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D-2201/2023

D-2201/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2025-02-18 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A.a L’interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 5 luglio 2020. A.b In data 29 luglio 2020, l’autorità di prime cure ha svolto con il richie- dente un’interrogazione ai sensi dell’art. 26 cpv. 3 LAsi (cfr. atto SEM n. [{…}]-23/19, di seguito: verbale 1), mentre il successivo 19 agosto 2020, si è svolta un’audizione approfondita sui motivi di asilo ai sensi dell’art. 29 LAsi (cfr. atto SEM n. 24/22, di seguito: verbale 2). A.c Il 25 agosto 2020 vi è stato il passaggio alla procedura ampliata e il successivo 26 marzo 2021 si svolta un’audizione integrativa (cfr. atto SEM

n. 37/16, di seguito: verbale 3). A.d Il 31 maggio 2022 è giunto alla SEM il rapporto medico psichiatrico, richiesto il precedente 9 maggio 2022. A.e Nel contesto dei succitati verbali il richiedente ha dichiarato, in so- stanza e per quanto qui di rilievo, di essere originario di B._______, di aver conseguito la maturità, di aver lavorato in qualità di Herasat presso l’azienda C._______. In seguito ha aperto in proprio un negozio di alimen- tari. Di fronte al suo negozio, si sono tenute delle proteste. A seguito degli scontri tra protestanti e autorità iraniane, 2 persone hanno cercato rifugio presso il negozio del richiedente. In seguito sarebbero giunti presso il suo negozio due agenti che avrebbero rotto la porta e avrebbero distrutto la sua merce. Ritenendo inoltre il richiedente parte dei manifestanti, gli agenti lo avrebbero picchiato, minacciandolo o cercando di violentarlo sessual- mente con un bastone di metallo. In seguito, trascinato fuori dal negozio, i manifestanti avrebbero attaccato gli agenti e così sarebbe riuscito a fug- gire. In tale contesto, due amici del richiedente sarebbero stati colpiti con dei colpi di arma da fuoco a 100/200 metri di distanza. Di seguito, ha chie- sto ad un altro amico di trasportarlo presso una fattoria di un ulteriore amico. Ivi giunto, ha contattato il marito della sorella al fine di aggiornarlo degli avvenimenti. Il giorno seguente ha contattato la sorella, la quale ha riferito che il padre si sarebbe recato presso il suo negozio, e le autorità ivi sopraggiunte gli avrebbero chiesto, minacciandolo, dove si trovasse il figlio. Dipoi egli sarebbe venuto a sapere che uno dei due amici feriti durante la manifestazione alla gamba sarebbe stato arrestato in ospedale. Pertanto,

D-2201/2023 Pagina 3 vista la situazione, egli avrebbe deciso di espatriare con l’aiuto di un amico tra il 28 e il 30 novembre 2019. A supporto della sua domanda d’asilo, egli ha presentato vi seguenti docu- menti: - assicurazione immobile - condizioni contrattuali di affitto - contratto d’affitto - reports HRW e ONU - documenti d’identità - articolo giornale da internet, circa l’incarcerazione e condanna del si- gnor B. - foto del richiedente a una manifestazione in Svizzera B. Con decisione del 21 marzo 2023, notificata il giorno successivo (cfr. atto SEM n. 59/1), l’autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato ed ha respinto la sua domanda d’asilo. Inoltre, ha pronun- ciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della predetta mi- sura. C. Con plico raccomandato datato 20 aprile 2023, l’interessato è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avversando la succitata decisione. Egli ha postulato, a titolo principale l’an- nullamento della decisione impugnata, che gli sia riconosciuto lo statuto di rifugiato e concesso l’asilo. In subordine egli ha richiesto la restituzione degli atti alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni e se del caso per un complemento istruttorio nell’ambito della procedura ampliata. Ancora più in subordine egli ha postulato la dichiarazione dell’inammissibilità dell’allontanamento. Contestualmente, ha altresì formulato istanza di assi- stenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, oltre che di ammissione al gratuito pa- trocinio, con l’assistenza di Patrizia Testori. In breve, il ricorrente ha contestato l’analisi della verosimiglianza attuata dall’autorità di prime cure, ritenendo che la descrizione dell’episodio che

D-2201/2023 Pagina 4 ha cagionato l’espatrio fosse ricco di dettagli e non stereotipato, oltre che coerente. Inoltre, sulla scorta della psicologia della testimonianza i criteri di verosimiglianza sarebbero tutti soddisfatti. Egli contesta inoltre la condu- zione delle audizioni, che sarebbero state eccessivamente lunghe e non sarebbe stato sufficientemente preso in considerazione il suo stato psi- chico fragile. Inoltre, l’autorità di prime cure avrebbe utilizzato in modo ec- cessivo il criterio della plausibilità nella propria analisi della verosimiglianza e non avrebbe eseguito un’analisi complessiva di tutti gli elementi a dispo- sizione. Dipoi, le contraddizioni rilevate sarebbero da ricondurre a proble- matiche di traduzione dovute a barriere linguistiche. I mezzi di prova, poi, sarebbero atti a dimostrare che egli avrebbe effettivamente gestito un ne- gozio nella zona interessata dalle manifestazioni e che uno degli amici sia stato arrestato a seguito degli scontri. Inoltre, egli sostiene che i propri mo- tivi d’asilo siano pertinenti e che l’allontanamento non sia ammissibile. D. In data 22 giugno 2023, il ricorrente ha trasmesso la fattura dei costi dell’in- terprete. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (47 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente ri- levanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’ina- deguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Altresì, il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle

D-2201/2023 Pagina 5 considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomenta- zioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti.

E. 4.1 Nel gravame, il ricorrente richiede in subordine la restituzione degli atti per un nuovo esame delle allegazioni e se del caso per un complemento istruttorio nell’ambito della procedura ampliata. Egli rimprovera pertanto alla SEM di essere incorsa in un accertamento erroneo o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. ricorso, pag. 6).

E. 4.2 Il Tribunale ritiene anzitutto che le censure formali succitate si confon- dono in realtà con il merito, ovvero sono rivolte all’apprezzamento della SEM in punto alla verosimiglianza delle allegazioni. Su questi punti, egli oppone infatti la propria argomentazione all’apprezzamento di merito espresso dall’autorità inferiore. Tali questioni verranno pertanto trattate nei paragrafi seguenti.

E. 4.3 Tale conclusione viene di conseguenza respinta.

E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).

E. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri se- gnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop- portabile.

E. 5.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza

D-2201/2023 Pagina 6 in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulte- riori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giuri- sprudenza ivi citata).

E. 6.1 Innanzitutto, anche il Tribunale, alla stessa stregua delle conclusioni esposte nella decisione impugnata, ritiene che le allegazioni inerenti ai mo- tivi d’asilo esposte dall’insorgente dinnanzi all’autorità inferiore, non siano state rese verosimili dal medesimo, in quanto su punti essenziali risultano essere vaghe, non plausibili, sprovviste di sufficienti dettagli e discordanti.

E. 6.2 Il Tribunale constata preliminarmente che a fronte di una fattispecie ad- dotta dal ricorrente con connotazioni di opposizione al regime iraniano, come altresì descritto da egli stesso, appare contrario all’esperienza gene- rale di vita, che in Iran, dove operano delle forze di polizia preparate, non sia stata aperta una procedura penale nei suoi confronti. Infatti, da quanto da egli addotto, un suo amico sarebbe stato arrestato e poi condannato dalle autorità per aver preso parte alle manifestazioni. Mal si comprende per quale motivo egli non abbia mai fatto riferimento ad un’apertura formale di una procedura o di un’inchiesta nei suoi confronti. Nel caso in cui ciò fosse avvenuto, i suoi parenti, con particolare riferimento al padre che si sarebbe interessato in passato al negozio dell’interessato, avrebbero avuto notizia dell’apertura di una tale procedura, ricevendo anche della docu- mentazione in tal senso e ciò in quanto il ricorrente viveva con i genitori (cfr. verbale 1, D7). Il ricorrente, in tal senso, non ha prodotto alcun mezzo di prova a sostegno delle sue asserzioni e ciò appare agli occhi del Tribu- nale singolare, in quanto, altresì considerato il tempo trascorso, le autorità avrebbero dovuto aprire una procedura penale nei suoi confronti vista in particolare la natura dell’asserito reato da egli commesso.

E. 6.3 Il Tribunale condivide la valutazione circa un’insufficiente motivazione dei motivi d’asilo addotti e in particolare in relazione all’episodio relativo all’irruzione nel negozio dell’insorgente da parte di agenti della Sepah e la fuga che ne è seguita.

E. 6.3.1 Il richiedente, infatti, è stato sentito in tre differenti circostanze al fine di appurare i suoi motivi d’asilo e ha pertanto avuto tre occasioni per de- scrivere le proprie vicissitudini. Nonostante ciò, la descrizione dell’episodio centrale del suo racconto è risultata scarna (cfr. verbale 1 D98-D108 e segg., verbale 2 D17, D30, D43, D85 e segg., verbale 3 D19).

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E. 6.3.2 A titolo esemplificativo, l’episodio relativo ai due amici che avrebbero partecipato alla manifestazione risulta stereotipato. Infatti, come retta- mente indicato dall’autorità di prime cure, il ricorrente ha fornito delle infor- mazioni vaghe e di conseguenza logicamente incomprensibili circa la pre- senza dei 2 amici alla manifestazione. Durante la prima esposizione del racconto, il ricorrente ha fatto menzione dei suoi amici solo nel momento in cui egli sarebbe riuscito a liberarsi dagli agenti della Sepah, indicando genericamente che: “A due miei amici hanno sparato davanti ai miei occhi. Uno di loro è morto subito e l’altro ha riportato le ferite perché gli avevano sparato alla gamba.” (cfr. verbale 1, D105). In seguito, egli ha ribadito: “è morto un mio amico davanti ai miei occhi” (cfr. verbale 1, D137). Sollecitato dalla SEM a specificare le circostanze di tali avvenimenti, il ricorrente si è limitato a dire che questo amico sarebbe stato tra i manifestanti (cfr. verbale 1, D138). Nel secondo verbale, il ricorrente ha nuovamente indicato che genericamente i suoi amici fossero in mezzo alla folla e sarebbero stati colpiti in quanto parte della folla (cfr. verbale 2, D103). Quando la SEM ha chiesto dettagli circa l’episodio degli amici, il ricorrente ha indicato che gli stessi sarebbero stati parte di un gruppo di manifestanti che avrebbero cir- condato gli agenti della Sepah e che gli avrebbero permesso di fuggire (cfr. verbale 2, D103-104). In seguito, a domande precise, il ricorrente ha indi- cato che gli amici avrebbero fatto parte dei manifestanti e che egli avrebbe “visto loro urlare degli slogan come l’altra gente della manifestazione” per poi aggiungere “loro partecipavano alla manifestazione e stavano anche a controllare la loro merce” per poi specificare che avrebbero controllato le loro auto di proprietà (cfr. verbale 2, D128-D134). Durante il terzo verbale invece, il ricorrente ha indicato che egli sarebbe stato sotto stress ed era spaventato in quel momento e pertanto non sapesse cosa facessero lì i suoi amici, egli non ricorderebbe infatti nulla. L’unica cosa a cui avrebbe pensato sarebbe stata quella di fuggire (cfr. verbale 3, D68). Sotto questo punto di vista il racconto risulta tanto vago da risultare incomprensibile, in- fatti non risulta chiaro per quale motivo gli amici del ricorrente fossero pre- senti alla manifestazione, se per manifestare o se per controllare le proprie auto e nel secondo caso rimane dubbio per quale motivo gli stessi abbiano portato le proprie auto a una manifestazione con il rischio che le stesse potessero venir danneggiate. Pure la dinamica del loro ferimento risulta del tutto vaga, se infatti durante il primo verbale il ricorrente ha unicamente indicato il destino dei due amici, nel secondo verbale, a domande precisa se egli abbia visto cosa fosse successo prima che venisse sparato ai suoi amici, egli ha risposto che era molto confuso, che cercava di scappare e che avrebbe visto diverse persone cadere a terra e che egli si sarebbe trovato a 100-200 metri di stanza dal suo amico (cfr. verbale 2, D135- D140). A domanda della SEM al fine di capire come egli abbia potuto

D-2201/2023 Pagina 8 vedere i suoi amici essere colpiti visto che si trovava a 100-200 metri di distanza, il ricorrente ha indicato semplicemente che sarebbe normale ve- dere una persona anche a tale distanza (cfr. verbale 2, D153). In seguito egli ha aggiunto che nel momento in cui avrebbero sparato agli amici lui sarebbe stato in mezzo alla gente e guardando in quella direzione avrebbe visto che sarebbero stati colpiti e che in seguito sarebbe fuggito (cfr. ver- bale 2, D157-158). Durante il terzo verbale, egli ha indicato che dopo es- sersi liberato dagli agenti della Sepah sarebbe fuggito e ha aggiunto per la prima volta che si sarebbe nascosto tra la gente e dopo aver visto che gli agenti avrebbero iniziato a sparare si sarebbe spaventato e avrebbe ini- ziato a correre, senza fare menzione alcuna della vista di feriti e in partico- lare dei suoi amici (cfr. verbale 3, D83-D86). Tale ricostruzione dei fatti ri- sulta incomprensibile, in quanto egli dapprima ha indicato che il gruppo di cui facevano parte i suoi amici lo avrebbe liberato dalla Sepah e pertanto egli avrebbe logicamente dovuto fuggire da tale luogo e dai suoi amici, mentre in un secondo momento egli ha indicato di essere fuggito solo a seguito degli spari e di aver visto i suoi amici, ma questi erano proprio po- sizionati nel punto dal quale egli stava fuggendo. Pertanto, la descrizione di tali avvenimenti e la loro ricostruzione cronologica/logica risulta difficol- tosa vista la vaghezza ed imprecisione del racconto dell’insorgente. L’inte- ressato, anche a seguito delle domande precise poste dalla SEM nelle va- rie audizioni non è riuscito ad aggiungere particolari e dettagli tali da poter far apparire il suo racconto come esperienza personalmente vissuta.

E. 6.3.3 Inoltre, circa la vaghezza del racconto spontaneo e l’assenza di det- tagli significativi, il Tribunale condivide la valutazione dell’autorità di prime cure; infatti, confrontando la qualità del racconto dei fatti relativi ai motivi d’asilo e quello relativo al viaggio di espatrio si denota una differente qualità di dettagli. A titolo esemplificativo, egli ha indicato le dinamiche e i prepa- rativi per l’espatrio, citando spontaneamente i nomi dei luoghi, mezzi di tra- sporto, dettagli sui compagni di viaggio, riferimenti temporali chiari, parti di dialoghi con i passatori, le istruzioni ricevute da questi ultimi, le emozioni provate in determinati frangenti (“è stato uno dei momenti peggiori della mia vita, eravamo trenta o trentacinque persone, ci hanno fatto restare in piedi dietro la macchina, faceva freddo, la situazione era spaventosa, era- vamo tutti in piedi, lui ha attraversato le strade non asfaltate”, cfr. verbale 1, D105). Da quest’ultimo racconto non derivano grosse difficoltà nella ri- costruzione cronologica e logica del percorso di espatrio, tanto che non sorgono domande particolari al fine di chiarire punti, cosa che invece non succede nel contesto del racconto relativo agli avvenimenti presso il suo negozio, che, nonostante la moltitudine di opportunità e di domande

D-2201/2023 Pagina 9 precise non è ancora possibile ricostruire chiaramente, vista la vaghezza del racconto e la mancanza di dettagli.

E. 6.4 Il richiedente, inoltre, nel corso delle audizioni si è contraddetto su al- cuni punti relativi alle dinamiche dei fatti che lo hanno indotto ad espatriare e in particolare circa l’episodio avvenuto durante la manifestazione.

E. 6.4.1 Infatti, il ricorrente è risultato incoerente rispetto alla modalità con cui i manifestanti che avrebbero trovato rifugio dagli agenti della Sepah nel suo negozio. In diverse occasioni, egli ha dichiarato che egli stesso avrebbe aperto la porta ai manifestanti, mentre in altri passaggi ha indicato che i fuggitivi sarebbero entrati autonomamente. In tal senso, durante il secondo verbale egli ha indicato, a domanda precisa che: “non ho aperto la porta io, loro hanno aperto la porta da soli e sono entrati nel negozio.” (cfr. verbale 2, D84), mentre durante il terzo verbale egli ha risposto a domanda precisa che: “La strada era piena di gente. La porta del negozio era chiusa e avevo messo anche il cartello “chiuso” sul vetro. Due persone hanno aperto la porta e sono entrate nel mio negozio, ed erano in gravi condizioni.” (cfr. verbale 3, D22). La risposta data dall’insorgente una volta confrontato alle contraddizioni non è tuttavia soddisfacente, limitandosi egli a negare la contraddizione (c.fr verbale 2, D182 e 183).

E. 6.4.2 Anche in merito alle asserite violenze o minacce sessuali il ricorrente si è contraddetto. Infatti, non risulta chiaro se, dalle diverse versioni dei fatti riferite dal ricorrente, egli abbia effettivamente subito violenza sessuale o se sia stato minacciato di subire una violenza. Dapprima, egli ha indicato di aver subito una minaccia di venire violentato: “(…) Mi ha detto che mi avrebbe fatto una cosa grazie alla quale non avrei più potuto camminare e chi mi avrebbe portato in un posto dove non avrei più potuto parlare (…)” (cfr. verbale 1, D101). Invece, durante la seconda audizione egli ha affer- mato che “(…) mi hanno violentato sessualmente (…)” (cfr. verbale 2, 108) e ancora “(…) poi mi hanno violentato con un bastone (…)” (cfr. verbale 2, D105) e a domanda diretta, egli ha risposto: “Mi hanno violentato. Per un uomo è molto difficile questa cosa. Mi hanno violentato con quel bastone e se mi fossi mosso, mi avrebbero picchiato. (…)” (cfr. verbale 2, D106). No- nostante tali dichiarazioni, egli non ha mai affermato che gli siano stati tolti i vestiti (cfr. verbale 2, D124 e 125). Infine, durante la terza audizione, il richiedente non ha più affermato di avere subito una violenza sessuale, rispondendo alla domanda della sua rappresentante legale ha infatti affer- mato che “Loro non mi hanno fatto una violenza sessuale con il manganello che avevano (…) cercava di inserirmelo nel corpo da dietro, ma non ci è

D-2201/2023 Pagina 10 riuscito” (cfr. verbale 3, D113). Pertanto, pure su questo punto il ricorrente si è contraddetto.

E. 6.4.3 Dipoi, il richiedente si è contraddetto circa la posizione dei suoi docu- menti. Egli ha dapprima indicato, durante il rilevamento dei dati personali, che gli stessi si trovavano in patria e avrebbe potuto consegnarli all’autorità di prime cure. Invece, durante il primo verbale egli ha dapprima indicato che la carta d’identità sarebbe in mano alla polizia, per infine correggersi al termine dello stesso, indicando che la carta d’identità sarebbe in pos- sesso della famiglia in Iran (verbale 1, pagina 19).

E. 6.5 Inoltre, alcuni aspetti descritti dal richiedente sono incompatibili con l’esperienza generale di vita e la logica dell’agire. In particolare, il compor- tamento tenuto dal ricorrente durante la manifestazione risulta inspiega- bile. Infatti, egli era conscio che da almeno un’ora fossero in corso scontri tra manifestanti e autorità e durante gli stessi sarebbero pure stati danneg- giate proprietà private, fossero condotti arresti e sparatorie e vi fossero nu- merose persone in fuga (cfr. verbale 1, D101, verbale 2, D27-D31). In un tale contesto risulta contrario alla logica dell’agire non prendere alcuna mi- sura di sicurezza al fine di tutelare sé stesso, la merce esposta all’esterno e il negozio in generale. Infatti, l’insorgente non può essere seguito nella propria giustificazione secondo cui egli non abbia reputato necessario nep- pure chiudere a chiave la porta del negozio nonostante imperversasse la manifestazione (cfr. verbale 2, D82), come pure il fatto di non aver chiuso la saracinesca dopo aver dato rifugio ai due fuggiaschi (cfr. verbale 2, D96). Neppure l’argomentazione secondo cui egli non abbia potuto chiudere la saracinesca allo scoppio delle violenze appare convincete, in quanto se egli avesse voluto tutelarsi, sia dai manifestanti sia dalle autorità che sta- vano rompendo i vetri delle auto (cfr. verbale 2, D33), egli avrebbe potuto procedere in tal senso, anche lasciando all’esterno la merce pesante, che nessuno avrebbe potuto rubare (cfr. verbale 2, D55 e D56). Concludendo, il Tribunale ritiene che tale modo di agire non sia compatibile con la logica dell’agire alla luce della situazione di pericolo che stava perdurando nella zona da diverso tempo.

E. 6.6 Dipoi, l’asserito interessamento da parte delle autorità iraniane nei con- fronti del richiedente, gli è unicamente stato riferito da persone terze e non ne ha mai avuto percezione diretta. In tal senso si richiama la giurispru- denza del Tribunale, secondo cui tali circostanze risultano già di per sé opinabili nella misura in cui l'interessato avrebbe saputo di tali eventi sol- tanto per il tramite di terze persone (sentenza del TAF E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7 che richiama il principio secondo il quale il fatto di

D-2201/2023 Pagina 11 aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente a stabilire un fon- dato timore di persecuzione). In tal senso si richiama quanto osservato dal Tribunale supra, vale a dire che in Iran, se il ricorrente fosse realmente ricercato dalle autorità, queste ultime avrebbero aperto una procedura pe- nale nei suoi confronti e perlomeno i suoi genitori, con cui viveva, ne avreb- bero avuto notizia e avrebbero potuto produrre della documentazione in tal senso.

E. 6.7 I documenti prodotti agli atti quali mezzi di prova non sono atti a dimo- strare i fatti allegati relativi alla manifestazione o al timore di subire perse- cuzioni da parte dello stato iraniano. Ammesso e non concesso che gli stessi siano effettivamente autentici, fatto non scontato, vista la notoria fa- cilità con cui è possibile procurarsi documenti contraffatti in Iran, gli atti re- lativi all’attività commerciale del ricorrente non sarebbero in ogni caso in grado di dimostrare i fatti addotti relativi alla manifestazione. Pure gli articoli di giornale relativi agli asseriti amici del richiedente non sono atti a dimo- strare che egli sia effettivamente ricercato dalle autorità e anzi, risulta al contrario che gli asseriti amici abbiano subito una procedura penale nei loro confronti e mal si spiega per quale motivo non sia successo lo stesso al ricorrente. Inoltre, le foto che ritrarrebbero il ricorrente ad una manifesta- zione sono altresì irrilevanti, in quanto egli non risulta neppure riconosci- bile.

E. 7.1 Il ricorrente solleva una serie di censure generali nel proprio allegato ricorsuale, che non possono essere seguite dal Tribunale.

E. 7.1.1 Il ricorrente lamenta innanzitutto che, per quanto concerne le audi- zioni effettuate dall’autorità di prime cure, le stesse risultano dettagliate, e la SEM si sarebbe contraddetta indicando che il racconto sarebbe stereo- tipato e presenterebbe al contempo delle contraddizioni e a sua mente, il livello di dettagli relativo all’episodio che ha causato l’espatrio sarebbe maggiore rispetto alla descrizione del viaggio d’espatrio. Tale punto di vista non può essere condiviso, in quanto è proprio la giurisprudenza del Tribu- nale che ha determinato gli elementi sui quali debba venir effettuato l’esame della verosimiglianza e proprio per il fatto che il racconto dell’insor- gente appaia privo di dettagli e stereotipato e in più presenti delle contrad- dizioni è un indizio ulteriore di inverosimiglianza. Non si vedono pertanto contraddizioni nella motivazione dell’autorità di prime cure. Per quanto con- cerne le differenze di ricchezza di dettagli tra la descrizione degli asseriti fatti accorsi all’insorgente durante la manifestazione, il Tribunale si è già espresso supra sub consid. 6.3.3.

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E. 7.1.2 Il ricorrente lamenta dipoi una conduzione delle audizioni non otti- male, in quanto le stesse sarebbero state particolarmente lunghe e la SEM sarebbe stata a conoscenza del suo fragile stato psicologico. Neppure tali doglianze possono essere seguite. Il Tribunale osserva infatti che in più occasioni è stato chiesto al ricorrente se volesse richiedere un team di ge- nere e se la sentisse di continuare con l’audizione (cfr. verbale 1, D103 e D 104; verbale 2, D109 – D111). In tal senso, il Tribunale osserva inoltre che il ricorrente è stato accompagnato alle audizioni dalla propria rappre- sentante legale, senza che quest’ultima eccepisse alcunché circa la con- duzione delle stesse, pertanto potrebbe apparire strumentale in un se- condo momento sollevare tali problematiche, quando le stesse potevano venire, se effettivamente rilevate, risolte seduta stante. Pertanto tali conte- stazioni vanno respinte.

E. 7.1.3 Il ricorrente censura inoltre che l’autorità di prime cure non abbia preso in considerazione tutti gli elementi disponibili, anche favorevoli, nella valutazione della verosimiglianza dei fatti allegati, avendo ella utilizzato ec- cessivamente il criterio della plausibilità. Il Tribunale non può seguir tale valutazione dell’insorgente, in quanto l’autorità di prime cure ha basato la sua analisi della verosimiglianza su molti criteri, non unicamente quello della plausibilità. Infatti, le valutazioni contenute nella decisione avversata sono molteplici, motivate e approfondite e prendono in considerazione non solo i singoli criteri, bensì il racconto nel suo complesso, tanto che la moti- vazione delle stesse consta ben 10 pagine (cfr. decisione impugnata pagg. 4 – 15). Pertanto, la decisione impugnata non presta il fianco neppure a queste critiche. Per i singoli aspetti si rimanda invece supra sub consid. 6.

E. 7.1.4 Nell’allegato ricorsuale il richiedente lamenta problematiche relative all’interprete e vorrebbe giustificare alcune contraddizioni a barriere lingui- stiche. Infatti egli sostiene che l’interprete non fosse di madrelingua farsi, bensì dari e pertanto potrebbero essere sorte delle problematiche in tal senso. Innanzitutto il Tribunale osserva che le problematiche di traduzione risultino piuttosto una speculazione sollevata dalla rappresentanza legale volta strumentalmente a giustificare alcune delle contraddizioni rilevate dalla SEM. Infatti, dai verbali agli atti non emerge alcun elemento concreto che indicherebbe problematiche comunicative tra il richiedente e l’inter- prete. Inoltre egli ha indicato in ingresso ad ogni verbale di capire l’inter- prete (cfr. verbale 1, D1 e D2; verbale 2, D1; verbale 3, D1 e D2). Al termine di ogni verbale lo stesso è stato ritradotto per tramite dell’interprete e alla presenza della rappresentanza legale e anche in tale contesto non sono stati eccepite problematiche linguistiche, bensì il richiedente ha effettuato delle precisazioni di contenuto (cfr. verbale 1, pag. 19; verbale 2, pag. 22;

D-2201/2023 Pagina 13 verbale 3, pag. 16). Si ricorda inoltre che la rappresentante legale fosse presente a tutte le audizioni e se avesse rilevato delle problematiche lin- guistiche sarebbe spettato a lei farle immediatamente presenti, senza at- tendere la stesura dell’allegato ricorsuale. Pertanto anche tale contesta- zione viene respinta.

E. 7.2 Ne discende quindi che il ricorrente, in una valutazione complessiva delle sue dichiarazioni, non abbia reso in alcun modo verosimile (art. 7 LAsi) le circostanze che lo avrebbero indotto ad espatriare, in particolare in relazione a quanto asseritamente avvenuto nel suo negozio durante una manifestazione, né di essere ricercato dalle autorità iraniane per tale mo- tivo. Visto quanto precede, nessun elemento all’incarto né apportato con il ricorso, dimostra né rende per lo meno verosimile che il suo timore di subire dei pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi sia oggettivamente e soggettivamente fondato, nel caso di un suo ritorno in patria.

E. 7.3 Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell’asilo, v’è da confermare il giudizio nega- tivo esposto nella decisione impugnata.

E. 8 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.31]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.

E. 8.1.1 Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che l'e- secuzione dell'allontanamento sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 8.1.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il

D-2201/2023 Pagina 14 ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 con- sid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 8.2 Agli atti non si riscontrano degli indizi seri e convincenti che rendano verosimile l'esistenza di un probabile rischio che il ricorrente possa subire un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione con- tro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del

E. 8.3 Più in dettaglio va invece analizzata l’esigibilità dell'esecuzione dell’al- lontanamento.

E. 8.3.1 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto il ricorrente un uomo giovane con diverse esperienze lavorative, oltre che ad essere in possesso di una maturità liceale e di una formazione quale falegname. Egli ha adem- piuto i propri obblighi militari e ha lavorato presso la ditta C._______ in qualità di Herasat. Egli ha inoltre buoni rapporti con i familiari presenti in patria. A livello di problematiche valetudinarie, la SEM ha constatato che agli atti emerge una diagnosi di PTSD con sindrome depressiva ricorrente e le cure somministrate in Svizzera si sono rilevate fondamentalmente inef- ficaci. Sulla scorta dei consulting medici allegati alla decisione impugnata emerge che in Iran siano presenti strutture dedicate alle cure psicologiche. Inoltre il principio attivo Quetiapin, che gli è stato prescritto, sarebbe altresì disponibile. Per contro, il ricorrente è dell’avviso che il richiedente esista un rischio reale, in caso di rientro in patria, di essere sottoposto a tortura, pene o trattamenti inumani a causa della sua partecipazione alle proteste del novembre 2019.

E. 8.3.2.1 L’esecuzione dell’allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a tro- varsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStrI). Motivi medici rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento esclusi- vamente quando le cure necessarie ed essenziali non sono ottenibili nel Paese d’origine e un rimpatrio comprometterebbe rapidamente lo stato di salute della persona mettendone a rischio la vita (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2).

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E. 8.3.2.2 Nonostante le notevoli tensioni e, in alcuni casi, i disordini in corso in Iran che esistono dal settembre 2022, attualmente non vi sono né guerre o guerre civili né una situazione di violenza generale che renderebbero un ritorno generalmente inesigibile (cfr. sentenze del TAF D-1668/2024 del 19 aprile 2024; D-6594/2020 del 21 aprile 2023 consid. 16.4.1; E-1717/2020 del 16 febbraio 2023 consid. 9.4.1; D-3447/2021 del 19 dicembre 2022 consid. 9.4.2).

E. 8.3.3 Ora, per quanto concerne lo stato di salute il Tribunale osserva che il ricorrente non ha fornito alcun aggiornamento in tal senso dalla presenta- zione del ricorso.

E. 8.3.3.1 La valutazione medica e la possibilità di cure in Iran sono rimaste incontestate in sede ricorsuale. Il ricorrente soffre di patologie esclusiva- mente a livello psichico, tuttavia curabili attraverso psicoterapia. Il sistema sanitario iraniano è di alto livello (cfr. sentenze del TAF E-2047/2020 del 23 agosto 2022 consid. 8.3.6 e D-3121/2023 dell'11 luglio 2023 consid. 10.6). Per quanto riguarda il trattamento dei problemi di salute mentale, l'Atlante della salute mentale 2020 dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), pubblicato nell'aprile 2022, fa riferimento a 2057 psichiatri che esercitano in istituzioni pubbliche e private. La cura psicoterapeutica e far- macologica di cui necessita il ricorrente è dunque disponibile anche in Iran (cfr. sentenze del TAF D-4962/2022 dell’8 maggio 2024 consid. 10.3.3; E- 3922/2022 del 28 settembre 2022 consid. 9.3.2). Inoltre, sulla scorta dei consulting medici allegati alla decisione impugnata, emerge che sia le cure psichiatriche, che i medicamenti necessari sono disponibili in Iran. A pre- scindere dai problemi psichici, trattabili anche nel Paese d’origine, il ricor- rente è un uomo giovane con diverse esperienze lavorative, che, in caso di ritorno in oatria, potrebbe contare sul supporto dei genitori. Per quanto concerne la censura sollevata in sede ricorsuale, secondo cui il ricorrente rischierebbe un trattamento inumano in caso di ritorno in patria, la stessa non può essere seguita. Egli infatti non ha mai asserito di aver partecipato alle proteste del novembre 2019. Invece, per quanto riguarda i motivi di asilo addotti, gli stessi sono stati reputati dal Tribunale inverosimili (cfr. su- pra sub consid. 6).

E. 8.3.4 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana- mento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 8.4 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà

D-2201/2023 Pagina 16 procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 8.5 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata. 9. Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d’apprezzamento, ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 9 Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento, ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 10 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto.

E. 11 Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d’acchito sprovviste di possibi- lità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insorgente è tutt’ora indigente, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudi- ziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 12 Infine, essendo il ricorrente dispensato dal pagamento delle spese proces- suali, in applicazione dell’art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi, occorre accogliere anche la richiesta di gratuito patrocinio dell’insorgente, con la nomina a quest’ultimo di Patrizia Testori, in qualità di patrocinatrice d’ufficio. V’è per- tanto da riconoscere alla predetta un’indennità per patrocinio d’ufficio, ad esclusione delle prestazioni già indennizzate alla rappresentante legale se- condo l’art. 102l LAsi. La tariffa oraria, è di regola da 200 a 220 franchi per gli avvocati, e da 100 a 150 franchi per i mandatari che non beneficiano di un brevetto d’avvocato (art. 12 TS-TAF che rinvia all’art. 10 cpv. 2 TS-TAF),

D-2201/2023 Pagina 17 essendo precisato che le spese non necessarie non vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). In casu la patrocinatrice d’ufficio ha inoltrato una nota d’onorario per un impiego di 27 ore e mezzo ad un onorario di CHF 193.86 orari oltre che un forfait di CHF 45.00 a titolo di spese per un totale di CHF 5'379.70. In data 22 giugno 2023, la rappresentante legale ha trasmesso la fattura per l’in- terprete per un importo pari a CHF 133.28 oltre a IVA del 7.7% per un totale di CHF 160.20. Innanzitutto, la tariffa oraria applicata dalla patrocinatrice non rientra nei limiti considerati per i mandatari professionali che non beneficiano di un brevetto d'avvocato, ed è quindi da ricondurre a CHF 150.– all'ora. In se- condo luogo, il tempo indicato per lo svolgimento del mandato non appare giustificato, anche tenendo conto della corposità dell’allegato ricorsuale e ciò in quanto, l’incarto era già conosciuto dalla rappresentante legale. Per- tanto, vengono riconosciute complessivamente 24.5 ore. In terzo luogo, il forfait di CHF 45.00 è respinto poiché non giustificato. La fattura dell’inter- prete viene invece riconosciuta. L’onorario per patrocinio d’ufficio può quindi essere complessivamente fis- sato sulla base della predetta nota e degli atti di causa in CHF 3'675.00, oltre a CHF 297.70 d’IVA, per complessivi CHF 3'972.70. Viene inoltre ri- conosciuto l’importo di CHF 160.20 IVA compresa per le spese di interpre- tariato.

E. 13 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

D-2201/2023 Pagina 18 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali e della concessione del gratuito patrocinio, con la nomina di Patrizia Testori in qualità di patrocinatrice d’ufficio, è ac- colta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. La cassa del Tribunale verserà alla patrocinatrice d’ufficio del ricorrente un’indennità di CHF 3'972.70 IVA compresa a titolo di spese di patrocinio, oltre a CHF 160.20 IVA compresa a titolo di spese d’interpretariato. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Adriano Alari

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2201/2023 Sentenza del 18 febbraio 2025 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), William Waeber, Simon Thurnheer, cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), Iran, patrocinato da Patrizia Testori, Caritas Schweiz, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 21 marzo 2023 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 5 luglio 2020. A.b In data 29 luglio 2020, l'autorità di prime cure ha svolto con il richiedente un'interrogazione ai sensi dell'art. 26 cpv. 3 LAsi (cfr. atto SEM n. [{...}]-23/19, di seguito: verbale 1), mentre il successivo 19 agosto 2020, si è svolta un'audizione approfondita sui motivi di asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi (cfr. atto SEM n. 24/22, di seguito: verbale 2). A.c Il 25 agosto 2020 vi è stato il passaggio alla procedura ampliata e il successivo 26 marzo 2021 si svolta un'audizione integrativa (cfr. atto SEM n. 37/16, di seguito: verbale 3). A.d Il 31 maggio 2022 è giunto alla SEM il rapporto medico psichiatrico, richiesto il precedente 9 maggio 2022. A.e Nel contesto dei succitati verbali il richiedente ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere originario di B._______, di aver conseguito la maturità, di aver lavorato in qualità di Herasat presso l'azienda C._______. In seguito ha aperto in proprio un negozio di alimentari. Di fronte al suo negozio, si sono tenute delle proteste. A seguito degli scontri tra protestanti e autorità iraniane, 2 persone hanno cercato rifugio presso il negozio del richiedente. In seguito sarebbero giunti presso il suo negozio due agenti che avrebbero rotto la porta e avrebbero distrutto la sua merce. Ritenendo inoltre il richiedente parte dei manifestanti, gli agenti lo avrebbero picchiato, minacciandolo o cercando di violentarlo sessualmente con un bastone di metallo. In seguito, trascinato fuori dal negozio, i manifestanti avrebbero attaccato gli agenti e così sarebbe riuscito a fuggire. In tale contesto, due amici del richiedente sarebbero stati colpiti con dei colpi di arma da fuoco a 100/200 metri di distanza. Di seguito, ha chiesto ad un altro amico di trasportarlo presso una fattoria di un ulteriore amico. Ivi giunto, ha contattato il marito della sorella al fine di aggiornarlo degli avvenimenti. Il giorno seguente ha contattato la sorella, la quale ha riferito che il padre si sarebbe recato presso il suo negozio, e le autorità ivi sopraggiunte gli avrebbero chiesto, minacciandolo, dove si trovasse il figlio. Dipoi egli sarebbe venuto a sapere che uno dei due amici feriti durante la manifestazione alla gamba sarebbe stato arrestato in ospedale. Pertanto, vista la situazione, egli avrebbe deciso di espatriare con l'aiuto di un amico tra il 28 e il 30 novembre 2019. A supporto della sua domanda d'asilo, egli ha presentato vi seguenti documenti:

- assicurazione immobile

- condizioni contrattuali di affitto

- contratto d'affitto

- reports HRW e ONU

- documenti d'identità

- articolo giornale da internet, circa l'incarcerazione e condanna del signor B.

- foto del richiedente a una manifestazione in Svizzera B. Con decisione del 21 marzo 2023, notificata il giorno successivo (cfr. atto SEM n. 59/1), l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo. Inoltre, ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della predetta misura. C. Con plico raccomandato datato 20 aprile 2023, l'interessato è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avversando la succitata decisione. Egli ha postulato, a titolo principale l'annullamento della decisione impugnata, che gli sia riconosciuto lo statuto di rifugiato e concesso l'asilo. In subordine egli ha richiesto la restituzione degli atti alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni e se del caso per un complemento istruttorio nell'ambito della procedura ampliata. Ancora più in subordine egli ha postulato la dichiarazione dell'inammissibilità dell'allontanamento. Contestualmente, ha altresì formulato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, oltre che di ammissione al gratuito patrocinio, con l'assistenza di Patrizia Testori. In breve, il ricorrente ha contestato l'analisi della verosimiglianza attuata dall'autorità di prime cure, ritenendo che la descrizione dell'episodio che ha cagionato l'espatrio fosse ricco di dettagli e non stereotipato, oltre che coerente. Inoltre, sulla scorta della psicologia della testimonianza i criteri di verosimiglianza sarebbero tutti soddisfatti. Egli contesta inoltre la conduzione delle audizioni, che sarebbero state eccessivamente lunghe e non sarebbe stato sufficientemente preso in considerazione il suo stato psichico fragile. Inoltre, l'autorità di prime cure avrebbe utilizzato in modo eccessivo il criterio della plausibilità nella propria analisi della verosimiglianza e non avrebbe eseguito un'analisi complessiva di tutti gli elementi a disposizione. Dipoi, le contraddizioni rilevate sarebbero da ricondurre a problematiche di traduzione dovute a barriere linguistiche. I mezzi di prova, poi, sarebbero atti a dimostrare che egli avrebbe effettivamente gestito un negozio nella zona interessata dalle manifestazioni e che uno degli amici sia stato arrestato a seguito degli scontri. Inoltre, egli sostiene che i propri motivi d'asilo siano pertinenti e che l'allontanamento non sia ammissibile. D. In data 22 giugno 2023, il ricorrente ha trasmesso la fattura dei costi dell'interprete. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Altresì, il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti. 4. 4.1 Nel gravame, il ricorrente richiede in subordine la restituzione degli atti per un nuovo esame delle allegazioni e se del caso per un complemento istruttorio nell'ambito della procedura ampliata. Egli rimprovera pertanto alla SEM di essere incorsa in un accertamento erroneo o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. ricorso, pag. 6). 4.2 Il Tribunale ritiene anzitutto che le censure formali succitate si confondono in realtà con il merito, ovvero sono rivolte all'apprezzamento della SEM in punto alla verosimiglianza delle allegazioni. Su questi punti, egli oppone infatti la propria argomentazione all'apprezzamento di merito espresso dall'autorità inferiore. Tali questioni verranno pertanto trattate nei paragrafi seguenti. 4.3 Tale conclusione viene di conseguenza respinta. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 6. 6.1 Innanzitutto, anche il Tribunale, alla stessa stregua delle conclusioni esposte nella decisione impugnata, ritiene che le allegazioni inerenti ai motivi d'asilo esposte dall'insorgente dinnanzi all'autorità inferiore, non siano state rese verosimili dal medesimo, in quanto su punti essenziali risultano essere vaghe, non plausibili, sprovviste di sufficienti dettagli e discordanti. 6.2 Il Tribunale constata preliminarmente che a fronte di una fattispecie addotta dal ricorrente con connotazioni di opposizione al regime iraniano, come altresì descritto da egli stesso, appare contrario all'esperienza generale di vita, che in Iran, dove operano delle forze di polizia preparate, non sia stata aperta una procedura penale nei suoi confronti. Infatti, da quanto da egli addotto, un suo amico sarebbe stato arrestato e poi condannato dalle autorità per aver preso parte alle manifestazioni. Mal si comprende per quale motivo egli non abbia mai fatto riferimento ad un'apertura formale di una procedura o di un'inchiesta nei suoi confronti. Nel caso in cui ciò fosse avvenuto, i suoi parenti, con particolare riferimento al padre che si sarebbe interessato in passato al negozio dell'interessato, avrebbero avuto notizia dell'apertura di una tale procedura, ricevendo anche della documentazione in tal senso e ciò in quanto il ricorrente viveva con i genitori (cfr. verbale 1, D7). Il ricorrente, in tal senso, non ha prodotto alcun mezzo di prova a sostegno delle sue asserzioni e ciò appare agli occhi del Tribunale singolare, in quanto, altresì considerato il tempo trascorso, le autorità avrebbero dovuto aprire una procedura penale nei suoi confronti vista in particolare la natura dell'asserito reato da egli commesso. 6.3 Il Tribunale condivide la valutazione circa un'insufficiente motivazione dei motivi d'asilo addotti e in particolare in relazione all'episodio relativo all'irruzione nel negozio dell'insorgente da parte di agenti della Sepah e la fuga che ne è seguita. 6.3.1 Il richiedente, infatti, è stato sentito in tre differenti circostanze al fine di appurare i suoi motivi d'asilo e ha pertanto avuto tre occasioni per descrivere le proprie vicissitudini. Nonostante ciò, la descrizione dell'episodio centrale del suo racconto è risultata scarna (cfr. verbale 1 D98-D108 e segg., verbale 2 D17, D30, D43, D85 e segg., verbale 3 D19). 6.3.2 A titolo esemplificativo, l'episodio relativo ai due amici che avrebbero partecipato alla manifestazione risulta stereotipato. Infatti, come rettamente indicato dall'autorità di prime cure, il ricorrente ha fornito delle informazioni vaghe e di conseguenza logicamente incomprensibili circa la presenza dei 2 amici alla manifestazione. Durante la prima esposizione del racconto, il ricorrente ha fatto menzione dei suoi amici solo nel momento in cui egli sarebbe riuscito a liberarsi dagli agenti della Sepah, indicando genericamente che: "A due miei amici hanno sparato davanti ai miei occhi. Uno di loro è morto subito e l'altro ha riportato le ferite perché gli avevano sparato alla gamba." (cfr. verbale 1, D105). In seguito, egli ha ribadito: "è morto un mio amico davanti ai miei occhi" (cfr. verbale 1, D137). Sollecitato dalla SEM a specificare le circostanze di tali avvenimenti, il ricorrente si è limitato a dire che questo amico sarebbe stato tra i manifestanti (cfr. verbale 1, D138). Nel secondo verbale, il ricorrente ha nuovamente indicato che genericamente i suoi amici fossero in mezzo alla folla e sarebbero stati colpiti in quanto parte della folla (cfr. verbale 2, D103). Quando la SEM ha chiesto dettagli circa l'episodio degli amici, il ricorrente ha indicato che gli stessi sarebbero stati parte di un gruppo di manifestanti che avrebbero circondato gli agenti della Sepah e che gli avrebbero permesso di fuggire (cfr. verbale 2, D103-104). In seguito, a domande precise, il ricorrente ha indicato che gli amici avrebbero fatto parte dei manifestanti e che egli avrebbe "visto loro urlare degli slogan come l'altra gente della manifestazione" per poi aggiungere "loro partecipavano alla manifestazione e stavano anche a controllare la loro merce" per poi specificare che avrebbero controllato le loro auto di proprietà (cfr. verbale 2, D128-D134). Durante il terzo verbale invece, il ricorrente ha indicato che egli sarebbe stato sotto stress ed era spaventato in quel momento e pertanto non sapesse cosa facessero lì i suoi amici, egli non ricorderebbe infatti nulla. L'unica cosa a cui avrebbe pensato sarebbe stata quella di fuggire (cfr. verbale 3, D68). Sotto questo punto di vista il racconto risulta tanto vago da risultare incomprensibile, infatti non risulta chiaro per quale motivo gli amici del ricorrente fossero presenti alla manifestazione, se per manifestare o se per controllare le proprie auto e nel secondo caso rimane dubbio per quale motivo gli stessi abbiano portato le proprie auto a una manifestazione con il rischio che le stesse potessero venir danneggiate. Pure la dinamica del loro ferimento risulta del tutto vaga, se infatti durante il primo verbale il ricorrente ha unicamente indicato il destino dei due amici, nel secondo verbale, a domande precisa se egli abbia visto cosa fosse successo prima che venisse sparato ai suoi amici, egli ha risposto che era molto confuso, che cercava di scappare e che avrebbe visto diverse persone cadere a terra e che egli si sarebbe trovato a 100-200 metri di stanza dal suo amico (cfr. verbale 2, D135-D140). A domanda della SEM al fine di capire come egli abbia potuto vedere i suoi amici essere colpiti visto che si trovava a 100-200 metri di distanza, il ricorrente ha indicato semplicemente che sarebbe normale vedere una persona anche a tale distanza (cfr. verbale 2, D153). In seguito egli ha aggiunto che nel momento in cui avrebbero sparato agli amici lui sarebbe stato in mezzo alla gente e guardando in quella direzione avrebbe visto che sarebbero stati colpiti e che in seguito sarebbe fuggito (cfr. verbale 2, D157-158). Durante il terzo verbale, egli ha indicato che dopo essersi liberato dagli agenti della Sepah sarebbe fuggito e ha aggiunto per la prima volta che si sarebbe nascosto tra la gente e dopo aver visto che gli agenti avrebbero iniziato a sparare si sarebbe spaventato e avrebbe iniziato a correre, senza fare menzione alcuna della vista di feriti e in particolare dei suoi amici (cfr. verbale 3, D83-D86). Tale ricostruzione dei fatti risulta incomprensibile, in quanto egli dapprima ha indicato che il gruppo di cui facevano parte i suoi amici lo avrebbe liberato dalla Sepah e pertanto egli avrebbe logicamente dovuto fuggire da tale luogo e dai suoi amici, mentre in un secondo momento egli ha indicato di essere fuggito solo a seguito degli spari e di aver visto i suoi amici, ma questi erano proprio posizionati nel punto dal quale egli stava fuggendo. Pertanto, la descrizione di tali avvenimenti e la loro ricostruzione cronologica/logica risulta difficoltosa vista la vaghezza ed imprecisione del racconto dell'insorgente. L'interessato, anche a seguito delle domande precise poste dalla SEM nelle varie audizioni non è riuscito ad aggiungere particolari e dettagli tali da poter far apparire il suo racconto come esperienza personalmente vissuta. 6.3.3 Inoltre, circa la vaghezza del racconto spontaneo e l'assenza di dettagli significativi, il Tribunale condivide la valutazione dell'autorità di prime cure; infatti, confrontando la qualità del racconto dei fatti relativi ai motivi d'asilo e quello relativo al viaggio di espatrio si denota una differente qualità di dettagli. A titolo esemplificativo, egli ha indicato le dinamiche e i preparativi per l'espatrio, citando spontaneamente i nomi dei luoghi, mezzi di trasporto, dettagli sui compagni di viaggio, riferimenti temporali chiari, parti di dialoghi con i passatori, le istruzioni ricevute da questi ultimi, le emozioni provate in determinati frangenti ("è stato uno dei momenti peggiori della mia vita, eravamo trenta o trentacinque persone, ci hanno fatto restare in piedi dietro la macchina, faceva freddo, la situazione era spaventosa, eravamo tutti in piedi, lui ha attraversato le strade non asfaltate", cfr. verbale 1, D105). Da quest'ultimo racconto non derivano grosse difficoltà nella ricostruzione cronologica e logica del percorso di espatrio, tanto che non sorgono domande particolari al fine di chiarire punti, cosa che invece non succede nel contesto del racconto relativo agli avvenimenti presso il suo negozio, che, nonostante la moltitudine di opportunità e di domande precise non è ancora possibile ricostruire chiaramente, vista la vaghezza del racconto e la mancanza di dettagli. 6.4 Il richiedente, inoltre, nel corso delle audizioni si è contraddetto su alcuni punti relativi alle dinamiche dei fatti che lo hanno indotto ad espatriare e in particolare circa l'episodio avvenuto durante la manifestazione. 6.4.1 Infatti, il ricorrente è risultato incoerente rispetto alla modalità con cui i manifestanti che avrebbero trovato rifugio dagli agenti della Sepah nel suo negozio. In diverse occasioni, egli ha dichiarato che egli stesso avrebbe aperto la porta ai manifestanti, mentre in altri passaggi ha indicato che i fuggitivi sarebbero entrati autonomamente. In tal senso, durante il secondo verbale egli ha indicato, a domanda precisa che: "non ho aperto la porta io, loro hanno aperto la porta da soli e sono entrati nel negozio." (cfr. verbale 2, D84), mentre durante il terzo verbale egli ha risposto a domanda precisa che: "La strada era piena di gente. La porta del negozio era chiusa e avevo messo anche il cartello "chiuso" sul vetro. Due persone hanno aperto la porta e sono entrate nel mio negozio, ed erano in gravi condizioni." (cfr. verbale 3, D22). La risposta data dall'insorgente una volta confrontato alle contraddizioni non è tuttavia soddisfacente, limitandosi egli a negare la contraddizione (c.fr verbale 2, D182 e 183). 6.4.2 Anche in merito alle asserite violenze o minacce sessuali il ricorrente si è contraddetto. Infatti, non risulta chiaro se, dalle diverse versioni dei fatti riferite dal ricorrente, egli abbia effettivamente subito violenza sessuale o se sia stato minacciato di subire una violenza. Dapprima, egli ha indicato di aver subito una minaccia di venire violentato: "(...) Mi ha detto che mi avrebbe fatto una cosa grazie alla quale non avrei più potuto camminare e chi mi avrebbe portato in un posto dove non avrei più potuto parlare (...)" (cfr. verbale 1, D101). Invece, durante la seconda audizione egli ha affermato che "(...) mi hanno violentato sessualmente (...)" (cfr. verbale 2, 108) e ancora "(...) poi mi hanno violentato con un bastone (...)" (cfr. verbale 2, D105) e a domanda diretta, egli ha risposto: "Mi hanno violentato. Per un uomo è molto difficile questa cosa. Mi hanno violentato con quel bastone e se mi fossi mosso, mi avrebbero picchiato. (...)" (cfr. verbale 2, D106). Nonostante tali dichiarazioni, egli non ha mai affermato che gli siano stati tolti i vestiti (cfr. verbale 2, D124 e 125). Infine, durante la terza audizione, il richiedente non ha più affermato di avere subito una violenza sessuale, rispondendo alla domanda della sua rappresentante legale ha infatti affermato che "Loro non mi hanno fatto una violenza sessuale con il manganello che avevano (...) cercava di inserirmelo nel corpo da dietro, ma non ci è riuscito" (cfr. verbale 3, D113). Pertanto, pure su questo punto il ricorrente si è contraddetto. 6.4.3 Dipoi, il richiedente si è contraddetto circa la posizione dei suoi documenti. Egli ha dapprima indicato, durante il rilevamento dei dati personali, che gli stessi si trovavano in patria e avrebbe potuto consegnarli all'autorità di prime cure. Invece, durante il primo verbale egli ha dapprima indicato che la carta d'identità sarebbe in mano alla polizia, per infine correggersi al termine dello stesso, indicando che la carta d'identità sarebbe in possesso della famiglia in Iran (verbale 1, pagina 19). 6.5 Inoltre, alcuni aspetti descritti dal richiedente sono incompatibili con l'esperienza generale di vita e la logica dell'agire. In particolare, il comportamento tenuto dal ricorrente durante la manifestazione risulta inspiegabile. Infatti, egli era conscio che da almeno un'ora fossero in corso scontri tra manifestanti e autorità e durante gli stessi sarebbero pure stati danneggiate proprietà private, fossero condotti arresti e sparatorie e vi fossero numerose persone in fuga (cfr. verbale 1, D101, verbale 2, D27-D31). In un tale contesto risulta contrario alla logica dell'agire non prendere alcuna misura di sicurezza al fine di tutelare sé stesso, la merce esposta all'esterno e il negozio in generale. Infatti, l'insorgente non può essere seguito nella propria giustificazione secondo cui egli non abbia reputato necessario neppure chiudere a chiave la porta del negozio nonostante imperversasse la manifestazione (cfr. verbale 2, D82), come pure il fatto di non aver chiuso la saracinesca dopo aver dato rifugio ai due fuggiaschi (cfr. verbale 2, D96). Neppure l'argomentazione secondo cui egli non abbia potuto chiudere la saracinesca allo scoppio delle violenze appare convincete, in quanto se egli avesse voluto tutelarsi, sia dai manifestanti sia dalle autorità che stavano rompendo i vetri delle auto (cfr. verbale 2, D33), egli avrebbe potuto procedere in tal senso, anche lasciando all'esterno la merce pesante, che nessuno avrebbe potuto rubare (cfr. verbale 2, D55 e D56). Concludendo, il Tribunale ritiene che tale modo di agire non sia compatibile con la logica dell'agire alla luce della situazione di pericolo che stava perdurando nella zona da diverso tempo. 6.6 Dipoi, l'asserito interessamento da parte delle autorità iraniane nei confronti del richiedente, gli è unicamente stato riferito da persone terze e non ne ha mai avuto percezione diretta. In tal senso si richiama la giurisprudenza del Tribunale, secondo cui tali circostanze risultano già di per sé opinabili nella misura in cui l'interessato avrebbe saputo di tali eventi soltanto per il tramite di terze persone (sentenza del TAF E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7 che richiama il principio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente a stabilire un fondato timore di persecuzione). In tal senso si richiama quanto osservato dal Tribunale supra, vale a dire che in Iran, se il ricorrente fosse realmente ricercato dalle autorità, queste ultime avrebbero aperto una procedura penale nei suoi confronti e perlomeno i suoi genitori, con cui viveva, ne avrebbero avuto notizia e avrebbero potuto produrre della documentazione in tal senso. 6.7 I documenti prodotti agli atti quali mezzi di prova non sono atti a dimostrare i fatti allegati relativi alla manifestazione o al timore di subire persecuzioni da parte dello stato iraniano. Ammesso e non concesso che gli stessi siano effettivamente autentici, fatto non scontato, vista la notoria facilità con cui è possibile procurarsi documenti contraffatti in Iran, gli atti relativi all'attività commerciale del ricorrente non sarebbero in ogni caso in grado di dimostrare i fatti addotti relativi alla manifestazione. Pure gli articoli di giornale relativi agli asseriti amici del richiedente non sono atti a dimostrare che egli sia effettivamente ricercato dalle autorità e anzi, risulta al contrario che gli asseriti amici abbiano subito una procedura penale nei loro confronti e mal si spiega per quale motivo non sia successo lo stesso al ricorrente. Inoltre, le foto che ritrarrebbero il ricorrente ad una manifestazione sono altresì irrilevanti, in quanto egli non risulta neppure riconoscibile. 7. 7.1 Il ricorrente solleva una serie di censure generali nel proprio allegato ricorsuale, che non possono essere seguite dal Tribunale. 7.1.1 Il ricorrente lamenta innanzitutto che, per quanto concerne le audizioni effettuate dall'autorità di prime cure, le stesse risultano dettagliate, e la SEM si sarebbe contraddetta indicando che il racconto sarebbe stereotipato e presenterebbe al contempo delle contraddizioni e a sua mente, il livello di dettagli relativo all'episodio che ha causato l'espatrio sarebbe maggiore rispetto alla descrizione del viaggio d'espatrio. Tale punto di vista non può essere condiviso, in quanto è proprio la giurisprudenza del Tribunale che ha determinato gli elementi sui quali debba venir effettuato l'esame della verosimiglianza e proprio per il fatto che il racconto dell'insorgente appaia privo di dettagli e stereotipato e in più presenti delle contraddizioni è un indizio ulteriore di inverosimiglianza. Non si vedono pertanto contraddizioni nella motivazione dell'autorità di prime cure. Per quanto concerne le differenze di ricchezza di dettagli tra la descrizione degli asseriti fatti accorsi all'insorgente durante la manifestazione, il Tribunale si è già espresso supra sub consid. 6.3.3. 7.1.2 Il ricorrente lamenta dipoi una conduzione delle audizioni non ottimale, in quanto le stesse sarebbero state particolarmente lunghe e la SEM sarebbe stata a conoscenza del suo fragile stato psicologico. Neppure tali doglianze possono essere seguite. Il Tribunale osserva infatti che in più occasioni è stato chiesto al ricorrente se volesse richiedere un team di genere e se la sentisse di continuare con l'audizione (cfr. verbale 1, D103 e D 104; verbale 2, D109 - D111). In tal senso, il Tribunale osserva inoltre che il ricorrente è stato accompagnato alle audizioni dalla propria rappresentante legale, senza che quest'ultima eccepisse alcunché circa la conduzione delle stesse, pertanto potrebbe apparire strumentale in un secondo momento sollevare tali problematiche, quando le stesse potevano venire, se effettivamente rilevate, risolte seduta stante. Pertanto tali contestazioni vanno respinte. 7.1.3 Il ricorrente censura inoltre che l'autorità di prime cure non abbia preso in considerazione tutti gli elementi disponibili, anche favorevoli, nella valutazione della verosimiglianza dei fatti allegati, avendo ella utilizzato eccessivamente il criterio della plausibilità. Il Tribunale non può seguir tale valutazione dell'insorgente, in quanto l'autorità di prime cure ha basato la sua analisi della verosimiglianza su molti criteri, non unicamente quello della plausibilità. Infatti, le valutazioni contenute nella decisione avversata sono molteplici, motivate e approfondite e prendono in considerazione non solo i singoli criteri, bensì il racconto nel suo complesso, tanto che la motivazione delle stesse consta ben 10 pagine (cfr. decisione impugnata pagg. 4 - 15). Pertanto, la decisione impugnata non presta il fianco neppure a queste critiche. Per i singoli aspetti si rimanda invece supra sub consid. 6. 7.1.4 Nell'allegato ricorsuale il richiedente lamenta problematiche relative all'interprete e vorrebbe giustificare alcune contraddizioni a barriere linguistiche. Infatti egli sostiene che l'interprete non fosse di madrelingua farsi, bensì dari e pertanto potrebbero essere sorte delle problematiche in tal senso. Innanzitutto il Tribunale osserva che le problematiche di traduzione risultino piuttosto una speculazione sollevata dalla rappresentanza legale volta strumentalmente a giustificare alcune delle contraddizioni rilevate dalla SEM. Infatti, dai verbali agli atti non emerge alcun elemento concreto che indicherebbe problematiche comunicative tra il richiedente e l'interprete. Inoltre egli ha indicato in ingresso ad ogni verbale di capire l'interprete (cfr. verbale 1, D1 e D2; verbale 2, D1; verbale 3, D1 e D2). Al termine di ogni verbale lo stesso è stato ritradotto per tramite dell'interprete e alla presenza della rappresentanza legale e anche in tale contesto non sono stati eccepite problematiche linguistiche, bensì il richiedente ha effettuato delle precisazioni di contenuto (cfr. verbale 1, pag. 19; verbale 2, pag. 22; verbale 3, pag. 16). Si ricorda inoltre che la rappresentante legale fosse presente a tutte le audizioni e se avesse rilevato delle problematiche linguistiche sarebbe spettato a lei farle immediatamente presenti, senza attendere la stesura dell'allegato ricorsuale. Pertanto anche tale contestazione viene respinta. 7.2 Ne discende quindi che il ricorrente, in una valutazione complessiva delle sue dichiarazioni, non abbia reso in alcun modo verosimile (art. 7 LAsi) le circostanze che lo avrebbero indotto ad espatriare, in particolare in relazione a quanto asseritamente avvenuto nel suo negozio durante una manifestazione, né di essere ricercato dalle autorità iraniane per tale motivo. Visto quanto precede, nessun elemento all'incarto né apportato con il ricorso, dimostra né rende per lo meno verosimile che il suo timore di subire dei pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi sia oggettivamente e soggettivamente fondato, nel caso di un suo ritorno in patria. 7.3 Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo, v'è da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata.

8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.31]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 8.1 8.1.1 Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che l'esecuzione dell'allontanamento sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 8.1.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 8.2 Agli atti non si riscontrano degli indizi seri e convincenti che rendano verosimile l'esistenza di un probabile rischio che il ricorrente possa subire un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque ammissibile. 8.3 Più in dettaglio va invece analizzata l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. 8.3.1 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto il ricorrente un uomo giovane con diverse esperienze lavorative, oltre che ad essere in possesso di una maturità liceale e di una formazione quale falegname. Egli ha adempiuto i propri obblighi militari e ha lavorato presso la ditta C._______ in qualità di Herasat. Egli ha inoltre buoni rapporti con i familiari presenti in patria. A livello di problematiche valetudinarie, la SEM ha constatato che agli atti emerge una diagnosi di PTSD con sindrome depressiva ricorrente e le cure somministrate in Svizzera si sono rilevate fondamentalmente inefficaci. Sulla scorta dei consulting medici allegati alla decisione impugnata emerge che in Iran siano presenti strutture dedicate alle cure psicologiche. Inoltre il principio attivo Quetiapin, che gli è stato prescritto, sarebbe altresì disponibile. Per contro, il ricorrente è dell'avviso che il richiedente esista un rischio reale, in caso di rientro in patria, di essere sottoposto a tortura, pene o trattamenti inumani a causa della sua partecipazione alle proteste del novembre 2019. 8.3.2 8.3.2.1 L'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStrI). Motivi medici rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento esclusivamente quando le cure necessarie ed essenziali non sono ottenibili nel Paese d'origine e un rimpatrio comprometterebbe rapidamente lo stato di salute della persona mettendone a rischio la vita (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2). 8.3.2.2 Nonostante le notevoli tensioni e, in alcuni casi, i disordini in corso in Iran che esistono dal settembre 2022, attualmente non vi sono né guerre o guerre civili né una situazione di violenza generale che renderebbero un ritorno generalmente inesigibile (cfr. sentenze del TAF D-1668/2024 del 19 aprile 2024; D-6594/2020 del 21 aprile 2023 consid. 16.4.1; E-1717/2020 del 16 febbraio 2023 consid. 9.4.1; D-3447/2021 del 19 dicembre 2022 consid. 9.4.2). 8.3.3 Ora, per quanto concerne lo stato di salute il Tribunale osserva che il ricorrente non ha fornito alcun aggiornamento in tal senso dalla presentazione del ricorso. 8.3.3.1 La valutazione medica e la possibilità di cure in Iran sono rimaste incontestate in sede ricorsuale. Il ricorrente soffre di patologie esclusivamente a livello psichico, tuttavia curabili attraverso psicoterapia. Il sistema sanitario iraniano è di alto livello (cfr. sentenze del TAF E-2047/2020 del 23 agosto 2022 consid. 8.3.6 e D-3121/2023 dell'11 luglio 2023 consid. 10.6). Per quanto riguarda il trattamento dei problemi di salute mentale, l'Atlante della salute mentale 2020 dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), pubblicato nell'aprile 2022, fa riferimento a 2057 psichiatri che esercitano in istituzioni pubbliche e private. La cura psicoterapeutica e farmacologica di cui necessita il ricorrente è dunque disponibile anche in Iran (cfr. sentenze del TAF D-4962/2022 dell'8 maggio 2024 consid. 10.3.3; E-3922/2022 del 28 settembre 2022 consid. 9.3.2). Inoltre, sulla scorta dei consulting medici allegati alla decisione impugnata, emerge che sia le cure psichiatriche, che i medicamenti necessari sono disponibili in Iran. A prescindere dai problemi psichici, trattabili anche nel Paese d'origine, il ricorrente è un uomo giovane con diverse esperienze lavorative, che, in caso di ritorno in oatria, potrebbe contare sul supporto dei genitori. Per quanto concerne la censura sollevata in sede ricorsuale, secondo cui il ricorrente rischierebbe un trattamento inumano in caso di ritorno in patria, la stessa non può essere seguita. Egli infatti non ha mai asserito di aver partecipato alle proteste del novembre 2019. Invece, per quanto riguarda i motivi di asilo addotti, gli stessi sono stati reputati dal Tribunale inverosimili (cfr. supra sub consid. 6). 8.3.4 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI). 8.4 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 8.5 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

9. Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento, ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

10. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto.

11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è tutt'ora indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

12. Infine, essendo il ricorrente dispensato dal pagamento delle spese processuali, in applicazione dell'art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi, occorre accogliere anche la richiesta di gratuito patrocinio dell'insorgente, con la nomina a quest'ultimo di Patrizia Testori, in qualità di patrocinatrice d'ufficio. V'è pertanto da riconoscere alla predetta un'indennità per patrocinio d'ufficio, ad esclusione delle prestazioni già indennizzate alla rappresentante legale secondo l'art. 102l LAsi. La tariffa oraria, è di regola da 200 a 220 franchi per gli avvocati, e da 100 a 150 franchi per i mandatari che non beneficiano di un brevetto d'avvocato (art. 12 TS-TAF che rinvia all'art. 10 cpv. 2 TS-TAF), essendo precisato che le spese non necessarie non vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). In casu la patrocinatrice d'ufficio ha inoltrato una nota d'onorario per un impiego di 27 ore e mezzo ad un onorario di CHF 193.86 orari oltre che un forfait di CHF 45.00 a titolo di spese per un totale di CHF 5'379.70. In data 22 giugno 2023, la rappresentante legale ha trasmesso la fattura per l'interprete per un importo pari a CHF 133.28 oltre a IVA del 7.7% per un totale di CHF 160.20. Innanzitutto, la tariffa oraria applicata dalla patrocinatrice non rientra nei limiti considerati per i mandatari professionali che non beneficiano di un brevetto d'avvocato, ed è quindi da ricondurre a CHF 150.- all'ora. In secondo luogo, il tempo indicato per lo svolgimento del mandato non appare giustificato, anche tenendo conto della corposità dell'allegato ricorsuale e ciò in quanto, l'incarto era già conosciuto dalla rappresentante legale. Pertanto, vengono riconosciute complessivamente 24.5 ore. In terzo luogo, il forfait di CHF 45.00 è respinto poiché non giustificato. La fattura dell'interprete viene invece riconosciuta. L'onorario per patrocinio d'ufficio può quindi essere complessivamente fissato sulla base della predetta nota e degli atti di causa in CHF 3'675.00, oltre a CHF 297.70 d'IVA, per complessivi CHF 3'972.70. Viene inoltre riconosciuto l'importo di CHF 160.20 IVA compresa per le spese di interpretariato.

13. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versa-mento delle spese processuali e della concessione del gratuito patrocinio, con la nomina di Patrizia Testori in qualità di patrocinatrice d'ufficio, è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. La cassa del Tribunale verserà alla patrocinatrice d'ufficio del ricorrente un'indennità di CHF 3'972.70 IVA compresa a titolo di spese di patrocinio, oltre a CHF 160.20 IVA compresa a titolo di spese d'interpretariato.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: