Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere)
Sachverhalt
A. A.a A._______, dichiaratosi cittadino afghano di etnia hazara nato in Paki- stan il (…), è giunto in Svizzera il 14 giugno 2022 privo di documenti di identità, depositando, il giorno stesso, una domanda d’asilo (cfr. atto Se- greteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore n. […]-22/13). Egli sarebbe espatriato nel dicembre 2019 raggiungendo l’Eu- ropa, più precisamente l’Italia, l’11 maggio 2022 (cfr. atti SEM n. […]-3/2 e […]-17/8). A.b Il 7 settembre 2022, la SEM ha svolto un’audizione sommaria sulla sua persona quale richiedente minorenne non accompagnato (RMNA) alla pre- senza del rappresentante legale e persona di fiducia. Dal verbale redatto (cfr. atto SEM n. […]-22/13) si evince, in sostanza, che l’interessato sa- rebbe nato in Pakistan da madre afghana di etnia pashtun e da padre af- ghano di etnia hazara. Il padre sarebbe stato attivo nella vendita di armi in Afghanistan con lo zio materno precedentemente al primo avvento al po- tere da parte dei Talebani. In particolare, il padre avrebbe venduto delle armi a questi ultimi quando essi sarebbero giunti per la prima volta nella regione, in data 12.06.1421, secondo il calendario solare in uso nel di lui Paese, corrispondente al 12 settembre 2000 secondo il calendario grego- riano (cfr. atto SEM n. ID-001/2). Il padre sarebbe stato implicato in vari litigi famigliari e sarebbe stato ricercato dai Talebani e dalle autorità gover- native, in ragione della vendita di armi, ciò che lo avrebbe costretto a fug- gire in Pakistan, dove avrebbe lavorato per le (…). Egli sarebbe tornato in Afghanistan nel 2011 per cinque o sei mesi e nel 2017 per due settimane, mentre per il restante lasso di tempo si sarebbe trovato in Iran. A fine 2018, in occasione dell’attacco a Jaghori, i Talebani avrebbero pre- teso, dalla famiglia dell’interessato, tutte le armi ancora detenute dal padre, e in tale circostanza, avrebbero pure provocato un taglio all’avambraccio sinistro dell’insorgente e l’avrebbero colpito alla testa con il calcio di un fucile. Dal verbale emerge inoltre che egli avrebbe abbandonato l’Afghani- stan due o tre giorni dopo aver ricevuto una lettera da parte dei Talebani datata 22.12.1398 (secondo il calendario solare in uso nel suo Paese, cor- rispondente al 12 marzo 2020 secondo il calendario gregoriano) (cfr. atto SEM n. ID-002/2). Con esso i Talebani avrebbero ordinato alla famiglia dell’interessato di consegnare loro le 75 armi ancora custodite dal padre entro il 28.12.1398 (secondo il calendario solare in uso nel di lui Paese, corrispondente al 18 marzo 2020 secondo il calendario gregoriano), minac- ciandoli di sottoporli ad un “trattamento severo” e di sequestrare il
D-5119/2022 Pagina 3 ricorrente allo scopo di servire l’Emirato Islamico in caso di inosservanza della richiesta. Al momento dell’audizione il padre sarebbe vissuto in Iran, mentre la madre con i due fratelli e la sorella si sarebbero trovate in Paki- stan. A.c Il 5 ottobre 2022, la SEM ha provveduto all’audizione approfondita sui motivi d’asilo dell’interessato. Dal verbale redatto in tale occasione (cfr. atto SEM n. […]-32/11) risulta, in sostanza, quanto già emerso in sede della prima audizione. Il ricorrente specifica che, per quanto concerne il com- mercio di armi, suo zio materno, di etnia pashtun, consegnava le armi a suo padre, il quale le rivendeva agli hazara. Tale attività, svolta a scopi privati, senza alcun nesso con qualsivoglia istituzione, si sarebbe conclusa in concomitanza con l’arrivo dei Talebani. Egli precisa inoltre di temere di essere ucciso da questi ultimi, in caso di rientro in Afghanistan, poiché essi intenderebbero impossessarsi delle armi del padre, ormai fuggito dal Paese. B. Con decisione del 14 ottobre 2022, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. […]-38/1), la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d’asilo e ha pronunciato il suo allontana- mento dalla Svizzera. L’autorità inferiore ha tuttavia dichiarato quest’ultimo non ragionevolmente esigibile e, di conseguenza, lo ha ammesso provvi- soriamente in Svizzera (cfr. atto SEM n. […]-37/10). C. Con ricorso del 9 novembre 2022 (notificato il giorno seguente, cfr. timbro del plico raccomandato) l’interessato è insorto dinanzi al Tribunale ammi- nistrativo federale (di seguito: Tribunale) avverso la predetta decisione chiedendo, principalmente ed implicitamente l’annullamento dei punti 1, 2 e 3 della stessa, come pure il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. In subordine, egli chiede che gli atti vengano resti- tuiti alla SEM per un nuovo esame e per dei complementi istruttori. Egli ha presentato, inoltre, istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Con ordinanza del 30 marzo 2023, il Tribunale ha avviato uno scambio di scritti tra le parti, il quale è scaturito in una risposta del 24 aprile 2023, una replica del 2 maggio 2023 e una duplica del 27 settembre 2023 con
D-5119/2022 Pagina 4 cui le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle loro conclusioni di causa. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l’esito della pro- cedura.
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien- tra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso.
E. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest’ultima.
E. 1.4 Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro i termini (art. 108 cpv. 1 LAsi e 10 dell’Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 con- sid. 7) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
E. 2 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF).
D-5119/2022 Pagina 5
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4 Con decisione del 14 ottobre 2022 il ricorrente è stato posto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontana- mento; il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo sono per contro stati negati. Conseguentemente oggetto della controversia nel caso in esame è esclusivamente il riconoscimento della qualità di rifu- giato e la concessione dell’asilo in Svizzera, come pure la pronuncia dell’al- lontanamento. Specificasi che l’autorità inferiore si è limitata ad effettuare un’analisi della rilevanza dei motivi d’asilo ai sensi dell’art. 3 LAsi. Ritenendo le condizioni di tale disposto di legge non adempiute, ha tralasciato l’esame della vero- simiglianza della qualità di rifugiato giusta l’art. 7 LAsi. Con l’impugnativa, il ricorrente ha sostenuto di aver diritto al riconosci- mento della propria qualità di rifugiato. D’un lato, in ragione delle persecu- zioni annunciate dai Talebani a seguito dell’attività del padre quale vendi- tore di armi. Infatti il padre avrebbe un profilo di rischio di particolare rilievo, ciò che renderebbe anch’egli oggetto di una persecuzione individuale, qua- lora le richieste del citato gruppo non venissero adempiute. Tali problema- tiche del padre causerebbero pertanto una persecuzione riflessa in capo all’interessato (cfr. consid. 5). Dall’altro lato, la qualità di rifugiato andrebbe perlomeno riconosciuta poiché il reclutamento forzato di cui sarebbe stato minacciato il ricorrente costituirebbe un serio pregiudizio giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, almeno nel senso di una pressione psichica insopporta- bile (cfr. consid. 6).
E. 5.1 In sede di ricorso, l’insorgente ha anzitutto argomentato di essere og- getto di una persecuzione riflessa a fronte dell’attività di commerciante di armi del padre. Quest’ultimo sarebbe infatti una persona di interesse agli occhi dei Talebani, posto che essi considererebbero l’approvvigionamento di armi per il loro governo come una mansione cruciale. Il rifiuto di collabo- razione del padre implicherebbe pertanto un’opposizione all’ideologia poli- tica e religiosa del menzionato gruppo, ciò che costituirebbe un motivo
D-5119/2022 Pagina 6 d’asilo giusta l’art. 3 LAsi. Qualora tale motivo non venisse ammesso, la persecuzione del padre andrebbe perlomeno riconosciuta in ragione della componente etnica del caso. Quest’ultimo, di etnia hazara, era invero spo- sato con una donna di etnia pashtun e commerciava armi tra afghani di etnia pashtun e hazara. Tale situazione del padre si ripercuoterebbe sul ricorrente, il quale, come detto, subirebbe una persecuzione riflessa ai sensi dell’art. 3 LAsi. Lo stesso sarebbe infatti sottoposto ad una persecuzione individuale nel caso in cui le armi del padre non venissero tempestivamente consegnate ai Ta- lebani. A sostegno della propria tesi, l’insorgente ha poi fatto riferimento ad una sentenza del Tribunale in materia di persecuzione riflessa rivendican- done l’applicazione al caso di specie. L’autorità inferiore ha invece in sostanza ritenuto che le persecuzioni alle- gate dal ricorrente non possono essere considerate rilevanti, poiché non si fondano su nessuno dei motivi esaustivamente elencati all’art. 3 LAsi. Le persecuzioni devono inoltre fondarsi su caratteristiche inseparabilmente le- gate alla persona o alla sua personalità e non devono pertanto basarsi su dei comportamenti. La SEM ha poi concluso che i Talebani avrebbero ten- tato di reclutare l’interessato unicamente poiché avrebbe posseduto le ca- ratteristiche da loro ricercate e non allo scopo di perseguitarlo.
E. 5.2.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile.
E. 5.2.2 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all’art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o
D-5119/2022 Pagina 7 di residenza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti del richiedente l’asilo. Aggiungasi che le persecuzioni ai sensi della LAsi si verificano sempre per il fatto di essere e non per il fatto di fare. È pertanto necessario che la persona sia perseguitata a causa di una caratteristica individuale ed intrin- seca che la contraddistingue quale differente dagli altri e che sia insepara- bilmente legata alla sua persona o alla sua personalità (cfr. sentenza del Tribunale E-4737/2014 del 1° aprile 2015, consid. 5.3.5; NULA FREI in: Ma- nuel de la procédure d’asile et de renvoi, Organisation suisse d’aide aux réfugiés OSAR [ed.], 3a ed., 2022, pag. 204 con riferimenti citati alla nota
n. 109). Sebbene il persecutore possa, ugualmente o anche solo apparen- temente, prendere di mira principalmente le azioni di una persona, una persecuzione diventa rilevante nell’ambito della qualifica quale rifugiato unicamente se è volta ad incidere sull’atteggiamento o sulle caratteristiche della persona che svolge l’azione (cfr. Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 32 con- sid. 8.7.1).
E. 5.2.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e include anche un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interes- sato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecu- zioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi og- gettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecu- zioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii). Il Tribunale ha ammesso l’esistenza di categorie di persone particolar- mente esposte a dei rischi di persecuzioni future nel caso di un loro ritorno
D-5119/2022 Pagina 8 in Afghanistan (cfr. fra le altre le sentenze del Tribunale E-3099/2023 del 26 luglio 2023 consid. 4.2.1 con rif. cit., E-5415/2020 del 21 giugno 2023 consid. 5.3, D-5800/2016 del 13 ottobre 2017 [pubblicata quale sentenza di riferimento]). Tra queste, vi figurano in particolare le persone che i Tale- bani considerano, a torto o a ragione, vicine al governo o alla coalizione internazionale, o che sono sospettate di essere impregnate da valori occi- dentali e che non si fondano più sulla società afghana. Le persone che possiedono un tale profilo, rischiavano di essere vittime d’intimidazioni, di rapimenti o ancora di uccisioni, già prima dell’ascesa al potere dei Talebani nell’agosto del 2021 (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 succitata consid. 4.2.1 con ulteriori rif. cit., D-2487/2022 del 7 luglio 2022 con- sid. 8.2.1). Le constatazioni che precedono risultano ancora d’attualità alla luce della situazione vigente in Afghanistan (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 succitata consid. 4.2.1, E-5415/2020 succitata consid. 5.3, D-893/2023 del 1° maggio 2023 consid. 6.2, D-2415/2022 del 24 marzo 2023 consid. 10.2). Per quanto il livello di violenza nel paese sia globalmente diminuito dalla presa di potere da parte dei Talebani nell’agosto del 2021, il comporta- mento futuro dei membri di tale gruppo rimane tuttavia, ancora, all’ora at- tuale, imprevedibile; conseguentemente è pertanto ipotizzabile che i profili che perseguitavano prima della loro ascesa al potere, possano ancora es- sere in modo generale esposti a maggiori rischi, tenuto conto delle capacità e del controllo territoriale accresciuti. Numerose aggressioni contro delle persone appartenenti a gruppi a rischio sono difatti state documentate a partire dal mese di agosto 2021. Tuttavia le stesse non appaiono essere sistematiche o di natura uniforme (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 succitata consid. 4.2.1, E-5415/2020 succitata consid. 5.3 con riferimenti citati). Per quanto concerne più in particolare le persone appartenenti al vecchio regime, vi è luogo di rilevare che diversi fattori - ovvero le informa- zioni contradditorie e non numerose relative alle politiche applicate dai Ta- lebani, le differenze a livello regionale così come le divergenze d’applica- zione da parte dei membri talebani degli ordini che emanano dalla dire- zione centrale di questo gruppo - rendono difficile la valutazione del rischio per le persone che corrispondono a questo profilo. Tuttavia, tenuto conto delle persecuzioni passate e delle segnalazioni indicanti che le medesime risultano sempre essere degli obiettivi, le persone che sono considerate come costituenti un bersaglio prioritario dai Talebani, segnatamente coloro che occupavano dei posti strategici nelle unità militari, di polizia e d’inve- stigazione, così come i membri del potere giudiziario, presentano general- mente un rischio accresciuto di persecuzioni future in caso di un loro ritorno in Afghanistan. Deve tuttavia trattarsi di persone che si sono
D-5119/2022 Pagina 9 particolarmente esposte, al punto d’aver attirato l’attenzione dei Talebani in modo specifico. Trattandosi delle altre persone che adempiono tale pro- filo, occorre tenere conto nel quadro della valutazione individuale, tendente a determinare se esista un grado ragionevole di probabilità che il richie- dente sia vittima di persecuzione, di altre circostanze che hanno un’inci- denza sul rischio, quali la regione d’origine, il sesso, le inimicizie personali o ancora l’implicazione effettiva in conflitti locali (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 succitata consid. 4.2.1 con ulteriori rif. cit., E-5415/2020 suc- citata consid. 5.3).
E. 5.2.4 Vi è luogo di riconoscere l’esistenza di una persecuzione riflessa quando dei famigliari di una persona perseguitata sono esposti a delle rap- presaglie, siano esse finalizzate all’ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l’obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira (cfr. sentenza del Tribunale D-7067/2017 del 19 novembre 2018 consid. 3.2). Ciò è in particolare il caso di (ex-)appartenenti alla polizia o alle forze di sicurezza, di autorità del governo precedente o di persone vicine al governo (cfr. sen- tenza del Tribunale D-5392/2022 del 30 giugno 2023 consid. 8.3 con ulte- riore rif. cit.). In tale ambito si necessita di apprezzare l’intensità del rischio di esposizione a persecuzioni in funzione delle circostanze del caso in esame (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3; sentenza del TAF D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 6.2.1). Sarà rilevante ai sensi dell’asilo, allor- ché la persona che è toccata dalla persecuzione riflessa, è esposta a seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi o deve temere che tali pregiudizi in un futuro prossimo e secondo un’elevata probabilità saranno causati (cfr. per la nozione di persecuzione riflessa la DTAF 2007/19 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. anche fra le altre la sentenza del Tribunale D-2511/2021 dell’8 febbraio 2022 consid. 8.2). Secondo la giurisprudenza la probabilità di essere vittima di una persecuzione riflessa è data soprattutto quando un membro della famiglia in fuga è ricercato e l’autorità ha motivo di presu- mere che qualcuno sia in contatto stretto con la persona ricercata (cfr. sen- tenza del TAF E-4140/2014 del 13 ottobre 2014 consid. 5.4).
E. 5.3 Nel caso di specie, il Tribunale considera che le tesi ricorsuali non pos- sano essere seguite in quanto, anzitutto, i motivi d’asilo allegati dall’insor- gente non sono pertinenti ai sensi dell’art. 3 LAsi. In particolare, egli non è esposto a seri pregiudizi in ragione della sua razza, religione, nazionalità o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, rispettivamente per le sue opinioni politiche (art. 3 cpv. 1 LAsi). Come inoltre rettamente rilevato dall’autorità inferiore, le persecuzioni ai sensi della LAsi devono essere connesse alla persona e non al suo comportamento. Dagli atti di causa
D-5119/2022 Pagina 10 emerge che l’insorgente temerebbe di essere ucciso dai Talebani per la sola questione relativa al commercio di armi del padre e che questi ultimi non avrebbero intenzione di perseguitarlo per qualsivoglia altra ragione. A corroborare tale volontà dei Talebani, vi è la lettera da essi trasmessa alla famiglia dell’interessato (cfr. atto SEM n. ID-002/2). Tale scritto menziona invero espressamente l’attività del padre quale venditore di armi e la mi- naccia di reclutare l’insorgente qualora le armi non fossero consegnate loro tempestivamente. Il motivo della persecuzione in oggetto deve pertanto es- sere ricondotto all’attività di vendita di armi, ciò che non può essere consi- derato quale elemento indivisibilmente legato alla sua persona o alla sua personalità. Aggiungasi poi che il ricorrente non ha addotto altri elementi indicanti una persecuzione secondo i motivi previsti all’art. 3 cpv. 1 LAsi. Ne discende che egli non ha allegato una persecuzione che possa essere ritenuta rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi. Rilevasi inoltre che la questione relativa al commercio di armi del padre non giustifica un timore fondato di persecuzioni in caso di un eventuale suo ritorno al paese d'origine. Anzitutto, il Tribunale constata che il ricorrente non appartiene alle categorie di persone particolarmente esposte a dei ri- schi di persecuzione future in caso di eventuale rientro in Afghanistan. Da- gli atti di causa risulta poi che le azioni perpetrate da parte dei Talebani non avevano lo scopo di perseguitare l’interessato in ragione dei motivi di cui all’art. 3 LAsi. Sembrerebbe più verosimile che il tentativo di reclutamento dello stesso risiedesse nel fatto che egli incarnava a quel tempo le carat- teristiche richieste dal menzionato gruppo in qualità di giovane uomo. Il ricorrente non presenta inoltre un particolare profilo di rischio. Dalle sue allegazioni non emerge infatti che egli possa essere considerato dai tale- bani come oppositore politico-ideologico o come traditore. Il richiedente non è stato né attivo politicamente né si è particolarmente esposto in altro modo in ragione di caratteristiche personali o di attività svolte nei confronti dei Talebani. Aggiungasi pure che la lettera dei Talebani versata agli atti (cfr. atto SEM n. ID-002/2) ordinerebbe alla famiglia di consegnare le armi detenute dal padre entro il 28.12.1398 (secondo il calendario solare in uso nel di lui Paese, corrispondente al 18 marzo 2020 secondo il calendario gregoriano). A fronte del tempo trascorso da tale richiesta e del fatto che il ricorrente non fosse un bersaglio del menzionato gruppo, non si ravvisano valide ragioni per ritenere che i Talebani abbiano un interesse concreto ed effettivo a perseguire l’insorgente a seguito dell’attività lavorativa del padre. Ad ogni buon conto, la questione relativa alla minaccia d’arruolamento è priva d’attualità, in quanto è stato constatato che, attualmente, con l'ascesa al potere, i Talebani non devono più ricorrere a reclutamenti coatti. Recenti rapporti relativi alla situazione vigente in Afghanistan non fanno più
D-5119/2022 Pagina 11 riferimento a sistematici arruolamenti forzati, evidenziando altresì che i Ta- lebani si concentrano piuttosto sul reclutamento di ex membri delle forze di sicurezza (cfr. UK Home Office, Country Policy and Information Note, Af- ghanistan: Fear of the Taliban, febbraio 2022, par. 6.11, https://www.ecoi.net/en/file/local/2068081/AFG_CPIN_Fear_of_the_Tali- ban.pdf , consultato l’8 aprile 2024; cfr. UN Security Council, Thirteenth report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team submitted pursuant to resolution 2611 (2021) concerning the Taliban and other asso- ciated individuals and entities constituting a threat to the peace stability and security of Afghanistan, 26 maggio 2022, par. 35, https://www.ecoi.net/en/file/local/2073803/N2233377.pdf , consultato l’8 aprile 2024). Sulla scorta delle informazioni attualmente a disposizione non si può dunque più legittimamente parlare di un sistematico reclutamento forzato da parte dei Talebani, come palesemente avveniva prima della loro ascesa al potere. Non si può pertanto ritenere con un’elevata probabilità che il ricorrente possa essere oggetto di un possibile reclutamento futuro (cfr. ex pluris sentenza del Tribunale D-3480/2021 del 10 agosto 2022 con- sid. 5.3.1). Pertanto, non essendo il preteso timore del ricorrente fondato su indizi concreti e sufficienti che fanno apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di misure persecutorie rilevanti ai fini della qualità di rifugiato in caso di un ipotetico ritorno in patria, le censure vanno respinte anche su questo punto. Va dunque esclusa una persecuzione riflessa fondata sull’attività profes- sionale del padre del ricorrente. Non si può infatti ritenere che il padre sia perseguito dai Talebani ai sensi dell’art. 3 LAsi, poiché, come per l’insor- gente, non vi sono motivi pertinenti d’asilo. Il Tribunale rileva in particolare che, fino alla sua partenza dall’Afghanistan, il padre del ricorrente non ha mai fatto l’oggetto di misure da parte dei Talebani e non sembra essersi effettivamente esposto in modo particolare nell’esercizio della sua profes- sione. A corroborare l’inverosimiglianza di una persecuzione del padre vi è poi il fatto ch’egli sarebbe espatriato all’estero prima del cambio del potere governativo, sicché è corretto ritenere che, da un profilo oggettivo e in as- senza di altri validi elementi, non sussista più alcun motivo ragionevole per i Talebani di mettere in pericolo la sua famiglia allo scopo di “mettere mano su di lui”. In tal senso, l’interessato menziona l’etnia del padre quale motivo di perse- cuzione. Tuttavia, la sua sola appartenenza all'etnia hazara non costituisce un motivo determinante suscettibile di fondare un timore di future persecu- zioni ai sensi dell’art. 3 LAsi, non essendo secondo il Tribunale adempiute le condizioni molto elevate poste dalla giurisprudenza per
D-5119/2022 Pagina 12 una persecuzione collettiva degli hazara in Afghanistan (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-2142/2022 consid. 4.2.3, E-624/2022 del 15 marzo 2022, D-2177/2018 del 6 agosto 2021 consid. 3.2). Tale apprezza- mento deve essere mantenuto anche dopo l’ascesa al potere dei Talebani, in quanto ad oggi non vi è nessuna informazione certa che faccia supporre che gli hazara, quale gruppo etnico, siano in modo generale minacciati da una persecuzione rilevante ai sensi dell’asilo (cfr. sentenze del Tribunale D-2142/2022 consid. 4.2.3, E-1060/2022 del 22 marzo 2022 consid. 6.2.1). A titolo abbondanziale, si rileva inoltre che la sentenza del Tribunale D- 2511/2021 dell’8 febbraio 2022 menzionata dal ricorrente e relativa alla persecuzione riflessa non trova applicazione nel caso di specie. In quest’ul- tima sentenza è stata riconosciuta la persecuzione riflessa dell’insorgente, in quanto il di lui fratello ricopriva un ruolo di particolare rilievo nell’esercito dell’organizzazione governativa precedente all’avvento dei Talebani. Nel caso di specie, il padre dell’interessato svolgeva invece un’attività di ven- dita di armi a fini privati, senza assumere alcun ruolo di particolare profilo nell’ambito del governo precedente all’avvento dei Talebani. Non è pertanto possibile equiparare le due casistiche. Essendo esclusa la persecuzione ai sensi della LAsi del padre del ricorrente, si deve concludere che non vi possa neppure essere persecuzione riflessa verso quest’ultimo.
E. 6 Con l’impugnativa, il ricorrente ha inoltre scarnamente sostenuto di avere diritto al riconoscimento della propria qualità di rifugiato, poiché subirebbe dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, almeno nel senso di una pres- sione psichica insopportabile oltre che per gli eventuali rischi di ritorsione, in ragione del suo rifiuto di unirsi ai Talebani e del suo espatrio. Ha infatti osservato che il reclutamento forzato di minori costituisce un crimine di guerra, contrario al diritto internazionale pubblico. L’autorità inferiore si è limitata a ribadire che non si ravvedono elementi che possano indicare l’esistenza di una persecuzione fondata su uno dei motivi esaustivamente elencati all’art. 3 LAsi, omettendo dunque di analiz- zare l’asserita pressione psichica insopportabile.
Vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un’intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un’esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può
D-5119/2022 Pagina 13 sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all’estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti). Nel caso di specie va esclusa l’esistenza di una pressione psichica insop- portabile dell’insorgente relativa ai rischi di ritorsione da parte dei Talebani in ragione della sottrazione al reclutamento e dell’espatrio. Come già so- praesposto (cfr. supra consid. 5.3), il tentativo di reclutamento da parte del citato gruppo non si fonda su un motivo determinante in materia d’asilo ai sensi dell’art. 3 LAsi, ciò che basterebbe per ritenere l’assenza di una pres- sione psichica insopportabile. Oltre a ciò, rilevasi che nemmeno è stato dal ricorrente provato che egli fosse stato individualizzato quale bersaglio da parte dei Talebani, venendo di conseguenza a cadere l’eventualità di qual- sivoglia relativa pressione psichica. Egli non ha pertanto apportato degli elementi circostanziati e concreti, che possano essere ritenuti d’intensità sufficiente per addivenire alla conclusione che l’eventuale reclutamento for- zato gli possa provocare una pressione psichica insopportabile ai sensi dell’art. 3 LAsi. Tale censura va dunque respinta.
E. 7 In sintesi, da una valutazione complessiva delle allegazioni ricorsuali emerge che non si intravvedono degli elementi dal profilo oggettivo, sia iso- latamente che complessivamente, che concludono ad una persecuzione del ricorrente pregressa o futura secondo un'elevata probabilità. Per questo motivo, la decisione della SEM dev’essere confermata e le cen- sure sollevate respinte. L’autorità inferiore non ha dunque violato il diritto federale e ha accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi). Il Tribunale può dunque esimersi dal passare in rivista le restanti argomentazioni del ricorrente, segnata- mente laddove censura la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, dei mo- tivi da lui addotti.
E. 8.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione (art. 14 cpv. 1 e 2, 44 LAsi nonché l’art. 32 dell'Ordinanza 1 sull’asilo rela- tiva a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
E. 8.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera.
D-5119/2022 Pagina 14
E. 8.3 Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontana- mento. Tuttavia, si osserva che, come detto sopra, l’interessato è stato po- sto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento.
E. 9 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favore- vole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom- benza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, visto che la parte in causa era mino- renne al momento del deposito della domanda d’asilo e lo è tutt’ora, non appare essere equo addossargli le spese processuali. Si rinuncia pertanto a prelevare le spese processuali (art. 6 lett. b TS-TAF).
E. 10 La presente decisione non può essere impugnata mediante ricorso in ma- teria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci- fra 1 LTF); essa è pertanto definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-5119/2022 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Manuel Borla Ambra Antognoli
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5119/2022 Sentenza del 22 maggio 2024 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Susanne Bolz-Reimann, cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Ugo Di Nisio, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere); decisione della SEM del 14 ottobre 2022 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, dichiaratosi cittadino afghano di etnia hazara nato in Pakistan il (...), è giunto in Svizzera il 14 giugno 2022 privo di documenti di identità, depositando, il giorno stesso, una domanda d'asilo (cfr. atto Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore n. [...]-22/13). Egli sarebbe espatriato nel dicembre 2019 raggiungendo l'Europa, più precisamente l'Italia, l'11 maggio 2022 (cfr. atti SEM n. [...]-3/2 e [...]-17/8). A.b Il 7 settembre 2022, la SEM ha svolto un'audizione sommaria sulla sua persona quale richiedente minorenne non accompagnato (RMNA) alla presenza del rappresentante legale e persona di fiducia. Dal verbale redatto (cfr. atto SEM n. [...]-22/13) si evince, in sostanza, che l'interessato sarebbe nato in Pakistan da madre afghana di etnia pashtun e da padre afghano di etnia hazara. Il padre sarebbe stato attivo nella vendita di armi in Afghanistan con lo zio materno precedentemente al primo avvento al potere da parte dei Talebani. In particolare, il padre avrebbe venduto delle armi a questi ultimi quando essi sarebbero giunti per la prima volta nella regione, in data 12.06.1421, secondo il calendario solare in uso nel di lui Paese, corrispondente al 12 settembre 2000 secondo il calendario gregoriano (cfr. atto SEM n. ID-001/2). Il padre sarebbe stato implicato in vari litigi famigliari e sarebbe stato ricercato dai Talebani e dalle autorità governative, in ragione della vendita di armi, ciò che lo avrebbe costretto a fuggire in Pakistan, dove avrebbe lavorato per le (...). Egli sarebbe tornato in Afghanistan nel 2011 per cinque o sei mesi e nel 2017 per due settimane, mentre per il restante lasso di tempo si sarebbe trovato in Iran. A fine 2018, in occasione dell'attacco a Jaghori, i Talebani avrebbero preteso, dalla famiglia dell'interessato, tutte le armi ancora detenute dal padre, e in tale circostanza, avrebbero pure provocato un taglio all'avambraccio sinistro dell'insorgente e l'avrebbero colpito alla testa con il calcio di un fucile. Dal verbale emerge inoltre che egli avrebbe abbandonato l'Afghanistan due o tre giorni dopo aver ricevuto una lettera da parte dei Talebani datata 22.12.1398 (secondo il calendario solare in uso nel suo Paese, corrispondente al 12 marzo 2020 secondo il calendario gregoriano) (cfr. atto SEM n. ID-002/2). Con esso i Talebani avrebbero ordinato alla famiglia dell'interessato di consegnare loro le 75 armi ancora custodite dal padre entro il 28.12.1398 (secondo il calendario solare in uso nel di lui Paese, corrispondente al 18 marzo 2020 secondo il calendario gregoriano), minacciandoli di sottoporli ad un "trattamento severo" e di sequestrare il ricorrente allo scopo di servire l'Emirato Islamico in caso di inosservanza della richiesta. Al momento dell'audizione il padre sarebbe vissuto in Iran, mentre la madre con i due fratelli e la sorella si sarebbero trovate in Pakistan. A.c Il 5 ottobre 2022, la SEM ha provveduto all'audizione approfondita sui motivi d'asilo dell'interessato. Dal verbale redatto in tale occasione (cfr. atto SEM n. [...]-32/11) risulta, in sostanza, quanto già emerso in sede della prima audizione. Il ricorrente specifica che, per quanto concerne il commercio di armi, suo zio materno, di etnia pashtun, consegnava le armi a suo padre, il quale le rivendeva agli hazara. Tale attività, svolta a scopi privati, senza alcun nesso con qualsivoglia istituzione, si sarebbe conclusa in concomitanza con l'arrivo dei Talebani. Egli precisa inoltre di temere di essere ucciso da questi ultimi, in caso di rientro in Afghanistan, poiché essi intenderebbero impossessarsi delle armi del padre, ormai fuggito dal Paese. B. Con decisione del 14 ottobre 2022, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. [...]-38/1), la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d'asilo e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera. L'autorità inferiore ha tuttavia dichiarato quest'ultimo non ragionevolmente esigibile e, di conseguenza, lo ha ammesso provvisoriamente in Svizzera (cfr. atto SEM n. [...]-37/10). C. Con ricorso del 9 novembre 2022 (notificato il giorno seguente, cfr. timbro del plico raccomandato) l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) avverso la predetta decisione chiedendo, principalmente ed implicitamente l'annullamento dei punti 1, 2 e 3 della stessa, come pure il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In subordine, egli chiede che gli atti vengano restituiti alla SEM per un nuovo esame e per dei complementi istruttori. Egli ha presentato, inoltre, istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Con ordinanza del 30 marzo 2023, il Tribunale ha avviato uno scambio di scritti tra le parti, il quale è scaturito in una risposta del 24 aprile 2023, una replica del 2 maggio 2023 e una duplica del 27 settembre 2023 con cui le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle loro conclusioni di causa. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l'esito della procedura. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest'ultima. 1.4 Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro i termini (art. 108 cpv. 1 LAsi e 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
2. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF).
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. Con decisione del 14 ottobre 2022 il ricorrente è stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo sono per contro stati negati. Conseguentemente oggetto della controversia nel caso in esame è esclusivamente il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera, come pure la pronuncia dell'allontanamento. Specificasi che l'autorità inferiore si è limitata ad effettuare un'analisi della rilevanza dei motivi d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ritenendo le condizioni di tale disposto di legge non adempiute, ha tralasciato l'esame della verosimiglianza della qualità di rifugiato giusta l'art. 7 LAsi. Con l'impugnativa, il ricorrente ha sostenuto di aver diritto al riconoscimento della propria qualità di rifugiato. D'un lato, in ragione delle persecuzioni annunciate dai Talebani a seguito dell'attività del padre quale venditore di armi. Infatti il padre avrebbe un profilo di rischio di particolare rilievo, ciò che renderebbe anch'egli oggetto di una persecuzione individuale, qualora le richieste del citato gruppo non venissero adempiute. Tali problematiche del padre causerebbero pertanto una persecuzione riflessa in capo all'interessato (cfr. consid. 5). Dall'altro lato, la qualità di rifugiato andrebbe perlomeno riconosciuta poiché il reclutamento forzato di cui sarebbe stato minacciato il ricorrente costituirebbe un serio pregiudizio giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, almeno nel senso di una pressione psichica insopportabile (cfr. consid. 6). 5. 5.1 In sede di ricorso, l'insorgente ha anzitutto argomentato di essere oggetto di una persecuzione riflessa a fronte dell'attività di commerciante di armi del padre. Quest'ultimo sarebbe infatti una persona di interesse agli occhi dei Talebani, posto che essi considererebbero l'approvvigionamento di armi per il loro governo come una mansione cruciale. Il rifiuto di collaborazione del padre implicherebbe pertanto un'opposizione all'ideologia politica e religiosa del menzionato gruppo, ciò che costituirebbe un motivo d'asilo giusta l'art. 3 LAsi. Qualora tale motivo non venisse ammesso, la persecuzione del padre andrebbe perlomeno riconosciuta in ragione della componente etnica del caso. Quest'ultimo, di etnia hazara, era invero sposato con una donna di etnia pashtun e commerciava armi tra afghani di etnia pashtun e hazara. Tale situazione del padre si ripercuoterebbe sul ricorrente, il quale, come detto, subirebbe una persecuzione riflessa ai sensi dell'art. 3 LAsi. Lo stesso sarebbe infatti sottoposto ad una persecuzione individuale nel caso in cui le armi del padre non venissero tempestivamente consegnate ai Talebani. A sostegno della propria tesi, l'insorgente ha poi fatto riferimento ad una sentenza del Tribunale in materia di persecuzione riflessa rivendicandone l'applicazione al caso di specie. L'autorità inferiore ha invece in sostanza ritenuto che le persecuzioni allegate dal ricorrente non possono essere considerate rilevanti, poiché non si fondano su nessuno dei motivi esaustivamente elencati all'art. 3 LAsi. Le persecuzioni devono inoltre fondarsi su caratteristiche inseparabilmente legate alla persona o alla sua personalità e non devono pertanto basarsi su dei comportamenti. La SEM ha poi concluso che i Talebani avrebbero tentato di reclutare l'interessato unicamente poiché avrebbe posseduto le caratteristiche da loro ricercate e non allo scopo di perseguitarlo. 5.2 5.2.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. 5.2.2 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti del richiedente l'asilo. Aggiungasi che le persecuzioni ai sensi della LAsi si verificano sempre per il fatto di essere e non per il fatto di fare. È pertanto necessario che la persona sia perseguitata a causa di una caratteristica individuale ed intrinseca che la contraddistingue quale differente dagli altri e che sia inseparabilmente legata alla sua persona o alla sua personalità (cfr. sentenza del Tribunale E-4737/2014 del 1° aprile 2015, consid. 5.3.5; Nula Frei in: Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR [ed.], 3a ed., 2022, pag. 204 con riferimenti citati alla nota n. 109). Sebbene il persecutore possa, ugualmente o anche solo apparentemente, prendere di mira principalmente le azioni di una persona, una persecuzione diventa rilevante nell'ambito della qualifica quale rifugiato unicamente se è volta ad incidere sull'atteggiamento o sulle caratteristiche della persona che svolge l'azione (cfr. Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 32 consid. 8.7.1). 5.2.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e include anche un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii). Il Tribunale ha ammesso l'esistenza di categorie di persone particolarmente esposte a dei rischi di persecuzioni future nel caso di un loro ritorno in Afghanistan (cfr. fra le altre le sentenze del Tribunale E-3099/2023 del 26 luglio 2023 consid. 4.2.1 con rif. cit., E-5415/2020 del 21 giugno 2023 consid. 5.3, D-5800/2016 del 13 ottobre 2017 [pubblicata quale sentenza di riferimento]). Tra queste, vi figurano in particolare le persone che i Talebani considerano, a torto o a ragione, vicine al governo o alla coalizione internazionale, o che sono sospettate di essere impregnate da valori occidentali e che non si fondano più sulla società afghana. Le persone che possiedono un tale profilo, rischiavano di essere vittime d'intimidazioni, di rapimenti o ancora di uccisioni, già prima dell'ascesa al potere dei Talebani nell'agosto del 2021 (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 succitata consid. 4.2.1 con ulteriori rif. cit., D-2487/2022 del 7 luglio 2022 consid. 8.2.1). Le constatazioni che precedono risultano ancora d'attualità alla luce della situazione vigente in Afghanistan (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 succitata consid. 4.2.1, E-5415/2020 succitata consid. 5.3, D-893/2023 del 1° maggio 2023 consid. 6.2, D-2415/2022 del 24 marzo 2023 consid. 10.2). Per quanto il livello di violenza nel paese sia globalmente diminuito dalla presa di potere da parte dei Talebani nell'agosto del 2021, il comportamento futuro dei membri di tale gruppo rimane tuttavia, ancora, all'ora attuale, imprevedibile; conseguentemente è pertanto ipotizzabile che i profili che perseguitavano prima della loro ascesa al potere, possano ancora essere in modo generale esposti a maggiori rischi, tenuto conto delle capacità e del controllo territoriale accresciuti. Numerose aggressioni contro delle persone appartenenti a gruppi a rischio sono difatti state documentate a partire dal mese di agosto 2021. Tuttavia le stesse non appaiono essere sistematiche o di natura uniforme (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 succitata consid. 4.2.1, E-5415/2020 succitata consid. 5.3 con riferimenti citati). Per quanto concerne più in particolare le persone appartenenti al vecchio regime, vi è luogo di rilevare che diversi fattori - ovvero le informazioni contradditorie e non numerose relative alle politiche applicate dai Talebani, le differenze a livello regionale così come le divergenze d'applicazione da parte dei membri talebani degli ordini che emanano dalla direzione centrale di questo gruppo - rendono difficile la valutazione del rischio per le persone che corrispondono a questo profilo. Tuttavia, tenuto conto delle persecuzioni passate e delle segnalazioni indicanti che le medesime risultano sempre essere degli obiettivi, le persone che sono considerate come costituenti un bersaglio prioritario dai Talebani, segnatamente coloro che occupavano dei posti strategici nelle unità militari, di polizia e d'investigazione, così come i membri del potere giudiziario, presentano generalmente un rischio accresciuto di persecuzioni future in caso di un loro ritorno in Afghanistan. Deve tuttavia trattarsi di persone che si sono particolarmente esposte, al punto d'aver attirato l'attenzione dei Talebani in modo specifico. Trattandosi delle altre persone che adempiono tale profilo, occorre tenere conto nel quadro della valutazione individuale, tendente a determinare se esista un grado ragionevole di probabilità che il richiedente sia vittima di persecuzione, di altre circostanze che hanno un'incidenza sul rischio, quali la regione d'origine, il sesso, le inimicizie personali o ancora l'implicazione effettiva in conflitti locali (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 succitata consid. 4.2.1 con ulteriori rif. cit., E-5415/2020 succitata consid. 5.3). 5.2.4 Vi è luogo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione riflessa quando dei famigliari di una persona perseguitata sono esposti a delle rappresaglie, siano esse finalizzate all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira (cfr. sentenza del Tribunale D-7067/2017 del 19 novembre 2018 consid. 3.2). Ciò è in particolare il caso di (ex-)appartenenti alla polizia o alle forze di sicurezza, di autorità del governo precedente o di persone vicine al governo (cfr. sentenza del Tribunale D-5392/2022 del 30 giugno 2023 consid. 8.3 con ulteriore rif. cit.). In tale ambito si necessita di apprezzare l'intensità del rischio di esposizione a persecuzioni in funzione delle circostanze del caso in esame (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3; sentenza del TAF D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 6.2.1). Sarà rilevante ai sensi dell'asilo, allorché la persona che è toccata dalla persecuzione riflessa, è esposta a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi o deve temere che tali pregiudizi in un futuro prossimo e secondo un'elevata probabilità saranno causati (cfr. per la nozione di persecuzione riflessa la DTAF 2007/19 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. anche fra le altre la sentenza del Tribunale D-2511/2021 dell'8 febbraio 2022 consid. 8.2). Secondo la giurisprudenza la probabilità di essere vittima di una persecuzione riflessa è data soprattutto quando un membro della famiglia in fuga è ricercato e l'autorità ha motivo di presumere che qualcuno sia in contatto stretto con la persona ricercata (cfr. sentenza del TAF E-4140/2014 del 13 ottobre 2014 consid. 5.4). 5.3 Nel caso di specie, il Tribunale considera che le tesi ricorsuali non possano essere seguite in quanto, anzitutto, i motivi d'asilo allegati dall'insorgente non sono pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare, egli non è esposto a seri pregiudizi in ragione della sua razza, religione, nazionalità o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, rispettivamente per le sue opinioni politiche (art. 3 cpv. 1 LAsi). Come inoltre rettamente rilevato dall'autorità inferiore, le persecuzioni ai sensi della LAsi devono essere connesse alla persona e non al suo comportamento. Dagli atti di causa emerge che l'insorgente temerebbe di essere ucciso dai Talebani per la sola questione relativa al commercio di armi del padre e che questi ultimi non avrebbero intenzione di perseguitarlo per qualsivoglia altra ragione. A corroborare tale volontà dei Talebani, vi è la lettera da essi trasmessa alla famiglia dell'interessato (cfr. atto SEM n. ID-002/2). Tale scritto menziona invero espressamente l'attività del padre quale venditore di armi e la minaccia di reclutare l'insorgente qualora le armi non fossero consegnate loro tempestivamente. Il motivo della persecuzione in oggetto deve pertanto essere ricondotto all'attività di vendita di armi, ciò che non può essere considerato quale elemento indivisibilmente legato alla sua persona o alla sua personalità. Aggiungasi poi che il ricorrente non ha addotto altri elementi indicanti una persecuzione secondo i motivi previsti all'art. 3 cpv. 1 LAsi. Ne discende che egli non ha allegato una persecuzione che possa essere ritenuta rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Rilevasi inoltre che la questione relativa al commercio di armi del padre non giustifica un timore fondato di persecuzioni in caso di un eventuale suo ritorno al paese d'origine. Anzitutto, il Tribunale constata che il ricorrente non appartiene alle categorie di persone particolarmente esposte a dei rischi di persecuzione future in caso di eventuale rientro in Afghanistan. Dagli atti di causa risulta poi che le azioni perpetrate da parte dei Talebani non avevano lo scopo di perseguitare l'interessato in ragione dei motivi di cui all'art. 3 LAsi. Sembrerebbe più verosimile che il tentativo di reclutamento dello stesso risiedesse nel fatto che egli incarnava a quel tempo le caratteristiche richieste dal menzionato gruppo in qualità di giovane uomo. Il ricorrente non presenta inoltre un particolare profilo di rischio. Dalle sue allegazioni non emerge infatti che egli possa essere considerato dai talebani come oppositore politico-ideologico o come traditore. Il richiedente non è stato né attivo politicamente né si è particolarmente esposto in altro modo in ragione di caratteristiche personali o di attività svolte nei confronti dei Talebani. Aggiungasi pure che la lettera dei Talebani versata agli atti (cfr. atto SEM n. ID-002/2) ordinerebbe alla famiglia di consegnare le armi detenute dal padre entro il 28.12.1398 (secondo il calendario solare in uso nel di lui Paese, corrispondente al 18 marzo 2020 secondo il calendario gregoriano). A fronte del tempo trascorso da tale richiesta e del fatto che il ricorrente non fosse un bersaglio del menzionato gruppo, non si ravvisano valide ragioni per ritenere che i Talebani abbiano un interesse concreto ed effettivo a perseguire l'insorgente a seguito dell'attività lavorativa del padre. Ad ogni buon conto, la questione relativa alla minaccia d'arruolamento è priva d'attualità, in quanto è stato constatato che, attualmente, con l'ascesa al potere, i Talebani non devono più ricorrere a reclutamenti coatti. Recenti rapporti relativi alla situazione vigente in Afghanistan non fanno più riferimento a sistematici arruolamenti forzati, evidenziando altresì che i Talebani si concentrano piuttosto sul reclutamento di ex membri delle forze di sicurezza (cfr. UK Home Office, Country Policy and Information Note, Afghanistan: Fear of the Taliban, febbraio 2022, par. 6.11, https://www.ecoi.net/en/file/local/2068081/AFG_CPIN_Fear_of_the_Taliban.pdf , consultato l'8 aprile 2024; cfr. UN Security Council, Thirteenth report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team submitted pursuant to resolution 2611 (2021) concerning the Taliban and other associated individuals and entities constituting a threat to the peace stability and security of Afghanistan, 26 maggio 2022, par. 35, https://www.ecoi.net/en/file/local/2073803/N2233377.pdf , consultato l'8 aprile 2024). Sulla scorta delle informazioni attualmente a disposizione non si può dunque più legittimamente parlare di un sistematico reclutamento forzato da parte dei Talebani, come palesemente avveniva prima della loro ascesa al potere. Non si può pertanto ritenere con un'elevata probabilità che il ricorrente possa essere oggetto di un possibile reclutamento futuro (cfr. ex pluris sentenza del Tribunale D-3480/2021 del 10 agosto 2022 consid. 5.3.1). Pertanto, non essendo il preteso timore del ricorrente fondato su indizi concreti e sufficienti che fanno apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di misure persecutorie rilevanti ai fini della qualità di rifugiato in caso di un ipotetico ritorno in patria, le censure vanno respinte anche su questo punto. Va dunque esclusa una persecuzione riflessa fondata sull'attività professionale del padre del ricorrente. Non si può infatti ritenere che il padre sia perseguito dai Talebani ai sensi dell'art. 3 LAsi, poiché, come per l'insorgente, non vi sono motivi pertinenti d'asilo. Il Tribunale rileva in particolare che, fino alla sua partenza dall'Afghanistan, il padre del ricorrente non ha mai fatto l'oggetto di misure da parte dei Talebani e non sembra essersi effettivamente esposto in modo particolare nell'esercizio della sua professione. A corroborare l'inverosimiglianza di una persecuzione del padre vi è poi il fatto ch'egli sarebbe espatriato all'estero prima del cambio del potere governativo, sicché è corretto ritenere che, da un profilo oggettivo e in assenza di altri validi elementi, non sussista più alcun motivo ragionevole per i Talebani di mettere in pericolo la sua famiglia allo scopo di "mettere mano su di lui". In tal senso, l'interessato menziona l'etnia del padre quale motivo di persecuzione. Tuttavia, la sua sola appartenenza all'etnia hazara non costituisce un motivo determinante suscettibile di fondare un timore di future persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi, non essendo secondo il Tribunale adempiute le condizioni molto elevate poste dalla giurisprudenza per una persecuzione collettiva degli hazara in Afghanistan (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-2142/2022 consid. 4.2.3, E-624/2022 del 15 marzo 2022, D-2177/2018 del 6 agosto 2021 consid. 3.2). Tale apprezzamento deve essere mantenuto anche dopo l'ascesa al potere dei Talebani, in quanto ad oggi non vi è nessuna informazione certa che faccia supporre che gli hazara, quale gruppo etnico, siano in modo generale minacciati da una persecuzione rilevante ai sensi dell'asilo (cfr. sentenze del Tribunale D-2142/2022 consid. 4.2.3, E-1060/2022 del 22 marzo 2022 consid. 6.2.1). A titolo abbondanziale, si rileva inoltre che la sentenza del Tribunale D-2511/2021 dell'8 febbraio 2022 menzionata dal ricorrente e relativa alla persecuzione riflessa non trova applicazione nel caso di specie. In quest'ultima sentenza è stata riconosciuta la persecuzione riflessa dell'insorgente, in quanto il di lui fratello ricopriva un ruolo di particolare rilievo nell'esercito dell'organizzazione governativa precedente all'avvento dei Talebani. Nel caso di specie, il padre dell'interessato svolgeva invece un'attività di vendita di armi a fini privati, senza assumere alcun ruolo di particolare profilo nell'ambito del governo precedente all'avvento dei Talebani. Non è pertanto possibile equiparare le due casistiche. Essendo esclusa la persecuzione ai sensi della LAsi del padre del ricorrente, si deve concludere che non vi possa neppure essere persecuzione riflessa verso quest'ultimo. 6. Con l'impugnativa, il ricorrente ha inoltre scarnamente sostenuto di avere diritto al riconoscimento della propria qualità di rifugiato, poiché subirebbe dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, almeno nel senso di una pressione psichica insopportabile oltre che per gli eventuali rischi di ritorsione, in ragione del suo rifiuto di unirsi ai Talebani e del suo espatrio. Ha infatti osservato che il reclutamento forzato di minori costituisce un crimine di guerra, contrario al diritto internazionale pubblico. L'autorità inferiore si è limitata a ribadire che non si ravvedono elementi che possano indicare l'esistenza di una persecuzione fondata su uno dei motivi esaustivamente elencati all'art. 3 LAsi, omettendo dunque di analizzare l'asserita pressione psichica insopportabile. Vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti). Nel caso di specie va esclusa l'esistenza di una pressione psichica insopportabile dell'insorgente relativa ai rischi di ritorsione da parte dei Talebani in ragione della sottrazione al reclutamento e dell'espatrio. Come già sopraesposto (cfr. supra consid. 5.3), il tentativo di reclutamento da parte del citato gruppo non si fonda su un motivo determinante in materia d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi, ciò che basterebbe per ritenere l'assenza di una pressione psichica insopportabile. Oltre a ciò, rilevasi che nemmeno è stato dal ricorrente provato che egli fosse stato individualizzato quale bersaglio da parte dei Talebani, venendo di conseguenza a cadere l'eventualità di qualsivoglia relativa pressione psichica. Egli non ha pertanto apportato degli elementi circostanziati e concreti, che possano essere ritenuti d'intensità sufficiente per addivenire alla conclusione che l'eventuale reclutamento forzato gli possa provocare una pressione psichica insopportabile ai sensi dell'art. 3 LAsi. Tale censura va dunque respinta.
7. In sintesi, da una valutazione complessiva delle allegazioni ricorsuali emerge che non si intravvedono degli elementi dal profilo oggettivo, sia iso-latamente che complessivamente, che concludono ad una persecuzione del ricorrente pregressa o futura secondo un'elevata probabilità. Per questo motivo, la decisione della SEM dev'essere confermata e le censure sollevate respinte. L'autorità inferiore non ha dunque violato il diritto federale e ha accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi). Il Tribunale può dunque esimersi dal passare in rivista le restanti argomentazioni del ricorrente, segnatamente laddove censura la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, dei motivi da lui addotti. 8. 8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 14 cpv. 1 e 2, 44 LAsi nonché l'art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 8.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera. 8.3 Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. Tuttavia, si osserva che, come detto sopra, l'interessato è stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.
9. Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, visto che la parte in causa era minorenne al momento del deposito della domanda d'asilo e lo è tutt'ora, non appare essere equo addossargli le spese processuali. Si rinuncia pertanto a prelevare le spese processuali (art. 6 lett. b TS-TAF).
10. La presente decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: