Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A.a A._______ (di seguito: interessato, ricorrente, insorgente), cittadino iraniano di etnia curda, è giunto illegalmente in Svizzera il 28 marzo 2019, insieme al fratello e alla famiglia di lui, depositando il giorno successivo una domanda d’asilo (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di se- guito: atto SEM] n. 1-11). A.b Sentito sui motivi d’asilo, l’interessato ha riferito di essere espatriato per persecuzioni subite a causa del fratello maggiore B._______. Più nel dettaglio egli ha raccontato che suo fratello, sposato e con tre figli, avrebbe deciso nell’estate del 2016 di prendere come seconda moglie una donna, C._______, per la quale da anni nutriva dei sentimenti, ma con la quale non era potuto convolare a nozze a causa dell’opposizione del padre di lei, D._______, un alto ufficiale della milizia Pasdaran. Il matrimonio sarebbe stato celebrato clandestinamente presso l’abitazione di uno zio paterno a E._______, dove B._______ sarebbe poi rimasto ad abitare insieme a C._______ per paura delle rappresaglie che lo attendevano in caso di ri- torno. Infatti, non appena il padre della donna è venuto a sapere delle nozze avrebbe iniziato a cercarlo, con l’aiuto delle milizie Pasdaran, minac- ciando e perseguitando il richiedente, i suoi genitori, il fratello minore, non- ché la prima moglie e i figli di B._______. Al fine di ottenere informazioni sul fratello, l’interessato sarebbe stato personalmente avvicinato in svariate occasioni da D._______ e dai suoi uomini, sia sul posto di lavoro che per strada, dove oltre alle minacce avrebbe subito anche delle percosse. Circa due mesi dopo il matrimonio, l’interessato e suo padre si sarebbero recati a casa della prima moglie di B._______, avendo sentito che i Pasdaran le stavano facendo visita con intenti vessatori. Arrivati sul posto essi sareb- bero stati percossi dai miliziani e l’interessato avrebbe subito una ferita con un’arma da taglio alla spalla. Prima di andarsene i Pasdaran avrebbero inoltre dato fuoco alla casa del fratello. A fronte di tali atti di violenza e di persecuzione il richiedente e i suoi famigliari avrebbero più volte sporto denuncia, senza tuttavia ottenere nessun risultato tangibile. Dopo aver sa- puto dell’incendio e temendo di essere trovata dal padre anche a E._______, C._______ avrebbe deciso di fuggire di nascosto recandosi da un suo zio paterno, che insieme a D._______ avrebbe poi denunciato B._______. Per oltre un anno dopo la fuga di C._______ e fino all’espatrio in Turchia, in aprile 2018, B._______ avrebbe continuato a spostarsi e a nascondersi, mentre i Pasdaran e D._______ continuavano a perseguire
D-2653/2021 Pagina 3 la famiglia e il richiedente. Dalla Turchia il fratello lo avrebbe quindi chia- mato chiedendogli di aiutare la sua prima moglie e i figli a raggiungerlo. Richiesta a cui l’interessato ha dato seguito e per la quale sarebbe stato denunciato, in quanto complice di una persona ricercata, ragione per cui egli si troverebbe esposto a seri pregiudizi in caso di rientro nel Paese (cfr. atto SEM n. 18/18). A suffragio delle proprie affermazioni l’interessato ha prodotto copia della propria carta d’identità, nonché svariati documenti riguardanti il fratello B._______, restituiti dalla SEM, in quanto ritenuti non pertinenti con i fatti allegati (atto SEM n. 21/1, 22/1, 23/1). A.c Con decisione del 27 maggio 2019 la SEM ha respinto la domanda d'asilo dell’interessato, non ritenendo che le sue dichiarazioni soddisfaces- sero le condizioni di verosimiglianza, e pronunciato contemporaneamente il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione del predetto provvedi- mento (cfr. atto SEM n. 27/8). A.d Con sentenza D-2806/2019 del 25 giugno 2019, il Tribunale ammini- strativo federale (di seguito: il Tribunale, TAF), ha accolto il ricorso del 6 giugno 2019 presentato dall’interessato avverso la succitata decisione dell’autorità inferiore, annullando il provvedimento impugnato e rinviando gli atti di causa alla SEM in modo da coordinare la procedura del ricorrente con quella del fratello e della cognata (di cui all’incarto SEM N 715 643), ancora in fase d’istruzione. Il Tribunale ha infatti ritenuto che, essendo i motivi d’asilo invocati dall’interessato intrinsecamente connessi e dipen- denti da quelli del fratello la SEM avrebbe dovuto valutare i mezzi di prova e le allegazioni complessivamente. Da qui la necessità di retrocedere gli atti all’autorità inferiore al fine di completare l’istruttoria prima di emanare una nuova decisione (cfr. atto SEM n. 30/20). B. B.a Con provvedimento del 1° luglio 2019 la SEM ha deciso di trattare la domanda d’asilo in procedura ampliata ed ha assegnato l’interessato al (…) (cfr. atto SEM n. 34/3). B.b Con scritto del 14 gennaio 2020 il ricorrente, per il tramite del suo rap- presentante ha informato il Tribunale del fatto che i genitori e il fratello più piccolo, a seguito delle minacce subite, avrebbero deciso di cercare rifugio in Iraq, ad Arbil (cfr. atto SEM n. 41/3).
D-2653/2021 Pagina 4 Con scritto del 18 giugno 2020 il ricorrente ha quindi trasmesso due docu- menti in lingua farsi riguardanti il padre e meglio un’ingiunzione di compa- rizione e una sentenza di condanna in contumacia (cfr. atto SEM n. 44/6). B.c Il 29 aprile 2021 la consultazione dell’incarto del fratello B._______ e della cognata, non avrebbe permesso alla SEM di riscontrare ulteriori indizi di persecuzione a carico dell’interessato. B.d Con decisione del 30 aprile 2021 la SEM si è pronunciata sulla do- manda d’asilo del fratello B._______, della moglie e dei figli, respingendola e pronunciando contemporaneamente il loro allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione del predetto provvedimento (provvedimento impugnato, cfr. procedura di cui ai ruoli del Tribunale D-2656/2021). Con decisione del 30 aprile 2021 – notificata il 4 maggio 2021 – la SEM ha quindi nuovamente statuito sul caso dell’interessato, non riconoscendogli la qualità di rifugiato, respingendo la sua domanda d’asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della precitata misura, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (cfr. atto SEM n. 54/1). C. C.a Contro la suddetta decisione, il 4 giugno 2021 l’interessato ha presen- tato ricorso dinnanzi al Tribunale, chiedendone l’annullamento e in via prin- cipale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, in via subordinata l’ammissione provvisoria in Svizzera, in via ulteriormente subordinata il rinvio degli atti all’autorità inferiore al fine di completare l’istruttoria di causa, prima di emanare una nuova decisione. A titolo caute- lare, l’insorgente ha chiesto che al ricorso fosse concesso l’effetto sospen- sivo con conseguente sospensione del suo allontanamento, nonché ai fini processuali, la concessione dell’assistenza giudiziaria totale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anti- cipo nonché del gratuito patrocinio (doc. TAF 1). C.b Con decisione incidentale del 27 luglio 2021, rammentando dapprima che il ricorso ha ex lege effetto sospensivo, questo Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, nominando l’avv. Immacolata Iglio Rezzonico quale patrocinatrice d’ufficio. È stato inseguito rilevato che malgrado la causa presenti dei fatti simili a quella riguardante il fratello e la sua famiglia (di cui ai ruoli D-2656/2021), non fosse opportuno congiungere le stesse, visto che non presentano una fattispecie identica e pongono dei quesiti giuridici parzialmente differenti (doc. TAF 3).
D-2653/2021 Pagina 5 C.c Nei memoriali di risposta del 27 agosto 2021 (doc. TAF 6), di replica del 21 ottobre 2021, completata dalle osservazioni del 3 e 11 novembre e 1° dicembre 2021 (doc. TAF 12, 13, 14 e 16) e di duplica del 21 dicembre 2021 (doc. TAF 18), le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle pro- prie antitetiche posizioni. C.d Con scritto del 9 febbraio 2022 il rappresentante del ricorrente ha tra- smesso la nota d’onorario dettagliata (doc. TAF 20). D. D.a Con sentenza di stralcio dell’11 maggio 2022, è stata evasa la proce- dura D-2656/2021 riguardante il fratello B._______, la cognata e le nipoti. Con scritto del 4 maggio 2022, i suddetti ricorrenti hanno infatti annunciato al Tribunale il proposito di ritornare nel loro Paese d’origine, non ritenendo di correre più alcun pericolo ed hanno contestualmente dichiarato l’inten- zione di ritirare il ricorso nonché la domanda d’asilo. D.b Con osservazioni spontanee dell’11 maggio 2022 il ricorrente ha tra- smesso della documentazione in lingua farsi, munita di traduzione italiana (doc. TAF 21), a comprova della persistenza del pericolo di persecuzioni in Iran per sé e per i suoi famigliari. Ulteriore documentazione è stata tra- smessa con scritti del 12 e 21 ottobre 2022 (doc. TAF 23, 24) e del 15 febbraio 2023 (doc. TAF 25). D.c Con osservazioni del 7 dicembre 2023, la SEM ha preso posizione sulla nuova documentazione prodotta ed ha nuovamente chiesto la reie- zione del ricorso (doc. TAF 27).
Diritto: 1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla pro- cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altri- menti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette
D-2653/2021 Pagina 6 autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell’art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito a suddetto ricorso. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Egli è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre tiene conto della situazione del Paese d'origine dell'insorgente e de- gli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il de- posito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 con- sid. 5.4). 3. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato le allegazioni del ricorrente non sufficientemente motivate, oltre che povere di dettagli e di concretezza su alcuni punti essenziali, di modo che gli eventi addotti par- rebbero non essere stati vissuti personalmente da quest’ultimo. L’autorità inferiore ha contestato in particolare al ricorrente l’assenza di dettagli nella descrizione del primo episodio in cui i Pasdaran lo avrebbero interrogato al fine di ottenere informazioni riguardo a suo fratello e dell’episodio in cui è stato accoltellato a casa del fratello nel tentativo di difendere la cognata aggredita proprio dai Pasdaran. L’incapacità dell’interessato di descrivere in maniera particolareggiata quanto accaduto, come pure di situarlo in ma- niera precisa nel tempo, non è secondo la SEM giustificabile, a fronte della traumaticità degli eventi addotti. Anche le dichiarazioni relative alle ripetute
D-2653/2021 Pagina 7 aggressioni verbali e fisiche lungo la strada sono state ritenute troppo va- ghe, non avendo saputo l’interessato indicare nemmeno approssimativa- mente la frequenza e le modalità di tali vessazioni, né descrivere con mag- giori dettagli significativi l’episodio in cui è stato colpito in faccia. Il fatto che l’interessato, nonostante le molteplici vessazioni riferite e le denunce che afferma di aver sporto nei confronti del padre della seconda moglie di B._______, non ne sapesse indicare il cognome, è stato ritenuto dalla SEM un ulteriore elemento di inverosimiglianza. L’autorità inferiore ha infine evo- cato alcune contraddizioni nel racconto dell’insorgente, in merito alle quali quest’ultimo non è riuscito a formulare alcuna spiegazione convincente. In un primo momento egli aveva infatti sostenuto di non essere mai stato og- getto di alcuna denuncia, mentre al termine dell’audizione ha asserito di essere ricercato per aver favorito l’espatrio della cognata e delle nipoti ed essere a sua volta espatriato. Ciò nonostante egli abbia riferito di essere espatriato legalmente, utilizzando il proprio passaporto, circostanza co- munque in contrasto con quanto affermato dal medesimo riguardo al fatto che dall’Iran non potrebbe uscire “neanche un foglio” senza che sia stato preventivamente controllato dalle autorità. La SEM ha quindi giudicato i mezzi di prova prodotti, in particolare l’ordine di comparizione e la sentenza di condanna nei suoi confronti, inattendibili e privi di valore probatorio, trat- tandosi di semplici fotocopie. Da ultimo l’autorità inferiore ha ritenuto esigibile il rinvio in Iran dell’interes- sato, conto tenuto che quest’ultimo è giovane, in buona salute, con una buona formazione scolastica e professionale e che nel suo Paese era tito- lare di un’attività commerciale che gli permetteva di vivere bene. 3.2 In sede ricorsuale, l'insorgente si prevale essenzialmente di un accer- tamento inesatto ed incompleto dei fatti da parte dell'autorità inferiore. In particolare il ricorrente si duole del mancato esame da parte della SEM dei seri pregiudizi, ai sensi dell’art. 3 LAsi, per lui esistenti in Iran. Egli ritiene infatti di aver esposto in maniera esaustiva i motivi per cui si troverebbe ad essere vittima di una persecuzione riflessa a causa delle vicende senti- mentali del fratello e contesta pertanto la valutazione della SEM, che ha ritenuto il suo racconto inverosimile e contradditorio. A tal proposito egli rileva innanzitutto che la vaghezza nelle allegazioni, deve se del caso es- sere ricondotta all’interprete di lingua curda badini, che seppur simile, non è quella da lui parlata, ragione per cui egli non avrebbe potuto essere più preciso di così. Rammentando di aver riferito di soffrire di mancanza di re- spiro, specie nei luoghi chiusi, e di essere stato sentito a digiuno durante il periodo di Ramadan, a mente del ricorrente il suo stato psico-fisico in oc- casione dell’audizione non era sicuramente tale da permettergli di essere
D-2653/2021 Pagina 8 pienamente lucido. Nonostante ciò egli ritiene di aver fornito una descri- zione completa e dettagliata delle vicende che lo hanno portato ad espa- triare e fare domanda di asilo. Il ricorrente censura quindi la mancata con- siderazione dei mezzi di prova prodotti, contestando le motivazioni addotte a tal proposito dalla SEM che non terrebbe conto della difficoltà con cui spesso sono confrontati i richiedenti nel reperire i documenti originali. Pro- ducendo con il gravame i suddetti documenti in originale egli ritiene dimo- strata l’esistenza del rischio con cui sarebbe confrontato in caso di rientro in Iran e pertanto giustificato il fondato timore di essere esposto a pregiudizi seri, come l’esposizione a pericolo della vita e all’integrità fisica a causa della situazione venutasi a creare di riflesso per quanto accaduto al fratello B._______. Infine egli ritiene che sussistano degli elementi non considerati con la debita attenzione dalla SEM che rendono inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento verso l’Iran. 3.3 3.3.1 Fondandosi sul rapporto d’analisi dei documenti prodotti in formato originale in sede di ricorso (cfr. atto SEM 65/28), la SEM è giunta alla con- clusione che gli stessi siano verosimilmente dei falsi. Con la risposta di causa ha pertanto chiesto il respingimento del ricorso. 3.3.2 In riscontro a quanto precede il ricorrente ha prodotto, con la replica e le successive osservazioni, delle dichiarazioni di un legale iraniano, avv. F._______, identificatosi quale rappresentante della famiglia dell’insor- gente, stanti le quali i documenti ritenuti falsi dalla SEM, sarebbero stati effettivamente emanati dalla Magistratura di G._______ e pertanto da rite- nere autentici. 3.3.3 La SEM ha considerato tali dichiarazioni alla stregua di mere affer- mazioni di parte, prive di valore probatorio e pertanto non suscettibili di modificare la propria posizione. 3.4 3.4.1 A seguito del ritiro del ricorso e dell’emanazione della sentenza di stralcio della procedura D-2656/2021 riguardante il fratello B._______, la cognata e i nipoti – ritornati di propria iniziativa nel paese d’origine – il ri- corrente ha contestato che la sua famiglia e quella della seconda moglie di B._______ si sarebbero riappacificate e che pertanto continuerebbe a per- sistere un pericolo per lui e per i suoi genitori, nel frattempo espatriati in Iraq. A dimostrazione delle proprie affermazioni egli ha prodotto uno scritto dei genitori (in farsi e con traduzione in italiano), uno scambio di SMS in italiano con la moglie del fratello, una dichiarazione in inglese del Kurdistan
D-2653/2021 Pagina 9 Democratic Party (KDP-Iran) nonché lo screenshot di alcune pubblicazioni su facebook nelle quali l’insorgente esprime delle critiche o partecipa a ma- nifestazioni contro il governo iraniano. 3.4.2 Nuovamente la SEM ha ritenuto le dichiarazioni prive di valore pro- bante e rilevato che, nonostante sia noto che i servizi segreti iraniani sor- veglino le attività politiche dei propri cittadini residenti all’estero, la loro at- tenzione si concentra principalmente su persone con un particolare profilo, non considerando una minaccia coloro che, come il ricorrente, muovono critiche generiche e non erano già noti come oppositori prima dell’espatrio. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera. 4.2 Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono considerati rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determi- nato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnata- mente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano suffi- cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso di- chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad- dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente
D-2653/2021 Pagina 10 stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre- duta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, né introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 5. Nel caso in disamina, occorre concordare con la SEM sul fatto che le alle- gazioni del ricorrente non sono sufficientemente motivate, difettando di concretezza e precisione su alcuni punti essenziali e risultando contraddi- torie e poco plausibili su altri. Esse non sono inoltre supportate da elementi di prova affidabili e concludenti. 5.1 In sede di ricorso l’insorgente ha lasciato intendere che l’eventuale im- precisione nelle risposte fornite nel corso dell’audizione fosse riconducibile a delle eventuali incomprensioni linguistiche dell’interprete nonché allo stato psico-fisico non del tutto lucido in cui versava a causa del periodo di Ramadan. Al riguardo, questo Tribunale rileva che, a domanda esplicita del funzionario della SEM, il ricorrente ha risposto di comprendere bene l’in- terprete (cfr. atto SEM 18/18 [di seguito: verbale|, D1). Dalla lettura del ver- bale, d’altro canto, non emergono indizi che lascino supporre che tale non fosse il caso. Quanto allo stato di salute egli ha dichiarato di stare bene (cfr. verbale D33, D120), al netto della saltuaria difficoltà a respirare in certi ambienti, problematica di cui da tempo soffre, ma non in forma grave (cfr. verbale, D33-35, D120). Dalla lettura del verbale d’interrogatorio, d’al- tronde, non appare in nessun punto un particolare affaticamento o difficoltà dell’interessato o dei momenti in cui egli abbia chiesto o dimostrato di ne- cessitare delle pause supplementari. Su tali affermazioni ricorsuali, non oc- corre pertanto soffermarsi oltre.
D-2653/2021 Pagina 11 5.2 Venendo ora alle dichiarazioni del ricorrente, si rileva innanzitutto che quest’ultimo si è limitato a raccontare in modo generico la vicenda del ma- trimonio del fratello B._______ con C._______. Gli eventi narrati, risultano a tratti superficiali, poco coerenti e di difficile comprensione, per le modalità in cui si sarebbero sviluppati. Secondo quanto dichiarato, la famiglia del ricorrente aveva già chiesto in passato, in due occasioni, la mano di C._______ per il fratello, ottenendo in entrambi i casi un rifiuto da parte del padre, D._______, desideroso di darla in sposa a un membro della milizia dei Pasdaran (a “un ufficiale, non una persona semplice” come B._______ [cfr. verbale, D37]). Nonostante tale rifiuto, chiaro e categorico, nell’estate del 2016 B._______ avrebbe comunque deciso di prenderla come seconda moglie, cosciente del pericolo che un tale sgarbo avrebbe comportato, vi- sta l’appartenenza di D._______ ai Pasdaran. Proprio per questo, egli avrebbe deciso di celebrare le nozze in segreto a 100 km di distanza da casa, a E._______, da uno zio paterno dove poi sarebbe rimasto ad abitare con C._______ (cfr. verbale, D32, D50-53). In tale ricostruzione degli eventi risulta tuttavia alquanto singolare, non soltanto il fatto che le nozze siano state celebrate in clandestinità e senza che neppure il ricorrente o la sua famiglia ne sapesse nulla (cfr. verbale, D45-47), ma pure che B._______ fosse talmente impaziente di prendere come seconda moglie C._______, da lasciare la prima moglie e i tre figli sole a G._______, in balia delle in- dubitabili ritorsioni di D._______. Il racconto del ricorrente difetta inoltre di importanti dettagli che permettano di meglio comprendere la reazione che C._______ avrebbe avuto apprendendo dell’aggressione alla prima moglie di B._______. Secondo quanto dichiarato, temendo di essere trovata a E._______ dal padre, anziché cercare di convincere il marito a spostarsi in un’altra regione o ad espatriare, quest’ultima avrebbe semplicemente de- ciso di lasciarlo – dopo neppure due mesi di matrimonio – e di fuggire di nascosto, “senza dire niente a nessuno”. Il comportamento descritto ap- pare di ancor più difficile comprensione, nella misura in cui quest’ultima – non volendo tornare dal padre di cui aveva grande paura – avrebbe deciso di cercar rifugio dallo zio paterno, che con il padre era evidentemente in buoni rapporti, dal momento che con quest’ultimo avrebbe poi sporto de- nuncia contro B._______ (cfr. verbale, D37 e D110). In definitiva, e contro ogni logica, essa avrebbe quindi volontariamente scelto di ritornare dalla famiglia dalla quale era fuggita, affrontando le ire paterne, leso nell’onore a causa della disobbedienza della figlia (cfr. verbale, D109) e accettando prevedibilmente di dover sottostare al matrimonio per lei combinato e a causa del quale essa era fuggita rivolgendosi ad B._______ (cfr. verbale, D32, D78). Al netto delle contraddizioni suesposte, nell’esporre la storia del fratello il ricorrente non ha tuttavia saputo indicare in modo spontaneo, pre- ciso e verosimile in che modo queste vicende lo esporrebbe personalmente
D-2653/2021 Pagina 12 a delle rappresaglie, né spiegare in modo convincente i motivi per cui sus- siste un rischio di persecuzione nei suoi confronti. 5.3 Le allegazioni del ricorrente non convincono in particolare laddove egli descrive gli episodi di violenza di cui lui e la famiglia sono stati oggetto a seguito del matrimonio del fratello con C._______. Benché il ricorrente ab- bia descritto diversi eventi diffondendosi su alcuni aspetti, sui fatti rilevanti la sua narrazione rimane sempre superficiale e vaga, priva di dettagli si- gnificativi che permettano di considerare che le esperienze descritte siano state personalmente vissute. Come giustamente rileva la SEM, il ricorrente non è mai stato in grado di situare in modo più o meno preciso, dunque con almeno l’indicazione del mese, gli eventi salienti del proprio racconto: né il matrimonio del fratello, né il momento in cui sono iniziate le allegate persecuzioni o quantomeno in cui sono avvenuti gli episodi più cruenti, come quello in cui è stato accoltellato, né infine il momento in cui B._______ è stato denunciato a seguito della partenza di C._______. Egli fa infatti risalire tutti gli avvenimenti, in maniera generica, all’estate 2016. Circostanza che appare singolare considerato che riguardo al momento del suo espatrio e di quello del fratello ha indicato con sicurezza il mese esatto (aprile, rispettivamente maggio 2018 [cfr. verbale D16, D103]). Il ricorrente non è inoltre riuscito a fornire alcun dettaglio utile e convincente riguardo al primo episodio di persecuzione da parte dei Pasdaran. Egli non ha sa- puto in particolare spiegare dove si sarebbero svolti i fatti, secondo quali modalità, per quanto tempo e in presenza di quali membri della sua famiglia (cfr. verbale, D55-64). Egli neppure ha saputo descrivere quale fosse il pro- prio stato d’animo a seguito di questo primo evento, nonostante la minaccia di morte rivolta al fratello e nonostante da allora, secondo quanto riferito dal ricorrente stesso, la sua vita e quella della sua famiglia sarebbe per sempre cambiata (cfr. verbale, D37). A mente di questo Tribunale, le rispo- ste fornite dal ricorrente, invero piuttosto sfuggenti, superficiali e stereoti- pate, non paiono compatibili con il resoconto che ci si potrebbe attendere da una persona che un tale evento traumatico l’ha vissuto con sofferenza e in prima persona. Il ricorrente d’altro canto, neppure ha saputo essere maggiormente preciso nel descrivere l’episodio in cui sarebbe stato accol- tellato. A fronte della gravità di tale atto, egli è rimasto estremamente vago, fornendo dettagli di scarso rilievo come il nome di non meglio precisati – e non identificabili – parenti di C._______ e della presenza di gente fuori dalla casa, ma omettendo di indicare come si sia sviluppato il litigio, quante persone erano presenti nell’abitazione, chi sia passato dalle parole alle vie di fatto, chi dei presenti ha estratto il coltello e l’ha usato, in che momento e in che modo è stato accoltellato e come la situazione sia sfuggita a tal
D-2653/2021 Pagina 13 punto di mano da terminare con l’incendio della casa del fratello (cfr. ver- bale, D73-85). Nuovamente questo Tribunale concorda con la SEM nel ri- tenere che se il ricorrente avesse preso parte a una colluttazione come quella narrata, se fosse stato aggredito da molteplici persone e fosse stato accoltellato da una di esse e se si fosse effettivamente recato subito dopo l’aggressione presso il posto di polizia per sporgere denuncia, egli avrebbe senz’altro saputo e potuto descrivere con più precisione gli accadimenti di quella sera. Il modo poco dettagliato e senza alcun riferimento alle proprie emozioni nel descrivere come si è sviluppato il litigio, appare poco compa- tibile con il trauma e lo shock che una persona nella norma dovrebbe pro- vare dopo essere stata accoltellata. È inoltre poco plausibile il fatto che il ricorrente non si sia accorto di essere stato accoltellato, se non quando qualcuno glielo ha fatto notare. L’unica spiegazione ragionevole per tale allegazione è il fatto che si trattasse di una ferita di ben poco conto, alla stregua di un semplice graffio. Vi è infine l’evento dell’aggressione per strada, la cui descrizione nuovamente appare priva di consistenza e di det- tagli che permettano a questo Tribunale di ritenere che i fatti si siano vero- similmente svolti così come descritto. Inizialmente il ricorrente ha asserito in modo generico di essere stato a più riprese oggetto di vessazioni e mi- nacce quando veniva scorto per strada da D._______ e dai Pasdaran (cfr. verbale, D-92-98). Egli ha quindi riferito di essere stato colpito con un pu- gno in volto da uno dei Pasdaran che lo stavano interrogando. Invitato a fornire maggiori dettagli, egli ha esposto le circostanze in cui si sono svolti i fatti (cfr. verbale, D100-102); la descrizione degli eventi appare tuttavia, nuovamente, poco concreta e stereotipata, essendo sostanzialmente una ripetizione di quanto già indicato riguardo al primo incontro con i Pasdaran. 5.4 Dal racconto del ricorrente emergono inoltre svariate incongruenze e contraddizioni. Vi è innanzitutto la figura di D._______, che secondo il ri- corrente sarebbe un alto ufficiale dei Pasdaran, ma nonostante ciò sem- brerebbe passare molto tempo per strada con i soldati semplici della pro- pria milizia al solo scopo di cercare lui e i membri della sua famiglia per minacciarli e vessarli con cadenza giornaliera (cfr. verbale, D37). Invitato a chiarire tale circostanza, l’insorgente ha spiegato, in maniera apodittica e poco convincente, che stare per strada a raccogliere informazioni per conto del governo sarebbe stato precisamente parte del suo lavoro (cfr. verbale, D99). Il ricorrente risulta inoltre poco credibile quando afferma che inizial- mente ignorasse che fra le persone venute a minacciarlo ci fosse D._______, soprattutto poiché egli stesso sostiene che prima di cercare lui il gruppo di Pasdaran avrebbe fatto visita alla sua famiglia. Ora, conside- rato che i suoi genitori avevano chiesto in passato a due riprese la mano di C._______ per il fratello, appare alquanto singolare che egli non soltanto
D-2653/2021 Pagina 14 non sapesse chi fosse D._______ ma neppure conoscesse il suo cognome (cfr. verbale, D42 e D67-72). Quest’ultima circostanza è resa ancora più inverosimile dal fatto che il ricorrente sostiene di aver sporto svariate de- nunce nei confronti di D._______ e degli altri membri della famiglia di C._______ (cfr. verbale, D37, D75-76 e D106). Invitato a chiarire tale cir- costanza egli si è limitato ad asserire che all’epoca era troppo occupato con il proprio lavoro per interessarsi delle vicende di casa e del fratello maggiore e, semplicemente, di non ricordare il cognome di C._______ e del padre (cfr. verbale, D42, D72). Vi è inoltre la questione delle accuse mosse contro l’interessato. In un primo momento egli ha sostenuto di non essere stato personalmente og- getto di alcuna denuncia da parte di D._______, contrariamente al fratello (cfr. verbale, D110). In coda al verbale, per contro, egli ha affermato di es- sere stato a sua volta denunciato dalla famiglia di C._______ o da D._______ stesso e di essere stato messo sotto accusa per aver aiutato la moglie del fratello a raggiungerlo in Turchia, rischiando pertanto a sua volta di essere ucciso in caso di rientro in Iran (cfr. verbale, D126-128). Reso attento riguardo all’incongruenza delle sue dichiarazioni, egli ha quindi ri- trattato la propria versione, precisando che quella che lo riguarda perso- nalmente non sarebbe una denuncia vera e propria fatta “presso lo Stato”, ma si tratterebbe piuttosto di una “denuncia verbale” tra i suoi genitori e D._______ (cfr. verbale, D129). Nelle more ricorsuali egli è tuttavia nuova- mente caduto in contraddizione, sostenendo di essere stato condannato dal Tribunale rivoluzionario islamico di G._______ – proprio per l’accusa di aver aiutato la famiglia di B._______ ad espatriare, oltre che per delle pre- sunte vie di fatto nei confronti di D._______ – e di essere pertanto ricercato dallo Stato iraniano. Ora, indipendentemente dal valore probatorio attribuibile alla sentenza del Tribunale di G._______ – su cui si tornerà nel
Erwägungen (25 Absätze)
E. 6.1 Resta infine da esaminare se il ricorrente possa vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all'esclusione della concessione dell'asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga, di cui si è prevalso in sede ricorsuale, in ragione delle attività politiche svolte dal suo arrivo in Svizzera.
E. 6.2 Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita ille- gale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'a- silo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata; 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e con- cessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'al- lontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1; [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclusione alla concessione
D-2653/2021 Pagina 17 dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistinta- mente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e relativi riferimenti). In tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qualità di rifugiato, verificare se le autorità del Paese d'origine o di provenienza considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se in caso di rientro in patria, abbia a temere di essere a rischio di persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il timore fondato deve essere provato o, per lo meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi).
E. 6.3.1 È notorio che le autorità iraniane controllano con particolare atten- zione gli iraniani politicamente attivi all'estero (cfr. ad esempio, la sentenza di riferimento del TAF D-830/2016 del 20 luglio 2016 consid. 4.2; nonché le sentenze del TAF D-2087/2020 del 21 giugno 2023 consid. 6.3.2; D-5628/2020 del 3 novembre 2022 consid. 6.3.1; D-5947/2019 del 21 luglio 2021 consid. 6.4). Occorre quindi esaminare, nel singolo caso, se le attività politiche svolte in esilio comportino con elevata probabilità gravi pregiudizi ai sensi della LAsi in caso di un eventuale rientro in Iran. Secondo la prassi del Tribunale, le autorità iraniane si concentrano sulla schedatura di per- sone che, al di là delle tipiche manifestazioni di basso profilo delle proteste politiche in esilio, sono coinvolte in funzioni e attività che le distinguono dalla massa di persone insoddisfatte del regime e le fanno apparire come seri e potenzialmente pericolosi oppositori del regime. Si può ipotizzare che le autorità di sicurezza iraniane siano in grado di distinguere tra per- sone politicamente impegnate nella critica al regime e attivisti in esilio che con le loro azioni cercano soprattutto di aumentare le possibilità di ottenere un permesso di soggiorno (cfr. la sentenza di riferimento del TAF D-830/2016 consid. 4.2 con ulteriori riferimenti; le sentenze del TAF D-2087/2020 consid. 6.3.2; D-5628/2020 consid. 6.3.1; E-6486/2018 dell'8 dicembre 2021 consid. 6).
E. 6.3.2 Nella fattispecie, occorre innanzitutto rilevare come il ricorrente, pre- cedentemente al suo espatrio, non si sia mai esposto politicamente. Egli parrebbe aver iniziato ad interessarsi alla politica e a partecipare a mani- festazioni solamente in Svizzera e soltanto dopo il ritiro del ricorso da parte del fratello. A ogni modo, il suo preteso attivismo politico a partire da di- cembre 2022 – sulla base dei mezzi di prova versati agli atti – non può ritenersi verosimile. Oltre a ciò, il Tribunale non ritiene che il suo impegno politico in esilio superi in modo significativo quello di molti suoi compatrioti,
D-2653/2021 Pagina 18 circostanza di cui il ricorrente, per altro, neppure si prevale. Di conse- guenza, non vi è motivo di ritenere che egli sia percepito dalle autorità ira- niane come un serio oppositore del regime e quindi come una minaccia per il sistema politico iraniano (cfr. sentenze E-3691/2020 del 5 aprile 2022 consid. 7.5 e 7.7). Questo vale anche considerando l'intensificazione della repressione in Iran dall'entrata in carica di Ebrahim Raisi e soprattutto dopo le massicce proteste di piazza seguite alla morte di Mahsa Amini.
E. 6.4 Di conseguenza, anche la censura volta all'ottenimento della qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga non merita tutela e la de- cisione impugnata va confermata.
E. 7.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
E. 7.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4).
E. 7.3 Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontana- mento.
E. 8.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell’art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro inte- grazione (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). In particolare, l'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrI). Inoltre, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art.
D-2653/2021 Pagina 19 83 cpv. 3 LStrI), in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, tuttavia, l'esistenza di serie e concrete ra- gioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni. Infine, l'esecuzione non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza genera- lizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStrI). Motivi medici rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento esclusivamente quando le cure necessarie ed essenziali non sono ottenibili nel Paese di origine e un rim- patrio comprometterebbe rapidamente lo stato di salute della persona met- tendone a rischio la vita (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2).
E. 8.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato).
E. 8.3 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragione- volmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'insor- gente, non essendoci in particolare dal profilo dell'esigibilità della misura, degli ostacoli personali che si opporrebbero all'esecuzione della stessa. Nel gravame il ricorrente avversa anche tale assunto.
E. 8.4 Ora, siccome il ricorrente è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12) non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI).
E. 8.5 Gli atti non contengono inoltre alcun indizio serio e convincente che renda verosimile (art. 7 LAsi) l'esistenza di un probabile rischio che il ricor- rente possa subire un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI).
D-2653/2021 Pagina 20
E. 8.6.1 Quanto all’esigibilità dell’allontanamento in Iran non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coin- volga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenze del TAF E-1717/2020 del 16 febbraio 2023 consid. 9.4.1; D-3447/2021 del 19 dicembre 2022 consid. 9.4.2; D-6594/2020 del 21 aprile 2023 consid. 16.4.1).
E. 8.6.2 Dagli atti all'inserto non risulta inoltre alcun elemento dal quale si possa desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente im- plicherebbe una sua messa in pericolo concreta. Riguardo alla sua situazione personale, va evidenziato che egli è un gio- vane uomo, gode di buona salute (al netto del problema respiratorio co- munque giudicato da lui stesso poco grave [cfr. verbale, D32-34 e D120- 125; cfr. anche atti SEM n. 16/3, 33/1, 36/1]), ha frequentato undici anni di scuola arrivando fino alla terza superiore (cfr. verbale, D26) e vanta una solida esperienza professionale quale decoratore di legno (cfr. verbale, D27-31). Egli proviene da Nalas, frazione della città di G._______, nella quale ha vissuto assieme ai genitori fino all’espatrio (cfr. verbale, D12-16) e dove questi ancora risiederebbero (cfr. verbale, D7-10). Infatti nessun elemento agli atti permette di oggettivare o di rendere quantomeno verosi- mile l’effettivo espatrio dei genitori e del fratello minore in Iraq, come soste- nuto nello scritto del 10 maggio 2022 (cfr. doc. R allegato al doc. TAF 21). Del resto il fratello B._______ con la sua famiglia è tornato volontariamente nel proprio paese il 20 maggio 2022 ritenendo non sussistere più la proble- matica che l’aveva indotto ad espatriare nel 2018. A ben vedere, il ricor- rente non ha prodotto alcun valido giustificativo che consenta di ritenere che i genitori o la sua famiglia siano effettivamente oggetto di persecuzione in Iran. In assenza di indizi contrari, pertanto, occorre attenersi alle dichia- razioni rese spontaneamente dall’insorgente in sede di procedura davanti alla SEM, riguardo al fatto che la sua intera famiglia è ancora residente a G._______ (cfr. verbale, D7-10). Pertanto, i presupposti positivi per un rein- serimento del ricorrente in patria risultano dati. Per il resto, l'interessato ha contestato solo in modo generico i motivi invo- cati dalla SEM per dimostrare l'esigibilità dell'esecuzione del suo allonta- namento, ai quali si può rinviare pienamente, in quanto sufficientemente pertinenti.
E. 8.6.3 L'esecuzione dell'allontanamento appare pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).
D-2653/2021 Pagina 21
E. 8.7 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è possibile, ammis- sibile e ragionevolmente esigibile. Di conseguenza, anche sotto questo aspetto, la decisione dell'autorità inferiore dev'essere confermata.
E. 9 In definitiva, non violando il diritto federale (art. 3 LAsi) e stabilendo i fatti rilevanti in modo corretto e completo (art. 106 cpv. 1 LAsi) la decisione impugnata va confermata. Il ricorso dev’essere pertanto interamente re- spinto.
E. 10.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con de- cisione incidentale del 27 luglio 2021, accolto l'istanza di assistenza giudi- ziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali.
E. 10.2.1 Con la medesima decisione incidentale il Tribunale ha altresì ac- colto la richiesta di concessione del gratuito patrocinio fondata sull'art. 102m cpv. 1 lett. a e cpv. 3 LAsi e nominato l'avv. Immacolata Iglio Rezzo- nico quale patrocinatrice d'ufficio.
E. 10.2.2 Poiché la parte ha presentato una nota particolareggiata delle spese, prima della pronuncia della sentenza, la stessa è fissata dal Tribu- nale sulla base della stessa (art. 14 TS-TAF). In conformità alla prassi del Tribunale, ed in caso di rappresentanza d'ufficio in materia d'asilo, la tariffa oraria è di regola da 200 a 220 franchi per gli avvocati e da 100 a 150 franchi per i rappresentanti professionali che non sono avvocati (art. 12 TS- TAF in relazione con l'art. 10 cpv. 2 TS-TAF); solo le spese necessarie ven- gono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF).
E. 10.2.3 Nel caso in parola la nota d’onorario prodotta dalla patrocinatrice, pari a Fr. 4'768.40 (IVA compresa), stabilita sulla base di un dispendio ora- rio di 13.25 ore, alla tariffa oraria di Fr. 300.-, oltre disborsi per Fr. 402.50, va adeguata in alcuni punti della stessa come segue (art. 14 TS-TAF). La patrocinatrice ha inoltre chiesto il rimborso dei disborsi per la traduzione in lingua italiana dei documenti trasmessi in sede ricorsuale, producendo
D-2653/2021 Pagina 22 due fatture emanate da Reistlingue Sagl pari a Fr. 360.80 (236.95 + 123.85).
E. 10.2.4 In primo luogo, il tempo calcolato dalla patrocinatrice per le presta- zioni eseguite fino all’8 febbraio 2022 appare corretto. Nondimeno, essen- dovi stato un ulteriore scambio di osservazioni dopo l’emanazione nota d’onorario, pare giusto riconoscere alla patrocinatrice un dispendio orario di un’ora supplementare, pari ad un quarto d’ora per ogni ulteriore scritto trasmesso al Tribunale, tenuto conto dell’ampiezza e dell’utilità degli stessi. In secondo luogo la tariffa oraria di Fr. 300.- contabilizzata nella nota d’ono- rario, risulta estendersi oltre agli importi indicati nella decisione incidentale del 27 luglio 2021 (e rammentati al consid. 10.2.2) ed è pertanto da ricon- durre a Fr. 220.- l’ora. In terzo luogo, le spese indicate quale importo forfettario di Fr. 402.50 nella nota d’onorario, in quanto non supportate da giustificativi, per prassi del Tribunale non possono essere riconosciute a titolo di spese ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 lett. b TS-TAF. Sulla base degli atti all’incarto si riconoscono tutta- via Fr. 100.- per i disborsi occasionati alla patrocinatrice d’ufficio (art. 9 cpv. 1 lett. b TS-TAF). Infine non possono essere riconosciuti i disborsi richiesti (art. 13 TS-TAF) per la traduzione dei documenti trasmessi a questo Tribunale, alla luce dell’esito della causa e dell’irrilevanza degli stessi (art. 8 cpv. 2 TS-TAF).
E. 10.2.5 Ne consegue che l’onorario d’ufficio può essere fissato in Fr. 3'135.- a cui si aggiungono fr 100.- quali spese di patrocinio, nonché l’IVA al 7.7% sul totale (conto tenuto che l’ultima prestazione è stata eseguita prima dell’entrata in vigore del nuovo tasso, valido a partire dal 1° gennaio 2024 [cfr. art. 115 cpv. 1 LIVA]), pari a Fr. 249.- (arrotondato per difetto). L’indennità per patrocinio d’ufficio è pertanto stabilita in complessivi Fr. 3'484.- (art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF).
E. 11 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
D-2653/2021 Pagina 23 (dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. La cassa del Tribunale verserà all'avv. Immacolata Iglio Rezzonico un'in- dennità per patrocinio d’ufficio di complessivi Fr. 3'484.-. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Emilia Antonioni Luftensteiner Luca Rossi
Data di spedizione:
D-2653/2021 Pagina 24
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2653/2021 Sentenza del 20 febbraio 2024 Composizione Giudici Emilia Antonioni Luftensteiner (presidente del collegio), Grégory Sauder, Walter Lang, cancelliere Luca Rossi. Parti A._______, nato il (...), Iran, patrocinato dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, avvocato, Studio Legale Iglio Rezzonico, Via Dufour 1, casella postale 1830, 6901 Lugano, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 30 aprile 2021. Fatti: A. A.a A._______ (di seguito: interessato, ricorrente, insorgente), cittadino iraniano di etnia curda, è giunto illegalmente in Svizzera il 28 marzo 2019, insieme al fratello e alla famiglia di lui, depositando il giorno successivo una domanda d'asilo (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: atto SEM] n. 1-11). A.b Sentito sui motivi d'asilo, l'interessato ha riferito di essere espatriato per persecuzioni subite a causa del fratello maggiore B._______. Più nel dettaglio egli ha raccontato che suo fratello, sposato e con tre figli, avrebbe deciso nell'estate del 2016 di prendere come seconda moglie una donna, C._______, per la quale da anni nutriva dei sentimenti, ma con la quale non era potuto convolare a nozze a causa dell'opposizione del padre di lei, D._______, un alto ufficiale della milizia Pasdaran. Il matrimonio sarebbe stato celebrato clandestinamente presso l'abitazione di uno zio paterno a E._______, dove B._______ sarebbe poi rimasto ad abitare insieme a C._______ per paura delle rappresaglie che lo attendevano in caso di ritorno. Infatti, non appena il padre della donna è venuto a sapere delle nozze avrebbe iniziato a cercarlo, con l'aiuto delle milizie Pasdaran, minacciando e perseguitando il richiedente, i suoi genitori, il fratello minore, nonché la prima moglie e i figli di B._______. Al fine di ottenere informazioni sul fratello, l'interessato sarebbe stato personalmente avvicinato in svariate occasioni da D._______ e dai suoi uomini, sia sul posto di lavoro che per strada, dove oltre alle minacce avrebbe subito anche delle percosse. Circa due mesi dopo il matrimonio, l'interessato e suo padre si sarebbero recati a casa della prima moglie di B._______, avendo sentito che i Pasdaran le stavano facendo visita con intenti vessatori. Arrivati sul posto essi sarebbero stati percossi dai miliziani e l'interessato avrebbe subito una ferita con un'arma da taglio alla spalla. Prima di andarsene i Pasdaran avrebbero inoltre dato fuoco alla casa del fratello. A fronte di tali atti di violenza e di persecuzione il richiedente e i suoi famigliari avrebbero più volte sporto denuncia, senza tuttavia ottenere nessun risultato tangibile. Dopo aver saputo dell'incendio e temendo di essere trovata dal padre anche a E._______, C._______ avrebbe deciso di fuggire di nascosto recandosi da un suo zio paterno, che insieme a D._______ avrebbe poi denunciato B._______. Per oltre un anno dopo la fuga di C._______ e fino all'espatrio in Turchia, in aprile 2018, B._______ avrebbe continuato a spostarsi e a nascondersi, mentre i Pasdaran e D._______ continuavano a perseguire la famiglia e il richiedente. Dalla Turchia il fratello lo avrebbe quindi chiamato chiedendogli di aiutare la sua prima moglie e i figli a raggiungerlo. Richiesta a cui l'interessato ha dato seguito e per la quale sarebbe stato denunciato, in quanto complice di una persona ricercata, ragione per cui egli si troverebbe esposto a seri pregiudizi in caso di rientro nel Paese (cfr. atto SEM n. 18/18). A suffragio delle proprie affermazioni l'interessato ha prodotto copia della propria carta d'identità, nonché svariati documenti riguardanti il fratello B._______, restituiti dalla SEM, in quanto ritenuti non pertinenti con i fatti allegati (atto SEM n. 21/1, 22/1, 23/1). A.c Con decisione del 27 maggio 2019 la SEM ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato, non ritenendo che le sue dichiarazioni soddisfacessero le condizioni di verosimiglianza, e pronunciato contemporaneamente il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del predetto provvedimento (cfr. atto SEM n. 27/8). A.d Con sentenza D-2806/2019 del 25 giugno 2019, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale, TAF), ha accolto il ricorso del 6 giugno 2019 presentato dall'interessato avverso la succitata decisione dell'autorità inferiore, annullando il provvedimento impugnato e rinviando gli atti di causa alla SEM in modo da coordinare la procedura del ricorrente con quella del fratello e della cognata (di cui all'incarto SEM N 715 643), ancora in fase d'istruzione. Il Tribunale ha infatti ritenuto che, essendo i motivi d'asilo invocati dall'interessato intrinsecamente connessi e dipendenti da quelli del fratello la SEM avrebbe dovuto valutare i mezzi di prova e le allegazioni complessivamente. Da qui la necessità di retrocedere gli atti all'autorità inferiore al fine di completare l'istruttoria prima di emanare una nuova decisione (cfr. atto SEM n. 30/20). B. B.a Con provvedimento del 1° luglio 2019 la SEM ha deciso di trattare la domanda d'asilo in procedura ampliata ed ha assegnato l'interessato al (...) (cfr. atto SEM n. 34/3). B.b Con scritto del 14 gennaio 2020 il ricorrente, per il tramite del suo rappresentante ha informato il Tribunale del fatto che i genitori e il fratello più piccolo, a seguito delle minacce subite, avrebbero deciso di cercare rifugio in Iraq, ad Arbil (cfr. atto SEM n. 41/3). Con scritto del 18 giugno 2020 il ricorrente ha quindi trasmesso due documenti in lingua farsi riguardanti il padre e meglio un'ingiunzione di comparizione e una sentenza di condanna in contumacia (cfr. atto SEM n. 44/6). B.c Il 29 aprile 2021 la consultazione dell'incarto del fratello B._______ e della cognata, non avrebbe permesso alla SEM di riscontrare ulteriori indizi di persecuzione a carico dell'interessato. B.d Con decisione del 30 aprile 2021 la SEM si è pronunciata sulla domanda d'asilo del fratello B._______, della moglie e dei figli, respingendola e pronunciando contemporaneamente il loro allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del predetto provvedimento (provvedimento impugnato, cfr. procedura di cui ai ruoli del Tribunale D-2656/2021). Con decisione del 30 aprile 2021 - notificata il 4 maggio 2021 - la SEM ha quindi nuovamente statuito sul caso dell'interessato, non riconoscendogli la qualità di rifugiato, respingendo la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della precitata misura, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (cfr. atto SEM n. 54/1). C. C.a Contro la suddetta decisione, il 4 giugno 2021 l'interessato ha presentato ricorso dinnanzi al Tribunale, chiedendone l'annullamento e in via principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, in via subordinata l'ammissione provvisoria in Svizzera, in via ulteriormente subordinata il rinvio degli atti all'autorità inferiore al fine di completare l'istruttoria di causa, prima di emanare una nuova decisione. A titolo cautelare, l'insorgente ha chiesto che al ricorso fosse concesso l'effetto sospensivo con conseguente sospensione del suo allontanamento, nonché ai fini processuali, la concessione dell'assistenza giudiziaria totale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo nonché del gratuito patrocinio (doc. TAF 1). C.b Con decisione incidentale del 27 luglio 2021, rammentando dapprima che il ricorso ha ex lege effetto sospensivo, questo Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, nominando l'avv. Immacolata Iglio Rezzonico quale patrocinatrice d'ufficio. È stato inseguito rilevato che malgrado la causa presenti dei fatti simili a quella riguardante il fratello e la sua famiglia (di cui ai ruoli D-2656/2021), non fosse opportuno congiungere le stesse, visto che non presentano una fattispecie identica e pongono dei quesiti giuridici parzialmente differenti (doc. TAF 3). C.c Nei memoriali di risposta del 27 agosto 2021 (doc. TAF 6), di replica del 21 ottobre 2021, completata dalle osservazioni del 3 e 11 novembre e 1° dicembre 2021 (doc. TAF 12, 13, 14 e 16) e di duplica del 21 dicembre 2021 (doc. TAF 18), le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni. C.d Con scritto del 9 febbraio 2022 il rappresentante del ricorrente ha trasmesso la nota d'onorario dettagliata (doc. TAF 20). D. D.a Con sentenza di stralcio dell'11 maggio 2022, è stata evasa la procedura D-2656/2021 riguardante il fratello B._______, la cognata e le nipoti. Con scritto del 4 maggio 2022, i suddetti ricorrenti hanno infatti annunciato al Tribunale il proposito di ritornare nel loro Paese d'origine, non ritenendo di correre più alcun pericolo ed hanno contestualmente dichiarato l'intenzione di ritirare il ricorso nonché la domanda d'asilo. D.b Con osservazioni spontanee dell'11 maggio 2022 il ricorrente ha trasmesso della documentazione in lingua farsi, munita di traduzione italiana (doc. TAF 21), a comprova della persistenza del pericolo di persecuzioni in Iran per sé e per i suoi famigliari. Ulteriore documentazione è stata trasmessa con scritti del 12 e 21 ottobre 2022 (doc. TAF 23, 24) e del 15 febbraio 2023 (doc. TAF 25). D.c Con osservazioni del 7 dicembre 2023, la SEM ha preso posizione sulla nuova documentazione prodotta ed ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso (doc. TAF 27). Diritto:
1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito a suddetto ricorso. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Egli è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre tiene conto della situazione del Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 consid. 5.4). 3. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato le allegazioni del ricorrente non sufficientemente motivate, oltre che povere di dettagli e di concretezza su alcuni punti essenziali, di modo che gli eventi addotti parrebbero non essere stati vissuti personalmente da quest'ultimo. L'autorità inferiore ha contestato in particolare al ricorrente l'assenza di dettagli nella descrizione del primo episodio in cui i Pasdaran lo avrebbero interrogato al fine di ottenere informazioni riguardo a suo fratello e dell'episodio in cui è stato accoltellato a casa del fratello nel tentativo di difendere la cognata aggredita proprio dai Pasdaran. L'incapacità dell'interessato di descrivere in maniera particolareggiata quanto accaduto, come pure di situarlo in maniera precisa nel tempo, non è secondo la SEM giustificabile, a fronte della traumaticità degli eventi addotti. Anche le dichiarazioni relative alle ripetute aggressioni verbali e fisiche lungo la strada sono state ritenute troppo vaghe, non avendo saputo l'interessato indicare nemmeno approssimativamente la frequenza e le modalità di tali vessazioni, né descrivere con maggiori dettagli significativi l'episodio in cui è stato colpito in faccia. Il fatto che l'interessato, nonostante le molteplici vessazioni riferite e le denunce che afferma di aver sporto nei confronti del padre della seconda moglie di B._______, non ne sapesse indicare il cognome, è stato ritenuto dalla SEM un ulteriore elemento di inverosimiglianza. L'autorità inferiore ha infine evocato alcune contraddizioni nel racconto dell'insorgente, in merito alle quali quest'ultimo non è riuscito a formulare alcuna spiegazione convincente. In un primo momento egli aveva infatti sostenuto di non essere mai stato oggetto di alcuna denuncia, mentre al termine dell'audizione ha asserito di essere ricercato per aver favorito l'espatrio della cognata e delle nipoti ed essere a sua volta espatriato. Ciò nonostante egli abbia riferito di essere espatriato legalmente, utilizzando il proprio passaporto, circostanza comunque in contrasto con quanto affermato dal medesimo riguardo al fatto che dall'Iran non potrebbe uscire "neanche un foglio" senza che sia stato preventivamente controllato dalle autorità. La SEM ha quindi giudicato i mezzi di prova prodotti, in particolare l'ordine di comparizione e la sentenza di condanna nei suoi confronti, inattendibili e privi di valore probatorio, trattandosi di semplici fotocopie. Da ultimo l'autorità inferiore ha ritenuto esigibile il rinvio in Iran dell'interessato, conto tenuto che quest'ultimo è giovane, in buona salute, con una buona formazione scolastica e professionale e che nel suo Paese era titolare di un'attività commerciale che gli permetteva di vivere bene. 3.2 In sede ricorsuale, l'insorgente si prevale essenzialmente di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti da parte dell'autorità inferiore. In particolare il ricorrente si duole del mancato esame da parte della SEM dei seri pregiudizi, ai sensi dell'art. 3 LAsi, per lui esistenti in Iran. Egli ritiene infatti di aver esposto in maniera esaustiva i motivi per cui si troverebbe ad essere vittima di una persecuzione riflessa a causa delle vicende sentimentali del fratello e contesta pertanto la valutazione della SEM, che ha ritenuto il suo racconto inverosimile e contradditorio. A tal proposito egli rileva innanzitutto che la vaghezza nelle allegazioni, deve se del caso essere ricondotta all'interprete di lingua curda badini, che seppur simile, non è quella da lui parlata, ragione per cui egli non avrebbe potuto essere più preciso di così. Rammentando di aver riferito di soffrire di mancanza di respiro, specie nei luoghi chiusi, e di essere stato sentito a digiuno durante il periodo di Ramadan, a mente del ricorrente il suo stato psico-fisico in occasione dell'audizione non era sicuramente tale da permettergli di essere pienamente lucido. Nonostante ciò egli ritiene di aver fornito una descrizione completa e dettagliata delle vicende che lo hanno portato ad espatriare e fare domanda di asilo. Il ricorrente censura quindi la mancata considerazione dei mezzi di prova prodotti, contestando le motivazioni addotte a tal proposito dalla SEM che non terrebbe conto della difficoltà con cui spesso sono confrontati i richiedenti nel reperire i documenti originali. Producendo con il gravame i suddetti documenti in originale egli ritiene dimostrata l'esistenza del rischio con cui sarebbe confrontato in caso di rientro in Iran e pertanto giustificato il fondato timore di essere esposto a pregiudizi seri, come l'esposizione a pericolo della vita e all'integrità fisica a causa della situazione venutasi a creare di riflesso per quanto accaduto al fratello B._______. Infine egli ritiene che sussistano degli elementi non considerati con la debita attenzione dalla SEM che rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iran. 3.3 3.3.1 Fondandosi sul rapporto d'analisi dei documenti prodotti in formato originale in sede di ricorso (cfr. atto SEM 65/28), la SEM è giunta alla conclusione che gli stessi siano verosimilmente dei falsi. Con la risposta di causa ha pertanto chiesto il respingimento del ricorso. 3.3.2 In riscontro a quanto precede il ricorrente ha prodotto, con la replica e le successive osservazioni, delle dichiarazioni di un legale iraniano, avv. F._______, identificatosi quale rappresentante della famiglia dell'insorgente, stanti le quali i documenti ritenuti falsi dalla SEM, sarebbero stati effettivamente emanati dalla Magistratura di G._______ e pertanto da ritenere autentici. 3.3.3 La SEM ha considerato tali dichiarazioni alla stregua di mere affermazioni di parte, prive di valore probatorio e pertanto non suscettibili di modificare la propria posizione. 3.4 3.4.1 A seguito del ritiro del ricorso e dell'emanazione della sentenza di stralcio della procedura D-2656/2021 riguardante il fratello B._______, la cognata e i nipoti - ritornati di propria iniziativa nel paese d'origine - il ricorrente ha contestato che la sua famiglia e quella della seconda moglie di B._______ si sarebbero riappacificate e che pertanto continuerebbe a persistere un pericolo per lui e per i suoi genitori, nel frattempo espatriati in Iraq. A dimostrazione delle proprie affermazioni egli ha prodotto uno scritto dei genitori (in farsi e con traduzione in italiano), uno scambio di SMS in italiano con la moglie del fratello, una dichiarazione in inglese del Kurdistan Democratic Party (KDP-Iran) nonché lo screenshot di alcune pubblicazioni su facebook nelle quali l'insorgente esprime delle critiche o partecipa a manifestazioni contro il governo iraniano. 3.4.2 Nuovamente la SEM ha ritenuto le dichiarazioni prive di valore probante e rilevato che, nonostante sia noto che i servizi segreti iraniani sorveglino le attività politiche dei propri cittadini residenti all'estero, la loro attenzione si concentra principalmente su persone con un particolare profilo, non considerando una minaccia coloro che, come il ricorrente, muovono critiche generiche e non erano già noti come oppositori prima dell'espatrio. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera. 4.2 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono considerati rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, né introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nellaprocedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non èindispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, purnutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensìdev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
5. Nel caso in disamina, occorre concordare con la SEM sul fatto che le allegazioni del ricorrente non sono sufficientemente motivate, difettando di concretezza e precisione su alcuni punti essenziali e risultando contradditorie e poco plausibili su altri. Esse non sono inoltre supportate da elementi di prova affidabili e concludenti. 5.1 In sede di ricorso l'insorgente ha lasciato intendere che l'eventuale imprecisione nelle risposte fornite nel corso dell'audizione fosse riconducibile a delle eventuali incomprensioni linguistiche dell'interprete nonché allo stato psico-fisico non del tutto lucido in cui versava a causa del periodo di Ramadan. Al riguardo, questo Tribunale rileva che, a domanda esplicita del funzionario della SEM, il ricorrente ha risposto di comprendere bene l'interprete (cfr. atto SEM 18/18 [di seguito: verbale|, D1). Dalla lettura del verbale, d'altro canto, non emergono indizi che lascino supporre che tale non fosse il caso. Quanto allo stato di salute egli ha dichiarato di stare bene (cfr. verbale D33, D120), al netto della saltuaria difficoltà a respirare in certi ambienti, problematica di cui da tempo soffre, ma non in forma grave (cfr. verbale, D33-35, D120). Dalla lettura del verbale d'interrogatorio, d'altronde, non appare in nessun punto un particolare affaticamento o difficoltà dell'interessato o dei momenti in cui egli abbia chiesto o dimostrato di necessitare delle pause supplementari. Su tali affermazioni ricorsuali, non occorre pertanto soffermarsi oltre. 5.2 Venendo ora alle dichiarazioni del ricorrente, si rileva innanzitutto che quest'ultimo si è limitato a raccontare in modo generico la vicenda del matrimonio del fratello B._______ con C._______. Gli eventi narrati, risultano a tratti superficiali, poco coerenti e di difficile comprensione, per le modalità in cui si sarebbero sviluppati. Secondo quanto dichiarato, la famiglia del ricorrente aveva già chiesto in passato, in due occasioni, la mano di C._______ per il fratello, ottenendo in entrambi i casi un rifiuto da parte del padre, D._______, desideroso di darla in sposa a un membro della milizia dei Pasdaran (a "un ufficiale, non una persona semplice" come B._______ [cfr. verbale, D37]). Nonostante tale rifiuto, chiaro e categorico, nell'estate del 2016 B._______ avrebbe comunque deciso di prenderla come seconda moglie, cosciente del pericolo che un tale sgarbo avrebbe comportato, vista l'appartenenza di D._______ ai Pasdaran. Proprio per questo, egli avrebbe deciso di celebrare le nozze in segreto a 100 km di distanza da casa, a E._______, da uno zio paterno dove poi sarebbe rimasto ad abitare con C._______ (cfr. verbale, D32, D50-53). In tale ricostruzione degli eventi risulta tuttavia alquanto singolare, non soltanto il fatto che le nozze siano state celebrate in clandestinità e senza che neppure il ricorrente o la sua famiglia ne sapesse nulla (cfr. verbale, D45-47), ma pure che B._______ fosse talmente impaziente di prendere come seconda moglie C._______, da lasciare la prima moglie e i tre figli sole a G._______, in balia delle indubitabili ritorsioni di D._______. Il racconto del ricorrente difetta inoltre di importanti dettagli che permettano di meglio comprendere la reazione che C._______ avrebbe avuto apprendendo dell'aggressione alla prima moglie di B._______. Secondo quanto dichiarato, temendo di essere trovata a E._______ dal padre, anziché cercare di convincere il marito a spostarsi in un'altra regione o ad espatriare, quest'ultima avrebbe semplicemente deciso di lasciarlo - dopo neppure due mesi di matrimonio - e di fuggire di nascosto, "senza dire niente a nessuno". Il comportamento descritto appare di ancor più difficile comprensione, nella misura in cui quest'ultima - non volendo tornare dal padre di cui aveva grande paura - avrebbe deciso di cercar rifugio dallo zio paterno, che con il padre era evidentemente in buoni rapporti, dal momento che con quest'ultimo avrebbe poi sporto denuncia contro B._______ (cfr. verbale, D37 e D110). In definitiva, e contro ogni logica, essa avrebbe quindi volontariamente scelto di ritornare dalla famiglia dalla quale era fuggita, affrontando le ire paterne, leso nell'onore a causa della disobbedienza della figlia (cfr. verbale, D109) e accettando prevedibilmente di dover sottostare al matrimonio per lei combinato e a causa del quale essa era fuggita rivolgendosi ad B._______ (cfr. verbale, D32, D78). Al netto delle contraddizioni suesposte, nell'esporre la storia del fratello il ricorrente non ha tuttavia saputo indicare in modo spontaneo, preciso e verosimile in che modo queste vicende lo esporrebbe personalmente a delle rappresaglie, né spiegare in modo convincente i motivi per cui sussiste un rischio di persecuzione nei suoi confronti. 5.3 Le allegazioni del ricorrente non convincono in particolare laddove egli descrive gli episodi di violenza di cui lui e la famiglia sono stati oggetto a seguito del matrimonio del fratello con C._______. Benché il ricorrente abbia descritto diversi eventi diffondendosi su alcuni aspetti, sui fatti rilevanti la sua narrazione rimane sempre superficiale e vaga, priva di dettagli significativi che permettano di considerare che le esperienze descritte siano state personalmente vissute. Come giustamente rileva la SEM, il ricorrente non è mai stato in grado di situare in modo più o meno preciso, dunque con almeno l'indicazione del mese, gli eventi salienti del proprio racconto: né il matrimonio del fratello, né il momento in cui sono iniziate le allegate persecuzioni o quantomeno in cui sono avvenuti gli episodi più cruenti, come quello in cui è stato accoltellato, né infine il momento in cui B._______ è stato denunciato a seguito della partenza di C._______. Egli fa infatti risalire tutti gli avvenimenti, in maniera generica, all'estate 2016. Circostanza che appare singolare considerato che riguardo al momento del suo espatrio e di quello del fratello ha indicato con sicurezza il mese esatto (aprile, rispettivamente maggio 2018 [cfr. verbale D16, D103]). Il ricorrente non è inoltre riuscito a fornire alcun dettaglio utile e convincente riguardo al primo episodio di persecuzione da parte dei Pasdaran. Egli non ha saputo in particolare spiegare dove si sarebbero svolti i fatti, secondo quali modalità, per quanto tempo e in presenza di quali membri della sua famiglia (cfr. verbale, D55-64). Egli neppure ha saputo descrivere quale fosse il proprio stato d'animo a seguito di questo primo evento, nonostante la minaccia di morte rivolta al fratello e nonostante da allora, secondo quanto riferito dal ricorrente stesso, la sua vita e quella della sua famiglia sarebbe per sempre cambiata (cfr. verbale, D37). A mente di questo Tribunale, le risposte fornite dal ricorrente, invero piuttosto sfuggenti, superficiali e stereotipate, non paiono compatibili con il resoconto che ci si potrebbe attendere da una persona che un tale evento traumatico l'ha vissuto con sofferenza e in prima persona. Il ricorrente d'altro canto, neppure ha saputo essere maggiormente preciso nel descrivere l'episodio in cui sarebbe stato accoltellato. A fronte della gravità di tale atto, egli è rimasto estremamente vago, fornendo dettagli di scarso rilievo come il nome di non meglio precisati - e non identificabili - parenti di C._______ e della presenza di gente fuori dalla casa, ma omettendo di indicare come si sia sviluppato il litigio, quante persone erano presenti nell'abitazione, chi sia passato dalle parole alle vie di fatto, chi dei presenti ha estratto il coltello e l'ha usato, in che momento e in che modo è stato accoltellato e come la situazione sia sfuggita a tal punto di mano da terminare con l'incendio della casa del fratello (cfr. verbale, D73-85). Nuovamente questo Tribunale concorda con la SEM nel ritenere che se il ricorrente avesse preso parte a una colluttazione come quella narrata, se fosse stato aggredito da molteplici persone e fosse stato accoltellato da una di esse e se si fosse effettivamente recato subito dopo l'aggressione presso il posto di polizia per sporgere denuncia, egli avrebbe senz'altro saputo e potuto descrivere con più precisione gli accadimenti di quella sera. Il modo poco dettagliato e senza alcun riferimento alle proprie emozioni nel descrivere come si è sviluppato il litigio, appare poco compatibile con il trauma e lo shock che una persona nella norma dovrebbe provare dopo essere stata accoltellata. È inoltre poco plausibile il fatto che il ricorrente non si sia accorto di essere stato accoltellato, se non quando qualcuno glielo ha fatto notare. L'unica spiegazione ragionevole per tale allegazione è il fatto che si trattasse di una ferita di ben poco conto, alla stregua di un semplice graffio. Vi è infine l'evento dell'aggressione per strada, la cui descrizione nuovamente appare priva di consistenza e di dettagli che permettano a questo Tribunale di ritenere che i fatti si siano verosimilmente svolti così come descritto. Inizialmente il ricorrente ha asserito in modo generico di essere stato a più riprese oggetto di vessazioni e minacce quando veniva scorto per strada da D._______ e dai Pasdaran (cfr. verbale, D-92-98). Egli ha quindi riferito di essere stato colpito con un pugno in volto da uno dei Pasdaran che lo stavano interrogando. Invitato a fornire maggiori dettagli, egli ha esposto le circostanze in cui si sono svolti i fatti (cfr. verbale, D100-102); la descrizione degli eventi appare tuttavia, nuovamente, poco concreta e stereotipata, essendo sostanzialmente una ripetizione di quanto già indicato riguardo al primo incontro con i Pasdaran. 5.4 Dal racconto del ricorrente emergono inoltre svariate incongruenze e contraddizioni. Vi è innanzitutto la figura di D._______, che secondo il ricorrente sarebbe un alto ufficiale dei Pasdaran, ma nonostante ciò sembrerebbe passare molto tempo per strada con i soldati semplici della propria milizia al solo scopo di cercare lui e i membri della sua famiglia per minacciarli e vessarli con cadenza giornaliera (cfr. verbale, D37). Invitato a chiarire tale circostanza, l'insorgente ha spiegato, in maniera apodittica e poco convincente, che stare per strada a raccogliere informazioni per conto del governo sarebbe stato precisamente parte del suo lavoro (cfr. verbale, D99). Il ricorrente risulta inoltre poco credibile quando afferma che inizialmente ignorasse che fra le persone venute a minacciarlo ci fosse D._______, soprattutto poiché egli stesso sostiene che prima di cercare lui il gruppo di Pasdaran avrebbe fatto visita alla sua famiglia. Ora, considerato che i suoi genitori avevano chiesto in passato a due riprese la mano di C._______ per il fratello, appare alquanto singolare che egli non soltanto non sapesse chi fosse D._______ ma neppure conoscesse il suo cognome (cfr. verbale, D42 e D67-72). Quest'ultima circostanza è resa ancora più inverosimile dal fatto che il ricorrente sostiene di aver sporto svariate denunce nei confronti di D._______ e degli altri membri della famiglia di C._______ (cfr. verbale, D37, D75-76 e D106). Invitato a chiarire tale circostanza egli si è limitato ad asserire che all'epoca era troppo occupato con il proprio lavoro per interessarsi delle vicende di casa e del fratello maggiore e, semplicemente, di non ricordare il cognome di C._______ e del padre (cfr. verbale, D42, D72). Vi è inoltre la questione delle accuse mosse contro l'interessato. In un primo momento egli ha sostenuto di non essere stato personalmente oggetto di alcuna denuncia da parte di D._______, contrariamente al fratello (cfr. verbale, D110). In coda al verbale, per contro, egli ha affermato di essere stato a sua volta denunciato dalla famiglia di C._______ o da D._______ stesso e di essere stato messo sotto accusa per aver aiutato la moglie del fratello a raggiungerlo in Turchia, rischiando pertanto a sua volta di essere ucciso in caso di rientro in Iran (cfr. verbale, D126-128). Reso attento riguardo all'incongruenza delle sue dichiarazioni, egli ha quindi ritrattato la propria versione, precisando che quella che lo riguarda personalmente non sarebbe una denuncia vera e propria fatta "presso lo Stato", ma si tratterebbe piuttosto di una "denuncia verbale" tra i suoi genitori e D._______ (cfr. verbale, D129). Nelle more ricorsuali egli è tuttavia nuovamente caduto in contraddizione, sostenendo di essere stato condannato dal Tribunale rivoluzionario islamico di G._______ - proprio per l'accusa di aver aiutato la famiglia di B._______ ad espatriare, oltre che per delle presunte vie di fatto nei confronti di D._______ - e di essere pertanto ricercato dallo Stato iraniano. Ora, indipendentemente dal valore probatorio attribuibile alla sentenza del Tribunale di G._______ - su cui si tornerà nel considerando che segue - e al netto delle manifeste contraddizioni appena esposte, il racconto del ricorrente in relazione all'espatrio con la famiglia del fratello, appare poco aderente e compatibile con le vicende di persecuzione narrate. Da un lato egli ha riferito di una costante e giornaliera attenzione da parte dei Pasdaran, un controllo a cui era sottoposto lui e la sua famiglia (cfr. verbale, D37, D112), in aggiunta a quello serrato da parte delle autorità iraniane di tutto ciò che entra ed esce dal Paese, di modo che "nemmeno un foglio può uscire dall'Iran tramite poste senza essere controllato" (cfr. verbale, D113). Dall'altro egli ha sostenuto di aver potuto lasciare indisturbato il proprio Paese con il proprio passaporto, attraversando quindi in modo legale e senza particolari problemi il confine turco insieme alla famiglia del fratello, nonostante quest'ultimo fosse apparentemente ricercato. Invitato a fare chiarezza su tale incongruenza l'insorgente non è stato in grado di fornire alcuna spiegazione concludente e plausibile. 5.5 Occorre rilevare che nessuno dei documenti versati agli atti permette di comprovare maggiormente la tesi del ricorrente. Sia l'avviso di garanzia che la sentenza del 25 maggio 2019 del Tribunale rivoluzionario islamico di G._______ sono stati sottoposti dalla SEM a un controllo di autenticità il cui esito è stato negativo. A fronte dei numerosi e ragionevoli argomenti evidenziati nel rapporto di analisi del 16 agosto 2021 (cfr. atto SEM n. 65/28), questo Tribunale non ha oggettivi motivi di discostarsi dalle conclusioni ivi esposte secondo cui i documenti originali prodotti in sede di ricorso sono delle contraffazioni. Su questo punto, le dichiarazioni rilasciate dal sedicente avv. F._______, identificatosi quale rappresentante della famiglia dell'insorgente, non permettono di giungere a una conclusione differente: non essendo documenti ufficiali e non essendo possibile determinare l'affidabilità dell'estensore, esse sono sprovviste di valore probatorio e vanno considerate tutt'al più quali allegazioni di parte. Come le era stato ordinato da questo Tribunale in occasione della sentenza di rinvio del 25 giugno 2019 (di cui all'incarto D-2806/2019), la SEM ha inoltre esaminato i mezzi di prova prodotti dal fratello, ritenendo, a giusto titolo, che gli stessi non fossero suscettibili di conferire maggiore verosimiglianza alle allegazioni del ricorrente (cfr. atto SEM n. 64/28). 5.6 Da ultimo, si osserva che la scelta del fratello B._______ e di sua moglie, di ritirare la domanda d'asilo presentata il 29 marzo 2019 (insieme all'insorgente) e di rientrare in Iran insieme ai figli, non aiuta certo il ricorrente a dare maggiore valore e credibilità alle proprie affermazioni. Secondo la narrazione di quest'ultimo, infatti, le persecuzioni subite in patria sono frutto della faida familiare venutasi a creare fra la sua famiglia e quella della seconda moglie del fratello. Dallo scritto del 4 maggio 2022, con cui B._______ e i suoi congiunti hanno ritirato il ricorso pendente presso questo Tribunale (nel quadro della procedura D-2656/2021 conclusasi con la sentenza di stralcio dell'11 maggio 2022), emerge tuttavia che "le famiglie del signor B._______ e della di lui seconda moglie hanno fatto pace e, pertanto, i ricorrenti non correrebbero più pericolo una volta tornati in Iran". Il 20 maggio 2022 B._______, la moglie e i figli hanno quindi lasciato definitivamente la Svizzera con un volo diretto a Tabriz (Iran). A fronte di tali sviluppi, la tesi secondo cui il ricorrente rischierebbe di essere esposto a seri pericoli di persecuzione a causa della pretesa animosità di D._______ nei confronti suoi e della sua famiglia perde inevitabilmente di concretezza. La documentazione ulteriormente versata agli atti a seguito del rientro in Iran del fratello, non permette di sostanziare maggiormente le allegazioni dell'insorgente, non trattandosi per altro di validi mezzi di prova. Non soltanto non è dato sapere se gli estensori di tali documenti siano effettivamente i genitori del ricorrente (cfr. doc. Q, R allegati al doc. TAF 21) rispettivamente la cognata (cfr. doc. S allegato al doc. TAF 23), ma neppure se il contenuto degli stessi corrisponda al vero. Da un lato pare strano il contenuto e la tempistica della lettera dei genitori, che contraddice quanto detto da B._______ riguardo ai rapporti con la famiglia di C._______, appena pochi giorni dopo che quest'ultimo ha ritirato il ricorso. Dall'altro pare ancora più bizzarro ed oltremodo artificiale il fatto che la cognata del ricorrente, anch'essa iraniana, si rivolga a quest'ultimo scrivendo degli SMS in italiano. Lo stesso discorso vale anche per la dichiarazione del 10 agosto 2022 del Kurdistan Democratic Party (cfr- doc. T allegato al doc. TAF 24) - organizzazione con cui non è dato sapere in che rapporti sia il ricorrente, non avendone mai fatto menzione - la cui autenticità non è verificabile essendo stata presentata in copia (il timbro e la firma risultano stampati anziché impressi) ed esprimendosi in termini generici ed estremamente standardizzati. 5.7 Da una valutazione complessiva delle allegazioni del ricorrente risulta pertanto che la narrazione dello stesso non può dunque essere ritenuta verosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi. 6. 6.1 Resta infine da esaminare se il ricorrente possa vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all'esclusione della concessione dell'asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga, di cui si è prevalso in sede ricorsuale, in ragione delle attività politiche svolte dal suo arrivo in Svizzera. 6.2 Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata; 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1; [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e relativi riferimenti). In tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qualità di rifugiato, verificare se le autorità del Paese d'origine o di provenienza considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se in caso di rientro in patria, abbia a temere di essere a rischio di persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il timore fondato deve essere provato o, per lo meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi). 6.3 6.3.1 È notorio che le autorità iraniane controllano con particolare attenzione gli iraniani politicamente attivi all'estero (cfr. ad esempio, la sentenza di riferimento del TAF D-830/2016 del 20 luglio 2016 consid. 4.2; nonché le sentenze del TAF D-2087/2020 del 21 giugno 2023 consid. 6.3.2; D-5628/2020 del 3 novembre 2022 consid. 6.3.1; D-5947/2019 del 21 luglio 2021 consid. 6.4). Occorre quindi esaminare, nel singolo caso, se le attività politiche svolte in esilio comportino con elevata probabilità gravi pregiudizi ai sensi della LAsi in caso di un eventuale rientro in Iran. Secondo la prassi del Tribunale, le autorità iraniane si concentrano sulla schedatura di persone che, al di là delle tipiche manifestazioni di basso profilo delle proteste politiche in esilio, sono coinvolte in funzioni e attività che le distinguono dalla massa di persone insoddisfatte del regime e le fanno apparire come seri e potenzialmente pericolosi oppositori del regime. Si può ipotizzare che le autorità di sicurezza iraniane siano in grado di distinguere tra persone politicamente impegnate nella critica al regime e attivisti in esilio che con le loro azioni cercano soprattutto di aumentare le possibilità di ottenere un permesso di soggiorno (cfr. la sentenza di riferimento del TAF D-830/2016 consid. 4.2 con ulteriori riferimenti; le sentenze del TAF D-2087/2020 consid. 6.3.2; D-5628/2020 consid. 6.3.1; E-6486/2018 dell'8 dicembre 2021 consid. 6). 6.3.2 Nella fattispecie, occorre innanzitutto rilevare come il ricorrente, precedentemente al suo espatrio, non si sia mai esposto politicamente. Egli parrebbe aver iniziato ad interessarsi alla politica e a partecipare a manifestazioni solamente in Svizzera e soltanto dopo il ritiro del ricorso da parte del fratello. A ogni modo, il suo preteso attivismo politico a partire da dicembre 2022 - sulla base dei mezzi di prova versati agli atti - non può ritenersi verosimile. Oltre a ciò, il Tribunale non ritiene che il suo impegno politico in esilio superi in modo significativo quello di molti suoi compatrioti, circostanza di cui il ricorrente, per altro, neppure si prevale. Di conseguenza, non vi è motivo di ritenere che egli sia percepito dalle autorità iraniane come un serio oppositore del regime e quindi come una minaccia per il sistema politico iraniano (cfr. sentenze E-3691/2020 del 5 aprile 2022 consid. 7.5 e 7.7). Questo vale anche considerando l'intensificazione della repressione in Iran dall'entrata in carica di Ebrahim Raisi e soprattutto dopo le massicce proteste di piazza seguite alla morte di Mahsa Amini. 6.4 Di conseguenza, anche la censura volta all'ottenimento della qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. 7.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 7.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4). 7.3 Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 8. 8.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). In particolare, l'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrI). Inoltre, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStrI), in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, tuttavia, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni. Infine, l'esecuzione non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStrI). Motivi medici rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento esclusivamente quando le cure necessarie ed essenziali non sono ottenibili nel Paese di origine e un rimpatrio comprometterebbe rapidamente lo stato di salute della persona mettendone a rischio la vita (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2). 8.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato). 8.3 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, non essendoci in particolare dal profilo dell'esigibilità della misura, degli ostacoli personali che si opporrebbero all'esecuzione della stessa. Nel gravame il ricorrente avversa anche tale assunto. 8.4 Ora, siccome il ricorrente è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12) non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI). 8.5 Gli atti non contengono inoltre alcun indizio serio e convincente che renda verosimile (art. 7 LAsi) l'esistenza di un probabile rischio che il ricorrente possa subire un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI). 8.6 8.6.1 Quanto all'esigibilità dell'allontanamento in Iran non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenze del TAF E-1717/2020 del 16 febbraio 2023 consid. 9.4.1; D-3447/2021 del 19 dicembre 2022 consid. 9.4.2; D-6594/2020 del 21 aprile 2023 consid. 16.4.1). 8.6.2 Dagli atti all'inserto non risulta inoltre alcun elemento dal quale si possa desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente implicherebbe una sua messa in pericolo concreta. Riguardo alla sua situazione personale, va evidenziato che egli è un giovane uomo, gode di buona salute (al netto del problema respiratorio comunque giudicato da lui stesso poco grave [cfr. verbale, D32-34 e D120-125; cfr. anche atti SEM n. 16/3, 33/1, 36/1]), ha frequentato undici anni di scuola arrivando fino alla terza superiore (cfr. verbale, D26) e vanta una solida esperienza professionale quale decoratore di legno (cfr. verbale, D27-31). Egli proviene da Nalas, frazione della città di G._______, nella quale ha vissuto assieme ai genitori fino all'espatrio (cfr. verbale, D12-16) e dove questi ancora risiederebbero (cfr. verbale, D7-10). Infatti nessun elemento agli atti permette di oggettivare o di rendere quantomeno verosimile l'effettivo espatrio dei genitori e del fratello minore in Iraq, come sostenuto nello scritto del 10 maggio 2022 (cfr. doc. R allegato al doc. TAF 21). Del resto il fratello B._______ con la sua famiglia è tornato volontariamente nel proprio paese il 20 maggio 2022 ritenendo non sussistere più la problematica che l'aveva indotto ad espatriare nel 2018. A ben vedere, il ricorrente non ha prodotto alcun valido giustificativo che consenta di ritenere che i genitori o la sua famiglia siano effettivamente oggetto di persecuzione in Iran. In assenza di indizi contrari, pertanto, occorre attenersi alle dichiarazioni rese spontaneamente dall'insorgente in sede di procedura davanti alla SEM, riguardo al fatto che la sua intera famiglia è ancora residente a G._______ (cfr. verbale, D7-10). Pertanto, i presupposti positivi per un reinserimento del ricorrente in patria risultano dati. Per il resto, l'interessato ha contestato solo in modo generico i motivi invocati dalla SEM per dimostrare l'esigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento, ai quali si può rinviare pienamente, in quanto sufficientemente pertinenti. 8.6.3 L'esecuzione dell'allontanamento appare pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 8.7 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. Di conseguenza, anche sotto questo aspetto, la decisione dell'autorità inferiore dev'essere confermata.
9. In definitiva, non violando il diritto federale (art. 3 LAsi) e stabilendo i fatti rilevanti in modo corretto e completo (art. 106 cpv. 1 LAsi) la decisione impugnata va confermata. Il ricorso dev'essere pertanto interamente respinto. 10. 10.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 27 luglio 2021, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali. 10.2 10.2.1 Con la medesima decisione incidentale il Tribunale ha altresì accolto la richiesta di concessione del gratuito patrocinio fondata sull'art. 102m cpv. 1 lett. a e cpv. 3 LAsi e nominato l'avv. Immacolata Iglio Rezzonico quale patrocinatrice d'ufficio. 10.2.2 Poiché la parte ha presentato una nota particolareggiata delle spese, prima della pronuncia della sentenza, la stessa è fissata dal Tribunale sulla base della stessa (art. 14 TS-TAF). In conformità alla prassi del Tribunale, ed in caso di rappresentanza d'ufficio in materia d'asilo, la tariffa oraria è di regola da 200 a 220 franchi per gli avvocati e da 100 a 150 franchi per i rappresentanti professionali che non sono avvocati (art. 12 TS-TAF in relazione con l'art. 10 cpv. 2 TS-TAF); solo le spese necessarie vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). 10.2.3 Nel caso in parola la nota d'onorario prodotta dalla patrocinatrice, pari a Fr. 4'768.40 (IVA compresa), stabilita sulla base di un dispendio orario di 13.25 ore, alla tariffa oraria di Fr. 300.-, oltre disborsi per Fr. 402.50, va adeguata in alcuni punti della stessa come segue (art. 14 TS-TAF). La patrocinatrice ha inoltre chiesto il rimborso dei disborsi per la traduzione in lingua italiana dei documenti trasmessi in sede ricorsuale, producendo due fatture emanate da Reistlingue Sagl pari a Fr. 360.80 (236.95 + 123.85). 10.2.4 In primo luogo, il tempo calcolato dalla patrocinatrice per le prestazioni eseguite fino all'8 febbraio 2022 appare corretto. Nondimeno, essendovi stato un ulteriore scambio di osservazioni dopo l'emanazione nota d'onorario, pare giusto riconoscere alla patrocinatrice un dispendio orario di un'ora supplementare, pari ad un quarto d'ora per ogni ulteriore scritto trasmesso al Tribunale, tenuto conto dell'ampiezza e dell'utilità degli stessi. In secondo luogo la tariffa oraria di Fr. 300.- contabilizzata nella nota d'onorario, risulta estendersi oltre agli importi indicati nella decisione incidentale del 27 luglio 2021 (e rammentati al consid. 10.2.2) ed è pertanto da ricondurre a Fr. 220.- l'ora. In terzo luogo, le spese indicate quale importo forfettario di Fr. 402.50 nella nota d'onorario, in quanto non supportate da giustificativi, per prassi del Tribunale non possono essere riconosciute a titolo di spese ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. b TS-TAF. Sulla base degli atti all'incarto si riconoscono tuttavia Fr. 100.- per i disborsi occasionati alla patrocinatrice d'ufficio (art. 9 cpv. 1 lett. b TS-TAF). Infine non possono essere riconosciuti i disborsi richiesti (art. 13 TS-TAF) per la traduzione dei documenti trasmessi a questo Tribunale, alla luce dell'esito della causa e dell'irrilevanza degli stessi (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). 10.2.5 Ne consegue che l'onorario d'ufficio può essere fissato in Fr. 3'135.- a cui si aggiungono fr 100.- quali spese di patrocinio, nonché l'IVA al 7.7% sul totale (conto tenuto che l'ultima prestazione è stata eseguita prima dell'entrata in vigore del nuovo tasso, valido a partire dal 1° gennaio 2024 [cfr. art. 115 cpv. 1 LIVA]), pari a Fr. 249.- (arrotondato per difetto). L'indennità per patrocinio d'ufficio è pertanto stabilita in complessivi Fr. 3'484.- (art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF).
11. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. La cassa del Tribunale verserà all'avv. Immacolata Iglio Rezzonico un'indennità per patrocinio d'ufficio di complessivi Fr. 3'484.-.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Emilia Antonioni Luftensteiner Luca Rossi Data di spedizione: