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D-2806/2019

D-2806/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-06-25 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 27 maggio 2019 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

E. 2 Non si prelevano spese processuali.

E. 3 Non sono attribuite indennità ripetibili.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 27 maggio 2019 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Non sono attribuite indennità ripetibili.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2806/2019 Sentenza del 25 giugno 2019 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Grégory Sauder, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Iran, patrocinato dalla Signora Giuseppina Santoro, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 27 maggio 2019 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 29 marzo 2019, i verbali relativi al rilevamento delle generalità del 3 aprile 2019 (cfr. atto (...)10/7 [di seguito: verbale 1]) e all'audizione sui motivi d'asilo del 16 maggio 2019 (cfr. atto (...)18/18 [di seguito: verbale 2]), la bozza di decisione negativa sull'asilo della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 23 maggio 2019 ed il relativo parere della rappresentante legale dell'interessato del 24 maggio 2019, la decisione della SEM del 27 maggio 2019, notificata alla richiedente il medesimo giorno (cfr. conferma di ricezione), per il cui tramite la SEM ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato pronunciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile, il ricorso del 6 giugno 2019 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 7 giugno 2019), mediante il quale l'interessato ha postulato l'annullamento della decisione per una nuova valutazione sul punto del riconoscimento della qualità di rifugiato e su quello dell'esecuzione dell'allontanamento; che la stessa non sarebbe né ammissibile né ragionevolmente esigibile e pertanto chiede di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera; contestualmente e con protesta di spese e ripetibili, di essere esentato dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, i mezzi di prova allegati in sede ricorsuale, la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 12 giugno 2019 al ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio; che ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, Art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi); che in concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5); che v'è un accertamento inesatto quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e un accertamento incompleto quando non è tenuto conto di tutte le circostanze giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che il richiedente asilo, cittadino iraniano originario di C._______ (Azerbaijan occidentale), ha lasciato il proprio paese nel 2018 (cfr. verbale 1, pag. 3 seg.), che a sostegno della sua domanda d'asilo, egli ha dichiarato di essere espatriato per le persecuzioni subite a causa del fratello; che il fratello avrebbe avuto problemi per aver preso come seconda moglie una donna contro il volere della di lei famiglia; che il fratello sarebbe dunque stato ricercato dai parenti ed in particolare dal padre di questa donna, alto ufficiale dei Pasdaran; che i miliziani Pasdaran avrebbero inoltre fatto pressioni sull'interessato affinché dicesse loro dove si era nascosto il fratello; che in un'occasione egli sarebbe pure stato accoltellato (cfr. verbali 1 e 2), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto le allegazioni del richiedente inverosimili; che i fatti subiti sarebbero estremamente vaghi, privi di dettagli significativi e contraddittori, che in sede ricorsuale, l'insorgente rileva anzitutto che di aver allegato di essere vittima di persecuzione riflessa conseguente a quella di cui è vittima il fratello maggiore, anch'egli richiedente l'asilo e giunto in Svizzera unitamente al ricorrente ed alla famiglia; che di conseguenza, non risulterebbe chiaro come sarebbe possibile per la SEM ritenere sostanzialmente completato l'esame della domanda d'asilo, prima ancora di quello della domanda del fratello, oggetto primario delle persecuzioni, che l'esame delle allegazioni avrebbe seguito un iter cronologicamente non corrispondente a quello suggerito dalla logica dei motivi d'asilo, che vista la peculiarità del caso di specie e considerata la necessaria interconnessione dei motivi d'asilo, nonché la loro complessità, sarebbe quantomeno stato auspicabile che l'autorità di prime cure attendesse il completamento dell'esame del caso del fratello, prima di considerare chiusa l'istruttoria inerente la domanda di protezione del ricorrente, che tali rilievi sarebbero già stati evidenziati dal rappresentante legale in sede di parere sul progetto di decisione; che altresì, al ricorrente non risulterebbe comprensibile il motivo per il quale l'autorità inferiore gli abbia restituito gran parte dei mezzi di prova inoltrati in data 17 maggio 2019; che la documentazione, contribuirebbe a dimostrare non soltanto i motivi d'asilo del fratello, ma anche il loro impatto su tutta la famiglia; che sebbene suddetti mezzi di prova non riguarderebbero il ricorrente in prima persona, questi avvalorerebbero il fatto che anche l'interessato sarebbe in pericolo in caso di rinvio nel Paese d'origine, che per questi motivi, la decisione sarebbe meritevole di annullamento, risultando necessario procedere al completamento dell'istruttoria, in particolare tenendo conto della procedura del fratello e valutando in modo adeguato i mezzi di prova prodotti, che in seguito, il ricorrente non condivide la valutazione dell'autorità inferiore in merito alla supposta inconsistenza delle allegazioni; che egli avrebbe fornito descrizioni connotate di aspetti ed elementi di vissuto personale; che altresì, l'insorgente ritiene rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi i suoi motivi d'asilo, che infine, egli contesta pure le valutazioni dell'autorità inferiore in merito all'esecuzione dell'allontanamento che nel caso in disamina, va anzitutto rilevato che i motivi d'asilo del ricorrente sono intrinsecamente connessi e dipendenti da quelli del fratello; che segnatamente, egli ha dichiarato di essere vittima di persecuzione riflessa in quanto il fratello avrebbe preso quale seconda moglie la figlia di un alto ufficiale dei Pasdaran contro la sua volontà; che dopo il matrimonio il fratello si sarebbe nascosto ed il di lei padre congiuntamente ad altri miliziani Pasdaran l'avrebbero ricercato e fatto pressioni sui famigliari per ottenere informazioni; che egli sarebbe stato fermato diverse volte, una volta sarebbe stato accoltellato ed ora contro di lui sarebbe stato aperto un procedimento per aver aiutato la prima moglie del fratello a fuggire in Turchia; che inoltre, dopo il loro espatrio, i conti del padre sarebbero stati bloccati, che tuttavia, al momento della notificazione della decisione impugnata, la procedura d'asilo del fratello e della cognata era (ed è tuttora) in piena fase istruttoria, che inoltre, l'autorità inferiore ha restituito senza effettuare alcuna valutazione, i mezzi di prova forniti dall'insorgente, che con tale modo di procedere, l'autorità inferiore non soltanto ha seguito una cronologia non corrispondente a quanto suggerito dalla logica dei motivi d'asilo, ma bensì ha effettuato una disamina esaustiva dei fatti e dei mezzi di prova determinanti, che tale fattispecie tuttavia, richiede manifestamente un'analisi complessiva delle allegazioni; che invero, non risulta chiaro come sia stato possibile per la SEM valutare la domanda di asilo del qui insorgente, il quale ha asserito essere vittima di persecuzione riflessa, ancor prima di aver valutato i motivi d'asilo del fratello e della cognata, oggetti primari delle persecuzioni (cfr. anche sentenza del Tribunale D-2056/2019 del 21 aggio 2019 consid. 8), che in particolare, non risulta comprensibile come l'autorità inferiore abbia potuto valutare l'esistenza di un rischio per il ricorrente di essere esposto a persecuzioni future in caso di ritorno in Patria non avendo inoltre neppure esaminato i mezzi di prova prodotti dall'interessato (i quali dimostrerebbero l'impatto dei motivi d'asilo del fratello su tutti i famigliari), che a questo proposito, la SEM non poteva dunque limitarsi a restituire i documenti senza averne effettuato alcun apprezzamento, che il fatto che l'insorgente sia maggiorenne e che la sua domanda d'asilo sia stata trattata secondo le tempistiche della LAsi (cfr. decisione impugnata), non può costituire una valida motivazione per non coordinare le procedure ed effettuare un accertamento completo dei fatti rilevanti, che invero, dinanzi a casi interconnessi come quello in oggetto, con un numero considerevole di mezzi di prova in lingue straniere, le esigenze dell'accelerazione delle procedure non sempre sono conciliabili con i tempi necessari ad un esame sufficiente della fattispecie, che alla luce delle suesposte considerazioni, risulta in specie giudizioso retrocedere gli atti di causa alla SEM per il completamento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione, che l'autorità inferiore è anzitutto chiamata a coordinare la procedura del ricorrente con quella del fratello e della cognata, valutandone complessivamente le allegazioni ed i mezzi di prova, che pertanto, il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata, che visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA) e la domanda di assistenza giudiziaria è da considerarsi priva d'oggetto, che ai sensi dell'art. 111ater LAsi non sono attribuite indennità ripetibili poiché i ricorrenti sono assistiti dal rappresentante legale designato dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 27 maggio 2019 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Non sono attribuite indennità ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: