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D-5306/2018

D-5306/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-04-09 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. Il (...) dicembre 2016, l'interessata, di nazionalità eritrea ed etnia tigrigna, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera, dopo essere giunta su suolo elvetico nell'ambito di una procedura di ricollocazione dall'B._______ (cfr. atto A1/2 e verbale d'audizione sulle generalità del 9 dicembre 2016 [di seguito: verbale 1], p.to 1.08 segg., pag. 3; p.to 2.06, pag. 4 e p.to 5.02 segg., pag. 6). B. Sentita il (...) dicembre 2016 nell'ambito dell'audizione sulle generalità ed il (...) luglio 2018 più specificamente in merito ai suoi motivi d'asilo (cfr. atto A11/13; di seguito: verbale 2), la richiedente ha indicato di essere di confessione ortodossa come la (...) presso la quale sarebbe cresciuta, nonché che avrebbe frequentato la scuola sino alla quinta classe, interrompendo la stessa nel (...), lavorando in seguito con la (...) come (...). Secondo le sue dichiarazioni, l'interessata avrebbe ricevuto presso il suo domicilio, mentre lei era assente e consegnate alla (...), due convocazioni per svolgere il servizio militare, il primo verso la fine dell'anno 2014 ed il secondo ad inizio del 2015. A seguito di tali convocazioni, ella ha asserito, nel corso della prima audizione, che lei non sarebbe stata ricercata, essendo tuttavia impossibilitata ad uscire di casa poiché non in possesso di un permesso di circolazione, mentre che durante l'audizione sui motivi, la richiedente ha affermato che sarebbe stata ricercata in due occasioni presso il domicilio, a seguito di tali convocazioni militari. Inoltre, interrogata in merito, ella ha affermato durante l'audizione sulle generalità di non aver mai riscontrato alcuna problematica né con le autorità del suo Paese d'origine, né con terze persone, come neppure di essere mai stata attiva politicamente o religiosamente. Nella seconda audizione, ha invece narrato di essere nata in prigione, in quanto sia la madre, che il padre e lo zio (...) (quest'ultimo l'avrebbe cresciuta insieme alla [...]), sarebbero stati perseguitati dalle autorità a causa della loro fede pentecostale. Segnatamente, la madre sarebbe stata incarcerata, e poco dopo il suo rilascio sarebbe espatriata verso il C._______ poiché avrebbero chiuso il suo posto di lavoro, decedendo a causa di un (...) quando l'interessata avrebbe avuto (...) o (...) anni. Il padre sarebbe pure stato incarcerato a causa della sua fede, e non ne avrebbero più avuto notizie, come pure nel corso del 2011 lo zio (...) sarebbe stato arrestato e picchiato presso il domicilio, nel quale frangente ella sarebbe intervenuta tenendo le gambe del militare, che l'avrebbe spintonata, provocandole una ferita alla (...). A causa della fede dei genitori e dello zio, anche lei sarebbe stata evitata dalle persone ed a scuola avrebbe subito diverse vessazioni, segnatamente gli insegnanti avrebbero fatto dell'ostruzionismo al suo accesso alla scuola, come pure le avrebbero rivolto degli insulti a sfondo religioso (cfr. verbale 2, D13 segg., pag. 3 segg.). Altresì, sempre in tale contesto, l'interessata ha riportato dei maltrattamenti fisici da parte dei passatori, che sarebbero successi in territorio (...) (cfr. verbale 2, D60 segg., pag. 8 seg.). Ha addotto di essere espatriata nel (...) mese del 2015 verso il C._______, a seguito del ricevimento del secondo richiamo per il servizio di leva e poiché non ci sarebbero né libertà né democrazia in Eritrea. Questionata in merito ai motivi che si opporrebbero al suo ritorno nel Paese d'origine, ella ha infine riferito di essere uscita illegalmente dallo stesso, e che verrebbe imprigionata od uccisa se vi facesse rientro (cfr. verbale 2, D79, pag. 10). Nel corso dell'audizione sulle generalità, la richiedente ha consegnato l'originale del lascia-passare (...) datato (...) (cfr. anche verbale 1, p.to 4.01, pag. 5) nonché ulteriore documentazione (...) originale, mentre che durante l'audizione sui motivi, gli originali del suo certificato di battesimo e della sua pagella scolastica per l'anno (...) (cfr. anche verbale 2, D4 segg., pag. 2). C. Con decisione del 14 agosto 2018, notificata il 17 agosto 2018 (cfr. atto A17/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) non ha riconosciuto la qualità di rifugiato alla richiedente ed ha respinto la succitata domanda d'asilo. L'autorità inferiore ha altresì pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera, tuttavia concedendo alla stessa l'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. L'autorità inferiore ha in primo luogo rilevato che le dichiarazioni rese dall'interessata circa le discriminazioni ed i maltrattamenti che avrebbero subito i genitori e lo zio, come pure quanto sarebbe successo a lei personalmente a causa della fede pentecostale degli stessi, sarebbero tardive ed in parte contraddittorie. Ad uguale conclusione è giunta la SEM per quanto attiene le allegazioni circa le due convocazioni al servizio militare che avrebbe ricevuto la richiedente. Anche la sua narrazione in relazione all'espatrio, presenterebbe degli elementi tardivi e risulterebbe vago e confuso, in quanto in particolare solo al termine dell'audizione sui motivi d'asilo avrebbe riferito di essere stata maltrattata dai passatori, nonché non avrebbe chiarito né il motivo delle stesse vessazioni né perché sarebbero state perpetrate soltanto in C._______, come neppure l'atteggiamento dei passatori nei suoi confronti. Tali dichiarazioni sono state pertanto ritenute, dall'autorità di prime cure, come inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. In secondo luogo, la SEM ha concluso all'irrilevanza ex art. 3 LAsi sia dell'allegazione dell'interessata inerente la sua contrarietà a voler prestare servizio militare, sia riguardo il timore da lei dichiarato di subire delle sanzioni per renitenza alla leva o per diserzione, in quanto, ritenute le sue allegazioni in merito come inverosimili, ella non avrebbe alcun timore fondato che le autorità eritree prendano nei suoi confronti delle misure pertinenti in materia d'asilo per tali motivi. D. Il 17 settembre 2018 (cfr. risultanze processuali), l'insorgente ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), contro la summenzionata decisione della SEM. La ricorrente ha chiesto, a titolo principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera, ed a titolo subordinato, la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per un complemento d'audizione ed una nuova valutazione sul punto del riconoscimento della qualità di rifugiato. Altresì ella ha presentato un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso della concessione dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. L'insorgente, nel proprio ricorso, dopo aver ripreso alcuni fatti, avversa dapprima le considerazioni e le conclusioni contenute nel provvedimento impugnato, in merito all'inverosimiglianza di alcune sue dichiarazioni rese durante le due audizioni. Pur confermando di non aver menzionato l'orientamento religioso dei genitori e dello zio (...) durante l'audizione sommaria, tuttavia tale mancanza sarebbe d'un canto ascrivibile al fatto che ella fosse giunta in Svizzera soltanto da qualche giorno quando si sarebbe svolta la precitata audizione ed avrebbe preso nozione dei suoi diritti e doveri circa la procedura d'asilo solamente nel corso della stessa, sottraendole del tempo alla già breve audizione, nonché sarebbe stata interrotta alla fine dell'audizione. D'altro canto, tali fatti sarebbero di molto antecedenti il suo espatrio ed il motivo principale che avrebbero indotto la stessa alla fuga. Inoltre, all'epoca dell'espatrio sia la ricorrente che la (...) della medesima si professavano di religione ortodossa, nonché dal rapporto della rappresentante delle opere assistenziali, si desumerebbe che il racconto della ricorrente presenta degli elementi indicativi di un vissuto personale ed emotivamente sentito riguardo le circostanze legate alla fede pentecostale. Proseguendo nell'analisi, anche le allegazioni rese dall'interessata riguardo gli spostamenti che avrebbe effettuato dopo aver ricevuto le convocazioni al servizio militare, non sarebbero contraddittorie, bensì quanto narrato nel corso dell'audizione sui motivi, sarebbe da ritenere quale complemento a quanto già riportato nella prima audizione. Inoltre, la verosimiglianza delle dichiarazioni da lei rese in merito alla chiamata al servizio di leva, non sarebbero state, a torto, apprezzate dalla SEM alla luce delle informazioni sull'Eritrea disponibili in materia, che rendono le stesse in preponderanza verosimili. In merito a quest'ultimo punto, se le visite dei militari successive alle convocazioni dovessero essere ritenute inverosimili, l'interessata ritiene che non dovrebbero essere apprezzate sotto l'aspetto della verosimiglianza della ricezione delle convocazioni, ma tutt'al più dovrebbero convergere nell'apprezzamento della credibilità personale. Neppure condivisibili sarebbero le conclusioni dell'autorità inferiore in relazione all'inverosimiglianza dell'espatrio illegale, in quanto segnatamente la SEM non avrebbe analizzato il racconto dell'insorgente con le informazioni disponibili sull'Eritrea come pure rispetto alla situazione particolare della ricorrente, ed inoltre, seppure conciso, il racconto della ricorrente del suo espatrio coinciderebbe con la topografia della regione di frontiera nella quale ella viveva, e semmai sarebbe toccato alla SEM di porre dei quesiti in merito in sede di audizione dei motivi per avere maggiori informazioni circa le zone da lei attraversate. Anche le giustificazioni rese dall'insorgente per i maltrattamenti che avrebbe subito dai passatori, sarebbero credibili. Sulla scorta di tali elementi, l'interessata conclude, ritenendo che, in caso di un suo ritorno in patria, a causa della sua renitenza alla leva, ella rischierebbe di essere vista quale oppositrice dalle autorità eritree come pure di subire un arresto arbitrario e/o una pena disproporzionata. Tale rischio, sarebbe inoltre accresciuto dall'evenienza dell'espatrio illegale. A titolo sussidiario, l'insorgente postula la restituzione degli atti di causa alla SEM, in quanto ella si sarebbe convertita recentemente alla fede evangelico-pentecostale, ed anche tenuto conto del trascorso famigliare, riterrebbe di avere un timore fondato di persecuzione futura a causa della sua religione in caso di un ritorno in Eritrea, situazione che andrebbe vagliata dall'autorità inferiore nell'ambito di una nuova audizione sui motivi. E. Con decisione incidentale del 26 settembre 2018, il Tribunale ha invitato la ricorrente segnatamente a produrre, entro il termine di sette giorni dalla notificazione della stessa, gli allegati menzionati nel gravame. L'insorgente ha risposto alla richiesta del Tribunale con scritto del 27 settembre 2018, allegando il rapporto della rappresentante dell'opera assistenziale menzionato nel ricorso. F. Con ulteriore scritto datato 27 settembre 2018, per supportare le sue allegazioni circa il suo avvicinamento e la sua conversione alla fede pentecostale in Svizzera nel corso del 2018, la ricorrente ha prodotto quale ulteriore documentazione: copie di due dichiarazioni datate rispettivamente (...) e (...) da parte di due persone appartenenti al gruppo di fede pentecostale che la richiedente frequenterebbe, con le rispettive copie dei permessi di soggiorno di entrambe. G. Per il tramite della decisione incidentale del 4 ottobre 2018, il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente, invitandola parimenti a versare, entro il 19 ottobre 2018, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso d'inosservanza. L'insorgente ha provveduto tempestivamente al versamento dell'anticipo richiesto in data 12 ottobre 2018 (cfr. risultanze processuali). H. Come richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 4 ottobre 2018, la SEM ha presentato la sua risposta al gravame il 19 novembre 2018, riconfermandosi integralmente nei considerandi della sua decisione e proponendo il respingimento del ricorso. L'autorità inferiore, circa la recente conversione della ricorrente al credo pentecostale, ha tuttavia rilevato che la stessa, come pure la sola appartenenza a tale gruppo religioso, non costituirebbero delle ragioni sufficienti per riconoscere un timore fondato di persecuzioni in capo all'interessata, nel caso di un suo rientro in Eritrea, che comporterebbe il riconoscimento della qualità di rifugiato. I. Con replica del 10 dicembre 2018 (recte: 11 dicembre 2018; cfr. risultanze processuali), la ricorrente si è essenzialmente riconfermata nelle sue allegazioni e conclusioni già precedentemente esposte nel gravame. La stessa è stata trasmessa per conoscenza dal Tribunale alla SEM il 12 dicembre 2018. J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 nLAsi, in vigore dal 1° marzo 2019). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 vLAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stata la ricorrente posta al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nella decisione avversata del 14 agosto 2018, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo.

E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 4.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 5.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 5.2 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 6.1 Nel caso di specie, a mente del Tribunale, occorre ammettere dapprima che il racconto della ricorrente in merito alle due convocazioni militari che avrebbe ricevuto presso il suo domicilio, come pure riguardo a quanto sarebbe successo in seguito, sia effettivamente pervaso da elementi incongruenti come ritenuto nella decisione avversata, mentre che, in sede ricorsuale non sono stati presentati argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione. Anzitutto, già le dichiarazioni in merito alla situazione personale nella quale si sarebbe trovata l'insorgente al momento della ricezione delle due convocazioni militari risultano contraddittorie. La ricorrente ha difatti asserito in un primo tempo di aver interrotto gli studi nel (...) del (...), esercitando in seguito e sino a fine del 2014, l'attività lavorativa quale (...), mentre che dopo e fino al suo espatrio, sarebbe rimasta presso il domicilio della (...) senza fare nulla (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04 seg., pag. 4), salvo poi sostenere invece che all'età di (...) anni, ella avrebbe ricevuto diversi scritti per svolgere il servizio militare, mentre ancora frequentava la scuola (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 6 seg.). Del resto discrepanti risultano pure essere le circostanze narrate dall'insorgente circa la consegna delle convocazioni alla (...), come pure del contenuto delle medesime. Invero, ella ha dapprima sostenuto di non essere stata presente al momento della consegna delle stesse e quindi non avrebbe saputo chi le avesse portate (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7), salvo poi invece sostenere che a consegnare i richiami alla (...) sarebbero stati nella prima occasione due miliziani (cfr. verbale 2, D36, pag. 6) mentre che il secondo sarebbe stato consegnato da due persone (cfr. verbale 2, D48, pag. 7). In merito a quanto scritto nelle convocazioni, se in un primo momento la richiedente ha asserito che ella si sarebbe dovuta recare al militare e presentarsi all'amministrazione al più tardi due giorni dopo (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7), nel corso della seconda audizione ha invece sostanzialmente modificato tali asserti, aggiungendo anche ulteriori dettagli in precedenza non riferiti, ovvero che ella avendo interrotto la scuola, sarebbe dovuta andare ad D._______ e presentarsi al (...) della sua (...) la mattina seguente la ricezione del primo richiamo (cfr. verbale 2, D38 seg., pag. 6). Tali incongruenze importanti non possono essere spiegabili con le motivazioni addotte nel ricorso dall'insorgente, ovvero con le informazioni conosciute allo scrivente Tribunale riguardo al reclutamento di giovani nel servizio militare, nonché alle evenienze che l'interessata fosse minorenne all'epoca e che abbia dovuto interrompere il percorso scolastico per provvedere al suo mantenimento con la (...). Invero, malgrado la plausibilità del reclutamento al servizio di leva da parte delle autorità eritree anche di minori che hanno interrotto il percorso scolastico, tuttavia tali affermazioni generiche non dissipano i dubbi circa le contraddizioni sostanziali della ricorrente in punto alle due convocazioni ricevute. Tra l'altro, i richiami alla leva militare sarebbero stati il motivo determinante l'espatrio della ricorrente, e pertanto ci si può attendere dalla stessa una linearità nel racconto di eventi che l'avrebbero portata ad una scelta radicale nella sua vita, ciò che non risulta essere pacificamente il caso di specie. Infine, non collimanti appaiono essere le dichiarazioni dell'insorgente circa i fatti che sarebbero avvenuti successivamente le convocazioni ed il comportamento che ella avrebbe tenuto. Se dapprima ella ha infatti asserito che nessuno l'avrebbe ricercata, ma che lei non sarebbe potuta uscire di casa, poiché non avrebbe avuto il permesso per spostarsi (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7), nel corso della seconda audizione ha invece rilasciato delle asserzioni diametralmente opposte, riferendo che ella si sarebbe nascosta dalle autorità in campagna già dopo la prima convocazione, tornando soltanto verso mezzanotte presso il proprio domicilio, oltreché a seguito delle due convocazioni, ella sarebbe stata ricercata in due occasioni a casa, durante le quali avrebbero pure minacciato la (...) di incarcerarla per aver nascosto la (...) (cfr. verbale 2, D14, pag. 3 e D45 segg., pag. 7 seg.). Va da sé che, anche a tal riguardo, la giustificazione fornita in sede d'audizione sui motivi d'asilo per spiegare tale contraddizione, pare malfondata ed interlocutoria, limitandosi la ricorrente ad addurre che lei - nel corso della prima audizione - avrebbe riferito che continuava a nascondersi, ciò che non è peraltro riscontrabile nel verbale d'audizione, ed inoltre sostenendo che non le fossero state poste delle domande specifiche in merito (cfr. verbale 2, D74, pag. 9). A tal proposito inoltre, la giustificazione fornita in sede ricorsuale - ovvero che quanto addotto dalla ricorrente nell'ambito dell'audizione sui motivi sarebbe un completamento di quanto narrato in sede di audizione sommaria - oltre a costituire una mera argomentazione di parte, che non era stata in alcun modo addotta dall'interessata nell'ambito della contestazione su tale punto durante l'audizione sui motivi d'asilo, non è atta a modificare la conclusione d'incompatibilità tra le versioni rese dalla ricorrente. Neppure soccorre in tal senso la situazione presente nel Paese d'origine della ricorrente, come sostenuto dalla rappresentante legale della stessa nel gravame, in quanto non spiega le divergenze importanti già sopra rimarcate.

E. 6.2.1 In secondo luogo, per quanto riguarda le dichiarazioni espresse dalla ricorrente circa la fede professata dai genitori e dallo zio (...), come pure le persecuzioni che essi avrebbero subito a causa del loro credo, nonché le ripercussioni e discriminazioni che l'insorgente avrebbe direttamente subito per la fede degli stessi, il Tribunale ritiene che la SEM, nella decisione avversata, abbia rettamente considerato le medesime come tardive e contraddittorie.

E. 6.2.2 In merito alla tardività degli asserti della richiedente, si rileva innanzitutto che, secondo la giurisprudenza, tenuto conto del carattere sommario dell'audizione sulle generalità, le dichiarazioni espresse in tale occasione assumono un valore probatorio ristretto nell'apprezzamento della verosimiglianza dei motivi d'asilo. Delle contraddizioni eventuali non possono pertanto essere ritenute nell'apprezzamento, se non allorché le dichiarazioni rese risultano diametralmente opposte a quelle esposte posteriormente, o quando degli avvenimenti o dei timori determinati allegati di seguito come motivo d'asilo non sono stati invocati, almeno nelle grandi linee nel corso della prima audizione (cfr. sentenze del Tribunale E-5884/2018 del 14 febbraio 2020 consid. 3.1.1, D-997/2017 del 29 agosto 2019 consid. 5.1.2 con riferimenti citati). In tali circostanze particolari, l'invocazione tardiva di un motivo d'asilo può tuttavia essere scusabile. Tale può essere il caso, ad esempio, in presenza di vittime di tortura o di gravi traumatismi, i quali hanno sovente bisogno di tempo per potersi esprimere su alcuni episodi tragici della loro vita (cfr. DTAF 2009/51 consid. 4.2.3 e riferimenti citati; sentenza del Tribunale D-997/2017 succitata consid. 5.1.2 con ulteriori riferimenti menzionati).

E. 6.2.3 Nel caso di specie, i motivi d'asilo espressi dalla ricorrente nel quadro dell'audizione sommaria, erano unicamente in riferimento alla chiamata al servizio militare da parte delle autorità eritree (cfr. verbale 1, p.to 7.01 seg., pag. 6 seg.). Questionata specificatamente dall'auditore della SEM in merito all'esistenza di eventuali ulteriori ragioni che l'avrebbero spinta all'espatrio, come pure che si opporrebbero ad un suo ritorno nel Paese d'origine, la ricorrente si è limitata in entrambi i quesiti, a negare la sussistenza di ulteriori motivi (cfr. verbale 1, p.to 7.02 e p.to 7.03, pag. 7). Inoltre, la stessa ha negato di avere avuto delle problematiche sia con le autorità, la polizia, persone private, o ancora di essere stata attiva politicamente o religiosamente, come pure di essere stata in carcere (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7). È soltanto nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, che la richiedente ha narrato della fede pentecostale dei genitori e dello zio (...), così come delle vessazioni che gli stessi avrebbero subito, nonché di essere nata in (...) e delle ripercussioni e discriminazioni che lei avrebbe pure riscontrato a causa del loro credo (cfr. verbale 2, D13 segg., pag. 3 segg.). Né l'incarto, come neppure le allegazioni sollevate in fase ricorsuale, non contengono tuttavia alcuna ragione oggettiva che possa giustificare l'invocazione tardiva di tali motivi. Per quanto alcuni elementi fattuali narrati possano rivestire un certo vissuto di sofferenza, tuttavia sia tenuto conto del tempo trascorso dai fatti inerenti i parenti della richiedente, sia che non risulta all'evidenza alcun traumatismo specifico per quanto concerne le discriminazioni personali che la ricorrente avrebbe riscontrato nella società ed a scuola, essendo in particolare che la stessa ha continuato a poter vivere presso la (...) ed a lavorare tranquillamente come (...), tale tardività degli asserti risulta incomprensibile a fondare una reticenza della ricorrente ad esprimersi su tali tematiche. Questionata durante l'audizione sui motivi anche in merito alla tardività e contraddittorietà degli asserti circa l'orientamento religioso dei genitori e dello zio, nonché dei problemi derivanti da questo, la richiedente ha nuovamente tentato una spiegazione che risulta soltanto interlocutoria, ovvero che durante l'audizione sommaria, l'auditore non le avrebbe posto dei quesiti di dettaglio, ciò che non risulta essere il caso di specie, avendole il medesimo offerto più volte l'occasione di esprimersi circa ulteriori motivi (cfr. verbale 1, p.to 7.01 segg., pag. 7), così come già sopra rilevato. Sempre in tale contesto, alla lettura del verbale d'audizione sulle generalità, nulla è poi indicativo del fatto che la lettura del foglio informativo circa i diritti e doveri nella procedura d'asilo da parte della richiedente durante la predetta audizione, le abbia sottratto del tempo per esprimersi in merito ai suoi motivi, come pure di essere stata interrotta alla fine dell'audizione, allorché avrebbe voluto aggiungere delle precisazioni. Tali allegazioni ricorsuali, risultano pertanto delle mere allegazioni di parte, non sostenute dal benché minimo elemento fondante gli stessi. Infine, non risulta neppure dagli atti di causa, che lo stato di salute psicologico dell'interessata - la quale durante l'audizione sommaria ha riferito di essere in buona salute (cfr. verbale 1, p.to 8.02, pag. 8) - avrebbe avuto un ruolo essenziale circa le sue risposte. In particolare il verbale d'audizione sommaria non rende conto di alcuna difficoltà di comprensione o di problema di comunicazione della medesima, che possa spiegare il fatto che l'interessata abbia taciuto degli elementi così centrali del suo vissuto e per la sua domanda d'asilo.

E. 6.2.4 Visto tutto quanto sopra, è a giusto titolo che la SEM ha ritenuto le dichiarazioni collegate al credo dei genitori e dello zio della richiedente rese nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, come inedite e quindi tardive nonché incoerenti rispetto a quanto precedentemente addotto nell'audizione sommaria. Ne consegue quindi che, rispetto alla giurisprudenza succitata (cfr. consid. 5.2 e 6.2.2), gli elementi fattuali succitati non sono stati resi verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi.

E. 6.2.5 A titolo abbondanziale, come sostenuto anche implicitamente nel gravame dall'insorgente (cfr. p.to 1, pag. 4 del memoriale ricorsuale), anche si ammettesse la verosimiglianza della fede pentecostale dei genitori e dello zio (...) della ricorrente e le problematiche a loro occasionate da tale credo, tra i pregiudizi da loro subiti e l'espatrio della richiedente, è trascorso un lasso di tempo di svariati anni prima del suo espatrio intervenuto soltanto nel (...) del 2015 (l'episodio della zio - dove tra l'altro anche lei sarebbe stata spintonata da un militare -, risalirebbe al 2011, mentre che gli eventi relativi ai genitori molti anni prima, cfr. verbale 2, D13, pag. 3), e quindi il nesso causale sarebbe ad ogni modo interrotto, anche nell'ottica di un'eventuale persecuzione riflessa (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Inoltre le discriminazioni che la stessa avrebbe subito a causa della fede dei parenti, che tra l'altro all'epoca lei non professava dichiarandosi ortodossa come la (...) che l'avrebbe cresciuta, non hanno avuto alcuna conseguenza significativa sulla sua esistenza, essendo che l'interruzione della scuola sarebbe ascrivibile piuttosto alla situazione economica nella quale versavano, che non ai maltrattamenti allegati (cfr. verbale 2, D13 segg., pag. 3 segg.), avendo la stessa segnatamente continuato a vivere presso il domicilio della (...) e lavorato quale (...) per diversi anni prima del suo espatrio. Gli stessi fatti non rivestono pertanto un'intensità sufficiente ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1), come pure il nesso di causalità fa parimenti difetto, in quanto al momento dell'espatrio, il fondato timore della richiedente di essere perseguitata era riconducibile al solo reclutamento militare, ritenuto peraltro già inverosimile, e non alle asserite vessazioni subite a causa della fede dei suoi famigliari (cfr. a titolo esemplificativo le sentenze del Tribunale D-6615/2018 del 14 febbraio 2020 consid. 7.2 e D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1 con ulteriore riferimento citato).

E. 6.2.6 In seguito, malgrado l'insorgente abbia addotto dei maltrattamenti che avrebbe subito dai passatori durante il viaggio d'espatrio dal suo paese d'origine (cfr. verbale 2, D60 segg., pag. 8 seg.), anche se gli stessi venissero ritenuti verosimili, non risultano avere un'intensità sufficiente per riconoscerle la qualità di rifugiato, in quanto i passatori l'avrebbero fatta piangere e provocato delle bruciature (cfr. verbale 2, D60, pag. 8), nonché con verosimiglianza preponderante sarebbero da classificare quali atti criminali e non come persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. in merito anche: sentenze del Tribunale D-895/2019 del 22 marzo 2019 consid. 10, D-5754/2018 del 29 novembre 2018 consid. 6.4.2), tra l'altro avvenuti in altro Stato, in quanto sarebbero delle evenienze occorse in C._______ (cfr. verbale 2, D61 segg., pag. 8 seg.).

E. 6.2.7 Ne discende dunque che, alla luce delle suesposte considerazioni, si può a diritto considerare che le dichiarazioni della ricorrente motivanti il suo espatrio risultino inverosimili ed in parte irrilevanti, e si può dunque a giusto titolo concludere che i criteri di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi e di rilevanza previsti dall'art. 3 LAsi, non siano in specie ossequiati. Pertanto, sulla questione della concessione dell'asilo, il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 7 Resta tuttavia da esaminare se l'interessata può vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all'esclusione della concessione dell'asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga (cfr. art. 54 LAsi), in ragione della sua dichiarata conversione alla fede pentecostale che sarebbe avvenuta in Svizzera (cfr. infra consid. 7.1), come pure della sua partenza dal paese d'origine ("Republikflucht") e della sua asserita renitenza alla leva (cfr. infra consid. 7.2).

E. 7.1 La questione dell'appartenenza della ricorrente alla religione pentecostale ed in particolare, la determinazione della rilevanza di tale motivo d'asilo, si pone a seguito del ricorso della ricorrente, ove, tra le altre cose, ha fatto valere la sua conversione alla fede pentecostale, riconfermata in seguito con l'inoltro dello scritto del 27 settembre 2018. Tenuta a pronunciarsi anche in merito, in sede di risposta la SEM, pur non contestando la verosimiglianza della conversione della medesima a tale credo, l'ha ritenuta tuttavia insufficiente ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato.

E. 7.1.1 È d'uopo rilevare che in merito, malgrado tale fatto sia stato sollevato dalla ricorrente soltanto in fase ricorsuale, sia lei che l'autorità resistente, hanno potuto esprimersi compiutamente durante la stessa riguardo ai motivi religiosi addotti. Non v'è pertanto luogo di accogliere la richiesta dell'interessata tendente alla cassazione della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti di causa alla SEM per tale motivo.

E. 7.1.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).

E. 7.1.3 Una persona può inoltre fondare a titolo eccezionale la sua domanda d'asilo sul timore di subire delle persecuzioni non mirate personalmente contro di lei. Ciò è segnatamente il caso quando il richiedente nel suo Paese d'origine o di provenienza appartiene ad un determinato gruppo di persone esposto in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9). È tuttavia opportuno sottolineare che per invalsa prassi, il Tribunale riconosce la sussistenza di una persecuzione collettiva solo a condizioni molto restrittive tant'è che la sola appartenenza ad un determinato gruppo vittima di persecuzioni non è sufficiente per motivare la qualità di rifugiato, essendo altresì necessario l'adempimento delle usuali condizioni previste all'art. 3 LAsi circa l'intensità dei pregiudizi o il timore fondato quanto alla loro realizzazione. Solo ove le misure di persecuzione siano dirette contro tutti i membri della comunità e nel contempo frequenti e persistenti, i singoli individui facenti parte di tale comunità potranno avvalersi con successo dell'esistenza di un fondato timore di future persecuzioni (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 1 consid. 6a).

E. 7.1.4 Per quanto riguarda la situazione religiosa in Eritrea, si rileva innanzitutto che le persone attivamente impegnate in seno ad una religione differente da quelle ufficialmente riconosciute - ovvero il cattolicesimo, l'ortodossia tewahedo eritrea, il luteranesimo e l'islam sunnita - come la fede pentecostale, sono sorvegliate dalle autorità e, occasionalmente, arrestate ed imprigionate senza alcuna decisione o processo. Il numero di professanti incarcerati è stimato tra 1'200 e 3'000 persone, detenute in condizioni difficili e maltrattate, facenti inoltre oggetto di pressioni per abbandonare la loro fede (cfr. sentenze del Tribunale E-2494/2018 del 19 dicembre 2019 consid. 4.2.1 con ulteriori riferimenti citati e D-997/2017 del 29 agosto 2019 consid. 6.1 con riferimenti menzionati). Talvolta, alcune autorità locali rifiuterebbero loro pure l'accesso ai buoni statali, i quali permettono ai detentori di fare degli acquisti a prezzi ridotti in alcuni negozi. Ciò non toglie che, se alcuni tentano di impedire loro di riunirsi, altri sembrano tollerare la loro presenza così come le loro attività. Così, ad esempio, nel giugno del 2018, il governo eritreo ha concesso l'entrata sul territorio a E._______, un predicatore pentecostale etiope, conosciuto per i suoi interventi televisivi; in tale occasione, i passanti l'hanno filmato mentre egli predicava nelle vie di F._______ (cfr. US Departement of State, International Religious Freedom Reports: Eritrea, 2017 e 2018, rispettivamente del 29 maggio 2018 e del 21 giugno 2019, < https://www.state.gov/international-religious-freedom-reports/ >, consultato il 20 marzo 2020; British Home Office, Country Policy and Information Note, Eritrea: Religious groups, febbraio 2018, < https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment< _data/file/680007/Eritrea_-_Religious_Groups_-_CPIN_-_v3.0.pdf >, consultato il 20 marzo 2020). Inoltre, in più dell'appartenenza religiosa, un timore fondato di essere perseguitato su tale base deve essere reso ugualmente verosimile (cfr. sentenze del Tribunale D-997/2017 consid. 6.1, E-6636/2017 del 21 giugno 2018 consid. 7.2 e riferimenti ivi citati).

E. 7.1.5 È dunque ora necessario esaminare se, indipendentemente dalla verosimiglianza o meno delle dichiarazioni della ricorrente circa la sua conversione alla fede pentecostale, l'interessata abbia un timore fondato di subire delle persecuzioni future a causa della sua confessione religiosa.

E. 7.1.5.1 Anzitutto, l'insorgente non ha addotto di avere assunto una posizione particolare in seno a questa confessione. Invero ella frequenterebbe e parteciperebbe a dei gruppi di preghiera ed avrebbe professato la sua attuale fede dinnanzi alla comunità il (...) (cfr. scritto del 27 settembre 2018 della ricorrente e le dichiarazioni allegate rispettivamente del [...] e del [...]). Pertanto, la sua partecipazione a tale religione risulta essere soltanto passiva. D'altra parte, la ricorrente ha indicato al suo arrivo in Svizzera di essere di confessione ortodossa, producendone anche il relativo certificato di battesimo, e di avere professato la stessa durante gli anni in Eritrea (cfr. verbale 1, p.to 1.13, pag. 3; verbale 2, D4, pag. 2 e D13 segg., pag. 3 segg.), peraltro ove la ricorrente ha dichiarato di non aver mai avuto problemi con le autorità eritree (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7), a parte quanto già ritenuto inverosimile ed irrilevante (cfr. supra consid. 6). Pertanto, la conversione della ricorrente alla fede pentecostale avvenuta soltanto dopo il suo arrivo su suolo elvetico, risulta molto probabilmente sconosciuta alle autorità eritree, argomento che del resto l'insorgente non solleva.

E. 7.1.5.2 Di conseguenza, anche ammettendo la verosimiglianza dell'avvicinamento e della conversione religiosa della ricorrente alla fede pentecostale e delle attività legate alla stessa che lei ha dichiarato esercitare, non vi sono elementi che permettano di ritenere che le autorità eritree siano a conoscenza della sua recente conversione religiosa, per il che il Tribunale ritiene che l'insorgente non ha un timore fondato di subire una persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi a causa della sua appartenenza al movimento pentecostale. Inoltre, come già rilevato nei considerandi precedenti (cfr. supra consid. 7.1.3 e 7.1.4), la ricorrente non può prevalersi con successo di una persecuzione collettiva in Eritrea dei professanti fede pentecostale. Il suo credo religioso non risulta quindi essere, di per sé solo, sufficiente per giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato all'insorgente, per dei motivi soggettivi posteriori alla fuga (art. 3 e 54 LAsi).

E. 7.2.1 Proseguendo nell'analisi, il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39). Detto contatto è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 40). Al contrario, il solo rischio di dover probabilmente effettuare il servizio nazionale nel contesto eritreo non costituisce un pregiudizio determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Dal canto suo, secondo la sentenza di riferimento del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017, l'espatrio illegale dall'Eritrea - anche allorché la stessa è resa verosimile - non risulta essere sufficiente, di per sé, per giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato. Invero, l'espatrio illegale dall'Eritrea è da considerarsi rilevante in materia d'asilo, solo in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree (cfr. consid. 5.1).

E. 7.2.2 Nel caso in disamina, ritenuta l'inverosimiglianza delle convocazioni militari e delle ricerche successive da parte delle autorità eritree (cfr. supra consid. 6.1), come pure l'inverosimiglianza ed irrilevanza in materia d'asilo dei pregiudizi che sarebbero derivati alla ricorrente a causa della fede dei famigliari (cfr. supra consid. 6.2) e dei maltrattamenti subiti dai passatori (cfr. supra consid. 6.2.6), nonché dell'irrilevanza della sua conversione alla fede pentecostale (cfr. supra consid. 7.1), ed in assenza di ulteriori evidenze che permettano di concludere all'esistenza di un pregresso contatto con le autorità militari, come da lei stessa dichiarato (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7), si può escludere il caratterizzarsi in specie di un fondato timore per l'insorgente di essere esposta, in caso di rientro in patria, a trattamenti che comportino seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi a causa di renitenza o diserzione.

E. 7.2.3 Per quanto concerne l'asserito espatrio illegale - quandanche lo stesso venisse ritenuto verosimile - esso non risulta essere rilevante nella fattispecie. Invero, non vi sono elementi supplementari, in particolare avendo l'insorgente dichiarato di non essere stata politicamente o religiosamente attiva (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7), né di aver subito delle incarcerazioni o altre problematiche da parte delle autorità eritree - a parte quanto già sopra ritenuto inverosimile ed irrilevante - che lascino presupporre che la ricorrente sia malvista dalle autorità eritree e che giustifichino il riconoscimento della qualità di rifugiato alla stessa.

E. 7.3 Ne consegue che anche in merito al riconoscimento della qualità di rifugiato per dei motivi soggettivi posteriori alla fuga (art. 54 LAsi), il ricorso sia destituito di fondamento e non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 8 In conclusione, visto tutto quanto sopra considerato, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo è respinto e la decisione avversata è confermata.

E. 9 Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).

E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 12 ottobre 2018.

E. 11 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese versato il 12 ottobre 2018.
  3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5306/2018 Sentenza del 9 aprile 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Hans Schürch, Walter Lang, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), Eritrea, rappresentata dalla MLaw Cinzia Chirayil, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 14 agosto 2018. Fatti: A. Il (...) dicembre 2016, l'interessata, di nazionalità eritrea ed etnia tigrigna, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera, dopo essere giunta su suolo elvetico nell'ambito di una procedura di ricollocazione dall'B._______ (cfr. atto A1/2 e verbale d'audizione sulle generalità del 9 dicembre 2016 [di seguito: verbale 1], p.to 1.08 segg., pag. 3; p.to 2.06, pag. 4 e p.to 5.02 segg., pag. 6). B. Sentita il (...) dicembre 2016 nell'ambito dell'audizione sulle generalità ed il (...) luglio 2018 più specificamente in merito ai suoi motivi d'asilo (cfr. atto A11/13; di seguito: verbale 2), la richiedente ha indicato di essere di confessione ortodossa come la (...) presso la quale sarebbe cresciuta, nonché che avrebbe frequentato la scuola sino alla quinta classe, interrompendo la stessa nel (...), lavorando in seguito con la (...) come (...). Secondo le sue dichiarazioni, l'interessata avrebbe ricevuto presso il suo domicilio, mentre lei era assente e consegnate alla (...), due convocazioni per svolgere il servizio militare, il primo verso la fine dell'anno 2014 ed il secondo ad inizio del 2015. A seguito di tali convocazioni, ella ha asserito, nel corso della prima audizione, che lei non sarebbe stata ricercata, essendo tuttavia impossibilitata ad uscire di casa poiché non in possesso di un permesso di circolazione, mentre che durante l'audizione sui motivi, la richiedente ha affermato che sarebbe stata ricercata in due occasioni presso il domicilio, a seguito di tali convocazioni militari. Inoltre, interrogata in merito, ella ha affermato durante l'audizione sulle generalità di non aver mai riscontrato alcuna problematica né con le autorità del suo Paese d'origine, né con terze persone, come neppure di essere mai stata attiva politicamente o religiosamente. Nella seconda audizione, ha invece narrato di essere nata in prigione, in quanto sia la madre, che il padre e lo zio (...) (quest'ultimo l'avrebbe cresciuta insieme alla [...]), sarebbero stati perseguitati dalle autorità a causa della loro fede pentecostale. Segnatamente, la madre sarebbe stata incarcerata, e poco dopo il suo rilascio sarebbe espatriata verso il C._______ poiché avrebbero chiuso il suo posto di lavoro, decedendo a causa di un (...) quando l'interessata avrebbe avuto (...) o (...) anni. Il padre sarebbe pure stato incarcerato a causa della sua fede, e non ne avrebbero più avuto notizie, come pure nel corso del 2011 lo zio (...) sarebbe stato arrestato e picchiato presso il domicilio, nel quale frangente ella sarebbe intervenuta tenendo le gambe del militare, che l'avrebbe spintonata, provocandole una ferita alla (...). A causa della fede dei genitori e dello zio, anche lei sarebbe stata evitata dalle persone ed a scuola avrebbe subito diverse vessazioni, segnatamente gli insegnanti avrebbero fatto dell'ostruzionismo al suo accesso alla scuola, come pure le avrebbero rivolto degli insulti a sfondo religioso (cfr. verbale 2, D13 segg., pag. 3 segg.). Altresì, sempre in tale contesto, l'interessata ha riportato dei maltrattamenti fisici da parte dei passatori, che sarebbero successi in territorio (...) (cfr. verbale 2, D60 segg., pag. 8 seg.). Ha addotto di essere espatriata nel (...) mese del 2015 verso il C._______, a seguito del ricevimento del secondo richiamo per il servizio di leva e poiché non ci sarebbero né libertà né democrazia in Eritrea. Questionata in merito ai motivi che si opporrebbero al suo ritorno nel Paese d'origine, ella ha infine riferito di essere uscita illegalmente dallo stesso, e che verrebbe imprigionata od uccisa se vi facesse rientro (cfr. verbale 2, D79, pag. 10). Nel corso dell'audizione sulle generalità, la richiedente ha consegnato l'originale del lascia-passare (...) datato (...) (cfr. anche verbale 1, p.to 4.01, pag. 5) nonché ulteriore documentazione (...) originale, mentre che durante l'audizione sui motivi, gli originali del suo certificato di battesimo e della sua pagella scolastica per l'anno (...) (cfr. anche verbale 2, D4 segg., pag. 2). C. Con decisione del 14 agosto 2018, notificata il 17 agosto 2018 (cfr. atto A17/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) non ha riconosciuto la qualità di rifugiato alla richiedente ed ha respinto la succitata domanda d'asilo. L'autorità inferiore ha altresì pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera, tuttavia concedendo alla stessa l'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. L'autorità inferiore ha in primo luogo rilevato che le dichiarazioni rese dall'interessata circa le discriminazioni ed i maltrattamenti che avrebbero subito i genitori e lo zio, come pure quanto sarebbe successo a lei personalmente a causa della fede pentecostale degli stessi, sarebbero tardive ed in parte contraddittorie. Ad uguale conclusione è giunta la SEM per quanto attiene le allegazioni circa le due convocazioni al servizio militare che avrebbe ricevuto la richiedente. Anche la sua narrazione in relazione all'espatrio, presenterebbe degli elementi tardivi e risulterebbe vago e confuso, in quanto in particolare solo al termine dell'audizione sui motivi d'asilo avrebbe riferito di essere stata maltrattata dai passatori, nonché non avrebbe chiarito né il motivo delle stesse vessazioni né perché sarebbero state perpetrate soltanto in C._______, come neppure l'atteggiamento dei passatori nei suoi confronti. Tali dichiarazioni sono state pertanto ritenute, dall'autorità di prime cure, come inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. In secondo luogo, la SEM ha concluso all'irrilevanza ex art. 3 LAsi sia dell'allegazione dell'interessata inerente la sua contrarietà a voler prestare servizio militare, sia riguardo il timore da lei dichiarato di subire delle sanzioni per renitenza alla leva o per diserzione, in quanto, ritenute le sue allegazioni in merito come inverosimili, ella non avrebbe alcun timore fondato che le autorità eritree prendano nei suoi confronti delle misure pertinenti in materia d'asilo per tali motivi. D. Il 17 settembre 2018 (cfr. risultanze processuali), l'insorgente ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), contro la summenzionata decisione della SEM. La ricorrente ha chiesto, a titolo principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera, ed a titolo subordinato, la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per un complemento d'audizione ed una nuova valutazione sul punto del riconoscimento della qualità di rifugiato. Altresì ella ha presentato un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso della concessione dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. L'insorgente, nel proprio ricorso, dopo aver ripreso alcuni fatti, avversa dapprima le considerazioni e le conclusioni contenute nel provvedimento impugnato, in merito all'inverosimiglianza di alcune sue dichiarazioni rese durante le due audizioni. Pur confermando di non aver menzionato l'orientamento religioso dei genitori e dello zio (...) durante l'audizione sommaria, tuttavia tale mancanza sarebbe d'un canto ascrivibile al fatto che ella fosse giunta in Svizzera soltanto da qualche giorno quando si sarebbe svolta la precitata audizione ed avrebbe preso nozione dei suoi diritti e doveri circa la procedura d'asilo solamente nel corso della stessa, sottraendole del tempo alla già breve audizione, nonché sarebbe stata interrotta alla fine dell'audizione. D'altro canto, tali fatti sarebbero di molto antecedenti il suo espatrio ed il motivo principale che avrebbero indotto la stessa alla fuga. Inoltre, all'epoca dell'espatrio sia la ricorrente che la (...) della medesima si professavano di religione ortodossa, nonché dal rapporto della rappresentante delle opere assistenziali, si desumerebbe che il racconto della ricorrente presenta degli elementi indicativi di un vissuto personale ed emotivamente sentito riguardo le circostanze legate alla fede pentecostale. Proseguendo nell'analisi, anche le allegazioni rese dall'interessata riguardo gli spostamenti che avrebbe effettuato dopo aver ricevuto le convocazioni al servizio militare, non sarebbero contraddittorie, bensì quanto narrato nel corso dell'audizione sui motivi, sarebbe da ritenere quale complemento a quanto già riportato nella prima audizione. Inoltre, la verosimiglianza delle dichiarazioni da lei rese in merito alla chiamata al servizio di leva, non sarebbero state, a torto, apprezzate dalla SEM alla luce delle informazioni sull'Eritrea disponibili in materia, che rendono le stesse in preponderanza verosimili. In merito a quest'ultimo punto, se le visite dei militari successive alle convocazioni dovessero essere ritenute inverosimili, l'interessata ritiene che non dovrebbero essere apprezzate sotto l'aspetto della verosimiglianza della ricezione delle convocazioni, ma tutt'al più dovrebbero convergere nell'apprezzamento della credibilità personale. Neppure condivisibili sarebbero le conclusioni dell'autorità inferiore in relazione all'inverosimiglianza dell'espatrio illegale, in quanto segnatamente la SEM non avrebbe analizzato il racconto dell'insorgente con le informazioni disponibili sull'Eritrea come pure rispetto alla situazione particolare della ricorrente, ed inoltre, seppure conciso, il racconto della ricorrente del suo espatrio coinciderebbe con la topografia della regione di frontiera nella quale ella viveva, e semmai sarebbe toccato alla SEM di porre dei quesiti in merito in sede di audizione dei motivi per avere maggiori informazioni circa le zone da lei attraversate. Anche le giustificazioni rese dall'insorgente per i maltrattamenti che avrebbe subito dai passatori, sarebbero credibili. Sulla scorta di tali elementi, l'interessata conclude, ritenendo che, in caso di un suo ritorno in patria, a causa della sua renitenza alla leva, ella rischierebbe di essere vista quale oppositrice dalle autorità eritree come pure di subire un arresto arbitrario e/o una pena disproporzionata. Tale rischio, sarebbe inoltre accresciuto dall'evenienza dell'espatrio illegale. A titolo sussidiario, l'insorgente postula la restituzione degli atti di causa alla SEM, in quanto ella si sarebbe convertita recentemente alla fede evangelico-pentecostale, ed anche tenuto conto del trascorso famigliare, riterrebbe di avere un timore fondato di persecuzione futura a causa della sua religione in caso di un ritorno in Eritrea, situazione che andrebbe vagliata dall'autorità inferiore nell'ambito di una nuova audizione sui motivi. E. Con decisione incidentale del 26 settembre 2018, il Tribunale ha invitato la ricorrente segnatamente a produrre, entro il termine di sette giorni dalla notificazione della stessa, gli allegati menzionati nel gravame. L'insorgente ha risposto alla richiesta del Tribunale con scritto del 27 settembre 2018, allegando il rapporto della rappresentante dell'opera assistenziale menzionato nel ricorso. F. Con ulteriore scritto datato 27 settembre 2018, per supportare le sue allegazioni circa il suo avvicinamento e la sua conversione alla fede pentecostale in Svizzera nel corso del 2018, la ricorrente ha prodotto quale ulteriore documentazione: copie di due dichiarazioni datate rispettivamente (...) e (...) da parte di due persone appartenenti al gruppo di fede pentecostale che la richiedente frequenterebbe, con le rispettive copie dei permessi di soggiorno di entrambe. G. Per il tramite della decisione incidentale del 4 ottobre 2018, il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente, invitandola parimenti a versare, entro il 19 ottobre 2018, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso d'inosservanza. L'insorgente ha provveduto tempestivamente al versamento dell'anticipo richiesto in data 12 ottobre 2018 (cfr. risultanze processuali). H. Come richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 4 ottobre 2018, la SEM ha presentato la sua risposta al gravame il 19 novembre 2018, riconfermandosi integralmente nei considerandi della sua decisione e proponendo il respingimento del ricorso. L'autorità inferiore, circa la recente conversione della ricorrente al credo pentecostale, ha tuttavia rilevato che la stessa, come pure la sola appartenenza a tale gruppo religioso, non costituirebbero delle ragioni sufficienti per riconoscere un timore fondato di persecuzioni in capo all'interessata, nel caso di un suo rientro in Eritrea, che comporterebbe il riconoscimento della qualità di rifugiato. I. Con replica del 10 dicembre 2018 (recte: 11 dicembre 2018; cfr. risultanze processuali), la ricorrente si è essenzialmente riconfermata nelle sue allegazioni e conclusioni già precedentemente esposte nel gravame. La stessa è stata trasmessa per conoscenza dal Tribunale alla SEM il 12 dicembre 2018. J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 nLAsi, in vigore dal 1° marzo 2019). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 vLAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stata la ricorrente posta al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nella decisione avversata del 14 agosto 2018, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 4.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5. 5.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5.2 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 6. 6.1 Nel caso di specie, a mente del Tribunale, occorre ammettere dapprima che il racconto della ricorrente in merito alle due convocazioni militari che avrebbe ricevuto presso il suo domicilio, come pure riguardo a quanto sarebbe successo in seguito, sia effettivamente pervaso da elementi incongruenti come ritenuto nella decisione avversata, mentre che, in sede ricorsuale non sono stati presentati argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione. Anzitutto, già le dichiarazioni in merito alla situazione personale nella quale si sarebbe trovata l'insorgente al momento della ricezione delle due convocazioni militari risultano contraddittorie. La ricorrente ha difatti asserito in un primo tempo di aver interrotto gli studi nel (...) del (...), esercitando in seguito e sino a fine del 2014, l'attività lavorativa quale (...), mentre che dopo e fino al suo espatrio, sarebbe rimasta presso il domicilio della (...) senza fare nulla (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04 seg., pag. 4), salvo poi sostenere invece che all'età di (...) anni, ella avrebbe ricevuto diversi scritti per svolgere il servizio militare, mentre ancora frequentava la scuola (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 6 seg.). Del resto discrepanti risultano pure essere le circostanze narrate dall'insorgente circa la consegna delle convocazioni alla (...), come pure del contenuto delle medesime. Invero, ella ha dapprima sostenuto di non essere stata presente al momento della consegna delle stesse e quindi non avrebbe saputo chi le avesse portate (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7), salvo poi invece sostenere che a consegnare i richiami alla (...) sarebbero stati nella prima occasione due miliziani (cfr. verbale 2, D36, pag. 6) mentre che il secondo sarebbe stato consegnato da due persone (cfr. verbale 2, D48, pag. 7). In merito a quanto scritto nelle convocazioni, se in un primo momento la richiedente ha asserito che ella si sarebbe dovuta recare al militare e presentarsi all'amministrazione al più tardi due giorni dopo (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7), nel corso della seconda audizione ha invece sostanzialmente modificato tali asserti, aggiungendo anche ulteriori dettagli in precedenza non riferiti, ovvero che ella avendo interrotto la scuola, sarebbe dovuta andare ad D._______ e presentarsi al (...) della sua (...) la mattina seguente la ricezione del primo richiamo (cfr. verbale 2, D38 seg., pag. 6). Tali incongruenze importanti non possono essere spiegabili con le motivazioni addotte nel ricorso dall'insorgente, ovvero con le informazioni conosciute allo scrivente Tribunale riguardo al reclutamento di giovani nel servizio militare, nonché alle evenienze che l'interessata fosse minorenne all'epoca e che abbia dovuto interrompere il percorso scolastico per provvedere al suo mantenimento con la (...). Invero, malgrado la plausibilità del reclutamento al servizio di leva da parte delle autorità eritree anche di minori che hanno interrotto il percorso scolastico, tuttavia tali affermazioni generiche non dissipano i dubbi circa le contraddizioni sostanziali della ricorrente in punto alle due convocazioni ricevute. Tra l'altro, i richiami alla leva militare sarebbero stati il motivo determinante l'espatrio della ricorrente, e pertanto ci si può attendere dalla stessa una linearità nel racconto di eventi che l'avrebbero portata ad una scelta radicale nella sua vita, ciò che non risulta essere pacificamente il caso di specie. Infine, non collimanti appaiono essere le dichiarazioni dell'insorgente circa i fatti che sarebbero avvenuti successivamente le convocazioni ed il comportamento che ella avrebbe tenuto. Se dapprima ella ha infatti asserito che nessuno l'avrebbe ricercata, ma che lei non sarebbe potuta uscire di casa, poiché non avrebbe avuto il permesso per spostarsi (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7), nel corso della seconda audizione ha invece rilasciato delle asserzioni diametralmente opposte, riferendo che ella si sarebbe nascosta dalle autorità in campagna già dopo la prima convocazione, tornando soltanto verso mezzanotte presso il proprio domicilio, oltreché a seguito delle due convocazioni, ella sarebbe stata ricercata in due occasioni a casa, durante le quali avrebbero pure minacciato la (...) di incarcerarla per aver nascosto la (...) (cfr. verbale 2, D14, pag. 3 e D45 segg., pag. 7 seg.). Va da sé che, anche a tal riguardo, la giustificazione fornita in sede d'audizione sui motivi d'asilo per spiegare tale contraddizione, pare malfondata ed interlocutoria, limitandosi la ricorrente ad addurre che lei - nel corso della prima audizione - avrebbe riferito che continuava a nascondersi, ciò che non è peraltro riscontrabile nel verbale d'audizione, ed inoltre sostenendo che non le fossero state poste delle domande specifiche in merito (cfr. verbale 2, D74, pag. 9). A tal proposito inoltre, la giustificazione fornita in sede ricorsuale - ovvero che quanto addotto dalla ricorrente nell'ambito dell'audizione sui motivi sarebbe un completamento di quanto narrato in sede di audizione sommaria - oltre a costituire una mera argomentazione di parte, che non era stata in alcun modo addotta dall'interessata nell'ambito della contestazione su tale punto durante l'audizione sui motivi d'asilo, non è atta a modificare la conclusione d'incompatibilità tra le versioni rese dalla ricorrente. Neppure soccorre in tal senso la situazione presente nel Paese d'origine della ricorrente, come sostenuto dalla rappresentante legale della stessa nel gravame, in quanto non spiega le divergenze importanti già sopra rimarcate. 6.2 6.2.1 In secondo luogo, per quanto riguarda le dichiarazioni espresse dalla ricorrente circa la fede professata dai genitori e dallo zio (...), come pure le persecuzioni che essi avrebbero subito a causa del loro credo, nonché le ripercussioni e discriminazioni che l'insorgente avrebbe direttamente subito per la fede degli stessi, il Tribunale ritiene che la SEM, nella decisione avversata, abbia rettamente considerato le medesime come tardive e contraddittorie. 6.2.2 In merito alla tardività degli asserti della richiedente, si rileva innanzitutto che, secondo la giurisprudenza, tenuto conto del carattere sommario dell'audizione sulle generalità, le dichiarazioni espresse in tale occasione assumono un valore probatorio ristretto nell'apprezzamento della verosimiglianza dei motivi d'asilo. Delle contraddizioni eventuali non possono pertanto essere ritenute nell'apprezzamento, se non allorché le dichiarazioni rese risultano diametralmente opposte a quelle esposte posteriormente, o quando degli avvenimenti o dei timori determinati allegati di seguito come motivo d'asilo non sono stati invocati, almeno nelle grandi linee nel corso della prima audizione (cfr. sentenze del Tribunale E-5884/2018 del 14 febbraio 2020 consid. 3.1.1, D-997/2017 del 29 agosto 2019 consid. 5.1.2 con riferimenti citati). In tali circostanze particolari, l'invocazione tardiva di un motivo d'asilo può tuttavia essere scusabile. Tale può essere il caso, ad esempio, in presenza di vittime di tortura o di gravi traumatismi, i quali hanno sovente bisogno di tempo per potersi esprimere su alcuni episodi tragici della loro vita (cfr. DTAF 2009/51 consid. 4.2.3 e riferimenti citati; sentenza del Tribunale D-997/2017 succitata consid. 5.1.2 con ulteriori riferimenti menzionati). 6.2.3 Nel caso di specie, i motivi d'asilo espressi dalla ricorrente nel quadro dell'audizione sommaria, erano unicamente in riferimento alla chiamata al servizio militare da parte delle autorità eritree (cfr. verbale 1, p.to 7.01 seg., pag. 6 seg.). Questionata specificatamente dall'auditore della SEM in merito all'esistenza di eventuali ulteriori ragioni che l'avrebbero spinta all'espatrio, come pure che si opporrebbero ad un suo ritorno nel Paese d'origine, la ricorrente si è limitata in entrambi i quesiti, a negare la sussistenza di ulteriori motivi (cfr. verbale 1, p.to 7.02 e p.to 7.03, pag. 7). Inoltre, la stessa ha negato di avere avuto delle problematiche sia con le autorità, la polizia, persone private, o ancora di essere stata attiva politicamente o religiosamente, come pure di essere stata in carcere (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7). È soltanto nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, che la richiedente ha narrato della fede pentecostale dei genitori e dello zio (...), così come delle vessazioni che gli stessi avrebbero subito, nonché di essere nata in (...) e delle ripercussioni e discriminazioni che lei avrebbe pure riscontrato a causa del loro credo (cfr. verbale 2, D13 segg., pag. 3 segg.). Né l'incarto, come neppure le allegazioni sollevate in fase ricorsuale, non contengono tuttavia alcuna ragione oggettiva che possa giustificare l'invocazione tardiva di tali motivi. Per quanto alcuni elementi fattuali narrati possano rivestire un certo vissuto di sofferenza, tuttavia sia tenuto conto del tempo trascorso dai fatti inerenti i parenti della richiedente, sia che non risulta all'evidenza alcun traumatismo specifico per quanto concerne le discriminazioni personali che la ricorrente avrebbe riscontrato nella società ed a scuola, essendo in particolare che la stessa ha continuato a poter vivere presso la (...) ed a lavorare tranquillamente come (...), tale tardività degli asserti risulta incomprensibile a fondare una reticenza della ricorrente ad esprimersi su tali tematiche. Questionata durante l'audizione sui motivi anche in merito alla tardività e contraddittorietà degli asserti circa l'orientamento religioso dei genitori e dello zio, nonché dei problemi derivanti da questo, la richiedente ha nuovamente tentato una spiegazione che risulta soltanto interlocutoria, ovvero che durante l'audizione sommaria, l'auditore non le avrebbe posto dei quesiti di dettaglio, ciò che non risulta essere il caso di specie, avendole il medesimo offerto più volte l'occasione di esprimersi circa ulteriori motivi (cfr. verbale 1, p.to 7.01 segg., pag. 7), così come già sopra rilevato. Sempre in tale contesto, alla lettura del verbale d'audizione sulle generalità, nulla è poi indicativo del fatto che la lettura del foglio informativo circa i diritti e doveri nella procedura d'asilo da parte della richiedente durante la predetta audizione, le abbia sottratto del tempo per esprimersi in merito ai suoi motivi, come pure di essere stata interrotta alla fine dell'audizione, allorché avrebbe voluto aggiungere delle precisazioni. Tali allegazioni ricorsuali, risultano pertanto delle mere allegazioni di parte, non sostenute dal benché minimo elemento fondante gli stessi. Infine, non risulta neppure dagli atti di causa, che lo stato di salute psicologico dell'interessata - la quale durante l'audizione sommaria ha riferito di essere in buona salute (cfr. verbale 1, p.to 8.02, pag. 8) - avrebbe avuto un ruolo essenziale circa le sue risposte. In particolare il verbale d'audizione sommaria non rende conto di alcuna difficoltà di comprensione o di problema di comunicazione della medesima, che possa spiegare il fatto che l'interessata abbia taciuto degli elementi così centrali del suo vissuto e per la sua domanda d'asilo. 6.2.4 Visto tutto quanto sopra, è a giusto titolo che la SEM ha ritenuto le dichiarazioni collegate al credo dei genitori e dello zio della richiedente rese nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, come inedite e quindi tardive nonché incoerenti rispetto a quanto precedentemente addotto nell'audizione sommaria. Ne consegue quindi che, rispetto alla giurisprudenza succitata (cfr. consid. 5.2 e 6.2.2), gli elementi fattuali succitati non sono stati resi verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. 6.2.5 A titolo abbondanziale, come sostenuto anche implicitamente nel gravame dall'insorgente (cfr. p.to 1, pag. 4 del memoriale ricorsuale), anche si ammettesse la verosimiglianza della fede pentecostale dei genitori e dello zio (...) della ricorrente e le problematiche a loro occasionate da tale credo, tra i pregiudizi da loro subiti e l'espatrio della richiedente, è trascorso un lasso di tempo di svariati anni prima del suo espatrio intervenuto soltanto nel (...) del 2015 (l'episodio della zio - dove tra l'altro anche lei sarebbe stata spintonata da un militare -, risalirebbe al 2011, mentre che gli eventi relativi ai genitori molti anni prima, cfr. verbale 2, D13, pag. 3), e quindi il nesso causale sarebbe ad ogni modo interrotto, anche nell'ottica di un'eventuale persecuzione riflessa (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Inoltre le discriminazioni che la stessa avrebbe subito a causa della fede dei parenti, che tra l'altro all'epoca lei non professava dichiarandosi ortodossa come la (...) che l'avrebbe cresciuta, non hanno avuto alcuna conseguenza significativa sulla sua esistenza, essendo che l'interruzione della scuola sarebbe ascrivibile piuttosto alla situazione economica nella quale versavano, che non ai maltrattamenti allegati (cfr. verbale 2, D13 segg., pag. 3 segg.), avendo la stessa segnatamente continuato a vivere presso il domicilio della (...) e lavorato quale (...) per diversi anni prima del suo espatrio. Gli stessi fatti non rivestono pertanto un'intensità sufficiente ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1), come pure il nesso di causalità fa parimenti difetto, in quanto al momento dell'espatrio, il fondato timore della richiedente di essere perseguitata era riconducibile al solo reclutamento militare, ritenuto peraltro già inverosimile, e non alle asserite vessazioni subite a causa della fede dei suoi famigliari (cfr. a titolo esemplificativo le sentenze del Tribunale D-6615/2018 del 14 febbraio 2020 consid. 7.2 e D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1 con ulteriore riferimento citato). 6.2.6 In seguito, malgrado l'insorgente abbia addotto dei maltrattamenti che avrebbe subito dai passatori durante il viaggio d'espatrio dal suo paese d'origine (cfr. verbale 2, D60 segg., pag. 8 seg.), anche se gli stessi venissero ritenuti verosimili, non risultano avere un'intensità sufficiente per riconoscerle la qualità di rifugiato, in quanto i passatori l'avrebbero fatta piangere e provocato delle bruciature (cfr. verbale 2, D60, pag. 8), nonché con verosimiglianza preponderante sarebbero da classificare quali atti criminali e non come persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. in merito anche: sentenze del Tribunale D-895/2019 del 22 marzo 2019 consid. 10, D-5754/2018 del 29 novembre 2018 consid. 6.4.2), tra l'altro avvenuti in altro Stato, in quanto sarebbero delle evenienze occorse in C._______ (cfr. verbale 2, D61 segg., pag. 8 seg.). 6.2.7 Ne discende dunque che, alla luce delle suesposte considerazioni, si può a diritto considerare che le dichiarazioni della ricorrente motivanti il suo espatrio risultino inverosimili ed in parte irrilevanti, e si può dunque a giusto titolo concludere che i criteri di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi e di rilevanza previsti dall'art. 3 LAsi, non siano in specie ossequiati. Pertanto, sulla questione della concessione dell'asilo, il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

7. Resta tuttavia da esaminare se l'interessata può vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all'esclusione della concessione dell'asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga (cfr. art. 54 LAsi), in ragione della sua dichiarata conversione alla fede pentecostale che sarebbe avvenuta in Svizzera (cfr. infra consid. 7.1), come pure della sua partenza dal paese d'origine ("Republikflucht") e della sua asserita renitenza alla leva (cfr. infra consid. 7.2). 7.1 La questione dell'appartenenza della ricorrente alla religione pentecostale ed in particolare, la determinazione della rilevanza di tale motivo d'asilo, si pone a seguito del ricorso della ricorrente, ove, tra le altre cose, ha fatto valere la sua conversione alla fede pentecostale, riconfermata in seguito con l'inoltro dello scritto del 27 settembre 2018. Tenuta a pronunciarsi anche in merito, in sede di risposta la SEM, pur non contestando la verosimiglianza della conversione della medesima a tale credo, l'ha ritenuta tuttavia insufficiente ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato. 7.1.1 È d'uopo rilevare che in merito, malgrado tale fatto sia stato sollevato dalla ricorrente soltanto in fase ricorsuale, sia lei che l'autorità resistente, hanno potuto esprimersi compiutamente durante la stessa riguardo ai motivi religiosi addotti. Non v'è pertanto luogo di accogliere la richiesta dell'interessata tendente alla cassazione della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti di causa alla SEM per tale motivo. 7.1.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 7.1.3 Una persona può inoltre fondare a titolo eccezionale la sua domanda d'asilo sul timore di subire delle persecuzioni non mirate personalmente contro di lei. Ciò è segnatamente il caso quando il richiedente nel suo Paese d'origine o di provenienza appartiene ad un determinato gruppo di persone esposto in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9). È tuttavia opportuno sottolineare che per invalsa prassi, il Tribunale riconosce la sussistenza di una persecuzione collettiva solo a condizioni molto restrittive tant'è che la sola appartenenza ad un determinato gruppo vittima di persecuzioni non è sufficiente per motivare la qualità di rifugiato, essendo altresì necessario l'adempimento delle usuali condizioni previste all'art. 3 LAsi circa l'intensità dei pregiudizi o il timore fondato quanto alla loro realizzazione. Solo ove le misure di persecuzione siano dirette contro tutti i membri della comunità e nel contempo frequenti e persistenti, i singoli individui facenti parte di tale comunità potranno avvalersi con successo dell'esistenza di un fondato timore di future persecuzioni (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 1 consid. 6a). 7.1.4 Per quanto riguarda la situazione religiosa in Eritrea, si rileva innanzitutto che le persone attivamente impegnate in seno ad una religione differente da quelle ufficialmente riconosciute - ovvero il cattolicesimo, l'ortodossia tewahedo eritrea, il luteranesimo e l'islam sunnita - come la fede pentecostale, sono sorvegliate dalle autorità e, occasionalmente, arrestate ed imprigionate senza alcuna decisione o processo. Il numero di professanti incarcerati è stimato tra 1'200 e 3'000 persone, detenute in condizioni difficili e maltrattate, facenti inoltre oggetto di pressioni per abbandonare la loro fede (cfr. sentenze del Tribunale E-2494/2018 del 19 dicembre 2019 consid. 4.2.1 con ulteriori riferimenti citati e D-997/2017 del 29 agosto 2019 consid. 6.1 con riferimenti menzionati). Talvolta, alcune autorità locali rifiuterebbero loro pure l'accesso ai buoni statali, i quali permettono ai detentori di fare degli acquisti a prezzi ridotti in alcuni negozi. Ciò non toglie che, se alcuni tentano di impedire loro di riunirsi, altri sembrano tollerare la loro presenza così come le loro attività. Così, ad esempio, nel giugno del 2018, il governo eritreo ha concesso l'entrata sul territorio a E._______, un predicatore pentecostale etiope, conosciuto per i suoi interventi televisivi; in tale occasione, i passanti l'hanno filmato mentre egli predicava nelle vie di F._______ (cfr. US Departement of State, International Religious Freedom Reports: Eritrea, 2017 e 2018, rispettivamente del 29 maggio 2018 e del 21 giugno 2019, , consultato il 20 marzo 2020; British Home Office, Country Policy and Information Note, Eritrea: Religious groups, febbraio 2018, , consultato il 20 marzo 2020). Inoltre, in più dell'appartenenza religiosa, un timore fondato di essere perseguitato su tale base deve essere reso ugualmente verosimile (cfr. sentenze del Tribunale D-997/2017 consid. 6.1, E-6636/2017 del 21 giugno 2018 consid. 7.2 e riferimenti ivi citati). 7.1.5 È dunque ora necessario esaminare se, indipendentemente dalla verosimiglianza o meno delle dichiarazioni della ricorrente circa la sua conversione alla fede pentecostale, l'interessata abbia un timore fondato di subire delle persecuzioni future a causa della sua confessione religiosa. 7.1.5.1 Anzitutto, l'insorgente non ha addotto di avere assunto una posizione particolare in seno a questa confessione. Invero ella frequenterebbe e parteciperebbe a dei gruppi di preghiera ed avrebbe professato la sua attuale fede dinnanzi alla comunità il (...) (cfr. scritto del 27 settembre 2018 della ricorrente e le dichiarazioni allegate rispettivamente del [...] e del [...]). Pertanto, la sua partecipazione a tale religione risulta essere soltanto passiva. D'altra parte, la ricorrente ha indicato al suo arrivo in Svizzera di essere di confessione ortodossa, producendone anche il relativo certificato di battesimo, e di avere professato la stessa durante gli anni in Eritrea (cfr. verbale 1, p.to 1.13, pag. 3; verbale 2, D4, pag. 2 e D13 segg., pag. 3 segg.), peraltro ove la ricorrente ha dichiarato di non aver mai avuto problemi con le autorità eritree (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7), a parte quanto già ritenuto inverosimile ed irrilevante (cfr. supra consid. 6). Pertanto, la conversione della ricorrente alla fede pentecostale avvenuta soltanto dopo il suo arrivo su suolo elvetico, risulta molto probabilmente sconosciuta alle autorità eritree, argomento che del resto l'insorgente non solleva. 7.1.5.2 Di conseguenza, anche ammettendo la verosimiglianza dell'avvicinamento e della conversione religiosa della ricorrente alla fede pentecostale e delle attività legate alla stessa che lei ha dichiarato esercitare, non vi sono elementi che permettano di ritenere che le autorità eritree siano a conoscenza della sua recente conversione religiosa, per il che il Tribunale ritiene che l'insorgente non ha un timore fondato di subire una persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi a causa della sua appartenenza al movimento pentecostale. Inoltre, come già rilevato nei considerandi precedenti (cfr. supra consid. 7.1.3 e 7.1.4), la ricorrente non può prevalersi con successo di una persecuzione collettiva in Eritrea dei professanti fede pentecostale. Il suo credo religioso non risulta quindi essere, di per sé solo, sufficiente per giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato all'insorgente, per dei motivi soggettivi posteriori alla fuga (art. 3 e 54 LAsi). 7.2 7.2.1 Proseguendo nell'analisi, il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39). Detto contatto è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 40). Al contrario, il solo rischio di dover probabilmente effettuare il servizio nazionale nel contesto eritreo non costituisce un pregiudizio determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Dal canto suo, secondo la sentenza di riferimento del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017, l'espatrio illegale dall'Eritrea - anche allorché la stessa è resa verosimile - non risulta essere sufficiente, di per sé, per giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato. Invero, l'espatrio illegale dall'Eritrea è da considerarsi rilevante in materia d'asilo, solo in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree (cfr. consid. 5.1). 7.2.2 Nel caso in disamina, ritenuta l'inverosimiglianza delle convocazioni militari e delle ricerche successive da parte delle autorità eritree (cfr. supra consid. 6.1), come pure l'inverosimiglianza ed irrilevanza in materia d'asilo dei pregiudizi che sarebbero derivati alla ricorrente a causa della fede dei famigliari (cfr. supra consid. 6.2) e dei maltrattamenti subiti dai passatori (cfr. supra consid. 6.2.6), nonché dell'irrilevanza della sua conversione alla fede pentecostale (cfr. supra consid. 7.1), ed in assenza di ulteriori evidenze che permettano di concludere all'esistenza di un pregresso contatto con le autorità militari, come da lei stessa dichiarato (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7), si può escludere il caratterizzarsi in specie di un fondato timore per l'insorgente di essere esposta, in caso di rientro in patria, a trattamenti che comportino seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi a causa di renitenza o diserzione. 7.2.3 Per quanto concerne l'asserito espatrio illegale - quandanche lo stesso venisse ritenuto verosimile - esso non risulta essere rilevante nella fattispecie. Invero, non vi sono elementi supplementari, in particolare avendo l'insorgente dichiarato di non essere stata politicamente o religiosamente attiva (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7), né di aver subito delle incarcerazioni o altre problematiche da parte delle autorità eritree - a parte quanto già sopra ritenuto inverosimile ed irrilevante - che lascino presupporre che la ricorrente sia malvista dalle autorità eritree e che giustifichino il riconoscimento della qualità di rifugiato alla stessa. 7.3 Ne consegue che anche in merito al riconoscimento della qualità di rifugiato per dei motivi soggettivi posteriori alla fuga (art. 54 LAsi), il ricorso sia destituito di fondamento e non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

8. In conclusione, visto tutto quanto sopra considerato, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo è respinto e la decisione avversata è confermata.

9. Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).

10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 12 ottobre 2018.

11. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese versato il 12 ottobre 2018.

3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: