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D-4487/2023

D-4487/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2025-11-06 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. A._______, cittadina turca, ha depositato in data (…) maggio 2022 una domanda d’asilo in Svizzera. B. In data (…) ottobre 2022 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM o autorità inferiore) ha svolto un’audizione approfondita sui motivi d’asilo (cfr. atto della SEM n. [{…}]-31/13) nonché, successivamente all’as- segnazione della procedura ampliata avvenuta il 10 ottobre 2022, un’audi- zione integrativa il (…) maggio 2023 (cfr. atto della SEM n. 53/10). Nel corso delle summenzionate audizioni l’interessata ha dichiarato, in so- stanza e per quanto qui di rilievo, di essere cittadina della Turchia, origina- ria di B._______. L’interessata viveva ad C._______ con il marito e le (…) figlie. Successivamente al colpo di Stato del 2016, lei e il marito – entrambi (…) e membri del movimento (...) – sarebbero stati sospesi e, successiva- mente, licenziati. Il marito, dopo essere stato tenuto in custodia cautelare, sarebbe stato processato per appartenenza all’organizzazione (...) e con- dannato a (…) anni e (…) mesi; pena che lo avrebbe successivamente portato alla latitanza. In data (…) aprile 2019, la Polizia si sarebbe invece recata presso il domicilio dell’interessata, prelevandola e trattenendola in custodia cautelare per (…) giorni, durante i quali avrebbe subito diversi maltrattamenti. Una volta liberata, con sentenza del (…) gennaio 2020, l’in- teressata sarebbe stata condannata per appartenenza ad un gruppo terro- ristico. Tuttavia, la stessa è stata esentata da pena ed è stata sottoposta a libertà vigilata per un anno, avendo potuto beneficiare – grazie a una lettera

– del riconoscimento del “sincero pentimento”. Poco prima dell’espatrio, avvenuto nel (…) 2022, l’interessata sarebbe stata avvicinata da un’auto (…) con a bordo alcune persone, che lei in seguito avrebbe identificato come poliziotti in borghese. Questi l’avrebbero prelevata e maltrattata, nel tentativo di estorcerle informazioni sul marito, allora latitante. In seguito a tale episodio, e con l’aiuto del padre, l’interessata sarebbe riuscita ad espa- triare il (…) aprile 2022. Una volta giunta in Svizzera e presentata la do- manda d’asilo, avrebbe pubblicato sui social media alcuni post critici nei confronti del Presidente e altri membri del Governo; contenuti che avreb- bero portato all’apertura di un’indagine a suo carico e alla sua attivazione come persona ricercata da parte delle autorità. Nei suoi confronti sareb- bero stati emessi da parte delle autorità competenti dei mandati di accom- pagnamento coattivo. La ricorrente teme, qualora facesse ritorno nel

D-4487/2023 Pagina 3 proprio Paese, potrebbe essere sottoposta a una condanna sproporzionata e teme per la propria incolumità fisica. A sostegno della propria domanda d’asilo, l’interessata ha consegnato all’autorità inferiore diversi documenti, tra cui i più significativi: l’originale della carta di identità (cfr. mezzo di prova della SEM [di seguito: MdP]

n. 1/2); copia dell’estratto del casellario giudiziario (cfr. MdP n. 2/2); copia sentenza motivata (cfr. MdP n. 5/15); copia verbale di udienza (cfr. MdP n. 6/8); copia verbale dei funzionari della Sezione sicurezza (cfr. MdP

n. 18/2); copia scritto della Prefettura di C._______ (cfr. MdP n. 19/3); copia verbale (cfr. MdP n. 26/2); copia scritto Direzione generale della polizia (cfr. MdP n. 27/3); copia scritto Direzione provinciale della polizia (cfr. MdP n. 28/3); copia informativa valichi di frontiera (cfr. MdP n. 32/3). C. Con decisione 14 luglio 2023, notificata in data 19 luglio 2023 (cfr. atto della SEM n. 57/1), la SEM ha respinto la domanda d’asilo della richiedente – riconoscendole tuttavia la qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga – e ha pronunciato contestualmente il suo allontanamento, ponendola tuttavia al beneficio dell’ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. D. Per il tramite del ricorso 17 agosto 2023 (inviato il giorno successivo, cfr. tracciamento dell’invio; data di entrata: 21 agosto 2023), l’interessata è insorta avverso la succitata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), concludendo all’accoglimento del ri- corso e alla concessione dell’asilo. Altresì, la ricorrente ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria totale, nel senso dell’esenzione dal ver- samento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio con nomina di Elisabetta Luda quale patrocinatrice d’ufficio, con protesta di spese e ripetibili. All’impugnativa, quale nuova documentazione, è stata annessa in copia l’elenco terroristi, nonché una dichiarazione entrate e uscite della Croce Rossa Svizzera del 18 agosto 2023. E. Ulteriori fatti, in particolare la nutrita documentazione giudiziaria agli atti, e argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi, qualora ri- sultino decisivi per l’esito della vertenza.

D-4487/2023 Pagina 4 Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rien- tra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una deci- sione ai sensi dell’art. 5 PA. 1.3 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità infe- riore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un inte- resse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. 1.4 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato riconosciuta la qualità di rifugiata alla ricorrente per motivi soggettivi insorti dopo la fuga ex art. 54 LAsi, e di conseguenza essendo la stessa stata posta al beneficio dell’ammissione provvisoria con decisione del 14 luglio 2023, non avendo altresì l’insorgente censurato la pronuncia dell’allontanamento in sede ri- corsuale, oggetto del presente litigio risulta pertanto essere esclusiva- mente la questione della concessione dell’asilo.

D-4487/2023 Pagina 5 4. Nel provvedimento querelato l’autorità inferiore ha dapprima esaminato le circostanze relative alle presunte persecuzioni subite dalla ricorrente in Turchia a causa del marito, latitante dopo essere stato condannato a una pena detentiva, nonché quelle legate al suo espatrio illegale, giungendo alla conclusione che tali circostanze risultavano essere inverosimili. In par- ticolare, le presunte persecuzioni subite dalla ricorrente in relazione alla latitanza del marito sarebbero contraddittorie rispetto ai documenti da lei presentati. La ricorrente avrebbe infatti riferito di essere stata prelevata e minacciata da agenti in borghese per ottenere informazioni sul marito; tut- tavia, dalla documentazione agli atti, risulterebbe che egli non si trovi in uno stato di latitanza, ritenuto che in occasione di un sopralluogo della po- lizia presso domicilio della ricorrente, egli sarebbe stato trovato presente e avrebbe egli stesso informato gli agenti che la moglie si trovava in Svizzera. Inoltre, sarebbe emerso che ad occuparsi della registrazione del cambio di domicilio della famiglia sarebbe stato proprio il marito, e ciò nonostante l’asserita latitanza. Per l’autorità inferiore, di fronte a queste incongruenze, la ricorrente avrebbe fornito spiegazioni giudicate inverosimili. Per quanto riguarda invece l’affermazione secondo cui l’interessata sarebbe espatriata illegalmente con l’aiuto di un passatore contattato dal padre, l’autorità infe- riore ha evidenziato che, dai documenti presentati, risulterebbe invece un espatrio avvenuto legalmente. Le autorità competenti hanno infatti regi- strato la sua partenza all’aeroporto di D._______ il (…) aprile 2022 alle ore (…). Neppure di fronte a tale incongruenza, l’interessata sarebbe stata in grado di fornire una spiegazione convincente, limitandosi a dichiarare di non sapere come sia stato ottenuto il passaporto e dichiarando di non com- prendere come sia riuscita a lasciare il Paese, nonostante fosse soggetta a un divieto. Quanto alla condanna della ricorrente per appartenenza al movimento (...), l’autorità inferiore ha rilevato che, essendo la ricorrente stata esentata dalla pena e sottoposta unicamente a una misura di libertà vigilata della durata di un anno, scaduta poi in data (…) gennaio 2021, detta procedura poteva ritenersi conclusa. Di conseguenza, la persecuzione non sarebbe più at- tuale e, pertanto, non sarebbe rilevante ai fini del riconoscimento della qua- lità di rifugiato. L’autorità inferiore ha infine rilevato che l’interessata, indagata per aver condiviso sui social media contenuti critici verso il Presidente e altri membri del Governo, sarebbe esposta a una persecuzione legata all’espressione della propria opinione politica. Di conseguenza, le è stato riconosciuto lo status di rifugiata ai sensi dell’art. 3 LAsi, ritenendo sussistenti seri rischi in

D-4487/2023 Pagina 6 caso di ritorno nel Paese d’origine. Tuttavia, non le è stato concesso l’asilo, in quanto la situazione persecutoria è sorta solo dopo il suo espatrio dalla Turchia. L’autorità ha infine stabilito che, essendole stato riconosciuto lo status di rifugiata e applicandosi di conseguenza il divieto di respingimento previsto dall’art. 5 LAsi, l’allontanamento verso il Paese d’origine, è inam- missibile. L’interessata è stata ammessa provvisoriamente in Svizzera. 4.1 Con il suo ricorso l’insorgente chiede l’annullamento della decisione dell’autorità inferiore e la concessione dell’asilo, senza tuttavia contestare l’ammissione provvisoria. Quanto alle allegazioni ritenute non verosimili dall’autorità inferiore, la ri- corrente ritiene infondato tale giudizio. In merito alla latitanza del marito e alle incongruenze rilevate nei documenti da lei presentati, l’interessata so- stiene che la Polizia, recatasi al domicilio con un mandato di accompagna- mento a suo nome, non avrebbe potuto arrestare una persona diversa da quella indicata nei documenti. Inoltre per la ricorrente non vi sarebbe prova che gli agenti sapessero della latitanza del marito, considerato anche che C._______ è una delle città più popolose della Turchia. Per quanto riguarda l’espatrio illegale, la ricorrente ribadisce che questo sia stato organizzato dal padre, e che lei non disponeva di documenti personali; il passaporto sarebbe stato ottenuto per il tramite dell’organizzazione. Il fatto che la par- tenza sia stata registrata non implicherebbe, per la ricorrente, che questa sia avvenuta legalmente, potendo il divieto di espatrio essere stato ignorato o anche essere stato sospeso. Infine, a fronte della mancata considera- zione da parte dell’autorità inferiore dell’attualità delle persecuzioni, la ri- corrente riferisce di essere stata aggredita poco prima del suo espatrio e di risultare oggi iscritta in un elenco di presunti terroristi. Considerato il con- testo complessivo, le violenze subite durante la custodia cautelare e i mezzi di prova presentati, per la ricorrente sussisterebbe un fondato timore attuale di persecuzione, rilevante ai fini del riconoscimento dell’asilo. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determi- nato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo

D-4487/2023 Pagina 7 della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che compor- tano una pressione psichica insopportabile. 5.2 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi ri- conosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconosci- bili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecu- zione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). 5.4 Vi è luogo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione riflessa quando dei famigliari di una persona perseguitata sono esposti a delle rappresaglie, siano esse finalizzate all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira (cfr. sentenza del Tribunale D-7067/2017 del 19 novembre 2018 consid. 3.2). In tale ambito si necessita di apprezzare l'intensità del rischio di esposizione a persecuzioni in funzione delle circostanze del caso in esame (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3; anche sentenza D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 6.2.1). Sarà rilevante ai sensi dell'asilo, allorché la persona che è toccata dalla persecuzione riflessa, è esposta a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi o deve temere che tali pregiudizi in un futuro prossimo e secondo un'elevata probabilità saranno causati (cfr. per la nozione di persecuzione riflessa la DTAF 2007/19 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. anche fra le altre la sentenza del Tribunale D-2511/2021 dell'8 febbraio 2022 consid. 8.2). 6. 6.1 Dapprima, in merito alla condizione di latitanza del marito della ricor- rente e, di conseguenza, alle asserite persecuzioni riflesse nei suoi

D-4487/2023 Pagina 8 confronti, il Tribunale giunge alla conclusione che, come correttamente ri- levato dall’autorità inferiore (cfr. decisione, pag. 4), queste risultano essere inverosimili. 6.2 Durante le audizioni, la ricorrente ha riferito che, poco prima del suo espatrio avvenuto nell’aprile 2022, sarebbe stata avvicinata da alcuni agenti in abiti civili a bordo di un’auto (…). Con il pretesto di chiederle delle informazioni, l’avrebbero fatta salire a bordo del veicolo; una volta all’in- terno, l’avrebbero afferrata per i capelli e le avrebbero rivolto domande per scoprire dove si trovasse il marito, ritenuto come le autorità turche non fos- sero a conoscenza del suo indirizzo e non lo trovassero al domicilio (cfr. atto della SEM n. 53/10, D32 pag. 5). Una volta risposto di non sapere dove si trovasse il marito, i poliziotti le avrebbero fatto sbattere la testa contro il sedile (cfr. atto della SEM n. 53/10, D46 pag. 10) e, successiva- mente, lasciata andare. Dopo tale episodio, l’interessata avrebbe contat- tato il padre e la sorella, decidendo poi di espatriare (cfr. atto della SEM

n. 53/10, D46 pag. 10). Nel corso delle audizioni, la ricorrente ha riferito più volte che il marito, condannato a una pena detentiva di (…) anni e (…) mesi, si troverebbe attualmente in stato di latitanza (cfr. atto della SEM n. 31/13, D18 pag. 3; cfr. atto della SEM n. 53/10, D20 pag. 4). In merito a tale circostanza, la ricorrente ha costantemente dichiarato di non cono- scere il luogo in cui si trovasse il marito, affermando: “viene ogni tanto, ma non so dove si trova” (cfr. atto della SEM n. 31/13, D18 pag. 2). La ricor- rente ha infatti confermato che il marito rientrava saltuariamente a casa per brevi periodi, per poi allontanarsi nuovamente: “magari arriva per quattro giorni, poi per dieci giorni non c’è” (cfr. atto della SEM n. 31/13, D20 pag. 4). La ricorrente ha inoltre precisato che il marito sarebbe potuto essere arrestato in qualunque momento dalle forze dell’ordine ai fini dell’esecu- zione della pena (cfr. atto della SEM n. 53/10, D20 pag. 4), e che, pertanto, “non sta dov’è il nostro domicilio ufficiale” (cfr. atto della SEM n. 53/10, D23 pag. 4). Sennonché la Polizia, recatasi presso il domicilio della ricorrente nell’ambito della procedura avviata a suo carico a seguito delle condivisioni sui social media dopo il suo espatrio, avrebbe trovato, per ben due volte, il marito (cfr. MdP n. 18/2 e MdP n. 26/02). A fronte delle domande poste dalla Polizia in merito alla moglie, egli avrebbe dichiarato che quest’ultima si trovava in Svizzera. Interrogata successivamente in merito a tale diver- genza, la ricorrente avrebbe spiegato che, in quel momento, la Polizia stava cercando lei e, ritenuto che il mandato di accompagnamento era a suo nome, sarebbe stato contro la legge procedere ad arrestare il marito. Aggiungendo poi che “i poliziotti, normalmente, non sanno niente degli altri. Prendono gli ordini soltanto nei confronti della persona in questione” (cfr. atto della SEM n. 53/10, D47 pag. 7).

D-4487/2023 Pagina 9 6.3 Ora, partendo dall’ipotesi in cui la Polizia non avrebbe potuto, in quel momento, fermare il marito, il Tribunale rileva tuttavia che risulta difficile comprendere per quale ragione le autorità turche, una volta accertata l’identità del marito, non avrebbero potuto procedere al suo arresto in un momento successivo, così da consentire l’esecuzione della pena a suo ca- rico. Ciò considerando come, a detta della ricorrente, le autorità turche avrebbero potuto arrestarlo in qualsiasi momento (cfr. atto della SEM

n. 53/10, D20 pag. 4). Parimenti, non si comprende per quale motivo il ma- rito, consapevole della propria asserita condizione di latitanza e del fatto di essere attivamente ricercato da parte delle autorità, non si sia allontanato dal proprio domicilio dopo che la polizia vi si era recata per cercare la mo- glie. Al contrario, egli è rimasto nell’abitazione, disinteressandosi del rischio concreto che le forze di polizia potessero farvi ritorno in qualsiasi momento; rischio confermato peraltro anche dalla stessa ricorrente “siccome ci sono tanti procedimenti nei miei confronti, la polizia viene all’indirizzo ogni setti- mana” (cfr. atto della SEM n. 53/10, D23 pag. 4). Ciò considerato, oltretutto, che “lui pensava che fossero venuti a prenderlo” (cfr. atto della SEM

n. 53/10, D44 pag. 6). Tale circostanza lascia di conseguenza ragionevol- mente dubitare che il marito sia effettivamente latitante. 6.4 Ma a tale incongruenza si aggiunge, inoltre, un ulteriore elemento di perplessità e meglio il cambio di domicilio avvenuto nel settembre 2022. In effetti, di quest’ultimo si sarebbe proprio occupato il marito della ricorrente, il quale avrebbe fatto ritorno al domicilio con l’intento di gestire personal- mente la situazione “poco tempo fa c’è stato il cambio indirizzo, quindi ri- guardo agli abbonamenti del gas e dell’elettricità ha dovuto tornare a casa ed è rimasto qualche giorno” (cfr. atto della SEM n. 31/13, D18 pag. 3) e ancora “come ho detto prima, aveva dovuto venire mio marito per forza per il cambio d’indirizzo” (cfr. atto della SEM n. 31/13, D26 pag. 4). È stato dunque proprio il marito ad annunciare il cambio di domicilio alle autorità. Anche tale elemento induce a ritenere, in contrasto con quanto affermato dalla ricorrente, che il marito non si trovi concretamente in stato di latitanza. 6.5 Si osservi, da ultimo, per mera sovrabbondanza, che il marito è stato rintracciato presso il proprio domicilio, senza che risultino comportamenti volti a occultare la propria presenza. Questo Tribunale ritiene che tale ele- mento lasci presumere che le autorità competenti non abbiano effettiva- mente attivato ricerche mirate,

Erwägungen (13 Absätze)

E. 7 Per quanto attiene invece alla circostanza di essere espatriata illegal- mente, nell’allegato ricorsuale non è stato fornito alcun nuovo elemento concreto da parte della ricorrente, la quale si è limitata a ribadire quanto già riferito durante la sua audizione (cfr. ricorso, pag. 4). Pertanto, si ri- manda integralmente quanto già indicato correttamente dall’autorità infe- riore nella propria decisione (cfr. decisione impugnata, pagg. 4-5).

E. 8.1 Infine, quanto alla persecuzione non ritenuta attuale dall’autorità infe- riore (cfr. ricorso, pag. 5), il Tribunale ritiene che non vi sia motivo di sco- starsi da tale conclusione.

E. 8.2 In casu risulta che la ricorrente sia stata processata in Turchia a causa della sua appartenenza al movimento (...); la stessa ha tuttavia potuto be- neficiare del “sincero pentimento” secondo l’art. 221 del Codice penale turco (Türk Ceza Kanunu [di seguito: TCK]) (cfr. MdP n. 2/2; MdP 5/15).

E. 8.3 Il “sincero pentimento” è un istituto giuridico previsto dal diritto penale turco che consente, in determinati casi, la riduzione o l’esenzione dalla pena per chi si dissocia volontariamente da un’organizzazione criminale, in particolare terroristica, e collabora in modo concreto con le autorità. Tale collaborazione deve avvenire spontaneamente, e — per essere conside- rata rilevante ai fini dell’esclusione della pena — deve precedere l’apertura del procedimento preliminare (cfr. Republic of Turkey, Türk Ceza Kanunu, ultimo aggiornamento il 5 marzo 2025, < https://avsaimincekas.com/de/ka- nunlar/tck-turk-ceza-kanunu/#birinci-bolum-cezalar >, consultato il 24 lu- glio 2025; Republic of Turkey, Penal Code of Turkey, 15.02.2015, <https://www.ecoi.net/en/file/local/1201150/1226_1480070563_turkey-cc- 2004-am2016-en.pdf>, consultato il 29 luglio 2025).

E. 8.4 Dagli atti risulta che, in considerazione dell’applicazione del “sincero pentimento”, la ricorrente è stata esentata dall’esecuzione della pena pre- vista per il reato di appartenenza a un’organizzazione terroristica, con l’im- posizione, in via alternativa, della misura della libertà vigilata per la durata di un anno. Parallelamente, l’autorità giudiziaria ha disposto la revoca del

D-4487/2023 Pagina 11 controllo giudiziario e dell’obbligo di firma quindicinale, precedentemente imposti (cfr. MdP n. 5/15). La misura di libertà vigilata è scaduta, come rilevato dall’autorità inferiore (cfr. decisione impugnata, pag. 5), in data (…) gennaio 2021, determinando così la conclusione del procedimento giudi- ziario a suo carico, circostanza confermata anche dalla stessa interessata (cfr. atto della SEM n. 53/10, D17, pag. 3). Considerato, poi, che la ricor- rente ha lasciato il territorio turco in data (…) aprile 2022 (cfr. MdP n. 33/3), ovvero oltre un anno dopo il termine della misura restrittiva applicata in luogo della pena, e che la durata della condizionale, nonostante la possi- bilità di proroga fino a tre anni prevista dall’art. 221/5 TCK (cfr. ÖNDIN HA- SAN BURAK, Terör Örgütü Üyeliği Suçunda Etkin Pişmanlık [Pentimento at- tivo in caso di appartenenza a un’associazione terroristica], in: Türkiye Ada- let Akademisi Dergisi [Rivista dell’Accademia Turca di Giustizia], 15.07.2020, < https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1553481 >, consultato il 29 luglio 2025; Republic of Turkey, Penal Code of Turkey, ul- timo aggiornamento il 5 marzo 2025, abgerufen auf < https://av-sai- mincekas.com/de/kanunlar/tck-turk-ceza-kanunu/#birinci-bolum-cezalar >, consultato il 29 luglio 2025), non risulta dagli atti di causa essere stata or- dinata, il Tribunale ritiene che l’eventuale persecuzione legata a tale vi- cenda non possa più considerarsi attuale. Di conseguenza, essa non ap- pare rilevante ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato.

E. 8.5 Quanto alla censura ricorsuale, secondo cui la ricorrente – nonostante abbia beneficiato del pentimento attivo e avendo la stessa terminato il pe- riodo di libertà vigilata – dovrebbe essere ammessa al beneficio dell’asilo in ragione dell’aggressione subita poco prima del suo espatrio e del fatto di risultare nell’elenco dei soggetti considerati terroristi (cfr. ricorso, pag. 5), il Tribunale ritiene che tale censura non sia fondata e, pertanto, debba es- sere respinta. Da un lato poiché, come già esposto in precedenza, la ricor- rente non ha reso verosimile di aver subito un’aggressione poco prima del suo espatrio (cfr. supra consid. 6.2), dall’altro poiché la documentazione prodotta con il gravame, consistente in un foglio contenente una lista di nomi di persone e le relative generalità, non risulta in alcun modo idonea a corroborare quanto da lei asserito.

E. 8.6 A titolo completivo, in merito alle asserite “ristrutturazioni” processuali, ovvero delle ripetizioni di procedimenti, di cui la ricorrente avrebbe riferito durante le sue audizioni (cfr. atto della SEM n. 31/13, D45 pagg. 9-10), il Tribunale ritiene opportuno evidenziare che, qualora la ricorrente fosse stata effettivamente coinvolta in ulteriori procedimenti giudiziari, oltre a quelli già conosciuti, ne sarebbe con ogni probabilità venuta a conoscenza, disponendo la stessa dell’accesso alla piattaforma E-Devlet. In tal caso,

D-4487/2023 Pagina 12 avrebbe potuto – e dovuto – fornire la relativa documentazione. Tuttavia, considerato anche il tempo trascorso, nulla è stato prodotto in tal senso. Ne consegue che le affermazioni della ricorrente circa presunte “ristruttu- razioni” processuali a suo carico appaiono del tutto speculative e prive di qualsiasi riscontro probatorio agli atti.

E. 9 Visto quanto sopra, si deve concludere che le censure ricorsuali non sono in grado di sovvertire le conclusioni dell’autorità inferiore, le quali vengono integralmente confermate da parte del Tribunale.

E. 10 In esito, non essendo l’autorità inferiore incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi), il ricorso deve essere respinto e la decisione con- fermata.

E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, poiché le richieste di giudizio non risultavano d'acchito sprovviste di proba- bilità di successo e potendo inoltre partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, va accolta la domanda di assistenza giudiziaria formulata nel ricorso (art. 65 cpv. 1 PA). Le spese processuali non vengono quindi prele- vate.

E. 12.1 Di riflesso, occorre porre il ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 102m LAsi. Il Tribunale nomina quindi Elisabetta Luda, SOS Ticino Consultorio Giuridico, quale patrocinatrice d'ufficio.

E. 12.2 Nei casi di nomina di una patrocinatrice d'ufficio, la tariffa oraria per i rappresentanti professionali che non sono avvocati oscilla tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi (art. 10 cpv. 2 TS-TAF) – in materia d'asilo il Tribunale applica una tariffa oraria tra i 100 e 150 franchi – essendo precisato che le spese non necessarie non sono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Nello specifico, la patrocinatrice non ha presentato una nota d'onorario relativa alle prestazioni da lei svolte. Tuttavia, chiamato a fissare l'indennità sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il Tribunale ritiene opportuno accordarle un importo complessivo di

D-4487/2023 Pagina 13 CHF 500.– in considerazione della ridotta complessità degli atti di causa (artt. 9 cpv. 1, 10 cpv. 1-2 e 12 TS-TAF).

E. 13 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

D-4487/2023 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. La domanda di gratuito patrocinio è accolta. La signora Elisabetta Luda, SOS Ticino Consultorio Giuridico, è nominata quale patrocinatrice d’ufficio. 5. Alla patrocinatrice d’ufficio è accordato un onorario di CHF 500.– a carico della cassa del Tribunale. La ricorrente sarà tenuta a rimborsare tale im- porto al Tribunale qualora, in futuro, venisse meno il suo stato di bisogno. 6. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can- tonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sara Miljanovic

Data di spedizione:

D-4487/2023 Pagina 15 Comunicazione a: – rappresentante della ricorrente con in allegato il modulo "Indirizzo per il pagamento" (raccomandata) – SEM, per l'incarto N (…) (in copia) – Autorità cantonale competente (in copia)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4487/2023 Sentenza del 6 novembre 2025 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), William Waeber, Susanne Bolz-Reimann, cancelliera Sara Miljanovic. Parti A._______, nata il (...), Turchia, patrocinata da Elisabetta Luda, SOS Ticino Consultorio Giuridico, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 14 luglio 2023 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadina turca, ha depositato in data (...) maggio 2022 una domanda d'asilo in Svizzera. B. In data (...) ottobre 2022 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM o autorità inferiore) ha svolto un'audizione approfondita sui motivi d'asilo (cfr. atto della SEM n. [{...}]-31/13) nonché, successivamente all'assegnazione della procedura ampliata avvenuta il 10 ottobre 2022, un'audizione integrativa il (...) maggio 2023 (cfr. atto della SEM n. 53/10). Nel corso delle summenzionate audizioni l'interessata ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere cittadina della Turchia, originaria di B._______. L'interessata viveva ad C._______ con il marito e le (...) figlie. Successivamente al colpo di Stato del 2016, lei e il marito - entrambi (...) e membri del movimento (...) - sarebbero stati sospesi e, successivamente, licenziati. Il marito, dopo essere stato tenuto in custodia cautelare, sarebbe stato processato per appartenenza all'organizzazione (...) e condannato a (...) anni e (...) mesi; pena che lo avrebbe successivamente portato alla latitanza. In data (...) aprile 2019, la Polizia si sarebbe invece recata presso il domicilio dell'interessata, prelevandola e trattenendola in custodia cautelare per (...) giorni, durante i quali avrebbe subito diversi maltrattamenti. Una volta liberata, con sentenza del (...) gennaio 2020, l'interessata sarebbe stata condannata per appartenenza ad un gruppo terroristico. Tuttavia, la stessa è stata esentata da pena ed è stata sottoposta a libertà vigilata per un anno, avendo potuto beneficiare - grazie a una lettera - del riconoscimento del "sincero pentimento". Poco prima dell'espatrio, avvenuto nel (...) 2022, l'interessata sarebbe stata avvicinata da un'auto (...) con a bordo alcune persone, che lei in seguito avrebbe identificato come poliziotti in borghese. Questi l'avrebbero prelevata e maltrattata, nel tentativo di estorcerle informazioni sul marito, allora latitante. In seguito a tale episodio, e con l'aiuto del padre, l'interessata sarebbe riuscita ad espatriare il (...) aprile 2022. Una volta giunta in Svizzera e presentata la domanda d'asilo, avrebbe pubblicato sui social media alcuni post critici nei confronti del Presidente e altri membri del Governo; contenuti che avrebbero portato all'apertura di un'indagine a suo carico e alla sua attivazione come persona ricercata da parte delle autorità. Nei suoi confronti sarebbero stati emessi da parte delle autorità competenti dei mandati di accompagnamento coattivo. La ricorrente teme, qualora facesse ritorno nel proprio Paese, potrebbe essere sottoposta a una condanna sproporzionata e teme per la propria incolumità fisica. A sostegno della propria domanda d'asilo, l'interessata ha consegnato all'autorità inferiore diversi documenti, tra cui i più significativi: l'originale della carta di identità (cfr. mezzo di prova della SEM [di seguito: MdP] n. 1/2); copia dell'estratto del casellario giudiziario (cfr. MdP n. 2/2); copia sentenza motivata (cfr. MdP n. 5/15); copia verbale di udienza (cfr. MdP n. 6/8); copia verbale dei funzionari della Sezione sicurezza (cfr. MdP n. 18/2); copia scritto della Prefettura di C._______ (cfr. MdP n. 19/3); copia verbale (cfr. MdP n. 26/2); copia scritto Direzione generale della polizia (cfr. MdP n. 27/3); copia scritto Direzione provinciale della polizia (cfr. MdP n. 28/3); copia informativa valichi di frontiera (cfr. MdP n. 32/3). C. Con decisione 14 luglio 2023, notificata in data 19 luglio 2023 (cfr. atto della SEM n. 57/1), la SEM ha respinto la domanda d'asilo della richiedente - riconoscendole tuttavia la qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga - e ha pronunciato contestualmente il suo allontanamento, ponendola tuttavia al beneficio dell'ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. D. Per il tramite del ricorso 17 agosto 2023 (inviato il giorno successivo, cfr. tracciamento dell'invio; data di entrata: 21 agosto 2023), l'interessata è insorta avverso la succitata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), concludendo all'accoglimento del ricorso e alla concessione dell'asilo. Altresì, la ricorrente ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria totale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio con nomina di Elisabetta Luda quale patrocinatrice d'ufficio, con protesta di spese e ripetibili. All'impugnativa, quale nuova documentazione, è stata annessa in copia l'elenco terroristi, nonché una dichiarazione entrate e uscite della Croce Rossa Svizzera del 18 agosto 2023. E. Ulteriori fatti, in particolare la nutrita documentazione giudiziaria agli atti, e argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 1.3 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. 1.4 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato riconosciuta la qualità di rifugiata alla ricorrente per motivi soggettivi insorti dopo la fuga ex art. 54 LAsi, e di conseguenza essendo la stessa stata posta al beneficio dell'ammissione provvisoria con decisione del 14 luglio 2023, non avendo altresì l'insorgente censurato la pronuncia dell'allontanamento in sede ricorsuale, oggetto del presente litigio risulta pertanto essere esclusivamente la questione della concessione dell'asilo. 4. Nel provvedimento querelato l'autorità inferiore ha dapprima esaminato le circostanze relative alle presunte persecuzioni subite dalla ricorrente in Turchia a causa del marito, latitante dopo essere stato condannato a una pena detentiva, nonché quelle legate al suo espatrio illegale, giungendo alla conclusione che tali circostanze risultavano essere inverosimili. In particolare, le presunte persecuzioni subite dalla ricorrente in relazione alla latitanza del marito sarebbero contraddittorie rispetto ai documenti da lei presentati. La ricorrente avrebbe infatti riferito di essere stata prelevata e minacciata da agenti in borghese per ottenere informazioni sul marito; tuttavia, dalla documentazione agli atti, risulterebbe che egli non si trovi in uno stato di latitanza, ritenuto che in occasione di un sopralluogo della polizia presso domicilio della ricorrente, egli sarebbe stato trovato presente e avrebbe egli stesso informato gli agenti che la moglie si trovava in Svizzera. Inoltre, sarebbe emerso che ad occuparsi della registrazione del cambio di domicilio della famiglia sarebbe stato proprio il marito, e ciò nonostante l'asserita latitanza. Per l'autorità inferiore, di fronte a queste incongruenze, la ricorrente avrebbe fornito spiegazioni giudicate inverosimili. Per quanto riguarda invece l'affermazione secondo cui l'interessata sarebbe espatriata illegalmente con l'aiuto di un passatore contattato dal padre, l'autorità inferiore ha evidenziato che, dai documenti presentati, risulterebbe invece un espatrio avvenuto legalmente. Le autorità competenti hanno infatti registrato la sua partenza all'aeroporto di D._______ il (...) aprile 2022 alle ore (...). Neppure di fronte a tale incongruenza, l'interessata sarebbe stata in grado di fornire una spiegazione convincente, limitandosi a dichiarare di non sapere come sia stato ottenuto il passaporto e dichiarando di non comprendere come sia riuscita a lasciare il Paese, nonostante fosse soggetta a un divieto. Quanto alla condanna della ricorrente per appartenenza al movimento (...), l'autorità inferiore ha rilevato che, essendo la ricorrente stata esentata dalla pena e sottoposta unicamente a una misura di libertà vigilata della durata di un anno, scaduta poi in data (...) gennaio 2021, detta procedura poteva ritenersi conclusa. Di conseguenza, la persecuzione non sarebbe più attuale e, pertanto, non sarebbe rilevante ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato. L'autorità inferiore ha infine rilevato che l'interessata, indagata per aver condiviso sui social media contenuti critici verso il Presidente e altri membri del Governo, sarebbe esposta a una persecuzione legata all'espressione della propria opinione politica. Di conseguenza, le è stato riconosciuto lo status di rifugiata ai sensi dell'art. 3 LAsi, ritenendo sussistenti seri rischi in caso di ritorno nel Paese d'origine. Tuttavia, non le è stato concesso l'asilo, in quanto la situazione persecutoria è sorta solo dopo il suo espatrio dalla Turchia. L'autorità ha infine stabilito che, essendole stato riconosciuto lo status di rifugiata e applicandosi di conseguenza il divieto di respingimento previsto dall'art. 5 LAsi, l'allontanamento verso il Paese d'origine, è inammissibile. L'interessata è stata ammessa provvisoriamente in Svizzera. 4.1 Con il suo ricorso l'insorgente chiede l'annullamento della decisione dell'autorità inferiore e la concessione dell'asilo, senza tuttavia contestare l'ammissione provvisoria. Quanto alle allegazioni ritenute non verosimili dall'autorità inferiore, la ricorrente ritiene infondato tale giudizio. In merito alla latitanza del marito e alle incongruenze rilevate nei documenti da lei presentati, l'interessata sostiene che la Polizia, recatasi al domicilio con un mandato di accompagnamento a suo nome, non avrebbe potuto arrestare una persona diversa da quella indicata nei documenti. Inoltre per la ricorrente non vi sarebbe prova che gli agenti sapessero della latitanza del marito, considerato anche che C._______ è una delle città più popolose della Turchia. Per quanto riguarda l'espatrio illegale, la ricorrente ribadisce che questo sia stato organizzato dal padre, e che lei non disponeva di documenti personali; il passaporto sarebbe stato ottenuto per il tramite dell'organizzazione. Il fatto che la partenza sia stata registrata non implicherebbe, per la ricorrente, che questa sia avvenuta legalmente, potendo il divieto di espatrio essere stato ignorato o anche essere stato sospeso. Infine, a fronte della mancata considerazione da parte dell'autorità inferiore dell'attualità delle persecuzioni, la ricorrente riferisce di essere stata aggredita poco prima del suo espatrio e di risultare oggi iscritta in un elenco di presunti terroristi. Considerato il contesto complessivo, le violenze subite durante la custodia cautelare e i mezzi di prova presentati, per la ricorrente sussisterebbe un fondato timore attuale di persecuzione, rilevante ai fini del riconoscimento dell'asilo. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. 5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). 5.4 Vi è luogo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione riflessa quando dei famigliari di una persona perseguitata sono esposti a delle rappresaglie, siano esse finalizzate all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira (cfr. sentenza del Tribunale D-7067/2017 del 19 novembre 2018 consid. 3.2). In tale ambito si necessita di apprezzare l'intensità del rischio di esposizione a persecuzioni in funzione delle circostanze del caso in esame (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3; anche sentenza D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 6.2.1). Sarà rilevante ai sensi dell'asilo, allorché la persona che è toccata dalla persecuzione riflessa, è esposta a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi o deve temere che tali pregiudizi in un futuro prossimo e secondo un'elevata probabilità saranno causati (cfr. per la nozione di persecuzione riflessa la DTAF 2007/19 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. anche fra le altre la sentenza del Tribunale D-2511/2021 dell'8 febbraio 2022 consid. 8.2). 6. 6.1 Dapprima, in merito alla condizione di latitanza del marito della ricorrente e, di conseguenza, alle asserite persecuzioni riflesse nei suoi confronti, il Tribunale giunge alla conclusione che, come correttamente rilevato dall'autorità inferiore (cfr. decisione, pag. 4), queste risultano essere inverosimili. 6.2 Durante le audizioni, la ricorrente ha riferito che, poco prima del suo espatrio avvenuto nell'aprile 2022, sarebbe stata avvicinata da alcuni agenti in abiti civili a bordo di un'auto (...). Con il pretesto di chiederle delle informazioni, l'avrebbero fatta salire a bordo del veicolo; una volta all'interno, l'avrebbero afferrata per i capelli e le avrebbero rivolto domande per scoprire dove si trovasse il marito, ritenuto come le autorità turche non fossero a conoscenza del suo indirizzo e non lo trovassero al domicilio (cfr. atto della SEM n. 53/10, D32 pag. 5). Una volta risposto di non sapere dove si trovasse il marito, i poliziotti le avrebbero fatto sbattere la testa contro il sedile (cfr. atto della SEM n. 53/10, D46 pag. 10) e, successivamente, lasciata andare. Dopo tale episodio, l'interessata avrebbe contattato il padre e la sorella, decidendo poi di espatriare (cfr. atto della SEM n. 53/10, D46 pag. 10). Nel corso delle audizioni, la ricorrente ha riferito più volte che il marito, condannato a una pena detentiva di (...) anni e (...) mesi, si troverebbe attualmente in stato di latitanza (cfr. atto della SEM n. 31/13, D18 pag. 3; cfr. atto della SEM n. 53/10, D20 pag. 4). In merito a tale circostanza, la ricorrente ha costantemente dichiarato di non conoscere il luogo in cui si trovasse il marito, affermando: "viene ogni tanto, ma non so dove si trova" (cfr. atto della SEM n. 31/13, D18 pag. 2). La ricorrente ha infatti confermato che il marito rientrava saltuariamente a casa per brevi periodi, per poi allontanarsi nuovamente: "magari arriva per quattro giorni, poi per dieci giorni non c'è" (cfr. atto della SEM n. 31/13, D20 pag. 4). La ricorrente ha inoltre precisato che il marito sarebbe potuto essere arrestato in qualunque momento dalle forze dell'ordine ai fini dell'esecuzione della pena (cfr. atto della SEM n. 53/10, D20 pag. 4), e che, pertanto, "non sta dov'è il nostro domicilio ufficiale" (cfr. atto della SEM n. 53/10, D23 pag. 4). Sennonché la Polizia, recatasi presso il domicilio della ricorrente nell'ambito della procedura avviata a suo carico a seguito delle condivisioni sui social media dopo il suo espatrio, avrebbe trovato, per ben due volte, il marito (cfr. MdP n. 18/2 e MdP n. 26/02). A fronte delle domande poste dalla Polizia in merito alla moglie, egli avrebbe dichiarato che quest'ultima si trovava in Svizzera. Interrogata successivamente in merito a tale divergenza, la ricorrente avrebbe spiegato che, in quel momento, la Polizia stava cercando lei e, ritenuto che il mandato di accompagnamento era a suo nome, sarebbe stato contro la legge procedere ad arrestare il marito. Aggiungendo poi che "i poliziotti, normalmente, non sanno niente degli altri. Prendono gli ordini soltanto nei confronti della persona in questione" (cfr. atto della SEM n. 53/10, D47 pag. 7). 6.3 Ora, partendo dall'ipotesi in cui la Polizia non avrebbe potuto, in quel momento, fermare il marito, il Tribunale rileva tuttavia che risulta difficile comprendere per quale ragione le autorità turche, una volta accertata l'identità del marito, non avrebbero potuto procedere al suo arresto in un momento successivo, così da consentire l'esecuzione della pena a suo carico. Ciò considerando come, a detta della ricorrente, le autorità turche avrebbero potuto arrestarlo in qualsiasi momento (cfr. atto della SEM n. 53/10, D20 pag. 4). Parimenti, non si comprende per quale motivo il marito, consapevole della propria asserita condizione di latitanza e del fatto di essere attivamente ricercato da parte delle autorità, non si sia allontanato dal proprio domicilio dopo che la polizia vi si era recata per cercare la moglie. Al contrario, egli è rimasto nell'abitazione, disinteressandosi del rischio concreto che le forze di polizia potessero farvi ritorno in qualsiasi momento; rischio confermato peraltro anche dalla stessa ricorrente "siccome ci sono tanti procedimenti nei miei confronti, la polizia viene all'indirizzo ogni settimana" (cfr. atto della SEM n. 53/10, D23 pag. 4). Ciò considerato, oltretutto, che "lui pensava che fossero venuti a prenderlo" (cfr. atto della SEM n. 53/10, D44 pag. 6). Tale circostanza lascia di conseguenza ragionevolmente dubitare che il marito sia effettivamente latitante. 6.4 Ma a tale incongruenza si aggiunge, inoltre, un ulteriore elemento di perplessità e meglio il cambio di domicilio avvenuto nel settembre 2022. In effetti, di quest'ultimo si sarebbe proprio occupato il marito della ricorrente, il quale avrebbe fatto ritorno al domicilio con l'intento di gestire personalmente la situazione "poco tempo fa c'è stato il cambio indirizzo, quindi riguardo agli abbonamenti del gas e dell'elettricità ha dovuto tornare a casa ed è rimasto qualche giorno" (cfr. atto della SEM n. 31/13, D18 pag. 3) e ancora "come ho detto prima, aveva dovuto venire mio marito per forza per il cambio d'indirizzo" (cfr. atto della SEM n. 31/13, D26 pag. 4). È stato dunque proprio il marito ad annunciare il cambio di domicilio alle autorità. Anche tale elemento induce a ritenere, in contrasto con quanto affermato dalla ricorrente, che il marito non si trovi concretamente in stato di latitanza. 6.5 Si osservi, da ultimo, per mera sovrabbondanza, che il marito è stato rintracciato presso il proprio domicilio, senza che risultino comportamenti volti a occultare la propria presenza. Questo Tribunale ritiene che tale elemento lasci presumere che le autorità competenti non abbiano effettivamente attivato ricerche mirate, considerando che il domicilio avrebbe dovuto rappresentare, logicamente, il primo luogo da verificare. 6.6 Alla luce di quanto sopra, risulta pertanto inverosimile che le autorità turche non sappiano dove si trovi il marito della ricorrente. Si deve dunque concludere che la latitanza di questi appare inverosimile e che, di conseguenza, anche la circostanza secondo la quale quest'ultima abbia subito da parte di poliziotti i fatti da lei descritti in precedenza (cfr. supra consid. 6.2) e che possa subire, anche in futuro, una persecuzione riflessa risulta essere inverosimile.

7. Per quanto attiene invece alla circostanza di essere espatriata illegalmente, nell'allegato ricorsuale non è stato fornito alcun nuovo elemento concreto da parte della ricorrente, la quale si è limitata a ribadire quanto già riferito durante la sua audizione (cfr. ricorso, pag. 4). Pertanto, si rimanda integralmente quanto già indicato correttamente dall'autorità inferiore nella propria decisione (cfr. decisione impugnata, pagg. 4-5). 8. 8.1 Infine, quanto alla persecuzione non ritenuta attuale dall'autorità inferiore (cfr. ricorso, pag. 5), il Tribunale ritiene che non vi sia motivo di scostarsi da tale conclusione. 8.2 In casu risulta che la ricorrente sia stata processata in Turchia a causa della sua appartenenza al movimento (...); la stessa ha tuttavia potuto beneficiare del "sincero pentimento" secondo l'art. 221 del Codice penale turco (Türk Ceza Kanunu [di seguito: TCK]) (cfr. MdP n. 2/2; MdP 5/15). 8.3 Il "sincero pentimento" è un istituto giuridico previsto dal diritto penale turco che consente, in determinati casi, la riduzione o l'esenzione dalla pena per chi si dissocia volontariamente da un'organizzazione criminale, in particolare terroristica, e collabora in modo concreto con le autorità. Tale collaborazione deve avvenire spontaneamente, e - per essere considerata rilevante ai fini dell'esclusione della pena - deve precedere l'apertura del procedimento preliminare (cfr. Republic of Turkey, Türk Ceza Kanunu, ultimo aggiornamento il 5 marzo 2025, https://avsaimincekas.com/de/kanunlar/tck-turk-ceza-kanunu/#birinci-bolum-cezalar >, consultato il 24 luglio 2025; Republic of Turkey, Penal Code of Turkey, 15.02.2015, , consultato il 29 luglio 2025). 8.4 Dagli atti risulta che, in considerazione dell'applicazione del "sincero pentimento", la ricorrente è stata esentata dall'esecuzione della pena prevista per il reato di appartenenza a un'organizzazione terroristica, con l'imposizione, in via alternativa, della misura della libertà vigilata per la durata di un anno. Parallelamente, l'autorità giudiziaria ha disposto la revoca del controllo giudiziario e dell'obbligo di firma quindicinale, precedentemente imposti (cfr. MdP n. 5/15). La misura di libertà vigilata è scaduta, come rilevato dall'autorità inferiore (cfr. decisione impugnata, pag. 5), in data (...) gennaio 2021, determinando così la conclusione del procedimento giudiziario a suo carico, circostanza confermata anche dalla stessa interessata (cfr. atto della SEM n. 53/10, D17, pag. 3). Considerato, poi, che la ricorrente ha lasciato il territorio turco in data (...) aprile 2022 (cfr. MdP n. 33/3), ovvero oltre un anno dopo il termine della misura restrittiva applicata in luogo della pena, e che la durata della condizionale, nonostante la possibilità di proroga fino a tre anni prevista dall'art. 221/5 TCK (cfr. Öndin Hasan Burak, Terör Örgütü Üyeli i Suçunda Etkin Pi manlik [Pentimento attivo in caso di appartenenza a un'associazione terroristica], in: Türkiye Adalet Akademisi Dergisi [Rivista dell'Accademia Turca di Giustizia], 15.07.2020, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1553481 , consultato il 29 luglio 2025; Republic of Turkey, Penal Code of Turkey, ultimo aggiornamento il 5 marzo 2025, abgerufen auf https://av-saimincekas.com/de/kanunlar/tck-turk-ceza-kanunu/#birinci-bolum-cezalar , consultato il 29 luglio 2025), non risulta dagli atti di causa essere stata ordinata, il Tribunale ritiene che l'eventuale persecuzione legata a tale vicenda non possa più considerarsi attuale. Di conseguenza, essa non appare rilevante ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato. 8.5 Quanto alla censura ricorsuale, secondo cui la ricorrente - nonostante abbia beneficiato del pentimento attivo e avendo la stessa terminato il periodo di libertà vigilata - dovrebbe essere ammessa al beneficio dell'asilo in ragione dell'aggressione subita poco prima del suo espatrio e del fatto di risultare nell'elenco dei soggetti considerati terroristi (cfr. ricorso, pag. 5), il Tribunale ritiene che tale censura non sia fondata e, pertanto, debba essere respinta. Da un lato poiché, come già esposto in precedenza, la ricorrente non ha reso verosimile di aver subito un'aggressione poco prima del suo espatrio (cfr. supra consid. 6.2), dall'altro poiché la documentazione prodotta con il gravame, consistente in un foglio contenente una lista di nomi di persone e le relative generalità, non risulta in alcun modo idonea a corroborare quanto da lei asserito. 8.6 A titolo completivo, in merito alle asserite "ristrutturazioni" processuali, ovvero delle ripetizioni di procedimenti, di cui la ricorrente avrebbe riferito durante le sue audizioni (cfr. atto della SEM n. 31/13, D45 pagg. 9-10), il Tribunale ritiene opportuno evidenziare che, qualora la ricorrente fosse stata effettivamente coinvolta in ulteriori procedimenti giudiziari, oltre a quelli già conosciuti, ne sarebbe con ogni probabilità venuta a conoscenza, disponendo la stessa dell'accesso alla piattaforma E-Devlet. In tal caso, avrebbe potuto - e dovuto - fornire la relativa documentazione. Tuttavia, considerato anche il tempo trascorso, nulla è stato prodotto in tal senso. Ne consegue che le affermazioni della ricorrente circa presunte "ristrutturazioni" processuali a suo carico appaiono del tutto speculative e prive di qualsiasi riscontro probatorio agli atti.

9. Visto quanto sopra, si deve concludere che le censure ricorsuali non sono in grado di sovvertire le conclusioni dell'autorità inferiore, le quali vengono integralmente confermate da parte del Tribunale.

10. In esito, non essendo l'autorità inferiore incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi), il ricorso deve essere respinto e la decisione confermata.

11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, poiché le richieste di giudizio non risultavano d'acchito sprovviste di probabilità di successo e potendo inoltre partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, va accolta la domanda di assistenza giudiziaria formulata nel ricorso (art. 65 cpv. 1 PA). Le spese processuali non vengono quindi prelevate. 12. 12.1 Di riflesso, occorre porre il ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 102m LAsi. Il Tribunale nomina quindi Elisabetta Luda, SOS Ticino Consultorio Giuridico, quale patrocinatrice d'ufficio. 12.2 Nei casi di nomina di una patrocinatrice d'ufficio, la tariffa oraria per i rappresentanti professionali che non sono avvocati oscilla tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi (art. 10 cpv. 2 TS-TAF) - in materia d'asilo il Tribunale applica una tariffa oraria tra i 100 e 150 franchi - essendo precisato che le spese non necessarie non sono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Nello specifico, la patrocinatrice non ha presentato una nota d'onorario relativa alle prestazioni da lei svolte. Tuttavia, chiamato a fissare l'indennità sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il Tribunale ritiene opportuno accordarle un importo complessivo di CHF 500.- in considerazione della ridotta complessità degli atti di causa (artt. 9 cpv. 1, 10 cpv. 1-2 e 12 TS-TAF).

13. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. La domanda di gratuito patrocinio è accolta. La signora Elisabetta Luda, SOS Ticino Consultorio Giuridico, è nominata quale patrocinatrice d'ufficio.

5. Alla patrocinatrice d'ufficio è accordato un onorario di CHF 500.- a carico della cassa del Tribunale. La ricorrente sarà tenuta a rimborsare tale importo al Tribunale qualora, in futuro, venisse meno il suo stato di bisogno.

6. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sara Miljanovic Data di spedizione: Comunicazione a:

- rappresentante della ricorrente con in allegato il modulo "Indirizzo per il pagamento" (raccomandata)

- SEM, per l'incarto N (...) (in copia)

- Autorità cantonale competente (in copia)