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D-4971/2021

D-4971/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-10-17 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. A.a A._______, privo di documenti d’identità, dichiaratosi cittadino afgano di etnia pashtun, nato il (…) e cresciuto nella provincia di B._______, è arrivato in Svizzera il 3 luglio 2021 depositando, il medesimo giorno, una domanda d’asilo (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di se- guito: atto SEM] n. 1-6, 9/1, 14/12). A.b Dal riscontro della banca dati “EURODAC” è risultato che il 23 giugno 2021 lo stesso ha depositato una domanda d’asilo in C._______ e che il medesimo giorno le autorità austriache hanno provveduto alla registra- zione delle sue impronte (cfr. atti SEM n. 10/1, 14/12). A.c Trattandosi di un minore non accompagnato il 29 luglio 2021 la SEM ha fatto eseguire una perizia medico-legale volta a determinare l’età dell’in- teressato. Dagli accertamenti eseguiti è risultato possibile che l’interessato avesse meno di 18 anni, e che pertanto non si potesse escludere la corret- tezza della data di nascita dichiarata (cfr. atti SEM 17/2, 18/2, 20/11, 21/11). A.d Sentito sui motivi d’asilo, l’interessato ha asserito di essere stato mi- nacciato a più riprese dai Talebani nel caso in cui il padre, militare dell’eser- cito governativo afgano, non avesse lasciato il suo lavoro. In una prima occasione i Talebani gli hanno mandato un messaggio in tal senso tramite gli abitanti del villaggio di D._______, nel distretto di E._______, dove l’in- teressato era nato e cresciuto. In una seconda occasione, quest’ultimo è stato minacciato personalmente e direttamente da quattro Talebani incon- trati nel bazar del villaggio natio, ciò che ha indotto la famiglia a trasferirsi in un altro villaggio, F._______, nel distretto di G._______. Qualche tempo dopo, sulla porta della nuova abitazione è stato trovato un messaggio con cui i Talebani mettevano in guardia la famiglia sul fatto che quello sarebbe stato l’ultimo avvertimento per ottemperare alla loro richiesta. La madre dell’interessato gli ha quindi detto di andarsene dal Paese e 10-15 giorni dopo l’ultimo episodio di minaccia egli è quindi espatriato illegalmente verso l’Iran giungendo in Svizzera il 3 luglio 2021, giorno in cui ha presen- tato la domanda d’asilo (cfr. atti SEM 14/12, 23/12). B. La SEM, con decisione del 15 ottobre 2021, ha respinto la domanda d'asilo dell’interessato, non ritenendo che le sue dichiarazioni soddisfacessero le condizioni di verosimiglianza, e pronunciato il suo allontanamento dalla

D-4971/2021 Pagina 3 Svizzera, ponendolo tuttavia al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. atti SEM 28/1, 29/8). C. Con ricorso del 15 novembre 2021 l'interessato è insorto dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) contro la sum- menzionata decisione della SEM chiedendone l’annullamento e in via prin- cipale il riconoscimento della qualità di rifugiato e l’ammissione al beneficio dell’asilo, in via subordinata la restituzione degli atti all'autorità inferiore per il complemento istruttorio, un nuovo esame delle allegazioni e l’emana- zione di una nuova decisione. Altresì, ha domandato la concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e, infine, protestato tasse e spese (doc. TAF 1).

Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA pronunciate dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

E. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre per- tanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2.3 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

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E. 3.1 Con il ricorso possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).

E. 3.2 Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4.1 Nella decisione impugnata la SEM ha innanzitutto considerato che il richiedente non abbia reso verosimile di essersi trovato in pericolo prima dell'espatrio dal suo Paese d'origine. Ciò in quanto, l’interessato non ha saputo minimamente sostanziare le sue allegazioni riguardanti le presunte minacce ricevute dai Talebani. L’autorità inferiore ha infatti ritenuto che trat- tandosi di eventi vissuti personalmente poco più di un anno prima e nono- stante la minore età, da quest’ultimo era attendibile un maggior grado di accuratezza nelle dichiarazioni rese, che risultavano per contro vaghe e stereotipate. L’interessato non avrebbe saputo infatti fornire né una descri- zione dettagliata dell’incontro avuto con i Talebani al bazar del suo villag- gio, né un racconto sostanziato ed orientato nel tempo degli eventi imme- diatamente successivi a tale episodio, che aveva determinato il trasferi- mento della famiglia in un altro villaggio. Quanto alle minacce giunte per il tramite degli abitanti del villaggio, la SEM ha rammentato che per invalsa giurisprudenza tali allegazioni siano da considerarsi non soltanto stereoti- pate e pertanto inverosimili, ma neppure suscettibili di soddisfare i criteri per riconoscere l’esistenza di una persecuzione ai sensi del diritto d’asilo. Quanto alle minacce affisse sulla porta della nuova casa, il richiedente avrebbe fornito unicamente dichiarazioni vaghe e confusionarie, sia ri- guardo al contenuto delle stesse, sia riguardo alle circostanze di tale epi- sodio e al momento in cui esso si è verificato, contraddicendosi finanche in merito alla forma con cui le stesse erano state esposte (su di una lettera o direttamente sulla porta con un pennarello). L'interessato non avrebbe inol- tre saputo fornire alcun dettaglio riguardo all’attività del padre, in particolare dove e con che grado svolgeva il proprio servizio nell’esercito afgano, limi- tandosi a fornire risposte vaghe ed allegazioni inconsistenti. Dichiarazioni che secondo la SEM, non sarebbero credibili, considerato che il richiedente aveva dichiarato di aver vissuto con il padre in Afghanistan e di aver colla- borato sin da piccolo con lui nella gestione dei terreni di proprietà della famiglia. Le stesse allegazioni neppure risulterebbero maggiormente so- stanziate dai documenti prodotti, giudicati dei mezzi di prova inadeguati e inattendibili a dimostrare un’eventuale persecuzione nei suoi confronti e a

D-4971/2021 Pagina 5 certificare l’attività professionale del padre. Da ultimo, l'autorità di prime cure ha osservato che neppure il parere presentato dalla rappresentante legale dell'insorgente poteva giustificare una modifica delle sue conclu- sioni.

E. 4.2.1 In sede ricorsuale, prevalendosi della violazione dell’art. 7 LAsi, dell'art. 7 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) e dell'art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF), l'insor- gente contesta alla SEM un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. Oltre ad aver erroneamente escluso la sussi- stenza della qualità di rifugiato, l’autorità inferiore avrebbe inoltre violato il suo obbligo di motivazione.

E. 4.2.2 Nel gravame vengono innanzitutto mosse critiche alle modalità in cui sono state svolte le audizioni del 21 luglio e il 15 settembre 2021. L'autorità avrebbe infatti sentito l'insorgente senza rispettare le indicazioni fornite dalla giurisprudenza rispetto all'audizioni di minori, che presupporrebbero segnatamente la creazione di un clima di empatia e fiducia. Viene inoltre contestato all’autorità inferiore di non aver debitamente tenuto conto, come prevede la giurisprudenza di questo Tribunale, della minore età del ricor- rente e del suo analfabetismo, nella valutazione circa la verosimiglianza delle dichiarazioni da lui rese. Occorre infatti considerare che nel corso delle audizioni, l’interessato aveva delle evidenti difficoltà ad adattarsi agli schemi procedurali e mentali europei, faticando a comprendere le do- mande che gli venivano poste come pure il tipo di informazioni che gli ve- nivano richieste. Le difficoltà di un minore nel comprendere le aspettative di risposta dell’autorità non possono pertanto giustificare un giudizio d’in- verosimiglianza dei motivi d’asilo. Successivamente il ricorrente ripercorre e critica singolarmente le varie argomentazioni contenute nella decisione avversata circa l'inverosimiglianza delle dichiarazioni da lui rese in corso d'audizione. In particolare, egli rileva come alla luce dell’età, del livello d’istruzione, dei tratti culturali e della sua indole, le dichiarazioni rilasciate riguardo alle minacce ricevute dai Talebani siano da considerarsi alquanto coerenti e sostanziate. Egli ritiene inoltre del tutto logico che il padre non condividesse con il figlio, personalmente o telefonicamente, informazioni dettagliate riguardo alla propria situazione e al proprio lavoro, per evitare, vista la pericolosità dello stesso, di farlo preoccupare. Alla SEM viene inoltre contestato di non aver considerato nella propria va- lutazione i mezzi di prova presentati dal richiedente. Pur non essendo stati

D-4971/2021 Pagina 6 prodotti in formato originale – mancanza comprensibile alla luce dell’attuale situazione vigente in Afghanistan – dal punto di vista contenutistico essi sarebbero perfettamente idonei a dimostrare le sue allegazioni riguardo all’attività professionale del padre. Essi non dovrebbero pertanto essere aprioristicamente scartati dall’autorità inferiore. Il ricorrente ha infine sommariamente evocato la pertinenza delle sue di- chiarazioni ai sensi dell'asilo. Alla luce dell’attività svolta dal padre, delle circostanze da lui riferite e dell’instaurazione, da agosto 2021, dell’Emirato islamico, la sua esposizione a persecuzioni da parte dei Talebani appari- rebbe altamente concreta e probabile.

E. 5.1 A titolo preliminare, occorre esaminare la censura del ricorrente circa la violazione dell’obbligo di motivazione da parte dell’autorità inferiore, no- nostante la contestazione sia stata formulata in modo assai generico, ci- tando gli articoli costituzionali, di legge e la giurisprudenza relativa al diritto di essere sentito, ma senza tuttavia sostanziare in che modo tale diritto fosse stato concretamente leso.

E. 5.2 L'obbligo di motivazione, corollario fondamentale del diritto di essere sentito (art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101]), è finalizzato a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprendere la decisione impugnata, eventualmente di impugnarla, e da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomenta- zioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giu- dizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprez- zarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 con- sid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2).

E. 5.3 Dal canto suo, il principio inquisitorio, che si applica nelle procedure amministrative così come nelle altre procedure di natura amministrativa, dispone che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accerta- mento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria

D-4971/2021 Pagina 7 alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove al riguardo.

E. 5.4 Nel caso in parola, contrariamente a quanto genericamente affermato nel gravame del 15 novembre 2021, l'autorità inferiore ha motivato in modo sufficientemente completo e comprensibile le ragioni che l’hanno indotta a ritenere che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfacessero le condi- zioni di verosimiglianza previste dall’art. 7 LAsi, illustrando come quest’ul- timo non fosse stato in grado di sostanziare sufficientemente le proprie al- legazioni riguardo alle minacce ricevute dai Talebani, così come in merito all’attività professionale svolta dal padre. A tal proposito, si osserva che il ricorrente ha avuto la possibilità di presentare, per il tramite del proprio rappresentante, delle osservazioni al progetto di decisione del 13 ottobre 2021 ed ha evidentemente avuto la facoltà di presentare un ricorso artico- lato contro la decisione avversata – anche ed in particolare rispetto all’ap- prezzamento della verosimiglianza delle dichiarazioni rilasciate da un mi- nore non accompagnato – ciò induce a concludere che l'interessato sia riuscito a crearsi un chiaro quadro della portata del provvedimento. Una violazione dell'obbligo di motivazione da parte dell'autorità intimata, non è pertanto ravvisabile. Per il resto, l’argomentazione addotta dal ricorrente, riguardo alla mancata ammissione dei mezzi di prova prodotti nel giudizio di verosimiglianza, è piuttosto da intendere come rivolta verso il merito del provvedimento av- versato, ed in quanto tale verrà pertanto trattata.

E. 6.1 Va inoltre esaminata, in via preliminare, la seconda censura formale contenuta nel gravame, stante la quale l’autorità inferiore avrebbe violato le norme applicabili all’audizione dei richiedenti l’asilo minorenni non ac- compagnati.

E. 6.2 Ora, al pari della SEM, questo Tribunale non mette in discussione la verosimiglianza della minore età dell’insorgente, figurando agli atti una pe- rizia che attesta tale circostanza (cfr. atti SEM 17/2, 18/2, 20/11, 21/11). Al riguardo, va rammentato come la qualità di minore non accompagnato im- ponga alla SEM il rispetto di esigenze particolari d’istruzione nell’ambito della domanda d’asilo, che il Tribunale ha già avuto modo di specificare nella DTAF 2014/30 (cfr. in particolare consid. 2.3.2), alla quale si rimanda per ulteriori dettagli.

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E. 6.3 Nel caso in parola si osserva che il ricorrente, al momento dello svolgi- mento delle audizioni del 21 luglio e del 15 settembre 2021 (cfr. atti SEM 14/12 [di seguito: verbale 1] e 23/12 [di seguito: verbale 2]), avesse già ben oltre i 16 anni d’età – secondo le sue stesse dichiarazioni fornite in merito alla sua data di nascita effettiva ([…]) – ciò che permette in parte di relati- vizzare le esigenze prescritte dalla giurisprudenza succitata, la quale è stata sviluppata nel contesto di una fattispecie riguardante un richiedente l’asilo di soli dodici anni. Nessun indizio agli atti, lascia però trasparire in casu che le esigenze legate alla minore età dell’insorgente, sviluppate dalla giurisprudenza summenzionata, non siano state pienamente rispettate. In- vero, il rappresentante legale dell’insorgente, nonché persona di fiducia del medesimo, è stato invitato a partecipare – ed era presente – alla prima audizione sulle generalità nonché all’audizione sui motivi d’asilo tenutasi con il minore. Durante la medesima audizione, il funzionario della SEM ha cominciato presentandosi e presentando le altre persone presenti, chiaren- done contestualmente il ruolo (cfr. verbale 2, pag. 1). Ha quindi illustrato gli obbiettivi dell’audizione, richiamato le regole applicabili in modo semplice e comprensibile, spiegando al richiedente i suoi diritti ed i suoi obblighi du- rante l’audizione, ed osservando l’importanza del fatto che lui si sentisse a suo agio durante la medesima (cfr. verbale 2, D2, pag. 2). Proseguendo ha accertato che l’interessato stesse bene, che tutti i punti dell’introduzione fossero per lui chiari e che non vi fossero problemi di salute (cfr. verbale 2, D3-D5, pag. 2), iniziando a porre quesiti aperti all’insorgente, riguardo al luogo d’origine, alla sua famiglia e ai contatti con essa e al viaggio che l’ha condotto in Svizzera (cfr. verbale 2, D6-D48, pag. 2-5). Ha quindi lasciato che l’insorgente si esprimesse liberamente circa i suoi motivi d’asilo (cfr. verbale 2, D49, pag. 5), ponendo soltanto successivamente dei quesiti più dettagliati in merito (cfr. verbale 2, D50 segg., pag. 6 segg.), dandogli la possibilità anche di esprimersi rispetto ai due mezzi di prova consegnati (cfr. verbale 2, D100 segg., pag. 9-10). Al termine dell’audizione, l’auditore della SEM ha dato modo all’interessato di esporre degli eventuali fatti che non avesse ancora evocato suscettibili di influire sulla domanda d’asilo o di opporsi al ritorno in Afghanistan (cfr. verbale 2, D112-113, pag. 10-11). Durante l’audizione, l’insorgente non ha manifestato difficoltà particolari, segnatamente di comprensione – che non siano comunque state risolte nel corso dell’audizione stessa (cfr. verbale 2, D7, pag. 2; D10 seg., pag. 3; D26-D27, pag. 4; D36, pag. 4; D54-D55, pag. 6; D91, pag. 9; D103, pag. 10) – o dovute alla necessità di adattarsi a degli schemi mentali non propri, che l’avrebbero impedito dall’esprimersi in modo convincente sui suoi motivi di fuga, come si lascia intendere invece nel gravame. Non ri- sulta per altro che il suo rappresentante legale sia mai intervenuto nell’in- tento di ripristinare un clima sereno durante l’audizione o di invitare il

D-4971/2021 Pagina 9 funzionario della SEM a porre dei quesiti adattati all’età ed alle capacità del minore. Inoltre appare che l’auditore si sia sincerato di aver ben compreso quanto dichiarato dal minorenne, ponendogli anche in modo reiterato dei quesiti, formulandoglieli in modo differente (cfr. ad esempio circa il conte- nuto dell’ultima telefonata avuta con il padre, D24 segg., pag. 4; o riguardo al lavoro svolto da quest’ultimo, D52 segg., pag. 6; o all’incontro con i Ta- lebani al bazar, D-64-D66, pag. 7 e D80-D81, pag. 8; o ancora in merito alla minaccia affissa alla porta di casa, D85 segg., pag. 8-9; o infine ri- guardo agli accadimenti successivi al ritrovamento della lettera, D96-D99, pag. 9). I quesiti posti dall’auditore erano opportuni e tesi a chiarire le ri- sposte fornite dal ricorrente nelle due audizioni laddove incomplete o in- congruenti (ad esempio l’ordine e la localizzazione delle minacce ricevute). Lo scopo era quindi di offrirgli la possibilità di pronunciarsi in modo esau- stivo, piuttosto che di metterlo in difficoltà. Alla luce di tali elementi, se al- cune delle risposte del ricorrente non sono state sufficientemente precise o esplicite, nulla dimostra, alla lettura dei verbali d’audizione, che i quesiti posti siano stati di una complessità tale nella loro formulazione che il ricor- rente non sia stato in grado di comprenderle e di rispondervi in modo co- sciente e dopo riflessione, data la sua mancanza di formazione ed il suo analfabetismo, oppure da una sua particolare emotività.

E. 6.4 Visto quanto esposto sopra, non si ravvisa in specie alcuna violazione dell’art. 7 OAsi 1 – in particolare del suo cpv. 5 – o dell’art. 12 CDF da parte dell’autorità inferiore nella tenuta delle audizioni del richiedente, o ancora che le esigenze prescritte dalla giurisprudenza in materia di audizione di minorenni non accompagnati non siano state pienamente adempiute nel caso in parola. Le censure formali genericamente rivolte in tal senso contro la decisione della SEM devono quindi essere interamente respinte.

E. 7 Nel merito, ritenuta l'ammissione provvisoria del ricorrente in Svizzera per inesigibilità dell’esecuzione dell'allontanamento, e non avendo il medesimo contestato in modo specifico la pronuncia del suo allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente il mancato riconoscimento della sua qualità di rifugiato e il respingimento della sua domanda d'asilo (cfr. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, pag. 298).

E. 8.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto

D-4971/2021 Pagina 10 accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 8.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pe- ricolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 8.3.1 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 8.3.2 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad- dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre- duta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, né introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista

D-4971/2021 Pagina 11 oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 8.3.3 La giurisprudenza precisa che se la persona ascoltata è minorenne, l'età dev'essere presa in considerazione nel valutare la verosimiglianza delle sue dichiarazioni (cfr. sentenza del Tribunale E-3252/2016 del 22 giu- gno 2016 consid. 7.3). Infatti, non ci si può aspettare che un minore sia in grado di descrivere un'esperienza nello stesso modo di un adulto: potrebbe mancare la capacità di riconoscere quali informazioni sono importanti, di- stinguere la realtà dall'immaginazione o fornire una descrizione cronolo- gica degli eventi (cfr. NORA LISCHETTI, Unbegleitete Minderjährige im sch- weizerischen Asylverfahren, in: Asyl 1/12, § 5.3 pag. 9). Come d'altronde confermato dalla dottrina, più giovane è il minore richiedente l'asilo, minore è il grado di verosimiglianza richiesto (cfr. SYLVIE COSSY, Le statut du re- quérant d'asile mineur non accompagné dans la procédure d'asile, Lau- sanne 2000, n. 628). Per maggiori dettagli relativi alla giurisprudenza in materia di audizione di richiedenti d'asilo minorenni non accompagnati, si rinvia alla sentenza di principio DTAF 2014/30 consid. 3.

E. 9.1 Nell’evenienza concreta, la SEM ha considerato inverosimili le allega- zioni addotte dal ricorrente e negato, per questo motivo, il riconoscimento a quest'ultimo dello statuto di rifugiato e, di conseguenza, la concessione dell'asilo. Il ricorrente sostiene, dal canto suo, che la SEM è giunta a tale conclusione non avendo considerato la sua minore età e l’analfabetismo nell’esame della verosimiglianza delle dichiarazioni rese, a suo dire del tutto credibili, violando in tal modo il diritto e accertando di conseguenza i fatti giuridicamente determinanti in modo incompleto e inesatto.

E. 9.2.1 Questo Tribunale osserva, in primo luogo, che il ricorrente non è stato in grado di sostanziare in modo sufficiente le allegazioni riguardanti l’attività lavorativa del padre. Egli si è limitato a dichiarare che il padre era un mili- tare dell’esercito governativo afgano di stanza a H._______ (cfr. verbale 2, D52 segg., pag. 6). Invitato a fornire maggiori dettagli, dapprima con do- mande aperte, in seguito con domande più mirate, l’interessato non ha sa- puto dire nulla di più riguardo al lavoro del padre: se fosse un militare pro- fessionista, da quanto tempo esercitasse tale professione, quale fosse il suo grado, quale tipologia di servizio o di mansioni era chiamato a svol- gere, se partecipasse o meno a dei combattimenti, se fosse assente da casa per lunghi periodi, se portasse la divisa, ecc..

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E. 9.2.2 A suffragio delle proprie affermazioni l’interessato ha prodotto copia di una fotografia della tessera dell’esercito appartenuta al padre, nonché di una fotografia di un attestato di partecipazione a un corso di formazione per soldati a nome del padre (cfr. atti SEM 30, 31). Come rettamente rite- nuto dall’autorità di prime cure, tali documenti, prodotti in copia, non hanno, secondo costante giurisprudenza, che un valore probatorio minimo (cfr. ex pluris sentenza del Tribunale D-3463/2017 del 4 febbraio 2019 consid. 4.5) essendovi un alto rischio di contraffazione. Oltre a ciò occorre considerare che l’identità e le generalità del padre sono state attestate unicamente sulla base delle dichiarazioni del ricorrente, non essendovi agli atti alcun docu- mento identificativo di quest’ultimo né alcun atto giustificativo suscettibile di accertarne l’ascendenza. Pertanto, anche volendo ammettere che la co- pia dei documenti prodotti sia considerabile come conforme all’originale, non vi è modo di accertare con un sufficiente grado di attendibilità se tali documenti appartengono effettivamente al padre oppure se sono di una terza persona senza alcun legame famigliare con il richiedente. Alla luce di quanto sopra, tale mezzo di prova non può venire preso in considerazione nell'esame della rilevanza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente.

E. 9.2.3 Detto ciò, pur tenendo conto del fatto che il ricorrente è un minore e che quindi certi dettagli dell’attività paterna potessero essergli sottaciuti – per evitargli inutili preoccupazioni – o potessero non destare il suo inte- resse o essere al di là della sua comprensione, questo Tribunale non può che concordare con l’autorità inferiore nel ritenere le allegazioni del ricor- rente vaghe e inconsistenti. Su questo punto l’interessato è infatti stato ol- tremodo impreciso, evasivo ed arido di dettagli in entrambe le audizioni. Circostanza che non permette di accertare la plausibilità del suo racconto, che a tratti risulta finanche contradditorio. Egli sostiene, da un lato, di aver vissuto con i genitori e i fratelli nella provincia di B._______ fino al momento dell’espatrio (cfr. verbale 1, pto. 2.01), dall’altro, riferisce che il padre lavo- rava ad H._______ (cfr. verbale 2, D59, pag. 6), che si trova dalla parte opposta del Paese, nell’omonima provincia, a circa 18-22 ore di auto di distanza. Certo la notevole distanza fra il luogo di lavoro e l’abitazione fa- migliare, può senz’altro essere spiegato con un servizio dislocato del re- parto in cui era arruolato il padre del richiedente, per un periodo più o meno prolungato. D’altro canto, è difficile, ma non impossibile, immaginare come il padre potesse restare per lunghi periodi lontano da casa, senza possibi- lità di occuparsi personalmente degli interessi della famiglia. Secondo le dichiarazioni del ricorrente, il padre era infatti proprietario di terreni agricoli nel villaggio di D._______ (cfr. verbale 1, pto 1.17.04, pag. 5). Ora, è lecito presumere che in una realtà rurale come quella del distretto di I._______ la proprietà e lo sfruttamento di terreni agricoli possa essere una fonte di

D-4971/2021 Pagina 13 sostentamento importante, se non fondamentale per un nucleo famigliare. In un contesto turbolento e in costante mutamento come quello Afghano è inoltre ipotizzabile, che l’amministrazione e la difesa di una tale fonte di reddito richieda una certa esperienza e maturità. Certo non è impossibile ipotizzare che il ricorrente, che sostiene – in maniera senz’altro credibile – di aver lavorato sin da piccolo nei campi di famiglia, si occupasse pure della gestione degli stessi. Non è tuttavia chiaro se egli se ne prendesse a carico in maniera esclusiva, oppure con l’ausilio del padre. Tantopiù che l’interes- sato non fornisce alcun dettaglio chiaro riguardo all’ampiezza e alla tipolo- gia delle sue mansioni. Restano quindi dei dubbi riguardo alla coerenza e alla veridicità dei fatti riferiti dal richiedente. Su tutte la ragionevolezza della pretesa scelta del padre, a fronte delle minacce dei Talebani, di continuare ad esercitare la professione di militare per l’esercito governativo e di rinun- ciare in tal modo al possesso e allo sfruttamento dei terreni di famiglia nel villaggio di D._______ (cfr. verbale 1, pto. 1.17.04, pag. 5 in cui il ricorrente riferisce di aver cessato di lavorare nei campi dopo il trasferimento della famiglia nel nuovo villaggio).

E. 9.3.1 In secondo luogo, il ricorrente non ha saputo fornire delle dichiara- zioni sufficientemente concludenti e coerenti riguardo alle persecuzioni che egli avrebbe subito da parte dei Talebani ed alle circostanze che l’hanno spinto a lasciare il Paese. Al riguardo occorre concordare con la SEM nel ritenere che la mancanza di precisione nelle dichiarazioni rilasciate, non può essere attribuita alla giovane età, all’analfabetismo o al contesto da cui egli proviene. Il ricorrente ha infatti dimostrato una notevole indipendenza e maturità sia nella sua decisione di lasciare il Paese, sia nell'affrontare il viaggio di espatrio transitando per Iran, J._______, K._______, L._______, M._______, N._______, C._______ prima di arrivare in Svizzera (cfr. ver- bale 1, pto. 5.02, pag. 8). Dai referti medici presenti agli atti non emerge inoltre alcuna carenza di capacità cognitiva suscettibile di influenzare l’ac- curatezza nel grado di esposizione dei motivi di asilo (cfr. atti SEM n. 20/11 segg.).

E. 9.3.2 Passando in rassegna le dichiarazioni sui motivi d’asilo, sono molte- plici i punti sui quali il racconto dell’insorgente lascia perplessi. Innanzitutto, il richiedente riferisce di aver ricevuto minacce dai Talebani in tre occasioni. In nessun caso, tuttavia, egli è riuscito a individuare l’autore della minaccia, nonostante, a suo dire, la minaccia fosse a lui diretta per- sonalmente (cfr. verbale 2, D61, pag. 6: “devi far lasciare il lavoro a tuo padre, sennò uccidiamo te”). Nel primo caso, infatti si è trattato di voci

D-4971/2021 Pagina 14 riportategli dagli abitanti del villaggio di D._______, nel secondo caso di- rettamente dai Talebani, all’occasione con il viso coperto e nel terzo caso con un messaggio minatorio alla porta di casa sua (cfr. verbale 2, D49, pag. 5). Anche dal punto di vista temporale le allegazioni rilasciate paiono vaghe e contradditorie. Il ricorrente riesce ad essere molto preciso nell’indicare al- cuni fatti, come ad esempio la data dell’espatrio (cfr. verbale 1, pto. 2.01 e 5.01, pag. 6 e 8; in cui è stato dichiarato “il 12 del quarto mese del 1399” rispettivamente “il 2 del quarto mese del 1399 [3 luglio 2020]), o ancora il tempo trascorso tra l’ultima minaccia e l’espatrio (cfr. verbale 2, D96-D98, pag. 9; in cui è stato indicato 10-15 giorni), mentre per altri, che permette- rebbero di meglio contestualizzare il suo racconto e il suo vissuto (a titolo d’esempio, cfr. verbale 1 pto. 1.17.04, 2.01), appare essere del tutto vago, come se non si trattasse di episodi da lui vissuti in prima persona. Al ri- guardo, egli non riesce a indicare, nonostante ripetuti tentativi da parte dell’auditore di chiarire i dettagli, quando è stata proferita per la prima volta la minaccia per il tramite degli abitanti del villaggio e quanto tempo è tra- scorso fra una minaccia e l’altra (cfr. verbale 2, D77-D78, riguardo al primo episodio; D79 riguardo al secondo episodio; D84 riguardo al momento del trasferimento da un villaggio all’altro; D85 riguardo al terzo episodio, al pro- posito si cfr. anche verbale 1, pto. 7.01). Vi è inoltre una contraddizione nelle dichiarazioni rese nel primo e nel se- condo verbale in merito al trasferimento della famiglia da D._______ a F._______ e riguardo ai fatti successivi alla terza minaccia. Nel primo ver- bale il ricorrente riferisce che tale trasferimento è avvenuto dopo il ritrova- mento sulla porta dello scritto dei Talebani, indicando inoltre che: “Dopo queste minacce ci siamo trasferiti da I._______ in un altro distretto, i Tale- bani hanno continuato a parlare con altre persone che mio padre doveva lasciare il lavoro, altrimenti io sarei stato in pericolo. Quindi i miei genitori mi hanno detto di andare via” (cfr. verbale 1, pto. 7.01, pag. 9-10). Nel se- condo verbale, per contro, il trasferimento della famiglia avviene dopo l’in- contro al bazar di D._______ mentre la lettera dei Talebani è stata affissa sulla porta della nuova abitazione a F._______ (cfr. verbale 2, D68, pag. 7); il ricorrente riferisce inoltre di aver lasciato il villaggio il giorno dopo que- sto episodio, andando a O._______ per contattare un passatore, poiché “se avessi trascorso i 15 giorni nel villaggio dopo questo episodio mi avreb- bero ucciso” (cfr. verbale 2, D97, pag. 9).

E. 9.3.3 Venendo ora alle specifiche minacce, si osserva che il racconto del primo episodio appare vago, stereotipato e senza alcuna possibilità di

D-4971/2021 Pagina 15 chiarimento. Il ricorrente riferisce infatti di generiche voci, sparse dai Tale- bani fra abitanti del villaggio che lui non conosce, di cui non sa il nome e che potrebbero essere già morti (cfr. verbale 2, D71, pag. 7). Dal racconto del ricorrente non è chiaro se le minacce gli siano state riportate dagli abi- tanti del villaggio, da uno solo degli abitanti di nome P._______, oppure se esse siano giunte da entrambe le fonti. Sia quel che sia appare comunque poco plausibile che tali minacce, a fronte della loro gravità, siano state ri- ferite esclusivamente a lui, all’epoca appena quattordicenne, e non alla madre (se si dà per assodato che il padre fosse assente a svolgere il pro- prio servizio per l’esercito afgano). Neppure il secondo episodio, in cui quattro Talebani mascherati l’hanno personalmente minacciato al bazar di D._______ appare maggiormente credibile. Il richiedente non è riuscito a dettagliare alcun particolare di tale incontro (cfr. verbale 2, D79 seg., pag. 8), benché sia lecito presumere che un tale evento per una persona ragionevole e razionale (seppur di giovane età), messa nella stessa situazione del richiedente, in presenza di una pre- cedente minaccia, potesse essere particolarmente marcante e, seppur traumatico e spiacevole, ripercorcorribile con il ricordo. Il racconto dell’in- sorgente, per contro, appare piatto, atono, privo di dettagli e di elementi volti a caratterizzare l’esperienza vissuta, nonostante le domande dell’au- ditore in tal senso. A seguito dell’episodio egli indica di essere semplice- mente rientrato a casa, senza fare nulla in particolare se non raccontare quanto gli era successo (cfr. verbale 2, D82-D83, pag. 8). Nessun dettaglio riguardo al suo stato d’animo, alla reazione della madre o del padre, alle misure prese dai genitori, agli atti preparatori in vista del trasferimento nel nuovo villaggio, che il ricorrente, anzi, neppure sa situare nel tempo rispetto alla minaccia ricevuta (cfr. verbale 2, D84, pag. 8). Vi è infine il terzo episodio, che al netto delle contraddizioni già esposte sopra, appare anch’esso stereotipato e privo di dettagli ed elementi speci- fici che permettano di personalizzare e rendere credibile la narrazione dell’insorgente. Il racconto dell’interessato appare invero piuttosto macchi- noso e impreciso, sia in merito alle circostanze in cui è stato trovato il mes- saggio (cfr. verbale 2, D85-D86), sia in merito al contenuto dello stesso e all’identità della persona che lo ha letto per lui, di cui il ricorrente non forni- sce alcun dettaglio, indicando – nuovamente – di non sapere se la stessa sia viva o morta (cfr. verbale 2, D88 e D99, pag. 8-9). Non è neppure chiaro su quale supporto sarebbe stato trasmesso il messaggio di minaccia dei Talebani: in un primo momento l’insorgente lascia intendere che si trattasse di uno scritto su carta affisso alla porta d’ingresso (cfr. verbale 1, pto. 7.01, pag. 10 e verbale 2, D86 e D90, pag. 8-9), mentre in un secondo momento

D-4971/2021 Pagina 16 quando gli è stato chiesto di essere più preciso, ha riferito che si trattava di una scritta sulla porta fatta con un pennarello (cfr.verbale 2, D91-D92, pag. 10). In definitiva, a fronte di quanto esposto e soprattutto delle circostanze non del tutto chiarite, il racconto dell’insorgente risulta essere poco credi- bile, tantopiù che tale evento ha avuto un’importanza cruciale – secondo quanto dichiarato – nell’indurlo ad abbandonare il Paese. In presenza di un evento così cruciale e importante nella vita di un ragazzo di 16 anni, ci si potrebbe pertanto attendere, indipendentemente dalla giovane età, una maggiore precisione nell’esposizione dei fatti. Questo non è tuttavia il caso.

E. 9.4 In terzo luogo, a fronte delle generiche allegazioni (rilasciate in conclu- sione del verbale del 15 settembre 2021) nonché di quanto esposto sopra, non è stato reso plausibile che, in caso di ritorno in Afghanistan, il ricorrente abbia un reale e concreto timore di essere ucciso dai Talebani.

E. 10.1 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Di conseguenza il ricorso va respinto.

E. 10.2 Visto quanto precede, la conclusione proposta in subordine dal ricor- rente, ovvero l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti alla SEM per completamento dell'istruzione ed un nuovo esame delle allegazioni, va respinta.

E. 11.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda volta all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 11.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regola- mento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tut- tavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insor- gente, minorenne, sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di as- sistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

D-4971/2021 Pagina 17

E. 12 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-4971/2021 Pagina 18 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Manuel Borla Luca Rossi

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4971/2021 Sentenza del 17 ottobre 2021 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Markus König, Simon Thurnheer, cancelliere Luca Rossi. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dall'avv. Cristina Tosone, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 15 ottobre 2021 / (...). Fatti: A. A.a A._______, privo di documenti d'identità, dichiaratosi cittadino afgano di etnia pashtun, nato il (...) e cresciuto nella provincia di B._______, è arrivato in Svizzera il 3 luglio 2021 depositando, il medesimo giorno, una domanda d'asilo (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: atto SEM] n. 1-6, 9/1, 14/12). A.b Dal riscontro della banca dati "EURODAC" è risultato che il 23 giugno 2021 lo stesso ha depositato una domanda d'asilo in C._______ e che il medesimo giorno le autorità austriache hanno provveduto alla registrazione delle sue impronte (cfr. atti SEM n. 10/1, 14/12). A.c Trattandosi di un minore non accompagnato il 29 luglio 2021 la SEM ha fatto eseguire una perizia medico-legale volta a determinare l'età dell'interessato. Dagli accertamenti eseguiti è risultato possibile che l'interessato avesse meno di 18 anni, e che pertanto non si potesse escludere la correttezza della data di nascita dichiarata (cfr. atti SEM 17/2, 18/2, 20/11, 21/11). A.d Sentito sui motivi d'asilo, l'interessato ha asserito di essere stato minacciato a più riprese dai Talebani nel caso in cui il padre, militare dell'esercito governativo afgano, non avesse lasciato il suo lavoro. In una prima occasione i Talebani gli hanno mandato un messaggio in tal senso tramite gli abitanti del villaggio di D._______, nel distretto di E._______, dove l'interessato era nato e cresciuto. In una seconda occasione, quest'ultimo è stato minacciato personalmente e direttamente da quattro Talebani incontrati nel bazar del villaggio natio, ciò che ha indotto la famiglia a trasferirsi in un altro villaggio, F._______, nel distretto di G._______. Qualche tempo dopo, sulla porta della nuova abitazione è stato trovato un messaggio con cui i Talebani mettevano in guardia la famiglia sul fatto che quello sarebbe stato l'ultimo avvertimento per ottemperare alla loro richiesta. La madre dell'interessato gli ha quindi detto di andarsene dal Paese e 10-15 giorni dopo l'ultimo episodio di minaccia egli è quindi espatriato illegalmente verso l'Iran giungendo in Svizzera il 3 luglio 2021, giorno in cui ha presentato la domanda d'asilo (cfr. atti SEM 14/12, 23/12). B. La SEM, con decisione del 15 ottobre 2021, ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato, non ritenendo che le sue dichiarazioni soddisfacessero le condizioni di verosimiglianza, e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, ponendolo tuttavia al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. atti SEM 28/1, 29/8). C. Con ricorso del 15 novembre 2021 l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) contro la summenzionata decisione della SEM chiedendone l'annullamento e in via principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e l'ammissione al beneficio dell'asilo, in via subordinata la restituzione degli atti all'autorità inferiore per il complemento istruttorio, un nuovo esame delle allegazioni e l'emanazione di una nuova decisione. Altresì, ha domandato la concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e, infine, protestato tasse e spese (doc. TAF 1). Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA pronunciate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2.3 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 3. 3.1 Con il ricorso possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). 3.2 Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Nella decisione impugnata la SEM ha innanzitutto considerato che il richiedente non abbia reso verosimile di essersi trovato in pericolo prima dell'espatrio dal suo Paese d'origine. Ciò in quanto, l'interessato non ha saputo minimamente sostanziare le sue allegazioni riguardanti le presunte minacce ricevute dai Talebani. L'autorità inferiore ha infatti ritenuto che trattandosi di eventi vissuti personalmente poco più di un anno prima e nonostante la minore età, da quest'ultimo era attendibile un maggior grado di accuratezza nelle dichiarazioni rese, che risultavano per contro vaghe e stereotipate. L'interessato non avrebbe saputo infatti fornire né una descrizione dettagliata dell'incontro avuto con i Talebani al bazar del suo villaggio, né un racconto sostanziato ed orientato nel tempo degli eventi immediatamente successivi a tale episodio, che aveva determinato il trasferimento della famiglia in un altro villaggio. Quanto alle minacce giunte per il tramite degli abitanti del villaggio, la SEM ha rammentato che per invalsa giurisprudenza tali allegazioni siano da considerarsi non soltanto stereotipate e pertanto inverosimili, ma neppure suscettibili di soddisfare i criteri per riconoscere l'esistenza di una persecuzione ai sensi del diritto d'asilo. Quanto alle minacce affisse sulla porta della nuova casa, il richiedente avrebbe fornito unicamente dichiarazioni vaghe e confusionarie, sia riguardo al contenuto delle stesse, sia riguardo alle circostanze di tale episodio e al momento in cui esso si è verificato, contraddicendosi finanche in merito alla forma con cui le stesse erano state esposte (su di una lettera o direttamente sulla porta con un pennarello). L'interessato non avrebbe inoltre saputo fornire alcun dettaglio riguardo all'attività del padre, in particolare dove e con che grado svolgeva il proprio servizio nell'esercito afgano, limitandosi a fornire risposte vaghe ed allegazioni inconsistenti. Dichiarazioni che secondo la SEM, non sarebbero credibili, considerato che il richiedente aveva dichiarato di aver vissuto con il padre in Afghanistan e di aver collaborato sin da piccolo con lui nella gestione dei terreni di proprietà della famiglia. Le stesse allegazioni neppure risulterebbero maggiormente sostanziate dai documenti prodotti, giudicati dei mezzi di prova inadeguati e inattendibili a dimostrare un'eventuale persecuzione nei suoi confronti e a certificare l'attività professionale del padre. Da ultimo, l'autorità di prime cure ha osservato che neppure il parere presentato dalla rappresentante legale dell'insorgente poteva giustificare una modifica delle sue conclusioni. 4.2 4.2.1 In sede ricorsuale, prevalendosi della violazione dell'art. 7 LAsi, dell'art. 7 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) e dell'art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF), l'insorgente contesta alla SEM un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. Oltre ad aver erroneamente escluso la sussistenza della qualità di rifugiato, l'autorità inferiore avrebbe inoltre violato il suo obbligo di motivazione. 4.2.2 Nel gravame vengono innanzitutto mosse critiche alle modalità in cui sono state svolte le audizioni del 21 luglio e il 15 settembre 2021. L'autorità avrebbe infatti sentito l'insorgente senza rispettare le indicazioni fornite dalla giurisprudenza rispetto all'audizioni di minori, che presupporrebbero segnatamente la creazione di un clima di empatia e fiducia. Viene inoltre contestato all'autorità inferiore di non aver debitamente tenuto conto, come prevede la giurisprudenza di questo Tribunale, della minore età del ricorrente e del suo analfabetismo, nella valutazione circa la verosimiglianza delle dichiarazioni da lui rese. Occorre infatti considerare che nel corso delle audizioni, l'interessato aveva delle evidenti difficoltà ad adattarsi agli schemi procedurali e mentali europei, faticando a comprendere le domande che gli venivano poste come pure il tipo di informazioni che gli venivano richieste. Le difficoltà di un minore nel comprendere le aspettative di risposta dell'autorità non possono pertanto giustificare un giudizio d'inverosimiglianza dei motivi d'asilo. Successivamente il ricorrente ripercorre e critica singolarmente le varie argomentazioni contenute nella decisione avversata circa l'inverosimiglianza delle dichiarazioni da lui rese in corso d'audizione. In particolare, egli rileva come alla luce dell'età, del livello d'istruzione, dei tratti culturali e della sua indole, le dichiarazioni rilasciate riguardo alle minacce ricevute dai Talebani siano da considerarsi alquanto coerenti e sostanziate. Egli ritiene inoltre del tutto logico che il padre non condividesse con il figlio, personalmente o telefonicamente, informazioni dettagliate riguardo alla propria situazione e al proprio lavoro, per evitare, vista la pericolosità dello stesso, di farlo preoccupare. Alla SEM viene inoltre contestato di non aver considerato nella propria valutazione i mezzi di prova presentati dal richiedente. Pur non essendo stati prodotti in formato originale - mancanza comprensibile alla luce dell'attuale situazione vigente in Afghanistan - dal punto di vista contenutistico essi sarebbero perfettamente idonei a dimostrare le sue allegazioni riguardo all'attività professionale del padre. Essi non dovrebbero pertanto essere aprioristicamente scartati dall'autorità inferiore. Il ricorrente ha infine sommariamente evocato la pertinenza delle sue dichiarazioni ai sensi dell'asilo. Alla luce dell'attività svolta dal padre, delle circostanze da lui riferite e dell'instaurazione, da agosto 2021, dell'Emirato islamico, la sua esposizione a persecuzioni da parte dei Talebani apparirebbe altamente concreta e probabile. 5. 5.1 A titolo preliminare, occorre esaminare la censura del ricorrente circa la violazione dell'obbligo di motivazione da parte dell'autorità inferiore, nonostante la contestazione sia stata formulata in modo assai generico, citando gli articoli costituzionali, di legge e la giurisprudenza relativa al diritto di essere sentito, ma senza tuttavia sostanziare in che modo tale diritto fosse stato concretamente leso. 5.2 L'obbligo di motivazione, corollario fondamentale del diritto di essere sentito (art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101]), è finalizzato a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprendere la decisione impugnata, eventualmente di impugnarla, e da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). 5.3 Dal canto suo, il principio inquisitorio, che si applica nelle procedure amministrative così come nelle altre procedure di natura amministrativa, dispone che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove al riguardo. 5.4 Nel caso in parola, contrariamente a quanto genericamente affermato nel gravame del 15 novembre 2021, l'autorità inferiore ha motivato in modo sufficientemente completo e comprensibile le ragioni che l'hanno indotta a ritenere che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfacessero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, illustrando come quest'ultimo non fosse stato in grado di sostanziare sufficientemente le proprie allegazioni riguardo alle minacce ricevute dai Talebani, così come in merito all'attività professionale svolta dal padre. A tal proposito, si osserva che il ricorrente ha avuto la possibilità di presentare, per il tramite del proprio rappresentante, delle osservazioni al progetto di decisione del 13 ottobre 2021 ed ha evidentemente avuto la facoltà di presentare un ricorso articolato contro la decisione avversata - anche ed in particolare rispetto all'apprezzamento della verosimiglianza delle dichiarazioni rilasciate da un minore non accompagnato - ciò induce a concludere che l'interessato sia riuscito a crearsi un chiaro quadro della portata del provvedimento. Una violazione dell'obbligo di motivazione da parte dell'autorità intimata, non è pertanto ravvisabile. Per il resto, l'argomentazione addotta dal ricorrente, riguardo alla mancata ammissione dei mezzi di prova prodotti nel giudizio di verosimiglianza, è piuttosto da intendere come rivolta verso il merito del provvedimento avversato, ed in quanto tale verrà pertanto trattata. 6. 6.1 Va inoltre esaminata, in via preliminare, la seconda censura formale contenuta nel gravame, stante la quale l'autorità inferiore avrebbe violato le norme applicabili all'audizione dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati. 6.2 Ora, al pari della SEM, questo Tribunale non mette in discussione la verosimiglianza della minore età dell'insorgente, figurando agli atti una perizia che attesta tale circostanza (cfr. atti SEM 17/2, 18/2, 20/11, 21/11). Al riguardo, va rammentato come la qualità di minore non accompagnato imponga alla SEM il rispetto di esigenze particolari d'istruzione nell'ambito della domanda d'asilo, che il Tribunale ha già avuto modo di specificare nella DTAF 2014/30 (cfr. in particolare consid. 2.3.2), alla quale si rimanda per ulteriori dettagli. 6.3 Nel caso in parola si osserva che il ricorrente, al momento dello svolgimento delle audizioni del 21 luglio e del 15 settembre 2021 (cfr. atti SEM 14/12 [di seguito: verbale 1] e 23/12 [di seguito: verbale 2]), avesse già ben oltre i 16 anni d'età - secondo le sue stesse dichiarazioni fornite in merito alla sua data di nascita effettiva ([...]) - ciò che permette in parte di relativizzare le esigenze prescritte dalla giurisprudenza succitata, la quale è stata sviluppata nel contesto di una fattispecie riguardante un richiedente l'asilo di soli dodici anni. Nessun indizio agli atti, lascia però trasparire in casu che le esigenze legate alla minore età dell'insorgente, sviluppate dalla giurisprudenza summenzionata, non siano state pienamente rispettate. Invero, il rappresentante legale dell'insorgente, nonché persona di fiducia del medesimo, è stato invitato a partecipare - ed era presente - alla prima audizione sulle generalità nonché all'audizione sui motivi d'asilo tenutasi con il minore. Durante la medesima audizione, il funzionario della SEM ha cominciato presentandosi e presentando le altre persone presenti, chiarendone contestualmente il ruolo (cfr. verbale 2, pag. 1). Ha quindi illustrato gli obbiettivi dell'audizione, richiamato le regole applicabili in modo semplice e comprensibile, spiegando al richiedente i suoi diritti ed i suoi obblighi durante l'audizione, ed osservando l'importanza del fatto che lui si sentisse a suo agio durante la medesima (cfr. verbale 2, D2, pag. 2). Proseguendo ha accertato che l'interessato stesse bene, che tutti i punti dell'introduzione fossero per lui chiari e che non vi fossero problemi di salute (cfr. verbale 2, D3-D5, pag. 2), iniziando a porre quesiti aperti all'insorgente, riguardo al luogo d'origine, alla sua famiglia e ai contatti con essa e al viaggio che l'ha condotto in Svizzera (cfr. verbale 2, D6-D48, pag. 2-5). Ha quindi lasciato che l'insorgente si esprimesse liberamente circa i suoi motivi d'asilo (cfr. verbale 2, D49, pag. 5), ponendo soltanto successivamente dei quesiti più dettagliati in merito (cfr. verbale 2, D50 segg., pag. 6 segg.), dandogli la possibilità anche di esprimersi rispetto ai due mezzi di prova consegnati (cfr. verbale 2, D100 segg., pag. 9-10). Al termine dell'audizione, l'auditore della SEM ha dato modo all'interessato di esporre degli eventuali fatti che non avesse ancora evocato suscettibili di influire sulla domanda d'asilo o di opporsi al ritorno in Afghanistan (cfr. verbale 2, D112-113, pag. 10-11). Durante l'audizione, l'insorgente non ha manifestato difficoltà particolari, segnatamente di comprensione - che non siano comunque state risolte nel corso dell'audizione stessa (cfr. verbale 2, D7, pag. 2; D10 seg., pag. 3; D26-D27, pag. 4; D36, pag. 4; D54-D55, pag. 6; D91, pag. 9; D103, pag. 10) - o dovute alla necessità di adattarsi a degli schemi mentali non propri, che l'avrebbero impedito dall'esprimersi in modo convincente sui suoi motivi di fuga, come si lascia intendere invece nel gravame. Non risulta per altro che il suo rappresentante legale sia mai intervenuto nell'intento di ripristinare un clima sereno durante l'audizione o di invitare il funzionario della SEM a porre dei quesiti adattati all'età ed alle capacità del minore. Inoltre appare che l'auditore si sia sincerato di aver ben compreso quanto dichiarato dal minorenne, ponendogli anche in modo reiterato dei quesiti, formulandoglieli in modo differente (cfr. ad esempio circa il contenuto dell'ultima telefonata avuta con il padre, D24 segg., pag. 4; o riguardo al lavoro svolto da quest'ultimo, D52 segg., pag. 6; o all'incontro con i Talebani al bazar, D-64-D66, pag. 7 e D80-D81, pag. 8; o ancora in merito alla minaccia affissa alla porta di casa, D85 segg., pag. 8-9; o infine riguardo agli accadimenti successivi al ritrovamento della lettera, D96-D99, pag. 9). I quesiti posti dall'auditore erano opportuni e tesi a chiarire le risposte fornite dal ricorrente nelle due audizioni laddove incomplete o incongruenti (ad esempio l'ordine e la localizzazione delle minacce ricevute). Lo scopo era quindi di offrirgli la possibilità di pronunciarsi in modo esaustivo, piuttosto che di metterlo in difficoltà. Alla luce di tali elementi, se alcune delle risposte del ricorrente non sono state sufficientemente precise o esplicite, nulla dimostra, alla lettura dei verbali d'audizione, che i quesiti posti siano stati di una complessità tale nella loro formulazione che il ricorrente non sia stato in grado di comprenderle e di rispondervi in modo cosciente e dopo riflessione, data la sua mancanza di formazione ed il suo analfabetismo, oppure da una sua particolare emotività. 6.4 Visto quanto esposto sopra, non si ravvisa in specie alcuna violazione dell'art. 7 OAsi 1 - in particolare del suo cpv. 5 - o dell'art. 12 CDF da parte dell'autorità inferiore nella tenuta delle audizioni del richiedente, o ancora che le esigenze prescritte dalla giurisprudenza in materia di audizione di minorenni non accompagnati non siano state pienamente adempiute nel caso in parola. Le censure formali genericamente rivolte in tal senso contro la decisione della SEM devono quindi essere interamente respinte.

7. Nel merito, ritenuta l'ammissione provvisoria del ricorrente in Svizzera per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, e non avendo il medesimo contestato in modo specifico la pronuncia del suo allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente il mancato riconoscimento della sua qualità di rifugiato e il respingimento della sua domanda d'asilo (cfr. Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, pag. 298). 8. 8.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 8.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 8.3 8.3.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 8.3.2 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, né introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nellaprocedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non èindispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, purnutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensìdev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 8.3.3 La giurisprudenza precisa che se la persona ascoltata è minorenne, l'età dev'essere presa in considerazione nel valutare la verosimiglianza delle sue dichiarazioni (cfr. sentenza del Tribunale E-3252/2016 del 22 giugno 2016 consid. 7.3). Infatti, non ci si può aspettare che un minore sia in grado di descrivere un'esperienza nello stesso modo di un adulto: potrebbe mancare la capacità di riconoscere quali informazioni sono importanti, distinguere la realtà dall'immaginazione o fornire una descrizione cronologica degli eventi (cfr. Nora Lischetti, Unbegleitete Minderjährige im schweizerischen Asylverfahren, in: Asyl 1/12, § 5.3 pag. 9). Come d'altronde confermato dalla dottrina, più giovane è il minore richiedente l'asilo, minore è il grado di verosimiglianza richiesto (cfr. Sylvie Cossy, Le statut du requérant d'asile mineur non accompagné dans la procédure d'asile, Lausanne 2000, n. 628). Per maggiori dettagli relativi alla giurisprudenza in materia di audizione di richiedenti d'asilo minorenni non accompagnati, si rinvia alla sentenza di principio DTAF 2014/30 consid. 3. 9. 9.1 Nell'evenienza concreta, la SEM ha considerato inverosimili le allegazioni addotte dal ricorrente e negato, per questo motivo, il riconoscimento a quest'ultimo dello statuto di rifugiato e, di conseguenza, la concessione dell'asilo. Il ricorrente sostiene, dal canto suo, che la SEM è giunta a tale conclusione non avendo considerato la sua minore età e l'analfabetismo nell'esame della verosimiglianza delle dichiarazioni rese, a suo dire del tutto credibili, violando in tal modo il diritto e accertando di conseguenza i fatti giuridicamente determinanti in modo incompleto e inesatto. 9.2 9.2.1 Questo Tribunale osserva, in primo luogo, che il ricorrente non è stato in grado di sostanziare in modo sufficiente le allegazioni riguardanti l'attività lavorativa del padre. Egli si è limitato a dichiarare che il padre era un militare dell'esercito governativo afgano di stanza a H._______ (cfr. verbale 2, D52 segg., pag. 6). Invitato a fornire maggiori dettagli, dapprima con domande aperte, in seguito con domande più mirate, l'interessato non ha saputo dire nulla di più riguardo al lavoro del padre: se fosse un militare professionista, da quanto tempo esercitasse tale professione, quale fosse il suo grado, quale tipologia di servizio o di mansioni era chiamato a svolgere, se partecipasse o meno a dei combattimenti, se fosse assente da casa per lunghi periodi, se portasse la divisa, ecc.. 9.2.2 A suffragio delle proprie affermazioni l'interessato ha prodotto copia di una fotografia della tessera dell'esercito appartenuta al padre, nonché di una fotografia di un attestato di partecipazione a un corso di formazione per soldati a nome del padre (cfr. atti SEM 30, 31). Come rettamente ritenuto dall'autorità di prime cure, tali documenti, prodotti in copia, non hanno, secondo costante giurisprudenza, che un valore probatorio minimo (cfr. ex pluris sentenza del Tribunale D-3463/2017 del 4 febbraio 2019 consid. 4.5) essendovi un alto rischio di contraffazione. Oltre a ciò occorre considerare che l'identità e le generalità del padre sono state attestate unicamente sulla base delle dichiarazioni del ricorrente, non essendovi agli atti alcun documento identificativo di quest'ultimo né alcun atto giustificativo suscettibile di accertarne l'ascendenza. Pertanto, anche volendo ammettere che la copia dei documenti prodotti sia considerabile come conforme all'originale, non vi è modo di accertare con un sufficiente grado di attendibilità se tali documenti appartengono effettivamente al padre oppure se sono di una terza persona senza alcun legame famigliare con il richiedente. Alla luce di quanto sopra, tale mezzo di prova non può venire preso in considerazione nell'esame della rilevanza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente. 9.2.3 Detto ciò, pur tenendo conto del fatto che il ricorrente è un minore e che quindi certi dettagli dell'attività paterna potessero essergli sottaciuti -per evitargli inutili preoccupazioni - o potessero non destare il suo interesse o essere al di là della sua comprensione, questo Tribunale non può che concordare con l'autorità inferiore nel ritenere le allegazioni del ricorrente vaghe e inconsistenti. Su questo punto l'interessato è infatti stato oltremodo impreciso, evasivo ed arido di dettagli in entrambe le audizioni. Circostanza che non permette di accertare la plausibilità del suo racconto, che a tratti risulta finanche contradditorio. Egli sostiene, da un lato, di aver vissuto con i genitori e i fratelli nella provincia di B._______ fino al momento dell'espatrio (cfr. verbale 1, pto. 2.01), dall'altro, riferisce che il padre lavorava ad H._______ (cfr. verbale 2, D59, pag. 6), che si trova dalla parte opposta del Paese, nell'omonima provincia, a circa 18-22 ore di auto di distanza. Certo la notevole distanza fra il luogo di lavoro e l'abitazione famigliare, può senz'altro essere spiegato con un servizio dislocato del reparto in cui era arruolato il padre del richiedente, per un periodo più o meno prolungato. D'altro canto, è difficile, ma non impossibile, immaginare come il padre potesse restare per lunghi periodi lontano da casa, senza possibilità di occuparsi personalmente degli interessi della famiglia. Secondo le dichiarazioni del ricorrente, il padre era infatti proprietario di terreni agricoli nel villaggio di D._______ (cfr. verbale 1, pto 1.17.04, pag. 5). Ora, è lecito presumere che in una realtà rurale come quella del distretto di I._______ la proprietà e lo sfruttamento di terreni agricoli possa essere una fonte di sostentamento importante, se non fondamentale per un nucleo famigliare. In un contesto turbolento e in costante mutamento come quello Afghano è inoltre ipotizzabile, che l'amministrazione e la difesa di una tale fonte di reddito richieda una certa esperienza e maturità. Certo non è impossibile ipotizzare che il ricorrente, che sostiene - in maniera senz'altro credibile - di aver lavorato sin da piccolo nei campi di famiglia, si occupasse pure della gestione degli stessi. Non è tuttavia chiaro se egli se ne prendesse a carico in maniera esclusiva, oppure con l'ausilio del padre. Tantopiù che l'interessato non fornisce alcun dettaglio chiaro riguardo all'ampiezza e alla tipologia delle sue mansioni. Restano quindi dei dubbi riguardo alla coerenza e alla veridicità dei fatti riferiti dal richiedente. Su tutte la ragionevolezza della pretesa scelta del padre, a fronte delle minacce dei Talebani, di continuare ad esercitare la professione di militare per l'esercito governativo e di rinunciare in tal modo al possesso e allo sfruttamento dei terreni di famiglia nel villaggio di D._______ (cfr. verbale 1, pto. 1.17.04, pag. 5 in cui il ricorrente riferisce di aver cessato di lavorare nei campi dopo il trasferimento della famiglia nel nuovo villaggio). 9.3 9.3.1 In secondo luogo, il ricorrente non ha saputo fornire delle dichiarazioni sufficientemente concludenti e coerenti riguardo alle persecuzioni che egli avrebbe subito da parte dei Talebani ed alle circostanze che l'hanno spinto a lasciare il Paese. Al riguardo occorre concordare con la SEM nel ritenere che la mancanza di precisione nelle dichiarazioni rilasciate, non può essere attribuita alla giovane età, all'analfabetismo o al contesto da cui egli proviene. Il ricorrente ha infatti dimostrato una notevole indipendenza e maturità sia nella sua decisione di lasciare il Paese, sia nell'affrontare il viaggio di espatrio transitando per Iran, J._______, K._______, L._______, M._______, N._______, C._______ prima di arrivare in Svizzera (cfr. verbale 1, pto. 5.02, pag. 8). Dai referti medici presenti agli atti non emerge inoltre alcuna carenza di capacità cognitiva suscettibile di influenzare l'accuratezza nel grado di esposizione dei motivi di asilo (cfr. atti SEM n. 20/11 segg.). 9.3.2 Passando in rassegna le dichiarazioni sui motivi d'asilo, sono molteplici i punti sui quali il racconto dell'insorgente lascia perplessi. Innanzitutto, il richiedente riferisce di aver ricevuto minacce dai Talebani in tre occasioni. In nessun caso, tuttavia, egli è riuscito a individuare l'autore della minaccia, nonostante, a suo dire, la minaccia fosse a lui diretta personalmente (cfr. verbale 2, D61, pag. 6: "devi far lasciare il lavoro a tuo padre, sennò uccidiamo te"). Nel primo caso, infatti si è trattato di voci riportategli dagli abitanti del villaggio di D._______, nel secondo caso direttamente dai Talebani, all'occasione con il viso coperto e nel terzo caso con un messaggio minatorio alla porta di casa sua (cfr. verbale 2, D49, pag. 5). Anche dal punto di vista temporale le allegazioni rilasciate paiono vaghe e contradditorie. Il ricorrente riesce ad essere molto preciso nell'indicare alcuni fatti, come ad esempio la data dell'espatrio (cfr. verbale 1, pto. 2.01 e 5.01, pag. 6 e 8; in cui è stato dichiarato "il 12 del quarto mese del 1399" rispettivamente "il 2 del quarto mese del 1399 [3 luglio 2020]), o ancora il tempo trascorso tra l'ultima minaccia e l'espatrio (cfr. verbale 2, D96-D98, pag. 9; in cui è stato indicato 10-15 giorni), mentre per altri, che permetterebbero di meglio contestualizzare il suo racconto e il suo vissuto (a titolo d'esempio, cfr. verbale 1 pto. 1.17.04, 2.01), appare essere del tutto vago, come se non si trattasse di episodi da lui vissuti in prima persona. Al riguardo, egli non riesce a indicare, nonostante ripetuti tentativi da parte dell'auditore di chiarire i dettagli, quando è stata proferita per la prima volta la minaccia per il tramite degli abitanti del villaggio e quanto tempo è trascorso fra una minaccia e l'altra (cfr. verbale 2, D77-D78, riguardo al primo episodio; D79 riguardo al secondo episodio; D84 riguardo al momento del trasferimento da un villaggio all'altro; D85 riguardo al terzo episodio, al proposito si cfr. anche verbale 1, pto. 7.01). Vi è inoltre una contraddizione nelle dichiarazioni rese nel primo e nel secondo verbale in merito al trasferimento della famiglia da D._______ a F._______ e riguardo ai fatti successivi alla terza minaccia. Nel primo verbale il ricorrente riferisce che tale trasferimento è avvenuto dopo il ritrovamento sulla porta dello scritto dei Talebani, indicando inoltre che: "Dopo queste minacce ci siamo trasferiti da I._______ in un altro distretto, i Talebani hanno continuato a parlare con altre persone che mio padre doveva lasciare il lavoro, altrimenti io sarei stato in pericolo. Quindi i miei genitori mi hanno detto di andare via" (cfr. verbale 1, pto. 7.01, pag. 9-10). Nel secondo verbale, per contro, il trasferimento della famiglia avviene dopo l'incontro al bazar di D._______ mentre la lettera dei Talebani è stata affissa sulla porta della nuova abitazione a F._______ (cfr. verbale 2, D68, pag. 7); il ricorrente riferisce inoltre di aver lasciato il villaggio il giorno dopo questo episodio, andando a O._______ per contattare un passatore, poiché "se avessi trascorso i 15 giorni nel villaggio dopo questo episodio mi avrebbero ucciso" (cfr. verbale 2, D97, pag. 9). 9.3.3 Venendo ora alle specifiche minacce, si osserva che il racconto del primo episodio appare vago, stereotipato e senza alcuna possibilità di chiarimento. Il ricorrente riferisce infatti di generiche voci, sparse dai Talebani fra abitanti del villaggio che lui non conosce, di cui non sa il nome e che potrebbero essere già morti (cfr. verbale 2, D71, pag. 7). Dal racconto del ricorrente non è chiaro se le minacce gli siano state riportate dagli abitanti del villaggio, da uno solo degli abitanti di nome P._______, oppure se esse siano giunte da entrambe le fonti. Sia quel che sia appare comunque poco plausibile che tali minacce, a fronte della loro gravità, siano state riferite esclusivamente a lui, all'epoca appena quattordicenne, e non alla madre (se si dà per assodato che il padre fosse assente a svolgere il proprio servizio per l'esercito afgano). Neppure il secondo episodio, in cui quattro Talebani mascherati l'hanno personalmente minacciato al bazar di D._______ appare maggiormente credibile. Il richiedente non è riuscito a dettagliare alcun particolare di tale incontro (cfr. verbale 2, D79 seg., pag. 8), benché sia lecito presumere che un tale evento per una persona ragionevole e razionale (seppur di giovane età), messa nella stessa situazione del richiedente, in presenza di una precedente minaccia, potesse essere particolarmente marcante e, seppur traumatico e spiacevole, ripercorcorribile con il ricordo. Il racconto dell'insorgente, per contro, appare piatto, atono, privo di dettagli e di elementi volti a caratterizzare l'esperienza vissuta, nonostante le domande dell'auditore in tal senso. A seguito dell'episodio egli indica di essere semplicemente rientrato a casa, senza fare nulla in particolare se non raccontare quanto gli era successo (cfr. verbale 2, D82-D83, pag. 8). Nessun dettaglio riguardo al suo stato d'animo, alla reazione della madre o del padre, alle misure prese dai genitori, agli atti preparatori in vista del trasferimento nel nuovo villaggio, che il ricorrente, anzi, neppure sa situare nel tempo rispetto alla minaccia ricevuta (cfr. verbale 2, D84, pag. 8). Vi è infine il terzo episodio, che al netto delle contraddizioni già esposte sopra, appare anch'esso stereotipato e privo di dettagli ed elementi specifici che permettano di personalizzare e rendere credibile la narrazione dell'insorgente. Il racconto dell'interessato appare invero piuttosto macchinoso e impreciso, sia in merito alle circostanze in cui è stato trovato il messaggio (cfr. verbale 2, D85-D86), sia in merito al contenuto dello stesso e all'identità della persona che lo ha letto per lui, di cui il ricorrente non fornisce alcun dettaglio, indicando - nuovamente - di non sapere se la stessa sia viva o morta (cfr. verbale 2, D88 e D99, pag. 8-9). Non è neppure chiaro su quale supporto sarebbe stato trasmesso il messaggio di minaccia dei Talebani: in un primo momento l'insorgente lascia intendere che si trattasse di uno scritto su carta affisso alla porta d'ingresso (cfr. verbale 1, pto. 7.01, pag. 10 e verbale 2, D86 e D90, pag. 8-9), mentre in un secondo momento quando gli è stato chiesto di essere più preciso, ha riferito che si trattava di una scritta sulla porta fatta con un pennarello (cfr.verbale 2, D91-D92, pag. 10). In definitiva, a fronte di quanto esposto e soprattutto delle circostanze non del tutto chiarite, il racconto dell'insorgente risulta essere poco credibile, tantopiù che tale evento ha avuto un'importanza cruciale - secondo quanto dichiarato - nell'indurlo ad abbandonare il Paese. In presenza di un evento così cruciale e importante nella vita di un ragazzo di 16 anni, ci si potrebbe pertanto attendere, indipendentemente dalla giovane età, una maggiore precisione nell'esposizione dei fatti. Questo non è tuttavia il caso. 9.4 In terzo luogo, a fronte delle generiche allegazioni (rilasciate in conclusione del verbale del 15 settembre 2021) nonché di quanto esposto sopra, non è stato reso plausibile che, in caso di ritorno in Afghanistan, il ricorrente abbia un reale e concreto timore di essere ucciso dai Talebani. 10. 10.1 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Di conseguenza il ricorso va respinto. 10.2 Visto quanto precede, la conclusione proposta in subordine dal ricorrente, ovvero l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti alla SEM per completamento dell'istruzione ed un nuovo esame delle allegazioni, va respinta. 11. 11.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda volta all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 11.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente, minorenne, sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

12. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Luca Rossi Data di spedizione: