Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere)
Sachverhalt
A. A._______, privo di documenti di identità, dichiaratosi cittadino afgano, nato il 1° gennaio 2004, è arrivato in Svizzera il 26 luglio 2021 depositando, il medesimo giorno, una domanda d’asilo (cfr. atti Segreteria di Stato della migrazione di seguito: “SEM” o “autorità inferiore” n. […]-1/1, 2/3, 6/1). Egli sarebbe espatriato nel 2019 e avrebbe raggiunto l’Europa, più specificatamente la Grecia, nello stesso anno (cfr. atto SEM n. 5/2). B. Dal riscontro della banca dati “EURODAC” del 28 luglio 2021, è risultato che il 21 febbraio 2020 lo stesso ha depositato una domanda d’asilo in Grecia e che, il medesimo giorno, le autorità greche hanno provveduto alla registrazione delle sue impronte (cfr. atto SEM n. 10/1). C. Il 18 agosto 2021, la SEM ha svolto un’audizione sommaria sulla sua persona quale richiedente minorenne non accompagnato (RMNA) alla presenza del suo rappresentante legale e persona di fiducia. Dal verbale redatto in tale occasione (cfr. atto SEM n. 18/13) si evince sostanzialmente che l’interessato ha dichiarato di essere nato il 7 giugno 2004 (e non il 1° gennaio 2004 come invece indicato precedentemente, cfr. atto SEM
n. 2/3). Egli sarebbe nato e cresciuto nel villaggio di B._______, nel distretto di C._______, nella provincia di D._______ e sarebbe di etnia hazara. Egli non avrebbe seguito alcuna formazione scolastica avendo dovuto lavorare già dall’età di nove anni quale imbianchino. Nel 2018, all’età di quattordici anni, egli sarebbe stato colpito al braccio da un colpo di arma da fuoco il giorno in cui degli uomini, presunti talebani, a lui sconosciuti, avrebbero fatto irruzione nell’abitazione della sua famiglia con lo scopo di uccidere suo padre. A seguito di un periodo di degenza presso l’ospedale e considerata la gravità di quanto accaduto, sua sorella maggiore avrebbe preso la decisione di trasferirsi con lo stesso a E._______ (nel nord-est dell’Afghanistan), dove avrebbe vissuto per un anno. Durante quel periodo, i talebani, che controllavano la città, lo avrebbero costretto, in diverse occasioni, a prestare loro supporto nel trasporto di acqua, cibo e armi. Una sera egli avrebbe sentito un annuncio, proveniente da una delle moschee adiacenti alla loro abitazione, secondo cui un componente di ogni famiglia del villaggio avrebbe dovuto integrare le fila del gruppo terroristico Hezb-e Wahdat-e Islami (Partito dell’Unità Islamica dell’Afghanistan). Sua sorella, non appena venutane a conoscenza, lo avrebbe costretto a lasciare tale luogo. Dopo otto o nove
D-5302/2021 Pagina 3 giorni, egli sarebbe dunque espatriato in Pakistan, per poi recarsi in Iran, in Turchia, in Grecia – dove lo stesso avrebbe depositato una domanda d’asilo che sarebbe tuttavia stata respinta dalle autorità greche – in Albania, in Montenegro, in Bosnia, in Italia per infine raggiungere la Svizzera. A sostegno delle sue allegazioni, l’interessato ha trasmesso all’autorità inferiore una copia della sua taskara, una copia della copertina del corano di famiglia e una copia della copertina del suo libretto vaccinale (cfr. atto SEM n. 38/1). D. Il 26 agosto 2021, considerato che le dichiarazioni rilasciate dall’interessato in merito alla propria età risultavano essere di dubbia attendibilità, la SEM ha incaricato il Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) di eseguire una perizia al fine di determinare la sua effettiva età (cfr. atto SEM n. 22/2). Da tali esami, che hanno avuto luogo il 2 settembre 2021 (cfr. atto SEM n. 25/14), è risultato che la minore età del ricorrente era possibile; egli avrebbe infatti avuto al minimo 17.9 anni e un massimo di 24 anni. E. Il 26 ottobre 2021, il ricorrente ha trasmesso all’autorità inferiore una copia dei certificati e dei diplomi relativi al marito di sua cugina (cfr. atto SEM
n. 39/1), e, il giorno successivo, una copia di una lettera di minacce che sarebbe stata lasciata presso la sua abitazione dai talebani (cfr. atto SEM
n. 40/1). F. Il 28 ottobre 2021, la SEM ha provveduto all’audizione sui motivi d’asilo dell’interessato. Dal verbale redatto in tale occasione (cfr. atto SEM
n. 33/10) risulta, più precisamente rispetto a quanto da lui dichiarato in precedenza, che nel 2018 degli uomini, presunti talebani, a lui sconosciuti, avrebbero fatto irruzione nell’abitazione della sua famiglia, l’avrebbero colpito al braccio con un colpo di arma da fuoco e avrebbero ucciso entrambi i suoi genitori avendo suo padre lavorato, quale cuoco, per i servizi segreti afgani (Riyasat-e-Amniyat-e-Milli). Viste le ferite riportate, egli sarebbe svenuto e si sarebbe risvegliato, solamente il giorno successivo, in ospedale. Una volta venuto a conoscenza di quanto accaduto e dopo un periodo di degenza di quattro o cinque giorni, egli sarebbe rimasto per due giorni presso la sua abitazione prima di trasferirsi, con la sorella, a E._______. Dopo cinque mesi dal loro arrivo in tale villaggio, egli avrebbe iniziato a lavorare per un cugino, allevatore di
D-5302/2021 Pagina 4 bestiame. Nel successivo anno, mentre svolgeva il proprio lavoro, egli avrebbe incontrato dei talebani – i quali controllavano tale villaggio – che gli avrebbero chiesto un supporto per il trasporto di vivande in montagna. In quel periodo, una sera, la moschea del villaggio avrebbe emesso un annuncio secondo cui da ogni famiglia almeno un componente avrebbe dovuto integrare le fila dei talebani. Dopo qualche giorno, il marito della sorella, venuto a conoscenza di quanto accaduto, avrebbe deciso di portarlo a D._______, presso lo zio materno per poi farlo espatriare, nei giorni seguenti, in Pakistan. Egli avrebbe poi proseguito il viaggio in Iran per poi raggiungere la Turchia. In caso di ritorno in patria, egli teme di venire ucciso. A sostegno delle sue allegazioni, l’interessato ha presentato diversi mezzi di prova (cfr. atto SEM n. 27) tra i quali figurerebbe una lettera dei talebani con la quale essi lo convocherebbero per unirsi a loro e lo minaccerebbero che in caso contrario sarebbe stato punito. Tale lettera sarebbe stata lasciata presso l’abitazione della di lui sorella dopo tre giorni dalla sua partenza da E._______ la quale sarebbe stata, il giorno successivo, perquisita. La sorella avrebbe di conseguenza preso la decisione di lasciare E._______ al fine di recarsi a F._______. Ella avrebbe tuttavia comunicato all’interessato l’esistenza e il contenuto della lettera solamente una volta che lo stesso avrebbe raggiunto la Turchia, circa due mesi dopo il suo espatrio. La copia di tale documento gli sarebbe stata invece inviata, sul suo cellulare, dal marito della sorella, solamente due o tre settimane prima dell’audizione approfondita sui motivi d’asilo. G. Il 4 novembre 2021, la SEM ha trasmesso all’interessato il progetto di decisione riguardante la sua domanda d’asilo, concedendogli il diritto di pronunciarsi in merito allo stesso (cfr. atto SEM n. 35/8), facoltà da lui esercitata con scritto del 5 novembre 2021 (cfr. atto SEM n. 36/4). H. Con decisione dell’8 novembre 2021, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 43/1), la SEM non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d’asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera. L’autorità inferiore ha tuttavia dichiarato quest’ultimo non ragionevolmente esigibile e, di conseguenza, lo ha ammesso provvisoriamente in Svizzera (cfr. atto SEM n. 37/12). I. Con ricorso del 6 dicembre 2021 (notificato il medesimo giorno,
D-5302/2021 Pagina 5 cfr. tracciamento dell’invio) l’interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: “Tribunale”) avverso la predetta decisione chiedendo, in via principale, l’annullamento della stessa, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. In via subordinata, egli chiede che gli atti vengano restituiti alla SEM per un nuovo esame delle sue allegazioni e per dei complementi istruttori, nell’ambito di una procedura ampliata. In via ancor più subordinata, egli chiede che gli venga accordata l’ammissione provvisoria in Svizzera. Egli ha presentato, inoltre, istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. J. Con decisione incidentale del 21 aprile 2022, il Tribunale ha respinto la sua richiesta di assistenza giudiziaria e lo ha invitato a versare, entro il 6 maggio 2022, un anticipo di CHF 750.-- a copertura delle presumibili spese processuali, termine prorogato al 23 maggio 2022 con decisione del 4 maggio 2022. K. Il 19 maggio 2022, il ricorrente ha provveduto al pagamento dell’anticipo richiesto. L. Con lettera raccomandata 20 maggio 2022, egli ha preso posizione in merito all’apprezzamento anticipato e sommario dei mezzi di prova effettuato dal Tribunale nella suesposta decisione incidentale. M. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l’esito della procedura.
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS
D-5302/2021 Pagina 6 173.110), in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 2 Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell’art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest’ultima. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 1 LAsi e 10 dell’Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). La decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
E. 5.1 Preliminarmente, il ricorrente parrebbe sostenere che l’autorità inferiore avrebbe violato le norme applicabili all’audizione dei richiedenti d’asilo minorenni non accompagnati, in particolare l’art. 12 della
D-5302/2021 Pagina 7 Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107) come pure l’art. 7 cpv. 5 OAsi 1, che concretizza tale principio nel diritto interno. A suo dire, tale inosservanza comporterebbe una violazione del suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost., RS 101) e dell’obbligo di motivazione che ne deriva (cfr. ricorso del 6 dicembre 2021, pag. 8).
E. 5.2 In merito a questa prima censura formale, il Tribunale rileva che il ricorrente non ha innanzitutto specificato per quale motivo le summenzionate disposizioni sarebbero state, nel caso concreto, violate. L’autorità inferiore ha difatti concesso allo stesso l’opportunità di pronunciarsi in merito ai suoi motivi d’asilo sia in sede di audizione RMNA (cfr. atto SEM n. 18/13, 7.01) che in sede di audizione approfondita sui motivi d’asilo (cfr. atto SEM n. 33/10). In tali occasioni, né il ricorrente né il suo patrocinatore e persona di fiducia hanno lamentato una violazione di tali norme. Del resto, il verbale sui motivi d’asilo non lascia trasparire elementi concreti che permettano di concludere in tal senso: l’autorità di prima istanza si è confrontata con un richiedente l’asilo di diciassette anni la cui capacità di discernimento non è mai stata posta in discussione ponendo dei quesiti che lo stesso è stato in grado di comprendere e ai quali vi ha risposto in modo coscienzioso.
E. 5.3 Per questi motivi, tale censura formale dev’essere respinta.
E. 6.1 Nel merito, ritenuta l’ammissione provvisoria del ricorrente in Svizzera, oggetti di controversia risultano esclusivamente essere il rifiuto del riconoscimento della sua qualità di rifugiato (art. 3 e 7 LAsi) e il respingimento della sua domanda d’asilo (art. 2 LAsi). Conseguentemente, la richiesta di cui al punto ricorsuale 4 (cfr. ricorso del 6 dicembre 2021, pag. 17) è priva di oggetto.
E. 6.2 Per quanto concerne la qualità di rifugiato, la SEM ha considerato parzialmente inverosimili alcune delle allegazioni addotte dal ricorrente (art. 7 LAsi) e le restanti non rilevanti ai fini dell’asilo (art. 3 LAsi) rinunciando a riconoscere a quest’ultimo lo statuto di rifugiato e, di conseguenza, a concedergli l’asilo (art. 2 LAsi). Il ricorrente sostiene che, pervenendo a tale conclusione, la SEM avrebbe violato il diritto (art. 106 cpv. 1 lett. a Lasi) e accertato in modo incompleto e inesatto i fatti giuridicamente determinanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi).
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E. 6.3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 6.3.2 Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 6.3.3 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina riconosce quattro elementi costitutivi della “verosimiglianza”: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili. Il richiedente dev’essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l’autorità all’accertamento dei fatti (cfr. FANNY MATTHEY, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 15 ad art. 7 LAsi). Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1). La giurisprudenza precisa che se la persona audizionata è minorenne, l’età dev’essere presa in considerazione nel valutare la verosimiglianza delle sue dichiarazioni (cfr. sentenza del Tribunale E-3252/2016 del 22 giugno 2016 consid. 7.3). Infatti, non ci si può aspettare che un minore sia in grado di descrivere un’esperienza nello stesso modo di un adulto: potrebbe
D-5302/2021 Pagina 9 mancare la capacità di riconoscere quali informazioni sono importanti, distinguere la realtà dall’immaginazione o fornire una descrizione cronologica degli eventi (cfr. Nora Lischetti, Unbegleitete Minderjährige im schweizerischen Asylverfahren, in: Asyl 1/12, § 5.3 pag. 9). Come d’altronde confermato dalla dottrina, più giovane è il minore richiedente l’asilo, minore è il grado di verosimiglianza richiesto (cfr. Sylvie Cossy, Le statut du requérant d’asile mineur non accompagné dans la procédure d’asile, Lausanne 2000, n. 628). Per maggiori dettagli relativi alla giurisprudenza in materia di audizione di richiedenti d’asilo minorenni non accompagnati, si rinvia alla sentenza di principio DTAF 2014/30 consid. 3.
E. 6.3.4 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. È riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5).
E. 6.3.5 Vi è luogo di riconoscere l’esistenza di una persecuzione riflessa quando dei famigliari di una persona perseguitata sono esposti a delle rappresaglie, siano esse finalizzate all’ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l’obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira (cfr. sentenza del Tribunale D-7067/2017 del 19 novembre 2018 consid. 3.2). In tale ambito si necessita di apprezzare l’intensità del rischio di esposizione a persecuzioni in funzione delle circostanze del caso in esame (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3; sentenza del TAF D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 6.2.1).
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E. 6.4.1 Nel caso di specie, in merito alla verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente (art. 7 LAsi), il Tribunale rileva, dapprima, che non si ravvedono ragioni per le quali occorrerebbe ritenere inverosimili le dichiarazioni relative alla sua identità, alla sua minore età e al suo luogo d’origine. Dalle risultanze istruttorie si evince infatti che il ricorrente potrebbe essere minorenne. Queste evidenze non vengono d’altronde messe in discussione neppure dalla SEM nel provvedimento impugnato. Ciò posto, il ricorrente, nonostante sarebbe già venuto a conoscenza al momento del suo arrivo in Turchia (cfr. atto SEM n. 33/10, R49), dieci o dodici giorni dopo il suo espatrio (cfr. atto SEM n. 53), che i talebani avrebbero lasciato presso l’abitazione della sorella una lettera di reclutamento a lui personalmente destinata, egli non ne ha fatto minimamente menzione durante la prima audizione sommaria (cfr. atto SEM n. 18/13). In sede di audizione approfondita sui motivi d’asilo, lo stesso non ne ha fatto riferimento al momento in cui gli è stata data l’occasione di esporre liberamente i suoi motivi d’asilo (cfr. atto SEM
n. 33/10, R7) e ne ha fatto solamente menzione quando l’auditore gli ha chiesto di pronunciarsi sui mezzi di prova da lui addotti (cfr. atto SEM
n. 33/10, R43). Sentito in merito a tale incongruenza, egli non ha fornito alcuna spiegazione, evitando la domanda dell’auditore (cfr. atto SEM n. 33/10, R59). Considerato che tale mezzo di prova costituirebbe l’unica prova tangibile di una persecuzione mirata da parte dei talebani nei suoi confronti, non si comprende per quale motivo egli non vi abbia precedentemente fatto riferimento. Egli non riesce neppure ad apportare una spiegazione credibile circa tale ritardo, manchevolezza che non può essere scusata dalla sua minore età. Dallo stesso, quasi maggiorenne, era possibile attendersi a che lo stesso fosse in grado di comprendere la rilevanza di tale documento per l’esame della sua domanda d’asilo. Ciò permette di concludere all’inverosimiglianza del suo contenuto. Ad ogni modo, il Tribunale ritiene che tale mezzo di prova non potrebbe neppure essere ritenuto un elemento probatorio attendibile. In primo luogo, esso non è datato e la data, assente, parrebbe essere stata occultata (cfr. atto SEM n. 27). In secondo luogo, in virtù del suo obbligo di collaborazione, il ricorrente avrebbe dovuto prendere le necessarie misure al fine di produrre l’originale dello stesso in causa siccome, come da lui dichiarato, esso sarebbe in possesso della di lui sorella (cfr. atto SEM
n. 33/10, R50) con la quale sarebbe tutt’ora in contatto (cfr. atto SEM
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n. 33/10, R54, R56). Infine, tale documento, prodotto in copia, non ha, secondo costante giurisprudenza, che un valore probatorio minimo (cfr. ex pluris sentenza del Tribunale D-3463/2017 del 4 febbraio 2019 consid. 4.5).
E. 6.4.2 Alla luce di quanto sopra, tale mezzo di prova non può venire preso in considerazione, in virtù del suo carattere inverosimile, nell’esame della rilevanza dei motivi d’asilo addotti dal ricorrente.
E. 6.5.1 Per quanto concerne invece la rilevanza dei motivi addotti dal ricorrente ai sensi dell’art. 3 LAsi, occorre esaminare se le sue allegazioni adempiano o meno le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato, rispettivamente se egli, nel caso di un ritorno in Afghanistan, possa temere di subire delle persecuzioni rilevanti ai fini dell’asilo da parte dei talebani.
E. 6.5.2 Nel caso in esame, la questione può restare indecisa per carenza di attualità. È stato infatti constatato che, attualmente, con l’ascesa al potere, i talebani non devono più ricorrere ad arruolamenti coatti. Recenti rapporti relativi alla situazione vigente in Afghanistan non fanno più riferimento a sistematici arruolamenti forzati, evidenziando altresì che i talebani si concentrano piuttosto sul reclutamento di ex membri delle forze di sicurezza (cfr. UK Home Office, Country Policy and Information Note, Afghanistan: Fear of the Taliban, febbraio 2022, par. 6.11, <https://www.ecoi.net/en/file/local/2068081/AFG_CPIN_Fear_of_the_Tali ban.pdf>, consultato il 6 giugno 2023; cfr. UN Security Council, Thirteenth report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team submitted pursuant to resolution 2611 (2021) concerning the Taliban and other associated individuals and entities constituting a threat to the peace stability and security of Afghanistan, 26 maggio 2022, par. 35, <https://www.ecoi.net/en/file/local/2073803/N2233377.pdf>, consultato il 6 giugno 2023). Sulla scorta delle informazioni attualmente a disposizione non si può dunque più legittimamente parlare di un sistematico reclutamento forzato da parte dei talebani, come palesemente avveniva prima della loro ascesa al potere. Non si può pertanto ritenere con un’elevata probabilità che il ricorrente possa essere oggetto di un possibile reclutamento futuro (cfr. ex pluris sentenza del Tribunale D-3480/2021 del
E. 6.5.3 In sintesi, da una valutazione complessiva delle allegazioni ricorsuali emerge che non si intravvedono degli elementi dal profilo oggettivo, sia isolatamente che complessivamente, che concludono ad una persecuzione del ricorrente pregressa o futura secondo un’elevata probabilità, considerato inoltre che egli è divenuto, nel frattempo, maggiorenne.
E. 6.6 Per questo motivo, la decisione della SEM dev’essere confermata e le censure sollevate respinte. L’autorità inferiore non ha dunque violato il diritto federale e ha accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi). 7. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
D-5302/2021 Pagina 14 8. La presente decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-5302/2021 Pagina 15 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 750.--, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull’anticipo spese, del medesimo importo, versato dal ricorrente il 19 maggio 2022. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Manuel Borla Kevin Togni
E. 7 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 8 La presente decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 750.--, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese, del medesimo importo, versato dal ricorrente il 19 maggio 2022.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni
E. 10 agosto 2022 consid. 5.3.1). A titolo abbondanziale, il Tribunale rileva, ad ogni modo, che dagli atti di causa non emergono indizi per i quali l’insorgente, sottrattosi con la fuga ai tentativi di reclutamento da parte dei talebani, si trovi attualmente nel loro mirino e possa, per questo motivo, essere punito in caso di un (ipotetico)
D-5302/2021 Pagina 12 ritorno in patria. Innanzitutto, il ricorrente non presenta un particolare profilo di rischio. Dalle sue allegazioni non emerge infatti che egli possa essere considerato dai talebani come oppositore politico o religioso. Il richiedente non è stato né attivo politicamente né si è particolarmente esposto in altro modo in ragione di caratteristiche personali o di attività svolte nei confronti dei talebani. Per quanto concerne, secondariamente, l’uccisione dei suoi genitori, il ricorrente non è stato in grado di stabilire con certezza che la stessa fosse stata opera dei talebani (cfr. atto SEM n. 33/10, R10). Egli avrebbe infatti unicamente udito la voce degli assalitori, rendendosi conto che essi parlavano pashtu (cfr. atto SEM n. 33/10, R7), una lingua che è tuttavia molto diffusa e parlata in Afghanistan. Ad ogni modo, eccezion fatta per tale episodio, il ricorrente ha sostenuto di non aver avuto personalmente problemi con terze persone in Afghanistan (cfr. atto SEM
n. 18/13, 7.01). Considerata poi l’inverosimiglianza della lettera di minacce (cfr. consid. 5.2.2), il comportamento che i talebani avrebbero avuto nei suoi confronti durante il suo soggiorno a E._______ non denota un particolare interesse verso lo stesso. Il modus operandi dei talebani, che intendevano reclutare una persona da ogni famiglia del villaggio, non risultava mirato a colpirlo individualmente (cfr. sentenze del Tribunale D-29/2020 del 13 luglio 2020 consid. 9.2; D-1140/2020 del 20 marzo 2020 consid. 9.1). D’altronde, il ricorrente non avrebbe avuto nessun precedente contatto con il gruppo terroristico in questione (cfr. atto SEM n. 18/13, 7.01). Il mero annuncio fatto dalla moschea del villaggio non è sufficientemente per essere considerata una misura persecutoria diretta nei suoi confronti, ritenuto che neppure è stato fatto il suo nome (cfr. atto SEM n. 33/10 R31), che egli è rimasto nel villaggio per quattro o cinque giorni senza che gli succedesse nulla di rilevante (cfr. atto SEM n. 33/10, R34) e che egli ha sostenuto di non avervi dato nessuna importanza (cfr. atto SEM n. 33/10, R39). D’altronde, il reclutamento forzato di giovani ragazzi da parte dei talebani - che è stato constatato essere relativamente raro, in quanto essi si concentrano piuttosto sul reclutamento di ex membri delle forze di sicurezza (cfr. sentenze del Tribunale D-648/2022 del 13 settembre 2022 consid. 7.2; D-4128/2022 del 6 ottobre 2022) – si basava su criteri di età e di prestanza fisica (cfr. sentenze del Tribunale E-2592/2022 del 10 agosto 2022; D-3014/2018 del 6 febbraio 2020; E-3394/2019 del 29 agosto 2019 consid. 3.2). Dato che il ricorrente aveva
E. 13 anni al momento dei fatti, non risulta plausibile che fosse stato preso di mira dagli stessi. A ciò si aggiunga che egli neppure sapeva il motivo per il quale avrebbe dovuto espatriare (cfr. atto SEM n. 33/10, R36) per cui le sue dichiarazioni rilasciate in sede di audizione appaiono essere delle mere supposizioni.
D-5302/2021 Pagina 13 La sola appartenenza del ricorrente all’etnia hazara non costituisce inoltre un motivo determinante suscettibile di fondare un timore di future persecuzioni ai sensi dell’art. 3 LAsi, non essendo adempiute le condizioni molto elevate poste dalla giurisprudenza per una persecuzione collettiva degli hazara in Afghanistan (cfr. ex multis sentenze del Tribunale D-2142/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2.3; E-624/2022 del 15 marzo 2022; D-2177/2018 del 6 agosto 2021 consid. 3.2). Tale apprezzamento dev’essere mantenuto anche dopo l’ascesa al potere dei talebani, in quanto ad oggi non vi è nessuna informazione certa che faccia supporre che gli hazara, quale gruppo etnico, siano in modo generale minacciati da una persecuzione rilevante ai sensi dell’asilo (cfr. sentenze del Tribunale D-2142/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2.3; E-1060/2022 del 22 marzo 2022 consid. 6.2.1). Tale conclusione non muta neppure alla luce delle citate fonti giornalistiche e di organizzazioni non governative presentate nel ricorso dall’insorgente, in quanto neppure da esse è deducibile una persecuzione collettiva di tale etnia. Dagli atti non emergono infine sufficienti indizi che permetterebbero di ritenere che il ricorrente rischierebbe di subire una persecuzione riflessa da parte dei talebani essendo il padre stato unicamente attivo quale cuoco (cfr. atto SEM n. 33/10, R20). D’altronde, egli sembrerebbe essere stato unicamente una “vittima collaterale” dell’azione violenta orchestrata nei confronti del genitore, essendone d’altronde sopravvissuto.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5302/2021 Sentenza del 7 giugno 2023 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Jeannine Scherrer-Bänziger; cancelliere Kevin Togni. Parti A._______,nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Ugo Di Nisio, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere);decisione della SEM del 8 novembre 2021 / N (...). Fatti: A. A._______, privo di documenti di identità, dichiaratosi cittadino afgano, nato il 1° gennaio 2004, è arrivato in Svizzera il 26 luglio 2021 depositando, il medesimo giorno, una domanda d'asilo (cfr. atti Segreteria di Stato della migrazione di seguito: "SEM" o "autorità inferiore" n. [...]-1/1, 2/3, 6/1). Egli sarebbe espatriato nel 2019 e avrebbe raggiunto l'Europa, più specificatamente la Grecia, nello stesso anno (cfr. atto SEM n. 5/2). B. Dal riscontro della banca dati "EURODAC" del 28 luglio 2021, è risultato che il 21 febbraio 2020 lo stesso ha depositato una domanda d'asilo in Grecia e che, il medesimo giorno, le autorità greche hanno provveduto alla registrazione delle sue impronte (cfr. atto SEM n. 10/1). C. Il 18 agosto 2021, la SEM ha svolto un'audizione sommaria sulla sua persona quale richiedente minorenne non accompagnato (RMNA) alla presenza del suo rappresentante legale e persona di fiducia. Dal verbale redatto in tale occasione (cfr. atto SEM n. 18/13) si evince sostanzialmente che l'interessato ha dichiarato di essere nato il 7 giugno 2004 (e non il 1° gennaio 2004 come invece indicato precedentemente, cfr. atto SEM n. 2/3). Egli sarebbe nato e cresciuto nel villaggio di B._______, nel distretto di C._______, nella provincia di D._______ e sarebbe di etnia hazara. Egli non avrebbe seguito alcuna formazione scolastica avendo dovuto lavorare già dall'età di nove anni quale imbianchino. Nel 2018, all'età di quattordici anni, egli sarebbe stato colpito al braccio da un colpo di arma da fuoco il giorno in cui degli uomini, presunti talebani, a lui sconosciuti, avrebbero fatto irruzione nell'abitazione della sua famiglia con lo scopo di uccidere suo padre. A seguito di un periodo di degenza presso l'ospedale e considerata la gravità di quanto accaduto, sua sorella maggiore avrebbe preso la decisione di trasferirsi con lo stesso a E._______ (nel nord-est dell'Afghanistan), dove avrebbe vissuto per un anno. Durante quel periodo, i talebani, che controllavano la città, lo avrebbero costretto, in diverse occasioni, a prestare loro supporto nel trasporto di acqua, cibo e armi. Una sera egli avrebbe sentito un annuncio, proveniente da una delle moschee adiacenti alla loro abitazione, secondo cui un componente di ogni famiglia del villaggio avrebbe dovuto integrare le fila del gruppo terroristico Hezb-e Wahdat-e Islami (Partito dell'Unità Islamica dell'Afghanistan). Sua sorella, non appena venutane a conoscenza, lo avrebbe costretto a lasciare tale luogo. Dopo otto o nove giorni, egli sarebbe dunque espatriato in Pakistan, per poi recarsi in Iran, in Turchia, in Grecia - dove lo stesso avrebbe depositato una domanda d'asilo che sarebbe tuttavia stata respinta dalle autorità greche - in Albania, in Montenegro, in Bosnia, in Italia per infine raggiungere la Svizzera. A sostegno delle sue allegazioni, l'interessato ha trasmesso all'autorità inferiore una copia della sua taskara, una copia della copertina del corano di famiglia e una copia della copertina del suo libretto vaccinale (cfr. atto SEM n. 38/1). D. Il 26 agosto 2021, considerato che le dichiarazioni rilasciate dall'interessato in merito alla propria età risultavano essere di dubbia attendibilità, la SEM ha incaricato il Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) di eseguire una perizia al fine di determinare la sua effettiva età (cfr. atto SEM n. 22/2). Da tali esami, che hanno avuto luogo il 2 settembre 2021 (cfr. atto SEM n. 25/14), è risultato che la minore età del ricorrente era possibile; egli avrebbe infatti avuto al minimo 17.9 anni e un massimo di 24 anni. E. Il 26 ottobre 2021, il ricorrente ha trasmesso all'autorità inferiore una copia dei certificati e dei diplomi relativi al marito di sua cugina (cfr. atto SEM n. 39/1), e, il giorno successivo, una copia di una lettera di minacce che sarebbe stata lasciata presso la sua abitazione dai talebani (cfr. atto SEM n. 40/1). F. Il 28 ottobre 2021, la SEM ha provveduto all'audizione sui motivi d'asilo dell'interessato. Dal verbale redatto in tale occasione (cfr. atto SEM n. 33/10) risulta, più precisamente rispetto a quanto da lui dichiarato in precedenza, che nel 2018 degli uomini, presunti talebani, a lui sconosciuti, avrebbero fatto irruzione nell'abitazione della sua famiglia, l'avrebbero colpito al braccio con un colpo di arma da fuoco e avrebbero ucciso entrambi i suoi genitori avendo suo padre lavorato, quale cuoco, per i servizi segreti afgani (Riyasat-e-Amniyat-e-Milli). Viste le ferite riportate, egli sarebbe svenuto e si sarebbe risvegliato, solamente il giorno successivo, in ospedale. Una volta venuto a conoscenza di quanto accaduto e dopo un periodo di degenza di quattro o cinque giorni, egli sarebbe rimasto per due giorni presso la sua abitazione prima di trasferirsi, con la sorella, a E._______. Dopo cinque mesi dal loro arrivo in tale villaggio, egli avrebbe iniziato a lavorare per un cugino, allevatore di bestiame. Nel successivo anno, mentre svolgeva il proprio lavoro, egli avrebbe incontrato dei talebani - i quali controllavano tale villaggio - che gli avrebbero chiesto un supporto per il trasporto di vivande in montagna. In quel periodo, una sera, la moschea del villaggio avrebbe emesso un annuncio secondo cui da ogni famiglia almeno un componente avrebbe dovuto integrare le fila dei talebani. Dopo qualche giorno, il marito della sorella, venuto a conoscenza di quanto accaduto, avrebbe deciso di portarlo a D._______, presso lo zio materno per poi farlo espatriare, nei giorni seguenti, in Pakistan. Egli avrebbe poi proseguito il viaggio in Iran per poi raggiungere la Turchia. In caso di ritorno in patria, egli teme di venire ucciso. A sostegno delle sue allegazioni, l'interessato ha presentato diversi mezzi di prova (cfr. atto SEM n. 27) tra i quali figurerebbe una lettera dei talebani con la quale essi lo convocherebbero per unirsi a loro e lo minaccerebbero che in caso contrario sarebbe stato punito. Tale lettera sarebbe stata lasciata presso l'abitazione della di lui sorella dopo tre giorni dalla sua partenza da E._______ la quale sarebbe stata, il giorno successivo, perquisita. La sorella avrebbe di conseguenza preso la decisione di lasciare E._______ al fine di recarsi a F._______. Ella avrebbe tuttavia comunicato all'interessato l'esistenza e il contenuto della lettera solamente una volta che lo stesso avrebbe raggiunto la Turchia, circa due mesi dopo il suo espatrio. La copia di tale documento gli sarebbe stata invece inviata, sul suo cellulare, dal marito della sorella, solamente due o tre settimane prima dell'audizione approfondita sui motivi d'asilo. G. Il 4 novembre 2021, la SEM ha trasmesso all'interessato il progetto di decisione riguardante la sua domanda d'asilo, concedendogli il diritto di pronunciarsi in merito allo stesso (cfr. atto SEM n. 35/8), facoltà da lui esercitata con scritto del 5 novembre 2021 (cfr. atto SEM n. 36/4). H. Con decisione dell'8 novembre 2021, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 43/1), la SEM non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera. L'autorità inferiore ha tuttavia dichiarato quest'ultimo non ragionevolmente esigibile e, di conseguenza, lo ha ammesso provvisoriamente in Svizzera (cfr. atto SEM n. 37/12). I. Con ricorso del 6 dicembre 2021 (notificato il medesimo giorno, cfr. tracciamento dell'invio) l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: "Tribunale") avverso la predetta decisione chiedendo, in via principale, l'annullamento della stessa, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In via subordinata, egli chiede che gli atti vengano restituiti alla SEM per un nuovo esame delle sue allegazioni e per dei complementi istruttori, nell'ambito di una procedura ampliata. In via ancor più subordinata, egli chiede che gli venga accordata l'ammissione provvisoria in Svizzera. Egli ha presentato, inoltre, istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. J. Con decisione incidentale del 21 aprile 2022, il Tribunale ha respinto la sua richiesta di assistenza giudiziaria e lo ha invitato a versare, entro il 6 maggio 2022, un anticipo di CHF 750.-- a copertura delle presumibili spese processuali, termine prorogato al 23 maggio 2022 con decisione del 4 maggio 2022. K. Il 19 maggio 2022, il ricorrente ha provveduto al pagamento dell'anticipo richiesto. L. Con lettera raccomandata 20 maggio 2022, egli ha preso posizione in merito all'apprezzamento anticipato e sommario dei mezzi di prova effettuato dal Tribunale nella suesposta decisione incidentale. M. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l'esito della procedura. Diritto:
1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
2. Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest'ultima. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 1 LAsi e 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). La decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi). 5. 5.1 Preliminarmente, il ricorrente parrebbe sostenere che l'autorità inferiore avrebbe violato le norme applicabili all'audizione dei richiedenti d'asilo minorenni non accompagnati, in particolare l'art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107) come pure l'art. 7 cpv. 5 OAsi 1, che concretizza tale principio nel diritto interno. A suo dire, tale inosservanza comporterebbe una violazione del suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost., RS 101 ) e dell'obbligo di motivazione che ne deriva (cfr. ricorso del 6 dicembre 2021, pag. 8). 5.2 In merito a questa prima censura formale, il Tribunale rileva che il ricorrente non ha innanzitutto specificato per quale motivo le summenzionate disposizioni sarebbero state, nel caso concreto, violate. L'autorità inferiore ha difatti concesso allo stesso l'opportunità di pronunciarsi in merito ai suoi motivi d'asilo sia in sede di audizione RMNA (cfr. atto SEM n. 18/13, 7.01) che in sede di audizione approfondita sui motivi d'asilo (cfr. atto SEM n. 33/10). In tali occasioni, né il ricorrente né il suo patrocinatore e persona di fiducia hanno lamentato una violazione di tali norme. Del resto, il verbale sui motivi d'asilo non lascia trasparire elementi concreti che permettano di concludere in tal senso: l'autorità di prima istanza si è confrontata con un richiedente l'asilo di diciassette anni la cui capacità di discernimento non è mai stata posta in discussione ponendo dei quesiti che lo stesso è stato in grado di comprendere e ai quali vi ha risposto in modo coscienzioso. 5.3 Per questi motivi, tale censura formale dev'essere respinta. 6. 6.1 Nel merito, ritenuta l'ammissione provvisoria del ricorrente in Svizzera, oggetti di controversia risultano esclusivamente essere il rifiuto del riconoscimento della sua qualità di rifugiato (art. 3 e 7 LAsi) e il respingimento della sua domanda d'asilo (art. 2 LAsi). Conseguentemente, la richiesta di cui al punto ricorsuale 4 (cfr. ricorso del 6 dicembre 2021, pag. 17) è priva di oggetto. 6.2 Per quanto concerne la qualità di rifugiato, la SEM ha considerato parzialmente inverosimili alcune delle allegazioni addotte dal ricorrente (art. 7 LAsi) e le restanti non rilevanti ai fini dell'asilo (art. 3 LAsi) rinunciando a riconoscere a quest'ultimo lo statuto di rifugiato e, di conseguenza, a concedergli l'asilo (art. 2 LAsi). Il ricorrente sostiene che, pervenendo a tale conclusione, la SEM avrebbe violato il diritto (art. 106 cpv. 1 lett. a Lasi) e accertato in modo incompleto e inesatto i fatti giuridicamente determinanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). 6.3 6.3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.3.2 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 6.3.3 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina riconosce quattro elementi costitutivi della "verosimiglianza": le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili. Il richiedente dev'essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l'autorità all'accertamento dei fatti (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 15 ad art. 7 LAsi). Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1). La giurisprudenza precisa che se la persona audizionata è minorenne, l'età dev'essere presa in considerazione nel valutare la verosimiglianza delle sue dichiarazioni (cfr. sentenza del Tribunale E-3252/2016 del 22 giugno 2016 consid. 7.3). Infatti, non ci si può aspettare che un minore sia in grado di descrivere un'esperienza nello stesso modo di un adulto: potrebbe mancare la capacità di riconoscere quali informazioni sono importanti, distinguere la realtà dall'immaginazione o fornire una descrizione cronologica degli eventi (cfr. Nora Lischetti, Unbegleitete Minderjährige im schweizerischen Asylverfahren, in: Asyl 1/12, § 5.3 pag. 9). Come d'altronde confermato dalla dottrina, più giovane è il minore richiedente l'asilo, minore è il grado di verosimiglianza richiesto (cfr. Sylvie Cossy, Le statut du requérant d'asile mineur non accompagné dans la procédure d'asile, Lausanne 2000, n. 628). Per maggiori dettagli relativi alla giurisprudenza in materia di audizione di richiedenti d'asilo minorenni non accompagnati, si rinvia alla sentenza di principio DTAF 2014/30 consid. 3. 6.3.4 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. È riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5). 6.3.5 Vi è luogo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione riflessa quando dei famigliari di una persona perseguitata sono esposti a delle rappresaglie, siano esse finalizzate all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira (cfr. sentenza del Tribunale D-7067/2017 del 19 novembre 2018 consid. 3.2). In tale ambito si necessita di apprezzare l'intensità del rischio di esposizione a persecuzioni in funzione delle circostanze del caso in esame (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3; sentenza del TAF D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 6.2.1). 6.4 6.4.1 Nel caso di specie, in merito alla verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente (art. 7 LAsi), il Tribunale rileva, dapprima, che non si ravvedono ragioni per le quali occorrerebbe ritenere inverosimili le dichiarazioni relative alla sua identità, alla sua minore età e al suo luogo d'origine. Dalle risultanze istruttorie si evince infatti che il ricorrente potrebbe essere minorenne. Queste evidenze non vengono d'altronde messe in discussione neppure dalla SEM nel provvedimento impugnato. Ciò posto, il ricorrente, nonostante sarebbe già venuto a conoscenza al momento del suo arrivo in Turchia (cfr. atto SEM n. 33/10, R49), dieci o dodici giorni dopo il suo espatrio (cfr. atto SEM n. 53), che i talebani avrebbero lasciato presso l'abitazione della sorella una lettera di reclutamento a lui personalmente destinata, egli non ne ha fatto minimamente menzione durante la prima audizione sommaria (cfr. atto SEM n. 18/13). In sede di audizione approfondita sui motivi d'asilo, lo stesso non ne ha fatto riferimento al momento in cui gli è stata data l'occasione di esporre liberamente i suoi motivi d'asilo (cfr. atto SEM n. 33/10, R7) e ne ha fatto solamente menzione quando l'auditore gli ha chiesto di pronunciarsi sui mezzi di prova da lui addotti (cfr. atto SEM n. 33/10, R43). Sentito in merito a tale incongruenza, egli non ha fornito alcuna spiegazione, evitando la domanda dell'auditore (cfr. atto SEM n. 33/10, R59). Considerato che tale mezzo di prova costituirebbe l'unica prova tangibile di una persecuzione mirata da parte dei talebani nei suoi confronti, non si comprende per quale motivo egli non vi abbia precedentemente fatto riferimento. Egli non riesce neppure ad apportare una spiegazione credibile circa tale ritardo, manchevolezza che non può essere scusata dalla sua minore età. Dallo stesso, quasi maggiorenne, era possibile attendersi a che lo stesso fosse in grado di comprendere la rilevanza di tale documento per l'esame della sua domanda d'asilo. Ciò permette di concludere all'inverosimiglianza del suo contenuto. Ad ogni modo, il Tribunale ritiene che tale mezzo di prova non potrebbe neppure essere ritenuto un elemento probatorio attendibile. In primo luogo, esso non è datato e la data, assente, parrebbe essere stata occultata (cfr. atto SEM n. 27). In secondo luogo, in virtù del suo obbligo di collaborazione, il ricorrente avrebbe dovuto prendere le necessarie misure al fine di produrre l'originale dello stesso in causa siccome, come da lui dichiarato, esso sarebbe in possesso della di lui sorella (cfr. atto SEM n. 33/10, R50) con la quale sarebbe tutt'ora in contatto (cfr. atto SEM n. 33/10, R54, R56). Infine, tale documento, prodotto in copia, non ha, secondo costante giurisprudenza, che un valore probatorio minimo (cfr. ex pluris sentenza del Tribunale D-3463/2017 del 4 febbraio 2019 consid. 4.5). 6.4.2 Alla luce di quanto sopra, tale mezzo di prova non può venire preso in considerazione, in virtù del suo carattere inverosimile, nell'esame della rilevanza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente. 6.5 6.5.1 Per quanto concerne invece la rilevanza dei motivi addotti dal ricorrente ai sensi dell'art. 3 LAsi, occorre esaminare se le sue allegazioni adempiano o meno le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato, rispettivamente se egli, nel caso di un ritorno in Afghanistan, possa temere di subire delle persecuzioni rilevanti ai fini dell'asilo da parte dei talebani. 6.5.2 Nel caso in esame, la questione può restare indecisa per carenza di attualità. È stato infatti constatato che, attualmente, con l'ascesa al potere, i talebani non devono più ricorrere ad arruolamenti coatti. Recenti rapporti relativi alla situazione vigente in Afghanistan non fanno più riferimento a sistematici arruolamenti forzati, evidenziando altresì che i talebani si concentrano piuttosto sul reclutamento di ex membri delle forze di sicurezza (cfr. UK Home Office, Country Policy and Information Note, Afghanistan: Fear of the Taliban, febbraio 2022, par. 6.11, https://www.ecoi.net/en/file/local/2068081/AFG_CPIN_Fear_of_the_Taliban.pdf , consultato il 6 giugno 2023; cfr. UN Security Council, Thirteenth report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team submitted pursuant to resolution 2611 (2021) concerning the Taliban and other associated individuals and entities constituting a threat to the peace stability and security of Afghanistan, 26 maggio 2022, par. 35, https://www.ecoi.net/en/file/local/2073803/N2233377.pdf , consultato il 6 giugno 2023). Sulla scorta delle informazioni attualmente a disposizione non si può dunque più legittimamente parlare di un sistematico reclutamento forzato da parte dei talebani, come palesemente avveniva prima della loro ascesa al potere. Non si può pertanto ritenere con un'elevata probabilità che il ricorrente possa essere oggetto di un possibile reclutamento futuro (cfr. ex pluris sentenza del Tribunale D-3480/2021 del 10 agosto 2022 consid. 5.3.1). A titolo abbondanziale, il Tribunale rileva, ad ogni modo, che dagli atti di causa non emergono indizi per i quali l'insorgente, sottrattosi con la fuga ai tentativi di reclutamento da parte dei talebani, si trovi attualmente nel loro mirino e possa, per questo motivo, essere punito in caso di un (ipotetico) ritorno in patria. Innanzitutto, il ricorrente non presenta un particolare profilo di rischio. Dalle sue allegazioni non emerge infatti che egli possa essere considerato dai talebani come oppositore politico o religioso. Il richiedente non è stato né attivo politicamente né si è particolarmente esposto in altro modo in ragione di caratteristiche personali o di attività svolte nei confronti dei talebani. Per quanto concerne, secondariamente, l'uccisione dei suoi genitori, il ricorrente non è stato in grado di stabilire con certezza che la stessa fosse stata opera dei talebani (cfr. atto SEM n. 33/10, R10). Egli avrebbe infatti unicamente udito la voce degli assalitori, rendendosi conto che essi parlavano pashtu (cfr. atto SEM n. 33/10, R7), una lingua che è tuttavia molto diffusa e parlata in Afghanistan. Ad ogni modo, eccezion fatta per tale episodio, il ricorrente ha sostenuto di non aver avuto personalmente problemi con terze persone in Afghanistan (cfr. atto SEM n. 18/13, 7.01). Considerata poi l'inverosimiglianza della lettera di minacce (cfr. consid. 5.2.2), il comportamento che i talebani avrebbero avuto nei suoi confronti durante il suo soggiorno a E._______ non denota un particolare interesse verso lo stesso. Il modus operandi dei talebani, che intendevano reclutare una persona da ogni famiglia del villaggio, non risultava mirato a colpirlo individualmente (cfr. sentenze del Tribunale D-29/2020 del 13 luglio 2020 consid. 9.2; D-1140/2020 del 20 marzo 2020 consid. 9.1). D'altronde, il ricorrente non avrebbe avuto nessun precedente contatto con il gruppo terroristico in questione (cfr. atto SEM n. 18/13, 7.01). Il mero annuncio fatto dalla moschea del villaggio non è sufficientemente per essere considerata una misura persecutoria diretta nei suoi confronti, ritenuto che neppure è stato fatto il suo nome (cfr. atto SEM n. 33/10 R31), che egli è rimasto nel villaggio per quattro o cinque giorni senza che gli succedesse nulla di rilevante (cfr. atto SEM n. 33/10, R34) e che egli ha sostenuto di non avervi dato nessuna importanza (cfr. atto SEM n. 33/10, R39). D'altronde, il reclutamento forzato di giovani ragazzi da parte dei talebani - che è stato constatato essere relativamente raro, in quanto essi si concentrano piuttosto sul reclutamento di ex membri delle forze di sicurezza (cfr. sentenze del Tribunale D-648/2022 del 13 settembre 2022 consid. 7.2; D-4128/2022 del 6 ottobre 2022) - si basava su criteri di età e di prestanza fisica (cfr. sentenze del Tribunale E-2592/2022 del 10 agosto 2022; D-3014/2018 del 6 febbraio 2020; E-3394/2019 del 29 agosto 2019 consid. 3.2). Dato che il ricorrente aveva 13 anni al momento dei fatti, non risulta plausibile che fosse stato preso di mira dagli stessi. A ciò si aggiunga che egli neppure sapeva il motivo per il quale avrebbe dovuto espatriare (cfr. atto SEM n. 33/10, R36) per cui le sue dichiarazioni rilasciate in sede di audizione appaiono essere delle mere supposizioni. La sola appartenenza del ricorrente all'etnia hazara non costituisce inoltre un motivo determinante suscettibile di fondare un timore di future persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi, non essendo adempiute le condizioni molto elevate poste dalla giurisprudenza per una persecuzione collettiva degli hazara in Afghanistan (cfr. ex multis sentenze del Tribunale D-2142/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2.3; E-624/2022 del 15 marzo 2022; D-2177/2018 del 6 agosto 2021 consid. 3.2). Tale apprezzamento dev'essere mantenuto anche dopo l'ascesa al potere dei talebani, in quanto ad oggi non vi è nessuna informazione certa che faccia supporre che gli hazara, quale gruppo etnico, siano in modo generale minacciati da una persecuzione rilevante ai sensi dell'asilo (cfr. sentenze del Tribunale D-2142/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2.3; E-1060/2022 del 22 marzo 2022 consid. 6.2.1). Tale conclusione non muta neppure alla luce delle citate fonti giornalistiche e di organizzazioni non governative presentate nel ricorso dall'insorgente, in quanto neppure da esse è deducibile una persecuzione collettiva di tale etnia. Dagli atti non emergono infine sufficienti indizi che permetterebbero di ritenere che il ricorrente rischierebbe di subire una persecuzione riflessa da parte dei talebani essendo il padre stato unicamente attivo quale cuoco (cfr. atto SEM n. 33/10, R20). D'altronde, egli sembrerebbe essere stato unicamente una "vittima collaterale" dell'azione violenta orchestrata nei confronti del genitore, essendone d'altronde sopravvissuto. 6.5.3 In sintesi, da una valutazione complessiva delle allegazioni ricorsuali emerge che non si intravvedono degli elementi dal profilo oggettivo, sia isolatamente che complessivamente, che concludono ad una persecuzione del ricorrente pregressa o futura secondo un'elevata probabilità, considerato inoltre che egli è divenuto, nel frattempo, maggiorenne. 6.6 Per questo motivo, la decisione della SEM dev'essere confermata e le censure sollevate respinte. L'autorità inferiore non ha dunque violato il diritto federale e ha accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi).
7. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
8. La presente decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 750.--, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese, del medesimo importo, versato dal ricorrente il 19 maggio 2022.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni