opencaselaw.ch

D-5304/2021

D-5304/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2024-10-16 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi)

Sachverhalt

A. A.a A._______ (di seguito: interessato, ricorrente, insorgente), cittadino iraniano di etnia curda, è giunto illegalmente in Svizzera il 29 luglio 2021 depositando il medesimo giorno una domanda d’asilo (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: atto SEM] n. 12/10). A.b Sentito sui motivi d’asilo, nelle due audizioni del 6 settembre 2021 (cfr. atto SEM n. 21/13 [di seguito: verbale 1]) e del 27 ottobre 2021 (cfr. atto SEM n. 30/9 [di seguito: verbale 2]), l’interessato ha riferito di essere nato nel villaggio di B._______, nel distretto C._______, nella Regione del Kurdistan iraniano e di aver vissuto da ultimo a D._______ prima di espatriare nel giugno 2021. Da sempre egli avrebbe percepito delle ingiustizie all’interno della società iraniana e delle discriminazioni verso il popolo curdo da parte delle autorità. Egli stesso non avrebbe potuto svolgere la professione a cui aspirava e per cui aveva studiato, non venendo mai scelto nei concorsi a causa della sua etnia e della sua religione. Per tale ragione egli avrebbe deciso di aprire un’agenzia immobiliare a D._______, cercando per lo più di tenersi alla larga da attività politiche contro lo Stato. Volendo comunque rendersi utile e fornire un concreto aiuto al proprio popolo, egli avrebbe accettato la richiesta di aiuto di un amico attivo politicamente, E._______ (di seguito: E._______.), e tra il 1397 e il 1398 del calendario persiano (2018/2019–2019/2020 nel calendario gregoriano) avrebbe svolto per tre volte, di notte, l’attività di volantinaggio in favore del Partito Democratico del Kurdistan (PDK) iraniano. Dalla metà del 1398 (2019/2020) fino al mese Kohrdad 1400 (maggio 2021) in qualità di agente immobiliare avrebbe concluso dei contratti di locazione con E._______. nelle località di F._______, G._______, H._______ e I._______ al fine di ospitare delle persone importanti del PDK, di cui tuttavia l’interessato non ha mai conosciuto le identità. Nel mese Tir 1400 (giugno 2021) E._______. sarebbe stato ucciso a un posto di blocco predisposto dal Corpo dei Pasdaran al confine tra il Kurdistan iracheno e il Kurdistan iraniano. Dopo aver appreso della notizia della morte dell’amico, il richiedente avrebbe iniziato a temere per la propria incolumità e di essere arrestato per il fatto di essere curdo, o ancor peggio con l’accusa di aver aiutato dei ribelli. Per tale ragione egli avrebbe deciso di andare a vivere insieme alla moglie e al figlio dal suocero. Il giorno seguente, due persone di cui non conoscerebbe l'identità, il ruolo, la funzione o la professione, sarebbero venute a cercarlo al suo posto di lavoro e a casa del padre, dove egli sarebbe stato solito vivere in precedenza. Convinto di essere stato scoperto, egli avrebbe quindi deciso

D-5304/2021 Pagina 3 di abbandonare immediatamente l’Iran, lasciando dietro di sé, a casa del suocero, la moglie e il figlio. Pur ritenendo di non aver fatto nulla di male, in caso di ritorno in Patria egli teme di essere arrestato per aver dato in locazione degli appartamenti a delle persone che si oppongono al regime e che fanno parte del PDK. A suffragio delle proprie allegazioni l’interessato ha prodotto in originale la sua Shenasnameh (documento d’identità corrispondente a un misto fra carta d'identità, certificato di nascita e altri documenti di stato civile; con allegata la traduzione in italiano) e tre contratti di locazione in lingua originale (con allegata la traduzione in italiano), in copia ha prodotto una lettera del PDK iraniano (con allegata la traduzione in italiano), la licenza d’affari per svolgere l’attività come agente immobiliare, degli screenshot di pubblicazioni su Instagram del 23-24 giugno 2021 relativi al decesso di E._______., un articolo del Kurdistan Human Rights in lingua curda (con allegata la traduzione in italiano) e un articolo in lingua inglese (cfr. atti SEM

n. 20/1, 26/1, 27/-, 29/1). A.c Con parere del 3 novembre 2021, il ricorrente si è opposto, per il tramite della propria rappresentante legale, al progetto di decisione con cui la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha prospettato di respingere la sua domanda d’asilo (cfr. atti SEM n. 36/8, 37/6). B. B.a Con decisione del 4 novembre 2021, notificata il giorno stesso (cfr. atti SEM n. 38/12, 40/1), la SEM ha respinto la domanda d’asilo dell’interessato, ritenendo che le sue dichiarazioni non soddisfacessero le condizioni di verosimiglianza per il riconoscimento della qualità di rifugiato, pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del predetto provvedimento. B.b Con provvedimento del 17 dicembre 2021, la SEM ha deciso di assegnare il richiedente al Canton J._______ (cfr. atto SEM n. 53/2). C. C.a In data il 6 dicembre 2021, per mezzo del nuovo patrocinatore, avv. Püntener, l’interessato è insorto con ricorso avverso la summenzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale, TAF). Egli ha concluso, a titolo processuale, che il Tribunale gli comunichi la composizione del collegio giudicante nel caso di specie, nonché se il predetto è stato scelto in modo casuale o in caso contrario di fornirgli i criteri oggettivi per i quali tali persone sarebbero state

D-5304/2021 Pagina 4 scelte. Altresì, ha chiesto di poter avere accesso completo agli atti dell'autorità inferiore e la concessione di un termine supplementare per completare il suo ricorso. Nel merito, l'insorgente ha formulato le seguenti conclusioni: a titolo principale che la decisione del 4 novembre 2021 sia annullata per violazione del diritto di essere sentito e la causa sia rinviata all'autorità di prime cure; a titolo eventuale che la predetta decisione sia annullata e gli atti di causa le siano rinviati per violazione dell'obbligo di motivare; a titolo ulteriormente eventuale l’annullamento della decisione e il rinvio degli atti per completare l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e per nuova valutazione. Sempre a titolo ulteriormente eventuale, ha postulato che la decisione dell'autorità inferiore sia annullata e gli sia riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso l'asilo in Svizzera; oppure che i punti 3 a 5 del dispositivo della decisione impugnata siano annullati, per inammissibilità o almeno inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Ha infine protestato tasse e spese (doc. TAF 1). Delle censure formali e materiali sollevate dal ricorrente, si dirà nei considerandi in diritto. C.b Con decisione incidentale del 12 gennaio 2022, il Giudice dell’istruzione ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ha statuito che la procedura si svolga in italiano ed ha comunicato al ricorrente la composizione del collegio giudicante, su riserva di eventuali modifiche dovute ad assenze, precisando che questo era stato designato in conformità con le disposizioni normative applicabili e la giurisprudenza referenziata. Ha inoltre invitato il ricorrente al versamento di un anticipo di fr. 750.- a copertura delle presumibili spese processuali (doc. TAF 3). C.c Con memoriale completivo del 27 gennaio 2022 il ricorrente ha chiesto l’esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo (doc. TAF 4). C.d Con decisione incidentale del 15 febbraio 2022 il Tribunale ha accolto l’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Ha inoltre trasmesso al ricorrente copia dell'atto SEM n. 1(...)-27/- (denominato "Elenco delle prove per il progetto n. 1(...)") dandogli la possibilità di esprimersi in merito (doc. TAF 6). C.e Con risposta del 15 marzo 2022 l'autorità inferiore ha contestato la censura dell’avv. Püntener, sostenendo di aver concesso l’accesso ai mezzi di prova presentati dal richiedente il 19 novembre 2021. Per il resto

D-5304/2021 Pagina 5 essa si è riconfermata interamente nelle considerazioni esposte nella decisione impugnata (doc. TAF 9). C.f Con replica del 14 aprile 2022 il ricorrente ha rinnovato la richiesta di accesso completo alla “busta con i mezzi di prova” (atto SEM 1(...)-27). Ha inoltre sollevato dei dubbi sul fatto che i funzionari della SEM incaricati dell’incarto avessero effettivamente preso atto e compreso le censure esposte nel ricorso, non essendovi alcuna presa di posizione nella risposta di causa. Ad ogni buon conto, in assenza di obiezioni, egli ritiene che la SEM non contesti quanto asserito nel ricorso (doc. TAF 11). C.g Con duplica del 2 giugno 2022, invitando il rappresentante del ricorrente ad evitare certe insinuazioni non consone al suo ruolo e al suo titolo, la SEM ha chiarito di non essersi diffusa in particolari osservazioni in quanto l’atto ricorsuale non avrebbe apportato alcun elemento suscettibile di modificare le conclusioni già esaustivamente esposte nella decisione impugnata. La SEM ha inoltre confermato di aver dato seguito alla richiesta e trasmesso l’integralità dei mezzi di prova al ricorrente (doc. TAF 15). C.h Con osservazioni del 27 e 29 giugno 2022 l’insorgente si è confermato nella propria posizione, trasmettendo dei rapporti psichiatrici attestanti il suo precario stato valetudinario (doc. TAF 17, 18). C.i Con osservazioni del 14 luglio 2022 la SEM ha preso posizione sugli atti medici e si è riconfermata nella propria antitetica posizione (doc. TAF 20). C.j Con decisione incidentale del 10 luglio 2024 al ricorrente è stata comunicata la nuova composizione del collegio giudicante (doc. TAF 21).

Erwägungen (62 Absätze)

E. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 La richiesta del ricorrente tendente alla comunicazione dei membri del collegio giudicante, così come le modalità di ripartizione degli incarti, i criteri oggettivi che hanno determinato la scelta dei suddetti membri, è già stata evasa dal Tribunale in corso di procedura nella decisione incidentale del 12 gennaio 2022, su riserva di eventuali modifiche (cfr. supra lett. C.b). Con decisione incidentale del 10 luglio 2024, il ricorrente è stato inoltre informato del cambiamento di composizione del collegio giudicante, nonché dei motivi che lo hanno giustificato (doc. TAF 21). Il 18 settembre 2024, per motivi organizzativi, si è resa necessaria un ulteriore modifica nel collegio, a causa dell’assenza imprevista del secondo giudice. Per il resto, rammentando che non esiste una base giuridica per richiedere la conferma della casualità della composizione del collegio giudicante, si rinvia il rappresentante del ricorrente alle considerazioni già esposte da

D-5304/2021 Pagina 7 questo Tribunale in casi analoghi, di cui egli è a conoscenza (cfr. a tal proposito la sentenza del Tribunale E-1526/2017 del 26 aprile 2017 consid. 4.1-4.3, ripresa nella decisione parziale D-1549/2017 del 2 maggio 2018 consid. 4.2-4.3; si cfr. inoltre la più recente sentenza D-4336/2021 dell’11 giugno 2024 consid. 3).

E. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato le allegazioni del ricorrente non sufficientemente motivate, oltre che povere di dettagli e di concretezza su alcuni punti essenziali, di modo che gli eventi addotti parrebbero non essere stati vissuti personalmente da quest’ultimo. L’autorità inferiore ha contestato, in primo luogo, al ricorrente l’assenza di dettagli nella descrizione delle due persone che sarebbero venute a cercarlo, dei motivi di tale visita e di elementi concreti a suffragio del fatto che essa sia effettivamente avvenuta, ragione per cui non sussisterebbe alcun indizio concreto attestante un pericolo di arresto nei suoi confronti o un pericolo in generale per la sua incolumità. L’asserto secondo cui si tratterebbe di membri del Tribunale di Enghelab, oltre che tardivo, essendo emerso solo nella seconda audizione, a mente della SEM si fonderebbe unicamente sulla banale e inattendibile teoria secondo cui una persona che non indossa i vestiti del posto, fa parte delle autorità. In secondo luogo, l’autorità inferiore ha considerato molto debole il nesso tra gli eventi invocati quali motivi d’asilo. In particolare ha ritenuto non sussistere alcun elemento che permetta di determinare un qualsiasi legame fra l’insorgente e le ragioni dietro all’omicidio di E._______., fra tale omicidio e la pretesa visita delle due persone presso il suo ufficio e il suo domicilio, fra tale omicidio e le pretese attività politiche condotte da E._______. – di cui il richiedente non avrebbe per altro saputo fornire alcun dettaglio concreto e verificabile. In terzo luogo, l’autorità inferiore ha considerato come elemento d’inverosimiglianza il fatto che il ricorrente non sapesse indicare neppure uno dei nomi delle persone che, a suo dire, sarebbero stati individui importanti del PDK a cui avrebbe dato in locazione gli appartamenti. Da ultimo, in considerazione del fatto che il ricorrente ha sostenuto di non essere mai stato attivo politicamente – ad eccezione dell’attività di volantinaggio –, di non aver mai fatto parte di alcun partito, né di aver mai avuto problemi con le autorità o con terze persone in patria, la SEM non ha ritenuto le sue allegazioni credibili e i mezzi di prova prodotti non suscettibili di rendere maggiormente verosimili i motivi rilevanti in materia d’asilo. Le ulteriori precisazioni fornite dalla rappresentante del ricorrente in sede di parere del 3 novembre 2021, sono state ritenute strumentali ai fini di causa, oltre che a tratti contradditorie con quanto affermato nell’ambito delle due audizioni e dunque non suscettibili di dare

D-5304/2021 Pagina 8 maggiore credibilità al suo racconto. A mente della SEM le precisazioni fornite nel parere risulterebbero tardive e per risultare plausibili, avrebbero dovuto – e potuto – essere evocate in un primo momento, considerato che il ricorrente avrebbe avuto a più riprese occasione di esprimersi nel dettaglio in sede di audizione. Per il resto l’autorità inferiore ha ritenuto stereotipati e privi di riscontri concreti gli ulteriori asserti del ricorrente riguardo alla particolare situazione nel Kurdistan e delle autorità iraniane, nell’intento di giustificare il fatto di non aver saputo fornire alcun’indicazione riguardo alle persone che lo sarebbero venute a cercare. Inoltre ha escluso l’applicabilità della sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo citata (Corte EDU) dal richiedente, difettando nel caso concreto delle allegazioni ritenute verosimili. Ha quindi ritenuto strumentale la dichiarazione del PDK e non idonea a comprovare maggiormente le sue allegazioni. Da ultimo l’autorità inferiore ha ritenuto possibile, ammissibile ed esigibile il rinvio in Iran dell’interessato. Quest’ultimo sarebbe giovane, godrebbe di buona salute e disporrebbe in patria di una rete famigliare composta da sua moglie, suo figlio, suo padre, suo fratello e la famiglia di sua moglie. Sarebbe laureato in psicologia ed avrebbe maturato esperienza lavorativa come agente immobiliare, che prima dell’espatrio gli avrebbe permesso di sostenere la propria famiglia.

E. 4.2 Nel gravame, l'insorgente si prevale di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti da parte dell'autorità inferiore, nonché dell’esistenza di una serie d’irregolarità formali che verranno esposte e trattate a titolo preliminare (consid. 5). Egli contesta in particolare alla SEM di non aver considerato, prima di procedere all’esame della verosimiglianza, le prove prodotte, che almeno parzialmente confermerebbero le sue allegazioni. Tali mezzi probatori, a suo modo di vedere, apportano degli elementi oggettivi a supporto del fatto che fra il ricorrente e E._______. vi fosse un legame, del fatto che quest’ultimo avesse un profilo politico e che proprio per questo sia stato ucciso dai Pasdaran. Se tenute in debito conto, tali prove renderebbero maggiormente credibile l'intero racconto del ricorrente e contestualizzerebbero le affermazioni riguardanti la persecuzione di cui sarebbe stato oggetto. Passando in rassegna le svariate dichiarazioni ritenute inattendibili nella decisione impugnata, il ricorrente ha criticato il ragionamento della SEM che, a torto, avrebbe ritenuto inverosimile il suo racconto, nonostante siano numerosi gli indicatori di plausibilità che emergerebbero dai verbali delle audizioni, a partire dalla lunga esposizione del racconto spontaneo, ricco di dettagli, di interazioni, di discorsi diretti e di impressioni personali e dettagli insoliti. Egli si duole quindi del mancato esame da parte della SEM dei seri pregiudizi, ai sensi dell’art. 3 LAsi, per

D-5304/2021 Pagina 9 lui esistenti in Iran. Egli ritiene infatti che dalle prove prodotte e dalle dichiarazioni rilasciate emerge in modo convincente che egli avrebbe collaborato e fornito aiuto a E._______. ucciso dalle autorità iraniane a causa del proprio attivismo politico e considerato un martire agli occhi della minoranza curda. Tale legame, presumibilmente noto alle autorità iraniane, lo esporrebbe in modo inequivocabile a un elevato rischio di persecuzioni, come dimostrerebbe la sorte toccata al fratello di E._______., sul quale penderebbe un mandato d’arresto. L’insorgente ritiene infine che sussistano degli elementi non considerati con la debita attenzione dalla SEM che renderebbero inammissibile (a causa della sua appartenenza all’etnia curda, gruppo etnico sistematicamente perseguitato in Iran) e inesigibile (a causa dello stato di salute mentale precario) l’esecuzione dell’allontanamento verso il Paese d’origine.

E. 5 Nel proprio gravame il rappresentante del ricorrente propone una serie di doglianze formali, che, se accolte, sarebbero suscettibili di giustificare il rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore. È quindi giudizioso evadere preliminarmente tali contestazioni, previa definizione del quadro giuridico di riferimento.

E. 5.1.1 Il diritto di essere sentito, garanzia procedurale di rango fondamentale disciplinata dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; art. 26 e seg. PA). Ulteriore corollario del diritto di essere sentito è l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenze del Tribunale D- 291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 6.2 e F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2; 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è

D-5304/2021 Pagina 10 necessario che menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata impugnandola in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). Al contrario, l'autorità commette una denegata giustizia formale proibita dall'art. 29 cpv. 2 Cost., se omette di pronunciarsi in relazione a delle censure che presentano una certa pertinenza, o di prendere in considerazione delle allegazioni e argomenti importanti per la decisione da rendere (cfr. DTF 141 I 557 consid. 3.2.1, 138 I 232 consid. 5.1,134 I 83 consid. 4.1, 133 III 235 consid. 5.2 e giurisprudenza ivi citata; DTAF 2013/23 consid. 6.1.1).

E. 5.1.2 Nelle procedure d'asilo — così come nelle altre procedure di natura amministrativa — si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). L'accertamento dei fatti è incompleto se non sono stati presi in considerazione tutti i fatti giuridicamente rilevanti per la decisione (sentenza del Tribunale E- 1059/2023 del 7 giugno 2023 consid. 4.4). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. AUER/BINDER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, n. 9 ad art. 12). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/ KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191; sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid.

E. 5.2 Il rappresentante del ricorrente contesta innanzitutto una violazione del suo diritto di accesso all’incarto, sostenendo di non aver potuto visionare i mezzi di prova prodotti dal suo mandante e sui quali l’autorità inferiore si sarebbe fondata per negargli la qualità di rifugiato, in particolare l’atto SEM “NR 1- (...)-27/-” (busta di prova). Si osserva che il rappresentante del ricorrente aveva fatto una prima richiesta di accesso agli atti il 12 novembre 2021 (cfr. atto SEM n. 46/2) a cui la SEM aveva dato seguito il 19 novembre 2021 trasmettendo “copia dell'indice degli atti contenuti nell’incarto e degli atti il cui esame non deve essere negato (atti D, E, F)” (cfr. atto SEM n. 48/1). Con decisione incidentale del 15 febbraio 2022, il TAF ha a sua volta trasmesso copia dell’elenco degli atti contenuti nel summenzionato documento (doc. TAF 6), ragione per cui il ricorrente, in sede di replica, ha nuovamente chiesto la trasmissione della busta contenente i mezzi di prova menzionati, al fine di poter completare il proprio ricorso (cfr. §2 replica). Su richiesta del Tribunale la SEM ha dato seguito alla richiesta del ricorrente, trasmettendo il 19 maggio 2022 l’integralità dei mezzi di prova e le relative traduzioni (cfr. atto SEM 69/30, 71/1). Il 14 giugno 2022 al ricorrente è stato staccato un termine per formulare eventuali osservazioni

D-5304/2021 Pagina 12 a complemento del gravame (doc. TAF 16), possibilità di cui si è avvalso il 29 giugno 2022 (doc. TAF 17). Questo Tribunale osserva che se l’avv. Püntener avesse davvero voluto ottenere le copie dei documenti prodotti per conto del suo mandante dinnanzi alla SEM, avrebbe potuto e dovuto contattare il precedente rappresentante, prima dell’inoltro del ricorso. Tali documenti, in ogni caso, gli sono stati inviati nel corso del procedimento che ci occupa: laddove vi fosse stato un accesso agli atti inizialmente incompleto – e tale non è stato il caso – la violazione del diritto al contraddittorio andrebbe comunque considerata sanata (cfr. DTAF 2015/10 consid. 7.1 con riferimenti). In definitiva la censura risulta infondata e va respinta. Una cassazione della decisione impugnata per questo motivo non risulta pertanto giustificata.

E. 5.3.1 Il ricorrente lamenta poi una violazione del diritto di essere sentito a causa della mancata considerazione da parte della SEM della malattia mentale da cui era affetto nell’ambito delle audizioni sui motivi d’asilo. Tale affezione e il forte stress psicologico di cui sarebbe stato preda durante le audizioni non gli avrebbe permesso di esporre in modo esaustivo tutte le argomentazioni a sostegno della sua domanda d’asilo. Nel valutare la verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente, la SEM avrebbe dovuto pertanto tenere in considerazione i certificati medici agli atti attestanti tali affezioni. Per i motivi che seguono l’argomentazione del ricorrente non può essere seguita.

E. 5.3.2 Il Tribunale rileva innanzitutto che fin dalle prime fasi dell’istruttoria dinnanzi alla SEM – in particolare in occasione del verbale di rilevamento dei dati del 9 agosto 2021 (cfr. atto SEM 12/10), del colloquio Dublino del 12 agosto 2021 (cfr. atto SEM 14/2), della prima audizione sui motivi d’asilo del 6 settembre 2021 (cfr. verbale 1), nonché della seconda del 27 ottobre 2021 (cfr. verbale 2) – il ricorrente era rappresentato da una mandataria professionale, sua persona di fiducia.

E. 5.3.3 Durante il colloquio Dublino del 12 agosto 2021 (cfr. atto SEM 14/2) come pure nella prima audizione sui motivi d’asilo (cfr. verbale 1, D3-4) il ricorrente ha affermato di stare bene e di non avere particolari problemi. Nell’audizione complementare del 27 ottobre 2021, per contro, non si è parlato della sua situazione valetudinaria. A ben vedere non ve ne era bisogno, tenuto conto delle risposte fornite in precedenza dall’interessato e non avendo quest’ultimo prodotto alcun certificato medico attestante

D-5304/2021 Pagina 13 particolari affezioni. Inoltre, anche la lettura dei verbali non lascia presupporre che l’insorgente si trovasse in una condizione tale da pregiudicare lo svolgimento delle audizioni. Sebbene il referto medico del 28 ottobre 2021 abbia prospettato la diagnosi di “sindrome ansioso depressiva” con insonnia, inappetenza, dolore plantare bilaterale e debolezza e pensieri per i suoi famigliari rimasti in Iran (cfr. atto SEM n. 33/2), si osserva che nell’audizione complementare del giorno prima né il ricorrente né il suo rappresentante hanno fatto il benché minimo accenno riguardo a possibili problemi di salute, neppure allorquando – reiteratamente – è stato chiesto dall’auditrice se vi fossero altri motivi o timori non ancora menzionati che si opponessero al ritorno nel Paese d’origine (cfr. verbale 2, D42-44). In definitiva, ad eccezione delle preoccupazioni per la moglie e il figlio rimasti in Iran, nelle due audizioni l’insorgente non ha fatto alcun accenno alla debolezza mentale di cui si prevale in sede di ricorso o a conseguenze psichiche durevoli consecutive ai traumi subiti prima dell’espatrio. Invero in nessun momento egli ha manifestato particolari difficoltà cognitive, di concentrazione o di comprensione delle domande poste, che l’avrebbero impedito dall’esprimersi in modo convincente sui suoi motivi d’asilo, come si lascia intendere invece nel gravame. Non risulta per altro che la sua precedente rappresentante legale sia mai intervenuta nell’intento di chiedere una modalità d’interrogatorio differente o di chiarire le risposte fornite, né risulta che abbia mai posto direttamente in questione il raziocinio e le facoltà mentali del suo assistito. Inoltre appare che l’auditrice si sia sincerato di aver ben compreso quanto dichiarato dall’interessato, ponendogli anche in modo reiterato dei quesiti, formulandoglieli in modo differente. Alla luce di tali elementi, se alcune delle risposte del ricorrente non sono state sufficientemente precise o esplicite, nulla dimostra, alla lettura dei verbali d’audizione, che ciò sia dovuto a una difficoltà cognitiva non considerata dalla SEM. Neppure si può seriamente credere, a fronte dell’età, della formazione scolastica e professionale e dell’esperienza di vita del richiedente, che quest’ultimo fosse così emotivamente provato da non essere in grado di comprendere i quesiti posti e di rispondervi in modo cosciente e dopo attenta riflessione.

E. 5.3.4 A seguito dell’emanazione del progetto di decisione (cfr. atto SEM 36/8) il ricorrente ha potuto, per il tramite della precedente patrocinatrice, precisare ulteriormente le proprie allegazioni e diffondersi sulle considerazioni della SEM (atti SEM n. 37/6). Dopo l’emanazione della decisione impugnata, l’interessato è stato nuovamente visitato dal dott. K._______, che con rapporto del 9 novembre 2021 ha confermato le precedenti diagnosi e il trattamento farmacologico in corso ed ha

D-5304/2021 Pagina 14 prospettato un consulto psichiatrico appena possibile (cfr. atto SEM n. 41/3). In sede di ricorso, per il tramite dell’avv. Püntener, l’interessato ha ripercorso gli stessi eventi già evocati nelle due audizioni, trasmettendo nuova documentazione a supporto delle proprie allegazioni. Né nel gravame né tantomeno nelle osservazioni completive, il ricorrente ha presentato elementi rilevanti su cui non fosse già stato diffusamente sentito nel corso delle due audizioni.

E. 5.3.5 Così stando le cose, quand’anche vi fosse stata una violazione del diritto di essere sentito in corso di procedura – e tale non è evidentemente il caso – il rappresentate del ricorrente dovrebbe ben sapere che la stessa è da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione (cfr. DTAF 2008/47 consid. 3.3.4 e relativi riferimenti), come è il caso di questo Tribunale al quale il medesimo rappresentante ha fatto pervenire svariati memoriali, nei quali si è potuto ampiamente diffondere su ogni aspetto da lui considerato rilevante ai fini dell’asilo. In tali circostanze la censura di violazione del diritto di essere sentito non soltanto è manifestamente infondata, ma pure pretestuosa e non risulta pertanto meritevole di tutela.

E. 5.4.1 Il rappresentante del ricorrente si prevale inoltre, in modo non del tutto chiaro, di una violazione dell’obbligo di motivazione. A suo dire la SEM non ha esposto in modo convincente il motivo per cui non ha ritenuto verosimile il legame fra l’interessato e E._______. e la sua morte quale martire nella lotta per la causa curda, non ha valutato il rischio nel caso specifico conformemente alla giurisprudenza della Corte EDU e infine non ha in alcun modo commentato la situazione dei diritti umani in Iran.

E. 5.4.2 Dall'obbligo di motivazione come parte del diritto al contraddittorio deriva che la stesura della motivazione dovrebbe consentire all'interessato di contestare la decisione in modo adeguato, il che avviene solo se sia l'interessato che l'autorità di ricorso possono farsi un'idea della portata della decisione. Il livello di motivazione dipende dall'oggetto della decisione, dalle circostanze del procedimento e dagli interessi dell'interessato, per cui è necessaria una motivazione accurata in caso di grave interferenza con gli interessi giuridicamente protetti dell'interessato, come nel caso dei procedimenti in materia di asilo e di espulsione (cfr. DTAF 2011/37 consid. 5.4.1; 2008/47 consid. 3.2).

E. 5.4.3 La SEM ha illustrato in maniera comprensibile e sufficientemente differenziata le considerazioni da cui è stata guidata, così come le sue

D-5304/2021 Pagina 15 valutazioni riguardo ai fatti esposti e i mezzi di prova prodotti. Essa ha preso posizione in maniera puntuale ed esaustiva su tutte le argomentazioni avanzate dall’interessato nel parere del 3 novembre 2021 prima di emanare il provvedimento impugnato. Per respingere la domanda d'asilo la SEM ha motivato le proprie conclusioni sulla base di elementi validi sotto l'aspetto della verosimiglianza (art. 7 LAsi) e non ritenendo credibili neppure le precisazioni fornite dall’insorgente si è astenuta dall’esaminarne la rilevanza in materia d’asilo (art. 3 LAsi). Contrariamente a quanto affermato nel gravame, si può partire dall'assunto che il ricorrente abbia potuto impugnare il provvedimento avversato in piena cognizione di causa, come del resto dimostra il voluminoso e articolato memoriale ricorsuale giunto a questo Tribunale. In definitiva, il semplice fatto che il ricorrente non condivida l'opinione della SEM non costituisce una violazione dell'obbligo di motivazione, ma una questione sostanziale, una critica alla valutazione dei fatti da parte dell’autorità inferiore che andrà esaminata nel merito (cfr. sentenza del Tribunale D-2659/2016 consid. 6.5).

E. 5.4.4 Anche in questo caso la censura, non soltanto è mal riposta, ma pure manifestamente infondata.

E. 5.5.1 Nel prosieguo della sua impugnativa, il patrocinatore del ricorrente adduce una serie di argomentazioni a sostegno di una pretesa violazione del principio inquisitorio, ritenendo che la SEM abbia svolto un’indagine selettiva dei fatti a scapito del richiedente. In particolare egli contesta all’autorità inferiore di non aver valutato correttamente le prove offerte e di non aver accertato in modo completo i legami fra lui e E._______ e il ruolo e l’importanza di quest’ultimo in seno alla resistenza; di non aver indagato in modo adeguato il suo stato di salute chiedendo gli opportuni approfondimenti medici; di non aver valutato con la debita attenzione la situazione dei diritti umani in Iran.

E. 5.5.2 Orbene, senza addentrarsi nell’esame della verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente – aspetto che verrà valutato nel dettaglio più avanti – si rileva che a dimostrazione del rapporto commerciale e di amicizia con E._______., il ricorrente ha prodotto tre contratti d’affitto (cfr. atto SEM n. 27/-). Dalla traduzione degli stessi risulta che soltanto il contratto di cui al doc. 7 riporta il nome del ricorrente, quale proprietario/locatore e di E._______., quale affittuario. Negli altri due contratti, sebbene E._______. appaia come affittuario (nel contratto di cui al doc. 6, pur non essendo leggibile il nome si può comunque intuire che si

D-5304/2021 Pagina 16 tratti di quest’ultimo a causa della data di nascita e del nome del padre L._______ [o dello zio, si cfr. verbale 1, D11]), non figura né il nome del ricorrente né il suo numero di carta d’identità o il suo codice nazionale, ma bensì quello di altre persone. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, i suddetti documenti non sono pertanto affatto suscettibili di dimostrare dei legami particolarmente intensi con E._______., ma consentono semmai di ritenere che quest’ultimo abbia preso in locazione un oggetto appartenente al ricorrente. Ammesso che si voglia considerare attendibili tali documenti, che neppure riportano il numero di carta d’identità e di codice nazionale di E._______., nonostante se ne faccia menzione e nonostante quello del locatore sia correttamente scritto. A fronte di quanto precede e sulla base degli elementi in suo possesso, non si vede quindi perché la SEM avrebbe dovuto ulteriormente indagare i legami esistenti fra il ricorrente e E._______. o l’eventuale particolare coinvolgimento di quest’ultimo nella resistenza curda. Tantopiù che su questo aspetto, come si dirà più avanti il ricorrente è rimasto estremamente vago. Per il resto occorre constatare che al momento dell’emanazione della decisione, non vi era alcun indizio concreto che avrebbe dovuto indurre l’autorità inferiore a svolgere ulteriori accertamenti riguardanti il profilo di E._______. Riferendosi, in sede di ricorso, alle persecuzioni a cui è stato sottoposto il fratello di E._______., M._______ (di seguito: M._______), il ricorrente parrebbe contestare alla SEM di essere venuta meno al proprio dovere istruttorio, lasciando intendere che se quest’ultima avesse valutato meglio le prove e avesse approfondito la questione, essa stessa avrebbe scoperto tale ulteriore elemento suscettibile di dimostrare inequivocabilmente il rischio di persecuzione riflessa a cui egli stesso sarebbe sottoposto in caso di rientro in Iran. Tale conclusione non è affatto condivisibile per molteplici ragioni. Innanzitutto il ricorrente non ha mai fatto riferimento, nelle due audizioni, come pure in sede di parere (atto SEM n. 37/6) a un fratello o ad altri amici e familiari di E._______. a loro volta perseguitati per ragioni politiche. Non si vede pertanto perché la SEM avrebbe dovuto andare a cercare tale informazione. In secondo luogo, si osserva che il mandato d’arresto di cui all’allegato 4, presentato senza traduzione, non permette di dimostrare né che la persona ricercata sia effettivamente M._______, né che questo sia il fratello di E._______., né tantomeno che sia ricercato per motivi politici piuttosto che per un reato comune. Anticipando l’esame nel merito, occorre ritenere che questo documento, la cui autenticità è tutta da dimostrare e la cui produzione appare alquanto intempestiva, non permette di provare alcunché. In particolare non è chiaro in che modo la pretesa persecuzione di M._______ dovrebbe riguardare per analogia anche il ricorrente, che per quanto dato

D-5304/2021 Pagina 17 sapere si è limitato ad intrattenere relazioni commerciali con E._______., affittandogli un locale abitativo.

E. 5.5.3 Neppure può essere seguito il patrocinatore del ricorrente laddove lamenta la mancata esecuzione di esami medici volti ad accertare lo stato di salute dell’interessato, al fine di determinare la sua capacità di esporre in modo esaustivo i motivi d’asilo e al fine di valutare l’esigibilità del rinvio in Iran. Orbene, per quanto riguarda la capacità espositiva del ricorrente in occasione delle audizioni già si è detto nei considerandi che precedono (cfr. consid. 5.3.2), ai quali si rinvia integralmente. Per quanto invece riguarda l’esigibilità del rinvio, che verrà rivalutata nel merito del presente giudizio sulla base della documentazione versata agli atti dal ricorrente, ci si limita a rilevare che, sulla base dell’unico rapporto medico a disposizione della SEM al momento dell’emanazione della decisione impugnata, ossia il rapporto del 28 ottobre 2021 (cfr. atto SEM n. 33/2) non vi era motivo per ordinare una perizia medica. Sulla base dei sintomi descritti e osservati il dott. K._______ aveva infatti ipotizzato la presenza di una sindrome ansioso depressiva, per la quale ha prescritto un trattamento farmacologico senza ritenere opportuno svolgere ulteriori accertamenti specialistici. È soltanto dopo l’emanazione della decisione impugnata che lo stesso dottore, al fine di confermare la diagnosi ipotizzata, ha predisposto una visita di controllo al fine di valutare una presa a carico psicologica (cfr. atto SEM n. 41/3). Così stando le cose, nulla si può rimproverare all’operato della SEM.

E. 5.5.4 Pare infine piuttosto apodittica, fumosa e priva di fondamento l’ultima censura del rappresentante del ricorrente, secondo il quale la SEM non avrebbe raccolto informazioni sul Paese di provenienza dell’interessato, sulla situazione politica, sulla persecuzione della popolazione curda e in generale sulla precaria situazione dei diritti dell’uomo. Quand’anche una mancanza in tal senso ci fosse stata in prima istanza – e non se ne ravvedono gli estremi – in sede di ricorso il rappresentante dell’insorgente potrebbe addurre, come ha fatto, tutte le motivazioni che ritiene opportune al fine di attirare maggiormente l’attenzione sulle criticità attualmente vigenti in Iran.

E. 5.6 Riassumendo, non v'è motivo di annullare il provvedimento avversato e di rinviare la causa all'autorità inferiore per i motivi formali sollevati dall'insorgente nel gravame.

E. 6 Prima di procedere all’esame nel merito del caso, occorre chinarsi sulla

D-5304/2021 Pagina 18 richiesta di prove formulata nel gravame, constatando che l’ultima richiesta, tendente alla concessione di un periodo di tempo ragionevole per presentare un referto medico aggiornato è nel frattempo già stata tacitamente accolta.

E. 6.1 Non essendo stato violato il suo diritto di essere sentito, né risultando esservi state delle irregolarità nella conduzione delle due audizioni, non risulta né opportuno né necessario ascoltare nuovamente l’interessato. Tantopiù che il suo rappresentante ha avuto modo di precisare ed esporre nel dettaglio in sede di ricorso tutte le sue motivazioni. Tale richiesta è pertanto respinta.

E. 6.2 Giusta l'art. 8 LAsi, l'autorità può esigere dal richiedente asilo che faccia tradurre in una lingua ufficiale svizzera i documenti redatti in una lingua straniera. Nonostante la formulazione potestativa, quando i mezzi di prova in questione risultano utili per il giudizio, l'autorità è tenuta a richiedere la traduzione o a tradurre essa stessa i documenti in questione in ossequio al principio inquisitorio (cfr. art. 33a cpv. 4 PA; PATRICA EGLI, in: Waldmann/Krauskopf (ed.), Praxiskommentar VwVG, 3a ed. 2023, n. 29 ad art. 33a) Si rammenta che al ricorrente incombe in ogni caso un dovere di collaborazione. Ragione per cui, laddove ritenga opportuno disporre di una traduzione di un mezzo di prova da lui stesso prodotto, è in primo luogo a lui che incombe il compito di farla, commissionarla o chiedere al Tribunale di staccare un adeguato termine per provvedervi, anziché esigere che di tale incombenza se ne occupi l’autorità di ricorso. Tantopiù che, nell’esporre la richiesta di prove, egli postula in maniera generica la traduzione degli atti presentati senza tuttavia indicare quali (si presume il mandato d’arresto di cui al doc. TAF 1 allegato 4, dal momento che gli altri documenti prodotti dinnanzi alla SEM e a questo Tribunale presentano una traduzione in italiano) e neppure spiega il motivo per cui la traduzione di un determinato documento sia utile ai fini di causa e cosa intenda dimostrare con esso. Sulla base di una valutazione anticipata delle prove, fondata sulle considerazioni che verranno esposte riguardo alla verosimiglianza delle allegazioni dell’insorgente e al valore probante dei mezzi probatori, la richiesta di prova è respinta.

E. 6.3 Riguardo all’interrogatorio come testimone del fratello di E._______., il rappresentante dell'insorgente chiede a questo Tribunale di mettere in atto delle misure istruttorie volte a verificare un'ipotesi per nulla attendibile, avanzata come fatto nuovo in sede di ricorso. Richiesta che sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove viene respinta, non potendo un

D-5304/2021 Pagina 19 tale accertamento fornire alcun'indicazione utile e rilevante ai fini del presente giudizio.

E. 7.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 7.2 Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono considerati rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Come stabilito all'art. 3 cpv. 4 LAsi non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro paese d’origine o di provenienza e che non sono l’espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono riservate le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30).

E. 7.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta

D-5304/2021 Pagina 20 probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).

E. 7.4 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, né introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 8 Nel caso in disamina, occorre concordare con la SEM sul fatto che nonostante un racconto spontaneo molto lungo e ricco di dettagli personali, le allegazioni del ricorrente non sono sufficientemente motivate, difettando

D-5304/2021 Pagina 21 di concretezza e precisione sui punti essenziali per la domanda d’asilo e risultando talvolta contradditorie e poco plausibili e non essendo per altro supportate da mezzi di prova affidabili e concludenti. Oltre alle considerazioni già esposte dalla SEM, che questo Tribunale condivide e alle quali rinvia, si rilevano qui di seguito alcuni elementi di inverosimiglianza, già di per sé sufficienti a minare la credibilità delle allegazioni dell’insorgente.

E. 8.1.1 Il ricorrente non è stato innanzitutto in grado di spiegare chi fosse E._______. – se fosse politicamente attivo (cfr. verbale 2, D12), se fosse davvero membro del PDK iraniano, se del caso con quale ruolo e cosa concretamente facesse oltre all’attività di “kulbar” (ossia una sorta di facchino contrabbandiere) che potesse essere considerato contrario al regime – poiché apparentemente egli non gli avrebbe mai chiesto nulla al riguardo (cfr. verbale 2, D12-17, D29, D31). Tale circostanza appare alquanto singolare considerato che all’inizio del proprio racconto l’interessato ha detto a più riprese di essere amico di E._______. (addirittura “mio carissimo amico” [cfr. verbale 1, D6-7]). Quest’ultimo a sua volta parrebbe essersi fidato particolarmente dell’insorgente, essendo a lui che si è rivolto quando ferito, in occasione delle manifestazioni di protesta del mese di Aban 1398, aveva bisogno di un posto in cui nascondersi e medicarsi insieme ad altri contestatori (cfr. verbale 1, D6, pp. 3-4). Così stando le cose, sembra quindi poco plausibile una tale reticenza da parte dell’interessato nel chiedere maggiori informazioni riguardo alle attività nelle quali E._______. era implicato. A maggior ragione, considerato che con costui egli parrebbe aver intrattenuto dei rapporti commerciali per circa due anni (cfr. verbale 2, D5), affittandogli in sette-otto occasioni degli appartamenti (cfr. verbale 2, D35). Ora, al netto dei dubbi già evocati riguardo alla quantità di contratti che lo legavano a E._______. (si cfr. consid. 5.5.2), l’ignoranza e l’apparente disinteresse del ricorrente riguardo ad aspetti della vita e delle attività svolte da E._______. risultano sorprendenti e mal si conciliano con l’attitudine prudente e sospettosa verso le attività reputate “contro lo Stato” che, a più riprese, egli ha dichiarato di aver sempre mantenuto (cfr. verbale 1, D6). Appare infatti contrario alla logica dell’agire, in un contesto apparentemente pericoloso come quello descritto dal ricorrente, assecondare E._______. in attività che potenzialmente avrebbero potuto danneggiarlo, senza informarsi né svolgere alcuna ricerca sul suo conto, sulla sua esposizione rispetto alle autorità iraniane, sulla sua posizione all’interno del PDK iraniano e sulle ulteriori attività clandestine da lui condotte.

D-5304/2021 Pagina 22

E. 8.1.2 Il ricorrente neppure è stato capace di rendere verosimile il fatto che E._______. sia stato ucciso dai Pasdaran per ragioni politiche. Al riguardo egli si è limitato ad ipotizzare – ammettendo di non esserne certo – che fosse per via delle presunte attività clandestine di cui afferma essere all’oscuro (cfr. verbale 2, D8-9). Non ha tuttavia saputo essere più preciso, riferendo di aver ricevuto la notizia dell’uccisione di E._______. da un amico, che a sua volta l’avrebbe appresa da altre imprecisate persone (cfr. verbale 2, D11). D’altro canto, neppure l’asserto secondo cui E._______., alcuni giorni prima della morte, gli avrebbe detto “da oggi in poi, se chiama qualcuno e ti chiede un appartamento da parte mio o da parte del mio partito, digli che non ne hai, non continuare la conversazione con questa persona” (cfr. verbale 1, D7), permette di apportare maggiori elementi a sostegno della tesi della persecuzione di E._______., dal momento che l’insorgente stesso sostiene di non aver avuto idea del motivo di tali parole, pensando che potesse trattarsi di un dissidio all’interno del partito (cfr. verbale 1, D7). Nel gravame l’insorgente descrive E._______. come un martire della causa curda in Iran, circostanza che tuttavia non emerge dai mezzi di prova prodotti. L’articolo di giornale riferisce infatti che un kulbar di nome E._______. è stato ucciso e un altro è rimasto ferito a causa dei colpi d’arma da fuoco esplosi dai Pasdaran nella gola di N._______. Nessuna menzione viene fatta riguardo a motivi politici, etnici o religiosi. Quanto alle immagini pubblicate su canali Instagram di cui non è possibile verificare l’attendibilità e prodotte quali screenshot, si rileva che non è dato sapere se la folla fotografata stesse assistendo a un funerale – e se del caso a quello di E._______. – oppure si fosse radunata per assistere a un altro evento. Ora, dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale, l’unica cosa certa è che E._______. fosse un kulbar. Si potrebbe finanche ritenere plausibile che nello svolgimento di tale attività quest’ultimo abbia aiutato delle persone a varcare il confine o abbia trasportato del materiale per conto del PDK (cfr. verbale 2, D31). Se tale fosse il caso, è senz’altro possibile che i Pasdaran, desiderosi di smantellare tale attività clandestina, possano aver teso un’imboscata ai kulbar di passaggio nella gola N._______ del (…) e nel quadro della sparatoria che ne è seguita aver ucciso E._______. e ferito uno dei suoi compagni. Non è per contro dato sapere se E._______. fosse personalmente ricercato dalle autorità iraniane e se la sua morte costituisca una sorta di esecuzione per le sue attività clandestine. Le allegazioni del ricorrente su questo punto restano alquanto vaghe e stereotipate e neppure la documentazione fornita permette di dare maggiore supporto alla tesi secondo cui E._______. fosse nel mirino del regime iraniano (riguardo alla presunta persecuzione del fratello M._______ si è già detto sopra [cfr. consid. 5.5.2]). In definitiva, per quanto dato sapere a questo Tribunale i motivi ai quali fa riferimento il

D-5304/2021 Pagina 23 ricorrente e in particolare i suoi legami con E._______. non possono essere validati visto che anche l’impegno di quest’ultimo non è neppure accertato.

E. 8.2 Il ricorrente, d’altro canto, non ha saputo spiegare in modo convincente, perché l’uccisione di E._______. dovrebbe riguardarlo particolarmente, né per quale motivo le autorità iraniane avrebbero iniziato ad interessarsi a lui.

E. 8.2.1 Occorre rammentare che in più occasioni egli ha sostenuto di non essere politicizzato, di non voler agire contro lo Stato e che pur desiderando aiutare il “popolo”, ha sempre riflettuto attentamente prima di lasciarsi coinvolgere (cfr. verbale 1, D6). D’altro canto, egli ha pure asserito di non avere mai avuto problemi né con le autorità del suo Paese, né con terze persone, né di aver mai svolto attività politica (cfr. verbale 1, D14-16). Sulla base di tali indicazioni e alla luce della sua regolare attività lavorativa di agente immobiliare (approvata dalle autorità, come attesta la licenza d’affari [doc. 2 allegato all’atto SEM n. 27/-), non si può ritenere che egli avesse un profilo particolarmente sensibile. Per le ragioni già evocate dalla SEM nella decisione impugnata – che questo Tribunale condivide interamente – neppure la lettera del Partito Democratico del Kurdistan, permette di giungere a una differente conclusione. Il contenuto di tale documento, verosimilmente confezionato per i fini di causa e la cui autenticità è tutta da dimostrare, riferisce infatti di persecuzioni di cui il ricorrente non ha fatto alcuna menzione e contraddice quanto da lui dichiarato circa il fatto di non aver mai aderito al partito, neanche come simpatizzante (cfr. verbale 1, D6 p. 3).

E. 8.2.2 Neppure tenendo conto delle attività che il ricorrente sostiene di aver svolto per E._______. prima dell’espatrio si può giungere a una conclusione differente, nonostante egli pare ritenere le stesse sovversive e suscettibili di esporlo alle rappresaglie del regime. Orbene, l’attività di volantinaggio è stata condotta in sole tre occasioni durante la notte, per circa un’ora e mezza, tra la fine del 1397 e l’inizio del 1398 (dunque nel corso del 2019 [cfr. verbale 2, D2-3]), senza che nessuno lo scoprisse (cfr. verbale 1, D6). Vista la brevità, la scarsa responsabilità e la bassa intensità di tale incarico, che per altro precede di oltre due anni l’espatrio del ricorrente e in assenza di indizi concreti, è alquanto improbabile che l’attività di volantinaggio, abbia destato l’interesse delle autorità iraniane. Alla stessa conclusione occorre giungere per quanto riguarda il sostegno e l’ospitalità fornite per cinque giorni a E._______. e ai suoi compagni feriti durante le manifestazioni di protesta del mese di Aban 1398 (novembre 2019), tantopiù che in tal senso si è espresso lo stesso interessato

D-5304/2021 Pagina 24 (“nessuno aveva capito che io avevo aiutato questi miei amici” [cfr. verbale 1, D6]).

E. 8.2.3 Quanto alla locazione di locali abitativi, occorre fare alcune precisazioni. Innanzitutto, nonostante il ricorrente affermi di aver affittato degli appartamenti a E._______. in sette-otto occasioni (cfr. verbale 2, D35), sono solo tre i contratti di locazione prodotti. Di questi, come già indicato in precedenza, solo uno vede il ricorrente e E._______. come parti contraenti, negli altri contratti figura solo il nome di E._______., senza tuttavia alcuna indicazione al numero di carta d’identità o il suo codice nazionale, circostanza che lascia comunque spazio a dei dubbi sull’attendibilità di tali documenti (si cfr. consid. 5.5.2). Quand’anche si volesse ritenere assodato l’asserto del ricorrente secondo cui talvolta, i contratti non venivano registrati/formalizzati, ancora non significa che tale comportamento, adottato nell’ambito della propria attività commerciale, possa essere percepito dalle autorità iraniane come sovversivo o di sostegno alla ribellione. Si tratta infatti di rapporti commerciali ed il ricorrente non è riuscito a fornire alcun elemento di seria consistenza che permetta di ritenere che i suddetti appartamenti fossero utilizzati dalla resistenza. Da un lato, poiché come visto sopra, non è stato affatto reso credibile che E._______., oltre all’attività di contrabbandiere, svolgesse anche altre particolari attività sovversive contrarie al regime. Dall’altro, poiché neppure risulta credibile che per il tramite di E._______. gli appartamenti venissero affittati a degli esponenti del Partito Democratico del Kurdistan (cfr. verbale 2, D29) o a delle spie venute dall’estero (cfr. verbale 2, D36). Su tale aspetto le dichiarazioni del ricorrente sono state estremamente vaghe, delle supposizioni non supportate da alcun elemento concreto e verificabile, per di più sostenendo lui stesso di non avere alcuna certezza riguardo all’identità e alla provenienza di tali persone e che tutto quello che sapeva, era quello che gli aveva raccontato E._______. (cfr. verbale 1, D21-22). Invitato a fare maggiore chiarezza, l’interessato non ha saputo fornire alcun dettaglio utile riguardo a cosa gli fosse stato detto da E._______., se non che “lui diceva che erano così (capi del partito, n.d.r.)” (cfr. verbale 1, D22-23). Egli si è inoltre detto certo che si trattasse di membri del partito poiché metteva a disposizione negli appartamenti una fotocopiatrice “per stampare i loro volantini” (cfr. verbale 1, D25), ciò che evidentemente non è sufficiente a dimostrare alcunché. Per giustificare il fatto che non avesse alcuna idea dell’identità delle persone che occupavano i suoi appartamenti – e che di

D-5304/2021 Pagina 25 tale informazione in fondo non gli importasse gran ché – egli ha spiegato che in fondo l’affittuario con cui trattava esclusivamente era E._______. e che per altro, non avendo i documenti, tali persone avrebbero potuto fornirgli qualsiasi nome e cognome (cfr. verbale 1, D24-25). Ora, se da un lato può essere plausibile che delle persone provenienti dall’estero, per le ragioni più disparate (vistare la famiglia o fare delle riunioni), non disponessero dei documenti necessari per poter affittare una casa o andare in albergo (cfr. verbale 1, D22; verbale 2, D36), non è credibile che il ricorrente, agente immobiliare che affittava a titolo professionale degli appartamenti, persona dichiaratamente prudente (cfr. verbale 1, D6) e conscio della delicata situazione in Iran della minoranza etnica curda a cui appartiene (cfr. verbale 1, D67), non abbia svolto la benché minima ricerca riguardo a costoro o che non abbia chiesto maggiori informazioni a E._______. Neppure l’asserto secondo cui si trattasse di una misura di precauzione può essere seguito. Se davvero tale fosse stato il caso, allora il ricorrente neppure avrebbe dovuto sapere che delle persone terze occupavano gli appartamenti da lui affittati a E._______.

E. 8.3 Le allegazioni del ricorrente non paiono infine maggiormente credibili neppure riguardo alle persecuzioni che egli avrebbe subito (o rischiato di subire) nei giorni successivi alla morte di E._______. e che lo avrebbero indotto a lasciare il Paese.

E. 8.3.1 Come ultimo domicilio il ricorrente ha indicato la casa del padre nella contea di D._______, villaggio di O._______, quartiere di P._______ dove ha vissuto per alcuni anni insieme alla moglie e al figlio (verbale 1, D30, 34, 37). Subito dopo aver appreso della morte di E._______., l’interessato ha asserito di aver avuto paura di continuare a vivere lì, pensando che qualcuno sarebbe venuto a cercarlo e sentendosi in pericolo ha quindi deciso di trasferirsi, con la moglie e il figlio, a casa del suocero (cfr. verbale 1, D7). Un trasferimento invero di breve distanza, considerato che anche quest’ultimo viveva entro i confini della contea di D._______ (cfr. verbale 1, D55). Come misura diversiva, quindi, non parrebbe essere particolarmente efficace, dato che se qualcuno fosse stato effettivamente alla sua ricerca, non avrebbe certo tardato a cercarlo proprio lì, presso un famigliare della moglie a pochi chilometri dal suo domicilio abituale. Al riguardo il ricorrente non ha tuttavia specificato se intendesse stabilirsi durevolmente presso il suocero, né tantomeno per quanto tempo vi abbia soggiornato prima dell’espatrio. Su tale aspetto non emergono dai verbali dettagli utili, sebbene dal tenore delle dichiarazioni parrebbe che tra la morte di E._______. e l’abbandono del Paese siano passati giusto una manciata di giorni. A mente di questo Tribunale appare quindi poco

D-5304/2021 Pagina 26 plausibile che una tale gravosa scelta, che ha imposto al ricorrente di lasciare tutto il suo mondo dietro di sé, compresa la moglie e il figlio e la propria attività lavorativa, sia stata presa in un periodo di tempo così breve, con una tale avventatezza e leggerezza. Tantopiù che dal tenore del suo racconto, non risulta neppure che lui o suoi famigliari abbiano subito degli atti vessatori, della violenza fisica o delle minacce concrete.

E. 8.3.2 A tal proposito l’interessato ha dichiarato che il giorno dopo il trasferimento dal suocero, due uomini sarebbero venuti a cercarlo dapprima nel suo ufficio e poi presso la casa del padre dove lui aveva vissuto fino al giorno prima (cfr. verbale 1, D7). Non è dato sapere se nelle due occasioni gli uomini fossero gli stessi, l’unico tratto in comune è che parlavano farsi e vestivano in modo insolito per la regione (cfr. verbale 1, D19-20). Invitato a più riprese a spiegare chi potessero essere queste persone, il ricorrente non ha saputo rispondere con certezza limitandosi ad ipotizzare che non vestendo come la gente locale e parlando farsi, non dovevano essere del posto e che per tale ragione dovevano quindi venire per conto delle autorità (cfr. verbale 1, D19-21). Al riguardo, questo Tribunale condivide lo scetticismo dell’autorità inferiore, che ha considerato tale conclusione quale mera allegazione di parte non corroborata da alcun elemento serio e concreto. D’altro canto, né l’assistente in ufficio, né il padre a casa, hanno chiesto nulla ai due uomini riguardo alla loro identità, al motivo della loro visita e al loro interesse per il ricorrente (cfr. verbale 1, D20). Allo stesso modo non hanno chiesto nulla a queste persone i vicini che avrebbero riferito alla moglie del ricorrente che qualcuno era venuto a cercarlo presso la casa del suocero (cfr. verbale 1, D67-69). Tale circostanza risulta alquanto singolare, al pari del fatto che, dopo aver chiesto in farsi dell’interessato, queste persone non abbiano apparentemente proferito più alcuna parola, foss’anche solo per rafforzare e legittimare la propria richiesta d’informazioni o minacciare gli interlocutori di conseguenze spiacevoli in caso di inottemperanza.

E. 8.3.3 Una tale attitudine passiva è ancor meno plausibile se si dovesse considerare attendibile quanto riferito dal ricorrente nell’audizione complementare riguardo al fatto che tali persone lo stessero cercando per conto del Tribunale Enghelab (ossia i Tribunali Rivoluzionari, che costituiscono delle giurisdizioni parallele a quelle ordinarie e che si occupano di reati politici e religiosi [cfr. United States Institute for Peace (USIP) Iran Primer, The Islamic Judiciary, 01.08.2015, https://iranprimer.usip.org/resource/islamic-judiciary; Iran Human Rights Documentation Center (IHRDC), The Iranian Judiciary: A Complex and Dysfunctional System, 12.10.2016, https://iranhrdc.org/the-iranian-

D-5304/2021 Pagina 27 judiciary-a-complex-and-dysfunctional-system; New York University Law / Soltani, Mohammad et Shooshinasab, Nafise UPDATE: An Overview of the Iranian Legal System, 08.2022, https://www.nyulawglobal.org/ globalex/Iran_Legal_System_Research1.html; fonti consultate il 23 luglio 2024). Ora, al netto del fatto che il ricorrente non ha saputo spiegare perché abbia fornito tale precisazione soltanto nella seconda audizione (cfr. verbale 2, D23-28) – nonostante nella prima gli fosse stato ripetutamente chiesto chi potessero essere gli uomini che lo cercavano – si tratta anche in questo caso di una sua deduzione legata agli abiti e alla lingua parlata da tali persone, di cui per altro neppure si dice certo (cfr. verbale 2, D26), ragione per cui va considerata al pari di una mera allegazione di parte non supportata da alcun elemento di seria consistenza. Sebbene a questo Tribunale sia noto che i Tribunali Rivoluzionari che si occupano di casi politici e legati alla sicurezza seguano delle regole procedurali proprie, non preoccupandosi di garantire il diritto a un processo equo né a una giurisdizione imparziale e indipendente (cfr. Landinfo / Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons [CGRS- CEDOCA], Staatssekretariat für Migration [SEM], Iran – Criminal procedures and documents, 12.2021, https://landinfo.no/wp- content/uploads/2021/12/Iran-report-criminal-procedures-and-documents- 122021-4.pdf; Human Rights Watch (HRW), World Report 2024: Iran, https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/iran; Amnesty International, Iran 2020, 07.04.2021, https://www.amnesty.org /en/countries/middle-east-and-north-africa/iran/report-iran/; fonti consul- tate il 23 luglio 2024), va rilevato che di norma, sia nella fase delle indagini preliminari che nella fase processuale, le autorità giudiziarie emettono una citazione scritta a comparire indirizzata all’imputato, anche laddove non per forza dispongono di indizi o prove solide a suo carico (cfr. Landinfo / Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons [CGRS- CEDOCA], Staatssekretariat für Migration [SEM], Iran – Criminal procedures and documents, 12.2021, https://landinfo.no/wp- content/uploads/2021/12/Iran-report-criminal-procedures-and-documents- 122021-4.pdf, consultato il 23 luglio 2024). Tale citazione, al pari delle ordinanze giudiziarie, è normalmente notificata da ufficiali giudiziari o tramite pubblicazione di un avviso su di un quotidiano nazionale, in caso di indirizzo sconosciuto dell'imputato. In alcuni casi particolari, come quelli sensibili di politica e sicurezza nazionale, l'imputato può essere messo agli arresti senza essere convocato (cfr. Danish Immigration Service / Danish Refugee Council, Iran: Judicial issues – Joint report from the Danish Immigration Service and The Danish Refugee Council based on interviews in Tehran, Iran, and London, United Kingdom, 9 September to 15 September 2017 and 2 October to 3 October 2017, 02.2018,

D-5304/2021 Pagina 28 https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Landerapporter/Report--- Judicial-issues-220218.pdf, consultato il 23 luglio 2024). Orbene, nel caso concreto, non risulta dagli atti, né dalle dichiarazioni dell’interessato, che una citazione a comparire dinnanzi a un’autorità inquirente o dinnanzi a un Tribunale Rivoluzionario gli sia mai stata notificata. Né tantomeno che, in sua assenza, un tale ordine sia stato notificato a un suo famigliare o pubblicata su un quotidiano nazionale o un altro organo ufficiale di divulgazione. Se gli uomini che lo hanno cercato in ufficio, presso la casa del padre e, dopo la sua partenza, presso la casa del suocero fossero stati degli ufficiali giudiziari in borghese, ebbene è lecito presumere che si sarebbero annunciati come tali, facendo valere la loro autorità e notificando a qualcuno la citazione indirizzata al ricorrente. Ma così non è stato. D’altro canto, a fronte di quanto rilevato riguardo al profilo dell’interessato, che non può certo definirsi altamente politicizzato né particolarmente coinvolto in attività sovversive, non è plausibile che le suddette persone lo avessero cercato nell’intento di arrestarlo senza che ciò fosse preceduto da alcun avvertimento, atto vessatorio, procedura giudiziaria o altro tipo di minaccia da parte di agenti statali o clericali. Quand’anche tale fosse stato il caso e la missione di tali persone fosse stata proprio quella di trarre in arresto il ricorrente, è altamente improbabile che essi se ne siano stati semplicemente in silenzio, senza esercitare alcuna pressione sulle persone a cui hanno chiesto informazioni.

E. 8.4 Alla luce di quanto precede, occorre constatare che le dichiarazioni del ricorrente sono vaghe e piene di lacune e non permettono di rendere verosimile gli eventi narrati e l’esperienza da lui vissuta prima dell’espatrio. Su nessun elemento rilevante per valutare la sua domanda d’asilo egli è riuscito a fornire dei dettagli utili e credibili. Le sue allegazioni non soddisfano di conseguenza le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi, ragione per cui – al pari dell’autorità inferiore – anche questo Tribunale si astiene dall’esaminare l’adempimento di quelle di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. Proprio per tale ragione, non si entrerà nel merito del peggioramento delle garanzie dei diritti dell'uomo in Iran, di cui il ricorrente si prevale producendo copiosa documentazione unitamente al proprio gravame (cfr. doc. 5 a 16 allegati al doc. TAF 1).

E. 8.5 In conclusione, in virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

D-5304/2021 Pagina 29

E. 9 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

E. 10.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 10.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, non essendoci in particolare dal profilo dell'esigibilità della misura, degli ostacoli personali che si opporrebbero all'esecuzione della stessa. Nel gravame il ricorrente avversa anche tale assunto.

E. 10.3 Ora, siccome il ricorrente è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo Paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12) non risulteranno impedimenti sotto

D-5304/2021 Pagina 30 l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI).

E. 10.4 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La CorteEDU ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso l’Iran è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

E. 10.5 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

D-5304/2021 Pagina 31

E. 10.5.1 La disposizione citata si applica principalmente ai “réfugiés de la violence”, ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Iran, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro.

E. 10.5.2 In primo luogo si osserva che malgrado le notevoli tensioni ed il persistere di alcuni disordini già dal settembre del 2022, in Iran non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenze del Tribunale D-2807/2020 del 13 dicembre 2023 consid. 9.3.2; E-4360/2023 del 22 novembre 2023 consid. 10.2; E- 1717/2020 del 16 febbraio 2023 consid. 9.4.1; D-3447/2021 del 19 dicembre 2022 consid. 9.4.2; D-6594/2020 del 21 aprile 2023 consid. 16.4.1).

E. 10.5.3 Il ricorrente neppure può prevalersi di motivi ostativi individuali.

E. 10.5.3.1 Il ricorrente è un uomo di 37 anni, sposato con moglie e figlio (di otto anni) ancora residenti nella contea di D._______, dove egli ha vissuto negli ultimi anni prima dell’espatrio (cfr. verbale 1, D27-55). Egli ha ottenuto una laurea in psicologia della famiglia nel 2010 (cfr. verbale 1, D43-44) ed oltre al curdo hawrami parla anche farsi (cfr. atto SEM 12/10, p. 5). Dopo

D-5304/2021 Pagina 32 gli studi ha lavorato come operaio edile e da ultimo come agente immobiliare a D._______ fino al suo espatrio nel 2021, professione che gli permetteva di mantenere la propria famiglia (cfr. verbale 1, D48-50). Nel suo fascicolo non ci sono indicazioni di vulnerabilità individuale. È quindi prevedibile che torni ad abitare nella provincia del Kurdistan e nello specifico nella contea di D._______, dove vivono la moglie e il figlio oltre diversi famigliari suoi e della moglie (cfr. verbale 1, D27-55). I presupposti positivi per un reinserimento del ricorrente in patria risultano pertanto dati.

E. 10.5.3.2 Circa lo stato di salute dell’interessato, si deve rilevare che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2). Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel Paese d'origine o di destinazione non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3). Dagli atti di causa emerge che in un primo momento il ricorrente è stato sottoposto a una visita medica generale a causa di disturbi addominali diffusi non chiari, con una sensazione di pienezza e un dolore all’addome superiore destro. È stato prescritto un trattamento farmacologico conservativo che ha condotto a un netto miglioramento dei sintomi. In occasione delle due visite condotte a Chiasso dal dott. K._______, medico generico, ha ipotizzato l’esistenza di una “sindrome ansioso depressiva” (cfr. rapporto del 28 ottobre 2021 [atto SEM n. 33/2] e del 9 novembre 2021 [atto SEM n. 41/3]). Nel rapporto del 1° dicembre 2021, il dott. Q._______, medico internista, ha constatato dal punto di vista somatico, una situazione

D-5304/2021 Pagina 33 stazionaria, mentre dal punto di vista psichico, ha segnalato uno “sviluppo ansioso e depressivo”, per il quale il paziente insisteva nel chiedere un consulto psichiatrico/psicologico (cfr. atto SEM n. 52/2). Nel rapporto psichiatrico dell’11 maggio 2022, consecutivo alla prima visita del ricorrente, la dott.ssa R._______ e il dott. S._______ hanno posto le diagnosi di disturbo misto ansioso depressivo (ICD-10 F41.2) e di disturbo post traumatico da stress (ICD-10 F43.1) prescrivendo un trattamento ambulatoriale psichiatrico-psicoterapeutico integrato con adeguamento dei farmaci (cfr. doc. 19 allegato al doc. TAF 17). Nel rapporto del 26 giugno 2023, rilasciato dopo oltre un anno di regolare trattamento psichiatrico- psicoterapeutico, i medici hanno constatato una struttura di personalità con tratti ansiosi, evitanti e insicuri, un disturbo depressivo di fondo ricorrente, che può essere compensato in un contesto familiare stabile e sociale vicino e una componente traumatizzante, che rivela soprattutto l'alto grado di vulnerabilità. Da un punto di vista psichiatrico, essi hanno delineato un disturbo post-traumatico da stress (ICD-10 F43.1) con componenti depressive e somatizzanti e regressione come espressione delle possibilità bloccate di dare forma alla propria vita, che – escludendo le cause somatiche per cui sono stati fatti degli accertamenti neurologici, nefrologici/urologici – possono nascondersi dietro al problema di enuresi (cfr. doc. 20 allegato al doc. TAF 18). Tenuto conto di quanto precede, da un esame accurato degli atti medici all'incarto e pur non volendole in alcun modo minimizzare, le affezioni di cui soffre attualmente l’insorgente non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.3-7.10; 2011/50 consid. 8.1-8.3), di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di un suo ritorno in Iran; rispettivamente non si rileva dagli atti di causa che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che possano essere proseguiti unicamente in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; sentenze del Tribunale F-4478/2016 del 29 gennaio 2018 consid. 6.3; E-5506/2017 del 22 dicembre 2017, p. 7). Va notato, che i disturbi psicologici diagnosticati al ricorrente sono curabili in Iran, dove il sistema sanitario ha uno standard relativamente elevato e la maggior parte dei farmaci sono disponibili, tra i quali gli antidepressivi e gli ansiolitici (cfr. sentenza del Tribunale E- 2068/2020 del 14 marzo 2024 consid. 7.3.3). Il governo iraniano tenta inoltre di garantire a tutti gli iraniani la gratuità dei trattamenti medici e l'approvvigionamento dei medicinali (cfr. in tal senso la sentenza del Tribunale E-4360/2023 del 22 novembre 2023 consid. 10.3.2 con ulteriore rif. cit.). In Iran lavorano più di 1'800 psichiatri e ci sono più di 200 cliniche

D-5304/2021 Pagina 34 psichiatriche o reparti ospedalieri psichiatrici (cfr. in generale la sentenza del TAF E-3406/2021 e E-3408/2021 del 10 luglio 2023 consid. 12.4.5 con riferimenti). Si può quindi presumere che il ricorrente potrà ricevere cure mediche e psicoterapeutiche al suo ritorno in patria. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, occorre pertanto relativizzare le conclusioni dello psichiatra del ricorrente allorché formula una prognosi negativa in caso di un suo rinvio nel Paese d’origine (cfr. doc. 20 allegato al doc. TAF 18). Con la dovuta preparazione, insieme al proprio psicoterapeuta (cfr. sentenza della Corte EDU, A.S. contro Svizzera del 30 giugno 2015, n. 39350/13, §34 e rif. cit.; sentenza del Tribunale E-4360/2023 precitata consid. 10.3.2 con ulteriore rif. cit.), l'insorgente potrà affrontare un ritorno in Iran, dove disporrà delle cure necessarie ed adeguate, senza che la sua salute si degradi a tal punto da risultare ostativa ad un suo rinvio ai sensi della giurisprudenza topica summenzionata. Tantopiù che nel quadro dell’aiuto al rientro egli avrebbe l’opportunità di chiedere una scorta dei medicinali di cui fa attualmente uso in Svizzera, di ricevere assistenza medica nel corso del viaggio di ritorno e di ottenere un aiuto concreto alla ricollocazione.

E. 10.5.4 L'esecuzione dell'allontanamento appare pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 10.6 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. Di conseguenza, anche sotto questo aspetto, la decisione dell'autorità inferiore dev'essere confermata.

E. 11 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 12 In definitiva, non violando il diritto federale e stabilendo i fatti rilevanti in modo corretto e completo (art. 106 cpv. 1 LAsi) la decisione impugnata va confermata. Il ricorso dev’essere pertanto interamente respinto.

E. 13.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili

D-5304/2021 Pagina 35 nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 15 febbraio 2022, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali.

E. 13.2 Al ricorrente, interamente soccombente, non vengono attribuite indennità per spese ripetibili.

E. 14 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

D-5304/2021 Pagina 36

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Non si assegnano ripetibili.
  4. Questa sentenza è comunicata al rappresentante del ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. La presidente del collegio: Il cancelliere: Emilia Antonioni Luftensteiner Luca Rossi Data di spedizione: ﷢﷢﷢﷢﷢
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5304/2021 Sentenza del 16 ottobre 2024 Composizione Giudici Emilia Antonioni Luftensteiner (presidente del collegio), Camilla Mariéthoz Wyssen, Giulia Marelli, cancelliere Luca Rossi. Parti A._______, nato il (...) 1986, Iran, patrocinato dall'avv. lic. iur. Gabriel Püntener, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 4 novembre 2021. Fatti: A. A.a A._______ (di seguito: interessato, ricorrente, insorgente), cittadino iraniano di etnia curda, è giunto illegalmente in Svizzera il 29 luglio 2021 depositando il medesimo giorno una domanda d'asilo (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: atto SEM] n. 12/10). A.b Sentito sui motivi d'asilo, nelle due audizioni del 6 settembre 2021 (cfr. atto SEM n. 21/13 [di seguito: verbale 1]) e del 27 ottobre 2021 (cfr. atto SEM n. 30/9 [di seguito: verbale 2]), l'interessato ha riferito di essere nato nel villaggio di B._______, nel distretto C._______, nella Regione del Kurdistan iraniano e di aver vissuto da ultimo a D._______ prima di espatriare nel giugno 2021. Da sempre egli avrebbe percepito delle ingiustizie all'interno della società iraniana e delle discriminazioni verso il popolo curdo da parte delle autorità. Egli stesso non avrebbe potuto svolgere la professione a cui aspirava e per cui aveva studiato, non venendo mai scelto nei concorsi a causa della sua etnia e della sua religione. Per tale ragione egli avrebbe deciso di aprire un'agenzia immobiliare a D._______, cercando per lo più di tenersi alla larga da attività politiche contro lo Stato. Volendo comunque rendersi utile e fornire un concreto aiuto al proprio popolo, egli avrebbe accettato la richiesta di aiuto di un amico attivo politicamente, E._______ (di seguito: E._______.), e tra il 1397 e il 1398 del calendario persiano (2018/2019-2019/2020 nel calendario gregoriano) avrebbe svolto per tre volte, di notte, l'attività di volantinaggio in favore del Partito Democratico del Kurdistan (PDK) iraniano. Dalla metà del 1398 (2019/2020) fino al mese Kohrdad 1400 (maggio 2021) in qualità di agente immobiliare avrebbe concluso dei contratti di locazione con E._______. nelle località di F._______, G._______, H._______ e I._______ al fine di ospitare delle persone importanti del PDK, di cui tuttavia l'interessato non ha mai conosciuto le identità. Nel mese Tir 1400 (giugno 2021) E._______. sarebbe stato ucciso a un posto di blocco predisposto dal Corpo dei Pasdaran al confine tra il Kurdistan iracheno e il Kurdistan iraniano. Dopo aver appreso della notizia della morte dell'amico, il richiedente avrebbe iniziato a temere per la propria incolumità e di essere arrestato per il fatto di essere curdo, o ancor peggio con l'accusa di aver aiutato dei ribelli. Per tale ragione egli avrebbe deciso di andare a vivere insieme alla moglie e al figlio dal suocero. Il giorno seguente, due persone di cui non conoscerebbe l'identità, il ruolo, la funzione o la professione, sarebbero venute a cercarlo al suo posto di lavoro e a casa del padre, dove egli sarebbe stato solito vivere in precedenza. Convinto di essere stato scoperto, egli avrebbe quindi deciso di abbandonare immediatamente l'Iran, lasciando dietro di sé, a casa del suocero, la moglie e il figlio. Pur ritenendo di non aver fatto nulla di male, in caso di ritorno in Patria egli teme di essere arrestato per aver dato in locazione degli appartamenti a delle persone che si oppongono al regime e che fanno parte del PDK. A suffragio delle proprie allegazioni l'interessato ha prodotto in originale la sua Shenasnameh (documento d'identità corrispondente a un misto fra carta d'identità, certificato di nascita e altri documenti di stato civile; con allegata la traduzione in italiano) e tre contratti di locazione in lingua originale (con allegata la traduzione in italiano), in copia ha prodotto una lettera del PDK iraniano (con allegata la traduzione in italiano), la licenza d'affari per svolgere l'attività come agente immobiliare, degli screenshot di pubblicazioni su Instagram del 23-24 giugno 2021 relativi al decesso di E._______., un articolo del Kurdistan Human Rights in lingua curda (con allegata la traduzione in italiano) e un articolo in lingua inglese (cfr. atti SEM n. 20/1, 26/1, 27/-, 29/1). A.c Con parere del 3 novembre 2021, il ricorrente si è opposto, per il tramite della propria rappresentante legale, al progetto di decisione con cui la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha prospettato di respingere la sua domanda d'asilo (cfr. atti SEM n. 36/8, 37/6). B. B.a Con decisione del 4 novembre 2021, notificata il giorno stesso (cfr. atti SEM n. 38/12, 40/1), la SEM ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato, ritenendo che le sue dichiarazioni non soddisfacessero le condizioni di verosimiglianza per il riconoscimento della qualità di rifugiato, pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del predetto provvedimento. B.b Con provvedimento del 17 dicembre 2021, la SEM ha deciso di assegnare il richiedente al Canton J._______ (cfr. atto SEM n. 53/2). C. C.a In data il 6 dicembre 2021, per mezzo del nuovo patrocinatore, avv. Püntener, l'interessato è insorto con ricorso avverso la summenzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale, TAF). Egli ha concluso, a titolo processuale, che il Tribunale gli comunichi la composizione del collegio giudicante nel caso di specie, nonché se il predetto è stato scelto in modo casuale o in caso contrario di fornirgli i criteri oggettivi per i quali tali persone sarebbero state scelte. Altresì, ha chiesto di poter avere accesso completo agli atti dell'autorità inferiore e la concessione di un termine supplementare per completare il suo ricorso. Nel merito, l'insorgente ha formulato le seguenti conclusioni: a titolo principale che la decisione del 4 novembre 2021 sia annullata per violazione del diritto di essere sentito e la causa sia rinviata all'autorità di prime cure; a titolo eventuale che la predetta decisione sia annullata e gli atti di causa le siano rinviati per violazione dell'obbligo di motivare; a titolo ulteriormente eventuale l'annullamento della decisione e il rinvio degli atti per completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e per nuova valutazione. Sempre a titolo ulteriormente eventuale, ha postulato che la decisione dell'autorità inferiore sia annullata e gli sia riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso l'asilo in Svizzera; oppure che i punti 3 a 5 del dispositivo della decisione impugnata siano annullati, per inammissibilità o almeno inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Ha infine protestato tasse e spese (doc. TAF 1). Delle censure formali e materiali sollevate dal ricorrente, si dirà nei considerandi in diritto. C.b Con decisione incidentale del 12 gennaio 2022, il Giudice dell'istruzione ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ha statuito che la procedura si svolga in italiano ed ha comunicato al ricorrente la composizione del collegio giudicante, su riserva di eventuali modifiche dovute ad assenze, precisando che questo era stato designato in conformità con le disposizioni normative applicabili e la giurisprudenza referenziata. Ha inoltre invitato il ricorrente al versamento di un anticipo di fr. 750.- a copertura delle presumibili spese processuali (doc. TAF 3). C.c Con memoriale completivo del 27 gennaio 2022 il ricorrente ha chiesto l'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo (doc. TAF 4). C.d Con decisione incidentale del 15 febbraio 2022 il Tribunale ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Ha inoltre trasmesso al ricorrente copia dell'atto SEM n. 1(...)-27/- (denominato "Elenco delle prove per il progetto n. 1(...)") dandogli la possibilità di esprimersi in merito (doc. TAF 6). C.e Con risposta del 15 marzo 2022 l'autorità inferiore ha contestato la censura dell'avv. Püntener, sostenendo di aver concesso l'accesso ai mezzi di prova presentati dal richiedente il 19 novembre 2021. Per il resto essa si è riconfermata interamente nelle considerazioni esposte nella decisione impugnata (doc. TAF 9). C.f Con replica del 14 aprile 2022 il ricorrente ha rinnovato la richiesta di accesso completo alla "busta con i mezzi di prova" (atto SEM 1(...)-27). Ha inoltre sollevato dei dubbi sul fatto che i funzionari della SEM incaricati dell'incarto avessero effettivamente preso atto e compreso le censure esposte nel ricorso, non essendovi alcuna presa di posizione nella risposta di causa. Ad ogni buon conto, in assenza di obiezioni, egli ritiene che la SEM non contesti quanto asserito nel ricorso (doc. TAF 11). C.g Con duplica del 2 giugno 2022, invitando il rappresentante del ricorrente ad evitare certe insinuazioni non consone al suo ruolo e al suo titolo, la SEM ha chiarito di non essersi diffusa in particolari osservazioni in quanto l'atto ricorsuale non avrebbe apportato alcun elemento suscettibile di modificare le conclusioni già esaustivamente esposte nella decisione impugnata. La SEM ha inoltre confermato di aver dato seguito alla richiesta e trasmesso l'integralità dei mezzi di prova al ricorrente (doc. TAF 15). C.h Con osservazioni del 27 e 29 giugno 2022 l'insorgente si è confermato nella propria posizione, trasmettendo dei rapporti psichiatrici attestanti il suo precario stato valetudinario (doc. TAF 17, 18). C.i Con osservazioni del 14 luglio 2022 la SEM ha preso posizione sugli atti medici e si è riconfermata nella propria antitetica posizione (doc. TAF 20). C.j Con decisione incidentale del 10 luglio 2024 al ricorrente è stata comunicata la nuova composizione del collegio giudicante (doc. TAF 21). Diritto:

1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito a suddetto ricorso. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Egli è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. La richiesta del ricorrente tendente alla comunicazione dei membri del collegio giudicante, così come le modalità di ripartizione degli incarti, i criteri oggettivi che hanno determinato la scelta dei suddetti membri, è già stata evasa dal Tribunale in corso di procedura nella decisione incidentale del 12 gennaio 2022, su riserva di eventuali modifiche (cfr. supra lett. C.b). Con decisione incidentale del 10 luglio 2024, il ricorrente è stato inoltre informato del cambiamento di composizione del collegio giudicante, nonché dei motivi che lo hanno giustificato (doc. TAF 21). Il 18 settembre 2024, per motivi organizzativi, si è resa necessaria un ulteriore modifica nel collegio, a causa dell'assenza imprevista del secondo giudice. Per il resto, rammentando che non esiste una base giuridica per richiedere la conferma della casualità della composizione del collegio giudicante, si rinvia il rappresentante del ricorrente alle considerazioni già esposte da questo Tribunale in casi analoghi, di cui egli è a conoscenza (cfr. a tal proposito la sentenza del Tribunale E-1526/2017 del 26 aprile 2017 consid. 4.1-4.3, ripresa nella decisione parziale D-1549/2017 del 2 maggio 2018 consid. 4.2-4.3; si cfr. inoltre la più recente sentenza D-4336/2021 dell'11 giugno 2024 consid. 3). 4. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato le allegazioni del ricorrente non sufficientemente motivate, oltre che povere di dettagli e di concretezza su alcuni punti essenziali, di modo che gli eventi addotti parrebbero non essere stati vissuti personalmente da quest'ultimo. L'autorità inferiore ha contestato, in primo luogo, al ricorrente l'assenza di dettagli nella descrizione delle due persone che sarebbero venute a cercarlo, dei motivi di tale visita e di elementi concreti a suffragio del fatto che essa sia effettivamente avvenuta, ragione per cui non sussisterebbe alcun indizio concreto attestante un pericolo di arresto nei suoi confronti o un pericolo in generale per la sua incolumità. L'asserto secondo cui si tratterebbe di membri del Tribunale di Enghelab, oltre che tardivo, essendo emerso solo nella seconda audizione, a mente della SEM si fonderebbe unicamente sulla banale e inattendibile teoria secondo cui una persona che non indossa i vestiti del posto, fa parte delle autorità. In secondo luogo, l'autorità inferiore ha considerato molto debole il nesso tra gli eventi invocati quali motivi d'asilo. In particolare ha ritenuto non sussistere alcun elemento che permetta di determinare un qualsiasi legame fra l'insorgente e le ragioni dietro all'omicidio di E._______., fra tale omicidio e la pretesa visita delle due persone presso il suo ufficio e il suo domicilio, fra tale omicidio e le pretese attività politiche condotte da E._______. - di cui il richiedente non avrebbe per altro saputo fornire alcun dettaglio concreto e verificabile. In terzo luogo, l'autorità inferiore ha considerato come elemento d'inverosimiglianza il fatto che il ricorrente non sapesse indicare neppure uno dei nomi delle persone che, a suo dire, sarebbero stati individui importanti del PDK a cui avrebbe dato in locazione gli appartamenti. Da ultimo, in considerazione del fatto che il ricorrente ha sostenuto di non essere mai stato attivo politicamente - ad eccezione dell'attività di volantinaggio -, di non aver mai fatto parte di alcun partito, né di aver mai avuto problemi con le autorità o con terze persone in patria, la SEM non ha ritenuto le sue allegazioni credibili e i mezzi di prova prodotti non suscettibili di rendere maggiormente verosimili i motivi rilevanti in materia d'asilo. Le ulteriori precisazioni fornite dalla rappresentante del ricorrente in sede di parere del 3 novembre 2021, sono state ritenute strumentali ai fini di causa, oltre che a tratti contradditorie con quanto affermato nell'ambito delle due audizioni e dunque non suscettibili di dare maggiore credibilità al suo racconto. A mente della SEM le precisazioni fornite nel parere risulterebbero tardive e per risultare plausibili, avrebbero dovuto - e potuto - essere evocate in un primo momento, considerato che il ricorrente avrebbe avuto a più riprese occasione di esprimersi nel dettaglio in sede di audizione. Per il resto l'autorità inferiore ha ritenuto stereotipati e privi di riscontri concreti gli ulteriori asserti del ricorrente riguardo alla particolare situazione nel Kurdistan e delle autorità iraniane, nell'intento di giustificare il fatto di non aver saputo fornire alcun'indicazione riguardo alle persone che lo sarebbero venute a cercare. Inoltre ha escluso l'applicabilità della sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo citata (Corte EDU) dal richiedente, difettando nel caso concreto delle allegazioni ritenute verosimili. Ha quindi ritenuto strumentale la dichiarazione del PDK e non idonea a comprovare maggiormente le sue allegazioni. Da ultimo l'autorità inferiore ha ritenuto possibile, ammissibile ed esigibile il rinvio in Iran dell'interessato. Quest'ultimo sarebbe giovane, godrebbe di buona salute e disporrebbe in patria di una rete famigliare composta da sua moglie, suo figlio, suo padre, suo fratello e la famiglia di sua moglie. Sarebbe laureato in psicologia ed avrebbe maturato esperienza lavorativa come agente immobiliare, che prima dell'espatrio gli avrebbe permesso di sostenere la propria famiglia. 4.2 Nel gravame, l'insorgente si prevale di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti da parte dell'autorità inferiore, nonché dell'esistenza di una serie d'irregolarità formali che verranno esposte e trattate a titolo preliminare (consid. 5). Egli contesta in particolare alla SEM di non aver considerato, prima di procedere all'esame della verosimiglianza, le prove prodotte, che almeno parzialmente confermerebbero le sue allegazioni. Tali mezzi probatori, a suo modo di vedere, apportano degli elementi oggettivi a supporto del fatto che fra il ricorrente e E._______. vi fosse un legame, del fatto che quest'ultimo avesse un profilo politico e che proprio per questo sia stato ucciso dai Pasdaran. Se tenute in debito conto, tali prove renderebbero maggiormente credibile l'intero racconto del ricorrente e contestualizzerebbero le affermazioni riguardanti la persecuzione di cui sarebbe stato oggetto. Passando in rassegna le svariate dichiarazioni ritenute inattendibili nella decisione impugnata, il ricorrente ha criticato il ragionamento della SEM che, a torto, avrebbe ritenuto inverosimile il suo racconto, nonostante siano numerosi gli indicatori di plausibilità che emergerebbero dai verbali delle audizioni, a partire dalla lunga esposizione del racconto spontaneo, ricco di dettagli, di interazioni, di discorsi diretti e di impressioni personali e dettagli insoliti. Egli si duole quindi del mancato esame da parte della SEM dei seri pregiudizi, ai sensi dell'art. 3 LAsi, per lui esistenti in Iran. Egli ritiene infatti che dalle prove prodotte e dalle dichiarazioni rilasciate emerge in modo convincente che egli avrebbe collaborato e fornito aiuto a E._______. ucciso dalle autorità iraniane a causa del proprio attivismo politico e considerato un martire agli occhi della minoranza curda. Tale legame, presumibilmente noto alle autorità iraniane, lo esporrebbe in modo inequivocabile a un elevato rischio di persecuzioni, come dimostrerebbe la sorte toccata al fratello di E._______., sul quale penderebbe un mandato d'arresto. L'insorgente ritiene infine che sussistano degli elementi non considerati con la debita attenzione dalla SEM che renderebbero inammissibile (a causa della sua appartenenza all'etnia curda, gruppo etnico sistematicamente perseguitato in Iran) e inesigibile (a causa dello stato di salute mentale precario) l'esecuzione dell'allontanamento verso il Paese d'origine.

5. Nel proprio gravame il rappresentante del ricorrente propone una serie di doglianze formali, che, se accolte, sarebbero suscettibili di giustificare il rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore. È quindi giudizioso evadere preliminarmente tali contestazioni, previa definizione del quadro giuridico di riferimento. 5.1 5.1.1 Il diritto di essere sentito, garanzia procedurale di rango fondamentale disciplinata dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; art. 26 e seg. PA). Ulteriore corollario del diritto di essere sentito è l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenze del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 6.2 e F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2; 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata impugnandola in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). Al contrario, l'autorità commette una denegata giustizia formale proibita dall'art. 29 cpv. 2 Cost., se omette di pronunciarsi in relazione a delle censure che presentano una certa pertinenza, o di prendere in considerazione delle allegazioni e argomenti importanti per la decisione da rendere (cfr. DTF 141 I 557 consid. 3.2.1, 138 I 232 consid. 5.1,134 I 83 consid. 4.1, 133 III 235 consid. 5.2 e giurisprudenza ivi citata; DTAF 2013/23 consid. 6.1.1). 5.1.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). L'accertamento dei fatti è incompleto se non sono stati presi in considerazione tutti i fatti giuridicamente rilevanti per la decisione (sentenza del Tribunale E-1059/2023 del 7 giugno 2023 consid. 4.4). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Auer/Binder, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, n. 9 ad art. 12). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/ Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191; sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. sentenza del Tribunale D-291/2021 consid. 7.2.1; Krauskopf/Wyssling in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed. 2023, n. 17 ad art. 12 PA). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Onde circoscrivere l'ampiezza dell'accertamento d'ufficio nel corso del procedimento occorre effettuare una ripetuta valutazione delle risultanze probatorie raccolte (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2008/24 consid. 7.2). Allorquando l'autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenze del Tribunale D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 4.2, D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.1; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., n. 3.144). I principi esposti delimitano sia l'attività istruttoria dell'amministrazione che quella del Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3) e tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (sentenza D-291/2021 consid. 7.2.4). 5.2 Il rappresentante del ricorrente contesta innanzitutto una violazione del suo diritto di accesso all'incarto, sostenendo di non aver potuto visionare i mezzi di prova prodotti dal suo mandante e sui quali l'autorità inferiore si sarebbe fondata per negargli la qualità di rifugiato, in particolare l'atto SEM "NR 1- (...)-27/-" (busta di prova). Si osserva che il rappresentante del ricorrente aveva fatto una prima richiesta di accesso agli atti il 12 novembre 2021 (cfr. atto SEM n. 46/2) a cui la SEM aveva dato seguito il 19 novembre 2021 trasmettendo "copia dell'indice degli atti contenuti nell'incarto e degli atti il cui esame non deve essere negato (atti D, E, F)" (cfr. atto SEM n. 48/1). Con decisione incidentale del 15 febbraio 2022, il TAF ha a sua volta trasmesso copia dell'elenco degli atti contenuti nel summenzionato documento (doc. TAF 6), ragione per cui il ricorrente, in sede di replica, ha nuovamente chiesto la trasmissione della busta contenente i mezzi di prova menzionati, al fine di poter completare il proprio ricorso (cfr. §2 replica). Su richiesta del Tribunale la SEM ha dato seguito alla richiesta del ricorrente, trasmettendo il 19 maggio 2022 l'integralità dei mezzi di prova e le relative traduzioni (cfr. atto SEM 69/30, 71/1). Il 14 giugno 2022 al ricorrente è stato staccato un termine per formulare eventuali osservazioni a complemento del gravame (doc. TAF 16), possibilità di cui si è avvalso il 29 giugno 2022 (doc. TAF 17). Questo Tribunale osserva che se l'avv. Püntener avesse davvero voluto ottenere le copie dei documenti prodotti per conto del suo mandante dinnanzi alla SEM, avrebbe potuto e dovuto contattare il precedente rappresentante, prima dell'inoltro del ricorso. Tali documenti, in ogni caso, gli sono stati inviati nel corso del procedimento che ci occupa: laddove vi fosse stato un accesso agli atti inizialmente incompleto - e tale non è stato il caso - la violazione del diritto al contraddittorio andrebbe comunque considerata sanata (cfr. DTAF 2015/10 consid. 7.1 con riferimenti). In definitiva la censura risulta infondata e va respinta. Una cassazione della decisione impugnata per questo motivo non risulta pertanto giustificata. 5.3 5.3.1 Il ricorrente lamenta poi una violazione del diritto di essere sentito a causa della mancata considerazione da parte della SEM della malattia mentale da cui era affetto nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo. Tale affezione e il forte stress psicologico di cui sarebbe stato preda durante le audizioni non gli avrebbe permesso di esporre in modo esaustivo tutte le argomentazioni a sostegno della sua domanda d'asilo. Nel valutare la verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente, la SEM avrebbe dovuto pertanto tenere in considerazione i certificati medici agli atti attestanti tali affezioni. Per i motivi che seguono l'argomentazione del ricorrente non può essere seguita. 5.3.2 Il Tribunale rileva innanzitutto che fin dalle prime fasi dell'istruttoria dinnanzi alla SEM - in particolare in occasione del verbale di rilevamento dei dati del 9 agosto 2021 (cfr. atto SEM 12/10), del colloquio Dublino del 12 agosto 2021 (cfr. atto SEM 14/2), della prima audizione sui motivi d'asilo del 6 settembre 2021 (cfr. verbale 1), nonché della seconda del 27 ottobre 2021 (cfr. verbale 2) - il ricorrente era rappresentato da una mandataria professionale, sua persona di fiducia. 5.3.3 Durante il colloquio Dublino del 12 agosto 2021 (cfr. atto SEM 14/2) come pure nella prima audizione sui motivi d'asilo (cfr. verbale 1, D3-4) il ricorrente ha affermato di stare bene e di non avere particolari problemi. Nell'audizione complementare del 27 ottobre 2021, per contro, non si è parlato della sua situazione valetudinaria. A ben vedere non ve ne era bisogno, tenuto conto delle risposte fornite in precedenza dall'interessato e non avendo quest'ultimo prodotto alcun certificato medico attestante particolari affezioni. Inoltre, anche la lettura dei verbali non lascia presupporre che l'insorgente si trovasse in una condizione tale da pregiudicare lo svolgimento delle audizioni. Sebbene il referto medico del 28 ottobre 2021 abbia prospettato la diagnosi di "sindrome ansioso depressiva" con insonnia, inappetenza, dolore plantare bilaterale e debolezza e pensieri per i suoi famigliari rimasti in Iran (cfr. atto SEM n. 33/2), si osserva che nell'audizione complementare del giorno prima né il ricorrente né il suo rappresentante hanno fatto il benché minimo accenno riguardo a possibili problemi di salute, neppure allorquando - reiteratamente - è stato chiesto dall'auditrice se vi fossero altri motivi o timori non ancora menzionati che si opponessero al ritorno nel Paese d'origine (cfr. verbale 2, D42-44). In definitiva, ad eccezione delle preoccupazioni per la moglie e il figlio rimasti in Iran, nelle due audizioni l'insorgente non ha fatto alcun accenno alla debolezza mentale di cui si prevale in sede di ricorso o a conseguenze psichiche durevoli consecutive ai traumi subiti prima dell'espatrio. Invero in nessun momento egli ha manifestato particolari difficoltà cognitive, di concentrazione o di comprensione delle domande poste, che l'avrebbero impedito dall'esprimersi in modo convincente sui suoi motivi d'asilo, come si lascia intendere invece nel gravame. Non risulta per altro che la sua precedente rappresentante legale sia mai intervenuta nell'intento di chiedere una modalità d'interrogatorio differente o di chiarire le risposte fornite, né risulta che abbia mai posto direttamente in questione il raziocinio e le facoltà mentali del suo assistito. Inoltre appare che l'auditrice si sia sincerato di aver ben compreso quanto dichiarato dall'interessato, ponendogli anche in modo reiterato dei quesiti, formulandoglieli in modo differente. Alla luce di tali elementi, se alcune delle risposte del ricorrente non sono state sufficientemente precise o esplicite, nulla dimostra, alla lettura dei verbali d'audizione, che ciò sia dovuto a una difficoltà cognitiva non considerata dalla SEM. Neppure si può seriamente credere, a fronte dell'età, della formazione scolastica e professionale e dell'esperienza di vita del richiedente, che quest'ultimo fosse così emotivamente provato da non essere in grado di comprendere i quesiti posti e di rispondervi in modo cosciente e dopo attenta riflessione. 5.3.4 A seguito dell'emanazione del progetto di decisione (cfr. atto SEM 36/8) il ricorrente ha potuto, per il tramite della precedente patrocinatrice, precisare ulteriormente le proprie allegazioni e diffondersi sulle considerazioni della SEM (atti SEM n. 37/6). Dopo l'emanazione della decisione impugnata, l'interessato è stato nuovamente visitato dal dott. K._______, che con rapporto del 9 novembre 2021 ha confermato le precedenti diagnosi e il trattamento farmacologico in corso ed ha prospettato un consulto psichiatrico appena possibile (cfr. atto SEM n. 41/3). In sede di ricorso, per il tramite dell'avv. Püntener, l'interessato ha ripercorso gli stessi eventi già evocati nelle due audizioni, trasmettendo nuova documentazione a supporto delle proprie allegazioni. Né nel gravame né tantomeno nelle osservazioni completive, il ricorrente ha presentato elementi rilevanti su cui non fosse già stato diffusamente sentito nel corso delle due audizioni. 5.3.5 Così stando le cose, quand'anche vi fosse stata una violazione del diritto di essere sentito in corso di procedura - e tale non è evidentemente il caso - il rappresentate del ricorrente dovrebbe ben sapere che la stessa è da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione (cfr. DTAF 2008/47 consid. 3.3.4 e relativi riferimenti), come è il caso di questo Tribunale al quale il medesimo rappresentante ha fatto pervenire svariati memoriali, nei quali si è potuto ampiamente diffondere su ogni aspetto da lui considerato rilevante ai fini dell'asilo. In tali circostanze la censura di violazione del diritto di essere sentito non soltanto è manifestamente infondata, ma pure pretestuosa e non risulta pertanto meritevole di tutela. 5.4 5.4.1 Il rappresentante del ricorrente si prevale inoltre, in modo non del tutto chiaro, di una violazione dell'obbligo di motivazione. A suo dire la SEM non ha esposto in modo convincente il motivo per cui non ha ritenuto verosimile il legame fra l'interessato e E._______. e la sua morte quale martire nella lotta per la causa curda, non ha valutato il rischio nel caso specifico conformemente alla giurisprudenza della Corte EDU e infine non ha in alcun modo commentato la situazione dei diritti umani in Iran. 5.4.2 Dall'obbligo di motivazione come parte del diritto al contraddittorio deriva che la stesura della motivazione dovrebbe consentire all'interessato di contestare la decisione in modo adeguato, il che avviene solo se sia l'interessato che l'autorità di ricorso possono farsi un'idea della portata della decisione. Il livello di motivazione dipende dall'oggetto della decisione, dalle circostanze del procedimento e dagli interessi dell'interessato, per cui è necessaria una motivazione accurata in caso di grave interferenza con gli interessi giuridicamente protetti dell'interessato, come nel caso dei procedimenti in materia di asilo e di espulsione (cfr. DTAF 2011/37 consid. 5.4.1; 2008/47 consid. 3.2). 5.4.3 La SEM ha illustrato in maniera comprensibile e sufficientemente differenziata le considerazioni da cui è stata guidata, così come le sue valutazioni riguardo ai fatti esposti e i mezzi di prova prodotti. Essa ha preso posizione in maniera puntuale ed esaustiva su tutte le argomentazioni avanzate dall'interessato nel parere del 3 novembre 2021 prima di emanare il provvedimento impugnato. Per respingere la domanda d'asilo la SEM ha motivato le proprie conclusioni sulla base di elementi validi sotto l'aspetto della verosimiglianza (art. 7 LAsi) e non ritenendo credibili neppure le precisazioni fornite dall'insorgente si è astenuta dall'esaminarne la rilevanza in materia d'asilo (art. 3 LAsi). Contrariamente a quanto affermato nel gravame, si può partire dall'assunto che il ricorrente abbia potuto impugnare il provvedimento avversato in piena cognizione di causa, come del resto dimostra il voluminoso e articolato memoriale ricorsuale giunto a questo Tribunale. In definitiva, il semplice fatto che il ricorrente non condivida l'opinione della SEM non costituisce una violazione dell'obbligo di motivazione, ma una questione sostanziale, una critica alla valutazione dei fatti da parte dell'autorità inferiore che andrà esaminata nel merito (cfr. sentenza del Tribunale D-2659/2016 consid. 6.5). 5.4.4 Anche in questo caso la censura, non soltanto è mal riposta, ma pure manifestamente infondata. 5.5 5.5.1 Nel prosieguo della sua impugnativa, il patrocinatore del ricorrente adduce una serie di argomentazioni a sostegno di una pretesa violazione del principio inquisitorio, ritenendo che la SEM abbia svolto un'indagine selettiva dei fatti a scapito del richiedente. In particolare egli contesta all'autorità inferiore di non aver valutato correttamente le prove offerte e di non aver accertato in modo completo i legami fra lui e E._______ e il ruolo e l'importanza di quest'ultimo in seno alla resistenza; di non aver indagato in modo adeguato il suo stato di salute chiedendo gli opportuni approfondimenti medici; di non aver valutato con la debita attenzione la situazione dei diritti umani in Iran. 5.5.2 Orbene, senza addentrarsi nell'esame della verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente - aspetto che verrà valutato nel dettaglio più avanti - si rileva che a dimostrazione del rapporto commerciale e di amicizia con E._______., il ricorrente ha prodotto tre contratti d'affitto (cfr. atto SEM n. 27/-). Dalla traduzione degli stessi risulta che soltanto il contratto di cui al doc. 7 riporta il nome del ricorrente, quale proprietario/locatore e di E._______., quale affittuario. Negli altri due contratti, sebbene E._______. appaia come affittuario (nel contratto di cui al doc. 6, pur non essendo leggibile il nome si può comunque intuire che si tratti di quest'ultimo a causa della data di nascita e del nome del padre L._______ [o dello zio, si cfr. verbale 1, D11]), non figura né il nome del ricorrente né il suo numero di carta d'identità o il suo codice nazionale, ma bensì quello di altre persone. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, i suddetti documenti non sono pertanto affatto suscettibili di dimostrare dei legami particolarmente intensi con E._______., ma consentono semmai di ritenere che quest'ultimo abbia preso in locazione un oggetto appartenente al ricorrente. Ammesso che si voglia considerare attendibili tali documenti, che neppure riportano il numero di carta d'identità e di codice nazionale di E._______., nonostante se ne faccia menzione e nonostante quello del locatore sia correttamente scritto. A fronte di quanto precede e sulla base degli elementi in suo possesso, non si vede quindi perché la SEM avrebbe dovuto ulteriormente indagare i legami esistenti fra il ricorrente e E._______. o l'eventuale particolare coinvolgimento di quest'ultimo nella resistenza curda. Tantopiù che su questo aspetto, come si dirà più avanti il ricorrente è rimasto estremamente vago. Per il resto occorre constatare che al momento dell'emanazione della decisione, non vi era alcun indizio concreto che avrebbe dovuto indurre l'autorità inferiore a svolgere ulteriori accertamenti riguardanti il profilo di E._______. Riferendosi, in sede di ricorso, alle persecuzioni a cui è stato sottoposto il fratello di E._______., M._______ (di seguito: M._______), il ricorrente parrebbe contestare alla SEM di essere venuta meno al proprio dovere istruttorio, lasciando intendere che se quest'ultima avesse valutato meglio le prove e avesse approfondito la questione, essa stessa avrebbe scoperto tale ulteriore elemento suscettibile di dimostrare inequivocabilmente il rischio di persecuzione riflessa a cui egli stesso sarebbe sottoposto in caso di rientro in Iran. Tale conclusione non è affatto condivisibile per molteplici ragioni. Innanzitutto il ricorrente non ha mai fatto riferimento, nelle due audizioni, come pure in sede di parere (atto SEM n. 37/6) a un fratello o ad altri amici e familiari di E._______. a loro volta perseguitati per ragioni politiche. Non si vede pertanto perché la SEM avrebbe dovuto andare a cercare tale informazione. In secondo luogo, si osserva che il mandato d'arresto di cui all'allegato 4, presentato senza traduzione, non permette di dimostrare né che la persona ricercata sia effettivamente M._______, né che questo sia il fratello di E._______., né tantomeno che sia ricercato per motivi politici piuttosto che per un reato comune. Anticipando l'esame nel merito, occorre ritenere che questo documento, la cui autenticità è tutta da dimostrare e la cui produzione appare alquanto intempestiva, non permette di provare alcunché. In particolare non è chiaro in che modo la pretesa persecuzione di M._______ dovrebbe riguardare per analogia anche il ricorrente, che per quanto dato sapere si è limitato ad intrattenere relazioni commerciali con E._______., affittandogli un locale abitativo. 5.5.3 Neppure può essere seguito il patrocinatore del ricorrente laddove lamenta la mancata esecuzione di esami medici volti ad accertare lo stato di salute dell'interessato, al fine di determinare la sua capacità di esporre in modo esaustivo i motivi d'asilo e al fine di valutare l'esigibilità del rinvio in Iran. Orbene, per quanto riguarda la capacità espositiva del ricorrente in occasione delle audizioni già si è detto nei considerandi che precedono (cfr. consid. 5.3.2), ai quali si rinvia integralmente. Per quanto invece riguarda l'esigibilità del rinvio, che verrà rivalutata nel merito del presente giudizio sulla base della documentazione versata agli atti dal ricorrente, ci si limita a rilevare che, sulla base dell'unico rapporto medico a disposizione della SEM al momento dell'emanazione della decisione impugnata, ossia il rapporto del 28 ottobre 2021 (cfr. atto SEM n. 33/2) non vi era motivo per ordinare una perizia medica. Sulla base dei sintomi descritti e osservati il dott. K._______ aveva infatti ipotizzato la presenza di una sindrome ansioso depressiva, per la quale ha prescritto un trattamento farmacologico senza ritenere opportuno svolgere ulteriori accertamenti specialistici. È soltanto dopo l'emanazione della decisione impugnata che lo stesso dottore, al fine di confermare la diagnosi ipotizzata, ha predisposto una visita di controllo al fine di valutare una presa a carico psicologica (cfr. atto SEM n. 41/3). Così stando le cose, nulla si può rimproverare all'operato della SEM. 5.5.4 Pare infine piuttosto apodittica, fumosa e priva di fondamento l'ultima censura del rappresentante del ricorrente, secondo il quale la SEM non avrebbe raccolto informazioni sul Paese di provenienza dell'interessato, sulla situazione politica, sulla persecuzione della popolazione curda e in generale sulla precaria situazione dei diritti dell'uomo. Quand'anche una mancanza in tal senso ci fosse stata in prima istanza - e non se ne ravvedono gli estremi - in sede di ricorso il rappresentante dell'insorgente potrebbe addurre, come ha fatto, tutte le motivazioni che ritiene opportune al fine di attirare maggiormente l'attenzione sulle criticità attualmente vigenti in Iran. 5.6 Riassumendo, non v'è motivo di annullare il provvedimento avversato e di rinviare la causa all'autorità inferiore per i motivi formali sollevati dall'insorgente nel gravame.

6. Prima di procedere all'esame nel merito del caso, occorre chinarsi sulla richiesta di prove formulata nel gravame, constatando che l'ultima richiesta, tendente alla concessione di un periodo di tempo ragionevole per presentare un referto medico aggiornato è nel frattempo già stata tacitamente accolta. 6.1 Non essendo stato violato il suo diritto di essere sentito, né risultando esservi state delle irregolarità nella conduzione delle due audizioni, non risulta né opportuno né necessario ascoltare nuovamente l'interessato. Tantopiù che il suo rappresentante ha avuto modo di precisare ed esporre nel dettaglio in sede di ricorso tutte le sue motivazioni. Tale richiesta è pertanto respinta. 6.2 Giusta l'art. 8 LAsi, l'autorità può esigere dal richiedente asilo che faccia tradurre in una lingua ufficiale svizzera i documenti redatti in una lingua straniera. Nonostante la formulazione potestativa, quando i mezzi di prova in questione risultano utili per il giudizio, l'autorità è tenuta a richiedere la traduzione o a tradurre essa stessa i documenti in questione in ossequio al principio inquisitorio (cfr. art. 33a cpv. 4 PA; Patrica Egli, in: Waldmann/Krauskopf (ed.), Praxiskommentar VwVG, 3a ed. 2023, n. 29 ad art. 33a) Si rammenta che al ricorrente incombe in ogni caso un dovere di collaborazione. Ragione per cui, laddove ritenga opportuno disporre di una traduzione di un mezzo di prova da lui stesso prodotto, è in primo luogo a lui che incombe il compito di farla, commissionarla o chiedere al Tribunale di staccare un adeguato termine per provvedervi, anziché esigere che di tale incombenza se ne occupi l'autorità di ricorso. Tantopiù che, nell'esporre la richiesta di prove, egli postula in maniera generica la traduzione degli atti presentati senza tuttavia indicare quali (si presume il mandato d'arresto di cui al doc. TAF 1 allegato 4, dal momento che gli altri documenti prodotti dinnanzi alla SEM e a questo Tribunale presentano una traduzione in italiano) e neppure spiega il motivo per cui la traduzione di un determinato documento sia utile ai fini di causa e cosa intenda dimostrare con esso. Sulla base di una valutazione anticipata delle prove, fondata sulle considerazioni che verranno esposte riguardo alla verosimiglianza delle allegazioni dell'insorgente e al valore probante dei mezzi probatori, la richiesta di prova è respinta. 6.3 Riguardo all'interrogatorio come testimone del fratello di E._______., il rappresentante dell'insorgente chiede a questo Tribunale di mettere in atto delle misure istruttorie volte a verificare un'ipotesi per nulla attendibile, avanzata come fatto nuovo in sede di ricorso. Richiesta che sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove viene respinta, non potendo un tale accertamento fornire alcun'indicazione utile e rilevante ai fini del presente giudizio. 7. 7.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera. 7.2 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono considerati rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Come stabilito all'art. 3 cpv. 4 LAsi non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono riservate le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). 7.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 7.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, né introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nellaprocedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non èindispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, purnutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensìdev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

8. Nel caso in disamina, occorre concordare con la SEM sul fatto che nonostante un racconto spontaneo molto lungo e ricco di dettagli personali, le allegazioni del ricorrente non sono sufficientemente motivate, difettando di concretezza e precisione sui punti essenziali per la domanda d'asilo e risultando talvolta contradditorie e poco plausibili e non essendo per altro supportate da mezzi di prova affidabili e concludenti. Oltre alle considerazioni già esposte dalla SEM, che questo Tribunale condivide e alle quali rinvia, si rilevano qui di seguito alcuni elementi di inverosimiglianza, già di per sé sufficienti a minare la credibilità delle allegazioni dell'insorgente. 8.1 8.1.1 Il ricorrente non è stato innanzitutto in grado di spiegare chi fosse E._______. - se fosse politicamente attivo (cfr. verbale 2, D12), se fosse davvero membro del PDK iraniano, se del caso con quale ruolo e cosa concretamente facesse oltre all'attività di "kulbar" (ossia una sorta di facchino contrabbandiere) che potesse essere considerato contrario al regime - poiché apparentemente egli non gli avrebbe mai chiesto nulla al riguardo (cfr. verbale 2, D12-17, D29, D31). Tale circostanza appare alquanto singolare considerato che all'inizio del proprio racconto l'interessato ha detto a più riprese di essere amico di E._______. (addirittura "mio carissimo amico" [cfr. verbale 1, D6-7]). Quest'ultimo a sua volta parrebbe essersi fidato particolarmente dell'insorgente, essendo a lui che si è rivolto quando ferito, in occasione delle manifestazioni di protesta del mese di Aban 1398, aveva bisogno di un posto in cui nascondersi e medicarsi insieme ad altri contestatori (cfr. verbale 1, D6, pp. 3-4). Così stando le cose, sembra quindi poco plausibile una tale reticenza da parte dell'interessato nel chiedere maggiori informazioni riguardo alle attività nelle quali E._______. era implicato. A maggior ragione, considerato che con costui egli parrebbe aver intrattenuto dei rapporti commerciali per circa due anni (cfr. verbale 2, D5), affittandogli in sette-otto occasioni degli appartamenti (cfr. verbale 2, D35). Ora, al netto dei dubbi già evocati riguardo alla quantità di contratti che lo legavano a E._______. (si cfr. consid. 5.5.2), l'ignoranza e l'apparente disinteresse del ricorrente riguardo ad aspetti della vita e delle attività svolte da E._______. risultano sorprendenti e mal si conciliano con l'attitudine prudente e sospettosa verso le attività reputate "contro lo Stato" che, a più riprese, egli ha dichiarato di aver sempre mantenuto (cfr. verbale 1, D6). Appare infatti contrario alla logica dell'agire, in un contesto apparentemente pericoloso come quello descritto dal ricorrente, assecondare E._______. in attività che potenzialmente avrebbero potuto danneggiarlo, senza informarsi né svolgere alcuna ricerca sul suo conto, sulla sua esposizione rispetto alle autorità iraniane, sulla sua posizione all'interno del PDK iraniano e sulle ulteriori attività clandestine da lui condotte. 8.1.2 Il ricorrente neppure è stato capace di rendere verosimile il fatto che E._______. sia stato ucciso dai Pasdaran per ragioni politiche. Al riguardo egli si è limitato ad ipotizzare - ammettendo di non esserne certo - che fosse per via delle presunte attività clandestine di cui afferma essere all'oscuro (cfr. verbale 2, D8-9). Non ha tuttavia saputo essere più preciso, riferendo di aver ricevuto la notizia dell'uccisione di E._______. da un amico, che a sua volta l'avrebbe appresa da altre imprecisate persone (cfr. verbale 2, D11). D'altro canto, neppure l'asserto secondo cui E._______., alcuni giorni prima della morte, gli avrebbe detto "da oggi in poi, se chiama qualcuno e ti chiede un appartamento da parte mio o da parte del mio partito, digli che non ne hai, non continuare la conversazione con questa persona" (cfr. verbale 1, D7), permette di apportare maggiori elementi a sostegno della tesi della persecuzione di E._______., dal momento che l'insorgente stesso sostiene di non aver avuto idea del motivo di tali parole, pensando che potesse trattarsi di un dissidio all'interno del partito (cfr. verbale 1, D7). Nel gravame l'insorgente descrive E._______. come un martire della causa curda in Iran, circostanza che tuttavia non emerge dai mezzi di prova prodotti. L'articolo di giornale riferisce infatti che un kulbar di nome E._______. è stato ucciso e un altro è rimasto ferito a causa dei colpi d'arma da fuoco esplosi dai Pasdaran nella gola di N._______. Nessuna menzione viene fatta riguardo a motivi politici, etnici o religiosi. Quanto alle immagini pubblicate su canali Instagram di cui non è possibile verificare l'attendibilità e prodotte quali screenshot, si rileva che non è dato sapere se la folla fotografata stesse assistendo a un funerale - e se del caso a quello di E._______. - oppure si fosse radunata per assistere a un altro evento. Ora, dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale, l'unica cosa certa è che E._______. fosse un kulbar. Si potrebbe finanche ritenere plausibile che nello svolgimento di tale attività quest'ultimo abbia aiutato delle persone a varcare il confine o abbia trasportato del materiale per conto del PDK (cfr. verbale 2, D31). Se tale fosse il caso, è senz'altro possibile che i Pasdaran, desiderosi di smantellare tale attività clandestina, possano aver teso un'imboscata ai kulbar di passaggio nella gola N._______ del (...) e nel quadro della sparatoria che ne è seguita aver ucciso E._______. e ferito uno dei suoi compagni. Non è per contro dato sapere se E._______. fosse personalmente ricercato dalle autorità iraniane e se la sua morte costituisca una sorta di esecuzione per le sue attività clandestine. Le allegazioni del ricorrente su questo punto restano alquanto vaghe e stereotipate e neppure la documentazione fornita permette di dare maggiore supporto alla tesi secondo cui E._______. fosse nel mirino del regime iraniano (riguardo alla presunta persecuzione del fratello M._______ si è già detto sopra [cfr. consid. 5.5.2]). In definitiva, per quanto dato sapere a questo Tribunale i motivi ai quali fa riferimento il ricorrente e in particolare i suoi legami con E._______. non possono essere validati visto che anche l'impegno di quest'ultimo non è neppure accertato. 8.2 Il ricorrente, d'altro canto, non ha saputo spiegare in modo convincente, perché l'uccisione di E._______. dovrebbe riguardarlo particolarmente, né per quale motivo le autorità iraniane avrebbero iniziato ad interessarsi a lui. 8.2.1 Occorre rammentare che in più occasioni egli ha sostenuto di non essere politicizzato, di non voler agire contro lo Stato e che pur desiderando aiutare il "popolo", ha sempre riflettuto attentamente prima di lasciarsi coinvolgere (cfr. verbale 1, D6). D'altro canto, egli ha pure asserito di non avere mai avuto problemi né con le autorità del suo Paese, né con terze persone, né di aver mai svolto attività politica (cfr. verbale 1, D14-16). Sulla base di tali indicazioni e alla luce della sua regolare attività lavorativa di agente immobiliare (approvata dalle autorità, come attesta la licenza d'affari [doc. 2 allegato all'atto SEM n. 27/-), non si può ritenere che egli avesse un profilo particolarmente sensibile. Per le ragioni già evocate dalla SEM nella decisione impugnata - che questo Tribunale condivide interamente - neppure la lettera del Partito Democratico del Kurdistan, permette di giungere a una differente conclusione. Il contenuto di tale documento, verosimilmente confezionato per i fini di causa e la cui autenticità è tutta da dimostrare, riferisce infatti di persecuzioni di cui il ricorrente non ha fatto alcuna menzione e contraddice quanto da lui dichiarato circa il fatto di non aver mai aderito al partito, neanche come simpatizzante (cfr. verbale 1, D6 p. 3). 8.2.2 Neppure tenendo conto delle attività che il ricorrente sostiene di aver svolto per E._______. prima dell'espatrio si può giungere a una conclusione differente, nonostante egli pare ritenere le stesse sovversive e suscettibili di esporlo alle rappresaglie del regime. Orbene, l'attività di volantinaggio è stata condotta in sole tre occasioni durante la notte, per circa un'ora e mezza, tra la fine del 1397 e l'inizio del 1398 (dunque nel corso del 2019 [cfr. verbale 2, D2-3]), senza che nessuno lo scoprisse (cfr. verbale 1, D6). Vista la brevità, la scarsa responsabilità e la bassa intensità di tale incarico, che per altro precede di oltre due anni l'espatrio del ricorrente e in assenza di indizi concreti, è alquanto improbabile che l'attività di volantinaggio, abbia destato l'interesse delle autorità iraniane. Alla stessa conclusione occorre giungere per quanto riguarda il sostegno e l'ospitalità fornite per cinque giorni a E._______. e ai suoi compagni feriti durante le manifestazioni di protesta del mese di Aban 1398 (novembre 2019), tantopiù che in tal senso si è espresso lo stesso interessato ("nessuno aveva capito che io avevo aiutato questi miei amici" [cfr. verbale 1, D6]). 8.2.3 Quanto alla locazione di locali abitativi, occorre fare alcune precisazioni. Innanzitutto, nonostante il ricorrente affermi di aver affittato degli appartamenti a E._______. in sette-otto occasioni (cfr. verbale 2, D35), sono solo tre i contratti di locazione prodotti. Di questi, come già indicato in precedenza, solo uno vede il ricorrente e E._______. come parti contraenti, negli altri contratti figura solo il nome di E._______., senza tuttavia alcuna indicazione al numero di carta d'identità o il suo codice nazionale, circostanza che lascia comunque spazio a dei dubbi sull'attendibilità di tali documenti (si cfr. consid. 5.5.2). Quand'anche si volesse ritenere assodato l'asserto del ricorrente secondo cui talvolta, i contratti non venivano registrati/formalizzati, ancora non significa che tale comportamento, adottato nell'ambito della propria attività commerciale, possa essere percepito dalle autorità iraniane come sovversivo o di sostegno alla ribellione. Si tratta infatti di rapporti commerciali ed il ricorrente non è riuscito a fornire alcun elemento di seria consistenza che permetta di ritenere che i suddetti appartamenti fossero utilizzati dalla resistenza. Da un lato, poiché come visto sopra, non è stato affatto reso credibile che E._______., oltre all'attività di contrabbandiere, svolgesse anche altre particolari attività sovversive contrarie al regime. Dall'altro, poiché neppure risulta credibile che per il tramite di E._______. gli appartamenti venissero affittati a degli esponenti del Partito Democratico del Kurdistan (cfr. verbale 2, D29) o a delle spie venute dall'estero (cfr. verbale 2, D36). Su tale aspetto le dichiarazioni del ricorrente sono state estremamente vaghe, delle supposizioni non supportate da alcun elemento concreto e verificabile, per di più sostenendo lui stesso di non avere alcuna certezza riguardo all'identità e alla provenienza di tali persone e che tutto quello che sapeva, era quello che gli aveva raccontato E._______. (cfr. verbale 1, D21-22). Invitato a fare maggiore chiarezza, l'interessato non ha saputo fornire alcun dettaglio utile riguardo a cosa gli fosse stato detto da E._______., se non che "lui diceva che erano così (capi del partito, n.d.r.)" (cfr. verbale 1, D22-23). Egli si è inoltre detto certo che si trattasse di membri del partito poiché metteva a disposizione negli appartamenti una fotocopiatrice "per stampare i loro volantini" (cfr. verbale 1, D25), ciò che evidentemente non è sufficiente a dimostrare alcunché. Per giustificare il fatto che non avesse alcuna idea dell'identità delle persone che occupavano i suoi appartamenti - e che di tale informazione in fondo non gli importasse gran ché - egli ha spiegato che in fondo l'affittuario con cui trattava esclusivamente era E._______. e che per altro, non avendo i documenti, tali persone avrebbero potuto fornirgli qualsiasi nome e cognome (cfr. verbale 1, D24-25). Ora, se da un lato può essere plausibile che delle persone provenienti dall'estero, per le ragioni più disparate (vistare la famiglia o fare delle riunioni), non disponessero dei documenti necessari per poter affittare una casa o andare in albergo (cfr. verbale 1, D22; verbale 2, D36), non è credibile che il ricorrente, agente immobiliare che affittava a titolo professionale degli appartamenti, persona dichiaratamente prudente (cfr. verbale 1, D6) e conscio della delicata situazione in Iran della minoranza etnica curda a cui appartiene (cfr. verbale 1, D67), non abbia svolto la benché minima ricerca riguardo a costoro o che non abbia chiesto maggiori informazioni a E._______. Neppure l'asserto secondo cui si trattasse di una misura di precauzione può essere seguito. Se davvero tale fosse stato il caso, allora il ricorrente neppure avrebbe dovuto sapere che delle persone terze occupavano gli appartamenti da lui affittati a E._______. 8.3 Le allegazioni del ricorrente non paiono infine maggiormente credibili neppure riguardo alle persecuzioni che egli avrebbe subito (o rischiato di subire) nei giorni successivi alla morte di E._______. e che lo avrebbero indotto a lasciare il Paese. 8.3.1 Come ultimo domicilio il ricorrente ha indicato la casa del padre nella contea di D._______, villaggio di O._______, quartiere di P._______ dove ha vissuto per alcuni anni insieme alla moglie e al figlio (verbale 1, D30, 34, 37). Subito dopo aver appreso della morte di E._______., l'interessato ha asserito di aver avuto paura di continuare a vivere lì, pensando che qualcuno sarebbe venuto a cercarlo e sentendosi in pericolo ha quindi deciso di trasferirsi, con la moglie e il figlio, a casa del suocero (cfr. verbale 1, D7). Un trasferimento invero di breve distanza, considerato che anche quest'ultimo viveva entro i confini della contea di D._______ (cfr. verbale 1, D55). Come misura diversiva, quindi, non parrebbe essere particolarmente efficace, dato che se qualcuno fosse stato effettivamente alla sua ricerca, non avrebbe certo tardato a cercarlo proprio lì, presso un famigliare della moglie a pochi chilometri dal suo domicilio abituale. Al riguardo il ricorrente non ha tuttavia specificato se intendesse stabilirsi durevolmente presso il suocero, né tantomeno per quanto tempo vi abbia soggiornato prima dell'espatrio. Su tale aspetto non emergono dai verbali dettagli utili, sebbene dal tenore delle dichiarazioni parrebbe che tra la morte di E._______. e l'abbandono del Paese siano passati giusto una manciata di giorni. A mente di questo Tribunale appare quindi poco plausibile che una tale gravosa scelta, che ha imposto al ricorrente di lasciare tutto il suo mondo dietro di sé, compresa la moglie e il figlio e la propria attività lavorativa, sia stata presa in un periodo di tempo così breve, con una tale avventatezza e leggerezza. Tantopiù che dal tenore del suo racconto, non risulta neppure che lui o suoi famigliari abbiano subito degli atti vessatori, della violenza fisica o delle minacce concrete. 8.3.2 A tal proposito l'interessato ha dichiarato che il giorno dopo il trasferimento dal suocero, due uomini sarebbero venuti a cercarlo dapprima nel suo ufficio e poi presso la casa del padre dove lui aveva vissuto fino al giorno prima (cfr. verbale 1, D7). Non è dato sapere se nelle due occasioni gli uomini fossero gli stessi, l'unico tratto in comune è che parlavano farsi e vestivano in modo insolito per la regione (cfr. verbale 1, D19-20). Invitato a più riprese a spiegare chi potessero essere queste persone, il ricorrente non ha saputo rispondere con certezza limitandosi ad ipotizzare che non vestendo come la gente locale e parlando farsi, non dovevano essere del posto e che per tale ragione dovevano quindi venire per conto delle autorità (cfr. verbale 1, D19-21). Al riguardo, questo Tribunale condivide lo scetticismo dell'autorità inferiore, che ha considerato tale conclusione quale mera allegazione di parte non corroborata da alcun elemento serio e concreto. D'altro canto, né l'assistente in ufficio, né il padre a casa, hanno chiesto nulla ai due uomini riguardo alla loro identità, al motivo della loro visita e al loro interesse per il ricorrente (cfr. verbale 1, D20). Allo stesso modo non hanno chiesto nulla a queste persone i vicini che avrebbero riferito alla moglie del ricorrente che qualcuno era venuto a cercarlo presso la casa del suocero (cfr. verbale 1, D67-69). Tale circostanza risulta alquanto singolare, al pari del fatto che, dopo aver chiesto in farsi dell'interessato, queste persone non abbiano apparentemente proferito più alcuna parola, foss'anche solo per rafforzare e legittimare la propria richiesta d'informazioni o minacciare gli interlocutori di conseguenze spiacevoli in caso di inottemperanza. 8.3.3 Una tale attitudine passiva è ancor meno plausibile se si dovesse considerare attendibile quanto riferito dal ricorrente nell'audizione complementare riguardo al fatto che tali persone lo stessero cercando per conto del Tribunale Enghelab (ossia i Tribunali Rivoluzionari, che costituiscono delle giurisdizioni parallele a quelle ordinarie e che si occupano di reati politici e religiosi [cfr. United States Institute for Peace (USIP) Iran Primer, The Islamic Judiciary, 01.08.2015, https://iranprimer.usip.org/resource/islamic-judiciary; Iran Human Rights Documentation Center (IHRDC), The Iranian Judiciary: A Complex and Dysfunctional System, 12.10.2016, https://iranhrdc.org/the-iranian-judiciary-a-complex-and-dysfunctional-system; New York University Law / Soltani, Mohammad et Shooshinasab, Nafise UPDATE: An Overview of the Iranian Legal System, 08.2022, https://www.nyulawglobal.org/globalex/Iran_Legal_System_Research1.html; fonti consultate il 23 luglio 2024). Ora, al netto del fatto che il ricorrente non ha saputo spiegare perché abbia fornito tale precisazione soltanto nella seconda audizione (cfr. verbale 2, D23-28) - nonostante nella prima gli fosse stato ripetutamente chiesto chi potessero essere gli uomini che lo cercavano - si tratta anche in questo caso di una sua deduzione legata agli abiti e alla lingua parlata da tali persone, di cui per altro neppure si dice certo (cfr. verbale 2, D26), ragione per cui va considerata al pari di una mera allegazione di parte non supportata da alcun elemento di seria consistenza. Sebbene a questo Tribunale sia noto che i Tribunali Rivoluzionari che si occupano di casi politici e legati alla sicurezza seguano delle regole procedurali proprie, non preoccupandosi di garantire il diritto a un processo equo né a una giurisdizione imparziale e indipendente (cfr. Landinfo / Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons [CGRS-CEDOCA], Staatssekretariat für Migration [SEM], Iran - Criminal procedures and documents, 12.2021, https://landinfo.no/wp-content/uploads/2021/12/Iran-report-criminal-procedures-and-documents-122021-4.pdf; Human Rights Watch (HRW), World Report 2024: Iran, https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/iran; Amnesty International, Iran 2020, 07.04.2021, https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/iran/report-iran/; fonti consul-tate il 23 luglio 2024), va rilevato che di norma, sia nella fase delle indagini preliminari che nella fase processuale, le autorità giudiziarie emettono una citazione scritta a comparire indirizzata all'imputato, anche laddove non per forza dispongono di indizi o prove solide a suo carico (cfr. Landinfo / Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons [CGRS-CEDOCA], Staatssekretariat für Migration [SEM], Iran - Criminal procedures and documents, 12.2021, https://landinfo.no/wp-content/uploads/2021/12/Iran-report-criminal-procedures-and-documents-122021-4.pdf, consultato il 23 luglio 2024). Tale citazione, al pari delle ordinanze giudiziarie, è normalmente notificata da ufficiali giudiziari o tramite pubblicazione di un avviso su di un quotidiano nazionale, in caso di indirizzo sconosciuto dell'imputato. In alcuni casi particolari, come quelli sensibili di politica e sicurezza nazionale, l'imputato può essere messo agli arresti senza essere convocato (cfr. Danish Immigration Service / Danish Refugee Council, Iran: Judicial issues - Joint report from the Danish Immigration Service and The Danish Refugee Council based on interviews in Tehran, Iran, and London, United Kingdom, 9 September to 15 September 2017 and 2 October to 3 October 2017, 02.2018, https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Landerapporter/Report---Judicial-issues-220218.pdf, consultato il 23 luglio 2024). Orbene, nel caso concreto, non risulta dagli atti, né dalle dichiarazioni dell'interessato, che una citazione a comparire dinnanzi a un'autorità inquirente o dinnanzi a un Tribunale Rivoluzionario gli sia mai stata notificata. Né tantomeno che, in sua assenza, un tale ordine sia stato notificato a un suo famigliare o pubblicata su un quotidiano nazionale o un altro organo ufficiale di divulgazione. Se gli uomini che lo hanno cercato in ufficio, presso la casa del padre e, dopo la sua partenza, presso la casa del suocero fossero stati degli ufficiali giudiziari in borghese, ebbene è lecito presumere che si sarebbero annunciati come tali, facendo valere la loro autorità e notificando a qualcuno la citazione indirizzata al ricorrente. Ma così non è stato. D'altro canto, a fronte di quanto rilevato riguardo al profilo dell'interessato, che non può certo definirsi altamente politicizzato né particolarmente coinvolto in attività sovversive, non è plausibile che le suddette persone lo avessero cercato nell'intento di arrestarlo senza che ciò fosse preceduto da alcun avvertimento, atto vessatorio, procedura giudiziaria o altro tipo di minaccia da parte di agenti statali o clericali. Quand'anche tale fosse stato il caso e la missione di tali persone fosse stata proprio quella di trarre in arresto il ricorrente, è altamente improbabile che essi se ne siano stati semplicemente in silenzio, senza esercitare alcuna pressione sulle persone a cui hanno chiesto informazioni. 8.4 Alla luce di quanto precede, occorre constatare che le dichiarazioni del ricorrente sono vaghe e piene di lacune e non permettono di rendere verosimile gli eventi narrati e l'esperienza da lui vissuta prima dell'espatrio. Su nessun elemento rilevante per valutare la sua domanda d'asilo egli è riuscito a fornire dei dettagli utili e credibili. Le sue allegazioni non soddisfano di conseguenza le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi, ragione per cui - al pari dell'autorità inferiore - anche questo Tribunale si astiene dall'esaminare l'adempimento di quelle di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. Proprio per tale ragione, non si entrerà nel merito del peggioramento delle garanzie dei diritti dell'uomo in Iran, di cui il ricorrente si prevale producendo copiosa documentazione unitamente al proprio gravame (cfr. doc. 5 a 16 allegati al doc. TAF 1). 8.5 In conclusione, in virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 10. 10.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 10.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, non essendoci in particolare dal profilo dell'esigibilità della misura, degli ostacoli personali che si opporrebbero all'esecuzione della stessa. Nel gravame il ricorrente avversa anche tale assunto. 10.3 Ora, siccome il ricorrente è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo Paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12) non risulteranno impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI). 10.4 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La CorteEDU ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso l'Iran è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 10.5 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 10.5.1 La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Iran, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro. 10.5.2 In primo luogo si osserva che malgrado le notevoli tensioni ed il persistere di alcuni disordini già dal settembre del 2022, in Iran non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenze del Tribunale D-2807/2020 del 13 dicembre 2023 consid. 9.3.2; E-4360/2023 del 22 novembre 2023 consid. 10.2; E-1717/2020 del 16 febbraio 2023 consid. 9.4.1; D-3447/2021 del 19 dicembre 2022 consid. 9.4.2; D-6594/2020 del 21 aprile 2023 consid. 16.4.1). 10.5.3 Il ricorrente neppure può prevalersi di motivi ostativi individuali. 10.5.3.1 Il ricorrente è un uomo di 37 anni, sposato con moglie e figlio (di otto anni) ancora residenti nella contea di D._______, dove egli ha vissuto negli ultimi anni prima dell'espatrio (cfr. verbale 1, D27-55). Egli ha ottenuto una laurea in psicologia della famiglia nel 2010 (cfr. verbale 1, D43-44) ed oltre al curdo hawrami parla anche farsi (cfr. atto SEM 12/10, p. 5). Dopo gli studi ha lavorato come operaio edile e da ultimo come agente immobiliare a D._______ fino al suo espatrio nel 2021, professione che gli permetteva di mantenere la propria famiglia (cfr. verbale 1, D48-50). Nel suo fascicolo non ci sono indicazioni di vulnerabilità individuale. È quindi prevedibile che torni ad abitare nella provincia del Kurdistan e nello specifico nella contea di D._______, dove vivono la moglie e il figlio oltre diversi famigliari suoi e della moglie (cfr. verbale 1, D27-55). I presupposti positivi per un reinserimento del ricorrente in patria risultano pertanto dati. 10.5.3.2 Circa lo stato di salute dell'interessato, si deve rilevare che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2). Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel Paese d'origine o di destinazione non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3). Dagli atti di causa emerge che in un primo momento il ricorrente è stato sottoposto a una visita medica generale a causa di disturbi addominali diffusi non chiari, con una sensazione di pienezza e un dolore all'addome superiore destro. È stato prescritto un trattamento farmacologico conservativo che ha condotto a un netto miglioramento dei sintomi. In occasione delle due visite condotte a Chiasso dal dott. K._______, medico generico, ha ipotizzato l'esistenza di una "sindrome ansioso depressiva" (cfr. rapporto del 28 ottobre 2021 [atto SEM n. 33/2] e del 9 novembre 2021 [atto SEM n. 41/3]). Nel rapporto del 1° dicembre 2021, il dott. Q._______, medico internista, ha constatato dal punto di vista somatico, una situazione stazionaria, mentre dal punto di vista psichico, ha segnalato uno "sviluppo ansioso e depressivo", per il quale il paziente insisteva nel chiedere un consulto psichiatrico/psicologico (cfr. atto SEM n. 52/2). Nel rapporto psichiatrico dell'11 maggio 2022, consecutivo alla prima visita del ricorrente, la dott.ssa R._______ e il dott. S._______ hanno posto le diagnosi di disturbo misto ansioso depressivo (ICD-10 F41.2) e di disturbo post traumatico da stress (ICD-10 F43.1) prescrivendo un trattamento ambulatoriale psichiatrico-psicoterapeutico integrato con adeguamento dei farmaci (cfr. doc. 19 allegato al doc. TAF 17). Nel rapporto del 26 giugno 2023, rilasciato dopo oltre un anno di regolare trattamento psichiatrico-psicoterapeutico, i medici hanno constatato una struttura di personalità con tratti ansiosi, evitanti e insicuri, un disturbo depressivo di fondo ricorrente, che può essere compensato in un contesto familiare stabile e sociale vicino e una componente traumatizzante, che rivela soprattutto l'alto grado di vulnerabilità. Da un punto di vista psichiatrico, essi hanno delineato un disturbo post-traumatico da stress (ICD-10 F43.1) con componenti depressive e somatizzanti e regressione come espressione delle possibilità bloccate di dare forma alla propria vita, che - escludendo le cause somatiche per cui sono stati fatti degli accertamenti neurologici, nefrologici/urologici - possono nascondersi dietro al problema di enuresi (cfr. doc. 20 allegato al doc. TAF 18). Tenuto conto di quanto precede, da un esame accurato degli atti medici all'incarto e pur non volendole in alcun modo minimizzare, le affezioni di cui soffre attualmente l'insorgente non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.3-7.10; 2011/50 consid. 8.1-8.3), di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di un suo ritorno in Iran; rispettivamente non si rileva dagli atti di causa che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che possano essere proseguiti unicamente in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; sentenze del Tribunale F-4478/2016 del 29 gennaio 2018 consid. 6.3; E-5506/2017 del 22 dicembre 2017, p. 7). Va notato, che i disturbi psicologici diagnosticati al ricorrente sono curabili in Iran, dove il sistema sanitario ha uno standard relativamente elevato e la maggior parte dei farmaci sono disponibili, tra i quali gli antidepressivi e gli ansiolitici (cfr. sentenza del Tribunale E-2068/2020 del 14 marzo 2024 consid. 7.3.3). Il governo iraniano tenta inoltre di garantire a tutti gli iraniani la gratuità dei trattamenti medici e l'approvvigionamento dei medicinali (cfr. in tal senso la sentenza del Tribunale E-4360/2023 del 22 novembre 2023 consid. 10.3.2 con ulteriore rif. cit.). In Iran lavorano più di 1'800 psichiatri e ci sono più di 200 cliniche psichiatriche o reparti ospedalieri psichiatrici (cfr. in generale la sentenza del TAF E-3406/2021 e E-3408/2021 del 10 luglio 2023 consid. 12.4.5 con riferimenti). Si può quindi presumere che il ricorrente potrà ricevere cure mediche e psicoterapeutiche al suo ritorno in patria. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, occorre pertanto relativizzare le conclusioni dello psichiatra del ricorrente allorché formula una prognosi negativa in caso di un suo rinvio nel Paese d'origine (cfr. doc. 20 allegato al doc. TAF 18). Con la dovuta preparazione, insieme al proprio psicoterapeuta (cfr. sentenza della Corte EDU, A.S. contro Svizzera del 30 giugno 2015, n. 39350/13, §34 e rif. cit.; sentenza del Tribunale E-4360/2023 precitata consid. 10.3.2 con ulteriore rif. cit.), l'insorgente potrà affrontare un ritorno in Iran, dove disporrà delle cure necessarie ed adeguate, senza che la sua salute si degradi a tal punto da risultare ostativa ad un suo rinvio ai sensi della giurisprudenza topica summenzionata. Tantopiù che nel quadro dell'aiuto al rientro egli avrebbe l'opportunità di chiedere una scorta dei medicinali di cui fa attualmente uso in Svizzera, di ricevere assistenza medica nel corso del viaggio di ritorno e di ottenere un aiuto concreto alla ricollocazione. 10.5.4 L'esecuzione dell'allontanamento appare pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 10.6 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. Di conseguenza, anche sotto questo aspetto, la decisione dell'autorità inferiore dev'essere confermata.

11. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

12. In definitiva, non violando il diritto federale e stabilendo i fatti rilevanti in modo corretto e completo (art. 106 cpv. 1 LAsi) la decisione impugnata va confermata. Il ricorso dev'essere pertanto interamente respinto. 13. 13.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 15 febbraio 2022, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali. 13.2 Al ricorrente, interamente soccombente, non vengono attribuite indennità per spese ripetibili.

14. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Non si assegnano ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata al rappresentante del ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. La presidente del collegio: Il cancelliere: Emilia Antonioni Luftensteiner Luca Rossi Data di spedizione: