Asilo e allontanamento (procedura celere)
Sachverhalt
A. A.a L’interessata (ricorrente 1), di etnia curda e originaria di Mersin, ha pre- sentato una domanda d’asilo in Svizzera il 23 ottobre 2023, accompagnata dal figlio minorenne (ricorrente 2).
A.b Il 4 aprile 2024, ha sostenuto dinanzi alla Segreteria di Stato della mi- grazione (di seguito: SEM) un’audizione approfondita sui motivi d’asilo. La richiedente ha sostanzialmente addotto di essersi sposata religiosamente nel 2009, andando a convivere con il marito nella città di C._______. Il (…) 2010, in seguito a una lite tra bambini nella quale si sarebbero intromessi gli “adulti”, suo marito sarebbe stato ucciso da D.______ (in seguito: X.), capo distrettuale del Partito della Grande Unità (in turco Büyük Birlik Partisi [BBP]), poi fuggito in Siria e infine arrestato al rientro, attualmente detenuto per omicidio intenzionale. Dopo il fatto, l’interessata avrebbe vissuto con la famiglia del marito fino al marzo del 2011, quando alcuni familiari avrebbero compiuto un’azione di vendetta contro un parente di X., provocando un nuovo omicidio. Per tale gesto, i suoi parenti sarebbero stati condannati a loro volta. Temendo ulteriori violenze legate alla faida tra le due famiglie, la richiedente si sarebbe quindi trasferita con il figlio minorenne a E._______, dove avrebbe ripreso gli studi, ottenuto un diploma professionale e lavorato come cuoca. Nonostante l’assenza di ulteriori episodi di minaccia legati ai fatti succitati, l’interessata avrebbe continuato a temere per l’incolumità del figlio, ritenuto potenziale bersaglio in quanto discendente diretto del marito ucciso. Il (…) 2023, recatasi a C._______ per la commemorazione funebre del marito, avrebbe appreso da suo suocero che la famiglia di X. intendeva effettivamente vendicarsi uccidendo il figlio e colpendo altri familiari. Ciò posto, sarebbe rientrata precipitosamente a E._______ e, l’(…) succes- sivo, avrebbe lasciato il Paese insieme al figlio, accompagnata dal fratello, al fine di evitare possibili ritorsioni, su raccomandazione della propria fami- glia. Le minacce si sarebbero ripetute anche dopo l’espatrio: circa un mese più tardi, i suoceri le avrebbero confermato l’intenzione persistente della famiglia di X. di colpire il figlio e altri membri della sua cerchia familiare (per i dettagli, cfr. atto SEM n. […]-26/13).
A sostegno della propria domanda, la richiedente ha versato agli atti (in copia) un rapporto della Direzione di Polizia di F._______ relativo ai fatti di sangue del (…) 2010 (cfr. mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1), gli estratti del registro civile (mdp SEM n. 2 e 6), nonché alcuni articoli di stampa e catture schermo di pagine social media testimonianti gli omicidi del 2010 e 2011 (mdp SEM n. 3-5).
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A.c Con scritto del 10 aprile 2024, la rappresentanza legale dell’interessata si è infine espressa in merito al progetto di decisione negativa della SEM. B. Con decisione dell’11 aprile 2024, notificata lo stesso giorno, la SEM non ha riconosciuto agli interessati la qualità di rifugiati, ha respinto la domanda d’asilo e pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, incaricandone l’esecuzione al Canton Lucerna.
C. C.a Con ricorso del 19 aprile 2024, i richiedenti avversano la decisione suc- citata dinanti al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) concludendo all’annullamento della stessa, al riconoscimento della qualità di rifugiati, alla concessione dell’asilo e, in subordine, all’ammis- sione provvisoria in Svizzera. Sul piano procedurale, postulano la conces- sione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al gravame non sono stato acclusi nuovi mezzi di prova.
C.b Con decisione incidentale del 2 maggio 2024, il giudice istruttore ha respinto la domanda d’assistenza giudiziaria e ordinato agli interessati di versare, entro il 13 maggio successivo, un anticipo di CHF 750.– a coper- tura delle presunte spese processuali, il quale è stato tempestivamente corrisposto.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi) e ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA.
E. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la relativa sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
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E. 2 In materia d’asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammis- sibili sono disciplinati dall’art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. anche DTAF 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA; 2014/1 consid. 2; art. 62 cpv. 4 PA).
E. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM ritiene sostanzialmente che i motivi d’asilo addotti non soddisfino le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiati previste dall’art. 3 LAsi. In particolare, la faida fami- liare alla base dei timori espressi dalla ricorrente 1 sarebbe insorta unica- mente a seguito di episodi di violenza tra fanciulli, degenerati successiva- mente in un atto di sangue a causa dell’intervento degli adulti. Inoltre, l’in- teressata avrebbe rinunciato, senza giustificazione, a richiedere protezione alle autorità turche, nonostante quest’ultime dispongano di infrastrutture giudiziarie funzionanti ed efficaci in ambito penale. Le condizioni di vita vi- genti prima dell’espatrio non costituirebbero poi una pressione psicologica insopportabile rilevante per l’asilo (cfr. decisione avversata, pagg. 5-7).
E. 3.2 Censurando la violazione del diritto federale, gli insorgenti sostengono tuttavia di essersi rivolti alle autorità di polizia turche per “segnalare le mi- nacce e le intimidazioni”, ma che queste si sarebbero rivelate inadeguate a garantire una protezione effettiva, manifestando atteggiamenti discrimi- natori e disinteresse nei loro confronti. La situazione di pericolo derivante dai problemi familiari addotti perdurerebbe nonostante i tentativi di trasfe- rirsi in località diverse all’interno del Paese. Le più recenti informazioni ot- tenute dai familiari – in particolare dalla sorella dell’insorgente 1 – confer- merebbero l’intenzione della famiglia avversaria di attuare ritorsioni, po- nendo a rischio l’incolumità dei ricorrenti. Sottolineano, infine, come le vit- time di violenza in Turchia si troverebbero spesso prive di strumenti legali efficaci per ottenere protezione o giustizia (cfr. ricorso, pagg. 3-5).
E. 3.3.1 Ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determi- nato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono ritenuti seri pregiudizi l’espo- sizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre te- nere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende inoltre
D-2413/2024 Pagina 5 nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento og- gettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosi- miglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione. Sul piano sogget- tivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti della persona interessata, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Sul piano oggettivo, invece, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5).
E. 3.3.2 Secondo la teoria della protezione (“Schutztheorie”), il riconosci- mento della qualità di rifugiato non dipende inoltre dall’autore della perse- cuzione, bensì dalla possibilità di ottenere una protezione adeguata contro tale persecuzione nello Stato d’origine (cfr. DTAF 2011/51 consid. 7.1-7.4). In questo senso, le persecuzioni non riconducibili ad organi governativi – come nel caso in esame (cfr. consid. 3.4 infra) – rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato soltanto nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria alla persona interessata. Infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifu- giati, RS 0.142.30), la persona richiedente d’asilo deve aver esaurito nel Paese d’origine le possibilità di protezione contro le persecuzioni non sta- tali prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo. L’effettiva pro- tezione nel Paese d’origine non va intesa quale garanzia di protezione in- dividuale a lungo termine. Infatti, nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l’assoluta sicurezza ai propri cittadini. Occorre tuttavia che sussista una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, come organi di po- lizia e un ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti; 2011/51 consid. 6.1).
E. 3.4.1 Ciò posto, il Tribunale giudica che il paventato rischio di una nuova azione vendicativa nei confronti dei ricorrenti da parte della famiglia di X. non è sufficiente per ammettere l’esistenza di un timore fondato di subire
D-2413/2024 Pagina 6 una persecuzione determinante per il riconoscimento della qualità di rifu- giato. La ricorrente 1 riconduce gli episodi violenti occorsi nel 2010 e 2011, rispettivamente le minacce asseritamente subite nel 2023, ad una “faida” sorta nel 2010 perché “dei bambini di sei/sette anni si sono picchiati per strada e poi si sono intromessi gli adulti” (cfr. atto SEM n. 26/13 D20, D35-37 e D51), circostanza da lei stessa qualificata come una “rissa tra ragazzi” (idem D51). Tale origine, di natura meramente privata e familiare, è quindi manifestamente incompatibile con i motivi d’asilo di cui all’art. 3 LAsi, in quanto non attinente né alla razza, né alla religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinioni politiche. Il fatto che la richiedente non conosca “tutti i dettagli di questa storia, essendo ancora molto giovane all’epoca degli ultimi episodi di violenza” (cfr. ricorso, pag. 3) conferma poi l’assenza di elementi che colleghino i rischi invocati a motivi rilevanti per l’asilo. Trattandosi di una disputa familiare non ricondu- cibile a organi statali, e considerato che alle autorità turche è generalmente riconosciuta la capacità e la volontà di offrire protezione (cfr. ex pluris sen- tenza TAF E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 5.2 [sentenza di riferi- mento]; D-3202/2024 del 27 settembre 2024, consid. 6), i ricorrenti avreb- bero quindi dovuto previamente adire le vie di tutela disponibili nello Stato d’origine prima di ricorrere alla protezione della Svizzera (cfr. consid. 3.3.2 supra). Sollecitata a due riprese su questo aspetto nel corso dell’audizione, la ricorrente 1 ha dichiarato di non essersi mai rivolta alle autorità turche per denunciare le minacce, apprese da conoscenti del suocero, secondo cui la famiglia rivale intendeva vendicarsi colpendo suo figlio e altri parenti. Ha motivato tale scelta con la presunta appartenenza dell’assassino del marito ai servizi d’intelligence e con l’affermazione che lo Stato, se real- mente intenzionato a intervenire, non avrebbe permesso la fuga del re- sponsabile in Siria prima del suo arresto nel 2010 (cfr. atto SEM n. 26/13 D69-70). Questa attitudine non rispetta il principio di sussidiarietà della pro- tezione internazionale rispetto alla protezione nazionale, escludendo così un valido motivo d’asilo e inficiando d’acchito la censura secondo cui la Turchia si rifiuterebbe di offrirle una tutela sufficiente (cfr. ricorso, pag. 4). La tesi per cui l’interessata si sarebbe in realtà rivolta alla polizia locale per denunciare le minacce e le intimidazioni, apprese indirettamente dai suoi suoceri, risulta manifestamente infondata poiché giunge tardivamente, ri- sulta contraddittoria rispetto alle prime dichiarazioni e non è corroborata da alcun riscontro probatorio (idem pag. 3). In ogni caso, la presunta impunità della famiglia rivale risulta smentita dal fatto che l’autore dell’omicidio del marito è stato condannato all’ergastolo per omicidio intenzionale (cfr. atto SEM n. 26/13 D51), a riprova dell’effettiva operatività della giustizia turca (cfr. atto SEM n. 26/13 D51). Non sussistono quindi valide ragioni per con- cludere per la Turchia non accordi la protezione necessaria agli insorgenti.
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E. 3.4.2 Ad ogni buon conto, si osserva che le informazioni sulle quali l’inte- ressata fonda il timore di un futuro episodio di violenza non possono, in termini oggettivi, ritenersi attendibili. In particolare, nel mese di ottobre 2023, il suocero le avrebbe riferito che “amici al bar gli hanno detto che avrebbero ucciso e fatto del male a suo nipote e alla famiglia […]” (cfr. atto SEM n. 26/13 D64). Ciò posto, la preoccupazione espressa dalla ricorrente si basa sostanzialmente su voci provenienti da terzi. Anche le informazioni ricevute circa un mese dopo l’espatrio – secondo cui la famiglia rivale avrebbe manifestato l’intenzione di uccidere il ricorrente 2 “prima che arri- vasse a compiere 18 anni” in quanto discendente diretto della vittima dell’omicidio del 2010 (idem D35) – provengono da fonti indirette, ossia dai suoceri e dalle zie materne della ricorrente 1, ai quali la famiglia X. si sa- rebbe rivolta (idem D33-46). Tali minacce, oltre a non essere suffragate da alcun elemento concreto, appaiono poco verosimili in un contesto di ven- detta. In simili circostanze, un’azione improvvisa e non annunciata costitui- sce un presupposto logico, difficilmente compatibile con dichiarazioni inti- midatorie vaghe e divulgate – peraltro rivolte anche a soggetti estranei al nucleo familiare (idem D64) – tanto più se si considera che due episodi di sangue si sono già consumati in passato. L’infondatezza delle minacce emerge, quindi, non solo dalla totale assenza di riscontri oggettivi o di pro- gettualità, ma anche dall’incoerenza che le caratterizza. A tale riguardo, si ribadisce che, per invalsa giurisprudenza, il semplice fatto di apprendere da terzi di essere ricercati non è sufficiente per fondare un timore oggettivo di persecuzione futura in caso di rientro in patria (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-7333/2024 del 9 dicembre 2024 consid. 7.2; D-4874/2022 del 24 ottobre 2023 consid. 6.2.1; E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7).
E. 3.4.3 Va poi rilevato che, contrariamente a quanto addotto nel gravame, la mera appartenenza all’etnia curda in Turchia non giustifica il riconosci- mento di fondati timori di persecuzione rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell’8 novembre 2024 consid. 7.1 [sentenza di riferimento]). Anche su questo punto, il ri- corso si rivela infondato (cfr. ricorso, pag. 3).
E. 3.4.4 Per queste ragioni, il Tribunale giudica che i motivi d’asilo addotti non giustificano il riconoscimento della qualità di rifugiati.
E. 3.5 Infine, va confermato che l’esecuzione dell’allontanamento pronunciato dalla SEM conformemente all’art. 44 LAsi si rivela possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 2-4 della legge sugli stra- nieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Anzi- tutto, i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM
D-2413/2024 Pagina 8 avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1-2 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Essi non presentano inoltre gravi problemi di salute – il minore è stato sottoposto unicamente a un in- tervento per un’unghia incarnita – e dispongono di una sufficiente rete fa- miliare in patria, segnatamente la madre, i fratelli e un’amica stretta della ricorrente 1. Quest’ultima vanta poi una formazione adeguata (maturità professionale) e un’esperienza professionale significativa come cuoca che ne agevolerebbe il reinserimento socio-economico nel Paese d’origine (cfr. decisione impugnata, pagg. 8-9; atti SEM n. 16/2; 17/2; 18/2; 19/2; 20/4; 21/2; 22/2; 23/3; 24/6; 26/13 D7, D18-22, D73-74; 28/2; 34/2). Anche l'at- tuale situazione dei diritti umani in Turchia non risulta ostativa all'esecu- zione dell’allontanamento sotto il profilo dell’ammissibilità di cui all’art. 83 cpv. 3 LStrI (cfr. sentenza D-4103/2024 consid. 12.4). È pertanto verosimile che i richiedenti non riscontreranno difficoltà eccessive nell’ambito della loro reintegrazione lavorativa e sociale. Infine, con riferimento alla tutela sancita dall’art. 3 par. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107) riguardante il ricorrente 2 (minorenne), si osserva che la durata del soggiorno in Svizzera (di soli due anni, a partire dall’età di 13 anni) non implica d’acchito un effettivo sradicamento dell’interessato. Dagli atti non emergono, peraltro, ulteriori elementi che facciano ritenere la presenza di un’integrazione sociale tale da rendere sproporzionato il ritorno in Turchia (cfr. DTAF 2009/28 E. 9.3). Pertanto, in assenza di indizi concreti di una compromissione dello sviluppo personale o di una situazione di vulnerabi- lità particolare, l’esecuzione dell’allontanamento risulta conforme all’inte- resse superiore del fanciullo.
E. 3.6 Per il resto, si rinvia ai corretti accertamenti e alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA; cfr. decisione avversata, pagg. 5-9).
E. 4 In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è poi incorsa in un abuso del potere d’apprezzamento in relazione all’esecuzione di quest’ultima misura. Il ricorso va quindi re- spinto.
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E. 5 Visto della procedura, le spese processuali di CHF 750.– vanno poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le stesse vengono prelevate dall’anticipo spese versato al Tribunale il 13 maggio 2024.
E. 6 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2413/2024 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale importo è prelevato dall’anticipo spese versato al Tribunale il 13 maggio 2024. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Manuel Borla Matteo Piatti
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2413/2024 Sentenza del 15 settembre 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Segessenmann; cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nata il (...), ricorrente 1, B._______, nato il (...), ricorrente 2, Turchia, (...) ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 11 aprile 2024. Fatti: A. A.a L'interessata (ricorrente 1), di etnia curda e originaria di Mersin, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 23 ottobre 2023, accompagnata dal figlio minorenne (ricorrente 2). A.b Il 4 aprile 2024, ha sostenuto dinanzi alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) un'audizione approfondita sui motivi d'asilo. La richiedente ha sostanzialmente addotto di essersi sposata religiosamente nel 2009, andando a convivere con il marito nella città di C._______. Il (...) 2010, in seguito a una lite tra bambini nella quale si sarebbero intromessi gli "adulti", suo marito sarebbe stato ucciso da D.______ (in seguito: X.), capo distrettuale del Partito della Grande Unità (in turco Büyük Birlik Partisi [BBP]), poi fuggito in Siria e infine arrestato al rientro, attualmente detenuto per omicidio intenzionale. Dopo il fatto, l'interessata avrebbe vissuto con la famiglia del marito fino al marzo del 2011, quando alcuni familiari avrebbero compiuto un'azione di vendetta contro un parente di X., provocando un nuovo omicidio. Per tale gesto, i suoi parenti sarebbero stati condannati a loro volta. Temendo ulteriori violenze legate alla faida tra le due famiglie, la richiedente si sarebbe quindi trasferita con il figlio minorenne a E._______, dove avrebbe ripreso gli studi, ottenuto un diploma professionale e lavorato come cuoca. Nonostante l'assenza di ulteriori episodi di minaccia legati ai fatti succitati, l'interessata avrebbe continuato a temere per l'incolumità del figlio, ritenuto potenziale bersaglio in quanto discendente diretto del marito ucciso. Il (...) 2023, recatasi a C._______ per la commemorazione funebre del marito, avrebbe appreso da suo suocero che la famiglia di X. intendeva effettivamente vendicarsi uccidendo il figlio e colpendo altri familiari. Ciò posto, sarebbe rientrata precipitosamente a E._______ e, l'(...) successivo, avrebbe lasciato il Paese insieme al figlio, accompagnata dal fratello, al fine di evitare possibili ritorsioni, su raccomandazione della propria famiglia. Le minacce si sarebbero ripetute anche dopo l'espatrio: circa un mese più tardi, i suoceri le avrebbero confermato l'intenzione persistente della famiglia di X. di colpire il figlio e altri membri della sua cerchia familiare (per i dettagli, cfr. atto SEM n. [...]-26/13). A sostegno della propria domanda, la richiedente ha versato agli atti (in copia) un rapporto della Direzione di Polizia di F._______ relativo ai fatti di sangue del (...) 2010 (cfr. mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1), gli estratti del registro civile (mdp SEM n. 2 e 6), nonché alcuni articoli di stampa e catture schermo di pagine social media testimonianti gli omicidi del 2010 e 2011 (mdp SEM n. 3-5). A.c Con scritto del 10 aprile 2024, la rappresentanza legale dell'interessata si è infine espressa in merito al progetto di decisione negativa della SEM. B. Con decisione dell'11 aprile 2024, notificata lo stesso giorno, la SEM non ha riconosciuto agli interessati la qualità di rifugiati, ha respinto la domanda d'asilo e pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, incaricandone l'esecuzione al Canton Lucerna. C. C.a Con ricorso del 19 aprile 2024, i richiedenti avversano la decisione succitata dinanti al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) concludendo all'annullamento della stessa, al riconoscimento della qualità di rifugiati, alla concessione dell'asilo e, in subordine, all'ammissione provvisoria in Svizzera. Sul piano procedurale, postulano la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al gravame non sono stato acclusi nuovi mezzi di prova. C.b Con decisione incidentale del 2 maggio 2024, il giudice istruttore ha respinto la domanda d'assistenza giudiziaria e ordinato agli interessati di versare, entro il 13 maggio successivo, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali, il quale è stato tempestivamente corrisposto. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi) e ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la relativa sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. anche DTAF 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA; 2014/1 consid. 2; art. 62 cpv. 4 PA). 3. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM ritiene sostanzialmente che i motivi d'asilo addotti non soddisfino le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiati previste dall'art. 3 LAsi. In particolare, la faida familiare alla base dei timori espressi dalla ricorrente 1 sarebbe insorta unicamente a seguito di episodi di violenza tra fanciulli, degenerati successivamente in un atto di sangue a causa dell'intervento degli adulti. Inoltre, l'interessata avrebbe rinunciato, senza giustificazione, a richiedere protezione alle autorità turche, nonostante quest'ultime dispongano di infrastrutture giudiziarie funzionanti ed efficaci in ambito penale. Le condizioni di vita vigenti prima dell'espatrio non costituirebbero poi una pressione psicologica insopportabile rilevante per l'asilo (cfr. decisione avversata, pagg. 5-7). 3.2 Censurando la violazione del diritto federale, gli insorgenti sostengono tuttavia di essersi rivolti alle autorità di polizia turche per "segnalare le minacce e le intimidazioni", ma che queste si sarebbero rivelate inadeguate a garantire una protezione effettiva, manifestando atteggiamenti discriminatori e disinteresse nei loro confronti. La situazione di pericolo derivante dai problemi familiari addotti perdurerebbe nonostante i tentativi di trasferirsi in località diverse all'interno del Paese. Le più recenti informazioni ottenute dai familiari - in particolare dalla sorella dell'insorgente 1 - confermerebbero l'intenzione della famiglia avversaria di attuare ritorsioni, ponendo a rischio l'incolumità dei ricorrenti. Sottolineano, infine, come le vittime di violenza in Turchia si troverebbero spesso prive di strumenti legali efficaci per ottenere protezione o giustizia (cfr. ricorso, pagg. 3-5). 3.3 3.3.1 Ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono ritenuti seri pregiudizi l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende inoltre nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione. Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti della persona interessata, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). 3.3.2 Secondo la teoria della protezione ("Schutztheorie"), il riconoscimento della qualità di rifugiato non dipende inoltre dall'autore della persecuzione, bensì dalla possibilità di ottenere una protezione adeguata contro tale persecuzione nello Stato d'origine (cfr. DTAF 2011/51 consid. 7.1-7.4). In questo senso, le persecuzioni non riconducibili ad organi governativi - come nel caso in esame (cfr. consid. 3.4 infra) - rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato soltanto nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria alla persona interessata. Infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), la persona richiedente d'asilo deve aver esaurito nel Paese d'origine le possibilità di protezione contro le persecuzioni non statali prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo. L'effettiva protezione nel Paese d'origine non va intesa quale garanzia di protezione individuale a lungo termine. Infatti, nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini. Occorre tuttavia che sussista una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, come organi di polizia e un ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti; 2011/51 consid. 6.1). 3.4 3.4.1 Ciò posto, il Tribunale giudica che il paventato rischio di una nuova azione vendicativa nei confronti dei ricorrenti da parte della famiglia di X. non è sufficiente per ammettere l'esistenza di un timore fondato di subire una persecuzione determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato. La ricorrente 1 riconduce gli episodi violenti occorsi nel 2010 e 2011, rispettivamente le minacce asseritamente subite nel 2023, ad una "faida" sorta nel 2010 perché "dei bambini di sei/sette anni si sono picchiati per strada e poi si sono intromessi gli adulti" (cfr. atto SEM n. 26/13 D20, D35-37 e D51), circostanza da lei stessa qualificata come una "rissa tra ragazzi" (idem D51). Tale origine, di natura meramente privata e familiare, è quindi manifestamente incompatibile con i motivi d'asilo di cui all'art. 3 LAsi, in quanto non attinente né alla razza, né alla religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinioni politiche. Il fatto che la richiedente non conosca "tutti i dettagli di questa storia, essendo ancora molto giovane all'epoca degli ultimi episodi di violenza" (cfr. ricorso, pag. 3) conferma poi l'assenza di elementi che colleghino i rischi invocati a motivi rilevanti per l'asilo. Trattandosi di una disputa familiare non riconducibile a organi statali, e considerato che alle autorità turche è generalmente riconosciuta la capacità e la volontà di offrire protezione (cfr. ex pluris sentenza TAF E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 5.2 [sentenza di riferimento]; D-3202/2024 del 27 settembre 2024, consid. 6), i ricorrenti avrebbero quindi dovuto previamente adire le vie di tutela disponibili nello Stato d'origine prima di ricorrere alla protezione della Svizzera (cfr. consid. 3.3.2 supra). Sollecitata a due riprese su questo aspetto nel corso dell'audizione, la ricorrente 1 ha dichiarato di non essersi mai rivolta alle autorità turche per denunciare le minacce, apprese da conoscenti del suocero, secondo cui la famiglia rivale intendeva vendicarsi colpendo suo figlio e altri parenti. Ha motivato tale scelta con la presunta appartenenza dell'assassino del marito ai servizi d'intelligence e con l'affermazione che lo Stato, se realmente intenzionato a intervenire, non avrebbe permesso la fuga del responsabile in Siria prima del suo arresto nel 2010 (cfr. atto SEM n. 26/13 D69-70). Questa attitudine non rispetta il principio di sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale, escludendo così un valido motivo d'asilo e inficiando d'acchito la censura secondo cui la Turchia si rifiuterebbe di offrirle una tutela sufficiente (cfr. ricorso, pag. 4). La tesi per cui l'interessata si sarebbe in realtà rivolta alla polizia locale per denunciare le minacce e le intimidazioni, apprese indirettamente dai suoi suoceri, risulta manifestamente infondata poiché giunge tardivamente, risulta contraddittoria rispetto alle prime dichiarazioni e non è corroborata da alcun riscontro probatorio (idem pag. 3). In ogni caso, la presunta impunità della famiglia rivale risulta smentita dal fatto che l'autore dell'omicidio del marito è stato condannato all'ergastolo per omicidio intenzionale (cfr. atto SEM n. 26/13 D51), a riprova dell'effettiva operatività della giustizia turca (cfr. atto SEM n. 26/13 D51). Non sussistono quindi valide ragioni per concludere per la Turchia non accordi la protezione necessaria agli insorgenti. 3.4.2 Ad ogni buon conto, si osserva che le informazioni sulle quali l'interessata fonda il timore di un futuro episodio di violenza non possono, in termini oggettivi, ritenersi attendibili. In particolare, nel mese di ottobre 2023, il suocero le avrebbe riferito che "amici al bar gli hanno detto che avrebbero ucciso e fatto del male a suo nipote e alla famiglia [...]" (cfr. atto SEM n. 26/13 D64). Ciò posto, la preoccupazione espressa dalla ricorrente si basa sostanzialmente su voci provenienti da terzi. Anche le informazioni ricevute circa un mese dopo l'espatrio - secondo cui la famiglia rivale avrebbe manifestato l'intenzione di uccidere il ricorrente 2 "prima che arrivasse a compiere 18 anni" in quanto discendente diretto della vittima dell'omicidio del 2010 (idem D35) - provengono da fonti indirette, ossia dai suoceri e dalle zie materne della ricorrente 1, ai quali la famiglia X. si sarebbe rivolta (idem D33-46). Tali minacce, oltre a non essere suffragate da alcun elemento concreto, appaiono poco verosimili in un contesto di vendetta. In simili circostanze, un'azione improvvisa e non annunciata costituisce un presupposto logico, difficilmente compatibile con dichiarazioni intimidatorie vaghe e divulgate - peraltro rivolte anche a soggetti estranei al nucleo familiare (idem D64) - tanto più se si considera che due episodi di sangue si sono già consumati in passato. L'infondatezza delle minacce emerge, quindi, non solo dalla totale assenza di riscontri oggettivi o di progettualità, ma anche dall'incoerenza che le caratterizza. A tale riguardo, si ribadisce che, per invalsa giurisprudenza, il semplice fatto di apprendere da terzi di essere ricercati non è sufficiente per fondare un timore oggettivo di persecuzione futura in caso di rientro in patria (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-7333/2024 del 9 dicembre 2024 consid. 7.2; D-4874/2022 del 24 ottobre 2023 consid. 6.2.1; E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7). 3.4.3 Va poi rilevato che, contrariamente a quanto addotto nel gravame, la mera appartenenza all'etnia curda in Turchia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di persecuzione rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 7.1 [sentenza di riferimento]). Anche su questo punto, il ricorso si rivela infondato (cfr. ricorso, pag. 3). 3.4.4 Per queste ragioni, il Tribunale giudica che i motivi d'asilo addotti non giustificano il riconoscimento della qualità di rifugiati. 3.5 Infine, va confermato che l'esecuzione dell'allontanamento pronunciato dalla SEM conformemente all'art. 44 LAsi si rivela possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 2-4 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Anzitutto, i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1-2 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Essi non presentano inoltre gravi problemi di salute - il minore è stato sottoposto unicamente a un intervento per un'unghia incarnita - e dispongono di una sufficiente rete familiare in patria, segnatamente la madre, i fratelli e un'amica stretta della ricorrente 1. Quest'ultima vanta poi una formazione adeguata (maturità professionale) e un'esperienza professionale significativa come cuoca che ne agevolerebbe il reinserimento socio-economico nel Paese d'origine (cfr. decisione impugnata, pagg. 8-9; atti SEM n. 16/2; 17/2; 18/2; 19/2; 20/4; 21/2; 22/2; 23/3; 24/6; 26/13 D7, D18-22, D73-74; 28/2; 34/2). Anche l'attuale situazione dei diritti umani in Turchia non risulta ostativa all'esecuzione dell'allontanamento sotto il profilo dell'ammissibilità di cui all'art. 83 cpv. 3 LStrI (cfr. sentenza D-4103/2024 consid. 12.4). È pertanto verosimile che i richiedenti non riscontreranno difficoltà eccessive nell'ambito della loro reintegrazione lavorativa e sociale. Infine, con riferimento alla tutela sancita dall'art. 3 par. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107) riguardante il ricorrente 2 (minorenne), si osserva che la durata del soggiorno in Svizzera (di soli due anni, a partire dall'età di 13 anni) non implica d'acchito un effettivo sradicamento dell'interessato. Dagli atti non emergono, peraltro, ulteriori elementi che facciano ritenere la presenza di un'integrazione sociale tale da rendere sproporzionato il ritorno in Turchia (cfr. DTAF 2009/28 E. 9.3). Pertanto, in assenza di indizi concreti di una compromissione dello sviluppo personale o di una situazione di vulnerabilità particolare, l'esecuzione dell'allontanamento risulta conforme all'interesse superiore del fanciullo. 3.6 Per il resto, si rinvia ai corretti accertamenti e alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA; cfr. decisione avversata, pagg. 5-9). 4. In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è poi incorsa in un abuso del potere d'apprezzamento in relazione all'esecuzione di quest'ultima misura. Il ricorso va quindi respinto. 5. Visto della procedura, le spese processuali di CHF 750.- vanno poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le stesse vengono prelevate dall'anticipo spese versato al Tribunale il 13 maggio 2024. 6. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale importo è prelevato dall'anticipo spese versato al Tribunale il 13 maggio 2024.
3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: