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D-2489/2022

D-2489/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2024-09-03 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel proce- dimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a di- scapito del richiedente; che se i nuovi mezzi di prova sono destinati a pro- vare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento (cfr. DTAF 2013/37 consid. 2.2 e 3); che inoltre, i fatti e i mezzi di prova devono essere rilevanti, vale a dire di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e condurre ad un giudizio diverso (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.3.2), che nell'ambito di un'istanza di revisione basata sull'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF non è sufficiente che l'istante proponga semplicemente, dopo il giudi- zio di merito, fatti rilevanti o mezzi di prova potenzialmente decisivi, bensì occorre che egli dimostri che usando la diligenza ragionevolmente esigibile

D-2489/2022 Pagina 6 dalla parte, egli non abbia potuto averne conoscenza o scoprirli prima, op- pure che, pur avendone conoscenza, non sia stato in grado di produrli o farli valere nel procedimento precedente; che è necessario, in altri termini, che l'istante, senza sua colpa, tenuto conto della concreta situazione pro- cessuale e delle regole di rito applicabili, si sia trovato nell'impossibilità di esibire precedentemente le prove ed i fatti in questione (cfr. MOSER/BEU- SCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, op. cit., n. 5.47 segg.; NIKLAUS OBERHOLZER, in: Seiler/von Werdt/Güngerich/Oberholzer, Stämpflis Handkommentar SHK, Bundesgerichtsgesetz [BGG], 3° ed. 2018, art. 123 n. 8), che nel caso di specie, per quanto riguarda la convocazione (Sum- mons/Notice to an accused person) del (…) luglio 2019 (doc. F) ed il man- dato d'arresto (Warrant of arrest) del (…) ottobre 2019 (doc. G), il richie- dente non ha spiegato né in quali circostanze (quando, dove, da chi, ecc.) il padre avrebbe ricevuto questi documenti né precisamente come egli sa- rebbe venuto a conoscenza dell'esistenza degli stessi, né le ragioni con- crete per le quali il genitore li avrebbe conservati per più di due anni e mezzo prima di informare l'istante, che invero, da una parte, non risulta in alcun modo credibile che il padre, per timore di spaventarlo, non lo avrebbe informato, che appare piuttosto contrario all'esperienza generale della vita per un ge- nitore sottacere degli aspetti che potrebbero essere determinanti ed age- volare il figlio nell'ottenimento di una protezione internazionale, che d’altra parte, non vi è nemmeno alcuna spiegazione del motivo per cui il padre dell’istante, improvvisamente e dopo più di due anni, non si sa- rebbe più preoccupato per la reazione del figlio e gli avrebbe inoltrato i documenti e riferito l’episodio avvenuto presso il suo domicilio, che infine, non si spiega neppure per quale motivo il padre avrebbe dovuto temere di spaventare il figlio con tali notizie, trovandosi quest’ultimo già in Svizzera all’epoca, che quanto precede vale anche per l’estratto dell'Information Book della stazione di polizia di B._______ del (…) maggio 2021; che del resto, il do- cumento in questione riporta la registrazione di una denuncia contro ignoti, la quale si basa (unicamente) sulle dichiarazioni del padre dell’istante in merito alla visita di due persone sconosciute presso il proprio domicilio,

D-2489/2022 Pagina 7 che ciò posto, non risulta neppure comprovato il fatto che l'istante sarebbe effettivamente soltanto recentemente entrato in possesso dei suddetti do- cumenti; che a titolo d'esempio, egli non ha fornito neppure la busta d'invio, che l'istanza non contiene, per il resto, alcuna giustificazione in merito al motivo per cui non sarebbe, in concreto, stato possibile per l'istante infor- mare il Tribunale nel corso della procedura ordinaria dell'esistenza di tali documenti, rispettivamente della visita di due persone sconosciute al suo domicilio, che egli era infatti, come di consuetudine nell’ambito delle procedure d’asilo, stato più volte informato dell'importanza di far pervenire dei mezzi di prova a sostegno della sua procedura d'asilo, che considerato ciò, l'istante non ha dimostrato che, usando la diligenza dovuta e ragionevolmente esigibile, egli non avrebbe potuto addurre i fatti nuovi già prima della pronuncia della sentenza del Tribunale, oggetto della presente istanza di revisione, che alla luce di quanto precede, le allegazioni dell'istante circa una convo- cazione, un mandato d'arresto e la visita di due persone sconosciute al suo domicilio sono da considerarsi tardive, che ad ogni modo, a titolo puramente abbondanziale essendo superflua la valutazione della rilevanza data la tardività delle allegazioni, il Tribunale rileva che vi sono seri dubbi in merito all'autenticità dei suddetti documenti, che da una parte riportano un'accusa di essere membro delle Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), quando l’istante non ha mai fatto menzione di tale aspetto, ma ha sempre sostenuto di subire delle ripercussioni a causa del suo sostegno alla Tamil National Alliance (TNA), che a ciò si aggiunge, d’altra parte, il fatto che, secondo una constatazione di un Tribunale inglese (UK Upper Tribunal), fondato su vari studi della Bri- tish High Commission, un numero importante di documenti presentati da parte di cittadini dello Sri Lanka nell’ambito di procedure d'asilo inglesi sono risultati dei falsi dopo delle verifiche (tra l'88% ed il 98% dei documenti sot- toposti all’analisi; cfr. UK Upper Tribunal, Immigration and Asylum Cham- ber, VT [Article 22 Procedures Directive – confidentiality] Sri Lanka [2017] UKUT 00368 [IAC], 19.07.2017, n. 58-59, < https://www.asylumlawdata- base.eu/en/case-law/uk-vt-article-22-procedures-directive-confidentiality- 19-july-2017 >, consultato il 22.07.2024; cfr. anche sentenze del Tribunale

D-2489/2022 Pagina 8 D-6847/2018 del 10 luglio 2020 consid. 5.4 e E-3747/2019 del 26 settem- bre 2019 pag. 5), che nella procedura di revisione, le allegazioni tardive possono essere co- munque prese in considerazione se da esse risultano degli ostacoli al rin- vio, ossia quando l'istante dimostra, con le allegazioni sollevate nell'ambito della domanda di revisione, di essere minacciato in modo serio e concreto da persecuzioni o da trattamenti contrari ai diritti umani (cfr. DTAF 2021 VI/4; Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 9); che secondo prassi costante del Tri- bunale, non è sufficiente la semplice allegazione di una costellazione del genere, bensì deve essere dimostrato dall'istante un rischio attuale e serio in tal senso, che nella fattispecie, nell'istanza di revisione l'istante non ha dimostrato la presenza di ostacoli di questo tipo relativi al suo allontanamento in Sri Lanka, ma si è limitato, per la maggior parte, a riferimenti a rapporti di or- ganizzazioni internazionali, senza per altro indicazione delle fonti, che per quanto riguarda le argomentazioni inerenti all'esigibilità dell'esecu- zione dell'allontanamento e legati allo stato di emergenza dichiarato in Sri Lanka, il Tribunale rileva che non possono essere oggetto di una procedura di revisione poiché sono fatti che sono insorti posteriormente alla sentenza del Tribunale di cui l'istante chiede la revisione (cfr. art. 123 cpv. 2 lett. a LTF), che alla luce di quanto precede, l'istanza di revisione è inammissibile (cfr. DTAF 2021 VI/4 consid. 12), che avendo il Tribunale con la presente sentenza statuito in merito all'i- stanza, la domanda formulata a titolo pregiudiziale di concessione dell'ef- fetto sospensivo è divenuta senza oggetto, che le misure supercautelari dell'8 giugno 2022 decadono, che per lo stesso motivo, anche la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è priva di og- getto, che ritenuta l'istanza di revisione sprovvista di probabilità di esito favore- vole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta,

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che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 2000.– che seguono la soccombenza sono poste a carico dell'istante (art. 37 LTAF; 63 cpv. 1 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2489/2022 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. L'istanza di revisione è inammissibile. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 2000.– sono poste a carico dell’istante. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe- derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al richiedente, alla SEM e all'autorità can- tonale competente.

La presidente del collegio: La cancelliera:

Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'istanza di revisione è inammissibile.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 2000.– sono poste a carico dell’istante. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe- derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al richiedente, alla SEM e all'autorità can- tonale competente.

La presidente del collegio: La cancelliera:

Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2489/2022 Sentenza del 3 settembre 2024 Composizione Giudici Giulia Marelli (presidente del collegio), Roswitha Petry, Thomas Segessenmann, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, (...), richiedente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Revisione (asilo ed allontanamento); Sentenza del Tribunale amministrativo federale D-5056/2019 del 29 marzo 2022. Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 18 luglio 2018, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 27 agosto 2019 che respingeva la succitata domanda d'asilo e pronunciava l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione del provvedimento, in quanto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, il ricorso del 30 settembre 2019 contro la summenzionata decisione della SEM, la sentenza del Tribunale D-5056/2019 del 29 marzo 2022 che respingeva il ricorso del 30 settembre 2019, l'istanza intitolata "domanda di riesame" del 24 maggio 2022 inoltrata alla SEM con allegati:

- un estratto dell'Information Book della stazione di polizia di B._______ del (...) maggio 2021 in lingua straniera con la relativa traduzione in inglese (doc. B),

- una dichiarazione dell'avvocato e notaio C._______ del (...) aprile 2022 in lingua inglese (doc. C),

- un affidavit della Justice of Peace di B._______ del (...) aprile 2022 in lingua inglese (doc. D),

- una dichiarazione della St. James Church di D._______ del (...) aprile 2022 in lingua inglese (doc. E),

- una convocazione (Summons/Notice to an accused person) del (...) luglio 2019 in lingua straniera (doc. F),

- un mandato d'arresto (Warrant of arrest) del (...) ottobre 2019 in lingua straniera (doc. G), lo scritto della SEM del 2 giugno 2022 che trasmetteva al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in applicazione dell'art. 8 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), l'istanza del 24 maggio 2022 per competenza, le misure supercautelari dell'8 giugno 2022 per il tramite delle quali il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento, la decisione incidentale del 14 giugno 2022 che confermava la competenza del Tribunale per il trattamento - quale domanda di revisione - dell'istanza del 24 maggio 2022 inerente ai doc. B, doc. F e doc. G, invitava nel contempo l'istante a regolarizzare la domanda entro il 29 giugno 2022, a fornire una versione più leggibile e la traduzione in una lingua ufficiale svizzera della convocazione (Summons/ Notice to an accused person) del (...) luglio 2019 (doc. F) e del mandato d'arresto (Warrant of arrest) del (...) ottobre 2019 (doc. G) e ritornava all'istante i doc. C, doc. D e doc. E in quanto posteriori alla sentenza del Tribunale D-5056/2019 del 29 marzo 2022 e non configuranti dunque un motivo di revisione, la regolarizzazione dell'istanza del 24 giugno 2022, la riassegnazione del presente procedimento alla giudice Giulia Marelli in qualità di presidente del collegio per ragioni organizzative, e considerato: che per le procedure dinanzi al Tribunale è determinante la legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), in quanto la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) non disponga altrimenti (art. 37 LTAF), che il Tribunale è competente per pronunciarsi in merito alle domande di revisione interposte contro le proprie sentenze (cfr. art. 121-128 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110] applicabili per analogia giusta l'art. 45 LTAF, riservati gli art. 46 e 47 LTAF [cfr. DTAF 2007/21, consid. 2.1 e 5.1 e relativi riferimenti]); che per il contenuto e la forma è invece applicabile l'art. 67 cpv. 3 PA, che rimanda agli art. 52 e 53 PA, che le sentenze del Tribunale in materia d'asilo per le quali non è prevista la possibilità di ricorrere al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d par. 1 LTF), passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF su rimando degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA); che in tale contesto, la domanda di revisione costituisce il solo rimedio di diritto suscettibile di essere esercitato nei confronti di una sentenza definitiva del Tribunale; che se l'istanza viene accolta, la sentenza viene annullata e ne viene pronunciata una nuova (cfr. art. 128 cpv. 1 LTF; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, no. 5.36, pag. 348), che la revisione, in quanto rimedio di diritto straordinario suscettibile d'essere esercitato solo a severe condizioni non consente di ridiscutere liberamente una sentenza; che attraverso tale istituto non è possibile sollevare censure che avrebbero dovuto essere formulate nella precedente procedura o riproporre critiche sulle quali il Tribunale si è già pronunciato; che la revisione non è inoltre data per correggere presunti errori giuridici (cfr. DTAF 2020 I/1 consid. 5.1 e relativi riferimenti), che i motivi di revisione, esaustivi, sono enunciati agli artt. 121-123 LTF; che per essere ammissibile l'istanza di revisione dev'essere motivata, ovvero l'istante deve prevalersi di uno dei motivi legali di revisione o quantomeno invocare dei fatti costitutivi del medesimo; che non è invece necessario che il motivo invocato sia realizzato, trattandosi in tal caso di una condizione per l'accoglimento della domanda e non di una condizione di ricevibilità (cfr., tra le tante, sentenza del Tribunale D-1921/2022 dell'11 ottobre 2022 consid. 2.1), che di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF; DTAF 2021 VI/4 consid. 11.2 e 11.3); che ai sensi dell'art. 127 LTF si rinuncia ad ordinare uno scambio scritti o altre misure istruttorie, che nel caso di specie, viene invocato espressamente il motivo di revisione di cui all'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, che il termine di 90 giorni (art. 124 LTF cpv. 1 lett. d), essendo la sentenza D-5056/2019 stata emessa il 29 marzo 2022 e l'istanza stata inoltrata il 24 maggio 2022, risulta rispettato e pure gli altri criteri formali suesposti, dopo la regolarizzazione dell'istanza, sono adempiuti, che l'istante fonda la sua richiesta di revisione su mezzi di prova nuovi, che ritiene tali da rimettere in discussione l'esito della procedura anteriore; che si tratta nello specifico di un estratto dell'Information Book della stazione di polizia di B._______ del (...) maggio 2021 (doc. B), di una convocazione (Summons/Notice to an accused person) del (...) luglio 2019 (doc. F) e di un mandato d'arresto (Warrant of arrest) del (...) ottobre 2019 (doc. G), che egli precisa che tali nuovi mezzi di prova gli sarebbero stati inviati dai suoi famigliari, specificando che il padre, per timore di spaventarlo, non lo avrebbe informato in relazione alla convocazione e all'ordine di arresto, nonché della visita di due persone non identificate che lo avrebbero cercato presso il suo domicilio, che tali documenti militerebbero a dimostrare come le sue allegazioni in sede di procedura ordinaria dovrebbero essere considerate verosimili; che le supposte contraddizioni ritenute nella sentenza di cui egli chiede la revisione non deriverebbero dal mancato verificarsi di tale evento, ma semmai da un'esposizione non ottimale del racconto, considerata la situazione stressante in cui si sarebbe trovato durante le interviste; che la difficoltà nell'esprimersi non dovrebbe essere valutata in suo sfavore, in quanto il racconto verrebbe oggi confermato dai mezzi di prova in questione, che giusta l'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF la revisione può inoltre essere domandata, in materia civile e di diritto pubblico, se l'instante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza (DTF 134 III 45 consid. 2.1; 134 IV 48 consid. 1.2 e riferimenti; DTAF 2013/22 consid. 13.2), che la possibilità di revisione si limita così ai cosiddetti "pseudo nova" e meglio, ai fatti ed ai mezzi di prova anteriori alla sentenza, ma insorti in seguito (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.3.2), che su questi presupposti, giustificano una revisione soltanto i fatti che si sono realizzati fino al momento in cui, nella procedura principale, erano ancora ammissibili delle allegazioni di fatto, sebbene non fossero noti al ricorrente malgrado tutta la sua diligenza; che per quanto concerne i mezzi di prova, essi dovevano innanzitutto già esistere al momento della pronuncia della sentenza emessa nella procedura ordinaria, e meglio, prima del momento in cui avrebbero potuto essere introdotti in modo ammissibile in tale procedimento; che i mezzi di prova devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente; che se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento (cfr. DTAF 2013/37 consid. 2.2 e 3); che inoltre, i fatti e i mezzi di prova devono essere rilevanti, vale a dire di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e condurre ad un giudizio diverso (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.3.2), che nell'ambito di un'istanza di revisione basata sull'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF non è sufficiente che l'istante proponga semplicemente, dopo il giudizio di merito, fatti rilevanti o mezzi di prova potenzialmente decisivi, bensì occorre che egli dimostri che usando la diligenza ragionevolmente esigibile dalla parte, egli non abbia potuto averne conoscenza o scoprirli prima, oppure che, pur avendone conoscenza, non sia stato in grado di produrli o farli valere nel procedimento precedente; che è necessario, in altri termini, che l'istante, senza sua colpa, tenuto conto della concreta situazione processuale e delle regole di rito applicabili, si sia trovato nell'impossibilità di esibire precedentemente le prove ed i fatti in questione (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., n. 5.47 segg.; Niklaus Oberholzer, in: Seiler/von Werdt / Güngerich / Oberholzer, Stämpflis Handkommentar SHK, Bundesgerichtsgesetz [BGG], 3° ed. 2018, art. 123 n. 8), che nel caso di specie, per quanto riguarda la convocazione (Summons/Notice to an accused person) del (...) luglio 2019 (doc. F) ed il mandato d'arresto (Warrant of arrest) del (...) ottobre 2019 (doc. G), il richiedente non ha spiegato né in quali circostanze (quando, dove, da chi, ecc.) il padre avrebbe ricevuto questi documenti né precisamente come egli sarebbe venuto a conoscenza dell'esistenza degli stessi, né le ragioni concrete per le quali il genitore li avrebbe conservati per più di due anni e mezzo prima di informare l'istante, che invero, da una parte, non risulta in alcun modo credibile che il padre, per timore di spaventarlo, non lo avrebbe informato, che appare piuttosto contrario all'esperienza generale della vita per un genitore sottacere degli aspetti che potrebbero essere determinanti ed agevolare il figlio nell'ottenimento di una protezione internazionale, che d'altra parte, non vi è nemmeno alcuna spiegazione del motivo per cui il padre dell'istante, improvvisamente e dopo più di due anni, non si sarebbe più preoccupato per la reazione del figlio e gli avrebbe inoltrato i documenti e riferito l'episodio avvenuto presso il suo domicilio, che infine, non si spiega neppure per quale motivo il padre avrebbe dovuto temere di spaventare il figlio con tali notizie, trovandosi quest'ultimo già in Svizzera all'epoca, che quanto precede vale anche per l'estratto dell'Information Book della stazione di polizia di B._______ del (...) maggio 2021; che del resto, il documento in questione riporta la registrazione di una denuncia contro ignoti, la quale si basa (unicamente) sulle dichiarazioni del padre dell'istante in merito alla visita di due persone sconosciute presso il proprio domicilio, che ciò posto, non risulta neppure comprovato il fatto che l'istante sarebbe effettivamente soltanto recentemente entrato in possesso dei suddetti documenti; che a titolo d'esempio, egli non ha fornito neppure la busta d'invio, che l'istanza non contiene, per il resto, alcuna giustificazione in merito al motivo per cui non sarebbe, in concreto, stato possibile per l'istante informare il Tribunale nel corso della procedura ordinaria dell'esistenza di tali documenti, rispettivamente della visita di due persone sconosciute al suo domicilio, che egli era infatti, come di consuetudine nell'ambito delle procedure d'asilo, stato più volte informato dell'importanza di far pervenire dei mezzi di prova a sostegno della sua procedura d'asilo, che considerato ciò, l'istante non ha dimostrato che, usando la diligenza dovuta e ragionevolmente esigibile, egli non avrebbe potuto addurre i fatti nuovi già prima della pronuncia della sentenza del Tribunale, oggetto della presente istanza di revisione, che alla luce di quanto precede, le allegazioni dell'istante circa una convocazione, un mandato d'arresto e la visita di due persone sconosciute al suo domicilio sono da considerarsi tardive, che ad ogni modo, a titolo puramente abbondanziale essendo superflua la valutazione della rilevanza data la tardività delle allegazioni, il Tribunale rileva che vi sono seri dubbi in merito all'autenticità dei suddetti documenti, che da una parte riportano un'accusa di essere membro delle Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), quando l'istante non ha mai fatto menzione di tale aspetto, ma ha sempre sostenuto di subire delle ripercussioni a causa del suo sostegno alla Tamil National Alliance (TNA), che a ciò si aggiunge, d'altra parte, il fatto che, secondo una constatazione di un Tribunale inglese (UK Upper Tribunal), fondato su vari studi della British High Commission, un numero importante di documenti presentati da parte di cittadini dello Sri Lanka nell'ambito di procedure d'asilo inglesi sono risultati dei falsi dopo delle verifiche (tra l'88% ed il 98% dei documenti sottoposti all'analisi; cfr. UK Upper Tribunal, Immigration and Asylum Chamber, VT [Article 22 Procedures Directive - confidentiality] Sri Lanka [2017] UKUT 00368 [IAC], 19.07.2017, n. 58-59, , consultato il 22.07.2024; cfr. anche sentenze del Tribunale D-6847/2018 del 10 luglio 2020 consid. 5.4 e E-3747/2019 del 26 settembre 2019 pag. 5), che nella procedura di revisione, le allegazioni tardive possono essere comunque prese in considerazione se da esse risultano degli ostacoli al rinvio, ossia quando l'istante dimostra, con le allegazioni sollevate nell'ambito della domanda di revisione, di essere minacciato in modo serio e concreto da persecuzioni o da trattamenti contrari ai diritti umani (cfr. DTAF 2021 VI/4; Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 9); che secondo prassi costante del Tribunale, non è sufficiente la semplice allegazione di una costellazione del genere, bensì deve essere dimostrato dall'istante un rischio attuale e serio in tal senso, che nella fattispecie, nell'istanza di revisione l'istante non ha dimostrato la presenza di ostacoli di questo tipo relativi al suo allontanamento in Sri Lanka, ma si è limitato, per la maggior parte, a riferimenti a rapporti di organizzazioni internazionali, senza per altro indicazione delle fonti, che per quanto riguarda le argomentazioni inerenti all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e legati allo stato di emergenza dichiarato in Sri Lanka, il Tribunale rileva che non possono essere oggetto di una procedura di revisione poiché sono fatti che sono insorti posteriormente alla sentenza del Tribunale di cui l'istante chiede la revisione (cfr. art. 123 cpv. 2 lett. a LTF), che alla luce di quanto precede, l'istanza di revisione è inammissibile (cfr. DTAF 2021 VI/4 consid. 12), che avendo il Tribunale con la presente sentenza statuito in merito all'istanza, la domanda formulata a titolo pregiudiziale di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta senza oggetto, che le misure supercautelari dell'8 giugno 2022 decadono, che per lo stesso motivo, anche la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è priva di oggetto, che ritenuta l'istanza di revisione sprovvista di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 2000.- che seguono la soccombenza sono poste a carico dell'istante (art. 37 LTAF; 63 cpv. 1 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. L'istanza di revisione è inammissibile.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 2000.- sono poste a carico dell'istante. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al richiedente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: