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D-895/2019

D-895/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-03-22 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. Il (...) ottobre 2018 l'interessata, asserita cittadina guineana, di etnia C._______, di fede islamica, nata e cresciuta a D._______, nella città di E._______, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera per lei e per il figlio minore B._______ (cfr. atto A1; atto A7, pag. 3). B. Interrogata in merito ai suoi motivi d'asilo nel corso delle audizioni tenutesi rispettivamente il (...) ottobre 2018 (cfr. atto A7) ed il (...) gennaio 2019 (cfr. atto A20), l'insorgente ha, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, dichiarato di essere espatriata a causa di problematiche familiari scaturite dal fatto che il marito, sposatolo con rito religioso islamico nel (...) del (...), sarebbe di fede cristiano-cattolica. Invero, nel (...) i suoi famigliari, tutti di fede musulmana, avrebbero appreso che lo stesso non era musulmano come credevano inizialmente. Per questo motivo il suo rapporto con i suoi genitori e parte della sua famiglia, si sarebbero incrinati, in quanto essi le avrebbero ingiunto di divorziare dal marito a causa della sua fede e poiché non avrebbero voluto che la loro discendenza potesse professare il credo cristiano. In più occasioni uno zio (...) ed un cugino si sarebbero recati presso il suo domicilio, minacciandola, insultandola e picchiandola, in quanto lei non avrebbe accettato di divorziare dal marito. A seguito di tali eventi ella sarebbe espatriata il (...) 2017, con il figlio minore, B._______, legalmente e con il suo passaporto verso il F._______. Presso il suo domicilio in Guinea avrebbe lasciato il marito, di professione (...), ed il figlio maggiore (cfr. atto A7, p.to 3.01, pag. 5 e p.to 7.01 segg., pag. 7 seg.; atto A20, D32 segg., pag. 4 segg.). A supporto della sua domanda d'asilo, la richiedente non ha presentato alcuna documentazione. C. Con decisione del 23 gennaio 2019, notificata ai ricorrenti il medesimo giorno (cfr. atto A23), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati ed ha respinto la succitata domanda d'asilo. L'autorità inferiore ha altresì pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. D. Il 21 febbraio 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato) gli insorgenti hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM. I ricorrenti hanno chiesto, in via principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo; in via sussidiaria, di annullare la decisione della SEM sul punto dell'allontanamento dalla Svizzera, di constatare che il loro rinvio non sia ragionevolmente esigibile e pertanto di concedere loro l'ammissione provvisoria. Altresì hanno presentato una domanda d'esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, diritto anteriore applicabile secondo il cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della nLAsi in vigore dal 1° marzo 2019, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Altresì, i ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto, gli insorgenti, sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, mentre che il ricorso è stato inoltrato in lingua francese. La presente sentenza può pertanto essere redatta in italiano.

E. 3 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei considerandi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione verrà motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

E. 4 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 5 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 6 Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 consid. 5.4).

E. 7.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato che le dichiarazioni degli interessati non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi, in quanto le allegazioni della ricorrente, sarebbero in più frangenti contraddittorie o non sufficientemente dettagliate. A mente dell'autorità inferiore l'interessata, durante le audizioni, avrebbe presentato delle versioni divergenti sia circa le persone che si sarebbero recate alla sua abitazione, che attinenti al numero di volte che ciò sarebbe avvenuto, come pure in merito alla cronologia degli eventi ed al suo rapporto con i suoi familiari, segnatamente con i genitori. Inoltre avrebbe fornito un racconto lacunoso e privo di dettagli, sia riguardo a delle informazioni concernenti la fede del marito e come questa sarebbe stata appresa dai famigliari, sia in merito agli episodi successi presso il suo domicilio, che riguardo alle problematiche allegate con i genitori. Infine, il comportamento della ricorrente sarebbe stato pure illogico, in quanto pur di non divorziare dal marito, avrebbe lasciato lo stesso ed il figlio maggiore nel suo Paese d'origine e sarebbe espatriata con il figlio minore, senza prima tentare di trovare una soluzione alternativa alla problematica, a titolo esemplificativo trasferendosi in un'altra parte della Guinea, e nemmeno avrebbero contattato le autorità del predetto Stato, per denunciare le minacce e percosse da lei subite dai famigliari e chiedere protezione.

E. 7.2 Nel gravame, gli insorgenti passano dapprima in rivista alcune delle contraddizioni rilevate dalla SEM nella decisione avversata, adducendo alcune spiegazioni supplementari. In primo luogo la ricorrente sostiene che lo zio (...) ed il cugino si sarebbero recati al suo domicilio a due riprese, nel corso delle quali, dopo un'iniziale discussione, dinnanzi al suo rifiuto di divorziare dal marito, la situazione sarebbe degenerata sino a che l'avrebbero malmenata. La seconda ed ultima volta che i famigliari succitati si sarebbero presentati al suo domicilio, sarebbe stato nel (...) del (...), ovvero quando il figlio B._______ aveva circa (...). Riguardo a tale evenienza, l'interessata afferma di essere stata sufficientemente chiara durante le audizioni, ma parrebbe che ella sia stata fraintesa dal traduttore presente durante le medesime. Tale sua impressione si sarebbe in particolare palesata durante l'audizione sui motivi d'asilo, in quanto, d'un canto quando lei avrebbe voluto dare delle precisazioni, sarebbe stata spesso interrotta dall'auditore, il quale le avrebbe posto sempre gli stessi quesiti, non lasciandola d'altro canto invece sviluppare le sue risposte. Proseguendo, l'insorgente conferma pure il rapporto conflittuale avuto con i suoi famigliari a causa del suo matrimonio, come pure di avere avuto dei contatti con i suoi genitori successivamente al suo espatrio. Stesso discorso varrebbe circa la mancanza d'informazioni relative al modo in cui i suoi famigliari, nel (...), avrebbero appreso che il marito sarebbe di fede cristiana, come pure in merito ai motivi che avrebbero condotto quest'ultimo a tale credo o alla chiesa che egli frequenterebbe. Inoltre il marito non sarebbe intervenuto in sua difesa, in quanto secondo la loro cultura, tali problematiche si regolerebbero all'interno della famiglia clanica e non denunciando i fatti alle autorità. Infine ella riferisce di aver preferito la soluzione dell'espatrio al divorzio, in quanto se ella avesse rifiutato un'altra volta di divorziare, lo (...) ed il (...) l'avrebbero uccisa, lasciando in tale evenienza orfani i suoi figli. Infine l'autorità inferiore avrebbe indicato erroneamente nella decisione impugnata che lei si sarebbe sposata nel (...), quando invece ciò sarebbe avvenuto il (...), come specificato nell'audizione sulle generalità del (...) ottobre 2018 (cfr. atto A7, p.to 1.14, pag. 3).

E. 8.1 Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi).

E. 8.2 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).

E. 9.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). E' pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. E' altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Sarà dunque decisivo determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 9.2 Nella fattispecie, come rettamente ritenuto nel provvedimento impugnato, le dichiarazioni decisive rese dalla ricorrente in corso di procedura, non adempiono le condizioni di verosimiglianza ex art. 7 LAsi.

E. 9.2.1 Anzitutto, per quanto riguarda il numero di volte e la tempistica in cui ella sarebbe stata minacciata e picchiata da famigliari presso il proprio domicilio, le dichiarazioni rese durante il corso delle audizioni, risultano completamente divergenti. Nel corso della prima audizione ella ha invero riportato tre episodi nei quali avrebbe subito tali trattamenti da parenti per indurla a divorziare dal marito, uno nel (...) ed i successivi due nel (...), l'ultimo dei quali sarebbe avvenuto due mesi prima il suo espatrio (cfr. atto A7, p.to 7.01 seg., pag. 7 seg.). Senza fornire alcuna spiegazione convincente, durante la seguente audizione, l'insorgente ha invece dapprima sostenuto che lo zio (...) ed il (...) sarebbero venuti due volte nel (...), una delle quali alla fine del (...), nonché un'altra volta nel (...), come pure dopo che lei avrebbe partorito (cfr. atto A20, D56, pag. 6 seg.). Poco dopo, nel corso della medesima audizione, l'interessata ha modificato nuovamente la sua versione, sostenendo che lo zio ed il cugino sarebbero venuti soltanto due volte al suo domicilio, la prima nel (...) e la seconda volta nel (...), senza riuscire a precisare con certezza quando tali episodi sarebbero avvenuti, situando dapprima il secondo episodio (...) mesi prima il suo espatrio, ovvero nel (...) 2017, e subito dopo quando il figlio minore aveva (...), ovvero nel (...) 2017 (cfr. atto A20, D61 segg., pag. 7 seg.). Tali versioni risultano talmente contraddittorie da risultare inconciliabili. La spiegazione fornita nel gravame dall'insorgente, non modifica la conclusione del Tribunale in merito. Invero non risulta credibile che le affermazioni contenute nei verbali delle due audizioni, non corrispondano a quanto dichiarato dalla ricorrente durante le medesime, in quanto le sue allegazioni le sono state pure ritradotte al termine delle stesse e l'interessata ha sottoscritto i verbali per approvazione con l'apposizione della sua firma. Tra l'altro, ella non ha mai sollevato alcuna incomprensione dovuta ad un'eventuale scorretta traduzione di quanto da lei dichiarato nel corso delle due audizioni, affermando invece di comprendere bene l'interprete incaricato (cfr. atto A7, pag. 2 e p.to 9.02, pag. 9; atto A20, D150, pag. 14). Ulteriore elemento d'inverosimiglianza nel racconto dell'insorgente è ravvisabile nell'asserito rapporto conflittuale con i suoi famigliari. Invero, malgrado ella abbia affermato che i genitori sarebbero stati i mandanti delle visite al suo domicilio dello zio e del cugino (cfr. atto A20, D135 seg., pag. 13) e che dapprima l'insorgente abbia risposto di non andare d'accordo con i medesimi a causa della fede cristiana del marito (atto A20, D22 segg., pag. 4), in seguito ha però sostenuto di essere in contatto con i genitori, i quali le avrebbero chiesto di ritornare indietro, nonché di avere avuto una comunicazione del tutto normale con la madre anche il giorno prima della seconda audizione (cfr. atto A20, D25 segg., pag. 4). Inoltre, il suo rapporto con i (...) e la (...) sarebbero buoni. Quest'ultima si occuperebbe pure del figlio rimasto in Guinea, mentre il marito è assente per lavoro (cfr. atto A20, D33 segg., pag. 4 seg.).

E. 9.2.2 Già solo per i motivi summenzionati, le asserzioni dell'insorgente circa i motivi che l'avrebbero indotta a lasciare il suo Paese d'origine risultano inverosimili. Non di meno, si rileva come a ragione la SEM ha ritenuto nella decisione impugnata che molte sue dichiarazioni siano state, su elementi fondamentali, poco sostanziate e dettagliate, ciò che dà l'impressione generale che lei non abbia realmente vissuto tali eventi. Per evitare inutili ripetizioni, può senz'altro essere rinviato, alle pertinenti motivazioni in merito presenti nel provvedimento impugnato, posto che la ricorrente non ha aggiunto nel gravame qualsivoglia elemento che motivi un diverso giudizio per dirimere la presente vertenza.

E. 9.2.3 Del resto, la veridicità della versione dell'insorgente può essere fortemente messa in dubbio anche sulla base di valutazioni di plausibilità. Risulta invero per lo meno irragionevole che ella abbia preferito espatriare, lasciando il marito ed il figlio maggiore in patria, con il rischio di non più rivederli, piuttosto che tentare di trovare una soluzione alternativa, anche con l'interessamento del marito, alle problematiche famigliari sorte, ad esempio discutendo la questione con i famigliari contrari alla loro unione coniugale, come d'altronde la stessa ricorrente riferisce essere d'uso nel suo Paese (cfr. atto A20, D146 seg., pag. 14).

E. 9.2.4 Riassumendo, in assenza di elementi che provino o che rendano verosimile il suo racconto circa le problematiche che lei avrebbe avuto con i famigliari a causa della religione del marito, le condizioni poste dall'art. 7 LAsi non risultano adempiute.

E. 10 A titolo abbondanziale, il Tribunale ritiene che quandanche le dichiarazioni della ricorrente circa le minacce e le percosse ricevute da parenti perché lei divorziasse dal marito di fede cristiana fossero ritenute veritiere, tali eventi sarebbero con verosimiglianza preponderante da classificare quali atti criminali e non come persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. in merito anche: sentenza del Tribunale D-5754/2018 del 29 novembre 2018 consid. 6.4.2). In tale contesto si ricorda inoltre che le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad atti persecutori governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato che allorché lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al richiedente, secondo le sue capacità ed i suoi obblighi. Inoltre, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3). Nella presente disamina, l'interessata non ha neppure tentato di denunciare alle autorità guineane, con le quali ha fra l'altro dichiarato non avere mai riscontrato alcuna problematica (cfr. atto A7, p.to 7.02, pag. 8), i pretesi atti compiuti da famigliari nei suoi confronti (cfr. atto A20, D144 segg., pag. 13 seg.), ovvero a fare appello dapprima alla protezione nazionale prima di espatriare. Ella non ha inoltre stabilito che le autorità del suo Paese d'origine non sarebbero state in grado, o le avrebbero rifiutato, una protezione adeguata nel caso in cui lei l'avesse sollecitata (cfr. in particolare per la questione: DTAF 2011/51 consid. 7.1 - 7.4 ed i riferimenti ivi citati), a causa anche delle eventuali ripercussioni che avrebbe potuto avere in futuro dai famigliari - come asserito soltanto in fase ricorsuale (cfr. ricorso, pag. 3) - se fosse rimasta in Guinea.

E. 11 In conclusione, visto tutto quanto precede, le allegazioni dei ricorrenti non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi e nemmeno quelle di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi, per il che sul punto in questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 12 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. anche DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Pertanto, anche in merito alla pronuncia dell'allontanamento, la decisione impugnata va confermata.

E. 13 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, nuova denominazione e testo in vigore dal 1° gennaio 2019; RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, 2a ed. 2009, n. 11.148, pag. 567 seg.). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 14.1 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, in merito all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, l'autorità di prime cure rileva che non risulterebbero elementi atti a ritenere che in caso di un ritorno dei richiedenti nel Paese d'origine, rischierebbero di subire dei trattamenti proscritti dall'art. 3 CEDU. Inoltre, dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento, malgrado a E._______, asserita località d'origine dei richiedenti, nel corso del (...) e del (...) si sarebbero registrati degli scontri con vittime e feriti, nonché numerosi arresti di manifestanti, e non si possa escludere nel futuro che nuovi disordini si possano produrre, in Guinea non vigerebbe una situazione di guerra, di guerra civile o violenza generalizzata ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI. Non vi sarebbe infine alcun motivo individuale ostativo all'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti. Segnatamente, viste le dichiarazioni inverosimili rese dall'interessata circa i suoi familiari, i richiedenti dispongono, oltre al marito (rispettivamente padre) ed al figlio (rispettivamente fratello maggiore), di una solida rete sociale.

E. 14.2 Dal canto loro, i ricorrenti, ritengono che l'esecuzione dell'allontanamento non possa essere ragionevolmente esigibile, in quanto rappresenterebbe per essi una messa in pericolo concreta della loro esistenza.

E. 15.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStrI non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta ai ricorrenti di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).

E. 15.2 Nel caso in esame, visto che gli insorgenti non sono riusciti né a rendere verosimili i loro motivi d'asilo secondo l'art. 7 LAsi, né a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposti a tali pregiudizi ai sensi delle disposizioni succitate, il principio di non respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il rinvio degli insorgenti in Guinea risulta pertanto ammissibile sotto l'aspetto delle norme succitate di diritto internazionale nonché della LAsi.

E. 16.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2009/52 consid. 10.1; 2009/51 consid. 5.5 e 2009/2 consid. 9.2.1).

E. 16.2 Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se gli interessati concludono a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del loro allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Guinea, da un lato, e della loro situazione personale, dall'altro.

E. 16.2.1 In Guinea, malgrado degli episodi di violenza sporadici, non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione sulla totalità del territorio nazionale che permetta, a priori ed indipendentemente dalle circostanze del caso di specie, di presumere l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. Human Rights Watch, World Report 2019: Guinea Events of 2018, < https://www. hrw.org/world-report/2019/country-chapters/guinea >, consultato il 26 febbraio 2019; Human Rights Watch, Guinea: Deaths, Criminalty in Post-Election Violence, 24 luglio 2018, < https://www.hrw.org/news/2018 /07/24/guinea-deaths-criminality-post-election-violence >, consultato il 26 febbraio 2019; European Asylum Support [EASO], Query response on conflict between Malinke and Peul ethnic groups (January to August 2018), 27 settembre 2018, < https://www.ecoi.net/en/file/local/1452162/1830_ <1542969880_gin-q116.pdf >, consultato il 26 febbraio 2019; Amnesty International, Rapport annuel: Guinée 2017/2018, < https://www. <amnesty.org/fr/countries /africa/guinea/report-guinea/ >, consultato il 26 febbraio 2019; cfr. anche in merito: sentenze del Tribunale D-7091/2018 del 14 febbraio 2019, E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 7.2).

E. 16.2.2 Quanto alla situazione personale dei ricorrenti, durante l'audizione sui motivi d'asilo del (...) gennaio 2019, l'insorgente ha allegato quali problematiche di salute dei (...) ed all'altezza del (...), come pure ad un (...) (cfr. atto A20, D5 segg., pag. 2 seg.). Tali disturbi, tra l'altro a cui non ha mai dato seguito con una presa in carico medica, non risultano comunque - anche in totale assenza di elementi contrari agli atti e nel gravame - a tal punto gravi da considerare che il suo ritorno in Guinea possa avverarsi rischioso a causa del suo stato valetudinario (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; DTAF 2009/2 consid. 9.3.2). In caso di necessità, inoltre, la ricorrente potrà trovare a E._______ le strutture mediche che possano curare le sue affezioni, ove dovesse necessitarne in futuro. La ricorrente risulta per di più giovane, dispone di una buona istruzione e di un'esperienza lavorativa pluriennale quale (...) (cfr. atto A7, p.to 1.17.04 seg., pag. 4; atto A20, D45 segg., pag. 5 seg.). In patria gli interessati potranno inoltre contare su di un'abitazione di loro proprietà ed adeguata (cfr. atto A20, D52 seg., pag. 6), nonché di una solida rete famigliare, costituita dal marito (rispettivamente padre), il quale esercita tutt'ora la professione di (...) (cfr. atto A20, D38 segg., pag. 5), nonché del figlio maggiore (rispettivamente del fratello) e diversi parenti, in particolare un (...) ed una (...) (rispettivamente uno [...] ed una [...]) che abitano pure a E._______, con i quali la ricorrente ha allegato intrattenere tutt'ora buone relazioni (cfr. atto A7, p.to 1.14, pag. 3 e p.to 3.01, pag. 5; atto A20, D33 segg., pag. 4 seg.). Alla luce di tali elementi, e non essendo ravvisabili agli atti altre particolari circostanze, i ricorrenti non rischiano, nel caso di un loro rientro nel paese d'origine, di essere esposti ad una minaccia esistenziale.

E. 16.2.3 Il rientro degli interessati nel loro Paese d'origine è pertanto da considerarsi pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 17.1 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, i ricorrenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 17.2 Ne discende quindi che l'esecuzione dell'allontanamento risulta essere anche possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI).

E. 18 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata.

E. 19 Visto tutto quanto sopra, la SEM con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto - a parte il piccolo errore di datazione del matrimonio dell'insorgente che la medesima solleva nel suo gravame (cfr. ricorso, pag. 2), il quale pare essere un semplice refuso, dato che nella parte dei fatti è stato riportato correttamente come anno di matrimonio il (...), il quale risulta in ogni modo ininfluente per dirimere la presente vertenza - o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 20 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva d'oggetto.

E. 21 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 22 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
  3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-895/2019 Sentenza del 22 marzo 2019 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Simon Thurnheer, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), con il figlio B._______, nato il (...), Guinea, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 23 gennaio 2019 / N (...). Fatti: A. Il (...) ottobre 2018 l'interessata, asserita cittadina guineana, di etnia C._______, di fede islamica, nata e cresciuta a D._______, nella città di E._______, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera per lei e per il figlio minore B._______ (cfr. atto A1; atto A7, pag. 3). B. Interrogata in merito ai suoi motivi d'asilo nel corso delle audizioni tenutesi rispettivamente il (...) ottobre 2018 (cfr. atto A7) ed il (...) gennaio 2019 (cfr. atto A20), l'insorgente ha, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, dichiarato di essere espatriata a causa di problematiche familiari scaturite dal fatto che il marito, sposatolo con rito religioso islamico nel (...) del (...), sarebbe di fede cristiano-cattolica. Invero, nel (...) i suoi famigliari, tutti di fede musulmana, avrebbero appreso che lo stesso non era musulmano come credevano inizialmente. Per questo motivo il suo rapporto con i suoi genitori e parte della sua famiglia, si sarebbero incrinati, in quanto essi le avrebbero ingiunto di divorziare dal marito a causa della sua fede e poiché non avrebbero voluto che la loro discendenza potesse professare il credo cristiano. In più occasioni uno zio (...) ed un cugino si sarebbero recati presso il suo domicilio, minacciandola, insultandola e picchiandola, in quanto lei non avrebbe accettato di divorziare dal marito. A seguito di tali eventi ella sarebbe espatriata il (...) 2017, con il figlio minore, B._______, legalmente e con il suo passaporto verso il F._______. Presso il suo domicilio in Guinea avrebbe lasciato il marito, di professione (...), ed il figlio maggiore (cfr. atto A7, p.to 3.01, pag. 5 e p.to 7.01 segg., pag. 7 seg.; atto A20, D32 segg., pag. 4 segg.). A supporto della sua domanda d'asilo, la richiedente non ha presentato alcuna documentazione. C. Con decisione del 23 gennaio 2019, notificata ai ricorrenti il medesimo giorno (cfr. atto A23), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati ed ha respinto la succitata domanda d'asilo. L'autorità inferiore ha altresì pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. D. Il 21 febbraio 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato) gli insorgenti hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM. I ricorrenti hanno chiesto, in via principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo; in via sussidiaria, di annullare la decisione della SEM sul punto dell'allontanamento dalla Svizzera, di constatare che il loro rinvio non sia ragionevolmente esigibile e pertanto di concedere loro l'ammissione provvisoria. Altresì hanno presentato una domanda d'esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, diritto anteriore applicabile secondo il cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della nLAsi in vigore dal 1° marzo 2019, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Altresì, i ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto, gli insorgenti, sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, mentre che il ricorso è stato inoltrato in lingua francese. La presente sentenza può pertanto essere redatta in italiano.

3. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei considerandi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione verrà motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

4. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

5. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

6. Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 consid. 5.4). 7. 7.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato che le dichiarazioni degli interessati non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi, in quanto le allegazioni della ricorrente, sarebbero in più frangenti contraddittorie o non sufficientemente dettagliate. A mente dell'autorità inferiore l'interessata, durante le audizioni, avrebbe presentato delle versioni divergenti sia circa le persone che si sarebbero recate alla sua abitazione, che attinenti al numero di volte che ciò sarebbe avvenuto, come pure in merito alla cronologia degli eventi ed al suo rapporto con i suoi familiari, segnatamente con i genitori. Inoltre avrebbe fornito un racconto lacunoso e privo di dettagli, sia riguardo a delle informazioni concernenti la fede del marito e come questa sarebbe stata appresa dai famigliari, sia in merito agli episodi successi presso il suo domicilio, che riguardo alle problematiche allegate con i genitori. Infine, il comportamento della ricorrente sarebbe stato pure illogico, in quanto pur di non divorziare dal marito, avrebbe lasciato lo stesso ed il figlio maggiore nel suo Paese d'origine e sarebbe espatriata con il figlio minore, senza prima tentare di trovare una soluzione alternativa alla problematica, a titolo esemplificativo trasferendosi in un'altra parte della Guinea, e nemmeno avrebbero contattato le autorità del predetto Stato, per denunciare le minacce e percosse da lei subite dai famigliari e chiedere protezione. 7.2 Nel gravame, gli insorgenti passano dapprima in rivista alcune delle contraddizioni rilevate dalla SEM nella decisione avversata, adducendo alcune spiegazioni supplementari. In primo luogo la ricorrente sostiene che lo zio (...) ed il cugino si sarebbero recati al suo domicilio a due riprese, nel corso delle quali, dopo un'iniziale discussione, dinnanzi al suo rifiuto di divorziare dal marito, la situazione sarebbe degenerata sino a che l'avrebbero malmenata. La seconda ed ultima volta che i famigliari succitati si sarebbero presentati al suo domicilio, sarebbe stato nel (...) del (...), ovvero quando il figlio B._______ aveva circa (...). Riguardo a tale evenienza, l'interessata afferma di essere stata sufficientemente chiara durante le audizioni, ma parrebbe che ella sia stata fraintesa dal traduttore presente durante le medesime. Tale sua impressione si sarebbe in particolare palesata durante l'audizione sui motivi d'asilo, in quanto, d'un canto quando lei avrebbe voluto dare delle precisazioni, sarebbe stata spesso interrotta dall'auditore, il quale le avrebbe posto sempre gli stessi quesiti, non lasciandola d'altro canto invece sviluppare le sue risposte. Proseguendo, l'insorgente conferma pure il rapporto conflittuale avuto con i suoi famigliari a causa del suo matrimonio, come pure di avere avuto dei contatti con i suoi genitori successivamente al suo espatrio. Stesso discorso varrebbe circa la mancanza d'informazioni relative al modo in cui i suoi famigliari, nel (...), avrebbero appreso che il marito sarebbe di fede cristiana, come pure in merito ai motivi che avrebbero condotto quest'ultimo a tale credo o alla chiesa che egli frequenterebbe. Inoltre il marito non sarebbe intervenuto in sua difesa, in quanto secondo la loro cultura, tali problematiche si regolerebbero all'interno della famiglia clanica e non denunciando i fatti alle autorità. Infine ella riferisce di aver preferito la soluzione dell'espatrio al divorzio, in quanto se ella avesse rifiutato un'altra volta di divorziare, lo (...) ed il (...) l'avrebbero uccisa, lasciando in tale evenienza orfani i suoi figli. Infine l'autorità inferiore avrebbe indicato erroneamente nella decisione impugnata che lei si sarebbe sposata nel (...), quando invece ciò sarebbe avvenuto il (...), come specificato nell'audizione sulle generalità del (...) ottobre 2018 (cfr. atto A7, p.to 1.14, pag. 3). 8. 8.1 Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi). 8.2 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). 9. 9.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). E' pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. E' altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Sarà dunque decisivo determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 9.2 Nella fattispecie, come rettamente ritenuto nel provvedimento impugnato, le dichiarazioni decisive rese dalla ricorrente in corso di procedura, non adempiono le condizioni di verosimiglianza ex art. 7 LAsi. 9.2.1 Anzitutto, per quanto riguarda il numero di volte e la tempistica in cui ella sarebbe stata minacciata e picchiata da famigliari presso il proprio domicilio, le dichiarazioni rese durante il corso delle audizioni, risultano completamente divergenti. Nel corso della prima audizione ella ha invero riportato tre episodi nei quali avrebbe subito tali trattamenti da parenti per indurla a divorziare dal marito, uno nel (...) ed i successivi due nel (...), l'ultimo dei quali sarebbe avvenuto due mesi prima il suo espatrio (cfr. atto A7, p.to 7.01 seg., pag. 7 seg.). Senza fornire alcuna spiegazione convincente, durante la seguente audizione, l'insorgente ha invece dapprima sostenuto che lo zio (...) ed il (...) sarebbero venuti due volte nel (...), una delle quali alla fine del (...), nonché un'altra volta nel (...), come pure dopo che lei avrebbe partorito (cfr. atto A20, D56, pag. 6 seg.). Poco dopo, nel corso della medesima audizione, l'interessata ha modificato nuovamente la sua versione, sostenendo che lo zio ed il cugino sarebbero venuti soltanto due volte al suo domicilio, la prima nel (...) e la seconda volta nel (...), senza riuscire a precisare con certezza quando tali episodi sarebbero avvenuti, situando dapprima il secondo episodio (...) mesi prima il suo espatrio, ovvero nel (...) 2017, e subito dopo quando il figlio minore aveva (...), ovvero nel (...) 2017 (cfr. atto A20, D61 segg., pag. 7 seg.). Tali versioni risultano talmente contraddittorie da risultare inconciliabili. La spiegazione fornita nel gravame dall'insorgente, non modifica la conclusione del Tribunale in merito. Invero non risulta credibile che le affermazioni contenute nei verbali delle due audizioni, non corrispondano a quanto dichiarato dalla ricorrente durante le medesime, in quanto le sue allegazioni le sono state pure ritradotte al termine delle stesse e l'interessata ha sottoscritto i verbali per approvazione con l'apposizione della sua firma. Tra l'altro, ella non ha mai sollevato alcuna incomprensione dovuta ad un'eventuale scorretta traduzione di quanto da lei dichiarato nel corso delle due audizioni, affermando invece di comprendere bene l'interprete incaricato (cfr. atto A7, pag. 2 e p.to 9.02, pag. 9; atto A20, D150, pag. 14). Ulteriore elemento d'inverosimiglianza nel racconto dell'insorgente è ravvisabile nell'asserito rapporto conflittuale con i suoi famigliari. Invero, malgrado ella abbia affermato che i genitori sarebbero stati i mandanti delle visite al suo domicilio dello zio e del cugino (cfr. atto A20, D135 seg., pag. 13) e che dapprima l'insorgente abbia risposto di non andare d'accordo con i medesimi a causa della fede cristiana del marito (atto A20, D22 segg., pag. 4), in seguito ha però sostenuto di essere in contatto con i genitori, i quali le avrebbero chiesto di ritornare indietro, nonché di avere avuto una comunicazione del tutto normale con la madre anche il giorno prima della seconda audizione (cfr. atto A20, D25 segg., pag. 4). Inoltre, il suo rapporto con i (...) e la (...) sarebbero buoni. Quest'ultima si occuperebbe pure del figlio rimasto in Guinea, mentre il marito è assente per lavoro (cfr. atto A20, D33 segg., pag. 4 seg.). 9.2.2 Già solo per i motivi summenzionati, le asserzioni dell'insorgente circa i motivi che l'avrebbero indotta a lasciare il suo Paese d'origine risultano inverosimili. Non di meno, si rileva come a ragione la SEM ha ritenuto nella decisione impugnata che molte sue dichiarazioni siano state, su elementi fondamentali, poco sostanziate e dettagliate, ciò che dà l'impressione generale che lei non abbia realmente vissuto tali eventi. Per evitare inutili ripetizioni, può senz'altro essere rinviato, alle pertinenti motivazioni in merito presenti nel provvedimento impugnato, posto che la ricorrente non ha aggiunto nel gravame qualsivoglia elemento che motivi un diverso giudizio per dirimere la presente vertenza. 9.2.3 Del resto, la veridicità della versione dell'insorgente può essere fortemente messa in dubbio anche sulla base di valutazioni di plausibilità. Risulta invero per lo meno irragionevole che ella abbia preferito espatriare, lasciando il marito ed il figlio maggiore in patria, con il rischio di non più rivederli, piuttosto che tentare di trovare una soluzione alternativa, anche con l'interessamento del marito, alle problematiche famigliari sorte, ad esempio discutendo la questione con i famigliari contrari alla loro unione coniugale, come d'altronde la stessa ricorrente riferisce essere d'uso nel suo Paese (cfr. atto A20, D146 seg., pag. 14). 9.2.4 Riassumendo, in assenza di elementi che provino o che rendano verosimile il suo racconto circa le problematiche che lei avrebbe avuto con i famigliari a causa della religione del marito, le condizioni poste dall'art. 7 LAsi non risultano adempiute.

10. A titolo abbondanziale, il Tribunale ritiene che quandanche le dichiarazioni della ricorrente circa le minacce e le percosse ricevute da parenti perché lei divorziasse dal marito di fede cristiana fossero ritenute veritiere, tali eventi sarebbero con verosimiglianza preponderante da classificare quali atti criminali e non come persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. in merito anche: sentenza del Tribunale D-5754/2018 del 29 novembre 2018 consid. 6.4.2). In tale contesto si ricorda inoltre che le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad atti persecutori governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato che allorché lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al richiedente, secondo le sue capacità ed i suoi obblighi. Inoltre, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3). Nella presente disamina, l'interessata non ha neppure tentato di denunciare alle autorità guineane, con le quali ha fra l'altro dichiarato non avere mai riscontrato alcuna problematica (cfr. atto A7, p.to 7.02, pag. 8), i pretesi atti compiuti da famigliari nei suoi confronti (cfr. atto A20, D144 segg., pag. 13 seg.), ovvero a fare appello dapprima alla protezione nazionale prima di espatriare. Ella non ha inoltre stabilito che le autorità del suo Paese d'origine non sarebbero state in grado, o le avrebbero rifiutato, una protezione adeguata nel caso in cui lei l'avesse sollecitata (cfr. in particolare per la questione: DTAF 2011/51 consid. 7.1 - 7.4 ed i riferimenti ivi citati), a causa anche delle eventuali ripercussioni che avrebbe potuto avere in futuro dai famigliari - come asserito soltanto in fase ricorsuale (cfr. ricorso, pag. 3) - se fosse rimasta in Guinea.

11. In conclusione, visto tutto quanto precede, le allegazioni dei ricorrenti non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi e nemmeno quelle di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi, per il che sul punto in questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

12. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. anche DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Pertanto, anche in merito alla pronuncia dell'allontanamento, la decisione impugnata va confermata.

13. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, nuova denominazione e testo in vigore dal 1° gennaio 2019; RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, 2a ed. 2009, n. 11.148, pag. 567 seg.). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 14. 14.1 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, in merito all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, l'autorità di prime cure rileva che non risulterebbero elementi atti a ritenere che in caso di un ritorno dei richiedenti nel Paese d'origine, rischierebbero di subire dei trattamenti proscritti dall'art. 3 CEDU. Inoltre, dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento, malgrado a E._______, asserita località d'origine dei richiedenti, nel corso del (...) e del (...) si sarebbero registrati degli scontri con vittime e feriti, nonché numerosi arresti di manifestanti, e non si possa escludere nel futuro che nuovi disordini si possano produrre, in Guinea non vigerebbe una situazione di guerra, di guerra civile o violenza generalizzata ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI. Non vi sarebbe infine alcun motivo individuale ostativo all'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti. Segnatamente, viste le dichiarazioni inverosimili rese dall'interessata circa i suoi familiari, i richiedenti dispongono, oltre al marito (rispettivamente padre) ed al figlio (rispettivamente fratello maggiore), di una solida rete sociale. 14.2 Dal canto loro, i ricorrenti, ritengono che l'esecuzione dell'allontanamento non possa essere ragionevolmente esigibile, in quanto rappresenterebbe per essi una messa in pericolo concreta della loro esistenza. 15. 15.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStrI non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta ai ricorrenti di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 15.2 Nel caso in esame, visto che gli insorgenti non sono riusciti né a rendere verosimili i loro motivi d'asilo secondo l'art. 7 LAsi, né a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposti a tali pregiudizi ai sensi delle disposizioni succitate, il principio di non respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il rinvio degli insorgenti in Guinea risulta pertanto ammissibile sotto l'aspetto delle norme succitate di diritto internazionale nonché della LAsi. 16. 16.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2009/52 consid. 10.1; 2009/51 consid. 5.5 e 2009/2 consid. 9.2.1). 16.2 Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se gli interessati concludono a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del loro allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Guinea, da un lato, e della loro situazione personale, dall'altro. 16.2.1 In Guinea, malgrado degli episodi di violenza sporadici, non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione sulla totalità del territorio nazionale che permetta, a priori ed indipendentemente dalle circostanze del caso di specie, di presumere l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. Human Rights Watch, World Report 2019: Guinea Events of 2018, , consultato il 26 febbraio 2019; Human Rights Watch, Guinea: Deaths, Criminalty in Post-Election Violence, 24 luglio 2018, , consultato il 26 febbraio 2019; European Asylum Support [EASO], Query response on conflict between Malinke and Peul ethnic groups (January to August 2018), 27 settembre 2018, , consultato il 26 febbraio 2019; Amnesty International, Rapport annuel: Guinée 2017/2018, , consultato il 26 febbraio 2019; cfr. anche in merito: sentenze del Tribunale D-7091/2018 del 14 febbraio 2019, E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 7.2). 16.2.2 Quanto alla situazione personale dei ricorrenti, durante l'audizione sui motivi d'asilo del (...) gennaio 2019, l'insorgente ha allegato quali problematiche di salute dei (...) ed all'altezza del (...), come pure ad un (...) (cfr. atto A20, D5 segg., pag. 2 seg.). Tali disturbi, tra l'altro a cui non ha mai dato seguito con una presa in carico medica, non risultano comunque - anche in totale assenza di elementi contrari agli atti e nel gravame - a tal punto gravi da considerare che il suo ritorno in Guinea possa avverarsi rischioso a causa del suo stato valetudinario (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; DTAF 2009/2 consid. 9.3.2). In caso di necessità, inoltre, la ricorrente potrà trovare a E._______ le strutture mediche che possano curare le sue affezioni, ove dovesse necessitarne in futuro. La ricorrente risulta per di più giovane, dispone di una buona istruzione e di un'esperienza lavorativa pluriennale quale (...) (cfr. atto A7, p.to 1.17.04 seg., pag. 4; atto A20, D45 segg., pag. 5 seg.). In patria gli interessati potranno inoltre contare su di un'abitazione di loro proprietà ed adeguata (cfr. atto A20, D52 seg., pag. 6), nonché di una solida rete famigliare, costituita dal marito (rispettivamente padre), il quale esercita tutt'ora la professione di (...) (cfr. atto A20, D38 segg., pag. 5), nonché del figlio maggiore (rispettivamente del fratello) e diversi parenti, in particolare un (...) ed una (...) (rispettivamente uno [...] ed una [...]) che abitano pure a E._______, con i quali la ricorrente ha allegato intrattenere tutt'ora buone relazioni (cfr. atto A7, p.to 1.14, pag. 3 e p.to 3.01, pag. 5; atto A20, D33 segg., pag. 4 seg.). Alla luce di tali elementi, e non essendo ravvisabili agli atti altre particolari circostanze, i ricorrenti non rischiano, nel caso di un loro rientro nel paese d'origine, di essere esposti ad una minaccia esistenziale. 16.2.3 Il rientro degli interessati nel loro Paese d'origine è pertanto da considerarsi pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 17. 17.1 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, i ricorrenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). 17.2 Ne discende quindi che l'esecuzione dell'allontanamento risulta essere anche possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI).

18. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata.

19. Visto tutto quanto sopra, la SEM con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto - a parte il piccolo errore di datazione del matrimonio dell'insorgente che la medesima solleva nel suo gravame (cfr. ricorso, pag. 2), il quale pare essere un semplice refuso, dato che nella parte dei fatti è stato riportato correttamente come anno di matrimonio il (...), il quale risulta in ogni modo ininfluente per dirimere la presente vertenza - o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

20. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva d'oggetto.

21. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

22. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: