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D-7587/2024

D-7587/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-02-07 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A.a L’interessato, dichiaratosi cittadino somalo e minorenne, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 27 giugno 2023 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. […]-3/2). A.b Il 4 agosto 2023, la SEM ha svolto un’audizione sommaria sulla sua persona quale richiedente minorenne non accompagnato (RMNA) alla pre- senza della rappresentante legale e persona di fiducia (cfr. atto SEM

n. 17/10). A.c Nutrendo dubbi sulla minore età dell’interessato e sulla verosimi- glianza delle sue allegazioni, il 22 agosto 2023, la SEM ha incaricato il Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) di eseguire una perizia al fine di determinarne l’effettiva età (cfr. atto SEM n. 20/2). La stessa è stata esperita il 24 agosto 2023 presso l’Ospedale (…) di C._______. La perizia medico-legale ha escluso che, al momento degli ac- certamenti, il richiedente fosse minorenne, ritenute infatti l’età minima di 19 anni e l’età media situata tra i 20 e i 23 anni (cfr. atto SEM n. 25/13). A.d Il 9 novembre 2023, la SEM ha informato l’interessato riguardo alle conclusioni della perizia e alla conseguente modifica d’ufficio della sua data di nascita nel “1° gennaio 2005” concedendogli il diritto di pronunciarsi in merito (cfr. atto SEM n. 32/4); facoltà da lui esercitata tramite scritto del 14 novembre 2023 (cfr. atto SEM n. 34/3). A.e Il 7 ottobre 2024 la SEM ha provveduto all’audizione approfondita sui motivi d’asilo dell’interessato. Dal verbale redatto in tale occasione (cfr. atto SEM n. 44/16) risulta, in sostanza, che il ricorrente avrebbe vissuto dall’età di due anni fino all’espatrio, insieme alla nonna, a D._______ nel Somali- land e che apparterrebbe al clan E._______, sotto clan F._______, sotto sotto clan G.______, famiglia clanica H._______. In Patria, egli avrebbe guidato i moto-taxi di un conoscente, il signor B._______, al quale, ogni sera, terminato il proprio turno lavorativo, avrebbe dovuto consegnare dieci dollari. Una sera il ricorrente non sarebbe stato in grado di rispettare tale accordo e i due avrebbero discusso animatamente, tant’è che il conoscente avrebbe tentato di accoltellarlo. L’insorgente sarebbe riuscito ad imposses- sarsi del coltello con cui avrebbe ferito il suo antagonista. A seguito di tale episodio, il richiedente sarebbe rimasto nascosto per sette giorni, periodo durante il quale alcuni amici gli avrebbero riferito di essere ricercato dalla

D-7587/2024 Pagina 3 famiglia del signor B._______, motivo che lo avrebbe convinto ad espa- triare. Il ricorrente ha poi precisato che il motivo dell’espatrio sarebbe pure da ricondurre ad una faida tra il proprio clan ed un altro, ma pure alla guerra vigente in Patria e all’assenza di scuole, ciò che gli impedirebbe un futuro nel Paese d’origine. B. Con decisione del 4 novembre 2024, notificata il 5 novembre 2024 (cfr. atto SEM n. 56/1), la SEM non ha riconosciuto all’interessato la qualità di rifu- giato, ha respinto la sua domanda d’asilo e ha pronunciato il suo allonta- namento dalla Svizzera, considerando tale misura ammissibile, ragionevol- mente esigibile e possibile (cfr. atto SEM n. 54/12). C. Con ricorso del 3 dicembre 2024 (notificato il 4 dicembre 2024, cfr. risul- tanze processuali) l’interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministra- tivo federale (di seguito: Tribunale o TAF) avverso la predetta decisione chiedendo, principalmente, l’annullamento della stessa e la concessione dell’asilo e in via subordinata la concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera. Egli ha altresì postulato la concessione dell’assistenza giudi- ziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo; protestando poi spese e ripetibili. D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l’esito del giu- dizio.

Erwägungen (47 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA (RS 172.021), dalla LTAF (RS 173.32) e dalla LTF in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce quindi una

D-7587/2024 Pagina 4 decisione ai sensi dell’art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso.

E. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest’ultima.

E. 1.4 Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro i termini (art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Oc- corre pertanto entrare nel merito dello stesso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).

E. 3 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione a tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF), con facoltà anche in questi casi, di rinunciare allo scambio degli scritti tra le parti (art. 111a cpv. 1 LAsi).

E. 4.1 Il ricorrente sostiene implicitamente di essere stato minorenne al mo- mento della presentazione della domanda d’asilo, evidenziando che in So- malia non avrebbe mai frequentato un istituto scolastico, Paese in cui pe- raltro non sarebbe istituita una registrazione efficace delle nascite. Diver- samente, nella decisione qui avversata, l’autorità inferiore ha ritenuto l’as- senza di verosimiglianza in punto all’asserita minore età (art. 7 LAsi).

E. 4.2.1 Qualora la questione della minore età dell’interessato sia oggetto di disputa, occorre dirimere preliminarmente tale aspetto poiché – nel caso presente – determinante a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi).

E. 4.2.2 Nelle procedure d’asilo ‒ così come nelle altre procedure di natura amministrativa ‒ si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente accerta d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa

D-7587/2024 Pagina 5 deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell’accertamento dei fatti, il caso va di principio retrocesso all’autorità di prima istanza, di modo che questa possa proce- dere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER / KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). Una violazione del principio inquisitorio non implica comunque l’automatica retrocessione degli atti all’autorità inferiore, es- sendo il Tribunale libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se tale opzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1).

E. 4.2.3 L’onere della prova relativo alla minore età incombe al richiedente d’asilo. A fronte di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, e qualora la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l’in- teressato l’abbia resa verosimile, quest’ultimo sarà quindi tenuto ad assu- mersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2021 VI/3 consid. 5.2; 2019 I/6 consid. 5.4-5.6 e riferimenti; cfr. Giu- risprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in ma- teria d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5.1, 2001 n. 22 consid. 3, 2000

n. 19 consid. 8b; MATHIEU CORBAZ, La détermination de l’âge du requérant d’asile, in: Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, pag. 31 e seg.).

E. 4.2.4 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pre- giudiziale sulla questione dell’età di un richiedente asilo. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l’autorità deve basarsi sui documenti d’identità autentici depositati agli atti nonché sui risultati delle audizioni in relazione al quadro personale dell’interessato nel Paese d’origine, alla sua cerchia famigliare e alla sua formazione scolastica. Se necessario, come nella presente fattispecie, ordina una perizia medica volta alla determina- zione dell’età (cfr. artt. 17 cpv. 3 e 26 cpv. 2 LAsi e art. 7 cpv. 1 OAsi 1). Una volta esperita l’istruttoria, la SEM procede infine ad un apprezzamento globale degli elementi nel rispetto dei principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.5). Se essa è convinta dell’inverosimiglianza della minore età dell’interessato e lo considera maggiorenne, deve infine motivare la propria decisione (cfr. GICRA 2002 n. 15 consid. 6b).

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E. 4.2.5 Il Tribunale si è già espresso, nel contesto dell’analisi circa la deter- minazione dell’età, sui principi generali applicabili alla forza probatoria delle perizie mediche. Secondo la giurisprudenza, sono pertinenti per la dimo- strazione della minore rispettivamente maggiore età di una persona unica- mente gli esiti degli esami della tomografia sterno-clavicolare e dello svi- luppo dentale e non lo sono, invece, quelli della radiografia della mano e dell’esame fisico. I metodi applicati in Svizzera per la determinazione me- dica dell’età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne (DTAF 2018 VI/3). Secondo le linee guida del gruppo di lavoro “Arbeitsgemeinschaft für forensische Altersdiagnostik (AGFAD)” è utile per la stima dell’età unica- mente il cosiddetto “principio dell’età minima”, mentre calcoli sulla base di “valori medi” sono da considerare non adatti, in quanto, per raggiungere il livello di certezza necessario, dovrebbe essere considerata una deviazione standard almeno triplica (cfr. Società svizzera di medicina legale [SSML], Forensische Altersdiagnostik, Methodendokument Version 02, giugno 2022, pag. 4 segg. [in seguito: Methodendokument AGFAD]; cfr. anche fra le tante la sentenza del TAF D-2365/2024 del 1° maggio 2024 consid. 7.3.2).

E. 4.2.6 Per quanto attiene agli esiti di tali esami, qualora entrambe le investi- gazioni (tomografia sterno-clavicolare ed esame dello sviluppo dentale) in- dichino un’età minima superiore a 18 anni, v’è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami in parola risulti un’età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra età minima e mas- sima si attestino su valori equivalenti, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo scarsamente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli succitati, pur in presenza di una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casistiche nelle quali le risul- tanze della tomografia sterno-clavicolare e dell’esame dello sviluppo den- tale apportano solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di maggiore età. Per quanto riguarda la tomografia sterno-clavicolare, a par- tire dallo stadio di ossificazione 3c, l’età di entrambi i sessi è quasi certa- mente superiore ai 18 anni. Ad ogni buon conto, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati).

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E. 4.3.1 Nel caso concreto, occorre anzitutto analizzare le risultanze della pe- rizia medico-legale deputata all’accertamento dell’età del ricorrente (cfr. atto SEM n. 25/13).

E. 4.3.2 L’esame odontostomatologico – fondato sulla valutazione dei denti

n. 38 e 48 – ha concluso per un’età media del ricorrente di 21.4 anni e indicato che la probabilità della maggiore età è superiore al 90.1% secondo gli studi di Mincer e Coll. e superiore al 96.6% secondo gli studi di Gunst e Mesotten. Inoltre, l’età minima risulta essere di 17.57 anni, mentre che quella massima, estrapolata dai risultati, è di 26.4 anni. Dalla tomografia sterno-clavicolare è invece risultato uno stadio di calcificazione ossea 3c, corrispondente a un’età media di 23.6 anni, mentre che l’età minima è di 19.0 anni e l’età massima estrapolata è di 26.2 anni. Come sopra esposto, in una tale costellazione, le linee guida AGFAD ritengono che l’età è quasi certamente superiore ai 18 anni (cfr. Methodendokument AGFAD, pag. 11, pto. 8.2). Inoltre, conformemente alla giurisprudenza (DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2), risultando dall’esame odontostomatologico un’età minima inferiore ai 18 anni e dalla tomografia sterno-clavicolare un’età minima superiore ai 18 anni, occorre verificare se vi è sovrapposizione tra gli intervalli, ovvero se i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equiva- lenti. Nel caso di specie, rilevasi che l’intervallo della tomografia sterno- clavicolare (19.0-26.2 anni) si sovrappone all’intervallo dell’esame odonto- stomatologico (17.57-26.4 anni). Di conseguenza, ai sensi della giurispru- denza sopraesposta, la maggiore età dell’interessato risulta essere alta- mente probabile (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati).

E. 4.3.3 Pertanto, essendo l’esito degli accertamenti medici particolarmente concludente, permane un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove agli atti (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2).

E. 4.4.1 Inoltre, come di seguito illustrato, il Tribunale ritiene che le allegazioni dell’interessato non sono suscettibili di modificare tale conclusione.

E. 4.4.2 Anzitutto le affermazioni del ricorrente in ordine all’età, alla propria famiglia e alla sua biografia non apportano indizi verosimili a sostegno dell’asserita minore età. Egli ha infatti fornito delle dichiarazioni vaghe ed inconsistenti in merito a tali aspetti (cfr. atto SEM n. 17/10 D1.06, D1.17.04, D1.17.05 e D3.01). Tali lacune non possono tuttavia essere attribuite

D-7587/2024 Pagina 8 all’asserita mancata scolarizzazione, non credibile in quanto, nel corso dell’audizione sui motivi d’asilo, egli ha affermato di sapere scrivere con il cellulare, indicando al contempo date e periodi temporali (cfr. atto SEM n. 44/16 D105 e D111). Infine la tesi ricorsuale secondo cui le nascite verreb- bero registrate inefficacemente in Somalia non risulta essere pertinente, ritenuta in particolare la generale lacunosità dell’insieme delle proprie di- chiarazioni.

E. 4.5 Ferme queste premesse, il Tribunale giudica che il ricorrente non è stato in grado di rendere verosimile la sua minore età al momento della presentazione della domanda d’asilo. Di conseguenza, egli è considerato quale maggiorenne e le disposizioni normative relative ai minorenni non sono applicabili.

E. 5.1 Proseguendo nel suo gravame, il ricorrente censura la violazione degli artt. 3 e 7 LAsi, in quanto a suo dire le condizioni cumulative richieste sa- rebbero state ottemperate per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera.

E. 5.2.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo- sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori- gine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 5.2.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere vero- simile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). Quest’ultima è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili, in particolare, le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispon- dono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici

D-7587/2024 Pagina 9 interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevol- mente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rila- sciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria col- laborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l’au- torità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune afferma- zioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 5.3 Orbene, il Tribunale non condivide le tesi del ricorrente nella misura in cui le sue allegazioni contengono, come rettamente esposto dall’autorità inferiore, numerosi indicatori d’inverosimiglianza, su dei punti essenziali, che rendono l’intera narrazione sui motivi che l’avrebbero indotto all'espa- trio inverosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. In particolare, non sono ritenuti ve- rosimili l’esistenza di una faida tra clan (cfr. infra consid. 5.3.1) e il litigio avvenuto con il signor B._______ (cfr. infra consid. 5.3.2).

E. 5.3.1 Nello specifico, il ricorrente ha anzitutto addotto, quale motivo d’asilo, una faida tra clan. Tale avvenimento, verificatosi durante la propria infanzia, gli sarebbe stato riferito dalla nonna (cfr. atto SEM n. 44/16 D32), esclu- dendo quindi già solo per questo motivo ogni percezione diretta e perso- nale dell’accaduto. Di riflesso, occorre di principio relativizzare la verosimi- glianza del racconto poiché trattasi di circostanze esclusivamente riferite da terze persone (cfr. sentenze del TAF D-5177/2023 del 19 luglio 2024 consid. 7.2.2; D-4874/2022 del 24 ottobre 2023 consid. 6.2.1; E- 801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7, che richiama il principio secondo cui il fatto di aver appreso da terzi di essere ricercati non è sufficiente per stabilire un fondato timore di persecuzione).

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E. 5.3.2 Quanto all’asserito secondo motivo d’asilo, ovvero l’alterco con tale B._______ in ragione del mancato versamento dell’importo giornaliero de- rivante dall’attività di autista di moto-taxi, il ricorrente non ha fornito dichia- razioni sufficientemente fondate in merito. A titolo esemplificativo, giova in- fatti osservare che, nonostante gli sia stata concessa a più riprese la pos- sibilità di esprimersi, egli ha descritto in modo vago e generico le dinamiche dell’asserita lite intercorsa con il conoscente e ciò al contrario di quanto ci si attenderebbe da una persona che afferma di aver vissuto simili vicissitu- dini. L’insorgente si è invero limitato a ripetere quanto sostanzialmente già indicato nel proprio racconto spontaneo (cfr. atto SEM n. 44/16 D48 “La sera quando sono andato a consegnargli Ia moto e i soldi, gli ho detto che quella sera non c’era tanto lavoro, che non avevo 10 Dollari da consegnar- gli e gli ho detto che gli avrei dato quel poco che ero riuscito a guadagnare e iI resto gliel’avrei dato un’altra volta, ma lui non ha accettato. Voleva quei

E. 5.4 Ne discende che le dichiarazioni dell’insorgente riguardo, d’un lato, l’esistenza di una faida tra clan e, d’altro lato, la lite avvenuta con il cono- scente, non risultano essere verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi, come a ra- gione anche considerato dalla SEM nella decisione impugnata. Di riflesso, si preclude ogni valutazione della pertinenza di tali aspetti per il riconosci- mento della qualità di rifugiato.

E. 5.5 Il ricorrente sostiene altresì di essere fuggito dalla Somalia a causa della guerra, della mancanza di istituti scolastici e poiché non vi intravvede

D-7587/2024 Pagina 11 un futuro. L’autorità inferiore ha ritenuto tale allegazione verosimile ma non rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi. Ciò che ritiene pure questo Tribunale poiché tali motivi d’asilo non risultano essere rilevanti ai fini della concessione dell’asilo ai sensi dell’art. 3 LAsi, non essendo in alcun modo riconducibili a una persecuzione mirata per motivi legati alla sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un de- terminato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche (art. 3 cpv. 1 LAsi). Tale censura va pertanto respinta.

E. 5.6 In esito, il Tribunale conclude che le allegazioni presentate non pos- sono giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato. 6. 6.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia di principio l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione (art. 44 LAsi). 6.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). 6.3 Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontana- mento. 7. 7.1 L’esecuzione dell’allontanamento, contestata dal ricorrente, è regola- mentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 7.2 7.2.1 Ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d’origine o di prove- nienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazio- nale pubblico della Svizzera. 7.2.2 A tal proposito, il Tribunale osserva che il ricorrente non è riuscito a dimostrare l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere espo- sto a tali pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, essendo le sue dichiarazioni

D-7587/2024 Pagina 12 inverosimili ed irrilevanti per la qualità di rifugiato. Pertanto, anche sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi, l’ammissibilità del suo rinvio verso la Soma- lia risulta di principio pacifica. Per di più, in ragione dei motivi sopra enu- cleati, non sono ravvisabili agli atti elementi per ritenere, con una probabi- lità preponderante, che l’insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (di seguito: Conv. Tortura, RS 0.105). In particolare, egli non ha stabilito l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, [Grande Camera], 37201/06, §§125 e 129 con relativi riferimenti). 7.2.3 L’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente verso la Somalia ri- sulta pertanto ammissibile. 7.3 7.3.1 Secondo l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione può non essere inoltre ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica. 7.3.2 Questa disposizione si applica principalmente ai “réfugiés de la vio- lence”, ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Ma essa tutela pure coloro per i quali l’allontanamento comporterebbe un pericolo concreto: in particolare le persone che non potrebbero più ricevere le cure delle quali necessitano o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave dello stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-eco- nomiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità d’una regione, in partico- lare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L’autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, per ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel proprio Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).

D-7587/2024 Pagina 13 7.3.3 Al riguardo, va anzitutto rilevato che, malgrado in alcune regioni del Paese sussista una fragile situazione della politica economica e di sicu- rezza, in Somalia del nord non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l’integralità del territorio (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-1322/2024 dell’11 aprile 2024 pag. 7; E- 3244/2020 del 3 agosto 2023 consid. 5.3 con riferimenti). Ne consegue che per l’insorgente resta di principio ragionevolmente esigibile ritornare nel proprio Paese d’origine. 7.3.4 Nella maggior parte della Somalia, in particolare nella zona centrale e meridionale, sussistono da molto tempo delle condizioni che rendono ge- neralmente inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento, ciò indipendente- mente dalle condizioni individuali della persona interessata. Tuttavia, in presenza di circostanze favorevoli come nel caso concreto (e.g. legami con il territorio, possibilità di autosostentamento e appoggio della famiglia), l’al- lontanamento di cittadini somali verso il Somaliland – regione d’origine del ricorrente – o il Puntland può rilevarsi ragionevolmente esigibile (cfr. sen- tenze del TAF E-591/2018 del 29 luglio 2020 consid. 9.1 e 9.3.5 [sentenza di riferimento]; E-1827/2024 del 26 aprile 2024 consid. 8.3.1; D-6903/2018 del 26 aprile 2024 consid. 7.4, GICRA 2006 n. 2 consid. 7.2). 7.3.5 Per le persone in trattamento medico in Svizzera, l’esecuzione dell’al- lontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d’origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure es- senziali che garantiscano loro delle condizioni minime d’esistenza e, quindi, che lo stato di salute dell’interessato si degraderebbe così rapida- mente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo con- creta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferi- menti). Pertanto, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d’origine del richiedente, all’occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti). 7.3.6 Nel caso concreto, l’interessato ha dichiarato di essere nato a J._______ (Somaliland) e di aver vissuto dall’età di due anni fino all’espa- trio a D._______ (anche Somaliland). Oltre a ciò, ha dichiarato di essere parte del clan H._______, il quale è il clan più importante stabilito nel So- maliland (cfr. SEM, Focus Somalie, Clans et minorités, 31.05.2017, p. 10). Egli vanta inoltre in Patria una solida rete sociale, composta da amici che l’avrebbero ospitato in passato (cfr. atto SEM n. 44/16 D49, D51-52, D56 e

D-7587/2024 Pagina 14 D140). A ciò aggiungasi che egli possiede una solida rete famigliare, com- posta dai propri genitori (madre ultimamente a K._______ [Somaliland], padre a L.______) e dai propri fratelli e sorelle (cfr. atto SEM n. 44/16 D118), con cui è in contatto e in buoni rapporti (cfr. atto SEM n. 44/16 D119- 123 e D126). Si osserva che, in merito ai contatti intrattenuti con il padre, il ricorrente si è contraddetto, ammettendo unicamente in un secondo mo- mento di avergli parlato un mese prima dell’audizione sui motivi d’asilo (cfr. atto SEM n. 44/16 D121-123). Egli ha inoltre dichiarato, nell’ambito dell’au- dizione per minorenni non accompagnati, di aver vissuto fino al suo espa- trio nel 2023 insieme alla nonna (cfr. atto SEM n. 17/10 D2.01), per poi contraddittoriamente affermare, in occasione dell’audizione sui motivi d’asilo, che la stessa sarebbe deceduta nel 2021 e di aver in seguito vis- suto presso i propri amici o dove avrebbe masticato khat (cfr. atto SEM n. 44/16 D86-87). Da quanto precede, si evince che le allegazioni dell’inte- ressato in merito alla propria situazione famigliare risultano contradditorie e vaghe. Ad ogni modo, il Tribunale ritiene tuttavia che egli benefici in Patria di un sostegno per potersi ristabilire sia da parte della propria famiglia che dei propri amici. L’interessato ha inoltre dimostrato di essere in grado di provvedere al proprio mantenimento autonomamente (cfr. atto SEM n. 44/16 D113-116). Per il resto, il ricorrente è un uomo giovane, celibe e senza figli. Circa la propria situazione medica, egli ha riferito di avere problemi al naso e all’orecchio e di soffrire di gastrite (cfr. atti SEM n. 44/16 D5-21, 14/2 e 15/2). Tuttavia, non si evincono agli atti elementi concreti che permettano di desumere che tali problematiche siano di una gravità tale da impedire l’esecuzione del suo allontanamento. 7.3.7 Su tali presupposti, l’esecuzione dell’allontanamento è pure da rite- nersi ragionevolmente esigibile. 7.4 Infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’ese- cuzione poiché il ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà procu- rarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). 8. Visto quanto precede, l’esecuzione dell’allontanamento risulta ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, la decisione dell’autorità inferiore dev’essere confermata.

D-7587/2024 Pagina 15 9. In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è nemmeno incorsa in un abuso del suo potere d’ap- prezzamento in relazione alla misura dell’allontanamento. Il ricorso dev’es- sere pertanto respinto e la decisione avversata confermata.

E. 6.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi).

E. 6.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1).

E. 6.3 Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 7.1 L'esecuzione dell'allontanamento, contestata dal ricorrente, è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 7.2.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.

E. 7.2.2 A tal proposito, il Tribunale osserva che il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, essendo le sue dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti per la qualità di rifugiato. Pertanto, anche sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, l'ammissibilità del suo rinvio verso la Somalia risulta di principio pacifica. Per di più, in ragione dei motivi sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti elementi per ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (di seguito: Conv. Tortura, RS 0.105). In particolare, egli non ha stabilito l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, [Grande Camera], 37201/06, §§125 e 129 con relativi riferimenti).

E. 7.2.3 L'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Somalia risulta pertanto ammissibile.

E. 7.3.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere inoltre ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 7.3.2 Questa disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Ma essa tutela pure coloro per i quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto: in particolare le persone che non potrebbero più ricevere le cure delle quali necessitano o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave dello stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, per ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel proprio Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).

E. 7.3.3 Al riguardo, va anzitutto rilevato che, malgrado in alcune regioni del Paese sussista una fragile situazione della politica economica e di sicurezza, in Somalia del nord non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-1322/2024 dell'11 aprile 2024 pag. 7; E-3244/2020 del 3 agosto 2023 consid. 5.3 con riferimenti). Ne consegue che per l'insorgente resta di principio ragionevolmente esigibile ritornare nel proprio Paese d'origine.

E. 7.3.4 Nella maggior parte della Somalia, in particolare nella zona centrale e meridionale, sussistono da molto tempo delle condizioni che rendono generalmente inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, ciò indipendentemente dalle condizioni individuali della persona interessata. Tuttavia, in presenza di circostanze favorevoli come nel caso concreto (e.g. legami con il territorio, possibilità di autosostentamento e appoggio della famiglia), l'allontanamento di cittadini somali verso il Somaliland - regione d'origine del ricorrente - o il Puntland può rilevarsi ragionevolmente esigibile (cfr. sentenze del TAF E-591/2018 del 29 luglio 2020 consid. 9.1 e 9.3.5 [sentenza di riferimento]; E-1827/2024 del 26 aprile 2024 consid. 8.3.1; D-6903/2018 del 26 aprile 2024 consid. 7.4, GICRA 2006 n. 2 consid. 7.2).

E. 7.3.5 Per le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza e, quindi, che lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti). Pertanto, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti).

E. 7.3.6 Nel caso concreto, l'interessato ha dichiarato di essere nato a J._______ (Somaliland) e di aver vissuto dall'età di due anni fino all'espatrio a D._______ (anche Somaliland). Oltre a ciò, ha dichiarato di essere parte del clan H._______, il quale è il clan più importante stabilito nel Somaliland (cfr. SEM, Focus Somalie, Clans et minorités, 31.05.2017, p. 10). Egli vanta inoltre in Patria una solida rete sociale, composta da amici che l'avrebbero ospitato in passato (cfr. atto SEM n. 44/16 D49, D51-52, D56 e D140). A ciò aggiungasi che egli possiede una solida rete famigliare, composta dai propri genitori (madre ultimamente a K._______ [Somaliland], padre a L.______) e dai propri fratelli e sorelle (cfr. atto SEM n. 44/16 D118), con cui è in contatto e in buoni rapporti (cfr. atto SEM n. 44/16 D119-123 e D126). Si osserva che, in merito ai contatti intrattenuti con il padre, il ricorrente si è contraddetto, ammettendo unicamente in un secondo momento di avergli parlato un mese prima dell'audizione sui motivi d'asilo (cfr. atto SEM n. 44/16 D121-123). Egli ha inoltre dichiarato, nell'ambito dell'audizione per minorenni non accompagnati, di aver vissuto fino al suo espatrio nel 2023 insieme alla nonna (cfr. atto SEM n. 17/10 D2.01), per poi contraddittoriamente affermare, in occasione dell'audizione sui motivi d'asilo, che la stessa sarebbe deceduta nel 2021 e di aver in seguito vissuto presso i propri amici o dove avrebbe masticato khat (cfr. atto SEM n. 44/16 D86-87). Da quanto precede, si evince che le allegazioni dell'interessato in merito alla propria situazione famigliare risultano contradditorie e vaghe. Ad ogni modo, il Tribunale ritiene tuttavia che egli benefici in Patria di un sostegno per potersi ristabilire sia da parte della propria famiglia che dei propri amici. L'interessato ha inoltre dimostrato di essere in grado di provvedere al proprio mantenimento autonomamente (cfr. atto SEM n. 44/16 D113-116). Per il resto, il ricorrente è un uomo giovane, celibe e senza figli. Circa la propria situazione medica, egli ha riferito di avere problemi al naso e all'orecchio e di soffrire di gastrite (cfr. atti SEM n. 44/16 D5-21, 14/2 e 15/2). Tuttavia, non si evincono agli atti elementi concreti che permettano di desumere che tali problematiche siano di una gravità tale da impedire l'esecuzione del suo allontanamento.

E. 7.3.7 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile.

E. 7.4 Infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione poiché il ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 8 Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, la decisione dell'autorità inferiore dev'essere confermata.

E. 9 In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è nemmeno incorsa in un abuso del suo potere d'apprezzamento in relazione alla misura dell'allontanamento. Il ricorso dev'essere pertanto respinto e la decisione avversata confermata.

E. 10 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente soccombente (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA cum art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 11 La presente sentenza non può essere impugnata mediante ricorso in ma- teria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-7587/2024 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Manuel Borla Ambra Antognoli

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7587/2024 Sentenza del 7 febbraio 2025 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Regina Derrer, Daniele Cattaneo, cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nato il (...), Somalia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 4 novembre 2024 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, dichiaratosi cittadino somalo e minorenne, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 27 giugno 2023 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-3/2). A.b Il 4 agosto 2023, la SEM ha svolto un'audizione sommaria sulla sua persona quale richiedente minorenne non accompagnato (RMNA) alla presenza della rappresentante legale e persona di fiducia (cfr. atto SEM n. 17/10). A.c Nutrendo dubbi sulla minore età dell'interessato e sulla verosimiglianza delle sue allegazioni, il 22 agosto 2023, la SEM ha incaricato il Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) di eseguire una perizia al fine di determinarne l'effettiva età (cfr. atto SEM n. 20/2). La stessa è stata esperita il 24 agosto 2023 presso l'Ospedale (...) di C._______. La perizia medico-legale ha escluso che, al momento degli accertamenti, il richiedente fosse minorenne, ritenute infatti l'età minima di 19 anni e l'età media situata tra i 20 e i 23 anni (cfr. atto SEM n. 25/13). A.d Il 9 novembre 2023, la SEM ha informato l'interessato riguardo alle conclusioni della perizia e alla conseguente modifica d'ufficio della sua data di nascita nel "1° gennaio 2005" concedendogli il diritto di pronunciarsi in merito (cfr. atto SEM n. 32/4); facoltà da lui esercitata tramite scritto del 14 novembre 2023 (cfr. atto SEM n. 34/3). A.e Il 7 ottobre 2024 la SEM ha provveduto all'audizione approfondita sui motivi d'asilo dell'interessato. Dal verbale redatto in tale occasione (cfr. atto SEM n. 44/16) risulta, in sostanza, che il ricorrente avrebbe vissuto dall'età di due anni fino all'espatrio, insieme alla nonna, a D._______ nel Somaliland e che apparterrebbe al clan E._______, sotto clan F._______, sotto sotto clan G.______, famiglia clanica H._______. In Patria, egli avrebbe guidato i moto-taxi di un conoscente, il signor B._______, al quale, ogni sera, terminato il proprio turno lavorativo, avrebbe dovuto consegnare dieci dollari. Una sera il ricorrente non sarebbe stato in grado di rispettare tale accordo e i due avrebbero discusso animatamente, tant'è che il conoscente avrebbe tentato di accoltellarlo. L'insorgente sarebbe riuscito ad impossessarsi del coltello con cui avrebbe ferito il suo antagonista. A seguito di tale episodio, il richiedente sarebbe rimasto nascosto per sette giorni, periodo durante il quale alcuni amici gli avrebbero riferito di essere ricercato dalla famiglia del signor B._______, motivo che lo avrebbe convinto ad espatriare. Il ricorrente ha poi precisato che il motivo dell'espatrio sarebbe pure da ricondurre ad una faida tra il proprio clan ed un altro, ma pure alla guerra vigente in Patria e all'assenza di scuole, ciò che gli impedirebbe un futuro nel Paese d'origine. B. Con decisione del 4 novembre 2024, notificata il 5 novembre 2024 (cfr. atto SEM n. 56/1), la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, considerando tale misura ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (cfr. atto SEM n. 54/12). C. Con ricorso del 3 dicembre 2024 (notificato il 4 dicembre 2024, cfr. risultanze processuali) l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) avverso la predetta decisione chiedendo, principalmente, l'annullamento della stessa e la concessione dell'asilo e in via subordinata la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Egli ha altresì postulato la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo; protestando poi spese e ripetibili. D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l'esito del giudizio. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA (RS 172.021), dalla LTAF (RS 173.32) e dalla LTF in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest'ultima. 1.4 Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro i termini (art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).

3. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione a tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF), con facoltà anche in questi casi, di rinunciare allo scambio degli scritti tra le parti (art. 111a cpv. 1 LAsi). 4. 4.1 Il ricorrente sostiene implicitamente di essere stato minorenne al momento della presentazione della domanda d'asilo, evidenziando che in Somalia non avrebbe mai frequentato un istituto scolastico, Paese in cui peraltro non sarebbe istituita una registrazione efficace delle nascite. Diversamente, nella decisione qui avversata, l'autorità inferiore ha ritenuto l'assenza di verosimiglianza in punto all'asserita minore età (art. 7 LAsi). 4.2 4.2.1 Qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, occorre dirimere preliminarmente tale aspetto poiché - nel caso presente - determinante a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi). 4.2.2 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti, il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser / Beusch / Kneubühler / Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). Una violazione del principio inquisitorio non implica comunque l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, essendo il Tribunale libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se tale opzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). 4.2.3 L'onere della prova relativo alla minore età incombe al richiedente d'asilo. A fronte di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, e qualora la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato l'abbia resa verosimile, quest'ultimo sarà quindi tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2021 VI/3 consid. 5.2; 2019 I/6 consid. 5.4-5.6 e riferimenti; cfr. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5.1, 2001 n. 22 consid. 3, 2000 n. 19 consid. 8b; Mathieu Corbaz, La détermination de l'âge du requérant d'asile, in: Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, pag. 31 e seg.). 4.2.4 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione dell'età di un richiedente asilo. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità deve basarsi sui documenti d'identità autentici depositati agli atti nonché sui risultati delle audizioni in relazione al quadro personale dell'interessato nel Paese d'origine, alla sua cerchia famigliare e alla sua formazione scolastica. Se necessario, come nella presente fattispecie, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. artt. 17 cpv. 3 e 26 cpv. 2 LAsi e art. 7 cpv. 1 OAsi 1). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede infine ad un apprezzamento globale degli elementi nel rispetto dei principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.5). Se essa è convinta dell'inverosimiglianza della minore età dell'interessato e lo considera maggiorenne, deve infine motivare la propria decisione (cfr. GICRA 2002 n. 15 consid. 6b). 4.2.5 Il Tribunale si è già espresso, nel contesto dell'analisi circa la determinazione dell'età, sui principi generali applicabili alla forza probatoria delle perizie mediche. Secondo la giurisprudenza, sono pertinenti per la dimostrazione della minore rispettivamente maggiore età di una persona unicamente gli esiti degli esami della tomografia sterno-clavicolare e dello sviluppo dentale e non lo sono, invece, quelli della radiografia della mano e dell'esame fisico. I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne (DTAF 2018 VI/3). Secondo le linee guida del gruppo di lavoro "Arbeitsgemeinschaft für forensische Altersdiagnostik (AGFAD)" è utile per la stima dell'età unicamente il cosiddetto "principio dell'età minima", mentre calcoli sulla base di "valori medi" sono da considerare non adatti, in quanto, per raggiungere il livello di certezza necessario, dovrebbe essere considerata una deviazione standard almeno triplica (cfr. Società svizzera di medicina legale [SSML], Forensische Altersdiagnostik, Methodendokument Version 02, giugno 2022, pag. 4 segg. [in seguito: Methodendokument AGFAD]; cfr. anche fra le tante la sentenza del TAF D-2365/2024 del 1° maggio 2024 consid. 7.3.2). 4.2.6 Per quanto attiene agli esiti di tali esami, qualora entrambe le investigazioni (tomografia sterno-clavicolare ed esame dello sviluppo dentale) indichino un'età minima superiore a 18 anni, v'è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami in parola risulti un'età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo scarsamente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli succitati, pur in presenza di una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casistiche nelle quali le risultanze della tomografia sterno-clavicolare e dell'esame dello sviluppo dentale apportano solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di maggiore età. Per quanto riguarda la tomografia sterno-clavicolare, a partire dallo stadio di ossificazione 3c, l'età di entrambi i sessi è quasi certamente superiore ai 18 anni. Ad ogni buon conto, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati). 4.3 4.3.1 Nel caso concreto, occorre anzitutto analizzare le risultanze della perizia medico-legale deputata all'accertamento dell'età del ricorrente (cfr. atto SEM n. 25/13). 4.3.2 L'esame odontostomatologico - fondato sulla valutazione dei denti n. 38 e 48 - ha concluso per un'età media del ricorrente di 21.4 anni e indicato che la probabilità della maggiore età è superiore al 90.1% secondo gli studi di Mincer e Coll. e superiore al 96.6% secondo gli studi di Gunst e Mesotten. Inoltre, l'età minima risulta essere di 17.57 anni, mentre che quella massima, estrapolata dai risultati, è di 26.4 anni. Dalla tomografia sterno-clavicolare è invece risultato uno stadio di calcificazione ossea 3c, corrispondente a un'età media di 23.6 anni, mentre che l'età minima è di 19.0 anni e l'età massima estrapolata è di 26.2 anni. Come sopra esposto, in una tale costellazione, le linee guida AGFAD ritengono che l'età è quasi certamente superiore ai 18 anni (cfr. Methodendokument AGFAD, pag. 11, pto. 8.2). Inoltre, conformemente alla giurisprudenza (DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2), risultando dall'esame odontostomatologico un'età minima inferiore ai 18 anni e dalla tomografia sterno-clavicolare un'età minima superiore ai 18 anni, occorre verificare se vi è sovrapposizione tra gli intervalli, ovvero se i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti. Nel caso di specie, rilevasi che l'intervallo della tomografia sterno-clavicolare (19.0-26.2 anni) si sovrappone all'intervallo dell'esame odontostomatologico (17.57-26.4 anni). Di conseguenza, ai sensi della giurisprudenza sopraesposta, la maggiore età dell'interessato risulta essere altamente probabile (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati). 4.3.3 Pertanto, essendo l'esito degli accertamenti medici particolarmente concludente, permane un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove agli atti (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2). 4.4 4.4.1 Inoltre, come di seguito illustrato, il Tribunale ritiene che le allegazioni dell'interessato non sono suscettibili di modificare tale conclusione. 4.4.2 Anzitutto le affermazioni del ricorrente in ordine all'età, alla propria famiglia e alla sua biografia non apportano indizi verosimili a sostegno dell'asserita minore età. Egli ha infatti fornito delle dichiarazioni vaghe ed inconsistenti in merito a tali aspetti (cfr. atto SEM n. 17/10 D1.06, D1.17.04, D1.17.05 e D3.01). Tali lacune non possono tuttavia essere attribuite all'asserita mancata scolarizzazione, non credibile in quanto, nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, egli ha affermato di sapere scrivere con il cellulare, indicando al contempo date e periodi temporali (cfr. atto SEM n. 44/16 D105 e D111). Infine la tesi ricorsuale secondo cui le nascite verrebbero registrate inefficacemente in Somalia non risulta essere pertinente, ritenuta in particolare la generale lacunosità dell'insieme delle proprie dichiarazioni. 4.5 Ferme queste premesse, il Tribunale giudica che il ricorrente non è stato in grado di rendere verosimile la sua minore età al momento della presentazione della domanda d'asilo. Di conseguenza, egli è considerato quale maggiorenne e le disposizioni normative relative ai minorenni non sono applicabili. 5. 5.1 Proseguendo nel suo gravame, il ricorrente censura la violazione degli artt. 3 e 7 LAsi, in quanto a suo dire le condizioni cumulative richieste sarebbero state ottemperate per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera. 5.2 5.2.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.2.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). Quest'ultima è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili, in particolare, le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 5.3 Orbene, il Tribunale non condivide le tesi del ricorrente nella misura in cui le sue allegazioni contengono, come rettamente esposto dall'autorità inferiore, numerosi indicatori d'inverosimiglianza, su dei punti essenziali, che rendono l'intera narrazione sui motivi che l'avrebbero indotto all'espatrio inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. In particolare, non sono ritenuti verosimili l'esistenza di una faida tra clan (cfr. infra consid. 5.3.1) e il litigio avvenuto con il signor B._______ (cfr. infra consid. 5.3.2). 5.3.1 Nello specifico, il ricorrente ha anzitutto addotto, quale motivo d'asilo, una faida tra clan. Tale avvenimento, verificatosi durante la propria infanzia, gli sarebbe stato riferito dalla nonna (cfr. atto SEM n. 44/16 D32), escludendo quindi già solo per questo motivo ogni percezione diretta e personale dell'accaduto. Di riflesso, occorre di principio relativizzare la verosimiglianza del racconto poiché trattasi di circostanze esclusivamente riferite da terze persone (cfr. sentenze del TAF D-5177/2023 del 19 luglio 2024 consid. 7.2.2; D-4874/2022 del 24 ottobre 2023 consid. 6.2.1; E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7, che richiama il principio secondo cui il fatto di aver appreso da terzi di essere ricercati non è sufficiente per stabilire un fondato timore di persecuzione). 5.3.2 Quanto all'asserito secondo motivo d'asilo, ovvero l'alterco con tale B._______ in ragione del mancato versamento dell'importo giornaliero derivante dall'attività di autista di moto-taxi, il ricorrente non ha fornito dichiarazioni sufficientemente fondate in merito. A titolo esemplificativo, giova infatti osservare che, nonostante gli sia stata concessa a più riprese la possibilità di esprimersi, egli ha descritto in modo vago e generico le dinamiche dell'asserita lite intercorsa con il conoscente e ciò al contrario di quanto ci si attenderebbe da una persona che afferma di aver vissuto simili vicissitudini. L'insorgente si è invero limitato a ripetere quanto sostanzialmente già indicato nel proprio racconto spontaneo (cfr. atto SEM n. 44/16 D48 "La sera quando sono andato a consegnargli Ia moto e i soldi, gli ho detto che quella sera non c'era tanto lavoro, che non avevo 10 Dollari da consegnargli e gli ho detto che gli avrei dato quel poco che ero riuscito a guadagnare e iI resto gliel'avrei dato un'altra volta, ma lui non ha accettato. Voleva quei 10 Dollari a tutti i costi come era l'accordo. Dopo che abbiamo discusso un po', ha tirato fuori un coltello. lo mi sono difeso togliendogli il coltello dalle mani e lui è rimasto ferito. lo ho lasciato lì iI coltello e sono scappato via."). Sollecitato a fornire delle informazioni più precise e dettagliate, egli ha nuovamente e sostanzialmente ribadito quanto precedentemente indicato (cfr. atto SEM n. 44/16 D49 e D50). Allo stesso modo, egli ha descritto genericamente e vagamente pure le dinamiche relative alla sua fuga dal luogo della lite (cfr. atto SEM n. 44/16 D51 "Io non ho fatto niente di particolare, sono scappato e sono andato a casa dei miei amici dove mi sono nascosto. Quando i familiari del signor B.______ hanno parlato con loro e gli hanno detto che mi cercavano, che volevano uccidermi, i miei amici mi hanno consigliato di espatriare, e così ho fatto, ho lasciato il mio Paese e sono andato in I._______.). Esortato nuovamente a raccontare tale episodio, il ricorrente ha scarnamente aggiunto che ciò sarebbe avvenuto alla sola presenza di entrambi, indicando peraltro di essere fuggito a bordo di un moto taxi, alla vista del sangue, verso l'abitazione dei propri amici (cfr. atto SEM n. 44/16 D52), senza tuttavia saper indicare quando tale vicenda sarebbe avvenuta (cfr. atto SEM n. 44/16 D53). 5.4 Ne discende che le dichiarazioni dell'insorgente riguardo, d'un lato, l'esistenza di una faida tra clan e, d'altro lato, la lite avvenuta con il conoscente, non risultano essere verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, come a ragione anche considerato dalla SEM nella decisione impugnata. Di riflesso, si preclude ogni valutazione della pertinenza di tali aspetti per il riconoscimento della qualità di rifugiato. 5.5 Il ricorrente sostiene altresì di essere fuggito dalla Somalia a causa della guerra, della mancanza di istituti scolastici e poiché non vi intravvede un futuro. L'autorità inferiore ha ritenuto tale allegazione verosimile ma non rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ciò che ritiene pure questo Tribunale poiché tali motivi d'asilo non risultano essere rilevanti ai fini della concessione dell'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi, non essendo in alcun modo riconducibili a una persecuzione mirata per motivi legati alla sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche (art. 3 cpv. 1 LAsi). Tale censura va pertanto respinta. 5.6 In esito, il Tribunale conclude che le allegazioni presentate non possono giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato. 6. 6.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). 6.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). 6.3 Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 7. 7.1 L'esecuzione dell'allontanamento, contestata dal ricorrente, è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 7.2 7.2.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 7.2.2 A tal proposito, il Tribunale osserva che il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, essendo le sue dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti per la qualità di rifugiato. Pertanto, anche sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, l'ammissibilità del suo rinvio verso la Somalia risulta di principio pacifica. Per di più, in ragione dei motivi sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti elementi per ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (di seguito: Conv. Tortura, RS 0.105). In particolare, egli non ha stabilito l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, [Grande Camera], 37201/06, §§125 e 129 con relativi riferimenti). 7.2.3 L'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Somalia risulta pertanto ammissibile. 7.3 7.3.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere inoltre ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 7.3.2 Questa disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Ma essa tutela pure coloro per i quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto: in particolare le persone che non potrebbero più ricevere le cure delle quali necessitano o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave dello stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, per ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel proprio Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 7.3.3 Al riguardo, va anzitutto rilevato che, malgrado in alcune regioni del Paese sussista una fragile situazione della politica economica e di sicurezza, in Somalia del nord non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-1322/2024 dell'11 aprile 2024 pag. 7; E-3244/2020 del 3 agosto 2023 consid. 5.3 con riferimenti). Ne consegue che per l'insorgente resta di principio ragionevolmente esigibile ritornare nel proprio Paese d'origine. 7.3.4 Nella maggior parte della Somalia, in particolare nella zona centrale e meridionale, sussistono da molto tempo delle condizioni che rendono generalmente inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, ciò indipendentemente dalle condizioni individuali della persona interessata. Tuttavia, in presenza di circostanze favorevoli come nel caso concreto (e.g. legami con il territorio, possibilità di autosostentamento e appoggio della famiglia), l'allontanamento di cittadini somali verso il Somaliland - regione d'origine del ricorrente - o il Puntland può rilevarsi ragionevolmente esigibile (cfr. sentenze del TAF E-591/2018 del 29 luglio 2020 consid. 9.1 e 9.3.5 [sentenza di riferimento]; E-1827/2024 del 26 aprile 2024 consid. 8.3.1; D-6903/2018 del 26 aprile 2024 consid. 7.4, GICRA 2006 n. 2 consid. 7.2). 7.3.5 Per le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza e, quindi, che lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti). Pertanto, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti). 7.3.6 Nel caso concreto, l'interessato ha dichiarato di essere nato a J._______ (Somaliland) e di aver vissuto dall'età di due anni fino all'espatrio a D._______ (anche Somaliland). Oltre a ciò, ha dichiarato di essere parte del clan H._______, il quale è il clan più importante stabilito nel Somaliland (cfr. SEM, Focus Somalie, Clans et minorités, 31.05.2017, p. 10). Egli vanta inoltre in Patria una solida rete sociale, composta da amici che l'avrebbero ospitato in passato (cfr. atto SEM n. 44/16 D49, D51-52, D56 e D140). A ciò aggiungasi che egli possiede una solida rete famigliare, composta dai propri genitori (madre ultimamente a K._______ [Somaliland], padre a L.______) e dai propri fratelli e sorelle (cfr. atto SEM n. 44/16 D118), con cui è in contatto e in buoni rapporti (cfr. atto SEM n. 44/16 D119-123 e D126). Si osserva che, in merito ai contatti intrattenuti con il padre, il ricorrente si è contraddetto, ammettendo unicamente in un secondo momento di avergli parlato un mese prima dell'audizione sui motivi d'asilo (cfr. atto SEM n. 44/16 D121-123). Egli ha inoltre dichiarato, nell'ambito dell'audizione per minorenni non accompagnati, di aver vissuto fino al suo espatrio nel 2023 insieme alla nonna (cfr. atto SEM n. 17/10 D2.01), per poi contraddittoriamente affermare, in occasione dell'audizione sui motivi d'asilo, che la stessa sarebbe deceduta nel 2021 e di aver in seguito vissuto presso i propri amici o dove avrebbe masticato khat (cfr. atto SEM n. 44/16 D86-87). Da quanto precede, si evince che le allegazioni dell'interessato in merito alla propria situazione famigliare risultano contradditorie e vaghe. Ad ogni modo, il Tribunale ritiene tuttavia che egli benefici in Patria di un sostegno per potersi ristabilire sia da parte della propria famiglia che dei propri amici. L'interessato ha inoltre dimostrato di essere in grado di provvedere al proprio mantenimento autonomamente (cfr. atto SEM n. 44/16 D113-116). Per il resto, il ricorrente è un uomo giovane, celibe e senza figli. Circa la propria situazione medica, egli ha riferito di avere problemi al naso e all'orecchio e di soffrire di gastrite (cfr. atti SEM n. 44/16 D5-21, 14/2 e 15/2). Tuttavia, non si evincono agli atti elementi concreti che permettano di desumere che tali problematiche siano di una gravità tale da impedire l'esecuzione del suo allontanamento. 7.3.7 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile. 7.4 Infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione poiché il ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).

8. Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, la decisione dell'autorità inferiore dev'essere confermata.

9. In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è nemmeno incorsa in un abuso del suo potere d'apprezzamento in relazione alla misura dell'allontanamento. Il ricorso dev'essere pertanto respinto e la decisione avversata confermata.

10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente soccombente (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA cum art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

11. La presente sentenza non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: