Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A.a A._______, cittadino iraniano originario di B._______, è espatriato a giugno 2017 ed il (…) agosto 2018 ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera. A.b In data 24 agosto 2018 il richiedente è stato sentito nell’ambito di un’audizione concernente il rilevamento dei dati personali, mentre il 12 di- cembre 2018 la SEM lo ha sentito nell'ambito di una prima un’audizione sui suoi motivi d'asilo. A.c Con decisione incidentale del 17 dicembre 2018 e rispettivamente del 4 gennaio 2019, l’autorità inferiore ha informato l’interessato del passaggio alla procedura ampliata e della sua attribuzione al Canton C._______. A.d Il 24 giugno 2020 egli è stato nuovamente sentito sui suoi motivi d’asilo nell’ambito di un’audizione complementare. A sostegno della sua domanda d’asilo, il richiedente ha versato agli atti: - copia del suo certificato di matrimonio con la moglie R. (cfr. mezzo di prova [mdp] A – atto SEM 22/1); - copia della sua carta d’identià (Shenasname) (cfr. mdp B – atto SEM 22/1); - copia della carta d’identità della moglie R. (cfr. mdp C – atto SEM 22/1); - copia carta di nazionalità (Carta Melli) (cfr. mdp D – atto SEM 22/1); - copia della carta d’identità di A., figlio di sua moglie e del primo marito (cfr. mdp E – atto SEM 22/1); - sentenza di divorzio relativa la moglie R. e il primo marito E. (cfr. mdp 1 – atto SEM 44/1). A.e Con lettera del 3 luglio 2020, il richiedente ha informato la SEM di es- sere rappresentato da Rechtsberatungsstelle Caritas Luzern (recte: Cari- tas Schweiz, Rechtsberatung Zentralschweiz).
D-4911/2020 Pagina 3 B. B.a Con decisione del 31 luglio 2020, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera considerando, nel contempo, l'esecu- zione di tale misura come ammissibile, ragionevolmente esigibile e possi- bile. B.b L’interessato tramite raccomandata del 26 agosto 2020, ha addotto di aver indicato erroneamente di essere rappresentato da Rechtsberatungs- stelle Caritas e di non aver ricevuto la decisione del 31 luglio 2020. Egli ha così pregato la SEM di notificargli nuovamente la decisione. B.c Con decisione del 28 agosto 2020, notificata il 3 settembre 2020, la SEM ha annullato e sostituito la precitata decisione del 31 luglio 2020. C. In data 5 ottobre 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata 6 ottobre 2020), l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), chiedendo in via principale l'annullamento della decisione impugnata, non- ché il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. In subordine, di essere posto al beneficio dell’ammissione provvisoria per ine- sigibilità e/o inammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento e in via an- cora più subordinata la retrocessione degli atti all’autorità inferiore per una nuova decisione. Altresì, egli ha presentato un'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, con protestate spese e ripetibili. Al ricorso l'insorgente ha allegato i seguenti mezzi di prova: - procura del 25 agosto 2020 (cfr. mdp n. 1 – ricorso); - articolo internet “Iran, zwei Frauen wegen Ehebruchs zu Tod verurteilt» dell’8 novembre 2018 (cfr. mdp n. 4 – ricorso); - sentenza di divorzio del 20 giugno 2012 con traduzione in tedesco del 30 luglio 2020 (cfr. mdp n. 5 – ricorso); - attestato d’indigenza del 2 ottobre 2020 (cfr. mdp n. 6 – ricorso). D. Con scritti del 26 gennaio, 9 febbraio e 19 aprile 2021 il ricorrente ha
D-4911/2020 Pagina 4 chiesto informazioni in merito allo stato della procedura ed ha trasmesso i seguenti mezzi di prova: - articolo (…) (cfr. mdp n. 1 – scritto 26 gennaio 2021); - articolo (…) (cfr. mdp n. 2 – scritto 26 gennaio 2021); - Lettera del 3 febbraio 2021 del Pastore D._______ della Freikirche (…) (cfr. mdp n. 1 – scritto 9 febbraio 2021); - Screenshot pagina Instagram alijavanmardi.official (cfr. mdp n. 2 – scritto 9 febbraio 2021) relative alla manifestazione del (…) 2020. E. Con decisione incidentale del 12 maggio 2021, il Tribunale ha respinto le richieste di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio ed ha invitato il richiedente a versare un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presumi- bili spese processuali, entro il 31 maggio 2021. L’interessato ha tempesti- vamente corrisposto la somma richiesta con valuta al 27 maggio 2021. F. Con ulteriori scritti spontanei del 2 settembre e 14 dicembre 2021, rispetti- vamente del 31 ottobre e 24 novembre 2022 il ricorrente informa il Tribu- nale di tutte le sue attività politiche in esilio più recenti allegando ulteriori mezzi di prova: - articolo “Khamenei bahnt dem Blutrichter den Weg an di Macht” apparso sulla pagina internet della Neue Zürcher Zeitung in data 11 giugno 2021 (cfr. mdp
n. 9 – scritto 2 settembre 2021); - articolo “Ebrahim Raisi: ein Präsident mit Blut an den Händen” apparso sulla pagina internet della Neue Zürcher Zeitung in data 19 giugno 2021 (cfr. mdp
n. 10 – scritto 2 settembre 2021); - fotografie raffiguranti il richiedente alla manifestazione del (…) 2021 e del (…) 2021 davanti (…) (cfr. mdp n. 11 e n. 12 – scritto 2 settembre 2021); - articolo “Ein Volkstribunal will Licht ins Dunkel der Repression in Iran bringen” apparso sulla pagina internet della Neue Zürcher Zeitung in data 17 novem- bre 2021 (cfr. mdp n. 13 – scritto 14 dicembre 2021); - copia estratto pagina Instagram alijavanmardi.official (cfr. mdp n. 14 – scritto 14 dicembre 2021);
D-4911/2020 Pagina 5 - copia estratto pagina Instagram radiofarda (cfr. mdp n. 15 – scritto 14 dicem- bre 2021); - copia estratto pagina Instagram bbcpersian (cfr. mdp n. 16 – scritto 14 dicem- bre 2021); - DVD contenente un video della manifestazione del (…) 2021 a E._______ (cfr. mdp n. 17 – scritto 14 dicembre 2021; atto SEM 44/1) - autorizzazione del (…) 2022 rilasciata al richiedente dal (…) per lo svolgimento di quattro manifestazioni organizzate dall’ Iranische Demokratische Bewegung (IDB) (cfr. mdp n. 18 – scritto 31 ottobre 2022); - fotografia raffigurante il richiedente alla manifestazione del (…) 2022 davanti (…) (cfr. mdp n. 19 – scritto 31 ottobre 2022); - diverse fotografie raffiguranti il richiedente durante le manifestazioni settima- nali davanti (…) (cfr. mdp n. 20-25 – scritto 24 novembre 2022); - DVD contenente un video della manifestazione del (…) 2022 davanti (…) (cfr. mdp n. 26 – scritto 24 novembre 2022; atto SEM 44/1). G. Con ordinanza del 29 novembre 2022, il Tribunale ha trasmesso alla SEM copia del ricorso e i relativi allegati, come pure tutti i successivi scritti com- prensivi dei relativi allegati ed ha invitato l’autorità inferiore ad inoltrare una risposta entro il 14 dicembre 2022; termine poi prorogato. H. Con osservazioni del 20 gennaio 2023, l'autorità inferiore ha preso posi- zione in merito al ricorso, ai successivi scritti e a i nuovi mezzi di prova presentati dall’interessato. I. Tramite lettera del 31 gennaio 2023, il rappresentante legale ha trasmesso la Tribunale la sua nota particolareggiata delle spese. J. Con ordinanza dell’8 febbraio 2023, il Tribunale ha trasmesso una copia delle osservazioni della SEM dando allo stesso la possibilità di esprimersi in replica entro il 23 febbraio seguente. Il termine è stato prorogato su ri- chiesta dell’insorgente fino 7 aprile 2023.
D-4911/2020 Pagina 6 K. In data 4 aprile 2023 l’insorgente si è espresso in replica, allegando nuovi mezzi di prova: - rapporto dell’Organizzazione svizzera d’aiuto ai rifugiati (OSAR) “Iran: Gefähr- dung von Konvertierten” (cfr. mdp n. 27 – replica); - penna USB contenente diversi video e fotografie del ricorrente a manifesta- zioni tra dicembre 2021 e agosto 2022 (cfr. mdp n. 28 – replica). L. Il Tribunale, ordinanza del 13 aprile 2023, ha invitato la SEM a inoltrare una risposta alla replica. M. La SEM con osservazioni del 26 aprile 2023 ha presentato la sua duplica, la quale è stata trasmessa per informazione al ricorrente in data 5 mag- gio 2023. N. Con scritto del 25 maggio 2023, il ricorrente ha chiesto informazioni in me- rito alla conclusione della procedura e ha trasmesso quale ulteriore mezzo di prova il rapporto dell’organizzazione OpenDoors “Weltverfolgungsindex 2023 – Iran” (allegato n. 29). O. In data 17 agosto e 18 settembre 2023, il ricorrente ha nuovamente solle- citato il Tribunale, chiedendo informazioni in merito alle tempistiche per l’evasione della pratica.
Erwägungen (50 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
D-4911/2020 Pagina 7 RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 In data 1° marzo 2019 è entrata in vigore la revisione parziale della LAsi (Raccolta ufficiale [RU] 2016 3101). In applicazione delle disposizioni transitorie, la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015).
E. 1.3 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
E. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 3.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del di- ritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'i- nadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).
E. 3.2 Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4.1 Per quanto riguarda i motivi d’asilo, l’interessato ha dichiarato, di es- sere cittadino iraniano, originario di Teheran e di fede cristiana. Egli avrebbe lasciato il suo Paese d’origine a causa di problemi famigliari insorti con il suo matrimonio l’ex moglie (R.) di suo zio (E.). Il richiedente ha poi specificato, che avrebbe frequentato e convissuto con R. già prima del suo divorzio con E., trovandosi quest’ultimo da diversi anni in Inghilterra. Ella avrebbe deciso di chiedere il divorzio da E. il quale avrebbe fatto rientro in
D-4911/2020 Pagina 8 Iran per ottenere la custodia del loro figlio comune (A.). Al momento del divorzio, R. presa dalla paura di perdere quest’ultimo, avrebbe asserito che egli sarebbe stato in realtà figlio del qui richiedente, causando l’ira di E. Il ricorrente avrebbe così deciso di trasferirsi in F._______ tra il 2012/2013 sino a quando, dopo poco più di un anno, egli sarebbe stato informato da R. che E. si sarebbe risposato e che egli poteva tornare. Il ricorrente avrebbe così fatto rientro nel Paese d’origine e sarebbe andato a convivere con R., e ciò senza avere più avuto contatti con lo zio; tuttavia la madre del qui richiedente lo avrebbe informato che E. sarebbe stato intenzionato a sporgere denuncia contro di lui per tradimento e disonore. Dopo alcuni anni il richiedente e R. si sarebbero uniti in matrimonio e av- verrebbero deciso di renderlo noto ai famigliari. La notizia avrebbe però causato forti ostilità all’interno della famiglia, in particolare, suo padre e il figlio di una sorella di R. (nipote Ra.) avrebbero avuto risentimenti nei suoi confronti. Inoltre, un cognato l’avrebbe informato circa l’apparenza di Ra. ai Sepah e di come quest’ultimo sarebbe capace di “qualsiasi cosa”. In seguito, a un litigio con il predetto nipote – durante la festa che celebra il nuovo anno (Nowruz) – egli sarebbe stato informato dalla moglie, che due agenti si sarebbero recati alla loro casa e l’avrebbero cercato in relazione con la sua attività di (…). Non avendo mai commesso niente di reprensibile, egli avrebbe concluso che la visita sarebbe avvenuta su ordine del nipote Ra. e avrebbe così deciso di lasciare l’Iran. La moglie l’avrebbe poi infor- mato di una successiva visita, da parte di quattro agenti, per reati di spaccio di stupefacenti. In definitiva, egli temerebbe che un rientro in Iran possa comportare ripercussioni provenienti dai suoi famigliari e possibili con- danne per reati da lui non commessi (cfr. atti SEM 27/17, 42/24).
E. 4.2 Nella decisione avversata, l'autorità inferiore ha osservato come le di- chiarazioni del richiedente non soddisfino le condizioni di verosimiglianza previste dall’art. 7 LAsi: in proposito il racconto relativo ai problemi con i famigliari e con alcune autorità non specificate sarebbe stato presentato in maniera caotica, confusa, talvolta evasiva oltre a contenere importanti con- traddizioni in merito ad alcuni aspetti centrali. Anche le allegazioni in merito agli avvenimenti causa dell’espatrio risulterebbero confuse e contradditto- rie: infatti egli avrebbe dapprima addotto problemi famigliari a seguito del matrimonio con R., mentre successivamente avrebbe riferito di problemi occorsi ben prima del matrimonio. Inoltre, egli si sarebbe fortemente con- traddetto anche sulla durata della sua relazione con R., rispettivamente sul lasso di tempo dei problemi conseguenti a tale relazione. Per di più, la SEM ha osservato come il ricorrente non sarebbe stato in grado elencare i rischi a cui andrebbe incontro in caso di ritorno in Iran. In particolare, risulterebbe
D-4911/2020 Pagina 9 poco convincente il racconto in merito all’appartenenza del nipote a Sepah e la relazione con le visite degli agenti, come pure l’asserita accusa di spac- cio di stupefacenti nei suoi confronti. Infine, la SEM ha costatato come i mezzi di prova versati agli atti sarebbero inadeguati, in quanto non rende- rebbero verosimili i motivi rilevanti in materia d’asilo. Dal punto di vista della rilevanza, la SEM ha invece segnalato come il ri- corrente stesso avrebbe asserito in sede di audizione che la sua conver- sione al cristianesimo non avrebbe nulla a che vedere con i suoi motivi d’asilo. Oltretutto, egli avrebbe anche addotto di non avere alcun timore in relazione alla sua fede in Iran e come il padre venuto a conoscenza del suo battesimo e della sua fede non avrebbe avuto nessuna reazione. Per- tanto, l’autorità inferiore ha ritenuto il cambiamento di fede non rilevante per la sua domanda d’asilo.
E. 4.3 In sede di ricorso, l'insorgente – dopo aver riassunto nuovamente i fatti relativi alla sua relazione con R. e ai problemi – ha osservato come la prima audizione sarebbe avvenuta il 12 dicembre 2018 mentre la seconda si sa- rebbe svolta il 24 giungo 2020, ben un anno e mezzo più tardi e tre anni dopo il suo espatrio. Pertanto, egli invita il Tribunale a tener presente di ciò nella valutazione delle sue allegazioni. Egli esprime poi disappunto circa la valutazione sull’ inverosimiglianza del suo racconto. Il ricorrente ritiene infatti che le sue allegazioni non sareb- bero state né elusive e nemmeno contradditorie. In particolare, egli osserva come avrebbe, in sede d’audizione, asserito inizialmente che i problemi sarebbero scaturiti con il matrimonio con R., ma subito dopo avrebbe affer- mato come la storia e le vicissitudini legate alla stessa durerebbero da nove anni e quindi già da prima del matrimonio. A tal proposito, egli osserva che non si sarebbe contraddetto quando durante la seconda audizione avrebbe affermato che vivrebbe nella paura da undici anni, in quanto egli avrebbe effettuato il calcolo retroattivamente dal momento dell’audizione. Inoltre, egli sottolinea come il rapporto con il padre sarebbe tornato buono, poiché dopo aver lasciato l’Iran gli avrebbe comunicato il divorzio da R. Altresì, l’insorgente sottolinea come il rimprovero della SEM – di essersi espresso con frasi confuse e sconnesse, confondendo episodi distinti – sarebbe da ricondurre al fatto che egli avrebbe dovuto riassumere problemi complessi e di lungo corso per dipiù dopo diversi anni dal verificarsi dei fatti. Egli ri- badisce di aver avuto due visite da parte di agenti della polizia e che l’unica plausibile spiegazione di questa persecuzione sarebbe da ricondurre al ni- pote, membro dei Sepah, il quale a suo dire avrebbe provato a costruire un procedimento penale nei suoi confronti. Dipoi, il ricorrente evidenzia come
D-4911/2020 Pagina 10 la sentenza di divorzio tra lo zio e R., che stabilisce la custodia del figlio alla madre, dimostrerebbe come lo zio non sarebbe più interessato alle sorti del figlio, a comprova della veridicità delle proprie dichiarazioni in me- rito ai problemi famigliari. Per quanto concerne invece la rilevanza dei suoi motivi d’asilo afferma di essere perseguitato dai suoi famigliari, in particolare dal nipote. Ora, es- sendo quest’ultimo un influente membro dei Sepah, egli non potrebbe chie- dere protezione alle autorità iraniane. Inoltre, in caso di ritorno egli teme che Ra possa nuovamente “costruire” delle accuse penali nei suoi con- fronti, oltre alla possibilità di una procedura per il reato di adulterio, per cui incomberebbero pene severe. Anche la conversione al cristianesimo com- porterebbe il rischio di condanne a pene illegittime e severe; in proposito il fatto che egli non l’avrebbe ritenuto un motivo d’asilo, non sarebbe rile- vante, in quanto in caso di ritorno in Iran sarebbe oggettivamente esposto a una persecuzione.
E. 4.4 Nei successivi scritti l’insorgente informa il Tribunale del suo attivismo politico in Svizzera. Egli versa agli atti numerosi mezzi di prova a dimostra- zione delle sue attività, della sua partecipazione a diverse manifestazioni e della divulgazione sui social media di video e fotografie. Inoltre, egli se- gnala l’apparizione di un portrait sulla sua persona sul giornale (…). A tal proposito, egli afferma che le autorità iraniane osserverebbero in modo at- tento tutte le attività dei cittadini iraniani all’estero e che tale articolo provo- cherebbe/accentuerebbe un elevato rischio di persecuzioni rilevanti in ma- teria d’asilo nei suoi confronti. Altresì, egli trasmette una lettera da parte del Pastore della Freikirche (…) che attesterebbe il suo impegno all’interno della Chiesa evangelica del Comune di G._______
E. 4.5 Nel proprio atto responsivo la SEM si riconferma pienamente ed esprime le sue considerazioni in merito ai numerosi mezzi di prova inoltrati con ricorso e con i successivi scritti. In primo luogo, l’autorità inferiore os- serva come non avrebbe mai messo in dubbio la fede cristiana del ricor- rente e nemmeno che egli sia praticante. Tuttavia, non riconosce la pre- senza di un timore fondato nel medesimo di essere perseguitato per la sua fede, ribadendo come la sola pratica della fede cristiana non sarebbe mo- tivo di persecuzione con una rilevanza per l’asilo. In secondo luogo, l’auto- rità intimata sottolinea come l’insorgente non sarebbe riuscito, nonostante l’apparizione della sua storia sul giornale (…) e le sue numerose attività politiche in esilio, a dimostrare un reale interesse da parte delle autorità iraniane nei suoi confronti. Pertanto, ipotizza che l’interessato, con grande
D-4911/2020 Pagina 11 probabilità, non verrebbe considerato un oppositore pericoloso e di conse- guenza non verrebbe sottoposto a persecuzione.
E. 4.6 In riscontro a quanto precede, con la replica il ricorrente confuta ulte- riormente le argomentazioni della SEM. Egli rammenta di essersi conver- tito al cristianesimo solamente dopo il suo espatrio, più precisamente quando si sarebbe trovato in Grecia a marzo 2018. Inoltre, egli evidenzia come il suo portrait apparso sul (…) avrebbe reso pubblica la sua posizione di persona critica al regime e di convertito. Pertanto, egli ritiene che in caso di ritorno in Iran, quale convertito, egli rischierebbe una persecuzione rile- vante in materia d’asilo. A tal proposito egli allega un rapporto dell’OSAR intitolato “Gefährdung von Konvertierten”. Altresì, egli sostiene che es- sendo ora da ormai già quasi 5 anni in Svizzera, vi sarebbe un elevato rischio di venire sospettato di spionaggio e rischierebbe in caso di ritorno in Patria egli sarebbe sottoposto a procedure ingiuste e a trattamenti inu- mani. Dipoi, il ricorrente obietta anche la valutazione della SEM in merito al suo profilo, ricordando come negli ultimi tre anni egli sia diventato un personaggio politico sempre più importante. Egli non avrebbe solamente partecipato a manifestazione, ma sarebbe anche stato l’organizzatore. A suo dire, si può dunque ritenere con una probabilità preponderante che egli sarebbe riconosciuto dalle autorità iraniane come un pericolo. Infine, egli versa agli atti una penna USB contenente diversi video e fotografie a dimo- strazione delle sue più recenti attività politiche.
E. 4.7 In sede di duplica, la SEM, osserva innanzitutto che con decisione del 28 agosto 2020 avrebbe unicamente argomentato che nessuno sarebbe a conoscenza della sua conversione in Patria, che il ricorrente stesso non avrebbe nemmeno dimostrato un timore soggettivo di temere persecuzioni a causa della sua conversione e nemmeno emergerebbero i presupposti per un timore oggettivo. Inoltre, evidenzia come in ogni caso la conversione al cristianesimo non sarebbe per sé un motivo sufficiente per le autorità a perseguire il convertito. A tal proposito l’autorità intimata cita alcune sen- tenze del TAF e indica come tali prassi d’asilo nei confronti dei convertiti cristiani iraniani sarebbe stata confermata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella sentenza del 19 dicembre 2017 (sentenza ECtHR A. v. Switzerland). Per quanto riguarda la partecipazione a manifestazioni in Svizzera la SEM rimanda a quanto già espresso in precedenza, ribadendo in particolare con non vi sarebbero indizi che le autorità iraniane si sareb- bero interessate in alcun modo a lui. Pertanto, anche i contenuti della penna USB non aggiungerebbero a dire dell’autorità inferiore nulla di nuovo.
D-4911/2020 Pagina 12
E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pe- ricolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 6.1 Chiarito quanto precede, come rettamente considerato dall’autorità in- feriore, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente riguardo le vi- cende precedenti l’espatrio siano inverosimili. Infatti, nonostante il tempo trascorso, il suo racconto è particolarmente poco sostanziato e confuso oltre ad essere caratterizzato da importanti contraddizioni. Nonostante si possa credere che egli abbia avuto in Patria delle relazioni complicate con i parenti, egli non è riuscito a rendere attendibile che la sua vita in Patria a causa dei problemi famigliari non sarebbe più stata possibile/sopportabile e che egli rischierebbe di essere perseguitato dalle autorità per dei reati da lui non commessi.
E. 6.2 Il Tribunale osserva come il ricorrente ha dichiarato che una volta tor- nato dalla F._______ sarebbe andato a convivere con R. (cfr. atto SEM 27/17 F69) e il (…) 2015 si sarebbero sposati (cfr. atto SEM 27/17 F69; mdp A - atto SEM 22/1). Ora, il racconto delle successive liti famigliari e le allegazioni in merito al motivo dell’espatrio, è particolarmente confuso e basato su generiche supposizioni (cfr. atto SEM 27/12 F70). Invero, egli sarebbe stato informato da un cognato in merito all’apparenza del nipote ai Sepah, ma non ne avrebbe avuto alcuna certezza (cfr. atto SEM 27/17
D-4911/2020 Pagina 13 F70-71). Durante la festa del Nowruz avrebbero avuto un diverbio con Ra., il quale l’avrebbe minacciato di tacciarlo quale criminale. La moglie, alcuni mesi più tardi, l’avrebbe poi informato di una visita da parte di due agenti per problemi legati alla sua attività di (…) (cfr. atto SEM 27/17 F75) ed egli avrebbe deciso immediatamente di espatriare (cfr. atto SEM 27/17 F77; atto SEM 11/7 pt. 5.01), in quanto avrebbe concluso che dietro a tale visita vi sarebbe stato il volere del nipote Ra. Tale comportamento risulta in forte contrasto con la logica dell’agire oltre ad essere poco plausibile. Inoltre ri- sulta alquanto sorprendente che la moglie R., la quale sarebbe la sorella della madre di Ra., non sia oggetto delle minacce del nipote, poiché ella si sarebbe resa colpevole di disonore quanto il ricorrente. A ciò si aggiungono le importanti contraddizioni in merito alla/e visita/e da parte delle autorità iraniane. Ad esempio, l’insorgente ha riferito inizialmente di aver avuto un'unica visita (cfr. atto SEM 27/17 F78), mentre nella seconda audizione egli ha riportato di una seconda visita avvenuta quando sarebbe già espa- triato e questa volta, da parte di quattro agenti, per il sospetto di spaccio di droga (cfr. atto SEM 42/24 Q126-129; Q156). Altresì, sorprende che tali autorità non sarebbero state in possesso di alcun ordine di perquisizione (cfr. atto SEM 27/17 F76), né tanto meno hanno consegnato un mandato d’arresto o rilasciato qualsiasi altro documento a comprova di tali accuse (atto SEM 42/24 Q131).
E. 6.3 Per quanto concerne i mezzi di prova, il ricorrente ha versato agli atti a comprova dei suoi problemi famigliari la copia della sentenza di divorzio tra R. e E. Tuttavia, come rettamente osservato dall’autorità di prima istanza, tale documento non è atto a ribaltare l’esame della verosimiglianza delle sue dichiarazioni in merito agli asseriti problemi famigliari. Egli ha inoltre, in sede di scambio scritti allegato un articolo apparso sul giornale (…) (cfr. mdp n. 1 e 2 – scritto 26 gennaio 2021) contenente un portrait sulla sua persona. Tale documento, tuttavia mina ulteriormente la sua credibilità, ri- portando una storia che differisce in parti essenziali.
E. 6.4 A titolo abbondanziale, il Tribunale rileva inoltre che i suddetti motivi
– di natura privata – non sono riconducibili ad un motivo di persecuzione rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi.
E. 7.1 Proseguendo nell’analisi, occorre ancora esaminare se il ricorrente possa vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all’esclusione della con- cessione dell’asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga, in ragione
D-4911/2020 Pagina 14 delle sue allegazioni riguardo alla sua conversione al cristianesimo e alle attività politiche svolte dal suo arrivo in Svizzera.
E. 7.2 Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita ille- gale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che condu- cono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 con- sid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 con- sid. 7.1 e [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclusione alla con- cessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'e- stero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e relativi riferimenti). In tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qualità di rifugiato, verificare se le autorità del Paese d'origine o di provenienza considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se in caso di rientro in patria, abbia a temere di essere a rischio di persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il timore fondato deve essere provato o, per lo meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi).
E. 7.3.1 È notorio che le autorità iraniane controllano con particolare atten- zione gli iraniani politicamente attivi all'estero (cfr. ad esempio, la sentenza di riferimento del TAF D-830/2016 del 20 luglio 2016 consid. 4.2, nonché le sentenze del TAF D-2087/2020 del 21 giugno 2023 consid. 6.3.2, D-5628/2020 del 3 novembre 2022 consid. 6.3.1, D-5947/2019 del 21 luglio 2021 consid. 6.4). Occorre quindi esaminare, nel singolo caso, se le attività politiche svolte in esilio comportino con elevata probabilità gravi pregiudizi ai sensi della LAsi in caso di un eventuale rientro in Iran. Secondo la prassi del Tribunale, le autorità iraniane si concentrano sulla schedatura di per- sone che, al di là delle tipiche manifestazioni di basso profilo delle proteste politiche in esilio, sono coinvolte in funzioni e attività che le distinguono dalla massa di persone insoddisfatte del regime e le fanno apparire come seri e potenzialmente pericolosi oppositori del regime. Si può ipotizzare che le autorità di sicurezza iraniane siano in grado di distinguere tra
D-4911/2020 Pagina 15 persone politicamente impegnate nella critica al regime e attivisti in esilio che con le loro azioni cercano soprattutto di aumentare le possibilità di ot- tenere un permesso di soggiorno (cfr. la sentenza di riferimento del TAF D-830/2016 consid. 4.2 con ulteriori riferimenti; le sentenze del TAF D-2087/2020 consid. 6.3.2, D-5628/2020 consid. 6.3.1, E-6486/2018 dell'8 dicembre 2021 consid. 6).
E. 7.3.2 Nella fattispecie, occorre innanzitutto rilevare come il ricorrente, pre- cedentemente al suo espatrio, non si è mai esposto politicamente (cfr. atto SEM 27/17 F89-90). Egli ha iniziato ad interessarsi alla politica e a parte- cipare a manifestazioni solamente in Svizzera e dopo l’inoltro del ricorso. A ogni modo, il suo attivismo politico a partire da ottobre 2020 – sulla base dei numerosi mezzi di prova versati agli atti – è da ritenersi verosimile. Tuttavia, il Tribunale osserva come l’insorgente abbia espresso, nella sua intervista al (…), la sua posizione critica verso il regime con delle afferma- zioni di carattere molto generale (cfr. mdp n. 1 e 2 – scritto 26 gennaio 2021). Inoltre, il ricorrente non ha preteso di definirsi come un leader o un’attivista di spicco e nemmeno ha menzionato alcuna attività di carattere politico a cui egli avrebbe preso parte in Svizzera. Inoltre, nemmeno dagli altri mezzi di prova risulta che egli sia apparso in pubblico come una figura particolarmente di spicco dell'opposizione, che lo avrebbe contraddistinto in modo particolare dagli altri partecipanti (cfr. mdp n. 2 – scritto 9 febbraio 2021; mdp n. 11 e 12 – scritto 2 settembre 2021; mdp n. 14-16 – scritto 14 dicembre 2021; mdp n. 17 – scritto 14 dicembre 2021; mdp n. 19 – scritto 31 ottobre 2022; mdp n. 20-25 – scritto 24 novembre 2022; mdp n. 28 – replica). Le fotografie delle manifestazioni davanti (…), in particolare quelle che lo riprendono con un gilet giallo da co-organizzatore o con un micro- fono in mano (cfr. mdp. 23-24 – scritto 24 novembre 2022) non sono suffi- cienti per mutare tale valutazione, come neppure, il video della sua com- parsa da speaker ad una di tali manifestazioni (cfr. mdp n. 26 – scritto 24 novembre 2022). Oltretutto, si osserva come il ricorrente, venga ripreso da dietro e risulta difficilmente identificabile. Altresì, l’asserita pubblicazione di tale video attraverso diversi canali mediatici e sui social media, risulta es- sere un’allegazione di parte non supportata da alcun documento. Pari- menti, anche considerando il suo coinvolgimento con l’organizzazione di quattro manifestazioni del IDB – tra ottobre e dicembre 2022 a E._______
– non vi è modo di ritenere che il suo nome sia diventato noto al pubblico, sebbene egli risulta essere il titolare del permesso rilasciato dalla città di E._______ (cfr. mdp n. 18 – scritto 31 ottobre 2022).
D-4911/2020 Pagina 16 Pertanto, il Tribunale ritiene che il suo impegno politico in esilio non supera in modo significativo quello di molti suoi compatrioti. Inoltre, si osserva come il ricorrente, nonostante egli abbia asserito, con il recente scritto del 18 settembre 2023, di proseguire in modo costante con il suo impegno po- litico in esilio tale asserzione non viene né supportata da alcun nuovo mezzo di prova né specificata altrimenti. Di conseguenza, non vi è motivo di ritenere che egli sia percepito dalle autorità iraniane come un serio op- positore del regime e quindi come una minaccia per il sistema politico ira- niano (cfr. sentenze E-3691/2020 del 5 aprile 2022 consid. 7.5 e 7.7). Que- sto vale anche considerando l’intensificazione della repressione in Iran dall’entrata in carica di Ebrahim Raisi e soprattutto dopo le massicce pro- teste di piazza seguite alla morte di Mahsa Amini.
E. 7.3.3.1 Sembra inoltre che gli iraniani convertiti vengano monitorati all'e- stero. In relazione alla conversione al cristianesimo, occorre quindi esami- nare singolarmente se questa possa dar luogo a persecuzioni rilevanti ai fini dell'asilo in caso di un eventuale ritorno in Iran. Nel paese in questione, la semplice conversione a un'altra fede non comporta, in linea di principio, una persecuzione individuale da parte dello Stato (cfr. DTAF 2009/28 con- sid. 7.3; sentenza del TAF D-2087/2020 consid. 6.2.2). Tuttavia, la pratica della fede cristiana può determinare misure rilevanti in materia d’asilo se viene praticata attivamente in Svizzera e verso l'esterno e si deve presu- mere che, nel singolo caso, il cambiamento di fede venga reso noto. La persecuzione da parte dello Stato iraniano sulla base di un cambiamento di fede, rilevante in materia d’asilo, è probabile nei casi in cui la conver- sione diventi nota, allorché la persona si è esposta con la sua attività di proselitismo o si esporrà, e se le attività della persona convertita sono con- siderate dal regime come un attacco allo Stato. Nel caso di conversioni all'estero, nell'esame del caso specifico si deve quindi considerare, oltre alla credibilità della conversione, anche del grado di notorietà della persona interessata (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.3.4; sentenze del TAF D-2496/2018 del 22 maggio 2018 consid. 5.5, D-7222/2013 del 31 ottobre 2014 consid. 6.5). La regolare frequentazione della chiesa e le riunioni come membri ordinari della comunità cristiana non costituiscono un eser- cizio di fede considerato dalle autorità iraniane come potenzialmente mi- naccioso per lo Stato (si vedano, ad esempio, le sentenze del TAF D-2087/2020 consid. 6.2.2., D-5628/2020 consid. 6.4.1, E- 6175/2017 del 28 maggio 2019 consid. 6.2.3).
E. 7.3.3.2 Nel caso di specie, il ricorrente si sarebbe convertito al cristiane- simo durante il suo soggiorno in Grecia. Tale informazione sarebbe stata
D-4911/2020 Pagina 17 riportata in modo marginale anche nel portrait del (…) (cfr. mdp n. 1 e 2 – scritto 26 gennaio 2021). Il Tribunale, non mette in dubbio la verosimi- glianza della sua conversione e nemmeno che egli pratichi la sua fede at- tivamente in Svizzera, come confermato anche dal Pastore della Freikirche “(…)” (cfr. mdp n. 1 – scritto 9 febbraio 2021). Tuttavia, come esposto so- pra, ciò non comporta di per sé una persecuzione statale in Iran. Inoltre, egli non ha mai addotto di aver svolto attività di proselitismo o l’esistenza di motivi per cui la sua pratica potrebbe in un qualche modo venire consi- derata dalle autorità iraniane come potenzialmente minacciosa per lo Stato. Pertanto, alla luce di quanto sopra, il Tribunale conclude che, in caso di ritorno nel Paese d’origine, gli sarà possibile praticare la propria fede e che, in linea generale, non si può presumere una pressione psicologica insopportabile ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenze del TAF D-2087/2020 consid. 6.2.3, D-5628/2020 consid. 6.4.5).
E. 7.4 Di conseguenza, anche la censura volta all’ottenimento della qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga non merita tutela e la de- cisione impugnata va confermata.
E. 8.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l’allontana- mento del richiedente, ha considerato l’esecuzione dello stesso ammissi- bile, ragionevolmente esigibile e possibile.
E. 8.2 Nel gravame il ricorrente avversa anche tale assunto.
E. 9.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).
E. 9.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Il Tribunale è pertanto tenuto a con- fermare la pronuncia dell’allontanamento.
E. 10.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in- tegrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale
D-4911/2020 Pagina 18 l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).
E. 10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli osta- coli all’esecuzione dell’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricor- rente deve provare, o per lo meno rendere verosimile, l’esistenza di un ostacolo all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 con- sid. 10.2). Lo stato di fatto determinante è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 11.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all’esecu- zione del rimpatrio in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell’uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di vio- lenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell’art. 3 CEDU. Spetta infatti all’interessato provare o ren- dere verosimile l’esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
E. 11.2 Nel caso in esame, visto che l’insorgente non è riuscito a dimostrare l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pre- giudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso l’Iran è dunque ammissibile sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi e dell’art. 33 della Con- venzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). In siffatte circostanze non v’è inoltre motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di es- sere esposto, nel suo Paese d’origine ad un trattamento proibito ai sensi dell’art. 3 CEDU o dell’art. 3 Conv. tortura.
D-4911/2020 Pagina 19
E. 11.3 Ne consegue, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, che l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di di- ritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
E. 12.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI l’esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 12.2 La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la vio- lence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporte- rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposi- zione al pericolo. L’autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti).
E. 12.3 Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l’insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell’esecuzione dell’allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Iran, da un lato, e della sua situazione personale, dall’altro.
E. 12.3.1 In Iran non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenze del TAF E-1717/2020 del 16 febbraio 2023 consid. 9.4.1; D-3447/2021 del 19 dicembre 2022 con- sid. 9.4.2; D-6594/2020 del 21 aprile 2023 consid. 16.4.1).
D-4911/2020 Pagina 20
E. 12.3.2 Quanto alla situazione personale del ricorrente, va evidenziato che egli è un giovane uomo, gode di buona salute (cfr. atto SEM 42/24 Q5) e vanta di una solida esperienza professionale quale (…) (cfr. atto SEM 27/17 F14, F18). Egli proviene dalla (…), città nella quale ha vissuto as- sieme alla moglie R. (cfr. atto SEM 27/17 F20) e dove risiederebbero anche i suoi genitori (cfr. atto SEM 42/24 Q12). Pertanto, i presupposti positivi per un reinserimento del ricorrente in patria risultano dati.
E. 12.4 Così, in considerazione di quanto precede, l’esecuzione dell’allonta- namento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).
E. 13 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possi- bilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). L’esecuzione dell’allontanamento è dunque pure possibile.
E. 14 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la de- cisione dell’autorità inferiore va confermata.
E. 15 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
E. 16.1 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell’insorgente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
E. 16.2 Avendo il Tribunale con decisione incidentale del 12 maggio 2021 re- spinto la richiesta di concessione del gratuito patrocinio e non avendo il rappresentante legale riproposto tale richiesta in sede di scambio scritti, non viene attribuita un’indennità a titolo di spese di patrocinio. 17. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
D-4911/2020 Pagina 21 una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-4911/2020 Pagina 22 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo di medesimo importo versato il 27 maggio 2021. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera: Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr
Data di spedizione:
E. 17 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
E. 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato dal ricorrente il 27 maggio 2021.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4911/2020 Sentenza del 2 novembre 2023 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Esther Marti, Thomas Segessenmann, cancelliera Francesca Bertini-Tramèr. Parti A._______, nato il (...), Iran, patrocinato dall'avv. Andreas Bänziger, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 28 agosto 2020 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, cittadino iraniano originario di B._______, è espatriato a giugno 2017 ed il (...) agosto 2018 ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera. A.b In data 24 agosto 2018 il richiedente è stato sentito nell'ambito di un'audizione concernente il rilevamento dei dati personali, mentre il 12 dicembre 2018 la SEM lo ha sentito nell'ambito di una prima un'audizione sui suoi motivi d'asilo. A.c Con decisione incidentale del 17 dicembre 2018 e rispettivamente del 4 gennaio 2019, l'autorità inferiore ha informato l'interessato del passaggio alla procedura ampliata e della sua attribuzione al Canton C._______. A.d Il 24 giugno 2020 egli è stato nuovamente sentito sui suoi motivi d'asilo nell'ambito di un'audizione complementare. A sostegno della sua domanda d'asilo, il richiedente ha versato agli atti:
- copia del suo certificato di matrimonio con la moglie R. (cfr. mezzo di prova [mdp] A - atto SEM 22/1);
- copia della sua carta d'identià (Shenasname) (cfr. mdp B - atto SEM 22/1);
- copia della carta d'identità della moglie R. (cfr. mdp C - atto SEM 22/1);
- copia carta di nazionalità (Carta Melli) (cfr. mdp D - atto SEM 22/1);
- copia della carta d'identità di A., figlio di sua moglie e del primo marito (cfr. mdp E - atto SEM 22/1);
- sentenza di divorzio relativa la moglie R. e il primo marito E. (cfr. mdp 1 - atto SEM 44/1). A.e Con lettera del 3 luglio 2020, il richiedente ha informato la SEM di essere rappresentato da Rechtsberatungsstelle Caritas Luzern (recte: Caritas Schweiz, Rechtsberatung Zentralschweiz). B. B.a Con decisione del 31 luglio 2020, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera considerando, nel contempo, l'esecuzione di tale misura come ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. B.b L'interessato tramite raccomandata del 26 agosto 2020, ha addotto di aver indicato erroneamente di essere rappresentato da Rechtsberatungs-stelle Caritas e di non aver ricevuto la decisione del 31 luglio 2020. Egli ha così pregato la SEM di notificargli nuovamente la decisione. B.c Con decisione del 28 agosto 2020, notificata il 3 settembre 2020, la SEM ha annullato e sostituito la precitata decisione del 31 luglio 2020. C. In data 5 ottobre 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata 6 ottobre 2020), l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), chiedendo in via principale l'annullamento della decisione impugnata, nonché il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In subordine, di essere posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità e/o inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e in via ancora più subordinata la retrocessione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione. Altresì, egli ha presentato un'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, con protestate spese e ripetibili. Al ricorso l'insorgente ha allegato i seguenti mezzi di prova:
- procura del 25 agosto 2020 (cfr. mdp n. 1 - ricorso);
- articolo internet "Iran, zwei Frauen wegen Ehebruchs zu Tod verurteilt» dell'8 novembre 2018 (cfr. mdp n. 4 - ricorso);
- sentenza di divorzio del 20 giugno 2012 con traduzione in tedesco del 30 luglio 2020 (cfr. mdp n. 5 - ricorso);
- attestato d'indigenza del 2 ottobre 2020 (cfr. mdp n. 6 - ricorso). D. Con scritti del 26 gennaio, 9 febbraio e 19 aprile 2021 il ricorrente ha chiesto informazioni in merito allo stato della procedura ed ha trasmesso i seguenti mezzi di prova:
- articolo (...) (cfr. mdp n. 1 - scritto 26 gennaio 2021);
- articolo (...) (cfr. mdp n. 2 - scritto 26 gennaio 2021);
- Lettera del 3 febbraio 2021 del Pastore D._______ della Freikirche (...) (cfr. mdp n. 1 - scritto 9 febbraio 2021);
- Screenshot pagina Instagram alijavanmardi.official (cfr. mdp n. 2 - scritto 9 febbraio 2021) relative alla manifestazione del (...) 2020. E. Con decisione incidentale del 12 maggio 2021, il Tribunale ha respinto le richieste di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio ed ha invitato il richiedente a versare un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali, entro il 31 maggio 2021. L'interessato ha tempestivamente corrisposto la somma richiesta con valuta al 27 maggio 2021. F. Con ulteriori scritti spontanei del 2 settembre e 14 dicembre 2021, rispettivamente del 31 ottobre e 24 novembre 2022 il ricorrente informa il Tribunale di tutte le sue attività politiche in esilio più recenti allegando ulteriori mezzi di prova:
- articolo "Khamenei bahnt dem Blutrichter den Weg an di Macht" apparso sulla pagina internet della Neue Zürcher Zeitung in data 11 giugno 2021 (cfr. mdp n. 9 - scritto 2 settembre 2021);
- articolo "Ebrahim Raisi: ein Präsident mit Blut an den Händen" apparso sulla pagina internet della Neue Zürcher Zeitung in data 19 giugno 2021 (cfr. mdp n. 10 - scritto 2 settembre 2021);
- fotografie raffiguranti il richiedente alla manifestazione del (...) 2021 e del (...) 2021 davanti (...) (cfr. mdp n. 11 e n. 12 - scritto 2 settembre 2021);
- articolo "Ein Volkstribunal will Licht ins Dunkel der Repression in Iran bringen" apparso sulla pagina internet della Neue Zürcher Zeitung in data 17 novembre 2021 (cfr. mdp n. 13 - scritto 14 dicembre 2021);
- copia estratto pagina Instagram alijavanmardi.official (cfr. mdp n. 14 - scritto 14 dicembre 2021);
- copia estratto pagina Instagram radiofarda (cfr. mdp n. 15 - scritto 14 dicembre 2021);
- copia estratto pagina Instagram bbcpersian (cfr. mdp n. 16 - scritto 14 dicembre 2021);
- DVD contenente un video della manifestazione del (...) 2021 a E._______ (cfr. mdp n. 17 - scritto 14 dicembre 2021; atto SEM 44/1)
- autorizzazione del (...) 2022 rilasciata al richiedente dal (...) per lo svolgimento di quattro manifestazioni organizzate dall' Iranische Demokratische Bewegung (IDB) (cfr. mdp n. 18 - scritto 31 ottobre 2022);
- fotografia raffigurante il richiedente alla manifestazione del (...) 2022 davanti (...) (cfr. mdp n. 19 - scritto 31 ottobre 2022);
- diverse fotografie raffiguranti il richiedente durante le manifestazioni settimanali davanti (...) (cfr. mdp n. 20-25 - scritto 24 novembre 2022);
- DVD contenente un video della manifestazione del (...) 2022 davanti (...) (cfr. mdp n. 26 - scritto 24 novembre 2022; atto SEM 44/1). G. Con ordinanza del 29 novembre 2022, il Tribunale ha trasmesso alla SEM copia del ricorso e i relativi allegati, come pure tutti i successivi scritti comprensivi dei relativi allegati ed ha invitato l'autorità inferiore ad inoltrare una risposta entro il 14 dicembre 2022; termine poi prorogato. H. Con osservazioni del 20 gennaio 2023, l'autorità inferiore ha preso posizione in merito al ricorso, ai successivi scritti e a i nuovi mezzi di prova presentati dall'interessato. I. Tramite lettera del 31 gennaio 2023, il rappresentante legale ha trasmesso la Tribunale la sua nota particolareggiata delle spese. J. Con ordinanza dell'8 febbraio 2023, il Tribunale ha trasmesso una copia delle osservazioni della SEM dando allo stesso la possibilità di esprimersi in replica entro il 23 febbraio seguente. Il termine è stato prorogato su richiesta dell'insorgente fino 7 aprile 2023. K. In data 4 aprile 2023 l'insorgente si è espresso in replica, allegando nuovi mezzi di prova:
- rapporto dell'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati (OSAR) "Iran: Gefährdung von Konvertierten" (cfr. mdp n. 27 - replica);
- penna USB contenente diversi video e fotografie del ricorrente a manifestazioni tra dicembre 2021 e agosto 2022 (cfr. mdp n. 28 - replica). L. Il Tribunale, ordinanza del 13 aprile 2023, ha invitato la SEM a inoltrare una risposta alla replica. M. La SEM con osservazioni del 26 aprile 2023 ha presentato la sua duplica, la quale è stata trasmessa per informazione al ricorrente in data 5 maggio 2023. N. Con scritto del 25 maggio 2023, il ricorrente ha chiesto informazioni in merito alla conclusione della procedura e ha trasmesso quale ulteriore mezzo di prova il rapporto dell'organizzazione OpenDoors "Weltverfolgungsindex 2023 - Iran" (allegato n. 29). O. In data 17 agosto e 18 settembre 2023, il ricorrente ha nuovamente sollecitato il Tribunale, chiedendo informazioni in merito alle tempistiche per l'evasione della pratica. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 In data 1° marzo 2019 è entrata in vigore la revisione parziale della LAsi (Raccolta ufficiale [RU] 2016 3101). In applicazione delle disposizioni transitorie, la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015). 1.3 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 3. 3.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 3.2 Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Per quanto riguarda i motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato, di essere cittadino iraniano, originario di Teheran e di fede cristiana. Egli avrebbe lasciato il suo Paese d'origine a causa di problemi famigliari insorti con il suo matrimonio l'ex moglie (R.) di suo zio (E.). Il richiedente ha poi specificato, che avrebbe frequentato e convissuto con R. già prima del suo divorzio con E., trovandosi quest'ultimo da diversi anni in Inghilterra. Ella avrebbe deciso di chiedere il divorzio da E. il quale avrebbe fatto rientro in Iran per ottenere la custodia del loro figlio comune (A.). Al momento del divorzio, R. presa dalla paura di perdere quest'ultimo, avrebbe asserito che egli sarebbe stato in realtà figlio del qui richiedente, causando l'ira di E. Il ricorrente avrebbe così deciso di trasferirsi in F._______ tra il 2012/2013 sino a quando, dopo poco più di un anno, egli sarebbe stato informato da R. che E. si sarebbe risposato e che egli poteva tornare. Il ricorrente avrebbe così fatto rientro nel Paese d'origine e sarebbe andato a convivere con R., e ciò senza avere più avuto contatti con lo zio; tuttavia la madre del qui richiedente lo avrebbe informato che E. sarebbe stato intenzionato a sporgere denuncia contro di lui per tradimento e disonore. Dopo alcuni anni il richiedente e R. si sarebbero uniti in matrimonio e avverrebbero deciso di renderlo noto ai famigliari. La notizia avrebbe però causato forti ostilità all'interno della famiglia, in particolare, suo padre e il figlio di una sorella di R. (nipote Ra.) avrebbero avuto risentimenti nei suoi confronti. Inoltre, un cognato l'avrebbe informato circa l'apparenza di Ra. ai Sepah e di come quest'ultimo sarebbe capace di "qualsiasi cosa". In seguito, a un litigio con il predetto nipote - durante la festa che celebra il nuovo anno (Nowruz) - egli sarebbe stato informato dalla moglie, che due agenti si sarebbero recati alla loro casa e l'avrebbero cercato in relazione con la sua attività di (...). Non avendo mai commesso niente di reprensibile, egli avrebbe concluso che la visita sarebbe avvenuta su ordine del nipote Ra. e avrebbe così deciso di lasciare l'Iran. La moglie l'avrebbe poi informato di una successiva visita, da parte di quattro agenti, per reati di spaccio di stupefacenti. In definitiva, egli temerebbe che un rientro in Iran possa comportare ripercussioni provenienti dai suoi famigliari e possibili condanne per reati da lui non commessi (cfr. atti SEM 27/17, 42/24). 4.2 Nella decisione avversata, l'autorità inferiore ha osservato come le dichiarazioni del richiedente non soddisfino le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi: in proposito il racconto relativo ai problemi con i famigliari e con alcune autorità non specificate sarebbe stato presentato in maniera caotica, confusa, talvolta evasiva oltre a contenere importanti contraddizioni in merito ad alcuni aspetti centrali. Anche le allegazioni in merito agli avvenimenti causa dell'espatrio risulterebbero confuse e contraddittorie: infatti egli avrebbe dapprima addotto problemi famigliari a seguito del matrimonio con R., mentre successivamente avrebbe riferito di problemi occorsi ben prima del matrimonio. Inoltre, egli si sarebbe fortemente contraddetto anche sulla durata della sua relazione con R., rispettivamente sul lasso di tempo dei problemi conseguenti a tale relazione. Per di più, la SEM ha osservato come il ricorrente non sarebbe stato in grado elencare i rischi a cui andrebbe incontro in caso di ritorno in Iran. In particolare, risulterebbe poco convincente il racconto in merito all'appartenenza del nipote a Sepah e la relazione con le visite degli agenti, come pure l'asserita accusa di spaccio di stupefacenti nei suoi confronti. Infine, la SEM ha costatato come i mezzi di prova versati agli atti sarebbero inadeguati, in quanto non renderebbero verosimili i motivi rilevanti in materia d'asilo. Dal punto di vista della rilevanza, la SEM ha invece segnalato come il ricorrente stesso avrebbe asserito in sede di audizione che la sua conversione al cristianesimo non avrebbe nulla a che vedere con i suoi motivi d'asilo. Oltretutto, egli avrebbe anche addotto di non avere alcun timore in relazione alla sua fede in Iran e come il padre venuto a conoscenza del suo battesimo e della sua fede non avrebbe avuto nessuna reazione. Pertanto, l'autorità inferiore ha ritenuto il cambiamento di fede non rilevante per la sua domanda d'asilo. 4.3 In sede di ricorso, l'insorgente - dopo aver riassunto nuovamente i fatti relativi alla sua relazione con R. e ai problemi - ha osservato come la prima audizione sarebbe avvenuta il 12 dicembre 2018 mentre la seconda si sarebbe svolta il 24 giungo 2020, ben un anno e mezzo più tardi e tre anni dopo il suo espatrio. Pertanto, egli invita il Tribunale a tener presente di ciò nella valutazione delle sue allegazioni. Egli esprime poi disappunto circa la valutazione sull' inverosimiglianza del suo racconto. Il ricorrente ritiene infatti che le sue allegazioni non sarebbero state né elusive e nemmeno contradditorie. In particolare, egli osserva come avrebbe, in sede d'audizione, asserito inizialmente che i problemi sarebbero scaturiti con il matrimonio con R., ma subito dopo avrebbe affermato come la storia e le vicissitudini legate alla stessa durerebbero da nove anni e quindi già da prima del matrimonio. A tal proposito, egli osserva che non si sarebbe contraddetto quando durante la seconda audizione avrebbe affermato che vivrebbe nella paura da undici anni, in quanto egli avrebbe effettuato il calcolo retroattivamente dal momento dell'audizione. Inoltre, egli sottolinea come il rapporto con il padre sarebbe tornato buono, poiché dopo aver lasciato l'Iran gli avrebbe comunicato il divorzio da R. Altresì, l'insorgente sottolinea come il rimprovero della SEM - di essersi espresso con frasi confuse e sconnesse, confondendo episodi distinti - sarebbe da ricondurre al fatto che egli avrebbe dovuto riassumere problemi complessi e di lungo corso per dipiù dopo diversi anni dal verificarsi dei fatti. Egli ribadisce di aver avuto due visite da parte di agenti della polizia e che l'unica plausibile spiegazione di questa persecuzione sarebbe da ricondurre al nipote, membro dei Sepah, il quale a suo dire avrebbe provato a costruire un procedimento penale nei suoi confronti. Dipoi, il ricorrente evidenzia come la sentenza di divorzio tra lo zio e R., che stabilisce la custodia del figlio alla madre, dimostrerebbe come lo zio non sarebbe più interessato alle sorti del figlio, a comprova della veridicità delle proprie dichiarazioni in merito ai problemi famigliari. Per quanto concerne invece la rilevanza dei suoi motivi d'asilo afferma di essere perseguitato dai suoi famigliari, in particolare dal nipote. Ora, essendo quest'ultimo un influente membro dei Sepah, egli non potrebbe chiedere protezione alle autorità iraniane. Inoltre, in caso di ritorno egli teme che Ra possa nuovamente "costruire" delle accuse penali nei suoi confronti, oltre alla possibilità di una procedura per il reato di adulterio, per cui incomberebbero pene severe. Anche la conversione al cristianesimo comporterebbe il rischio di condanne a pene illegittime e severe; in proposito il fatto che egli non l'avrebbe ritenuto un motivo d'asilo, non sarebbe rilevante, in quanto in caso di ritorno in Iran sarebbe oggettivamente esposto a una persecuzione. 4.4 Nei successivi scritti l'insorgente informa il Tribunale del suo attivismo politico in Svizzera. Egli versa agli atti numerosi mezzi di prova a dimostrazione delle sue attività, della sua partecipazione a diverse manifestazioni e della divulgazione sui social media di video e fotografie. Inoltre, egli segnala l'apparizione di un portrait sulla sua persona sul giornale (...). A tal proposito, egli afferma che le autorità iraniane osserverebbero in modo attento tutte le attività dei cittadini iraniani all'estero e che tale articolo provocherebbe/accentuerebbe un elevato rischio di persecuzioni rilevanti in materia d'asilo nei suoi confronti. Altresì, egli trasmette una lettera da parte del Pastore della Freikirche (...) che attesterebbe il suo impegno all'interno della Chiesa evangelica del Comune di G._______ 4.5 Nel proprio atto responsivo la SEM si riconferma pienamente ed esprime le sue considerazioni in merito ai numerosi mezzi di prova inoltrati con ricorso e con i successivi scritti. In primo luogo, l'autorità inferiore osserva come non avrebbe mai messo in dubbio la fede cristiana del ricorrente e nemmeno che egli sia praticante. Tuttavia, non riconosce la presenza di un timore fondato nel medesimo di essere perseguitato per la sua fede, ribadendo come la sola pratica della fede cristiana non sarebbe motivo di persecuzione con una rilevanza per l'asilo. In secondo luogo, l'autorità intimata sottolinea come l'insorgente non sarebbe riuscito, nonostante l'apparizione della sua storia sul giornale (...) e le sue numerose attività politiche in esilio, a dimostrare un reale interesse da parte delle autorità iraniane nei suoi confronti. Pertanto, ipotizza che l'interessato, con grande probabilità, non verrebbe considerato un oppositore pericoloso e di conseguenza non verrebbe sottoposto a persecuzione. 4.6 In riscontro a quanto precede, con la replica il ricorrente confuta ulteriormente le argomentazioni della SEM. Egli rammenta di essersi convertito al cristianesimo solamente dopo il suo espatrio, più precisamente quando si sarebbe trovato in Grecia a marzo 2018. Inoltre, egli evidenzia come il suo portrait apparso sul (...) avrebbe reso pubblica la sua posizione di persona critica al regime e di convertito. Pertanto, egli ritiene che in caso di ritorno in Iran, quale convertito, egli rischierebbe una persecuzione rilevante in materia d'asilo. A tal proposito egli allega un rapporto dell'OSAR intitolato "Gefährdung von Konvertierten". Altresì, egli sostiene che essendo ora da ormai già quasi 5 anni in Svizzera, vi sarebbe un elevato rischio di venire sospettato di spionaggio e rischierebbe in caso di ritorno in Patria egli sarebbe sottoposto a procedure ingiuste e a trattamenti inumani. Dipoi, il ricorrente obietta anche la valutazione della SEM in merito al suo profilo, ricordando come negli ultimi tre anni egli sia diventato un personaggio politico sempre più importante. Egli non avrebbe solamente partecipato a manifestazione, ma sarebbe anche stato l'organizzatore. A suo dire, si può dunque ritenere con una probabilità preponderante che egli sarebbe riconosciuto dalle autorità iraniane come un pericolo. Infine, egli versa agli atti una penna USB contenente diversi video e fotografie a dimostrazione delle sue più recenti attività politiche. 4.7 In sede di duplica, la SEM, osserva innanzitutto che con decisione del 28 agosto 2020 avrebbe unicamente argomentato che nessuno sarebbe a conoscenza della sua conversione in Patria, che il ricorrente stesso non avrebbe nemmeno dimostrato un timore soggettivo di temere persecuzioni a causa della sua conversione e nemmeno emergerebbero i presupposti per un timore oggettivo. Inoltre, evidenzia come in ogni caso la conversione al cristianesimo non sarebbe per sé un motivo sufficiente per le autorità a perseguire il convertito. A tal proposito l'autorità intimata cita alcune sentenze del TAF e indica come tali prassi d'asilo nei confronti dei convertiti cristiani iraniani sarebbe stata confermata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella sentenza del 19 dicembre 2017 (sentenza ECtHR A. v. Switzerland). Per quanto riguarda la partecipazione a manifestazioni in Svizzera la SEM rimanda a quanto già espresso in precedenza, ribadendo in particolare con non vi sarebbero indizi che le autorità iraniane si sarebbero interessate in alcun modo a lui. Pertanto, anche i contenuti della penna USB non aggiungerebbero a dire dell'autorità inferiore nulla di nuovo. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 6. 6.1 Chiarito quanto precede, come rettamente considerato dall'autorità inferiore, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente riguardo le vicende precedenti l'espatrio siano inverosimili. Infatti, nonostante il tempo trascorso, il suo racconto è particolarmente poco sostanziato e confuso oltre ad essere caratterizzato da importanti contraddizioni. Nonostante si possa credere che egli abbia avuto in Patria delle relazioni complicate con i parenti, egli non è riuscito a rendere attendibile che la sua vita in Patria a causa dei problemi famigliari non sarebbe più stata possibile/sopportabile e che egli rischierebbe di essere perseguitato dalle autorità per dei reati da lui non commessi. 6.2 Il Tribunale osserva come il ricorrente ha dichiarato che una volta tornato dalla F._______ sarebbe andato a convivere con R. (cfr. atto SEM 27/17 F69) e il (...) 2015 si sarebbero sposati (cfr. atto SEM 27/17 F69; mdp A - atto SEM 22/1). Ora, il racconto delle successive liti famigliari e le allegazioni in merito al motivo dell'espatrio, è particolarmente confuso e basato su generiche supposizioni (cfr. atto SEM 27/12 F70). Invero, egli sarebbe stato informato da un cognato in merito all'apparenza del nipote ai Sepah, ma non ne avrebbe avuto alcuna certezza (cfr. atto SEM 27/17 F70-71). Durante la festa del Nowruz avrebbero avuto un diverbio con Ra., il quale l'avrebbe minacciato di tacciarlo quale criminale. La moglie, alcuni mesi più tardi, l'avrebbe poi informato di una visita da parte di due agenti per problemi legati alla sua attività di (...) (cfr. atto SEM 27/17 F75) ed egli avrebbe deciso immediatamente di espatriare (cfr. atto SEM 27/17 F77; atto SEM 11/7 pt. 5.01), in quanto avrebbe concluso che dietro a tale visita vi sarebbe stato il volere del nipote Ra. Tale comportamento risulta in forte contrasto con la logica dell'agire oltre ad essere poco plausibile. Inoltre risulta alquanto sorprendente che la moglie R., la quale sarebbe la sorella della madre di Ra., non sia oggetto delle minacce del nipote, poiché ella si sarebbe resa colpevole di disonore quanto il ricorrente. A ciò si aggiungono le importanti contraddizioni in merito alla/e visita/e da parte delle autorità iraniane. Ad esempio, l'insorgente ha riferito inizialmente di aver avuto un'unica visita (cfr. atto SEM 27/17 F78), mentre nella seconda audizione egli ha riportato di una seconda visita avvenuta quando sarebbe già espatriato e questa volta, da parte di quattro agenti, per il sospetto di spaccio di droga (cfr. atto SEM 42/24 Q126-129; Q156). Altresì, sorprende che tali autorità non sarebbero state in possesso di alcun ordine di perquisizione (cfr. atto SEM 27/17 F76), né tanto meno hanno consegnato un mandato d'arresto o rilasciato qualsiasi altro documento a comprova di tali accuse (atto SEM 42/24 Q131). 6.3 Per quanto concerne i mezzi di prova, il ricorrente ha versato agli atti a comprova dei suoi problemi famigliari la copia della sentenza di divorzio tra R. e E. Tuttavia, come rettamente osservato dall'autorità di prima istanza, tale documento non è atto a ribaltare l'esame della verosimiglianza delle sue dichiarazioni in merito agli asseriti problemi famigliari. Egli ha inoltre, in sede di scambio scritti allegato un articolo apparso sul giornale (...) (cfr. mdp n. 1 e 2 - scritto 26 gennaio 2021) contenente un portrait sulla sua persona. Tale documento, tuttavia mina ulteriormente la sua credibilità, riportando una storia che differisce in parti essenziali. 6.4 A titolo abbondanziale, il Tribunale rileva inoltre che i suddetti motivi - di natura privata - non sono riconducibili ad un motivo di persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. 7. 7.1 Proseguendo nell'analisi, occorre ancora esaminare se il ricorrente possa vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all'esclusione della concessione dell'asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga, in ragione delle sue allegazioni riguardo alla sua conversione al cristianesimo e alle attività politiche svolte dal suo arrivo in Svizzera. 7.2 Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e relativi riferimenti). In tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qualità di rifugiato, verificare se le autorità del Paese d'origine o di provenienza considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se in caso di rientro in patria, abbia a temere di essere a rischio di persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il timore fondato deve essere provato o, per lo meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi). 7.3 7.3.1 È notorio che le autorità iraniane controllano con particolare attenzione gli iraniani politicamente attivi all'estero (cfr. ad esempio, la sentenza di riferimento del TAF D-830/2016 del 20 luglio 2016 consid. 4.2, nonché le sentenze del TAF D-2087/2020 del 21 giugno 2023 consid. 6.3.2, D-5628/2020 del 3 novembre 2022 consid. 6.3.1, D-5947/2019 del 21 luglio 2021 consid. 6.4). Occorre quindi esaminare, nel singolo caso, se le attività politiche svolte in esilio comportino con elevata probabilità gravi pregiudizi ai sensi della LAsi in caso di un eventuale rientro in Iran. Secondo la prassi del Tribunale, le autorità iraniane si concentrano sulla schedatura di persone che, al di là delle tipiche manifestazioni di basso profilo delle proteste politiche in esilio, sono coinvolte in funzioni e attività che le distinguono dalla massa di persone insoddisfatte del regime e le fanno apparire come seri e potenzialmente pericolosi oppositori del regime. Si può ipotizzare che le autorità di sicurezza iraniane siano in grado di distinguere tra persone politicamente impegnate nella critica al regime e attivisti in esilio che con le loro azioni cercano soprattutto di aumentare le possibilità di ottenere un permesso di soggiorno (cfr. la sentenza di riferimento del TAF D-830/2016 consid. 4.2 con ulteriori riferimenti; le sentenze del TAF D-2087/2020 consid. 6.3.2, D-5628/2020 consid. 6.3.1, E-6486/2018 dell'8 dicembre 2021 consid. 6). 7.3.2 Nella fattispecie, occorre innanzitutto rilevare come il ricorrente, precedentemente al suo espatrio, non si è mai esposto politicamente (cfr. atto SEM 27/17 F89-90). Egli ha iniziato ad interessarsi alla politica e a partecipare a manifestazioni solamente in Svizzera e dopo l'inoltro del ricorso. A ogni modo, il suo attivismo politico a partire da ottobre 2020 - sulla base dei numerosi mezzi di prova versati agli atti - è da ritenersi verosimile. Tuttavia, il Tribunale osserva come l'insorgente abbia espresso, nella sua intervista al (...), la sua posizione critica verso il regime con delle affermazioni di carattere molto generale (cfr. mdp n. 1 e 2 - scritto 26 gennaio 2021). Inoltre, il ricorrente non ha preteso di definirsi come un leader o un'attivista di spicco e nemmeno ha menzionato alcuna attività di carattere politico a cui egli avrebbe preso parte in Svizzera. Inoltre, nemmeno dagli altri mezzi di prova risulta che egli sia apparso in pubblico come una figura particolarmente di spicco dell'opposizione, che lo avrebbe contraddistinto in modo particolare dagli altri partecipanti (cfr. mdp n. 2 - scritto 9 febbraio 2021; mdp n. 11 e 12 - scritto 2 settembre 2021; mdp n. 14-16 - scritto 14 dicembre 2021; mdp n. 17 - scritto 14 dicembre 2021; mdp n. 19 - scritto 31 ottobre 2022; mdp n. 20-25 - scritto 24 novembre 2022; mdp n. 28 - replica). Le fotografie delle manifestazioni davanti (...), in particolare quelle che lo riprendono con un gilet giallo da co-organizzatore o con un microfono in mano (cfr. mdp. 23-24 - scritto 24 novembre 2022) non sono sufficienti per mutare tale valutazione, come neppure, il video della sua comparsa da speaker ad una di tali manifestazioni (cfr. mdp n. 26 - scritto 24 novembre 2022). Oltretutto, si osserva come il ricorrente, venga ripreso da dietro e risulta difficilmente identificabile. Altresì, l'asserita pubblicazione di tale video attraverso diversi canali mediatici e sui social media, risulta essere un'allegazione di parte non supportata da alcun documento. Parimenti, anche considerando il suo coinvolgimento con l'organizzazione di quattro manifestazioni del IDB - tra ottobre e dicembre 2022 a E._______ - non vi è modo di ritenere che il suo nome sia diventato noto al pubblico, sebbene egli risulta essere il titolare del permesso rilasciato dalla città di E._______ (cfr. mdp n. 18 - scritto 31 ottobre 2022). Pertanto, il Tribunale ritiene che il suo impegno politico in esilio non supera in modo significativo quello di molti suoi compatrioti. Inoltre, si osserva come il ricorrente, nonostante egli abbia asserito, con il recente scritto del 18 settembre 2023, di proseguire in modo costante con il suo impegno politico in esilio tale asserzione non viene né supportata da alcun nuovo mezzo di prova né specificata altrimenti. Di conseguenza, non vi è motivo di ritenere che egli sia percepito dalle autorità iraniane come un serio oppositore del regime e quindi come una minaccia per il sistema politico iraniano (cfr. sentenze E-3691/2020 del 5 aprile 2022 consid. 7.5 e 7.7). Questo vale anche considerando l'intensificazione della repressione in Iran dall'entrata in carica di Ebrahim Raisi e soprattutto dopo le massicce proteste di piazza seguite alla morte di Mahsa Amini. 7.3.3 7.3.3.1 Sembra inoltre che gli iraniani convertiti vengano monitorati all'estero. In relazione alla conversione al cristianesimo, occorre quindi esaminare singolarmente se questa possa dar luogo a persecuzioni rilevanti ai fini dell'asilo in caso di un eventuale ritorno in Iran. Nel paese in questione, la semplice conversione a un'altra fede non comporta, in linea di principio, una persecuzione individuale da parte dello Stato (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.3; sentenza del TAF D-2087/2020 consid. 6.2.2). Tuttavia, la pratica della fede cristiana può determinare misure rilevanti in materia d'asilo se viene praticata attivamente in Svizzera e verso l'esterno e si deve presumere che, nel singolo caso, il cambiamento di fede venga reso noto. La persecuzione da parte dello Stato iraniano sulla base di un cambiamento di fede, rilevante in materia d'asilo, è probabile nei casi in cui la conversione diventi nota, allorché la persona si è esposta con la sua attività di proselitismo o si esporrà, e se le attività della persona convertita sono considerate dal regime come un attacco allo Stato. Nel caso di conversioni all'estero, nell'esame del caso specifico si deve quindi considerare, oltre alla credibilità della conversione, anche del grado di notorietà della persona interessata (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.3.4; sentenze del TAF D-2496/2018 del 22 maggio 2018 consid. 5.5, D-7222/2013 del 31 ottobre 2014 consid. 6.5). La regolare frequentazione della chiesa e le riunioni come membri ordinari della comunità cristiana non costituiscono un esercizio di fede considerato dalle autorità iraniane come potenzialmente minaccioso per lo Stato (si vedano, ad esempio, le sentenze del TAF D-2087/2020 consid. 6.2.2., D-5628/2020 consid. 6.4.1, E- 6175/2017 del 28 maggio 2019 consid. 6.2.3). 7.3.3.2 Nel caso di specie, il ricorrente si sarebbe convertito al cristianesimo durante il suo soggiorno in Grecia. Tale informazione sarebbe stata riportata in modo marginale anche nel portrait del (...) (cfr. mdp n. 1 e 2 - scritto 26 gennaio 2021). Il Tribunale, non mette in dubbio la verosimiglianza della sua conversione e nemmeno che egli pratichi la sua fede attivamente in Svizzera, come confermato anche dal Pastore della Freikirche "(...)" (cfr. mdp n. 1 - scritto 9 febbraio 2021). Tuttavia, come esposto sopra, ciò non comporta di per sé una persecuzione statale in Iran. Inoltre, egli non ha mai addotto di aver svolto attività di proselitismo o l'esistenza di motivi per cui la sua pratica potrebbe in un qualche modo venire considerata dalle autorità iraniane come potenzialmente minacciosa per lo Stato. Pertanto, alla luce di quanto sopra, il Tribunale conclude che, in caso di ritorno nel Paese d'origine, gli sarà possibile praticare la propria fede e che, in linea generale, non si può presumere una pressione psicologica insopportabile ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenze del TAF D-2087/2020 consid. 6.2.3, D-5628/2020 consid. 6.4.5). 7.4 Di conseguenza, anche la censura volta all'ottenimento della qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. 8.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l'allontanamento del richiedente, ha considerato l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 8.2 Nel gravame il ricorrente avversa anche tale assunto. 9. 9.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 9.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 10. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare, o per lo meno rendere verosimile, l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Lo stato di fatto determinante è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 11. 11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 11.2 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso l'Iran è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. 11.3 Ne consegue, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 12. 12.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 12.2 La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). 12.3 Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Iran, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro. 12.3.1 In Iran non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenze del TAF E-1717/2020 del 16 febbraio 2023 consid. 9.4.1; D-3447/2021 del 19 dicembre 2022 consid. 9.4.2; D-6594/2020 del 21 aprile 2023 consid. 16.4.1). 12.3.2 Quanto alla situazione personale del ricorrente, va evidenziato che egli è un giovane uomo, gode di buona salute (cfr. atto SEM 42/24 Q5) e vanta di una solida esperienza professionale quale (...) (cfr. atto SEM 27/17 F14, F18). Egli proviene dalla (...), città nella quale ha vissuto assieme alla moglie R. (cfr. atto SEM 27/17 F20) e dove risiederebbero anche i suoi genitori (cfr. atto SEM 42/24 Q12). Pertanto, i presupposti positivi per un reinserimento del ricorrente in patria risultano dati. 12.4 Così, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).
13. In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
14. Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
15. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 16. 16.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato dal ricorrente il 27 maggio 2021. 16.2 Avendo il Tribunale con decisione incidentale del 12 maggio 2021 respinto la richiesta di concessione del gratuito patrocinio e non avendo il rappresentante legale riproposto tale richiesta in sede di scambio scritti, non viene attribuita un'indennità a titolo di spese di patrocinio.
17. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo di medesimo importo versato il 27 maggio 2021.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr Data di spedizione: