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D-6555/2024

D-6555/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-02-25 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (riesame)

Sachverhalt

A. A.a L’interessata ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) set- tembre 2022. A.b A seguito della procedura Dublino, terminata con scritto della SEM del 29 novembre 2022, con la richiedente si è tenuta un’audizione relativa in particolare ai suoi motivi d’asilo. In tale ambito ella ha sostanzialmente esposto che a seguito di un’aggressione avvenuta nel (…), lei si sarebbe rifugiata con la famiglia in B._______ per (…) anni. Nel (…) ella con la famiglia sarebbe difatti dovuta tornare in Burundi, poiché lei ed il marito avrebbero ricevuto una convocazione da parte della C._______ (di seguito: C._______), in quanto una persona denominata D._______ avrebbe so- stenuto essere la proprietaria della loro casa sita a E._______ ed intestata al marito. Dopo che nel medesimo anno la C._______ (…) avrebbe stabilito che la casa apparteneva a D._______, sarebbe iniziato un contezioso giu- diziario per la proprietà dell’immobile, che sarebbe giunto fino alla sentenza del tribunale di secondo grado nell’ (…) del 2022, il quale avrebbe stabilito che la casa apparteneva a D._______, ribaltando quanto invece deciso dal tribunale di primo grado, che vedeva invece vincente in causa come legit- timo proprietario il marito dell’interessata. Quest’ultima avrebbe quindi vo- luto impugnare la decisione giudiziaria dinanzi al (…), ma vi avrebbe desi- stito, dopo che l’amico F._______ le avrebbe riferito che la controparte avrebbe, in tal caso, fatto di tutto per fermarla, consigliandole di espatriare. Il (…), ella avrebbe quindi lasciato il Burundi legalmente, con il suo passa- porto e per via aerea, dall’aeroporto di G._______. Altresì, ella ha asserito che a seguito del rifiuto delle proposte del suo vecchio datore di lavoro e del capo del suo quartiere di aderire al partito del H._______ (H._______), ella sarebbe stata accusata di far parte del partito dell’opposizione, e per questo motivo le sarebbe stato rifiutato ogni servizio pubblico. Dopo il suo espatrio, avrebbe appreso di essere stata ricercata al suo domicilio da per- sone sconosciute, la prima volta in forza di un mandato d’arresto. Per que- sti motivi, in caso di ritorno in Burundi, ella teme di essere arrestata e che i suoi figli siano in pericolo. A supporto delle sue dichiarazioni, la richiedente ha presentato in copia: la sua carta d’identità; il certificato del registro di una proprietà fondiaria; il contratto di compravendita di quest’ultima, due decisioni della C._______; la decisione di un tribunale di primo grado; la decisione di un tribunale di secondo grado; un avviso di ricerca datato (…) (cfr. mezzi di prova [MdP]

n. 1/2-8/2, repertoriati agli atti elettronici della SEM).

D-6555/2024 Pagina 3 A.c Con decisione del 6 febbraio 2023, la SEM non ha riconosciuto la qua- lità di rifugiato all’interessata, ha respinto la sua domanda d’asilo, nonché ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della predetta misura. A.d Per il tramite della sentenza D-1333/2023 del 27 marzo 2024, il Tribu- nale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), ha respinto il ricorso presentato dall’interessata l’8 marzo 2023. Nella stessa, dopo aver respinto le censure d’irregolarità procedurali solle- vate nel gravame (cfr. consid. 4 della succitata sentenza), il Tribunale ha giudicato inverosimili i motivi d’asilo addotti dall’insorgente (cfr. consid. 5-7 della sentenza summenzionata). In un primo momento ha infatti ritenuto che i documenti prodotti anche in fase ricorsuale soltanto in copia – e me- glio: l’avviso di ricerca, il verbale d’udienza del (…), il documento di delega ed il verbale d’arresto di I._______ – non fossero in grado di comprovare né le dichiarazioni della ricorrente circa le ricerche effettuate dalle autorità burundesi, né il potere di rappresentanza nel corso della vertenza fondiaria allestito a suo favore e neppure le accuse di appartenenza all’opposizione, le quali, di conseguenza, non si rivelerebbero fondate. Altresì, l’insorgente avrebbe fornito delle allegazioni incongruenti – anche con i documenti pre- sentati a supporto – sia circa la procura di rappresentanza che il marito avrebbe stilato in suo favore, sia in merito alle identità delle parti nel con- tenzioso immobiliare che avrebbe interessato il marito, e per questo non risulterebbe neppure verosimile che ella avrebbe condotto la causa in rap- presentanza del marito e non potrebbe pertanto esserle riconosciuto alcun timore di persecuzioni legato alla vertenza fondiaria. Mutatis mutandis, an- che le ricerche al suo domicilio successive all’espatrio ed al fatto che la controparte D._______ frequenterebbe la stessa chiesa della moglie del (…), si fonderebbero su delle informazioni ottenute da terze persone, e già per questo motivo sarebbero quindi inverosimili ed insufficienti per fondare un timore oggettivo di persecuzione futura per la ricorrente. Peraltro, le sue affermazioni relative al rifiuto del libretto per accedere ai servizi pubblici, in quanto scarne e vaghe, sarebbero pure inverosimili. Dipoi, anche per ra- gioni di plausibilità, la veridicità sia delle accuse di appartenenza al partito di opposizione sia della procura conferitale dal marito, sarebbero messe in dubbio. In un passo successivo, il Tribunale ha osservato che non vi era spazio per una valutazione della rilevanza dell’asserita persecuzione in ra- gione dell’etnia tutsi della ricorrente, essendo come già dal profilo della ve- rosimiglianza i suoi asserti erano stati ritenuti non credibili. Ha però ag- giunto come in Burundi una persecuzione collettiva contro persone di etnia tutsi non sussista (cfr. consid. 8 della sentenza del Tribunale D-1333/2023

D-6555/2024 Pagina 4 succitata). Da ultimo, il Tribunale ha considerato come l’allontanamento e l’esecuzione dello stesso provvedimento, fossero da confermare (cfr. con- sid. 9-11 della sentenza precitata). B. B.a Con missiva datata 11 luglio 2024 ed intitolata “Domanda di riesame ex art. 111b LAsi con richiesta di effetto sospensivo dell’allontanamento e con richiesta di gratuito patrocinio”, per il tramite delle sue nuove rappre- sentanti legali, l’interessata ha chiesto alla SEM, in via cautelare, la so- spensione dell’esecuzione del suo allontanamento. Nel merito, ed in via principale ha invece concluso all’accoglimento della sua “domanda di rie- same”, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell’asilo; nonché in subordine, all’accoglimento parziale della sua do- manda ed alla concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera. Ha inoltre presentato istanza di assistenza giudiziaria totale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anti- cipo, nonché di gratuito patrocinio con la nomina dell’avv. Immacolata Iglio Rezzonico quale patrocinatrice d’ufficio (cfr. atto SEM n. […]-1/20). A supporto della sua domanda, oltreché la copia del nuovo contratto di mandato di rappresentanza a favore delle sue rappresentanti legali, l’inte- ressata ha prodotto, in fotocopia, la seguente documentazione: un man- dato d’arresto dell’(…) (cfr. nei mezzi di prova allegati allo scritto dell’11 lu- glio 2024, doc. B); un mandato di perquisizione dell’(…) (cfr. ibidem, doc. C); un manoscritto datato 15 gennaio 202(?) (cfr. ibidem, doc. D); un manoscritto datato 12 ottobre 202(?) (cfr. ibidem, doc. E); un messaggio elettronico della ricorrente alla rappresentante legale del 18 giugno 2024 (cfr. ibidem, doc. F); un messaggio elettronico del 25 giugno 2024 del Dr. med. J._______ allo studio legale Iglio Rezzonico (cfr. ibidem, doc. G); il referto medico del 24 giugno 2024 (cfr. ibidem, doc. H) e il referto psicote- rapico dell’8 luglio 2024 (cfr. ibidem, doc. I). B.b Per il tramite della decisione del 9 settembre 2024, notificata il 17 set- tembre 2024 (cfr. atto SEM n. […]-4/1), la SEM, ritenendo che la domanda dell’interessata contenesse dei documenti (doc. B-doc. E) così come i mo- tivi afferenti agli stessi, che fossero da trattare in un’eventuale domanda di revisione al Tribunale, ha innanzitutto pronunciato la sua incompetenza funzionale per gli stessi e la sua non entrata nel merito ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 PA. In un passo successivo ha invece esaminato i fatti ed i mezzi di prova posteriori alla sentenza del Tribunale D-1333/2023 del 27 marzo 2024 (cfr. doc. G-I), qualificando gli stessi come domanda di rie- same semplice ai sensi dell’art. 111b LAsi (RS 142.31). La SEM ha quindi

D-6555/2024 Pagina 5 concluso al respingimento della domanda di riesame nella misura della sua ricevibilità. Nel contempo ha pronunciato che la decisione emessa il 6 feb- braio 2023 fosse cresciuta in giudicato ed esecutiva, ha respinto la do- manda di assistenza giudiziaria totale dell’interessata, ponendo a suo ca- rico un emolumento di CHF 600.–. B.c Per mezzo del plico raccomandato del 17 ottobre 2024 (cfr. risultanze processuali), intitolato “ricorso, con richiesta di restituzione dell’effetto so- spensivo ed ammissione al gratuito patrocinio”, l’interessata si è aggravata contro il summenzionato provvedimento dinanzi al Tribunale, postulando a titolo procedurale, la restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso e la con- seguente sospensione dell’esecuzione dell’allontanamento dalla Svizzera a titolo cautelare e supercautelare, ed altresì istanza di assistenza giudi- ziaria totale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese proces- suali e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio, con la nomina dell’avv. Immacolata Iglio Rezzonico quale patrocinatrice d’ufficio. Nel me- rito ella ha concluso, in via principale, all’annullamento della decisione av- versata, che l’istanza dell’11 luglio 2024 – limitatamente ai documenti B, C, D e E – sia trattata dal Tribunale quale istanza di revisione e sia considerata pendente dall’11 luglio 2024 e quindi tempestiva, nonché che il ricorso del 17 ottobre 2024 sia trattato quale integrazione all’istanza di revisione dell’11 luglio 2024. In via subordinata, e nel caso in cui l’istanza dell’11 lu- glio 2024 risulti essere intempestiva ai fini della trattazione quale istanza di revisione, la richiedente ha chiesto la restituzione dei termini ai sensi dell’art. 24 PA, e quindi la trattazione del ricorso del 17 ottobre 2024 quale domanda di revisione. Al gravame sono stati annessi quali nuovi documenti in copia: la busta di notifica della decisione avversata; un rapporto dell’K._______ (K._______) dell’(…) inerente al Burundi; uno scritto del 9 ottobre 2024 del sedicente avvocato L._______ ed il mandato speciale annesso datato 3 giugno 2020; una dichiarazione di M._______ del 10 ottobre 2024; due documenti datati 15 gennaio 2024 rispettivamente 12 ottobre 2022 (già prodotti sub doc. D e E con la missiva dell’11 luglio 2024 con le date d’emissione incomplete); stampa di una busta (…) e del tracciamento dell’invio della stessa. C. Il Tribunale, il 21 ottobre 2024, ha provvisoriamente sospeso l’esecuzione dell’allontanamento dell’interessata, quale misura supercautelare. D. Con decisione incidentale del 25 ottobre 2024, il giudice dell’istruzione

D-6555/2024 Pagina 6 competente per la pratica, dopo aver segnatamente osservato nei consi- derandi che rimane impregiudicata ogni valutazione di merito relativa alla tempestività della domanda di revisione ai sensi dell’art. 124 cpv. 1 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), ha concluso che la richiesta indirizzata alla SEM dall’interessata con scritto dell’11 luglio 2024 inerente ai doc. B, C, D e E, sarebbe stata trattata dal Tribunale quale istanza di revisione. Ha quindi accolto la domanda dell’istante volta alla concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, osser- vando come l’interessata possa quindi attendere l’esito della presente pro- cedura in Svizzera, nonché revocando la misura supercautelare pronun- ciata il 21 ottobre 2024. Nel proseguo ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria totale formulata dall’interessata, invitandola nel contempo a ver- sare, entro l’11 novembre 2024, un anticipo di CHF 2'000.– a copertura delle presumibili spese processuali. Infine ha rinviato all’istante, ai sensi dei considerandi, lo scritto del 9 ottobre 2024 dell’avv. L._______ con l’an- nesso in copia e la dichiarazione del 10 ottobre 2024 di M._______. L’istante ha corrisposto tempestivamente, in data 11 novembre 2024, l’an- ticipo spese richiesto dal Tribunale. E. Per il tramite di uno scritto datato 13 novembre 2024, ritenendo che sia il Tribunale competente per l’esame dei documenti restituiteli dalla predetta autorità con la decisione incidentale del 25 ottobre 2024, anche se succes- sivi alla sentenza del Tribunale D-1333/2023 del 27 marzo 2024, l’istante ha ritrasmesso i medesimi documenti allo scrivente Tribunale. F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi in diritto qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1 In premessa, il Tribunale rileva come nella presente sentenza verrà dap- prima esaminato il quesito a sapere se la domanda dell’11 luglio 2024 alla SEM rispettivamente il plico raccomandato del 17 ottobre 2024 indirizzato dall’istante al Tribunale siano tempestivi, di conseguenza anche verifi- cando se la SEM ha violato o meno i suoi obblighi procedurali derivanti dagli art. 8 e 9 PA (cfr. infra consid. 3–5). In un secondo tempo verranno

D-6555/2024 Pagina 7 analizzati gli scritti dell’11 luglio 2024 rispettivamente del 17 ottobre 2024 sotto il profilo della revisione (cfr. infra consid. 6 segg.).

E. 2 Inoltre, per i motivi seguenti, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti ai sensi dell’art. 127 LTF. I. Competenza e tempestività della domanda dell’11 luglio 2024 rispettiva- mente del 17 ottobre 2024

E. 3.1 Nel suo scritto dell’11 luglio 2024 (entrato alla SEM il 12 luglio 2024, cfr. atto SEM n. […]-1/20), l’interessata, qualificando lo stesso come do- manda di riesame, ha considerato innanzitutto che per la trattazione di que- sto fosse competente la SEM (cfr. pag. 1-2 dello scritto dell’11 luglio 2024). In seguito, si è prevalsa di quattro documenti allegati anche agli atti (cfr. da doc. B a doc. E), sostenendo che ella li avrebbe ricevuti soltanto il 18 giu- gno 2024 (cfr. doc. F), i quali proverebbero che nel caso ella tornasse in Burundi sarebbe esposta ad un pericolo concreto. Invero, come evincibile dai documenti precitati, che il suo avvocato in Burundi avrebbe estratto in copia dal suo incarto penale ed al quale sarebbe potuto accedere sola- mente a metà giugno 2024, contro di lei sarebbe stato emesso un ordine di perquisizione e penderebbe un mandato d’arresto con l’accusa di “atten- tato alla sicurezza dello stato”. Pertanto, tenuto conto della situazione pre- sente in Burundi, ella nel caso di rientro nel predetto Paese verrebbe arre- stata ed imprigionata, ed in seguito processata – probabilmente con un processo arbitrario – e condannata, con il rischio di subire delle torture e/o di essere fatta sparire. Ha quindi chiesto che le venga riconosciuta la qua- lità di rifugiato e concesso l’asilo. Dal profilo dell’esecuzione dell’allontana- mento, ha ritenuto la stessa inesigibile, in quanto ella soffrirebbe di proble- matiche di salute somatiche e psichiche che sarebbero ostative ad un suo rimpatrio in Burundi. In tal senso, ha pure presentato della documentazione a supporto, atta a provare il suo stato valetudinario (cfr. da doc. G a doc. I), chiedendo per questo, in subordine, che le sia concessa l’ammissione provvisoria in Svizzera.

E. 3.2 L’autorità inferiore, nella sua decisione del 9 settembre 2024, ha in primo luogo constatato che per quanto concerne i documenti presentati dalla richiedente e che sarebbero atti a provare che ella è ricercata nel suo Paese d’origine (da doc. B a doc. E), gli stessi come pure i motivi ai quali essi farebbero riferimento, sarebbero tutti precedenti alla sentenza del Tri- bunale D-1333/2023 del 27 marzo 2024, e per questo andrebbero trattati

D-6555/2024 Pagina 8 nell’ambito di un’eventuale domanda di revisione dinanzi al Tribunale am- ministrativo federale. In secondo luogo, la SEM ha considerato che la rap- presentante legale dell’interessata, intitolando il suo scritto dell’11 lu- glio 2024 quale “domanda di riesame”, ne avrebbe affermato inequivoca- bilmente la competenza della SEM, e quindi ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 PA, l’autorità inferiore ha pronunciato la sua incompetenza funzionale non en- trando nel merito della domanda predetta per quanto attinente ai fatti ed ai mezzi di prova succitati. In terzo ed ultimo luogo, ha invece ritenuta data la sua competenza inerente ai problemi medici ed ai relativi documenti pro- dotti (da doc. G a doc. I), in quanto posteriori alla sentenza del Tribunale D-1333/2023 succitata, trattando per quanto così delimitato la richiesta dell’11 luglio 2024 quale domanda di riesame ai sensi dell’art. 111b LAsi. Sotto tale profilo, ha ritenuto che anche la più recente documentazione me- dica versata agli atti, non modificasse la conclusione d’esigibilità dell’ese- cuzione dell’allontanamento presentata già nella decisione della SEM del

E. 3.3 L’insorgente, nel suo memoriale ricorsuale del 17 ottobre 2024, conte- sta la decisione della SEM. Invero ella ritiene che, poiché effettivamente i documenti presentati con lo scritto dell’11 luglio 2024 ed antecedenti alla sentenza del Tribunale D-1333/2023 del 27 marzo 2024, fossero da trat- tare nell’ambito di un’istanza di revisione dinnanzi allo scrivente Tribunale, la SEM avrebbe dovuto trasmettere i predetti documenti al Tribunale in ap- plicazione dell’art. 8 cpv. 1 PA, rispettivamente prima di emettere la deci- sione di merito, richiedere senza indugio all’interessata se volesse mante- nere la sua domanda di riesame e confermare o meno la competenza per la trattazione della richiesta da parte della SEM. Soltanto nel caso in cui l’interessata avrebbe affermato la competenza dell’autorità inferiore, quest’ultima avrebbe potuto emettere una decisione d’inammissibilità ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 PA. Ciò che invece l’autorità inferiore avrebbe fatto erroneamente, fondandosi unicamente sul titolo della domanda dell’11 lu- glio 2024. Tale procedere avrebbe però comportato per l’interessata un grave pregiudizio, in quanto la decisione avversata le sarebbe stata notifi- cata soltanto il 17 settembre 2024 ed il termine di 90 giorni per inoltrare una domanda di revisione, sarebbe scaduto invece già il 16 settem- bre 2024. Chiede quindi che che lo scritto dell’11 luglio 2024 – limitata- mente alle allegazioni relative ai documenti antecedenti alla sentenza del Tribunale D-1333/2023 succitata – come pure il memoriale del

D-6555/2024 Pagina 9 17 ottobre 2024, vengano trattati dal Tribunale quale istanza di revisione, in quanto tempestivi. In subordine, chiede la restituzione dei termini ai sensi dell’art. 24 PA, concludendo per la trattazione da parte del Tribunale dello scritto del 17 ottobre 2024 quale domanda di revisione. In un passo suc- cessivo, ella ritiene come la documentazione prodotta con gli scritti dell’11 luglio 2024 (da doc. B a doc. E) e del 17 ottobre 2024, provino l’er- roneità della sentenza del Tribunale D-1333/2023 del 27 marzo 2024, in quanto sarebbe atta a dimostrare la persecuzione da parte delle autorità burundesi ed i pregiudizi che lei subirebbe nel caso di un suo rientro nel Paese d’origine a causa del mandato d’arresto emesso nei suoi confronti, e quindi condurrebbero il Tribunale ad un altro apprezzamento rispetto a quello espresso nella succitata sentenza. 4. 4.1 Per determinare se la SEM ha fatto correttamente applicazione dell’art. 9 cpv. 2 PA, pronunciando una decisione d’inammissibilità per quanto attinente ai fatti ed ai documenti antecedenti la sentenza del Tribu- nale D-1333/2023 del 27 marzo 2024, senza trasmettere lo scritto dell’11 luglio 2024 allo scrivente Tribunale per incompetenza giusta l’art. 8 cpv. 1 PA, occorre innanzitutto stabilire se la competenza per statuire spet- tasse alla SEM o a questo Tribunale. 4.2 La domanda di riesame (o domanda di riconsiderazione), definita come una richiesta indirizzata ad un’autorità amministrativa con lo scopo di una riconsiderazione della decisione entrata in forza di cosa giudicata che essa ha emanato, è iscritta nella legge dall’entrata in vigore della modifica della LAsi del 14 dicembre 2012 (art. 111b LAsi). Non costituisce tuttavia una via di diritto ordinaria. Pertanto la SEM non è tenuta a trattare la richiesta che allorché l’amministrato invoca un cambiamento notevole delle circostanze dopo l’ultima decisione di merito, o quando tale richiesta costituisce una “domanda di riconsiderazione qualificata”, ovvero quando una decisione non è stata oggetto di un ricorso (o che il ricorso contro di essa è stato dichiarato irricevibile) e che il ricorrente si prevale di uno dei motivi di revi- sione previsti all’art. 66 PA, norma applicabile per analogia (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.2.2; sentenza del Tribunale D-5467/2024 del 19 dicem- bre 2024 consid. 6.1 con ulteriori riferimenti citati). La giurisprudenza del Tribunale, che si fonda in materia sulla DTAF 2013/22, riconosce anche che l’autorità amministrativa è ugualmente tenuta a trattare una domanda di riesame allorché quest’ultima si fonda su un mezzo di prova nuovo, po- steriore ad una sentenza materiale del Tribunale stesso, allorché tale mezzo di prova – che sarebbe invece irricevibile quale motivo di revisione in applicazione dell’art. 123 cpv. 2 lett. a LTF in fine al quale rinvia l’art. 45

D-6555/2024 Pagina 10 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) – è rilevante ai sensi dell’art. 66 cpv. 2 lett. a PA, applicato per analogia, nel senso che sarebbe atto a stabilire un fatto allegato anterior- mente, durante la procedura ordinaria, ma rimasto non stabilito (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.2). 4.3 Invece, una domanda di revisione, quale mezzo giurisdizionale straor- dinario suscettibile di essere esercitato contro una sentenza dotata dell’au- torità di cosa giudicata, è ricevibile soltanto a severe condizioni formali (art. 67 cpv. 3 PA su rinvio dell’art. 47 LTAF) e di termini (art. 124 LTF su rinvio dell’art. 45 LTAF) nonché deve basarsi sui motivi esaustivamente enumerati agli art. 121-123 LTF (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.3.1; 2007/21 consid. 8.1; sentenza del Tribunale D-5467/2024 succitata consid. 5.1). Pertanto, se dopo l’emanazione della sentenza materiale di secondo grado, il richiedente viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi intesi a dimostrare fatti anteriori che non ha potuto addurre nella procedura ordinaria, siano essi riferibili ad aspetti riguardanti la qua- lità di rifugiato o l’allontanamento, egli sarà tenuto a depositare una do- manda di revisione dinanzi al Tribunale, che è competente per statuire sulle domande di revisione dirette contro le proprie sentenze (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.3.1 e 4.3.2). 4.4 4.4.1 Ora, fatte queste doverose premesse, nel caso in parola la richiesta dell’11 luglio 2024, si fondava essenzialmente sia su della documentazione antecedente all’emissione della sentenza D-1333/2023 del Tribunale – ov- verossia datata rispettivamente (…) 2022, (…) 2024 e (…) 2024 (cfr. da doc. B a doc. E allegati allo scritto dell’11 luglio 2024); sia su dei documenti medici invece posteriori alla suddetta sentenza (cfr. da doc. G a doc. I an- nessi allo scritto dell’11 luglio 2024). Per quanto attiene ai primi, gli stessi sono stati depositati con lo scopo di provare dei fatti già ampiamente valu- tati da questo Tribunale nella sua sentenza D-1333/2023, ovverossia la ve- rosimiglianza delle dichiarazioni dell’interessata in relazione alle ricerche che avrebbero svolto nei suoi confronti le autorità burundesi a causa in particolare della sua presunta appartenenza al partito d’opposizione in forza di un mandato d’arresto. A fronte di ciò, risulta pertanto pacifico che si trattasse per quanto concerne i documenti da doc. B a doc. E ed i fatti ad essi afferenti, di pseudo nova, da sottoporre al Tribunale nell’ambito di un’istanza di revisione. Per quanto attiene invece ai documenti medici pro- dotti con la richiesta dell’11 luglio 2024, e alle allegazioni a supporto dei medesimi, a ragione la SEM ne ha ammesso la sua competenza, esami- nandoli. In quanto, essendo posteriori alla sentenza del Tribunale del

D-6555/2024 Pagina 11 27 marzo 2024, sarebbero irricevibili dal Tribunale per via di revisione (cfr. supra consid. 4.2). 4.4.2 Alla luce di quanto precede, l’esame dei mezzi di prova sopra evinti, e dei fatti ad essi afferenti, spetterebbe quindi a questo Tribunale. Tuttavia, come indicato a ragione nel suo memoriale del 17 ottobre 2024 dall’inte- ressata, il termine di 90 giorni dalla scoperta dei documenti – ovvero che ella ha asserito di aver ricevuto il 18 giugno 2024 dal suo avvocato in Burundi, che a sua volta sarebbe venuto a conoscenza ed entrato in pos- sesso dei medesimi a metà giugno 2024 (cfr. scritto dell’11 luglio 2024, pag. 2 e doc. F annesso) – per presentare un’istanza di revisione (cfr. art. 124 cpv. 1 lett. d LTF), scadeva il 16 settembre 2024. Ne discende quindi che il memoriale del 17 ottobre 2024, e con essa anche la collegata richiesta dell’11 luglio 2024 per quanto attinente ai motivi ed ai documenti potenziali di revisione, sarebbero da ritenere irricevibili, poiché intempe- stivi. Tuttavia, l’interessata sostiene nel suo gravame, che la SEM, vista la competenza in materia di revisione del Tribunale, avrebbe dovuto trasmet- tere la sua istanza dell’11 luglio 2024 senza indugio a quest’ultima autorità, senza emettere una decisione d’inammissibilità. Quest’ultima, essendole stata notificata soltanto il 17 settembre 2024, le avrebbe precluso la possi- bilità di presentare entro i termini una domanda di revisione. Nel proseguo, il Tribunale esaminerà quindi anche tale questione, prima di pronunciarsi definitivamente sulla tempestività dell’istanza di revisione. 4.4.3 4.4.3.1 Ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 PA, l’autorità che si reputa incompetente trasmette senz’indugio la causa a quella competente. Tale disposizione fa riferimento all’art. 7 cpv. 1 PA, che dispone come l’autorità esamina d’uffi- cio la sua competenza, ed è applicabile allorché l’autorità non può affer- mare in modo certo la sua competenza o se una parte non affermi la com- petenza dell’autorità, che si reputa incompetente, ex art. 9 cpv. 2 PA (cfr. THOMAS FLÜCKIGER in Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar Ver- waltungsverfahrensgesetz, 3a ed. 2023, n. 1, pag. 172 e n. 11, pag. 175 ad art. 8 con ulteriori riferimenti citati). Quest’ultima norma risulta essere un’eccezione alla trasmissione della causa all’autorità competente ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 PA, ed in una tale circostanza una decisione d’inammissi- bilità dovrà essere pronunciata. In un caso di questo genere non è possibile per l’autorità adita applicare l’art. 8 cpv. 1 PA e trasmettere la causa all’au- torità che ritiene competente, senza pronunciare una decisione formale. La parte può esplicitamente pretendere che l’autorità è competente, ma anche implicitamente, risultando dalle circostanze di specie, in quanto tale

D-6555/2024 Pagina 12 manifestazione di volontà non deve rispettare una forma particolare. Tutta- via, il semplice fatto che una parte si sia indirizzata ad un’autorità piuttosto che ad un’altra, non è sufficiente per ammettere tale espressione di vo- lontà. Piuttosto, la parte deve implicitamente far comprendere che, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, essa tiene a che l’autorità adita renda una decisione sul merito, all’esclusione di ogni altra autorità (cfr. LAURENT BUTTICAZ in: Bellanger/Candrian/Hirsig-Vouilloz [ed.], Commen- taire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024 [di seguito: CR], n. 7 seg., pag. 254 ad art. 9 con ulteriori riferimenti citati; THOMAS FLÜCKIGER, op. cit., n. 9 segg., pag. 192 segg. ad art. 9). Il Tribu- nale ha però ritenuto che se un mandatario professionale si rivolge in ma- niera mirata ad un’autorità precisa con una domanda, può già significare che la parte pretende che l’autorità adita sia competente ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 PA (cfr. sentenza del Tribunale D-4489/2020 del 25 settembre 2020 consid. 8.3 anche citata in CR, op. cit., nota a piè di pagina n. 20, pag. 254 ad art. 9; cfr. anche nello stesso senso DTF 108 Ib 540 consid. 2aa). Un’ul- teriore eccezione alla regola di trasmissione della causa ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 PA, è recensibile nel caso in cui una parte propone più censure delle quali soltanto in parte entrano nel cerchio di competenza dell’autorità adita. In tal caso l’autorità adita dovrà trattare i punti che ricadono nella sua com- petenza, ed una possibilità di evadere la pratica tramite la trasmissione formale della stessa ad altra autorità è esclusa, non però invece quella di provocare uno scambio di opinioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 2 PA con l’altra autorità che potrebbe essere competente (cfr. THOMAS FLÜCKIGER, op. cit.,

n. 13, pag. 175 seg. ad art. 8; DAUM/BIERI, in: Auer/Müller/Schindler, VwVG Kommentar, 2a ed. 2019, n 6, pag. 156 seg. ad art. 9). In una tale circo- stanza può invece entrare in considerazione una parziale trasmissione (con notifica al mittente) o una trasmissione della causa dopo la presa di decisione, nel caso in cui altri aspetti della causa rimangano aperti, per i quali un’altra istanza deve pronunciarsi. Il requisito per tale trasmissione è però che la parte abbia chiaramente esposto di avanzare altre allegazioni (cfr. THOMAS FLÜCKIGER, op. cit., n 13, pag. 176 ad art. 8 con ulteriori rif. cit.; DAUM/BIERI, op. cit., n. 7, pag. 157 seg.; di opinione parzialmente con- traria invece LAURENT BUTTICAZ [op. cit., n. 12, pag. 255 ad art. 9], il quale ritiene che convenga attendere l’entrata in forza della decisione d’irricevi- bilità, prima di trasmettere la causa all’autorità competente). 4.4.3.2 Tornando alla presente disamina, alla stessa stregua dell’interes- sata, anche il Tribunale non ravvede come, esclusivamente dal titolo della domanda dell’11 luglio 2024, si possa desumere un’esplicita affermazione della rappresentante legale dell’interessata di competenza della SEM nella trattazione della sua domanda, come motivato nella decisione avversata.

D-6555/2024 Pagina 13 Ciò non toglie che tale volontà è stata allegata, per lo meno implicitamente dall’interessata, in quanto le sue rappresentanti legali – che sono esperte in particolare nell’ambito del diritto d’asilo – hanno chiaramente motivato la stessa nel senso di una domanda di riesame, concludendo pure che: “Competente a decidere sulla domanda di riesame ai sensi dell’art. 111b LAsi è la Segreteria di Stato della migrazione. Donde la competenza dell’autorità adita” (cfr. pag. 2 della richiesta dell’11 luglio 2024). Per di più, non si ravvisa nelle argomentazioni contenute nella domanda dell’11 lu- glio 2024, alcun accenno alla trasmissione della causa ad altra autorità se ritenuta competente. 4.4.3.3 Alla luce di quanto precede, ed in accordo con i principi in materia sopra enunciati (cfr. consid. 4.4.3.1), il Tribunale considera che la SEM sia giunta a ragione alla conclusione di applicare la norma di cui all’art. 9 cpv. 2 PA, emanando una decisione d’inammissibilità per quanto non di sua com- petenza – ovvero gli aspetti rilevanti di una potenziale revisione – e pren- dendo invece una decisione sugli elementi rientranti nella sua competenza, ossia sugli aspetti rilevanti di una domanda di riesame. In tale costella- zione, la trasmissione della causa ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 PA al Tribunale era esclusa. La SEM avrebbe invece potuto, ma non dovuto, visti i docu- menti e le argomentazioni della domanda dell’11 luglio 2024 per cui si rite- neva incompetente, dopo l’emanazione della decisione avversata, trasmet- tere la causa al Tribunale, limitatamente agli aspetti inevasi e che riteneva rientrare in una potenziale domanda di revisione. Tale trasmissione, per quanto non legalmente prescritta, sarebbe risultata opportuna, visto l’invio della decisione del 9 settembre 2024 a pochi giorni dalla scadenza dei 90 giorni per proporre regolarmente una domanda di revisione. Ciò non toglie che, nel caso concreto, è soltanto a causa del fatto che la rappresen- tante legale ha ritirato la raccomandata contenente la predetta decisione all’ultimo giorno utile del termine di 7 giorni di giacenza alla Posta, ovvero il 17 settembre 2024 (cfr. n. 4/1), che il termine di 90 giorni per proporre istanza di revisione è trascorso infruttuoso. Questo ha determinato, senza poter ravvisare una colpa dell’interessata o chiaramente una colpa a carico della sua rappresentante legale, l’inoltro tardivo dell’istanza del 17 otto- bre 2024. Poiché però l’istante ha formulato, nel suo memoriale del 17 ot- tobre 2024, domanda di restituzione del termine ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 PA, ed essendo adempiuta sia la condizione d’impedimento senza colpa della parte o del suo rappresentante legale come visto sopra, nonché avendo agito entro i 30 giorni dalla notifica della decisione avversata, il Tri- bunale, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie e del fatto che, in caso contrario, pregiudicherebbe in modo importante gli interessi

D-6555/2024 Pagina 14 dell’istante, conclude alla restituzione dei termini alla stessa in applicazione dell’art. 24 cpv. 1 PA. 5. Ne discende quindi che il Tribunale ritiene di poter entrare nel merito della domanda dell’11 luglio 2024 – limitatamente agli aspetti rientranti nell’am- bito di una potenziale revisione – e della missiva del 17 ottobre 2024, trat- tando quest’ultima quale complemento della prima, nel senso di un’unica istanza di revisione. II. Sull’istanza di revisione di cui agli scritti dell’11 luglio 2024 e del 17 ottobre 2024 dell’istante

E. 4.1 Per determinare se la SEM ha fatto correttamente applicazione dell'art. 9 cpv. 2 PA, pronunciando una decisione d'inammissibilità per quanto attinente ai fatti ed ai documenti antecedenti la sentenza del Tribunale D-1333/2023 del 27 marzo 2024, senza trasmettere lo scritto dell'11 luglio 2024 allo scrivente Tribunale per incompetenza giusta l'art. 8 cpv. 1 PA, occorre innanzitutto stabilire se la competenza per statuire spettasse alla SEM o a questo Tribunale.

E. 4.2 La domanda di riesame (o domanda di riconsiderazione), definita come una richiesta indirizzata ad un'autorità amministrativa con lo scopo di una riconsiderazione della decisione entrata in forza di cosa giudicata che essa ha emanato, è iscritta nella legge dall'entrata in vigore della modifica della LAsi del 14 dicembre 2012 (art. 111b LAsi). Non costituisce tuttavia una via di diritto ordinaria. Pertanto la SEM non è tenuta a trattare la richiesta che allorché l'amministrato invoca un cambiamento notevole delle circostanze dopo l'ultima decisione di merito, o quando tale richiesta costituisce una "domanda di riconsiderazione qualificata", ovvero quando una decisione non è stata oggetto di un ricorso (o che il ricorso contro di essa è stato dichiarato irricevibile) e che il ricorrente si prevale di uno dei motivi di revisione previsti all'art. 66 PA, norma applicabile per analogia (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.2.2; sentenza del Tribunale D-5467/2024 del 19 dicembre 2024 consid. 6.1 con ulteriori riferimenti citati). La giurisprudenza del Tribunale, che si fonda in materia sulla DTAF 2013/22, riconosce anche che l'autorità amministrativa è ugualmente tenuta a trattare una domanda di riesame allorché quest'ultima si fonda su un mezzo di prova nuovo, posteriore ad una sentenza materiale del Tribunale stesso, allorché tale mezzo di prova - che sarebbe invece irricevibile quale motivo di revisione in applicazione dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF in fine al quale rinvia l'art. 45 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) - è rilevante ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a PA, applicato per analogia, nel senso che sarebbe atto a stabilire un fatto allegato anteriormente, durante la procedura ordinaria, ma rimasto non stabilito (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.2).

E. 4.3 Invece, una domanda di revisione, quale mezzo giurisdizionale straordinario suscettibile di essere esercitato contro una sentenza dotata dell'autorità di cosa giudicata, è ricevibile soltanto a severe condizioni formali (art. 67 cpv. 3 PA su rinvio dell'art. 47 LTAF) e di termini (art. 124 LTF su rinvio dell'art. 45 LTAF) nonché deve basarsi sui motivi esaustivamente enumerati agli art. 121-123 LTF (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.3.1; 2007/21 consid. 8.1; sentenza del Tribunale D-5467/2024 succitata consid. 5.1). Pertanto, se dopo l'emanazione della sentenza materiale di secondo grado, il richiedente viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi intesi a dimostrare fatti anteriori che non ha potuto addurre nella procedura ordinaria, siano essi riferibili ad aspetti riguardanti la qualità di rifugiato o l'allontanamento, egli sarà tenuto a depositare una domanda di revisione dinanzi al Tribunale, che è competente per statuire sulle domande di revisione dirette contro le proprie sentenze (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.3.1 e 4.3.2).

E. 4.4.1 Ora, fatte queste doverose premesse, nel caso in parola la richiesta dell'11 luglio 2024, si fondava essenzialmente sia su della documentazione antecedente all'emissione della sentenza D-1333/2023 del Tribunale - ovverossia datata rispettivamente (...) 2022, (...) 2024 e (...) 2024 (cfr. da doc. B a doc. E allegati allo scritto dell'11 luglio 2024); sia su dei documenti medici invece posteriori alla suddetta sentenza (cfr. da doc. G a doc. I annessi allo scritto dell'11 luglio 2024). Per quanto attiene ai primi, gli stessi sono stati depositati con lo scopo di provare dei fatti già ampiamente valutati da questo Tribunale nella sua sentenza D-1333/2023, ovverossia la verosimiglianza delle dichiarazioni dell'interessata in relazione alle ricerche che avrebbero svolto nei suoi confronti le autorità burundesi a causa in particolare della sua presunta appartenenza al partito d'opposizione in forza di un mandato d'arresto. A fronte di ciò, risulta pertanto pacifico che si trattasse per quanto concerne i documenti da doc. B a doc. E ed i fatti ad essi afferenti, di pseudo nova, da sottoporre al Tribunale nell'ambito di un'istanza di revisione. Per quanto attiene invece ai documenti medici prodotti con la richiesta dell'11 luglio 2024, e alle allegazioni a supporto dei medesimi, a ragione la SEM ne ha ammesso la sua competenza, esaminandoli. In quanto, essendo posteriori alla sentenza del Tribunale del 27 marzo 2024, sarebbero irricevibili dal Tribunale per via di revisione (cfr. supra consid. 4.2).

E. 4.4.2 Alla luce di quanto precede, l'esame dei mezzi di prova sopra evinti, e dei fatti ad essi afferenti, spetterebbe quindi a questo Tribunale. Tuttavia, come indicato a ragione nel suo memoriale del 17 ottobre 2024 dall'interessata, il termine di 90 giorni dalla scoperta dei documenti - ovvero che ella ha asserito di aver ricevuto il 18 giugno 2024 dal suo avvocato in Burundi, che a sua volta sarebbe venuto a conoscenza ed entrato in possesso dei medesimi a metà giugno 2024 (cfr. scritto dell'11 luglio 2024, pag. 2 e doc. F annesso) - per presentare un'istanza di revisione (cfr. art. 124 cpv. 1 lett. d LTF), scadeva il 16 settembre 2024. Ne discende quindi che il memoriale del 17 ottobre 2024, e con essa anche la collegata richiesta dell'11 luglio 2024 per quanto attinente ai motivi ed ai documenti potenziali di revisione, sarebbero da ritenere irricevibili, poiché intempestivi. Tuttavia, l'interessata sostiene nel suo gravame, che la SEM, vista la competenza in materia di revisione del Tribunale, avrebbe dovuto trasmettere la sua istanza dell'11 luglio 2024 senza indugio a quest'ultima autorità, senza emettere una decisione d'inammissibilità. Quest'ultima, essendole stata notificata soltanto il 17 settembre 2024, le avrebbe precluso la possibilità di presentare entro i termini una domanda di revisione. Nel proseguo, il Tribunale esaminerà quindi anche tale questione, prima di pronunciarsi definitivamente sulla tempestività dell'istanza di revisione.

E. 4.4.3.1 Ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 PA, l'autorità che si reputa incompetente trasmette senz'indugio la causa a quella competente. Tale disposizione fa riferimento all'art. 7 cpv. 1 PA, che dispone come l'autorità esamina d'ufficio la sua competenza, ed è applicabile allorché l'autorità non può affermare in modo certo la sua competenza o se una parte non affermi la competenza dell'autorità, che si reputa incompetente, ex art. 9 cpv. 2 PA (cfr. Thomas Flückiger in Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3a ed. 2023, n. 1, pag. 172 e n. 11, pag. 175 ad art. 8 con ulteriori riferimenti citati). Quest'ultima norma risulta essere un'eccezione alla trasmissione della causa all'autorità competente ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 PA, ed in una tale circostanza una decisione d'inammissibilità dovrà essere pronunciata. In un caso di questo genere non è possibile per l'autorità adita applicare l'art. 8 cpv. 1 PA e trasmettere la causa all'autorità che ritiene competente, senza pronunciare una decisione formale. La parte può esplicitamente pretendere che l'autorità è competente, ma anche implicitamente, risultando dalle circostanze di specie, in quanto tale manifestazione di volontà non deve rispettare una forma particolare. Tuttavia, il semplice fatto che una parte si sia indirizzata ad un'autorità piuttosto che ad un'altra, non è sufficiente per ammettere tale espressione di volontà. Piuttosto, la parte deve implicitamente far comprendere che, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, essa tiene a che l'autorità adita renda una decisione sul merito, all'esclusione di ogni altra autorità (cfr. Laurent Butticaz in: Bellanger/Candrian/Hirsig-Vouilloz [ed.], Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024 [di seguito: CR], n. 7 seg., pag. 254 ad art. 9 con ulteriori riferimenti citati; Thomas Flückiger, op. cit., n. 9 segg., pag. 192 segg. ad art. 9). Il Tribunale ha però ritenuto che se un mandatario professionale si rivolge in maniera mirata ad un'autorità precisa con una domanda, può già significare che la parte pretende che l'autorità adita sia competente ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 PA (cfr. sentenza del Tribunale D-4489/2020 del 25 settembre 2020 consid. 8.3 anche citata in CR, op. cit., nota a piè di pagina n. 20, pag. 254 ad art. 9; cfr. anche nello stesso senso DTF 108 Ib 540 consid. 2aa). Un'ulteriore eccezione alla regola di trasmissione della causa ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 PA, è recensibile nel caso in cui una parte propone più censure delle quali soltanto in parte entrano nel cerchio di competenza dell'autorità adita. In tal caso l'autorità adita dovrà trattare i punti che ricadono nella sua competenza, ed una possibilità di evadere la pratica tramite la trasmissione formale della stessa ad altra autorità è esclusa, non però invece quella di provocare uno scambio di opinioni ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 PA con l'altra autorità che potrebbe essere competente (cfr. Thomas Flückiger, op. cit., n. 13, pag. 175 seg. ad art. 8; Daum/Bieri, in: Auer/Müller/Schindler, VwVG Kommentar, 2a ed. 2019, n 6, pag. 156 seg. ad art. 9). In una tale circostanza può invece entrare in considerazione una parziale trasmissione (con notifica al mittente) o una trasmissione della causa dopo la presa di decisione, nel caso in cui altri aspetti della causa rimangano aperti, per i quali un'altra istanza deve pronunciarsi. Il requisito per tale trasmissione è però che la parte abbia chiaramente esposto di avanzare altre allegazioni (cfr. Thomas Flückiger, op. cit., n 13, pag. 176 ad art. 8 con ulteriori rif. cit.; Daum/Bieri, op. cit., n. 7, pag. 157 seg.; di opinione parzialmente contraria invece Laurent Butticaz [op. cit., n. 12, pag. 255 ad art. 9], il quale ritiene che convenga attendere l'entrata in forza della decisione d'irricevibilità, prima di trasmettere la causa all'autorità competente).

E. 4.4.3.2 Tornando alla presente disamina, alla stessa stregua dell'interessata, anche il Tribunale non ravvede come, esclusivamente dal titolo della domanda dell'11 luglio 2024, si possa desumere un'esplicita affermazione della rappresentante legale dell'interessata di competenza della SEM nella trattazione della sua domanda, come motivato nella decisione avversata. Ciò non toglie che tale volontà è stata allegata, per lo meno implicitamente dall'interessata, in quanto le sue rappresentanti legali - che sono esperte in particolare nell'ambito del diritto d'asilo - hanno chiaramente motivato la stessa nel senso di una domanda di riesame, concludendo pure che: "Competente a decidere sulla domanda di riesame ai sensi dell'art. 111b LAsi è la Segreteria di Stato della migrazione. Donde la competenza dell'autorità adita" (cfr. pag. 2 della richiesta dell'11 luglio 2024). Per di più, non si ravvisa nelle argomentazioni contenute nella domanda dell'11 luglio 2024, alcun accenno alla trasmissione della causa ad altra autorità se ritenuta competente.

E. 4.4.3.3 Alla luce di quanto precede, ed in accordo con i principi in materia sopra enunciati (cfr. consid. 4.4.3.1), il Tribunale considera che la SEM sia giunta a ragione alla conclusione di applicare la norma di cui all'art. 9 cpv. 2 PA, emanando una decisione d'inammissibilità per quanto non di sua competenza - ovvero gli aspetti rilevanti di una potenziale revisione - e prendendo invece una decisione sugli elementi rientranti nella sua competenza, ossia sugli aspetti rilevanti di una domanda di riesame. In tale costellazione, la trasmissione della causa ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 PA al Tribunale era esclusa. La SEM avrebbe invece potuto, ma non dovuto, visti i documenti e le argomentazioni della domanda dell'11 luglio 2024 per cui si riteneva incompetente, dopo l'emanazione della decisione avversata, trasmettere la causa al Tribunale, limitatamente agli aspetti inevasi e che riteneva rientrare in una potenziale domanda di revisione. Tale trasmissione, per quanto non legalmente prescritta, sarebbe risultata opportuna, visto l'invio della decisione del 9 settembre 2024 a pochi giorni dalla scadenza dei 90 giorni per proporre regolarmente una domanda di revisione. Ciò non toglie che, nel caso concreto, è soltanto a causa del fatto che la rappresentante legale ha ritirato la raccomandata contenente la predetta decisione all'ultimo giorno utile del termine di 7 giorni di giacenza alla Posta, ovvero il 17 settembre 2024 (cfr. n. 4/1), che il termine di 90 giorni per proporre istanza di revisione è trascorso infruttuoso. Questo ha determinato, senza poter ravvisare una colpa dell'interessata o chiaramente una colpa a carico della sua rappresentante legale, l'inoltro tardivo dell'istanza del 17 ottobre 2024. Poiché però l'istante ha formulato, nel suo memoriale del 17 ottobre 2024, domanda di restituzione del termine ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 PA, ed essendo adempiuta sia la condizione d'impedimento senza colpa della parte o del suo rappresentante legale come visto sopra, nonché avendo agito entro i 30 giorni dalla notifica della decisione avversata, il Tribunale, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie e del fatto che, in caso contrario, pregiudicherebbe in modo importante gli interessi dell'istante, conclude alla restituzione dei termini alla stessa in applicazione dell'art. 24 cpv. 1 PA.

E. 5 Ne discende quindi che il Tribunale ritiene di poter entrare nel merito della domanda dell'11 luglio 2024 - limitatamente agli aspetti rientranti nell'ambito di una potenziale revisione - e della missiva del 17 ottobre 2024, trattando quest'ultima quale complemento della prima, nel senso di un'unica istanza di revisione. II. Sull'istanza di revisione di cui agli scritti dell'11 luglio 2024 e del 17 ottobre 2024 dell'istante

E. 6 febbraio 2023 e nella sentenza del Tribunale D-1333/2023 succitata. Inoltre, l’autorità inferiore ha respinto le allegazioni dell’interessata inerenti alle difficoltà che ella avrebbe riscontrato per esprimersi liberamente du- rante la procedura d’asilo. Ha quindi di conseguenza respinto la domanda di riesame dell’interessata.

E. 6.1 Per le procedure dinanzi al Tribunale è determinante la PA, in quanto la LTAF, non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).

E. 6.2 Le sentenze del Tribunale in materia d’asilo per le quali non è prevista la possibilità di ricorrere al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d par. 1 LTF), passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF su ri- mando degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA). Il Tribunale è competente per pronunciarsi in merito alle domande di revisione interposte contro le proprie sentenze (cfr. DTAF 2013/22 consid. 3.2; 2007/21 consid. 2.1 e 5.1).

E. 6.3 Come già sopra considerato, l’istante con la produzione di mezzi di prova e di allegazioni afferenti alle stesse, che intendono dimostrare la per- secuzione pregressa l’espatrio ed ancora attuale da parte delle autorità del suo Paese d’origine, solleva l’erroneità della sentenza di merito del Tribu- nale D-1333/2023 del 27 marzo 2024 (cfr. n. 22 seg., pag. 8 del memoriale del 17 ottobre 2024). Nel senso che precede, l’istante risulta quindi essere particolarmente toccata dalla sentenza del Tribunale del 27 marzo 2024 e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica- zione della stessa. Pertanto ella risulta legittimata alla presentazione di un’istanza di revisione (art. 48 cpv. 1 lett. c PA in analogia).

E. 6.4 Si intende inoltre rimarcare come tema del litigio in questa sede sono soltanto gli aspetti effettivamente motivati nell’istanza del 17 ottobre 2024, ovvero gli aspetti rientranti nell’ambito di una potenziale revisione ad ecce- zione invece degli elementi già decisi dalla SEM nella sua decisione del

E. 7.1 Ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, la revisione di una sentenza del Tribunale può essere domandata in materia civile e di diritto pubblico, se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza. I mezzi di prova evocati in questa norma devono servire a provare o i fatti nuovi importanti che motivano la revisione, o dei fatti che erano certo conosciuti al momento della procedura precedente, ma che non avevano potuto essere provati a discapito del ricorrente. I mezzi di prova depositati non possono avere quale scopo di provare un nuovo apprezzamento dei fatti conosciuti, bensì soltanto a stabilire questi ultimi (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.3.2 e ulteriori rif. cit.). Non possono quindi giustificare una domanda di revisione fondata sulla succitata norma che i fatti, rispettivamente i mezzi di prova, che esistevano al momento in cui, nella procedura principale, delle allegazioni di fatto o dei mezzi di prova erano ancora ricevibili, ma che non erano conosciuti dal ricorrente malgrado tutta la sua diligenza. Tali fatti, rispettivamente tali mezzi di prova, devono essere pertinenti, ovvero devono essere di natura tale da modificare lo stato dei fatti che è alla base della sentenza avversata e che sono in grado di condurre ad un giudizio differente, in ragione di un apprezzamento giuridico corretto (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.3.2; sentenza del Tribunale D-5467/2024 succitata consid. 5.1). Solo possono quindi essere invocati dei vecchi fatti, scoperti successivamente (i cosiddetti "pseudo nova"), la novità riferendosi quindi alla scoperta e non ai fatti stessi; i fatti posteriori, ovvero i veri "nova", sono esclusi dalla revisione (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.3.2). Attinente ai mezzi di prova, essi dovevano già esistere al momento della pronuncia della sentenza emessa nella procedura ordinaria, e meglio, prima del momento in cui avrebbero potuto essere introdotti in modo ammissibile in tale procedimento (cfr. sentenza del Tribunale federale 2F_26/2019 del 14 novembre 2019; DTAF 2013/22 consid. 13). I mezzi di prova posteriori alla sentenza litigiosa, che portano su dei fatti anteriori, non sono invece ammessi ed una domanda di revisione fondata su tali prove è irricevibile (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.3.2 e 5.2.3 che riprende e conferma quanto già presente nella sentenza di principio DTAF 2013/22 consid. 6). Il Tribunale ha precisato la sua giurisprudenza in merito nella sentenza D-4461/2023 del 2 novembre 2023 consid. 3 (prevista per la pubblicazione), nel senso che nuove allegazioni portanti però su dei fatti precedenti possono essere ammesse quale motivo di revisione, anche se sono provate con dei mezzi di prova successivi alla data della sentenza del Tribunale di cui l'istante ne chiede la modifica (cfr. anche la sentenza del Tribunale E-6355/2024 del 13 dicembre 2024 consid. 3.1).

E. 7.2 Le suddette limitazioni non pregiudicano però automaticamente la possibilità di avvalersi di eventuali e cosiddetti veri nova. Allorquando infatti il richiedente miri ad una rivalutazione della sua situazione giuridica sulla scorta di nuovi fatti o di nuovi mezzi di prova posteriori ad una sentenza materiale di seconda istanza, ma che riguardano fatti anteriori, questi potrà fare capo all'istituto del riesame, rivolgendosi all'autorità inferiore anche se il Tribunale si è già espresso in merito (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 5.3; 2013/22 consid. 5.5, 11.4.7 e 12.3).

E. 7.3 In presenza di motivi di revisione che avrebbero potuto già essere invocati in procedura ordinaria, non si dovrà entrare nel merito della domanda di revisione in una sentenza resa da un collegio di tre giudici, a meno che l'amministrato che richiede la revisione non pervenga a dimostrare la prevalenza di un rischio di trattamento contrario al diritto internazionale pubblico (cfr. DTAF 2021 VI/4 consid. 8, 9.1 e 12; sentenza del Tribunale D-5467/2024 precitata consid. 5.3). In altre parole, nelle procedure di revisione, le allegazioni tardive possono essere comunque prese in considerazione se da esse risultano degli ostacoli al rinvio, ossia quando l'istante dimostra, con le allegazioni sollevate nell'ambito della domanda di revisione, di essere minacciato in modo serio e concreto da persecuzioni o da trattamenti contrari ai diritti umani. Secondo prassi costante del Tribunale, non è sufficiente la semplice allegazione di una costellazione del genere, bensì deve essere dimostrato in modo concludente dall'istante un rischio attuale e serio in tal senso (cfr. DTAF 2021 VI/4 consid. 9.1; ex multis le sentenze del Tribunale D-6355/2024 succitata consid. 8.1, D-2489/2022 del 3 settembre 2024).

E. 8.1 Tornando alla presente disamina, si considera innanzitutto come il rapporto dell' K._______ dell'(...) 2022, avrebbe senz'altro potuto - con un minimo di diligenza - essere prodotto nel corso della procedura ordinaria dall'istante. Fra l'altro l'istante non argomenta in alcun modo nella sua istanza per quale motivo avrebbe introdotto tale documento soltanto in fase di revisione e non già precedentemente, se lo stimava utile alla sua causa. Tale documento risulta pertanto essere tardivo.

E. 8.2.1 Per quanto poi attiene allo scritto del sedicente avv. L._______, datato 9 ottobre 2024 con annesso il mandato "speciale" del 3 giugno 2020, l'istante nel suo memoriale del 17 ottobre 2024 rileva come tale documento "[...] fornisce una chiara spiegazione relativamente al fatto che la ricorrente sia venuta a conoscenza dei suddetti documenti solo in epoca successiva alla sentenza del TAF, nonostante risalgano ad un periodo precedente. Il legale dichiara di essere il rappresentante legale della signora A._______ e della sua famiglia in Burundi dal giugno 2020 e di aver ricevuto subito indicazione dalla sua mandante di prendere visione del fascicolo" (cfr. n. 23, pag. 8 dell'istanza del 17 ottobre 2024). Nello scritto del 13 novembre 2024, la rappresentante legale dell'istante ha restituito i precitati documenti al Tribunale asserendo di averli prodotti: "[...] per dimostrare l'impossibilità della signora A._______ di venire in possesso - e quindi di produrre - durante la procedura ordinaria davanti al Tribunale, i documenti da doc. da B a doc. E allegati all'istanza dell'11 luglio 2024" (cfr. atto TAF n. 7). Senonché, leggendo il contenuto del documento del 9 ottobre 2024, si rileva come le dichiarazioni dell'avv. L._______ tentino d'un canto di provare dei fatti che erano già stati allegati nella procedura ordinaria - ovvero che l'istante era accusata di un attentato alla sicurezza dello stato, come pure che l'avvocato in questione la rappresentava in tale procedura ed in quella inerente alla proprietà fondiaria del marito; nonché dei motivi che avrebbero condotto l'istante all'espatrio o ancora del mandato d'arresto di cui avrebbe avuto conoscenza l'istante dopo il suo espatrio - e che sia la SEM nella sua decisione del 6 febbraio 2023, sia in particolare il Tribunale nella sua sentenza D-1333/2023 del 27 marzo 2024 (cfr. consid. 7 seg. della predetta sentenza), avevano già ritenuto inverosimili e non comprovati. Tali allegazioni, contenute però in un mezzo di prova datato 9 ottobre 2024, ovvero successivo alla sentenza del Tribunale precitata, ricadono proprio nei motivi che risultano essere irricevibili per via di revisione. D'altro canto, le dichiarazioni dell'avv. L._______ portano su dei nuovi fatti (intervenuti dopo la sentenza del Tribunale del 27 marzo 2024), ovvero la supposta scoperta il (...) aprile 2024 del dossier a carico dell'istante e dell'accesso agli atti di causa da parte dell'avv. L._______ il (...) giugno 2024, ciò che avrebbe permesso all'avv. L._______ di reperire i documenti da B a E allegati all'istanza dell'11 luglio 2024 - che sarebbero invece precedenti alla sentenza del Tribunale precitata e prodotti con l'istanza dell'11 luglio 2024 - e a lei di venirne pure a conoscenza dopo l'emissione della predetta sentenza. Ella allega quindi in realtà dei nuovi avvenimenti - ovvero successi dopo la sentenza del Tribunale succitata - provati però con un mezzo di prova datato posteriormente alla data della sentenza del Tribunale D-1333/2023. Anche tali elementi, risultano pertanto essere irricevibili per via di revisione. Ne discende quindi che il mezzo di prova datato 9 ottobre 2024, è irricevibile nella presente procedura. Ciò non preclude tuttavia all'istante di produrre lo stesso nell'ambito di un'eventuale domanda di riesame o domanda multipla dinanzi all'autorità inferiore.

E. 8.2.2 L'unico elemento del documento datato 9 ottobre 2024 che potrebbe rientrare nella revisione, risulta essere la copia del mandato di rappresentanza all'avv. L._______ del 3 giugno 2020 annesso al predetto documento. Ora, in merito, risultano tuttavia del tutto assenti nell'istanza di revisione, i motivi che avrebbero condotto l'istante a produrre tale mandato di rappresentanza soltanto con il predetto memoriale. Non si vede però perché, se la ricorrente avesse voluto prevalersi di tale documento per sostenere i suoi motivi d'asilo, con un po' di diligenza non avrebbe potuto introdurlo già nella procedura ordinaria, essendo peraltro che la questione della rappresentanza legale nell'ambito della procedura per la proprietà dell'immobile del marito, fosse già una circostanza ritenuta inverosimile nella decisione della SEM del 6 febbraio 2023, e pure dibattuta dalle parti nel corso della procedura ricorsuale. Si ritiene pertanto che la produzione di tale mezzo di prova sia da considerarsi tardivo. A titolo puramente abbondanziale, essendo superflua la valutazione della rilevanza di tale mezzo di prova, data la tardività del medesimo, il Tribunale rileva che vi sono seri dubbi in merito all'autenticità di tale documento. In primo luogo, la data in cui sarebbe stato firmato il contratto di rappresentanza del 3 giugno 2020, risulta essere in contraddizione con quanto asserito dalla ricorrente in fase ricorsuale dinanzi al Tribunale, ovvero che ella sarebbe stata seguita dall'avvocato L._______ nella fase giudiziaria di fronte alla C._______ (cfr. atto TAF n. 7 nella procedura di cui al ruolo D-1333/2023), la quale sarebbe però iniziata, sempre secondo gli asserti dell'insorgente, già nell'anno (...) (cfr. n. 33/17, D68, pag. 8). In secondo luogo, sia il mandato del 3 giugno 2020 sia l'istanza del 17 ottobre 2024, non contengono alcuna allegazione che possa comprovare, o per lo meno rendere verosimili, gli asserti ed i documenti prodotti a supporto nell'ambito della procedura ordinaria, e già ritenuti non credibili dal Tribunale nella sua sentenza del 27 marzo 2024 in ordine alla rappresentanza legale svolta dall'avvocato L._______ e dall'interessata a favore del marito di quest'ultima (cfr. consid. 7.3.1 e 7.4.4 della sentenza precitata). In terzo ed ultimo luogo, il mandato è stato prodotto soltanto quale fotocopia, procedere con il quale non si può escludere ogni falsificazione e manipolazione, in quanto non presenta alcun indizio concreto dal quale se ne possa dedurre l'autenticità. Alla luce di quanto precede, il Tribunale nutre dei seri dubbi che il mandato del 3 giugno 2020, sia un documento creato in realtà ai soli fini della causa.

E. 8.3 Per quanto attiene alla dichiarazione del 10 ottobre 2024, che sarebbe stata sottoscritta dalla sorella dell'interessata, tale M._______, si rileva che anche se si ritenesse ammissibile il predetto documento per quanto concernente il fatto che tende d'un canto a provare che i documenti da B a E annessi allo scritto dell'11 luglio 2024 (cfr. atto SEM n. [...]-1/20), siano stati inviati l'11 giugno 2024 dal Burundi, ciò che il Tribunale non mette in dubbio. D'altro canto, intende attestare del fatto che la sorella avrebbe dovuto cancellare ogni transazione effettuata a favore dell'interessata per timore di rappresaglie, allorché sarebbero state effettuate delle perquisizioni al suo domicilio (cfr. dichiarazione del 10 ottobre 2024). Circostanze dichiarate, quelle delle perquisizioni al domicilio della sorella, che l'istante dal canto suo non aveva mai sollevato, neppure nell'istanza dell'11 luglio 2024. Pertanto, in tal senso, il nuovo mezzo di prova - ovvero successivo alla sentenza del Tribunale D-1333/2023 succitata - che tende a provare delle allegazioni che sono pure successive alla predetta sentenza, non risultano essere ammissibili per via di revisione (cfr. supra consid. 7.1).

E. 8.4.1 Restano ancora da esaminare di seguito i documenti da B a E presentati dall'istante con lo scritto dell'11 luglio 2024 (cfr. atto SEM n. 1344936-1/20), rispettivamente per quanto concerne i documenti D e E, ripresentati con la data completa in annesso all'istanza del 17 ottobre 2024.

E. 8.4.2 Ora, per quanto attiene in generale a tali documenti, si rimarca che tutti sono stati prodotti in fotocopia e sono completati parzialmente a mano (per il doc. B ed il doc. C, il quale in parte risulta anche cancellato), rispettivamente completamente manoscritti, ciò che ne preclude qualsivoglia verifica dell'autenticità degli stessi documenti.

E. 8.4.3 Altresì, analizzandone il contenuto, appare a dir poco sorprendente che se veramente degli agenti di polizia si fossero presentati al domicilio dell'interessata - come il rapporto di polizia del (...) 2022 allega (cfr. doc. E) - e avessero chiesto già in tale data al procuratore pubblico in carica del dossier di emanare un mandato di perquisizione ed un mandato d'arresto per l'interessata (cfr. doc. E), che questi ultimi atti siano stati emessi dal ministero pubblico soltanto in data (...) 2024 (cfr. doc. B e doc. C), e che la perquisizione al domicilio dell'interessata sarebbe avvenuta soltanto successivamente (cfr. doc. D). Peraltro non si spiega perché l'interessata di tale perquisizione al suo domicilio non ne abbia mai fatto menzione nel corso della sua procedura ordinaria, né ella fornisce alcun elemento nella sua istanza di revisione per motivarne la tardività, per lo meno di spiegare perché non avrebbe potuto menzionare già nella procedura ordinaria tali fatti, a prescindere dalla scoperta degli stessi mezzi di prova successivamente all'emissione della sentenza D-1333/2023 dal Tribunale, come ella allega. Invero, al contrario di quello che lei vuol far credere nella sua istanza dell'11 luglio 2024 e che ribadisce nello scritto del 17 ottobre 2024, risulta dalle sue stesse allegazioni come il suo avvocato in Burundi, avrebbe già effettuato delle ricerche presso le autorità burundesi ed avrebbe potuto accedere agli atti inerenti alla sua pratica ben prima del giugno 2024, anche potendo produrre un documento fotocopiato inerente ad un verbale di polizia del (...) 2022 (cfr. ricorso dell'8 marzo 2023, pag. 13 e atto TAF n. 3, contenuti nella procedura di cui al ruolo del Tribunale D-1333/2023). Ciò mette ancora più in dubbio le allegazioni contenute nell'istanza di revisione presentata al Tribunale dall'interessata in relazione alle modalità ed al reperimento dei documenti da doc. B a doc. E da parte del suo legale in Burundi, nonché dell'autenticità stessa della predetta documentazione.

E. 8.4.4 Inoltre, gli oggetti che durante la perquisizione al suo domicilio, in data tra l'altro non riportata nel doc. D - ciò che risulta del tutto inusuale in un documento di questo tipo, e per questo ne mette ancor più in dubbio la sua autenticità - sarebbero stati rinvenuti, mostrerebbero che ella farebbe parte del partito N._______, ciò che ella non ha mai allegato nell'ambito della sua audizione sui motivi d'asilo, adducendo soltanto che l'avrebbero accusata di far parte del partito O._______ (cfr. n. 33/17, D77 segg., pag. 10 seg.; D102 segg., pag.13). Accuse di appartenenza al partito d'opposizione, che erano già state ritenute inverosimili dal Tribunale nella sua sentenza D-1333/2023 (cfr. consid. 7.4.2). Giudizio che non risulta essere minimamente capovolto dalla documentazione annessa dall'istante allo scritto dell'11 luglio 2024, visto quanto precede.

E. 8.4.5 Per le surriferite ragioni, la documentazione da doc. B a doc. E, per quanto già da ritenere tardivi nella loro produzione, e quindi già per questo solo motivo inammissibili per via di revisione, sono a titolo del tutto abbondanziale anche da valutare come non atti in alcun modo a modificare l'apprezzamento svolto dal Tribunale in merito alla supposta appartenenza dell'interessata al partito dell'opposizione ed alle consequenziali ricerche per questo motivo della stessa da parte delle autorità burundesi.

E. 9 Per quanto attiene ai motivi di revisione ritenuti tardivi dal Tribunale (cfr. supra consid. 8.1, 8.2.2 e 8.4.3), si considera come l’istante non sia riuscita nell’intento di provare in modo convincente l’esistenza di un rischio mani- festo di trattamento illecito nel caso di un suo ritorno in Burundi. Invero, sia nel suo scritto dell’11 luglio 2024 sia nella sua istanza del 17 ottobre 2024, ella si accontenta di allegare in modo del tutto generico che i documenti da lei prodotti attesterebbero che in caso di un suo allontanamento dalla Svizzera ella sarebbe esposta ad un pericolo concreto di essere arrestata, incarcerata, processata ingiustamente, o ancora torturata e/o uccisa, e ciò riferendosi a dei rapporti di organizzazioni internazionali, che non presen- tano alcun elemento concreto direttamente connesso alla sua persona (cfr.

n. 2, pag. 4 dello scritto dell’11 luglio 2024; n. 1, pag. 2 dell’istanza del 17 ottobre 2024).

E. 10 Alla luce di quanto precede, la documentazione prodotta e le allegazioni afferenti alla stessa, non risultano in grado di provare la verosimiglianza dei motivi d’asilo dell’istante già ritenuti inverosimili dal Tribunale nella sen- tenza D-1333/2023. I mezzi di prova prodotti con l’istanza dell’11 lu- glio 2024 rispettivamente del 17 ottobre 2024, non sono quindi da qualifi- care come concludenti – ovvero mezzi di prova che avrebbero condotto il giudice a decidere diversamente se ne fosse stato a conoscenza nella pro- cedura principale – ai sensi dell’art. 123 cpv. 2 lett. a LTF.

E. 11 Di conseguenza, dal momento che i nuovi motivi rispettivamente mezzi di prova, ricevibili per via di revisione, non sono di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata, conducendo il Tribunale ad un giudizio diverso in funzione di un nuovo apprezzamento giuridico, l’istanza volta alla revisione della sentenza D-1333/2023 del 27 marzo 2024, va quindi respinta, nella misura della sua ammissibilità.

E. 12 Riguardo al documento dell’avvocato L._______ ed alle allegazioni affe- renti (cfr. supra consid. 8.2.1), il Tribunale rinuncia alla trasmissione alla SEM della domanda dell’istante del 17 ottobre 2024, per la trattazione re- siduale di tali motivi (cfr. anche DTAF 2013/22 consid. 3-13).

E. 13 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 2’000.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico dell’istante (art. 37 LTAF; 63

D-6555/2024 Pagina 22 cpv. 1 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripeti- bili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato dall’istante l’11 novembre 2024.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-6555/2024 Pagina 23 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il termine per presentare una domanda di revisione ai sensi dell’art. 124 cpv. 1 lett. d LTF, è restituito all’istante in applicazione dell’art. 24 cpv. 1 PA. Di conseguenza, le domande dell’11 luglio 2024 e del 17 ottobre 2024 dell’istante, sono ricevibili in ordine e trattate unitamente dal Tribunale quale istanza di revisione. 2. L’istanza di revisione presentata con scritti dell’11 luglio 2024 e del 17 ot- tobre 2024, è respinta, nella misura della sua ammissibilità. 3. Le spese processuali di CHF 2000.– sono poste a carico dell’istante, e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato dall’istante l’11 novembre 2024. 4. Questa sentenza è comunicata all’istante, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6555/2024 Sentenza del 25 febbraio 2025 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Camilla Mariéthoz Wyssen, Yanick Felley, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), Burundi, rappresentata dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico e dall'avv. Giulia Melandri, Studio legale Iglio Rezzonico, (...), istante, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (revisione / riesame); Sentenza del Tribunale amministrativo federale D-1333/2023 del 27 marzo 2024 / decisione della SEM del 9 settembre 2024 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessata ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) settembre 2022. A.b A seguito della procedura Dublino, terminata con scritto della SEM del 29 novembre 2022, con la richiedente si è tenuta un'audizione relativa in particolare ai suoi motivi d'asilo. In tale ambito ella ha sostanzialmente esposto che a seguito di un'aggressione avvenuta nel (...), lei si sarebbe rifugiata con la famiglia in B._______ per (...) anni. Nel (...) ella con la famiglia sarebbe difatti dovuta tornare in Burundi, poiché lei ed il marito avrebbero ricevuto una convocazione da parte della C._______ (di seguito: C._______), in quanto una persona denominata D._______ avrebbe sostenuto essere la proprietaria della loro casa sita a E._______ ed intestata al marito. Dopo che nel medesimo anno la C._______ (...) avrebbe stabilito che la casa apparteneva a D._______, sarebbe iniziato un contezioso giudiziario per la proprietà dell'immobile, che sarebbe giunto fino alla sentenza del tribunale di secondo grado nell' (...) del 2022, il quale avrebbe stabilito che la casa apparteneva a D._______, ribaltando quanto invece deciso dal tribunale di primo grado, che vedeva invece vincente in causa come legittimo proprietario il marito dell'interessata. Quest'ultima avrebbe quindi voluto impugnare la decisione giudiziaria dinanzi al (...), ma vi avrebbe desistito, dopo che l'amico F._______ le avrebbe riferito che la controparte avrebbe, in tal caso, fatto di tutto per fermarla, consigliandole di espatriare. Il (...), ella avrebbe quindi lasciato il Burundi legalmente, con il suo passaporto e per via aerea, dall'aeroporto di G._______. Altresì, ella ha asserito che a seguito del rifiuto delle proposte del suo vecchio datore di lavoro e del capo del suo quartiere di aderire al partito del H._______ (H._______), ella sarebbe stata accusata di far parte del partito dell'opposizione, e per questo motivo le sarebbe stato rifiutato ogni servizio pubblico. Dopo il suo espatrio, avrebbe appreso di essere stata ricercata al suo domicilio da persone sconosciute, la prima volta in forza di un mandato d'arresto. Per questi motivi, in caso di ritorno in Burundi, ella teme di essere arrestata e che i suoi figli siano in pericolo. A supporto delle sue dichiarazioni, la richiedente ha presentato in copia: la sua carta d'identità; il certificato del registro di una proprietà fondiaria; il contratto di compravendita di quest'ultima, due decisioni della C._______; la decisione di un tribunale di primo grado; la decisione di un tribunale di secondo grado; un avviso di ricerca datato (...) (cfr. mezzi di prova [MdP] n. 1/2-8/2, repertoriati agli atti elettronici della SEM). A.c Con decisione del 6 febbraio 2023, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessata, ha respinto la sua domanda d'asilo, nonché ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della predetta misura. A.d Per il tramite della sentenza D-1333/2023 del 27 marzo 2024, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), ha respinto il ricorso presentato dall'interessata l'8 marzo 2023. Nella stessa, dopo aver respinto le censure d'irregolarità procedurali sollevate nel gravame (cfr. consid. 4 della succitata sentenza), il Tribunale ha giudicato inverosimili i motivi d'asilo addotti dall'insorgente (cfr. consid. 5-7 della sentenza summenzionata). In un primo momento ha infatti ritenuto che i documenti prodotti anche in fase ricorsuale soltanto in copia - e meglio: l'avviso di ricerca, il verbale d'udienza del (...), il documento di delega ed il verbale d'arresto di I._______ - non fossero in grado di comprovare né le dichiarazioni della ricorrente circa le ricerche effettuate dalle autorità burundesi, né il potere di rappresentanza nel corso della vertenza fondiaria allestito a suo favore e neppure le accuse di appartenenza all'opposizione, le quali, di conseguenza, non si rivelerebbero fondate. Altresì, l'insorgente avrebbe fornito delle allegazioni incongruenti - anche con i documenti presentati a supporto - sia circa la procura di rappresentanza che il marito avrebbe stilato in suo favore, sia in merito alle identità delle parti nel contenzioso immobiliare che avrebbe interessato il marito, e per questo non risulterebbe neppure verosimile che ella avrebbe condotto la causa in rappresentanza del marito e non potrebbe pertanto esserle riconosciuto alcun timore di persecuzioni legato alla vertenza fondiaria. Mutatis mutandis, anche le ricerche al suo domicilio successive all'espatrio ed al fatto che la controparte D._______ frequenterebbe la stessa chiesa della moglie del (...), si fonderebbero su delle informazioni ottenute da terze persone, e già per questo motivo sarebbero quindi inverosimili ed insufficienti per fondare un timore oggettivo di persecuzione futura per la ricorrente. Peraltro, le sue affermazioni relative al rifiuto del libretto per accedere ai servizi pubblici, in quanto scarne e vaghe, sarebbero pure inverosimili. Dipoi, anche per ragioni di plausibilità, la veridicità sia delle accuse di appartenenza al partito di opposizione sia della procura conferitale dal marito, sarebbero messe in dubbio. In un passo successivo, il Tribunale ha osservato che non vi era spazio per una valutazione della rilevanza dell'asserita persecuzione in ragione dell'etnia tutsi della ricorrente, essendo come già dal profilo della verosimiglianza i suoi asserti erano stati ritenuti non credibili. Ha però aggiunto come in Burundi una persecuzione collettiva contro persone di etnia tutsi non sussista (cfr. consid. 8 della sentenza del Tribunale D-1333/2023 succitata). Da ultimo, il Tribunale ha considerato come l'allontanamento e l'esecuzione dello stesso provvedimento, fossero da confermare (cfr. consid. 9-11 della sentenza precitata). B. B.a Con missiva datata 11 luglio 2024 ed intitolata "Domanda di riesame ex art. 111b LAsi con richiesta di effetto sospensivo dell'allontanamento e con richiesta di gratuito patrocinio", per il tramite delle sue nuove rappresentanti legali, l'interessata ha chiesto alla SEM, in via cautelare, la sospensione dell'esecuzione del suo allontanamento. Nel merito, ed in via principale ha invece concluso all'accoglimento della sua "domanda di riesame", al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo; nonché in subordine, all'accoglimento parziale della sua domanda ed alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Ha inoltre presentato istanza di assistenza giudiziaria totale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio con la nomina dell'avv. Immacolata Iglio Rezzonico quale patrocinatrice d'ufficio (cfr. atto SEM n. [...]-1/20). A supporto della sua domanda, oltreché la copia del nuovo contratto di mandato di rappresentanza a favore delle sue rappresentanti legali, l'interessata ha prodotto, in fotocopia, la seguente documentazione: un mandato d'arresto dell'(...) (cfr. nei mezzi di prova allegati allo scritto dell'11 luglio 2024, doc. B); un mandato di perquisizione dell'(...) (cfr. ibidem, doc. C); un manoscritto datato 15 gennaio 202(?) (cfr. ibidem, doc. D); un manoscritto datato 12 ottobre 202(?) (cfr. ibidem, doc. E); un messaggio elettronico della ricorrente alla rappresentante legale del 18 giugno 2024 (cfr. ibidem, doc. F); un messaggio elettronico del 25 giugno 2024 del Dr. med. J._______ allo studio legale Iglio Rezzonico (cfr. ibidem, doc. G); il referto medico del 24 giugno 2024 (cfr. ibidem, doc. H) e il referto psicoterapico dell'8 luglio 2024 (cfr. ibidem, doc. I). B.b Per il tramite della decisione del 9 settembre 2024, notificata il 17 settembre 2024 (cfr. atto SEM n. [...]-4/1), la SEM, ritenendo che la domanda dell'interessata contenesse dei documenti (doc. B-doc. E) così come i motivi afferenti agli stessi, che fossero da trattare in un'eventuale domanda di revisione al Tribunale, ha innanzitutto pronunciato la sua incompetenza funzionale per gli stessi e la sua non entrata nel merito ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 PA. In un passo successivo ha invece esaminato i fatti ed i mezzi di prova posteriori alla sentenza del Tribunale D-1333/2023 del 27 marzo 2024 (cfr. doc. G-I), qualificando gli stessi come domanda di riesame semplice ai sensi dell'art. 111b LAsi (RS 142.31). La SEM ha quindi concluso al respingimento della domanda di riesame nella misura della sua ricevibilità. Nel contempo ha pronunciato che la decisione emessa il 6 febbraio 2023 fosse cresciuta in giudicato ed esecutiva, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria totale dell'interessata, ponendo a suo carico un emolumento di CHF 600.-. B.c Per mezzo del plico raccomandato del 17 ottobre 2024 (cfr. risultanze processuali), intitolato "ricorso, con richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo ed ammissione al gratuito patrocinio", l'interessata si è aggravata contro il summenzionato provvedimento dinanzi al Tribunale, postulando a titolo procedurale, la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso e la conseguente sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera a titolo cautelare e supercautelare, ed altresì istanza di assistenza giudiziaria totale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio, con la nomina dell'avv. Immacolata Iglio Rezzonico quale patrocinatrice d'ufficio. Nel merito ella ha concluso, in via principale, all'annullamento della decisione avversata, che l'istanza dell'11 luglio 2024 - limitatamente ai documenti B, C, D e E - sia trattata dal Tribunale quale istanza di revisione e sia considerata pendente dall'11 luglio 2024 e quindi tempestiva, nonché che il ricorso del 17 ottobre 2024 sia trattato quale integrazione all'istanza di revisione dell'11 luglio 2024. In via subordinata, e nel caso in cui l'istanza dell'11 luglio 2024 risulti essere intempestiva ai fini della trattazione quale istanza di revisione, la richiedente ha chiesto la restituzione dei termini ai sensi dell'art. 24 PA, e quindi la trattazione del ricorso del 17 ottobre 2024 quale domanda di revisione. Al gravame sono stati annessi quali nuovi documenti in copia: la busta di notifica della decisione avversata; un rapporto dell'K._______ (K._______) dell'(...) inerente al Burundi; uno scritto del 9 ottobre 2024 del sedicente avvocato L._______ ed il mandato speciale annesso datato 3 giugno 2020; una dichiarazione di M._______ del 10 ottobre 2024; due documenti datati 15 gennaio 2024 rispettivamente 12 ottobre 2022 (già prodotti sub doc. D e E con la missiva dell'11 luglio 2024 con le date d'emissione incomplete); stampa di una busta (...) e del tracciamento dell'invio della stessa. C. Il Tribunale, il 21 ottobre 2024, ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessata, quale misura supercautelare. D. Con decisione incidentale del 25 ottobre 2024, il giudice dell'istruzione competente per la pratica, dopo aver segnatamente osservato nei considerandi che rimane impregiudicata ogni valutazione di merito relativa alla tempestività della domanda di revisione ai sensi dell'art. 124 cpv. 1 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), ha concluso che la richiesta indirizzata alla SEM dall'interessata con scritto dell'11 luglio 2024 inerente ai doc. B, C, D e E, sarebbe stata trattata dal Tribunale quale istanza di revisione. Ha quindi accolto la domanda dell'istante volta alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, osservando come l'interessata possa quindi attendere l'esito della presente procedura in Svizzera, nonché revocando la misura supercautelare pronunciata il 21 ottobre 2024. Nel proseguo ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria totale formulata dall'interessata, invitandola nel contempo a versare, entro l'11 novembre 2024, un anticipo di CHF 2'000.- a copertura delle presumibili spese processuali. Infine ha rinviato all'istante, ai sensi dei considerandi, lo scritto del 9 ottobre 2024 dell'avv. L._______ con l'annesso in copia e la dichiarazione del 10 ottobre 2024 di M._______. L'istante ha corrisposto tempestivamente, in data 11 novembre 2024, l'anticipo spese richiesto dal Tribunale. E. Per il tramite di uno scritto datato 13 novembre 2024, ritenendo che sia il Tribunale competente per l'esame dei documenti restituiteli dalla predetta autorità con la decisione incidentale del 25 ottobre 2024, anche se successivi alla sentenza del Tribunale D-1333/2023 del 27 marzo 2024, l'istante ha ritrasmesso i medesimi documenti allo scrivente Tribunale. F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi in diritto qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. In premessa, il Tribunale rileva come nella presente sentenza verrà dapprima esaminato il quesito a sapere se la domanda dell'11 luglio 2024 alla SEM rispettivamente il plico raccomandato del 17 ottobre 2024 indirizzato dall'istante al Tribunale siano tempestivi, di conseguenza anche verificando se la SEM ha violato o meno i suoi obblighi procedurali derivanti dagli art. 8 e 9 PA (cfr. infra consid. 3-5). In un secondo tempo verranno analizzati gli scritti dell'11 luglio 2024 rispettivamente del 17 ottobre 2024 sotto il profilo della revisione (cfr. infra consid. 6 segg.).

2. Inoltre, per i motivi seguenti, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti ai sensi dell'art. 127 LTF. I. Competenza e tempestività della domanda dell'11 luglio 2024 rispettivamente del 17 ottobre 2024 3. 3.1 Nel suo scritto dell'11 luglio 2024 (entrato alla SEM il 12 luglio 2024, cfr. atto SEM n. [...]-1/20), l'interessata, qualificando lo stesso come domanda di riesame, ha considerato innanzitutto che per la trattazione di questo fosse competente la SEM (cfr. pag. 1-2 dello scritto dell'11 luglio 2024). In seguito, si è prevalsa di quattro documenti allegati anche agli atti (cfr. da doc. B a doc. E), sostenendo che ella li avrebbe ricevuti soltanto il 18 giugno 2024 (cfr. doc. F), i quali proverebbero che nel caso ella tornasse in Burundi sarebbe esposta ad un pericolo concreto. Invero, come evincibile dai documenti precitati, che il suo avvocato in Burundi avrebbe estratto in copia dal suo incarto penale ed al quale sarebbe potuto accedere solamente a metà giugno 2024, contro di lei sarebbe stato emesso un ordine di perquisizione e penderebbe un mandato d'arresto con l'accusa di "attentato alla sicurezza dello stato". Pertanto, tenuto conto della situazione presente in Burundi, ella nel caso di rientro nel predetto Paese verrebbe arrestata ed imprigionata, ed in seguito processata - probabilmente con un processo arbitrario - e condannata, con il rischio di subire delle torture e/o di essere fatta sparire. Ha quindi chiesto che le venga riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso l'asilo. Dal profilo dell'esecuzione dell'allontanamento, ha ritenuto la stessa inesigibile, in quanto ella soffrirebbe di problematiche di salute somatiche e psichiche che sarebbero ostative ad un suo rimpatrio in Burundi. In tal senso, ha pure presentato della documentazione a supporto, atta a provare il suo stato valetudinario (cfr. da doc. G a doc. I), chiedendo per questo, in subordine, che le sia concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera. 3.2 L'autorità inferiore, nella sua decisione del 9 settembre 2024, ha in primo luogo constatato che per quanto concerne i documenti presentati dalla richiedente e che sarebbero atti a provare che ella è ricercata nel suo Paese d'origine (da doc. B a doc. E), gli stessi come pure i motivi ai quali essi farebbero riferimento, sarebbero tutti precedenti alla sentenza del Tribunale D-1333/2023 del 27 marzo 2024, e per questo andrebbero trattati nell'ambito di un'eventuale domanda di revisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale. In secondo luogo, la SEM ha considerato che la rappresentante legale dell'interessata, intitolando il suo scritto dell'11 luglio 2024 quale "domanda di riesame", ne avrebbe affermato inequivocabilmente la competenza della SEM, e quindi ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 PA, l'autorità inferiore ha pronunciato la sua incompetenza funzionale non entrando nel merito della domanda predetta per quanto attinente ai fatti ed ai mezzi di prova succitati. In terzo ed ultimo luogo, ha invece ritenuta data la sua competenza inerente ai problemi medici ed ai relativi documenti prodotti (da doc. G a doc. I), in quanto posteriori alla sentenza del Tribunale D-1333/2023 succitata, trattando per quanto così delimitato la richiesta dell'11 luglio 2024 quale domanda di riesame ai sensi dell'art. 111b LAsi. Sotto tale profilo, ha ritenuto che anche la più recente documentazione medica versata agli atti, non modificasse la conclusione d'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento presentata già nella decisione della SEM del 6 febbraio 2023 e nella sentenza del Tribunale D-1333/2023 succitata. Inoltre, l'autorità inferiore ha respinto le allegazioni dell'interessata inerenti alle difficoltà che ella avrebbe riscontrato per esprimersi liberamente durante la procedura d'asilo. Ha quindi di conseguenza respinto la domanda di riesame dell'interessata. 3.3 L'insorgente, nel suo memoriale ricorsuale del 17 ottobre 2024, contesta la decisione della SEM. Invero ella ritiene che, poiché effettivamente i documenti presentati con lo scritto dell'11 luglio 2024 ed antecedenti alla sentenza del Tribunale D-1333/2023 del 27 marzo 2024, fossero da trattare nell'ambito di un'istanza di revisione dinnanzi allo scrivente Tribunale, la SEM avrebbe dovuto trasmettere i predetti documenti al Tribunale in applicazione dell'art. 8 cpv. 1 PA, rispettivamente prima di emettere la decisione di merito, richiedere senza indugio all'interessata se volesse mantenere la sua domanda di riesame e confermare o meno la competenza per la trattazione della richiesta da parte della SEM. Soltanto nel caso in cui l'interessata avrebbe affermato la competenza dell'autorità inferiore, quest'ultima avrebbe potuto emettere una decisione d'inammissibilità ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 PA. Ciò che invece l'autorità inferiore avrebbe fatto erroneamente, fondandosi unicamente sul titolo della domanda dell'11 luglio 2024. Tale procedere avrebbe però comportato per l'interessata un grave pregiudizio, in quanto la decisione avversata le sarebbe stata notificata soltanto il 17 settembre 2024 ed il termine di 90 giorni per inoltrare una domanda di revisione, sarebbe scaduto invece già il 16 settembre 2024. Chiede quindi che che lo scritto dell'11 luglio 2024 - limitatamente alle allegazioni relative ai documenti antecedenti alla sentenza del Tribunale D-1333/2023 succitata - come pure il memoriale del 17 ottobre 2024, vengano trattati dal Tribunale quale istanza di revisione, in quanto tempestivi. In subordine, chiede la restituzione dei termini ai sensi dell'art. 24 PA, concludendo per la trattazione da parte del Tribunale dello scritto del 17 ottobre 2024 quale domanda di revisione. In un passo successivo, ella ritiene come la documentazione prodotta con gli scritti dell'11 luglio 2024 (da doc. B a doc. E) e del 17 ottobre 2024, provino l'erroneità della sentenza del Tribunale D-1333/2023 del 27 marzo 2024, in quanto sarebbe atta a dimostrare la persecuzione da parte delle autorità burundesi ed i pregiudizi che lei subirebbe nel caso di un suo rientro nel Paese d'origine a causa del mandato d'arresto emesso nei suoi confronti, e quindi condurrebbero il Tribunale ad un altro apprezzamento rispetto a quello espresso nella succitata sentenza. 4. 4.1 Per determinare se la SEM ha fatto correttamente applicazione dell'art. 9 cpv. 2 PA, pronunciando una decisione d'inammissibilità per quanto attinente ai fatti ed ai documenti antecedenti la sentenza del Tribunale D-1333/2023 del 27 marzo 2024, senza trasmettere lo scritto dell'11 luglio 2024 allo scrivente Tribunale per incompetenza giusta l'art. 8 cpv. 1 PA, occorre innanzitutto stabilire se la competenza per statuire spettasse alla SEM o a questo Tribunale. 4.2 La domanda di riesame (o domanda di riconsiderazione), definita come una richiesta indirizzata ad un'autorità amministrativa con lo scopo di una riconsiderazione della decisione entrata in forza di cosa giudicata che essa ha emanato, è iscritta nella legge dall'entrata in vigore della modifica della LAsi del 14 dicembre 2012 (art. 111b LAsi). Non costituisce tuttavia una via di diritto ordinaria. Pertanto la SEM non è tenuta a trattare la richiesta che allorché l'amministrato invoca un cambiamento notevole delle circostanze dopo l'ultima decisione di merito, o quando tale richiesta costituisce una "domanda di riconsiderazione qualificata", ovvero quando una decisione non è stata oggetto di un ricorso (o che il ricorso contro di essa è stato dichiarato irricevibile) e che il ricorrente si prevale di uno dei motivi di revisione previsti all'art. 66 PA, norma applicabile per analogia (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.2.2; sentenza del Tribunale D-5467/2024 del 19 dicembre 2024 consid. 6.1 con ulteriori riferimenti citati). La giurisprudenza del Tribunale, che si fonda in materia sulla DTAF 2013/22, riconosce anche che l'autorità amministrativa è ugualmente tenuta a trattare una domanda di riesame allorché quest'ultima si fonda su un mezzo di prova nuovo, posteriore ad una sentenza materiale del Tribunale stesso, allorché tale mezzo di prova - che sarebbe invece irricevibile quale motivo di revisione in applicazione dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF in fine al quale rinvia l'art. 45 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) - è rilevante ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a PA, applicato per analogia, nel senso che sarebbe atto a stabilire un fatto allegato anteriormente, durante la procedura ordinaria, ma rimasto non stabilito (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.2). 4.3 Invece, una domanda di revisione, quale mezzo giurisdizionale straordinario suscettibile di essere esercitato contro una sentenza dotata dell'autorità di cosa giudicata, è ricevibile soltanto a severe condizioni formali (art. 67 cpv. 3 PA su rinvio dell'art. 47 LTAF) e di termini (art. 124 LTF su rinvio dell'art. 45 LTAF) nonché deve basarsi sui motivi esaustivamente enumerati agli art. 121-123 LTF (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.3.1; 2007/21 consid. 8.1; sentenza del Tribunale D-5467/2024 succitata consid. 5.1). Pertanto, se dopo l'emanazione della sentenza materiale di secondo grado, il richiedente viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi intesi a dimostrare fatti anteriori che non ha potuto addurre nella procedura ordinaria, siano essi riferibili ad aspetti riguardanti la qualità di rifugiato o l'allontanamento, egli sarà tenuto a depositare una domanda di revisione dinanzi al Tribunale, che è competente per statuire sulle domande di revisione dirette contro le proprie sentenze (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.3.1 e 4.3.2). 4.4 4.4.1 Ora, fatte queste doverose premesse, nel caso in parola la richiesta dell'11 luglio 2024, si fondava essenzialmente sia su della documentazione antecedente all'emissione della sentenza D-1333/2023 del Tribunale - ovverossia datata rispettivamente (...) 2022, (...) 2024 e (...) 2024 (cfr. da doc. B a doc. E allegati allo scritto dell'11 luglio 2024); sia su dei documenti medici invece posteriori alla suddetta sentenza (cfr. da doc. G a doc. I annessi allo scritto dell'11 luglio 2024). Per quanto attiene ai primi, gli stessi sono stati depositati con lo scopo di provare dei fatti già ampiamente valutati da questo Tribunale nella sua sentenza D-1333/2023, ovverossia la verosimiglianza delle dichiarazioni dell'interessata in relazione alle ricerche che avrebbero svolto nei suoi confronti le autorità burundesi a causa in particolare della sua presunta appartenenza al partito d'opposizione in forza di un mandato d'arresto. A fronte di ciò, risulta pertanto pacifico che si trattasse per quanto concerne i documenti da doc. B a doc. E ed i fatti ad essi afferenti, di pseudo nova, da sottoporre al Tribunale nell'ambito di un'istanza di revisione. Per quanto attiene invece ai documenti medici prodotti con la richiesta dell'11 luglio 2024, e alle allegazioni a supporto dei medesimi, a ragione la SEM ne ha ammesso la sua competenza, esaminandoli. In quanto, essendo posteriori alla sentenza del Tribunale del 27 marzo 2024, sarebbero irricevibili dal Tribunale per via di revisione (cfr. supra consid. 4.2). 4.4.2 Alla luce di quanto precede, l'esame dei mezzi di prova sopra evinti, e dei fatti ad essi afferenti, spetterebbe quindi a questo Tribunale. Tuttavia, come indicato a ragione nel suo memoriale del 17 ottobre 2024 dall'interessata, il termine di 90 giorni dalla scoperta dei documenti - ovvero che ella ha asserito di aver ricevuto il 18 giugno 2024 dal suo avvocato in Burundi, che a sua volta sarebbe venuto a conoscenza ed entrato in possesso dei medesimi a metà giugno 2024 (cfr. scritto dell'11 luglio 2024, pag. 2 e doc. F annesso) - per presentare un'istanza di revisione (cfr. art. 124 cpv. 1 lett. d LTF), scadeva il 16 settembre 2024. Ne discende quindi che il memoriale del 17 ottobre 2024, e con essa anche la collegata richiesta dell'11 luglio 2024 per quanto attinente ai motivi ed ai documenti potenziali di revisione, sarebbero da ritenere irricevibili, poiché intempestivi. Tuttavia, l'interessata sostiene nel suo gravame, che la SEM, vista la competenza in materia di revisione del Tribunale, avrebbe dovuto trasmettere la sua istanza dell'11 luglio 2024 senza indugio a quest'ultima autorità, senza emettere una decisione d'inammissibilità. Quest'ultima, essendole stata notificata soltanto il 17 settembre 2024, le avrebbe precluso la possibilità di presentare entro i termini una domanda di revisione. Nel proseguo, il Tribunale esaminerà quindi anche tale questione, prima di pronunciarsi definitivamente sulla tempestività dell'istanza di revisione. 4.4.3 4.4.3.1 Ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 PA, l'autorità che si reputa incompetente trasmette senz'indugio la causa a quella competente. Tale disposizione fa riferimento all'art. 7 cpv. 1 PA, che dispone come l'autorità esamina d'ufficio la sua competenza, ed è applicabile allorché l'autorità non può affermare in modo certo la sua competenza o se una parte non affermi la competenza dell'autorità, che si reputa incompetente, ex art. 9 cpv. 2 PA (cfr. Thomas Flückiger in Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3a ed. 2023, n. 1, pag. 172 e n. 11, pag. 175 ad art. 8 con ulteriori riferimenti citati). Quest'ultima norma risulta essere un'eccezione alla trasmissione della causa all'autorità competente ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 PA, ed in una tale circostanza una decisione d'inammissibilità dovrà essere pronunciata. In un caso di questo genere non è possibile per l'autorità adita applicare l'art. 8 cpv. 1 PA e trasmettere la causa all'autorità che ritiene competente, senza pronunciare una decisione formale. La parte può esplicitamente pretendere che l'autorità è competente, ma anche implicitamente, risultando dalle circostanze di specie, in quanto tale manifestazione di volontà non deve rispettare una forma particolare. Tuttavia, il semplice fatto che una parte si sia indirizzata ad un'autorità piuttosto che ad un'altra, non è sufficiente per ammettere tale espressione di volontà. Piuttosto, la parte deve implicitamente far comprendere che, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, essa tiene a che l'autorità adita renda una decisione sul merito, all'esclusione di ogni altra autorità (cfr. Laurent Butticaz in: Bellanger/Candrian/Hirsig-Vouilloz [ed.], Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024 [di seguito: CR], n. 7 seg., pag. 254 ad art. 9 con ulteriori riferimenti citati; Thomas Flückiger, op. cit., n. 9 segg., pag. 192 segg. ad art. 9). Il Tribunale ha però ritenuto che se un mandatario professionale si rivolge in maniera mirata ad un'autorità precisa con una domanda, può già significare che la parte pretende che l'autorità adita sia competente ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 PA (cfr. sentenza del Tribunale D-4489/2020 del 25 settembre 2020 consid. 8.3 anche citata in CR, op. cit., nota a piè di pagina n. 20, pag. 254 ad art. 9; cfr. anche nello stesso senso DTF 108 Ib 540 consid. 2aa). Un'ulteriore eccezione alla regola di trasmissione della causa ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 PA, è recensibile nel caso in cui una parte propone più censure delle quali soltanto in parte entrano nel cerchio di competenza dell'autorità adita. In tal caso l'autorità adita dovrà trattare i punti che ricadono nella sua competenza, ed una possibilità di evadere la pratica tramite la trasmissione formale della stessa ad altra autorità è esclusa, non però invece quella di provocare uno scambio di opinioni ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 PA con l'altra autorità che potrebbe essere competente (cfr. Thomas Flückiger, op. cit., n. 13, pag. 175 seg. ad art. 8; Daum/Bieri, in: Auer/Müller/Schindler, VwVG Kommentar, 2a ed. 2019, n 6, pag. 156 seg. ad art. 9). In una tale circostanza può invece entrare in considerazione una parziale trasmissione (con notifica al mittente) o una trasmissione della causa dopo la presa di decisione, nel caso in cui altri aspetti della causa rimangano aperti, per i quali un'altra istanza deve pronunciarsi. Il requisito per tale trasmissione è però che la parte abbia chiaramente esposto di avanzare altre allegazioni (cfr. Thomas Flückiger, op. cit., n 13, pag. 176 ad art. 8 con ulteriori rif. cit.; Daum/Bieri, op. cit., n. 7, pag. 157 seg.; di opinione parzialmente contraria invece Laurent Butticaz [op. cit., n. 12, pag. 255 ad art. 9], il quale ritiene che convenga attendere l'entrata in forza della decisione d'irricevibilità, prima di trasmettere la causa all'autorità competente). 4.4.3.2 Tornando alla presente disamina, alla stessa stregua dell'interessata, anche il Tribunale non ravvede come, esclusivamente dal titolo della domanda dell'11 luglio 2024, si possa desumere un'esplicita affermazione della rappresentante legale dell'interessata di competenza della SEM nella trattazione della sua domanda, come motivato nella decisione avversata. Ciò non toglie che tale volontà è stata allegata, per lo meno implicitamente dall'interessata, in quanto le sue rappresentanti legali - che sono esperte in particolare nell'ambito del diritto d'asilo - hanno chiaramente motivato la stessa nel senso di una domanda di riesame, concludendo pure che: "Competente a decidere sulla domanda di riesame ai sensi dell'art. 111b LAsi è la Segreteria di Stato della migrazione. Donde la competenza dell'autorità adita" (cfr. pag. 2 della richiesta dell'11 luglio 2024). Per di più, non si ravvisa nelle argomentazioni contenute nella domanda dell'11 luglio 2024, alcun accenno alla trasmissione della causa ad altra autorità se ritenuta competente. 4.4.3.3 Alla luce di quanto precede, ed in accordo con i principi in materia sopra enunciati (cfr. consid. 4.4.3.1), il Tribunale considera che la SEM sia giunta a ragione alla conclusione di applicare la norma di cui all'art. 9 cpv. 2 PA, emanando una decisione d'inammissibilità per quanto non di sua competenza - ovvero gli aspetti rilevanti di una potenziale revisione - e prendendo invece una decisione sugli elementi rientranti nella sua competenza, ossia sugli aspetti rilevanti di una domanda di riesame. In tale costellazione, la trasmissione della causa ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 PA al Tribunale era esclusa. La SEM avrebbe invece potuto, ma non dovuto, visti i documenti e le argomentazioni della domanda dell'11 luglio 2024 per cui si riteneva incompetente, dopo l'emanazione della decisione avversata, trasmettere la causa al Tribunale, limitatamente agli aspetti inevasi e che riteneva rientrare in una potenziale domanda di revisione. Tale trasmissione, per quanto non legalmente prescritta, sarebbe risultata opportuna, visto l'invio della decisione del 9 settembre 2024 a pochi giorni dalla scadenza dei 90 giorni per proporre regolarmente una domanda di revisione. Ciò non toglie che, nel caso concreto, è soltanto a causa del fatto che la rappresentante legale ha ritirato la raccomandata contenente la predetta decisione all'ultimo giorno utile del termine di 7 giorni di giacenza alla Posta, ovvero il 17 settembre 2024 (cfr. n. 4/1), che il termine di 90 giorni per proporre istanza di revisione è trascorso infruttuoso. Questo ha determinato, senza poter ravvisare una colpa dell'interessata o chiaramente una colpa a carico della sua rappresentante legale, l'inoltro tardivo dell'istanza del 17 ottobre 2024. Poiché però l'istante ha formulato, nel suo memoriale del 17 ottobre 2024, domanda di restituzione del termine ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 PA, ed essendo adempiuta sia la condizione d'impedimento senza colpa della parte o del suo rappresentante legale come visto sopra, nonché avendo agito entro i 30 giorni dalla notifica della decisione avversata, il Tribunale, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie e del fatto che, in caso contrario, pregiudicherebbe in modo importante gli interessi dell'istante, conclude alla restituzione dei termini alla stessa in applicazione dell'art. 24 cpv. 1 PA.

5. Ne discende quindi che il Tribunale ritiene di poter entrare nel merito della domanda dell'11 luglio 2024 - limitatamente agli aspetti rientranti nell'ambito di una potenziale revisione - e della missiva del 17 ottobre 2024, trattando quest'ultima quale complemento della prima, nel senso di un'unica istanza di revisione. II. Sull'istanza di revisione di cui agli scritti dell'11 luglio 2024 e del 17 ottobre 2024 dell'istante 6. 6.1 Per le procedure dinanzi al Tribunale è determinante la PA, in quanto la LTAF, non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). 6.2 Le sentenze del Tribunale in materia d'asilo per le quali non è prevista la possibilità di ricorrere al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d par. 1 LTF), passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF su rimando degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA). Il Tribunale è competente per pronunciarsi in merito alle domande di revisione interposte contro le proprie sentenze (cfr. DTAF 2013/22 consid. 3.2; 2007/21 consid. 2.1 e 5.1). 6.3 Come già sopra considerato, l'istante con la produzione di mezzi di prova e di allegazioni afferenti alle stesse, che intendono dimostrare la persecuzione pregressa l'espatrio ed ancora attuale da parte delle autorità del suo Paese d'origine, solleva l'erroneità della sentenza di merito del Tribunale D-1333/2023 del 27 marzo 2024 (cfr. n. 22 seg., pag. 8 del memoriale del 17 ottobre 2024). Nel senso che precede, l'istante risulta quindi essere particolarmente toccata dalla sentenza del Tribunale del 27 marzo 2024 e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. Pertanto ella risulta legittimata alla presentazione di un'istanza di revisione (art. 48 cpv. 1 lett. c PA in analogia). 6.4 Si intende inoltre rimarcare come tema del litigio in questa sede sono soltanto gli aspetti effettivamente motivati nell'istanza del 17 ottobre 2024, ovvero gli aspetti rientranti nell'ambito di una potenziale revisione ad eccezione invece degli elementi già decisi dalla SEM nella sua decisione del 9 settembre 2024, e rientranti invece in una domanda di riesame. Ciò a prescindere dalle conclusioni generiche presentante dall'istante, che chiede che la decisione impugnata sia annullata (cfr. cifre 1.1 e 4.1, pag. 9 seg. delle conclusioni dell'istanza del 17 ottobre 2024), ma che di fatto non motiva in alcun modo per quanto attinente alle conclusioni prese dalla SEM e rientranti nell'ambito della sua competenza in materia di riesame. Pertanto, la decisione della SEM del 9 settembre 2024, è entrata in forza di cosa giudicata con l'espirazione del termine di 30 giorni per ricorrere contro di essa (art. 108 cpv. 6 LAsi). 7. 7.1 Ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, la revisione di una sentenza del Tribunale può essere domandata in materia civile e di diritto pubblico, se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza. I mezzi di prova evocati in questa norma devono servire a provare o i fatti nuovi importanti che motivano la revisione, o dei fatti che erano certo conosciuti al momento della procedura precedente, ma che non avevano potuto essere provati a discapito del ricorrente. I mezzi di prova depositati non possono avere quale scopo di provare un nuovo apprezzamento dei fatti conosciuti, bensì soltanto a stabilire questi ultimi (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.3.2 e ulteriori rif. cit.). Non possono quindi giustificare una domanda di revisione fondata sulla succitata norma che i fatti, rispettivamente i mezzi di prova, che esistevano al momento in cui, nella procedura principale, delle allegazioni di fatto o dei mezzi di prova erano ancora ricevibili, ma che non erano conosciuti dal ricorrente malgrado tutta la sua diligenza. Tali fatti, rispettivamente tali mezzi di prova, devono essere pertinenti, ovvero devono essere di natura tale da modificare lo stato dei fatti che è alla base della sentenza avversata e che sono in grado di condurre ad un giudizio differente, in ragione di un apprezzamento giuridico corretto (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.3.2; sentenza del Tribunale D-5467/2024 succitata consid. 5.1). Solo possono quindi essere invocati dei vecchi fatti, scoperti successivamente (i cosiddetti "pseudo nova"), la novità riferendosi quindi alla scoperta e non ai fatti stessi; i fatti posteriori, ovvero i veri "nova", sono esclusi dalla revisione (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.3.2). Attinente ai mezzi di prova, essi dovevano già esistere al momento della pronuncia della sentenza emessa nella procedura ordinaria, e meglio, prima del momento in cui avrebbero potuto essere introdotti in modo ammissibile in tale procedimento (cfr. sentenza del Tribunale federale 2F_26/2019 del 14 novembre 2019; DTAF 2013/22 consid. 13). I mezzi di prova posteriori alla sentenza litigiosa, che portano su dei fatti anteriori, non sono invece ammessi ed una domanda di revisione fondata su tali prove è irricevibile (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.3.2 e 5.2.3 che riprende e conferma quanto già presente nella sentenza di principio DTAF 2013/22 consid. 6). Il Tribunale ha precisato la sua giurisprudenza in merito nella sentenza D-4461/2023 del 2 novembre 2023 consid. 3 (prevista per la pubblicazione), nel senso che nuove allegazioni portanti però su dei fatti precedenti possono essere ammesse quale motivo di revisione, anche se sono provate con dei mezzi di prova successivi alla data della sentenza del Tribunale di cui l'istante ne chiede la modifica (cfr. anche la sentenza del Tribunale E-6355/2024 del 13 dicembre 2024 consid. 3.1). 7.2 Le suddette limitazioni non pregiudicano però automaticamente la possibilità di avvalersi di eventuali e cosiddetti veri nova. Allorquando infatti il richiedente miri ad una rivalutazione della sua situazione giuridica sulla scorta di nuovi fatti o di nuovi mezzi di prova posteriori ad una sentenza materiale di seconda istanza, ma che riguardano fatti anteriori, questi potrà fare capo all'istituto del riesame, rivolgendosi all'autorità inferiore anche se il Tribunale si è già espresso in merito (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 5.3; 2013/22 consid. 5.5, 11.4.7 e 12.3). 7.3 In presenza di motivi di revisione che avrebbero potuto già essere invocati in procedura ordinaria, non si dovrà entrare nel merito della domanda di revisione in una sentenza resa da un collegio di tre giudici, a meno che l'amministrato che richiede la revisione non pervenga a dimostrare la prevalenza di un rischio di trattamento contrario al diritto internazionale pubblico (cfr. DTAF 2021 VI/4 consid. 8, 9.1 e 12; sentenza del Tribunale D-5467/2024 precitata consid. 5.3). In altre parole, nelle procedure di revisione, le allegazioni tardive possono essere comunque prese in considerazione se da esse risultano degli ostacoli al rinvio, ossia quando l'istante dimostra, con le allegazioni sollevate nell'ambito della domanda di revisione, di essere minacciato in modo serio e concreto da persecuzioni o da trattamenti contrari ai diritti umani. Secondo prassi costante del Tribunale, non è sufficiente la semplice allegazione di una costellazione del genere, bensì deve essere dimostrato in modo concludente dall'istante un rischio attuale e serio in tal senso (cfr. DTAF 2021 VI/4 consid. 9.1; ex multis le sentenze del Tribunale D-6355/2024 succitata consid. 8.1, D-2489/2022 del 3 settembre 2024). 8. 8.1 Tornando alla presente disamina, si considera innanzitutto come il rapporto dell' K._______ dell'(...) 2022, avrebbe senz'altro potuto - con un minimo di diligenza - essere prodotto nel corso della procedura ordinaria dall'istante. Fra l'altro l'istante non argomenta in alcun modo nella sua istanza per quale motivo avrebbe introdotto tale documento soltanto in fase di revisione e non già precedentemente, se lo stimava utile alla sua causa. Tale documento risulta pertanto essere tardivo. 8.2 8.2.1 Per quanto poi attiene allo scritto del sedicente avv. L._______, datato 9 ottobre 2024 con annesso il mandato "speciale" del 3 giugno 2020, l'istante nel suo memoriale del 17 ottobre 2024 rileva come tale documento "[...] fornisce una chiara spiegazione relativamente al fatto che la ricorrente sia venuta a conoscenza dei suddetti documenti solo in epoca successiva alla sentenza del TAF, nonostante risalgano ad un periodo precedente. Il legale dichiara di essere il rappresentante legale della signora A._______ e della sua famiglia in Burundi dal giugno 2020 e di aver ricevuto subito indicazione dalla sua mandante di prendere visione del fascicolo" (cfr. n. 23, pag. 8 dell'istanza del 17 ottobre 2024). Nello scritto del 13 novembre 2024, la rappresentante legale dell'istante ha restituito i precitati documenti al Tribunale asserendo di averli prodotti: "[...] per dimostrare l'impossibilità della signora A._______ di venire in possesso - e quindi di produrre - durante la procedura ordinaria davanti al Tribunale, i documenti da doc. da B a doc. E allegati all'istanza dell'11 luglio 2024" (cfr. atto TAF n. 7). Senonché, leggendo il contenuto del documento del 9 ottobre 2024, si rileva come le dichiarazioni dell'avv. L._______ tentino d'un canto di provare dei fatti che erano già stati allegati nella procedura ordinaria - ovvero che l'istante era accusata di un attentato alla sicurezza dello stato, come pure che l'avvocato in questione la rappresentava in tale procedura ed in quella inerente alla proprietà fondiaria del marito; nonché dei motivi che avrebbero condotto l'istante all'espatrio o ancora del mandato d'arresto di cui avrebbe avuto conoscenza l'istante dopo il suo espatrio - e che sia la SEM nella sua decisione del 6 febbraio 2023, sia in particolare il Tribunale nella sua sentenza D-1333/2023 del 27 marzo 2024 (cfr. consid. 7 seg. della predetta sentenza), avevano già ritenuto inverosimili e non comprovati. Tali allegazioni, contenute però in un mezzo di prova datato 9 ottobre 2024, ovvero successivo alla sentenza del Tribunale precitata, ricadono proprio nei motivi che risultano essere irricevibili per via di revisione. D'altro canto, le dichiarazioni dell'avv. L._______ portano su dei nuovi fatti (intervenuti dopo la sentenza del Tribunale del 27 marzo 2024), ovvero la supposta scoperta il (...) aprile 2024 del dossier a carico dell'istante e dell'accesso agli atti di causa da parte dell'avv. L._______ il (...) giugno 2024, ciò che avrebbe permesso all'avv. L._______ di reperire i documenti da B a E allegati all'istanza dell'11 luglio 2024 - che sarebbero invece precedenti alla sentenza del Tribunale precitata e prodotti con l'istanza dell'11 luglio 2024 - e a lei di venirne pure a conoscenza dopo l'emissione della predetta sentenza. Ella allega quindi in realtà dei nuovi avvenimenti - ovvero successi dopo la sentenza del Tribunale succitata - provati però con un mezzo di prova datato posteriormente alla data della sentenza del Tribunale D-1333/2023. Anche tali elementi, risultano pertanto essere irricevibili per via di revisione. Ne discende quindi che il mezzo di prova datato 9 ottobre 2024, è irricevibile nella presente procedura. Ciò non preclude tuttavia all'istante di produrre lo stesso nell'ambito di un'eventuale domanda di riesame o domanda multipla dinanzi all'autorità inferiore. 8.2.2 L'unico elemento del documento datato 9 ottobre 2024 che potrebbe rientrare nella revisione, risulta essere la copia del mandato di rappresentanza all'avv. L._______ del 3 giugno 2020 annesso al predetto documento. Ora, in merito, risultano tuttavia del tutto assenti nell'istanza di revisione, i motivi che avrebbero condotto l'istante a produrre tale mandato di rappresentanza soltanto con il predetto memoriale. Non si vede però perché, se la ricorrente avesse voluto prevalersi di tale documento per sostenere i suoi motivi d'asilo, con un po' di diligenza non avrebbe potuto introdurlo già nella procedura ordinaria, essendo peraltro che la questione della rappresentanza legale nell'ambito della procedura per la proprietà dell'immobile del marito, fosse già una circostanza ritenuta inverosimile nella decisione della SEM del 6 febbraio 2023, e pure dibattuta dalle parti nel corso della procedura ricorsuale. Si ritiene pertanto che la produzione di tale mezzo di prova sia da considerarsi tardivo. A titolo puramente abbondanziale, essendo superflua la valutazione della rilevanza di tale mezzo di prova, data la tardività del medesimo, il Tribunale rileva che vi sono seri dubbi in merito all'autenticità di tale documento. In primo luogo, la data in cui sarebbe stato firmato il contratto di rappresentanza del 3 giugno 2020, risulta essere in contraddizione con quanto asserito dalla ricorrente in fase ricorsuale dinanzi al Tribunale, ovvero che ella sarebbe stata seguita dall'avvocato L._______ nella fase giudiziaria di fronte alla C._______ (cfr. atto TAF n. 7 nella procedura di cui al ruolo D-1333/2023), la quale sarebbe però iniziata, sempre secondo gli asserti dell'insorgente, già nell'anno (...) (cfr. n. 33/17, D68, pag. 8). In secondo luogo, sia il mandato del 3 giugno 2020 sia l'istanza del 17 ottobre 2024, non contengono alcuna allegazione che possa comprovare, o per lo meno rendere verosimili, gli asserti ed i documenti prodotti a supporto nell'ambito della procedura ordinaria, e già ritenuti non credibili dal Tribunale nella sua sentenza del 27 marzo 2024 in ordine alla rappresentanza legale svolta dall'avvocato L._______ e dall'interessata a favore del marito di quest'ultima (cfr. consid. 7.3.1 e 7.4.4 della sentenza precitata). In terzo ed ultimo luogo, il mandato è stato prodotto soltanto quale fotocopia, procedere con il quale non si può escludere ogni falsificazione e manipolazione, in quanto non presenta alcun indizio concreto dal quale se ne possa dedurre l'autenticità. Alla luce di quanto precede, il Tribunale nutre dei seri dubbi che il mandato del 3 giugno 2020, sia un documento creato in realtà ai soli fini della causa. 8.3 Per quanto attiene alla dichiarazione del 10 ottobre 2024, che sarebbe stata sottoscritta dalla sorella dell'interessata, tale M._______, si rileva che anche se si ritenesse ammissibile il predetto documento per quanto concernente il fatto che tende d'un canto a provare che i documenti da B a E annessi allo scritto dell'11 luglio 2024 (cfr. atto SEM n. [...]-1/20), siano stati inviati l'11 giugno 2024 dal Burundi, ciò che il Tribunale non mette in dubbio. D'altro canto, intende attestare del fatto che la sorella avrebbe dovuto cancellare ogni transazione effettuata a favore dell'interessata per timore di rappresaglie, allorché sarebbero state effettuate delle perquisizioni al suo domicilio (cfr. dichiarazione del 10 ottobre 2024). Circostanze dichiarate, quelle delle perquisizioni al domicilio della sorella, che l'istante dal canto suo non aveva mai sollevato, neppure nell'istanza dell'11 luglio 2024. Pertanto, in tal senso, il nuovo mezzo di prova - ovvero successivo alla sentenza del Tribunale D-1333/2023 succitata - che tende a provare delle allegazioni che sono pure successive alla predetta sentenza, non risultano essere ammissibili per via di revisione (cfr. supra consid. 7.1). 8.4 8.4.1 Restano ancora da esaminare di seguito i documenti da B a E presentati dall'istante con lo scritto dell'11 luglio 2024 (cfr. atto SEM n. 1344936-1/20), rispettivamente per quanto concerne i documenti D e E, ripresentati con la data completa in annesso all'istanza del 17 ottobre 2024. 8.4.2 Ora, per quanto attiene in generale a tali documenti, si rimarca che tutti sono stati prodotti in fotocopia e sono completati parzialmente a mano (per il doc. B ed il doc. C, il quale in parte risulta anche cancellato), rispettivamente completamente manoscritti, ciò che ne preclude qualsivoglia verifica dell'autenticità degli stessi documenti. 8.4.3 Altresì, analizzandone il contenuto, appare a dir poco sorprendente che se veramente degli agenti di polizia si fossero presentati al domicilio dell'interessata - come il rapporto di polizia del (...) 2022 allega (cfr. doc. E) - e avessero chiesto già in tale data al procuratore pubblico in carica del dossier di emanare un mandato di perquisizione ed un mandato d'arresto per l'interessata (cfr. doc. E), che questi ultimi atti siano stati emessi dal ministero pubblico soltanto in data (...) 2024 (cfr. doc. B e doc. C), e che la perquisizione al domicilio dell'interessata sarebbe avvenuta soltanto successivamente (cfr. doc. D). Peraltro non si spiega perché l'interessata di tale perquisizione al suo domicilio non ne abbia mai fatto menzione nel corso della sua procedura ordinaria, né ella fornisce alcun elemento nella sua istanza di revisione per motivarne la tardività, per lo meno di spiegare perché non avrebbe potuto menzionare già nella procedura ordinaria tali fatti, a prescindere dalla scoperta degli stessi mezzi di prova successivamente all'emissione della sentenza D-1333/2023 dal Tribunale, come ella allega. Invero, al contrario di quello che lei vuol far credere nella sua istanza dell'11 luglio 2024 e che ribadisce nello scritto del 17 ottobre 2024, risulta dalle sue stesse allegazioni come il suo avvocato in Burundi, avrebbe già effettuato delle ricerche presso le autorità burundesi ed avrebbe potuto accedere agli atti inerenti alla sua pratica ben prima del giugno 2024, anche potendo produrre un documento fotocopiato inerente ad un verbale di polizia del (...) 2022 (cfr. ricorso dell'8 marzo 2023, pag. 13 e atto TAF n. 3, contenuti nella procedura di cui al ruolo del Tribunale D-1333/2023). Ciò mette ancora più in dubbio le allegazioni contenute nell'istanza di revisione presentata al Tribunale dall'interessata in relazione alle modalità ed al reperimento dei documenti da doc. B a doc. E da parte del suo legale in Burundi, nonché dell'autenticità stessa della predetta documentazione. 8.4.4 Inoltre, gli oggetti che durante la perquisizione al suo domicilio, in data tra l'altro non riportata nel doc. D - ciò che risulta del tutto inusuale in un documento di questo tipo, e per questo ne mette ancor più in dubbio la sua autenticità - sarebbero stati rinvenuti, mostrerebbero che ella farebbe parte del partito N._______, ciò che ella non ha mai allegato nell'ambito della sua audizione sui motivi d'asilo, adducendo soltanto che l'avrebbero accusata di far parte del partito O._______ (cfr. n. 33/17, D77 segg., pag. 10 seg.; D102 segg., pag.13). Accuse di appartenenza al partito d'opposizione, che erano già state ritenute inverosimili dal Tribunale nella sua sentenza D-1333/2023 (cfr. consid. 7.4.2). Giudizio che non risulta essere minimamente capovolto dalla documentazione annessa dall'istante allo scritto dell'11 luglio 2024, visto quanto precede. 8.4.5 Per le surriferite ragioni, la documentazione da doc. B a doc. E, per quanto già da ritenere tardivi nella loro produzione, e quindi già per questo solo motivo inammissibili per via di revisione, sono a titolo del tutto abbondanziale anche da valutare come non atti in alcun modo a modificare l'apprezzamento svolto dal Tribunale in merito alla supposta appartenenza dell'interessata al partito dell'opposizione ed alle consequenziali ricerche per questo motivo della stessa da parte delle autorità burundesi.

9. Per quanto attiene ai motivi di revisione ritenuti tardivi dal Tribunale (cfr. supra consid. 8.1, 8.2.2 e 8.4.3), si considera come l'istante non sia riuscita nell'intento di provare in modo convincente l'esistenza di un rischio manifesto di trattamento illecito nel caso di un suo ritorno in Burundi. Invero, sia nel suo scritto dell'11 luglio 2024 sia nella sua istanza del 17 ottobre 2024, ella si accontenta di allegare in modo del tutto generico che i documenti da lei prodotti attesterebbero che in caso di un suo allontanamento dalla Svizzera ella sarebbe esposta ad un pericolo concreto di essere arrestata, incarcerata, processata ingiustamente, o ancora torturata e/o uccisa, e ciò riferendosi a dei rapporti di organizzazioni internazionali, che non presentano alcun elemento concreto direttamente connesso alla sua persona (cfr. n. 2, pag. 4 dello scritto dell'11 luglio 2024; n. 1, pag. 2 dell'istanza del 17 ottobre 2024).

10. Alla luce di quanto precede, la documentazione prodotta e le allegazioni afferenti alla stessa, non risultano in grado di provare la verosimiglianza dei motivi d'asilo dell'istante già ritenuti inverosimili dal Tribunale nella sentenza D-1333/2023. I mezzi di prova prodotti con l'istanza dell'11 luglio 2024 rispettivamente del 17 ottobre 2024, non sono quindi da qualificare come concludenti - ovvero mezzi di prova che avrebbero condotto il giudice a decidere diversamente se ne fosse stato a conoscenza nella procedura principale - ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF.

11. Di conseguenza, dal momento che i nuovi motivi rispettivamente mezzi di prova, ricevibili per via di revisione, non sono di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata, conducendo il Tribunale ad un giudizio diverso in funzione di un nuovo apprezzamento giuridico, l'istanza volta alla revisione della sentenza D-1333/2023 del 27 marzo 2024, va quindi respinta, nella misura della sua ammissibilità.

12. Riguardo al documento dell'avvocato L._______ ed alle allegazioni afferenti (cfr. supra consid. 8.2.1), il Tribunale rinuncia alla trasmissione alla SEM della domanda dell'istante del 17 ottobre 2024, per la trattazione residuale di tali motivi (cfr. anche DTAF 2013/22 consid. 3-13).

13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 2'000.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'istante (art. 37 LTAF; 63 cpv. 1 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato dall'istante l'11 novembre 2024. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il termine per presentare una domanda di revisione ai sensi dell'art. 124 cpv. 1 lett. d LTF, è restituito all'istante in applicazione dell'art. 24 cpv. 1 PA. Di conseguenza, le domande dell'11 luglio 2024 e del 17 ottobre 2024 dell'istante, sono ricevibili in ordine e trattate unitamente dal Tribunale quale istanza di revisione.

2. L'istanza di revisione presentata con scritti dell'11 luglio 2024 e del 17 ottobre 2024, è respinta, nella misura della sua ammissibilità.

3. Le spese processuali di CHF 2000.- sono poste a carico dell'istante, e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato dall'istante l'11 novembre 2024.

4. Questa sentenza è comunicata all'istante, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: