Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A.a. Il richiedente ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il 26 dicembre 2022. Il 13 settembre 2023, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha svolto un'approfondita audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi (RS 142.31). Il 18 settembre 2023 il suo caso è stato assegnato alla procedura ampliata. Il 22 settembre 2023, all'interessato è stato concesso il diritto di essere sentito in merito alla presentazione di mezzi di prova caratterizzati da incongruenze sia formali che contenutistiche; la sua risposta a riguardo è pervenuta il 19 ottobre seguente. A.b. Il richiedente, cittadino srilankese di etnia tamil e religione Hindu, è nato e cresciuto nella città di B._______ (distretto di C._______). Egli ha dichiarato che suo fratello maggiore C._______ faceva parte delle "Tigri per la liberazione della patria Tamil" (in inglese Liberation Tigers of Tamil Eelam o LTTE) e per questo motivo sarebbe fuggito in D._______ nel 2012. L'altro fratello maggiore E._______ sarebbe poi stato interrogato e torturato dal Criminal Investigation Department (di seguito: CID), onde ottenere informazioni riguardo ad C._______, per poi espatriare nel 2017 ottenendo in seguito l'asilo in Svizzera. L'interessato, dopo essere subentrato a E._______ quale dipendente di un bar, presso lo stesso avrebbe ricevuto tra il 2017 ed il 2019 diverse visite da parte di agenti del CID. Quest'ultimi lo avrebbero dapprima interrogato in merito a E._______ ed in seguito relativamente all'ubicazione di armamenti occultati da C._______. Nel 2020, durante la pandemia da Covid-19, egli non avrebbe avuto nessun contatto con i suddetti agenti, i quali sarebbero nuovamente ricomparsi nel (...) del 2021 per svolgere degli scavi in un terreno vicino alla casa del richiedente, sempre alla ricerca delle suddette armi. Non avendo rinvenuto nulla, si sarebbero diretti a casa dell'interessato e - data la sua assenza - avrebbero detto alla di lui madre di riferirgli di presentarsi presso la loro stazione di polizia vicino al (...) della città. Presentatosi il giorno stesso, il ricorrente sarebbe stato nuovamente interrogato dai due agenti del CID sulle armi e - non avendo fornito informazioni utili in merito - minacciato. Il giorno seguente, gli stessi agenti si sarebbero presentati a casa, ritirandogli il passaporto. Alcuni giorni dopo, essi avrebbero lasciato alla madre dell'interessato una prima convocazione scritta acché questo si presentasse per un ulteriore interrogatorio. Non avendo dato seguito a tale richiesta, gli avrebbero fatto pervenire una seconda lettera di convocazione. Temendo per la propria incolumità il ricorrente si sarebbe dapprima nascosto a casa di una parente vicina per poi trasferirsi a F._______ presso il fratello della nonna materna. Da lì sarebbe poi espatriato nel dicembre del 2021 per recarsi infine in Svizzera. A.c. A sostegno della propria domanda, oltre alla copia della carta d'identità ed il "certificato di nascita" in originale, il richiedente ha versato agli atti le fotocopie delle due lettere di convocazione del CID (cfr. mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 3 e 4) e la fotocopia del permesso di soggiorno del fratello E._______ (n. 7). B. Con decisione del 27 marzo 2024, notificata il giorno seguente, la SEM ha negato al richiedente la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo e ne ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone di G._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura. C. Con ricorso del 26 aprile 2024, l'interessato insorge dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) postulando l'annullamento della decisione succitata, il riconoscimento della qualità di rifugiato, la concessione dell'asilo e - in subordine - l'ammissione provvisoria in Svizzera, data l'inammissibilità dell'esecuzione del suo allontanamento. Sul piano procedurale, egli chiede vengano acquisiti tutti gli atti riguardanti il procedimento del fratello E._______, con protesta di spese e ripetibili. D. Con decisione incidentale del 18 giugno 2024, il Tribunale ha invitato il ricorrente a versare entro il 3 luglio 2024 un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali (cfr. atto TAF n. 3); importo che egli ha versato il 1° luglio 2024 (cfr. atto TAF n. 4).
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la relativa sentenza è motivata soltanto sommariamente (cfr. artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 2 Secondo l'art. 33a cpv. 1 e 2 PA - applicabile per rimando degli artt. 6 LAsi e 37 LTAF - il procedimento dinnanzi al Tribunale si svolge in una delle quattro lingue ufficiali, ma nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata (cfr. anche in merito Patricia Egli in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed., 2023, n. 2 seg., pag. 899). Nel caso di specie, nonostante il ricorrente abbia presentato il proprio ricorso in lingua tedesca, la decisione della SEM è stata redatta in lingua italiana. Pertanto, il procedimento segue la lingua della decisione impugnata.
E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto che la versione dei fatti esposta dal ricorrente non fosse verosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi. Nello specifico, egli avrebbe fornito delle allegazioni prive di dettagli, stereotipate e contradditorie in merito alle visite dei due agenti del CID presso il suo posto di lavoro. La SEM contesta le modalità con cui gli agenti avrebbero - asseritamente - rintracciato il ricorrente presso il bar, pur sapendo di chi fosse fratello; non comprenderebbe infatti per quale motivo questi avrebbero deciso di contattarlo in tale luogo anziché presso l'abitazione, il cui indirizzo avrebbe già dovuto essere loro ben noto. Inoltre, E._______ avrebbe dichiarato in sede d'audizione nell'ottobre 2019 che i fratelli rimasti in patria non avevano avuto - sino a quel momento - alcun problema con gli agenti del CID, anche per questioni dovute alla giovane età degli stessi. Neppure il numero di visite degli agenti tra il 2017 e il 2019 risulterebbe chiaramente accertato, poiché l'insorgente avrebbe fornito versioni tra loro contrastanti. Inoltre, l'aver proseguito per quasi due anni l'attività lavorativa nello stesso bar - noto al CID - apparirebbe poco compatibile con il timore da lui invocato. Anche le dichiarazioni sugli scavi del (...) 2021, volti ad individuare le armi nascoste da C._______ nei pressi dell'abitazione, apparirebbero stereotipate e prive di dettagli consistenti. Non risulterebbe infatti chiaro per quale motivo le autorità avrebbero proceduto alla ricerca delle armi solo due anni dopo averlo interrogato in merito. Il racconto relativo all'interrogatorio al (...), inoltre, sarebbe parimenti privo di dettagli ed il ricorrente si sarebbe limitato a ripetere quanto già esposto nel racconto spontaneo. In aggiunta, risulterebbe illogica la giustificazione addotta circa la richiesta della carta d'identità da parte degli agenti del CID, volta - a suo dire - ad ottenerne l'indirizzo, a loro però già noto. Parimenti, la SEM considera poco credibile che, per sottrarsi agli agenti del CID, il ricorrente si sia rifugiato presso una parente distante soli cento metri dalla sua abitazione, né risulterebbe chiaro per quanto tempo egli abbia soggiornato presso il fratello della nonna materna prima di espatriare. Le versioni fornite differirebbero infatti in modo significativo ed il lasso di tempo intercorso tra il trasferimento e l'espatrio sarebbe difficilmente conciliabile con il timore da lui asserito. In aggiunta, a seguito di un'analisi condotta dalla SEM, le due presunte lettere di convocazione del CID presenterebbero diversi elementi che ne metterebbero in dubbio l'attendibilità. In particolare, dall'analisi interna risulterebbe che i documenti sarebbero falsi sia per vizi formali, segnatamente in relazione a timbro e firma, sia per incongruenze di contenuto, non provenendo dall'ufficio indicato come autore delle convocazioni. Lo stesso timbro conterrebbe altresì un errore ortografico. Nulla muterebbero quindi le vaghe giustificazioni addotte dall'interessato in sede di audizione e nello scritto di risposta al diritto d'essere sentito concessogli dall'autorità inferiore. Di conseguenza, secondo quest'ultima, egli non sarebbe mai stato convocato per alcun interrogatorio presso il Dipartimento dell'investigazione criminale di Colombo e, pertanto, non sarebbe ricercato dalle autorità srilankesi. Da ultimo, non vi sarebbero motivi sufficienti per ritenere che il ricorrente sia esposto, con elevata probabilità e in un futuro prossimo, a seri pregiudizi rilevanti ex art. 3 LAsi. Ciò in quanto un eventuale interrogatorio al rientro - prassi nota per i cittadini srilankesi rientrati dopo un espatrio illegale - non sarebbe rilevante ai sensi del citato articolo di legge e, inoltre, il ricorrente non avrebbe reso verosimile di essere stato esposto, prima dell'espatrio, a persecuzioni rilevanti ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato. Egli non avrebbe infatti mai fatto parte delle LTTE, né vi avrebbe mai collaborato, né sarebbe mai stato politicamente attivo. Considerato il tempo trascorso dalla fine della guerra civile all'espatrio del ricorrente e l'assenza di una persecuzione riflessa legata ai fratelli C._______ e E._______, non si ravviserebbero fattori di rischio tali da far presumere future persecuzioni da parte delle autorità srilankesi. Infine, considerata la giurisprudenza vigente, l'esecuzione del suo allontanamento verso lo Sri Lanka sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
E. 5 Nel gravame, il ricorrente sostiene che - pur non essendone egli mai stato membro - non vi sarebbero dubbi sul fatto che i fratelli maggiori C._______ e E._______ abbiano fatto parte o siano stati sospettati di far parte delle LTTE e che per questo motivo siano fuggiti ottenendo asilo all'estero. In particolare, E._______ sarebbe stato vittima di persecuzione riflessa a causa di C._______ e sarebbe pertanto verosimile che anche il ricorrente sia finito nel mirino delle autorità di sicurezza srilankesi. In relazione alle allegazioni qualificate come inverosimili dalla SEM, l'interessato ne contesta la valutazione, ritenendo che il proprio racconto sia stato coerente, conciso e credibile. Egli avrebbe infatti risposto in maniera esaustiva alle domande formulate in merito agli agenti del CID, corredando il racconto di molteplici dettagli sui fatti narrati. Il fatto che E._______ abbia riferito l'assenza di molestie ai danni dei fratelli minori non escluderebbe contatti del ricorrente con il CID, da lui volutamente taciuti per non allarmare la famiglia. L'interessato avrebbe inoltre continuato a lavorare poiché - sino a quel momento - era stato interrogato esclusivamente circa il luogo in cui si trovava il fratello, ritenendo che la situazione non fosse ancora di particolare gravità. Solamente quando ha ricevuto le convocazioni si sarebbe reso conto del pericolo che stava correndo. Il fatto che egli non ricordi con esattezza alcuni dettagli temporali sarebbe dovuto al tempo passato tra l'espatrio e l'audizione. Quanto all'autenticità delle due lettere di convocazione, la tesi della loro falsificazione sarebbe infondata. L'ente indicato corrisponderebbe a quello sul timbro e non vi sarebbero errori ortografici in quest'ultimo. Non divulgando integralmente le risultanze dell'analisi esperita e non dandogli l'opportunità di esprimersi a riguardo, la SEM avrebbe inoltre violato il diritto di essere sentito del ricorrente. Da ultimo, le convocazioni del CID per un interrogatorio a Colombo attesterebbero un rischio concreto di tortura, pratica vietata dall'art. 3 CEDU. Tale pericolo sussisteva e sussisterebbe tuttora in caso di rientro in Sri Lanka, nonostante egli non sia mai stato né membro delle LTTE né attivo politicamente. La persecuzione lamentata costituirebbe una persecuzione riflessa legata al passato dei fratelli maggiori, esponendo il ricorrente - in caso di rientro - ad un rischio concreto e serio rilevante ai fini dell'asilo. Infine, sulla base degli elementi esposti, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente sarebbe inammissibile e dovrebbe pertanto essergli concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera.
E. 6 In via preliminare, occorre esaminare le censure di natura formale, e meglio, le asserite violazioni del diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost. e dell'obbligo di accertare i fatti in modo completo ed esatto - ai sensi dell'art. 12 PA - che incombe all'autorità inferiore. In particolare, il ricorrente ritiene che la SEM non abbia divulgato integralmente le risultanze dell'analisi esperita e non gli avrebbe quindi dato modo di esprimersi a riguardo. Nello specifico, il Tribunale respinge tali censure poiché i mezzi di prova in discussione sono stati rilevati dall'autorità inferiore, la quale ha altresì proceduto ad un'analisi interna circa la loro autenticità (cfr. atto SEM n. [...]-26/3); la SEM ha inoltre concesso all'interessato la possibilità di prendere posizione sulle risultanze dell'analisi - sia in sede di audizione (cfr. atto SEM n. 21, D193-195) che con scritto del 19 ottobre 2023 (cfr. atto SEM n. 39) - indicando quali incongruenze fossero state rilevate, nei limiti imposti dall'art. 27 cpv. 1 lett. a PA. Nella decisione essa ha poi esposto compiutamente il proprio punto di vista sulla rilevanza degli stessi. Si ritiene quindi che l'autorità inferiore abbia motivato la propria decisione in maniera sufficiente ed in ossequio ai dettami dell'art. 29 cpv. 2 Cost.
E. 7.1 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono ritenuti pregiudizi seri l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Inoltre, secondo l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La giurisprudenza e la dottrina riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: quest'ultime devono essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1).
E. 7.2.1 In casu, il Tribunale ritiene che le argomentazioni contenute nel ricorso non possano modificare le corrette conclusioni alle quali è giunta l'autorità inferiore. Innanzitutto, il ricorrente ha fornito un racconto alquanto generico, a tratti illogico, e ricco di contraddizioni. Nonostante quanto asserito nel gravame, non vi sono dubbi che quanto narrato in merito alle visite degli agenti del CID presenti diversi elementi di inverosimiglianza. In particolare, il numero delle asserite visite è stato dapprima quantificato tra le due e le quattro/cinque volte al mese a partire dal 2017 (cfr. atto SEM n. 21, D29) per poi essere diminuito a sei visite tra il 2017 ed il 2019 (cfr. idem, D37). In aggiunta, come rettamente rilevato dalla SEM, mal si comprende perché egli avrebbe continuato a lavorare presso il medesimo posto di lavoro, per ben due anni, sebbene fosse costantemente disturbato dai menzionati agenti. Quanto da lui sostenuto nell'atto ricorsuale - ovvero che non fosse conscio della situazione di pericolo - appare illogico, considerato che ben sapeva quanto successo ai fratelli maggiori ed il trattamento loro riservato prima della fuga; a ciò si aggiunge il fatto che egli ha dichiarato esplicitamente quanto fosse terrorizzato dalle visite degli agenti (cfr. idem, D54). Al contrario, il suo comportamento depone a favore di un'assenza assoluta di un timore soggettivo. Neppure si comprende perché, in seguito agli asseriti scavi del 2021 nei pressi dell'abitazione dell'interessato, egli non sia stato interrogato immediatamente presso la stazione di polizia competente o il giorno successivo, quando gli agenti si sono recati al suo domicilio per ritirargli il passaporto. Le autorità avrebbero invece deciso di convocarlo a Colombo mediante l'invio di due lettere di convocazione, di cui si dirà in seguito (cfr. infra, consid. 7.2.2). Del tutto improbabile è poi l'agire degli agenti descritto dall'interessato: questi avrebbero infatti richiesto la sua carta d'identità al fine di conoscerne l'indirizzo (cfr. atto SEM n. 21, D100-101), nonostante questo fosse loro manifestamente noto; essi avevano infatti effettuato gli asseriti scavi di fianco all'abitazione del ricorrente riferendo oltretutto alla di lui madre che lo avrebbero atteso presso la stazione di polizia. Da ultimo, non può non essere evidenziato l'agire poco plausibile e la manifesta contraddizione concernente gli spostamenti effettuati dall'interessato dopo il ricevimento delle convocazioni del CID e prima dell'espatrio. Infatti, dopo essersi nascosto a casa di una parente - che distava solo ad un centinaio di metri da casa sua (cfr. idem, D134) - egli sarebbe successivamente andato a vivere presso il fratello della nonna materna a F._______, ove sarebbe rimasto da (...) a (...) 2021. Innanzitutto, occorre rilevare come appaia poco plausibile che egli abbia deciso di nascondersi dal CID ad una distanza di soli cento metri dalla propria abitazione. Per quanto attiene il secondo rifugio, vi è una chiara contraddizione in merito al tempo che il ricorrente vi avrebbe trascorso: egli ha infatti dapprima dichiarato di esservi rimasto per tre mesi, poi divenuti tre o quattro, per infine - una volta confrontato con l'incongruenza rispetto alle precedenti affermazioni - attestarsi in sei mesi (cfr. idem, D170-175). Quanto da lui asserito nel gravame, ovvero che i dettagli temporali non sarebbero stati esatti a causa del tempo trascorso tra l'espatrio e l'audizione, non è idoneo a giustificare la contraddittorietà sostanziale delle sue dichiarazioni.
E. 7.2.2 In aggiunta, il materiale probatorio versato agli atti, sul quale avrebbe dovuto fondarsi il narrato dell'interessato circa le visite degli agenti del CID e la successiva ricerca da parte delle autorità, presenta diversi profili di inattendibilità. Difatti, va confermato che le due convocazioni versate agli atti (cfr. mdp SEM n. 3 e 4) contengono dei chiari elementi oggettivi di falsificazione, come appurato da un'analisi interna ad opera di analisti specializzati della SEM ed evidenziato da quest'ultima (cfr. atto SEM n. 26). Sicché, già per tale motivo, la verosimiglianza delle convocazioni del CID finalizzate ad un interrogatorio deve essere esclusa (cfr. art. 7 cpv. 3 LAsi). Nulla mutano le contestazioni dell'insorgente nella sua presa di posizione del 19 ottobre 2023 (cfr. atto SEM n. 39), ove egli si è limitato a negare che vi fossero incongruenze, confermare l'autenticità delle convocazioni fornite ed a richiedere più informazioni in merito agli elementi di falsificazione contestati. Tutto ciò considerato, quanto narrato dal ricorrente in merito alle presunte convocazioni da parte degli agenti del CID per essere interrogato - anche e soprattutto alla luce dei mezzi di prova risultati falsi - non appare meritevole di considerazione. Allo stesso modo, vi sono seri motivi per dubitare della veridicità delle restanti allegazioni concernenti le visite del CID, come già sopra esposto.
E. 7.2.3 Ferme queste premesse, il Tribunale giudica che l'insieme delle allegazioni succitate non può essere ritenuto verosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi. Ne deriva quindi che non si imporrebbe alcun esame dei motivi d'asilo ex art. 3 LAsi. Ciò detto, considerate le circostanze del caso in esame, lo stesso deve essere eseguito in ragione della sua etnia e del possibile sussistere di un pericolo di persecuzione riflessa legata alle figure dei due fratelli maggiori.
E. 7.3.1 Per invalsa giurisprudenza, la sola appartenenza all'etnia Tamil ed il deposito di una domanda d'asilo all'estero non sono elementi sufficienti per comprovare un timore fondato di esposizione a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del TAF E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 8.4.6 [sentenza di riferimento]; cfr. tra le tante, sentenza del TAF E-5767/2020 del 23 gennaio 2026 consid. 6.2). Nel valutare il rischio che i rimpatriati subiscano gravi pregiudizi sotto forma di arresto e tortura, il Tribunale si orienta su diversi fattori di rischio. Una connessione effettiva o presunta, attuale o passata, con le LTTE, l'iscrizione nella cosiddetta "stop list" e la partecipazione ad attività politiche critiche nei confronti del regime svolte in esilio sono state considerate fattori fortemente determinanti del rischio. Al contrario, la mancanza di documenti d'identità regolari all'ingresso nello Sri Lanka, la presenza di cicatrici e una certa durata del soggiorno in un Paese occidentale costituiscono fattori di rischio debolmente determinanti. Tuttavia, tra i rimpatriati che adempivano questi fattori di rischio di ampia portata, solo quel piccolo gruppo che, secondo le autorità srilankesi, mirava a far rivivere il separatismo tamil, doveva effettivamente temere, con una probabilità considerevole, gravi pregiudizi ex art. 3 LAsi (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.2, 8.4.1, 8.4.3 e 8.5.2; cfr. tra le tante, sentenza E-5767/2020 consid. 6.2).
E. 7.3.2 Nello specifico, non si può partire dall'assunto che esistano legami presunti o effettivi con le LTTE - sebbene i fratelli vi abbiano aderito, in tempi e modi diversi - che, dal punto di vista delle autorità srilankesi, possano essere interpretati come una volontà di riaccendere il conflitto etnico nel Paese; soprattutto alla luce della distanza temporale dalla conclusione dello stesso. Nemmeno risulta dagli atti che l'interessato sia stato inserito in una lista di controllo delle autorità o che durante l'esilio si sia particolarmente impegnato politicamente per rianimare il movimento separatista tamil contro il regime. Né l'appartenenza del ricorrente all'etnia tamil né il fatto che egli viva da alcuni anni in Svizzera costituiscono, nel loro insieme, un profilo di rischio rilevante ai fini del diritto d'asilo. Anche un eventuale interrogatorio al rientro in Sri Lanka - in relazione alla sua partenza - non costituirebbe una misura rilevante. Inoltre, va constatato che la situazione politica e generale nello Sri Lanka è cambiata in modo significativo dopo l'emanazione della decisione impugnata. Gotabaya e Mahinda Rajapaksa non sono più al potere ed anche se non è ancora prevedibile come i recenti sviluppi influenzeranno la situazione, non si può in ogni caso affermare che il cambio di governo abbia aggravato la situazione dei rimpatriati di etnia tamil in generale o quella del ricorrente in particolare (cfr. sentenza E-5767/2020 consid. 6.2.3; sentenza del TAF D-5426/2022 del 30 luglio 2025, consid. 6.4).
E. 7.3.3 Pertanto, non si può ritenere che, in caso di rimpatrio, egli attirerebbe l'attenzione delle autorità e sarebbe perseguito in modo rilevante ai fini del diritto d'asilo.
E. 7.4 Da ultimo, nemmeno si ravvisa un pericolo che egli possa divenire in futuro vittima di una persecuzione riflessa a causa della figura rappresentata dai due fratelli maggiori (per la nozione di persecuzione riflessa ed i suoi requisiti cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e DTAF 2007/19 consid. 3.3). Oltre al tempo trascorso dall'appartenenza degli stessi alle LTTE - soprattutto considerato che C._______ vive da più di tredici anni in D._______ e E._______ ha fatto parte delle stesse per un brevissimo periodo di tempo (cfr. sentenza del TAF E-1418/2020 dell'8 luglio 2021 [sentenza concernente E._______], fatti lett. B.b) - E._______ ha parimenti confermato che nessuno dei fratelli minori aveva avuto problemi di sorta con le autorità srilankesi (cfr. incarto SEM N (...) relativo a E._______, verbali delle audizioni sui motivi d'asilo del 22.10.2019, D16-18, e del 29.11.2019, D4-5 e D39). Considerata l'inverosimiglianza del racconto fornito e l'inattendibilità dei mezzi di prova prodotti, si può senz'altro affermare che il ricorrente abbia vissuto per diversi anni nel Paese d'origine, anche dopo l'espatrio dei fratelli, senza subire ripercussioni riconducibili alle loro figure. Pertanto, non è ravvisabile un fondato timore da parte sua nel poter divenire vittima in futuro di persecuzione riflessa.
E. 7.5 Tutto ciò considerato, deve essere dato seguito alle legittime conclusioni dell'autorità inferiore in merito all'inverosimiglianza ed ai motivi d'asilo ex art. 3 LAsi. Posta l'inconcludenza delle allegazioni, nonostante l'asserito timore dell'insorgente nel far ritorno in Sri Lanka, il rischio di pericolo in caso di rimpatrio si rivela quindi infondato.
E. 8 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
E. 9 Da ultimo, va confermato che l'esecuzione dell'allontanamento pronunciato dalla SEM conformemente all'art. 44 LAsi si rivela possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 2-4 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), posto segnatamente che l'attuale situazione dei diritti umani in Sri Lanka non risulta ostativa all'esecuzione dell'allontanamento sotto il profilo dell'ammissibilità (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 12.2, più volte riconfermata; tra le tante, sentenze del TAF D-6513/2025 del 9 gennaio 2026 consid. 8.3; D-5156/2024 del 6 novembre 2024 consid. 10.3). Per i motivi già evidenziati, va poi escluso un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Rispetto all'esigibilità, l'esecuzione dell'allontanamento verso le province dell'est (distretti di Trincomalee, Batticaloa e Ampara) è considerata esigibile purché sia riconosciuta la sussistenza di criteri individuali di esigibilità ed in particolare l'esistenza di una rete familiare o sociale solida e funzionante, nonché prospettive di una situazione abitativa e reddituale sicura (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 13.4). In casu, il ricorrente è sano e soffriva solo di lieve insonnia al momento delle audizioni; in seguito, non è pervenuta alcuna ulteriore comunicazione di genere medico. Egli gode inoltre di un'ampia rete familiare in patria (la madre ed i fratelli vivono in una casa di proprietà), dispone di un'istruzione di base nonché di una valida esperienza professionale come (...) ed (...) (cfr. decisione avversata, pag. 14; cfr. atto SEM n. 21). Visto quanto sopra, è quindi verosimile che egli non riscontrerà difficoltà eccessive nell'ambito della propria reintegrazione lavorativa e sociale. Da ultimo, l'esecuzione dell'allontanamento risulta essere possibile potendo infatti il ricorrente - usando della necessaria diligenza - procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 47 cpv. 1 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 Per il resto, si rinvia ai corretti accertamenti ed alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA).
E. 11 In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e nep-pure in un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione avversata confermata.
E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e vengono integralmente prelevate dall'anticipo spese, di eguale importo, versato il 1° luglio 2024.
E. 13 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale importo viene prelevato dall'anticipo spese versato il 1° luglio 2024.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Miroslav Vuckovic Data di spedizione: Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (raccomandata) - SEM, per l'incarto [...] (in copia) - Autorità cantonale competente (in copia)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2596/2024 Sentenza del 7 aprile 2026 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Roswitha Petry; cancelliere Miroslav Vuckovic. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, patrocinato dall'avv. Nicolas von Wartburg, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 27 marzo 2024. Fatti: A.a. Il richiedente ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il 26 dicembre 2022. Il 13 settembre 2023, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha svolto un'approfondita audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi (RS 142.31). Il 18 settembre 2023 il suo caso è stato assegnato alla procedura ampliata. Il 22 settembre 2023, all'interessato è stato concesso il diritto di essere sentito in merito alla presentazione di mezzi di prova caratterizzati da incongruenze sia formali che contenutistiche; la sua risposta a riguardo è pervenuta il 19 ottobre seguente. A.b. Il richiedente, cittadino srilankese di etnia tamil e religione Hindu, è nato e cresciuto nella città di B._______ (distretto di C._______). Egli ha dichiarato che suo fratello maggiore C._______ faceva parte delle "Tigri per la liberazione della patria Tamil" (in inglese Liberation Tigers of Tamil Eelam o LTTE) e per questo motivo sarebbe fuggito in D._______ nel 2012. L'altro fratello maggiore E._______ sarebbe poi stato interrogato e torturato dal Criminal Investigation Department (di seguito: CID), onde ottenere informazioni riguardo ad C._______, per poi espatriare nel 2017 ottenendo in seguito l'asilo in Svizzera. L'interessato, dopo essere subentrato a E._______ quale dipendente di un bar, presso lo stesso avrebbe ricevuto tra il 2017 ed il 2019 diverse visite da parte di agenti del CID. Quest'ultimi lo avrebbero dapprima interrogato in merito a E._______ ed in seguito relativamente all'ubicazione di armamenti occultati da C._______. Nel 2020, durante la pandemia da Covid-19, egli non avrebbe avuto nessun contatto con i suddetti agenti, i quali sarebbero nuovamente ricomparsi nel (...) del 2021 per svolgere degli scavi in un terreno vicino alla casa del richiedente, sempre alla ricerca delle suddette armi. Non avendo rinvenuto nulla, si sarebbero diretti a casa dell'interessato e - data la sua assenza - avrebbero detto alla di lui madre di riferirgli di presentarsi presso la loro stazione di polizia vicino al (...) della città. Presentatosi il giorno stesso, il ricorrente sarebbe stato nuovamente interrogato dai due agenti del CID sulle armi e - non avendo fornito informazioni utili in merito - minacciato. Il giorno seguente, gli stessi agenti si sarebbero presentati a casa, ritirandogli il passaporto. Alcuni giorni dopo, essi avrebbero lasciato alla madre dell'interessato una prima convocazione scritta acché questo si presentasse per un ulteriore interrogatorio. Non avendo dato seguito a tale richiesta, gli avrebbero fatto pervenire una seconda lettera di convocazione. Temendo per la propria incolumità il ricorrente si sarebbe dapprima nascosto a casa di una parente vicina per poi trasferirsi a F._______ presso il fratello della nonna materna. Da lì sarebbe poi espatriato nel dicembre del 2021 per recarsi infine in Svizzera. A.c. A sostegno della propria domanda, oltre alla copia della carta d'identità ed il "certificato di nascita" in originale, il richiedente ha versato agli atti le fotocopie delle due lettere di convocazione del CID (cfr. mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 3 e 4) e la fotocopia del permesso di soggiorno del fratello E._______ (n. 7). B. Con decisione del 27 marzo 2024, notificata il giorno seguente, la SEM ha negato al richiedente la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo e ne ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone di G._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura. C. Con ricorso del 26 aprile 2024, l'interessato insorge dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) postulando l'annullamento della decisione succitata, il riconoscimento della qualità di rifugiato, la concessione dell'asilo e - in subordine - l'ammissione provvisoria in Svizzera, data l'inammissibilità dell'esecuzione del suo allontanamento. Sul piano procedurale, egli chiede vengano acquisiti tutti gli atti riguardanti il procedimento del fratello E._______, con protesta di spese e ripetibili. D. Con decisione incidentale del 18 giugno 2024, il Tribunale ha invitato il ricorrente a versare entro il 3 luglio 2024 un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali (cfr. atto TAF n. 3); importo che egli ha versato il 1° luglio 2024 (cfr. atto TAF n. 4). Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la relativa sentenza è motivata soltanto sommariamente (cfr. artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
2. Secondo l'art. 33a cpv. 1 e 2 PA - applicabile per rimando degli artt. 6 LAsi e 37 LTAF - il procedimento dinnanzi al Tribunale si svolge in una delle quattro lingue ufficiali, ma nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata (cfr. anche in merito Patricia Egli in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed., 2023, n. 2 seg., pag. 899). Nel caso di specie, nonostante il ricorrente abbia presentato il proprio ricorso in lingua tedesca, la decisione della SEM è stata redatta in lingua italiana. Pertanto, il procedimento segue la lingua della decisione impugnata. 3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto che la versione dei fatti esposta dal ricorrente non fosse verosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi. Nello specifico, egli avrebbe fornito delle allegazioni prive di dettagli, stereotipate e contradditorie in merito alle visite dei due agenti del CID presso il suo posto di lavoro. La SEM contesta le modalità con cui gli agenti avrebbero - asseritamente - rintracciato il ricorrente presso il bar, pur sapendo di chi fosse fratello; non comprenderebbe infatti per quale motivo questi avrebbero deciso di contattarlo in tale luogo anziché presso l'abitazione, il cui indirizzo avrebbe già dovuto essere loro ben noto. Inoltre, E._______ avrebbe dichiarato in sede d'audizione nell'ottobre 2019 che i fratelli rimasti in patria non avevano avuto - sino a quel momento - alcun problema con gli agenti del CID, anche per questioni dovute alla giovane età degli stessi. Neppure il numero di visite degli agenti tra il 2017 e il 2019 risulterebbe chiaramente accertato, poiché l'insorgente avrebbe fornito versioni tra loro contrastanti. Inoltre, l'aver proseguito per quasi due anni l'attività lavorativa nello stesso bar - noto al CID - apparirebbe poco compatibile con il timore da lui invocato. Anche le dichiarazioni sugli scavi del (...) 2021, volti ad individuare le armi nascoste da C._______ nei pressi dell'abitazione, apparirebbero stereotipate e prive di dettagli consistenti. Non risulterebbe infatti chiaro per quale motivo le autorità avrebbero proceduto alla ricerca delle armi solo due anni dopo averlo interrogato in merito. Il racconto relativo all'interrogatorio al (...), inoltre, sarebbe parimenti privo di dettagli ed il ricorrente si sarebbe limitato a ripetere quanto già esposto nel racconto spontaneo. In aggiunta, risulterebbe illogica la giustificazione addotta circa la richiesta della carta d'identità da parte degli agenti del CID, volta - a suo dire - ad ottenerne l'indirizzo, a loro però già noto. Parimenti, la SEM considera poco credibile che, per sottrarsi agli agenti del CID, il ricorrente si sia rifugiato presso una parente distante soli cento metri dalla sua abitazione, né risulterebbe chiaro per quanto tempo egli abbia soggiornato presso il fratello della nonna materna prima di espatriare. Le versioni fornite differirebbero infatti in modo significativo ed il lasso di tempo intercorso tra il trasferimento e l'espatrio sarebbe difficilmente conciliabile con il timore da lui asserito. In aggiunta, a seguito di un'analisi condotta dalla SEM, le due presunte lettere di convocazione del CID presenterebbero diversi elementi che ne metterebbero in dubbio l'attendibilità. In particolare, dall'analisi interna risulterebbe che i documenti sarebbero falsi sia per vizi formali, segnatamente in relazione a timbro e firma, sia per incongruenze di contenuto, non provenendo dall'ufficio indicato come autore delle convocazioni. Lo stesso timbro conterrebbe altresì un errore ortografico. Nulla muterebbero quindi le vaghe giustificazioni addotte dall'interessato in sede di audizione e nello scritto di risposta al diritto d'essere sentito concessogli dall'autorità inferiore. Di conseguenza, secondo quest'ultima, egli non sarebbe mai stato convocato per alcun interrogatorio presso il Dipartimento dell'investigazione criminale di Colombo e, pertanto, non sarebbe ricercato dalle autorità srilankesi. Da ultimo, non vi sarebbero motivi sufficienti per ritenere che il ricorrente sia esposto, con elevata probabilità e in un futuro prossimo, a seri pregiudizi rilevanti ex art. 3 LAsi. Ciò in quanto un eventuale interrogatorio al rientro - prassi nota per i cittadini srilankesi rientrati dopo un espatrio illegale - non sarebbe rilevante ai sensi del citato articolo di legge e, inoltre, il ricorrente non avrebbe reso verosimile di essere stato esposto, prima dell'espatrio, a persecuzioni rilevanti ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato. Egli non avrebbe infatti mai fatto parte delle LTTE, né vi avrebbe mai collaborato, né sarebbe mai stato politicamente attivo. Considerato il tempo trascorso dalla fine della guerra civile all'espatrio del ricorrente e l'assenza di una persecuzione riflessa legata ai fratelli C._______ e E._______, non si ravviserebbero fattori di rischio tali da far presumere future persecuzioni da parte delle autorità srilankesi. Infine, considerata la giurisprudenza vigente, l'esecuzione del suo allontanamento verso lo Sri Lanka sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
5. Nel gravame, il ricorrente sostiene che - pur non essendone egli mai stato membro - non vi sarebbero dubbi sul fatto che i fratelli maggiori C._______ e E._______ abbiano fatto parte o siano stati sospettati di far parte delle LTTE e che per questo motivo siano fuggiti ottenendo asilo all'estero. In particolare, E._______ sarebbe stato vittima di persecuzione riflessa a causa di C._______ e sarebbe pertanto verosimile che anche il ricorrente sia finito nel mirino delle autorità di sicurezza srilankesi. In relazione alle allegazioni qualificate come inverosimili dalla SEM, l'interessato ne contesta la valutazione, ritenendo che il proprio racconto sia stato coerente, conciso e credibile. Egli avrebbe infatti risposto in maniera esaustiva alle domande formulate in merito agli agenti del CID, corredando il racconto di molteplici dettagli sui fatti narrati. Il fatto che E._______ abbia riferito l'assenza di molestie ai danni dei fratelli minori non escluderebbe contatti del ricorrente con il CID, da lui volutamente taciuti per non allarmare la famiglia. L'interessato avrebbe inoltre continuato a lavorare poiché - sino a quel momento - era stato interrogato esclusivamente circa il luogo in cui si trovava il fratello, ritenendo che la situazione non fosse ancora di particolare gravità. Solamente quando ha ricevuto le convocazioni si sarebbe reso conto del pericolo che stava correndo. Il fatto che egli non ricordi con esattezza alcuni dettagli temporali sarebbe dovuto al tempo passato tra l'espatrio e l'audizione. Quanto all'autenticità delle due lettere di convocazione, la tesi della loro falsificazione sarebbe infondata. L'ente indicato corrisponderebbe a quello sul timbro e non vi sarebbero errori ortografici in quest'ultimo. Non divulgando integralmente le risultanze dell'analisi esperita e non dandogli l'opportunità di esprimersi a riguardo, la SEM avrebbe inoltre violato il diritto di essere sentito del ricorrente. Da ultimo, le convocazioni del CID per un interrogatorio a Colombo attesterebbero un rischio concreto di tortura, pratica vietata dall'art. 3 CEDU. Tale pericolo sussisteva e sussisterebbe tuttora in caso di rientro in Sri Lanka, nonostante egli non sia mai stato né membro delle LTTE né attivo politicamente. La persecuzione lamentata costituirebbe una persecuzione riflessa legata al passato dei fratelli maggiori, esponendo il ricorrente - in caso di rientro - ad un rischio concreto e serio rilevante ai fini dell'asilo. Infine, sulla base degli elementi esposti, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente sarebbe inammissibile e dovrebbe pertanto essergli concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera. 6. In via preliminare, occorre esaminare le censure di natura formale, e meglio, le asserite violazioni del diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost. e dell'obbligo di accertare i fatti in modo completo ed esatto - ai sensi dell'art. 12 PA - che incombe all'autorità inferiore. In particolare, il ricorrente ritiene che la SEM non abbia divulgato integralmente le risultanze dell'analisi esperita e non gli avrebbe quindi dato modo di esprimersi a riguardo. Nello specifico, il Tribunale respinge tali censure poiché i mezzi di prova in discussione sono stati rilevati dall'autorità inferiore, la quale ha altresì proceduto ad un'analisi interna circa la loro autenticità (cfr. atto SEM n. [...]-26/3); la SEM ha inoltre concesso all'interessato la possibilità di prendere posizione sulle risultanze dell'analisi - sia in sede di audizione (cfr. atto SEM n. 21, D193-195) che con scritto del 19 ottobre 2023 (cfr. atto SEM n. 39) - indicando quali incongruenze fossero state rilevate, nei limiti imposti dall'art. 27 cpv. 1 lett. a PA. Nella decisione essa ha poi esposto compiutamente il proprio punto di vista sulla rilevanza degli stessi. Si ritiene quindi che l'autorità inferiore abbia motivato la propria decisione in maniera sufficiente ed in ossequio ai dettami dell'art. 29 cpv. 2 Cost. 7. 7.1 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono ritenuti pregiudizi seri l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Inoltre, secondo l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La giurisprudenza e la dottrina riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: quest'ultime devono essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1). 7.2 7.2.1 In casu, il Tribunale ritiene che le argomentazioni contenute nel ricorso non possano modificare le corrette conclusioni alle quali è giunta l'autorità inferiore. Innanzitutto, il ricorrente ha fornito un racconto alquanto generico, a tratti illogico, e ricco di contraddizioni. Nonostante quanto asserito nel gravame, non vi sono dubbi che quanto narrato in merito alle visite degli agenti del CID presenti diversi elementi di inverosimiglianza. In particolare, il numero delle asserite visite è stato dapprima quantificato tra le due e le quattro/cinque volte al mese a partire dal 2017 (cfr. atto SEM n. 21, D29) per poi essere diminuito a sei visite tra il 2017 ed il 2019 (cfr. idem, D37). In aggiunta, come rettamente rilevato dalla SEM, mal si comprende perché egli avrebbe continuato a lavorare presso il medesimo posto di lavoro, per ben due anni, sebbene fosse costantemente disturbato dai menzionati agenti. Quanto da lui sostenuto nell'atto ricorsuale - ovvero che non fosse conscio della situazione di pericolo - appare illogico, considerato che ben sapeva quanto successo ai fratelli maggiori ed il trattamento loro riservato prima della fuga; a ciò si aggiunge il fatto che egli ha dichiarato esplicitamente quanto fosse terrorizzato dalle visite degli agenti (cfr. idem, D54). Al contrario, il suo comportamento depone a favore di un'assenza assoluta di un timore soggettivo. Neppure si comprende perché, in seguito agli asseriti scavi del 2021 nei pressi dell'abitazione dell'interessato, egli non sia stato interrogato immediatamente presso la stazione di polizia competente o il giorno successivo, quando gli agenti si sono recati al suo domicilio per ritirargli il passaporto. Le autorità avrebbero invece deciso di convocarlo a Colombo mediante l'invio di due lettere di convocazione, di cui si dirà in seguito (cfr. infra, consid. 7.2.2). Del tutto improbabile è poi l'agire degli agenti descritto dall'interessato: questi avrebbero infatti richiesto la sua carta d'identità al fine di conoscerne l'indirizzo (cfr. atto SEM n. 21, D100-101), nonostante questo fosse loro manifestamente noto; essi avevano infatti effettuato gli asseriti scavi di fianco all'abitazione del ricorrente riferendo oltretutto alla di lui madre che lo avrebbero atteso presso la stazione di polizia. Da ultimo, non può non essere evidenziato l'agire poco plausibile e la manifesta contraddizione concernente gli spostamenti effettuati dall'interessato dopo il ricevimento delle convocazioni del CID e prima dell'espatrio. Infatti, dopo essersi nascosto a casa di una parente - che distava solo ad un centinaio di metri da casa sua (cfr. idem, D134) - egli sarebbe successivamente andato a vivere presso il fratello della nonna materna a F._______, ove sarebbe rimasto da (...) a (...) 2021. Innanzitutto, occorre rilevare come appaia poco plausibile che egli abbia deciso di nascondersi dal CID ad una distanza di soli cento metri dalla propria abitazione. Per quanto attiene il secondo rifugio, vi è una chiara contraddizione in merito al tempo che il ricorrente vi avrebbe trascorso: egli ha infatti dapprima dichiarato di esservi rimasto per tre mesi, poi divenuti tre o quattro, per infine - una volta confrontato con l'incongruenza rispetto alle precedenti affermazioni - attestarsi in sei mesi (cfr. idem, D170-175). Quanto da lui asserito nel gravame, ovvero che i dettagli temporali non sarebbero stati esatti a causa del tempo trascorso tra l'espatrio e l'audizione, non è idoneo a giustificare la contraddittorietà sostanziale delle sue dichiarazioni. 7.2.2 In aggiunta, il materiale probatorio versato agli atti, sul quale avrebbe dovuto fondarsi il narrato dell'interessato circa le visite degli agenti del CID e la successiva ricerca da parte delle autorità, presenta diversi profili di inattendibilità. Difatti, va confermato che le due convocazioni versate agli atti (cfr. mdp SEM n. 3 e 4) contengono dei chiari elementi oggettivi di falsificazione, come appurato da un'analisi interna ad opera di analisti specializzati della SEM ed evidenziato da quest'ultima (cfr. atto SEM n. 26). Sicché, già per tale motivo, la verosimiglianza delle convocazioni del CID finalizzate ad un interrogatorio deve essere esclusa (cfr. art. 7 cpv. 3 LAsi). Nulla mutano le contestazioni dell'insorgente nella sua presa di posizione del 19 ottobre 2023 (cfr. atto SEM n. 39), ove egli si è limitato a negare che vi fossero incongruenze, confermare l'autenticità delle convocazioni fornite ed a richiedere più informazioni in merito agli elementi di falsificazione contestati. Tutto ciò considerato, quanto narrato dal ricorrente in merito alle presunte convocazioni da parte degli agenti del CID per essere interrogato - anche e soprattutto alla luce dei mezzi di prova risultati falsi - non appare meritevole di considerazione. Allo stesso modo, vi sono seri motivi per dubitare della veridicità delle restanti allegazioni concernenti le visite del CID, come già sopra esposto. 7.2.3 Ferme queste premesse, il Tribunale giudica che l'insieme delle allegazioni succitate non può essere ritenuto verosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi. Ne deriva quindi che non si imporrebbe alcun esame dei motivi d'asilo ex art. 3 LAsi. Ciò detto, considerate le circostanze del caso in esame, lo stesso deve essere eseguito in ragione della sua etnia e del possibile sussistere di un pericolo di persecuzione riflessa legata alle figure dei due fratelli maggiori. 7.3 7.3.1 Per invalsa giurisprudenza, la sola appartenenza all'etnia Tamil ed il deposito di una domanda d'asilo all'estero non sono elementi sufficienti per comprovare un timore fondato di esposizione a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del TAF E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 8.4.6 [sentenza di riferimento]; cfr. tra le tante, sentenza del TAF E-5767/2020 del 23 gennaio 2026 consid. 6.2). Nel valutare il rischio che i rimpatriati subiscano gravi pregiudizi sotto forma di arresto e tortura, il Tribunale si orienta su diversi fattori di rischio. Una connessione effettiva o presunta, attuale o passata, con le LTTE, l'iscrizione nella cosiddetta "stop list" e la partecipazione ad attività politiche critiche nei confronti del regime svolte in esilio sono state considerate fattori fortemente determinanti del rischio. Al contrario, la mancanza di documenti d'identità regolari all'ingresso nello Sri Lanka, la presenza di cicatrici e una certa durata del soggiorno in un Paese occidentale costituiscono fattori di rischio debolmente determinanti. Tuttavia, tra i rimpatriati che adempivano questi fattori di rischio di ampia portata, solo quel piccolo gruppo che, secondo le autorità srilankesi, mirava a far rivivere il separatismo tamil, doveva effettivamente temere, con una probabilità considerevole, gravi pregiudizi ex art. 3 LAsi (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.2, 8.4.1, 8.4.3 e 8.5.2; cfr. tra le tante, sentenza E-5767/2020 consid. 6.2). 7.3.2 Nello specifico, non si può partire dall'assunto che esistano legami presunti o effettivi con le LTTE - sebbene i fratelli vi abbiano aderito, in tempi e modi diversi - che, dal punto di vista delle autorità srilankesi, possano essere interpretati come una volontà di riaccendere il conflitto etnico nel Paese; soprattutto alla luce della distanza temporale dalla conclusione dello stesso. Nemmeno risulta dagli atti che l'interessato sia stato inserito in una lista di controllo delle autorità o che durante l'esilio si sia particolarmente impegnato politicamente per rianimare il movimento separatista tamil contro il regime. Né l'appartenenza del ricorrente all'etnia tamil né il fatto che egli viva da alcuni anni in Svizzera costituiscono, nel loro insieme, un profilo di rischio rilevante ai fini del diritto d'asilo. Anche un eventuale interrogatorio al rientro in Sri Lanka - in relazione alla sua partenza - non costituirebbe una misura rilevante. Inoltre, va constatato che la situazione politica e generale nello Sri Lanka è cambiata in modo significativo dopo l'emanazione della decisione impugnata. Gotabaya e Mahinda Rajapaksa non sono più al potere ed anche se non è ancora prevedibile come i recenti sviluppi influenzeranno la situazione, non si può in ogni caso affermare che il cambio di governo abbia aggravato la situazione dei rimpatriati di etnia tamil in generale o quella del ricorrente in particolare (cfr. sentenza E-5767/2020 consid. 6.2.3; sentenza del TAF D-5426/2022 del 30 luglio 2025, consid. 6.4). 7.3.3 Pertanto, non si può ritenere che, in caso di rimpatrio, egli attirerebbe l'attenzione delle autorità e sarebbe perseguito in modo rilevante ai fini del diritto d'asilo. 7.4 Da ultimo, nemmeno si ravvisa un pericolo che egli possa divenire in futuro vittima di una persecuzione riflessa a causa della figura rappresentata dai due fratelli maggiori (per la nozione di persecuzione riflessa ed i suoi requisiti cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e DTAF 2007/19 consid. 3.3). Oltre al tempo trascorso dall'appartenenza degli stessi alle LTTE - soprattutto considerato che C._______ vive da più di tredici anni in D._______ e E._______ ha fatto parte delle stesse per un brevissimo periodo di tempo (cfr. sentenza del TAF E-1418/2020 dell'8 luglio 2021 [sentenza concernente E._______], fatti lett. B.b) - E._______ ha parimenti confermato che nessuno dei fratelli minori aveva avuto problemi di sorta con le autorità srilankesi (cfr. incarto SEM N (...) relativo a E._______, verbali delle audizioni sui motivi d'asilo del 22.10.2019, D16-18, e del 29.11.2019, D4-5 e D39). Considerata l'inverosimiglianza del racconto fornito e l'inattendibilità dei mezzi di prova prodotti, si può senz'altro affermare che il ricorrente abbia vissuto per diversi anni nel Paese d'origine, anche dopo l'espatrio dei fratelli, senza subire ripercussioni riconducibili alle loro figure. Pertanto, non è ravvisabile un fondato timore da parte sua nel poter divenire vittima in futuro di persecuzione riflessa. 7.5 Tutto ciò considerato, deve essere dato seguito alle legittime conclusioni dell'autorità inferiore in merito all'inverosimiglianza ed ai motivi d'asilo ex art. 3 LAsi. Posta l'inconcludenza delle allegazioni, nonostante l'asserito timore dell'insorgente nel far ritorno in Sri Lanka, il rischio di pericolo in caso di rimpatrio si rivela quindi infondato.
8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
9. Da ultimo, va confermato che l'esecuzione dell'allontanamento pronunciato dalla SEM conformemente all'art. 44 LAsi si rivela possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 2-4 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), posto segnatamente che l'attuale situazione dei diritti umani in Sri Lanka non risulta ostativa all'esecuzione dell'allontanamento sotto il profilo dell'ammissibilità (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 12.2, più volte riconfermata; tra le tante, sentenze del TAF D-6513/2025 del 9 gennaio 2026 consid. 8.3; D-5156/2024 del 6 novembre 2024 consid. 10.3). Per i motivi già evidenziati, va poi escluso un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Rispetto all'esigibilità, l'esecuzione dell'allontanamento verso le province dell'est (distretti di Trincomalee, Batticaloa e Ampara) è considerata esigibile purché sia riconosciuta la sussistenza di criteri individuali di esigibilità ed in particolare l'esistenza di una rete familiare o sociale solida e funzionante, nonché prospettive di una situazione abitativa e reddituale sicura (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 13.4). In casu, il ricorrente è sano e soffriva solo di lieve insonnia al momento delle audizioni; in seguito, non è pervenuta alcuna ulteriore comunicazione di genere medico. Egli gode inoltre di un'ampia rete familiare in patria (la madre ed i fratelli vivono in una casa di proprietà), dispone di un'istruzione di base nonché di una valida esperienza professionale come (...) ed (...) (cfr. decisione avversata, pag. 14; cfr. atto SEM n. 21). Visto quanto sopra, è quindi verosimile che egli non riscontrerà difficoltà eccessive nell'ambito della propria reintegrazione lavorativa e sociale. Da ultimo, l'esecuzione dell'allontanamento risulta essere possibile potendo infatti il ricorrente - usando della necessaria diligenza - procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 47 cpv. 1 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12).
10. Per il resto, si rinvia ai corretti accertamenti ed alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA).
11. In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e nep-pure in un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione avversata confermata. 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e vengono integralmente prelevate dall'anticipo spese, di eguale importo, versato il 1° luglio 2024.
13. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale importo viene prelevato dall'anticipo spese versato il 1° luglio 2024.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Miroslav Vuckovic Data di spedizione: Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata)
- SEM, per l'incarto [...] (in copia)
- Autorità cantonale competente (in copia)