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D-3123/2018

D-3123/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2021-11-04 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, cittadino dello Sri Lanka e di etnia tamil, con ultimo domicilio ufficiale nel Paese d'origine a B._______, C._______, situato nel distretto di D._______ (Provincia del [...] dello Sri Lanka), ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) marzo 2018 (cfr. atto A1/2). B. Il (...) marzo 2018 si è tenuto con il richiedente un verbale d'audizione sulle generalità (cfr. atto A6/13), allorché invece il (...) aprile 2018 egli è stato sentito in particolare riguardo ai suoi motivi d'asilo (cfr. atto A11/17). Durante i medesimi verbali, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, che nel (...) avrebbe partecipato ad una manifestazione per le persone scomparse durante e dopo la guerra a E._______. Ivi avrebbe fatto conoscenza di due persone, di nome F._______ e G._______, ex membri delle LTTE (acronimo in inglese per: "Liberation Tigers of Tamil Eelam"; in italiano: "Tigri per la liberazione della patria Tamil") nonché organizzatori di tale manifestazione, i quali avrebbero pure conosciuto lo zio (...) del ricorrente, anche ex affiliato delle LTTE ora residente in H._______. In seguito F._______ lo avrebbe contattato partecipandogli la sua intenzione di aprire un centro per persone bisognose toccate dalla guerra, ed egli avrebbe in tale contesto preso parte ad un incontro il (...). In seguito alla morte di I._______, amico di G._______, quest'ultimo lo avrebbe nuovamente contattato, chiedendogli di aiutarlo nella distribuzione di volantini in merito alla morte dell'amico. Mansione che egli avrebbe espletato alle fermate del bus e per strada. Il (...), l'interessato sarebbe stato arrestato presso il domicilio familiare da membri del CID (acronimo per: "Criminal Investigation Department"), interrogato, picchiato e poi rilasciato, riaccompagnandolo al suo domicilio. Gli agenti del CID avrebbero difatti sospettato che F._______ e G._______ raccogliessero fondi per riformare un nuovo gruppo delle LTTE. Successivamente, egli avrebbe partecipato ad ulteriori manifestazioni e distribuzioni di volantini, in particolare a seguito del decesso di un amico (...), che nell'(...) del (...) gli avrebbe chiesto di aiutarlo ad (...). Il (...), allorché stava rincasando da una festa assieme ad un amico, egli sarebbe stato inseguito e preso da dei membri del CID. Insieme all'amico, sarebbero poi stati portati via per essere interrogati, con il fine di ottenere delle informazioni, ed in seguito liberati. In seguito, egli avrebbe continuato a partecipare a delle manifestazioni. Il (...), membri del CID sarebbero sopraggiunti al suo domicilio con l'intenzione di arrestarlo, ma egli sarebbe riuscito a darsi alla fuga. Tuttavia, dalla madre avrebbe appreso che questi ultimi avrebbero portato via della documentazione ed il suo computer contenente i dati dei contribuenti all'associazione di F._______ e G._______. Poiché egli si sarebbe sentito osservato, e temendo di essere nuovamente arrestato, su consiglio dello zio si sarebbe nascosto presso un conoscente a J._______ dal (...) fino al (...). In seguito, per via aerea, sarebbe espatriato dall'aeroporto di K._______ il (...). In Svizzera avrebbe appreso che membri del CID avrebbero interrogato in un'occasione il fratello (...) circa dove egli si trovasse. Nel caso di un suo rientro in Sri Lanka, egli ha dichiarato di avere il timore di essere arrestato. In corso di procedura l'interessato ha versato agli atti la sua carta d'identità originale (cfr. atto A12; atto A11/17, D3 seg., pag. 2). C. Con decisione del 27 aprile 2018, notificata lo stesso giorno (cfr. atto A15/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della predetta misura, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Nel suo provvedimento, l'autorità inferiore ha dapprima ritenuto che le allegazioni del richiedente asilo divergano su punti essenziali, e sarebbero pertanto inverosimili. Invero, vi sarebbero importanti discrepanze circa i contatti che egli avrebbe avuto con membri del CID. Altresì anche le sue dichiarazioni inerenti la dinamica della sua fuga dal domicilio familiare il (...) al sopraggiungere di agenti del CID, sarebbero contrastanti e fittizie. In seguito, la SEM ha ritenuto che anche il timore dell'insorgente nei confronti di questi ultimi a causa della sua partecipazione a delle manifestazioni ed alla distribuzione di volantini per la causa di persone bisognose e dei tamil, non troverebbe alcun riscontro. Sussisterebbero peraltro ulteriori elementi d'inverosimiglianza riguardo al comportamento da lui tenuto al momento dell'espatrio all'aeroporto di K._______, che dimostrerebbero che egli non avrebbe nulla da temere nei confronti del CID o di altri. Pertanto, le sue dichiarazioni non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza ex art. 7 LAsi e la SEM potrebbe pertanto esimersi dall'analizzare se le stesse siano rilevanti in materia d'asilo. D. In data 28 maggio 2018 (cfr. risultanze processuali), il ricorrente è insorto con ricorso avverso la summenzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Egli ha concluso, a titolo processuale, che il Tribunale gli comunichi la composizione del collegio giudicante nel caso di specie, nonché se il predetto è stato scelto in modo casuale od in caso contrario di fornirgli i criteri oggettivi per i quali tali persone sarebbero state scelte; nonché ha postulato che alla SEM sia ingiunto di comunicare il nominativo delle persone che avrebbero sottoscritto la decisione avversata ed in tale contesto sia in particolare ricordato alla SEM la decisione parziale del Tribunale del 2 maggio 2018 nella causa D-1549/2017. Altresì, egli ha chiesto di poter avere accesso completo agli atti dell'autorità inferiore, in particolare all'atto A10/2, ed in seguito che gli sia concesso un termine supplementare per completare il suo ricorso. Alla SEM deve poi essere ingiunto di dare accesso a delle fonti non pubblicate circa il quadro situazionale dello Sri Lanka del (...), e che il Tribunale gli conceda successivamente un termine supplementare per completare il suo atto ricorsuale. Nel merito, l'insorgente ha formulato le seguenti conclusioni: a titolo principale che la decisione della SEM sia annullata per violazione del diritto di essere sentito e la causa sia rinviata all'autorità di prime cure; ed a titolo eventuale che la decisione della SEM sia annullata e gli atti di causa le siano rinviati per violazione dell'obbligo di motivare, oppure per la determinazione dei fatti rilevanti per la causa in modo completo e corretto e per nuova valutazione. Sempre a titolo ulteriormente eventuale, ha postulato che la decisione dell'autorità inferiore sia annullata e gli sia riconosciuta la qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; oppure che i punti 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata siano annullati, per inammissibilità o almeno inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. Nel suo gravame, in sunto, l'insorgente ha dapprima richiesto da parte del Tribunale la comunicazione delle generalità dei giudici chiamati a statuire nella fattispecie, così come del cancelliere in carica dell'incarto, nonché la conferma del carattere aleatorio della scelta di tali persone o l'indicazione dei criteri oggettivi utilizzati per la medesima. Ha altresì chiesto al Tribunale di conoscere i nominativi dei funzionari incaricati dell'autorità inferiore che avrebbero sottoscritto la decisione avversata. Dopo aver sollevato diverse censure formali, le quali verranno sviluppate dappresso per quanto necessario, il ricorrente ha contestato la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato circa l'inverosimiglianza di diversi elementi fattuali da lui dichiarati, prendendo posizione su alcune incoerenze osservate dalla SEM. Inoltre, a mente dell'insorgente, egli avrebbe provato, tramite mezzi di prova oggettivi o almeno resi verosimili, le sue asserzioni. Proseguendo nell'analisi, riferendosi in particolare alla sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 come pure ad una sentenza resa dall'(...) di E._______ del (...), il ricorrente ha concluso come il cumulo di fattori di rischio in capo a lui, condurrebbero in maniera contraente, anche secondo la giurisprudenza, al riconoscimento della qualità di rifugiato. A tal riguardo, egli ha inoltre fatto valere che la situazione securitaria e dei diritti dell'uomo in Sri Lanka, a differenza di quanto sostenuto dalla SEM e pure dal Tribunale, si sarebbe deteriorata anche a partire dall'elezione del presidente L._______, pure aumentando il pericolo, per le persone tamil che rientrano nel loro Paese d'origine, di subire delle persecuzioni rilevanti, anche dopo anni che avrebbero vissuto in Sri Lanka indisturbate. Vi sarebbe poi da ritenere - ed in proposito ha citato la sentenza del Tribunale D-4543/2013 del 22 novembre 2017 (consid. 5.7) - come, a causa della tortura e del traumatismo psichico che il ricorrente avrebbe subito in passato, anche nel caso in cui in futuro egli dovesse essere vittima di una persecuzione "a bassa soglia" («[...] nur niederschwelligen künftigen Verfolgung [...]», cfr. punto 11.2, pag. 44 del ricorso) gli andrebbe comunque riconosciuta la qualità di rifugiato. Il ricorrente con il ricorso ha prodotto: un CD-ROM contenente un dossier con 46 documenti (numerati da 2 a 50) - designati come degli elementi di prova prodotti a supporto del gravame, tra i quali anche il rapporto della situazione dello Sri Lanka al 12 ottobre 2017 redatto dal suo mandatario (cfr. a tal proposito lo scritto separato del rappresentante legale dell'insorgente del 28 maggio 2018 inoltrato con il ricorso ed il documento sub doc. 7 presente nel CD-ROM) - nonché copia di un documento rappresentante due schermate video con varie fotografie (cerchiate) tratte da "(...)" di agenti del CID in Sri Lanka sulle moto (cfr. sub doc. 5); copia di un rapporto della (...), intitolato: "(...)" del (...) (cfr. sub doc. 6); copia del permesso di soggiorno (...) quale rifugiato dello zio M._______ (cfr. sub doc. 49). Tali numerosi allegati all'atto ricorsuale, dei quali il Tribunale ha preso debita conoscenza, saranno trattati nei considerandi solo nella misura in cui risultino pertinenti per la presente sentenza. E. E.a Il Tribunale, con decisione incidentale del 25 giugno 2018 ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura; ha statuito che la procedura si svolga in italiano; nonché ha comunicato al ricorrente la composizione del collegio giudicante, su riserva di eventuali modifiche dovute ad assenze, precisando che questo era stato designato in conformità con le disposizioni normative applicabili e la giurisprudenza referenziata. Ha inoltre invitato il ricorrente al versamento di un anticipo di CHF 1500.- a copertura delle presumibili spese processuali - vista in particolare l'ampiezza del memoriale ricorsuale - entro il termine del 10 luglio 2018 ed ha concesso al ricorrente un termine con scadenza sempre al 10 luglio 2018, per comunicare al Tribunale a quali atti di causa, di cui non ne abbia ancora avuto compulsazione, desidera avere accesso, secondo la copia dell'elenco atti trasmessagli. Il Tribunale ha altresì comunicato all'insorgente che sulle ulteriori conclusioni ricorsuali si deciderà in corso di procedura, segnatamente la richiesta di conoscere i nominativi dei collaboratori della SEM che hanno sottoscritto la decisione impugnata, verrà evasa dopo che l'autorità di prime cure avrà potuto esprimersi in merito. E.b A quest'ultimo proposito, il Tribunale, per il tramite di un'ordinanza sempre datata 25 giugno 2018, ha invitato l'autorità inferiore a comunicargli i nominativi dei collaboratori che avrebbero reso la decisione avversata, entro il termine del 2 luglio 2018 - data successivamente prorogata su richiesta della SEM sino al 22 luglio 2018 (cfr. risultanze processuali) - e nello stesso termine a voler indicare per iscritto eventuali obiezioni alla comunicazione dei medesimi all'insorgente. E.c La SEM, per il tramite delle sue osservazioni del 3 luglio 2018, ha dapprima riferito come le sigle dei collaboratori siano presenti nella lista dell'annuario federale del (...), il quale sarebbe consultabile online. Ha inoltre aggiunto come il gravame non conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi atti a giustificare una modifica della posizione della SEM. Invero, gli elementi d'incongruenza emersi nel racconto dell'insorgente, sarebbero limpidi ed evidenti e non potrebbero quindi essere giustificati con mere illazioni sulla traduzione effettuata dall'interprete. Neppure la visione degli atti completa che l'autorità inferiore avrebbe fornito sia al ricorrente che al suo rappresentante legale, solleverebbe dei dubbi circa l'effettiva trasparenza del lavoro svolto dall'autorità inferiore. E.d Il ricorrente ha risposto all'invito del Tribunale circa la consultazione degli atti di causa della SEM con scritto del 10 luglio 2018, scusandosi per l'errore incorso nella richiesta di compulsazione atti, in quanto il documento da lui nominato non sarebbe esistente. In proposito, ha tuttavia rammentato che la sua richiesta era intesa anche a dargli la possibilità di consultare le fonti del quadro situazionale della SEM sullo Sri Lanka del (...), questione che non sarebbe ancora stata evasa dal Tribunale. Di convesso, ha chiesto un termine per pronunciarsi, dopo che avrà avuto accesso a tali atti, per completare il suo gravame. Nella stessa missiva, il rappresentante legale ha emesso anche delle osservazioni circa il procedimento per la scelta del collegio dei giudici, la quale sua richiesta differirebbe da quanto statuito nella decisione parziale del Tribunale D-1549/2017. Infine si è espresso anche circa la questione dei nominativi dei collaboratori della SEM, che a mente sua rappresenterebbe una carenza così importante della decisione avversata da non poter essere sanata in fase ricorsuale, e ne motiverebbe già di per sé sola la cassazione del provvedimento avversato ed il rinvio, per nuova decisione, della causa alla SEM. Sempre in data 10 luglio 2018, il ricorrente ha corrisposto tempestivamente l'anticipo spese richiesto dal Tribunale (cfr. risultanze processuali). F. Per il tramite della risposta datata 27 luglio 2018, l'autorità sindacata ha per lo più confermato quanto già considerato e concluso nella decisione avversata come pure nelle sue precedenti osservazioni. In aggiunta ha tuttavia sostenuto che non sussisterebbero dei fattori cumulativi di pericolo per il richiedente. Difatti le sue affermazioni relative al suo coinvolgimento in manifestazioni che avrebbero indotto membri del CID a prenderlo di mira, risulterebbero anch'esse essere vaghe, elusive, nonché incongruenti e quindi inattendibili. Anche il suo legame con due ex affiliati alle LTTE risulterebbe essere poco credibile. Quanto poi al fatto che egli abbia un famigliare all'estero, ciò non corroborerebbe ancora le persecuzioni da lui addotte. Del resto, molti altri famigliari del ricorrente, vivrebbero tutt'ora in patria, senza riscontrare alcun problema con le autorità srilankesi. G. Il 3 settembre 2018 l'insorgente ha presentato la sua replica. Dapprima egli si è soffermato nuovamente sull'erronea traduzione che sarebbe stata adempiuta delle sue dichiarazioni rese nel corso delle audizioni. A tal proposito, a differenza di quanto a torto motivato nella decisione impugnata, non si potrebbe giungere alla conclusione da tali traduzioni errate che il ricorrente abbia reso delle dichiarazioni incoerenti. In particolare, circa le mansioni svolte da quest'ultimo all'interno dell'associazione, la SEM avrebbe tratto una conclusione sbagliata in merito alle sue asserzioni. Invero, apparirebbe chiaramente desumibile dalle dichiarazioni rese in audizione, come in un primo tempo il ricorrente avrebbe riferito del suo compito principale ed in un secondo tempo, interrogato in merito, abbia esposto successivamente le altre sue attività secondarie. Proseguendo, l'insorgente ha contestato di non avere un profilo di rischio rilevante ai sensi dell'asilo. In primo luogo, circa la relazione che avrebbe legato il ricorrente ai conoscenti F._______ e G._______, la narrazione dell'insorgente, a differenza di quanto sostenuto dalla SEM, sarebbe chiaramente comprensibile e rilevante ai sensi dell'asilo. Ciò in quanto egli, attraverso entrambi i due amici e le attività comuni per feriti di guerra appartenenti alle LTTE, sarebbe entrato nel mirino delle autorità di sicurezza del suo Paese d'origine nonché sospettato di pianificare la riorganizzazione delle LTTE. Non convincerebbe neppure l'affermazione della SEM che il fatto che il ricorrente abbia uno zio ex militante nelle LTTE non sosterrebbe il suo rischio di persecuzione. Invero, riferendosi alla valutazione del TAF esposta nella sentenza di riferimento del 15 luglio 2016 già summenzionata, il ricorrente ha esposto che il legame con (precedenti) membri e sostenitori delle LTTE, rappresenterebbe uno dei fattori di rischio principali. A tal proposito, l'intensità del legame non sarebbe determinante, ciò che significherebbe che anche una lontana parentela con un ex simpatizzante della predetta organizzazione sarebbe sufficiente per motivare un arresto da parte delle autorità srilankesi. In casu, avendo uno zio che era (...), sarebbe chiaro che l'intera famiglia del ricorrente verrebbe sospettata di essere simpatizzante delle LTTE, quindi di convesso anche il predetto. Al contrario poi di quanto sostenuto dalla SEM in merito al fatto che diversi membri famigliari del ricorrente possano vivere indisturbati in Sri Lanka, egli ha addotto che al suo vecchio domicilio, sarebbero entrate delle persone sconosciute il (...), che avrebbero devastato la casa famigliare. Visti i trascorsi del ricorrente, a mente sua si tratterebbe con verosimiglianza preponderante di persone dell'apparato di sicurezza srilankese. Frattanto, sarebbe provato che il ricorrente è tutt'ora ricercato dal CID ed al suo ritorno egli sarebbe in pericolo, nonché subirebbe un pronto arresto. A supporto di tale evento, egli ha prodotto, con lo scritto, copia di 7 fotografie (cfr. documento rubricato dall'insorgente sub doc. 51) e due articoli di giornale datati (...) (uno in inglese ed uno in lingua tamil; cfr. documenti sub doc. 52 e 53). Dipoi, il ricorrente ha ribadito come la decisione dell'autorità inferiore non si fonderebbe sulla situazione vigente attualmente in Sri Lanka, ma su quanto era conosciuto fino all'estate 2016; situazione attuale che però sarebbe essenziale per potersi pronunciare in merito al pericolo per richiedenti l'asilo tamil, o per determinarsi circa la sussistenza di motivi d'inammissibilità o d'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. A tal proposito, il ricorrente ha introdotto - riportando e commentando alcuni punti del medesimo - un rapporto aggiornato sulla situazione dello Sri Lanka redatto dal suo rappresentante legale, e datato 15 agosto 2018 (cfr. sub doc. 68 - comportante un CD-ROM con all'interno il rapporto sulla situazione dello Sri Lanka del 15 agosto 2018 ed in separata cartella le fonti citate nel rapporto predetto numerate da 1 a 387). In particolare, egli ritiene come dalla metà del 2017, ma al più tardi dopo le elezioni presidenziali del febbraio 2018, in Sri Lanka il più debole indizio per un impegno nei confronti del separatismo tamil, possa comportare una persecuzione da parte dello Stato. A sostegno di tale situazione aggravata segnatamente per le persone di origine tamil, il ricorrente ha citato diversi eventi che sarebbero incorsi in Sri Lanka e che dimostrerebbero i suoi asserti, producendo a supporto 13 articoli giornalistici di (...) (cfr. sub documenti da n. 54 e n. 56) rispettivamente di (...) (cfr. sub documenti da n. 57 a n. 67) nel periodo dal (...) al (...). Di tale documentazione, come pure di quella precedentemente citata ed introdotta dal ricorrente con lo scritto del 3 settembre 2018, di cui il Tribunale ha preso conoscenza, si dirà per quanto necessario nei considerandi. Per il resto, nella sua replica, l'insorgente ha ribadito e confermato le precedenti motivazioni e conclusioni espresse nel ricorso. H. Con la sua duplica del 27 settembre 2018 l'autorità inferiore ha riaffermato le sue precedenti asserzioni e rinviato ai considerandi già espressi. In proposito ai mezzi di prova da n. 51 a n. 53 prodotti dall'insorgente, l'autorità inferiore ha però aggiunto quanto segue. A differenza di quanto sostenuto nel gravame circa il fatto che sarebbe avvenuto il (...) ove sarebbe stata devastata un'abitazione, la SEM giungerebbe a diversa interpretazione. Difatti, innanzitutto il danneggiamento della supposta casa dell'interessato, i cui attuali abitanti non sarebbero peraltro stati resi noti, non sarebbe forzatamente riconducibile alle autorità srilankesi e, quand'anche fosse, per i motivi addotti dal ricorrente. Tale conclusione verrebbe supportata dagli articoli di giornale prodotti dal medesimo insorgente, ove ci si limiterebbe a dimostrare che è avvenuto un fatto di violenza, quest'ultima ben presente e diffusa nel Paese. Peraltro, non sarebbe neppure dato a sapere se l'abitazione in parola sarebbe stata l'ultimo o il penultimo domicilio del ricorrente prima del suo espatrio. Inoltre, come sarebbe stato edotto dal medesimo rappresentante legale del ricorrente, tra (...) e (...), vi sarebbero stati dei chiari indizi secondo i quali vi sarebbe stato l'incremento di membri LTTE ed affini nel territorio srilankese, i quali avrebbero creato delle situazioni di pericolo per la popolazione. Come sarebbe rilevato nel mezzo di prova sub doc. 57, tale recrudescenza del fenomeno sarebbe stata fronteggiata dalle forze governative tramite azioni mirate nel (...) del Paese. Di conseguenza, l'alto tasso di criminalità derivante da tali situazioni di pericolo, oltreché non costituire un fattore rilevante in materia d'asilo, non supporterebbe nemmeno i motivi d'asilo invocati dal ricorrente. Gli altri mezzi di prova prodotti dall'insorgente (cfr. sub doc. 54 - 68) si limiterebbero a descrivere la situazione nel Paese d'origine dell'insorgente dal (...), ma non avrebbero alcuna attinenza con i motivi di fuga di quest'ultimo. I. Per mezzo della sua triplica del 19 ottobre 2018, l'insorgente ha segnatamente contestato che l'atto criminale, che sarebbe incorso al suo domicilio familiare, non sia correlato con la storia precedente di persecuzione da egli vissuta e quindi che sia irrilevante. Questo poiché la demolizione compiuta nella casa, ove il mobilio sarebbe stato completamente distrutto, sorpasserebbe un atto criminale "normale" e sarebbe secondo verosimiglianza preponderante ai sensi dell'art. 7 LAsi da mettere in relazione con la ricerca del ricorrente da parte delle autorità srilankesi. Peraltro, per la valutazione del profilo di rischio dell'insorgente, andrebbero esaminati il cumulo dei singoli fattori di rischio, in una valutazione complessiva degli stessi, e non soltanto di alcuni elementi come fatto erroneamente dall'autorità inferiore. Il patrocinatore dell'insorgente ha per di più sottolineato come nella duplica della SEM, questa non avrebbe preso posizione in ordine ai punti esposti nella replica dal ricorrente circa l'errata traduzione e le presunte incoerenze, come pure in merito al profilo di rischio dell'insorgente. Vi sarebbe quindi da partire dal presupposto che tali argomentazioni non sarebbero contestate dall'autorità inferiore. J. Nella sua quadruplica del 26 ottobre 2018, l'autorità di prime cure ha mantenuto la posizione e le conclusioni sino ad allora emesse. Ha tuttavia sottolineato come già con scritti del 3 luglio 2018 rispettivamente del 27 luglio 2018 la SEM si fosse espressa in merito all'infondatezza delle presunte inesattezze imputate dal rappresentante legale alla traduzione, nonché circa l'inesistenza di un profilo a rischio per il ricorrente. A tal proposito, la SEM ha espresso il suo disappunto quanto alle lacune della lingua italiana che avrebbe dimostrato il patrocinatore dell'insorgente e che genererebbero un'inutile ed ingiustificata mole lavorativa. Le osservazioni di quadruplica sono state trasmesse per conoscenza dal Tribunale al ricorrente con ordinanza del 13 novembre 2018 (cfr. risultanze processuali), con la quale si è pronunciata pure la chiusura dello scambio scritti. K. Con ulteriore missiva del 22 novembre 2018, l'insorgente ha essenzialmente rimandato al mittente le lacune nella lingua italiana poste a capo del rappresentante legale del ricorrente, rimproverando a sua volta delle carenze nella lingua tedesca da parte dell'autorità inferiore, che sarebbero state chiaramente evinte e motivate dal ricorrente in relazione alle audizioni da lui sostenute. Tramite ordinanza del 28 novembre 2018, il Tribunale ha trasmesso per conoscenza alla SEM il succitato scritto dell'insorgente, confermando per il resto la chiusura dello scambio scritti già disposta con ordinanza del 13 novembre 2018 (cfr. risultanze processuali). L. Per mezzo di uno scritto del 23 settembre 2021, il ricorrente ha presentato delle ulteriori considerazioni, prevalendosi segnatamente di una situazione mutata in peggio in Sri Lanka che avrebbe referenziato nel documento allegato al precitato scritto preparato dal suo rappresentante legale sulla situazione in Sri Lanka e datato 16 agosto 2021 (rubricato dall'insorgente sub doc. 51). Riferendosi anche a tale documento, nella stessa missiva, egli dapprima ritiene come visto il suo trascorso nelle LTTE, ed in particolare i suoi arresti che sarebbero avvenuti nell'(...), (...) e (...), egli sarebbe stato con verosimiglianza preponderante registrato in Sri Lanka da parte delle autorità di tale Stato quale terrorista. Difatti, a mente sua, le registrazioni nella cosiddetta "Black-List" di individui tamil con un passato nelle LTTE sarebbero quasi quadruplicate dal (...). Inoltre, l'insorgente osserva come dall'ultima analisi intrapresa dal Tribunale con sentenza del 28 maggio 2018, la situazione in Sri Lanka sarebbe massicciamente peggiorata. Questo in quanto la soglia secondo la quale una persona avente il profilo come quello del ricorrente sarebbe passibile da parte delle autorità srilankesi - in applicazione del draconiano "Prevention of Terrorism Act" - di un arresto e di una carcerazione di molti anni arbitrari, si sarebbe abbassata significativamente. In particolare dal (...) vi sarebbero stati, in relazione a tale normativa, innumerevoli arresti in rapporto con supposte attività terroristiche. Altresì, si sarebbe molto incrementata negli ultimi tempi la cadenza con la quale avverrebbero in Sri Lanka dei tentativi di riaccendere la causa LTTE con l'aiuto di tamil dall'estero. A mente del ricorrente, tali elementi fattuali, come pure le prove presentate tramite il doc. 51, avrebbero come conseguenza che il profilo dell'insorgente andrebbe rivalutato alla luce degli stessi. Invero, il predetto sarebbe già attualmente vittima di una possibile persecuzione riflessa in Sri Lanka, a causa dei trascorsi dello zio nelle LTTE, la relazione e le attività svolte per gli ex membri delle LTTE, F._______ e G._______, nonché il fatto che già prima del suo espatrio egli fosse caduto nel mirino delle autorità srilankesi, a causa del suo impegno per le vittime toccate dalla guerra. Quest'ultima evenienza, lo farebbe peraltro sospettare da parte delle autorità di sicurezza srilankesi che egli prenda parte al finanziamento ed alla nuova organizzazione delle LTTE, motivo per il quale sarebbero peraltro già stati sospettati i suoi colleghi F._______ e G._______ Egli ribadisce inoltre che, a causa dei suoi tre arresti, egli sarebbe stato chiaramente registrato nella Watch-List, se non addirittura nella Stop-List. A mente dell'insorgente, a causa della situazione per lui mutata in Sri Lanka, come pure il continuo uso da parte delle autorità del Prevention of Terrorism Act, egli attualmente avrebbe un profilo di rischio elevato e sarebbe toccato concretamente e direttamente dai cambiamenti intercorsi più recentemente in Sri Lanka. Egli vivrebbe inoltre in Svizzera già da (...) anni. Tale Stato, sarebbe secondo lui una "roccaforte" ("Hochburg") per la diaspora tamil, ed i tamil quivi viventi, oggi più di prima, sarebbero visti dalle autorità srilankesi come un rischio reale per la rinascita delle LTTE. Visti tali elementi, un arresto all'aeroporto nel caso di un suo rientro in Sri Lanka, non potrebbe pertanto essere evitato, come pure sussisterebbe il reale ed acuto pericolo di venire maltrattato. Egli avrebbe quindi un timore fondato, nel caso di un suo ritorno in patria, di subire una persecuzione rilevante ai sensi dell'asilo. In conclusione, egli postula per i motivi predetti la cassazione della decisione avversata con il rinvio all'autorità inferiore degli atti per nuova valutazione. Se tuttavia non venisse dato seguito a tale richiesta, egli chiede che il Tribunale tenga conto delle precedenti considerazioni, in quanto il ricorrente adempirebbe alle condizioni poste all'art. 3 LAsi e pertanto è da riconoscergli la qualità di rifugiato e da concedergli l'asilo in Svizzera. In quest'ultima evenienza, se il Tribunale non ammettesse il ricorso, egli chiede che sia disposto un dibattimento orale per le parti ai sensi dell'art. 57 cpv. 2 PA e 40 cpv. 2 LTAF. Ciò sarebbe necessario, in quanto la SEM si sarebbe sino ad ora rifiutata di considerare il contesto attuale srilankese ed anche il TAF, nelle sentenze rese negli ultimi mesi, non si sarebbe confrontata nel suo contenuto con il mutamento della situazione srilankese. Per tale dibattimento, egli suggerisce che il Tribunale possa richiedere, oltre agli avvisi delle parti, anche di quelli di esperti indipendenti, per chiarire il contesto. In tal senso, rinvia ad una sentenza del (...) del (...) che spiegherebbe in modo esemplare il potenziale di un tale procedere. In un passo successivo (cfr. p.to 3, pag. 6 seg. dello scritto del 23 settembre 2021), il ricorrente presenta anche alcune aggiunte e precisazioni riguardo ai motivi che si opporrebbero all'esecuzione del suo allontanamento in Sri Lanka. In particolare, visti i mutamenti referenziati, egli sarebbe chiaramente visto dalle autorità srilankesi come un sostenitore del separatismo tamil. A causa del suo profilo di rischio, nel caso di un suo rientro in patria, egli entrerebbe quindi nel mirino dell'apparato di sicurezza srilankese e sarebbe quindi vittima di persecuzioni proscritte dall'art. 3 CEDU. Egli ritiene quindi da ultimo che il nuovo mutamento della situazione in Sri Lanka da lui enunciato, andrebbe considerato anche per la valutazione dell'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Le argomentazioni riportate dall'insorgente in tale scritto come pure l'allegato al medesimo (cfr. sub doc. 51), di cui il Tribunale ha preso debita conoscenza, verranno trattati nei considerandi seguenti, soltanto nella misura in cui risultino necessari e pertinenti per la presente sentenza. Inoltre, il Tribunale osserva come le conclusioni ivi riportate verranno trattate in rapporto, ed ove il caso, in integrazione con quanto già postulato dal ricorrente nel gravame. Quale ulteriore annesso allo scritto del 23 settembre 2021, il ricorrente ha presentato al Tribunale una nota d'onorario datata al 23 settembre 2021 (cfr. documento rubricato dall'insorgente sub doc. 52). M. Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (70 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 nuova LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Il Tribunale tiene conto dello stato di fatto e di diritto esistente al momento in cui statuisce per determinare il timore di persecuzione futura o i motivi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, basandosi in particolare sulla situazione vigente nello Stato o nella regione in oggetto al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione intervenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.6 con ulteriori riferimenti citati; 2010/44 consid. 3.6).

E. 4 La richiesta del ricorrente tendente alla comunicazione dei membri del collegio giudicante, è già stata evasa dal Tribunale in corso di procedura nella decisione incidentale del 25 giugno 2018, su riserva di eventuali modifiche dovute ad assenze, alla quale si rinvia in questa sede (cfr. supra lett. E.a). Ciò rammentato, il Tribunale conferma che ciascuno dei membri del collegio chiamato a pronunciarsi sulla causa è stato generato da una collaboratrice della Corte IV il 29 maggio 2018 con l'aiuto di un sistema informatico di ripartizione. Interventi nel sistema di designazione del collegio giudicante non ne sono stati intrapresi. Per il resto, circa la domanda riguardante la conferma della composizione casuale del medesimo collegio giudicante, non si entra nel merito (cfr. DTAF 2019 VI/6 consid. 4; a titolo d'esempio cfr. anche tra le tante la sentenza del Tribunale D-2429/2018 del 30 luglio 2021 consid. 2.2).

E. 5 Il ricorrente, nei vari memoriali trasmessi al Tribunale, propone una serie di doglianze formali, le quali devono essere preliminarmente esaminate, in quanto se accolte sarebbero suscettibili di giustificare il rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore.

E. 5.1 In primo luogo, il ricorrente ha sollevato diverse violazioni del suo diritto di essere sentito.

E. 5.1.1 Il diritto di essere sentito, garanzia procedurale di rango fondamentale disciplinata dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; art. 26 e seg. PA).

E. 5.1.2 Ulteriore corollario del diritto di essere sentito è l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenze del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 6.2 e F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata impugnandola in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). Al contrario, l'autorità commette una denegata giustizia formale proibita dall'art. 29 cpv. 2 Cost., se omette di pronunciarsi in relazione a delle censure che presentano una certa pertinenza, o di prendere in considerazione delle allegazioni e argomenti importanti per la decisione da rendere (cfr. DTF 141 I 557 consid. 3.2.1, 138 I 232 consid. 5.1,134 I 83 consid. 4.1, 133 III 235 consid. 5.2 e giurisprudenza ivi citata; DTAF 2013/23 consid. 6.1.1).

E. 5.1.3.1 Dapprima, nel ricorso, l'insorgente ha formulato la richiesta di conoscere i nominativi delle persone che avrebbero sottoscritto la decisione avversata. Nel corso della procedura ricorsuale, con le sue osservazioni del 10 luglio 2018 (cfr. supra lett. E.d), il ricorrente ha inoltre aggiunto che tale lacuna sarebbe talmente crassa da non potere essere sanata in fase ricorsuale e che ne motiverebbe la cassazione per violazione del principio di essere sentito.

E. 5.1.3.2 A tal proposito, occorre dapprima rilevare come il Tribunale si sia pronunciato sulla questione già con decisione parziale del 2 maggio 2018 nella causa di cui al ruolo D-1549/2017 (cfr. consid. 8) pubblicata quale DTAF 2019 VI/6, alla quale si rinvia senz'altro per ulteriori dettagli, onde evitare inutili ripetizioni (cfr. art. 109 cpv. 3 per rinvio dell'art. 6 LAsi). Tornando alla presente disamina appare che la decisione impugnata sia stata sottoscritta dalla persona portante la sigla "(...)" nonché, come evincibile dalla firma, in rimpiazzo del (...), da "N._______" (O._______). Come confermato dall'autorità inferiore nel suo scritto del 3 luglio 2018 (cfr. supra lett. E.c) che è stato inoltrato dal Tribunale al ricorrente, i collaboratori della SEM che avrebbero adottato la decisione sarebbero le persone con le sigle "(...)" rispettivamente "(...)" (quest'ultimo [...]), le quali sarebbero presenti nella lista dei collaboratori dell'Annuario federale del Dipartimento federale di giustizia e polizia, consultabile pubblicamente online. Da quest'ultimo (cfr. il sito internet consultabile https://www.staatskalender.admin.ch ), si evince facilmente come le succitate sigle si riferivano al momento dell'emanazione della decisione avversata rispettivamente alla signora P._______ ed al signor Q._______. Poiché tali nominativi risultano da una fonte consultabile pubblicamente, non sussiste in casu alcuna violazione del diritto a conoscere la composizione personale dell'autorità decidente giusta l'art. 29 cpv. 1 PA (cfr. DTAF 2019 VI/6 consid. 8.2). Inoltre, l'auditrice della SEM incaricata dell'audizione federale del (...) aprile 2018 era proprio la persona con la sigla "(...)" e quindi si può ben partire dal presupposto che fosse conosciuta dal ricorrente. Pertanto, non si ravvisa alcun elemento per annullare la decisione avversata e motivare un rinvio degli atti alla SEM per tale argomento. Le censure mosse nei confronti del provvedimento impugnato, risultano pertanto infondate e vanno conseguentemente respinte.

E. 5.1.4 Successivamente il ricorrente lamenta di non aver potuto avere accesso all'insieme delle fonti confidenziali citate nel rapporto stilato sulla situazione dello Sri Lanka del (...) da parte della SEM (cfr. p.to 3.1, pag. 5 segg. del ricorso). Come già più volte deciso da questo Tribunale in merito, tale istanza è respinta (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale D-4191/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 5, E-626/2018 del 9 luglio 2018 consid. 5, D-109/2018 del 16 maggio 2018 consid. 6.2). Per gli stessi motivi, non v'è luogo di accogliere neppure la richiesta di fissazione di un termine per completare il ricorso dopo accesso a tali fonti. Per quanto attiene infine la questione a sapere in quale misura tale rapporto della SEM si fondi su delle fonti affidabili e probanti, la stessa non rileva del diritto di essere sentito dell'insorgente, ma dell'esame nel merito degli argomenti ricorsuali.

E. 5.1.5 Concernente poi la richiesta di avere accesso agli atti di causa della SEM, segnatamente all'atto A10/2, la stessa richiesta è già stata trattata ed evasa dallo scrivente Tribunale nel corso dell'istruzione ricorsuale (cfr. supra lett. E.a e E.d). Non si entra pertanto ulteriormente in materia della medesima. Le ulteriori istanze probatorie saranno trattate più avanti (cfr. infra consid. 5.2.5, consid. 6 e consid. 9.4).

E. 5.1.6.1 Il ricorrente ritiene altresì che l'autorità inferiore abbia violato il suo diritto di essere sentito nella misura in cui un'insufficiente ed imprecisa traduzione in italiano di alcune dichiarazioni dell'insorgente da parte della traduttrice presente nel corso delle sue audizioni, avrebbero comportato una valutazione negativa delle stesse da parte dell'autorità inferiore ritenendole incoerenti rispettivamente distorcendo i fatti narrati dal ricorrente.

E. 5.1.6.2 Ora, le argomentazioni esposte dall'insorgente nel gravame a supporto della sua tesi non sono in alcun modo convincenti. Invero, in primo luogo il Tribunale osserva come sia nel verbale d'audizione sulle generalità che durante l'audizione sui motivi, egli ha asserito di comprendere "perfettamente" (cfr. verbale 1, lett. h, pag. 2 e p.to 9.02, pag. 10) rispettivamente "bene" (cfr. verbale 2, D1, pag. 1 e D131, pag. 14) l'interprete di lingua tamil presente. Nel corso di entrambe le audizioni, né il ricorrente, né l'osservatrice dell'opera assistenziale, hanno sollevato alcuna osservazione riguardo alla qualità o alla correttezza della traduzione o in relazione alle conoscenze della lingua italiana da parte delle traduttrici incaricate. A differenza di quanto sostenuto dall'insorgente sia nel suo ricorso che nella sua replica del 3 settembre 2018, nei verbali d'audizione tenuti, non è ravvisabile alcun elemento che possa concludere che le traduttrici responsabili non fossero state in grado di tradurre correttamente nella lingua italiana gli asserti dell'insorgente. La correttezza di questi ultimi, è stata peraltro confermata dal ricorrente stesso, con l'apposizione della sua firma su ogni pagina dei verbali. Da questi ultimi, non è inoltre deducibile alcun elemento che possa sostenere la conclusione che vi siano state delle incomprensioni tra la traduttrice incaricata ed il ricorrente nel corso dei verbali d'audizione, che possa aver generato un'errata od imprecisa traduzione delle dichiarazioni dell'interessato.

E. 5.1.6.3 Ciò posto, quest'ultimo nel suo gravame apporta quali esempi a sostegno delle sue asserzioni, che laddove nel verbale d'audizione si sarebbe indicato "(...) motociclisti" per l'evento successo il (...) (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8), in realtà egli intendeva "(...) motociclette" ("[...] Motorräder", cfr. ricorso, pag. 12) ove normalmente - come sarebbe visibile anche dal mezzo di prova n. 5 prodotto con il gravame - gli agenti del CID prenderebbero posto in (...) su ogni motoveicolo, e quindi in totale si tratterebbe di (...) moto e (...) membri del CID, come poi avrebbe invece dichiarato nell'audizione successiva (cfr. verbale 2, D72 seg., pag. 8). Tuttavia, tali argomentazioni, visto quanto già sopra rimarcato in ordine alla corretta traduzione nel corso delle audizioni, non possono essere seguite. Inoltre il mezzo di prova n. 5 non è atto a dimostrare in alcun modo quali dichiarazioni l'insorgente abbia effettivamente riportato nei verbali d'audizione. Per il resto, le considerazioni dell'insorgente, si apparentano più ad un'errata considerazione dei fatti da parte dell'autorità inferiore piuttosto che ad una violazione del diritto di essere sentito. Concernente l'ulteriore presunta traduzione erronea, che sarebbe in seguito stata riportata anche nei fatti dalla SEM, ovvero del centro per "persone bisognose" che si troverebbe nel verbale d'audizione sulle generalità, allorché invece, come indicato anche nello stesso e nell'audizione seguente, si tratterebbe di persone vittime di guerra che, a causa di quest'ultima sarebbero state portate ad un'estrema povertà; non si comprende quale svantaggio possa esserne derivato per l'insorgente. Invero, a parte rammentare che lui stesso ha sottoscritto anche il verbale sulle generalità ove aveva dato anche tale definizione, confermandone quindi la correttezza, non si vede come la SEM non abbia tenuto in considerazione nella sua valutazione - per di più su tale aspetto non ha sussunto alcuna incoerenza dal profilo della verosimiglianza - del fatto che fossero persone bisognose in quanto toccate dalla guerra. Pertanto, dalla circostanza che l'autorità inferiore abbia preso quale riferimento nella decisione avversata l'accezione "centro destinato ad aiutare le persone bisognose" (cfr. p.to 3, pag. 2 della decisione impugnata), ovvero seguendo le prime asserzioni dell'insorgente (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8), non è ravvisabile alcuna violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente. Infine, circa l'ulteriore contestazione sollevata nella replica dall'insorgente riguardo al ruolo che egli avrebbe avuto all'interno dell'associazione; non si tratta in casu all'evidenza di una censura riguardante un'imprecisione della traduzione apportata, ma piuttosto attinente l'interpretazione e la valutazione della SEM di tali fatti, e quindi di un'errata considerazione dei fatti giuridicamente rilevanti. In tal senso, non è quindi ravvisabile neppure per quest'ultima evenienza, alcuna violazione del diritto di essere sentito del ricorrente.

E. 5.2.1 Il ricorrente sostiene inoltre che l'autorità inferiore abbia violato il proprio obbligo di motivazione, non avendo preso in considerazione nella decisione avversata in alcun modo diversi elementi da lui sollevati nelle audizioni, e meglio: la situazione di rischio per lui derivante, dovuta alle tematiche politiche molto sensibili in rapporto al suo impegno politico; l'attività per l'associazione delle vittime di guerra da lui espletata; l'uccisione di I._______ nel (...); l'uccisione del (...) nel (...) del (...); la vicinanza agli ex membri delle LTTE F._______ e G._______, come pure del passato nelle LTTE dello zio del ricorrente.

E. 5.2.2 Nella querelata decisione, l'autorità inferiore, dopo aver valutato come inverosimili le asserzioni rese dall'insorgente, ha concluso di poter esimersi dall'esaminare se i fatti addotti fossero rilevanti in materia d'asilo. Pur osservando che rilevanza e verosimiglianza sono condizioni cumulative per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo, e che quindi se i motivi addotti non danno titolo ad ottenere la protezione internazionale richiesta, non vi sarebbe necessità alcuna, ai fini dell'obbligo di motivazione, di esprimersi anche sulla loro rilevanza in materia d'asilo. Tuttavia, per quanto concerne la situazione di richiedenti l'asilo srilankesi, secondo la sentenza di riferimento E-1866/2015 del 15 luglio 2016 (cfr. consid. 6, 8 e 9), anche nel caso in cui i motivi d'asilo siano ritenuti inverosimili, occorre esaminare se il ricorrente possa vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all'esclusione dell'asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga (cfr. art. 54 LAsi). Nella medesima sentenza di riferimento precitata, il Tribunale ha analizzato la problematica del rischio, per i richiedenti tamil che rientrano in Sri Lanka, di essere l'oggetto di controlli accresciuti da parte delle autorità, se non persino di seri pregiudizi, sulla base di sospetti di legami con l'opposizione e segnatamente con il movimento delle LTTE, del quale le autorità temono sempre una rinascita. In tale sentenza il Tribunale ha esposto determinati fattori di rischio detti "forti", i quali sono di per sé soli suscettibili di fondare un timore di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo - l'iscrizione nella "Stop List" (cfr. consid. 8.4.3 e consid. 8.5.2); l'esistenza di legami presunti o avverati con le LTTE, attuali o passati, per quanto la persona sia sospettata, dal punto di vista delle autorità srilankesi, di voler riavviare il conflitto etnico nel Paese (cfr. consid. 8.4.1 e 8.5.3); nonché un impegno politico particolare in esilio contro il regime srilankese (cfr. consid. 8.4.2 e 8.5.4). Il Tribunale ha anche descritto dei fattori di rischio cosiddetti "deboli", ovvero quelli che non sono sufficienti presi singolarmente ed a sé stanti, per fondare un timore di persecuzione rilevante ai sensi dell'asilo. Rientrano in tale categoria: il ritorno in Sri Lanka senza alcun documento d'identità valido ed il rinvio forzato od il rimpatrio per l'intermediazione dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (cfr. ibidem, consid. 8.4.4); nonché la presenza di cicatrici ben visibili sul corpo del richiedente asilo (cfr. ibidem, consid. 8.4.5). Tuttavia questi ultimi, combinati con dei fattori di rischio forti, sono di natura da aumentare il pericolo incorso dal richiedente asilo di essere interrogato e controllato al suo ritorno in Sri Lanka. Inoltre, secondo il caso di specie, i fattori di rischio deboli possono essere pure tra loro combinati ed avverarsi determinanti per fondare un timore fondato di persecuzione (cfr. sentenza E-1866/2015 precitata consid. 8.5.5). Tali fattori di rischio devono quindi essere apprezzati in rapporto con tutti gli elementi del dossier, per determinare se siano o meno di natura a conferire un profilo di rischio all'interessato (cfr. sentenza del Tribunale E-807/2018 del 24 gennaio 2020 consid. 6.1.1).

E. 5.2.3 In tali fattispecie, occorrerà esaminare in particolare se i fattori di rischio concreti, invocati e resi verosimili, siano suscettibili di fondare un timore di persecuzione in caso di ritorno. Tale esame si baserà su dei motivi posteriori alla fuga, ma tenendo conto di fattori di rischio che esistevano già prima della partenza. In tal senso, un cittadino sospettato di avere avuto dei legami con le LTTE può essere considerato come una minaccia per le autorità srilankesi in ragione della sua partenza dal Paese, allorché non era ritenuto pericoloso antecedentemente il suo espatrio (cfr. sentenza di riferimento precitata consid. 8.5.6).

E. 5.2.4 Ora, per determinare se, in caso di ritorno, il ricorrente potesse avvalersi dei fattori di rischio sopra recensiti, l'autorità inferiore non poteva esimersi, come invece fatto nella decisione avversata, dall'esaminare la verosimiglianza di alcuni fatti giuridicamente rilevanti asseriti dall'insorgente, ovvero la sua presunta vicinanza a dei membri delle LTTE F._______ e G._______ come pure circa la sua parentela con lo zio che avrebbe militato nelle LTTE. Questioni che, come sollevato nel ricorso rettamente, non sono state trattate in nessun modo nella decisione avversata. Invero, tali elementi fattuali, per quanto possano avverarsi non pertinenti per la concessione dell'asilo, potrebbero entrare in linea di conto per valutare se il ricorrente sia esposto ad un pericolo nel caso di ritorno nel Paese d'origine. Sarebbe stato quindi necessario esaminare dapprima se tali fatti fossero stati resi verosimili dall'insorgente per poter in seguito verificare se costituiscono dei fattori di rischio in caso di ritorno. Ora, tali punti in questione, avrebbero dovuto essere esaminati per determinare se potevano costituire nella presente disamina dei fattori di rischio ai sensi della giurisprudenza summenzionata (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-807/2018 consid. 6.1.4). Alla luce di quanto precede, si ravvisa in tal senso da parte dell'autorità inferiore una lacuna nella motivazione della decisione impugnata che non risponde alle esigenze del diritto di essere sentito. Tuttavia, a differenza di quanto postulato dall'insorgente, tale carenza nella motivazione della decisione impugnata, non conduce in casu alla cassazione della medesima per violazione del suo diritto di essere sentito. Questo in quanto, d'un canto la SEM si è espressa in merito agli eventuali fattori cumulativi di pericolo del richiedente - anche in modo puntuale sulla verosimiglianza e pertinenza dei suoi legami con due ex membri delle LTTE come pure della sua relazione parentale con lo zio vivente all'estero - nella risposta al ricorso del 27 luglio 2018, come pure circa la rilevanza in materia d'asilo del fatto che sarebbe successo al domicilio familiare dell'insorgente il (...) nella sua duplica del 27 settembre 2018. D'altro canto, l'insorgente ha potuto impugnare con piena conoscenza di causa la decisione avversata - e ne è la prova l'articolato memoriale ricorsuale prodotto - come pure prendere posizione più volte in modo specifico circa la questione del suo profilo di rischio nei suoi scritti successivi, in risposta anche e specificatamente alle argomentazioni proposte dall'autorità inferiore in merito (cfr. la replica del 3 settembre 2018 e la triplica del ricorrente del 19 ottobre 2018). Altresì, per quanto attiene la rilevanza degli asserti dell'insorgente, il Tribunale dispone di pieno apprezzamento in materia. Sulla base degli elementi testé indicati, si giunge quindi alla conclusione che, sebbene la SEM abbia violato il diritto di essere sentito dell'insorgente con una motivazione lacunosa della decisione sindacata; tuttavia tale violazione è stata sanata nel corso della presente procedura ricorsuale, non conducendo pertanto questo Tribunale all'annullamento del provvedimento impugnato.

E. 5.2.5 Per quanto concerne invece gli altri elementi fattuali che, a mente dell'insorgente, l'autorità inferiore non avrebbe trattato né citato nella decisione avversata, ovvero quanto attinente alla situazione di pericolo dovuta alle tematiche politiche molto sensibili dell'impegno politico del ricorrente ed alla sua attività per l'associazione delle vittime di guerra, come pure circa le uccisioni di I._______ e del (...) suo conoscente, si osserva quanto segue. A differenza di quanto ritenuto dall'insorgente la SEM, seppure brevemente, si è espressa circa le attività alle manifestazioni e per l'associazione succitata del ricorrente come pure a sostegno dei tamil, ritenendo come il suo timore nei confronti del CID non troverebbe alcun riscontro alla luce delle circostanze già ritenute inverosimili precedentemente (cfr. p.to II, pag. 4 della decisione impugnata). A tal proposito, si rammenta dipoi che il semplice fatto che il ricorrente non condivida il punto di vista della SEM non implica alcuna violazione dell'obbligo di motivazione (cfr. sentenza del Tribunale D-2659/2016 del 9 settembre 2016 consid. 6.5). Da ultimo, per quanto concerne le istanze probatorie proposte per tali elementi fattuali dall'insorgente (cfr. pag. 15 e 38 del ricorso), avendo l'insorgente avuta ampia possibilità di produrre i mezzi di prova che riteneva pertinenti per la sua causa, e non essendo in tal senso ravvisabile alcuna violazione dell'obbligo di motivazione dell'autorità inferiore - non avendo peraltro spiegato il ricorrente quali circostanze, non ancora da lui rivelate, intendesse provare con tali mezzi di prova ventilati e mai prodotti - le stesse sono respinte (cfr. in merito anche infra consid. 6).

E. 5.3.1 Nel prosieguo della sua impugnativa (cfr. p.to 6.3, pag. 17 segg. del ricorso), il patrocinatore del ricorrente adduce una serie di argomentazioni a sostegno di una pretesa violazione del principio inquisitorio.

E. 5.3.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., 2a ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1).

E. 5.3.3 La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. sentenza D-291/2021 consid. 7.2.1; Krauskopf/Emmenegger/Babey in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). Onde circoscrivere l'ampiezza dell'accertamento d'ufficio nel corso del procedimento occorre effettuare una ripetuta valutazione delle risultanze probatorie raccolte (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2008/24 consid. 7.2). Allorquando l'autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.4; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.144). I principi esposti delimitano sia l'attività istruttoria dell'amministrazione che quella del Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3; Moser/Beusch/ Kneubühler, op. cit., pag. 19 n. marg. 1.49; 3.117 e seg., in particolare 3.144).

E. 5.3.4 Ritornando al caso in parola, il ricorrente si duole dapprima di un incompleto accertamento dei fatti dei medesimi punti già menzionati sopra al consid. 5.2.1 (cfr. p.to 6.3.2, pag. 17 del ricorso). In ordine ai medesimi, il Tribunale rileva in primo luogo come rispetto agli stessi si sia già pronunciato nei considerandi precedenti (cfr. supra consid. 5.2) e pertanto possa esimersi, onde evitare inutili ridondanze, dal pronunciarsi nuovamente in merito. Tuttavia, occorre rilevare come effettivamente essendo la valutazione della SEM manchevole rispetto alla presunta vicinanza del ricorrente a dei membri delle LTTE come pure circa la sua parentela con lo zio che avrebbe militato nelle LTTE, per le considerazioni già sopra addotte (cfr. supra consid. 5.2.4), l'autorità inferiore ha pure violato il suo obbligo inquisitorio, non stabilendo in modo completo il substrato fattuale circa tali elementi. Rispetto alle ulteriori circostanze fattuali, valgono invece le considerazioni già esposte sopra (cfr. supra consid. 5.2.5), e non si ravvisa in proposito alcun accertamento incompleto o inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore, per di più non avendo l'insorgente in merito eccepito alcunché di maggiormente concreto, salvo mosso una generica censura (cfr. p.to 6.3.2, pag. 17). Per i medesimi motivi testé invocati (cfr. supra consid. 5.2.4), e per ragioni di economia procedurale, il Tribunale rinuncia tuttavia al rinvio degli atti alla SEM per accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.

E. 5.3.5.1 Sempre con riferimento al principio inquisitorio, il ricorrente rimprovera alla SEM, rispettivamente al Tribunale, un'incompleta e scorretta considerazione della situazione in Sri Lanka. Anche per quanto riguarda la decisione impugnata, malgrado non vi sarebbe esplicitamente menzionato, l'autorità inferiore si sarebbe fondata per la sua valutazione sul rapporto della SEM del (...) (recte: [...]), il quale sarebbe scorretto ed a tratti anche manipolato consciamente, ciò che sarebbe inequivocabilmente dimostrato dalle prese di posizione del 30 luglio 2016 e del 18 ottobre 2016 redatte dal patrocinatore del ricorrente, le quali sono state inoltrate contestualmente al gravame. Dal momento che la questione avrebbe un impatto diretto sull'esito della domanda, tutte le informazioni circa il paese d'origine, sarebbero giuridicamente rilevanti e ciò relazionate anche al caso specifico. In tale contesto, il rappresentante legale dell'insorgente fa presente di aver allegato un rapporto da lui redatto e riguardante la situazione in Sri Lanka del 12 ottobre 2017, il quale sarebbe attuale e completo secondo le fonti sino ad allora a disposizione. Più avanti, il patrocinatore ritiene come il preteso miglioramento della situazione dal punto di vista dei diritti umani in Sri Lanka dall'elezione del nuovo presidente L._______, da parte della SEM, non sarebbe corretto. Come confermato da diverse fonti ed organismi internazionali, le riforme nell'ambito giudiziario e di polizia promesse dal governo non avrebbero avuto luogo. In particolare, il "Prevention of Terrorism Act" sarebbe tuttora in vigore. Inoltre la tendenza della situazione dei diritti dell'uomo sarebbe tutt'altro che positiva, in special modo per le persone di etnia tamil, che subirebbero spesso tortura e trattamenti disumani e degradanti, in particolare allorché vengono arrestati, di cui il ricorrente ne indica nell'allegato ricorsuale alcuni esempi. Persecuzioni che rimarrebbero impunite. Le informazioni riportate dal rappresentante, dimostrerebbero pertanto come la prassi della SEM e del Tribunale violerebbe l'art. 3 CEDU. Egli fa altresì presente, come da recenti rapporti, risulterebbe che non soltanto le persone con un elevato profilo nelle LTTE rischiano delle persecuzioni in Sri Lanka, bensì anche giovani tamil, i quali non avrebbero alcun legame o soltanto molto lieve con le LTTE, e che pertanto andrebbe accertato in modo chiaro e preciso in ogni fattispecie se una persona possa o potrebbe entrare nel mirino delle autorità srilankesi. Più avanti (cfr. p.to 6.3.5, pag. 26 segg. del ricorso), il patrocinatore censura le a suo dire generalizzate valutazioni contenute nelle decisioni della SEM e del Tribunale circa la situazione in Sri Lanka ed aventi quale oggetto l'assenza di legame causale tra le attività in favore delle LTTE e la fuga o l'insufficiente intensità delle misure di sorveglianza messe in atto dall'apparato statale. Egli fornisce quindi un esempio concreto riguardante il caso di una persona di etnia tamil attiva nel reparto di propaganda delle LTTE che, nel (...) sarebbe stato condannato all'ergastolo dall'Alta Corte di E._______ per fatti risalenti al (...), ciò che smentirebbe in modo lampante le conclusioni cui giungerebbero ricorrentemente le autorità elvetiche. Il ricorrente fa in seguito presente come per ragioni storiche l'ordinamento giudiziario srilankese non conoscerebbe l'istituto giuridico della prescrizione e ne fornisce le conseguenze che a mente sua ciò comporterebbe, in particolare che persone con un legame passato o sospettato con le LTTE, possano essere in ogni tempo perseguite. In tal senso, egli cita e produce a sostegno dei suoi asserti alcuni mezzi probatori, riguardanti le risultanze riconducibili ad un procedimento svoltosi presso l'Alta Corte di K._______ ([...]), nonché quelle in relazione alla sentenza dell'Alta Corte di E._______ del (...). Da quest'ultima si evincerebbe peraltro in modo chiaro come la riabilitazione non equivarrebbe secondo le autorità srilankesi ad un'espiazione della pena per precedenti attività compiute nelle LTTE e che qualunque attività di supporto alla predetta organizzazione, anche se queste ultime risalgono a più di dieci anni addietro ed anche se la persona interessata era già stata arrestata o riabilitata, può condurre in ogni tempo all'introduzione di una procedura penale e di una pena motivate politicamente. Peraltro, la succitata sentenza, sarebbe stata mal interpretata dal Tribunale nella sua sentenza E-5637/2017 del 30 ottobre 2017 (cfr. la predetta al suo consid. 3.1.2). Inoltre la costante osservazione di persone di etnia tamil - anche ed in particolare della diaspora - andrebbe vista come parte del sistema di persecuzione delle autorità srilankesi di effettivi o sospettati sostenitori delle ex LTTE, che potrebbe condurre in ogni tempo ad una persecuzione rilevante ai sensi dell'asilo. Tale persecuzione potrebbe già risultare dall'ottenimento di documenti di viaggio da richiedenti l'asilo la cui domanda d'asilo è stata respinta e che devono rivolgersi al Consolato generale dello Sri Lanka dando così luogo ad una preparazione da parte delle autorità srilankesi per l'interrogatorio che verrà svolto una volta che la persona interessata è rientrata in Sri Lanka. Quest'ultima questione, sarebbe stata peraltro non correttamente tematizzata nella decisione della SEM del 27 aprile 2018, la quale sarebbe pure da ricondurre ad un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. Inoltre gli interessi politici in Svizzera ostacolerebbero una visione obiettiva e neutrale della situazione in Sri Lanka. Da ultimo, il ricorrente cita i diversi elementi fattuali che, a mente sua ed in relazione con la sentenza dell'Alta Corte di E._______ del (...) e della sentenza dell'Alta Corte di K._______ summenzionata, aumenterebbero il rischio, dopo il suo rientro in Sri Lanka, di essere ognitempo arrestato e che venga condotto contro di lui un procedimento penale arbitrario.

E. 5.3.5.2 In primo luogo, circa la situazione vigente in Sri Lanka, occorre constatare come il ricorrente proceda con le sue argomentazioni essenzialmente confondendo aspetti formali con una valutazione che attiene prettamente il merito, di cui si dirà di seguito, cercando di sostituire la sua propria concezione della situazione securitaria vigente in Sri Lanka con quella delle autorità d'asilo elvetiche. Tuttavia, in proposito, si rammenta come il semplice fatto che l'autorità segua un'altra prassi per lo Sri Lanka rispetto a quella sostenuta dal ricorrente, giungendo ad una diversa valutazione delle motivazioni addotte, non indica che i fatti siano stati insufficientemente acclarati (cfr. sentenze del Tribunale D-4909/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 2.2 e D-8014/2016 del 2 ottobre 2017 consid. 3.8). Al contrario, e salvo quanto già sopra considerato, la SEM ha valutato le affermazioni del ricorrente - che si rammenta essere state ritenute inverosimili, giudizio su cui lo scrivente Tribunale si esprimerà di seguito - alla luce della situazione attuale in Sri Lanka. Nella decisione avversata non vi sono inoltre passaggi riferibili ad un recente miglioramento della situazione dal punto di vista dei diritti umani o trattanti la tematica della documentazione che andrebbe richiesta al Consolato generale dello Sri Lanka ed ai controlli che verrebbero intrapresi dalle autorità srilankesi nei confronti dei loro cittadini che rientrano dall'estero dopo la conclusione negativa della loro procedura d'asilo, cosa che rende poco comprensibili le doglianze corrispondenti del ricorrente. Per di più, nella misura in cui il patrocinatore del ricorrente critica a più riprese, ed in modo generalizzato, le decisioni dell'istanza inferiore così come le sentenze del Tribunale in altri procedimenti, non risulta necessario approfondire ulteriormente tali censure (cfr. sentenza del Tribunale E-6649/2018 del 24 novembre 2020 consid. 8.2). Per il resto, concernente i vari elementi che sarebbero rilevanti per ritenere un rischio accresciuto per l'insorgente di essere esposto a persecuzioni da parte delle autorità srilankesi nel caso di un suo rientro in patria, anche tali aspetti riguardano la valutazione sostanziale delle allegazioni addotte ed esulano invece da aspetti prettamente formali, e verranno quindi analizzati dappresso, per quanto non già trattati nei considerandi precedenti. Da ultimo, questo Tribunale ricorda come ha già avuto modo di sottolineare che l'iter previsto per l'ottenimento di documenti di viaggio non costituisce un motivo rilevante in materia d'asilo (cfr. DTAF 2017 VI/6 consid. 4.3.3). Non rientrando detto aspetto negli elementi determinanti per la decisione, nemmeno sussisteva la necessità di esperire misure d'istruzione o di approfondire altrimenti la questione da parte della SEM.

E. 5.4 Riassumendo, non v'è motivo di annullare il provvedimento avversato e di rinviare la causa all'autorità inferiore per i motivi formali sollevati dall'insorgente nel gravame.

E. 6.1 Nell'eventualità di una valutazione sostanziale del suo ricorso da parte del Tribunale, il ricorrente presenta inoltre diverse richieste di assunzione prove, chiedendo che gli venga concesso un termine per inoltrare mezzi di prova concernenti l'attività dello zio nelle LTTE come pure quelle di F._______ e G._______ per le medesime. Altresì chiede un termine per presentare delle informazioni legate all'associazione per le vittime di guerra, in ordine all'uccisione di I._______ nel (...) rispettivamente del (...) nel (...) del (...) (cfr. p.to 8, pag. 38 del ricorso).

E. 6.2 In merito alle succitate richieste probatorie, il Tribunale si è già pronunciato nei considerandi precedenti (cfr. supra consid. 5.2.5). In aggiunta, occorre rilevare come nel frattempo non si siano prodotte delle modifiche significative nel substrato fattuale, né il ricorrente ha fornito informazioni complementari e decisive su tali aspetti che impongano l'esperimento di ulteriori misure d'istruzione. Del resto, e come già sottolineato supra (cfr. consid. 5.2.5), il ricorrente ha avuto ampio modo e tempo di produrre, in ossequio al suo obbligo di collaborare (art. 8 cpv. 1 LAsi), gli eventuali mezzi probatori che riteneva rilevanti per la sua causa. In particolare, concernente lo zio, ha inoltrato quale unico mezzo di prova, copia del suo permesso di soggiorno (cfr. sub doc. 49). Ulteriore documentazione in merito, anche se ventilata dal mandatario dell'insorgente nel gravame (cfr. p.to 9.1, pag. 38 del ricorso), non ne è stata prodotta successivamente agli atti. Di conseguenza, non v'è alcuna ragione di fissare un termine per la presentazione di altre prove non meglio specificate. Per il che, le proposte di prova devono essere respinte, queste ultime non apparendo proprie a delucidare i fatti determinanti, essendo i predetti sufficientemente stabiliti (cfr. art. 33 cpv. 1 PA per rinvio dell'art. 6 LAsi).

E. 7.1 Nel merito, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 7.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Non è in ogni caso indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 8.1 Tornando alla presente disamina, le allegazioni rilasciate dall'interessato e concernenti i fatti che l'avrebbero motivato alla sua partenza, risultano essere divergenti, a tratti contraddittorie, generiche ed illogiche, tanto da non apparire come il riflesso di un'esperienza realmente vissuta, segnatamente quanto al suo preteso ruolo nell'ambito dell'associazione per le vittime di guerra e delle manifestazioni a supporto in particolare per la causa tamil, ed alle consequenziali problematiche con il CID.

E. 8.2 In primo luogo, si denotano le asserzioni incoerenti del ricorrente circa il ruolo che egli avrebbe svolto per l'associazione di aiuto alle persone colpite dalla guerra. Se difatti nella prima audizione egli ha riportato di avere in qualche occasione distribuito dei volantini, nonché partecipato ad alcune manifestazioni, negando esplicitamente di aver svolto altro per suddetta associazione (cfr. verbale 1, p.to 7.01 seg., pag. 7 segg.); ciò che inizialmente ha pure addotto nel corso della seconda audizione (cfr. verbale 2, D42 seg., pag. 5). Salvo poi, più avanti nell'audizione, riferire che egli invece avrebbe pure detenuto dei dati delle persone dalle quali avrebbe ricevuto dei soldi per l'associazione, ed avrebbe sempre visto la contabilità della stessa (cfr. verbale 2, D112 segg., pag. 12 seg.). Mansioni aggiuntive riportate soltanto in un secondo tempo dall'insorgente, e senza alcuna spiegazione plausibile che ne motivi la tardività. Invero, a differenza di quanto sostenuto nella sua replica dall'interessato, queste ultime non appaiono essere in alcun modo delle "attività secondarie" e per questo esposte soltanto in un secondo momento, ma delle mansioni essenziali che avrebbero pure avuto come esito il sequestro di materiale sensibile nell'ultimo episodio che si sarebbe svolto al domicilio famigliare dell'interessato da parte del CID e prima del suo espatrio (cfr. verbale 2, D111 segg., pag. 12 seg.). In secondo luogo, se dapprima egli ha riferito chiaramente, citandone pure le date, che avrebbe preso parte a (...) manifestazioni (cfr. verbale 2, D36 segg., pag. 5); poco più avanti ha invece riferito trattarsi di una (...) di manifestazioni che si sarebbero tenute soltanto nel corso del (...) (cfr. verbale 2, D44 seg., pag. 6), ciò che appare all'evidenza discrepante con quanto affermato in precedenza.

E. 8.3 Anche circa le ricerche ed i due arresti che egli avrebbe subito da parte del CID, le dichiarazioni rilasciate in merito dal ricorrente non appaiono essere maggiormente coerenti.

E. 8.3.1 Se invero nel corso della prima audizione, egli ha riferito che tra la prima consegna di flyer alla quale egli avrebbe preso parte dopo l'uccisione di I._______ e la prima incursione di membri del CID al suo domicilio, sarebbero trascorsi soltanto pochi giorni (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8); successivamente invece i due eventi sarebbero avvenuti a più di (...) di distanza (cfr. verbale 2, D40, pag. 5; D46 segg., pag. 6). Inoltre pure la descrizione del primo fermo da parte del CID, che sarebbe avvenuto il (...), contiene diversi elementi discrepanti. Dapprima il ricorrente ha difatti asserito che gli agenti del CID sarebbero stati (...), (...) dei quali si sarebbero avvicinati al suo domicilio. Successivamente, nel corso dell'audizione federale, ha invece riferito che gli agenti coinvolti nel suo fermo fossero (...) (cfr. verbale 2, D48, pag. 6), per poi, senza alcuna spiegazione plausibile sostenere trattarsi di (...) persone, (...) delle quali sarebbero venute verso casa sua e (...) sarebbero invece rimaste sui motoveicoli (cfr. verbale 2, D51 seg., pag. 7). Altresì, se in un primo momento egli ha riferito che sarebbe stato interrogato in una vecchia casa, con all'interno un tavolo e due sedie, e che l'interrogatorio avrebbe toccato in particolare il fatto se fosse lui ad aver distribuito i volantini nel corso della manifestazione e se conoscesse G._______, nonché che prima di rilasciarlo gli agenti lo avrebbero minacciato di non partecipare più ad alcuna manifestazione (cfr. verbale 1, p.to 7.01 seg., pag. 8 seg.). In un secondo momento, egli ha invece allegato di essere stato portato in una vecchia casa ove vi sarebbe stata soltanto una sedia ed un tavolo, nonché lo avrebbero interrogato non soltanto in merito a G._______ ma anche circa F._______, non riportando inoltre alcuna minaccia che gli sarebbe stata rivolta dagli agenti (cfr. verbale 2, D48 segg., pag. 6 segg.).

E. 8.3.2 In merito al secondo fermo che il ricorrente riferisce aver subito da parte dei membri del CID, si osserva quanto segue. D'un canto, il fatto che egli abbia riferito di essere stato preso da (...) motociclisti nella prima audizione (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8), allorché nella seconda ha allegato trattarsi invece di (...) moto con (...) persone a bordo, (...) in sella ad ogni motoveicolo (cfr. verbale 2, D72, pag. 8), può effettivamente essere relativizzato e non risultare determinante. Ciò in quanto, essendo che anche un amico sarebbe stato preso nel medesimo frangente, è plausibile che il ricorrente nel corso del primo verbale abbia unicamente nominato i motociclisti che avrebbero inseguito e preso lui, e non quelli invece che avrebbero prelevato l'amico e di cui invece ne ha fatto menzione soltanto nella seconda audizione. Anche il luogo esatto in cui sarebbe stato condotto dai CID, che in un primo momento si sarebbe trattato di un "centro militare" (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8); allorché in un secondo momento in una vecchia casa accanto ad un campo militare (cfr. verbale 2, D75 segg., pag. 9), non appare essere così incoerente e poter essere relativizzato come proposto dal ricorrente nel suo gravame. D'altro canto, la dinamica dell'arresto presentata dall'insorgente nelle due audizioni, presenta degli elementi che per la loro incoerenza non risultano essere in alcun modo spiegabili. Se invero dapprima il ricorrente ha asserito che sarebbe stato interrogato e poi liberato la stessa sera del fermo (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8); nel corso della seconda audizione ha invece pure riferito di essere stato dapprima minacciato con una pistola dagli agenti perché parlasse ed in seguito anche picchiato, essendo per il resto stato liberato soltanto al mattino del giorno seguente (cfr. verbale 2, D74, pag. 8). Questionato in merito a tali discrepanze, l'insorgente è tornato sui suoi passi, riferendo che lo avrebbero liberato la notte, ma che il suo ritrovamento da parte di un gruppo di (...) sarebbe avvenuto il mattino dopo (cfr. verbale 2, D105, pag. 11 seg.), senza però di fatto riuscire a spiegare l'importante contraddizione. Inoltre, interrogato successivamente circa quanto sarebbe successo nel corso dell'interrogatorio, il ricorrente non ha più in alcun modo accennato alle minacce che avrebbe subito dagli agenti con una pistola puntata alla tempia, allegando invece varie forme di maltrattamenti e pestaggi subiti (cfr. verbale 2, D125, pag. 13). Per di più, se nel corso del primo verbale, il ricorrente ha asserito che sarebbe stato interrogato circa dove si trovasse F._______; successivamente invece si sarebbe trattato non soltanto di un interrogatorio circa F._______, ma anche riguardo a G._______, portante in particolare sul fatto se queste persone avessero delle armi o dei soldi, e riguardo a quest'ultimo pure dove si trovasse (cfr. verbale 2, D56 segg., pag. 7 seg.; D83, pag. 9). Non è inoltre in alcun modo comprensibile come mai il ricorrente abbia dapprima affermato che il CID avrebbe "chiesto direttamente a queste due persone se avevano ancora con loro delle armi o i soldi provenienti dal gruppo LTTE" (cfr. verbale 2, D62, pag. 7); salvo poco dopo, interrogato più approfonditamente in merito alle circostanze, contraddirsi affermando invece che tale quesito sarebbe stato posto direttamente a lui (cfr. verbale 2, D63 seg., pag. 7). Difatti, non risulta in alcun modo convincente la giustificazione addotta dall'insorgente per spiegare tale discrepanza significativa, ovvero che non avrebbe compreso bene il quesito posto (cfr. verbale 2, D64, pag. 8), in quanto la sua prima risposta risulta univoca e senza elementi che ne dimostrino un qualche fraintendimento da parte dell'insorgente.

E. 8.3.3 In merito poi al terzo episodio, ove il CID lo avrebbe nuovamente cercato al suo domicilio, e che sarebbe avvenuto secondo le sue dichiarazioni il (...) (cfr. verbale 2, D88 segg., pag. 10 seg.), occorre rilevare quanto segue. Sorprende dapprima che l'insorgente nel corso della seconda audizione abbia inizialmente asserito che dopo il (...) non sarebbe più stato ricercato, ma che si sarebbe sentito seguito, avendo partecipato ancora a delle manifestazioni (cfr. verbale 2, D85 segg., pag. 9 seg.); salvo poi in modo incredibile contraddire quanto poco prima addotto, riferendo che il (...) il CID lo avrebbe nuovamente voluto arrestare e per questo egli sarebbe fuggito dal domicilio familiare (cfr. verbale 2, D88 segg., pag. 10). Inoltre, egli in un primo momento ha riportato tale evento come un fatto del quale avrebbe avuto conoscenza da terzi (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8); allorché in seconda battuta egli ha invece riferito trovarsi in casa al momento dell'irruzione dei membri del CID, affacciandosi addirittura alla porta a vedere chi fosse (cfr. verbale 2, D91, pag. 10). La dinamica descritta, è stata però nuovamente smentita da una terza versione che egli ha fornito subito dopo, ove ha affermato trovarsi invece, al momento dell'arrivo degli agenti, all'esterno della casa, all'interno del terreno di casa sua, e che avrebbe scavalcato il muro vicino non appena li avrebbe visti arrivare, essendo venuto a conoscenza dell'identità di tali persone soltanto al telefono dalla madre (cfr. verbale 2, D92 segg., pag. 10). Questionato anche in merito a tale importante incongruenza nella descrizione dell'episodio, l'insorgente non soltanto non è stato in grado di spiegare la stessa, ma al contrario ha fornito in parte una versione ancora parzialmente discrepante alle precedenti, allegando che si sarebbe trovato al telefono dietro casa, ed avrebbe visto trattarsi di queste persone, scavalcando immantinente il muro di recinzione (cfr. verbale 2, D99, pag. 11).

E. 8.3.4 Inoltre, vi sono ulteriori incoerenze nelle asserzioni dell'insorgente, che concorrono a minare fortemente il suo intero narrato. Se invero egli allorché ha esposto liberamente i suoi motivi d'asilo, nella seconda audizione, ha spiegato di essere stato fermato anche in strada da parte delle autorità, nonché che nelle incursioni queste ultime avrebbero cercato documenti ed altre cose al suo domicilio (cfr. verbale 2, D30, pag. 4); di tali fermi in strada non se ne trova alcuna menzione né nel primo verbale, né nelle dichiarazioni rilasciate successivamente dall'insorgente nel corso della seconda audizione (cfr. verbale 2, D31 segg., pag. 4 segg.). A parte l'episodio accaduto il (...), ove membri del CID avrebbero portato via dal domicilio familiare vari suoi effetti personali (cfr. verbale 2, D91, pag. 10), il ricorrente non ha allegato in alcun altro evento che le autorità avrebbero ricercato e preso qualsivoglia documento o effetto personale, come invece addotto in un primo tempo.

E. 8.3.5 Le allegazioni rilasciate dall'insorgente paiono anche caratterizzate da riferimenti generici e poco persuasivi proprio sui presunti contatti alla base del timore di subire delle persecuzioni. Invero la descrizione della vecchia casa dove egli sarebbe stato condotto in entrambi i due arresti, risulta essere del tutto stereotipata, in quanto si limita ad elencare la presenza di un tavolo ed una o due sedie, e nel secondo episodio che quest'ultima si sarebbe trovata vicino ad un campo militare ad B._______. Salvo però, rispondere di non conoscere il nome del campo militare (cfr. verbale 2, D77, pag. 9), e non contenendo le sue affermazioni per i due episodi alcuna differenziazione concreta a livello descrittivo. Altresì, questionato in merito al contenuto dell'interrogatorio del (...), egli ha offerto una risposta epigrafica, in forma diretta, riferendo che i membri del CID presenti gli avrebbero chiesto dove si trovasse G._______ e dove avrebbe nascosto le armi (cfr. verbale 2, D83, pag. 9). Non ha peraltro fornito alcun dettaglio circa le ferite riportate in tale evento, asserendo unicamente di essere stato pieno di sangue e molto debole, nonché di non avere "la testa per pensare" (cfr. verbale 2, D80, pag. 9), né per quale motivo e quale ruolo avrebbe avuto l'amico che rientrava con lui da una festa, perché venisse prelevato ed interrogato pure lui da membri del CID (cfr. verbale 2, D71 segg., pag. 8 seg.).

E. 8.3.6 La versione resa dall'insorgente, appare anche per certi versi, illogica. Pare infatti contrario alla logica il comportamento tenuto dalle autorità srilankesi che, malgrado avrebbero avuto sia delle prove circa la partecipazione alle manifestazioni ed alla distribuzione dei volantini da parte del ricorrente (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8), che in relazione alle sue conoscenze di G._______ e di F._______, e dell'associazione da loro fondata, anche tramite le sue dichiarazioni (cfr. verbale 2, D48 segg., pag. 6 segg.; D111 segg., pag. 12 seg.), se realmente avessero voluto arrestarlo, come egli temerebbe (cfr. verbale 2, D130 seg., pag. 14), non abbiano più fatto alcuna ricerca né presso il suo domicilio né altrove, dopo l'irruzione del (...) (cfr. verbale 2, D97, pag. 11), accontentandosi soltanto di fermare in un'occasione il fratello (...) chiedendogli dove fosse (cfr. verbale 2, D97, pag. 11). Il fatto poi che delle persone sconosciute si sarebbero introdotte nel domicilio famigliare del ricorrente il (...), come da egli asserito in corso di procedura ricorsuale, ed avrebbero distrutto molti oggetti e finestre della casa, non prova inoltre in alcun modo, come sostenuto dall'insorgente nella sua replica, né l'identità degli autori di tale azione, né che fossero alla ricerca dell'insorgente o che tale evento avesse un qualsivoglia legame con quanto avrebbe subito il medesimo in precedenza. Egli non è peraltro mai stato incriminato dalle autorità del suo Paese d'origine (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 9) né ha subito delle ripercussioni tangibili, ciò che ci si sarebbe potuto attendere, come segnalato anche dal suo patrocinatore anche per delle attività marginali in favore delle LTTE, se effettivamente le attenzioni del CID fossero state riposte nell'interessato. Da ultimo, come denotato rettamente dalla SEM nella decisione avversata, anche il comportamento tenuto dall'insorgente al momento dell'imbarco, ovvero esibendo il suo biglietto ed il boarding ticket con la sua identità (cfr. verbale 2, D26 segg., pag. 4), è un serio elemento contrario al fatto che egli temesse delle ripercussioni di qualsivoglia natura da parte delle autorità del suo Paese d'origine, ed in particolare dal CID.

E. 8.3.7 Oltremodo, nemmeno i mezzi di prova prodotti asseverano le tesi del ricorrente. I vari articoli di giornale presentati dall'insorgente con la sua replica (cfr. sub doc. 54 - doc. 67), come pure il rapporto sulla situazione nella regione del R._______ inoltrato con il ricorso (cfr. sub doc. 6) e le schermate con fotografie di agenti (cfr. sub doc. 5) non riguardano infatti in alcun modo individualmente e direttamente l'insorgente, e non sono pertanto atti a provare la versione dei fatti avanzata. Neppure l'evenienza che l'insorgente abbia un supposto zio soggiornante quale rifugiato all'estero (cfr. sub doc. 49), non avvalora in alcun modo le dichiarazioni da lui rese nel corso della procedura di prima istanza. Concernente poi le copie delle fotografie (cfr. sub doc. 51) ed i due articoli di giornale in originale (cfr. sub doc. 52 e doc. 53), gli stessi danno unicamente atto di un evento criminale che sarebbe avvenuto in una casa a S._______ - B._______, ma non apportano alcun elemento a favore del fatto che d'un canto tale evento sia effettivamente avvenuto al domicilio famigliare dell'insorgente, e d'altro canto che gli autori di tale azione distruttiva sia da ricercare nelle autorità srilankesi e poiché stavano ricercando l'insorgente come proposto dal ricorrente nella sua replica. Per di più, come evincibile dalla stessa traduzione del giornale in lingua tamil (cfr. atto SEM A38/1), tale azione pare essere apparentabile piuttosto ad un'azione criminale - dati segnatamente gli utensili utilizzati (dei [...] e delle [...]), il fatto che delle aggressioni simili fossero già avvenute in altre (...) case il (...), nonché che la polizia si sarebbe recata sul posto ed avrebbe iniziato ad effettuare le indagini del caso - che ad una qualsivoglia ripercussione nei confronti dei famigliari dell'insorgente, visti i pregressi del medesimo, secondo la tesi sostenuta dallo stesso nella sua replica.

E. 8.4 Alla luce di tutto quanto precede, si deve partire dall'assunto che le asserzioni del ricorrente in merito alle supposte vicissitudini con le forze di sicurezza srilankese, da un punto di vista complessivo, non ossequino le condizioni di verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi. Seppure non si possa completamente escludere un qualsivoglia contatto del medesimo con degli ex membri LTTE o qualche tipo di legame con un'associazione di aiuto alle vittime di guerra gestita dai medesimi, visto quanto sopra enucleato, neppure può essere ritenuto plausibile un suo ruolo significativo all'interno della medesima associazione o lo svolgimento di attività sensibili agli occhi delle autorità srilankesi per la medesima o in favore dei tamil.

E. 9.1 Rimane ancora da determinare se per il ricorrente vi sia un timore fondato, sia oggettivamente che soggettivamente, di essere esposto ad una persecuzione futura nell'eventualità di un suo ritorno in Sri Lanka (art. 54 LAsi), anche per i fattori esistenti già prima del suo espatrio e tenuto conto della situazione attuale in tale Paese (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2). Invero, come già sopra esposto (cfr. supra consid. 5.2.2-5.2.3) nella sentenza E-1866/2015 del 15 luglio 2016, il Tribunale ha analizzato nel dettaglio la situazione dei cittadini srilankesi che fanno ritorno in patria. In tale ambito è stato possibile rilevare che non esiste un rischio serio e generalizzato di arresto e di tortura per le persone di etnia tamil rinviate in Sri Lanka dalla Svizzera (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.3). Nondimeno, vi sono da recensire alcuni indicatori che presi singolarmente prefigurano possibilità marcate di subire una futura persecuzione determinante in materia d'asilo - già analizzati supra al consid. 5.2.2 al quale si rinvia - come pure dei fattori di rischio più deboli che, pure non risultando singolarmente determinanti, se cumulati fra loro possono accrescere i rischi per i rimpatriati di essere sottoposti ad accertamenti fondando, in casi determinati, un timore di persecuzione rilevante in materia d'asilo (si rinvia per ulteriori dettagli supra ai consid. 5.2.2-5.2.3).

E. 9.2.1 Dapprima, circa le critiche mosse dall'insorgente nel ricorso e nella sua replica del 3 settembre 2018, alla succitata sentenza ed alle sue argomentazioni in proposito, come pure alle motivazioni presentate dal ricorrente nel suo scritto del 23 settembre 2021, si osserva come il Tribunale abbia già avuto modo di confrontarsi a più riprese con le censure del suo patrocinatore in merito al preteso peggioramento della situazione politica e dei diritti dell'uomo in generale in Sri Lanka, senza che venissero intravviste ragioni che necessitassero un adeguamento dei principi di cui alla precitata giurisprudenza (cfr. sentenze del Tribunale D-2429/2018 del 30 luglio 2021 consid. 5.2, D-5461/2018 del 15 ottobre 2019 consid. 9.4 e D-12/2019 del 4 giugno 2019 consid. 8.4). In particolare, il Tribunale ha ritenuto che l'esito delle elezioni comunali del 10 febbraio 2018 non cambiava nulla all'apprezzamento espresso precedentemente quanto al rischio di persecuzione delle persone di etnia tamil che rientrano in Sri Lanka (cfr. sentenze del Tribunale D-2807/2018 del 7 maggio 2019 consid. 9.5, E-2504/2018 del 20 marzo 2019 consid. 5.3.4). Certo, dal momento dell'inoltro del gravame, vi sono stati diversi cambiamenti sia dal profilo politico che da quello securitario, in particolare delle tensioni politiche, l'attentato terroristico risalente alla Pasqua del 2019, come pure l'elezione di Gotabaya Rajapaksa alla presidenza. A seguito di tali eventi, in generale, gli osservatori internazionali e le minoranze etniche e religiose, temono maggiore repressione ed un aumento della sorveglianza nei confronti di attivisti per i diritti umani, di giornalisti e di persone contrarie o critiche verso il governo. Sebbene non si possa escludere una possibile accentuazione delle misure repressive adottate nei confronti di alcune categorie di persone, non v'è all'ora attuale alcun motivo per ritenere che ciò comporti il rischio di persecuzione collettiva di interi gruppi di persone (cfr. sentenze del Tribunale E-4300/2018 del 29 giugno 2020 consid. 7.7.4, E-2915/2020 del 24 giugno 2020 consid. 6.3, D-1466/2020 del 23 marzo 2020 consid. 5.5). I cambiamenti recensiti dal ricorrente - anche nel suo ultimo scritto del 23 settembre 2021 e nel documento ad esso allegato (sub doc. 51) - mettono piuttosto in luce che, i fattori di rischio presentati nella sentenza di riferimento E-1866/2015 del 15 luglio 2016, che potrebbero condurre al riconoscimento di un pericolo rilevante ai sensi dell'asilo per delle persone di etnia tamil che rientrano in Sri Lanka, ora come prima risultino attuali e debbano ancora essere analizzati (cfr. in tal senso anche la sentenza del Tribunale D-2429/2018 consid. 5.2). In tali circostanze, non v'è luogo di ammettere che la situazione delle persone di etnia tamil sia mutata in Sri Lanka a tal punto che il ricorrente possa essere fondato a temere una persecuzione futura in ragione della sua sola etnia.

E. 9.2.2 Inoltre riguardo alla sentenza dell'Alta Corte di E._______ del (...) pronunciata contro un anziano membro delle LTTE, di cui il ricorrente si è prevalso nel suo gravame, allegando in sostanza che tale decisione rimetterebbe in causa l'analisi effettuata dalle autorità d'asilo svizzere sulla questione securitaria nel suo paese d'origine, in particolare per ciò che concerne gli ex affiliati e militanti delle LTTE; il ricorrente non può prevalersi valevolmente di tale decisione dell'Alta Corte di E._______. Tale giudizio, pronuncia difatti la reclusione a vita di un ex membro delle LTTE e non ha alcun legame diretto con la situazione individuale e concreta del ricorrente e, pertanto, rimane senza alcuna incidenza nella fattispecie (cfr. sentenze del Tribunale D-2140/2018 del 18 agosto 2021 consid. 7.7.4.2, D-616/2018 del 21 aprile 2021 consid. 8.1.1 e giurisprudenza ivi citata, D-7345/2017 del 14 dicembre 2020 consid. 4.8.3-4.8.4, D-2807/2018 consid. 9.5). Mutatis mutandis, quest'ultima conclusione vale anche per la citata sentenza dell'Alta Corte di K._______, che all'evidenza non ha alcun legame diretto con la presente causa e si differenzia nettamente dalla medesima.

E. 9.3 Proseguendo, nel caso in parola l'insorgente non presenta alcun profilo di rischio particolare. Invero, in primo luogo non vi sono motivi per ritenere, a differenza di quanto sostenuto sia nel gravame che nello scritto del 23 settembre 2021 dall'insorgente, che egli figuri su di una lista di sorveglianza. Il ricorrente non è difatti stato in misura di rendere verosimili degli atti pregiudizievoli che sarebbero sopraggiunti prima dell'espatrio o dopo il medesimo da parte delle autorità srilankesi. Altresì, al contrario di quanto allegato sia nel gravame, sia nel complemento di cui alla missiva del 23 settembre 2021, il ricorrente non ha mai addotto nel corso della procedura di prima istanza di essere stato sospettato dalle autorità srilankesi di voler finanziare e partecipare alla riorganizzazione delle LTTE (cfr. p.to 11.2, pag. 43 del ricorso e p.to 1.2., pag. 3 dello scritto del 23 settembre 2021), ma soltanto che volessero avere delle informazioni su G._______ e F._______ da parte sua, in quanto sarebbero stati questi ultimi i sospettati dalle autorità a voler riformare le LTTE (cfr. verbale 2, D61 segg., pag. 7 segg.). Visto poi che tali contatti con queste persone, anche fossero ritenuti plausibili, non hanno comunque comportato per il ricorrente dei seri pregiudizi data l'inverosimiglianza delle sue allegazioni in merito (cfr. supra consid. 8), non si può partire dall'assunto che in specie esistano legami presunti o effettivi con le LTTE che, dal punto di vista delle autorità, possano essere interpretati quale volontà di voler riaccendere il conflitto etnico nel paese, anche in futuro. Per di più, le presunte relazioni di uno zio con le LTTE - quand'anche date per assunte - non costituiscono in casu un fattore di rischio rilevante (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-5504/2019 del 25 febbraio 2021 consid. 7.7.1). Questo, anche considerato che risultava una persona di cui la famiglia del ricorrente, e quest'ultimo stesso, non avrebbe avuto più alcuna informazione del medesimo parente già da prima della fine della guerra e sino almeno al (...) del (...) (cfr. verbale 2, D36 segg., pag. 5) e che il contatto diretto con lo stesso non è stato in alcun modo sostanziato dall'insorgente. Il fatto poi che il ricorrente si sia procurato una copia del documento del supposto zio vivente in H._______ già dal (...) (cfr. pag. 38 del ricorso) dopo il suo espatrio, non è un'evenienza che faccia inferire che le autorità srilankesi si interessino per questo motivo al ricorrente. Al contrario quindi di quanto concluso nel suo scritto del 23 settembre 2021 dall'insorgente (cfr. p.to 1.2. e 1.3., pag. 3 del predetto scritto), il Tribunale non ravvede in tale relazione parentale, alcun motivo oggettivo per il ricorrente di temere degli atti di persecuzione riflessa da parte delle autorità srilankesi nel caso di un suo rientro in Sri Lanka. Inoltre, anche il fatto che il ricorrente avrebbe partecipato alla distribuzione di volantini dopo l'uccisione di I._______ come pure di un (...) suo amico, anche fossero delle evenienze ritenute verosimili, non sono atte a motivare un profilo di rischio particolare per l'insorgente, atteso come il medesimo non ha allegato di aver subito alcuna ripercussione verosimile conseguente a tale sua partecipazione. Ancora, se l'assenza dal suo Paese d'origine è certo di natura da attirare sul ricorrente le attenzioni delle autorità srilankesi, le quali potrebbero interrogarlo al suo rientro (cfr. sentenza del Tribunale D-2140/2018 del 18 agosto 2021 consid. 7.5 con ulteriore riferimento citato), nulla permette di ammettere che una tale procedura possa implicare per lui delle misure ex art. 3 LAsi. Invero, la sua appartenenza all'etnia tamil, la sua età, come pure la sua provenienza dal (...) dello Sri Lanka - che a differenza di quando sostenuto dall'insorgente nel gravame (cfr. pag. 44 del ricorso), egli per quanto nato a J._______ (nel distretto di R._______) e trascorso i primi di anni di vita nello stesso (cfr. verbale 1, p.to 1.07, pag. 3 e p.to 1.17.04, pag. 4), già dal (...) e sino all'espatrio ha vissuto ed avuto il suo domicilio ufficiale a B._______, sito nel distretto di D._______ (cfr. verbale 1, p.to 2.01 seg., pag. 4 seg.) - la durata del suo soggiorno in Svizzera ed il fatto di avervi depositato una domanda d'asilo, nonché l'assenza allegata di un passaporto per entrare in Sri Lanka, rappresentano dei fattori di rischio così leggeri che, presi à sé stanti o cumulati tra loro, non sono sufficienti per fondare un timore oggettivo di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.6, 8.5.5 e 9.2.4; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-1552/2018 del 4 luglio 2018 consid. 12.5 e giurisprudenza ivi citata). Tale apprezzamento è maggiormente giustificato in quanto il ricorrente ha lasciato lo Sri Lanka ben successivamente la fine delle ostilità tra le LTTE e le forze governative srilankesi (cfr. in merito la sentenza D-2140/2018 consid. 7.5). V'è ancora da rammentare al riguardo, come l'obbligo di essere muniti di un documento di viaggio (passaporto o lasciapassare) per essere ammessi ad entrare sul territorio nazionale è una misura legittima di controllo. Pertanto, per i medesimi motivi già espressi, il ricorrente non è esposto ad un rischio di persecuzione in ragione delle procedure necessarie in vista del rilascio di un tale documento da parte delle autorità srilankesi (cfr. sentenza del Tribunale D-1552/2018 consid. 12.6 e giurisprudenza citata). Diversamente poi da quanto sostenuto dall'insorgente lungo il corso del gravame, senza alcun legame concreto con il suo caso, i restanti elementi da lui invocati non configurano dei fattori di rischio ai sensi della giurisprudenza referenziata. Segnatamente, la sola trasmissione di dati da parte delle autorità svizzere alle autorità srilankesi e la menzione del motivo della partenza in occasione di un'eventuale udienza presso il consolato generale srilankese non costituiscono un motivo sufficiente per far temere una persecuzione rilevante in materia d'asilo in caso di rimpatrio in Sri Lanka (cfr. DTAF 2017 VI/6 consid. 4.3.3). Del resto, non sussiste in casu alcuna relazione tra la persona del richiedente l'asilo e l'elezione presidenziale del 16 novembre 2019 rispettivamente con le sue conseguenze (cfr. sentenza del Tribunale D-6158/2018 del 31 luglio 2020 consid. 6.3 e riferimenti citati). Infine quo alla tesi dell'insorgente - il quale si riferisce alla sentenza del Tribunale D-4543/2013 del 22 novembre 2017 - che essendo stato oggetto di traumatismi dovuti ad atti pregiudizievoli anteriori debba essere posto al beneficio dello statuto di rifugiato in quanto sussisterebbe una maggiore sensibilità alla persecuzione («Verfolgungsempfindlichkeit»), contrariamente alla sua opinione, la fattispecie non è comparabile a quella illustrata nella sentenza referenziata. In tal senso, non v'è motivo di relativizzare i requisiti circa l'esistenza di un timore oggettivamente giustificato di persecuzione futura (cfr. a questo soggetto la sentenza del Tribunale E-5788/2018 del 1° dicembre 2020 consid. 15.3).

E. 9.4 Occorre ancora considerare la richiesta di ordinare un dibattimento orale ai sensi dell'art. 57 cpv. 2 PA in relazione con l'art. 40 cpv. 2 LTAF, proposta dall'insorgente nel suo scritto del 23 settembre 2021. Ora, nel caso di specie, come già sopra ampiamente edotto, il Tribunale ritiene che tutti gli elementi giuridicamente rilevanti per la causa siano stati raccolti, avendo per il resto le parti potuto ampiamente depositare le loro osservazioni per iscritto, anche ed in particolare concernente la situazione secondo loro previgente in Sri Lanka. Il fatto che la SEM ed il Tribunale giudichino la situazione presente attualmente in tale Stato, diversamente da quella del rappresentante legale dell'insorgente - o ancora secondo quest'ultimo da parte delle autorità giudiziarie (...), giurisprudenza resa da un'autorità straniera che in ogni caso si rammenta non lega in alcun modo il Tribunale - non conduce per questo solo motivo a ritenere che un dibattimento orale risulti essere necessario in specie, come postulato dall'insorgente. Ciò atteso come non si vede nel caso in parola quali ulteriori elementi utili alla causa un tale dibattimento potrebbe apportare (cfr. André Moser in Auer/Müller/Schindler [ed.], VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2a ed., 2019, p.to 32 seg., pag. 850 seg. ad art. 57 PA; Seethaler/Plüss in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrens- gesetz, 2a ed., 2016, n. 57, pag. 1206 seg.), essendo peraltro rammentato che la situazione nel medesimo Paese è conosciuta dal Tribunale ed i cambiamenti inerenti alla stessa vengono osservati attentamente e ne viene tenuto conto nella sua presa di decisione. Di conseguenza, l'istanza probatoria dell'insorgente tendente all'esperimento da parte del Tribunale di un dibattimento orale, è respinta.

E. 9.5 Alle condizioni testé considerate, in riferimento al riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, la decisione della SEM va confermata.

E. 10 Se respinge la domanda d'asilo, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 11.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20; nuova denominazione della legge federale sugli stranieri [LStr] entrata in vigore il 1° gennaio 2019 che verrà dappresso utilizzata, in quanto le disposizioni menzionate nella presente sentenza non hanno subito alcuna modifica), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 11.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Lo stato di fatto determinante è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 12.1 Nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha ritenuto non esserci alcun impedimento quo all'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato in Sri Lanka. Ciò segnatamente alla luce delle conclusioni precedentemente esposte in ordine all'inverosimiglianza dei suoi asserti, al fatto che egli avrebbe vissuto per tutta la sua vita nella provincia del (...) - da ultimo a B._______, nel distretto di D._______ - che disporrebbe di un'ampia rete famigliare e sociale, nonché sarebbe giovane, in salute e possiederebbe sia una buona istruzione che esperienza professionale.

E. 12.2 Il ricorrente, nel proprio gravame, ha pure contestato la suddetta valutazione della SEM, ritenendo essenzialmente l'esecuzione del suo allontanamento come inammissibile ed inesigibile. Egli la ritiene inammissibile, anche ed in particolare poiché lui farebbe parte di un gruppo - nel suo scritto del 23 settembre 2021 egli ritiene addirittura di far parte di più gruppi a rischio (cfr. p.to 3, pag. 6 seg. del precitato scritto) - che in Sri Lanka sarebbe sistematicamente perseguitato. Vi sarebbero poi dei chiari indizi circa il fatto che in caso di un suo rientro nel Paese d'origine egli possa essere vittima di un arresto, di una deportazione e di un'uccisione da parte delle autorità di sicurezza srilankesi o da gruppi paramilitari. Invero, le autorità del suo Paese, al momento del suo ritorno, verrebbero subito al corrente del suo passato politico in Sri Lanka. A causa dei suoi legami con le LTTE e della sua passata persecuzione, al momento del suo arrivo, vi sarebbe pertanto un elevato pericolo per l'integrità fisica o la vita dell'insorgente.

E. 13.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).

E. 13.2 Nel caso in esame, dato che l'insorgente non è riuscito né a rendere verosimili le sue dichiarazioni secondo l'art. 7 LAsi, né a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi - non aggiungendo neppure nel suo scritto del 23 settembre 2021 alcun ulteriore elemento concreto e circostanziato che possa far giungere a diversa valutazione - il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso lo Sri Lanka è dunque ammissibile ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Per i motivi già sopra enucleati, non sono inoltre ravvisabili agli atti altri elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere sottoposto ad una pena o a un trattamento proscritti dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura. In particolare, egli non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa concretamente interessare le autorità srilankesi, né a fortiori l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento proibito in relazione con l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Conv. tortura (cfr. sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo [di seguito: CorteEDU] [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§125 e 129 con relativi riferimenti).

E. 13.3 Del resto, la situazione generale dei diritti umani nello Sri Lanka non è ad essa sola a tal punto compromessa da rendere inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. La stessa CorteEDU ha affrontato ripetutamente la questione, giungendo a conclusione che non si possa presumere che i tamil che ritornano da un paese europeo siano minacciati da un trattamento contrario all'art. 3 CEDU (cfr. sentenze della CorteEDU, R.J. contro Francia, del 19 settembre 2013, 10466/11; E.G. contro Gran Bretagna, del 31 maggio 2011, 41178/08; T.N. contro Danimarca, del 20 gennaio 2011, 20594/08; P.K. contro Danimarca, del 20 gennaio 2011, 54705/08). Inoltre, come già sopra evidenziato, la recente evoluzione congiunturale susseguente all'elezione alla presidenza di Gotabaya Rajapaksa non permette di ritenere che interi gruppi di popolazione siano esposti al rischio di patire atti pregiudizievoli (cfr. sentenza del Tribunale D-2274/2018 del 18 giugno 2020 consid. 6.1).

E. 13.4 Proseguendo nell'analisi, né dal gravame, né dagli atti, risultano elementi per ritenere che lo stato valetudinario del ricorrente, sufficientemente acclarato in sede di prima istanza, conto tenuto della rilevanza per l'esito della vertenza (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2), si trovi in uno stadio a tal punto avanzato e terminale da lasciar presupporre che, a seguito del suo trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), o che nello Stato di destinazione non vi siano i trattamenti medici adeguati, ed egli sarà quindi confrontato ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2). Invero il ricorrente in corso di procedura di prima istanza ha riferito di godere di buona salute (cfr. verbale 1, p.to 8.02, pag. 9 seg.).

E. 13.5 Ne discende quindi che l'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka sia da considerare ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi.

E. 14.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 14.2 Tale disposizione si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).

E. 14.3 È notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra i separatisti tamil ed il governo di K._______ nel maggio 2009, in Sri Lanka non viga una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 consid. 13.1). In particolare, il Tribunale ha proceduto all'attualizzazione della giurisprudenza pubblicata nella DTAF 2011/24 ed ha confermato che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia (...) ad eccezione della regione di R._______ (per la regione di R._______ cfr. la sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017, in particolare consid. 9.5) qualora i criteri individuali dell'esigibilità siano dati (in particolare l'esistenza di una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 13.3.3]). Da notare che già la precedente DTAF 2011/24 considerava di principio esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso la provincia (...). Inoltre malgrado gli avvicendamenti politici e sociali intervenuti più recentemente (cfr. supra consid. 9.2.1 e consid. 13.3 con riferimenti citati), anche rispetto al quesito inerente l'esigibilità dell'esecuzione di richiedenti l'asilo respinti, in particolare di etnia tamil, l'analisi già effettuata dal Tribunale nella sua sentenza di riferimento E-1866/2015 summenzionata (cfr. ibidem, consid. 13.2-13.4), risulta tutt'ora attuale.

E. 14.4 All'occorrenza, il ricorrente proviene dalla provincia del (...), avendo avuto il suo ultimo domicilio a C._______, B._______, situato nel distretto di D._______. Pertanto, in riscontro alla giurisprudenza precitata, che risulta tutt'ora attuale, il suo ritorno in tale regione d'origine è da un punto di vista generale, ragionevolmente esigibile.

E. 14.5 Anche dal profilo medico, come già sopra enucleato (cfr. supra consid. 13.4), non risultano esservi degli ostacoli all'esecuzione del suo rinvio. D'altro canto il ricorrente è giovane, dispone di una buona formazione scolastica e di esperienza professionale, avendo pure lavorato quale (...) per una (...) per diversi (...) nel suo Paese d'origine. Egli può inoltre contare su di una vasta rete famigliare vivente sia ad B._______ (tra i quali i genitori, [...] fratelli ed [...], nonché diversi zii e cugini), che tra gli altri posti anche a K._______ (sito nell'omonimo distretto, nella Provincia [...]), con i quali risulta essere rimasto in contatto dal suo arrivo in Svizzera. Sulla stessa potrà far capo, in caso di bisogno - e come già fatto in passato (cfr. verbale 1, p.to 1.17.05, pag. 4) - nel contesto di un reinserimento. Non vi è dunque da temere che egli sia esposto ad una situazione di minaccia esistenziale in caso di rientro in patria a causa dell'impossibilità di procacciarsi il minimo vitale. Inoltre, le autorità d'asilo possono esigere al momento dell'esecuzione dell'allontanamento un certo sforzo da parte di persone la quale età e stato di salute permetta loro, in caso di rientro, di sormontare le difficoltà iniziali per trovarsi un alloggio ed un lavoro che assicuri loro un minimo vitale (cfr. in particolare DTAF 2010/41 consid. 8.3.5; sentenza del Tribunale D-2140/2018 consid. 12.5).

E. 14.6 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).

E. 15 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). Per il resto, l'attuale situazione dal punto di vista sanitario dovuta all'epidemia da coronavirus (detto anche Covid-19), non risulta ostativa all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente (cfr. a titolo d'esempio le sentenze del Tribunale D-4794/2017 del 24 agosto 2021 consid. 10.4, D-2140/2018 consid. 14, E-3931/2020 del 22 marzo 2021 consid. 14.4).

E. 16 Alla luce di tutto quanto sopra, l'esecuzione dell'allontanamento è quindi da ritenere come ammissibile, esigibile e possibile. In specie, la pronuncia di un'ammissione provvisoria non entra pertanto in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1-4 LStrI).

E. 17 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 18 Visto l'esito della procedura, le spese processuali ridotte - data la violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente (cfr. supra consid. 5.2.4) e la consequenziale violazione del principio inquisitorio da parte della SEM (cfr. supra consid. 5.3.4) - di CHF 1'000, sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese versato il 10 luglio 2018 (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Il restante importo di CHF 500.- dell'anticipo spese corrisposto il 10 luglio 2018, verrà restituito al ricorrente tramite la Cassa del Tribunale.

E. 19 Nella fattispecie, vista anche la nota d'onorario presentata in data 23 settembre 2021 dal rappresentante legale dell'insorgente, l'indennità ridotta per spese ripetibili, a carico della SEM - che tiene conto esclusivamente delle violazioni del diritto di essere sentito e del principio inquisitorio da parte dell'autorità inferiore (cfr. supra consid. 5.2.4 e consid. 5.3.4) - è fissata (art. 7 cpv. 2 TS-TAF), sulla base della tariffa oraria richiesta di CHF 240.-, ex aequo et bono, a CHF 480.- (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 7 cpv. 2 TS-TAF). L'indennità ridotta per spese ripetibili non comprende alcun supplemento in rapporto all'IVA ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF.

E. 20 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali ridotte di CHF 1'000.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 10 luglio 2018. Il restante importo di CHF 500.- dell'anticipo spese corrisposto il 10 luglio 2018, verrà restituito al ricorrente tramite la Cassa del Tribunale.
  3. La SEM rifonderà al ricorrente CHF 480.- a titolo di indennità ripetibili ridotte.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3123/2018 Sentenza del 4 novembre 2021 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), William Waeber, Mia Fuchs, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, rappresentato dall'avv. lic. iur. Gabriel Püntener, Rechtsanwalt, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 27 aprile 2018 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino dello Sri Lanka e di etnia tamil, con ultimo domicilio ufficiale nel Paese d'origine a B._______, C._______, situato nel distretto di D._______ (Provincia del [...] dello Sri Lanka), ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) marzo 2018 (cfr. atto A1/2). B. Il (...) marzo 2018 si è tenuto con il richiedente un verbale d'audizione sulle generalità (cfr. atto A6/13), allorché invece il (...) aprile 2018 egli è stato sentito in particolare riguardo ai suoi motivi d'asilo (cfr. atto A11/17). Durante i medesimi verbali, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, che nel (...) avrebbe partecipato ad una manifestazione per le persone scomparse durante e dopo la guerra a E._______. Ivi avrebbe fatto conoscenza di due persone, di nome F._______ e G._______, ex membri delle LTTE (acronimo in inglese per: "Liberation Tigers of Tamil Eelam"; in italiano: "Tigri per la liberazione della patria Tamil") nonché organizzatori di tale manifestazione, i quali avrebbero pure conosciuto lo zio (...) del ricorrente, anche ex affiliato delle LTTE ora residente in H._______. In seguito F._______ lo avrebbe contattato partecipandogli la sua intenzione di aprire un centro per persone bisognose toccate dalla guerra, ed egli avrebbe in tale contesto preso parte ad un incontro il (...). In seguito alla morte di I._______, amico di G._______, quest'ultimo lo avrebbe nuovamente contattato, chiedendogli di aiutarlo nella distribuzione di volantini in merito alla morte dell'amico. Mansione che egli avrebbe espletato alle fermate del bus e per strada. Il (...), l'interessato sarebbe stato arrestato presso il domicilio familiare da membri del CID (acronimo per: "Criminal Investigation Department"), interrogato, picchiato e poi rilasciato, riaccompagnandolo al suo domicilio. Gli agenti del CID avrebbero difatti sospettato che F._______ e G._______ raccogliessero fondi per riformare un nuovo gruppo delle LTTE. Successivamente, egli avrebbe partecipato ad ulteriori manifestazioni e distribuzioni di volantini, in particolare a seguito del decesso di un amico (...), che nell'(...) del (...) gli avrebbe chiesto di aiutarlo ad (...). Il (...), allorché stava rincasando da una festa assieme ad un amico, egli sarebbe stato inseguito e preso da dei membri del CID. Insieme all'amico, sarebbero poi stati portati via per essere interrogati, con il fine di ottenere delle informazioni, ed in seguito liberati. In seguito, egli avrebbe continuato a partecipare a delle manifestazioni. Il (...), membri del CID sarebbero sopraggiunti al suo domicilio con l'intenzione di arrestarlo, ma egli sarebbe riuscito a darsi alla fuga. Tuttavia, dalla madre avrebbe appreso che questi ultimi avrebbero portato via della documentazione ed il suo computer contenente i dati dei contribuenti all'associazione di F._______ e G._______. Poiché egli si sarebbe sentito osservato, e temendo di essere nuovamente arrestato, su consiglio dello zio si sarebbe nascosto presso un conoscente a J._______ dal (...) fino al (...). In seguito, per via aerea, sarebbe espatriato dall'aeroporto di K._______ il (...). In Svizzera avrebbe appreso che membri del CID avrebbero interrogato in un'occasione il fratello (...) circa dove egli si trovasse. Nel caso di un suo rientro in Sri Lanka, egli ha dichiarato di avere il timore di essere arrestato. In corso di procedura l'interessato ha versato agli atti la sua carta d'identità originale (cfr. atto A12; atto A11/17, D3 seg., pag. 2). C. Con decisione del 27 aprile 2018, notificata lo stesso giorno (cfr. atto A15/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della predetta misura, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Nel suo provvedimento, l'autorità inferiore ha dapprima ritenuto che le allegazioni del richiedente asilo divergano su punti essenziali, e sarebbero pertanto inverosimili. Invero, vi sarebbero importanti discrepanze circa i contatti che egli avrebbe avuto con membri del CID. Altresì anche le sue dichiarazioni inerenti la dinamica della sua fuga dal domicilio familiare il (...) al sopraggiungere di agenti del CID, sarebbero contrastanti e fittizie. In seguito, la SEM ha ritenuto che anche il timore dell'insorgente nei confronti di questi ultimi a causa della sua partecipazione a delle manifestazioni ed alla distribuzione di volantini per la causa di persone bisognose e dei tamil, non troverebbe alcun riscontro. Sussisterebbero peraltro ulteriori elementi d'inverosimiglianza riguardo al comportamento da lui tenuto al momento dell'espatrio all'aeroporto di K._______, che dimostrerebbero che egli non avrebbe nulla da temere nei confronti del CID o di altri. Pertanto, le sue dichiarazioni non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza ex art. 7 LAsi e la SEM potrebbe pertanto esimersi dall'analizzare se le stesse siano rilevanti in materia d'asilo. D. In data 28 maggio 2018 (cfr. risultanze processuali), il ricorrente è insorto con ricorso avverso la summenzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Egli ha concluso, a titolo processuale, che il Tribunale gli comunichi la composizione del collegio giudicante nel caso di specie, nonché se il predetto è stato scelto in modo casuale od in caso contrario di fornirgli i criteri oggettivi per i quali tali persone sarebbero state scelte; nonché ha postulato che alla SEM sia ingiunto di comunicare il nominativo delle persone che avrebbero sottoscritto la decisione avversata ed in tale contesto sia in particolare ricordato alla SEM la decisione parziale del Tribunale del 2 maggio 2018 nella causa D-1549/2017. Altresì, egli ha chiesto di poter avere accesso completo agli atti dell'autorità inferiore, in particolare all'atto A10/2, ed in seguito che gli sia concesso un termine supplementare per completare il suo ricorso. Alla SEM deve poi essere ingiunto di dare accesso a delle fonti non pubblicate circa il quadro situazionale dello Sri Lanka del (...), e che il Tribunale gli conceda successivamente un termine supplementare per completare il suo atto ricorsuale. Nel merito, l'insorgente ha formulato le seguenti conclusioni: a titolo principale che la decisione della SEM sia annullata per violazione del diritto di essere sentito e la causa sia rinviata all'autorità di prime cure; ed a titolo eventuale che la decisione della SEM sia annullata e gli atti di causa le siano rinviati per violazione dell'obbligo di motivare, oppure per la determinazione dei fatti rilevanti per la causa in modo completo e corretto e per nuova valutazione. Sempre a titolo ulteriormente eventuale, ha postulato che la decisione dell'autorità inferiore sia annullata e gli sia riconosciuta la qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; oppure che i punti 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata siano annullati, per inammissibilità o almeno inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. Nel suo gravame, in sunto, l'insorgente ha dapprima richiesto da parte del Tribunale la comunicazione delle generalità dei giudici chiamati a statuire nella fattispecie, così come del cancelliere in carica dell'incarto, nonché la conferma del carattere aleatorio della scelta di tali persone o l'indicazione dei criteri oggettivi utilizzati per la medesima. Ha altresì chiesto al Tribunale di conoscere i nominativi dei funzionari incaricati dell'autorità inferiore che avrebbero sottoscritto la decisione avversata. Dopo aver sollevato diverse censure formali, le quali verranno sviluppate dappresso per quanto necessario, il ricorrente ha contestato la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato circa l'inverosimiglianza di diversi elementi fattuali da lui dichiarati, prendendo posizione su alcune incoerenze osservate dalla SEM. Inoltre, a mente dell'insorgente, egli avrebbe provato, tramite mezzi di prova oggettivi o almeno resi verosimili, le sue asserzioni. Proseguendo nell'analisi, riferendosi in particolare alla sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 come pure ad una sentenza resa dall'(...) di E._______ del (...), il ricorrente ha concluso come il cumulo di fattori di rischio in capo a lui, condurrebbero in maniera contraente, anche secondo la giurisprudenza, al riconoscimento della qualità di rifugiato. A tal riguardo, egli ha inoltre fatto valere che la situazione securitaria e dei diritti dell'uomo in Sri Lanka, a differenza di quanto sostenuto dalla SEM e pure dal Tribunale, si sarebbe deteriorata anche a partire dall'elezione del presidente L._______, pure aumentando il pericolo, per le persone tamil che rientrano nel loro Paese d'origine, di subire delle persecuzioni rilevanti, anche dopo anni che avrebbero vissuto in Sri Lanka indisturbate. Vi sarebbe poi da ritenere - ed in proposito ha citato la sentenza del Tribunale D-4543/2013 del 22 novembre 2017 (consid. 5.7) - come, a causa della tortura e del traumatismo psichico che il ricorrente avrebbe subito in passato, anche nel caso in cui in futuro egli dovesse essere vittima di una persecuzione "a bassa soglia" («[...] nur niederschwelligen künftigen Verfolgung [...]», cfr. punto 11.2, pag. 44 del ricorso) gli andrebbe comunque riconosciuta la qualità di rifugiato. Il ricorrente con il ricorso ha prodotto: un CD-ROM contenente un dossier con 46 documenti (numerati da 2 a 50) - designati come degli elementi di prova prodotti a supporto del gravame, tra i quali anche il rapporto della situazione dello Sri Lanka al 12 ottobre 2017 redatto dal suo mandatario (cfr. a tal proposito lo scritto separato del rappresentante legale dell'insorgente del 28 maggio 2018 inoltrato con il ricorso ed il documento sub doc. 7 presente nel CD-ROM) - nonché copia di un documento rappresentante due schermate video con varie fotografie (cerchiate) tratte da "(...)" di agenti del CID in Sri Lanka sulle moto (cfr. sub doc. 5); copia di un rapporto della (...), intitolato: "(...)" del (...) (cfr. sub doc. 6); copia del permesso di soggiorno (...) quale rifugiato dello zio M._______ (cfr. sub doc. 49). Tali numerosi allegati all'atto ricorsuale, dei quali il Tribunale ha preso debita conoscenza, saranno trattati nei considerandi solo nella misura in cui risultino pertinenti per la presente sentenza. E. E.a Il Tribunale, con decisione incidentale del 25 giugno 2018 ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura; ha statuito che la procedura si svolga in italiano; nonché ha comunicato al ricorrente la composizione del collegio giudicante, su riserva di eventuali modifiche dovute ad assenze, precisando che questo era stato designato in conformità con le disposizioni normative applicabili e la giurisprudenza referenziata. Ha inoltre invitato il ricorrente al versamento di un anticipo di CHF 1500.- a copertura delle presumibili spese processuali - vista in particolare l'ampiezza del memoriale ricorsuale - entro il termine del 10 luglio 2018 ed ha concesso al ricorrente un termine con scadenza sempre al 10 luglio 2018, per comunicare al Tribunale a quali atti di causa, di cui non ne abbia ancora avuto compulsazione, desidera avere accesso, secondo la copia dell'elenco atti trasmessagli. Il Tribunale ha altresì comunicato all'insorgente che sulle ulteriori conclusioni ricorsuali si deciderà in corso di procedura, segnatamente la richiesta di conoscere i nominativi dei collaboratori della SEM che hanno sottoscritto la decisione impugnata, verrà evasa dopo che l'autorità di prime cure avrà potuto esprimersi in merito. E.b A quest'ultimo proposito, il Tribunale, per il tramite di un'ordinanza sempre datata 25 giugno 2018, ha invitato l'autorità inferiore a comunicargli i nominativi dei collaboratori che avrebbero reso la decisione avversata, entro il termine del 2 luglio 2018 - data successivamente prorogata su richiesta della SEM sino al 22 luglio 2018 (cfr. risultanze processuali) - e nello stesso termine a voler indicare per iscritto eventuali obiezioni alla comunicazione dei medesimi all'insorgente. E.c La SEM, per il tramite delle sue osservazioni del 3 luglio 2018, ha dapprima riferito come le sigle dei collaboratori siano presenti nella lista dell'annuario federale del (...), il quale sarebbe consultabile online. Ha inoltre aggiunto come il gravame non conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi atti a giustificare una modifica della posizione della SEM. Invero, gli elementi d'incongruenza emersi nel racconto dell'insorgente, sarebbero limpidi ed evidenti e non potrebbero quindi essere giustificati con mere illazioni sulla traduzione effettuata dall'interprete. Neppure la visione degli atti completa che l'autorità inferiore avrebbe fornito sia al ricorrente che al suo rappresentante legale, solleverebbe dei dubbi circa l'effettiva trasparenza del lavoro svolto dall'autorità inferiore. E.d Il ricorrente ha risposto all'invito del Tribunale circa la consultazione degli atti di causa della SEM con scritto del 10 luglio 2018, scusandosi per l'errore incorso nella richiesta di compulsazione atti, in quanto il documento da lui nominato non sarebbe esistente. In proposito, ha tuttavia rammentato che la sua richiesta era intesa anche a dargli la possibilità di consultare le fonti del quadro situazionale della SEM sullo Sri Lanka del (...), questione che non sarebbe ancora stata evasa dal Tribunale. Di convesso, ha chiesto un termine per pronunciarsi, dopo che avrà avuto accesso a tali atti, per completare il suo gravame. Nella stessa missiva, il rappresentante legale ha emesso anche delle osservazioni circa il procedimento per la scelta del collegio dei giudici, la quale sua richiesta differirebbe da quanto statuito nella decisione parziale del Tribunale D-1549/2017. Infine si è espresso anche circa la questione dei nominativi dei collaboratori della SEM, che a mente sua rappresenterebbe una carenza così importante della decisione avversata da non poter essere sanata in fase ricorsuale, e ne motiverebbe già di per sé sola la cassazione del provvedimento avversato ed il rinvio, per nuova decisione, della causa alla SEM. Sempre in data 10 luglio 2018, il ricorrente ha corrisposto tempestivamente l'anticipo spese richiesto dal Tribunale (cfr. risultanze processuali). F. Per il tramite della risposta datata 27 luglio 2018, l'autorità sindacata ha per lo più confermato quanto già considerato e concluso nella decisione avversata come pure nelle sue precedenti osservazioni. In aggiunta ha tuttavia sostenuto che non sussisterebbero dei fattori cumulativi di pericolo per il richiedente. Difatti le sue affermazioni relative al suo coinvolgimento in manifestazioni che avrebbero indotto membri del CID a prenderlo di mira, risulterebbero anch'esse essere vaghe, elusive, nonché incongruenti e quindi inattendibili. Anche il suo legame con due ex affiliati alle LTTE risulterebbe essere poco credibile. Quanto poi al fatto che egli abbia un famigliare all'estero, ciò non corroborerebbe ancora le persecuzioni da lui addotte. Del resto, molti altri famigliari del ricorrente, vivrebbero tutt'ora in patria, senza riscontrare alcun problema con le autorità srilankesi. G. Il 3 settembre 2018 l'insorgente ha presentato la sua replica. Dapprima egli si è soffermato nuovamente sull'erronea traduzione che sarebbe stata adempiuta delle sue dichiarazioni rese nel corso delle audizioni. A tal proposito, a differenza di quanto a torto motivato nella decisione impugnata, non si potrebbe giungere alla conclusione da tali traduzioni errate che il ricorrente abbia reso delle dichiarazioni incoerenti. In particolare, circa le mansioni svolte da quest'ultimo all'interno dell'associazione, la SEM avrebbe tratto una conclusione sbagliata in merito alle sue asserzioni. Invero, apparirebbe chiaramente desumibile dalle dichiarazioni rese in audizione, come in un primo tempo il ricorrente avrebbe riferito del suo compito principale ed in un secondo tempo, interrogato in merito, abbia esposto successivamente le altre sue attività secondarie. Proseguendo, l'insorgente ha contestato di non avere un profilo di rischio rilevante ai sensi dell'asilo. In primo luogo, circa la relazione che avrebbe legato il ricorrente ai conoscenti F._______ e G._______, la narrazione dell'insorgente, a differenza di quanto sostenuto dalla SEM, sarebbe chiaramente comprensibile e rilevante ai sensi dell'asilo. Ciò in quanto egli, attraverso entrambi i due amici e le attività comuni per feriti di guerra appartenenti alle LTTE, sarebbe entrato nel mirino delle autorità di sicurezza del suo Paese d'origine nonché sospettato di pianificare la riorganizzazione delle LTTE. Non convincerebbe neppure l'affermazione della SEM che il fatto che il ricorrente abbia uno zio ex militante nelle LTTE non sosterrebbe il suo rischio di persecuzione. Invero, riferendosi alla valutazione del TAF esposta nella sentenza di riferimento del 15 luglio 2016 già summenzionata, il ricorrente ha esposto che il legame con (precedenti) membri e sostenitori delle LTTE, rappresenterebbe uno dei fattori di rischio principali. A tal proposito, l'intensità del legame non sarebbe determinante, ciò che significherebbe che anche una lontana parentela con un ex simpatizzante della predetta organizzazione sarebbe sufficiente per motivare un arresto da parte delle autorità srilankesi. In casu, avendo uno zio che era (...), sarebbe chiaro che l'intera famiglia del ricorrente verrebbe sospettata di essere simpatizzante delle LTTE, quindi di convesso anche il predetto. Al contrario poi di quanto sostenuto dalla SEM in merito al fatto che diversi membri famigliari del ricorrente possano vivere indisturbati in Sri Lanka, egli ha addotto che al suo vecchio domicilio, sarebbero entrate delle persone sconosciute il (...), che avrebbero devastato la casa famigliare. Visti i trascorsi del ricorrente, a mente sua si tratterebbe con verosimiglianza preponderante di persone dell'apparato di sicurezza srilankese. Frattanto, sarebbe provato che il ricorrente è tutt'ora ricercato dal CID ed al suo ritorno egli sarebbe in pericolo, nonché subirebbe un pronto arresto. A supporto di tale evento, egli ha prodotto, con lo scritto, copia di 7 fotografie (cfr. documento rubricato dall'insorgente sub doc. 51) e due articoli di giornale datati (...) (uno in inglese ed uno in lingua tamil; cfr. documenti sub doc. 52 e 53). Dipoi, il ricorrente ha ribadito come la decisione dell'autorità inferiore non si fonderebbe sulla situazione vigente attualmente in Sri Lanka, ma su quanto era conosciuto fino all'estate 2016; situazione attuale che però sarebbe essenziale per potersi pronunciare in merito al pericolo per richiedenti l'asilo tamil, o per determinarsi circa la sussistenza di motivi d'inammissibilità o d'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. A tal proposito, il ricorrente ha introdotto - riportando e commentando alcuni punti del medesimo - un rapporto aggiornato sulla situazione dello Sri Lanka redatto dal suo rappresentante legale, e datato 15 agosto 2018 (cfr. sub doc. 68 - comportante un CD-ROM con all'interno il rapporto sulla situazione dello Sri Lanka del 15 agosto 2018 ed in separata cartella le fonti citate nel rapporto predetto numerate da 1 a 387). In particolare, egli ritiene come dalla metà del 2017, ma al più tardi dopo le elezioni presidenziali del febbraio 2018, in Sri Lanka il più debole indizio per un impegno nei confronti del separatismo tamil, possa comportare una persecuzione da parte dello Stato. A sostegno di tale situazione aggravata segnatamente per le persone di origine tamil, il ricorrente ha citato diversi eventi che sarebbero incorsi in Sri Lanka e che dimostrerebbero i suoi asserti, producendo a supporto 13 articoli giornalistici di (...) (cfr. sub documenti da n. 54 e n. 56) rispettivamente di (...) (cfr. sub documenti da n. 57 a n. 67) nel periodo dal (...) al (...). Di tale documentazione, come pure di quella precedentemente citata ed introdotta dal ricorrente con lo scritto del 3 settembre 2018, di cui il Tribunale ha preso conoscenza, si dirà per quanto necessario nei considerandi. Per il resto, nella sua replica, l'insorgente ha ribadito e confermato le precedenti motivazioni e conclusioni espresse nel ricorso. H. Con la sua duplica del 27 settembre 2018 l'autorità inferiore ha riaffermato le sue precedenti asserzioni e rinviato ai considerandi già espressi. In proposito ai mezzi di prova da n. 51 a n. 53 prodotti dall'insorgente, l'autorità inferiore ha però aggiunto quanto segue. A differenza di quanto sostenuto nel gravame circa il fatto che sarebbe avvenuto il (...) ove sarebbe stata devastata un'abitazione, la SEM giungerebbe a diversa interpretazione. Difatti, innanzitutto il danneggiamento della supposta casa dell'interessato, i cui attuali abitanti non sarebbero peraltro stati resi noti, non sarebbe forzatamente riconducibile alle autorità srilankesi e, quand'anche fosse, per i motivi addotti dal ricorrente. Tale conclusione verrebbe supportata dagli articoli di giornale prodotti dal medesimo insorgente, ove ci si limiterebbe a dimostrare che è avvenuto un fatto di violenza, quest'ultima ben presente e diffusa nel Paese. Peraltro, non sarebbe neppure dato a sapere se l'abitazione in parola sarebbe stata l'ultimo o il penultimo domicilio del ricorrente prima del suo espatrio. Inoltre, come sarebbe stato edotto dal medesimo rappresentante legale del ricorrente, tra (...) e (...), vi sarebbero stati dei chiari indizi secondo i quali vi sarebbe stato l'incremento di membri LTTE ed affini nel territorio srilankese, i quali avrebbero creato delle situazioni di pericolo per la popolazione. Come sarebbe rilevato nel mezzo di prova sub doc. 57, tale recrudescenza del fenomeno sarebbe stata fronteggiata dalle forze governative tramite azioni mirate nel (...) del Paese. Di conseguenza, l'alto tasso di criminalità derivante da tali situazioni di pericolo, oltreché non costituire un fattore rilevante in materia d'asilo, non supporterebbe nemmeno i motivi d'asilo invocati dal ricorrente. Gli altri mezzi di prova prodotti dall'insorgente (cfr. sub doc. 54 - 68) si limiterebbero a descrivere la situazione nel Paese d'origine dell'insorgente dal (...), ma non avrebbero alcuna attinenza con i motivi di fuga di quest'ultimo. I. Per mezzo della sua triplica del 19 ottobre 2018, l'insorgente ha segnatamente contestato che l'atto criminale, che sarebbe incorso al suo domicilio familiare, non sia correlato con la storia precedente di persecuzione da egli vissuta e quindi che sia irrilevante. Questo poiché la demolizione compiuta nella casa, ove il mobilio sarebbe stato completamente distrutto, sorpasserebbe un atto criminale "normale" e sarebbe secondo verosimiglianza preponderante ai sensi dell'art. 7 LAsi da mettere in relazione con la ricerca del ricorrente da parte delle autorità srilankesi. Peraltro, per la valutazione del profilo di rischio dell'insorgente, andrebbero esaminati il cumulo dei singoli fattori di rischio, in una valutazione complessiva degli stessi, e non soltanto di alcuni elementi come fatto erroneamente dall'autorità inferiore. Il patrocinatore dell'insorgente ha per di più sottolineato come nella duplica della SEM, questa non avrebbe preso posizione in ordine ai punti esposti nella replica dal ricorrente circa l'errata traduzione e le presunte incoerenze, come pure in merito al profilo di rischio dell'insorgente. Vi sarebbe quindi da partire dal presupposto che tali argomentazioni non sarebbero contestate dall'autorità inferiore. J. Nella sua quadruplica del 26 ottobre 2018, l'autorità di prime cure ha mantenuto la posizione e le conclusioni sino ad allora emesse. Ha tuttavia sottolineato come già con scritti del 3 luglio 2018 rispettivamente del 27 luglio 2018 la SEM si fosse espressa in merito all'infondatezza delle presunte inesattezze imputate dal rappresentante legale alla traduzione, nonché circa l'inesistenza di un profilo a rischio per il ricorrente. A tal proposito, la SEM ha espresso il suo disappunto quanto alle lacune della lingua italiana che avrebbe dimostrato il patrocinatore dell'insorgente e che genererebbero un'inutile ed ingiustificata mole lavorativa. Le osservazioni di quadruplica sono state trasmesse per conoscenza dal Tribunale al ricorrente con ordinanza del 13 novembre 2018 (cfr. risultanze processuali), con la quale si è pronunciata pure la chiusura dello scambio scritti. K. Con ulteriore missiva del 22 novembre 2018, l'insorgente ha essenzialmente rimandato al mittente le lacune nella lingua italiana poste a capo del rappresentante legale del ricorrente, rimproverando a sua volta delle carenze nella lingua tedesca da parte dell'autorità inferiore, che sarebbero state chiaramente evinte e motivate dal ricorrente in relazione alle audizioni da lui sostenute. Tramite ordinanza del 28 novembre 2018, il Tribunale ha trasmesso per conoscenza alla SEM il succitato scritto dell'insorgente, confermando per il resto la chiusura dello scambio scritti già disposta con ordinanza del 13 novembre 2018 (cfr. risultanze processuali). L. Per mezzo di uno scritto del 23 settembre 2021, il ricorrente ha presentato delle ulteriori considerazioni, prevalendosi segnatamente di una situazione mutata in peggio in Sri Lanka che avrebbe referenziato nel documento allegato al precitato scritto preparato dal suo rappresentante legale sulla situazione in Sri Lanka e datato 16 agosto 2021 (rubricato dall'insorgente sub doc. 51). Riferendosi anche a tale documento, nella stessa missiva, egli dapprima ritiene come visto il suo trascorso nelle LTTE, ed in particolare i suoi arresti che sarebbero avvenuti nell'(...), (...) e (...), egli sarebbe stato con verosimiglianza preponderante registrato in Sri Lanka da parte delle autorità di tale Stato quale terrorista. Difatti, a mente sua, le registrazioni nella cosiddetta "Black-List" di individui tamil con un passato nelle LTTE sarebbero quasi quadruplicate dal (...). Inoltre, l'insorgente osserva come dall'ultima analisi intrapresa dal Tribunale con sentenza del 28 maggio 2018, la situazione in Sri Lanka sarebbe massicciamente peggiorata. Questo in quanto la soglia secondo la quale una persona avente il profilo come quello del ricorrente sarebbe passibile da parte delle autorità srilankesi - in applicazione del draconiano "Prevention of Terrorism Act" - di un arresto e di una carcerazione di molti anni arbitrari, si sarebbe abbassata significativamente. In particolare dal (...) vi sarebbero stati, in relazione a tale normativa, innumerevoli arresti in rapporto con supposte attività terroristiche. Altresì, si sarebbe molto incrementata negli ultimi tempi la cadenza con la quale avverrebbero in Sri Lanka dei tentativi di riaccendere la causa LTTE con l'aiuto di tamil dall'estero. A mente del ricorrente, tali elementi fattuali, come pure le prove presentate tramite il doc. 51, avrebbero come conseguenza che il profilo dell'insorgente andrebbe rivalutato alla luce degli stessi. Invero, il predetto sarebbe già attualmente vittima di una possibile persecuzione riflessa in Sri Lanka, a causa dei trascorsi dello zio nelle LTTE, la relazione e le attività svolte per gli ex membri delle LTTE, F._______ e G._______, nonché il fatto che già prima del suo espatrio egli fosse caduto nel mirino delle autorità srilankesi, a causa del suo impegno per le vittime toccate dalla guerra. Quest'ultima evenienza, lo farebbe peraltro sospettare da parte delle autorità di sicurezza srilankesi che egli prenda parte al finanziamento ed alla nuova organizzazione delle LTTE, motivo per il quale sarebbero peraltro già stati sospettati i suoi colleghi F._______ e G._______ Egli ribadisce inoltre che, a causa dei suoi tre arresti, egli sarebbe stato chiaramente registrato nella Watch-List, se non addirittura nella Stop-List. A mente dell'insorgente, a causa della situazione per lui mutata in Sri Lanka, come pure il continuo uso da parte delle autorità del Prevention of Terrorism Act, egli attualmente avrebbe un profilo di rischio elevato e sarebbe toccato concretamente e direttamente dai cambiamenti intercorsi più recentemente in Sri Lanka. Egli vivrebbe inoltre in Svizzera già da (...) anni. Tale Stato, sarebbe secondo lui una "roccaforte" ("Hochburg") per la diaspora tamil, ed i tamil quivi viventi, oggi più di prima, sarebbero visti dalle autorità srilankesi come un rischio reale per la rinascita delle LTTE. Visti tali elementi, un arresto all'aeroporto nel caso di un suo rientro in Sri Lanka, non potrebbe pertanto essere evitato, come pure sussisterebbe il reale ed acuto pericolo di venire maltrattato. Egli avrebbe quindi un timore fondato, nel caso di un suo ritorno in patria, di subire una persecuzione rilevante ai sensi dell'asilo. In conclusione, egli postula per i motivi predetti la cassazione della decisione avversata con il rinvio all'autorità inferiore degli atti per nuova valutazione. Se tuttavia non venisse dato seguito a tale richiesta, egli chiede che il Tribunale tenga conto delle precedenti considerazioni, in quanto il ricorrente adempirebbe alle condizioni poste all'art. 3 LAsi e pertanto è da riconoscergli la qualità di rifugiato e da concedergli l'asilo in Svizzera. In quest'ultima evenienza, se il Tribunale non ammettesse il ricorso, egli chiede che sia disposto un dibattimento orale per le parti ai sensi dell'art. 57 cpv. 2 PA e 40 cpv. 2 LTAF. Ciò sarebbe necessario, in quanto la SEM si sarebbe sino ad ora rifiutata di considerare il contesto attuale srilankese ed anche il TAF, nelle sentenze rese negli ultimi mesi, non si sarebbe confrontata nel suo contenuto con il mutamento della situazione srilankese. Per tale dibattimento, egli suggerisce che il Tribunale possa richiedere, oltre agli avvisi delle parti, anche di quelli di esperti indipendenti, per chiarire il contesto. In tal senso, rinvia ad una sentenza del (...) del (...) che spiegherebbe in modo esemplare il potenziale di un tale procedere. In un passo successivo (cfr. p.to 3, pag. 6 seg. dello scritto del 23 settembre 2021), il ricorrente presenta anche alcune aggiunte e precisazioni riguardo ai motivi che si opporrebbero all'esecuzione del suo allontanamento in Sri Lanka. In particolare, visti i mutamenti referenziati, egli sarebbe chiaramente visto dalle autorità srilankesi come un sostenitore del separatismo tamil. A causa del suo profilo di rischio, nel caso di un suo rientro in patria, egli entrerebbe quindi nel mirino dell'apparato di sicurezza srilankese e sarebbe quindi vittima di persecuzioni proscritte dall'art. 3 CEDU. Egli ritiene quindi da ultimo che il nuovo mutamento della situazione in Sri Lanka da lui enunciato, andrebbe considerato anche per la valutazione dell'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Le argomentazioni riportate dall'insorgente in tale scritto come pure l'allegato al medesimo (cfr. sub doc. 51), di cui il Tribunale ha preso debita conoscenza, verranno trattati nei considerandi seguenti, soltanto nella misura in cui risultino necessari e pertinenti per la presente sentenza. Inoltre, il Tribunale osserva come le conclusioni ivi riportate verranno trattate in rapporto, ed ove il caso, in integrazione con quanto già postulato dal ricorrente nel gravame. Quale ulteriore annesso allo scritto del 23 settembre 2021, il ricorrente ha presentato al Tribunale una nota d'onorario datata al 23 settembre 2021 (cfr. documento rubricato dall'insorgente sub doc. 52). M. Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 nuova LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Il Tribunale tiene conto dello stato di fatto e di diritto esistente al momento in cui statuisce per determinare il timore di persecuzione futura o i motivi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, basandosi in particolare sulla situazione vigente nello Stato o nella regione in oggetto al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione intervenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.6 con ulteriori riferimenti citati; 2010/44 consid. 3.6).

4. La richiesta del ricorrente tendente alla comunicazione dei membri del collegio giudicante, è già stata evasa dal Tribunale in corso di procedura nella decisione incidentale del 25 giugno 2018, su riserva di eventuali modifiche dovute ad assenze, alla quale si rinvia in questa sede (cfr. supra lett. E.a). Ciò rammentato, il Tribunale conferma che ciascuno dei membri del collegio chiamato a pronunciarsi sulla causa è stato generato da una collaboratrice della Corte IV il 29 maggio 2018 con l'aiuto di un sistema informatico di ripartizione. Interventi nel sistema di designazione del collegio giudicante non ne sono stati intrapresi. Per il resto, circa la domanda riguardante la conferma della composizione casuale del medesimo collegio giudicante, non si entra nel merito (cfr. DTAF 2019 VI/6 consid. 4; a titolo d'esempio cfr. anche tra le tante la sentenza del Tribunale D-2429/2018 del 30 luglio 2021 consid. 2.2).

5. Il ricorrente, nei vari memoriali trasmessi al Tribunale, propone una serie di doglianze formali, le quali devono essere preliminarmente esaminate, in quanto se accolte sarebbero suscettibili di giustificare il rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore. 5.1 In primo luogo, il ricorrente ha sollevato diverse violazioni del suo diritto di essere sentito. 5.1.1 Il diritto di essere sentito, garanzia procedurale di rango fondamentale disciplinata dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; art. 26 e seg. PA). 5.1.2 Ulteriore corollario del diritto di essere sentito è l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenze del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 6.2 e F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata impugnandola in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). Al contrario, l'autorità commette una denegata giustizia formale proibita dall'art. 29 cpv. 2 Cost., se omette di pronunciarsi in relazione a delle censure che presentano una certa pertinenza, o di prendere in considerazione delle allegazioni e argomenti importanti per la decisione da rendere (cfr. DTF 141 I 557 consid. 3.2.1, 138 I 232 consid. 5.1,134 I 83 consid. 4.1, 133 III 235 consid. 5.2 e giurisprudenza ivi citata; DTAF 2013/23 consid. 6.1.1). 5.1.3 5.1.3.1 Dapprima, nel ricorso, l'insorgente ha formulato la richiesta di conoscere i nominativi delle persone che avrebbero sottoscritto la decisione avversata. Nel corso della procedura ricorsuale, con le sue osservazioni del 10 luglio 2018 (cfr. supra lett. E.d), il ricorrente ha inoltre aggiunto che tale lacuna sarebbe talmente crassa da non potere essere sanata in fase ricorsuale e che ne motiverebbe la cassazione per violazione del principio di essere sentito. 5.1.3.2 A tal proposito, occorre dapprima rilevare come il Tribunale si sia pronunciato sulla questione già con decisione parziale del 2 maggio 2018 nella causa di cui al ruolo D-1549/2017 (cfr. consid. 8) pubblicata quale DTAF 2019 VI/6, alla quale si rinvia senz'altro per ulteriori dettagli, onde evitare inutili ripetizioni (cfr. art. 109 cpv. 3 per rinvio dell'art. 6 LAsi). Tornando alla presente disamina appare che la decisione impugnata sia stata sottoscritta dalla persona portante la sigla "(...)" nonché, come evincibile dalla firma, in rimpiazzo del (...), da "N._______" (O._______). Come confermato dall'autorità inferiore nel suo scritto del 3 luglio 2018 (cfr. supra lett. E.c) che è stato inoltrato dal Tribunale al ricorrente, i collaboratori della SEM che avrebbero adottato la decisione sarebbero le persone con le sigle "(...)" rispettivamente "(...)" (quest'ultimo [...]), le quali sarebbero presenti nella lista dei collaboratori dell'Annuario federale del Dipartimento federale di giustizia e polizia, consultabile pubblicamente online. Da quest'ultimo (cfr. il sito internet consultabile https://www.staatskalender.admin.ch ), si evince facilmente come le succitate sigle si riferivano al momento dell'emanazione della decisione avversata rispettivamente alla signora P._______ ed al signor Q._______. Poiché tali nominativi risultano da una fonte consultabile pubblicamente, non sussiste in casu alcuna violazione del diritto a conoscere la composizione personale dell'autorità decidente giusta l'art. 29 cpv. 1 PA (cfr. DTAF 2019 VI/6 consid. 8.2). Inoltre, l'auditrice della SEM incaricata dell'audizione federale del (...) aprile 2018 era proprio la persona con la sigla "(...)" e quindi si può ben partire dal presupposto che fosse conosciuta dal ricorrente. Pertanto, non si ravvisa alcun elemento per annullare la decisione avversata e motivare un rinvio degli atti alla SEM per tale argomento. Le censure mosse nei confronti del provvedimento impugnato, risultano pertanto infondate e vanno conseguentemente respinte. 5.1.4 Successivamente il ricorrente lamenta di non aver potuto avere accesso all'insieme delle fonti confidenziali citate nel rapporto stilato sulla situazione dello Sri Lanka del (...) da parte della SEM (cfr. p.to 3.1, pag. 5 segg. del ricorso). Come già più volte deciso da questo Tribunale in merito, tale istanza è respinta (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale D-4191/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 5, E-626/2018 del 9 luglio 2018 consid. 5, D-109/2018 del 16 maggio 2018 consid. 6.2). Per gli stessi motivi, non v'è luogo di accogliere neppure la richiesta di fissazione di un termine per completare il ricorso dopo accesso a tali fonti. Per quanto attiene infine la questione a sapere in quale misura tale rapporto della SEM si fondi su delle fonti affidabili e probanti, la stessa non rileva del diritto di essere sentito dell'insorgente, ma dell'esame nel merito degli argomenti ricorsuali. 5.1.5 Concernente poi la richiesta di avere accesso agli atti di causa della SEM, segnatamente all'atto A10/2, la stessa richiesta è già stata trattata ed evasa dallo scrivente Tribunale nel corso dell'istruzione ricorsuale (cfr. supra lett. E.a e E.d). Non si entra pertanto ulteriormente in materia della medesima. Le ulteriori istanze probatorie saranno trattate più avanti (cfr. infra consid. 5.2.5, consid. 6 e consid. 9.4). 5.1.6 5.1.6.1 Il ricorrente ritiene altresì che l'autorità inferiore abbia violato il suo diritto di essere sentito nella misura in cui un'insufficiente ed imprecisa traduzione in italiano di alcune dichiarazioni dell'insorgente da parte della traduttrice presente nel corso delle sue audizioni, avrebbero comportato una valutazione negativa delle stesse da parte dell'autorità inferiore ritenendole incoerenti rispettivamente distorcendo i fatti narrati dal ricorrente. 5.1.6.2 Ora, le argomentazioni esposte dall'insorgente nel gravame a supporto della sua tesi non sono in alcun modo convincenti. Invero, in primo luogo il Tribunale osserva come sia nel verbale d'audizione sulle generalità che durante l'audizione sui motivi, egli ha asserito di comprendere "perfettamente" (cfr. verbale 1, lett. h, pag. 2 e p.to 9.02, pag. 10) rispettivamente "bene" (cfr. verbale 2, D1, pag. 1 e D131, pag. 14) l'interprete di lingua tamil presente. Nel corso di entrambe le audizioni, né il ricorrente, né l'osservatrice dell'opera assistenziale, hanno sollevato alcuna osservazione riguardo alla qualità o alla correttezza della traduzione o in relazione alle conoscenze della lingua italiana da parte delle traduttrici incaricate. A differenza di quanto sostenuto dall'insorgente sia nel suo ricorso che nella sua replica del 3 settembre 2018, nei verbali d'audizione tenuti, non è ravvisabile alcun elemento che possa concludere che le traduttrici responsabili non fossero state in grado di tradurre correttamente nella lingua italiana gli asserti dell'insorgente. La correttezza di questi ultimi, è stata peraltro confermata dal ricorrente stesso, con l'apposizione della sua firma su ogni pagina dei verbali. Da questi ultimi, non è inoltre deducibile alcun elemento che possa sostenere la conclusione che vi siano state delle incomprensioni tra la traduttrice incaricata ed il ricorrente nel corso dei verbali d'audizione, che possa aver generato un'errata od imprecisa traduzione delle dichiarazioni dell'interessato. 5.1.6.3 Ciò posto, quest'ultimo nel suo gravame apporta quali esempi a sostegno delle sue asserzioni, che laddove nel verbale d'audizione si sarebbe indicato "(...) motociclisti" per l'evento successo il (...) (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8), in realtà egli intendeva "(...) motociclette" ("[...] Motorräder", cfr. ricorso, pag. 12) ove normalmente - come sarebbe visibile anche dal mezzo di prova n. 5 prodotto con il gravame - gli agenti del CID prenderebbero posto in (...) su ogni motoveicolo, e quindi in totale si tratterebbe di (...) moto e (...) membri del CID, come poi avrebbe invece dichiarato nell'audizione successiva (cfr. verbale 2, D72 seg., pag. 8). Tuttavia, tali argomentazioni, visto quanto già sopra rimarcato in ordine alla corretta traduzione nel corso delle audizioni, non possono essere seguite. Inoltre il mezzo di prova n. 5 non è atto a dimostrare in alcun modo quali dichiarazioni l'insorgente abbia effettivamente riportato nei verbali d'audizione. Per il resto, le considerazioni dell'insorgente, si apparentano più ad un'errata considerazione dei fatti da parte dell'autorità inferiore piuttosto che ad una violazione del diritto di essere sentito. Concernente l'ulteriore presunta traduzione erronea, che sarebbe in seguito stata riportata anche nei fatti dalla SEM, ovvero del centro per "persone bisognose" che si troverebbe nel verbale d'audizione sulle generalità, allorché invece, come indicato anche nello stesso e nell'audizione seguente, si tratterebbe di persone vittime di guerra che, a causa di quest'ultima sarebbero state portate ad un'estrema povertà; non si comprende quale svantaggio possa esserne derivato per l'insorgente. Invero, a parte rammentare che lui stesso ha sottoscritto anche il verbale sulle generalità ove aveva dato anche tale definizione, confermandone quindi la correttezza, non si vede come la SEM non abbia tenuto in considerazione nella sua valutazione - per di più su tale aspetto non ha sussunto alcuna incoerenza dal profilo della verosimiglianza - del fatto che fossero persone bisognose in quanto toccate dalla guerra. Pertanto, dalla circostanza che l'autorità inferiore abbia preso quale riferimento nella decisione avversata l'accezione "centro destinato ad aiutare le persone bisognose" (cfr. p.to 3, pag. 2 della decisione impugnata), ovvero seguendo le prime asserzioni dell'insorgente (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8), non è ravvisabile alcuna violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente. Infine, circa l'ulteriore contestazione sollevata nella replica dall'insorgente riguardo al ruolo che egli avrebbe avuto all'interno dell'associazione; non si tratta in casu all'evidenza di una censura riguardante un'imprecisione della traduzione apportata, ma piuttosto attinente l'interpretazione e la valutazione della SEM di tali fatti, e quindi di un'errata considerazione dei fatti giuridicamente rilevanti. In tal senso, non è quindi ravvisabile neppure per quest'ultima evenienza, alcuna violazione del diritto di essere sentito del ricorrente. 5.2 5.2.1 Il ricorrente sostiene inoltre che l'autorità inferiore abbia violato il proprio obbligo di motivazione, non avendo preso in considerazione nella decisione avversata in alcun modo diversi elementi da lui sollevati nelle audizioni, e meglio: la situazione di rischio per lui derivante, dovuta alle tematiche politiche molto sensibili in rapporto al suo impegno politico; l'attività per l'associazione delle vittime di guerra da lui espletata; l'uccisione di I._______ nel (...); l'uccisione del (...) nel (...) del (...); la vicinanza agli ex membri delle LTTE F._______ e G._______, come pure del passato nelle LTTE dello zio del ricorrente. 5.2.2 Nella querelata decisione, l'autorità inferiore, dopo aver valutato come inverosimili le asserzioni rese dall'insorgente, ha concluso di poter esimersi dall'esaminare se i fatti addotti fossero rilevanti in materia d'asilo. Pur osservando che rilevanza e verosimiglianza sono condizioni cumulative per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo, e che quindi se i motivi addotti non danno titolo ad ottenere la protezione internazionale richiesta, non vi sarebbe necessità alcuna, ai fini dell'obbligo di motivazione, di esprimersi anche sulla loro rilevanza in materia d'asilo. Tuttavia, per quanto concerne la situazione di richiedenti l'asilo srilankesi, secondo la sentenza di riferimento E-1866/2015 del 15 luglio 2016 (cfr. consid. 6, 8 e 9), anche nel caso in cui i motivi d'asilo siano ritenuti inverosimili, occorre esaminare se il ricorrente possa vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all'esclusione dell'asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga (cfr. art. 54 LAsi). Nella medesima sentenza di riferimento precitata, il Tribunale ha analizzato la problematica del rischio, per i richiedenti tamil che rientrano in Sri Lanka, di essere l'oggetto di controlli accresciuti da parte delle autorità, se non persino di seri pregiudizi, sulla base di sospetti di legami con l'opposizione e segnatamente con il movimento delle LTTE, del quale le autorità temono sempre una rinascita. In tale sentenza il Tribunale ha esposto determinati fattori di rischio detti "forti", i quali sono di per sé soli suscettibili di fondare un timore di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo - l'iscrizione nella "Stop List" (cfr. consid. 8.4.3 e consid. 8.5.2); l'esistenza di legami presunti o avverati con le LTTE, attuali o passati, per quanto la persona sia sospettata, dal punto di vista delle autorità srilankesi, di voler riavviare il conflitto etnico nel Paese (cfr. consid. 8.4.1 e 8.5.3); nonché un impegno politico particolare in esilio contro il regime srilankese (cfr. consid. 8.4.2 e 8.5.4). Il Tribunale ha anche descritto dei fattori di rischio cosiddetti "deboli", ovvero quelli che non sono sufficienti presi singolarmente ed a sé stanti, per fondare un timore di persecuzione rilevante ai sensi dell'asilo. Rientrano in tale categoria: il ritorno in Sri Lanka senza alcun documento d'identità valido ed il rinvio forzato od il rimpatrio per l'intermediazione dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (cfr. ibidem, consid. 8.4.4); nonché la presenza di cicatrici ben visibili sul corpo del richiedente asilo (cfr. ibidem, consid. 8.4.5). Tuttavia questi ultimi, combinati con dei fattori di rischio forti, sono di natura da aumentare il pericolo incorso dal richiedente asilo di essere interrogato e controllato al suo ritorno in Sri Lanka. Inoltre, secondo il caso di specie, i fattori di rischio deboli possono essere pure tra loro combinati ed avverarsi determinanti per fondare un timore fondato di persecuzione (cfr. sentenza E-1866/2015 precitata consid. 8.5.5). Tali fattori di rischio devono quindi essere apprezzati in rapporto con tutti gli elementi del dossier, per determinare se siano o meno di natura a conferire un profilo di rischio all'interessato (cfr. sentenza del Tribunale E-807/2018 del 24 gennaio 2020 consid. 6.1.1). 5.2.3 In tali fattispecie, occorrerà esaminare in particolare se i fattori di rischio concreti, invocati e resi verosimili, siano suscettibili di fondare un timore di persecuzione in caso di ritorno. Tale esame si baserà su dei motivi posteriori alla fuga, ma tenendo conto di fattori di rischio che esistevano già prima della partenza. In tal senso, un cittadino sospettato di avere avuto dei legami con le LTTE può essere considerato come una minaccia per le autorità srilankesi in ragione della sua partenza dal Paese, allorché non era ritenuto pericoloso antecedentemente il suo espatrio (cfr. sentenza di riferimento precitata consid. 8.5.6). 5.2.4 Ora, per determinare se, in caso di ritorno, il ricorrente potesse avvalersi dei fattori di rischio sopra recensiti, l'autorità inferiore non poteva esimersi, come invece fatto nella decisione avversata, dall'esaminare la verosimiglianza di alcuni fatti giuridicamente rilevanti asseriti dall'insorgente, ovvero la sua presunta vicinanza a dei membri delle LTTE F._______ e G._______ come pure circa la sua parentela con lo zio che avrebbe militato nelle LTTE. Questioni che, come sollevato nel ricorso rettamente, non sono state trattate in nessun modo nella decisione avversata. Invero, tali elementi fattuali, per quanto possano avverarsi non pertinenti per la concessione dell'asilo, potrebbero entrare in linea di conto per valutare se il ricorrente sia esposto ad un pericolo nel caso di ritorno nel Paese d'origine. Sarebbe stato quindi necessario esaminare dapprima se tali fatti fossero stati resi verosimili dall'insorgente per poter in seguito verificare se costituiscono dei fattori di rischio in caso di ritorno. Ora, tali punti in questione, avrebbero dovuto essere esaminati per determinare se potevano costituire nella presente disamina dei fattori di rischio ai sensi della giurisprudenza summenzionata (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-807/2018 consid. 6.1.4). Alla luce di quanto precede, si ravvisa in tal senso da parte dell'autorità inferiore una lacuna nella motivazione della decisione impugnata che non risponde alle esigenze del diritto di essere sentito. Tuttavia, a differenza di quanto postulato dall'insorgente, tale carenza nella motivazione della decisione impugnata, non conduce in casu alla cassazione della medesima per violazione del suo diritto di essere sentito. Questo in quanto, d'un canto la SEM si è espressa in merito agli eventuali fattori cumulativi di pericolo del richiedente - anche in modo puntuale sulla verosimiglianza e pertinenza dei suoi legami con due ex membri delle LTTE come pure della sua relazione parentale con lo zio vivente all'estero - nella risposta al ricorso del 27 luglio 2018, come pure circa la rilevanza in materia d'asilo del fatto che sarebbe successo al domicilio familiare dell'insorgente il (...) nella sua duplica del 27 settembre 2018. D'altro canto, l'insorgente ha potuto impugnare con piena conoscenza di causa la decisione avversata - e ne è la prova l'articolato memoriale ricorsuale prodotto - come pure prendere posizione più volte in modo specifico circa la questione del suo profilo di rischio nei suoi scritti successivi, in risposta anche e specificatamente alle argomentazioni proposte dall'autorità inferiore in merito (cfr. la replica del 3 settembre 2018 e la triplica del ricorrente del 19 ottobre 2018). Altresì, per quanto attiene la rilevanza degli asserti dell'insorgente, il Tribunale dispone di pieno apprezzamento in materia. Sulla base degli elementi testé indicati, si giunge quindi alla conclusione che, sebbene la SEM abbia violato il diritto di essere sentito dell'insorgente con una motivazione lacunosa della decisione sindacata; tuttavia tale violazione è stata sanata nel corso della presente procedura ricorsuale, non conducendo pertanto questo Tribunale all'annullamento del provvedimento impugnato. 5.2.5 Per quanto concerne invece gli altri elementi fattuali che, a mente dell'insorgente, l'autorità inferiore non avrebbe trattato né citato nella decisione avversata, ovvero quanto attinente alla situazione di pericolo dovuta alle tematiche politiche molto sensibili dell'impegno politico del ricorrente ed alla sua attività per l'associazione delle vittime di guerra, come pure circa le uccisioni di I._______ e del (...) suo conoscente, si osserva quanto segue. A differenza di quanto ritenuto dall'insorgente la SEM, seppure brevemente, si è espressa circa le attività alle manifestazioni e per l'associazione succitata del ricorrente come pure a sostegno dei tamil, ritenendo come il suo timore nei confronti del CID non troverebbe alcun riscontro alla luce delle circostanze già ritenute inverosimili precedentemente (cfr. p.to II, pag. 4 della decisione impugnata). A tal proposito, si rammenta dipoi che il semplice fatto che il ricorrente non condivida il punto di vista della SEM non implica alcuna violazione dell'obbligo di motivazione (cfr. sentenza del Tribunale D-2659/2016 del 9 settembre 2016 consid. 6.5). Da ultimo, per quanto concerne le istanze probatorie proposte per tali elementi fattuali dall'insorgente (cfr. pag. 15 e 38 del ricorso), avendo l'insorgente avuta ampia possibilità di produrre i mezzi di prova che riteneva pertinenti per la sua causa, e non essendo in tal senso ravvisabile alcuna violazione dell'obbligo di motivazione dell'autorità inferiore - non avendo peraltro spiegato il ricorrente quali circostanze, non ancora da lui rivelate, intendesse provare con tali mezzi di prova ventilati e mai prodotti - le stesse sono respinte (cfr. in merito anche infra consid. 6). 5.3 5.3.1 Nel prosieguo della sua impugnativa (cfr. p.to 6.3, pag. 17 segg. del ricorso), il patrocinatore del ricorrente adduce una serie di argomentazioni a sostegno di una pretesa violazione del principio inquisitorio. 5.3.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., 2a ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). 5.3.3 La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. sentenza D-291/2021 consid. 7.2.1; Krauskopf/Emmenegger/Babey in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). Onde circoscrivere l'ampiezza dell'accertamento d'ufficio nel corso del procedimento occorre effettuare una ripetuta valutazione delle risultanze probatorie raccolte (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2008/24 consid. 7.2). Allorquando l'autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.4; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.144). I principi esposti delimitano sia l'attività istruttoria dell'amministrazione che quella del Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3; Moser/Beusch/ Kneubühler, op. cit., pag. 19 n. marg. 1.49; 3.117 e seg., in particolare 3.144). 5.3.4 Ritornando al caso in parola, il ricorrente si duole dapprima di un incompleto accertamento dei fatti dei medesimi punti già menzionati sopra al consid. 5.2.1 (cfr. p.to 6.3.2, pag. 17 del ricorso). In ordine ai medesimi, il Tribunale rileva in primo luogo come rispetto agli stessi si sia già pronunciato nei considerandi precedenti (cfr. supra consid. 5.2) e pertanto possa esimersi, onde evitare inutili ridondanze, dal pronunciarsi nuovamente in merito. Tuttavia, occorre rilevare come effettivamente essendo la valutazione della SEM manchevole rispetto alla presunta vicinanza del ricorrente a dei membri delle LTTE come pure circa la sua parentela con lo zio che avrebbe militato nelle LTTE, per le considerazioni già sopra addotte (cfr. supra consid. 5.2.4), l'autorità inferiore ha pure violato il suo obbligo inquisitorio, non stabilendo in modo completo il substrato fattuale circa tali elementi. Rispetto alle ulteriori circostanze fattuali, valgono invece le considerazioni già esposte sopra (cfr. supra consid. 5.2.5), e non si ravvisa in proposito alcun accertamento incompleto o inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore, per di più non avendo l'insorgente in merito eccepito alcunché di maggiormente concreto, salvo mosso una generica censura (cfr. p.to 6.3.2, pag. 17). Per i medesimi motivi testé invocati (cfr. supra consid. 5.2.4), e per ragioni di economia procedurale, il Tribunale rinuncia tuttavia al rinvio degli atti alla SEM per accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. 5.3.5 5.3.5.1 Sempre con riferimento al principio inquisitorio, il ricorrente rimprovera alla SEM, rispettivamente al Tribunale, un'incompleta e scorretta considerazione della situazione in Sri Lanka. Anche per quanto riguarda la decisione impugnata, malgrado non vi sarebbe esplicitamente menzionato, l'autorità inferiore si sarebbe fondata per la sua valutazione sul rapporto della SEM del (...) (recte: [...]), il quale sarebbe scorretto ed a tratti anche manipolato consciamente, ciò che sarebbe inequivocabilmente dimostrato dalle prese di posizione del 30 luglio 2016 e del 18 ottobre 2016 redatte dal patrocinatore del ricorrente, le quali sono state inoltrate contestualmente al gravame. Dal momento che la questione avrebbe un impatto diretto sull'esito della domanda, tutte le informazioni circa il paese d'origine, sarebbero giuridicamente rilevanti e ciò relazionate anche al caso specifico. In tale contesto, il rappresentante legale dell'insorgente fa presente di aver allegato un rapporto da lui redatto e riguardante la situazione in Sri Lanka del 12 ottobre 2017, il quale sarebbe attuale e completo secondo le fonti sino ad allora a disposizione. Più avanti, il patrocinatore ritiene come il preteso miglioramento della situazione dal punto di vista dei diritti umani in Sri Lanka dall'elezione del nuovo presidente L._______, da parte della SEM, non sarebbe corretto. Come confermato da diverse fonti ed organismi internazionali, le riforme nell'ambito giudiziario e di polizia promesse dal governo non avrebbero avuto luogo. In particolare, il "Prevention of Terrorism Act" sarebbe tuttora in vigore. Inoltre la tendenza della situazione dei diritti dell'uomo sarebbe tutt'altro che positiva, in special modo per le persone di etnia tamil, che subirebbero spesso tortura e trattamenti disumani e degradanti, in particolare allorché vengono arrestati, di cui il ricorrente ne indica nell'allegato ricorsuale alcuni esempi. Persecuzioni che rimarrebbero impunite. Le informazioni riportate dal rappresentante, dimostrerebbero pertanto come la prassi della SEM e del Tribunale violerebbe l'art. 3 CEDU. Egli fa altresì presente, come da recenti rapporti, risulterebbe che non soltanto le persone con un elevato profilo nelle LTTE rischiano delle persecuzioni in Sri Lanka, bensì anche giovani tamil, i quali non avrebbero alcun legame o soltanto molto lieve con le LTTE, e che pertanto andrebbe accertato in modo chiaro e preciso in ogni fattispecie se una persona possa o potrebbe entrare nel mirino delle autorità srilankesi. Più avanti (cfr. p.to 6.3.5, pag. 26 segg. del ricorso), il patrocinatore censura le a suo dire generalizzate valutazioni contenute nelle decisioni della SEM e del Tribunale circa la situazione in Sri Lanka ed aventi quale oggetto l'assenza di legame causale tra le attività in favore delle LTTE e la fuga o l'insufficiente intensità delle misure di sorveglianza messe in atto dall'apparato statale. Egli fornisce quindi un esempio concreto riguardante il caso di una persona di etnia tamil attiva nel reparto di propaganda delle LTTE che, nel (...) sarebbe stato condannato all'ergastolo dall'Alta Corte di E._______ per fatti risalenti al (...), ciò che smentirebbe in modo lampante le conclusioni cui giungerebbero ricorrentemente le autorità elvetiche. Il ricorrente fa in seguito presente come per ragioni storiche l'ordinamento giudiziario srilankese non conoscerebbe l'istituto giuridico della prescrizione e ne fornisce le conseguenze che a mente sua ciò comporterebbe, in particolare che persone con un legame passato o sospettato con le LTTE, possano essere in ogni tempo perseguite. In tal senso, egli cita e produce a sostegno dei suoi asserti alcuni mezzi probatori, riguardanti le risultanze riconducibili ad un procedimento svoltosi presso l'Alta Corte di K._______ ([...]), nonché quelle in relazione alla sentenza dell'Alta Corte di E._______ del (...). Da quest'ultima si evincerebbe peraltro in modo chiaro come la riabilitazione non equivarrebbe secondo le autorità srilankesi ad un'espiazione della pena per precedenti attività compiute nelle LTTE e che qualunque attività di supporto alla predetta organizzazione, anche se queste ultime risalgono a più di dieci anni addietro ed anche se la persona interessata era già stata arrestata o riabilitata, può condurre in ogni tempo all'introduzione di una procedura penale e di una pena motivate politicamente. Peraltro, la succitata sentenza, sarebbe stata mal interpretata dal Tribunale nella sua sentenza E-5637/2017 del 30 ottobre 2017 (cfr. la predetta al suo consid. 3.1.2). Inoltre la costante osservazione di persone di etnia tamil - anche ed in particolare della diaspora - andrebbe vista come parte del sistema di persecuzione delle autorità srilankesi di effettivi o sospettati sostenitori delle ex LTTE, che potrebbe condurre in ogni tempo ad una persecuzione rilevante ai sensi dell'asilo. Tale persecuzione potrebbe già risultare dall'ottenimento di documenti di viaggio da richiedenti l'asilo la cui domanda d'asilo è stata respinta e che devono rivolgersi al Consolato generale dello Sri Lanka dando così luogo ad una preparazione da parte delle autorità srilankesi per l'interrogatorio che verrà svolto una volta che la persona interessata è rientrata in Sri Lanka. Quest'ultima questione, sarebbe stata peraltro non correttamente tematizzata nella decisione della SEM del 27 aprile 2018, la quale sarebbe pure da ricondurre ad un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. Inoltre gli interessi politici in Svizzera ostacolerebbero una visione obiettiva e neutrale della situazione in Sri Lanka. Da ultimo, il ricorrente cita i diversi elementi fattuali che, a mente sua ed in relazione con la sentenza dell'Alta Corte di E._______ del (...) e della sentenza dell'Alta Corte di K._______ summenzionata, aumenterebbero il rischio, dopo il suo rientro in Sri Lanka, di essere ognitempo arrestato e che venga condotto contro di lui un procedimento penale arbitrario. 5.3.5.2 In primo luogo, circa la situazione vigente in Sri Lanka, occorre constatare come il ricorrente proceda con le sue argomentazioni essenzialmente confondendo aspetti formali con una valutazione che attiene prettamente il merito, di cui si dirà di seguito, cercando di sostituire la sua propria concezione della situazione securitaria vigente in Sri Lanka con quella delle autorità d'asilo elvetiche. Tuttavia, in proposito, si rammenta come il semplice fatto che l'autorità segua un'altra prassi per lo Sri Lanka rispetto a quella sostenuta dal ricorrente, giungendo ad una diversa valutazione delle motivazioni addotte, non indica che i fatti siano stati insufficientemente acclarati (cfr. sentenze del Tribunale D-4909/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 2.2 e D-8014/2016 del 2 ottobre 2017 consid. 3.8). Al contrario, e salvo quanto già sopra considerato, la SEM ha valutato le affermazioni del ricorrente - che si rammenta essere state ritenute inverosimili, giudizio su cui lo scrivente Tribunale si esprimerà di seguito - alla luce della situazione attuale in Sri Lanka. Nella decisione avversata non vi sono inoltre passaggi riferibili ad un recente miglioramento della situazione dal punto di vista dei diritti umani o trattanti la tematica della documentazione che andrebbe richiesta al Consolato generale dello Sri Lanka ed ai controlli che verrebbero intrapresi dalle autorità srilankesi nei confronti dei loro cittadini che rientrano dall'estero dopo la conclusione negativa della loro procedura d'asilo, cosa che rende poco comprensibili le doglianze corrispondenti del ricorrente. Per di più, nella misura in cui il patrocinatore del ricorrente critica a più riprese, ed in modo generalizzato, le decisioni dell'istanza inferiore così come le sentenze del Tribunale in altri procedimenti, non risulta necessario approfondire ulteriormente tali censure (cfr. sentenza del Tribunale E-6649/2018 del 24 novembre 2020 consid. 8.2). Per il resto, concernente i vari elementi che sarebbero rilevanti per ritenere un rischio accresciuto per l'insorgente di essere esposto a persecuzioni da parte delle autorità srilankesi nel caso di un suo rientro in patria, anche tali aspetti riguardano la valutazione sostanziale delle allegazioni addotte ed esulano invece da aspetti prettamente formali, e verranno quindi analizzati dappresso, per quanto non già trattati nei considerandi precedenti. Da ultimo, questo Tribunale ricorda come ha già avuto modo di sottolineare che l'iter previsto per l'ottenimento di documenti di viaggio non costituisce un motivo rilevante in materia d'asilo (cfr. DTAF 2017 VI/6 consid. 4.3.3). Non rientrando detto aspetto negli elementi determinanti per la decisione, nemmeno sussisteva la necessità di esperire misure d'istruzione o di approfondire altrimenti la questione da parte della SEM. 5.4 Riassumendo, non v'è motivo di annullare il provvedimento avversato e di rinviare la causa all'autorità inferiore per i motivi formali sollevati dall'insorgente nel gravame. 6. 6.1 Nell'eventualità di una valutazione sostanziale del suo ricorso da parte del Tribunale, il ricorrente presenta inoltre diverse richieste di assunzione prove, chiedendo che gli venga concesso un termine per inoltrare mezzi di prova concernenti l'attività dello zio nelle LTTE come pure quelle di F._______ e G._______ per le medesime. Altresì chiede un termine per presentare delle informazioni legate all'associazione per le vittime di guerra, in ordine all'uccisione di I._______ nel (...) rispettivamente del (...) nel (...) del (...) (cfr. p.to 8, pag. 38 del ricorso). 6.2 In merito alle succitate richieste probatorie, il Tribunale si è già pronunciato nei considerandi precedenti (cfr. supra consid. 5.2.5). In aggiunta, occorre rilevare come nel frattempo non si siano prodotte delle modifiche significative nel substrato fattuale, né il ricorrente ha fornito informazioni complementari e decisive su tali aspetti che impongano l'esperimento di ulteriori misure d'istruzione. Del resto, e come già sottolineato supra (cfr. consid. 5.2.5), il ricorrente ha avuto ampio modo e tempo di produrre, in ossequio al suo obbligo di collaborare (art. 8 cpv. 1 LAsi), gli eventuali mezzi probatori che riteneva rilevanti per la sua causa. In particolare, concernente lo zio, ha inoltrato quale unico mezzo di prova, copia del suo permesso di soggiorno (cfr. sub doc. 49). Ulteriore documentazione in merito, anche se ventilata dal mandatario dell'insorgente nel gravame (cfr. p.to 9.1, pag. 38 del ricorso), non ne è stata prodotta successivamente agli atti. Di conseguenza, non v'è alcuna ragione di fissare un termine per la presentazione di altre prove non meglio specificate. Per il che, le proposte di prova devono essere respinte, queste ultime non apparendo proprie a delucidare i fatti determinanti, essendo i predetti sufficientemente stabiliti (cfr. art. 33 cpv. 1 PA per rinvio dell'art. 6 LAsi). 7. 7.1 Nel merito, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 7.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Non è in ogni caso indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 8. 8.1 Tornando alla presente disamina, le allegazioni rilasciate dall'interessato e concernenti i fatti che l'avrebbero motivato alla sua partenza, risultano essere divergenti, a tratti contraddittorie, generiche ed illogiche, tanto da non apparire come il riflesso di un'esperienza realmente vissuta, segnatamente quanto al suo preteso ruolo nell'ambito dell'associazione per le vittime di guerra e delle manifestazioni a supporto in particolare per la causa tamil, ed alle consequenziali problematiche con il CID. 8.2 In primo luogo, si denotano le asserzioni incoerenti del ricorrente circa il ruolo che egli avrebbe svolto per l'associazione di aiuto alle persone colpite dalla guerra. Se difatti nella prima audizione egli ha riportato di avere in qualche occasione distribuito dei volantini, nonché partecipato ad alcune manifestazioni, negando esplicitamente di aver svolto altro per suddetta associazione (cfr. verbale 1, p.to 7.01 seg., pag. 7 segg.); ciò che inizialmente ha pure addotto nel corso della seconda audizione (cfr. verbale 2, D42 seg., pag. 5). Salvo poi, più avanti nell'audizione, riferire che egli invece avrebbe pure detenuto dei dati delle persone dalle quali avrebbe ricevuto dei soldi per l'associazione, ed avrebbe sempre visto la contabilità della stessa (cfr. verbale 2, D112 segg., pag. 12 seg.). Mansioni aggiuntive riportate soltanto in un secondo tempo dall'insorgente, e senza alcuna spiegazione plausibile che ne motivi la tardività. Invero, a differenza di quanto sostenuto nella sua replica dall'interessato, queste ultime non appaiono essere in alcun modo delle "attività secondarie" e per questo esposte soltanto in un secondo momento, ma delle mansioni essenziali che avrebbero pure avuto come esito il sequestro di materiale sensibile nell'ultimo episodio che si sarebbe svolto al domicilio famigliare dell'interessato da parte del CID e prima del suo espatrio (cfr. verbale 2, D111 segg., pag. 12 seg.). In secondo luogo, se dapprima egli ha riferito chiaramente, citandone pure le date, che avrebbe preso parte a (...) manifestazioni (cfr. verbale 2, D36 segg., pag. 5); poco più avanti ha invece riferito trattarsi di una (...) di manifestazioni che si sarebbero tenute soltanto nel corso del (...) (cfr. verbale 2, D44 seg., pag. 6), ciò che appare all'evidenza discrepante con quanto affermato in precedenza. 8.3 Anche circa le ricerche ed i due arresti che egli avrebbe subito da parte del CID, le dichiarazioni rilasciate in merito dal ricorrente non appaiono essere maggiormente coerenti. 8.3.1 Se invero nel corso della prima audizione, egli ha riferito che tra la prima consegna di flyer alla quale egli avrebbe preso parte dopo l'uccisione di I._______ e la prima incursione di membri del CID al suo domicilio, sarebbero trascorsi soltanto pochi giorni (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8); successivamente invece i due eventi sarebbero avvenuti a più di (...) di distanza (cfr. verbale 2, D40, pag. 5; D46 segg., pag. 6). Inoltre pure la descrizione del primo fermo da parte del CID, che sarebbe avvenuto il (...), contiene diversi elementi discrepanti. Dapprima il ricorrente ha difatti asserito che gli agenti del CID sarebbero stati (...), (...) dei quali si sarebbero avvicinati al suo domicilio. Successivamente, nel corso dell'audizione federale, ha invece riferito che gli agenti coinvolti nel suo fermo fossero (...) (cfr. verbale 2, D48, pag. 6), per poi, senza alcuna spiegazione plausibile sostenere trattarsi di (...) persone, (...) delle quali sarebbero venute verso casa sua e (...) sarebbero invece rimaste sui motoveicoli (cfr. verbale 2, D51 seg., pag. 7). Altresì, se in un primo momento egli ha riferito che sarebbe stato interrogato in una vecchia casa, con all'interno un tavolo e due sedie, e che l'interrogatorio avrebbe toccato in particolare il fatto se fosse lui ad aver distribuito i volantini nel corso della manifestazione e se conoscesse G._______, nonché che prima di rilasciarlo gli agenti lo avrebbero minacciato di non partecipare più ad alcuna manifestazione (cfr. verbale 1, p.to 7.01 seg., pag. 8 seg.). In un secondo momento, egli ha invece allegato di essere stato portato in una vecchia casa ove vi sarebbe stata soltanto una sedia ed un tavolo, nonché lo avrebbero interrogato non soltanto in merito a G._______ ma anche circa F._______, non riportando inoltre alcuna minaccia che gli sarebbe stata rivolta dagli agenti (cfr. verbale 2, D48 segg., pag. 6 segg.). 8.3.2 In merito al secondo fermo che il ricorrente riferisce aver subito da parte dei membri del CID, si osserva quanto segue. D'un canto, il fatto che egli abbia riferito di essere stato preso da (...) motociclisti nella prima audizione (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8), allorché nella seconda ha allegato trattarsi invece di (...) moto con (...) persone a bordo, (...) in sella ad ogni motoveicolo (cfr. verbale 2, D72, pag. 8), può effettivamente essere relativizzato e non risultare determinante. Ciò in quanto, essendo che anche un amico sarebbe stato preso nel medesimo frangente, è plausibile che il ricorrente nel corso del primo verbale abbia unicamente nominato i motociclisti che avrebbero inseguito e preso lui, e non quelli invece che avrebbero prelevato l'amico e di cui invece ne ha fatto menzione soltanto nella seconda audizione. Anche il luogo esatto in cui sarebbe stato condotto dai CID, che in un primo momento si sarebbe trattato di un "centro militare" (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8); allorché in un secondo momento in una vecchia casa accanto ad un campo militare (cfr. verbale 2, D75 segg., pag. 9), non appare essere così incoerente e poter essere relativizzato come proposto dal ricorrente nel suo gravame. D'altro canto, la dinamica dell'arresto presentata dall'insorgente nelle due audizioni, presenta degli elementi che per la loro incoerenza non risultano essere in alcun modo spiegabili. Se invero dapprima il ricorrente ha asserito che sarebbe stato interrogato e poi liberato la stessa sera del fermo (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8); nel corso della seconda audizione ha invece pure riferito di essere stato dapprima minacciato con una pistola dagli agenti perché parlasse ed in seguito anche picchiato, essendo per il resto stato liberato soltanto al mattino del giorno seguente (cfr. verbale 2, D74, pag. 8). Questionato in merito a tali discrepanze, l'insorgente è tornato sui suoi passi, riferendo che lo avrebbero liberato la notte, ma che il suo ritrovamento da parte di un gruppo di (...) sarebbe avvenuto il mattino dopo (cfr. verbale 2, D105, pag. 11 seg.), senza però di fatto riuscire a spiegare l'importante contraddizione. Inoltre, interrogato successivamente circa quanto sarebbe successo nel corso dell'interrogatorio, il ricorrente non ha più in alcun modo accennato alle minacce che avrebbe subito dagli agenti con una pistola puntata alla tempia, allegando invece varie forme di maltrattamenti e pestaggi subiti (cfr. verbale 2, D125, pag. 13). Per di più, se nel corso del primo verbale, il ricorrente ha asserito che sarebbe stato interrogato circa dove si trovasse F._______; successivamente invece si sarebbe trattato non soltanto di un interrogatorio circa F._______, ma anche riguardo a G._______, portante in particolare sul fatto se queste persone avessero delle armi o dei soldi, e riguardo a quest'ultimo pure dove si trovasse (cfr. verbale 2, D56 segg., pag. 7 seg.; D83, pag. 9). Non è inoltre in alcun modo comprensibile come mai il ricorrente abbia dapprima affermato che il CID avrebbe "chiesto direttamente a queste due persone se avevano ancora con loro delle armi o i soldi provenienti dal gruppo LTTE" (cfr. verbale 2, D62, pag. 7); salvo poco dopo, interrogato più approfonditamente in merito alle circostanze, contraddirsi affermando invece che tale quesito sarebbe stato posto direttamente a lui (cfr. verbale 2, D63 seg., pag. 7). Difatti, non risulta in alcun modo convincente la giustificazione addotta dall'insorgente per spiegare tale discrepanza significativa, ovvero che non avrebbe compreso bene il quesito posto (cfr. verbale 2, D64, pag. 8), in quanto la sua prima risposta risulta univoca e senza elementi che ne dimostrino un qualche fraintendimento da parte dell'insorgente. 8.3.3 In merito poi al terzo episodio, ove il CID lo avrebbe nuovamente cercato al suo domicilio, e che sarebbe avvenuto secondo le sue dichiarazioni il (...) (cfr. verbale 2, D88 segg., pag. 10 seg.), occorre rilevare quanto segue. Sorprende dapprima che l'insorgente nel corso della seconda audizione abbia inizialmente asserito che dopo il (...) non sarebbe più stato ricercato, ma che si sarebbe sentito seguito, avendo partecipato ancora a delle manifestazioni (cfr. verbale 2, D85 segg., pag. 9 seg.); salvo poi in modo incredibile contraddire quanto poco prima addotto, riferendo che il (...) il CID lo avrebbe nuovamente voluto arrestare e per questo egli sarebbe fuggito dal domicilio familiare (cfr. verbale 2, D88 segg., pag. 10). Inoltre, egli in un primo momento ha riportato tale evento come un fatto del quale avrebbe avuto conoscenza da terzi (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8); allorché in seconda battuta egli ha invece riferito trovarsi in casa al momento dell'irruzione dei membri del CID, affacciandosi addirittura alla porta a vedere chi fosse (cfr. verbale 2, D91, pag. 10). La dinamica descritta, è stata però nuovamente smentita da una terza versione che egli ha fornito subito dopo, ove ha affermato trovarsi invece, al momento dell'arrivo degli agenti, all'esterno della casa, all'interno del terreno di casa sua, e che avrebbe scavalcato il muro vicino non appena li avrebbe visti arrivare, essendo venuto a conoscenza dell'identità di tali persone soltanto al telefono dalla madre (cfr. verbale 2, D92 segg., pag. 10). Questionato anche in merito a tale importante incongruenza nella descrizione dell'episodio, l'insorgente non soltanto non è stato in grado di spiegare la stessa, ma al contrario ha fornito in parte una versione ancora parzialmente discrepante alle precedenti, allegando che si sarebbe trovato al telefono dietro casa, ed avrebbe visto trattarsi di queste persone, scavalcando immantinente il muro di recinzione (cfr. verbale 2, D99, pag. 11). 8.3.4 Inoltre, vi sono ulteriori incoerenze nelle asserzioni dell'insorgente, che concorrono a minare fortemente il suo intero narrato. Se invero egli allorché ha esposto liberamente i suoi motivi d'asilo, nella seconda audizione, ha spiegato di essere stato fermato anche in strada da parte delle autorità, nonché che nelle incursioni queste ultime avrebbero cercato documenti ed altre cose al suo domicilio (cfr. verbale 2, D30, pag. 4); di tali fermi in strada non se ne trova alcuna menzione né nel primo verbale, né nelle dichiarazioni rilasciate successivamente dall'insorgente nel corso della seconda audizione (cfr. verbale 2, D31 segg., pag. 4 segg.). A parte l'episodio accaduto il (...), ove membri del CID avrebbero portato via dal domicilio familiare vari suoi effetti personali (cfr. verbale 2, D91, pag. 10), il ricorrente non ha allegato in alcun altro evento che le autorità avrebbero ricercato e preso qualsivoglia documento o effetto personale, come invece addotto in un primo tempo. 8.3.5 Le allegazioni rilasciate dall'insorgente paiono anche caratterizzate da riferimenti generici e poco persuasivi proprio sui presunti contatti alla base del timore di subire delle persecuzioni. Invero la descrizione della vecchia casa dove egli sarebbe stato condotto in entrambi i due arresti, risulta essere del tutto stereotipata, in quanto si limita ad elencare la presenza di un tavolo ed una o due sedie, e nel secondo episodio che quest'ultima si sarebbe trovata vicino ad un campo militare ad B._______. Salvo però, rispondere di non conoscere il nome del campo militare (cfr. verbale 2, D77, pag. 9), e non contenendo le sue affermazioni per i due episodi alcuna differenziazione concreta a livello descrittivo. Altresì, questionato in merito al contenuto dell'interrogatorio del (...), egli ha offerto una risposta epigrafica, in forma diretta, riferendo che i membri del CID presenti gli avrebbero chiesto dove si trovasse G._______ e dove avrebbe nascosto le armi (cfr. verbale 2, D83, pag. 9). Non ha peraltro fornito alcun dettaglio circa le ferite riportate in tale evento, asserendo unicamente di essere stato pieno di sangue e molto debole, nonché di non avere "la testa per pensare" (cfr. verbale 2, D80, pag. 9), né per quale motivo e quale ruolo avrebbe avuto l'amico che rientrava con lui da una festa, perché venisse prelevato ed interrogato pure lui da membri del CID (cfr. verbale 2, D71 segg., pag. 8 seg.). 8.3.6 La versione resa dall'insorgente, appare anche per certi versi, illogica. Pare infatti contrario alla logica il comportamento tenuto dalle autorità srilankesi che, malgrado avrebbero avuto sia delle prove circa la partecipazione alle manifestazioni ed alla distribuzione dei volantini da parte del ricorrente (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8), che in relazione alle sue conoscenze di G._______ e di F._______, e dell'associazione da loro fondata, anche tramite le sue dichiarazioni (cfr. verbale 2, D48 segg., pag. 6 segg.; D111 segg., pag. 12 seg.), se realmente avessero voluto arrestarlo, come egli temerebbe (cfr. verbale 2, D130 seg., pag. 14), non abbiano più fatto alcuna ricerca né presso il suo domicilio né altrove, dopo l'irruzione del (...) (cfr. verbale 2, D97, pag. 11), accontentandosi soltanto di fermare in un'occasione il fratello (...) chiedendogli dove fosse (cfr. verbale 2, D97, pag. 11). Il fatto poi che delle persone sconosciute si sarebbero introdotte nel domicilio famigliare del ricorrente il (...), come da egli asserito in corso di procedura ricorsuale, ed avrebbero distrutto molti oggetti e finestre della casa, non prova inoltre in alcun modo, come sostenuto dall'insorgente nella sua replica, né l'identità degli autori di tale azione, né che fossero alla ricerca dell'insorgente o che tale evento avesse un qualsivoglia legame con quanto avrebbe subito il medesimo in precedenza. Egli non è peraltro mai stato incriminato dalle autorità del suo Paese d'origine (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 9) né ha subito delle ripercussioni tangibili, ciò che ci si sarebbe potuto attendere, come segnalato anche dal suo patrocinatore anche per delle attività marginali in favore delle LTTE, se effettivamente le attenzioni del CID fossero state riposte nell'interessato. Da ultimo, come denotato rettamente dalla SEM nella decisione avversata, anche il comportamento tenuto dall'insorgente al momento dell'imbarco, ovvero esibendo il suo biglietto ed il boarding ticket con la sua identità (cfr. verbale 2, D26 segg., pag. 4), è un serio elemento contrario al fatto che egli temesse delle ripercussioni di qualsivoglia natura da parte delle autorità del suo Paese d'origine, ed in particolare dal CID. 8.3.7 Oltremodo, nemmeno i mezzi di prova prodotti asseverano le tesi del ricorrente. I vari articoli di giornale presentati dall'insorgente con la sua replica (cfr. sub doc. 54 - doc. 67), come pure il rapporto sulla situazione nella regione del R._______ inoltrato con il ricorso (cfr. sub doc. 6) e le schermate con fotografie di agenti (cfr. sub doc. 5) non riguardano infatti in alcun modo individualmente e direttamente l'insorgente, e non sono pertanto atti a provare la versione dei fatti avanzata. Neppure l'evenienza che l'insorgente abbia un supposto zio soggiornante quale rifugiato all'estero (cfr. sub doc. 49), non avvalora in alcun modo le dichiarazioni da lui rese nel corso della procedura di prima istanza. Concernente poi le copie delle fotografie (cfr. sub doc. 51) ed i due articoli di giornale in originale (cfr. sub doc. 52 e doc. 53), gli stessi danno unicamente atto di un evento criminale che sarebbe avvenuto in una casa a S._______ - B._______, ma non apportano alcun elemento a favore del fatto che d'un canto tale evento sia effettivamente avvenuto al domicilio famigliare dell'insorgente, e d'altro canto che gli autori di tale azione distruttiva sia da ricercare nelle autorità srilankesi e poiché stavano ricercando l'insorgente come proposto dal ricorrente nella sua replica. Per di più, come evincibile dalla stessa traduzione del giornale in lingua tamil (cfr. atto SEM A38/1), tale azione pare essere apparentabile piuttosto ad un'azione criminale - dati segnatamente gli utensili utilizzati (dei [...] e delle [...]), il fatto che delle aggressioni simili fossero già avvenute in altre (...) case il (...), nonché che la polizia si sarebbe recata sul posto ed avrebbe iniziato ad effettuare le indagini del caso - che ad una qualsivoglia ripercussione nei confronti dei famigliari dell'insorgente, visti i pregressi del medesimo, secondo la tesi sostenuta dallo stesso nella sua replica. 8.4 Alla luce di tutto quanto precede, si deve partire dall'assunto che le asserzioni del ricorrente in merito alle supposte vicissitudini con le forze di sicurezza srilankese, da un punto di vista complessivo, non ossequino le condizioni di verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi. Seppure non si possa completamente escludere un qualsivoglia contatto del medesimo con degli ex membri LTTE o qualche tipo di legame con un'associazione di aiuto alle vittime di guerra gestita dai medesimi, visto quanto sopra enucleato, neppure può essere ritenuto plausibile un suo ruolo significativo all'interno della medesima associazione o lo svolgimento di attività sensibili agli occhi delle autorità srilankesi per la medesima o in favore dei tamil. 9. 9.1 Rimane ancora da determinare se per il ricorrente vi sia un timore fondato, sia oggettivamente che soggettivamente, di essere esposto ad una persecuzione futura nell'eventualità di un suo ritorno in Sri Lanka (art. 54 LAsi), anche per i fattori esistenti già prima del suo espatrio e tenuto conto della situazione attuale in tale Paese (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2). Invero, come già sopra esposto (cfr. supra consid. 5.2.2-5.2.3) nella sentenza E-1866/2015 del 15 luglio 2016, il Tribunale ha analizzato nel dettaglio la situazione dei cittadini srilankesi che fanno ritorno in patria. In tale ambito è stato possibile rilevare che non esiste un rischio serio e generalizzato di arresto e di tortura per le persone di etnia tamil rinviate in Sri Lanka dalla Svizzera (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.3). Nondimeno, vi sono da recensire alcuni indicatori che presi singolarmente prefigurano possibilità marcate di subire una futura persecuzione determinante in materia d'asilo - già analizzati supra al consid. 5.2.2 al quale si rinvia - come pure dei fattori di rischio più deboli che, pure non risultando singolarmente determinanti, se cumulati fra loro possono accrescere i rischi per i rimpatriati di essere sottoposti ad accertamenti fondando, in casi determinati, un timore di persecuzione rilevante in materia d'asilo (si rinvia per ulteriori dettagli supra ai consid. 5.2.2-5.2.3). 9.2 9.2.1 Dapprima, circa le critiche mosse dall'insorgente nel ricorso e nella sua replica del 3 settembre 2018, alla succitata sentenza ed alle sue argomentazioni in proposito, come pure alle motivazioni presentate dal ricorrente nel suo scritto del 23 settembre 2021, si osserva come il Tribunale abbia già avuto modo di confrontarsi a più riprese con le censure del suo patrocinatore in merito al preteso peggioramento della situazione politica e dei diritti dell'uomo in generale in Sri Lanka, senza che venissero intravviste ragioni che necessitassero un adeguamento dei principi di cui alla precitata giurisprudenza (cfr. sentenze del Tribunale D-2429/2018 del 30 luglio 2021 consid. 5.2, D-5461/2018 del 15 ottobre 2019 consid. 9.4 e D-12/2019 del 4 giugno 2019 consid. 8.4). In particolare, il Tribunale ha ritenuto che l'esito delle elezioni comunali del 10 febbraio 2018 non cambiava nulla all'apprezzamento espresso precedentemente quanto al rischio di persecuzione delle persone di etnia tamil che rientrano in Sri Lanka (cfr. sentenze del Tribunale D-2807/2018 del 7 maggio 2019 consid. 9.5, E-2504/2018 del 20 marzo 2019 consid. 5.3.4). Certo, dal momento dell'inoltro del gravame, vi sono stati diversi cambiamenti sia dal profilo politico che da quello securitario, in particolare delle tensioni politiche, l'attentato terroristico risalente alla Pasqua del 2019, come pure l'elezione di Gotabaya Rajapaksa alla presidenza. A seguito di tali eventi, in generale, gli osservatori internazionali e le minoranze etniche e religiose, temono maggiore repressione ed un aumento della sorveglianza nei confronti di attivisti per i diritti umani, di giornalisti e di persone contrarie o critiche verso il governo. Sebbene non si possa escludere una possibile accentuazione delle misure repressive adottate nei confronti di alcune categorie di persone, non v'è all'ora attuale alcun motivo per ritenere che ciò comporti il rischio di persecuzione collettiva di interi gruppi di persone (cfr. sentenze del Tribunale E-4300/2018 del 29 giugno 2020 consid. 7.7.4, E-2915/2020 del 24 giugno 2020 consid. 6.3, D-1466/2020 del 23 marzo 2020 consid. 5.5). I cambiamenti recensiti dal ricorrente - anche nel suo ultimo scritto del 23 settembre 2021 e nel documento ad esso allegato (sub doc. 51) - mettono piuttosto in luce che, i fattori di rischio presentati nella sentenza di riferimento E-1866/2015 del 15 luglio 2016, che potrebbero condurre al riconoscimento di un pericolo rilevante ai sensi dell'asilo per delle persone di etnia tamil che rientrano in Sri Lanka, ora come prima risultino attuali e debbano ancora essere analizzati (cfr. in tal senso anche la sentenza del Tribunale D-2429/2018 consid. 5.2). In tali circostanze, non v'è luogo di ammettere che la situazione delle persone di etnia tamil sia mutata in Sri Lanka a tal punto che il ricorrente possa essere fondato a temere una persecuzione futura in ragione della sua sola etnia. 9.2.2 Inoltre riguardo alla sentenza dell'Alta Corte di E._______ del (...) pronunciata contro un anziano membro delle LTTE, di cui il ricorrente si è prevalso nel suo gravame, allegando in sostanza che tale decisione rimetterebbe in causa l'analisi effettuata dalle autorità d'asilo svizzere sulla questione securitaria nel suo paese d'origine, in particolare per ciò che concerne gli ex affiliati e militanti delle LTTE; il ricorrente non può prevalersi valevolmente di tale decisione dell'Alta Corte di E._______. Tale giudizio, pronuncia difatti la reclusione a vita di un ex membro delle LTTE e non ha alcun legame diretto con la situazione individuale e concreta del ricorrente e, pertanto, rimane senza alcuna incidenza nella fattispecie (cfr. sentenze del Tribunale D-2140/2018 del 18 agosto 2021 consid. 7.7.4.2, D-616/2018 del 21 aprile 2021 consid. 8.1.1 e giurisprudenza ivi citata, D-7345/2017 del 14 dicembre 2020 consid. 4.8.3-4.8.4, D-2807/2018 consid. 9.5). Mutatis mutandis, quest'ultima conclusione vale anche per la citata sentenza dell'Alta Corte di K._______, che all'evidenza non ha alcun legame diretto con la presente causa e si differenzia nettamente dalla medesima. 9.3 Proseguendo, nel caso in parola l'insorgente non presenta alcun profilo di rischio particolare. Invero, in primo luogo non vi sono motivi per ritenere, a differenza di quanto sostenuto sia nel gravame che nello scritto del 23 settembre 2021 dall'insorgente, che egli figuri su di una lista di sorveglianza. Il ricorrente non è difatti stato in misura di rendere verosimili degli atti pregiudizievoli che sarebbero sopraggiunti prima dell'espatrio o dopo il medesimo da parte delle autorità srilankesi. Altresì, al contrario di quanto allegato sia nel gravame, sia nel complemento di cui alla missiva del 23 settembre 2021, il ricorrente non ha mai addotto nel corso della procedura di prima istanza di essere stato sospettato dalle autorità srilankesi di voler finanziare e partecipare alla riorganizzazione delle LTTE (cfr. p.to 11.2, pag. 43 del ricorso e p.to 1.2., pag. 3 dello scritto del 23 settembre 2021), ma soltanto che volessero avere delle informazioni su G._______ e F._______ da parte sua, in quanto sarebbero stati questi ultimi i sospettati dalle autorità a voler riformare le LTTE (cfr. verbale 2, D61 segg., pag. 7 segg.). Visto poi che tali contatti con queste persone, anche fossero ritenuti plausibili, non hanno comunque comportato per il ricorrente dei seri pregiudizi data l'inverosimiglianza delle sue allegazioni in merito (cfr. supra consid. 8), non si può partire dall'assunto che in specie esistano legami presunti o effettivi con le LTTE che, dal punto di vista delle autorità, possano essere interpretati quale volontà di voler riaccendere il conflitto etnico nel paese, anche in futuro. Per di più, le presunte relazioni di uno zio con le LTTE - quand'anche date per assunte - non costituiscono in casu un fattore di rischio rilevante (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-5504/2019 del 25 febbraio 2021 consid. 7.7.1). Questo, anche considerato che risultava una persona di cui la famiglia del ricorrente, e quest'ultimo stesso, non avrebbe avuto più alcuna informazione del medesimo parente già da prima della fine della guerra e sino almeno al (...) del (...) (cfr. verbale 2, D36 segg., pag. 5) e che il contatto diretto con lo stesso non è stato in alcun modo sostanziato dall'insorgente. Il fatto poi che il ricorrente si sia procurato una copia del documento del supposto zio vivente in H._______ già dal (...) (cfr. pag. 38 del ricorso) dopo il suo espatrio, non è un'evenienza che faccia inferire che le autorità srilankesi si interessino per questo motivo al ricorrente. Al contrario quindi di quanto concluso nel suo scritto del 23 settembre 2021 dall'insorgente (cfr. p.to 1.2. e 1.3., pag. 3 del predetto scritto), il Tribunale non ravvede in tale relazione parentale, alcun motivo oggettivo per il ricorrente di temere degli atti di persecuzione riflessa da parte delle autorità srilankesi nel caso di un suo rientro in Sri Lanka. Inoltre, anche il fatto che il ricorrente avrebbe partecipato alla distribuzione di volantini dopo l'uccisione di I._______ come pure di un (...) suo amico, anche fossero delle evenienze ritenute verosimili, non sono atte a motivare un profilo di rischio particolare per l'insorgente, atteso come il medesimo non ha allegato di aver subito alcuna ripercussione verosimile conseguente a tale sua partecipazione. Ancora, se l'assenza dal suo Paese d'origine è certo di natura da attirare sul ricorrente le attenzioni delle autorità srilankesi, le quali potrebbero interrogarlo al suo rientro (cfr. sentenza del Tribunale D-2140/2018 del 18 agosto 2021 consid. 7.5 con ulteriore riferimento citato), nulla permette di ammettere che una tale procedura possa implicare per lui delle misure ex art. 3 LAsi. Invero, la sua appartenenza all'etnia tamil, la sua età, come pure la sua provenienza dal (...) dello Sri Lanka - che a differenza di quando sostenuto dall'insorgente nel gravame (cfr. pag. 44 del ricorso), egli per quanto nato a J._______ (nel distretto di R._______) e trascorso i primi di anni di vita nello stesso (cfr. verbale 1, p.to 1.07, pag. 3 e p.to 1.17.04, pag. 4), già dal (...) e sino all'espatrio ha vissuto ed avuto il suo domicilio ufficiale a B._______, sito nel distretto di D._______ (cfr. verbale 1, p.to 2.01 seg., pag. 4 seg.) - la durata del suo soggiorno in Svizzera ed il fatto di avervi depositato una domanda d'asilo, nonché l'assenza allegata di un passaporto per entrare in Sri Lanka, rappresentano dei fattori di rischio così leggeri che, presi à sé stanti o cumulati tra loro, non sono sufficienti per fondare un timore oggettivo di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.6, 8.5.5 e 9.2.4; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-1552/2018 del 4 luglio 2018 consid. 12.5 e giurisprudenza ivi citata). Tale apprezzamento è maggiormente giustificato in quanto il ricorrente ha lasciato lo Sri Lanka ben successivamente la fine delle ostilità tra le LTTE e le forze governative srilankesi (cfr. in merito la sentenza D-2140/2018 consid. 7.5). V'è ancora da rammentare al riguardo, come l'obbligo di essere muniti di un documento di viaggio (passaporto o lasciapassare) per essere ammessi ad entrare sul territorio nazionale è una misura legittima di controllo. Pertanto, per i medesimi motivi già espressi, il ricorrente non è esposto ad un rischio di persecuzione in ragione delle procedure necessarie in vista del rilascio di un tale documento da parte delle autorità srilankesi (cfr. sentenza del Tribunale D-1552/2018 consid. 12.6 e giurisprudenza citata). Diversamente poi da quanto sostenuto dall'insorgente lungo il corso del gravame, senza alcun legame concreto con il suo caso, i restanti elementi da lui invocati non configurano dei fattori di rischio ai sensi della giurisprudenza referenziata. Segnatamente, la sola trasmissione di dati da parte delle autorità svizzere alle autorità srilankesi e la menzione del motivo della partenza in occasione di un'eventuale udienza presso il consolato generale srilankese non costituiscono un motivo sufficiente per far temere una persecuzione rilevante in materia d'asilo in caso di rimpatrio in Sri Lanka (cfr. DTAF 2017 VI/6 consid. 4.3.3). Del resto, non sussiste in casu alcuna relazione tra la persona del richiedente l'asilo e l'elezione presidenziale del 16 novembre 2019 rispettivamente con le sue conseguenze (cfr. sentenza del Tribunale D-6158/2018 del 31 luglio 2020 consid. 6.3 e riferimenti citati). Infine quo alla tesi dell'insorgente - il quale si riferisce alla sentenza del Tribunale D-4543/2013 del 22 novembre 2017 - che essendo stato oggetto di traumatismi dovuti ad atti pregiudizievoli anteriori debba essere posto al beneficio dello statuto di rifugiato in quanto sussisterebbe una maggiore sensibilità alla persecuzione («Verfolgungsempfindlichkeit»), contrariamente alla sua opinione, la fattispecie non è comparabile a quella illustrata nella sentenza referenziata. In tal senso, non v'è motivo di relativizzare i requisiti circa l'esistenza di un timore oggettivamente giustificato di persecuzione futura (cfr. a questo soggetto la sentenza del Tribunale E-5788/2018 del 1° dicembre 2020 consid. 15.3). 9.4 Occorre ancora considerare la richiesta di ordinare un dibattimento orale ai sensi dell'art. 57 cpv. 2 PA in relazione con l'art. 40 cpv. 2 LTAF, proposta dall'insorgente nel suo scritto del 23 settembre 2021. Ora, nel caso di specie, come già sopra ampiamente edotto, il Tribunale ritiene che tutti gli elementi giuridicamente rilevanti per la causa siano stati raccolti, avendo per il resto le parti potuto ampiamente depositare le loro osservazioni per iscritto, anche ed in particolare concernente la situazione secondo loro previgente in Sri Lanka. Il fatto che la SEM ed il Tribunale giudichino la situazione presente attualmente in tale Stato, diversamente da quella del rappresentante legale dell'insorgente - o ancora secondo quest'ultimo da parte delle autorità giudiziarie (...), giurisprudenza resa da un'autorità straniera che in ogni caso si rammenta non lega in alcun modo il Tribunale - non conduce per questo solo motivo a ritenere che un dibattimento orale risulti essere necessario in specie, come postulato dall'insorgente. Ciò atteso come non si vede nel caso in parola quali ulteriori elementi utili alla causa un tale dibattimento potrebbe apportare (cfr. André Moser in Auer/Müller/Schindler [ed.], VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2a ed., 2019, p.to 32 seg., pag. 850 seg. ad art. 57 PA; Seethaler/Plüss in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrens- gesetz, 2a ed., 2016, n. 57, pag. 1206 seg.), essendo peraltro rammentato che la situazione nel medesimo Paese è conosciuta dal Tribunale ed i cambiamenti inerenti alla stessa vengono osservati attentamente e ne viene tenuto conto nella sua presa di decisione. Di conseguenza, l'istanza probatoria dell'insorgente tendente all'esperimento da parte del Tribunale di un dibattimento orale, è respinta. 9.5 Alle condizioni testé considerate, in riferimento al riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, la decisione della SEM va confermata.

10. Se respinge la domanda d'asilo, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 11. 11.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20; nuova denominazione della legge federale sugli stranieri [LStr] entrata in vigore il 1° gennaio 2019 che verrà dappresso utilizzata, in quanto le disposizioni menzionate nella presente sentenza non hanno subito alcuna modifica), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 11.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Lo stato di fatto determinante è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 12. 12.1 Nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha ritenuto non esserci alcun impedimento quo all'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato in Sri Lanka. Ciò segnatamente alla luce delle conclusioni precedentemente esposte in ordine all'inverosimiglianza dei suoi asserti, al fatto che egli avrebbe vissuto per tutta la sua vita nella provincia del (...) - da ultimo a B._______, nel distretto di D._______ - che disporrebbe di un'ampia rete famigliare e sociale, nonché sarebbe giovane, in salute e possiederebbe sia una buona istruzione che esperienza professionale. 12.2 Il ricorrente, nel proprio gravame, ha pure contestato la suddetta valutazione della SEM, ritenendo essenzialmente l'esecuzione del suo allontanamento come inammissibile ed inesigibile. Egli la ritiene inammissibile, anche ed in particolare poiché lui farebbe parte di un gruppo - nel suo scritto del 23 settembre 2021 egli ritiene addirittura di far parte di più gruppi a rischio (cfr. p.to 3, pag. 6 seg. del precitato scritto) - che in Sri Lanka sarebbe sistematicamente perseguitato. Vi sarebbero poi dei chiari indizi circa il fatto che in caso di un suo rientro nel Paese d'origine egli possa essere vittima di un arresto, di una deportazione e di un'uccisione da parte delle autorità di sicurezza srilankesi o da gruppi paramilitari. Invero, le autorità del suo Paese, al momento del suo ritorno, verrebbero subito al corrente del suo passato politico in Sri Lanka. A causa dei suoi legami con le LTTE e della sua passata persecuzione, al momento del suo arrivo, vi sarebbe pertanto un elevato pericolo per l'integrità fisica o la vita dell'insorgente. 13. 13.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 13.2 Nel caso in esame, dato che l'insorgente non è riuscito né a rendere verosimili le sue dichiarazioni secondo l'art. 7 LAsi, né a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi - non aggiungendo neppure nel suo scritto del 23 settembre 2021 alcun ulteriore elemento concreto e circostanziato che possa far giungere a diversa valutazione - il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso lo Sri Lanka è dunque ammissibile ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Per i motivi già sopra enucleati, non sono inoltre ravvisabili agli atti altri elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere sottoposto ad una pena o a un trattamento proscritti dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura. In particolare, egli non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa concretamente interessare le autorità srilankesi, né a fortiori l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento proibito in relazione con l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Conv. tortura (cfr. sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo [di seguito: CorteEDU] [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§125 e 129 con relativi riferimenti). 13.3 Del resto, la situazione generale dei diritti umani nello Sri Lanka non è ad essa sola a tal punto compromessa da rendere inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. La stessa CorteEDU ha affrontato ripetutamente la questione, giungendo a conclusione che non si possa presumere che i tamil che ritornano da un paese europeo siano minacciati da un trattamento contrario all'art. 3 CEDU (cfr. sentenze della CorteEDU, R.J. contro Francia, del 19 settembre 2013, 10466/11; E.G. contro Gran Bretagna, del 31 maggio 2011, 41178/08; T.N. contro Danimarca, del 20 gennaio 2011, 20594/08; P.K. contro Danimarca, del 20 gennaio 2011, 54705/08). Inoltre, come già sopra evidenziato, la recente evoluzione congiunturale susseguente all'elezione alla presidenza di Gotabaya Rajapaksa non permette di ritenere che interi gruppi di popolazione siano esposti al rischio di patire atti pregiudizievoli (cfr. sentenza del Tribunale D-2274/2018 del 18 giugno 2020 consid. 6.1). 13.4 Proseguendo nell'analisi, né dal gravame, né dagli atti, risultano elementi per ritenere che lo stato valetudinario del ricorrente, sufficientemente acclarato in sede di prima istanza, conto tenuto della rilevanza per l'esito della vertenza (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2), si trovi in uno stadio a tal punto avanzato e terminale da lasciar presupporre che, a seguito del suo trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), o che nello Stato di destinazione non vi siano i trattamenti medici adeguati, ed egli sarà quindi confrontato ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2). Invero il ricorrente in corso di procedura di prima istanza ha riferito di godere di buona salute (cfr. verbale 1, p.to 8.02, pag. 9 seg.). 13.5 Ne discende quindi che l'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka sia da considerare ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi. 14. 14.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 14.2 Tale disposizione si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 14.3 È notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra i separatisti tamil ed il governo di K._______ nel maggio 2009, in Sri Lanka non viga una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 consid. 13.1). In particolare, il Tribunale ha proceduto all'attualizzazione della giurisprudenza pubblicata nella DTAF 2011/24 ed ha confermato che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia (...) ad eccezione della regione di R._______ (per la regione di R._______ cfr. la sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017, in particolare consid. 9.5) qualora i criteri individuali dell'esigibilità siano dati (in particolare l'esistenza di una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 13.3.3]). Da notare che già la precedente DTAF 2011/24 considerava di principio esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso la provincia (...). Inoltre malgrado gli avvicendamenti politici e sociali intervenuti più recentemente (cfr. supra consid. 9.2.1 e consid. 13.3 con riferimenti citati), anche rispetto al quesito inerente l'esigibilità dell'esecuzione di richiedenti l'asilo respinti, in particolare di etnia tamil, l'analisi già effettuata dal Tribunale nella sua sentenza di riferimento E-1866/2015 summenzionata (cfr. ibidem, consid. 13.2-13.4), risulta tutt'ora attuale. 14.4 All'occorrenza, il ricorrente proviene dalla provincia del (...), avendo avuto il suo ultimo domicilio a C._______, B._______, situato nel distretto di D._______. Pertanto, in riscontro alla giurisprudenza precitata, che risulta tutt'ora attuale, il suo ritorno in tale regione d'origine è da un punto di vista generale, ragionevolmente esigibile. 14.5 Anche dal profilo medico, come già sopra enucleato (cfr. supra consid. 13.4), non risultano esservi degli ostacoli all'esecuzione del suo rinvio. D'altro canto il ricorrente è giovane, dispone di una buona formazione scolastica e di esperienza professionale, avendo pure lavorato quale (...) per una (...) per diversi (...) nel suo Paese d'origine. Egli può inoltre contare su di una vasta rete famigliare vivente sia ad B._______ (tra i quali i genitori, [...] fratelli ed [...], nonché diversi zii e cugini), che tra gli altri posti anche a K._______ (sito nell'omonimo distretto, nella Provincia [...]), con i quali risulta essere rimasto in contatto dal suo arrivo in Svizzera. Sulla stessa potrà far capo, in caso di bisogno - e come già fatto in passato (cfr. verbale 1, p.to 1.17.05, pag. 4) - nel contesto di un reinserimento. Non vi è dunque da temere che egli sia esposto ad una situazione di minaccia esistenziale in caso di rientro in patria a causa dell'impossibilità di procacciarsi il minimo vitale. Inoltre, le autorità d'asilo possono esigere al momento dell'esecuzione dell'allontanamento un certo sforzo da parte di persone la quale età e stato di salute permetta loro, in caso di rientro, di sormontare le difficoltà iniziali per trovarsi un alloggio ed un lavoro che assicuri loro un minimo vitale (cfr. in particolare DTAF 2010/41 consid. 8.3.5; sentenza del Tribunale D-2140/2018 consid. 12.5). 14.6 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).

15. In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). Per il resto, l'attuale situazione dal punto di vista sanitario dovuta all'epidemia da coronavirus (detto anche Covid-19), non risulta ostativa all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente (cfr. a titolo d'esempio le sentenze del Tribunale D-4794/2017 del 24 agosto 2021 consid. 10.4, D-2140/2018 consid. 14, E-3931/2020 del 22 marzo 2021 consid. 14.4).

16. Alla luce di tutto quanto sopra, l'esecuzione dell'allontanamento è quindi da ritenere come ammissibile, esigibile e possibile. In specie, la pronuncia di un'ammissione provvisoria non entra pertanto in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1-4 LStrI).

17. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

18. Visto l'esito della procedura, le spese processuali ridotte - data la violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente (cfr. supra consid. 5.2.4) e la consequenziale violazione del principio inquisitorio da parte della SEM (cfr. supra consid. 5.3.4) - di CHF 1'000, sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese versato il 10 luglio 2018 (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Il restante importo di CHF 500.- dell'anticipo spese corrisposto il 10 luglio 2018, verrà restituito al ricorrente tramite la Cassa del Tribunale.

19. Nella fattispecie, vista anche la nota d'onorario presentata in data 23 settembre 2021 dal rappresentante legale dell'insorgente, l'indennità ridotta per spese ripetibili, a carico della SEM - che tiene conto esclusivamente delle violazioni del diritto di essere sentito e del principio inquisitorio da parte dell'autorità inferiore (cfr. supra consid. 5.2.4 e consid. 5.3.4) - è fissata (art. 7 cpv. 2 TS-TAF), sulla base della tariffa oraria richiesta di CHF 240.-, ex aequo et bono, a CHF 480.- (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 7 cpv. 2 TS-TAF). L'indennità ridotta per spese ripetibili non comprende alcun supplemento in rapporto all'IVA ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF.

20. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali ridotte di CHF 1'000.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 10 luglio 2018. Il restante importo di CHF 500.- dell'anticipo spese corrisposto il 10 luglio 2018, verrà restituito al ricorrente tramite la Cassa del Tribunale.

3. La SEM rifonderà al ricorrente CHF 480.- a titolo di indennità ripetibili ridotte.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: