. Proprio a causa di questa attività quest’ultimo si tro- verebbe dal 2015 negli Stati Uniti.

E. 8.5.2 In merito, il Tribunale ricorda che se delle persecuzioni si estendono, a fianco alla persona toccata primariamente, anche a membri della famiglia e parenti, sussiste una persecuzione riflessa (per il concetto di persecu- zione riflessa cfr. DTAF 2007/19 consid. 3.3 con rif. cit.). Questa è rilevante ai sensi del riconoscimento della qualità di rifugiato, allorché la persona toccata dalla persecuzione riflessa è esposta a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi oppure se ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposta, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecu- zione (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5; sentenza del Tribunale E-5725/2022 del 10 gennaio 2023 consid. 7.2). Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di in- durre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). Secondo la giurisprudenza dello scrivente Tribunale, l'appartenenza fami- gliare ad una persona la quale è esposta ad un rischio di persecuzione accresciuto in Afghanistan, può condurre ad una persecuzione riflessa. Ciò è in particolare il caso di (ex) appartenenti alla polizia o alle forze di sicu- rezza, di autorità del governo o di persone vicine al governo (cfr. sentenza del Tribunale D-5392/2022 del 30 giugno 2023 consid. 8.3 con ulteriore rif. cit.). V'è luogo di apprezzare l'intensità del rischio di persecuzione riflessa in funzione delle circostanze del caso specifico (cfr. sentenze del Tribunale E-5184/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 3.3, E-5725/2022 del 10 gennaio 2023 consid. 7.2).

E. 8.5.3 Nel caso in parola, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame dall'insorgente, il Tribunale rileva che il solo fatto che il fratello abbia lavo- rato come traduttore per le forze armate straniere e che questi sia espa- triato nel 2015 negli Stati Uniti, ancora non significa che il ricorrente sa- rebbe identificato e ricercato a titolo personale dai Talebani per uno dei motivi rilevanti ai sensi dell’asilo (cfr. a tal proposito tra le altre la sentenza del Tribunale E-5242/2022 del 6 dicembre 2022 con ulteriori rif. cit.). Difatti,

D-2254/2021 Pagina 15 nel suo caso specifico, non avendo reso verosimili né le ricerche dei Tale- bani nei suoi confronti, né l'identificazione della sua persona da parte del medesimo gruppo, si constata come non appaia neppure credibile che il ricorrente, nel caso dovesse fare rientro nel suo Paese d'origine, possa subire una persecuzione riflessa a causa delle attività lavorative esercitate dal fratello in passato. A tal proposito si rileva che in sede di audizione il ricorrente non ha menzionato alcun episodio di persecuzione, da parte dei Talebani, in cui sarebbero incorsi i suoi genitori, che attualmente conti- nuano a risiedere in Afghanistan. L’insorgente ha inoltre riferito che prima del suo espatrio, neppure il fratello I._______ aveva mai avuto alcun con- tatto con i Talebani (cfr. verbale, D133). Benché nella lettera del 23 settem- bre 2013, con cui viene raccomandato l’inserimento di I._______ nello “Special immigrant Visa Program”, venga indicato che la vita di quest’ultimo sarebbe in pericolo a causa dell’attività di traduttore (cfr. MdP n. 7), non è dato sapere se tali pericoli fossero immediati e concreti, né se quest’ultimo fosse stato oggetto di minacce, persecuzioni o di atti violenti, circostanze di cui il ricorrente, per altro, neppure si prevale. Ne discende quindi che una sola remota possibilità di una persecuzione futura, derivante dalla fa- miliarità dell’insorgente con il fratello, non è sufficiente per motivare un ti- more oggettivo pertinente ai fini dell'asilo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-5392/2022 del 30 giugno 2023 consid. 8.4 con ulteriore rif. cit.), in assenza di qualsivoglia elemento concreto e sostanziato che il ricorrente possa essere nel mirino dei Talebani. Tali conclusioni non vengono rimesse in questione neppure dalle argomentazioni presentate in fase ricorsuale dall'insorgente.

E. 8.6 In virtù di quanto sopra, non potendo l'insorgente prevalersi né di alle- gazioni verosimili giusta l'art. 7 LAsi né di persecuzioni determinanti ex art. 3 LAsi, il suo ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione avversata va quindi confermata.

E. 9.1 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso è respinto.

E. 9.2 Di conseguenza il ricorso va respinto sia nella conclusione formulata in via principale – tendente alla restituzione degli atti alla SEM per completa- mento dell'istruzione ed un nuovo esame delle allegazioni – che in quella

D-2254/2021 Pagina 16 in via subordinata – tendente al riconoscimento della qualità di rifugiato e del diritto d’asilo.

E. 10.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regola- mento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tut- tavia, avendo il Tribunale accolto il 2 giugno 2023 l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria dell'insorgente e non risultando dagli atti che il ricorrente abbia avuto un cambiamento della sua situazione finanziaria, egli è dispensato dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 10.2.1 Con decisione incidentale del 21 giugno 2023 il Tribunale ha altresì accolto la richiesta di concessione del gratuito patrocinio fondata sull'art. 102m cpv. 1 lett. a e cpv. 3 LAsi e nominato la MLaw Anna Kuhn quale patrocinatrice d'ufficio.

E. 10.2.2 Con scritto del 2 agosto 2023 la MLaw Anna Kuhn ha chiesto di essere sollevata dall'incarico di patrocinatrice d'ufficio ed essere sostituita dal collega MLaw Samuel Domenech, anch’esso collaboratore della Zür- cher Beratungstelle für Asylsuchende, poiché dotato di maggiori compe- tenze nella lingua italiana. Unitamente al suddetto scritto è stata allegata la nuova procura del 2 agosto 2023 rilasciata in favore del nuovo rappre- sentante (doc. TAF 11).

E. 10.2.3 Questo tribunale rammenta che un rappresentante nominato d'uffi- cio esercita un mandato di diritto pubblico e che pertanto egli non può uni- lateralmente rescindere (o trasmettere) il mandato (cfr. DTF 132 V 200 con- sid. 5.1.4), ma può unicamente trasmettere una richiesta in tal senso al Tribunale. Una tale richiesta va accolta soltanto in caso di circostanze ec- cezionali, ovvero allorché delle cause oggettive indicano che una rappre- sentazione efficace degli interessi del rappresentato non può più essere garantita (cfr. DTF 116 Ia 102 consid. 4.b.aa).

E. 10.2.4 Per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patroci- natore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.- ed i CHF 220.-, mentre per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra i CHF 100.- e i CHF 150.- (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF). In assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dai tre (cfr. consid. C.b, C.d) rappresentanti del ricorrente (art. 14 cpv. 2

D-2254/2021 Pagina 17 TS-TAF), segnatamente la redazione dei memoriali di ricorso (9 pagine) e di replica (5 pagine) e la preparazione della documentazione ad essi alle- gata, il Tribunale ritiene pertanto adeguato il versamento di un'indennità per patrocinio d'ufficio di CHF 1'100.- (cfr. sentenze del TAF D-5548/2022 dell’8 novembre 2023 consid. 11.3; D-5362/2021 del 7 giugno 2023 consid. 9.2; D-1713/2021 del 14 agosto 2023 consid. 18.3; D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 11.4; D-6615/2018 del 14 febbraio 2020 consid. 10). L'indennità non comprende l'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF.

E. 11 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2254/2021 Pagina 18 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. La cassa del Tribunale verserà alla MLaw Anna Khun un'indennità com- plessiva di Fr. 1'100.- a titolo di spese di patrocinio. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Emilia Antonioni Luftensteiner Luca Rossi

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2254/2021 Sentenza del 4 aprile 2024 Composizione Giudici Emilia Antonioni Luftensteiner (presidente del collegio), Constance Leisinger, Contessina Theis, cancelliere Luca Rossi. Parti A._______, nato il (...) 1989, Afghanistan, patrocinato dall'avv. MLaw Anna Kuhn e dal MLaw Samuel ricorrente, Contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 14 aprile 2021 / N (...). Fatti: A. A.a A._______ (di seguito: interessato, richiedente, ricorrente, insorgente), cittadino afgano di etnia hazara, nato il 1° febbraio 1989 a B._______ (Afghanistan), è arrivato in Svizzera il 4 dicembre 2020 depositando, il medesimo giorno, una domanda d'asilo (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: atto SEM] n. 1-14, 37/16). A.b Il 17 dicembre 2020, l'interessato è stato sentito nel corso di un colloquio ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013. Da tale audizione è emerso che il richiedente avrebbe lasciato l'Afghanistan nel 2014 transitando per il Pakistan e soggiornando poi in Iran fino alla fine del 2016. Avrebbe in seguito vissuto in Turchia fino a dicembre 2019, momento in cui si sarebbe trasferito in Grecia, dove ha soggiornato per 6-7 mesi prima di risalire i Balcani, transitando dall'Italia ed arrivare in Svizzera (cfr. atto SEM n. 18/2). A.c Sentito sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere in pericolo poiché i Talebani riterrebbero lui e i suoi fratelli dei collaboratori degli americani. Più precisamente, egli ha riferito di aver lavorato dal 2010 al 2013 come autista di mezzi pesanti per il signor C._______, al quale alcune ditte private avrebbero conferito l'incarico di trasportare delle merci provenienti dall'Uzbekistan. L'interessato si sarebbe occupato di ritirare le merci ad D._______ e di trasportarle fino a E._______, in luoghi prestabiliti dove venivano consegnate a chi si occupava della loro distribuzione. Nonostante non conoscesse il contenuto del carico, egli riteneva che si trattasse di merce destinata agli americani. Nell'estate del 2013, suo fratello maggiore F._______, anch'egli autista di camion alle dipendenze del signor C._______, sarebbe stato sequestrato dai Talebani mentre rientrava a casa, a G._______, in taxi. Secondo quanto riferito dagli altri passeggeri del taxi su cui viaggiava, i Talebani avrebbero identificato il fratello grazie ad una sua fotografia, circostanza che ha indotto l'interessato a credere che il motivo del sequestro fosse proprio il lavoro come camionista, che lo poneva al servizio degli americani. Dal rapimento del fratello, l'interessato si sarebbe nascosto a E._______ e poi a H._______ senza più lavorare come autista. Non avendo più ottenuto alcuna notizia di F._______ e temendo di subire la sua stessa sorte, all'inizio del 2014 l'interessato ha deciso di espatriare verso il Pakistan. Anche il fratello gemello dell'interessato, I._______, che lavorava per le forze armate americane in qualità d'interprete, è emigrato nel 2015 verso gli Stati Uniti (cfr. atto SEM n. 37/16). A suffragio delle proprie affermazioni l'interessato ha prodotto l'originale della propria Taskara (documento di identità afghano) e della tessera di autista autorizzato presso la J._______ di E._______, nonché una serie di documenti in copia riguardanti il fratello I._______, segnatamente: la licenza di condurre americana, delle lettere di raccomandazione delle autorità militari rumene (di aprile 2011 e di ottobre 2011) e americane (di ottobre 2012 e di settembre 2013), degli attestati dell'esercito americano, romeno e dell'K._______ e infine un certificato d'interprete (cfr. MdP 1-12). A.d Con provvedimento del 18 marzo 2021 - in sostituzione di uno analogo del 15 marzo 2021 (atto SEM n. 36/4) - la SEM ha deciso di trattare la domanda d'asilo in procedura ampliata ed ha assegnato il richiedente al Canton L._______ (cfr. atto SEM n. 38/1, 46/4). B. Con decisione del 14 aprile 2021, notificata il giorno successivo, la SEM ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato, non ritenendo che le sue dichiarazioni soddisfacessero le condizioni di verosimiglianza, e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, ponendolo tuttavia al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. atti SEM 56/6, 58/1). C. C.a Con ricorso del 12 maggio 2021 l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) contro la summenzionata decisione della SEM chiedendone l'annullamento e in via principale la restituzione degli atti all'autorità inferiore per completare l'istruttoria, riesaminare le allegazioni ed emanare una nuova decisione, in via subordinata il riconoscimento della qualità di rifugiato e l'ammissione al beneficio dell'asilo. Altresì, ha domandato la concessione dell'assistenza giudiziaria e l'ammissione al gratuito patrocinio. Ha infine, protestato tasse e spese (doc. TAF 1). C.b Con decisione incidentale del 2 giugno 2023 questo Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo (doc. TAF 6). Con decisione incidentale del 21 giugno 2023 è stata quindi accolta la domanda tendente alla concessione del gratuito patrocinio, nominando la MLaw Anna Kuhn - subentrata al lic. Iur Okan Manav, estensore del ricorso, che nel frattempo aveva lasciato la Zürcher Beratungstelle für Asylsuchende (doc. TAF 5) - quale patrocinatrice d'ufficio (doc. TAF 8). C.c Con risposta del 6 giugno 2023, l'autorità inferiore ha preso posizione riguardo alle censure dell'insorgente, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della decisione impugnata (doc. TAF 9). C.d Con scritto del 2 agosto 2023 la MLaw Anna Kuhn ha chiesto al Tribunale di essere sollevata dall'incarico di patrocinatrice d'ufficio ed ha richiesto la nomina del MLaw Samuel Domenech, quale nuovo patrocinatore d'ufficio. Unitamente al suddetto scritto è stata allegata la procura del 2 agosto 2023 rilasciata in favore del nuovo rappresentante (doc. TAF 11). C.e Con replica del 14 agosto 2023 e con duplica del 24 agosto 2023 le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni (doc. TAF 13, 15). C.f Le specifiche allegazioni e gli argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi in diritto qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA pronunciate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 3. 3.1 Con il ricorso possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). 3.2 Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto che le dichiarazioni dell'interessato non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. L'autorità inferiore ha infatti considerato che il richiedente - a suo dire bersaglio di rappresaglie dei Talebani a causa del proprio lavoro - non abbia reso verosimile di essersi trovato in pericolo prima dell'espatrio dal suo Paese d'origine. Ciò in quanto, l'interessato non ha saputo esporre in modo convincente di avere avuto personalmente dei legami con le forze armate americane. Al riguardo la SEM ha constatato che tanto il suo datore di lavoro quanto le ditte private che commissionavano le spedizioni erano afghane e che il richiedente non aveva dichiarato contatti con personale americano. Ha inoltre ritenuto il racconto dell'interessato vago e povero di dettagli, riguardo ai luoghi in cui egli sosteneva di depositare la merce a E._______ e in che modo questi luoghi fossero collegati alle forze armate statunitensi. Nonostante avesse svolto tale lavoro per oltre tre anni, egli si è infatti limitato ad indicare genericamente come destinatario della merce la ditta J._______, producendo come mezzo di prova una tessera di tale ditta. Rilevando che tale documento non ufficiale e facilmente duplicabile, neppure riportava un nominativo o una fotografia, la SEM ha ritenuto lo stesso era suscettibile di avvalorare maggiormente la tesi dell'interessato. L'autorità inferiore ha inoltre rilevato che il legame fra il sequestro del fratello F._______ e la sua professione di autista, è frutto unicamente di una supposizione dell'interessato, che non ha tuttavia saputo argomentare in maniera più convincente tale nesso. Da ultimo la SEM ha constatato che i mezzi di prova prodotti, relativi al lavoro di I._______ come interprete per le forze armate straniere, sono di per sé inadatti a sostanziare maggiormente la tesi dell'interessato secondo cui i tre fratelli lavoravano per gli americani, proprio perché tali documenti riguardano unicamente il fratello, non lui o F._______. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, astenendosi dall'esaminare se i fatti addotti fossero rilevanti in materia d'asilo, l'autorità di prima istanza ha negato all'interessato il riconoscimento della qualità di rifugiato ed ha respinto la sua domanda d'asilo. 4.2 In sede ricorsuale, l'insorgente contesta alla SEM un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. Egli ritiene che in occasione della prima audizione, durata solo una mezza giornata, l'autorità inferiore non lo abbia sufficientemente interrogato sui quei punti essenziali che nella decisione impugnata ha poi ritenuto scarsamente motivati. Avendo aprioristicamente giudicato irrilevanti i mezzi di prova volti, l'autorità inferiore non ha quindi correttamente valutato il profilo di rischio suo e dei fratelli, oltre che la possibilità di una persecuzione riflessa. Con un'argomentazione sommaria la SEM avrebbe quindi negato l'esistenza di una persecuzione, che secondo il ricorrente, a fronte della sorte toccata al fratello F._______, risulta essere altamente verosimile. A ulteriore dimostrazione della propria tesi il ricorrente produce come nuova prova una fotografia che lo ritrae al fianco di un autocarro, nonché un rapporto medico attestante delle affezioni d'ordine psichiatrico. Oltre ad aver istruito in maniera incompleta il caso, il ricorrente contesta alla SEM di non aver tenuto conto della sua appartenenza all'etnia hazara, che essendo votata al credo sciita è oggetto di vessazioni da parte dei Talebani e di non aver considerato che quest'ultimi, non soltanto perseguitano chi ha svolto incarichi governativi, ma pure al personale logistico, come traduttori e autisti, che hanno collaborato con la coalizione internazionale. Per questi motivi, l'insorgente considera le sue dichiarazioni pertinenti ai sensi dell'asilo.

5. Oggetto del litigio, in questa sede, è unicamente il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato e il respingimento della domanda d'asilo del ricorrente. Ritenuta l'ammissione provvisoria del ricorrente in Svizzera per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e non avendo il medesimo contestato in modo specifico la pronuncia del suo allontanamento, non si entrerà pertanto nel merito su questo aspetto. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 6.3 6.3.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 6.3.2 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, né introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nellaprocedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non èindispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, purnutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensìdev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

7. Nell'evenienza concreta, la conclusione formulata in via principale di rinvio degli atti all'autorità inferiore per ulteriori accertamenti, deve essere respinta, in quanto dagli atti non emerge alcun indizio concreto di violazione degli obblighi procedurali. La non meglio precisata critica secondo cui i fatti giuridicamente rilevanti non sono stati sufficientemente chiariti dalla SEM che avrebbe inoltre violato il proprio obbligo di motivazione, non può essere accolta, soprattutto perché le censure formulate nel gravame riguardano aspetti di natura sostanziale.

8. Nel merito, questo Tribunale concorda con l'autorità inferiore nel ritenere che il ricorrente non sia stato in grado di rendere verosimile che i Talebani lo starebbero cercando. Le allegazioni del ricorrente su questo aspetto come pure degli eventi che lo avrebbero indotto ad espatriare, non risultano infatti sufficientemente motivate. Su più punti essenziali le sue dichiarazioni appaiono poco concrete, dettagliate e circostanziate, di modo che gli eventi addotti non pare siano stati effettivamente e personalmente vissuti. In buona sostanza, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dal ricorrente s'esauriscono in generiche, imprecise e a tratti contradditorie affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, benché esse siano nondimeno ancorate su un substrato fattuale che appare plausibile. 8.1 Non vi è infatti, di principio, motivo di dubitare che il ricorrente abbia svolto dal 2010 al 2013 la professione di autista di mezzi pesanti, alle dipendenze del signor C._______. Il suo racconto su come è diventato autista, tra il 2008 e il 2010, alla luce dei dettagli forniti (costo e svolgimento dell'apprendistato, obbligo incombente all'aiutante dell'autista di lavare non soltanto il camion, ma pure i piatti), è senz'altro credibile (cfr. atto SEM 37/16 [di seguito: verbale], D53, D60-64). Egli ha indicato in maniera precisa il tipo di veicolo da lui utilizzato, un Actros (ossia un modello del marchio Mercedes) con quattordici pneumatici (cfr. verbale, D64-66) - circostanza per altro confermata dalla foto allegata al ricorso - ed ha spiegato che a suo modo di vedere la cosa più difficile da imparare è come montare le catene e condurre il camion sulla neve, oltre che le operazioni di carico e scarico della merce (cfr. verbale, D67-70) - elementi questi senz'altro plausibili. Egli ha inoltre fornito indicazioni puntuali e coerenti riguardo allo svolgimento (di tutto o parte) del proprio lavoro di autista e meglio riguardo al trasporto delle merci da D._______ a E._______. Ha infatti saputo stimare correttamente la distanza fra il luogo di carico e di scarico (430-440 km), il tempo necessario a percorrere tale tratta (18-20 ore) e la frequenza di tali viaggi (due o tre volte al mese); ha spiegato alcuni aspetti pratici del viaggio (posteggio del camion, affitto di una stanza, soste solo per prendere dell'acqua, andata carico e ritorno scarico) e ha indicato con precisione il nominativo delle ditte private presso le quali andava a caricare la merce ad D._______, ossia M._______, N._______, O._______ (cfr. verbale, D53 e D71-84). 8.2 Più imprecisa rispetto alla prima parte del racconto, è invece l'indicazione dei luoghi in cui l'insorgente avrebbe scaricato la merce proveniente da D._______. Al riguardo egli ha dichiarato che le ditte private che incaricavano il suo datore di lavoro del trasporto, gli avrebbero segnalato di volta in volta l'indirizzo dove consegnare le merci. Invitato a fare maggiore chiarezza, il ricorrente si è limitato ad indicare in modo generico che la consegna delle merci avveniva presso l'aeroporto di P._______, oppure in un posto chiamato Q._______ o ancora in una zona di R._______ (cfr. verbale, D54 e D83-85). Egli non è stato tuttavia capace di fornire degli elementi più precisi e verificabili riguardo alla destinazione delle merci. 8.3 8.3.1 Le allegazioni dell'insorgente diventano ancora più vaghe e povere di dettagli laddove si tratta di esporre le circostanze che lo collegherebbero agli americani, come pure dei motivi che lo indurrebbero a credere che il fratello sia stato sequestrato dai Talebani per la propria attività come camionista. 8.3.2 Dal racconto dell'insorgente, emerge infatti che il suo datore di lavoro era afghano, come afghani erano pure i clienti che incaricavano quest'ultimo di trasportare le merci da D._______ a E._______ (cfr. verbale, D54, D62, D72-73, D84, D98). L'elemento che parrebbe collegarlo agli americani è la ditta J._______, di cui egli possiede una tessera, a suo dire utilizzata per entrare e uscire dagli stabilimenti della stessa (cfr. verbale, D54 e D87). Invitato a fare maggiore chiarezza riguardo alla tessera depositata agli atti, sulla quale non figura né il suo nome, né una sua foto, il ricorrente ha fornito risposte estremamente evasive - limitandosi a dire che egli l'avrebbe mostrata ai guardiani all'entrata degli stabilimenti e che essendovi stato un grande transito di persone, J._______ non avrebbe potuto fare a tutti una tessera nominale (cfr. verbale, D87-92). Ora, indipendentemente dal fatto di sapere se quanto riferito sia plausibile o meno, tale circostanza non permette di dimostrare che la tessera fosse effettivamente appartenuta al ricorrente, né che questa fosse autentica, né tantomeno che il suo scopo e le modalità d'utilizzo fossero quelle descritte. Per sua stessa ammissione, infatti, non soltanto l'insorgente non aveva a che fare con la ditta J._______ (cfr. verbale, D83) - essendo incaricato di consegnare le merci a delle non meglio specificate ditte che poi si occupavano della distribuzione a E._______ (cfr. verbale, D54 e D83) - ma neppure ha mai avuto alcun contatto diretto con degli americani (cfr. verbale, D99). Né lui, né il fratello F._______ (cfr. verbale, D100). Oltre a ciò, il ricorrente ha dichiarato in un primo momento di trasportare la merce con "le macchine che avevano il frigorifero dove ci mettevano gli alimenti" (cfr. verbale, D54). Interrogato in merito alla tipologia di merci, egli ha in seguito sostenuto di non sapere cosa trasportasse, asserendo che queste venivano caricate ad D._______ e chiuse nei container (cfr. verbale, D86). Tale circostanza potrebbe anche essere plausibile, tuttavia il mezzo accanto al quale il ricorrente posa per la foto prodotta in sede di ricorso, non è affatto dotato di un vano carico refrigerante né di un container, ma di un rimorchio piano, destinato al trasporto di legname (come al momento dello scatto fotografico) o di altro materiale pesante. Con un tale mezzo egli non può affermare, in buona fede, di non sapere cosa trasportasse. Ora, le spiegazioni per tale incongruenza potrebbero essere svariate, tuttavia, sulla base degli elementi a disposizione di questo Tribunale pare alquanto pretestuoso da parte del ricorrente asserire di non sapere cosa trasportasse, dove lo trasportasse, chi gestisse la ricezione della merce, salvo poi dire in modo apodittico, che centrava l'esercito americano (cfr. verbale D135-136). A ben vedere, il ricorrente non riesce a fornire alcun elemento a supporto della tesi secondo cui egli avrebbe lavorato per gli americani o collaborato in qualche modo con la coalizione internazionale. 8.3.3 Allo stesso modo il ricorrente non ha saputo fornire delle dichiarazioni sufficientemente concludenti e coerenti riguardo al legame fra il sequestro del fratello e il suo lavoro come autista. Su questo aspetto egli si limita a riferire le proprie supposizioni, che tuttavia non poggiano su alcun elemento concreto. Quanto dichiarato in merito all'episodio appare inoltre vagamente stereotipato. L'interessato non sembra narrare tale episodio con particolare partecipazione emotiva e neppure quando gliene viene data occasione egli non ha desiderato fornire maggiori dettagli o elementi che permettano di ritenere la storia narrata come vissuta in prima persona (cfr. verbale, D124-126). Riguardo alla sparizione del fratello egli ha riferito che F._______ sarebbe stato identificato dai Talebani sulla base di una sua fotografia. Stando al racconto degli altri passeggeri del taxi, il sequestro parrebbe essere stato mirato, ragione per cui egli ritiene che questo fosse inequivocabilmente legato all'attività del fratello per gli americani. Tale dettaglio non è stato riferito dai testimoni del sequestro, ma è unicamente una sua supposizione (cfr. verbale, D101-103). Oltretutto egli neppure riesce a fornire una spiegazione plausibile, riguardo alla ragione per cui i Talebani avrebbero dovuto sospettare F._______ di collaborazionismo con gli stranieri. Anche in questo caso, egli si limita a supporre che qualcuno abbia riferito loro della sua attività, ma ciò ancora non spiega come essi potessero avere una sua foto (cfr. verbale, D131-132). Neppure da suo padre, che aveva cercato, invano, di contattare i Talebani per ottenere notizie di F._______, egli è riuscito ad ottenere maggiori dettagli riguardo alla sua sparizione (cfr. verbale, D107, D127-128). In definitiva, nessun elemento concreto permette di ritenere attendibile la tesi del ricorrente riguardo alle modalità e alle ragioni del sequestro del fratello. Nell'esposizione di tale episodio, il ricorrente incorre, anzi, in contraddizioni. Infatti, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, i fatti narrati dal ricorrente in sede di audizione, non corrispondono a quelli raccolti dal dott. S._______ nel rapporto psichiatrico del 26 ottobre 2021 (allegato al doc. TAF 5). Dinnanzi alla SEM l'insorgente aveva infatti sostenuto che il fratello era stato sequestrato in estate 2013 mentre rientrava in taxi a G._______ (cfr. verbale, D53), mentre in sede di anamnesi personale egli ha fatto risalire al 2012 la sparizione, riferendo che in quell'anno il fratello non ha più fatto rientro da una spedizione (pag. 3). 8.3.4 Ciò posto, volendo prestare fede al racconto del ricorrente, occorre nondimeno rilevare che il suo comportamento non pare del tutto compatibile con la logica dell'agire. Egli ha infatti riferito che né lui, né la sua famiglia avevano mai avuto nemici o particolari problemi in Afghanistan (cfr. verbale, D 104, D107). Non risulta per altro che i Talebani abbiano mai neppure cercato di contattare, direttamente o indirettamente, lui o dei membri della sua famiglia per intimare loro di smettere di collaborare con gli americani (cfr. verbale, D133). Anzi, nonostante i tentativi, parrebbe che il padre neppure sia riuscito a trovarli e prendere contatto con loro dopo la sparizione del fratello. A ben vedere il ricorrente non ha mai riferito di minacce o intimidazioni, né di aver percepito del malcontento fra vicini, compaesani o terze persone in relazione al suo lavoro, a quello di F._______ o ancor più a quello di traduttore del fratello gemello. D'altra parte egli neppure ha mai sostenuto che le sue mansioni e quelle di F._______, rispettivamente la vicinanza con le forze ISAF del fratello I._______, fossero di dominio pubblico. A fronte di tutto ciò e nonostante egli non sia mai stato direttamente oggetto di particolari vessazioni (o tentativi di sequestro), a partire dall'estate del 2013 egli avrebbe smesso di lavorare e si sarebbe nascosto per sei mesi dapprima a E._______ e in seguito a H._______ insieme ai genitori. Temendo per la propria incolumità egli non avrebbe neppure atteso di ottenere maggiori informazioni riguardo alla sorte del fratello - di cui si è perso le tracce dopo il sequestro e la cui morte per mano dei Talebani non parrebbe essere per altro mai stata confermata (cfr. verbale, D126) - ed avrebbe deciso di espatriare. Egli non spiega tuttavia se vi sia stato un particolare evento che lo abbia indotto a maturare tale scelta, se la stessa sia stata presa da solo o di comune accordo con i genitori, se abbia ricevuto particolari aiuti o un finanziamento per affrontare il viaggio verso il Pakistan. Dal punto di vista oggettivo, alla luce di quanto esposto dal ricorrente, non è ravvisabile alcun indizio che permetta di ritenere che, al momento di lasciare il paese, ad inizio 2014, nei confronti di quest'ultimo fosse in atto un'imminente o concreta persecuzione. A questo Tribunale appare pertanto poco ragionevole il comportamento del ricorrente, determinato ad espatriare sulla base di mere supposizioni e timori privi di alcun fondamento. 8.3.5 Occorre infine concordare con la SEM nel ritenere - per i motivi sostanzialmente addotti nella risposta di causa del 6 giugno 2023 - che la documentazione medica prodotta dall'assicurato, relativa alla sindrome da stress post traumatico (ICD-10: F43.1) e di episodio depressivo lieve (ICD-10: F32.0), è irrilevante al fine di avvalorare la verosimiglianza delle proprie asserzioni riguardo ai motivi che l'hanno spinto ad abbandonare il Paese e domandare l'asilo in Svizzera. 8.4 8.4.1 Proseguendo nell'analisi, vi è ancora da esaminare se l'insorgente, in ragione del suo profilo, possa prevalersi di un timore fondato di subire dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, nel caso di un suo ritorno in Afghanistan. 8.4.2 In modo del tutto apodittico e nonostante siano passati oltre 10 anni, egli sostiene di temere che ancora oggi i Talebani siano in possesso di notizie che lo riguardano (cfr. verbale, D123). A supporto di tale conclusione egli non apporta tuttavia alcun elemento concreto. Innanzitutto egli stesso ha ammesso di non aver mai avuto contatti con i Talebani prima dell'espatrio (cfr. verbale, D 107). Dal suo racconto non risulta inoltre che i Talebani disponessero di una sua foto - come egli sostiene fosse il caso per il fratello F._______ - oppure che a seguito della sua partenza essi abbiano fatto in modo di ottenere informazioni sul suo conto. In tal senso dalle sue allegazioni non risulta che i suoi genitori - che ancora vivono in Afghanistan, a G._______, dove hanno dei terreni (cfr. verbale, D37) - siano stati oggetto di visite da parte dei Talebani o di altre persone, al fine di cercarlo o di interrogarli riguardo alla sua sorte. Egli non ha mai asserito di aver esercitato un ruolo chiave o una funzione particolarmente di rilievo nell'ambito di trasporto delle merci da D._______ a E._______. Anzi, a suo dire egli non soltanto non conosceva il contenuto del carico che trasportava, ma neppure i destinatari delle suddette merci. Alla luce di tali circostanze, non v'è quindi alcuna ragione di pensare che egli possa essere stato identificato quale bersaglio (prioritario o meno) da parte dei Talebani, in ragione della sua precedente attività lavorativa quale autista. 8.4.3 Tenuto conto del profilo dell'insorgente sopra considerato, vi è luogo di ritenere che né la sua provenienza dal distretto di B._______, né la sua etnia hazara o ancora il suo credo sciita (cfr. atto SEM n. 14/10 p. 4; verbale, D22), costituiscono degli indizi concreti supplementari che permettano di ritenere che sarebbe particolarmente esposto a persecuzioni da parte dei Talebani, nel caso di un suo ritorno in Afghanistan. A questo proposito, il Tribunale rammenta che la sola appartenenza all'etnia hazara, non costituisce un motivo rilevante suscettibile di fondare un timore di futura persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi e che le condizioni molto elevate poste dalla giurisprudenza per ammettere una persecuzione collettiva degli hazara in Afghanistan, non sono adempiute (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2; 2013/12 consid. 6; 2013/11 consid. 5.3.2; sentenza del Tribunale E-5415/2020 del 21 giugno 2023 consid. 5.4.4). L'apprezzamento in tal senso va mantenuto anche a seguito dell'ascesa al potere dei talebani nell'agosto del 2021, in quanto nessuna informazione permette di concludere che gli hazara, quale gruppo etnico, sia minacciato in maniera generale di persecuzioni pertinenti in materia d'asilo (cfr. sentenza del Tribunale E-5415/2020 succitata consid. 5.4.4 con ulteriori rif. cit.). Il ricorrente, nel corso della procedura dinnanzi alla SEM, non ha fatto valere alcuna persecuzione personale da parte dei Talebani o di terze persone a causa della sua etnia hazara e della sua religione sciita. È soltanto in sede di ricorso che egli ha asserito, in modo generico, che il fatto di essere di etnia hazara e di fede sciita, lo porrebbe ancor più nel mirino dei talebani (cfr. ricorso, p.to 2.3, pp. 7-8). Non si ravvede quindi alcun motivo, tenuto conto della giurisprudenza citata e del suo profilo personale, come egli possa essere esposto a delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo nel caso di un suo ritorno in patria. 8.5 8.5.1 Il ricorrente si prevale infine di un timore di persecuzione riflessa in ragione dell'attività di interprete svolta dal fratello I._______ in seno alle forze della coalizione. Proprio a causa di questa attività quest'ultimo si troverebbe dal 2015 negli Stati Uniti. 8.5.2 In merito, il Tribunale ricorda che se delle persecuzioni si estendono, a fianco alla persona toccata primariamente, anche a membri della famiglia e parenti, sussiste una persecuzione riflessa (per il concetto di persecuzione riflessa cfr. DTAF 2007/19 consid. 3.3 con rif. cit.). Questa è rilevante ai sensi del riconoscimento della qualità di rifugiato, allorché la persona toccata dalla persecuzione riflessa è esposta a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi oppure se ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposta, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5; sentenza del Tribunale E-5725/2022 del 10 gennaio 2023 consid. 7.2). Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). Secondo la giurisprudenza dello scrivente Tribunale, l'appartenenza famigliare ad una persona la quale è esposta ad un rischio di persecuzione accresciuto in Afghanistan, può condurre ad una persecuzione riflessa. Ciò è in particolare il caso di (ex) appartenenti alla polizia o alle forze di sicurezza, di autorità del governo o di persone vicine al governo (cfr. sentenza del Tribunale D-5392/2022 del 30 giugno 2023 consid. 8.3 con ulteriore rif. cit.). V'è luogo di apprezzare l'intensità del rischio di persecuzione riflessa in funzione delle circostanze del caso specifico (cfr. sentenze del Tribunale E-5184/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 3.3, E-5725/2022 del 10 gennaio 2023 consid. 7.2). 8.5.3 Nel caso in parola, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame dall'insorgente, il Tribunale rileva che il solo fatto che il fratello abbia lavorato come traduttore per le forze armate straniere e che questi sia espatriato nel 2015 negli Stati Uniti, ancora non significa che il ricorrente sarebbe identificato e ricercato a titolo personale dai Talebani per uno dei motivi rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. a tal proposito tra le altre la sentenza del Tribunale E-5242/2022 del 6 dicembre 2022 con ulteriori rif. cit.). Difatti, nel suo caso specifico, non avendo reso verosimili né le ricerche dei Talebani nei suoi confronti, né l'identificazione della sua persona da parte del medesimo gruppo, si constata come non appaia neppure credibile che il ricorrente, nel caso dovesse fare rientro nel suo Paese d'origine, possa subire una persecuzione riflessa a causa delle attività lavorative esercitate dal fratello in passato. A tal proposito si rileva che in sede di audizione il ricorrente non ha menzionato alcun episodio di persecuzione, da parte dei Talebani, in cui sarebbero incorsi i suoi genitori, che attualmente continuano a risiedere in Afghanistan. L'insorgente ha inoltre riferito che prima del suo espatrio, neppure il fratello I._______ aveva mai avuto alcun contatto con i Talebani (cfr. verbale, D133). Benché nella lettera del 23 settembre 2013, con cui viene raccomandato l'inserimento di I._______ nello "Special immigrant Visa Program", venga indicato che la vita di quest'ultimo sarebbe in pericolo a causa dell'attività di traduttore (cfr. MdP n. 7), non è dato sapere se tali pericoli fossero immediati e concreti, né se quest'ultimo fosse stato oggetto di minacce, persecuzioni o di atti violenti, circostanze di cui il ricorrente, per altro, neppure si prevale. Ne discende quindi che una sola remota possibilità di una persecuzione futura, derivante dalla familiarità dell'insorgente con il fratello, non è sufficiente per motivare un timore oggettivo pertinente ai fini dell'asilo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-5392/2022 del 30 giugno 2023 consid. 8.4 con ulteriore rif. cit.), in assenza di qualsivoglia elemento concreto e sostanziato che il ricorrente possa essere nel mirino dei Talebani. Tali conclusioni non vengono rimesse in questione neppure dalle argomentazioni presentate in fase ricorsuale dall'insorgente. 8.6 In virtù di quanto sopra, non potendo l'insorgente prevalersi né di allegazioni verosimili giusta l'art. 7 LAsi né di persecuzioni determinanti ex art. 3 LAsi, il suo ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione avversata va quindi confermata. 9. 9.1 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso è respinto. 9.2 Di conseguenza il ricorso va respinto sia nella conclusione formulata in via principale - tendente alla restituzione degli atti alla SEM per completamento dell'istruzione ed un nuovo esame delle allegazioni - che in quella in via subordinata - tendente al riconoscimento della qualità di rifugiato e del diritto d'asilo. 10. 10.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto il 2 giugno 2023 l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria dell'insorgente e non risultando dagli atti che il ricorrente abbia avuto un cambiamento della sua situazione finanziaria, egli è dispensato dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA). 10.2 10.2.1 Con decisione incidentale del 21 giugno 2023 il Tribunale ha altresì accolto la richiesta di concessione del gratuito patrocinio fondata sull'art. 102m cpv. 1 lett. a e cpv. 3 LAsi e nominato la MLaw Anna Kuhn quale patrocinatrice d'ufficio. 10.2.2 Con scritto del 2 agosto 2023 la MLaw Anna Kuhn ha chiesto di essere sollevata dall'incarico di patrocinatrice d'ufficio ed essere sostituita dal collega MLaw Samuel Domenech, anch'esso collaboratore della Zürcher Beratungstelle für Asylsuchende, poiché dotato di maggiori competenze nella lingua italiana. Unitamente al suddetto scritto è stata allegata la nuova procura del 2 agosto 2023 rilasciata in favore del nuovo rappresentante (doc. TAF 11). 10.2.3 Questo tribunale rammenta che un rappresentante nominato d'ufficio esercita un mandato di diritto pubblico e che pertanto egli non può unilateralmente rescindere (o trasmettere) il mandato (cfr. DTF 132 V 200 consid. 5.1.4), ma può unicamente trasmettere una richiesta in tal senso al Tribunale. Una tale richiesta va accolta soltanto in caso di circostanze eccezionali, ovvero allorché delle cause oggettive indicano che una rappresentazione efficace degli interessi del rappresentato non può più essere garantita (cfr. DTF 116 Ia 102 consid. 4.b.aa). 10.2.4 Per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.- ed i CHF 220.-, mentre per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra i CHF 100.- e i CHF 150.- (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF). In assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dai tre (cfr. consid. C.b, C.d) rappresentanti del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), segnatamente la redazione dei memoriali di ricorso (9 pagine) e di replica (5 pagine) e la preparazione della documentazione ad essi allegata, il Tribunale ritiene pertanto adeguato il versamento di un'indennità per patrocinio d'ufficio di CHF 1'100.- (cfr. sentenze del TAF D-5548/2022 dell'8 novembre 2023 consid. 11.3; D-5362/2021 del 7 giugno 2023 consid. 9.2; D-1713/2021 del 14 agosto 2023 consid. 18.3; D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 11.4; D-6615/2018 del 14 febbraio 2020 consid. 10). L'indennità non comprende l'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF.

11. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. La cassa del Tribunale verserà alla MLaw Anna Khun un'indennità complessiva di Fr. 1'100.- a titolo di spese di patrocinio.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Emilia Antonioni Luftensteiner Luca Rossi Data di spedizione: