Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi),
D-5056/2019 Pagina 4 che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'e- sposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi ricono- sciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecu- zione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5): che, sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, se- gnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua ap- partenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni; che, infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti); che, sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di perse- cuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti),
D-5056/2019 Pagina 5 che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien- temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpre- tazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere con- siderate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera fal- sata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso inte- resse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che in- fine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in prepon- deranza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ri- dursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determi- nare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che il richiedente, cittadino srilankese di etnia tamil, ha riferito – in sostanza e per quanto qui di rilievo – di essere espatriato in ragione delle persecu- zioni originate dalla sua collaborazione con l’alleanza interpartitica deno- minata Tamil National Alliance (TNA), che in tal senso, pur senza avervi aderito formalmente, nel corso del (…) egli avrebbe incominciato un’attività propagandistica a sostegno di sud- detta organizzazione; che su indicazione di alcuni esponenti della TNA, egli avrebbe quindi veicolato fra i giovani della regione, una narrativa ostile al partito rivale “Eelam People’s Democrac Party” (EPDP); che tale mansione l’avrebbe però posto nel collimatore di quest’ultimo partito politico, il quale avrebbe fatto in modo che il (…), degli agenti di polizia lo arrestassero e lo
D-5056/2019 Pagina 6 ponessero in detenzione; che quivi, i suoi carcerieri gli avrebbero rimpro- verato la sua ostilità al loro partito e al governo, infliggendogli gravi e ripe- tute percosse; ch’egli sarebbe stato rilasciato solamente due giorni dopo il suo arresto, tra l’altro in condizioni fisiche tanto precarie da necessitare cure presso un nosocomio, che a distanza di alcuni mesi, in occasione dei festeggiamenti indetti per l’elezione di un membro della TNA alla carica di sindaco di B._______, il richiedente si sarebbe imbattuto nei due esponenti dell’EPDP presenti al momento del suo arresto; che da quest’incontro sarebbe scaturita una rissa che avrebbe coinvolto l’interessato, i due rappresentanti dell’EPDP e i ri- spettivi accompagnatori; che la colluttazione sarebbe terminata con il colpo che A._______ avrebbe vibrato al capo di uno dei suoi avversari per mezzo di una pietra, che la persona ferita si sarebbe però rilevata essere un membro della “Spe- cial Task Force” (STF); che le conseguenti ricerche disposte da quest’ul- tima autorità avrebbero pertanto spinto il richiedente a fuggire, dapprima trovando riparo in diverse località del Paese ed infine espatriando il (…) 2018, che nella decisione impugnata, l’autorità di prima istanza ha considerato anzitutto inverosimili le allegazioni dell'interessato; che oltre a non essere sufficientemente motivate, le sue dichiarazioni sarebbero anche gravate da numerose contraddizioni; che oltretutto, gli asserti di A._______ sarebbero erronei, nella misura in cui divergerebbero dalle informazioni attendibili in possesso della SEM, che in sede ricorsuale, l'insorgente avversa la valutazione di cui al sinda- cato provvedimento; che a mente dell’interessato, la verosimiglianza e la coerenza delle sue allegazioni andrebbero ponderate da un punto di vista globale, considerando nel complesso la situazione nella quale egli si sa- rebbe trovato in Sri Lanka; che nel prosieguo della sua disamina, il ricor- rente confuta puntualmente gli indicatori d’inverosimiglianza scandagliati dalla SEM; che in sunto, l’interessato sostiene di aver esposto un narrato esente da critiche, per il che la decisione avversata si ancorerebbe ad un accertamento inesatto ed incompleto di quanto da lui allegato, che la tesi ricorsuale non può però essere seguita,
D-5056/2019 Pagina 7 che in effetti, alla stregua di quanto osservato dall’autorità inferiore, il Tri- bunale evidenzia come le allegazioni dell’insorgente siano effettivamente pervase da diversi indicatori d’inverosimiglianza, che innanzitutto, il racconto relativo alla colluttazione conclusasi con il feri- mento di un supposto membro della STF differisce fra le varie audizioni; che in tal senso, il ricorrente ha inizialmente riferito di essere stato avvici- nato dai summenzionati, adirati, individui (cfr. verbale 1, pag. 8, punto 7.01); che tuttavia, nel corso della successiva audizione egli ha spiegato di aver riconosciuto i suoi aguzzini e di aver lui stesso deciso di confrontarvisi (cfr. verbale 2, pag. 6, D19), che su questi presupposti, la giustificazione addotta con l’allegato ricor- suale − ai sensi della quale il richiedente avrebbe esposto un resoconto sintetico nel corso del rilevamento delle generalità (cfr. memoriale ricor- suale, pag. 3, lett. c) − non può condurre a diversa valutazione; che difatti, non è tanto la specificità del racconto, quanto piuttosto la chiara dissomi- glianza fra le concatenazioni degli eventi, ad essere oggetto di critica, che essendo stato l’avvenimento in parola topico nella determinazione della necessità d’espatriare, ci si poteva attendere dal richiedente che esponesse spiegazioni prive di qualsivoglia incoerenza, che inoltre, la documentazione acclusa all’impugnativa non sovverte tale ponderazione; che innanzitutto, nulla permette di ritenere che le lesioni do- cumentate dai certificati medici siano state effettivamente inflitte al richie- dente nelle circostanze da lui descritte, che dal canto suo, la dichiarazione del 26 settembre 2019 redatta dal sin- daco di B._______, oltre a rientrare nel novero dei documenti di compia- cenza, si limita ad esporre evenienze apprese indirettamente; che a ben vedere, quest’ultimo scritto smentisce oltretutto la versione dei fatti narrata dal richiedente, nella misura in cui – riferendosi alle traversie vissute da A._______ – indica chiaramente che “Luckily he was not taken into cu- stody”, che le considerazioni che precedono s’iscrivono del resto in un contesto narrativo gravato da ulteriori indicatori d’inverosimiglianza, che in proposito, l’insorgente ha fornito indicazioni confuse e finanche er- rate in merito alla composizione della TNA, organizzazione con la quale egli ha asserito di aver collaborato in patria,
D-5056/2019 Pagina 8 che in effetti, a precisa domanda l’interessato ha risposto che la TNA era composta da tre partiti; ch’egli si è quindi sovvenuto dei nomi di due gruppi, rispettivamente denominati “Tamil Arasu Kadchy” e “Tamil Teesya Koodu Ameyppu”, senza tuttavia essere in grado di ricordare il terzo membro della coalizione (cfr. verbale 3, pag. 6, D44), che in proposito, va anzitutto evidenziato che, contrariamente a quanto os- servato nella decisione avversata, al momento dell’espatrio del richiedente
– ovverosia il (…) 2018 (cfr. verbale 1, pag. 6, punto 5.01) – l’alleanza in parola sembrava effettivamente composta da tre gruppi (cfr. www.the- hindu.com/opinion/interview/we-cant-despair-we-cant-abandon-things/ar- ticle22354034.ece; www.dailymirror.lk/article/TNA-captures-Jaffna-Mayo- ralty-through-skilful-political-manoeuvre-148093.html, consultati il 16 feb- braio 2022), l’”Illankai Tamil Arasu Kachchi” (ITAK), il “People’s Liberation Organization of Tamil Eelam” (PLOTE) e il “Tamil Eelam Liberation Orga- nization” (TELO), che nondimeno, alla luce della sua prossimità temporale, era lecito atten- dersi che il richiedente facesse menzione della scissione fra l’”Eelam Peo- ple’s Revolutionary Liberation Front” (EPRLF) e la TNA, evento che ha ri- dotto da quattro a tre il numero di membri di quest’ultima coalizione; che del resto, egli ha riferito di aver collaborato con la TNA fra il (…) e il (…) (cfr. verbale 3, pag. 4, D24), finestra temporale nel corso della quale è av- venuta suddetta separazione (cfr. https://thediplomat.com/2017/03/m-a- sumanthiran-on-sri-lankan-politics-tamil-affairs-and-indo-lankan-ties/, con- sultato il 16 febbraio 2022), che ad ogni modo, nessuno dei partiti aderenti alla TNA risponde al nome di “Tamil Teesya Koodu Ameyppu” (cfr. supra), che quanto riferito dall’interessato è quindi inoppugnabilmente errato, che per sovrabbondanza, non va comunque disatteso che il richiedente non è neppure stato in grado di enumerare il terzo componente della coa- lizione, che le generiche considerazioni articolate con lo scritto del 24 giugno 2019 (cfr. atto SEM A26/1), ed in particolare la supposta concitazione dell’audi- zione, non relativizzano minimamente l’inesattezza dei suoi asserti; che d’altro canto, l’incapacità nel delineare la composizione della TNA appare tanto più ingiustificabile ponendo la mente al fatto che l’interessato ha rac- contato di aver beneficiato di una scolarizzazione sino ai 19 anni d’età –
D-5056/2019 Pagina 9 conseguendo perdipiù l’Advanced Level − e di conoscere bene, sin da pic- colo, la politica del suo Paese (cfr. verbale 2, pag. 4, D19), che fermi tali nitidi presupposti – ed indipendentemente dagli ulteriori indi- catori d’inverosimiglianza ravvisati dalla SEM e contestati dall’insorgente – la credibilità degli asserti esposti in sede d’audizione appare irrimediabil- mente minata, che per il resto e ad ogni fine utile, non è inopportuno rammentare che per invalsa giurisprudenza, la sola appartenenza all’etnia tamil e il deposito di una domanda d’asilo all’estero non sono elementi di rischio sufficienti per comprovare un timore fondato di esposizione a seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 [pubblicata come sentenza di riferimento] del 15 luglio 2016 consid. 8.4.6, 8.5.5 e 9.2.4); che nemmeno sono recensibili in casu un impegno politico particolare contro il regime durante l’esilio, con lo scopo di voler rianimare il movimento sepa- ratista tamil (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.2 e 8.5.4; sentenza E-350/2017 consid. 4.3.1) né si deduce dagli atti che l’interessato sia stato iscritto in una lista di controllo ad uso delle autorità (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.3 e 8.5.2; cfr. anche: sentenza del Tribunale E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.3.1); che in buona sostanza, non appare che l’insorgente possa essere percepito come una minaccia per l’unità e la coesione nazionale (cfr. in merito anche: sentenza E-350/2017 consid. 4.4); che certo, il fatto che egli sia di etnia tamil e la durata del suo soggiorno in Svizzera non permettono di escludere ch’egli possa attirare su di sé l’attenzione delle autorità al suo ritorno ed essere interrogato (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.4, 9.2.4 e 9.2.5; sentenze del Tri- bunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 4.4 e 4.5 [in parte pubblicata in DTAF 2017 VI/6]); che ciò non permette però di rico- noscere il rischio di trattamenti rilevanti nel contesto dell’art. 3 LAsi, che del resto l’insorgente non eccepisce alcunché al riguardo, che in virtù di quanto sopra, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell’asilo non merita tutela e la deci- sione impugnata va confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi),
D-5056/2019 Pagina 10 che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale la stessa dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l’insorgente avversa anche tale assunto; che a suo dire, le vicissitudini intercorse in patria non militerebbero per un suo rientro in Sri Lanka nella dignità e nella sicurezza; che oltracciò, vi sarebbe da considerare la recente crisi istituzionale srilankese, la quale, insieme alle sue vicende personali, osterebbe ad un suo rimpatrio, che cionondimeno, anche il Tribunale è dell’opinione che nel caso in ras- segna non vi siano elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì, non vi sono indizi – non avendo egli reso verosimile di essere effettivamente in pericolo nel suo Paese – per ritenere che l’interessato possa essere espo- sto ad un rischio personale, concreto e serio di trattamenti proibiti in rela- zione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che anche nel contesto della diaspora Tamil non basta infatti una semplice possibilità di subire trattamenti inumani o degra- danti per ammettere l’inammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (cfr. sentenza del Tribunale E-5110/2016 del 6 gennaio 2018 consid. 10.4),
D-5056/2019 Pagina 11 che perdipiù, la situazione generale dei diritti umani nello Sri Lanka non è a tal punto compromessa da rendere generalmente inammissibile l’esecu- zione dell’allontanamento (cfr. sentenza del Tribunale D-3123/2018 del 4 novembre 2021 consid. 13.3), che pertanto l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all’art. 83 cpv. 3 LStrI), che inoltre, stante il fatto che le ostilità tra i separatisti tamil ed il governo sono cessate, in Sri Lanka non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l’integralità del territorio (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-11/20219 del 6 maggio 2021), che la crisi istituzionale che ha avuto luogo nel terzo trimestre del 2018 non modifica tale assunto, essendosi la situazione stabilizzata (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-11/2019 del 6 maggio 2021), che così, l’esecuzione dell’allontanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia Settentrionale – ad eccezione della regione di Vanni (cfr. sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017) – qualora i criteri individuali dell’esigibilità siano dati (in particolare l’esistenza di una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni ele- mentari [cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 13.3.3]), che in specie, il ricorrente proviene dal distretto di Jaffna (cfr. verbale 1, pag. 4, punto 2.02), provincia Settentrionale; che egli è giovane e dispone di una formazione scolastica, di un’esperienza lavorativa (cfr. verbale 1, pag. 4, punto 1.17.05) così come di una rete famigliare in loco composta da un fratello e dai genitori, peraltro proprietari di un immobile (cfr. verbale 2, pag. 3, D15); che il nucleo famigliare è oltretutto sostenuto finanziaria- mente da una sorella del richiedente, residente all’estero (cfr. verbale 2, pag. 3, D13), che inoltre, il ricorrente non ha preteso nel corso del procedimento di sof- frire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2), che in considerazione di quanto precede, l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi),
D-5056/2019 Pagina 12 che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione del provvedimento, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la decisione dell’autorità inferiore va confermata, che ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che tuttavia, non es- sendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell’inoltro del gravame d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che il ricorrente sia indigente, v’è luogo di accogliere la do- manda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-5056/2019 Pagina 13 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard
Data di spedizione:
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.
E. 3 Non si prelevano spese processuali.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5056/2019 Sentenza del 29 marzo 2022 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Chiara Piras, Daniela Brüschweiler, cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento;decisione della SEM del 27 agosto 2019 / N (...). Visto la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) luglio 2018, il verbale concernente il rilevamento dei dati personali avvenuto il 2 agosto 2018 (cfr. atto SEM A7/14 [di seguito: verbale 1]), quello relativo all'audizione sui motivi d'asilo tenutasi il 19 novembre 2018 (cfr. atto SEM A16/17 [di seguito: verbale 2]) e quello confezionato nel corso di un'ulteriore audizione indetta il 27 febbraio 2019 (cfr. atto SEM A22/13 [di seguito: verbale 3]), la raccomandata del 7 giugno 2019, per mezzo della quale la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha esposto al richiedente le numerose incongruenze che - a mente dell'autorità stessa - contraddistinguerebbero le allegazioni esposte in sede di audizione; che in tale ambito l'autorità inferiore ha altresì concesso all'interessato un termine per esercitare il proprio diritto di essere sentito in merito alle divergenze rimproverategli, lo scritto del 24 giugno 2019, per il tramite del quale A._______ ha esercitato tale facoltà, formulando le proprie osservazioni, la decisione della SEM del 27 agosto 2019, notificata il 30 agosto 2019 (cfr. risultanze processuali), che respingeva la succitata domanda d'asilo e pronunciava l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione del provvedimento stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 30 settembre 2019 (cfr. timbro sul plico raccomandato; data d'entrata: 1° ottobre 2019), per il cui tramite il ricorrente ha anzitutto domandato l'accoglimento dell'impugnativa, l'annullamento della decisione avversata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; l'aggiuntiva conclusione ricorsuale, con la quale egli ha chiesto di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera per causa d'inammissibilità e d'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; contestualmente, egli ha presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese anticipate di giustizia, il tutto con protesta di spese e ripetibili, la documentazione acclusa in copia al memoriale ricorsuale e composta da un'asserita dichiarazione redatta il 26 settembre 2019 dal sindaco di B._______, e da due certificati medici di data 9 settembre 2019, la missiva del 30 settembre 2019, recte 7 ottobre 2019 (cfr. timbro postale sul plico raccomandato), con la quale l'interessato ha prodotto la summenzionata documentazione in originale, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5): che, sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni; che, infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti); che, sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che il richiedente, cittadino srilankese di etnia tamil, ha riferito - in sostanza e per quanto qui di rilievo - di essere espatriato in ragione delle persecuzioni originate dalla sua collaborazione con l'alleanza interpartitica denominata Tamil National Alliance (TNA), che in tal senso, pur senza avervi aderito formalmente, nel corso del (...) egli avrebbe incominciato un'attività propagandistica a sostegno di suddetta organizzazione; che su indicazione di alcuni esponenti della TNA, egli avrebbe quindi veicolato fra i giovani della regione, una narrativa ostile al partito rivale "Eelam People's Democrac Party" (EPDP); che tale mansione l'avrebbe però posto nel collimatore di quest'ultimo partito politico, il quale avrebbe fatto in modo che il (...), degli agenti di polizia lo arrestassero e lo ponessero in detenzione; che quivi, i suoi carcerieri gli avrebbero rimproverato la sua ostilità al loro partito e al governo, infliggendogli gravi e ripetute percosse; ch'egli sarebbe stato rilasciato solamente due giorni dopo il suo arresto, tra l'altro in condizioni fisiche tanto precarie da necessitare cure presso un nosocomio, che a distanza di alcuni mesi, in occasione dei festeggiamenti indetti per l'elezione di un membro della TNA alla carica di sindaco di B._______, il richiedente si sarebbe imbattuto nei due esponenti dell'EPDP presenti al momento del suo arresto; che da quest'incontro sarebbe scaturita una rissa che avrebbe coinvolto l'interessato, i due rappresentanti dell'EPDP e i rispettivi accompagnatori; che la colluttazione sarebbe terminata con il colpo che A._______ avrebbe vibrato al capo di uno dei suoi avversari per mezzo di una pietra, che la persona ferita si sarebbe però rilevata essere un membro della "Special Task Force" (STF); che le conseguenti ricerche disposte da quest'ultima autorità avrebbero pertanto spinto il richiedente a fuggire, dapprima trovando riparo in diverse località del Paese ed infine espatriando il (...) 2018, che nella decisione impugnata, l'autorità di prima istanza ha considerato anzitutto inverosimili le allegazioni dell'interessato; che oltre a non essere sufficientemente motivate, le sue dichiarazioni sarebbero anche gravate da numerose contraddizioni; che oltretutto, gli asserti di A._______ sarebbero erronei, nella misura in cui divergerebbero dalle informazioni attendibili in possesso della SEM, che in sede ricorsuale, l'insorgente avversa la valutazione di cui al sindacato provvedimento; che a mente dell'interessato, la verosimiglianza e la coerenza delle sue allegazioni andrebbero ponderate da un punto di vista globale, considerando nel complesso la situazione nella quale egli si sarebbe trovato in Sri Lanka; che nel prosieguo della sua disamina, il ricorrente confuta puntualmente gli indicatori d'inverosimiglianza scandagliati dalla SEM; che in sunto, l'interessato sostiene di aver esposto un narrato esente da critiche, per il che la decisione avversata si ancorerebbe ad un accertamento inesatto ed incompleto di quanto da lui allegato, che la tesi ricorsuale non può però essere seguita, che in effetti, alla stregua di quanto osservato dall'autorità inferiore, il Tribunale evidenzia come le allegazioni dell'insorgente siano effettivamente pervase da diversi indicatori d'inverosimiglianza, che innanzitutto, il racconto relativo alla colluttazione conclusasi con il ferimento di un supposto membro della STF differisce fra le varie audizioni; che in tal senso, il ricorrente ha inizialmente riferito di essere stato avvicinato dai summenzionati, adirati, individui (cfr. verbale 1, pag. 8, punto 7.01); che tuttavia, nel corso della successiva audizione egli ha spiegato di aver riconosciuto i suoi aguzzini e di aver lui stesso deciso di confrontarvisi (cfr. verbale 2, pag. 6, D19), che su questi presupposti, la giustificazione addotta con l'allegato ricorsuale ai sensi della quale il richiedente avrebbe esposto un resoconto sintetico nel corso del rilevamento delle generalità (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 3, lett. c) non può condurre a diversa valutazione; che difatti, non è tanto la specificità del racconto, quanto piuttosto la chiara dissomiglianza fra le concatenazioni degli eventi, ad essere oggetto di critica, che essendo stato l'avvenimento in parola topico nella determinazione della necessità d'espatriare, ci si poteva attendere dal richiedente che esponesse spiegazioni prive di qualsivoglia incoerenza, che inoltre, la documentazione acclusa all'impugnativa non sovverte tale ponderazione; che innanzitutto, nulla permette di ritenere che le lesioni documentate dai certificati medici siano state effettivamente inflitte al richiedente nelle circostanze da lui descritte, che dal canto suo, la dichiarazione del 26 settembre 2019 redatta dal sindaco di B._______, oltre a rientrare nel novero dei documenti di compiacenza, si limita ad esporre evenienze apprese indirettamente; che a ben vedere, quest'ultimo scritto smentisce oltretutto la versione dei fatti narrata dal richiedente, nella misura in cui - riferendosi alle traversie vissute da A._______ - indica chiaramente che "Luckily he was not taken into custody", che le considerazioni che precedono s'iscrivono del resto in un contesto narrativo gravato da ulteriori indicatori d'inverosimiglianza, che in proposito, l'insorgente ha fornito indicazioni confuse e finanche errate in merito alla composizione della TNA, organizzazione con la quale egli ha asserito di aver collaborato in patria, che in effetti, a precisa domanda l'interessato ha risposto che la TNA era composta da tre partiti; ch'egli si è quindi sovvenuto dei nomi di due gruppi, rispettivamente denominati "Tamil Arasu Kadchy" e "Tamil Teesya Koodu Ameyppu", senza tuttavia essere in grado di ricordare il terzo membro della coalizione (cfr. verbale 3, pag. 6, D44), che in proposito, va anzitutto evidenziato che, contrariamente a quanto osservato nella decisione avversata, al momento dell'espatrio del richiedente - ovverosia il (...) 2018 (cfr. verbale 1, pag. 6, punto 5.01) - l'alleanza in parola sembrava effettivamente composta da tre gruppi (cfr. www.thehindu.com/opinion/interview/we-cant-despair-we-cant-abandon-things/article22354034.ece; www.dailymirror.lk/article/TNA-captures-Jaffna-Mayoralty-through-skilful-political-manoeuvre-148093.html, consultati il 16 febbraio 2022), l'"Illankai Tamil Arasu Kachchi" (ITAK), il "People's Liberation Organization of Tamil Eelam" (PLOTE) e il "Tamil Eelam Liberation Organization" (TELO), che nondimeno, alla luce della sua prossimità temporale, era lecito attendersi che il richiedente facesse menzione della scissione fra l'"Eelam People's Revolutionary Liberation Front" (EPRLF) e la TNA, evento che ha ridotto da quattro a tre il numero di membri di quest'ultima coalizione; che del resto, egli ha riferito di aver collaborato con la TNA fra il (...) e il (...) (cfr. verbale 3, pag. 4, D24), finestra temporale nel corso della quale è avvenuta suddetta separazione (cfr. https://thediplomat.com/2017/03/m-a-sumanthiran-on-sri-lankan-politics-tamil-affairs-and-indo-lankan-ties/, consultato il 16 febbraio 2022), che ad ogni modo, nessuno dei partiti aderenti alla TNA risponde al nome di "Tamil Teesya Koodu Ameyppu" (cfr. supra), che quanto riferito dall'interessato è quindi inoppugnabilmente errato, che per sovrabbondanza, non va comunque disatteso che il richiedente non è neppure stato in grado di enumerare il terzo componente della coalizione, che le generiche considerazioni articolate con lo scritto del 24 giugno 2019 (cfr. atto SEM A26/1), ed in particolare la supposta concitazione dell'audizione, non relativizzano minimamente l'inesattezza dei suoi asserti; che d'altro canto, l'incapacità nel delineare la composizione della TNA appare tanto più ingiustificabile ponendo la mente al fatto che l'interessato ha raccontato di aver beneficiato di una scolarizzazione sino ai 19 anni d'età - conseguendo perdipiù l'Advanced Level e di conoscere bene, sin da piccolo, la politica del suo Paese (cfr. verbale 2, pag. 4, D19), che fermi tali nitidi presupposti - ed indipendentemente dagli ulteriori indicatori d'inverosimiglianza ravvisati dalla SEM e contestati dall'insorgente - la credibilità degli asserti esposti in sede d'audizione appare irrimediabilmente minata, che per il resto e ad ogni fine utile, non è inopportuno rammentare che per invalsa giurisprudenza, la sola appartenenza all'etnia tamil e il deposito di una domanda d'asilo all'estero non sono elementi di rischio sufficienti per comprovare un timore fondato di esposizione a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 [pubblicata come sentenza di riferimento] del 15 luglio 2016 consid. 8.4.6, 8.5.5 e 9.2.4); che nemmeno sono recensibili in casu un impegno politico particolare contro il regime durante l'esilio, con lo scopo di voler rianimare il movimento separatista tamil (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.2 e 8.5.4; sentenza E-350/2017 consid. 4.3.1) né si deduce dagli atti che l'interessato sia stato iscritto in una lista di controllo ad uso delle autorità (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.3 e 8.5.2; cfr. anche: sentenza del Tribunale E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.3.1); che in buona sostanza, non appare che l'insorgente possa essere percepito come una minaccia per l'unità e la coesione nazionale (cfr. in merito anche: sentenza E-350/2017 consid. 4.4); che certo, il fatto che egli sia di etnia tamil e la durata del suo soggiorno in Svizzera non permettono di escludere ch'egli possa attirare su di sé l'attenzione delle autorità al suo ritorno ed essere interrogato (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.4, 9.2.4 e 9.2.5; sentenze del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 4.4 e 4.5 [in parte pubblicata in DTAF 2017 VI/6]); che ciò non permette però di riconoscere il rischio di trattamenti rilevanti nel contesto dell'art. 3 LAsi, che del resto l'insorgente non eccepisce alcunché al riguardo, che in virtù di quanto sopra, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l'insorgente avversa anche tale assunto; che a suo dire, le vicissitudini intercorse in patria non militerebbero per un suo rientro in Sri Lanka nella dignità e nella sicurezza; che oltracciò, vi sarebbe da considerare la recente crisi istituzionale srilankese, la quale, insieme alle sue vicende personali, osterebbe ad un suo rimpatrio, che cionondimeno, anche il Tribunale è dell'opinione che nel caso in rassegna non vi siano elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì, non vi sono indizi - non avendo egli reso verosimile di essere effettivamente in pericolo nel suo Paese - per ritenere che l'interessato possa essere esposto ad un rischio personale, concreto e serio di trattamenti proibiti in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che anche nel contesto della diaspora Tamil non basta infatti una semplice possibilità di subire trattamenti inumani o degradanti per ammettere l'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del Tribunale E-5110/2016 del 6 gennaio 2018 consid. 10.4), che perdipiù, la situazione generale dei diritti umani nello Sri Lanka non è a tal punto compromessa da rendere generalmente inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del Tribunale D-3123/2018 del 4 novembre 2021 consid. 13.3), che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che inoltre, stante il fatto che le ostilità tra i separatisti tamil ed il governo sono cessate, in Sri Lanka non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-11/20219 del 6 maggio 2021), che la crisi istituzionale che ha avuto luogo nel terzo trimestre del 2018 non modifica tale assunto, essendosi la situazione stabilizzata (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-11/2019 del 6 maggio 2021), che così, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia Settentrionale - ad eccezione della regione di Vanni (cfr. sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017) - qualora i criteri individuali dell'esigibilità siano dati (in particolare l'esistenza di una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 13.3.3]), che in specie, il ricorrente proviene dal distretto di Jaffna (cfr. verbale 1, pag. 4, punto 2.02), provincia Settentrionale; che egli è giovane e dispone di una formazione scolastica, di un'esperienza lavorativa (cfr. verbale 1, pag. 4, punto 1.17.05) così come di una rete famigliare in loco composta da un fratello e dai genitori, peraltro proprietari di un immobile (cfr. verbale 2, pag. 3, D15); che il nucleo famigliare è oltretutto sostenuto finanziariamente da una sorella del richiedente, residente all'estero (cfr. verbale 2, pag. 3, D13), che inoltre, il ricorrente non ha preteso nel corso del procedimento di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2), che in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che il ricorrente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: