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D-3007/2023

D-3007/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-09-18 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Sachverhalt

A. A.a Il 23 gennaio 2023, A._______, cittadino iraniano di etnia curda, ha depositato una domanda d’asilo al Centro federale per richiedenti l’asilo (CFA) della Regione Ticino e Svizzera centrale. A.b La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha svolto un’approfondita audizione sui motivi d’asilo in data 14 aprile 2023. In sintesi, il richiedente ha addotto di temere che il suo amico M., con cui avrebbe partecipato a delle manifestazioni di protesta contro il regime e che sarebbe stato arrestato, renda noto il suo nome alle autorità iraniane. Contestualmente egli ha prodotto inizialmente solo il certificato di nascita. Con il parere sul progetto di decisione del 25 aprile 2023, egli ha poi trasmesso una fotocopia della carta d’identità, un video raffigurante il suo profilo Instagram e un documento attestante la condanna e l’incarcerazione di suo padre. B. Con decisione del 27 aprile 2023, notificata il medesimo giorno, la SEM ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera. C. Avverso questa decisione l’interessato (di seguito anche il ricorrente o l’insorgente) ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), dapprima in data 25 maggio 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 26 maggio 2023) e, in seguito, per tramite del rappresentate legale in data 30 maggio 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 31 maggio 2023), chiedendo, in via principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, in subordine l’ammissione provvisoria. In ulteriore subordine, egli ha chiesto il rinvio degli atti alla SEM per complemento istruttorio e nuovo esame delle allegazioni. Egli ha altresì domandato l'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e dal relativo anticipo. Al ricorso, ha allegato uno screenshot di una notizia attestante il succitato rapimento dell’amico; un avviso del (…) della sua università alla polizia di espulsione dalla facoltà (…); due convocazioni della polizia (…); una conferma giudiziaria della condanna emessa nei confronti di suo padre nonché diversi rapporti medici.

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D. Nelle osservazioni del 5 luglio 2023, la SEM ha chiesto il rigetto del ricorso. E. Con replica del 20 luglio 2023, il ricorrente si è riconfermato nelle richieste di causa, allegando due rapporti medici. Il suo rappresentante ha segnalato altresì delle difficoltà di comunicazione in ragione del ricovero del ricorrente in clinica psichiatrica e ribadito almeno la necessità dell’ammissione provvisoria, in subordine, alla luce anche dell’attuale ricovero, il rinvio degli atti alla SEM per procedere con la predisposizione di un rapporto medico completo, segnatamente un rapporto F4. F. Con scritto del 15 agosto 2023 questo Tribunale ha invitato la SEM a inoltrare una duplica. G. Unilateralmente, il 6 settembre 2023, la SEM ha invitato il ricorrente a presentare un rapporto medico dettagliato per mezzo del modulo allegato (F4), a seguito del quale il ricorrente ha trasmesso in data 12 settembre 2023 delle osservazioni, evidenziando come l’autorità inferiore abbia, con tale modalità, riaperto l’istruttoria e accolto le proprie richieste. Nello specifico, l’insorgente ha poi trasmesso alla SEM (e in copia al Tribunale), con scritto del 20 settembre 2023, due rapporti medici dettagliati (F4) del 12 rispettivamente 18 settembre 2023. H. Con susseguente duplica del 27 settembre 2023 la SEM ha concluso nuovamente per la richiesta di rigetto. I. Con scritti rispettivamente del 6 ottobre 2023, 23 febbraio 2024 e 7 giugno 2024, il ricorrente ha trasmesso ulteriori rapporti medici. J. Con ordinanza del 2 settembre 2024 il Tribunale ha invitato il ricorrente ha presentare eventuali osservazioni alla duplica del 27 settembre 2023 dell’autorità inferiore. Egli vi ha dato seguito con triplica del 6 settembre 2024, riconfermandosi nelle sue conclusioni ricorsuali.

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Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione con l’art. 10 dell’Ordinanza del 1°aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo, RS 142.318, abrogata con effetto dal 15 dicembre 2023] e la disposizione transitoria dell’abrogazione del 22 novembre 2023 [RU 2023 6494] a contrario; DTAF 2020 I/1 consid. 7) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).

E. 3.1 Con atto ricorsuale, l’insorgente lamenta, quali censure formali, la violazione del principio inquisitorio rispettivamente dell’obbligo di accertamento dei fatti da parte dell’autorità inferiore (art. 6 LAsi cum art. 12 PA) con conseguente violazione della garanzia della via giudiziaria (art. 29a Cost.) e del diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell’art. 13 CEDU, ovvero sostanzialmente il diritto a un giudizio da parte di un’autorità giudiziaria nazionale. Nello specifico, egli rimprovera all’autorità inferiore un accertamento incompleto circa il suo stato di salute, a suo dire riconosciuto implicitamente dalla stessa, in corso di istruttoria, con la richiesta del 6 settembre 2023 di nuovi accertamenti medici (cfr. narrativa lett. F). A mente del ricorrente, la SEM avrebbe quindi “riaperto” l’istruttoria, riconoscendo la propria richiesta di un accertamento dello stato di salute, senza tuttavia procedere con l’annullamento della decisione impugnata.

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E. 3.2 Nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e

E. 3.3 Il ricorrente ha evidenziato una carenza nella delucidazione del proprio stato di salute. A torto. La SEM ha dettagliatamente approfondito la situazione medica. In proposito, la stessa ha provveduto a sottoporre il ricorrente a consulti medici, e meglio: lo stato di salute del ricorrente è stato riportato, innanzitutto, nei fogli di trasmissione di informazioni mediche (F2) rispettivamente del 27 gennaio 2023 (atto SEM 12/2) – in cui figura la diagnosi di lieve disturbo d’ansia, ipotensione ortostatica e lieve diminuzione visus, su riferiti disturbi di insonnia e anche forte agitazione causante dolore toracico –, e del 16 febbraio 2023 (atto SEM 14/2) – in cui si conferma il disturbo d’insonnia trattato farmacologicamente. Successivamente, nell’ambito dell’audizione del 14 aprile 2023 è emerso che egli, a causa del viaggio e dei problemi avuti in Patria, avrebbe sofferto “un po’ di depressione e problemi psicologici”, e sarebbe affetto da tachicardia e insonnia, (cfr. verbale, D53 seg.). Il ricorrente è stato nuovamente visitato dal medico, che ha diagnosticato delle (…), mentre non è stato riferito alcun problema psicologico (cfr. foglio F2 del 18 aprile 2023 [atto SEM 18/3]). Nel parere del 26 aprile 2023 sulla bozza di decisione (atto SEM 20/6) il ricorrente non ha infine avanzato alcun problema di salute (in particolare, di natura psicologica). Su questa base medica e considerate le allegazioni in sede di parere, alla SEM – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – non può essere rimproverato un accertamento insufficiente della fattispecie medica rispettivamente di non avere considerato i rapporti medici agli atti fino all’emanazione della decisione impugnata. Peraltro, un rapporto medico dettagliato, richiesto dall’autorità inferiore pendente causa davanti a questo Tribunale, aveva per oggetto di chiarire unicamente le allegazioni del ricorrente in punto al suo stato di salute

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successivamente al ricovero (e quindi a un possibile peggioramento), segnalato in fase di replica, e alle asserite difficoltà di comunicazione tra il ricorrente e il suo rappresentante, e non è la conseguenza di un accertamento incompleto dei fatti. Pertanto, è evidente che tale approfondimento non doveva essere operato in sede di prima istanza, ciò che esclude una volontà della SEM di sanare un’omissione. Il ricorrente invoca quindi a torto un accertamento incompleto dei fatti, una perdita di un grado di giurisdizione e una violazione del diritto a un ricorso effettivo. In queste circostanze, la SEM non ha ammesso implicitamente la richiesta di causa (petito n. 4) di rinvio atti per complemento istruttorio e nuovo esame delle allegazioni.

E. 3.4 A titolo abbondanziale si osserva che, anche ammettendo un mancato obbligo da parte dell’autorità inferiore in punto alla richiesta di un rapporto medico dettagliato già nella procedura di prima istanza, un rinvio della causa all’autorità inferiore non sarebbe comunque giustificato, poiché la maturità di giudizio per il Tribunale è in ogni caso data. Infatti, nella procedura di ricorso il ricorrente ha trasmesso i rapporti medici dettagliati a questa istanza, che nell’esame di un’eventuale inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento per motivi medici li valuta con piena cognizione. Inoltre, entrambe le parti si sono espresse in merito in codesta procedura ricorsuale. Nell’ipotesi di una violazione del principio inquisitorio, dunque, per motivi di economia processuale il Tribunale potrebbe decidere la presente causa, rinunciando a un rinvio all’autorità inferiore per ulteriori accertamenti (cfr. al proposito sentenza del TAF E-6762/2017 del 22 febbraio 2018 consid. 5 e 6.1 con riferimento a DTAF 2015/10 consid. 7.1).

E. 3.5 Ferme queste premesse, nella fattispecie è irrilevante se l’autorità inferiore abbia commesso una lesione dell’effetto devolutivo (art. 54 PA), invitando il ricorrente pendente causa dinnanzi a questo Tribunale a presentare un rapporto medico dettagliato (F4). In questo caso, infatti, per i motivi suesposti (economia processuale) una sola lesione dell’effetto devolutivo non giustificherebbe l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa all’autorità inferiore. Inoltre, siccome il ricorrente ha prodotto egli stesso dei rapporti medici dettagliati (F4) dinnanzi al Tribunale, questi vengono considerati dalla presente istanza quali allegati rispettivamente mezzi di prova prodotti dall’insorgente, a prescindere da una eventuale nullità, conseguente a un’eventuale lesione dell’effetto devolutivo.

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E. 3.6 Riassumendo, l’autorità inferiore ha delucidato adeguatamente lo stato di salute del ricorrente e non è incorsa in un accertamento incompleto dei fatti. Richiedendo la predisposizione di un rapporto medico in fase di ricorso, la SEM non ha né riconosciuto il petito in ulteriore subordine del ricorso (di rinviare la causa per complemento istruttorio e rivalutazione) né vìolato la garanzia della via giudiziaria o del diritto a un ricorso effettivo e, in ogni caso, non si giustifica un rinvio della causa all’autorità inferiore. Le censure formali del ricorrente vanno pertanto respinte. 4. Oggetto di litigio di merito, sono il riconoscimento della qualità di rifugiato, e contestualmente l’ottemperamento, a dire del ricorrente, delle condizioni cumulative della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d’asilo nonché la presenza o meno di ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento verso il Paese d’origine.

5. Qui di seguito si esaminerà la verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente in punto ai motivi di asilo, e meglio al suo presunto attivismo.

5.1 5.1.1 A motivazione del suo espatrio, il ricorrente ha addotto di essere stato un attivista politico già a scuola, avviando delle discussioni e incitando i compagni a non collaborare con lo Stato. Dopo appena un semestre d’università, sarebbe stato espulso a causa delle sue attività e di quelle dei suoi parenti. Successivamente avrebbe lavorato come (…). In seguito alla morte di Mahsa Amini, insieme al suo amico M. avrebbe radunato delle persone e partecipato a tutte le protese, rivestendo un ruolo importante, finché un giorno avrebbero arrestato l’amico. Il ricorrente sarebbe stato certo che lo avrebbero torturato e che egli avrebbe fatto il suo nome. Così, con l’aiuto del padre sarebbe riuscito a lasciare il Paese con un passatore. Una settimana dopo, la polizia si sarebbe presentata a casa della sua famiglia e, rivolgendosi in modo irrispettoso ai suoi genitori, avrebbe confiscato tutti i suoi effetti personali, compreso il suo computer (cfr. verbale audizione del 14 aprile 2023 [doc. SEM 17/14; in seguito: verbale], D61, D72 segg., D83 segg.).

5.1.2 La SEM ha ritenuto inverosimili le dichiarazioni del ricorrente, perché non sufficientemente motivate, non essendo concrete, dettagliate e circostanziate in punti essenziali, esimendosi così dall’esaminarne la

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rilevanza. Il ricorrente sostiene, invece, che alla luce delle allegazioni fatte durante l’audizione, delle ulteriori precisazioni fornite in sede di parere sul progetto di decisione nonché dei mezzi di prova prodotti, le sue dichiarazioni soddisfino le condizioni di verosimiglianza. 5.2 5.2.1 Giusta l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5.2.2 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta, ciò che non è il caso qualora egli fondi le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 5.3 Il Tribunale condivide l’opinione della SEM secondo cui il ricorrente non ha saputo sostanziare le allegazioni in merito agli avvenimenti su cui è

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stato interrogato. Riguardo all’asserita espulsione dall’università, il ricorrente ha spiegato che il rettore lo avrebbe reputato inidoneo a causa delle sue attività già svolte in precedenza (verbale, D79-81). A corroborazione di questa allegazione, con il ricorso il ricorrente ha inoltrato una lettera di espulsione per incompetenza dalla facoltà di (…) datata (…) (atto TAF 3/4). Questo documento è stato prodotto in fotocopia, siccome il ricorrente teme che l’invio del documento in originale dall’Iran esporrebbe lui e la sua famiglia a gravi rischi. Ora, malgrado le asserite convocazioni del padre presso le autorità iraniane onde sollecitare un ritorno in Patria del ricorrente per apparizione davanti ad esse, non è tuttavia comprensibile quali siano questi “gravi rischi”, dal momento che un controllo capillare delle autorità iraniane su ogni invio postale appare del tutto inverosimile. Vi è dunque fondato motivo di dubitare della veridicità di questo episodio. Inoltre, il ricorrente non ha saputo descrivere in modo dettagliato e concreto il suo ruolo nelle proteste e nemmeno quello del suo amico M. (cfr. verbale, D83-87), limitandosi a dare risposte generiche, senza dettagli distintivi (cfr. verbale, D83-89). L’esempio concreto di manifestazione riferito, secondo cui si sarebbe aggiunto a una protesta, camminando da una piazza verso la prefettura e urlando degli slogan, quando sarebbero arrivati dei poliziotti e avrebbero aperto il fuoco sui manifestanti (cfr. verbale, D89), risulta altresì scarno e stereotipato. Parimenti, le dichiarazioni riguardanti le circostanze in cui avrebbe appreso dell’arresto del suo amico M. non sono circostanziate. Peraltro, esse si fondano su informazioni riportategli da terze persone – per quanto concerne l’episodio in cui si sarebbe trovato nel negozio di un amico, quando degli amici in comune avrebbero riferito dell’arresto di M. (verbale, D91) – nonché su sue supposizioni – per quanto attiene ai timori che il suo amico M., avendo avuto un ruolo molto simile al suo, sotto tortura avrebbe fatto il suo nome alle autorità (cfr. verbale D93). Queste circostanze sono quindi già di per sé opinabili (cfr. sentenze del TAF E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7; D-4874/2022 del 24 ottobre 2023 consid. 6.2). Lo screenshot del messaggio pubblicato sul canale (…), in cui si legge del rapimento dell’amico M. (atto TAF 3/3), presentato soltanto in fase di ricorso, non contribuisce a stabilire la verosimiglianza del racconto del ricorrente; in particolare, non è atto a comprovare l’asserita amicizia tra M. e il ricorrente e con ciò un fondato timore di una persecuzione collegata all’asserito rapimento di M. Per quanto concerne le lettere di convocazione rispettivamente del (…) delle forze di polizia a lui indirizzate (atto TAF 3/5-6), prodotte anch’esse in fotocopia solamente in fase di ricorso, si rileva una contraddizione tra la produzione di tali documenti e la mancata menzione degli stessi nonché l’incapacità di fornire

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elementi concreti a supporto della sua tesi di essere ricercato dalle autorità iraniane durante l’audizione svoltasi il 14 aprile 2023 (cfr. verbale, D94 seg.), dato che la prima di queste convocazioni è stata notificata a suo padre più di un mese prima della suddetta audizione. Al riguardo, il ricorrente ha affermato che prima del 23 maggio 2023 la sua famiglia non lo avrebbe messo al corrente dell’esistenza di queste lettere per non creargli eccessive preoccupazioni. La famiglia gli avrebbe, inoltre, comunicato che le autorità lo avrebbero cercato diverse volte a casa, ma solo in due occasioni avrebbero lasciato delle lettere di convocazione. Queste dubbie argomentazioni, secondo il Tribunale, non sono in grado di sovvertire la conclusione di inverosimiglianza; tanto più che, come già considerato sopra, ci si poteva attendere che il ricorrente trasmettesse i relativi documenti in originale. Infine, anche gli ulteriori mezzi di prova, ovvero la conferma giudiziaria (in fotocopia) della condanna di due anni del padre (atto TAF 3/7; cfr. anche scritto giudiziario in merito alla condanna del padre già prodotto con il parere del 26 aprile 2023 [atto SEM 4]), nonché le condivisioni fatte sul suo profilo pubblico di Instagram con 142 followers (atto SEM 5 [descrizione scritta del filmato fatto al profilo], video su chiavetta [dossier SEM]), non mutano il risultato dell’analisi della verosimiglianza. In merito alla condanna (e carcerazione) del padre, si osserva che, stando alle dichiarazioni del ricorrente, in seguito al suo rilascio il padre non sarebbe più stato arrestato (cfr. verbale, D70). Riguardo alle succitate condivisioni, avvenute prima e dopo l’espatrio, inoltre, non si ravvisa alcun elemento concreto a dimostrazione del presunto attivismo politico come studente universitario; esse si limitano bensì alla diffusione di contenuti generici contro il governo. Ugualmente al documento attestante la carcerazione del padre, queste non concorrono ad aggravare il suo profilo di rischio, come giustamente constatato dalla SEM. Inoltre, come sottolineato dall’autorità inferiore, durante l’audizione al ricorrente è stata offerta la possibilità di esprimersi liberamente. Sennonché egli non ha illustrato come l’ansia, lo stress e le problematiche psicologiche da lui asserite potrebbero avere influito concretamente sulle sue capacità espositive, con conseguenze negative sulle conclusioni di inverosimiglianza dell’autorità inferiore. 5.4 Visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente sui motivi d’asilo non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi. L’autorità inferiore ha quindi rettamente rinunciato a un esame della rilevanza dei

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motivi d’asilo e, inoltre, non è intravedibile una lesione del diritto di essere sentiti rispettivamente dell’obbligo di motivazione o del principio inquisitorio. 6. 6.1 Nell’atto ricorsuale il ricorrente censura inoltre l’ammissibilità e l’esigibilità dell’allontanamento, evidenziando che un suo ritorno in patria sarebbe contrario ai disposti legali applicabili. 6.2 6.2.1 Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che l'esecuzione dell'allontanamento sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 6.2.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 6.3 Agli atti non si riscontrano degli indizi seri e convincenti che rendano verosimile l'esistenza di un probabile rischio che il ricorrente possa subire un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque ammissibile. 6.4 Più in dettaglio va invece analizzata l’esigibilità dell'esecuzione dell’allontanamento. 6.4.1 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto il ricorrente un uomo giovane e in buona salute, che, in caso di ritorno in Patria, potrebbe godere del supporto di una rete familiare, composta dai genitori, in buone condizioni economiche, e che potrebbe godere di una rendita sicura. Inoltre, il ricorrente avrebbe già acquisito una buona esperienza

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professionale come (…). Conseguentemente la SEM ha ritenuto adempiuta la condizione di esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Ciò anche ritenuti i nuovi rapporti medici emessi, evidenziando in proposito che il ricorrente soffre di patologie che sarebbero pienamente sotto controllo tramite una semplice psicoterapia, senza particolari prescrizioni mediche necessarie. Delle cure mediche e psichiatriche sarebbero di principio disponibili in Iran. Per contro, il ricorrente è dell’avviso che, in seguito alle innumerevoli visite psichiatriche e al precario stato di salute psichica, dovrebbe essere concessa almeno l’ammissione provvisoria, rilevando che un supporto psicologico gli sarebbe di grande giovamento e che nella sua zona di provenienza non avrebbe la possibilità di accedervi. 6.4.2 6.4.2.1 L’esecuzione dell’allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStrI). Motivi medici rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento esclusivamente quando le cure necessarie ed essenziali non sono ottenibili nel Paese d’origine e un rimpatrio comprometterebbe rapidamente lo stato di salute della persona mettendone a rischio la vita (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2). 6.4.2.2 Nonostante le notevoli tensioni e, in alcuni casi, i disordini in corso in Iran che esistono dal settembre 2022, attualmente non vi sono né guerre o guerre civili né una situazione di violenza generale che renderebbero un ritorno generalmente inesigibile (cfr. sentenze del TAF D-1668/2024 del 19 aprile 2024; D-6594/2020 del 21 aprile 2023 consid. 16.4.1; E-1717/2020 del 16 febbraio 2023 consid. 9.4.1; D-3447/2021 del 19 dicembre 2022 consid. 9.4.2). 6.4.3 Ora, per quanto concerne lo stato di salute e le conseguenze dello stesso va detto quanto segue: 6.4.3.1 Dopo l’emanazione della decisione impugnata del 27 aprile 2023, sono seguite due visite mediche, la prima il 2 maggio 2023, nel cui rapporto si attesta un’insonnia con incubi, su riferito peggioramento nelle ultime settimane e schizofrenia tra i parenti del ricorrente (cfr. atto SEM 24/2), in seguito il 4 maggio 2023, in cui il ricorrente ha riferito attacchi di panico, ansia e tremori, chiedendo supporto psichiatrico il prima possibile (cfr. atto

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SEM 25/2), cosa avvenuta il giorno stesso con consulto psichiatrico specifico. Nel rispettivo breve referto medico di dimissione (atto SEM 27/2) è stata diagnosticata una sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva e una riferita anamnesi positiva per disturbo bipolare (da indagare ulteriormente). A questi consulti ne hanno fatto seguito diversi altri, ovvero: due consulti psichiatrici in data 8 maggio 2023 (atto SEM 28/2), con diagnosi di sindrome da disadattamento, con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali (ICD-10: F43.23) e in data 9 maggio 2023 (atto SEM 29/2) con aggiunta della diagnosi di disturbo da stress post-traumatico (DD PTSD; ICD-10: F43.1) e sindrome affettiva bipolare (ICD-10: F31.9), entrambe da indagare ulteriormente; nonché un controllo di decorso dal medico in data 16 maggio 2023 (atto SEM 32/2), in cui il ricorrente ha riferito un netto miglioramento dopo l’assunzione della terapia prescritta da parte dello psichiatra, senza accennare ulteriori problemi; un consulto psichiatrico in data 22 maggio 2023 (atto SEM 33/2) con diagnosi di sindrome da disadattamento, con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali e inizio di un lavoro terapeutico (atto TAF 3/8 segg.). Successivamente all’inoltro del ricorso, nel referto del 30 maggio 2023 (atto SEM 39/2) è confermata la sindrome da disadattamento e aggiunto un DD PTSD da indagare ulteriormente; nel referto del 6 giugno 2023 (atto SEM 40/2) è riconfermata (solo) la sindrome da disadattamento. Nella visita medica del 20 giugno 2023 (F2 del 21 giugno 2023 [atto SEM 46/2]), il ricorrente ha riferito di avere delle palpitazioni al mattino con stretta al cuore, oltre a mal di stomaco e problemi intestinali per evacuazione. Il medico ha diagnosticato una dispepsia e delle turbe psichiche in trattamento. In seguito dal 18 luglio al 7 agosto 2023, il ricorrente è stato ricoverato nella Clinica psichiatrica (…). Nel rispettivo rapporto medico di dimissione del 19 settembre 2023 (atto TAF 19) è stata posta la diagnosi di sindrome da disadattamento, con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali. Il ricorrente avrebbe riferito idee di morte passiva, da ricondurre alla mancanza di prospettive e di speranza per il futuro. Dopo aumento del dosaggio farmacologico, si sarebbe assistito a un miglioramento dell’umore e a una riduzione fino all’assenza dei pensieri di morte passiva. Nel corso della degenza e alla dimissione il ricorrente avrebbe rifiutato di proseguire con la terapia farmacologica a causa degli scarsi benefici da lui osservati. Nel rapporto medico dettagliato (F4) di medicina generale del 12 settembre 2023 (atto TAF 17/2 e SEM 62/4), il medico curante non ha

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constatato patologie rilevanti a livello fisico. Nel rapporto medico dettagliato (F4) di psichiatria del 18 settembre 2023 (atto TAF 17/3 e SEM 63/4), è stato diagnosticato un PTSD, una sindrome da disadattamento, con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali, e “bersaglio di percepita discriminazione e persecuzione” (ICD-10: Z60.5). Stando a quest’ultimo rapporto, il ricorrente necessiterebbe di continuare i colloqui psicologici in essere. Il trattamento anche con una terapia farmacologica – rifiutata dal ricorrente – potrebbe verosimilmente portare a un maggiore benessere. Nel certificato del 16 febbraio 2024 del (…) (atto TAF 20), si confermano le ultime diagnosi nonché il proseguimento della cura farmacologica, aggiungendo che sarebbe verosimile attendersi un sensibile miglioramento della sintomatologia con la continuazione del progetto terapeutico e con il miglioramento della propria situazione sociale. Nell’ulteriore rapporto del 22 maggio 2024 (atto TAF 21), i medici del succitato Servizio hanno affermato, in particolare, che la sofferenza psichica del ricorrente sarebbe fortemente legata anche alle prospettive per il futuro e al timore di dover rimpatriare; un rientro comporterebbe un peggioramento del suo stato di salute e sarebbe verosimile che in Iran il ricorrente non riceverebbe le cure idonee di cui necessita. 6.4.3.2 In base alla cronistoria medica suesposta e alle diagnosi poste, non è comprovato che, come riferito dal Servizio (…), in Iran l’insorgente non riceverebbe le cure idonee di cui necessita. Il ricorrente soffre di patologie rilevanti esclusivamente a livello psichico, tuttavia curabili attraverso psicoterapia. Il sistema sanitario iraniano è di alto livello (cfr. sentenze del TAF E-2047/2020 del 23 agosto 2022 consid. 8.3.6 e D-3121/2023 dell'11 luglio 2023 consid. 10.6). Per quanto riguarda il trattamento dei problemi di salute mentale, l'Atlante della salute mentale 2020 dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), pubblicato nell'aprile 2022, fa riferimento a 2057 psichiatri che esercitano in istituzioni pubbliche e private. La cura psicoterapeutica e farmacologica di cui necessita il ricorrente è dunque disponibile anche in Iran (cfr. sentenze del TAF D-4962/2022 dell’8 maggio 2024 consid. 10.3.3; E-3922/2022 del 28 settembre 2022 consid. 9.3.2). Nonostante l’allegazione che lo psichiatra/psicologo più vicino si troverebbe in una città molto distante da casa sua, egli non ha reso verosimile l’impossibilità di visitare un tale specialista. A prescindere dai problemi psichici, trattabili anche nel Paese d’origine, il ricorrente è un uomo giovane e in buona salute, che, in caso di ritorno in Patria, potrebbe contare soprattutto sul supporto dei genitori, i quali si trovano in buone

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condizioni economiche. Inoltre, egli ha già acquisito esperienza professionale come (…). 6.4.4 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI). 6.5 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 6.6 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata. 7. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per cui il ricorso va respinto.

E. 4 Oggetto di litigio di merito, sono il riconoscimento della qualità di rifugiato, e contestualmente l'ottemperamento, a dire del ricorrente, delle condizioni cumulative della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo nonché la presenza o meno di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento verso il Paese d'origine.

E. 5 Qui di seguito si esaminerà la verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente in punto ai motivi di asilo, e meglio al suo presunto attivismo.

E. 5.1.1 A motivazione del suo espatrio, il ricorrente ha addotto di essere stato un attivista politico già a scuola, avviando delle discussioni e incitando i compagni a non collaborare con lo Stato. Dopo appena un semestre d'università, sarebbe stato espulso a causa delle sue attività e di quelle dei suoi parenti. Successivamente avrebbe lavorato come (...). In seguito alla morte di Mahsa Amini, insieme al suo amico M. avrebbe radunato delle persone e partecipato a tutte le protese, rivestendo un ruolo importante, finché un giorno avrebbero arrestato l'amico. Il ricorrente sarebbe stato certo che lo avrebbero torturato e che egli avrebbe fatto il suo nome. Così, con l'aiuto del padre sarebbe riuscito a lasciare il Paese con un passatore. Una settimana dopo, la polizia si sarebbe presentata a casa della sua famiglia e, rivolgendosi in modo irrispettoso ai suoi genitori, avrebbe confiscato tutti i suoi effetti personali, compreso il suo computer (cfr. verbale audizione del 14 aprile 2023 [doc. SEM 17/14; in seguito: verbale], D61, D72 segg., D83 segg.).

E. 5.1.2 La SEM ha ritenuto inverosimili le dichiarazioni del ricorrente, perché non sufficientemente motivate, non essendo concrete, dettagliate e circostanziate in punti essenziali, esimendosi così dall'esaminarne la rilevanza. Il ricorrente sostiene, invece, che alla luce delle allegazioni fatte durante l'audizione, delle ulteriori precisazioni fornite in sede di parere sul progetto di decisione nonché dei mezzi di prova prodotti, le sue dichiarazioni soddisfino le condizioni di verosimiglianza.

E. 5.2.1 Giusta l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 5.2.2 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta, ciò che non è il caso qualora egli fondi le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 5.3 Il Tribunale condivide l'opinione della SEM secondo cui il ricorrente non ha saputo sostanziare le allegazioni in merito agli avvenimenti su cui è stato interrogato. Riguardo all'asserita espulsione dall'università, il ricorrente ha spiegato che il rettore lo avrebbe reputato inidoneo a causa delle sue attività già svolte in precedenza (verbale, D79-81). A corroborazione di questa allegazione, con il ricorso il ricorrente ha inoltrato una lettera di espulsione per incompetenza dalla facoltà di (...) datata (...) (atto TAF 3/4). Questo documento è stato prodotto in fotocopia, siccome il ricorrente teme che l'invio del documento in originale dall'Iran esporrebbe lui e la sua famiglia a gravi rischi. Ora, malgrado le asserite convocazioni del padre presso le autorità iraniane onde sollecitare un ritorno in Patria del ricorrente per apparizione davanti ad esse, non è tuttavia comprensibile quali siano questi "gravi rischi", dal momento che un controllo capillare delle autorità iraniane su ogni invio postale appare del tutto inverosimile. Vi è dunque fondato motivo di dubitare della veridicità di questo episodio. Inoltre, il ricorrente non ha saputo descrivere in modo dettagliato e concreto il suo ruolo nelle proteste e nemmeno quello del suo amico M. (cfr. verbale, D83-87), limitandosi a dare risposte generiche, senza dettagli distintivi (cfr. verbale, D83-89). L'esempio concreto di manifestazione riferito, secondo cui si sarebbe aggiunto a una protesta, camminando da una piazza verso la prefettura e urlando degli slogan, quando sarebbero arrivati dei poliziotti e avrebbero aperto il fuoco sui manifestanti (cfr. verbale, D89), risulta altresì scarno e stereotipato. Parimenti, le dichiarazioni riguardanti le circostanze in cui avrebbe appreso dell'arresto del suo amico M. non sono circostanziate. Peraltro, esse si fondano su informazioni riportategli da terze persone - per quanto concerne l'episodio in cui si sarebbe trovato nel negozio di un amico, quando degli amici in comune avrebbero riferito dell'arresto di M. (verbale, D91) - nonché su sue supposizioni - per quanto attiene ai timori che il suo amico M., avendo avuto un ruolo molto simile al suo, sotto tortura avrebbe fatto il suo nome alle autorità (cfr. verbale D93). Queste circostanze sono quindi già di per sé opinabili (cfr. sentenze del TAF E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7; D-4874/2022 del 24 ottobre 2023 consid. 6.2). Lo screenshot del messaggio pubblicato sul canale (...), in cui si legge del rapimento dell'amico M. (atto TAF 3/3), presentato soltanto in fase di ricorso, non contribuisce a stabilire la verosimiglianza del racconto del ricorrente; in particolare, non è atto a comprovare l'asserita amicizia tra M. e il ricorrente e con ciò un fondato timore di una persecuzione collegata all'asserito rapimento di M. Per quanto concerne le lettere di convocazione rispettivamente del (...) delle forze di polizia a lui indirizzate (atto TAF 3/5-6), prodotte anch'esse in fotocopia solamente in fase di ricorso, si rileva una contraddizione tra la produzione di tali documenti e la mancata menzione degli stessi nonché l'incapacità di fornire elementi concreti a supporto della sua tesi di essere ricercato dalle autorità iraniane durante l'audizione svoltasi il 14 aprile 2023 (cfr. verbale, D94 seg.), dato che la prima di queste convocazioni è stata notificata a suo padre più di un mese prima della suddetta audizione. Al riguardo, il ricorrente ha affermato che prima del 23 maggio 2023 la sua famiglia non lo avrebbe messo al corrente dell'esistenza di queste lettere per non creargli eccessive preoccupazioni. La famiglia gli avrebbe, inoltre, comunicato che le autorità lo avrebbero cercato diverse volte a casa, ma solo in due occasioni avrebbero lasciato delle lettere di convocazione. Queste dubbie argomentazioni, secondo il Tribunale, non sono in grado di sovvertire la conclusione di inverosimiglianza; tanto più che, come già considerato sopra, ci si poteva attendere che il ricorrente trasmettesse i relativi documenti in originale. Infine, anche gli ulteriori mezzi di prova, ovvero la conferma giudiziaria (in fotocopia) della condanna di due anni del padre (atto TAF 3/7; cfr. anche scritto giudiziario in merito alla condanna del padre già prodotto con il parere del 26 aprile 2023 [atto SEM 4]), nonché le condivisioni fatte sul suo profilo pubblico di Instagram con 142 followers (atto SEM 5 [descrizione scritta del filmato fatto al profilo], video su chiavetta [dossier SEM]), non mutano il risultato dell'analisi della verosimiglianza. In merito alla condanna (e carcerazione) del padre, si osserva che, stando alle dichiarazioni del ricorrente, in seguito al suo rilascio il padre non sarebbe più stato arrestato (cfr. verbale, D70). Riguardo alle succitate condivisioni, avvenute prima e dopo l'espatrio, inoltre, non si ravvisa alcun elemento concreto a dimostrazione del presunto attivismo politico come studente universitario; esse si limitano bensì alla diffusione di contenuti generici contro il governo. Ugualmente al documento attestante la carcerazione del padre, queste non concorrono ad aggravare il suo profilo di rischio, come giustamente constatato dalla SEM. Inoltre, come sottolineato dall'autorità inferiore, durante l'audizione al ricorrente è stata offerta la possibilità di esprimersi liberamente. Sennonché egli non ha illustrato come l'ansia, lo stress e le problematiche psicologiche da lui asserite potrebbero avere influito concretamente sulle sue capacità espositive, con conseguenze negative sulle conclusioni di inverosimiglianza dell'autorità inferiore.

E. 5.4 Visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente sui motivi d'asilo non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi. L'autorità inferiore ha quindi rettamente rinunciato a un esame della rilevanza dei motivi d'asilo e, inoltre, non è intravedibile una lesione del diritto di essere sentiti rispettivamente dell'obbligo di motivazione o del principio inquisitorio.

E. 6.1 Nell'atto ricorsuale il ricorrente censura inoltre l'ammissibilità e l'esigibilità dell'allontanamento, evidenziando che un suo ritorno in patria sarebbe contrario ai disposti legali applicabili.

E. 6.2.1 Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che l'esecuzione dell'allontanamento sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 6.2.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 6.3 Agli atti non si riscontrano degli indizi seri e convincenti che rendano verosimile l'esistenza di un probabile rischio che il ricorrente possa subire un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque ammissibile.

E. 6.4 Più in dettaglio va invece analizzata l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.

E. 6.4.1 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto il ricorrente un uomo giovane e in buona salute, che, in caso di ritorno in Patria, potrebbe godere del supporto di una rete familiare, composta dai genitori, in buone condizioni economiche, e che potrebbe godere di una rendita sicura. Inoltre, il ricorrente avrebbe già acquisito una buona esperienza professionale come (...). Conseguentemente la SEM ha ritenuto adempiuta la condizione di esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Ciò anche ritenuti i nuovi rapporti medici emessi, evidenziando in proposito che il ricorrente soffre di patologie che sarebbero pienamente sotto controllo tramite una semplice psicoterapia, senza particolari prescrizioni mediche necessarie. Delle cure mediche e psichiatriche sarebbero di principio disponibili in Iran. Per contro, il ricorrente è dell'avviso che, in seguito alle innumerevoli visite psichiatriche e al precario stato di salute psichica, dovrebbe essere concessa almeno l'ammissione provvisoria, rilevando che un supporto psicologico gli sarebbe di grande giovamento e che nella sua zona di provenienza non avrebbe la possibilità di accedervi.

E. 6.4.2.1 L'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStrI). Motivi medici rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento esclusivamente quando le cure necessarie ed essenziali non sono ottenibili nel Paese d'origine e un rimpatrio comprometterebbe rapidamente lo stato di salute della persona mettendone a rischio la vita (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2).

E. 6.4.2.2 Nonostante le notevoli tensioni e, in alcuni casi, i disordini in corso in Iran che esistono dal settembre 2022, attualmente non vi sono né guerre o guerre civili né una situazione di violenza generale che renderebbero un ritorno generalmente inesigibile (cfr. sentenze del TAF D-1668/2024 del 19 aprile 2024; D-6594/2020 del 21 aprile 2023 consid. 16.4.1; E-1717/2020 del 16 febbraio 2023 consid. 9.4.1; D-3447/2021 del 19 dicembre 2022 consid. 9.4.2).

E. 6.4.3 Ora, per quanto concerne lo stato di salute e le conseguenze dello stesso va detto quanto segue:

E. 6.4.3.1 Dopo l'emanazione della decisione impugnata del 27 aprile 2023, sono seguite due visite mediche, la prima il 2 maggio 2023, nel cui rapporto si attesta un'insonnia con incubi, su riferito peggioramento nelle ultime settimane e schizofrenia tra i parenti del ricorrente (cfr. atto SEM 24/2), in seguito il 4 maggio 2023, in cui il ricorrente ha riferito attacchi di panico, ansia e tremori, chiedendo supporto psichiatrico il prima possibile (cfr. atto SEM 25/2), cosa avvenuta il giorno stesso con consulto psichiatrico specifico. Nel rispettivo breve referto medico di dimissione (atto SEM 27/2) è stata diagnosticata una sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva e una riferita anamnesi positiva per disturbo bipolare (da indagare ulteriormente). A questi consulti ne hanno fatto seguito diversi altri, ovvero: due consulti psichiatrici in data 8 maggio 2023 (atto SEM 28/2), con diagnosi di sindrome da disadattamento, con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali (ICD-10: F43.23) e in data 9 maggio 2023 (atto SEM 29/2) con aggiunta della diagnosi di disturbo da stress post-traumatico (DD PTSD; ICD-10: F43.1) e sindrome affettiva bipolare (ICD-10: F31.9), entrambe da indagare ulteriormente; nonché un controllo di decorso dal medico in data 16 maggio 2023 (atto SEM 32/2), in cui il ricorrente ha riferito un netto miglioramento dopo l'assunzione della terapia prescritta da parte dello psichiatra, senza accennare ulteriori problemi; un consulto psichiatrico in data 22 maggio 2023 (atto SEM 33/2) con diagnosi di sindrome da disadattamento, con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali e inizio di un lavoro terapeutico (atto TAF 3/8 segg.). Successivamente all'inoltro del ricorso, nel referto del 30 maggio 2023 (atto SEM 39/2) è confermata la sindrome da disadattamento e aggiunto un DD PTSD da indagare ulteriormente; nel referto del 6 giugno 2023 (atto SEM 40/2) è riconfermata (solo) la sindrome da disadattamento. Nella visita medica del 20 giugno 2023 (F2 del 21 giugno 2023 [atto SEM 46/2]), il ricorrente ha riferito di avere delle palpitazioni al mattino con stretta al cuore, oltre a mal di stomaco e problemi intestinali per evacuazione. Il medico ha diagnosticato una dispepsia e delle turbe psichiche in trattamento. In seguito dal 18 luglio al 7 agosto 2023, il ricorrente è stato ricoverato nella Clinica psichiatrica (...). Nel rispettivo rapporto medico di dimissione del 19 settembre 2023 (atto TAF 19) è stata posta la diagnosi di sindrome da disadattamento, con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali. Il ricorrente avrebbe riferito idee di morte passiva, da ricondurre alla mancanza di prospettive e di speranza per il futuro. Dopo aumento del dosaggio farmacologico, si sarebbe assistito a un miglioramento dell'umore e a una riduzione fino all'assenza dei pensieri di morte passiva. Nel corso della degenza e alla dimissione il ricorrente avrebbe rifiutato di proseguire con la terapia farmacologica a causa degli scarsi benefici da lui osservati. Nel rapporto medico dettagliato (F4) di medicina generale del 12 settembre 2023 (atto TAF 17/2 e SEM 62/4), il medico curante non ha constatato patologie rilevanti a livello fisico. Nel rapporto medico dettagliato (F4) di psichiatria del 18 settembre 2023 (atto TAF 17/3 e SEM 63/4), è stato diagnosticato un PTSD, una sindrome da disadattamento, con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali, e "bersaglio di percepita discriminazione e persecuzione" (ICD-10: Z60.5). Stando a quest'ultimo rapporto, il ricorrente necessiterebbe di continuare i colloqui psicologici in essere. Il trattamento anche con una terapia farmacologica - rifiutata dal ricorrente - potrebbe verosimilmente portare a un maggiore benessere. Nel certificato del 16 febbraio 2024 del (...) (atto TAF 20), si confermano le ultime diagnosi nonché il proseguimento della cura farmacologica, aggiungendo che sarebbe verosimile attendersi un sensibile miglioramento della sintomatologia con la continuazione del progetto terapeutico e con il miglioramento della propria situazione sociale. Nell'ulteriore rapporto del 22 maggio 2024 (atto TAF 21), i medici del succitato Servizio hanno affermato, in particolare, che la sofferenza psichica del ricorrente sarebbe fortemente legata anche alle prospettive per il futuro e al timore di dover rimpatriare; un rientro comporterebbe un peggioramento del suo stato di salute e sarebbe verosimile che in Iran il ricorrente non riceverebbe le cure idonee di cui necessita.

E. 6.4.3.2 In base alla cronistoria medica suesposta e alle diagnosi poste, non è comprovato che, come riferito dal Servizio (...), in Iran l'insorgente non riceverebbe le cure idonee di cui necessita. Il ricorrente soffre di patologie rilevanti esclusivamente a livello psichico, tuttavia curabili attraverso psicoterapia. Il sistema sanitario iraniano è di alto livello (cfr. sentenze del TAF E-2047/2020 del 23 agosto 2022 consid. 8.3.6 e D-3121/2023 dell'11 luglio 2023 consid. 10.6). Per quanto riguarda il trattamento dei problemi di salute mentale, l'Atlante della salute mentale 2020 dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), pubblicato nell'aprile 2022, fa riferimento a 2057 psichiatri che esercitano in istituzioni pubbliche e private. La cura psicoterapeutica e farmacologica di cui necessita il ricorrente è dunque disponibile anche in Iran (cfr. sentenze del TAF D-4962/2022 dell'8 maggio 2024 consid. 10.3.3; E-3922/2022 del 28 settembre 2022 consid. 9.3.2). Nonostante l'allegazione che lo psichiatra/psicologo più vicino si troverebbe in una città molto distante da casa sua, egli non ha reso verosimile l'impossibilità di visitare un tale specialista. A prescindere dai problemi psichici, trattabili anche nel Paese d'origine, il ricorrente è un uomo giovane e in buona salute, che, in caso di ritorno in Patria, potrebbe contare soprattutto sul supporto dei genitori, i quali si trovano in buone condizioni economiche. Inoltre, egli ha già acquisito esperienza professionale come (...).

E. 6.4.4 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 6.5 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 6.6 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

E. 7 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per cui il ricorso va respinto.

E. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

E. 8.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda volta all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 8.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le richieste di giudizio d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 9 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno

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abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

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Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
  3. Non si prelevano spese processuali.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Pierluigi Paganini Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3007/2023 Sentenza del 18 settembre 2024 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Daniela Brüschweiler, Nina Spälti Giannakitsas, cancelliere Pierluigi Paganini. Parti A._______, nato il (...), Iran, patrocinato da Brian-Roberto Tomat, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 27 aprile 2023 / N (...). Fatti: A. A.a Il 23 gennaio 2023, A._______, cittadino iraniano di etnia curda, ha depositato una domanda d'asilo al Centro federale per richiedenti l'asilo (CFA) della Regione Ticino e Svizzera centrale. A.b La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha svolto un'approfondita audizione sui motivi d'asilo in data 14 aprile 2023. In sintesi, il richiedente ha addotto di temere che il suo amico M., con cui avrebbe partecipato a delle manifestazioni di protesta contro il regime e che sarebbe stato arrestato, renda noto il suo nome alle autorità iraniane. Contestualmente egli ha prodotto inizialmente solo il certificato di nascita. Con il parere sul progetto di decisione del 25 aprile 2023, egli ha poi trasmesso una fotocopia della carta d'identità, un video raffigurante il suo profilo Instagram e un documento attestante la condanna e l'incarcerazione di suo padre. B. Con decisione del 27 aprile 2023, notificata il medesimo giorno, la SEM ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera. C. Avverso questa decisione l'interessato (di seguito anche il ricorrente o l'insorgente) ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), dapprima in data 25 maggio 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 26 maggio 2023) e, in seguito, per tramite del rappresentate legale in data 30 maggio 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 31 maggio 2023), chiedendo, in via principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, in subordine l'ammissione provvisoria. In ulteriore subordine, egli ha chiesto il rinvio degli atti alla SEM per complemento istruttorio e nuovo esame delle allegazioni. Egli ha altresì domandato l'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e dal relativo anticipo. Al ricorso, ha allegato uno screenshot di una notizia attestante il succitato rapimento dell'amico; un avviso del (...) della sua università alla polizia di espulsione dalla facoltà (...); due convocazioni della polizia (...); una conferma giudiziaria della condanna emessa nei confronti di suo padre nonché diversi rapporti medici. D. Nelle osservazioni del 5 luglio 2023, la SEM ha chiesto il rigetto del ricorso. E. Con replica del 20 luglio 2023, il ricorrente si è riconfermato nelle richieste di causa, allegando due rapporti medici. Il suo rappresentante ha segnalato altresì delle difficoltà di comunicazione in ragione del ricovero del ricorrente in clinica psichiatrica e ribadito almeno la necessità dell'ammissione provvisoria, in subordine, alla luce anche dell'attuale ricovero, il rinvio degli atti alla SEM per procedere con la predisposizione di un rapporto medico completo, segnatamente un rapporto F4. F. Con scritto del 15 agosto 2023 questo Tribunale ha invitato la SEM a inoltrare una duplica. G. Unilateralmente, il 6 settembre 2023, la SEM ha invitato il ricorrente a presentare un rapporto medico dettagliato per mezzo del modulo allegato (F4), a seguito del quale il ricorrente ha trasmesso in data 12 settembre 2023 delle osservazioni, evidenziando come l'autorità inferiore abbia, con tale modalità, riaperto l'istruttoria e accolto le proprie richieste. Nello specifico, l'insorgente ha poi trasmesso alla SEM (e in copia al Tribunale), con scritto del 20 settembre 2023, due rapporti medici dettagliati (F4) del 12 rispettivamente 18 settembre 2023. H. Con susseguente duplica del 27 settembre 2023 la SEM ha concluso nuovamente per la richiesta di rigetto. I. Con scritti rispettivamente del 6 ottobre 2023, 23 febbraio 2024 e 7 giugno 2024, il ricorrente ha trasmesso ulteriori rapporti medici. J. Con ordinanza del 2 settembre 2024 il Tribunale ha invitato il ricorrente ha presentare eventuali osservazioni alla duplica del 27 settembre 2023 dell'autorità inferiore. Egli vi ha dato seguito con triplica del 6 settembre 2024, riconfermandosi nelle sue conclusioni ricorsuali. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione con l'art. 10 dell'Ordinanza del 1°aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo, RS 142.318, abrogata con effetto dal 15 dicembre 2023] e la disposizione transitoria dell'abrogazione del 22 novembre 2023 [RU 2023 6494] a contrario; DTAF 2020 I/1 consid. 7) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 3. 3.1 Con atto ricorsuale, l'insorgente lamenta, quali censure formali, la violazione del principio inquisitorio rispettivamente dell'obbligo di accertamento dei fatti da parte dell'autorità inferiore (art. 6 LAsi cum art. 12 PA) con conseguente violazione della garanzia della via giudiziaria (art. 29a Cost.) e del diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell'art. 13 CEDU, ovvero sostanzialmente il diritto a un giudizio da parte di un'autorità giudiziaria nazionale. Nello specifico, egli rimprovera all'autorità inferiore un accertamento incompleto circa il suo stato di salute, a suo dire riconosciuto implicitamente dalla stessa, in corso di istruttoria, con la richiesta del 6 settembre 2023 di nuovi accertamenti medici (cfr. narrativa lett. F). A mente del ricorrente, la SEM avrebbe quindi "riaperto" l'istruttoria, riconoscendo la propria richiesta di un accertamento dello stato di salute, senza tuttavia procedere con l'annullamento della decisione impugnata. 3.2 Nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 3.3 Il ricorrente ha evidenziato una carenza nella delucidazione del proprio stato di salute. A torto. La SEM ha dettagliatamente approfondito la situazione medica. In proposito, la stessa ha provveduto a sottoporre il ricorrente a consulti medici, e meglio: lo stato di salute del ricorrente è stato riportato, innanzitutto, nei fogli di trasmissione di informazioni mediche (F2) rispettivamente del 27 gennaio 2023 (atto SEM 12/2) - in cui figura la diagnosi di lieve disturbo d'ansia, ipotensione ortostatica e lieve diminuzione visus, su riferiti disturbi di insonnia e anche forte agitazione causante dolore toracico -, e del 16 febbraio 2023 (atto SEM 14/2) - in cui si conferma il disturbo d'insonnia trattato farmacologicamente. Successivamente, nell'ambito dell'audizione del 14 aprile 2023 è emerso che egli, a causa del viaggio e dei problemi avuti in Patria, avrebbe sofferto "un po' di depressione e problemi psicologici", e sarebbe affetto da tachicardia e insonnia, (cfr. verbale, D53 seg.). Il ricorrente è stato nuovamente visitato dal medico, che ha diagnosticato delle (...), mentre non è stato riferito alcun problema psicologico (cfr. foglio F2 del 18 aprile 2023 [atto SEM 18/3]). Nel parere del 26 aprile 2023 sulla bozza di decisione (atto SEM 20/6) il ricorrente non ha infine avanzato alcun problema di salute (in particolare, di natura psicologica). Su questa base medica e considerate le allegazioni in sede di parere, alla SEM - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - non può essere rimproverato un accertamento insufficiente della fattispecie medica rispettivamente di non avere considerato i rapporti medici agli atti fino all'emanazione della decisione impugnata. Peraltro, un rapporto medico dettagliato, richiesto dall'autorità inferiore pendente causa davanti a questo Tribunale, aveva per oggetto di chiarire unicamente le allegazioni del ricorrente in punto al suo stato di salute successivamente al ricovero (e quindi a un possibile peggioramento), segnalato in fase di replica, e alle asserite difficoltà di comunicazione tra il ricorrente e il suo rappresentante, e non è la conseguenza di un accertamento incompleto dei fatti. Pertanto, è evidente che tale approfondimento non doveva essere operato in sede di prima istanza, ciò che esclude una volontà della SEM di sanare un'omissione. Il ricorrente invoca quindi a torto un accertamento incompleto dei fatti, una perdita di un grado di giurisdizione e una violazione del diritto a un ricorso effettivo. In queste circostanze, la SEM non ha ammesso implicitamente la richiesta di causa (petito n. 4) di rinvio atti per complemento istruttorio e nuovo esame delle allegazioni. 3.4 A titolo abbondanziale si osserva che, anche ammettendo un mancato obbligo da parte dell'autorità inferiore in punto alla richiesta di un rapporto medico dettagliato già nella procedura di prima istanza, un rinvio della causa all'autorità inferiore non sarebbe comunque giustificato, poiché la maturità di giudizio per il Tribunale è in ogni caso data. Infatti, nella procedura di ricorso il ricorrente ha trasmesso i rapporti medici dettagliati a questa istanza, che nell'esame di un'eventuale inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento per motivi medici li valuta con piena cognizione. Inoltre, entrambe le parti si sono espresse in merito in codesta procedura ricorsuale. Nell'ipotesi di una violazione del principio inquisitorio, dunque, per motivi di economia processuale il Tribunale potrebbe decidere la presente causa, rinunciando a un rinvio all'autorità inferiore per ulteriori accertamenti (cfr. al proposito sentenza del TAF E-6762/2017 del 22 febbraio 2018 consid. 5 e 6.1 con riferimento a DTAF 2015/10 consid. 7.1). 3.5 Ferme queste premesse, nella fattispecie è irrilevante se l'autorità inferiore abbia commesso una lesione dell'effetto devolutivo (art. 54 PA), invitando il ricorrente pendente causa dinnanzi a questo Tribunale a presentare un rapporto medico dettagliato (F4). In questo caso, infatti, per i motivi suesposti (economia processuale) una sola lesione dell'effetto devolutivo non giustificherebbe l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa all'autorità inferiore. Inoltre, siccome il ricorrente ha prodotto egli stesso dei rapporti medici dettagliati (F4) dinnanzi al Tribunale, questi vengono considerati dalla presente istanza quali allegati rispettivamente mezzi di prova prodotti dall'insorgente, a prescindere da una eventuale nullità, conseguente a un'eventuale lesione dell'effetto devolutivo. 3.6 Riassumendo, l'autorità inferiore ha delucidato adeguatamente lo stato di salute del ricorrente e non è incorsa in un accertamento incompleto dei fatti. Richiedendo la predisposizione di un rapporto medico in fase di ricorso, la SEM non ha né riconosciuto il petito in ulteriore subordine del ricorso (di rinviare la causa per complemento istruttorio e rivalutazione) né vìolato la garanzia della via giudiziaria o del diritto a un ricorso effettivo e, in ogni caso, non si giustifica un rinvio della causa all'autorità inferiore. Le censure formali del ricorrente vanno pertanto respinte.

4. Oggetto di litigio di merito, sono il riconoscimento della qualità di rifugiato, e contestualmente l'ottemperamento, a dire del ricorrente, delle condizioni cumulative della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo nonché la presenza o meno di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento verso il Paese d'origine.

5. Qui di seguito si esaminerà la verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente in punto ai motivi di asilo, e meglio al suo presunto attivismo. 5.1 5.1.1 A motivazione del suo espatrio, il ricorrente ha addotto di essere stato un attivista politico già a scuola, avviando delle discussioni e incitando i compagni a non collaborare con lo Stato. Dopo appena un semestre d'università, sarebbe stato espulso a causa delle sue attività e di quelle dei suoi parenti. Successivamente avrebbe lavorato come (...). In seguito alla morte di Mahsa Amini, insieme al suo amico M. avrebbe radunato delle persone e partecipato a tutte le protese, rivestendo un ruolo importante, finché un giorno avrebbero arrestato l'amico. Il ricorrente sarebbe stato certo che lo avrebbero torturato e che egli avrebbe fatto il suo nome. Così, con l'aiuto del padre sarebbe riuscito a lasciare il Paese con un passatore. Una settimana dopo, la polizia si sarebbe presentata a casa della sua famiglia e, rivolgendosi in modo irrispettoso ai suoi genitori, avrebbe confiscato tutti i suoi effetti personali, compreso il suo computer (cfr. verbale audizione del 14 aprile 2023 [doc. SEM 17/14; in seguito: verbale], D61, D72 segg., D83 segg.). 5.1.2 La SEM ha ritenuto inverosimili le dichiarazioni del ricorrente, perché non sufficientemente motivate, non essendo concrete, dettagliate e circostanziate in punti essenziali, esimendosi così dall'esaminarne la rilevanza. Il ricorrente sostiene, invece, che alla luce delle allegazioni fatte durante l'audizione, delle ulteriori precisazioni fornite in sede di parere sul progetto di decisione nonché dei mezzi di prova prodotti, le sue dichiarazioni soddisfino le condizioni di verosimiglianza. 5.2 5.2.1 Giusta l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5.2.2 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta, ciò che non è il caso qualora egli fondi le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 5.3 Il Tribunale condivide l'opinione della SEM secondo cui il ricorrente non ha saputo sostanziare le allegazioni in merito agli avvenimenti su cui è stato interrogato. Riguardo all'asserita espulsione dall'università, il ricorrente ha spiegato che il rettore lo avrebbe reputato inidoneo a causa delle sue attività già svolte in precedenza (verbale, D79-81). A corroborazione di questa allegazione, con il ricorso il ricorrente ha inoltrato una lettera di espulsione per incompetenza dalla facoltà di (...) datata (...) (atto TAF 3/4). Questo documento è stato prodotto in fotocopia, siccome il ricorrente teme che l'invio del documento in originale dall'Iran esporrebbe lui e la sua famiglia a gravi rischi. Ora, malgrado le asserite convocazioni del padre presso le autorità iraniane onde sollecitare un ritorno in Patria del ricorrente per apparizione davanti ad esse, non è tuttavia comprensibile quali siano questi "gravi rischi", dal momento che un controllo capillare delle autorità iraniane su ogni invio postale appare del tutto inverosimile. Vi è dunque fondato motivo di dubitare della veridicità di questo episodio. Inoltre, il ricorrente non ha saputo descrivere in modo dettagliato e concreto il suo ruolo nelle proteste e nemmeno quello del suo amico M. (cfr. verbale, D83-87), limitandosi a dare risposte generiche, senza dettagli distintivi (cfr. verbale, D83-89). L'esempio concreto di manifestazione riferito, secondo cui si sarebbe aggiunto a una protesta, camminando da una piazza verso la prefettura e urlando degli slogan, quando sarebbero arrivati dei poliziotti e avrebbero aperto il fuoco sui manifestanti (cfr. verbale, D89), risulta altresì scarno e stereotipato. Parimenti, le dichiarazioni riguardanti le circostanze in cui avrebbe appreso dell'arresto del suo amico M. non sono circostanziate. Peraltro, esse si fondano su informazioni riportategli da terze persone - per quanto concerne l'episodio in cui si sarebbe trovato nel negozio di un amico, quando degli amici in comune avrebbero riferito dell'arresto di M. (verbale, D91) - nonché su sue supposizioni - per quanto attiene ai timori che il suo amico M., avendo avuto un ruolo molto simile al suo, sotto tortura avrebbe fatto il suo nome alle autorità (cfr. verbale D93). Queste circostanze sono quindi già di per sé opinabili (cfr. sentenze del TAF E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7; D-4874/2022 del 24 ottobre 2023 consid. 6.2). Lo screenshot del messaggio pubblicato sul canale (...), in cui si legge del rapimento dell'amico M. (atto TAF 3/3), presentato soltanto in fase di ricorso, non contribuisce a stabilire la verosimiglianza del racconto del ricorrente; in particolare, non è atto a comprovare l'asserita amicizia tra M. e il ricorrente e con ciò un fondato timore di una persecuzione collegata all'asserito rapimento di M. Per quanto concerne le lettere di convocazione rispettivamente del (...) delle forze di polizia a lui indirizzate (atto TAF 3/5-6), prodotte anch'esse in fotocopia solamente in fase di ricorso, si rileva una contraddizione tra la produzione di tali documenti e la mancata menzione degli stessi nonché l'incapacità di fornire elementi concreti a supporto della sua tesi di essere ricercato dalle autorità iraniane durante l'audizione svoltasi il 14 aprile 2023 (cfr. verbale, D94 seg.), dato che la prima di queste convocazioni è stata notificata a suo padre più di un mese prima della suddetta audizione. Al riguardo, il ricorrente ha affermato che prima del 23 maggio 2023 la sua famiglia non lo avrebbe messo al corrente dell'esistenza di queste lettere per non creargli eccessive preoccupazioni. La famiglia gli avrebbe, inoltre, comunicato che le autorità lo avrebbero cercato diverse volte a casa, ma solo in due occasioni avrebbero lasciato delle lettere di convocazione. Queste dubbie argomentazioni, secondo il Tribunale, non sono in grado di sovvertire la conclusione di inverosimiglianza; tanto più che, come già considerato sopra, ci si poteva attendere che il ricorrente trasmettesse i relativi documenti in originale. Infine, anche gli ulteriori mezzi di prova, ovvero la conferma giudiziaria (in fotocopia) della condanna di due anni del padre (atto TAF 3/7; cfr. anche scritto giudiziario in merito alla condanna del padre già prodotto con il parere del 26 aprile 2023 [atto SEM 4]), nonché le condivisioni fatte sul suo profilo pubblico di Instagram con 142 followers (atto SEM 5 [descrizione scritta del filmato fatto al profilo], video su chiavetta [dossier SEM]), non mutano il risultato dell'analisi della verosimiglianza. In merito alla condanna (e carcerazione) del padre, si osserva che, stando alle dichiarazioni del ricorrente, in seguito al suo rilascio il padre non sarebbe più stato arrestato (cfr. verbale, D70). Riguardo alle succitate condivisioni, avvenute prima e dopo l'espatrio, inoltre, non si ravvisa alcun elemento concreto a dimostrazione del presunto attivismo politico come studente universitario; esse si limitano bensì alla diffusione di contenuti generici contro il governo. Ugualmente al documento attestante la carcerazione del padre, queste non concorrono ad aggravare il suo profilo di rischio, come giustamente constatato dalla SEM. Inoltre, come sottolineato dall'autorità inferiore, durante l'audizione al ricorrente è stata offerta la possibilità di esprimersi liberamente. Sennonché egli non ha illustrato come l'ansia, lo stress e le problematiche psicologiche da lui asserite potrebbero avere influito concretamente sulle sue capacità espositive, con conseguenze negative sulle conclusioni di inverosimiglianza dell'autorità inferiore. 5.4 Visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente sui motivi d'asilo non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi. L'autorità inferiore ha quindi rettamente rinunciato a un esame della rilevanza dei motivi d'asilo e, inoltre, non è intravedibile una lesione del diritto di essere sentiti rispettivamente dell'obbligo di motivazione o del principio inquisitorio. 6. 6.1 Nell'atto ricorsuale il ricorrente censura inoltre l'ammissibilità e l'esigibilità dell'allontanamento, evidenziando che un suo ritorno in patria sarebbe contrario ai disposti legali applicabili. 6.2 6.2.1 Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che l'esecuzione dell'allontanamento sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 6.2.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 6.3 Agli atti non si riscontrano degli indizi seri e convincenti che rendano verosimile l'esistenza di un probabile rischio che il ricorrente possa subire un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque ammissibile. 6.4 Più in dettaglio va invece analizzata l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. 6.4.1 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto il ricorrente un uomo giovane e in buona salute, che, in caso di ritorno in Patria, potrebbe godere del supporto di una rete familiare, composta dai genitori, in buone condizioni economiche, e che potrebbe godere di una rendita sicura. Inoltre, il ricorrente avrebbe già acquisito una buona esperienza professionale come (...). Conseguentemente la SEM ha ritenuto adempiuta la condizione di esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Ciò anche ritenuti i nuovi rapporti medici emessi, evidenziando in proposito che il ricorrente soffre di patologie che sarebbero pienamente sotto controllo tramite una semplice psicoterapia, senza particolari prescrizioni mediche necessarie. Delle cure mediche e psichiatriche sarebbero di principio disponibili in Iran. Per contro, il ricorrente è dell'avviso che, in seguito alle innumerevoli visite psichiatriche e al precario stato di salute psichica, dovrebbe essere concessa almeno l'ammissione provvisoria, rilevando che un supporto psicologico gli sarebbe di grande giovamento e che nella sua zona di provenienza non avrebbe la possibilità di accedervi. 6.4.2 6.4.2.1 L'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStrI). Motivi medici rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento esclusivamente quando le cure necessarie ed essenziali non sono ottenibili nel Paese d'origine e un rimpatrio comprometterebbe rapidamente lo stato di salute della persona mettendone a rischio la vita (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2). 6.4.2.2 Nonostante le notevoli tensioni e, in alcuni casi, i disordini in corso in Iran che esistono dal settembre 2022, attualmente non vi sono né guerre o guerre civili né una situazione di violenza generale che renderebbero un ritorno generalmente inesigibile (cfr. sentenze del TAF D-1668/2024 del 19 aprile 2024; D-6594/2020 del 21 aprile 2023 consid. 16.4.1; E-1717/2020 del 16 febbraio 2023 consid. 9.4.1; D-3447/2021 del 19 dicembre 2022 consid. 9.4.2). 6.4.3 Ora, per quanto concerne lo stato di salute e le conseguenze dello stesso va detto quanto segue: 6.4.3.1 Dopo l'emanazione della decisione impugnata del 27 aprile 2023, sono seguite due visite mediche, la prima il 2 maggio 2023, nel cui rapporto si attesta un'insonnia con incubi, su riferito peggioramento nelle ultime settimane e schizofrenia tra i parenti del ricorrente (cfr. atto SEM 24/2), in seguito il 4 maggio 2023, in cui il ricorrente ha riferito attacchi di panico, ansia e tremori, chiedendo supporto psichiatrico il prima possibile (cfr. atto SEM 25/2), cosa avvenuta il giorno stesso con consulto psichiatrico specifico. Nel rispettivo breve referto medico di dimissione (atto SEM 27/2) è stata diagnosticata una sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva e una riferita anamnesi positiva per disturbo bipolare (da indagare ulteriormente). A questi consulti ne hanno fatto seguito diversi altri, ovvero: due consulti psichiatrici in data 8 maggio 2023 (atto SEM 28/2), con diagnosi di sindrome da disadattamento, con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali (ICD-10: F43.23) e in data 9 maggio 2023 (atto SEM 29/2) con aggiunta della diagnosi di disturbo da stress post-traumatico (DD PTSD; ICD-10: F43.1) e sindrome affettiva bipolare (ICD-10: F31.9), entrambe da indagare ulteriormente; nonché un controllo di decorso dal medico in data 16 maggio 2023 (atto SEM 32/2), in cui il ricorrente ha riferito un netto miglioramento dopo l'assunzione della terapia prescritta da parte dello psichiatra, senza accennare ulteriori problemi; un consulto psichiatrico in data 22 maggio 2023 (atto SEM 33/2) con diagnosi di sindrome da disadattamento, con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali e inizio di un lavoro terapeutico (atto TAF 3/8 segg.). Successivamente all'inoltro del ricorso, nel referto del 30 maggio 2023 (atto SEM 39/2) è confermata la sindrome da disadattamento e aggiunto un DD PTSD da indagare ulteriormente; nel referto del 6 giugno 2023 (atto SEM 40/2) è riconfermata (solo) la sindrome da disadattamento. Nella visita medica del 20 giugno 2023 (F2 del 21 giugno 2023 [atto SEM 46/2]), il ricorrente ha riferito di avere delle palpitazioni al mattino con stretta al cuore, oltre a mal di stomaco e problemi intestinali per evacuazione. Il medico ha diagnosticato una dispepsia e delle turbe psichiche in trattamento. In seguito dal 18 luglio al 7 agosto 2023, il ricorrente è stato ricoverato nella Clinica psichiatrica (...). Nel rispettivo rapporto medico di dimissione del 19 settembre 2023 (atto TAF 19) è stata posta la diagnosi di sindrome da disadattamento, con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali. Il ricorrente avrebbe riferito idee di morte passiva, da ricondurre alla mancanza di prospettive e di speranza per il futuro. Dopo aumento del dosaggio farmacologico, si sarebbe assistito a un miglioramento dell'umore e a una riduzione fino all'assenza dei pensieri di morte passiva. Nel corso della degenza e alla dimissione il ricorrente avrebbe rifiutato di proseguire con la terapia farmacologica a causa degli scarsi benefici da lui osservati. Nel rapporto medico dettagliato (F4) di medicina generale del 12 settembre 2023 (atto TAF 17/2 e SEM 62/4), il medico curante non ha constatato patologie rilevanti a livello fisico. Nel rapporto medico dettagliato (F4) di psichiatria del 18 settembre 2023 (atto TAF 17/3 e SEM 63/4), è stato diagnosticato un PTSD, una sindrome da disadattamento, con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali, e "bersaglio di percepita discriminazione e persecuzione" (ICD-10: Z60.5). Stando a quest'ultimo rapporto, il ricorrente necessiterebbe di continuare i colloqui psicologici in essere. Il trattamento anche con una terapia farmacologica - rifiutata dal ricorrente - potrebbe verosimilmente portare a un maggiore benessere. Nel certificato del 16 febbraio 2024 del (...) (atto TAF 20), si confermano le ultime diagnosi nonché il proseguimento della cura farmacologica, aggiungendo che sarebbe verosimile attendersi un sensibile miglioramento della sintomatologia con la continuazione del progetto terapeutico e con il miglioramento della propria situazione sociale. Nell'ulteriore rapporto del 22 maggio 2024 (atto TAF 21), i medici del succitato Servizio hanno affermato, in particolare, che la sofferenza psichica del ricorrente sarebbe fortemente legata anche alle prospettive per il futuro e al timore di dover rimpatriare; un rientro comporterebbe un peggioramento del suo stato di salute e sarebbe verosimile che in Iran il ricorrente non riceverebbe le cure idonee di cui necessita. 6.4.3.2 In base alla cronistoria medica suesposta e alle diagnosi poste, non è comprovato che, come riferito dal Servizio (...), in Iran l'insorgente non riceverebbe le cure idonee di cui necessita. Il ricorrente soffre di patologie rilevanti esclusivamente a livello psichico, tuttavia curabili attraverso psicoterapia. Il sistema sanitario iraniano è di alto livello (cfr. sentenze del TAF E-2047/2020 del 23 agosto 2022 consid. 8.3.6 e D-3121/2023 dell'11 luglio 2023 consid. 10.6). Per quanto riguarda il trattamento dei problemi di salute mentale, l'Atlante della salute mentale 2020 dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), pubblicato nell'aprile 2022, fa riferimento a 2057 psichiatri che esercitano in istituzioni pubbliche e private. La cura psicoterapeutica e farmacologica di cui necessita il ricorrente è dunque disponibile anche in Iran (cfr. sentenze del TAF D-4962/2022 dell'8 maggio 2024 consid. 10.3.3; E-3922/2022 del 28 settembre 2022 consid. 9.3.2). Nonostante l'allegazione che lo psichiatra/psicologo più vicino si troverebbe in una città molto distante da casa sua, egli non ha reso verosimile l'impossibilità di visitare un tale specialista. A prescindere dai problemi psichici, trattabili anche nel Paese d'origine, il ricorrente è un uomo giovane e in buona salute, che, in caso di ritorno in Patria, potrebbe contare soprattutto sul supporto dei genitori, i quali si trovano in buone condizioni economiche. Inoltre, egli ha già acquisito esperienza professionale come (...). 6.4.4 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI). 6.5 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 6.6 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

7. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per cui il ricorso va respinto. 8. 8.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda volta all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 8.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le richieste di giudizio d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

9. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Pierluigi Paganini Data di spedizione: