Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. A.a L'interessato, minorenne, cittadino afgano di (...) e confessione sciita ismaelita, è nato e cresciuto a B._______, nel distretto di C._______ (in provincia di D._______). Egli sarebbe quindi fuggito nel 2015 e, dopo aver transitato per diversi paesi tra cui l'Iran, giunto in Svizzera illegalmente il 5 aprile 2017; il medesimo giorno l'interessato depositava una domanda d'asilo presso il centro di registrazione di E._______, dove veniva sentito (...) (cfr. atto A9). A.b Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere espatriato a causa dei timori per la propria incolumità. In proposito egli ha affermato che il padre avrebbe subìto minacce attraverso lettere minatorie, prima di scomparire nel "nulla": a dire dell'insorgente, i talebani avrebbero minacciato il padre poiché a capo dei maestri della scuola del villaggio, chiedendo ripetutamente di chiudere la scuola. I timori in capo alla propria persona sarebbero da ricondurre quindi a questa attività del padre come pure in ragione del fatto che egli sarebbe il figlio maggiorenne (cfr. atto A9). A.c A sostegno della sua domanda d'asilo, il richiedente ha depositato quali mezzi di prova segnatamente copia della Taskara, le "lettere minatorie" di minacce citate, e la dichiarazione in originale del Consiglio di ricerche del villaggio di F._______ (cfr. atto A29). A.d L'interessato si è sottoposto quindi ad un'audizione, ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), il 27 aprile 2017 (cfr. atto A15). B. Con decisione del 12 maggio 2017, notificata il 18 maggio 2107, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento. L'autorità di prime cure ha tuttavia ritenuto inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, da cui la contestuale ammissione provvisoria in Svizzera. C. Il 19 giugno 2017 l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando la concessione dell'asilo e in subordine il rinvio degli atti alla SEM per una nuova decisione. Egli ha altresì presentato, con protestate spese e ripetibili, una richiesta volta ad essere esentato dal versamento dell'anticipo a copertura delle presunte spese processuali. D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 5 luglio 2017, ha esentato il ricorrente dal versamento dell'anticipo spese, trasmettendo nel contempo un esemplare del gravame e dei relativi allegati alla SEM. E. L'autorità inferiore, con scritto del 18 luglio 2017, ha inoltrato al Tribunale la propria risposta al ricorso. F. Con osservazioni del 5 settembre 2017 il ricorrente si è espresso in replica riconfermandosi nelle proprie allegazioni e conclusioni ricorsuali. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 12 maggio 2017 e non avendo egli censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente il riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell'asilo.
E. 4.1 Con la decisione impugnata la SEM ha respinto la domanda di asilo, rilevando che le dichiarazioni del ricorrente "non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi", poiché esse sarebbero contradditorie e non sufficientemente motivate in ordine ai punti essenziali.
E. 4.2 Il ricorrente, dopo aver richiamato e precisato i fatti esposti in corso di procedura, avversa la valutazione dell'autorità di prime cure. A suo dire la decisione dovrebbe essere annullata poiché fondata su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti: infatti la giovane età e gli eventi drammatici di guerra da lui vissuti, sarebbero la causa delle imprecisioni rimproverate, peraltro su punti non fondamentali nel quadro della domanda di asilo presentata, quali la chiusura della scuola frequentata e la data precisa dell'espatrio. A sostegno delle proprie allegazioni vi sarebbero inoltre alcuni documenti presentati in questa sede. In buona sostanza quanto ad egli rimproverato non permetterebbe di ritenere che le proprie allegazioni sarebbero inverosimili.
E. 4.3 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 4.4 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditorie non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 4.5 Nel caso che qui ci occupa, emerge dagli atti di causa ed in particolare dalle audizioni sostenute del ricorrente, una sostanziale incongruenza in punto alla sorte della scuola che gestiva il padre e che dal suo stesso racconto avrebbe avuto un ruolo fondamentale nel convincerlo a lasciare il proprio Paese. Infatti nel corso dall'audizione, avvenuta il 27 aprile 2017, egli ha dapprima affermato di non aver potuto terminare la settima classe poiché i talebani "hanno bruciato la scuola"; mentre in seguito l'insorgente ha sostenuto che la scuola sarebbe stata chiusa in ragione della scomparsa del padre il quale "era responsabile di tutto" (cfr. A15 D55, D62 e D 64). Sconfessandosi nuovamente egli ha altresì riferito che la "gente" del villaggio gli avrebbe consigliato di lasciare il villaggio poiché la scuola non esisteva più e la sua vita era in pericolo (A15, D64). Anche in ordine al luogo di residenza sino alla sua partenza il ricorrente non ha espresso del e dichiarazioni che collimano, sebbene egli abbia poi rilevato l'assenza di ogni incongruenza rilevando che "tra B._______ e C._______ non c'è una grande differenza. B._______ appartiene al distretto di C._______, è uguale, è la stessa cosa. C._______ è la capitale della zona. B._______ è un piccolo villaggio" (cfr. A15 D 82). Oltre a ciò il Tribunale rileva che il ricorrente non ha circostanziato e situato in maniera cronologicamente precisa l'abbandono degli studi (cfr. Atto 15 D16 e D17) e la consegna delle lettere minatorie (cfr. Atto 15 D77), benché nel corso delle audizioni egli ha dato prova di conoscere bene il calendario solare di riferimento del proprio Paese, segnatamente in ordine alla propria data di nascita (cfr. Atto 9 pag. 2), come pure all'anno corrente (cfr. Atto 15 D20). Con riferimento alla documentazione prodotta in questa sede, ed in particolare alle lettera di minacce da parte dei talebani, va detto che il Tribunale non può determinare con certezza se esse possano essere considerate un documento originale o meno, segnatamente in ordine al proprio contenuto: ne discende quindi che in considerazione del loro dubbio valore probatorio, il ricorrente non può dedurre da esse sole, le pretese fatte valere in questa sede.
E. 4.6 A fronte di quanto sopra esposto, in particolare alla luce delle allegazioni del ricorrente e dei mezzi di prova prodotti, il Tribunale ritiene vi siano elementi più che sufficienti per dubitare della veridicità della versione da lui fornita. V'è quindi da concludere che il ricorrente non ha adempiuto ai requisiti posti dall'art. 7 LAsi. Ciò detto non occorre approfondire oltre le allegazioni del ricorrente per ammettere che esse, in quanto contradditore e prive di fondamento, siano inverosimili e non permettano di riconoscere la qualità di rifugiato.
E. 5 Ferme queste premesse, al ricorrente non deve essere riconosciuta la qualità di rifugiato, né concesso l'asilo in Svizzera.
E. 6.1 A fronte di quanto sopra esposto, con la decisione qui impugnata l'autorità di prima istanza non ha violato il diritto federale, non ha abusato del proprio potere di apprezzamento e nemmeno ha accertato in modo inesatto e incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); la decisione non risulta nemmeno essere inadeguata (art. 49 PA).
E. 6.2 Visto l'esito della procedura le spese processuali dovrebbero essere poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA). Tuttavia il Tribunale ha accolto, con decisione incidentale del 5 luglio 2017, la richiesta di dispensa dal versamento delle spese di giustizia, avendo l'insorgente dimostrato di non disporre dei mezzi necessari con la documentazione allegata, (art. 65 cpv. 1 PA). Al ricorrente, assistito da un rappresentate legale in questa procedura, non viene assegnata alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).).
E. 6.3 La presente sentenza non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con un ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale [LTF]). Pertanto la pronuncia è definitiva.
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Non si prelevano spese processuali.
- Non sono assegnate ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Manuel Borla Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3463/2017 Sentenza del 4 febbraio 2019 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Nina Spälti Giannakitsas, Daniela Brüschweiler, cancelliere Manuel Borla. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Mario Amato, ricorrente, Contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 12 maggio 2017 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, minorenne, cittadino afgano di (...) e confessione sciita ismaelita, è nato e cresciuto a B._______, nel distretto di C._______ (in provincia di D._______). Egli sarebbe quindi fuggito nel 2015 e, dopo aver transitato per diversi paesi tra cui l'Iran, giunto in Svizzera illegalmente il 5 aprile 2017; il medesimo giorno l'interessato depositava una domanda d'asilo presso il centro di registrazione di E._______, dove veniva sentito (...) (cfr. atto A9). A.b Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere espatriato a causa dei timori per la propria incolumità. In proposito egli ha affermato che il padre avrebbe subìto minacce attraverso lettere minatorie, prima di scomparire nel "nulla": a dire dell'insorgente, i talebani avrebbero minacciato il padre poiché a capo dei maestri della scuola del villaggio, chiedendo ripetutamente di chiudere la scuola. I timori in capo alla propria persona sarebbero da ricondurre quindi a questa attività del padre come pure in ragione del fatto che egli sarebbe il figlio maggiorenne (cfr. atto A9). A.c A sostegno della sua domanda d'asilo, il richiedente ha depositato quali mezzi di prova segnatamente copia della Taskara, le "lettere minatorie" di minacce citate, e la dichiarazione in originale del Consiglio di ricerche del villaggio di F._______ (cfr. atto A29). A.d L'interessato si è sottoposto quindi ad un'audizione, ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), il 27 aprile 2017 (cfr. atto A15). B. Con decisione del 12 maggio 2017, notificata il 18 maggio 2107, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento. L'autorità di prime cure ha tuttavia ritenuto inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, da cui la contestuale ammissione provvisoria in Svizzera. C. Il 19 giugno 2017 l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando la concessione dell'asilo e in subordine il rinvio degli atti alla SEM per una nuova decisione. Egli ha altresì presentato, con protestate spese e ripetibili, una richiesta volta ad essere esentato dal versamento dell'anticipo a copertura delle presunte spese processuali. D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 5 luglio 2017, ha esentato il ricorrente dal versamento dell'anticipo spese, trasmettendo nel contempo un esemplare del gravame e dei relativi allegati alla SEM. E. L'autorità inferiore, con scritto del 18 luglio 2017, ha inoltrato al Tribunale la propria risposta al ricorso. F. Con osservazioni del 5 settembre 2017 il ricorrente si è espresso in replica riconfermandosi nelle proprie allegazioni e conclusioni ricorsuali. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 12 maggio 2017 e non avendo egli censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente il riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell'asilo. 4. 4.1 Con la decisione impugnata la SEM ha respinto la domanda di asilo, rilevando che le dichiarazioni del ricorrente "non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi", poiché esse sarebbero contradditorie e non sufficientemente motivate in ordine ai punti essenziali. 4.2 Il ricorrente, dopo aver richiamato e precisato i fatti esposti in corso di procedura, avversa la valutazione dell'autorità di prime cure. A suo dire la decisione dovrebbe essere annullata poiché fondata su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti: infatti la giovane età e gli eventi drammatici di guerra da lui vissuti, sarebbero la causa delle imprecisioni rimproverate, peraltro su punti non fondamentali nel quadro della domanda di asilo presentata, quali la chiusura della scuola frequentata e la data precisa dell'espatrio. A sostegno delle proprie allegazioni vi sarebbero inoltre alcuni documenti presentati in questa sede. In buona sostanza quanto ad egli rimproverato non permetterebbe di ritenere che le proprie allegazioni sarebbero inverosimili. 4.3 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4.4 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditorie non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 4.5 Nel caso che qui ci occupa, emerge dagli atti di causa ed in particolare dalle audizioni sostenute del ricorrente, una sostanziale incongruenza in punto alla sorte della scuola che gestiva il padre e che dal suo stesso racconto avrebbe avuto un ruolo fondamentale nel convincerlo a lasciare il proprio Paese. Infatti nel corso dall'audizione, avvenuta il 27 aprile 2017, egli ha dapprima affermato di non aver potuto terminare la settima classe poiché i talebani "hanno bruciato la scuola"; mentre in seguito l'insorgente ha sostenuto che la scuola sarebbe stata chiusa in ragione della scomparsa del padre il quale "era responsabile di tutto" (cfr. A15 D55, D62 e D 64). Sconfessandosi nuovamente egli ha altresì riferito che la "gente" del villaggio gli avrebbe consigliato di lasciare il villaggio poiché la scuola non esisteva più e la sua vita era in pericolo (A15, D64). Anche in ordine al luogo di residenza sino alla sua partenza il ricorrente non ha espresso del e dichiarazioni che collimano, sebbene egli abbia poi rilevato l'assenza di ogni incongruenza rilevando che "tra B._______ e C._______ non c'è una grande differenza. B._______ appartiene al distretto di C._______, è uguale, è la stessa cosa. C._______ è la capitale della zona. B._______ è un piccolo villaggio" (cfr. A15 D 82). Oltre a ciò il Tribunale rileva che il ricorrente non ha circostanziato e situato in maniera cronologicamente precisa l'abbandono degli studi (cfr. Atto 15 D16 e D17) e la consegna delle lettere minatorie (cfr. Atto 15 D77), benché nel corso delle audizioni egli ha dato prova di conoscere bene il calendario solare di riferimento del proprio Paese, segnatamente in ordine alla propria data di nascita (cfr. Atto 9 pag. 2), come pure all'anno corrente (cfr. Atto 15 D20). Con riferimento alla documentazione prodotta in questa sede, ed in particolare alle lettera di minacce da parte dei talebani, va detto che il Tribunale non può determinare con certezza se esse possano essere considerate un documento originale o meno, segnatamente in ordine al proprio contenuto: ne discende quindi che in considerazione del loro dubbio valore probatorio, il ricorrente non può dedurre da esse sole, le pretese fatte valere in questa sede. 4.6 A fronte di quanto sopra esposto, in particolare alla luce delle allegazioni del ricorrente e dei mezzi di prova prodotti, il Tribunale ritiene vi siano elementi più che sufficienti per dubitare della veridicità della versione da lui fornita. V'è quindi da concludere che il ricorrente non ha adempiuto ai requisiti posti dall'art. 7 LAsi. Ciò detto non occorre approfondire oltre le allegazioni del ricorrente per ammettere che esse, in quanto contradditore e prive di fondamento, siano inverosimili e non permettano di riconoscere la qualità di rifugiato.
5. Ferme queste premesse, al ricorrente non deve essere riconosciuta la qualità di rifugiato, né concesso l'asilo in Svizzera. 6. 6.1 A fronte di quanto sopra esposto, con la decisione qui impugnata l'autorità di prima istanza non ha violato il diritto federale, non ha abusato del proprio potere di apprezzamento e nemmeno ha accertato in modo inesatto e incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); la decisione non risulta nemmeno essere inadeguata (art. 49 PA). 6.2 Visto l'esito della procedura le spese processuali dovrebbero essere poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA). Tuttavia il Tribunale ha accolto, con decisione incidentale del 5 luglio 2017, la richiesta di dispensa dal versamento delle spese di giustizia, avendo l'insorgente dimostrato di non disporre dei mezzi necessari con la documentazione allegata, (art. 65 cpv. 1 PA). Al ricorrente, assistito da un rappresentate legale in questa procedura, non viene assegnata alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).). 6.3 La presente sentenza non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con un ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale [LTF]). Pertanto la pronuncia è definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Non sono assegnate ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Manuel Borla Data di spedizione: