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D-456/2021

D-456/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2023-10-31 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. A.a L’interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) maggio 2020. A.b Il (…) maggio 2020 si è tenuto con il medesimo il verbale di rileva- mento dei suoi dati personali, allorché invece in data (…) maggio 2020 il richiedente è stato sentito in un colloquio Dublino. Nel corso dei medesimi egli ha segnatamente dichiarato, di avere avuto quale ultimo indirizzo e domicilio ufficiale nel Paese d’origine, il villaggio di B._______, sito nel di- stretto di C._______, nella provincia di D._______. Egli sarebbe espatriato dall’Afghanistan nel (…) o nel (…) del (…), entrando in Europa attraverso la E._______ all’inizio del (…), rispettivamente circa nel mese di (…) del (…), dove avrebbe depositato una domanda d’asilo il (…), non avendo tut- tavia ricevuto alcuna decisione in merito. A seguito di ricerche intraprese dalla SEM presso le autorità (…), con scritto del 5 giugno 2020, l’autorità inferiore ha comunicato all’interessato che la sua domanda d’asilo sarebbe stata esaminata in Svizzera, e che la procedura Dublino sarebbe di conse- guenza stata conclusa. A.c Il (…) giugno 2020 con il richiedente si è svolta un’audizione portante in particolare sui suoi motivi d’asilo (di seguito denominata: A1). In tale contesto egli ha segnatamente dichiarato come dal (…) dell’anno (…) (secondo il calendario persiano, ovvero equivalente al mese di […] nel calendario gregoriano) sino al (…) dell’anno (…) (secondo il calendario persiano; […] nel calendario gregoriano), egli avrebbe studiato presso la scuola militare (…) a F._______, dapprima effettuando (…) nell’(…) poi sa- rebbe entrato all’(…). Non avrebbe avuto alcun grado militare. Il (…) il pa- dre, che sarebbe stato (…), che (…), sarebbe stato ucciso dai talebani. Egli avrebbe appreso il decesso del genitore tramite una chiamata telefonica da parte dello zio (…). Nel (…) dell’anno (…) (secondo il calendario per- siano; equivalente al […]), presso il suo domicilio familiare sarebbe stata recapitata una lettera di minaccia nei suoi confronti da parte dei talebani. Lui avrebbe appreso di tale evento dal fratello minore, che lo avrebbe con- tattato telefonicamente ed in seguito, su sua richiesta, gli avrebbe inviato la fotografia della lettera ricevuta. Il richiedente avrebbe denunciato la rice- zione dello scritto dei talebani ai servizi di sicurezza dell’(…). Tuttavia, gli sarebbe stato risposto che non potevano assicurare la sua protezione. Te- mendo di essere ucciso dai talebani come il padre, anche a causa della sua appartenenza all’esercito ed alla sua etnia hazara e fede sciita, egli

D-456/2021 Pagina 3 avrebbe deciso di lasciare l’Afghanistan, espatriando verso il G._______. Altresì egli ha sostenuto che nella loro zona essi sarebbero sempre stati sotto attacco da parte dei kuchi e dei talebani, e questi ultimi sarebbero sempre stati attorno al suo villaggio, entrando e uscendo dal medesimo a loro piacimento ed una volta avrebbero pure preso in mano l’intero di- stretto. A supporto dei suoi asserti, egli ha depositato in copia: la fotografia della sua taskara (cfr. atti della SEM, mezzo di prova [di seguito: MdP] n. 10); dodici fotografie che lo ritrarrebbero durante gli anni di scuola ed all’(…) (cfr. MdP n. 1); la carta bancaria dell’esercito (cfr. MdP n. 2); la tessera d’identità della scuola militare (cfr. MdP n. 3); la tessera d’identità dell’(…) (cfr. MdP n. 4); un attestato sportivo (cfr. MdP n. 5); la lettera dei talebani (cfr. MdP n. 6); il diploma della scuola militare (cfr. MdP n. 7); il certificato della (…) (cfr. MdP n. 8); un’attestazione sportiva (cfr. MdP n. 9). A.d Con decisione del 3 luglio 2020, l’autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato, ha respinto la sua domanda d’asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, tuttavia concedendo- gli l’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontana- mento. A.e Contro il succitato provvedimento, l’interessato ha introdotto, in data 20 luglio 2020, un ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito il Tribunale). Con il medesimo, il ricorrente ha in particolare prodotto in origi- nale, alcuni documenti già versati in copia agli atti della SEM (cfr. supra lett. A.c; e meglio i MdP n. 2-4, n. 6, n. 7, n. 8 e n. 10). Il Tribunale, con sentenza D-3700/2020 dell’11 agosto 2020, ha accolto il gravame, nel senso che la decisione impugnata è stata annullata e la causa è stata rin- viata alla SEM per completamento dell’istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. B. A seguito della succitata sentenza, l’autorità inferiore ha assegnato il caso alla procedura ampliata con decisione del 24 agosto 2020 ed il (…) dicem- bre 2020 ha tenuto un’audizione integrativa con l’interessato riguardante i suoi motivi d’asilo (di seguito denominata: A2). C. Con decisione del 5 gennaio 2021, l’autorità inferiore ha nuovamente ne- gato la qualità di rifugiato al richiedente, nonché respinto la sua domanda d’asilo. Ha altresì pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera,

D-456/2021 Pagina 4 concedendogli tuttavia l’ammissione provvisoria, in quanto l’esecuzione della predetta misura non sarebbe attualmente ragionevolmente esigibile. Senza mettere in discussione la frequentazione della scuola militare in Afghanistan da parte dell’interessato, l’autorità inferiore ha dapprima con- siderato che le sue allegazioni circa il proprio timore legato al ruolo ed alla morte del padre risulterebbero inverosimili, in quanto le stesse sarebbero generiche, vaghe ed a tratti anche contraddittorie. Il MdP n. 8, non sarebbe in tale contesto ed in una valutazione globale degli elementi presentati, atto a cambiare tale valutazione. L’autorità inferiore, alla luce di ciò, nutrirebbe anche fondati dubbi sul fatto che il padre sia mai stato in qualche modo (…). Altresì, non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza, neppure gli asserti del richiedente in relazione al suo timore legato al fatto del rice- vimento della lettera di minaccia da parte dei talebani, in quanto risultereb- bero nell’insieme fumosi, stereotipati ed a tratti contraddittori ed illogici. Con riferimento al MdP n. 6, la SEM ha concluso che il richiedente non avrebbe spiegato in modo convincente come ne sarebbe venuto in pos- sesso, presentando delle allegazioni incongruenti; inoltre si tratterebbe di una copia indirizzata a lui e non del documento originale così come da egli dichiarato. Da ultimo, tali lettere di minaccia da parte dei talebani, come pure già constatato dal Tribunale, risulterebbero avere un valore probatorio molto limitato, anche se presentate in originale. Proseguendo nell’analisi, la SEM ha considerato che il ricorrente, quale ex studente militare a F._______, non avrebbe un timore fondato, dal profilo oggettivo, di essere sottoposto, a persecuzioni concrete e dirette contro la sua persona con grande probabilità ed in un prossimo futuro. Per quanto riguarda infine i suoi asserti circa il fatto di essere sempre stati attaccati e disturbati dai kuchi e dai talebani, come pure discriminati, l’autorità inferiore ha rilevato che una persecuzione collettiva degli hazara non sussisterebbe in Afgha- nistan ed inoltre ad egli in tale contesto non sarebbe mai accaduto nulla di concreto. D. Tramite il ricorso del 2 febbraio 2021 (cfr. risultanze processuali), l’insor- gente ha impugnato la suddetta decisione al Tribunale, chiedendo a titolo principale l’annullamento della predetta nei punti del dispositivo da 1 a 3, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. A titolo eventuale, ha concluso alla restituzione degli atti alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni ed un complemento istruttorio. Ha altresì presen- tato istanza d’assistenza giudiziaria totale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché di

D-456/2021 Pagina 5 gratuito patrocinio, con la nomina di Patrizia Testori quale patrocinatrice d’ufficio. Nel suo gravame, il ricorrente ha innanzitutto ritenuto come l’autorità infe- riore abbia tenuto conto nella sua decisione soltanto degli elementi a sfa- vore per esprimersi sulla verosimiglianza delle sue allegazioni, non proce- dendo quindi ad una valutazione generale, prendendo in considerazione anche gli elementi a favore. A mente sua, invece, le sue dichiarazioni sa- rebbero sostanziate, dettagliate, precise e concrete – anche confermate dai mezzi di prova da lui presentati – e non sussisterebbero nelle mede- sime delle incoerenze che non possano essere giustificate dalla differenza di lunghezza delle due audizioni e da problematiche dovute alla traduzione. Peraltro le medesime sarebbero plausibili con riferimento alle informazioni disponibili e conosciute sull’Afghanistan ed il ricorrente apparirebbe in ge- nerale una persona credibile. Segnatamente, se la lettera dei talebani fosse stata ritenuta dalla SEM un falso materiale, l’insorgente ha chiesto che vengano indicati gli elementi che apparirebbero viziati, così da rispet- tare il diritto delle parti al contraddittorio, nonché in caso di dubbio sull’au- tenticità del mezzo di prova presentato, che esso sia sottoposto a perizia da parte dell’autorità inferiore. Proseguendo nell’analisi, riferendosi alla giurisprudenza resa dal Tribunale in merito alle categorie di persone che hanno un profilo di rischio specifico in Afghanistan, egli ha sostenuto di averne uno elevato pure lui. Ciò in quanto (…) di un (…) in Afghanistan, che avvalorerebbe ancor più la verosimiglianza delle persecuzioni dei tale- bani nei suoi confronti e la ricezione della lettera di minaccia da parte dei medesimi. Ha quindi formulato l’ipotesi che già di per sé il fatto di essere stato studente dell’(…), riconosciuta (…), costituirebbe un motivo suffi- ciente per il riconoscimento di persecuzioni rilevanti in materia d’asilo. Egli ha quindi ritenuto che delle ricerche più approfondite in merito da parte della SEM, sarebbero state opportune, per valutare il suo profilo di rischio. Inoltre, sia la funzione sia la visibilità del padre nella sua (…), accrescereb- bero ancora di più il suo profilo di rischio. Invero, al suo proprio già alto profilo di rischio, andrebbe aggiunto quale rischio supplementare quello di una persecuzione riflessa a causa del ruolo svolto dal padre del ricorrente nella (…). Al ricorso è stata annessa quale nuova documentazione ed in copia: il de- scrittivo delle attività svolte per la pratica dalla rappresentante legale; un articolo tratto da (…) in inglese intitolato: “(…)”; un articolo del (…) in lingua inglese intitolato: “(…)”; un articolo dell’(…), in lingua inglese, dal titolo: “(…)”; un articolo del (…) del (…), in inglese, intitolato: “(…)”; un articolo

D-456/2021 Pagina 6 dell’(…), in inglese, dal titolo: “(…)”; l’attestato d’indigenza dell’insorgente del 22 gennaio 2021. E. Con decisione incidentale del 16 febbraio 2021, il Tribunale ha respinto l’istanza d’assistenza giudiziaria totale, chiedendo parimenti al ricorrente il versamento, entro il 3 marzo 2021, di un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presumibili spese processuali. Il medesimo anticipo è stato corrispo- sto tempestivamente dall’insorgente in data 22 febbraio 2021 (cfr. risul- tanze processuali). F. Il Tribunale ha quindi, con ordinanza del 28 aprile 2022, invitato la SEM a presentare una risposta al ricorso entro il 13 maggio 2022. Con risposta datata 13 maggio 2022 l’autorità inferiore ha proposto il respingimento del ricorso. Innanzitutto, nelle sue osservazioni responsive, l’autorità resistente ha confermato il suo giudizio sull’inverosimiglianza delle allegazioni dell’in- sorgente, malgrado le argomentazioni contrarie esposte nel ricorso. Ha poi esaminato se, a seguito dell’ascesa al potere dei talebani, la situazione di pericolo dell’insorgente si sia aggravata a tal punto da poter ora ammettere, a differenza di quanto ritenuto nella decisione avversata, un timore fondato di persecuzione pertinente ai sensi dell’asilo. Tale analisi l’ha portata a ne- gare lo stesso dal profilo oggettivo, in quanto il profilo di rischio dell’insor- gente non presenterebbe alcun elemento aggravante, per l’unica caratteri- stica di semplice studente (…), vista l’inverosimiglianza delle persecuzioni da lui subite da parte dei talebani. Inoltre, non vi sarebbe alcuna persecu- zione collettiva degli hazara, sia per la loro etnia sia per la loro fede sciita, in Afghanistan. Infine, data l’inverosimiglianza del ruolo del padre e le cir- costanze del decesso di quest’ultimo, non sussisterebbero agli atti elementi che possano configurare un rischio sufficientemente fondato di persecu- zione riflessa per il ricorrente. G. Il 20 giugno 2023, l’insorgente ha avuto modo di presentare la sua replica. Nella medesima egli sottolinea la verosimiglianza dei suoi asserti, che sa- rebbero pure sostenuti dai mezzi di prova da lui presentati in originale, spe- cialmente per quanto attinenti alla morte del padre ed alla lettera dei tale- bani ricevuta. In merito a questi ultimi documenti originali annessi al ricorso, l’autorità inferiore avrebbe violato il diritto, in quanto essa avrebbe ritenuto presuntivamente falsi i mezzi di prova suddetti, senza tuttavia far svolgere una perizia degli stessi e senza indicare gli elementi che farebbero presup- porre una falsificazione materiale. Inoltre, la SEM non avrebbe tenuto conto

D-456/2021 Pagina 7 nel giudizio espresso d’inverosimiglianza, della giovane età dell’insorgente all’epoca e del fatto che in Afghanistan i figli di giovane età e le donne non sarebbero ammessi alla condivisione delle informazioni, per quanto con- cernente il ruolo svolto dal padre. L’autorità resistente avrebbe poi, a torto, negato un profilo di rischio elevato al ricorrente, anche sulla scorta della giurisprudenza resa dal Tribunale in merito. In particolare, la SEM sarebbe venuta meno al suo obbligo di ricercare tutti gli elementi e le prove che possano essere utili per giudicare il caso, parendo segnatamente non es- sersi documentata sull’importanza dell’(…) frequentata dall’insorgente, e ciò in quanto non si sarebbe espressa sui numerosi link ed articoli citati nel ricorso, che documenterebbero l’importanza di tale (…). H. Con duplica del 13 luglio 2023, l’autorità inferiore ha informato il Tribunale di voler mantenere le sue motivazioni e conclusioni già precedentemente esposte. In particolare, il ricorrente non avrebbe fornito alcun elemento concreto per supportare la tesi che la SEM non avrebbe motivato a suffi- cienza il suo giudizio circa l’inverosimiglianza dei suoi asserti, esprimendo invero sul punto soltanto una diversa opinione. Inoltre, riguardo alla pre- sunta esigenza avanzata dal ricorrente che la SEM avrebbe dovuto sotto- porre i mezzi di prova ad una perizia, prima di statuire sull’inverosimiglianza dei suoi asserti, ha rammentato che anche in precedenti cause il Tribunale abbia statuito come le lettere minatore, anche se presentate in originale, non abbiano alcun valore probatorio, in quanto possono essere facilmente falsificate. I. Per il tramite della triplica del 31 luglio 2023, il ricorrente ha potuto presen- tare le sue osservazioni in merito. Nella medesima egli ha ritenuto come nelle sentenze del Tribunale citate dall’autorità inferiore nella sua duplica, il Tribunale non si sia basato esclusivamente sullo scarso o nullo valore probatorio delle lettere minatorie per pronunciarsi sul giudizio d’inverosimi- glianza dei ricorrenti in oggetto, bensì analizzando in modo globale anche gli altri elementi presenti nelle fattispecie. Spetterà quindi al Tribunale, an- che nella presente disamina, effettuare una valutazione complessiva di tutte le allegazioni e di tutti i mezzi di prova prodotti dal ricorrente. Segna- tamente, l’insorgente presenterebbe due motivi particolari che provereb- bero le sue allegazioni di essere oggetto della persecuzione dei talebani, ovvero il fatto di essere figlio di (…), ucciso dai talebani, che (…), nonché (…) nell’(…), che era la (…) in Afghanistan e quasi totalmente (…).

D-456/2021 Pagina 8 Le suddette osservazioni di triplica sono state inoltrate per conoscenza alla SEM dal Tribunale con ordinanza del 2 agosto 2023, nella quale la scri- vente autorità ha pure decretato la conclusione dello scambio di scritti. J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (42 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una de- cisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento nella decisione avversata del 5 gennaio 2021, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la deci- sione riguardante il rifiuto del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell’asilo, nonché dell’allontanamento dell’insorgente (cfr. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrech- tspflege des Bundes, 3a ed. 2013, pag. 298).

E. 4.1 Nel suo ricorso, e nelle sue memorie successive, l’insorgente rimpro- vera all’autorità resistente in particolare che per l’esame della

D-456/2021 Pagina 9 verosimiglianza abbia tenuto conto soltanto degli elementi a sfavore, non procedendo invece ad una valutazione generale, considerando anche gli elementi a favore della credibilità dei suoi asserti. La SEM non avrebbe altresì esaminato a sufficienza alcuni dei mezzi di prova prodotti in originale ed avrebbe mancato al suo obbligo d’istruzione e di motivazione su tale punto. Nella sua replica, egli fa inoltre valere una carenza d’istruzione e di motivazione anche circa l’importanza dell’(…) frequentata dall’insorgente (cfr. replica, pag. 3 segg.). Riguardo poi alcune delle contraddizioni rilevate dall’autorità inferiore nella decisione avversata, il ricorrente solleva che le stesse potrebbero essere state causate dall’erroneità della traduzione da parte dell’interprete presente, in quanto egli avrebbe richiesto durante l’au- dizione integrativa un interprete di etnia hazara onde evitare problemi di comprensione, facendo quindi valere – almeno implicitamente – una viola- zione del suo diritto di essere sentito. È opportuno esaminare tali censure d’ordine formale d’ingresso, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit.; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1 e rif. cit.).

E. 4.2 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente accerta d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all’art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla tratta- zione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comun- que le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’ammi- nistrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l’autorità è convinta siano già stati pro- vati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. KRAUSKOPF/EMMENEGGER/ BABEY, in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Allorquando l’autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di for- marsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sen- tenze del Tribunale D-114/2021 dell’11 maggio 2021 consid. 4.2, D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/ KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022,

n. 3.144, pag. 241).

E. 4.3 Dal canto suo, il diritto di essere sentito, disciplinato dall’art. 29 cpv. 2 Cost. (RS 101) comprende segnatamente il diritto per l’interessato di con- sultare l’incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne

D-456/2021 Pagina 10 l’assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev’es- sere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di met- tere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell’8 novembre 2021 consid. 6.2).

E. 4.4 L’obbligo di motivazione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impu- gnarla, in modo da rendere possibile all’autorità di ricorso, se adita, di eser- citare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronun- ciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempire a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2).

E. 4.5 In materia d’asilo, le audizioni si svolgono se necessario in presenza di un interprete (cfr. art. 29 cpv. 1bis LAsi e art. 19 cpv. 2 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), la SEM non rinunciandovi in pratica che allorché il richie- dente ha una padronanza sufficiente di una lingua ufficiale (cfr. sentenza E-5796/2020 del 27 aprile 2023 consid. 3.1.3).

E. 4.6.1 Ora, concernente l’esame della verosimiglianza, a differenza di quanto sostenuto dall’insorgente nel gravame, occorre constatare come dalla decisione impugnata sia chiaramente evincibile che la SEM si sia espressa sui diversi elementi rilevanti esposti dall’insorgente durante le sue audizioni – anche ed in particolare sui mezzi di prova da lui presentati – valutandoli peraltro globalmente, e prendendo in considerazione per tale esame sia gli indizi a favore sia quelli a sfavore della veridicità dei suoi asserti (cfr. p.to II/1, pag. 4 segg. della decisione avversata). La circostanza che l’autorità precitata abbia ritenuto le allegazioni dell’insorgente

D-456/2021 Pagina 11 inverosimili, non rappresenta in alcun modo una violazione del principio inquisitorio da parte della SEM, ma discende da un apprezzamento di tali dichiarazioni da parte della predetta autorità, quindi da una questione di merito.

E. 4.6.2.1 L’insorgente, ha inoltre rimproverato alla SEM di non aver esami- nato in modo soddisfacente, anche per il tramite di una perizia se non li ritenesse autentici, la dichiarazione resa sul decesso del padre da parte della (…), nonché la lettera dei talebani, depositati dall’insorgente in origi- nale. Inoltre l’autorità inferiore non avrebbe motivato adeguatamente su tale punto la sua decisione ed avrebbe così violato (implicitamente; nel ri- corso egli parla di “diritto delle parti al contraddittorio”; cfr. ricorso, p.to 2, pag. 6) il suo diritto di essere sentito (cfr. ricorso, p.to 2, pag. 6; replica, pag. 2 seg.).

E. 4.6.2.2 Nel provvedimento avversato, l’autorità inferiore ha in realtà proce- duto come disposto dal Tribunale al consid. 10 della sua sentenza D-3700/2020 dell’11 agosto 2020, ovvero analizzando sia la verosimi- glianza delle dichiarazioni dell’insorgente riguardo al ruolo esercitato dal padre ed al decesso di quest’ultimo, sia la verosimiglianza delle sue alle- gazioni in merito al timore legato alla ricezione della lettera di minaccia da parte dei talebani e poiché avrebbe frequentato la scuola e l’(…) (cfr. p.to II/1, pag. 4 segg.). Nella predetta decisione, la SEM ha valutato che alla luce delle importanti inverosimiglianze constatate nella narrazione dell’in- sorgente circa gli elementi succitati ed in una valutazione globale, il mezzo di prova n. 8 (ovvero lo scritto della […], cfr. p.to I/8 della decisione avver- sata), non fosse atto a mutare tale conclusione (cfr. p.to II/1, pag. 6). Al- tresì, il mezzo di prova n. 6, ovvero la lettera dei talebani (cfr. p.to I/8 della decisione impugnata), non è stato ritenuto attendibile dalla SEM, non sol- tanto poiché tale documento avrebbe un valore probatorio molto limitato in quanto facilmente acquistabile, bensì pure poiché ha ritenuto poco plausi- bile che l’insorgente abbia potuto tutto d’un tratto procurarsi l’originale della lettera in questione, viste le sue allegazioni rese in passato in merito, non- ché si tratterebbe di una copia a lui indirizzata e non del documento origi- nale come da lui asserito (cfr. p.to II/1, pag. 7 seg. della decisione avver- sata). Risulta quindi da quanto precede, che l’autorità inferiore non soltanto si sia espressa in modo puntuale su tali mezzi di prova, ma che ne abbia esposto sufficientemente le ragioni per le quali sia giunta, in un apprezza- mento globale degli elementi all’incarto, alla conclusione d’inverosimi- glianza della narrazione dell’insorgente sui punti in questione. Contraria- mente quindi a quanto postulato dal ricorrente nel gravame, la SEM non

D-456/2021 Pagina 12 aveva alcun obbligo di procedere ad un’analisi più dettagliata, né men che meno ad effettuare una perizia (cfr. anche infra consid. 5.2.6), dei mezzi di prova succitati, essendo che la motivazione della SEM in merito si fonda sulle circostanze rilevanti per il suo giudizio come prescritto dalla giurispru- denza, e che il ricorrente ha potuto – dal tenore delle sue argomentazioni ricorsuali – pienamente intenderne la portata (cfr. supra consid. 4.4). Pe- raltro, egli ha potuto nel seguito della procedura ricorsuale, come pure an- che la SEM, avere l’occasione di esprimersi nuovamente su tali aspetti.

E. 4.6.2.3 Alla luce di quanto precede, non v’è quindi luogo di ritenere che la SEM abbia violato il suo obbligo istruttorio e di motivazione in rapporto con i mezzi di prova prodotti dall’insorgente. Il fatto che il predetto contesti l’ap- prezzamento che l’autorità intimata ha effettuato di tali documenti, costitui- sce una questione di merito, che verrà esaminata di seguito (cfr. infra con- sid. 5.2.6).

E. 4.6.3 Quanto poi sollevato soltanto in fase di replica dall’insorgente, ovvero che l’autorità inferiore non avrebbe sufficientemente istruito e motivato la sua decisione in merito all’importanza a (…) dell’(…) seguita dall’insor- gente nel suo Paese d’origine, mancando di esprimere un proprio parere circa le numerose fonti ed articoli presentati dall’insorgente con il ricorso (cfr. pag. 3 seg. della replica), non può essere in alcun modo seguito. In- vero, come appare chiaramente sia nella decisione avversata (cfr. p.to II/2, pag. 8 seg.) sia nella risposta al ricorso (cfr. pag. 2), l’autorità inferiore si è determinata in modo specifico sul profilo di rischio dell’insorgente, tuttavia non ritenendo che la qualifica di studente dell’(…), per la sua sola frequen- tazione, lo faccia ritenere come potenzialmente inviso ai talebani. Il Tribu- nale non ritiene quindi che l’autorità inferiore dovesse istruire ulteriormente tale punto in questione, non essendo peraltro ravvisabile dalle motivazioni espresse dalla SEM in merito, che essa non si sia documentata a suffi- cienza in rapporto all’(…) in Afghanistan succitata. Per il resto, essa non aveva alcun obbligo di citare e pronunciarsi sulle fonti e gli articoli presen- tati dall’insorgente nel suo ricorso in modo specifico, avendo chiaramente espresso i motivi per i quali non ritenesse dato un profilo di rischio partico- lare dell’insorgente (cfr. supra consid. 4.4). Pertanto, anche da questo pro- filo, non si può ritenere che la SEM abbia violato il suo dovere d’istruzione e di motivazione. Il fatto che l’insorgente non concordi con tale valutazione dell’autorità inferiore, ancora una volta, non riguarda una questione for- male, bensì di merito, che verrà quindi pure trattata di seguito (cfr. infra consid. 5.3).

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E. 4.6.4.1 Per quanto poi attiene alla censura dell’insorgente che vi siano stati dei possibili errori di traduzione da parte dell’interprete presente durante le audizioni, che avrebbero ingenerato delle incoerenze non volute nelle alle- gazioni del ricorrente, in particolare con riferimento a chi avesse recapitato la lettera dei talebani presso il suo domicilio famigliare in Afghanistan (cfr. p.to 3, pag. 8 seg. del ricorso), si osserva quanto segue.

E. 4.6.4.2 In specie il ricorrente ha dichiarato di comprendere bene l’interprete presente all’inizio di ciascuna delle due audizioni sui motivi (cfr. A1, D1, pag. 1 seg.; A2, D1 seg., pag. 1). Seppure effettivamente risulti che il ricor- rente abbia richiesto per la tenuta della seconda audizione, un interprete di etnia hazara, poiché avrebbe avuto dei dubbi che se avesse utilizzato delle parole tipiche del dialetto hazaraghe l’interprete potesse non compren- derlo, dopo che la funzionaria incaricata della SEM gli ha fatto presente le ragioni per le quali non avrebbero dato seguito a tale richiesta, ha comun- que riferito di comprendere bene la traduttrice presente (cfr. A2, D2, pag. 2). Peraltro, analizzando i verbali delle due audizioni dell’interessato, non può essere in alcun modo evinto una qualsivoglia difficoltà incontrata dall’insorgente sul piano della comunicazione, che gli avrebbe impedito di rispondere chiaramente ai quesiti posti dalla funzionaria preposta della SEM e di esporre liberamente i suoi motivi d’asilo. Nulla indica quindi che le dichiarazioni dell’insorgente possano essere state mal comprese o tra- dotte. Peraltro, né il ricorrente, né la rappresentante legale presente du- rante entrambe le audizioni, non ha formulato alcuna lamentela o nota alla traduzione delle dichiarazioni dell’insorgente o nei confronti dell’interprete, a parte già quanto sopra evinto. Durante la rilettura di entrambi i verbali di audizione sui motivi, il ricorrente si è soltanto limitato a formulare due pre- cisazioni riguardo alle allegazioni rese (cfr. A1, pag. 17; A2, pag. 23). Al termine di entrambe le audizioni, egli ha peraltro apposto la sua firma, at- testando così anche che le sue dichiarazioni gli erano state lette frase per frase e tradotte in una lingua che egli comprende e che corrispondevano alle sue affermazioni.

E. 4.6.4.3 Visto quanto precede, non v’è quindi alcun elemento che permetta di considerare che le due audizioni sui motivi del ricorrente non siano state condotte in modo adeguato. In particolare, non appaiono esserci stati dei problemi di comprensione che abbiano alterato la portata delle allegazioni del ricorrente e condotto quindi l’autorità inferiore a stabilire in modo ine- satto ed incompleto i fatti giuridicamente rilevanti. Di conseguenza, anche la censura (implicita) di violazione del diritto di essere sentito del ricorrente,

D-456/2021 Pagina 14 in rapporto alla traduzione nei verbali delle sue allegazioni, deve essere respinta.

E. 4.7 Ne discende quindi che, tutte le censure formali esposte dal ricorrente nel gravame contro il provvedimento impugnato, devono essere respinte.

E. 5 Viene d’ingresso già segnalato, come anche il Tribunale, in accordo con l’autorità resistente, ritenga verosimili gli studi effettuati dal ricorrente presso la scuola militare e poi l’(…) a F._______, viste le sue allegazioni coerenti e sostanziate fatte in proposito (cfr. A1, D14 segg., pag. 3 segg.; A2, D63 segg., pag. 8), nonché i mezzi di prova prodotti a sostegno dei suoi asserti (cfr. MdP n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 7; cfr. anche A1, D133 segg., pag. 14). Ciò posto, occorre di seguito esaminare se è corretto che la SEM abbia considerato che le dichiarazioni dell’insorgente circa i suoi motivi d’asilo non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza poste all’art. 7 LAsi.

E. 5.1.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo- sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 5.1.2 Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi. Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 5.1.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi ri- conosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconosci- bili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecu- zione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano sog- gettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato,

D-456/2021 Pagina 15 segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua ap- partenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. In- fatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipoteti- che che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono in- vece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di in- durre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di perse- cuzione sia ancora attuale (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/50 con- sid. 3.1.2.2 e riferimenti citati; DTAF 2010/57 consid. 4.1; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 125 seg.).

E. 5.1.4 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 5.2.1 Nella presente disamina, il Tribunale, considera le allegazioni del ri- corrente in riferimento al ruolo ed all’uccisione del padre, come pure in rap- porto al ricevimento della lettera di minacce dei talebani, contraddittorie ed illogiche su dei punti essenziali.

E. 5.2.2 Innanzitutto riguardo al decesso del padre del ricorrente, secondo gli asserti di quest’ultimo avvenuto per mano dei talebani, occorre rilevare come l’insorgente sia stato incoerente in più punti della sua narrazione. In primo luogo, durante la prima audizione sui motivi d’asilo egli, in merito a chi e a cosa gli sarebbe stato riferito riguardo al decesso del padre, ha riportato unicamente (cfr. A1, D48 segg., pag. 6) che l’avrebbe appreso

D-456/2021 Pagina 16 tramite una telefonata da parte dello zio (…), che gli avrebbe riferito come il padre sarebbe “(…)” (cfr. A1, D50, pag. 6), senza aggiungere ulteriori det- tagli se non che i mediatori avrebbero risposto alla gente che il padre fosse stato ucciso dai talebani (cfr. A1, D55, pag. 7). Salvo però che, poco prima, il ricorrente aveva fornito tutt’altra risposta in proposito, affermando che si trattasse dei talebani che avevano ucciso il padre, in quanto egli era (…) nonché (…), (…) (cfr. D52 seg., pag. 6 seg.), senza tuttavia nominare in alcun modo che si sarebbe appreso dai mediatori chi fossero i mandanti dell’uccisione del padre. Durante l’audizione integrativa, ha invece ricon- dotto il fatto che si sarebbe appreso che i talebani avevano ucciso il padre, ad un’iniziativa dello zio (…), che si sarebbe rivolto alla gente ed ai rappre- sentanti del popolo che mediavano con i talebani dopo il decesso del pa- dre, chiedendo di trovare il colpevole della morte di quest’ultimo. I mediatori si sarebbero quindi rivolti ai talebani, che avrebbero confermato di aver ucciso loro il genitore dell’insorgente (cfr. A2, D96 segg., pag. 11). In se- condo luogo, egli ha raccontato che non ci sarebbe stata soltanto una te- lefonata dello zio, bensì una seconda, nonché in un primo tempo che dei dettagli sulla morte del padre li avrebbe ricevuti da parte della madre sol- tanto allorché si trovava già in H._______ (cfr. A2, D147 segg., pag. 16 segg.). Tuttavia, allorché al ricorrente gli è stato chiesto perché avesse ri- chiesto tali dettagli soltanto una volta giunto in H._______, egli ha in modo contraddittorio, riferito che invece la madre avrebbe confermato unica- mente quanto già riportatogli dallo zio (…) (cfr. A2, D161 segg., pag. 17). Peraltro, sorprendentemente, allorché in precedenza aveva riferito che du- rante la prima chiamata lo zio (…) gli aveva riportato soltanto della morte del padre (cfr. A1, D49 seg., pag. 6; A2, D148 segg., pag. 16), egli ha in- trodotto incoerentemente la causa del decesso del padre, ovvero che gli avrebbero (…), informazione che pure avrebbe saputo dallo zio (…) nel corso della prima telefonata (cfr. A2, D168 segg., pag. 17 seg.). Ora, alla luce di tali discrepanze, le spiegazioni fornite dall’insorgente nel ricorso per appianare le stesse, ovvero che le informazioni sul decesso del padre gli sarebbero giunte in momenti diversi, nonché che sarebbe ovvio che i tale- bani abbiano ucciso (…) con (…) e quindi non lo avrebbe specificato spon- taneamente (cfr. p.to 2, pag. 6 del ricorso), non sono in alcun modo con- vincenti. In particolare, a differenza di quanto osservato nel ricorso che la SEM non gli avesse posto prima alcuna domanda atta a sapere come fosse stato ucciso il padre, si denota come già nella prima audizione, gli erano stati posti due quesiti in tal senso (cfr. A1, D46 seg., pag. 6), ma l’insor- gente non ha in alcun modo fornito questo dettaglio, che è sopravvenuto, in modo peraltro contraddittorio come già sopra rilevato, soltanto durante la seconda audizione.

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E. 5.2.3 Anche in merito a chi avrebbe notificato la lettera dei talebani al suo domicilio, nonché le circostanze in cui egli avrebbe appreso della stessa, si ravvisano nelle sue dichiarazioni diverse incoerenze. Invero, riguardo al modo in cui sarebbe giunto lo scritto dei talebani, l’in- sorgente ha allegato nel corso della prima audizione che sarebbe stato il (…) con il mediatore “I._______” che avrebbero recapitato lo stesso presso il suo domicilio (cfr. A1, D37 seg., pag. 5). Durante invece la seconda au- dizione, egli ha fornito una tutt’altra versione, ovvero asserendo che oltre che al (…), vi sarebbero stati anche il mediatore “J._______” ed un talebano che avrebbero portato assieme al (…) ed al mediatore I._______ la lettera di minaccia a casa sua (cfr. A2, D14 segg., pag. 3). Ora, tale incongruenza non appare essere insignificante come in- vece vorrebbe far intendere il ricorrente nel suo gravame. Non convince neppure la spiegazione fornita dall’insorgente in audizione, che ha ricon- dotto la medesima discrepanza al fatto che la funzionaria incaricata non gli avrebbe posto dei quesiti per conoscere tutti i dettagli e non vi sarebbe stato il tempo (cfr. A2, D18, pag. 3). Difatti, come si evince dalla prima au- dizione, egli ha avuto ampio modo di rispondere già in tale sede riguardo a come ed a chi avrebbe recapitato la lettera dei talebani (cfr. A1, D37 seg., pag. 5), e non si desume in alcun modo, neppure dal resto degli atti della SEM, come egli non avrebbe avuto il tempo di esprimersi liberamente ed ampiamente su tali tematiche. Circa poi la censura sollevata con il ricorso di un presunto errore di traduzione che scuserebbe la contraddizione suc- citata, si è già detto sopra (cfr. consid. 4.6.4), e la si ritiene meramente pretestuosa. Invero, si aggiunge come dagli asserti resi dall’insorgente a verbale, non vi sia alcuna possibilità d’interpretare diversamente i suoi as- serti, come invece preteso nel gravame (cfr. p.to 3, pag. 8 del ricorso), ma che dalla semplice lettura se ne evinca un’interpretazione univoca, come già sopra esposta. Altresì, anche per quanto concerne la cronologia dei fatti che avrebbero portato alla conoscenza da parte sua della lettera di minaccia da parte dei talebani, i suoi asserti non sono stati più coerenti. Egli ha difatti dichiarato in prima battuta, ripetendolo per ben due volte, che il fratello l’avrebbe chia- mato per avvisarlo l’indomani o il giorno seguente della notifica al domicilio famigliare della lettera dei talebani (cfr. A1, D18 e D20, pag. 4). Contraddi- cendo i precedenti asserti, l’insorgente ha invece affermato nella seconda audizione, che il fratello lo avrebbe chiamato lo stesso giorno della conse- gna della lettera (cfr. A2, D28, pag. 4). Come riportato chiaramente nella decisione della SEM, i predetti asserti, sono riferiti in modo limpido al giorno cronologico rispetto alla notifica della lettera di minaccia in cui il fratello gli

D-456/2021 Pagina 18 avrebbe comunicato la notizia (cfr. p.to II/1, pag. 7 della decisione avver- sata), e non, come invece riportato a torto nel ricorso, al momento in cui il fratello gli avrebbe spedito la fotografia della lettera (cfr. ricorso, p.to 3, pag. 8). Non si ravvisano invece delle incongruenze, che tra l’altro non sono neppure sollevate nel provvedimento impugnato, riguardo al fatto che il ricorrente abbia asserito che avrebbe ricevuto la fotocopia della lettera di minaccia il medesimo giorno della telefonata del fratello (cfr. A1, D128, pag. 13; A2, D29, pag. 4). Anche per quanto concerne il tempo che ci avrebbe messo il fratello per inviargli la fotografia della lettera di minaccia, le dichiarazioni dell’insorgente non coincidono. Nella prima audizione egli ha difatti asserito che ci sarebbe voluta qualche ora perché lui potesse scendere dalla (…) e tornasse a casa (cfr. A1, D128, pag. 13); quando in- vece sorprendentemente nella seconda audizione, egli ha affermato che la loro casa avrebbe distato circa (…) o (…) minuti in totale dalla (…) dove lo avrebbe chiamato il fratello (cfr. A2, D22 e D29, pag. 4). Tale incongruenza, non può certo essere spiegata con il fatto che il ricorrente avrebbe raccon- tato le circostanze ad egli successe molto più dettagliatamente nella se- conda audizione rispetto alla prima, come argomentato nel ricorso (cfr. p.to 3, pag. 8).

E. 5.2.4 Peraltro, rispetto al ruolo di (…) che il padre avrebbe esercitato nella (…), risulta del tutto illogico che d’un canto il ricorrente abbia asserito che salvo un solo quesito posto al genitore, egli non avrebbe mai parlato dell’at- tività di quest’ultimo con il medesimo (cfr. A2, D124 segg., pag. 13 seg.), nonché che avrebbe compreso che egli era (…) da sé mentre cresceva (cfr. A2, D114 segg., pag. 13), e poiché lo avrebbe visto (…) (cfr. A2, D132 segg., pag. 14 seg.); e d’altro canto sia comunque riuscito a fornire alcuni elementi circa il ruolo che avrebbe esercitato il padre. Invero, egli ha riferito che il padre avrebbe (…), avrebbe (…) e che egli sarebbe stato (…) (cfr. A2, D104 segg., pag. 12 segg.). Questi ultimi elementi però, egli non ha dichiarato di averli appresi da qualcuno o direttamente dal padre, bensì appaiono basarsi su sue mere deduzioni, in contrasto con l’unica informa- zione che avrebbe appreso effettivamente dal padre, ovvero le ragioni che lo avrebbero spinto a non richiedere un salario per il suo lavoro di (…) (cfr. A2, D124, pag. 13 seg.). Tale illogicità nei suoi asserti, conferma ancora maggiormente il giudizio d’inverosimiglianza in merito al ruolo di (…) che avrebbe avuto il padre del ricorrente in patria. Le argomentazioni proposte nel gravame dall’insorgente (cfr. p.to 1, pag. 4 seg. del ricorso), non sono atte a modificare la predetta valutazione. A ciò si aggiunge che anche il comportamento dei talebani, che gli avreb- bero notificato una lettera secondo gli asserti dell’insorgente in quanto lo

D-456/2021 Pagina 19 avrebbero voluto uccidere (cfr. A1, D14 segg., pag. 3 seg.; A2, D43 segg., pag. 6; D55 segg., pag. 7 seg.; D83, pag. 10; D177 seg., pag. 18; D181 seg., pag. 19; D192, pag. 20), e che a seguito della morte del padre avreb- bero pure preso il controllo della loro zona (cfr. A2, D38, pag. 5; D191, pag. 20; D205, pag. 21), risulta poco plausibile. Infatti, se veramente fos- sero stati interessati a lui, appare poco credibile che si siano accontentati unicamente di recapitare una lettera al suo domicilio famigliare, senza ef- fettuare alcuna perquisizione domiciliare né richiedere ulteriori informazioni sul suo conto ai famigliari – in particolare alla madre ed al fratello che si trovavano ancora lì – come invece si sarebbe atteso dai medesimi, se- condo le informazioni note sulle ricerche intraprese dai talebani nel conte- sto afghano, allorché prendono di mira una persona.

E. 5.2.5 Considerate nel loro insieme, le dichiarazioni dell’insorgente sia con- cernenti il ruolo del padre ed il suo decesso, sia relative alla ricezione di una lettera da parte dei talebani, non risultano pertanto essere verosimili. Di conseguenza, neppure le circostanze da egli allegate successivamente al ricevimento della lettera ed ai motivi che lo avrebbero condotto all’espa- trio – ovvero il timore di essere ucciso da parte dei talebani a causa del ruolo svolto dal padre, come pure per il fatto che egli sarebbe stato consi- derato una minaccia dal gruppo precitato in quanto avrebbe fatto parte dell’esercito nazionale ed avrebbe collaborato per questo con gli (…) (cfr. A1, D67 seg., pag. 8; D83, pag. 9; D88 segg., pag. 10; A2, D56 seg., pag. 7 seg.; D183 segg., pag. 19) – non possono essere ritenuti credibili.

E. 5.2.6 Per quanto poi attiene ai mezzi di prova prodotti durante la procedura di prima istanza ed in fase ricorsuale, nonché gli asserti dell’insorgente in merito, gli stessi non sono in grado di rimettere in discussione l’apprezza- mento che precede e non apportano alcuna credibilità maggiore alle di- chiarazioni del ricorrente in merito alle circostanze succitate.

E. 5.2.6.1 Segnatamente, per quanto concerne il certificato rilasciato dalla (…) (cfr. MdP n. 8), che confermerebbe l’uccisione da parte dei talebani del padre del ricorrente, anche fosse ritenuta l’originalità del documento, così come proposto dall’insorgente nel suo gravame, anche sulla scorta di quanto già visto sopra, il suo contenuto non può essere ritenuto autentico. Difatti, esso può essere annoverato ad una dichiarazione di parte, il cui valore probatorio è molto ridotto. In particolare, concernente la descrizione dell’attività che avrebbe effettuato il padre del ricorrente, viene dichiarato che egli avrebbe partecipato attivamente anche all’ “(…)”, ruolo che non era stato per nulla citato nella prima audizione sui motivi dall’insorgente (cfr. A1, D83 segg., pag. 9 seg.; D116 segg., pag. 12 seg.), quando invece

D-456/2021 Pagina 20 sorprendentemente egli nella seconda audizione dichiara ad un certo punto che il padre sarebbe stato anche “(…)” (cfr. A2, D108, pag. 12). Tali asserti, che peraltro non coincidono propriamente con quanto precede scritto nel certificato della (…), che parla di (…) e non di (…), pare essere stato introdotto dall’insorgente nella seconda audizione, per rendere mag- giormente credibili i suoi asserti in conformità con il mezzo di prova testé descritto, che però come visto fa planare ancora maggiori dubbi circa la veridicità dei suoi asserti e l’autenticità di tale documento. Quanto poi mo- tivato nel ricorso a favore della verosimiglianza di quest’ultimo, ovvero che lo stesso sarebbe stato sottoscritto dalle più alte cariche locali nonché che questi ultimi non sarebbero stati presenti al momento dell’uccisione del pa- dre del ricorrente, ma che si sarebbero accordati circa l’emissione di un documento ufficiale che provasse tale fatto (cfr. ricorso, p.to 2, pag. 5 seg.), non è atto a sovvertire le conclusioni del Tribunale sopra riportate, in merito in particolare alle incoerenze tra gli asserti dell’insorgente ed il contenuto del mezzo di prova presentato. Alla luce di tali considerazioni, una perizia sullo stesso come richiesto dal ricorrente nel gravame, che proverebbe eventualmente la sua originalità ma non la sua autenticità, non appare es- sere di alcuna utilità.

E. 5.2.6.2 Riguardo poi alla lettera di minaccia dei talebani (cfr. MdP n. 6), si denota innanzitutto che i ruoli che avrebbe adempiuto il ricorrente, secondo la traduzione del mezzo di prova in questione, e segnatamente “(…)” non coincidono in alcun modo con il reale ed unico ruolo di studente dell’(…) allegato dall’insorgente. La presenza di tale affermazione, non è peraltro spiegata né nominata in alcun modo nel contenuto riportato dall’insorgente del medesimo scritto (cfr. A1, D35 seg., pag. 5). È soltanto nell’ambito della sua replica (cfr. pag. 4 e pag. 5), che il ricorrente riprende alcune informa- zioni contenute in tale scritto, senza tuttavia spiegarne con elementi con- creti e convincenti i motivi, ma soltanto ritenendo che si trattasse di quanto creduto dai talebani. Peraltro, come considerato a ragione dalla SEM, an- che il Tribunale rileva che tale documento può essere facilmente confezio- nato e falsificato e che riveste pertanto una forza probatoria molto limitata (cfr. sentenze del Tribunale E-5796/2020 succitata consid. 5.5, E-383/2023 del 24 febbraio 2023), e ciò anche se prodotto in originale (cfr. sentenza del Tribunale D-2544/2020 del 1° febbraio 2023 consid. 6.8). In tale conte- sto, anche una perizia sul mezzo di prova in questione, non avrebbe potuto condurre ad alcun cambiamento di valutazione, e pertanto non risultava di alcuna utilità né men che meno necessaria, come invece sollevato dal ri- corrente nel gravame. Visto quindi quanto precede, a ragione la SEM non ha ritenuto che tale mezzo di prova potesse dimostrare la verosimiglianza della minaccia di morte dell’interessato da parte dei talebani.

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E. 5.2.7 Ne discende quindi che il ricorrente, in una valutazione complessiva, non ha reso verosimili le sue allegazioni né circa il ruolo svolto dal padre e le circostanze del suo decesso, né di essere stato concretamente minac- ciato da parte dei talebani, e pertanto non ha neppure reso verosimile il timore di subire da questi ultimi delle persecuzioni determinanti, in un futuro prossimo e secondo un’elevata probabilità, nel caso di un suo ritorno nel Paese d’origine a causa di tali circostanze che l’avrebbero condotto all’espatrio.

E. 5.3.1 Resta ancora da esaminare se, in ragione della sua frequentazione della scuola e dell’(…), nonché della situazione vigente attualmente in Af- ghanistan, il ricorrente possa ritenere di avere, come lo pretende nel gra- vame, un timore fondato di persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi da parte dei talebani, nel caso di un suo ritorno nel suddetto Paese.

E. 5.3.2 Come già argomentato dalla SEM sia nella decisione avversata (cfr. p.to II/2, pag. 8 seg.), sia nella sua risposta al ricorso (cfr. pag. 2), il Tribu- nale ha ammesso l’esistenza di categorie di persone particolarmente espo- ste a dei rischi di persecuzioni future nel caso di un loro ritorno in Afghanistan (cfr. fra le altre le sentenze del Tribunale E-3099/2023 del 26 luglio 2023 consid. 4.2.1 con rif. cit., E-5415/2020 del 21 giugno 2023 consid. 5.3, D-5800/2016 del 13 ottobre 2017 [pubblicata quale sentenza di riferimento]). Tra queste, vi figurano in particolare le persone che i tale- bani considerano, a torto o a ragione, vicine al governo o alla coalizione internazionale, o che sono sospettate di essere impregnate da valori occi- dentali e che non si fondano più sulla società afghana. Le persone che possiedono un tale profilo, rischiavano di essere vittime d’intimidazioni, di rapimenti o ancora di uccisioni, già prima dell’ascesa al potere dei talebani nell’agosto del 2021 (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 succitata consid. 4.2.1 con ulteriori rif. cit., D-2487/2022 del 7 luglio 2022 con- sid. 8.2.1). Le constatazioni che precedono risultano ancora d’attualità alla luce della situazione vigente in Afghanistan (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 succitata consid. 4.2.1, E-5415/2020 succitata consid. 5.3, D-893/2023 del 1° maggio 2023 consid. 6.2, D-2415/2022 del 24 marzo 2023 con- sid. 10.2). Per quanto il livello di violenza cieca nel paese sia globalmente diminuito dalla presa di potere da parte dei talebani nell’agosto del 2021, tuttavia il comportamento futuro dei membri di tale gruppo rimane ancora, all’ora attuale, imprevedibile e vi è pertanto luogo di ammettere che i profili che prendevano di mira prima della loro ascesa al potere, possano ancora

D-456/2021 Pagina 22 essere in modo generale esposti a maggiori rischi, tenuto conto delle ca- pacità e del controllo territoriale accresciuti di questo attore. Numerose ag- gressioni contro delle persone appartenenti a gruppi a rischio sono difatti state documentate a partire dal mese di agosto 2021. Tuttavia le stesse non appaiono essere sistematiche o di natura uniforme (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 succitata consid. 4.2.1, E-5415/2020 succitata con- sid. 5.3 con riferimenti citati). Per quanto concerne più in particolare le per- sone appartenenti al vecchio regime, vi è luogo di rilevare che diversi fattori

– ovvero le informazioni contradditorie e non numerose relative alle politi- che applicate dai talebani, le differenze a livello regionale così come le di- vergenze d’applicazione da parte dei membri talebani degli ordini che ema- nano dalla direzione centrale di questo gruppo – rendono difficile la valuta- zione del rischio per le persone che corrispondono a questo profilo. Tutta- via, tenuto conto delle persecuzioni passate e delle segnalazioni indicanti che le medesime risultano sempre essere degli obiettivi, le persone che sono considerate come costituenti un bersaglio prioritario dai talebani, se- gnatamente coloro che occupavano dei posti strategici nelle unità militari, di polizia e d’investigazione, così come i membri del potere giudiziario, pre- sentano generalmente un rischio accresciuto di persecuzioni future in caso di un loro ritorno in Afghanistan. Deve tuttavia trattarsi di persone che si sono particolarmente esposte, al punto d’aver attirato l’attenzione dei tale- bani in modo specifico su di loro. Trattandosi delle altre persone che adem- piono tale profilo, occorre tenere conto nel quadro della valutazione indivi- duale, tendente a determinare se esista un grado ragionevole di probabilità che il richiedente sia vittima di persecuzione, di altre circostanze che hanno un’incidenza sul rischio, quali la regione d’origine, il sesso, le inimicizie per- sonali o ancora l’implicazione effettiva in conflitti locali (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 succitata consid. 4.2.1 con ulteriori rif. cit., E-5415/2020 succitata consid. 5.3). Il Tribunale ricorda inoltre che se delle persecuzioni si estendono, a fianco alla persona toccata primariamente, anche a membri della famiglia e pa- renti, sussiste una persecuzione riflessa (per il concetto di persecuzione riflessa cfr. DTAF 2007/19 consid. 3.3 con rif. cit.). Secondo la giurispru- denza dello scrivente Tribunale, l’appartenenza famigliare ad una persona la quale è esposta ad un rischio di persecuzione accresciuto in Afghanistan, può condurre ad una persecuzione riflessa. Ciò è in partico- lare il caso di (ex) appartenenti alla polizia o alle forze di sicurezza, di au- torità del governo o di persone vicine al governo (cfr. sentenza del Tribu- nale D-5392/2022 del 30 giugno 2023 consid. 8.3 con ulteriore rif. cit.).

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E. 5.3.3 Come già sopra ritenuto, l’insorgente non ha reso verosimili né le mi- nacce rivoltegli personalmente da parte dei talebani allorché si trovava an- cora in Afghanistan (cfr. supra consid. 5.2.3 e 5.2.6 seg.) né il ruolo di (…) svolto dal padre nel suo Paese d’origine e l’uccisione di questi per mano talebana (cfr. supra consid. 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6 seg.). Egli non ha pertanto reso verosimile né di essere stato preso di mira concretamente da parte dei talebani, né che questi conoscessero effettivamente la sua frequenta- zione quale studente dell’(…) a F._______. Le affermazioni del ricorrente, in cui i talebani avrebbero effettuato degli attacchi nel sito dove anche lui studiava (cfr. A1, D70 segg., pag. 8; D79 segg., pag. 9; A2, D198 segg., pag. 21), nonché nel villaggio dove egli avrebbe abitato (cfr. A1, D27 segg., pag. 4 seg.; A2, D193 segg., pag. 20), sono da ricondurre esclusivamente alla situazione d’insicurezza e di violenza presente nel Paese d’origine, che concerneva in modo generale, tutte le persone ivi presenti, senza tuttavia che il ricorrente, con le stesse, dimostri o renda perlomeno verosimile che i talebani volessero colpirlo personalmente ed individualmente per uno dei motivi di cui all’art. 3 LAsi. Invero, egli era un semplice (…) dell’(…) a F._______, uno tra i tanti (cfr. A1, D63 segg., pag. 7 seg.; A2, D58, pag. 8), senza alcun grado militare (cfr. A1, D64 segg., pag. 7 seg.), né ha mai as- serito di aver esercitato una funzione particolare in seno all’esercito né oc- cupato un grado implicante una qualsivoglia responsabilità. Inoltre, vista l’inverosimiglianza dei suoi asserti riguardo al padre, una persecuzione ri- flessa nei suoi confronti a causa della famigliarità con il medesimo, è da escludere. Alla luce di tali circostanze, non v’è quindi alcuna ragione di pensare che egli possa essere stato identificato quale bersaglio (prioritario o meno) da parte dei talebani, o lo possa divenire in un prossimo futuro, vista la sua mera frequentazione della scuola e dell’(…). Tale conclusione non viene modificata neppure considerando le allegazioni presentate in fase ricorsuale dall’insorgente. In particolare, la sentenza del Tribunale D- 3480/2019 del 27 maggio 2020 citata dal ricorrente nella sua replica (cfr. pag. 5), presenta una fattispecie con una costellazione del tutto differente dalla presente, e quindi non può assurgere ad esempio di confronto. Per di più, le citazioni nel ricorso di articoli di testate giornalistiche, alcuni anche prodotti in annesso al ricorso, essendo di portata generale, non sono in grado di provare i pretesi rischi concreti di persecuzione da parte dei tale- bani nei confronti del ricorrente. In tale contesto, e viste le numerose inverosimiglianze ed illogicità già so- pra rilevate in merito alla narrazione dell’insorgente, risulta essere infon- dato il timore che il ricorrente rischi di essere preso di mira dai talebani nell’ipotesi di un suo ritorno in Afghanistan, per la sua sola frequentazione della scuola e dell’(…) a F._______.

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E. 5.3.4 Tenuto conto del profilo dell’insorgente sopra considerato, vi è luogo di ritenere che né la sua provenienza dal distretto di C._______ (cfr.

n. 12/9, p.to 2.01 seg., pag. 4; A2, D66, pag. 8), né la sua etnia hazara o ancora il suo credo sciita (cfr. A1, D27, pag. 4; D145, pag. 15), costitui- scono degli indizi concreti supplementari che permettano di considerare che il ricorrente sarebbe particolarmente esposto a persecuzioni da parte dei talebani, nel caso di un suo ritorno in Afghanistan. A questo proposito, il Tribunale rammenta che la sola appartenenza all’etnia hazara, non costi- tuisce un motivo rilevante suscettibile di fondare un timore di futura perse- cuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi e che le condizioni molto elevate poste dalla giurisprudenza per ammettere una persecuzione collettiva degli hazara in Afghanistan, non sono adempiute (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2; 2013/12 consid. 6; 2013/11 consid. 5.3.2; sentenza del Tribunale E-5415/2020 suc- citata consid. 5.4.4). L’apprezzamento in tal senso va mantenuto anche a seguito dell’ascesa al potere dei talebani nell’agosto del 2021, in quanto nessuna informazione permette di concludere che gli hazara, quale gruppo etnico, sia minacciato in maniera generale di persecuzioni pertinenti in ma- teria d’asilo (cfr. sentenza del Tribunale E-5415/2020 succitata con- sid. 5.4.4 con ulteriori rif. cit.).

E. 5.3.5 Per quanto poi attiene ai riferimenti del ricorrente nelle sue allegazioni circa la situazione generale in Afghanistan, o nel suo distretto, o ancora a membri famigliari ancora viventi nel Paese d’origine (cfr. A1, D27 segg., pag. 4 seg.; A2, D202 segg., pag. 21 seg.), occorre rammentare che l’inte- ressato non ha raccontato di avere avuto dei problemi particolari con i ta- lebani né attirato la loro attenzione in qualche modo, salvo quanto già rite- nuto inverosimile sopra. Le circostanze difficili di vita in un Paese determi- nato, a cui ogni persona può essere genericamente sottoposta in un dato Stato, non rientrano difatti all’evidenza in uno dei motivi pertinenti ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi. Peraltro, i rischi legati alla situazione vigente in Afghanistan, sono stati presi in considerazione dalla SEM, concedendo all’insorgente l’ammissione provvisoria in Svizzera.

E. 5.3.6 Visto quanto precede, il Tribunale ritiene che non esista nel caso di specie, una congiunzione di fattori di rischio significativi che rendano alta- mente probabile che l’interessato sia oggettivamente fondato a temere di essere vittima di una persecuzione determinante in materia d’asilo in caso di ritorno in Afghanistan, e ciò in un prossimo futuro.

E. 6 In virtù di quanto sopra, non potendo l’insorgente prevalersi né di allega- zioni verosimili giusta l’art. 7 LAsi né di persecuzioni determinanti ex art. 3

D-456/2021 Pagina 25 LAsi, il suo ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell’asilo non merita tutela e la decisione avversata va quindi confermata.

E. 7 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione (art. 44 LAsi). L’insorgente, nel suo ricorso, ha impugnato genericamente nelle conclu- sioni, anche il punto 3 della decisione avversata (cfr. cifra 1 delle conclu- sioni ricorsuali, pag. 14 del ricorso) concernente la pronuncia del suo al- lontanamento, senza tuttavia fornire alcuna argomentazione specifica in merito. Ora, visto quanto precede, e non adempiendo il ricorrente le condi- zioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, respingendo di conseguenza la conclusione esposta dall’insorgente nel ricorso in tal senso.

E. 8 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso è respinto.

E. 9 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo spese versato il 22 febbraio 2021 (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; non- ché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 10 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

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D-456/2021 Pagina 27 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 22 feb- braio 2021. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-456/2021 Sentenza del 31 ottobre 2023 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Chiara Piras, Yanick Felley, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato da Patrizia Testori, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 5 gennaio 2021 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) maggio 2020. A.b Il (...) maggio 2020 si è tenuto con il medesimo il verbale di rilevamento dei suoi dati personali, allorché invece in data (...) maggio 2020 il richiedente è stato sentito in un colloquio Dublino. Nel corso dei medesimi egli ha segnatamente dichiarato, di avere avuto quale ultimo indirizzo e domicilio ufficiale nel Paese d'origine, il villaggio di B._______, sito nel distretto di C._______, nella provincia di D._______. Egli sarebbe espatriato dall'Afghanistan nel (...) o nel (...) del (...), entrando in Europa attraverso la E._______ all'inizio del (...), rispettivamente circa nel mese di (...) del (...), dove avrebbe depositato una domanda d'asilo il (...), non avendo tuttavia ricevuto alcuna decisione in merito. A seguito di ricerche intraprese dalla SEM presso le autorità (...), con scritto del 5 giugno 2020, l'autorità inferiore ha comunicato all'interessato che la sua domanda d'asilo sarebbe stata esaminata in Svizzera, e che la procedura Dublino sarebbe di conseguenza stata conclusa. A.c Il (...) giugno 2020 con il richiedente si è svolta un'audizione portante in particolare sui suoi motivi d'asilo (di seguito denominata: A1). In tale contesto egli ha segnatamente dichiarato come dal (...) dell'anno (...) (secondo il calendario persiano, ovvero equivalente al mese di [...] nel calendario gregoriano) sino al (...) dell'anno (...) (secondo il calendario persiano; [...] nel calendario gregoriano), egli avrebbe studiato presso la scuola militare (...) a F._______, dapprima effettuando (...) nell'(...) poi sarebbe entrato all'(...). Non avrebbe avuto alcun grado militare. Il (...) il padre, che sarebbe stato (...), che (...), sarebbe stato ucciso dai talebani. Egli avrebbe appreso il decesso del genitore tramite una chiamata telefonica da parte dello zio (...). Nel (...) dell'anno (...) (secondo il calendario persiano; equivalente al [...]), presso il suo domicilio familiare sarebbe stata recapitata una lettera di minaccia nei suoi confronti da parte dei talebani. Lui avrebbe appreso di tale evento dal fratello minore, che lo avrebbe contattato telefonicamente ed in seguito, su sua richiesta, gli avrebbe inviato la fotografia della lettera ricevuta. Il richiedente avrebbe denunciato la ricezione dello scritto dei talebani ai servizi di sicurezza dell'(...). Tuttavia, gli sarebbe stato risposto che non potevano assicurare la sua protezione. Temendo di essere ucciso dai talebani come il padre, anche a causa della sua appartenenza all'esercito ed alla sua etnia hazara e fede sciita, egli avrebbe deciso di lasciare l'Afghanistan, espatriando verso il G._______. Altresì egli ha sostenuto che nella loro zona essi sarebbero sempre stati sotto attacco da parte dei kuchi e dei talebani, e questi ultimi sarebbero sempre stati attorno al suo villaggio, entrando e uscendo dal medesimo a loro piacimento ed una volta avrebbero pure preso in mano l'intero distretto. A supporto dei suoi asserti, egli ha depositato in copia: la fotografia della sua taskara (cfr. atti della SEM, mezzo di prova [di seguito: MdP] n. 10); dodici fotografie che lo ritrarrebbero durante gli anni di scuola ed all'(...) (cfr. MdP n. 1); la carta bancaria dell'esercito (cfr. MdP n. 2); la tessera d'identità della scuola militare (cfr. MdP n. 3); la tessera d'identità dell'(...) (cfr. MdP n. 4); un attestato sportivo (cfr. MdP n. 5); la lettera dei talebani (cfr. MdP n. 6); il diploma della scuola militare (cfr. MdP n. 7); il certificato della (...) (cfr. MdP n. 8); un'attestazione sportiva (cfr. MdP n. 9). A.d Con decisione del 3 luglio 2020, l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, tuttavia concedendogli l'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. A.e Contro il succitato provvedimento, l'interessato ha introdotto, in data 20 luglio 2020, un ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito il Tribunale). Con il medesimo, il ricorrente ha in particolare prodotto in originale, alcuni documenti già versati in copia agli atti della SEM (cfr. supra lett. A.c; e meglio i MdP n. 2-4, n. 6, n. 7, n. 8 e n. 10). Il Tribunale, con sentenza D-3700/2020 dell'11 agosto 2020, ha accolto il gravame, nel senso che la decisione impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata alla SEM per completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. B. A seguito della succitata sentenza, l'autorità inferiore ha assegnato il caso alla procedura ampliata con decisione del 24 agosto 2020 ed il (...) dicembre 2020 ha tenuto un'audizione integrativa con l'interessato riguardante i suoi motivi d'asilo (di seguito denominata: A2). C. Con decisione del 5 gennaio 2021, l'autorità inferiore ha nuovamente negato la qualità di rifugiato al richiedente, nonché respinto la sua domanda d'asilo. Ha altresì pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, concedendogli tuttavia l'ammissione provvisoria, in quanto l'esecuzione della predetta misura non sarebbe attualmente ragionevolmente esigibile. Senza mettere in discussione la frequentazione della scuola militare in Afghanistan da parte dell'interessato, l'autorità inferiore ha dapprima considerato che le sue allegazioni circa il proprio timore legato al ruolo ed alla morte del padre risulterebbero inverosimili, in quanto le stesse sarebbero generiche, vaghe ed a tratti anche contraddittorie. Il MdP n. 8, non sarebbe in tale contesto ed in una valutazione globale degli elementi presentati, atto a cambiare tale valutazione. L'autorità inferiore, alla luce di ciò, nutrirebbe anche fondati dubbi sul fatto che il padre sia mai stato in qualche modo (...). Altresì, non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza, neppure gli asserti del richiedente in relazione al suo timore legato al fatto del ricevimento della lettera di minaccia da parte dei talebani, in quanto risulterebbero nell'insieme fumosi, stereotipati ed a tratti contraddittori ed illogici. Con riferimento al MdP n. 6, la SEM ha concluso che il richiedente non avrebbe spiegato in modo convincente come ne sarebbe venuto in possesso, presentando delle allegazioni incongruenti; inoltre si tratterebbe di una copia indirizzata a lui e non del documento originale così come da egli dichiarato. Da ultimo, tali lettere di minaccia da parte dei talebani, come pure già constatato dal Tribunale, risulterebbero avere un valore probatorio molto limitato, anche se presentate in originale. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha considerato che il ricorrente, quale ex studente militare a F._______, non avrebbe un timore fondato, dal profilo oggettivo, di essere sottoposto, a persecuzioni concrete e dirette contro la sua persona con grande probabilità ed in un prossimo futuro. Per quanto riguarda infine i suoi asserti circa il fatto di essere sempre stati attaccati e disturbati dai kuchi e dai talebani, come pure discriminati, l'autorità inferiore ha rilevato che una persecuzione collettiva degli hazara non sussisterebbe in Afghanistan ed inoltre ad egli in tale contesto non sarebbe mai accaduto nulla di concreto. D. Tramite il ricorso del 2 febbraio 2021 (cfr. risultanze processuali), l'insorgente ha impugnato la suddetta decisione al Tribunale, chiedendo a titolo principale l'annullamento della predetta nei punti del dispositivo da 1 a 3, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. A titolo eventuale, ha concluso alla restituzione degli atti alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni ed un complemento istruttorio. Ha altresì presentato istanza d'assistenza giudiziaria totale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio, con la nomina di Patrizia Testori quale patrocinatrice d'ufficio. Nel suo gravame, il ricorrente ha innanzitutto ritenuto come l'autorità inferiore abbia tenuto conto nella sua decisione soltanto degli elementi a sfavore per esprimersi sulla verosimiglianza delle sue allegazioni, non procedendo quindi ad una valutazione generale, prendendo in considerazione anche gli elementi a favore. A mente sua, invece, le sue dichiarazioni sarebbero sostanziate, dettagliate, precise e concrete - anche confermate dai mezzi di prova da lui presentati - e non sussisterebbero nelle medesime delle incoerenze che non possano essere giustificate dalla differenza di lunghezza delle due audizioni e da problematiche dovute alla traduzione. Peraltro le medesime sarebbero plausibili con riferimento alle informazioni disponibili e conosciute sull'Afghanistan ed il ricorrente apparirebbe in generale una persona credibile. Segnatamente, se la lettera dei talebani fosse stata ritenuta dalla SEM un falso materiale, l'insorgente ha chiesto che vengano indicati gli elementi che apparirebbero viziati, così da rispettare il diritto delle parti al contraddittorio, nonché in caso di dubbio sull'autenticità del mezzo di prova presentato, che esso sia sottoposto a perizia da parte dell'autorità inferiore. Proseguendo nell'analisi, riferendosi alla giurisprudenza resa dal Tribunale in merito alle categorie di persone che hanno un profilo di rischio specifico in Afghanistan, egli ha sostenuto di averne uno elevato pure lui. Ciò in quanto (...) di un (...) in Afghanistan, che avvalorerebbe ancor più la verosimiglianza delle persecuzioni dei talebani nei suoi confronti e la ricezione della lettera di minaccia da parte dei medesimi. Ha quindi formulato l'ipotesi che già di per sé il fatto di essere stato studente dell'(...), riconosciuta (...), costituirebbe un motivo sufficiente per il riconoscimento di persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. Egli ha quindi ritenuto che delle ricerche più approfondite in merito da parte della SEM, sarebbero state opportune, per valutare il suo profilo di rischio. Inoltre, sia la funzione sia la visibilità del padre nella sua (...), accrescerebbero ancora di più il suo profilo di rischio. Invero, al suo proprio già alto profilo di rischio, andrebbe aggiunto quale rischio supplementare quello di una persecuzione riflessa a causa del ruolo svolto dal padre del ricorrente nella (...). Al ricorso è stata annessa quale nuova documentazione ed in copia: il descrittivo delle attività svolte per la pratica dalla rappresentante legale; un articolo tratto da (...) in inglese intitolato: "(...)"; un articolo del (...) in lingua inglese intitolato: "(...)"; un articolo dell'(...), in lingua inglese, dal titolo: "(...)"; un articolo del (...) del (...), in inglese, intitolato: "(...)"; un articolo dell'(...), in inglese, dal titolo: "(...)"; l'attestato d'indigenza dell'insorgente del 22 gennaio 2021. E. Con decisione incidentale del 16 febbraio 2021, il Tribunale ha respinto l'istanza d'assistenza giudiziaria totale, chiedendo parimenti al ricorrente il versamento, entro il 3 marzo 2021, di un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali. Il medesimo anticipo è stato corrisposto tempestivamente dall'insorgente in data 22 febbraio 2021 (cfr. risultanze processuali). F. Il Tribunale ha quindi, con ordinanza del 28 aprile 2022, invitato la SEM a presentare una risposta al ricorso entro il 13 maggio 2022. Con risposta datata 13 maggio 2022 l'autorità inferiore ha proposto il respingimento del ricorso. Innanzitutto, nelle sue osservazioni responsive, l'autorità resistente ha confermato il suo giudizio sull'inverosimiglianza delle allegazioni dell'insorgente, malgrado le argomentazioni contrarie esposte nel ricorso. Ha poi esaminato se, a seguito dell'ascesa al potere dei talebani, la situazione di pericolo dell'insorgente si sia aggravata a tal punto da poter ora ammettere, a differenza di quanto ritenuto nella decisione avversata, un timore fondato di persecuzione pertinente ai sensi dell'asilo. Tale analisi l'ha portata a negare lo stesso dal profilo oggettivo, in quanto il profilo di rischio dell'insorgente non presenterebbe alcun elemento aggravante, per l'unica caratteristica di semplice studente (...), vista l'inverosimiglianza delle persecuzioni da lui subite da parte dei talebani. Inoltre, non vi sarebbe alcuna persecuzione collettiva degli hazara, sia per la loro etnia sia per la loro fede sciita, in Afghanistan. Infine, data l'inverosimiglianza del ruolo del padre e le circostanze del decesso di quest'ultimo, non sussisterebbero agli atti elementi che possano configurare un rischio sufficientemente fondato di persecuzione riflessa per il ricorrente. G. Il 20 giugno 2023, l'insorgente ha avuto modo di presentare la sua replica. Nella medesima egli sottolinea la verosimiglianza dei suoi asserti, che sarebbero pure sostenuti dai mezzi di prova da lui presentati in originale, specialmente per quanto attinenti alla morte del padre ed alla lettera dei talebani ricevuta. In merito a questi ultimi documenti originali annessi al ricorso, l'autorità inferiore avrebbe violato il diritto, in quanto essa avrebbe ritenuto presuntivamente falsi i mezzi di prova suddetti, senza tuttavia far svolgere una perizia degli stessi e senza indicare gli elementi che farebbero presupporre una falsificazione materiale. Inoltre, la SEM non avrebbe tenuto conto nel giudizio espresso d'inverosimiglianza, della giovane età dell'insorgente all'epoca e del fatto che in Afghanistan i figli di giovane età e le donne non sarebbero ammessi alla condivisione delle informazioni, per quanto concernente il ruolo svolto dal padre. L'autorità resistente avrebbe poi, a torto, negato un profilo di rischio elevato al ricorrente, anche sulla scorta della giurisprudenza resa dal Tribunale in merito. In particolare, la SEM sarebbe venuta meno al suo obbligo di ricercare tutti gli elementi e le prove che possano essere utili per giudicare il caso, parendo segnatamente non essersi documentata sull'importanza dell'(...) frequentata dall'insorgente, e ciò in quanto non si sarebbe espressa sui numerosi link ed articoli citati nel ricorso, che documenterebbero l'importanza di tale (...). H. Con duplica del 13 luglio 2023, l'autorità inferiore ha informato il Tribunale di voler mantenere le sue motivazioni e conclusioni già precedentemente esposte. In particolare, il ricorrente non avrebbe fornito alcun elemento concreto per supportare la tesi che la SEM non avrebbe motivato a sufficienza il suo giudizio circa l'inverosimiglianza dei suoi asserti, esprimendo invero sul punto soltanto una diversa opinione. Inoltre, riguardo alla presunta esigenza avanzata dal ricorrente che la SEM avrebbe dovuto sottoporre i mezzi di prova ad una perizia, prima di statuire sull'inverosimiglianza dei suoi asserti, ha rammentato che anche in precedenti cause il Tribunale abbia statuito come le lettere minatore, anche se presentate in originale, non abbiano alcun valore probatorio, in quanto possono essere facilmente falsificate. I. Per il tramite della triplica del 31 luglio 2023, il ricorrente ha potuto presentare le sue osservazioni in merito. Nella medesima egli ha ritenuto come nelle sentenze del Tribunale citate dall'autorità inferiore nella sua duplica, il Tribunale non si sia basato esclusivamente sullo scarso o nullo valore probatorio delle lettere minatorie per pronunciarsi sul giudizio d'inverosimiglianza dei ricorrenti in oggetto, bensì analizzando in modo globale anche gli altri elementi presenti nelle fattispecie. Spetterà quindi al Tribunale, anche nella presente disamina, effettuare una valutazione complessiva di tutte le allegazioni e di tutti i mezzi di prova prodotti dal ricorrente. Segnatamente, l'insorgente presenterebbe due motivi particolari che proverebbero le sue allegazioni di essere oggetto della persecuzione dei talebani, ovvero il fatto di essere figlio di (...), ucciso dai talebani, che (...), nonché (...) nell'(...), che era la (...) in Afghanistan e quasi totalmente (...). Le suddette osservazioni di triplica sono state inoltrate per conoscenza alla SEM dal Tribunale con ordinanza del 2 agosto 2023, nella quale la scrivente autorità ha pure decretato la conclusione dello scambio di scritti. J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nella decisione avversata del 5 gennaio 2021, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, nonché dell'allontanamento dell'insorgente (cfr. Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, pag. 298). 4. 4.1 Nel suo ricorso, e nelle sue memorie successive, l'insorgente rimprovera all'autorità resistente in particolare che per l'esame della verosimiglianza abbia tenuto conto soltanto degli elementi a sfavore, non procedendo invece ad una valutazione generale, considerando anche gli elementi a favore della credibilità dei suoi asserti. La SEM non avrebbe altresì esaminato a sufficienza alcuni dei mezzi di prova prodotti in originale ed avrebbe mancato al suo obbligo d'istruzione e di motivazione su tale punto. Nella sua replica, egli fa inoltre valere una carenza d'istruzione e di motivazione anche circa l'importanza dell'(...) frequentata dall'insorgente (cfr. replica, pag. 3 segg.). Riguardo poi alcune delle contraddizioni rilevate dall'autorità inferiore nella decisione avversata, il ricorrente solleva che le stesse potrebbero essere state causate dall'erroneità della traduzione da parte dell'interprete presente, in quanto egli avrebbe richiesto durante l'audizione integrativa un interprete di etnia hazara onde evitare problemi di comprensione, facendo quindi valere - almeno implicitamente - una violazione del suo diritto di essere sentito. È opportuno esaminare tali censure d'ordine formale d'ingresso, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit.; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1 e rif. cit.). 4.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. Krauskopf/Emmenegger/ Babey, in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Allorquando l'autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenze del Tribunale D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 4.2, D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.1; Moser/Beusch/Kneubühler/ Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.144, pag. 241). 4.3 Dal canto suo, il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (RS 101) comprende segnatamente il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 6.2). 4.4 L'obbligo di motivazione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempire a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2). 4.5 In materia d'asilo, le audizioni si svolgono se necessario in presenza di un interprete (cfr. art. 29 cpv. 1bis LAsi e art. 19 cpv. 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), la SEM non rinunciandovi in pratica che allorché il richiedente ha una padronanza sufficiente di una lingua ufficiale (cfr. sentenza E-5796/2020 del 27 aprile 2023 consid. 3.1.3). 4.6 4.6.1 Ora, concernente l'esame della verosimiglianza, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente nel gravame, occorre constatare come dalla decisione impugnata sia chiaramente evincibile che la SEM si sia espressa sui diversi elementi rilevanti esposti dall'insorgente durante le sue audizioni - anche ed in particolare sui mezzi di prova da lui presentati - valutandoli peraltro globalmente, e prendendo in considerazione per tale esame sia gli indizi a favore sia quelli a sfavore della veridicità dei suoi asserti (cfr. p.to II/1, pag. 4 segg. della decisione avversata). La circostanza che l'autorità precitata abbia ritenuto le allegazioni dell'insorgente inverosimili, non rappresenta in alcun modo una violazione del principio inquisitorio da parte della SEM, ma discende da un apprezzamento di tali dichiarazioni da parte della predetta autorità, quindi da una questione di merito. 4.6.2 4.6.2.1 L'insorgente, ha inoltre rimproverato alla SEM di non aver esaminato in modo soddisfacente, anche per il tramite di una perizia se non li ritenesse autentici, la dichiarazione resa sul decesso del padre da parte della (...), nonché la lettera dei talebani, depositati dall'insorgente in originale. Inoltre l'autorità inferiore non avrebbe motivato adeguatamente su tale punto la sua decisione ed avrebbe così violato (implicitamente; nel ricorso egli parla di "diritto delle parti al contraddittorio"; cfr. ricorso, p.to 2, pag. 6) il suo diritto di essere sentito (cfr. ricorso, p.to 2, pag. 6; replica, pag. 2 seg.). 4.6.2.2 Nel provvedimento avversato, l'autorità inferiore ha in realtà proceduto come disposto dal Tribunale al consid. 10 della sua sentenza D-3700/2020 dell'11 agosto 2020, ovvero analizzando sia la verosimiglianza delle dichiarazioni dell'insorgente riguardo al ruolo esercitato dal padre ed al decesso di quest'ultimo, sia la verosimiglianza delle sue allegazioni in merito al timore legato alla ricezione della lettera di minaccia da parte dei talebani e poiché avrebbe frequentato la scuola e l'(...) (cfr. p.to II/1, pag. 4 segg.). Nella predetta decisione, la SEM ha valutato che alla luce delle importanti inverosimiglianze constatate nella narrazione dell'insorgente circa gli elementi succitati ed in una valutazione globale, il mezzo di prova n. 8 (ovvero lo scritto della [...], cfr. p.to I/8 della decisione avversata), non fosse atto a mutare tale conclusione (cfr. p.to II/1, pag. 6). Altresì, il mezzo di prova n. 6, ovvero la lettera dei talebani (cfr. p.to I/8 della decisione impugnata), non è stato ritenuto attendibile dalla SEM, non soltanto poiché tale documento avrebbe un valore probatorio molto limitato in quanto facilmente acquistabile, bensì pure poiché ha ritenuto poco plausibile che l'insorgente abbia potuto tutto d'un tratto procurarsi l'originale della lettera in questione, viste le sue allegazioni rese in passato in merito, nonché si tratterebbe di una copia a lui indirizzata e non del documento originale come da lui asserito (cfr. p.to II/1, pag. 7 seg. della decisione avversata). Risulta quindi da quanto precede, che l'autorità inferiore non soltanto si sia espressa in modo puntuale su tali mezzi di prova, ma che ne abbia esposto sufficientemente le ragioni per le quali sia giunta, in un apprezzamento globale degli elementi all'incarto, alla conclusione d'inverosimiglianza della narrazione dell'insorgente sui punti in questione. Contrariamente quindi a quanto postulato dal ricorrente nel gravame, la SEM non aveva alcun obbligo di procedere ad un'analisi più dettagliata, né men che meno ad effettuare una perizia (cfr. anche infra consid. 5.2.6), dei mezzi di prova succitati, essendo che la motivazione della SEM in merito si fonda sulle circostanze rilevanti per il suo giudizio come prescritto dalla giurisprudenza, e che il ricorrente ha potuto - dal tenore delle sue argomentazioni ricorsuali - pienamente intenderne la portata (cfr. supra consid. 4.4). Peraltro, egli ha potuto nel seguito della procedura ricorsuale, come pure anche la SEM, avere l'occasione di esprimersi nuovamente su tali aspetti. 4.6.2.3 Alla luce di quanto precede, non v'è quindi luogo di ritenere che la SEM abbia violato il suo obbligo istruttorio e di motivazione in rapporto con i mezzi di prova prodotti dall'insorgente. Il fatto che il predetto contesti l'apprezzamento che l'autorità intimata ha effettuato di tali documenti, costituisce una questione di merito, che verrà esaminata di seguito (cfr. infra consid. 5.2.6). 4.6.3 Quanto poi sollevato soltanto in fase di replica dall'insorgente, ovvero che l'autorità inferiore non avrebbe sufficientemente istruito e motivato la sua decisione in merito all'importanza a (...) dell'(...) seguita dall'insorgente nel suo Paese d'origine, mancando di esprimere un proprio parere circa le numerose fonti ed articoli presentati dall'insorgente con il ricorso (cfr. pag. 3 seg. della replica), non può essere in alcun modo seguito. Invero, come appare chiaramente sia nella decisione avversata (cfr. p.to II/2, pag. 8 seg.) sia nella risposta al ricorso (cfr. pag. 2), l'autorità inferiore si è determinata in modo specifico sul profilo di rischio dell'insorgente, tuttavia non ritenendo che la qualifica di studente dell'(...), per la sua sola frequentazione, lo faccia ritenere come potenzialmente inviso ai talebani. Il Tribunale non ritiene quindi che l'autorità inferiore dovesse istruire ulteriormente tale punto in questione, non essendo peraltro ravvisabile dalle motivazioni espresse dalla SEM in merito, che essa non si sia documentata a sufficienza in rapporto all'(...) in Afghanistan succitata. Per il resto, essa non aveva alcun obbligo di citare e pronunciarsi sulle fonti e gli articoli presentati dall'insorgente nel suo ricorso in modo specifico, avendo chiaramente espresso i motivi per i quali non ritenesse dato un profilo di rischio particolare dell'insorgente (cfr. supra consid. 4.4). Pertanto, anche da questo profilo, non si può ritenere che la SEM abbia violato il suo dovere d'istruzione e di motivazione. Il fatto che l'insorgente non concordi con tale valutazione dell'autorità inferiore, ancora una volta, non riguarda una questione formale, bensì di merito, che verrà quindi pure trattata di seguito (cfr. infra consid. 5.3). 4.6.4 4.6.4.1 Per quanto poi attiene alla censura dell'insorgente che vi siano stati dei possibili errori di traduzione da parte dell'interprete presente durante le audizioni, che avrebbero ingenerato delle incoerenze non volute nelle allegazioni del ricorrente, in particolare con riferimento a chi avesse recapitato la lettera dei talebani presso il suo domicilio famigliare in Afghanistan (cfr. p.to 3, pag. 8 seg. del ricorso), si osserva quanto segue. 4.6.4.2 In specie il ricorrente ha dichiarato di comprendere bene l'interprete presente all'inizio di ciascuna delle due audizioni sui motivi (cfr. A1, D1, pag. 1 seg.; A2, D1 seg., pag. 1). Seppure effettivamente risulti che il ricorrente abbia richiesto per la tenuta della seconda audizione, un interprete di etnia hazara, poiché avrebbe avuto dei dubbi che se avesse utilizzato delle parole tipiche del dialetto hazaraghe l'interprete potesse non comprenderlo, dopo che la funzionaria incaricata della SEM gli ha fatto presente le ragioni per le quali non avrebbero dato seguito a tale richiesta, ha comunque riferito di comprendere bene la traduttrice presente (cfr. A2, D2, pag. 2). Peraltro, analizzando i verbali delle due audizioni dell'interessato, non può essere in alcun modo evinto una qualsivoglia difficoltà incontrata dall'insorgente sul piano della comunicazione, che gli avrebbe impedito di rispondere chiaramente ai quesiti posti dalla funzionaria preposta della SEM e di esporre liberamente i suoi motivi d'asilo. Nulla indica quindi che le dichiarazioni dell'insorgente possano essere state mal comprese o tradotte. Peraltro, né il ricorrente, né la rappresentante legale presente durante entrambe le audizioni, non ha formulato alcuna lamentela o nota alla traduzione delle dichiarazioni dell'insorgente o nei confronti dell'interprete, a parte già quanto sopra evinto. Durante la rilettura di entrambi i verbali di audizione sui motivi, il ricorrente si è soltanto limitato a formulare due precisazioni riguardo alle allegazioni rese (cfr. A1, pag. 17; A2, pag. 23). Al termine di entrambe le audizioni, egli ha peraltro apposto la sua firma, attestando così anche che le sue dichiarazioni gli erano state lette frase per frase e tradotte in una lingua che egli comprende e che corrispondevano alle sue affermazioni. 4.6.4.3 Visto quanto precede, non v'è quindi alcun elemento che permetta di considerare che le due audizioni sui motivi del ricorrente non siano state condotte in modo adeguato. In particolare, non appaiono esserci stati dei problemi di comprensione che abbiano alterato la portata delle allegazioni del ricorrente e condotto quindi l'autorità inferiore a stabilire in modo inesatto ed incompleto i fatti giuridicamente rilevanti. Di conseguenza, anche la censura (implicita) di violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, in rapporto alla traduzione nei verbali delle sue allegazioni, deve essere respinta. 4.7 Ne discende quindi che, tutte le censure formali esposte dal ricorrente nel gravame contro il provvedimento impugnato, devono essere respinte.

5. Viene d'ingresso già segnalato, come anche il Tribunale, in accordo con l'autorità resistente, ritenga verosimili gli studi effettuati dal ricorrente presso la scuola militare e poi l'(...) a F._______, viste le sue allegazioni coerenti e sostanziate fatte in proposito (cfr. A1, D14 segg., pag. 3 segg.; A2, D63 segg., pag. 8), nonché i mezzi di prova prodotti a sostegno dei suoi asserti (cfr. MdP n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 7; cfr. anche A1, D133 segg., pag. 14). Ciò posto, occorre di seguito esaminare se è corretto che la SEM abbia considerato che le dichiarazioni dell'insorgente circa i suoi motivi d'asilo non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza poste all'art. 7 LAsi. 5.1 5.1.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.1.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.1.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati; DTAF 2010/57 consid. 4.1; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 125 seg.). 5.1.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 5.2 5.2.1 Nella presente disamina, il Tribunale, considera le allegazioni del ricorrente in riferimento al ruolo ed all'uccisione del padre, come pure in rapporto al ricevimento della lettera di minacce dei talebani, contraddittorie ed illogiche su dei punti essenziali. 5.2.2 Innanzitutto riguardo al decesso del padre del ricorrente, secondo gli asserti di quest'ultimo avvenuto per mano dei talebani, occorre rilevare come l'insorgente sia stato incoerente in più punti della sua narrazione. In primo luogo, durante la prima audizione sui motivi d'asilo egli, in merito a chi e a cosa gli sarebbe stato riferito riguardo al decesso del padre, ha riportato unicamente (cfr. A1, D48 segg., pag. 6) che l'avrebbe appreso tramite una telefonata da parte dello zio (...), che gli avrebbe riferito come il padre sarebbe "(...)" (cfr. A1, D50, pag. 6), senza aggiungere ulteriori dettagli se non che i mediatori avrebbero risposto alla gente che il padre fosse stato ucciso dai talebani (cfr. A1, D55, pag. 7). Salvo però che, poco prima, il ricorrente aveva fornito tutt'altra risposta in proposito, affermando che si trattasse dei talebani che avevano ucciso il padre, in quanto egli era (...) nonché (...), (...) (cfr. D52 seg., pag. 6 seg.), senza tuttavia nominare in alcun modo che si sarebbe appreso dai mediatori chi fossero i mandanti dell'uccisione del padre. Durante l'audizione integrativa, ha invece ricondotto il fatto che si sarebbe appreso che i talebani avevano ucciso il padre, ad un'iniziativa dello zio (...), che si sarebbe rivolto alla gente ed ai rappresentanti del popolo che mediavano con i talebani dopo il decesso del padre, chiedendo di trovare il colpevole della morte di quest'ultimo. I mediatori si sarebbero quindi rivolti ai talebani, che avrebbero confermato di aver ucciso loro il genitore dell'insorgente (cfr. A2, D96 segg., pag. 11). In secondo luogo, egli ha raccontato che non ci sarebbe stata soltanto una telefonata dello zio, bensì una seconda, nonché in un primo tempo che dei dettagli sulla morte del padre li avrebbe ricevuti da parte della madre soltanto allorché si trovava già in H._______ (cfr. A2, D147 segg., pag. 16 segg.). Tuttavia, allorché al ricorrente gli è stato chiesto perché avesse richiesto tali dettagli soltanto una volta giunto in H._______, egli ha in modo contraddittorio, riferito che invece la madre avrebbe confermato unicamente quanto già riportatogli dallo zio (...) (cfr. A2, D161 segg., pag. 17). Peraltro, sorprendentemente, allorché in precedenza aveva riferito che durante la prima chiamata lo zio (...) gli aveva riportato soltanto della morte del padre (cfr. A1, D49 seg., pag. 6; A2, D148 segg., pag. 16), egli ha introdotto incoerentemente la causa del decesso del padre, ovvero che gli avrebbero (...), informazione che pure avrebbe saputo dallo zio (...) nel corso della prima telefonata (cfr. A2, D168 segg., pag. 17 seg.). Ora, alla luce di tali discrepanze, le spiegazioni fornite dall'insorgente nel ricorso per appianare le stesse, ovvero che le informazioni sul decesso del padre gli sarebbero giunte in momenti diversi, nonché che sarebbe ovvio che i talebani abbiano ucciso (...) con (...) e quindi non lo avrebbe specificato spontaneamente (cfr. p.to 2, pag. 6 del ricorso), non sono in alcun modo convincenti. In particolare, a differenza di quanto osservato nel ricorso che la SEM non gli avesse posto prima alcuna domanda atta a sapere come fosse stato ucciso il padre, si denota come già nella prima audizione, gli erano stati posti due quesiti in tal senso (cfr. A1, D46 seg., pag. 6), ma l'insorgente non ha in alcun modo fornito questo dettaglio, che è sopravvenuto, in modo peraltro contraddittorio come già sopra rilevato, soltanto durante la seconda audizione. 5.2.3 Anche in merito a chi avrebbe notificato la lettera dei talebani al suo domicilio, nonché le circostanze in cui egli avrebbe appreso della stessa, si ravvisano nelle sue dichiarazioni diverse incoerenze. Invero, riguardo al modo in cui sarebbe giunto lo scritto dei talebani, l'insorgente ha allegato nel corso della prima audizione che sarebbe stato il (...) con il mediatore "I._______" che avrebbero recapitato lo stesso presso il suo domicilio (cfr. A1, D37 seg., pag. 5). Durante invece la seconda audizione, egli ha fornito una tutt'altra versione, ovvero asserendo che oltre che al (...), vi sarebbero stati anche il mediatore "J._______" ed un talebano che avrebbero portato assieme al (...) ed al mediatore I._______ la lettera di minaccia a casa sua (cfr. A2, D14 segg., pag. 3). Ora, tale incongruenza non appare essere insignificante come invece vorrebbe far intendere il ricorrente nel suo gravame. Non convince neppure la spiegazione fornita dall'insorgente in audizione, che ha ricondotto la medesima discrepanza al fatto che la funzionaria incaricata non gli avrebbe posto dei quesiti per conoscere tutti i dettagli e non vi sarebbe stato il tempo (cfr. A2, D18, pag. 3). Difatti, come si evince dalla prima audizione, egli ha avuto ampio modo di rispondere già in tale sede riguardo a come ed a chi avrebbe recapitato la lettera dei talebani (cfr. A1, D37 seg., pag. 5), e non si desume in alcun modo, neppure dal resto degli atti della SEM, come egli non avrebbe avuto il tempo di esprimersi liberamente ed ampiamente su tali tematiche. Circa poi la censura sollevata con il ricorso di un presunto errore di traduzione che scuserebbe la contraddizione succitata, si è già detto sopra (cfr. consid. 4.6.4), e la si ritiene meramente pretestuosa. Invero, si aggiunge come dagli asserti resi dall'insorgente a verbale, non vi sia alcuna possibilità d'interpretare diversamente i suoi asserti, come invece preteso nel gravame (cfr. p.to 3, pag. 8 del ricorso), ma che dalla semplice lettura se ne evinca un'interpretazione univoca, come già sopra esposta. Altresì, anche per quanto concerne la cronologia dei fatti che avrebbero portato alla conoscenza da parte sua della lettera di minaccia da parte dei talebani, i suoi asserti non sono stati più coerenti. Egli ha difatti dichiarato in prima battuta, ripetendolo per ben due volte, che il fratello l'avrebbe chiamato per avvisarlo l'indomani o il giorno seguente della notifica al domicilio famigliare della lettera dei talebani (cfr. A1, D18 e D20, pag. 4). Contraddicendo i precedenti asserti, l'insorgente ha invece affermato nella seconda audizione, che il fratello lo avrebbe chiamato lo stesso giorno della consegna della lettera (cfr. A2, D28, pag. 4). Come riportato chiaramente nella decisione della SEM, i predetti asserti, sono riferiti in modo limpido al giorno cronologico rispetto alla notifica della lettera di minaccia in cui il fratello gli avrebbe comunicato la notizia (cfr. p.to II/1, pag. 7 della decisione avversata), e non, come invece riportato a torto nel ricorso, al momento in cui il fratello gli avrebbe spedito la fotografia della lettera (cfr. ricorso, p.to 3, pag. 8). Non si ravvisano invece delle incongruenze, che tra l'altro non sono neppure sollevate nel provvedimento impugnato, riguardo al fatto che il ricorrente abbia asserito che avrebbe ricevuto la fotocopia della lettera di minaccia il medesimo giorno della telefonata del fratello (cfr. A1, D128, pag. 13; A2, D29, pag. 4). Anche per quanto concerne il tempo che ci avrebbe messo il fratello per inviargli la fotografia della lettera di minaccia, le dichiarazioni dell'insorgente non coincidono. Nella prima audizione egli ha difatti asserito che ci sarebbe voluta qualche ora perché lui potesse scendere dalla (...) e tornasse a casa (cfr. A1, D128, pag. 13); quando invece sorprendentemente nella seconda audizione, egli ha affermato che la loro casa avrebbe distato circa (...) o (...) minuti in totale dalla (...) dove lo avrebbe chiamato il fratello (cfr. A2, D22 e D29, pag. 4). Tale incongruenza, non può certo essere spiegata con il fatto che il ricorrente avrebbe raccontato le circostanze ad egli successe molto più dettagliatamente nella seconda audizione rispetto alla prima, come argomentato nel ricorso (cfr. p.to 3, pag. 8). 5.2.4 Peraltro, rispetto al ruolo di (...) che il padre avrebbe esercitato nella (...), risulta del tutto illogico che d'un canto il ricorrente abbia asserito che salvo un solo quesito posto al genitore, egli non avrebbe mai parlato dell'attività di quest'ultimo con il medesimo (cfr. A2, D124 segg., pag. 13 seg.), nonché che avrebbe compreso che egli era (...) da sé mentre cresceva (cfr. A2, D114 segg., pag. 13), e poiché lo avrebbe visto (...) (cfr. A2, D132 segg., pag. 14 seg.); e d'altro canto sia comunque riuscito a fornire alcuni elementi circa il ruolo che avrebbe esercitato il padre. Invero, egli ha riferito che il padre avrebbe (...), avrebbe (...) e che egli sarebbe stato (...) (cfr. A2, D104 segg., pag. 12 segg.). Questi ultimi elementi però, egli non ha dichiarato di averli appresi da qualcuno o direttamente dal padre, bensì appaiono basarsi su sue mere deduzioni, in contrasto con l'unica informazione che avrebbe appreso effettivamente dal padre, ovvero le ragioni che lo avrebbero spinto a non richiedere un salario per il suo lavoro di (...) (cfr. A2, D124, pag. 13 seg.). Tale illogicità nei suoi asserti, conferma ancora maggiormente il giudizio d'inverosimiglianza in merito al ruolo di (...) che avrebbe avuto il padre del ricorrente in patria. Le argomentazioni proposte nel gravame dall'insorgente (cfr. p.to 1, pag. 4 seg. del ricorso), non sono atte a modificare la predetta valutazione. A ciò si aggiunge che anche il comportamento dei talebani, che gli avrebbero notificato una lettera secondo gli asserti dell'insorgente in quanto lo avrebbero voluto uccidere (cfr. A1, D14 segg., pag. 3 seg.; A2, D43 segg., pag. 6; D55 segg., pag. 7 seg.; D83, pag. 10; D177 seg., pag. 18; D181 seg., pag. 19; D192, pag. 20), e che a seguito della morte del padre avrebbero pure preso il controllo della loro zona (cfr. A2, D38, pag. 5; D191, pag. 20; D205, pag. 21), risulta poco plausibile. Infatti, se veramente fossero stati interessati a lui, appare poco credibile che si siano accontentati unicamente di recapitare una lettera al suo domicilio famigliare, senza effettuare alcuna perquisizione domiciliare né richiedere ulteriori informazioni sul suo conto ai famigliari - in particolare alla madre ed al fratello che si trovavano ancora lì - come invece si sarebbe atteso dai medesimi, secondo le informazioni note sulle ricerche intraprese dai talebani nel contesto afghano, allorché prendono di mira una persona. 5.2.5 Considerate nel loro insieme, le dichiarazioni dell'insorgente sia concernenti il ruolo del padre ed il suo decesso, sia relative alla ricezione di una lettera da parte dei talebani, non risultano pertanto essere verosimili. Di conseguenza, neppure le circostanze da egli allegate successivamente al ricevimento della lettera ed ai motivi che lo avrebbero condotto all'espatrio - ovvero il timore di essere ucciso da parte dei talebani a causa del ruolo svolto dal padre, come pure per il fatto che egli sarebbe stato considerato una minaccia dal gruppo precitato in quanto avrebbe fatto parte dell'esercito nazionale ed avrebbe collaborato per questo con gli (...) (cfr. A1, D67 seg., pag. 8; D83, pag. 9; D88 segg., pag. 10; A2, D56 seg., pag. 7 seg.; D183 segg., pag. 19) - non possono essere ritenuti credibili. 5.2.6 Per quanto poi attiene ai mezzi di prova prodotti durante la procedura di prima istanza ed in fase ricorsuale, nonché gli asserti dell'insorgente in merito, gli stessi non sono in grado di rimettere in discussione l'apprezzamento che precede e non apportano alcuna credibilità maggiore alle dichiarazioni del ricorrente in merito alle circostanze succitate. 5.2.6.1 Segnatamente, per quanto concerne il certificato rilasciato dalla (...) (cfr. MdP n. 8), che confermerebbe l'uccisione da parte dei talebani del padre del ricorrente, anche fosse ritenuta l'originalità del documento, così come proposto dall'insorgente nel suo gravame, anche sulla scorta di quanto già visto sopra, il suo contenuto non può essere ritenuto autentico. Difatti, esso può essere annoverato ad una dichiarazione di parte, il cui valore probatorio è molto ridotto. In particolare, concernente la descrizione dell'attività che avrebbe effettuato il padre del ricorrente, viene dichiarato che egli avrebbe partecipato attivamente anche all' "(...)", ruolo che non era stato per nulla citato nella prima audizione sui motivi dall'insorgente (cfr. A1, D83 segg., pag. 9 seg.; D116 segg., pag. 12 seg.), quando invece sorprendentemente egli nella seconda audizione dichiara ad un certo punto che il padre sarebbe stato anche "(...)" (cfr. A2, D108, pag. 12). Tali asserti, che peraltro non coincidono propriamente con quanto precede scritto nel certificato della (...), che parla di (...) e non di (...), pare essere stato introdotto dall'insorgente nella seconda audizione, per rendere maggiormente credibili i suoi asserti in conformità con il mezzo di prova testé descritto, che però come visto fa planare ancora maggiori dubbi circa la veridicità dei suoi asserti e l'autenticità di tale documento. Quanto poi motivato nel ricorso a favore della verosimiglianza di quest'ultimo, ovvero che lo stesso sarebbe stato sottoscritto dalle più alte cariche locali nonché che questi ultimi non sarebbero stati presenti al momento dell'uccisione del padre del ricorrente, ma che si sarebbero accordati circa l'emissione di un documento ufficiale che provasse tale fatto (cfr. ricorso, p.to 2, pag. 5 seg.), non è atto a sovvertire le conclusioni del Tribunale sopra riportate, in merito in particolare alle incoerenze tra gli asserti dell'insorgente ed il contenuto del mezzo di prova presentato. Alla luce di tali considerazioni, una perizia sullo stesso come richiesto dal ricorrente nel gravame, che proverebbe eventualmente la sua originalità ma non la sua autenticità, non appare essere di alcuna utilità. 5.2.6.2 Riguardo poi alla lettera di minaccia dei talebani (cfr. MdP n. 6), si denota innanzitutto che i ruoli che avrebbe adempiuto il ricorrente, secondo la traduzione del mezzo di prova in questione, e segnatamente "(...)" non coincidono in alcun modo con il reale ed unico ruolo di studente dell'(...) allegato dall'insorgente. La presenza di tale affermazione, non è peraltro spiegata né nominata in alcun modo nel contenuto riportato dall'insorgente del medesimo scritto (cfr. A1, D35 seg., pag. 5). È soltanto nell'ambito della sua replica (cfr. pag. 4 e pag. 5), che il ricorrente riprende alcune informazioni contenute in tale scritto, senza tuttavia spiegarne con elementi concreti e convincenti i motivi, ma soltanto ritenendo che si trattasse di quanto creduto dai talebani. Peraltro, come considerato a ragione dalla SEM, anche il Tribunale rileva che tale documento può essere facilmente confezionato e falsificato e che riveste pertanto una forza probatoria molto limitata (cfr. sentenze del Tribunale E-5796/2020 succitata consid. 5.5, E-383/2023 del 24 febbraio 2023), e ciò anche se prodotto in originale (cfr. sentenza del Tribunale D-2544/2020 del 1° febbraio 2023 consid. 6.8). In tale contesto, anche una perizia sul mezzo di prova in questione, non avrebbe potuto condurre ad alcun cambiamento di valutazione, e pertanto non risultava di alcuna utilità né men che meno necessaria, come invece sollevato dal ricorrente nel gravame. Visto quindi quanto precede, a ragione la SEM non ha ritenuto che tale mezzo di prova potesse dimostrare la verosimiglianza della minaccia di morte dell'interessato da parte dei talebani. 5.2.7 Ne discende quindi che il ricorrente, in una valutazione complessiva, non ha reso verosimili le sue allegazioni né circa il ruolo svolto dal padre e le circostanze del suo decesso, né di essere stato concretamente minacciato da parte dei talebani, e pertanto non ha neppure reso verosimile il timore di subire da questi ultimi delle persecuzioni determinanti, in un futuro prossimo e secondo un'elevata probabilità, nel caso di un suo ritorno nel Paese d'origine a causa di tali circostanze che l'avrebbero condotto all'espatrio. 5.3 5.3.1 Resta ancora da esaminare se, in ragione della sua frequentazione della scuola e dell'(...), nonché della situazione vigente attualmente in Afghanistan, il ricorrente possa ritenere di avere, come lo pretende nel gravame, un timore fondato di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi da parte dei talebani, nel caso di un suo ritorno nel suddetto Paese. 5.3.2 Come già argomentato dalla SEM sia nella decisione avversata (cfr. p.to II/2, pag. 8 seg.), sia nella sua risposta al ricorso (cfr. pag. 2), il Tribunale ha ammesso l'esistenza di categorie di persone particolarmente esposte a dei rischi di persecuzioni future nel caso di un loro ritorno in Afghanistan (cfr. fra le altre le sentenze del Tribunale E-3099/2023 del 26 luglio 2023 consid. 4.2.1 con rif. cit., E-5415/2020 del 21 giugno 2023 consid. 5.3, D-5800/2016 del 13 ottobre 2017 [pubblicata quale sentenza di riferimento]). Tra queste, vi figurano in particolare le persone che i talebani considerano, a torto o a ragione, vicine al governo o alla coalizione internazionale, o che sono sospettate di essere impregnate da valori occidentali e che non si fondano più sulla società afghana. Le persone che possiedono un tale profilo, rischiavano di essere vittime d'intimidazioni, di rapimenti o ancora di uccisioni, già prima dell'ascesa al potere dei talebani nell'agosto del 2021 (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 succitata consid. 4.2.1 con ulteriori rif. cit., D-2487/2022 del 7 luglio 2022 consid. 8.2.1). Le constatazioni che precedono risultano ancora d'attualità alla luce della situazione vigente in Afghanistan (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 succitata consid. 4.2.1, E-5415/2020 succitata consid. 5.3, D-893/2023 del 1° maggio 2023 consid. 6.2, D-2415/2022 del 24 marzo 2023 consid. 10.2). Per quanto il livello di violenza cieca nel paese sia globalmente diminuito dalla presa di potere da parte dei talebani nell'agosto del 2021, tuttavia il comportamento futuro dei membri di tale gruppo rimane ancora, all'ora attuale, imprevedibile e vi è pertanto luogo di ammettere che i profili che prendevano di mira prima della loro ascesa al potere, possano ancora essere in modo generale esposti a maggiori rischi, tenuto conto delle capacità e del controllo territoriale accresciuti di questo attore. Numerose aggressioni contro delle persone appartenenti a gruppi a rischio sono difatti state documentate a partire dal mese di agosto 2021. Tuttavia le stesse non appaiono essere sistematiche o di natura uniforme (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 succitata consid. 4.2.1, E-5415/2020 succitata consid. 5.3 con riferimenti citati). Per quanto concerne più in particolare le persone appartenenti al vecchio regime, vi è luogo di rilevare che diversi fattori - ovvero le informazioni contradditorie e non numerose relative alle politiche applicate dai talebani, le differenze a livello regionale così come le divergenze d'applicazione da parte dei membri talebani degli ordini che emanano dalla direzione centrale di questo gruppo - rendono difficile la valutazione del rischio per le persone che corrispondono a questo profilo. Tuttavia, tenuto conto delle persecuzioni passate e delle segnalazioni indicanti che le medesime risultano sempre essere degli obiettivi, le persone che sono considerate come costituenti un bersaglio prioritario dai talebani, segnatamente coloro che occupavano dei posti strategici nelle unità militari, di polizia e d'investigazione, così come i membri del potere giudiziario, presentano generalmente un rischio accresciuto di persecuzioni future in caso di un loro ritorno in Afghanistan. Deve tuttavia trattarsi di persone che si sono particolarmente esposte, al punto d'aver attirato l'attenzione dei talebani in modo specifico su di loro. Trattandosi delle altre persone che adempiono tale profilo, occorre tenere conto nel quadro della valutazione individuale, tendente a determinare se esista un grado ragionevole di probabilità che il richiedente sia vittima di persecuzione, di altre circostanze che hanno un'incidenza sul rischio, quali la regione d'origine, il sesso, le inimicizie personali o ancora l'implicazione effettiva in conflitti locali (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 succitata consid. 4.2.1 con ulteriori rif. cit., E-5415/2020 succitata consid. 5.3). Il Tribunale ricorda inoltre che se delle persecuzioni si estendono, a fianco alla persona toccata primariamente, anche a membri della famiglia e parenti, sussiste una persecuzione riflessa (per il concetto di persecuzione riflessa cfr. DTAF 2007/19 consid. 3.3 con rif. cit.). Secondo la giurisprudenza dello scrivente Tribunale, l'appartenenza famigliare ad una persona la quale è esposta ad un rischio di persecuzione accresciuto in Afghanistan, può condurre ad una persecuzione riflessa. Ciò è in particolare il caso di (ex) appartenenti alla polizia o alle forze di sicurezza, di autorità del governo o di persone vicine al governo (cfr. sentenza del Tribunale D-5392/2022 del 30 giugno 2023 consid. 8.3 con ulteriore rif. cit.). 5.3.3 Come già sopra ritenuto, l'insorgente non ha reso verosimili né le minacce rivoltegli personalmente da parte dei talebani allorché si trovava ancora in Afghanistan (cfr. supra consid. 5.2.3 e 5.2.6 seg.) né il ruolo di (...) svolto dal padre nel suo Paese d'origine e l'uccisione di questi per mano talebana (cfr. supra consid. 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6 seg.). Egli non ha pertanto reso verosimile né di essere stato preso di mira concretamente da parte dei talebani, né che questi conoscessero effettivamente la sua frequentazione quale studente dell'(...) a F._______. Le affermazioni del ricorrente, in cui i talebani avrebbero effettuato degli attacchi nel sito dove anche lui studiava (cfr. A1, D70 segg., pag. 8; D79 segg., pag. 9; A2, D198 segg., pag. 21), nonché nel villaggio dove egli avrebbe abitato (cfr. A1, D27 segg., pag. 4 seg.; A2, D193 segg., pag. 20), sono da ricondurre esclusivamente alla situazione d'insicurezza e di violenza presente nel Paese d'origine, che concerneva in modo generale, tutte le persone ivi presenti, senza tuttavia che il ricorrente, con le stesse, dimostri o renda perlomeno verosimile che i talebani volessero colpirlo personalmente ed individualmente per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi. Invero, egli era un semplice (...) dell'(...) a F._______, uno tra i tanti (cfr. A1, D63 segg., pag. 7 seg.; A2, D58, pag. 8), senza alcun grado militare (cfr. A1, D64 segg., pag. 7 seg.), né ha mai asserito di aver esercitato una funzione particolare in seno all'esercito né occupato un grado implicante una qualsivoglia responsabilità. Inoltre, vista l'inverosimiglianza dei suoi asserti riguardo al padre, una persecuzione riflessa nei suoi confronti a causa della famigliarità con il medesimo, è da escludere. Alla luce di tali circostanze, non v'è quindi alcuna ragione di pensare che egli possa essere stato identificato quale bersaglio (prioritario o meno) da parte dei talebani, o lo possa divenire in un prossimo futuro, vista la sua mera frequentazione della scuola e dell'(...). Tale conclusione non viene modificata neppure considerando le allegazioni presentate in fase ricorsuale dall'insorgente. In particolare, la sentenza del Tribunale D-3480/2019 del 27 maggio 2020 citata dal ricorrente nella sua replica (cfr. pag. 5), presenta una fattispecie con una costellazione del tutto differente dalla presente, e quindi non può assurgere ad esempio di confronto. Per di più, le citazioni nel ricorso di articoli di testate giornalistiche, alcuni anche prodotti in annesso al ricorso, essendo di portata generale, non sono in grado di provare i pretesi rischi concreti di persecuzione da parte dei talebani nei confronti del ricorrente. In tale contesto, e viste le numerose inverosimiglianze ed illogicità già sopra rilevate in merito alla narrazione dell'insorgente, risulta essere infondato il timore che il ricorrente rischi di essere preso di mira dai talebani nell'ipotesi di un suo ritorno in Afghanistan, per la sua sola frequentazione della scuola e dell'(...) a F._______. 5.3.4 Tenuto conto del profilo dell'insorgente sopra considerato, vi è luogo di ritenere che né la sua provenienza dal distretto di C._______ (cfr. n. 12/9, p.to 2.01 seg., pag. 4; A2, D66, pag. 8), né la sua etnia hazara o ancora il suo credo sciita (cfr. A1, D27, pag. 4; D145, pag. 15), costituiscono degli indizi concreti supplementari che permettano di considerare che il ricorrente sarebbe particolarmente esposto a persecuzioni da parte dei talebani, nel caso di un suo ritorno in Afghanistan. A questo proposito, il Tribunale rammenta che la sola appartenenza all'etnia hazara, non costituisce un motivo rilevante suscettibile di fondare un timore di futura persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi e che le condizioni molto elevate poste dalla giurisprudenza per ammettere una persecuzione collettiva degli hazara in Afghanistan, non sono adempiute (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2; 2013/12 consid. 6; 2013/11 consid. 5.3.2; sentenza del Tribunale E-5415/2020 succitata consid. 5.4.4). L'apprezzamento in tal senso va mantenuto anche a seguito dell'ascesa al potere dei talebani nell'agosto del 2021, in quanto nessuna informazione permette di concludere che gli hazara, quale gruppo etnico, sia minacciato in maniera generale di persecuzioni pertinenti in materia d'asilo (cfr. sentenza del Tribunale E-5415/2020 succitata consid. 5.4.4 con ulteriori rif. cit.). 5.3.5 Per quanto poi attiene ai riferimenti del ricorrente nelle sue allegazioni circa la situazione generale in Afghanistan, o nel suo distretto, o ancora a membri famigliari ancora viventi nel Paese d'origine (cfr. A1, D27 segg., pag. 4 seg.; A2, D202 segg., pag. 21 seg.), occorre rammentare che l'interessato non ha raccontato di avere avuto dei problemi particolari con i talebani né attirato la loro attenzione in qualche modo, salvo quanto già ritenuto inverosimile sopra. Le circostanze difficili di vita in un Paese determinato, a cui ogni persona può essere genericamente sottoposta in un dato Stato, non rientrano difatti all'evidenza in uno dei motivi pertinenti ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi. Peraltro, i rischi legati alla situazione vigente in Afghanistan, sono stati presi in considerazione dalla SEM, concedendo all'insorgente l'ammissione provvisoria in Svizzera. 5.3.6 Visto quanto precede, il Tribunale ritiene che non esista nel caso di specie, una congiunzione di fattori di rischio significativi che rendano altamente probabile che l'interessato sia oggettivamente fondato a temere di essere vittima di una persecuzione determinante in materia d'asilo in caso di ritorno in Afghanistan, e ciò in un prossimo futuro.

6. In virtù di quanto sopra, non potendo l'insorgente prevalersi né di allegazioni verosimili giusta l'art. 7 LAsi né di persecuzioni determinanti ex art. 3 LAsi, il suo ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione avversata va quindi confermata.

7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). L'insorgente, nel suo ricorso, ha impugnato genericamente nelle conclusioni, anche il punto 3 della decisione avversata (cfr. cifra 1 delle conclusioni ricorsuali, pag. 14 del ricorso) concernente la pronuncia del suo allontanamento, senza tuttavia fornire alcuna argomentazione specifica in merito. Ora, visto quanto precede, e non adempiendo il ricorrente le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, respingendo di conseguenza la conclusione esposta dall'insorgente nel ricorso in tal senso.

8. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso è respinto.

9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese versato il 22 febbraio 2021 (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

10. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 22 febbraio 2021.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: