Asilo ed allontanamento (domanda multipla/decisione di riesame)
Sachverhalt
A. A.a A._______ (di seguito: interessato, insorgente, ricorrente), cittadino srilankese, di etnia mista cingalese e tamil, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 29 ottobre 2015. A.b Con decisione del 9 novembre 2018 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera, ordinandone l'esecuzione. Con sentenza del 27 febbraio 2019 (D-7209/2018) il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF, Tribunale) ha accolto il ricorso dell'interessato ed ha annullato la decisione impugnata e rinviato l'incarto all'autorità inferiore per completare l'istruttoria. A.c È quindi seguita la decisione della SEM del 29 ottobre 2019, di tenore analogo alla precedente, parimenti annullata dal TAF con sentenza del 4 dicembre 2020 (D-6466/2019) che in accoglimento del ricorso ha rinviato gli atti all'autorità inferiore. A.d Con ulteriore decisione del 10 febbraio 2021 la SEM ha nuovamente respinto la domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, ordinandone l'esecuzione, siccome lecita, esigibile e possibile. Con sentenza del 28 aprile 2021 (D-1278/2021) il TAF ha confermato integralmente la decisione dell'autorità inferiore. A.e Il 12 maggio 2021 la SEM ha quindi impartito all'interessato un termine scadente il 1° giugno 2021 per lasciare la Svizzera (cfr. atto SEM A60/2). B. B.a Con scritto del 24 maggio 2021 l'interessato, rappresentato dal nuovo patrocinatore Alexandre Mwanza, ha depositato una nuova domanda d'asilo, prevalendosi di fatti e mezzi di prova inediti, non addotti nella precedente procedura d'asilo (cfr. atto SEM A65/20). B.b Sulla base di un esame sommario della domanda la SEM ha ritenuto opportuno sospendere l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. atto SEM A62/2). B.c Con decisione del 15 giugno 2021, notificata al ricorrente il 18 giugno 2021 (cfr. atto SEM A70/1), la SEM, dopo aver qualificato la richiesta quale domanda multipla, l'ha respinta, fissando al richiedente un nuovo termine di partenza (cfr. atto SEM A67/12). C. C.a Contro la suddetta decisione il 14 luglio 2021, l'interessato ha presentato ricorso dinnanzi al Tribunale, chiedendone l'annullamento e in via principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, in via subordinata l'ammissione provvisoria in Svizzera. A supporto delle proprie conclusioni ha prodotto ulteriori mezzi di prova. A titolo cautelare, l'insorgente ha chiesto che al ricorso fosse concesso l'effetto sospensivo con conseguente sospensione del suo allontanamento, nonché ai fini processuali, la concessione dell'assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo (doc. TAF 1). C.b Con decisione incidentale del 18 agosto 2021 il giudice dell'istruzione ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria ed invitato il ricorrente a versare, entro il 30 agosto 2021 un anticipo di Fr. 750.- a copertura delle presumibili spese processuali (doc. TAF 2). L'importo è stato tempestivamente saldato (doc. TAF 3). C.c Con risposta del 10 ottobre 2023, l'autorità inferiore si è riconfermata nelle proprie conclusioni ed ha chiesto il respingimento del ricorso (doc. TAF 5). C.d Con i memoriali di replica - trasmessa il 27 ottobre 2023 unitamente a nuovi mezzi di prova - e duplica del 13 novembre 2023 le parti hanno ribadito le proprie antitetiche posizioni (doc. TAF 7, 9). C.e Ulteriori fatti ed argomenti addotti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (45 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito a suddetto ricorso.
E. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Egli è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa.
E. 1.4 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
E. 2 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, il ricorso è stato inoltrato in lingua francese. Non essendovi ragioni per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 PA, la presente sentenza può pertanto essere redatta in italiano.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4 Oggetto impugnato nel caso in esame è la decisione del 15 giugno 2021 con cui la SEM, trattando la richiesta del 26 maggio 2021 quale domanda multipla, l'ha respinta, non ritenendo verosimili le allegazioni dell'insorgente. Oggetto della controversia è quindi la questione del riconoscimento della qualità di rifugiato al ricorrente e della concessione dell'asilo in Svizzera, della pronuncia dell'allontanamento così come dell'ammissibilità dell'esecuzione di tale misura.
E. 5.1 A sostegno dell'istanza del 24 maggio 2021, l'interessato ha addotto di essere fratello di tale B._______ (di seguito: B._______), residente in C._______ e leader del World Tamil Coordinating Committee (WTCC), movimento separatista tamil considerato dallo Sri Lanka come un'organizzazione terrorista. In ragione di tale connotazione, gli aderenti e simpatizzanti del movimento residenti all'estero correrebbero il rischio di essere arrestati in caso di ritorno nel Paese. Proprio a causa della posizione di rilievo in seno alla suddetta organizzazione, l'asserito fratello risulterebbe attualmente ricercato in Sri Lanka e a seguito di una sua intervista rilasciata il 18 maggio 2021 e diffusa su alcuni canali televisivi, il padre del richiedente sarebbe stato arrestato dalle autorità srilankesi. Proprio a causa di tale legame famigliare e dei costanti contatti con il supposto fratello, l'insorgente temerebbe quindi di subire delle persecuzioni riflesse, come pure di essere arrestato in caso di ritorno in patria e ciò a causa delle attività e dei progetti da lui stesso condotti in Svizzera, in collaborazione con il fratello di cui egli costituirebbe finanche il principale collaboratore. Con la seconda domanda d'asilo, l'interessato ha prodotto una serie di documenti inediti - pur non specificando minimamente a supporto di quali allegazioni questi fossero destinati - e meglio: la tessera nazionale Tamil Elaam di B._______, la copia di alcune schermate di una chat con il numero +44 (...), una chiavetta USB contenente 4 video, la "Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka" del 25 febbraio 2021, nonché una serie di fotografie rappresentanti B._______ in alcune manifestazioni e in divisa militare e il nonno del richiedente.
E. 5.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato le allegazioni del ricorrente incoerenti con quanto dichiarato dallo stesso nel corso della procedura ordinaria, poco plausibili e non sufficientemente motivate, oltre che povere di dettagli e di concretezza su alcuni punti essenziali, come ad esempio le attività che egli avrebbe svolto in Svizzera e che le autorità srilankesi considererebbero sovversive. Tali allegazioni oltre che poco verosimili sarebbero pure tardive, considerato che dell'esistenza del presunto fratello, delle affiliazioni e delle attività di quest'ultimo in C._______, il ricorrente avrebbe potuto senz'altro già fare menzione nel quadro della procedura ordinaria. Il legame famigliare con tale persona, per altro, sarebbe tutt'altro che dimostrato. La SEM ha quindi ritenuto la documentazione prodotta con la nuova domanda di asilo di scarso valore probatorio e non suscettibile di sostanziare maggiormente il pericolo di persecuzione di cui il ricorrente si prevale. Da ultimo l'autorità inferiore ha ritenuto esigibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato, conto tenuto che in Sri Lanka non vige una situazione di violenza generalizzata, egli proviene dalla provincia orientale e la sua situazione personale non è mutata sensibilmente rispetto a quella illustrata nella decisione d'asilo già cresciuta in giudicato.
E. 5.3 In sede di ricorso, il rappresentante dell'insorgente parrebbe prevalersi di un accertamento inesatto e incompleto dei fatti da parte della SEM. Lo fa in modo alquanto confuso, rivolgendosi talvolta al proprio rappresentato e talvolta al Tribunale, in un modo che non consente agevolmente di comprendere quali siano le precise argomentazioni delle censure. Essenzialmente il ricorrente parrebbe criticare la valutazione dei mezzi di prova eseguito dall'autorità inferiore, ritenendo che gli stessi sono senz'altro suscettibili di comprovare le proprie allegazioni, in particolar modo riguardo all'esistenza di un legame con la persona che egli identifica come suo fratello e di un rischio concreto di persecuzione riflessa in ragione delle attività condotte da quest'ultimo. Nelle more di causa, ha inoltre prodotto una serie di fotografie rappresentanti sé stesso e il sedicente fratello venuto a trovarlo presso la sede del proprio rappresentante, nonché alcune foto di famiglia, ritenendo di aver così oltremodo adempiuto al proprio onere probatorio. Egli parrebbe inoltre contestare il fatto che la SEM confronti le dichiarazioni a suo tempo rilasciate nella procedura ordinaria con le nuove allegazioni al fine di valutarne l'attendibilità e la verosimiglianza. A tal proposito e in modo alquanto generico, egli contesta alla SEM di non aver tenuto in debito conto, nella valutazione del grado di verosimiglianza delle sue allegazioni, dello stato di smarrimento e delle molteplici difficoltà con cui un richiedente l'asilo si trova confrontato all'arrivo in Svizzera. Evocando infine delle considerazioni d'ordine generale, riguardo alla situazione vigente in Sri Lanka, l'insorgente chiede quindi in via subordinata l'ammissione provvisoria, ritenendo inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera.
E. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 6.2 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono considerati rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Come stabilito all'art. 3 cpv. 4 LAsi non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono riservate le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30).
E. 6.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).
E. 6.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
E. 7.1 Se il richiedente intende addurre fatti o mezzi di prova determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e che non riguardano aspetti già valutati nella procedura ordinaria cresciuta in giudicato con la sentenza materiale del Tribunale (cfr. art. 61 LTF su rimando degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA), egli può depositare una nuova domanda d'asilo dinanzi all'autorità di prima istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5-4.6; 2013/22 consid. 5.4 e 11.3.2; per la distinzione con il riesame e la revisione si veda la sentenza del Tribunale D-872/2020 del 23 settembre 2020 consid. 4). Ciò è il caso quando l'interessato invoca dei fatti nuovi propri a motivare la qualità di rifugiato e che si sono prodotti dopo la chiusura della sua ultima procedura d'asilo (cfr. DTAF 2016/17 consid. 4.1.3), cosa che a livello di casistica giurisprudenziale si esaurisce sostanzialmente nei motivi soggettivi o oggettivi insorti dopo la fuga quali, segnatamente, delle attività politiche in esilio, la conversione ad una nuova religione o un mutamento della situazione politica nel paese d'origine con potenziale effetto sulle condizioni per riconoscere la qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.6).
E. 7.2 L'art. 111c LAsi costituisce un disposto specifico al riguardo, sancendo che le nuove domande d'asilo presentate entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d'asilo e d'allontanamento devono essere motivate e presentate per scritto. Si tratta di una procedura specifica alle nuove domande che intervengono in tale lasso di tempo e che la legge designa come "domande multiple" (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 5.2.2; 2014/39 consid. 4.3). Per contro, gli eventi preesistenti, ossia fatti già verificatisi prima della crescita in giudicato della decisione in materia d'asilo ed inizialmente sottaciuti o omessi, non possono essere oggetto di una seconda domanda d'asilo (cfr. DTAF 2013/22 consid. 5.4, che richiama la giurisprudenza emessa sotto l'egida del vart. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; più recentemente la sentenza del Tribunale E-4667/2018 del 22 gennaio 2020 consid. 4.1.3).
E. 7.3 Alla luce di quanto precede, nonché delle argomentazioni addotte dall'insorgente a sostegno della seconda domanda d'asilo del 26 maggio 2021 (di cui si è detto sopra, cfr. consid. 5.1) è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha rubricato l'istanza dell'interessato quale domanda multipla d'asilo, entrandovi nel merito.
E. 7.4 Occorre quindi valutare se l'esito a cui è giunta sia conforme al diritto federale e consecutivo ad un accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi)
E. 8 In via preliminare va data ragione all'autorità di prime cure laddove nella decisione impugnata ha indicato che la procedura secondo l'art. 111b e 111c LAsi è svolta unicamente per iscritto (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 5.2.2; 2014/39 consid. 5.3 e segg.). La richiesta del ricorrente di essere sottoposto a un'audizione presso la SEM deve essere pertanto respinta.
E. 9 Nel merito occorre concordare con la SEM sul fatto che le allegazioni del ricorrente non sono sufficientemente motivate, difettando di concretezza e precisione su alcuni punti essenziali e risultando contradditorie e poco plausibili su altri. Esse non sono inoltre supportate da elementi di prova affidabili e concludenti.
E. 9.1 Il ricorrente non è innanzitutto credibile laddove sostiene di avere un legame di parentela fraterno con B._______, ex membro delle LTTE residente a D._______, leader del movimento separatista tamil WTCC e membro del governo tamil in esilio. In effetti, malgrado quanto eccepito nell'impugnativa, non può essere fatta astrazione di quanto dichiarato dal richiedente nel corso del primo procedimento.
E. 9.1.1 Nel verbale del 10 novembre 2015 in cui sono stati rilevati i dati personali, egli ha dapprima riferito che la sua famiglia è composta dai genitori e da due sorelle, da tre zii e una zia materna e cinque zii e una zia paterna, tutti residenti in patria, senza tuttavia indicare alcun parente residente all'estero (cfr. atto SEM A4/11, D3, pag. 5). In seguito, nella stessa audizione egli ha fatto un generico riferimento ad un amico di suo fratello che venendolo a trovare da D._______ gli ha chiesto di un video che gli sarebbe stato consegnato da un soldato (cfr. atto SEM A4/11, D7.01, pag. 7). Sentito sui motivi d'asilo, l'interessato ha ribadito nell'audizione del 22 settembre 2016, di avere due sorelle in patria e di non avere alcun membro della propria famiglia all'estero. Nella rilettura del verbale, egli ha poi corretto tale affermazione indicando di aver sì dei parenti all'estero, ma di non aver rapporti con loro e di non sapere in che paese vivessero (cfr. atto SEM A13/30, D81-84). Senonché egli ha poi riferito di aver soggiornato a E._______ nel 2010 da dei parenti (cfr. atto SEM A13/30, D97-98). Il racconto è ancor più confuso in relazione all'esistenza del fratello. Riferendosi all'uomo venuto da D._______ per ritirare il video di cui già si è detto sopra, egli ha nuovamente sostenuto che fosse un amico di suo fratello (cfr. atto SEM A13/30, D175); reso attento dall'auditore di non aver menzionato di avere un fratello egli ha quindi asserito che in verità si trattasse del cugino, figlio della zia materna (D177), benché poi abbia continuato a riferirsi a quest'ultimo come fratello (D181-182). Nell'ambito della seconda audizione federale del 17 settembre 2019 (successiva alla prima cassazione), il ricorrente non ha evocato l'esistenza di alcun fratello, ma ha riferito che una delle due sorelle e il cognato abitano a D._______ (cfr. atto SEM A37/25, D139, 154). Riguardo ai propri genitori, il ricorrente ha inoltre esposto una situazione completamente differente rispetto a quella di cui aveva riferito nella prima audizione: se in un primo tempo egli aveva asserito che il padre era morto, per poi dire che in verità era vivo, ma altrove essendosi rifatto una famiglia (cfr. atto SEM A13/30, D81-82, 242), nel quadro del secondo verbale egli ha affermato che pur essendo una coppia mista (cingalese e tamil) i genitori hanno contratto un matrimonio d'amore e il padre continuava a vivere con la madre (cfr. atto SEM A37/25, D21-23, 69-70). Ora, dei dubbi sull'esistenza di un fratello sorgono già soltanto per le numerose contraddizioni in cui il ricorrente è incorso fra un'audizione e l'altra riguardo ad aspetti tutto sommato semplici come la composizione della propria famiglia. A cozzare inoltre contro la tesi sostenuta nel quadro della seconda domanda d'asilo, vi è il fatto che il ricorrente stesso, durante la procedura ordinaria, si era riferito ad B._______ indicando che si trattasse di un suo cugino. In tal senso egli ha prodotto una serie di foto rappresentanti B._______ e la copia del passaporto di quest'ultimo, che in effetti corrispondono alla persona che egli sostiene essere attualmente suo fratello e con il quale si è incontrato in Svizzera (cfr. atto SEM A11/2, doc. 27). Presentando il summenzionato individuo come suo fratello, l'interessato fornisce pertanto una versione inconciliabile con quanto asserito in un primo tempo.
E. 9.1.2 In aggiunta a quanto appena esposto, occorre constatare che agli atti non vi è alcun elemento che permetta di avvalorare maggiormente la tesi del ricorrente. Contrariamente a quanto egli pretende, la documentazione prodotta dinnanzi alla SEM e in sede di ricorso, non dimostra affatto che quest'ultimo ed B._______ siano fratelli. Né la tessera nazionale Tamil Elam di B._______, né i video in cui costui compare, né le fotografie che lo ritraggono insieme al ricorrente, né tantomeno le schermate delle chat con un numero di cui non è dato sapere il proprietario, inducono a supporre la possibile esistenza di un legame fraterno fra i due. Neppure le fotografie di famiglia che il ricorrente asserisce siano state scattate nel 2002 al matrimonio della sorella permettono di avvalorare maggiormente le proprie asserzioni. Da un lato poiché i volti dei due non sono riconoscibili (per la scarsa qualità e risalendo le foto ad oltre vent'anni fa), dall'altro perché una foto in compagnia, quand'anche a un matrimonio, ancora non dimostra che i due siano effettivamente fratelli.
E. 9.1.3 Ad ogni modo, quand'anche si potesse reputare plausibile - e non è il caso - che B._______ e il ricorrente siano effettivamente fratelli, le allegazioni di quest'ultimo riguardo al fondato timore di subire persecuzioni riflesse o dirette a causa di tale legame e della collaborazione con costui, giungerebbero tardivamente. Tali motivi d'asilo, infatti, avrebbero senz'altro potuto essere evocati già nell'ambito della procedura ordinaria. A fronte del ruolo di attivista che attribuisce ad B._______ sia nelle LTTE che in esilio, non è infatti credibile che il ricorrente fosse all'oscuro di tutto o parte di tali attività già al momento del deposito della prima domanda di asilo. Ciò posto, non è né logico né credibile che il ricorrente non vi abbia fatto minimamente menzione, foss'anche solo per dare maggior forza alle proprie allegazioni. Come rettamente rilevato dalla SEM, al ricorrente è stato specificato, in più occasioni, della necessità di non sottacere alcun elemento rilevante per l'asilo e in tal senso di esporre tutte le attività e i legami che questi aveva avuto con le LTTE. L'insorgente sapeva quindi che se avesse avuto tali legami, avrebbe dovuto esporli fin da subito, così come in parte ha effettivamente fatto. Non ha tuttavia mai menzionato le attività che il supposto fratello avrebbe condotto in patria e/o all'estero. Asserire in un secondo momento di aver sottaciuto l'esistenza e il ruolo di B._______, nel solo intento di proteggerlo, oltre che non essere plausibile, non è una giustificazione affatto valida. Sostenere che tale omissione sia riconducibile allo "spaesamento" del ricorrente una volta giunto in Svizzera, oltre a non essere serio e al limite della malafede, neppure è giustificabile considerato che dal deposito della domanda d'asilo, il 29 ottobre 2015, al momento dell'esposizione dei nuovi motivi d'asilo, sono passati circa sei anni durante i quali vi sono state svariate audizioni e la procedura è giunta per tre volte dinnanzi a questo Tribunale.
E. 9.1.4 In definitiva, non è credibile che l'esistenza di un fratello, per di più residente all'estero e con manifeste opinioni politiche contrarie al governo dello Sri Lanka, non sia emersa prima.
E. 9.2 Il ricorrente neppure è credibile nel sostenere di aver intrecciato dei rapporti frequenti e permanenti con B._______, del quale costituirebbe finanche il principale collaborare e ideatore di progetti in Svizzera.
E. 9.2.1 A tal proposito occorre sottolineare che in occasione delle audizioni tenutesi durante la procedura ordinaria il ricorrente non ha menzionato una sola volta B._______. Il nome di quest'ultimo è emerso unicamente in relazione alla documentazione fotografica in cui è stato identificato quale cugino (cfr. consid. 9.1.1 in fine), al quale tuttavia il ricorrente non ha dato alcun particolare risalto nell'esposizione dei fatti precedenti il suo espatrio. Circostanza che d'altro canto era coerente con la narrazione dell'insorgente, secondo cui non vi erano rapporti con i membri della propria famiglia residenti all'estero. A fronte delle allegazioni proposte in sede di domanda multipla, appare quindi sorprendente la scelta di sottacere qualsiasi tipo di relazione con B._______ durante l'intera procedura ordinaria nonostante questa si sia protratta per oltre cinque anni durante i quali l'insorgente è stato ripetutamente sentito, sia personalmente, sia tramite il proprio rappresentante nel quadro delle varie procedure di ricorso. Tale omissione da parte del ricorrente di esporre in precedenza dei fatti che oggi egli ritiene di massimo rilievo, costituisce a mente di questo Tribunale un forte indizio che dei particolari legami con B._______ non esistano.
E. 9.2.2 Questo Tribunale rileva inoltre che il ricorrente non ha fornito alcuna spiegazione, né dettaglio verificabile riguardo alle attività da lui svolte in Svizzera per conto di B._______ o dell'organizzazione WTCC e le modalità, le tempistiche e la frequenza con cui tale collaborazione si sarebbe sviluppata. Egli neppure ha chiarito in cosa consistesse concretamente tale attività, né ha concretamente dimostrato la sua affiliazione alla suddetta organizzazione. Si rammenta a tal proposito che il ricorrente era stato molto chiaro nell'affermare, in occasione dell'audizione del 17 settembre 2019, di non aver mai svolto, né di intendere intraprendere attività politiche in Svizzera (cfr. atto SEM A37/25, D136). Nell'ambito della seconda domanda d'asilo, invece, egli ha sostenuto di aver iniziato a svolgere attività politiche per le quali potrebbe correre il rischio di essere ricercato dalle autorità srilankesi, senza tuttavia chiarire cosa l'abbia indotto a cambiare la propria posizione - lui che sosteneva di non amare le LTTE - e da quando avrebbe iniziato ad esporsi politicamente mediante atti concreti.
E. 9.2.3 I mezzi di prova di cui egli si avvale, d'altro canto, non permettono di sostanziare maggiormente tali allegazioni né di giungere a una diversa valutazione. Per quanto riguarda la tessera nazionale Tamil Elaam, la stessa non dimostra né una conoscenza né una collaborazione con B._______. Come giustamente rilevato dalla SEM, essendo quest'ultimo un personaggio pubblico, che svolge attività politiche e pertanto noto dagli espatriati srilankesi, è plausibile che una copia di tale documento sia reperibile nella comunità tamil o tutt'al più che sia stata fornita dall'interessato come atto di compiacenza per i bisogni di causa. Riguardo alle fotografie che ritraggono B._______ e il ricorrente insieme in Svizzera, anche volendo fare astrazione del fatto che l'incontro avrebbe potuto essere inscenato per i bisogni di causa - circostanza che non pare così remota, se si osserva l'espressione confusa e forse un po' imbarazzata del supposto fratello - le stesse non provano che fra i due vi sia un rapporto di collaborazione, né di conoscenza pregressa. Permettono tuttalpiù di dimostrare che B._______ si è recato in Svizzera, ma nulla dicono quanto ai suoi propositi di viaggio. Le fotografie che ritraggono B._______ ad alcuni eventi, manifestazioni e interviste, d'altra parte, non hanno alcun valore probatorio, dato che esse non raffigurano il ricorrente. Quanto alle schermate di telefonate intercorse con il numero +44 (...), si rileva, in primo luogo, che nulla permette di collegare siffatto recapito ad B._______; in seconda battuta e a dispetto della supposta vicinanza fra i due, è doveroso evidenziare che il suddetto numero nemmeno era salvato nella rubrica del ricorrente; infine occorre concordare con la SEM riguardo al fatto che da tali schermate telefoniche non è possibile desumere alcunché, essendo le conversazioni messaggistiche ivi rappresentate, esclusivamente composte da emoticon ed avvisi di telefonate perse o effettuate, circostanza che - contrariamente all'apodittica tesi del ricorrente - non è affatto dimostrativa di particolare vicinanza e confidenza.
E. 9.3 Alla stregua di quanto evidenziato dall'autorità inferiore, occorre constatare che le allegazioni dell'insorgente relative a un rischio di persecuzione riflessa o diretta risultano effettivamente pervase da diversi indicatori d'inverosimiglianza. A tal proposito il Tribunale ribadisce l'impressione, che già aveva espresso nella sentenza D-1287/2021 del 28 aprile 2021 (consid. 7.1 e 9.3), che il ricorrente desideri enfatizzare il suo legame con le LTTE. Si osserva infatti che questo è andato crescendo nel corso degli anni: se inizialmente aveva affermato di non avere legami con le LTTE, nelle more procedurali ha gradualmente cercato di presentare questo legame in modo più marcato, per affermare infine di avere parenti stretti in posizioni importanti e di aver fornito vari servizi per loro. Nell'ambito della nuova domanda d'asilo tale coinvolgimento è stato ulteriormente enfatizzato, ma non reso maggiormente credibile, per le ragioni già esposte sopra. Per il resto, il racconto secondo il quale il padre dell'interessato sarebbe stato rapito a seguito di un'intervista rilasciata nel maggio del 2021 da B._______, si riduce ad una mera asserzione di parte, priva di qualsiasi elemento oggettivo, e al limite della plausibilità tenuto conto del fatto che il padre neppure è di etnia tamil. Neppure la foto del presunto nonno morto da martire nel 1995 e della premiazione a una partita in memoria dei combattenti LTTE, permettono di dare maggiore credito ai supposti legami con ambienti sovversivi e a dimostrare la fondatezza del timore di subire persecuzioni in caso di rientro in patria. Entrambe le foto sono alquanto attempate e senz'altro precedono l'espatrio del ricorrente. Quest'ultimo non le ha tuttavia prodotte nell'ambito della prima procedura e non ha fornito in questa sede alcuna spiegazione per tale omissione. Poiché tardive, non occorre pertanto soffermarsi oltre sul valore probatorio di tali fotografie e sulle argomentazioni che ne potrebbero essere tratte.
E. 10 In conclusione, alla luce di quanto precede, le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi ed è pertanto a giusto titolo che l'autorità inferiore ha respinto la domanda multipla dell'insorgente.
E. 11 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.
E. 12.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). In particolare, l'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrI). Inoltre, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStrI), in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, tuttavia, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni. Infine, l'esecuzione non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStrI). Motivi medici rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento esclusivamente quando le cure necessarie ed essenziali non sono ottenibili nel Paese di origine e un rimpatrio comprometterebbe rapidamente lo stato di salute della persona mettendone a rischio la vita (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2).
E. 12.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato).
E. 12.3 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, non essendoci in particolare dal profilo dell'esigibilità della misura, degli ostacoli personali che si opporrebbero all'esecuzione della stessa. Nel gravame il ricorrente avversa anche tale assunto, ritenendo, in buona sostanza, che la situazione dei diritti umani delle persone di etnia tamil resterebbe precaria; che del resto, diverse fonti testimonierebbero un riacutizzarsi delle tensioni in loco; che oltre a ciò, la condizione personale del richiedente osterebbe all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.
E. 12.4 Ora, siccome il ricorrente è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12) non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI).
E. 12.5 Gli atti non contengono inoltre alcun indizio serio e convincente che renda verosimile (art. 7 LAsi) l'esistenza di un probabile rischio che il ricorrente possa subire un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. Anche nel contesto della diaspora tamil non basta infatti una semplice possibilità di subire trattamenti inumani o degradanti per ammettere l'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza E-5110/2016 del 6 gennaio 2018 consid. 10.4). Oltretutto, la situazione generale dei diritti umani nello Sri Lanka non è a tal punto compromessa da rendere generalmente inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del Tribunale D-3123/2018 del 4 novembre 2021 consid. 13.3). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI).
E. 12.6.1 Quanto all'esigibilità dell'allontanamento, dal momento che le ostilità tra i separatisti tamil ed il governo sono cessate, in Sri Lanka non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-11/2019 del 6 maggio 2021). Tale conclusione resta valida, anche tenuto conto dei recenti sviluppi avvenuti nel Paese (crisi politica, economica e finanziaria, come pure in parte delle proteste violente contro l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e contro difficoltà in particolare riguardanti il rifornimento di carburante), segnatamente poiché la crisi concerne tutta la popolazione srilankese (cfr. sentenza del Tribunale D-3616/2020 del 17 marzo 2023 consid. 10.3.3 con ulteriori riferimenti citati). La crisi istituzionale che ha avuto luogo nel terzo trimestre del 2018 non modifica tale assunto, essendosi la situazione ormai stabilizzata (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-11/2019 del 6 maggio 2021). Inoltre, nella sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 13.2 seg. il Tribunale ha altresì proceduto all'attualizzazione della giurisprudenza pubblicata in DTAF 2011/24 ed ha confermato che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia Settentrionale - ad eccezione della regione di Vanni (per la regione di Vanni cfr. la sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017) - e nella provincia Orientale qualora i criteri individuali dell'esigibilità siano dati (in particolare l'esistenza di una solida rete famigliare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [cfr. DTAF 2011/24 e, fra le tante, sentenza D-1151/2019 del 17 dicembre 2020 consid. 13.3 e 13.4]),
E. 12.6.2 Dagli atti all'inserto non risulta inoltre alcun elemento dal quale si possa desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente implicherebbe una sua messa in pericolo concreta. Riguardo alla sua situazione personale, va evidenziato che egli proviene dalla provincia Orientale e meglio dal distretto di F._______, dove è vissuto dal 1987 e dove è tornato anche a seguito dei suoi soggiorni all'estero. È un giovane uomo istruito - ritenuto che una scolarizzazione di undici anni, contrariamente a quanto evidenziato dal patrocinatore dell'insorgente, non è un periodo esiguo - e dispone di una certa esperienza lavorativa. Nel paese d'origine egli dispone di una rete sociale, essendo stato un membro di spicco dell'associazione dei pescatori e può poi contare su una rete famigliare intatta, essendovi la fidanzata, i genitori, almeno una sorella e parenti prossimi in loco. Nessun elemento agli atti permette di oggettivare o di rendere quantomeno verosimile l'arresto del padre, né che la famiglia sia oggetto di persecuzioni da parte delle autorità srilankesi. Pertanto, i presupposti positivi per un reinserimento del ricorrente in patria risultano dati. Il ricorrente non ha del resto preteso nel corso del procedimento di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Per il resto, l'interessato ha contestato solo in modo generico i motivi invocati dalla SEM per dimostrare l'esigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento, ai quali si può rinviare pienamente, in quanto sufficientemente pertinenti.
E. 12.6.3 L'esecuzione dell'allontanamento appare pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).
E. 12.7 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
E. 13 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
E. 14.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 750.- già versato il 27 agosto 2021.
E. 14.2 Non sono attribuite spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA a contrario).
E. 15 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 27 agosto 2021.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Luca Rossi Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3227/2021 Sentenza del 10 aprile 2024 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), William Waeber, Chrystel Tornare Villanueva, cancelliere Luca Rossi. Parti A._______, nato il (...) 1982, Sri Lanka, patrocinato dall'MLaw Alexandre Mwanza, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (domanda multipla); decisione della SEM del 15 giugno 2021 / N (...). Fatti: A. A.a A._______ (di seguito: interessato, insorgente, ricorrente), cittadino srilankese, di etnia mista cingalese e tamil, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 29 ottobre 2015. A.b Con decisione del 9 novembre 2018 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera, ordinandone l'esecuzione. Con sentenza del 27 febbraio 2019 (D-7209/2018) il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF, Tribunale) ha accolto il ricorso dell'interessato ed ha annullato la decisione impugnata e rinviato l'incarto all'autorità inferiore per completare l'istruttoria. A.c È quindi seguita la decisione della SEM del 29 ottobre 2019, di tenore analogo alla precedente, parimenti annullata dal TAF con sentenza del 4 dicembre 2020 (D-6466/2019) che in accoglimento del ricorso ha rinviato gli atti all'autorità inferiore. A.d Con ulteriore decisione del 10 febbraio 2021 la SEM ha nuovamente respinto la domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, ordinandone l'esecuzione, siccome lecita, esigibile e possibile. Con sentenza del 28 aprile 2021 (D-1278/2021) il TAF ha confermato integralmente la decisione dell'autorità inferiore. A.e Il 12 maggio 2021 la SEM ha quindi impartito all'interessato un termine scadente il 1° giugno 2021 per lasciare la Svizzera (cfr. atto SEM A60/2). B. B.a Con scritto del 24 maggio 2021 l'interessato, rappresentato dal nuovo patrocinatore Alexandre Mwanza, ha depositato una nuova domanda d'asilo, prevalendosi di fatti e mezzi di prova inediti, non addotti nella precedente procedura d'asilo (cfr. atto SEM A65/20). B.b Sulla base di un esame sommario della domanda la SEM ha ritenuto opportuno sospendere l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. atto SEM A62/2). B.c Con decisione del 15 giugno 2021, notificata al ricorrente il 18 giugno 2021 (cfr. atto SEM A70/1), la SEM, dopo aver qualificato la richiesta quale domanda multipla, l'ha respinta, fissando al richiedente un nuovo termine di partenza (cfr. atto SEM A67/12). C. C.a Contro la suddetta decisione il 14 luglio 2021, l'interessato ha presentato ricorso dinnanzi al Tribunale, chiedendone l'annullamento e in via principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, in via subordinata l'ammissione provvisoria in Svizzera. A supporto delle proprie conclusioni ha prodotto ulteriori mezzi di prova. A titolo cautelare, l'insorgente ha chiesto che al ricorso fosse concesso l'effetto sospensivo con conseguente sospensione del suo allontanamento, nonché ai fini processuali, la concessione dell'assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo (doc. TAF 1). C.b Con decisione incidentale del 18 agosto 2021 il giudice dell'istruzione ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria ed invitato il ricorrente a versare, entro il 30 agosto 2021 un anticipo di Fr. 750.- a copertura delle presumibili spese processuali (doc. TAF 2). L'importo è stato tempestivamente saldato (doc. TAF 3). C.c Con risposta del 10 ottobre 2023, l'autorità inferiore si è riconfermata nelle proprie conclusioni ed ha chiesto il respingimento del ricorso (doc. TAF 5). C.d Con i memoriali di replica - trasmessa il 27 ottobre 2023 unitamente a nuovi mezzi di prova - e duplica del 13 novembre 2023 le parti hanno ribadito le proprie antitetiche posizioni (doc. TAF 7, 9). C.e Ulteriori fatti ed argomenti addotti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito a suddetto ricorso. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Egli è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. 1.4 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
2. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, il ricorso è stato inoltrato in lingua francese. Non essendovi ragioni per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 PA, la presente sentenza può pertanto essere redatta in italiano.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4. Oggetto impugnato nel caso in esame è la decisione del 15 giugno 2021 con cui la SEM, trattando la richiesta del 26 maggio 2021 quale domanda multipla, l'ha respinta, non ritenendo verosimili le allegazioni dell'insorgente. Oggetto della controversia è quindi la questione del riconoscimento della qualità di rifugiato al ricorrente e della concessione dell'asilo in Svizzera, della pronuncia dell'allontanamento così come dell'ammissibilità dell'esecuzione di tale misura. 5. 5.1 A sostegno dell'istanza del 24 maggio 2021, l'interessato ha addotto di essere fratello di tale B._______ (di seguito: B._______), residente in C._______ e leader del World Tamil Coordinating Committee (WTCC), movimento separatista tamil considerato dallo Sri Lanka come un'organizzazione terrorista. In ragione di tale connotazione, gli aderenti e simpatizzanti del movimento residenti all'estero correrebbero il rischio di essere arrestati in caso di ritorno nel Paese. Proprio a causa della posizione di rilievo in seno alla suddetta organizzazione, l'asserito fratello risulterebbe attualmente ricercato in Sri Lanka e a seguito di una sua intervista rilasciata il 18 maggio 2021 e diffusa su alcuni canali televisivi, il padre del richiedente sarebbe stato arrestato dalle autorità srilankesi. Proprio a causa di tale legame famigliare e dei costanti contatti con il supposto fratello, l'insorgente temerebbe quindi di subire delle persecuzioni riflesse, come pure di essere arrestato in caso di ritorno in patria e ciò a causa delle attività e dei progetti da lui stesso condotti in Svizzera, in collaborazione con il fratello di cui egli costituirebbe finanche il principale collaboratore. Con la seconda domanda d'asilo, l'interessato ha prodotto una serie di documenti inediti - pur non specificando minimamente a supporto di quali allegazioni questi fossero destinati - e meglio: la tessera nazionale Tamil Elaam di B._______, la copia di alcune schermate di una chat con il numero +44 (...), una chiavetta USB contenente 4 video, la "Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka" del 25 febbraio 2021, nonché una serie di fotografie rappresentanti B._______ in alcune manifestazioni e in divisa militare e il nonno del richiedente. 5.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato le allegazioni del ricorrente incoerenti con quanto dichiarato dallo stesso nel corso della procedura ordinaria, poco plausibili e non sufficientemente motivate, oltre che povere di dettagli e di concretezza su alcuni punti essenziali, come ad esempio le attività che egli avrebbe svolto in Svizzera e che le autorità srilankesi considererebbero sovversive. Tali allegazioni oltre che poco verosimili sarebbero pure tardive, considerato che dell'esistenza del presunto fratello, delle affiliazioni e delle attività di quest'ultimo in C._______, il ricorrente avrebbe potuto senz'altro già fare menzione nel quadro della procedura ordinaria. Il legame famigliare con tale persona, per altro, sarebbe tutt'altro che dimostrato. La SEM ha quindi ritenuto la documentazione prodotta con la nuova domanda di asilo di scarso valore probatorio e non suscettibile di sostanziare maggiormente il pericolo di persecuzione di cui il ricorrente si prevale. Da ultimo l'autorità inferiore ha ritenuto esigibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato, conto tenuto che in Sri Lanka non vige una situazione di violenza generalizzata, egli proviene dalla provincia orientale e la sua situazione personale non è mutata sensibilmente rispetto a quella illustrata nella decisione d'asilo già cresciuta in giudicato. 5.3 In sede di ricorso, il rappresentante dell'insorgente parrebbe prevalersi di un accertamento inesatto e incompleto dei fatti da parte della SEM. Lo fa in modo alquanto confuso, rivolgendosi talvolta al proprio rappresentato e talvolta al Tribunale, in un modo che non consente agevolmente di comprendere quali siano le precise argomentazioni delle censure. Essenzialmente il ricorrente parrebbe criticare la valutazione dei mezzi di prova eseguito dall'autorità inferiore, ritenendo che gli stessi sono senz'altro suscettibili di comprovare le proprie allegazioni, in particolar modo riguardo all'esistenza di un legame con la persona che egli identifica come suo fratello e di un rischio concreto di persecuzione riflessa in ragione delle attività condotte da quest'ultimo. Nelle more di causa, ha inoltre prodotto una serie di fotografie rappresentanti sé stesso e il sedicente fratello venuto a trovarlo presso la sede del proprio rappresentante, nonché alcune foto di famiglia, ritenendo di aver così oltremodo adempiuto al proprio onere probatorio. Egli parrebbe inoltre contestare il fatto che la SEM confronti le dichiarazioni a suo tempo rilasciate nella procedura ordinaria con le nuove allegazioni al fine di valutarne l'attendibilità e la verosimiglianza. A tal proposito e in modo alquanto generico, egli contesta alla SEM di non aver tenuto in debito conto, nella valutazione del grado di verosimiglianza delle sue allegazioni, dello stato di smarrimento e delle molteplici difficoltà con cui un richiedente l'asilo si trova confrontato all'arrivo in Svizzera. Evocando infine delle considerazioni d'ordine generale, riguardo alla situazione vigente in Sri Lanka, l'insorgente chiede quindi in via subordinata l'ammissione provvisoria, ritenendo inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.2 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono considerati rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Come stabilito all'art. 3 cpv. 4 LAsi non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono riservate le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). 6.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 6.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 7. 7.1 Se il richiedente intende addurre fatti o mezzi di prova determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e che non riguardano aspetti già valutati nella procedura ordinaria cresciuta in giudicato con la sentenza materiale del Tribunale (cfr. art. 61 LTF su rimando degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA), egli può depositare una nuova domanda d'asilo dinanzi all'autorità di prima istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5-4.6; 2013/22 consid. 5.4 e 11.3.2; per la distinzione con il riesame e la revisione si veda la sentenza del Tribunale D-872/2020 del 23 settembre 2020 consid. 4). Ciò è il caso quando l'interessato invoca dei fatti nuovi propri a motivare la qualità di rifugiato e che si sono prodotti dopo la chiusura della sua ultima procedura d'asilo (cfr. DTAF 2016/17 consid. 4.1.3), cosa che a livello di casistica giurisprudenziale si esaurisce sostanzialmente nei motivi soggettivi o oggettivi insorti dopo la fuga quali, segnatamente, delle attività politiche in esilio, la conversione ad una nuova religione o un mutamento della situazione politica nel paese d'origine con potenziale effetto sulle condizioni per riconoscere la qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.6). 7.2 L'art. 111c LAsi costituisce un disposto specifico al riguardo, sancendo che le nuove domande d'asilo presentate entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d'asilo e d'allontanamento devono essere motivate e presentate per scritto. Si tratta di una procedura specifica alle nuove domande che intervengono in tale lasso di tempo e che la legge designa come "domande multiple" (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 5.2.2; 2014/39 consid. 4.3). Per contro, gli eventi preesistenti, ossia fatti già verificatisi prima della crescita in giudicato della decisione in materia d'asilo ed inizialmente sottaciuti o omessi, non possono essere oggetto di una seconda domanda d'asilo (cfr. DTAF 2013/22 consid. 5.4, che richiama la giurisprudenza emessa sotto l'egida del vart. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; più recentemente la sentenza del Tribunale E-4667/2018 del 22 gennaio 2020 consid. 4.1.3). 7.3 Alla luce di quanto precede, nonché delle argomentazioni addotte dall'insorgente a sostegno della seconda domanda d'asilo del 26 maggio 2021 (di cui si è detto sopra, cfr. consid. 5.1) è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha rubricato l'istanza dell'interessato quale domanda multipla d'asilo, entrandovi nel merito. 7.4 Occorre quindi valutare se l'esito a cui è giunta sia conforme al diritto federale e consecutivo ad un accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi)
8. In via preliminare va data ragione all'autorità di prime cure laddove nella decisione impugnata ha indicato che la procedura secondo l'art. 111b e 111c LAsi è svolta unicamente per iscritto (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 5.2.2; 2014/39 consid. 5.3 e segg.). La richiesta del ricorrente di essere sottoposto a un'audizione presso la SEM deve essere pertanto respinta.
9. Nel merito occorre concordare con la SEM sul fatto che le allegazioni del ricorrente non sono sufficientemente motivate, difettando di concretezza e precisione su alcuni punti essenziali e risultando contradditorie e poco plausibili su altri. Esse non sono inoltre supportate da elementi di prova affidabili e concludenti. 9.1 Il ricorrente non è innanzitutto credibile laddove sostiene di avere un legame di parentela fraterno con B._______, ex membro delle LTTE residente a D._______, leader del movimento separatista tamil WTCC e membro del governo tamil in esilio. In effetti, malgrado quanto eccepito nell'impugnativa, non può essere fatta astrazione di quanto dichiarato dal richiedente nel corso del primo procedimento. 9.1.1 Nel verbale del 10 novembre 2015 in cui sono stati rilevati i dati personali, egli ha dapprima riferito che la sua famiglia è composta dai genitori e da due sorelle, da tre zii e una zia materna e cinque zii e una zia paterna, tutti residenti in patria, senza tuttavia indicare alcun parente residente all'estero (cfr. atto SEM A4/11, D3, pag. 5). In seguito, nella stessa audizione egli ha fatto un generico riferimento ad un amico di suo fratello che venendolo a trovare da D._______ gli ha chiesto di un video che gli sarebbe stato consegnato da un soldato (cfr. atto SEM A4/11, D7.01, pag. 7). Sentito sui motivi d'asilo, l'interessato ha ribadito nell'audizione del 22 settembre 2016, di avere due sorelle in patria e di non avere alcun membro della propria famiglia all'estero. Nella rilettura del verbale, egli ha poi corretto tale affermazione indicando di aver sì dei parenti all'estero, ma di non aver rapporti con loro e di non sapere in che paese vivessero (cfr. atto SEM A13/30, D81-84). Senonché egli ha poi riferito di aver soggiornato a E._______ nel 2010 da dei parenti (cfr. atto SEM A13/30, D97-98). Il racconto è ancor più confuso in relazione all'esistenza del fratello. Riferendosi all'uomo venuto da D._______ per ritirare il video di cui già si è detto sopra, egli ha nuovamente sostenuto che fosse un amico di suo fratello (cfr. atto SEM A13/30, D175); reso attento dall'auditore di non aver menzionato di avere un fratello egli ha quindi asserito che in verità si trattasse del cugino, figlio della zia materna (D177), benché poi abbia continuato a riferirsi a quest'ultimo come fratello (D181-182). Nell'ambito della seconda audizione federale del 17 settembre 2019 (successiva alla prima cassazione), il ricorrente non ha evocato l'esistenza di alcun fratello, ma ha riferito che una delle due sorelle e il cognato abitano a D._______ (cfr. atto SEM A37/25, D139, 154). Riguardo ai propri genitori, il ricorrente ha inoltre esposto una situazione completamente differente rispetto a quella di cui aveva riferito nella prima audizione: se in un primo tempo egli aveva asserito che il padre era morto, per poi dire che in verità era vivo, ma altrove essendosi rifatto una famiglia (cfr. atto SEM A13/30, D81-82, 242), nel quadro del secondo verbale egli ha affermato che pur essendo una coppia mista (cingalese e tamil) i genitori hanno contratto un matrimonio d'amore e il padre continuava a vivere con la madre (cfr. atto SEM A37/25, D21-23, 69-70). Ora, dei dubbi sull'esistenza di un fratello sorgono già soltanto per le numerose contraddizioni in cui il ricorrente è incorso fra un'audizione e l'altra riguardo ad aspetti tutto sommato semplici come la composizione della propria famiglia. A cozzare inoltre contro la tesi sostenuta nel quadro della seconda domanda d'asilo, vi è il fatto che il ricorrente stesso, durante la procedura ordinaria, si era riferito ad B._______ indicando che si trattasse di un suo cugino. In tal senso egli ha prodotto una serie di foto rappresentanti B._______ e la copia del passaporto di quest'ultimo, che in effetti corrispondono alla persona che egli sostiene essere attualmente suo fratello e con il quale si è incontrato in Svizzera (cfr. atto SEM A11/2, doc. 27). Presentando il summenzionato individuo come suo fratello, l'interessato fornisce pertanto una versione inconciliabile con quanto asserito in un primo tempo. 9.1.2 In aggiunta a quanto appena esposto, occorre constatare che agli atti non vi è alcun elemento che permetta di avvalorare maggiormente la tesi del ricorrente. Contrariamente a quanto egli pretende, la documentazione prodotta dinnanzi alla SEM e in sede di ricorso, non dimostra affatto che quest'ultimo ed B._______ siano fratelli. Né la tessera nazionale Tamil Elam di B._______, né i video in cui costui compare, né le fotografie che lo ritraggono insieme al ricorrente, né tantomeno le schermate delle chat con un numero di cui non è dato sapere il proprietario, inducono a supporre la possibile esistenza di un legame fraterno fra i due. Neppure le fotografie di famiglia che il ricorrente asserisce siano state scattate nel 2002 al matrimonio della sorella permettono di avvalorare maggiormente le proprie asserzioni. Da un lato poiché i volti dei due non sono riconoscibili (per la scarsa qualità e risalendo le foto ad oltre vent'anni fa), dall'altro perché una foto in compagnia, quand'anche a un matrimonio, ancora non dimostra che i due siano effettivamente fratelli. 9.1.3 Ad ogni modo, quand'anche si potesse reputare plausibile - e non è il caso - che B._______ e il ricorrente siano effettivamente fratelli, le allegazioni di quest'ultimo riguardo al fondato timore di subire persecuzioni riflesse o dirette a causa di tale legame e della collaborazione con costui, giungerebbero tardivamente. Tali motivi d'asilo, infatti, avrebbero senz'altro potuto essere evocati già nell'ambito della procedura ordinaria. A fronte del ruolo di attivista che attribuisce ad B._______ sia nelle LTTE che in esilio, non è infatti credibile che il ricorrente fosse all'oscuro di tutto o parte di tali attività già al momento del deposito della prima domanda di asilo. Ciò posto, non è né logico né credibile che il ricorrente non vi abbia fatto minimamente menzione, foss'anche solo per dare maggior forza alle proprie allegazioni. Come rettamente rilevato dalla SEM, al ricorrente è stato specificato, in più occasioni, della necessità di non sottacere alcun elemento rilevante per l'asilo e in tal senso di esporre tutte le attività e i legami che questi aveva avuto con le LTTE. L'insorgente sapeva quindi che se avesse avuto tali legami, avrebbe dovuto esporli fin da subito, così come in parte ha effettivamente fatto. Non ha tuttavia mai menzionato le attività che il supposto fratello avrebbe condotto in patria e/o all'estero. Asserire in un secondo momento di aver sottaciuto l'esistenza e il ruolo di B._______, nel solo intento di proteggerlo, oltre che non essere plausibile, non è una giustificazione affatto valida. Sostenere che tale omissione sia riconducibile allo "spaesamento" del ricorrente una volta giunto in Svizzera, oltre a non essere serio e al limite della malafede, neppure è giustificabile considerato che dal deposito della domanda d'asilo, il 29 ottobre 2015, al momento dell'esposizione dei nuovi motivi d'asilo, sono passati circa sei anni durante i quali vi sono state svariate audizioni e la procedura è giunta per tre volte dinnanzi a questo Tribunale. 9.1.4 In definitiva, non è credibile che l'esistenza di un fratello, per di più residente all'estero e con manifeste opinioni politiche contrarie al governo dello Sri Lanka, non sia emersa prima. 9.2 Il ricorrente neppure è credibile nel sostenere di aver intrecciato dei rapporti frequenti e permanenti con B._______, del quale costituirebbe finanche il principale collaborare e ideatore di progetti in Svizzera. 9.2.1 A tal proposito occorre sottolineare che in occasione delle audizioni tenutesi durante la procedura ordinaria il ricorrente non ha menzionato una sola volta B._______. Il nome di quest'ultimo è emerso unicamente in relazione alla documentazione fotografica in cui è stato identificato quale cugino (cfr. consid. 9.1.1 in fine), al quale tuttavia il ricorrente non ha dato alcun particolare risalto nell'esposizione dei fatti precedenti il suo espatrio. Circostanza che d'altro canto era coerente con la narrazione dell'insorgente, secondo cui non vi erano rapporti con i membri della propria famiglia residenti all'estero. A fronte delle allegazioni proposte in sede di domanda multipla, appare quindi sorprendente la scelta di sottacere qualsiasi tipo di relazione con B._______ durante l'intera procedura ordinaria nonostante questa si sia protratta per oltre cinque anni durante i quali l'insorgente è stato ripetutamente sentito, sia personalmente, sia tramite il proprio rappresentante nel quadro delle varie procedure di ricorso. Tale omissione da parte del ricorrente di esporre in precedenza dei fatti che oggi egli ritiene di massimo rilievo, costituisce a mente di questo Tribunale un forte indizio che dei particolari legami con B._______ non esistano. 9.2.2 Questo Tribunale rileva inoltre che il ricorrente non ha fornito alcuna spiegazione, né dettaglio verificabile riguardo alle attività da lui svolte in Svizzera per conto di B._______ o dell'organizzazione WTCC e le modalità, le tempistiche e la frequenza con cui tale collaborazione si sarebbe sviluppata. Egli neppure ha chiarito in cosa consistesse concretamente tale attività, né ha concretamente dimostrato la sua affiliazione alla suddetta organizzazione. Si rammenta a tal proposito che il ricorrente era stato molto chiaro nell'affermare, in occasione dell'audizione del 17 settembre 2019, di non aver mai svolto, né di intendere intraprendere attività politiche in Svizzera (cfr. atto SEM A37/25, D136). Nell'ambito della seconda domanda d'asilo, invece, egli ha sostenuto di aver iniziato a svolgere attività politiche per le quali potrebbe correre il rischio di essere ricercato dalle autorità srilankesi, senza tuttavia chiarire cosa l'abbia indotto a cambiare la propria posizione - lui che sosteneva di non amare le LTTE - e da quando avrebbe iniziato ad esporsi politicamente mediante atti concreti. 9.2.3 I mezzi di prova di cui egli si avvale, d'altro canto, non permettono di sostanziare maggiormente tali allegazioni né di giungere a una diversa valutazione. Per quanto riguarda la tessera nazionale Tamil Elaam, la stessa non dimostra né una conoscenza né una collaborazione con B._______. Come giustamente rilevato dalla SEM, essendo quest'ultimo un personaggio pubblico, che svolge attività politiche e pertanto noto dagli espatriati srilankesi, è plausibile che una copia di tale documento sia reperibile nella comunità tamil o tutt'al più che sia stata fornita dall'interessato come atto di compiacenza per i bisogni di causa. Riguardo alle fotografie che ritraggono B._______ e il ricorrente insieme in Svizzera, anche volendo fare astrazione del fatto che l'incontro avrebbe potuto essere inscenato per i bisogni di causa - circostanza che non pare così remota, se si osserva l'espressione confusa e forse un po' imbarazzata del supposto fratello - le stesse non provano che fra i due vi sia un rapporto di collaborazione, né di conoscenza pregressa. Permettono tuttalpiù di dimostrare che B._______ si è recato in Svizzera, ma nulla dicono quanto ai suoi propositi di viaggio. Le fotografie che ritraggono B._______ ad alcuni eventi, manifestazioni e interviste, d'altra parte, non hanno alcun valore probatorio, dato che esse non raffigurano il ricorrente. Quanto alle schermate di telefonate intercorse con il numero +44 (...), si rileva, in primo luogo, che nulla permette di collegare siffatto recapito ad B._______; in seconda battuta e a dispetto della supposta vicinanza fra i due, è doveroso evidenziare che il suddetto numero nemmeno era salvato nella rubrica del ricorrente; infine occorre concordare con la SEM riguardo al fatto che da tali schermate telefoniche non è possibile desumere alcunché, essendo le conversazioni messaggistiche ivi rappresentate, esclusivamente composte da emoticon ed avvisi di telefonate perse o effettuate, circostanza che - contrariamente all'apodittica tesi del ricorrente - non è affatto dimostrativa di particolare vicinanza e confidenza. 9.3 Alla stregua di quanto evidenziato dall'autorità inferiore, occorre constatare che le allegazioni dell'insorgente relative a un rischio di persecuzione riflessa o diretta risultano effettivamente pervase da diversi indicatori d'inverosimiglianza. A tal proposito il Tribunale ribadisce l'impressione, che già aveva espresso nella sentenza D-1287/2021 del 28 aprile 2021 (consid. 7.1 e 9.3), che il ricorrente desideri enfatizzare il suo legame con le LTTE. Si osserva infatti che questo è andato crescendo nel corso degli anni: se inizialmente aveva affermato di non avere legami con le LTTE, nelle more procedurali ha gradualmente cercato di presentare questo legame in modo più marcato, per affermare infine di avere parenti stretti in posizioni importanti e di aver fornito vari servizi per loro. Nell'ambito della nuova domanda d'asilo tale coinvolgimento è stato ulteriormente enfatizzato, ma non reso maggiormente credibile, per le ragioni già esposte sopra. Per il resto, il racconto secondo il quale il padre dell'interessato sarebbe stato rapito a seguito di un'intervista rilasciata nel maggio del 2021 da B._______, si riduce ad una mera asserzione di parte, priva di qualsiasi elemento oggettivo, e al limite della plausibilità tenuto conto del fatto che il padre neppure è di etnia tamil. Neppure la foto del presunto nonno morto da martire nel 1995 e della premiazione a una partita in memoria dei combattenti LTTE, permettono di dare maggiore credito ai supposti legami con ambienti sovversivi e a dimostrare la fondatezza del timore di subire persecuzioni in caso di rientro in patria. Entrambe le foto sono alquanto attempate e senz'altro precedono l'espatrio del ricorrente. Quest'ultimo non le ha tuttavia prodotte nell'ambito della prima procedura e non ha fornito in questa sede alcuna spiegazione per tale omissione. Poiché tardive, non occorre pertanto soffermarsi oltre sul valore probatorio di tali fotografie e sulle argomentazioni che ne potrebbero essere tratte.
10. In conclusione, alla luce di quanto precede, le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi ed è pertanto a giusto titolo che l'autorità inferiore ha respinto la domanda multipla dell'insorgente.
11. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 12. 12.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). In particolare, l'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrI). Inoltre, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStrI), in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, tuttavia, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni. Infine, l'esecuzione non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStrI). Motivi medici rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento esclusivamente quando le cure necessarie ed essenziali non sono ottenibili nel Paese di origine e un rimpatrio comprometterebbe rapidamente lo stato di salute della persona mettendone a rischio la vita (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2). 12.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato). 12.3 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, non essendoci in particolare dal profilo dell'esigibilità della misura, degli ostacoli personali che si opporrebbero all'esecuzione della stessa. Nel gravame il ricorrente avversa anche tale assunto, ritenendo, in buona sostanza, che la situazione dei diritti umani delle persone di etnia tamil resterebbe precaria; che del resto, diverse fonti testimonierebbero un riacutizzarsi delle tensioni in loco; che oltre a ciò, la condizione personale del richiedente osterebbe all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. 12.4 Ora, siccome il ricorrente è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12) non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI). 12.5 Gli atti non contengono inoltre alcun indizio serio e convincente che renda verosimile (art. 7 LAsi) l'esistenza di un probabile rischio che il ricorrente possa subire un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. Anche nel contesto della diaspora tamil non basta infatti una semplice possibilità di subire trattamenti inumani o degradanti per ammettere l'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza E-5110/2016 del 6 gennaio 2018 consid. 10.4). Oltretutto, la situazione generale dei diritti umani nello Sri Lanka non è a tal punto compromessa da rendere generalmente inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del Tribunale D-3123/2018 del 4 novembre 2021 consid. 13.3). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI). 12.6 12.6.1 Quanto all'esigibilità dell'allontanamento, dal momento che le ostilità tra i separatisti tamil ed il governo sono cessate, in Sri Lanka non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-11/2019 del 6 maggio 2021). Tale conclusione resta valida, anche tenuto conto dei recenti sviluppi avvenuti nel Paese (crisi politica, economica e finanziaria, come pure in parte delle proteste violente contro l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e contro difficoltà in particolare riguardanti il rifornimento di carburante), segnatamente poiché la crisi concerne tutta la popolazione srilankese (cfr. sentenza del Tribunale D-3616/2020 del 17 marzo 2023 consid. 10.3.3 con ulteriori riferimenti citati). La crisi istituzionale che ha avuto luogo nel terzo trimestre del 2018 non modifica tale assunto, essendosi la situazione ormai stabilizzata (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-11/2019 del 6 maggio 2021). Inoltre, nella sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 13.2 seg. il Tribunale ha altresì proceduto all'attualizzazione della giurisprudenza pubblicata in DTAF 2011/24 ed ha confermato che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia Settentrionale - ad eccezione della regione di Vanni (per la regione di Vanni cfr. la sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017) - e nella provincia Orientale qualora i criteri individuali dell'esigibilità siano dati (in particolare l'esistenza di una solida rete famigliare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [cfr. DTAF 2011/24 e, fra le tante, sentenza D-1151/2019 del 17 dicembre 2020 consid. 13.3 e 13.4]), 12.6.2 Dagli atti all'inserto non risulta inoltre alcun elemento dal quale si possa desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente implicherebbe una sua messa in pericolo concreta. Riguardo alla sua situazione personale, va evidenziato che egli proviene dalla provincia Orientale e meglio dal distretto di F._______, dove è vissuto dal 1987 e dove è tornato anche a seguito dei suoi soggiorni all'estero. È un giovane uomo istruito - ritenuto che una scolarizzazione di undici anni, contrariamente a quanto evidenziato dal patrocinatore dell'insorgente, non è un periodo esiguo - e dispone di una certa esperienza lavorativa. Nel paese d'origine egli dispone di una rete sociale, essendo stato un membro di spicco dell'associazione dei pescatori e può poi contare su una rete famigliare intatta, essendovi la fidanzata, i genitori, almeno una sorella e parenti prossimi in loco. Nessun elemento agli atti permette di oggettivare o di rendere quantomeno verosimile l'arresto del padre, né che la famiglia sia oggetto di persecuzioni da parte delle autorità srilankesi. Pertanto, i presupposti positivi per un reinserimento del ricorrente in patria risultano dati. Il ricorrente non ha del resto preteso nel corso del procedimento di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Per il resto, l'interessato ha contestato solo in modo generico i motivi invocati dalla SEM per dimostrare l'esigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento, ai quali si può rinviare pienamente, in quanto sufficientemente pertinenti. 12.6.3 L'esecuzione dell'allontanamento appare pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 12.7 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
13. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 14. 14.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 750.- già versato il 27 agosto 2021. 14.2 Non sono attribuite spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA a contrario).
15. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 27 agosto 2021.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Luca Rossi Data di spedizione: