Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A.a L’interessato, cittadino guineano, ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il 20 agosto 2023.
A.b Il 14 maggio 2024, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha pronunciato la decisione relativa alla conclusione della procedura Dublino. Il 18 giugno successivo ha quindi svolto con il richiedente un’au- dizione approfondita sui motivi d’asilo. Egli ha sostanzialmente addotto che, a causa del suo impegno politico, sarebbe stato vittima di gravi atti persecutori da parte delle autorità e di sostenitori del partito al potere. Dopo aver militato, tra il 2015 e il 2021, nel partito Rassemblement du Peuple Guinéen (RPG), avrebbe abbandonato tale formazione politica per aderire al movimento d’opposizione Front National pour la Défense de la Constitu- tion (FNDC), deluso dalle promesse disattese del presidente Alpha Condé. Nell’ambito di una manifestazione antigovernativa, sarebbe stato arrestato una prima volta il (…) 2021 e trattenuto in detenzione fino al (…) succes- sivo, beneficiando di una liberazione anticipata in ragione del suo stato di salute. Dopo il rilascio, egli avrebbe ripreso le proprie attività in seno al FNDC, partecipando regolarmente a riunioni e trasmettendo informazioni ai membri del partito. A seguito della sua partecipazione, il (…) 2023, ad una nuova manifestazione pacifica interrotta dalle forze dell’ordine, sa- rebbe stato aggredito e sequestrato il giorno successivo da alcuni militari, i quali lo avrebbero percosso e trattenuto per due giorni, accusandolo di incitare l’opposizione. Rilasciato con l’intimazione di non denunciare l’ac- caduto, l’interessato avrebbe successivamente disatteso tale avverti- mento, riferendo i fatti alla gendarmeria. Ciò posto, sarebbe divenuto og- getto di ritorsioni da parte degli aggressori, i quali avrebbero tentato di rin- tracciarlo recandosi presso la sua abitazione. Venuto a conoscenza, tra- mite il figlio, delle ricerche condotte dalle autorità durante la sua assenza, egli avrebbe deciso di fuggire, trasferendosi a Conakry, dove avrebbe rice- vuto cure mediche presso una struttura ospedaliera. Durante la sua per- manenza nella capitale, la sua residenza sarebbe stata inoltre oggetto di un’incursione da parte di ignoti, mediante un lancio di pietre. Temendo ul- teriori ritorsioni che potessero compromettere la sua incolumità, l’11 aprile 2023 sarebbe quindi espatriato (cfr. atto SEM n. […]-31/21).
A.c L’interessato ha presentato i seguenti mezzi di prova:
– Copia delle tessere di membro del partito RPG (mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1); – Fotografia che ritrae l’interessato durante le elezioni (n. 2);
D-6300/2024 Pagina 3 – Due documenti medici prodotti in Svizzera (n. 3).
A.d Il 1° luglio 2024, l’autorità inferiore ha assegnato la domanda d’asilo alla procedura ampliata.
B. Con decisione del 3 settembre 2024, notificata il 5 settembre successivo, la SEM non ha riconosciuto all’interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d’asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, in- caricandone l’esecuzione al Canton B._______.
C. C.a Con ricorso del 3 ottobre 2024, l’insorgente avversa la decisione suc- citata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito; il Tribunale o TAF) concludendo all’annullamento della stessa, al riconoscimento della sua qualità di rifugiato e alla concessione dell’asilo. In subordine, postula l’ammissione provvisoria in Svizzera oppure la restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione. Sul piano procedurale, chiede di poter attendere in Svizzera l’esito della procedura d’asilo, nonché di beneficiare dell’assi- stenza giudiziaria – nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo – come pure del gratuito patrocinio, con protesta di tasse e spese. Al gravame, quali nuovi mezzi di prova, sono stati accluse alcune fotografie senza alcuna indicazione sul loro contenuto.
C.b Il 6 febbraio 2025, il patrocinatore del ricorrente ha presentato un com- plemento al ricorso, allegandovi un nuovo certificato medico del 24 gennaio 2025 (atto TAF n. 4).
C.c Con decisione incidentale del 27 febbraio 2025, il giudice istruttore ha stabilito l’italiano come lingua della procedura e respinto la domanda di as- sistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, invitando il ricorrente a versare, entro il 17 marzo 2025, un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presunte spese processuali, il quale è stato tempestivamente corrisposto.
Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
D-6300/2024 Pagina 4 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA. 1.3 Nello specifico, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti in virtù dell’art. 111a cpv. 1 LAsi.
2. Con il ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina- deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).
3. 3.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). Sono rifugiate le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determi- nato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica in- sopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi ri- conosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconosci- bili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecu- zione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5).
3.2 Giusta l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). In particolare, sono inverosimili le alle- gazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contradditto- rie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La giurisprudenza e la dottrina riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: quest’ultime devono essere sufficientemente fondate, conclu- denti e plausibili (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1).
D-6300/2024 Pagina 5 4. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ritiene che i motivi d’asilo addotti dall’interessato non siano verosimili, in quanto le allegazioni risulterebbero contraddittorie, lacunose e formulate in modo stereotipato, tanto da com- promettere la coerenza complessiva del racconto. In particolare, le circo- stanze riferite in merito agli arresti, ai maltrattamenti e alle presunte mi- nacce da parte delle autorità sarebbero scarsamente circostanziate, prive di riferimenti precisi e connotate da elementi incompatibili tra loro, in parti- colare per quanto concerne la cronologia degli eventi e la natura del coin- volgimento politico dichiarato. Inoltre, non sarebbe comprovato alcun inter- vento mirato per mano degli agenti durante la manifestazione del (…) 2024 (recte 2023), né emergerebbero indicazioni concrete di un interesse parti- colare da parte dello Stato nei confronti del ricorrente. I presunti episodi di violenza successivi ai presunti arresti subiti risulterebbero parimenti gene- rici e privi di riscontri oggettivi. Pure le attività politiche addotte sarebbero state esposte in modo vago, senza delineare un profilo d’impegno politico tale da esporlo ad un concreto rischio di persecuzione mirata. Infine, i mezzi di prova versati agli atti non sarebbero idonei a comprovare le per- secuzioni addotte, né a sanare le incongruenze narrative (cfr. decisione avversata, pagg. 5-9).
4.2 Censurando la violazione del diritto federale, il ricorrente ritiene sostan- zialmente che le sue allegazioni siano coerenti, dettagliate e idonee a ri- flettere esperienze personali direttamente vissute. Le incongruenze narra- tive rilevate dalla SEM non riguarderebbero elementi centrali del suo rac- conto e, nel complesso, le sue affermazioni soddisferebbero i criteri di ve- rosimiglianza (art. 7 LAsi). Egli contesta poi la valutazione secondo cui la sua detenzione non sarebbe riconducibile a motivi politici, sottolineando che l'accusa di disturbo all’ordine pubblico costituirebbe solo un pretesto frequentemente utilizzato per reprimere i membri del movimento dell’oppo- sizione (FNDC). Afferma, inoltre, di aver chiaramente indicato che le per- secuzioni addotte sarebbero riconducibili alla partecipazione a due speci- fiche manifestazioni, nonché al suo ruolo di “mobilizzatore” all’interno del partito, funzione che implicava responsabilità concrete nella diffusione di informazioni sensibili. Infine, ritiene che la SEM abbia trascurato sia il con- testo politico generale in Guinea, sia gli elementi specifici del suo caso per- sonale, in particolare le circostanze del suo sequestro nel 2023 nonché dei maltrattamenti subiti. Anche in presenza di lacune secondarie, l’insieme delle allegazioni risulterebbe quindi sufficientemente coerente per ammet- tere un timore fondato di persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. ricorso, pagg. 5-12). Egli solleva infine il rischio concreto di persecuzioni in ragione del suo impegno politico anche in Svizzera, dove continuerebbe a
D-6300/2024 Pagina 6 mobilitare la diaspora guineana, temendo di essere già noto ai servizi se- greti guineani attivi anche sul territorio elvetico.
4.3 4.3.1 A fronte di un’attenta valutazione degli atti di causa, il Tribunale giu- dica che l’autorità inferiore ha correttamente concluso per l’inverosimi- glianza delle affermazioni in relazione agli arresti, alla sua attività politica in seno al FNDC, nonché alle persecuzioni che sarebbero occorse dopo la sua liberazione nel 2023.
4.3.2 Per quanto riguarda la detenzione che sarebbe avvenuta nel 2021 per un periodo di tre mesi, il ricorrente ha inizialmente evitato di fornire una risposta chiara sulle ragioni della stessa – limitandosi a riferimenti generici ai mandati del presidente Alpha Condé (cfr. atto SEM n. 31/21 D44-49) – per poi affermare di essere stato accusato di "disturbo dell'ordine pubblico" a causa della sua partecipazione al movimento contro il terzo mandato pre- sidenziale (idem D50), per il quale si occupava di trasmettere via SMS ad altri membri le informazioni circa gli eventi organizzati dal partito (idem D58-60). Tuttavia, questa affermazione si rivela inconciliabile – sotto il pro- filo temporale – con altre dichiarazioni in cui sostiene di aver aderito al FNDC solo dal 2022 (idem D42: “[Da quando a quando lei apparteneva al partito FNDC?] DaI 2022 al 2023.”). Una persecuzione politica già nel 2021 per attività legate a tale movimento risulta, quindi, ragionevolmente implau- sibile. Parimenti, le circostanze dell’arresto sono state descritte in modo vago, privo di elementi concreti o dettagli specifici adatti a rendere verosi- mile un’esperienza personale effettivamente vissuta. Alla domanda espli- cita, posta verso la fine dell’audizione, volta a chiarire le circostanze del fermo, l’interessato si è limitato a rilasciare una dichiarazione generica e confusa sulle persecuzioni subite dalle persone appartenenti all’opposi- zione (idem D195: “[Spieghi le circostanze dell’arresto] Non so ma la gente che mi ha preso con i propositi che aveva, diceva che volevo oppormi al partito al potere, che ero lì per mobilitare i giovani e che se non era per un amico non sarei potuto tornare a casa. Da Iì ho capito che era per colpa della manifestazione che avevamo organizzato e che ero stato preso”). L’inverosimiglianza di una concreta persecuzione politica risulta ulterior- mente confermata dal fatto che l’interessato non è mai stato oggetto di al- cun procedimento giudiziario e neppure sottoposto ad una condanna spe- cifica (idem D190-192). Del resto, egli avrebbe ottenuto il rilascio dal car- cere di C._______ mediante un “documento in cui era scritto che potev[a] andare a curar[si]” (idem D200). Infine, la tesi ricorsuale secondo cui l’in- sorgente apparterrebbe all’etnia minoritaria Guerzé e che, pertanto, sa- rebbe stato perseguitato, risulta manifestamente pretestuosa, nella misura
D-6300/2024 Pagina 7 in cui non è mai stata sollevata dinanzi alla SEM, né risulta suffragata da alcun elemento probatorio (cfr. ricorso, pag. 8).
4.3.3 Dagli atti non emergono, inoltre, elementi idonei a dimostrare un con- creto e specifico interesse delle autorità guineane nei confronti dell’insor- gente in relazione alla manifestazione del (…) 2023. L’interessato ha affer- mato che tale evento ha coinvolto circa 700 partecipanti (cfr. atto SEM n. 31/21 D100) e che le forze dell’ordine si sono limitate a disperdere i pre- senti con l’uso di gas lacrimogeni, senza che si siano verificati arresti im- mediati (idem D96–98 e D103). In tale contesto, appare difficilmente plau- sibile che, tra centinaia di manifestanti, proprio l’insorgente sia stato arbi- trariamente arrestato il giorno seguente, in assenza di ulteriori elementi che attestino un suo ruolo prominente a livello politico. Egli non ha poi fornito una descrizione circostanziata del luogo in cui sostiene di essere stato trat- tenuto per due giorni (idem D35), limitandosi a riferire che “non vedev[a], non potev[a] dire che era tale posto perché era buio e non si riusciva a identificare le persone” (idem D108). Tali dichiarazioni, di carattere gene- rico e privo di contenuto verificabile, non consentono ragionevolmente di ritenere provata un’esperienza personale di detenzione. Neppure il riferi- mento ai presunti maltrattamenti subiti (quali percosse, calci ai genitali, col- tellata al ventre, spogliazione) è sufficiente a fondare la verosimiglianza del racconto. L’ipotetico movente addotto dall’interessato – ossia di essere stato arrestato perché cristiano, originario della “Guinea forestiera”, attivo nella mobilitazione politica del FNDC (idem D113), o addirittura per un sem- plice intento omicida degli agenti (idem D118) – risulta in contrasto con le circostanze riferite e non trova alcun riscontro oggettivo. Infatti, considerato il lungo lasso di tempo trascorso con i sequestratori, sarebbe ragionevole attendersi ch’egli avesse potuto comprendere con maggiore precisione le motivazioni della sua cattura e descrivere in maniera spontanea e detta- gliata il luogo di detenzione. Infine, il collegamento causale tra la manife- stazione e l’arresto resta indimostrato. Infatti, non risulta che il ricorrente abbia avuto un ruolo organizzativo di rilievo (cfr. consid. 4.3.4 infra) né che sia entrato in diretto conflitto con le autorità durante l’evento (idem D98- 103). Inoltre, l’ipotesi secondo cui sarebbe stato arrestato per il solo fatto di essere già noto alle autorità per la sua precedente detenzione occorsa nel 2021 risulta priva di coerenza logica. Se le autorità avessero effettiva- mente nutrito un interesse attuale e concreto nei suoi confronti, esse avreb- bero potuto agire prima del (…) 2023, soprattutto
Erwägungen (16 Absätze)
E. 5 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non soddisfa le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (cfr. artt. 14 cpv. 1-2 e 44 LAsi cum art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pro- cedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 con- sid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è quindi tenuto a confermarlo.
E. 6.1 L’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell’art. 44 LAsi, dispone che l’esecu- zione dell’allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), am- missibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Se una di queste condizioni non è adempiuta, la SEM dispone l'am- missione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).
E. 6.2 Su questo punto, la SEM ritiene sostanzialmente che, alla luce della sua giovane età, dell’assenza di gravi problemi di salute, della sua espe- rienza professionale e della rete familiare in patria, non sussistano ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente (cfr. decisione avversata, pagg. 9-10). Quest’ultimo sostiene, tuttavia, che un rinvio in Guinea non sarebbe ragionevolmente ammissibile né esigibile, sia perché vi sussiste- rebbe un rischio concreto di subire trattamenti inumani o degradanti, sia in ragione del suo fragile stato valetudinario.
E. 6.3.1 Giusta l’art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.
E. 6.3.2 A tale proposito, il ricorrente non può – per i motivi già enucleati – prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi). Non v’è inoltre motivo di consi- derare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere espo- sti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Anche
D-6300/2024 Pagina 11 l’attuale situazione dei diritti umani nel Paese d’origine non risulta ostativo al suo rimpatrio (cfr. ex pluris sentenza del TAF E-5329/2020 del 7 ottobre 2024 consid. 8.1).
E. 6.3.3 L’esecuzione dell'allontanamento è pertanto ammissibile.
E. 6.4.1 Secondo l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragione- volmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo stra- niero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Tale disposizione si applica principalmente ai “réfugiés de la violence”, ov- vero alle persone straniere che non dispongono della qualità di rifugiate poiché non personalmente perseguitate, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pe- ricolo concreto, in particolare perché non potrebbero più ricevere le cure necessarie o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vi- vere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e, per- tanto, esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e rela- tivi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3). Se le cure necessarie pos- sono essere assicurate nel Paese d'origine, all'occorrenza con altri tratta- menti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontana- mento sarà ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3).
E. 6.4.2 Nonostante la sua instabilità politica, la Guinea non versa attual- mente in una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata tale da ammettere – in modo automatico e indipendentemente dalle circo- stanze del caso concreto – l’esistenza di un pericolo concreto ai sensi della succitata disposizione (cfr. sentenze del TAF E-4621/2024 del 30 maggio 2025 pag. 10; E-5329/2020 del 7 ottobre 2024 consid. 8.2.1; E-2900/2023 del 7 dicembre 2023 pag. 6).
E. 6.4.3 Il Tribunale osserva inoltre che, secondo l’ultimo rapporto medico agli atti, il ricorrente è affetto da un disturbo da stress post-traumatico (ICD-10 F43.1) e da un episodio depressivo di grado moderato (ICD-10 F32.1), a fronte dei quali viene suggerito un trattamento farmaceutico non meglio specificato (“Eine medikamenöse Behandlung ist unbedigt zu empfle- hlen.”), nonché dei trattamenti psicoterapeutici (“Zudem machen wir paral- lel eine kognitiv verhaltenstherapeutische Behandlung. […] Leider fehlen die Ressourcen unsererseits und die Offenheit patientenseits, so eine
D-6300/2024 Pagina 12 Therapie anbieten”; cfr. atto TAF n. 4, rapporto medico del 24 gennaio 2025 pag. 3). In precedenza, i medici avevano parimenti suggerito un approccio psicoterapeutico in combinazione con l’assunzione di quetiapina per soste- nerlo contro i dichiarati problemi del sonno (cfr. mdp SEM n. 3). Ciò posto, alla luce della giurisprudenza succitata (cfr. consid. 6.4.1 supra), va con- cluso che tali problemi di salute non costituiscono degli elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento. Infatti, non è ravvisabile un pericolo concreto che, in caso di rimpatrio, l’interessato non potrà accedere alle cure mediche necessarie, esponendosi così a condizioni d’indigenza estrema, fame oppure ad un grave peggioramento del suo stato di salute. Del resto, neppure i medici curanti hanno indicato un rischio di peggiora- mento immediato dello stato valetudinario, rilevando che il sistema sanita- rio guineano non è loro noto. Quanto agli effetti psicologici di un eventuale rimpatrio, è stato inoltre ipotizzato un possibile peggioramento del quadro depressivo, senza però poterne valutare la portata né affermare l’esistenza di un rischio concreto per la salute del paziente (cfr. atto TAF n. 4).
E. 6.4.4 Inoltre, come già argomentato dalla SEM, la Guinea dispone di strut- ture sanitarie in grado di fornire delle cure mediche essenziali (sulla no- zione di quest’ultime, cfr. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationne- ment, 2002, pagg. 81-87), comprese quelle di natura psichiatrica, in parti- colare a E._______ – località posta nella regione di provenienza dell’insor- gente (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-1760/2022 del 2 luglio 2025 consid. 6.4; D-2929/2021 del 13 settembre 2021 consid. 3.5.4; E-689/2019 del 20 novembre 2020 consid. 6.3.2.2; E-2710/2018 del 4 dicembre 2019 consid. 6.4.3). La circostanza per cui il sistema sanitario pubblico presenti alcune carenze in termini di capacità e infrastrutture, e sia nel contempo verosimile che l’assistenza sanitaria disponibile non corrisponda agli standard medici svizzeri, non basta di per sé a configurare un ostacolo al rinvio ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI. Nel caso concreto, infatti, nulla indica che l’interes- sato non potrà accedere alle cure essenziali richieste dal suo stato di sa- lute. Le sue affezioni potranno essere segnatamente curate presso il CHU Donka, il quale dispone anche di un servizio psichiatrico (cfr. sito web dell’istituto, https://hndonka.com/servicemedicohospitalisation/, consultato il 6 ottobre 2025; cfr. sentenza E-1760/2022 consid. 6.4 con riferimenti). Ad ogni buon conto, egli potrà costituirsi una riserva di medicamenti in Sviz- zera prima della sua partenza e, se necessario, presentare alla SEM una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell’art. 93 LAsi cum art. 73 segg. dell’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), in vista di ottenere una presa a carico delle cure mediche indispensabili per un periodo di tempo adeguato.
D-6300/2024 Pagina 13
E. 6.4.5 Per il resto, l’insorgente è giovane e dispone di una valida esperienza professionale, attraverso la quale ha già garantito in suo sostentamento in patria (cfr. atto SEM n. 31/21 D171-178). In Guinea può inoltre contare su una solida rete familiare e sociale, in particolare il padre, i fratelli e persino suo figlio, con i quali nutre buoni rapporti (idem D156-169). Non è quindi verosimile ch’egli riscontrerà difficoltà eccessive nell’ambito della sua rein- tegrazione lavorativa e sociale.
E. 6.4.6 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento è da ritenersi ra- gionevolmente esigibile.
E. 6.5 Infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'e- secuzione dell’allontanamento, in quanto il ricorrente potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).
E. 7 In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è poi incorsa in un abuso del potere d’apprezzamento in relazione alla misura dell’allontanamento. Il ricorso va quindi respinto.
E. 8 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– vanno po- ste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le stesse vengono prelevate dall’anticipo spese versato al Tribunale il 17 marzo 2025.
E. 9 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-6300/2024 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale importo è prelevato dall’anticipo spese versato al Tribunale il 17 marzo 2025. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Manuel Borla Ambra Antognoli
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6300/2024 Sentenza del 6 ottobre 2025 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Constance Leisinger, Chrystel Tornare Villanueva, cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nato il (...), Guinea, patrocinato da Alfred Ngoyi Wa Mwanza, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 3 settembre 2024. Fatti: A. A.a L'interessato, cittadino guineano, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 20 agosto 2023. A.b Il 14 maggio 2024, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha pronunciato la decisione relativa alla conclusione della procedura Dublino. Il 18 giugno successivo ha quindi svolto con il richiedente un'audizione approfondita sui motivi d'asilo. Egli ha sostanzialmente addotto che, a causa del suo impegno politico, sarebbe stato vittima di gravi atti persecutori da parte delle autorità e di sostenitori del partito al potere. Dopo aver militato, tra il 2015 e il 2021, nel partito Rassemblement du Peuple Guinéen (RPG), avrebbe abbandonato tale formazione politica per aderire al movimento d'opposizione Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC), deluso dalle promesse disattese del presidente Alpha Condé. Nell'ambito di una manifestazione antigovernativa, sarebbe stato arrestato una prima volta il (...) 2021 e trattenuto in detenzione fino al (...) successivo, beneficiando di una liberazione anticipata in ragione del suo stato di salute. Dopo il rilascio, egli avrebbe ripreso le proprie attività in seno al FNDC, partecipando regolarmente a riunioni e trasmettendo informazioni ai membri del partito. A seguito della sua partecipazione, il (...) 2023, ad una nuova manifestazione pacifica interrotta dalle forze dell'ordine, sarebbe stato aggredito e sequestrato il giorno successivo da alcuni militari, i quali lo avrebbero percosso e trattenuto per due giorni, accusandolo di incitare l'opposizione. Rilasciato con l'intimazione di non denunciare l'accaduto, l'interessato avrebbe successivamente disatteso tale avvertimento, riferendo i fatti alla gendarmeria. Ciò posto, sarebbe divenuto oggetto di ritorsioni da parte degli aggressori, i quali avrebbero tentato di rintracciarlo recandosi presso la sua abitazione. Venuto a conoscenza, tramite il figlio, delle ricerche condotte dalle autorità durante la sua assenza, egli avrebbe deciso di fuggire, trasferendosi a Conakry, dove avrebbe ricevuto cure mediche presso una struttura ospedaliera. Durante la sua permanenza nella capitale, la sua residenza sarebbe stata inoltre oggetto di un'incursione da parte di ignoti, mediante un lancio di pietre. Temendo ulteriori ritorsioni che potessero compromettere la sua incolumità, l'11 aprile 2023 sarebbe quindi espatriato (cfr. atto SEM n. [...]-31/21). A.c L'interessato ha presentato i seguenti mezzi di prova:
- Copia delle tessere di membro del partito RPG (mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1);
- Fotografia che ritrae l'interessato durante le elezioni (n. 2);
- Due documenti medici prodotti in Svizzera (n. 3). A.d Il 1° luglio 2024, l'autorità inferiore ha assegnato la domanda d'asilo alla procedura ampliata. B. Con decisione del 3 settembre 2024, notificata il 5 settembre successivo, la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, incaricandone l'esecuzione al Canton B._______. C. C.a Con ricorso del 3 ottobre 2024, l'insorgente avversa la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito; il Tribunale o TAF) concludendo all'annullamento della stessa, al riconoscimento della sua qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo. In subordine, postula l'ammissione provvisoria in Svizzera oppure la restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione. Sul piano procedurale, chiede di poter attendere in Svizzera l'esito della procedura d'asilo, nonché di beneficiare dell'assistenza giudiziaria - nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo - come pure del gratuito patrocinio, con protesta di tasse e spese. Al gravame, quali nuovi mezzi di prova, sono stati accluse alcune fotografie senza alcuna indicazione sul loro contenuto. C.b Il 6 febbraio 2025, il patrocinatore del ricorrente ha presentato un complemento al ricorso, allegandovi un nuovo certificato medico del 24 gennaio 2025 (atto TAF n. 4). C.c Con decisione incidentale del 27 febbraio 2025, il giudice istruttore ha stabilito l'italiano come lingua della procedura e respinto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, invitando il ricorrente a versare, entro il 17 marzo 2025, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali, il quale è stato tempestivamente corrisposto. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. 1.3 Nello specifico, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. Con il ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 3. 3.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). 3.2 Giusta l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). In particolare, sono inverosimili le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La giurisprudenza e la dottrina riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: quest'ultime devono essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1). 4. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ritiene che i motivi d'asilo addotti dall'interessato non siano verosimili, in quanto le allegazioni risulterebbero contraddittorie, lacunose e formulate in modo stereotipato, tanto da compromettere la coerenza complessiva del racconto. In particolare, le circostanze riferite in merito agli arresti, ai maltrattamenti e alle presunte minacce da parte delle autorità sarebbero scarsamente circostanziate, prive di riferimenti precisi e connotate da elementi incompatibili tra loro, in particolare per quanto concerne la cronologia degli eventi e la natura del coinvolgimento politico dichiarato. Inoltre, non sarebbe comprovato alcun intervento mirato per mano degli agenti durante la manifestazione del (...) 2024 (recte 2023), né emergerebbero indicazioni concrete di un interesse particolare da parte dello Stato nei confronti del ricorrente. I presunti episodi di violenza successivi ai presunti arresti subiti risulterebbero parimenti generici e privi di riscontri oggettivi. Pure le attività politiche addotte sarebbero state esposte in modo vago, senza delineare un profilo d'impegno politico tale da esporlo ad un concreto rischio di persecuzione mirata. Infine, i mezzi di prova versati agli atti non sarebbero idonei a comprovare le persecuzioni addotte, né a sanare le incongruenze narrative (cfr. decisione avversata, pagg. 5-9). 4.2 Censurando la violazione del diritto federale, il ricorrente ritiene sostanzialmente che le sue allegazioni siano coerenti, dettagliate e idonee a riflettere esperienze personali direttamente vissute. Le incongruenze narrative rilevate dalla SEM non riguarderebbero elementi centrali del suo racconto e, nel complesso, le sue affermazioni soddisferebbero i criteri di verosimiglianza (art. 7 LAsi). Egli contesta poi la valutazione secondo cui la sua detenzione non sarebbe riconducibile a motivi politici, sottolineando che l'accusa di disturbo all'ordine pubblico costituirebbe solo un pretesto frequentemente utilizzato per reprimere i membri del movimento dell'opposizione (FNDC). Afferma, inoltre, di aver chiaramente indicato che le persecuzioni addotte sarebbero riconducibili alla partecipazione a due specifiche manifestazioni, nonché al suo ruolo di "mobilizzatore" all'interno del partito, funzione che implicava responsabilità concrete nella diffusione di informazioni sensibili. Infine, ritiene che la SEM abbia trascurato sia il contesto politico generale in Guinea, sia gli elementi specifici del suo caso personale, in particolare le circostanze del suo sequestro nel 2023 nonché dei maltrattamenti subiti. Anche in presenza di lacune secondarie, l'insieme delle allegazioni risulterebbe quindi sufficientemente coerente per ammettere un timore fondato di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. ricorso, pagg. 5-12). Egli solleva infine il rischio concreto di persecuzioni in ragione del suo impegno politico anche in Svizzera, dove continuerebbe a mobilitare la diaspora guineana, temendo di essere già noto ai servizi segreti guineani attivi anche sul territorio elvetico. 4.3 4.3.1 A fronte di un'attenta valutazione degli atti di causa, il Tribunale giudica che l'autorità inferiore ha correttamente concluso per l'inverosimiglianza delle affermazioni in relazione agli arresti, alla sua attività politica in seno al FNDC, nonché alle persecuzioni che sarebbero occorse dopo la sua liberazione nel 2023. 4.3.2 Per quanto riguarda la detenzione che sarebbe avvenuta nel 2021 per un periodo di tre mesi, il ricorrente ha inizialmente evitato di fornire una risposta chiara sulle ragioni della stessa - limitandosi a riferimenti generici ai mandati del presidente Alpha Condé (cfr. atto SEM n. 31/21 D44-49) - per poi affermare di essere stato accusato di "disturbo dell'ordine pubblico" a causa della sua partecipazione al movimento contro il terzo mandato presidenziale (idem D50), per il quale si occupava di trasmettere via SMS ad altri membri le informazioni circa gli eventi organizzati dal partito (idem D58-60). Tuttavia, questa affermazione si rivela inconciliabile - sotto il profilo temporale - con altre dichiarazioni in cui sostiene di aver aderito al FNDC solo dal 2022 (idem D42: "[Da quando a quando lei apparteneva al partito FNDC?] DaI 2022 al 2023."). Una persecuzione politica già nel 2021 per attività legate a tale movimento risulta, quindi, ragionevolmente implausibile. Parimenti, le circostanze dell'arresto sono state descritte in modo vago, privo di elementi concreti o dettagli specifici adatti a rendere verosimile un'esperienza personale effettivamente vissuta. Alla domanda esplicita, posta verso la fine dell'audizione, volta a chiarire le circostanze del fermo, l'interessato si è limitato a rilasciare una dichiarazione generica e confusa sulle persecuzioni subite dalle persone appartenenti all'opposizione (idem D195: "[Spieghi le circostanze dell'arresto] Non so ma la gente che mi ha preso con i propositi che aveva, diceva che volevo oppormi al partito al potere, che ero lì per mobilitare i giovani e che se non era per un amico non sarei potuto tornare a casa. Da Iì ho capito che era per colpa della manifestazione che avevamo organizzato e che ero stato preso"). L'inverosimiglianza di una concreta persecuzione politica risulta ulteriormente confermata dal fatto che l'interessato non è mai stato oggetto di alcun procedimento giudiziario e neppure sottoposto ad una condanna specifica (idem D190-192). Del resto, egli avrebbe ottenuto il rilascio dal carcere di C._______ mediante un "documento in cui era scritto che potev[a] andare a curar[si]" (idem D200). Infine, la tesi ricorsuale secondo cui l'insorgente apparterrebbe all'etnia minoritaria Guerzé e che, pertanto, sarebbe stato perseguitato, risulta manifestamente pretestuosa, nella misura in cui non è mai stata sollevata dinanzi alla SEM, né risulta suffragata da alcun elemento probatorio (cfr. ricorso, pag. 8). 4.3.3 Dagli atti non emergono, inoltre, elementi idonei a dimostrare un concreto e specifico interesse delle autorità guineane nei confronti dell'insorgente in relazione alla manifestazione del (...) 2023. L'interessato ha affermato che tale evento ha coinvolto circa 700 partecipanti (cfr. atto SEM n. 31/21 D100) e che le forze dell'ordine si sono limitate a disperdere i presenti con l'uso di gas lacrimogeni, senza che si siano verificati arresti immediati (idem D96-98 e D103). In tale contesto, appare difficilmente plausibile che, tra centinaia di manifestanti, proprio l'insorgente sia stato arbitrariamente arrestato il giorno seguente, in assenza di ulteriori elementi che attestino un suo ruolo prominente a livello politico. Egli non ha poi fornito una descrizione circostanziata del luogo in cui sostiene di essere stato trattenuto per due giorni (idem D35), limitandosi a riferire che "non vedev[a], non potev[a] dire che era tale posto perché era buio e non si riusciva a identificare le persone" (idem D108). Tali dichiarazioni, di carattere generico e privo di contenuto verificabile, non consentono ragionevolmente di ritenere provata un'esperienza personale di detenzione. Neppure il riferimento ai presunti maltrattamenti subiti (quali percosse, calci ai genitali, coltellata al ventre, spogliazione) è sufficiente a fondare la verosimiglianza del racconto. L'ipotetico movente addotto dall'interessato - ossia di essere stato arrestato perché cristiano, originario della "Guinea forestiera", attivo nella mobilitazione politica del FNDC (idem D113), o addirittura per un semplice intento omicida degli agenti (idem D118) - risulta in contrasto con le circostanze riferite e non trova alcun riscontro oggettivo. Infatti, considerato il lungo lasso di tempo trascorso con i sequestratori, sarebbe ragionevole attendersi ch'egli avesse potuto comprendere con maggiore precisione le motivazioni della sua cattura e descrivere in maniera spontanea e dettagliata il luogo di detenzione. Infine, il collegamento causale tra la manifestazione e l'arresto resta indimostrato. Infatti, non risulta che il ricorrente abbia avuto un ruolo organizzativo di rilievo (cfr. consid. 4.3.4 infra) né che sia entrato in diretto conflitto con le autorità durante l'evento (idem D98-103). Inoltre, l'ipotesi secondo cui sarebbe stato arrestato per il solo fatto di essere già noto alle autorità per la sua precedente detenzione occorsa nel 2021 risulta priva di coerenza logica. Se le autorità avessero effettivamente nutrito un interesse attuale e concreto nei suoi confronti, esse avrebbero potuto agire prima del (...) 2023, soprattutto considerando che, secondo quanto riferito, la sua attività quale organizzatore politico era già nota da tempo. L'assenza di provvedimenti o intimidazioni diretti nei suoi confronti, nonostante in quel periodo le autorità avrebbero ostacolato a più riprese le attività del FNDC (idem D84-94), depone contro l'esistenza di una volontà persecutoria contro il ricorrente da parte dello Stato proprio in quell'occasione. L'insieme di queste circostanze rende incoerente la narrazione proposta. 4.3.4 In ultima analisi, le presunte attività politiche svolte all'interno del FNDC risultano delineate in modo lacunoso e privo di concretezza, tanto da non poter essere considerate attendibili. L'interessato ha affermato di aver avuto il compito di "mobilitare la gente" e di organizzare attività per conto del movimento (cfr. atto SEM n. 31/21 D57). Alla domanda su cosa consistessero esattamente le sue attività, egli si è limitato a definirsi "mobilitatore" (idem D56) senza, tuttavia, mai descrivere in modo concreto e dettagliato il contenuto di tale funzione. Interrogato su come organizzasse le attività, ha risposto che, una volta fissata una data e individuata una struttura, "si dava un'informazione", specificando poi di aver informato i giovani tramite SMS (idem D58). Tale narrazione, oltre ad apparire estremamente vaga, è priva di coerenza interna. In un primo momento, infatti, l'insorgente ha indicato che inviava gli SMS in qualità di presidente dei "taxi-men forestieri" nonché tramite una rete di giovani della chiesa che gestiva (idem D59), ma successivamente ha menzionato un gruppo denominato ADJEF che avrebbe avuto un proprio numero di telefono, senza specificare se si trattasse di un'utenza condivisa o personale (idem D60-64). Alla richiesta di spiegare concretamente il funzionamento di questo canale informativo, egli ha fornito risposte confuse e contraddittorie, affermando da un lato che usava la SIM per informare fino a 500 persone (idem D75-D76), ma dall'altro che queste stesse persone partecipavano già alle riunioni e quindi disponevano delle medesime informazioni trasmesse per messaggio (idem D77), rendendo il suo ruolo sostanzialmente ridondante e poco plausibile. È infatti ragionevole ritenere che, se avesse realmente svolto un ruolo attivo di mobilitazione all'interno del partito, avrebbe potuto e dovuto fornire spontaneamente dei precisi contesti temporali e logistici delle sue attività e, in particolare, sufficienti esempi a dimostrazione di un coinvolgimento effettivo. Un'attività politica che il ricorrente stesso ritiene sufficiente a giustificare due arresti da parte delle autorità, rispettivamente un rischio di persecuzione, non può essere descritta in termini così generici e indistinti, senza che ciò implichi dubbi sostanziali sulla veridicità dei fatti narrati. Infine, l'interessato non ha indicato alcuna responsabilità o funzione di rilievo ricoperta all'interno del movimento, né ha fornito dettagli sulle strategie adottate, sui contenuti promossi o sull'impatto effettivo del suo presunto impegno. Inoltre, ha riferito che le riunioni del gruppo sarebbero state regolarmente ostacolate dalle forze dell'ordine mediante minacce (idem D89-91), ma non ha riportato alcun episodio concreto in cui sarebbe stato personalmente preso di mira o soggetto a intimidazioni (idem D92). L'attività politica descritta si colloca quindi su un piano meramente assertivo. 4.3.5 Per il resto, gli episodi che l'insorgente colloca dopo il presunto rilascio nel 2023 - in particolare la visita di sconosciuti presso la sua abitazione a D._______ nonché il lancio di sassi contro la sua residenza a Conakry - devono essere ritenuti inverosimili, nella misura in cui non sono stati documentati con alcun mezzo di prova e risultano riferiti unicamente da terze persone, ossia dal figlio e dal fratello (cfr. atto SEM n. 31/21 D35, D123, D138 e D142; decisione impugnata, pag. 7). Secondo consolidata giurisprudenza, le circostanze apprese esclusivamente da terzi non sono idonee a fondare un timore individuale e attuale di persecuzione rilevante per l'asilo (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-7333/2024 del 9 dicembre 2024 consid. 7.2; D-4874/2022 del 24 ottobre 2023 consid. 6.2.1; E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7). 4.3.6 Anche i mezzi di prova versati agli atti non sono idonei a comprovare i motivi d'asilo addotti. In particolare, la copia della tessera di appartenenza al RPG non consente di desumere alcuna persecuzione connessa a tale affiliazione, posto comunque che i pregiudizi addotti sarebbero esclusivamente riconducibili alle presunte attività nel FNDC. Il ricorrente stesso ha affermato di non aver subìto alcun torto durante il periodo in cui militava nel partito di governo, aggiungendo che «i problemi iniziano quando ti opponi a loro» (cfr. atto SEM n. 31/21 D53). Inoltre, la fotografia che lo ritrarrebbe nel ruolo di operatore elettorale nel 2019 (mdp nr. 2) risale ad un periodo in cui egli si dichiarava ancora membro del RPG (cfr. atto SEM n. 31/21 D40) e, pertanto, non è idonea a sostenere l'esistenza di pregiudizi connessi alla sua presunta opposizione alla presidenza. Gli allegati al ricorso coincidono poi, per la quasi totalità, con la documentazione già presentata dinanzi alla SEM, ad eccezione di alcune fotografie che non comprovano le persecuzioni addotte. 4.4 Nel complesso, le allegazioni del ricorrente presentano quindi diverse incongruenze logiche, non risultano plausibili e sono prive di sufficienti dettagli, sollevando seri dubbi sulla verosimiglianza degli eventi narrati. 4.5 Infine, le affermazioni secondo cui l'insorgente sarebbe politicamente attivo anche in Svizzera, mobilitando la diaspora guineana, e sarebbe già oggetto d'interesse da parte dei servizi segreti guineani - aspetti mai avanzati dinanzi alla SEM - sono pretestuose, in quanto prive di riscontri probatori e non idonee a individuare una persecuzione, anche in relazione a possibili motivi soggettivi insorti dopo la fuga (art. 54 LAsi). 4.6 Alla luce di quanto sopra esposto, è pertanto a giusto titolo che la SEM ha negato al ricorrente il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo. 5. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non soddisfa le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (cfr. artt. 14 cpv. 1-2 e 44 LAsi cum art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è quindi tenuto a confermarlo. 6. 6.1 L'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Se una di queste condizioni non è adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 6.2 Su questo punto, la SEM ritiene sostanzialmente che, alla luce della sua giovane età, dell'assenza di gravi problemi di salute, della sua esperienza professionale e della rete familiare in patria, non sussistano ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (cfr. decisione avversata, pagg. 9-10). Quest'ultimo sostiene, tuttavia, che un rinvio in Guinea non sarebbe ragionevolmente ammissibile né esigibile, sia perché vi sussisterebbe un rischio concreto di subire trattamenti inumani o degradanti, sia in ragione del suo fragile stato valetudinario. 6.3 6.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 6.3.2 A tale proposito, il ricorrente non può - per i motivi già enucleati - prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi). Non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Anche l'attuale situazione dei diritti umani nel Paese d'origine non risulta ostativo al suo rimpatrio (cfr. ex pluris sentenza del TAF E-5329/2020 del 7 ottobre 2024 consid. 8.1). 6.3.3 L'esecuzione dell'allontanamento è pertanto ammissibile. 6.4 6.4.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero alle persone straniere che non dispongono della qualità di rifugiate poiché non personalmente perseguitate, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché non potrebbero più ricevere le cure necessarie o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e, pertanto, esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3). Se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3). 6.4.2 Nonostante la sua instabilità politica, la Guinea non versa attualmente in una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata tale da ammettere - in modo automatico e indipendentemente dalle circostanze del caso concreto - l'esistenza di un pericolo concreto ai sensi della succitata disposizione (cfr. sentenze del TAF E-4621/2024 del 30 maggio 2025 pag. 10; E-5329/2020 del 7 ottobre 2024 consid. 8.2.1; E-2900/2023 del 7 dicembre 2023 pag. 6). 6.4.3 Il Tribunale osserva inoltre che, secondo l'ultimo rapporto medico agli atti, il ricorrente è affetto da un disturbo da stress post-traumatico (ICD-10 F43.1) e da un episodio depressivo di grado moderato (ICD-10 F32.1), a fronte dei quali viene suggerito un trattamento farmaceutico non meglio specificato ("Eine medikamenöse Behandlung ist unbedigt zu empflehlen."), nonché dei trattamenti psicoterapeutici ("Zudem machen wir parallel eine kognitiv verhaltenstherapeutische Behandlung. [...] Leider fehlen die Ressourcen unsererseits und die Offenheit patientenseits, so eine Therapie anbieten"; cfr. atto TAF n. 4, rapporto medico del 24 gennaio 2025 pag. 3). In precedenza, i medici avevano parimenti suggerito un approccio psicoterapeutico in combinazione con l'assunzione di quetiapina per sostenerlo contro i dichiarati problemi del sonno (cfr. mdp SEM n. 3). Ciò posto, alla luce della giurisprudenza succitata (cfr. consid. 6.4.1 supra), va concluso che tali problemi di salute non costituiscono degli elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento. Infatti, non è ravvisabile un pericolo concreto che, in caso di rimpatrio, l'interessato non potrà accedere alle cure mediche necessarie, esponendosi così a condizioni d'indigenza estrema, fame oppure ad un grave peggioramento del suo stato di salute. Del resto, neppure i medici curanti hanno indicato un rischio di peggioramento immediato dello stato valetudinario, rilevando che il sistema sanitario guineano non è loro noto. Quanto agli effetti psicologici di un eventuale rimpatrio, è stato inoltre ipotizzato un possibile peggioramento del quadro depressivo, senza però poterne valutare la portata né affermare l'esistenza di un rischio concreto per la salute del paziente (cfr. atto TAF n. 4). 6.4.4 Inoltre, come già argomentato dalla SEM, la Guinea dispone di strutture sanitarie in grado di fornire delle cure mediche essenziali (sulla nozione di quest'ultime, cfr. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pagg. 81-87), comprese quelle di natura psichiatrica, in particolare a E._______ - località posta nella regione di provenienza dell'insorgente (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-1760/2022 del 2 luglio 2025 consid. 6.4; D-2929/2021 del 13 settembre 2021 consid. 3.5.4; E-689/2019 del 20 novembre 2020 consid. 6.3.2.2; E-2710/2018 del 4 dicembre 2019 consid. 6.4.3). La circostanza per cui il sistema sanitario pubblico presenti alcune carenze in termini di capacità e infrastrutture, e sia nel contempo verosimile che l'assistenza sanitaria disponibile non corrisponda agli standard medici svizzeri, non basta di per sé a configurare un ostacolo al rinvio ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI. Nel caso concreto, infatti, nulla indica che l'interessato non potrà accedere alle cure essenziali richieste dal suo stato di salute. Le sue affezioni potranno essere segnatamente curate presso il CHU Donka, il quale dispone anche di un servizio psichiatrico (cfr. sito web dell'istituto, https://hndonka.com/servicemedicohospitalisation/, consultato il 6 ottobre 2025; cfr. sentenza E-1760/2022 consid. 6.4 con riferimenti). Ad ogni buon conto, egli potrà costituirsi una riserva di medicamenti in Svizzera prima della sua partenza e, se necessario, presentare alla SEM una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi cum art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), in vista di ottenere una presa a carico delle cure mediche indispensabili per un periodo di tempo adeguato. 6.4.5 Per il resto, l'insorgente è giovane e dispone di una valida esperienza professionale, attraverso la quale ha già garantito in suo sostentamento in patria (cfr. atto SEM n. 31/21 D171-178). In Guinea può inoltre contare su una solida rete familiare e sociale, in particolare il padre, i fratelli e persino suo figlio, con i quali nutre buoni rapporti (idem D156-169). Non è quindi verosimile ch'egli riscontrerà difficoltà eccessive nell'ambito della sua reintegrazione lavorativa e sociale. 6.4.6 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento è da ritenersi ragionevolmente esigibile. 6.5 Infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). 7. In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è poi incorsa in un abuso del potere d'apprezzamento in relazione alla misura dell'allontanamento. Il ricorso va quindi respinto. 8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le stesse vengono prelevate dall'anticipo spese versato al Tribunale il 17 marzo 2025. 9. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale importo è prelevato dall'anticipo spese versato al Tribunale il 17 marzo 2025.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: