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D-5177/2023

D-5177/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-07-19 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Sachverhalt

A. A.a Il ricorrente, cittadino somalo, ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il 19 febbraio 2023.

A.b Il 14 luglio e il 21 agosto 2023 si sono svolte due audizioni sui motivi d’asilo giusta l’art. 29 LAsi (RS 142.31; cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. […]-14/14, 18/11).

A sostegno della propria domanda, l’interessato ha sostanzialmente dichia- rato di essere originario della città di B._______ nel Somaliland, di appar- tenere al clan Gabooye (sottoclan C._______) e di aver sempre vissuto presso la famiglia dello zio paterno dopo la morte dei genitori. Data la sua appartenenza ad un clan minoritario, egli avrebbe vissuto svariate vessa- zioni sociali da parte di persone appartenenti al clan Issaq, venendo se- gnatamente insultato e discriminato in pubblico (cfr. atto SEM n. 14/14 D109-111). In particolare, egli ha addotto che, nel dicembre 2022, lo zio paterno, dopo essere stato nuovamente insultato da un membro Issaq, avrebbe reagito violentemente uccidendolo (idem D73, D76-78). Dopo aver informato la moglie dell’accaduto, lo zio si sarebbe quindi dato alla fuga senza più risultare reperibile. Qualche tempo dopo, il ricorrente avrebbe ricevuto delle minacce di morte per telefono da parte dei familiari della vittima. Quest’ultimi si sarebbero rivolti a lui per vendetta, essendo il parente maschio più prossimo allo zio, la cui famiglia era composta unica- mente dalla moglie e da due figlie femmine (idem D20, D73, D90, D144). Nel 2019, l’insorgente avrebbe inoltre conosciuto a D._______, la sua pre- sunta moglie, sposandola religiosamente due mesi dopo il primo incontro, matrimonio di cui non avrebbe alcuna attestazione ufficiale. Poco dopo le nozze, l’interessato avrebbe saputo che sua moglie sarebbe stata pretesa da un altro uomo, membro della milizia di E._______, decidendo quindi di tornare da solo a F._______ e temendo eventuali minacce da parte del nuovo pretendente. Questi, infatti, avrebbe sequestrato per due settimane la presunta moglie costringendola a divorziare. Pretendendo di voler chie- dere la separazione dal ricorrente, la presunta moglie – giunta in Svizzera nell’agosto 2021 (incarto SEM N […]) – sarebbe però riuscita a fuggire dal pretendente, per poi espatriare nel luglio 2019 (cfr. atti SEM n. 14/14 D48- 55, n. 18/11 D24-63). Da allora, l’interessato non avrebbe più avuto contatti con la moglie fino al dicembre 2021 (cfr. atto SEM n. 18/11 D64-67). Quali mezzi di prova, l’interessato ha versato agli atti un certificato di studi dell’università (…).

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A.c Con parere legale datato 28 agosto 2023, la rappresentante della ri- corrente si è espressa in merito al progetto di decisione negativa della SEM (cfr. atti SEM n. 20/10 e 21/5).

B. Con decisione del 30 agosto 2023, la SEM non ha riconosciuto al richie- dente la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d’asilo e pronun- ciato il suo allontanamento dalla Svizzera, considerando quest’ultima mi- sura ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

C. C.a Avverso la decisione succitata, l’interessato insorge dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con ricorso datato 25 settembre 2023, chiedendo in via principale l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera nonché, in subordine, la restituzione degli atti alla SEM affinché proceda ad un nuovo esame delle allegazioni e ad un com- pletamento d’istruttoria, oppure l’accertamento dell’inammissibilità e dell’inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento unitamente alla con- cessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera. Egli presenta inoltre un’istanza di assistenza giudiziaria, nel senso di essere esentato dal paga- mento delle spese di giudizio e dal relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Al gravame, l’insorgente non ha accluso nuovi mezzi di prova.

C.b Con decisione incidentale del 17 gennaio 2024, il Tribunale ha autoriz- zato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della pro- cedura e ha respinto la sua istanza di concessione dell’assistenza giudi- ziaria, invitandolo quindi a versare un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presumibili spese processuali entro il 29 gennaio 2024, poi corrispo- sto regolarmente il 29 gennaio 2024 (atto TAF n. 3).

Erwägungen (49 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 1 LAsi in rela- zione con l'art. 10 dell'Ordinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo,

D-5177/2023 Pagina 4 RS 142.318, abrogata con effetto dal 15 dicembre 2023] e la disposizione transitoria dell'abrogazione del 22 novembre 2023 [RU 2023 694] a contra- rio) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒ 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gra- vame.

E. 1.3 In virtù dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia inoltre allo scam- bio di scritti poiché, con il ricorso, non è stato addotto alcun nuovo fatto o mezzo di prova dirimente per il giudizio.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).

E. 3.1 Nella querelata decisione, la SEM ritiene anzitutto inverosimili, poiché non sufficientemente concrete e fondate esclusivamente su comunicazioni di terze persone, le allegazioni per cui lo zio paterno avrebbe ucciso un membro del clan Issaq, dandosi poi alla fuga, e per cui l’interessato avrebbe successivamente ricevuto delle minacce di morte da parte dei fa- miliari della vittima (cfr. decisione avversata, pagg. 4-5). Considerata l’as- senza di qualsivoglia documentazione a conferma del matrimonio nonché l’incompatibilità con l’esperienza generale della vita del racconto presen- tato dal ricorrente, non risulterebbe inoltre plausibile ch’egli sia sposato con la signora G_______ (N […]). A tale riguardo, non sarebbero altresì adem- piuti i criteri per un eventuale riconoscimento di un concubinato (idem pagg. 5-6). La SEM esclude dipoi una persecuzione collettiva in Somalia nei con- fronti della popolazione Gabooye (idem pag. 7) e considera che le presunte vessazioni descritte dall’interessato non siano di un’intensità sufficiente per ammettere che, in Somalia, egli abbia vissuto una situazione d’emergenza in ragione della sua appartenenza al clan succitato, costringendolo così all’espatrio (idem pag. 8). Infine, l’esecuzione del suo allontanamento si rivelerebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, posto in particolare che l’interessato proverrebbe da un quartiere di B._______ nel quale la maggioranza degli abitanti apparterrebbero al suo stesso sottoclan ([…]), ciò che indicherebbe la sussistenza di strutture di sostegno reci- proco. Inoltre, egli godrebbe di buona salute e disporrebbe di una valida

D-5177/2023 Pagina 5 esperienza professionale e formativa, nonché di una sufficiente rete sociale alla quale potrebbe fare affidamento per il suo reinserimento sociale (idem pagg. 9-11).

E. 3.2.1 Censurando un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridi- camente rilevanti, nonché la violazione del diritto federale, l’insorgente av- versa tuttavia la valutazione dell’autorità inferiore. Anzitutto, egli ritiene che, posta la complessità del suo caso, la trattazione della domanda d’asilo in procedura celere, anziché in quella ampliata, abbia concorso a un accer- tamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente determinanti (cfr. ricorso pagg. 3-6).

E. 3.2.2 Egli sostiene inoltre che le proprie allegazioni siano verosimili (art. 7 LAsi), poiché logiche e aderenti all’esperienza generale della vita. In parti- colare, contrariamente a quanto valutato dalla SEM, sarebbe logico “rite- nere sufficiente la reticenza che una persona minacciata di morte dai mem- bri di un clan maggioritario rispetto al proprio, attraverso telefonate mina- torie, abbia nel fare domande alle persone del vicinato, sia riguardo all’ac- caduto [uccisione dello zio], sia riguardo l’identità della persona uccisa” (idem pag. 8). Prima di concludere che i fatti narrati fossero generici e non personali, l’autorità opponente avrebbe altresì dovuto chiedere di appro- fondire le allegazioni addotte. La vendetta di sangue (Arrhisyo nella lingua somala) sarebbe dipoi una pratica tradizionale con radici profonde nella cultura clanica e che avrebbe spesso origine da un atto di violenza o un omicidio commesso da un individuo di un clan contro un membro di un altro clan. In questo senso, l’unico modo per salvare la vita nell’ambito di tali dinamiche sociali sarebbe proprio quella di rimanere cauti, mantenendo inoltre un basso profilo (idem pagg. 8-9). Inoltre, contrariamente a quanto concluso dalla SEM, l’insorgente sarebbe stato in grado di indicare il nome della vittima dell’omicidio dello zio (idem pag. 9). In considerazione delle norme culturali somale, l’autorità inferiore avrebbe altresì dovuto ammet- tere la verosimiglianza del suo matrimonio con G._______ e riconoscere una relazione stretta ed affettiva con la stessa ai sensi dell’art. 8 CEDU (idem pagg. 9-10). Sulla pertinenza delle allegazioni (art. 3 LAsi), occorre- rebbe infine ammettere una persecuzione collettiva in Somalia delle per- sone appartenenti al clan dei Gobooye, ciò tenuto conto delle più recenti fonti dell’European Union Agency for Asylum (EUAA) del giugno 2022 e febbraio 2023 (cfr. ricorso pag. 11).

E. 3.2.3 In ultima analisi, l’interessato ritiene che l’esecuzione del suo allon- tanamento verso la Somalia non sia ammissibile e ragionevolmente

D-5177/2023 Pagina 6 esigibile, considerati in particolare l’assenza di un nucleo familiare al quale poter fare riferimento, le regolari violazioni dei diritti umani e i conflitti armati presenti in patria, nonché il concreto rischio di essere ucciso in ragione dell’omicidio commesso dallo zio paterno (cfr. ricorso pagg. 12-13).

E. 4.1 Con riferimento al contestato smistamento e analisi secondo la proce- dura celere, il Tribunale ribadisce che non sussiste alcun diritto rivendica- bile per la trattazione di una domanda d’asilo nella procedura celere o in quella ampliata (cfr. DTAF 2020 VI/5 consid. 9.2). In proposito va detto che la questione è già stata trattata con sentenza di principio DTAF 2020 VI/5, a cui si rinvia per maggiori dettagli (cfr. ex pluris sentenza del Tribunale D- 1909/2020 del 12 gennaio 2021 consid. 4). Nello specifico occorre tuttavia rilevare che la trattazione di un caso nella procedura celere può compor- tare, in alcuni casi in connessione con il termine ricorsuale di sette giorni lavorativi, la violazione della garanzia della via giudiziaria ai sensi dell’art. 29a Cost., nonché la violazione dell’art. 13 CEDU, in combinato disposto con l’art. 3 CEDU (cfr. consid. 9 e 10 della sentenza di principio succitata; sentenza del Tribunale D-4134/2020 del 14 settembre 2020 consid. 5.2).

E. 4.2 Nel caso in esame, la domanda d’asilo risale al 19 febbraio 2023, men- tre la prima audizione, della sola durata di 3.5 ore, al 24 luglio 2023. La SEM ha poi esperito una seconda audizione sui motivi d’asilo, svoltasi il 21 agosto 2023, anch’essa della durata esigua di circa 2.5 ore. In queste cir- costanze, l’autorità opponente ha chiaramente superato il termine legale di 21 giorni per la fase preparatoria (cfr. art. 26 cpv. 1 LAsi). Inoltre, l’interes- sato ha alloggiato nel Centro della Confederazione per un periodo supe- riore ai 140 giorni previsti legalmente (cfr. art. 24 cpv. 4 LAsi; atto SEM n. 27/4, 28/2). Ciò posto, è vero che la SEM avrebbe dovuto optare per la procedura ampliata.

E. 4.3 Ciononostante, il Tribunale giudica che la scelta della procedura celere non ha comportato per l’insorgente un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Infatti, dai motivi d’asilo avanzati non risulta trattarsi di un caso complesso che necessitava di mag- giori accertamenti rispetto alle audizioni svolte il 24 luglio e il 21 agosto

2023. Come si dirà meglio nel prosieguo del presente giudizio, la SEM ha infatti analizzato tutti i mezzi di prova e debitamente valutato la verosimi- glianza nonché la pertinenza dei fatti addotti, esprimendosi lungamente sui motivi per i quali non è stato ritenuto un timore fondato di persecuzioni. In particolare, l’autorità inferiore disponeva di sufficienti elementi per espri- mersi sulla verosimiglianza dell’omicidio commesso dallo zio

D-5177/2023 Pagina 7 dell’insorgente, delle successive minacce che quest’ultimo avrebbe subìto, nonché del preteso matrimonio con la signora G._______ (cfr. infra consid. 7). Ad ogni buon conto, il solo fatto di aver condotto due audizioni nell’arco di 30 giorni non comporta un grave vizio di procedura, tantomeno un ac- certamento errato e incompleto dei fatti, benché sarebbe stato comunque preferibile condensarle in una sola. In esito, le scelte procedurali compiute dalla SEM non hanno comportato per l’insorgente alcuna violazione del suo diritto alla difesa. Infatti, egli è stato rappresentato legalmente durante l’intera procedura e ha potuto presentare tutte le sue argomentazioni con- trarie mediante il parere legale al progetto di decisione della SEM e, suc- cessivamente, con il ricorso in oggetto. Del resto, egli non spiega neppure quali ulteriori atti istruttori si rendevano necessari e in che misura concreta egli avrebbe subìto un pregiudizio procedurale (cfr. ricorso pagg. 4 e 6).

E. 4.4 Su questo punto, le censure si rivelano quindi infondate. La decisione avversata non va quindi annullata per ragioni procedurali.

E. 5 Nel merito, l’oggetto del contendere è quindi sapere se, tenuto conto dei mezzi di prova agli atti, la decisione avversata, con la quale la SEM ha negato all’interessato la qualità di rifugiato e pronunciato il suo allontana- mento dalla Svizzera, sia lesiva del diritto federale.

E. 6.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Questo include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 6.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (ele- mento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in

D-5177/2023 Pagina 8 tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono mag- giormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (sog- gettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta. Sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipoteti- che che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).

E. 6.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qua- lità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una proba- bilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit- torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina riconosce quattro elementi costitutivi della verosimiglianza: le indicazioni del ricorrente de- vono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili. Il richiedente dev’essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene, segnata- mente, messa in dubbio se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l’autorità all’accertamento dei fatti (cfr. FANNY MAT- THEY, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des mi- grations, LAsi, 2015, N 15 ad art. 7 LAsi). Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque de- terminare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino prepon- deranti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

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E. 7.1 A fronte di un’attenta valutazione degli atti di causa, non si ravvedono anzitutto valide ragioni per discostarsi dalla decisione dell’autorità inferiore in merito all’inverosimiglianza delle allegazioni.

E. 7.2.1 In primo luogo, il ricorrente non ha fornito delle dichiarazioni sufficien- temente fondate e concludenti riguardanti le presunte vessazioni da parte del clan Issaq e delle minacce di morte subite dalla famiglia della persona asseritamente uccisa dallo zio.

E. 7.2.2 In merito all’uccisione perpetrata dallo zio, la descrizione addotta ri- sulta infatti molto vaga e non sufficientemente sostanziata per poter am- mettere che sia effettivamente avvenuta. Anzitutto, l’interessato non ha ver- sato agli atti alcuna prova documentale a comprova del suo racconto. Inol- tre, egli ha dichiarato che tutte le circostanze dell’omicidio gli sarebbero state riferite dalla moglie dello zio, la quale sarebbe stata contattata dallo quest’ultimo dopo l’evento (cfr. atto SEM n. 14/14 D78). Già solo per questo motivo, va esclusa ogni percezione diretta e personale dell’accaduto. Di riflesso, occorre di principio relativizzare la verosimiglianza del racconto poiché trattasi di circostanze esclusivamente riferite da terze persone (cfr. D-4874/2022 del 24 ottobre 2023 consid. 6.2.1; E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7, che richiama il principio secondo cui il fatto di aver ap- preso da terzi di essere ricercati non è sufficiente per stabilire un fondato timore di persecuzione).

E. 7.2.3 Egli si è poi limitato ad affermare che l’atto sarebbe occorso alla mat- tina presto, che lo zio avrebbe riferito alla moglie che sarebbe fuggito e che la persona uccisa avrebbe insultato spesso il suo uccisore. Sollecitato a fornire delle informazioni più dettagliate, egli ha sostenuto di non aver sa- puto altro e non conoscere la persona uccisa, se non che si chiamerebbe H._______ e apparterrebbe al clan Issaq (idem D79-89, D94-97). Inoltre, benché tutto il quartiere fosse a conoscenza dell’accaduto, il ricorrente, po- sto di fronte a scarne informazioni su quanto successo, non ha neppure cercato di ottenere maggiori ragguagli tramite altre persone o incaricato qualcuno per farlo, poiché – a suo dire – intimorito dalle eventuali conse- guenze (idem D87, D88-93). Ciò posto, occorre avvallare la tesi della SEM, per la quale tale comportamento non può ragionevolmente combaciare con quanto logicamente atteso da una persona confrontata con una minaccia di morte (cfr. decisione avversata pag. 4). Pertanto, tenuto conto delle spe- cificità relative all’appartenenza clanica (dominanza Issaq e minoranza Ca- booye), va respinta la censura per cui andrebbe ammessa una reticenza

D-5177/2023 Pagina 10 del ricorrente nel fare domande alle persone del vicinato in quanto minac- ciato da un clan maggioritario (cfr. ricorso pag. 8). Del resto, l’interessato ha dichiarato di provenire da un quartiere (I._______) nel quale la maggio- ranza degli abitanti apparterrebbero al suo stesso sottoclan (idem D21-23). Egli avrebbe quindi potuto informarsi meglio sull’accaduto confidando in un sufficiente sostegno reciproco della sua comunità.

E. 7.2.4 In esito, posto che l’uccisione da parte dello zio riveste una cardinale importanza per i motivi d’asilo del ricorrente, è dunque ragionevole preten- dere ch’egli dovrebbe essere in grado di specificare dettagliatamente quanto successo. Non essendo il caso, il Tribunale giudica che tale circo- stanza va ritenuta come inverosimile poiché non supportata da alcun ele- mento di sostanza e concretezza.

E. 7.2.5 Ad ogni buon conto, anche le allegazioni circa le minacce telefoniche, delle quali non sussiste alcuna evidenza probatoria, non si rivelano diri- menti per la valutazione della qualità di rifugiato. Anzitutto, il ricorrente non conosce l’identità degli interlocutori, ma presume soltanto che si tratti dei familiari della persona uccisa dallo zio (cfr. atto SEM n. 14/14 D98-101, D99). Inoltre, egli ha riferito di generiche minacce di morte, senza tuttavia presentare sufficienti dettagli delle telefonate minatorie, relativi ad esempio alle caratteristiche vocali degli interlocutori, alla frequenza delle chiamate e al contenuto delle stesse (idem D73, D90, D98-101, D144). L’inconclu- denza del racconto porta quindi a ritenere che le minacce addotte sono inverosimili (art. 7 LAsi). Posta inoltre l’assenza di qualsiasi altra concreta rappresaglia personale al di fuori dei presunti contatti telefonici, le minacce indicate dall’interessato non raggiungono comunque un’intensità suffi- ciente per ammettere un timore fondato di persecuzioni ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. atto SEM n. 14/14 D99: “Quando ricevevo le chiamate mi dice- vano: «Come è morto mio padre, morirai tu». O «Come è morto mio fratello, morirai tu».”).

E. 7.3.1 In secondo luogo, la veridicità del racconto riguardante il matrimonio con la signora G._______ risulta dubbia sulla base di una valutazione della plausibilità e della fondatezza delle allegazioni (cfr. ricorso pagg. 9-10).

E. 7.3.2 Infatti, agli atti è assente qualsivoglia documento a conferma del pre- teso matrimonio, con la conseguente preclusione di una verifica formale e documentale del legame familiare tra gli interessati (cfr. atto SEM n. 18/11 D39). Inoltre, il racconto per cui, poco tempo dopo le nozze religiose cele- brate a D._______, il ricorrente avrebbe appreso che un altro uomo –

D-5177/2023 Pagina 11 operante nella milizia E._______ – avrebbe preteso la mano della moglie costringendola al divorzio e che l’insorgente sarebbe quindi ritornato ad B._______ su consiglio della suocera al fine di salvare la propria vita, si pone all’infuori della logica generale degli eventi (idem D24, D40). Invero, il fatto ch’egli abbia preferito tornare subito nella propria città, anziché ten- tare di soccorrere la moglie, poi sequestrata per una settimana in un campo di addestramento (idem D45), connota la scarsa considerazione, alquanto inusuale, ch’egli avrebbe conferito alla presunta relazione con la compa- gna, lasciata sola in una situazione di pericolo. Sollecitato a spiegare le ragioni di tale scelta, l’insorgente ha unicamente risposto: “La famiglia che mi ha accompagnata, con la quale ero, ha saputo di questo uomo che vo- leva mia moglie e ha avuto paura per me e mi ha detto: «Prima che ti suc- ceda qualcosa, devi tornare a casa»”, aggiungendo inoltre “Me l’hanno detto loro: «Cerca di salvare la tua vita e poi forse tua moglie verrà da te.». Poi non sapevo nemmeno dove portarla.” (idem D54-55). Tuttavia, egli non ha addotto alcuna minaccia diretta da parte del nuovo pretendente e nep- pure altri elementi a comprova di un concreto pericolo di vita. Va comunque ritenuto che, in assenza di altri elementi concreti, le circostanze per cui il pretendente appartenesse alla milizia E._______ e che l’insorgente non sapesse dove “portare” la moglie, non possono, di per sé sole, giustificare l’incomprensibile decisione di abbandonare la presunta moglie al proprio destino. Il Tribunale ritiene dunque che le giustificazioni presentate dal ri- corrente sono illogiche e non condivisibili. Il legame matrimoniale con la signora G._______ va pertanto ritenuto inverosimile.

E. 7.3.3 Ad ogni buon conto, va rilevato che nel 2021 la signora G_______ ha avviato una procedura di ricorso dinanzi al Tribunale, nel frattempo con- clusa con sentenza D-5206/2021 del 27 marzo 2024, incarto qui richia- mato. In particolare, dopo aver consultato anche gli atti della domanda d’asilo del qui ricorrente, il Tribunale ha giudicato che l’interessata non avesse provato né di essersi sposata con l’insorgente né di intrattenere attualmente con il medesimo una relazione stretta ed effettiva ai sensi dell’art. 8 CEDU (cfr. sentenza del Tribunale D-5206/2021 consid. 7.5). Ciò posto, occorre di principio allinearsi a quanto già stabilito nella sentenza succitata.

E. 7.3.4 L’inverosimiglianza di un reale rapporto affettivo e familiare con la si- gnora G._______ risulta comunque confermata dal fatto che, già nel luglio 2019, la stessa avrebbe lasciato la Somalia per raggiungere l’Europa senza il ricorrente (cfr. atto SEM n. 18/11 D57). Quest’ultimo ha inoltre di- chiarato di non aver più avuto contatti con la presunta moglie fino al dicem- bre 2021, ovvero dopo l’arrivo di costei in Svizzera (idem D59-63). Invitato

D-5177/2023 Pagina 12 a spiegare le ragioni dell’assenza di qualsivoglia contatto, egli non ha sa- puto addurre ragionevoli spiegazioni: in un primo tempo, ha ipotizzato che la moglie avesse perso il suo numero di telefono, poi ha asserito di aver ottenuto delle informazioni soltanto per il tramite della suocera – la quale era a sua volta in diretto contatto con la figlia – per infine precisare che, dopo essersi trasferita a Mogadiscio, anche quest’ultima non avrebbe avuto sue notizie fino al suo arrivo in Svizzera (idem D56-67). Visto quanto precede, il Tribunale giudica quindi inverosimile l’esistenza di una concreta relazione affettiva tra gli interessati.

E. 7.4 Nel complesso, il Tribunale ritiene dunque che l’insieme delle allega- zioni succitate non può esser ritenuto verosimile ai sensi dell’art. 7 LAsi. Di riflesso, si preclude ogni valutazione della pertinenza di tali aspetti per il riconoscimento della qualità di rifugiato.

E. 7.5 Quanto alla pertinenza delle ulteriori affermazioni (art. 3 LAsi), segnata- mente quella di essere stato l’oggetto di repressioni a causa dell’apparte- nenza al clan Gabooye, va detto che, in assenza di un particolare profilo a rischio non dato nel caso concreto, in Somalia non sussiste alcuna perse- cuzione collettiva ai sensi dell’art. 3 LAsi contro le persone di etnia Ca- booye, benché esse siano socialmente, giuridicamente e politicamente di- scriminate nella società (cfr. sentenza del Tribunale E-3888/2018 del 20 luglio 2018 consid. 7.1-7-2). Pertanto, il semplice fatto di appartenere all’et- nia succitata non costituisce di per sé un valido motivo d’asilo. A tale con- clusione si giunge anche in considerazione dei nuovi rapporti citati nel gra- vame (cfr. ricorso pag. 11). In ogni caso, le vessazioni patite, episodi di insulti e di mancanza di rispetto da parte dei membri dei clan maggioritari e di alcuni impiegati dell’università (cfr. att. SEM n. 14/14 D109-111), non si rivelano sufficientemente intense per il riconoscimento della qualità di rifugiato.

E. 7.6 In esito, il Tribunale conclude che le allegazioni presentate non pos- sono a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato.

E. 8 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];

D-5177/2023 Pagina 13 cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.

E. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento, contestata dal ricorrente, è regola- mentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 9.2.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di prove- nienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazio- nale pubblico della Svizzera.

E. 9.2.2 A tal proposito, il Tribunale osserva che il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere espo- sta a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, essendo le sue dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti per la qualità di rifugiato. Pertanto, anche sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, l'ammissibilità del suo rinvio verso la Soma- lia risulta di principio pacifica. Per di più, in ragione dei motivi sopra enu- cleati, non sono ravvisabili agli atti elementi per ritenere, con una probabi- lità preponderante, che l'insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (di seguito: Conv. Tortura, RS 0.105). In particolare, egli non ha stabilito l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, [Grande Camera], 37201/06, §§125 e 129 con relativi riferimenti).

E. 9.2.3.1 Inoltre, come è già stato stabilito (cfr. consid. 7.3 supra), non è ve- rosimile che il ricorrente sia sposato con la sua compagna, la quale è stata nel frattempo allontanata verso la Grecia (cfr. sentenza del Tribunale D-5206/2021 del 27 marzo 2024). Di riflesso, egli non può di principio av- valersi delle tutele derivanti da una relazione matrimoniale in virtù dell’art. 8 CEDU (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2012/4 consid. 4.3; 2008/47 consid. 4.1).

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E. 9.2.3.2 Va ad ogni modo esclusa la presenza di una relazione stabile giu- stificante l’ammissione di un concubinato assimilabile ad una “vita fami- liare” ai sensi della disposizione succitata (cfr. sentenza del Tribunale F- 4480/2021 del 16 novembre 2022 consid. 7.2.1 con riferimenti), posto co- munque che lo scrivente Tribunale si è già espresso sulla questione nella sua sentenza D-5206/2021 del 27 marzo 2024, relativa alla domanda d’asilo della compagna: infatti, gli interessati non hanno figli in comune, non hanno avuto reciproche informazioni per diversi anni, non convivono e, in- fine, intrattengono soltanto dei contatti sporadici (cfr. atto SEM n. 14/14 D49, D61; n. 18/11 D57-61). Il ricorrente non ha inoltre addotto altre preci- sazioni in merito alla sua attuale relazione con la compagna, affermando soltanto in sede di ricorso che, giunti entrambi in Svizzera, “si sentono e vedono regolarmente” (cfr. ricorso pag. 10). Questi elementi, non sufficienti per ammettere una relazione stretta ed affettiva, conducono quindi ad escludere la protezione giuridica della vita familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU (cfr. sentenza della CorteEDU Serit Yigit contro D-5206/2021 Tur- chia del 2 novembre 2010 [Grande Camera], n. 3976/05, §10; DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2012/4 consid. 3.3.3).

E. 9.2.4 L’esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Somalia ri- sulta pertanto ammissibile.

E. 9.3.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere inoltre ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica.

E. 9.3.2 Questa disposizione si applica principalmente ai “réfugiés de la vio- lence”, ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporte- rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità d’una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale

D-5177/2023 Pagina 15 esposizione al pericolo. L’autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).

E. 9.3.3 Al riguardo, va anzitutto rilevato che, malgrado in alcune regioni del Paese sussista una fragile situazione della politica economica e di sicu- rezza, in Somalia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l’integralità del territorio (cfr. ex pluris sentenze del Tribunale D-1322/2024 dell’11 aprile 2024 pag. 7; E- 3244/2020 del 3 agosto 2023 consid. 5.3 con riferimenti). Ne consegue che per l’insorgente resta di principio ragionevolmente esigibile ritornare nel proprio Paese d’origine.

E. 9.3.4 Nella maggior parte della Somalia, in particolare nella zona centrale e meridionale, sussistono da molto tempo delle condizioni che rendono ge- neralmente inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento, ciò indipendente- mente dalle condizioni individuali della persona interessata. Tuttavia, in presenza di circostanze favorevoli come nel caso concreto (e.g. legami con il territorio, possibilità di autosostentamento e appoggio della famiglia), l’al- lontanamento di cittadini somali verso il Somaliland – regione d’origine del ricorrente – o il Puntland può rilevarsi ragionevolmente esigibile (cfr. sen- tenza di riferimento del Tribunale E-591/2018 del 29 luglio 2020 consid. 9.1 e 9.3.5; E-1827/2024 del 26 aprile 2024 consid. 8.3.1; D-6903/2018 del 26 aprile 2024 consid. 7.4, GICRA 2006 n. 2 consid. 7.2).

E. 9.3.5 Nel caso concreto, l’interessato ha dichiarato di provenire da un quar- tiere (I._______) nel quale la maggioranza degli abitanti appartiene al suo stesso sottoclan (cfr. atto SEM n. 14/14 D21-23), con la conseguenza di poter beneficiare di sufficienti strutture di sostegno reciproco all’interno della sua comunità. Peraltro, egli ha affermato che, al momento dell’espa- trio, non sussistevano particolari tensioni tra i diversi clan e che nel suo quartiere c’è una persona sollecitata a dirimere gli eventuali conflitti etnici (idem D38-41). Inoltre, posta l’inverosimiglianza delle allegazioni rispetto a quanto accaduto allo zio paterno (cfr. consid. 7.2 supra), il Tribunale ritiene probabile che la famiglia di quest’ultimo non ha provveduto a fuggire dal Paese (idem D58) ma che, in realtà, ad B._______ sussiste ancora una rete familiare costituita dallo zio e sua moglie, con i relativi figli. In questo senso, il ricorrente, oltre alla possibilità di sovvenire al proprio sostenta- mento, dispone di una sufficiente rete sociale e familiare alla quale potrà rivolgersi per facilitare il proprio reinserimento sociale.

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Ad ogni buon conto, egli gode di un ottimo percorso formativo e di una valida esperienza professionale, in quanto laureato nel settore medico dell’infermeria e dell’anestesia e avendo già praticato come calzolaio per molti anni (cfr. atto SEM n. 14/14 D28-35; cfr. mdp SEM n. 1).

E. 9.3.6 Per il resto, il ricorrente è un uomo giovane e in buona salute, non avendo peraltro mai fatto valere alcun motivo di ordine medico quale osta- colo all’esecuzione del suo allontanamento (cfr. atti SEM n. 12/2 e 14/14 D146).

E. 9.3.7 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento è pure da rite- nersi ragionevolmente esigibile.

E. 9.4 Infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'e- secuzione poiché il ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà pro- curarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 Visto quanto precede, l’esecuzione dell’allontanamento risulta ammissibile, esigibile e possibile. La pronuncia di un’ammissione provvisoria in Svizzera non entra pertanto in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1-4 LStrI).

E. 11 In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è nemmeno incorsa in un abuso del suo potere d’ap- prezzamento in relazione alla misura dell’allontanamento. Il ricorso dev’es- sere pertanto respinto e la decisione avversata confermata.

E. 12 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente soccombente (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA cum art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]) e vengono prelevate dall’anticipo spese versato il 29 gennaio 2024.

E. 13 La presente sentenza non può essere impugnata con ricorso di diritto pub- blico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). Il giudizio è quindi definitivo.

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale importo è prelevato dall’anticipo spese versato il 29 gennaio 2024. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Manuel Borla Matteo Piatti

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5177/2023 Sentenza del 19 luglio 2024 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Roswitha Petry, Daniele Cattaneo, cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), Somalia, patrocinato dall'avv. Andreas Bänziger, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 30 agosto 2023. Fatti: A. A.a Il ricorrente, cittadino somalo, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 19 febbraio 2023. A.b Il 14 luglio e il 21 agosto 2023 si sono svolte due audizioni sui motivi d'asilo giusta l'art. 29 LAsi (RS 142.31; cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-14/14, 18/11). A sostegno della propria domanda, l'interessato ha sostanzialmente dichiarato di essere originario della città di B._______ nel Somaliland, di appartenere al clan Gabooye (sottoclan C._______) e di aver sempre vissuto presso la famiglia dello zio paterno dopo la morte dei genitori. Data la sua appartenenza ad un clan minoritario, egli avrebbe vissuto svariate vessazioni sociali da parte di persone appartenenti al clan Issaq, venendo segnatamente insultato e discriminato in pubblico (cfr. atto SEM n. 14/14 D109-111). In particolare, egli ha addotto che, nel dicembre 2022, lo zio paterno, dopo essere stato nuovamente insultato da un membro Issaq, avrebbe reagito violentemente uccidendolo (idem D73, D76-78). Dopo aver informato la moglie dell'accaduto, lo zio si sarebbe quindi dato alla fuga senza più risultare reperibile. Qualche tempo dopo, il ricorrente avrebbe ricevuto delle minacce di morte per telefono da parte dei familiari della vittima. Quest'ultimi si sarebbero rivolti a lui per vendetta, essendo il parente maschio più prossimo allo zio, la cui famiglia era composta unicamente dalla moglie e da due figlie femmine (idem D20, D73, D90, D144). Nel 2019, l'insorgente avrebbe inoltre conosciuto a D._______, la sua presunta moglie, sposandola religiosamente due mesi dopo il primo incontro, matrimonio di cui non avrebbe alcuna attestazione ufficiale. Poco dopo le nozze, l'interessato avrebbe saputo che sua moglie sarebbe stata pretesa da un altro uomo, membro della milizia di E._______, decidendo quindi di tornare da solo a F._______ e temendo eventuali minacce da parte del nuovo pretendente. Questi, infatti, avrebbe sequestrato per due settimane la presunta moglie costringendola a divorziare. Pretendendo di voler chiedere la separazione dal ricorrente, la presunta moglie - giunta in Svizzera nell'agosto 2021 (incarto SEM N [...]) - sarebbe però riuscita a fuggire dal pretendente, per poi espatriare nel luglio 2019 (cfr. atti SEM n. 14/14 D48-55, n. 18/11 D24-63). Da allora, l'interessato non avrebbe più avuto contatti con la moglie fino al dicembre 2021 (cfr. atto SEM n. 18/11 D64-67). Quali mezzi di prova, l'interessato ha versato agli atti un certificato di studi dell'università (...). A.c Con parere legale datato 28 agosto 2023, la rappresentante della ricorrente si è espressa in merito al progetto di decisione negativa della SEM (cfr. atti SEM n. 20/10 e 21/5). B. Con decisione del 30 agosto 2023, la SEM non ha riconosciuto al richiedente la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, considerando quest'ultima misura ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. C. C.a Avverso la decisione succitata, l'interessato insorge dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con ricorso datato 25 settembre 2023, chiedendo in via principale l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera nonché, in subordine, la restituzione degli atti alla SEM affinché proceda ad un nuovo esame delle allegazioni e ad un completamento d'istruttoria, oppure l'accertamento dell'inammissibilità e dell'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento unitamente alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Egli presenta inoltre un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso di essere esentato dal pagamento delle spese di giudizio e dal relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Al gravame, l'insorgente non ha accluso nuovi mezzi di prova. C.b Con decisione incidentale del 17 gennaio 2024, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura e ha respinto la sua istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, invitandolo quindi a versare un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali entro il 29 gennaio 2024, poi corrisposto regolarmente il 29 gennaio 2024 (atto TAF n. 3). Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione con l'art. 10 dell'Ordinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo, RS 142.318, abrogata con effetto dal 15 dicembre 2023] e la disposizione transitoria dell'abrogazione del 22 novembre 2023 [RU 2023 694] a contrario) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 1.3 In virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti poiché, con il ricorso, non è stato addotto alcun nuovo fatto o mezzo di prova dirimente per il giudizio. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 3. 3.1 Nella querelata decisione, la SEM ritiene anzitutto inverosimili, poiché non sufficientemente concrete e fondate esclusivamente su comunicazioni di terze persone, le allegazioni per cui lo zio paterno avrebbe ucciso un membro del clan Issaq, dandosi poi alla fuga, e per cui l'interessato avrebbe successivamente ricevuto delle minacce di morte da parte dei familiari della vittima (cfr. decisione avversata, pagg. 4-5). Considerata l'assenza di qualsivoglia documentazione a conferma del matrimonio nonché l'incompatibilità con l'esperienza generale della vita del racconto presentato dal ricorrente, non risulterebbe inoltre plausibile ch'egli sia sposato con la signora G_______ (N [...]). A tale riguardo, non sarebbero altresì adempiuti i criteri per un eventuale riconoscimento di un concubinato (idem pagg. 5-6). La SEM esclude dipoi una persecuzione collettiva in Somalia nei confronti della popolazione Gabooye (idem pag. 7) e considera che le presunte vessazioni descritte dall'interessato non siano di un'intensità sufficiente per ammettere che, in Somalia, egli abbia vissuto una situazione d'emergenza in ragione della sua appartenenza al clan succitato, costringendolo così all'espatrio (idem pag. 8). Infine, l'esecuzione del suo allontanamento si rivelerebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, posto in particolare che l'interessato proverrebbe da un quartiere di B._______ nel quale la maggioranza degli abitanti apparterrebbero al suo stesso sottoclan ([...]), ciò che indicherebbe la sussistenza di strutture di sostegno reciproco. Inoltre, egli godrebbe di buona salute e disporrebbe di una valida esperienza professionale e formativa, nonché di una sufficiente rete sociale alla quale potrebbe fare affidamento per il suo reinserimento sociale (idem pagg. 9-11). 3.2 3.2.1 Censurando un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, nonché la violazione del diritto federale, l'insorgente avversa tuttavia la valutazione dell'autorità inferiore. Anzitutto, egli ritiene che, posta la complessità del suo caso, la trattazione della domanda d'asilo in procedura celere, anziché in quella ampliata, abbia concorso a un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente determinanti (cfr. ricorso pagg. 3-6). 3.2.2 Egli sostiene inoltre che le proprie allegazioni siano verosimili (art. 7 LAsi), poiché logiche e aderenti all'esperienza generale della vita. In particolare, contrariamente a quanto valutato dalla SEM, sarebbe logico "ritenere sufficiente la reticenza che una persona minacciata di morte dai membri di un clan maggioritario rispetto al proprio, attraverso telefonate minatorie, abbia nel fare domande alle persone del vicinato, sia riguardo all'accaduto [uccisione dello zio], sia riguardo l'identità della persona uccisa" (idem pag. 8). Prima di concludere che i fatti narrati fossero generici e non personali, l'autorità opponente avrebbe altresì dovuto chiedere di approfondire le allegazioni addotte. La vendetta di sangue (Arrhisyo nella lingua somala) sarebbe dipoi una pratica tradizionale con radici profonde nella cultura clanica e che avrebbe spesso origine da un atto di violenza o un omicidio commesso da un individuo di un clan contro un membro di un altro clan. In questo senso, l'unico modo per salvare la vita nell'ambito di tali dinamiche sociali sarebbe proprio quella di rimanere cauti, mantenendo inoltre un basso profilo (idem pagg. 8-9). Inoltre, contrariamente a quanto concluso dalla SEM, l'insorgente sarebbe stato in grado di indicare il nome della vittima dell'omicidio dello zio (idem pag. 9). In considerazione delle norme culturali somale, l'autorità inferiore avrebbe altresì dovuto ammettere la verosimiglianza del suo matrimonio con G._______ e riconoscere una relazione stretta ed affettiva con la stessa ai sensi dell'art. 8 CEDU (idem pagg. 9-10). Sulla pertinenza delle allegazioni (art. 3 LAsi), occorrerebbe infine ammettere una persecuzione collettiva in Somalia delle persone appartenenti al clan dei Gobooye, ciò tenuto conto delle più recenti fonti dell'European Union Agency for Asylum (EUAA) del giugno 2022 e febbraio 2023 (cfr. ricorso pag. 11). 3.2.3 In ultima analisi, l'interessato ritiene che l'esecuzione del suo allontanamento verso la Somalia non sia ammissibile e ragionevolmente esigibile, considerati in particolare l'assenza di un nucleo familiare al quale poter fare riferimento, le regolari violazioni dei diritti umani e i conflitti armati presenti in patria, nonché il concreto rischio di essere ucciso in ragione dell'omicidio commesso dallo zio paterno (cfr. ricorso pagg. 12-13). 4. 4.1 Con riferimento al contestato smistamento e analisi secondo la procedura celere, il Tribunale ribadisce che non sussiste alcun diritto rivendicabile per la trattazione di una domanda d'asilo nella procedura celere o in quella ampliata (cfr. DTAF 2020 VI/5 consid. 9.2). In proposito va detto che la questione è già stata trattata con sentenza di principio DTAF 2020 VI/5, a cui si rinvia per maggiori dettagli (cfr. ex pluris sentenza del Tribunale D-1909/2020 del 12 gennaio 2021 consid. 4). Nello specifico occorre tuttavia rilevare che la trattazione di un caso nella procedura celere può comportare, in alcuni casi in connessione con il termine ricorsuale di sette giorni lavorativi, la violazione della garanzia della via giudiziaria ai sensi dell'art. 29a Cost., nonché la violazione dell'art. 13 CEDU, in combinato disposto con l'art. 3 CEDU (cfr. consid. 9 e 10 della sentenza di principio succitata; sentenza del Tribunale D-4134/2020 del 14 settembre 2020 consid. 5.2). 4.2 Nel caso in esame, la domanda d'asilo risale al 19 febbraio 2023, mentre la prima audizione, della sola durata di 3.5 ore, al 24 luglio 2023. La SEM ha poi esperito una seconda audizione sui motivi d'asilo, svoltasi il 21 agosto 2023, anch'essa della durata esigua di circa 2.5 ore. In queste circostanze, l'autorità opponente ha chiaramente superato il termine legale di 21 giorni per la fase preparatoria (cfr. art. 26 cpv. 1 LAsi). Inoltre, l'interessato ha alloggiato nel Centro della Confederazione per un periodo superiore ai 140 giorni previsti legalmente (cfr. art. 24 cpv. 4 LAsi; atto SEM n. 27/4, 28/2). Ciò posto, è vero che la SEM avrebbe dovuto optare per la procedura ampliata. 4.3 Ciononostante, il Tribunale giudica che la scelta della procedura celere non ha comportato per l'insorgente un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Infatti, dai motivi d'asilo avanzati non risulta trattarsi di un caso complesso che necessitava di maggiori accertamenti rispetto alle audizioni svolte il 24 luglio e il 21 agosto 2023. Come si dirà meglio nel prosieguo del presente giudizio, la SEM ha infatti analizzato tutti i mezzi di prova e debitamente valutato la verosimiglianza nonché la pertinenza dei fatti addotti, esprimendosi lungamente sui motivi per i quali non è stato ritenuto un timore fondato di persecuzioni. In particolare, l'autorità inferiore disponeva di sufficienti elementi per esprimersi sulla verosimiglianza dell'omicidio commesso dallo zio dell'insorgente, delle successive minacce che quest'ultimo avrebbe subìto, nonché del preteso matrimonio con la signora G._______ (cfr. infra consid. 7). Ad ogni buon conto, il solo fatto di aver condotto due audizioni nell'arco di 30 giorni non comporta un grave vizio di procedura, tantomeno un accertamento errato e incompleto dei fatti, benché sarebbe stato comunque preferibile condensarle in una sola. In esito, le scelte procedurali compiute dalla SEM non hanno comportato per l'insorgente alcuna violazione del suo diritto alla difesa. Infatti, egli è stato rappresentato legalmente durante l'intera procedura e ha potuto presentare tutte le sue argomentazioni contrarie mediante il parere legale al progetto di decisione della SEM e, successivamente, con il ricorso in oggetto. Del resto, egli non spiega neppure quali ulteriori atti istruttori si rendevano necessari e in che misura concreta egli avrebbe subìto un pregiudizio procedurale (cfr. ricorso pagg. 4 e 6). 4.4 Su questo punto, le censure si rivelano quindi infondate. La decisione avversata non va quindi annullata per ragioni procedurali. 5. Nel merito, l'oggetto del contendere è quindi sapere se, tenuto conto dei mezzi di prova agli atti, la decisione avversata, con la quale la SEM ha negato all'interessato la qualità di rifugiato e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, sia lesiva del diritto federale. 6. 6.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Questo include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 6.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta. Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 6.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina riconosce quattro elementi costitutivi della verosimiglianza: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili. Il richiedente dev'essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l'autorità all'accertamento dei fatti (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, N 15 ad art. 7 LAsi). Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 7. 7.1 A fronte di un'attenta valutazione degli atti di causa, non si ravvedono anzitutto valide ragioni per discostarsi dalla decisione dell'autorità inferiore in merito all'inverosimiglianza delle allegazioni. 7.2 7.2.1 In primo luogo, il ricorrente non ha fornito delle dichiarazioni sufficientemente fondate e concludenti riguardanti le presunte vessazioni da parte del clan Issaq e delle minacce di morte subite dalla famiglia della persona asseritamente uccisa dallo zio. 7.2.2 In merito all'uccisione perpetrata dallo zio, la descrizione addotta risulta infatti molto vaga e non sufficientemente sostanziata per poter ammettere che sia effettivamente avvenuta. Anzitutto, l'interessato non ha versato agli atti alcuna prova documentale a comprova del suo racconto. Inoltre, egli ha dichiarato che tutte le circostanze dell'omicidio gli sarebbero state riferite dalla moglie dello zio, la quale sarebbe stata contattata dallo quest'ultimo dopo l'evento (cfr. atto SEM n. 14/14 D78). Già solo per questo motivo, va esclusa ogni percezione diretta e personale dell'accaduto. Di riflesso, occorre di principio relativizzare la verosimiglianza del racconto poiché trattasi di circostanze esclusivamente riferite da terze persone (cfr. D-4874/2022 del 24 ottobre 2023 consid. 6.2.1; E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7, che richiama il principio secondo cui il fatto di aver appreso da terzi di essere ricercati non è sufficiente per stabilire un fondato timore di persecuzione). 7.2.3 Egli si è poi limitato ad affermare che l'atto sarebbe occorso alla mattina presto, che lo zio avrebbe riferito alla moglie che sarebbe fuggito e che la persona uccisa avrebbe insultato spesso il suo uccisore. Sollecitato a fornire delle informazioni più dettagliate, egli ha sostenuto di non aver saputo altro e non conoscere la persona uccisa, se non che si chiamerebbe H._______ e apparterrebbe al clan Issaq (idem D79-89, D94-97). Inoltre, benché tutto il quartiere fosse a conoscenza dell'accaduto, il ricorrente, posto di fronte a scarne informazioni su quanto successo, non ha neppure cercato di ottenere maggiori ragguagli tramite altre persone o incaricato qualcuno per farlo, poiché - a suo dire - intimorito dalle eventuali conseguenze (idem D87, D88-93). Ciò posto, occorre avvallare la tesi della SEM, per la quale tale comportamento non può ragionevolmente combaciare con quanto logicamente atteso da una persona confrontata con una minaccia di morte (cfr. decisione avversata pag. 4). Pertanto, tenuto conto delle specificità relative all'appartenenza clanica (dominanza Issaq e minoranza Cabooye), va respinta la censura per cui andrebbe ammessa una reticenza del ricorrente nel fare domande alle persone del vicinato in quanto minacciato da un clan maggioritario (cfr. ricorso pag. 8). Del resto, l'interessato ha dichiarato di provenire da un quartiere (I._______) nel quale la maggioranza degli abitanti apparterrebbero al suo stesso sottoclan (idem D21-23). Egli avrebbe quindi potuto informarsi meglio sull'accaduto confidando in un sufficiente sostegno reciproco della sua comunità. 7.2.4 In esito, posto che l'uccisione da parte dello zio riveste una cardinale importanza per i motivi d'asilo del ricorrente, è dunque ragionevole pretendere ch'egli dovrebbe essere in grado di specificare dettagliatamente quanto successo. Non essendo il caso, il Tribunale giudica che tale circostanza va ritenuta come inverosimile poiché non supportata da alcun elemento di sostanza e concretezza. 7.2.5 Ad ogni buon conto, anche le allegazioni circa le minacce telefoniche, delle quali non sussiste alcuna evidenza probatoria, non si rivelano dirimenti per la valutazione della qualità di rifugiato. Anzitutto, il ricorrente non conosce l'identità degli interlocutori, ma presume soltanto che si tratti dei familiari della persona uccisa dallo zio (cfr. atto SEM n. 14/14 D98-101, D99). Inoltre, egli ha riferito di generiche minacce di morte, senza tuttavia presentare sufficienti dettagli delle telefonate minatorie, relativi ad esempio alle caratteristiche vocali degli interlocutori, alla frequenza delle chiamate e al contenuto delle stesse (idem D73, D90, D98-101, D144). L'inconcludenza del racconto porta quindi a ritenere che le minacce addotte sono inverosimili (art. 7 LAsi). Posta inoltre l'assenza di qualsiasi altra concreta rappresaglia personale al di fuori dei presunti contatti telefonici, le minacce indicate dall'interessato non raggiungono comunque un'intensità sufficiente per ammettere un timore fondato di persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. atto SEM n. 14/14 D99: "Quando ricevevo le chiamate mi dicevano: «Come è morto mio padre, morirai tu». O «Come è morto mio fratello, morirai tu»."). 7.3 7.3.1 In secondo luogo, la veridicità del racconto riguardante il matrimonio con la signora G._______ risulta dubbia sulla base di una valutazione della plausibilità e della fondatezza delle allegazioni (cfr. ricorso pagg. 9-10). 7.3.2 Infatti, agli atti è assente qualsivoglia documento a conferma del preteso matrimonio, con la conseguente preclusione di una verifica formale e documentale del legame familiare tra gli interessati (cfr. atto SEM n. 18/11 D39). Inoltre, il racconto per cui, poco tempo dopo le nozze religiose celebrate a D._______, il ricorrente avrebbe appreso che un altro uomo - operante nella milizia E._______ - avrebbe preteso la mano della moglie costringendola al divorzio e che l'insorgente sarebbe quindi ritornato ad B._______ su consiglio della suocera al fine di salvare la propria vita, si pone all'infuori della logica generale degli eventi (idem D24, D40). Invero, il fatto ch'egli abbia preferito tornare subito nella propria città, anziché tentare di soccorrere la moglie, poi sequestrata per una settimana in un campo di addestramento (idem D45), connota la scarsa considerazione, alquanto inusuale, ch'egli avrebbe conferito alla presunta relazione con la compagna, lasciata sola in una situazione di pericolo. Sollecitato a spiegare le ragioni di tale scelta, l'insorgente ha unicamente risposto: "La famiglia che mi ha accompagnata, con la quale ero, ha saputo di questo uomo che voleva mia moglie e ha avuto paura per me e mi ha detto: «Prima che ti succeda qualcosa, devi tornare a casa»", aggiungendo inoltre "Me l'hanno detto loro: «Cerca di salvare la tua vita e poi forse tua moglie verrà da te.». Poi non sapevo nemmeno dove portarla." (idem D54-55). Tuttavia, egli non ha addotto alcuna minaccia diretta da parte del nuovo pretendente e neppure altri elementi a comprova di un concreto pericolo di vita. Va comunque ritenuto che, in assenza di altri elementi concreti, le circostanze per cui il pretendente appartenesse alla milizia E._______ e che l'insorgente non sapesse dove "portare" la moglie, non possono, di per sé sole, giustificare l'incomprensibile decisione di abbandonare la presunta moglie al proprio destino. Il Tribunale ritiene dunque che le giustificazioni presentate dal ricorrente sono illogiche e non condivisibili. Il legame matrimoniale con la signora G._______ va pertanto ritenuto inverosimile. 7.3.3 Ad ogni buon conto, va rilevato che nel 2021 la signora G_______ ha avviato una procedura di ricorso dinanzi al Tribunale, nel frattempo conclusa con sentenza D-5206/2021 del 27 marzo 2024, incarto qui richiamato. In particolare, dopo aver consultato anche gli atti della domanda d'asilo del qui ricorrente, il Tribunale ha giudicato che l'interessata non avesse provato né di essersi sposata con l'insorgente né di intrattenere attualmente con il medesimo una relazione stretta ed effettiva ai sensi dell'art. 8 CEDU (cfr. sentenza del Tribunale D-5206/2021 consid. 7.5). Ciò posto, occorre di principio allinearsi a quanto già stabilito nella sentenza succitata. 7.3.4 L'inverosimiglianza di un reale rapporto affettivo e familiare con la signora G._______ risulta comunque confermata dal fatto che, già nel luglio 2019, la stessa avrebbe lasciato la Somalia per raggiungere l'Europa senza il ricorrente (cfr. atto SEM n. 18/11 D57). Quest'ultimo ha inoltre dichiarato di non aver più avuto contatti con la presunta moglie fino al dicembre 2021, ovvero dopo l'arrivo di costei in Svizzera (idem D59-63). Invitato a spiegare le ragioni dell'assenza di qualsivoglia contatto, egli non ha saputo addurre ragionevoli spiegazioni: in un primo tempo, ha ipotizzato che la moglie avesse perso il suo numero di telefono, poi ha asserito di aver ottenuto delle informazioni soltanto per il tramite della suocera - la quale era a sua volta in diretto contatto con la figlia - per infine precisare che, dopo essersi trasferita a Mogadiscio, anche quest'ultima non avrebbe avuto sue notizie fino al suo arrivo in Svizzera (idem D56-67). Visto quanto precede, il Tribunale giudica quindi inverosimile l'esistenza di una concreta relazione affettiva tra gli interessati. 7.4 Nel complesso, il Tribunale ritiene dunque che l'insieme delle allegazioni succitate non può esser ritenuto verosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi. Di riflesso, si preclude ogni valutazione della pertinenza di tali aspetti per il riconoscimento della qualità di rifugiato. 7.5 Quanto alla pertinenza delle ulteriori affermazioni (art. 3 LAsi), segnatamente quella di essere stato l'oggetto di repressioni a causa dell'appartenenza al clan Gabooye, va detto che, in assenza di un particolare profilo a rischio non dato nel caso concreto, in Somalia non sussiste alcuna persecuzione collettiva ai sensi dell'art. 3 LAsi contro le persone di etnia Cabooye, benché esse siano socialmente, giuridicamente e politicamente discriminate nella società (cfr. sentenza del Tribunale E-3888/2018 del 20 luglio 2018 consid. 7.1-7-2). Pertanto, il semplice fatto di appartenere all'etnia succitata non costituisce di per sé un valido motivo d'asilo. A tale conclusione si giunge anche in considerazione dei nuovi rapporti citati nel gravame (cfr. ricorso pag. 11). In ogni caso, le vessazioni patite, episodi di insulti e di mancanza di rispetto da parte dei membri dei clan maggioritari e di alcuni impiegati dell'università (cfr. att. SEM n. 14/14 D109-111), non si rivelano sufficientemente intense per il riconoscimento della qualità di rifugiato. 7.6 In esito, il Tribunale conclude che le allegazioni presentate non possono a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato. 8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento, contestata dal ricorrente, è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 9.2 9.2.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 9.2.2 A tal proposito, il Tribunale osserva che il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposta a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, essendo le sue dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti per la qualità di rifugiato. Pertanto, anche sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, l'ammissibilità del suo rinvio verso la Somalia risulta di principio pacifica. Per di più, in ragione dei motivi sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti elementi per ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (di seguito: Conv. Tortura, RS 0.105). In particolare, egli non ha stabilito l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, [Grande Camera], 37201/06, §§125 e 129 con relativi riferimenti). 9.2.3 9.2.3.1 Inoltre, come è già stato stabilito (cfr. consid. 7.3 supra), non è verosimile che il ricorrente sia sposato con la sua compagna, la quale è stata nel frattempo allontanata verso la Grecia (cfr. sentenza del Tribunale D-5206/2021 del 27 marzo 2024). Di riflesso, egli non può di principio avvalersi delle tutele derivanti da una relazione matrimoniale in virtù dell'art. 8 CEDU (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2012/4 consid. 4.3; 2008/47 consid. 4.1). 9.2.3.2 Va ad ogni modo esclusa la presenza di una relazione stabile giustificante l'ammissione di un concubinato assimilabile ad una "vita familiare" ai sensi della disposizione succitata (cfr. sentenza del Tribunale F-4480/2021 del 16 novembre 2022 consid. 7.2.1 con riferimenti), posto comunque che lo scrivente Tribunale si è già espresso sulla questione nella sua sentenza D-5206/2021 del 27 marzo 2024, relativa alla domanda d'asilo della compagna: infatti, gli interessati non hanno figli in comune, non hanno avuto reciproche informazioni per diversi anni, non convivono e, infine, intrattengono soltanto dei contatti sporadici (cfr. atto SEM n. 14/14 D49, D61; n. 18/11 D57-61). Il ricorrente non ha inoltre addotto altre precisazioni in merito alla sua attuale relazione con la compagna, affermando soltanto in sede di ricorso che, giunti entrambi in Svizzera, "si sentono e vedono regolarmente" (cfr. ricorso pag. 10). Questi elementi, non sufficienti per ammettere una relazione stretta ed affettiva, conducono quindi ad escludere la protezione giuridica della vita familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU (cfr. sentenza della CorteEDU Serit Yigit contro D-5206/2021 Turchia del 2 novembre 2010 [Grande Camera], n. 3976/05, §10; DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2012/4 consid. 3.3.3). 9.2.4 L'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Somalia risulta pertanto ammissibile. 9.3 9.3.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere inoltre ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 9.3.2 Questa disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 9.3.3 Al riguardo, va anzitutto rilevato che, malgrado in alcune regioni del Paese sussista una fragile situazione della politica economica e di sicurezza, in Somalia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. ex pluris sentenze del Tribunale D-1322/2024 dell'11 aprile 2024 pag. 7; E-3244/2020 del 3 agosto 2023 consid. 5.3 con riferimenti). Ne consegue che per l'insorgente resta di principio ragionevolmente esigibile ritornare nel proprio Paese d'origine. 9.3.4 Nella maggior parte della Somalia, in particolare nella zona centrale e meridionale, sussistono da molto tempo delle condizioni che rendono generalmente inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, ciò indipendentemente dalle condizioni individuali della persona interessata. Tuttavia, in presenza di circostanze favorevoli come nel caso concreto (e.g. legami con il territorio, possibilità di autosostentamento e appoggio della famiglia), l'allontanamento di cittadini somali verso il Somaliland - regione d'origine del ricorrente - o il Puntland può rilevarsi ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-591/2018 del 29 luglio 2020 consid. 9.1 e 9.3.5; E-1827/2024 del 26 aprile 2024 consid. 8.3.1; D-6903/2018 del 26 aprile 2024 consid. 7.4, GICRA 2006 n. 2 consid. 7.2). 9.3.5 Nel caso concreto, l'interessato ha dichiarato di provenire da un quartiere (I._______) nel quale la maggioranza degli abitanti appartiene al suo stesso sottoclan (cfr. atto SEM n. 14/14 D21-23), con la conseguenza di poter beneficiare di sufficienti strutture di sostegno reciproco all'interno della sua comunità. Peraltro, egli ha affermato che, al momento dell'espatrio, non sussistevano particolari tensioni tra i diversi clan e che nel suo quartiere c'è una persona sollecitata a dirimere gli eventuali conflitti etnici (idem D38-41). Inoltre, posta l'inverosimiglianza delle allegazioni rispetto a quanto accaduto allo zio paterno (cfr. consid. 7.2 supra), il Tribunale ritiene probabile che la famiglia di quest'ultimo non ha provveduto a fuggire dal Paese (idem D58) ma che, in realtà, ad B._______ sussiste ancora una rete familiare costituita dallo zio e sua moglie, con i relativi figli. In questo senso, il ricorrente, oltre alla possibilità di sovvenire al proprio sostentamento, dispone di una sufficiente rete sociale e familiare alla quale potrà rivolgersi per facilitare il proprio reinserimento sociale. Ad ogni buon conto, egli gode di un ottimo percorso formativo e di una valida esperienza professionale, in quanto laureato nel settore medico dell'infermeria e dell'anestesia e avendo già praticato come calzolaio per molti anni (cfr. atto SEM n. 14/14 D28-35; cfr. mdp SEM n. 1). 9.3.6 Per il resto, il ricorrente è un uomo giovane e in buona salute, non avendo peraltro mai fatto valere alcun motivo di ordine medico quale ostacolo all'esecuzione del suo allontanamento (cfr. atti SEM n. 12/2 e 14/14 D146). 9.3.7 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile. 9.4 Infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione poiché il ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). 10. Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile, esigibile e possibile. La pronuncia di un'ammissione provvisoria in Svizzera non entra pertanto in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1-4 LStrI). 11. In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è nemmeno incorsa in un abuso del suo potere d'apprezzamento in relazione alla misura dell'allontanamento. Il ricorso dev'essere pertanto respinto e la decisione avversata confermata. 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente soccombente (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA cum art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]) e vengono prelevate dall'anticipo spese versato il 29 gennaio 2024. 13. La presente sentenza non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). Il giudizio è quindi definitivo. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale importo è prelevato dall'anticipo spese versato il 29 gennaio 2024.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: