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D-3700/2020

D-3700/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-08-11 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. L'interessato, asserito cittadino afghano, di etnia hazara, con ultimo domicilio nella zona di B._______, distretto di C._______, provincia di D._______, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) maggio 2020 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-1/2). B. In data (...) maggio 2020 si è svolta con il richiedente l'asilo un'audizione relativa ai suoi dati personali nonché al suo viaggio d'espatrio (cfr. atto SEM n. [...]-12/9; di seguito: verbale 1). Nel corso della medesima, egli ha in particolare riferito che entrambi i suoi genitori sarebbero deceduti, e che avrebbe lasciato l'Afghanistan nel (...) o (...) del 2018, entrando in E._______, dopo un soggiorno di (...) anni in F._______, all'inizio del 2020. C. Dalle ricerche intraprese dall'autorità inferiore e dal colloquio Dublino tenutosi con l'interessato il (...) maggio 2020, è risultato che quest'ultimo avesse già depositato una domanda d'asilo in E._______ il (...), senza tuttavia mai essere audizionato né aver ottenuto una decisione in merito alla stessa od un permesso di soggiorno (cfr. atti SEM n. [...]-13/2, e dal n. 17/3 al n. 20/2, n. 23/1 e n. 24/1). A fronte di tali risultanze, la SEM ha deciso, in data (...) giugno 2020, di concludere la procedura Dublino e di esaminare la domanda d'asilo del richiedente in Svizzera (cfr. atto SEM n. [...]-25/1). D. Il (...) giugno 2020 si è tenuta con l'interessato un'audizione vertente in particolare sui suoi motivi d'asilo (cfr. atto SEM n. [...]-27/17; di seguito: verbale 2). Nel corso della succitata, egli ha segnatamente dichiarato, per quanto qui di rilievo, di essere espatriato verso il G._______ nel (...) o (...) dell'anno 2018 a causa delle minacce di morte contenute in una lettera da dei Talebani recapitatagli nel (...) 2017 o nel (...) dell'anno 2018 al suo domicilio a B._______. Questi lo avrebbero minacciato a causa della sua frequentazione dell'accademia militare "(...)" a H._______, che verrebbe sostenuta dall'I._______ come pure dagli stranieri, nonché poiché il padre - il quale sarebbe stato ucciso dai Talebani il (...) mentre si recava ad una riunione - era (...) dove abitavano, e si occupava della protezione delle persone e della sicurezza del territorio contro i (...) ed i Talebani. L'interessato ha narrato che dopo aver avuto conoscenza della lettera di minaccia tramite una telefonata del fratello, che gli avrebbe in seguito inviato anche una fotografia di tale scritto, lui avrebbe denunciato tale circostanza ai servizi di sicurezza dell'accademia. Questi ultimi lo avrebbero convocato ad un colloquio pochi giorni dopo, ed uno degli agenti gli avrebbe riferito che non avrebbero potuto offrirgli alcuna protezione, essendo che già della sua non riusciva ad occuparsi. Durante la frequentazione dell'accademia, vi sarebbero inoltre state diverse esplosioni all'esterno della stessa. In una delle medesime sarebbero pure rimasti uccisi dei (...), nonché un (...) sarebbe stato ucciso all'interno dell'accademia durante un altro attacco. Ha vieppiù asserito che il suo villaggio sarebbe sempre stato assaltato dai (...) e dai Talebani. Questi ultimi avrebbero pure attaccato quotidianamente la scuola militare (denominata anche "[...]") che egli frequentava sempre a H._______, usandola pure come base militare. Nel caso di un suo ritorno nel Paese d'origine, egli teme di essere ucciso dai Talebani. A supporto della sua domanda d'asilo, il richiedente ha presentato la seguente documentazione in copia: la sua taskara (cfr. atto SEM n. [...]-15/1, n. 17/3 e n. 21/2), diverse fotografie della scuola militare e dell'accademia, la carta bancaria dell'esercito nazionale afghano, le carte d'identità della scuola militare e dell'accademia, un attestato sportivo, la lettera dei Talebani, il diploma della scuola militare, uno scritto della scuola "(...)" (cfr. verbale 2, D133 segg., pag. 14 e atto SEM n. [...]-37/-, mezzi di prova dal n. 1 al n. 9). E. Per il tramite del parere del (...) luglio 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-33/3), l'interessato ha presentato le sue osservazioni al progetto di decisione dell'autorità inferiore del (...) luglio 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-30/7). F. Con decisione del 3 luglio 2020, notificata in medesima data (cfr. atto SEM n. [...]-36/1), la Segreteria di Stato non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo. Ha altresì pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, tuttavia concedendogli l'ammissione provvisoria, in quanto l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe attualmente ragionevolmente esigibile. G. Il 20 luglio 2020 (cfr. risultanze processuali) l'insorgente è insorto con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando in via principale che la decisione impugnata sia annullata, che al ricorrente sia riconosciuta la qualità di rifugiato e gli sia concesso l'asilo in Svizzera. In via subordinata, ha chiesto la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni e per completamento istruttorio. Contestualmente ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese. Al ricorso è stata allegata la seguente documentazione in originale: due buste d'invio ove sarebbero giunti i mezzi di prova prodotti con il gravame, il tracciamento dell'invio delle buste predette, la taskara n. (...) in lingua straniera, la presunta lettera di minacce inviata dai Talebani in lingua straniera, il diploma dell'"(...)" in lingua straniera, il certificato che dichiarerebbe che il padre del ricorrente è stato ucciso in lingua straniera, una carta bancaria "(...)", oltreché due ulteriori tessere in lingua straniera. H. Con decisione incidentale del 28 luglio 2020, il Tribunale ha invitato la SEM, entro il 7 agosto 2020, ad inoltrare una risposta al gravame ai sensi dei considerandi, trasmettendole anche la nuova documentazione in originale allegata allo stesso, e statuendo che l'esito della domanda di assistenza giudiziaria, verrà deciso in prosieguo di procedura, rispettivamente con la sentenza finale. I. L'autorità resistente, con scritto del 4 agosto 2020, ha chiesto una proroga del suddetto termine sino al 28 agosto 2020, a motivo che delle misure istruttorie complementari sarebbero necessarie, per la valutazione della documentazione inoltrata con il gravame dal ricorrente. Della medesima si dirà dappresso per quanto necessario. J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]), contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi e per quanto verrà motivato anche dappresso, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 4.1 Nella sua decisione, la SEM ha anzitutto osservato che non vi sarebbe alcuna prova che il padre del ricorrente sia stato ucciso dai Talebani, ma che si tratterebbe di una mera interpretazione dell'interessato o da parte di terze persone. Peraltro, anche se la medesima circostanza fosse realmente accaduta, l'interessato non avrebbe tuttavia fornito una spiegazione limpida e concreta circa il nesso tra la morte di suo padre ed il suo timore. Anzi, come da egli stesso affermato in svariate occasioni nel corso dell'audizione sui motivi, sarebbe invero la sua frequentazione della scuola militare il reale motivo per il quale i Talebani l'avrebbero voluto uccidere. Tuttavia, non gli sarebbe in tal senso accaduto nulla di concreto, a parte l'aver allegato di aver ricevuto una lettera minatoria da parte dei Talebani. Egli non disporrebbe vieppiù neppure di un profilo di rischio particolare per rientrare quale obiettivo nel mirino di questi ultimi, essendo soltanto uno studente militare senza alcun grado all'accademia militare a H._______. Per di più, si tratterebbe esclusivamente di un rischio meramente astratto, che non si sarebbe in alcun modo concretizzato nel suo caso personale e pertanto non costituirebbe un indizio di timore fondato di future persecuzioni. Circa le discriminazioni e gli attacchi subiti in quanto hazara da parte dei (...) e dei Talebani, la SEM ha ritenuto d'un canto che attualmente non sussisterebbe una situazione di persecuzione collettiva di tale etnia in Afghanistan. D'altro canto, ed in tale contesto, all'interessato non sarebbe successo mai nulla di concreto. In conclusione, quindi il ricorrente non avrebbe alcun motivo fondato di temere di essere oggetto, con grande probabilità ed in un prossimo futuro, di persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi nel caso di un suo ritorno nel Paese d'origine. In seguito, l'autorità inferiore ha preso posizione riguardo ai mezzi di prova presentati, rilevando dapprima che la frequentazione della scuola e poi dell'accademia militare da parte dell'interessato non verrebbe messa in dubbio, come neppure la sua partecipazione a delle (...). Proseguendo, ha invece ritenuto inattendibile l'attestato della scuola "(...)" presentato dal ricorrente, che darebbe atto unicamente di un'affermazione di parte, consegnato peraltro in fotocopia, e pertanto non avrebbe alcun valore probatorio per la SEM. Lo stesso varrebbe per lo scritto minatorio dei Talebani, anch'esso presentato in copia dall'interessato, per il quale non potrebbe esserne verificata l'autenticità e che potrebbe essere facilmente falsificabile ai fini della causa. Alla luce delle argomentazioni pregresse, nella decisione querelata, l'autorità resistente è giunta alla conclusione che le dichiarazioni rese dall'interessato non adempirebbero alle condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi, e che pertanto la SEM potesse esimersi dall'esaminarne la verosimiglianza. Le predette argomentazioni, non sarebbero neppure rimesse in discussione dalle osservazioni contenute nel parere al progetto di decisione del (...) luglio 2020.

E. 4.2 Con il suo ricorso, l'insorgente, dopo aver ripreso e specificato alcuni fatti, contesta le valutazioni dell'autorità inferiore. In primo luogo egli ritiene che le conclusioni esposte nella decisione avversata quo al mancato riconoscimento della qualità di rifugiato ex art. 3 LAsi come pure al fatto per la SEM di essersi esentata dalla valutazione della verosimiglianza dei suoi asserti, non avrebbero preso in considerazione adeguatamente le dichiarazioni da lui rese sia concernente il suo profilo di rischio, sia attinente i mezzi di prova da egli prodotti. Nella decisione avversata, verrebbero inoltre proposte delle osservazioni sull'attendibilità dei mezzi di prova prodotti, giudizio che parrebbe attenere alla verosimiglianza e non alla pertinenza delle allegazioni del ricorrente. In secondo luogo l'interessato si sofferma su alcuni dei mezzi di prova prodotti (la presunta lettera di minacce inviata dai Talebani ed il certificato che dichiarerebbe che il padre del ricorrente è stato ucciso), dandone anche una traduzione, e sul fatto che diversi di questi ultimi - già trasmessi in copia durante la procedura di prima istanza - sarebbero stati prodotti in originale con il gravame. Ciò confuterebbe la presunzione di falsità materiale, in particolare per quanto attinente la lettera di minacce dei Talebani e la dichiarazione di decesso del padre, presentata dalla SEM nel provvedimento sindacato. Gli stessi mezzi di prova in originale, potrebbero peraltro essere oggetto di perizia da parte dell'autorità inferiore. In terzo ed ultimo luogo, la SEM si sarebbe a torto astenuta dal pronunciarsi in merito alla verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente. A mente dell'interessato, tale scelta dell'autorità di prime cure, avrebbe impedito di accertare il suo elevato profilo di rischio - che sarebbe stato ben illustrato nelle sue allegazioni nonché nelle osservazioni al progetto di decisione della SEM del (...) luglio 2020 - e la coerenza delle sue allegazioni, peraltro confermate dai numerosi mezzi di prova prodotti. In conclusione, il ricorrente ravviserebbe quindi un quadro di generale plausibilità delle allegazioni da lui rese. Alla luce di tali considerazioni, l'insorgente ritiene che l'autorità resistente avrebbe omesso di accertare in modo esaustivo tutti gli elementi giuridicamente rilevanti per la fattispecie, e che la decisione avversata sia fondata su di un accertamento incompleto dei fatti determinanti, nonché su un'applicazione inesatta del diritto.

E. 5 Preliminarmente, il Tribunale rileva che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 3 luglio 2020 e non avendo egli censurato specificamente la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo.

E. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi).

E. 6.2 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 6.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 6.4 Altresì, la giurisprudenza ha in particolare dedotto dal diritto di essere sentito, garantito all'art. 29 cpv. 2 Cost. (RS 101) e concretizzato espressamente all'art. 35 PA, l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione. Al diritto della parte d'esprimersi prima della pronuncia di una decisione, è infatti indissociabilmente legato anche l'obbligo per l'autorità decidente di tenere conto ed apprezzare i fatti determinanti, cosa che deve apparire nella motivazione della decisione e costituisce presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della stessa sia per le parti che per l'autorità di ricorso. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa. D'altro lato, permette in seguito all'autorità di ricorso di esercitare il suo controllo sulla decisione impugnata. Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione. In altri termini, è necessario che l'autorità menzioni le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto essenziali, ossia che si confronti con le circostanze fattuali da giudicare in concreto (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5.1 e riferimenti ivi citati, DTF 136 I 184 consid. 2.2.1, DTF 136 I 229 consid. 5.2, DTF 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2012/23 consid. 6.1.2). Se si possono discernere i motivi che hanno guidato la sua decisione, il diritto ad una decisione motivata è rispettata, anche se la motivazione presentata è erronea. Al contrario, un'autorità commette un diniego di giustizia formale proscritto dall'art. 29 cpv. 2 Cost., se omette di pronunciarsi su delle censure che presentano una certa pertinenza o si astiene dal prendere in considerazione delle allegazioni ed argomenti importanti per la presa di decisione (cfr. DTF 134 I 83 consid. 4.1, DTF 133 III 235 consid. 5.2; DTAF 2013/23 consid. 6.1.1, DTAF 2010/3 consid. 5).

E. 6.5 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2, DTF 126 I 15 consid. 2a; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n°4 consid. 5). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell'autorità di prima istanza non comporta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorquando un tale sanzione costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un'evasione celere della causa (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2, DTF 133 I 201 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d). In tale ambito, la cognizione dell'autorità ricorsuale non va esaminata in maniera astratta ma in base all'oggetto della controversia nel caso concreto (cfr. Waldmann/Bickel in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, art. 29 n. 119; cfr. anche sull'argomento le sentenze del TribunaleD-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 5 e D-2645/2019 del 20 giugno 2019 consid. 7.2 e 7.3).

E. 7.1 Nella presente disamina, alcune delle argomentazioni della SEM contenute nella sua decisione, risultano essere ostative all'impugnativa in piena cognizione di causa da parte del ricorrente, così come all'esercizio del potere di controllo dello scrivente Tribunale sul provvedimento avversato. Invero, se d'un canto più volte nella decisione sindacata l'autorità inferiore conclude che possa esimersi dall'esame della verosimiglianza degli asserti del ricorrente ai sensi dell'art. 7 LAsi, poiché ritenuti irrilevanti dal profilo dell'art. 3 LAsi, d'altro canto vi sono diversi elementi contraddittori contenuti nella stessa, che parrebbero confutare tale conclusione. In particolare, la SEM rileva dapprima che non vi sarebbe alcuna prova a sostegno del fatto che il padre dell'insorgente, sia stato effettivamente ucciso dai Talebani, ma che si tratterebbe di una sua interpretazione e di terze persone, osservando per di più che il mezzo di prova prodotto a supporto, ritenuta quale mera affermazione di parte nonché consegnata in copia, non avrebbe alcun valore probatorio per la SEM (cfr. p.to II, pag. 4 e segg. della decisione impugnata). Inoltre, appare che l'autorità inferiore non abbia posto in discussione la verosimiglianza relativa le asserzioni del ricorrente circa la sua frequentazione della scuola e dell'accademia militare come pure che egli abbia partecipato a delle (...), non ritenendo peraltro di doversi esprimere ulteriormente in merito ai mezzi di prova afferenti tali affermazioni del ricorrente (cfr. p.to II, pag. 5 della decisione impugnata). Tuttavia, si è invece espressa in modo incoerente circa la lettera di minaccia dei Talebani proposta dal ricorrente, d'un canto mettendone in dubbio la sua attendibilità - e quindi di convesso anche implicitamente la verosimiglianza degli asserti del ricorrente in merito ad un punto essenziale circa i suoi motivi d'asilo, ovvero il ricevimento della lettera da parte dei Talebani che l'avrebbero convinto all'espatrio dal Paese d'origine - e d'altro canto non pronunciandosi invece concretamente sulla verosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente circa tale punto in questione. L'autorità di prime cure, in definitiva, senza spiegazione o giustificazione coerente, pur apparendo essersi espressa anche su alcuni elementi di verosimiglianza delle affermazioni del ricorrente - in particolare circa la falsificazione o meno e l'attendibilità di alcuni mezzi di prova, che non ha peraltro neppure fatto tradurre - rientranti nell'esame dell'art. 7 LAsi e non dell'art. 3 LAsi, ha concluso formalmente alla sua astensione dall'esame materiale della verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi. Procedendo della sorta, l'autorità inferiore ha posto l'interessato nell'impossibilità di comprendere appieno le motivazioni alla base della decisione avversata, nonché per la scrivente autorità di ricorso di esercitare con piena cognizione di causa il suo potere di controllo sulla medesima. Così facendo la SEM ha misconosciuto la portata dell'art. 7 LAsi, violando inoltre il proprio obbligo di motivazione e conseguentemente anche il diritto di essere sentito dell'interessato, e pertanto, il diritto federale (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi).

E. 7.2 Già solo alla luce dei motivi summenzionati, la decisione della SEM andrebbe annullata ed il caso retrocesso all'autorità inferiore, perché si pronunci nuovamente in merito alla presente disamina, non essendo per la loro natura e per motivi di economia processuale - anche tenuto conto dei termini d'evasione processuali - essere compito del Tribunale di sanare le gravi carenze summenzionate, precludendo di conseguenza al ricorrente un'eventuale istanza di ricorso (cfr. DTF 137 I 195 con referenze citate; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7a ed. 2016, n. 1039, pag. 226 e n. 1774 segg., pag. 252 segg.).

E. 8 Tuttavia, tale rinvio degli atti alla SEM per la pronuncia di una nuova decisione, risulta essere quanto mai opportuno anche perché la stessa autorità inferiore possa effettuare delle misure istruttorie complementari.

E. 8.1 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. sentenza del Tribunale D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 [prevista per la pubblicazione come DTAF] consid. 5.1; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.191).

E. 8.2 Con scritto del 4 agosto 2020, l'autorità inferiore ha chiesto al Tribunale la concessione di una proroga del termine concesso per esprimersi in merito al gravame sino al 28 agosto 2020, poiché risulterebbe necessaria un'istruzione relativa alla documentazione prodotta con il gravame dal ricorrente. In tal senso, ed anche se in specie non è ravvisabile un accertamento incompleto od inesatto dei fatti da parte della SEM (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) - essendo che tali mezzi di prova originali sono stati prodotti soltanto con il gravame - si impone nella presente disamina la cassazione della decisione impugnata, anche per permettere all'autorità inferiore di effettuare delle investigazioni complementari, di una certa ampiezza ed importanza, che risulteranno essere determinanti per la successiva presa di decisione. Vi è inoltre la necessità per l'insorgente di poter prendere eventualmente posizione sulle risultanze istruttorie dell'autorità inferiore. Non può in effetti, nel caso in parola ed in questa sede, essere compito del Tribunale accertare fatti giuridicamente rilevanti, precludendo di conseguenza all'insorgente un'eventuale istanza di ricorso. Oltracciò, una retrocessione degli atti alla SEM per completamento istruttorio, appare indicato anche per motivi d'economia processuale, in quanto nella fattispecie concreta, si allungherebbe inopportunamente la pendenza di una causa per dei motivi istruttori che, ai sensi dell'art. 109 cpv. 1 e cpv. 4 LAsi, si prevede evasa in brevi termini (cfr. anche DTAF 2010/21 consid. 8.4).

E. 9 Alla luce di tutto quanto sopra, si giustifica l'accoglimento del gravame, per quanto attiene la domanda in giudizio in via subordinata del ricorrente, e l'annullamento della decisione impugnata, con conseguente rinvio della causa alla SEM per necessario completamento istruttorio (art. 61 cpv. 1 PA), nonché perché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), alla pronuncia di una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. In tal senso si osserva come gli atti di causa rilevanti in fase ricorsuale, comprensivi anche del ricorso e degli originali dei mezzi di prova prodotti dal ricorrente con il gravame, sono già stati trasmessi all'autorità inferiore con decisione incidentale del Tribunale del 28 luglio 2020 (cfr. risultanze processuali). Inoltre, non risulta necessario, dirimere le ulteriori censure sollevate nel gravame dall'insorgente.

E. 10 L'autorità inferiore è invitata in tal senso - dopo aver ottemperato alle misure istruttorie complementari necessarie nella fattispecie - a pronunciarsi, anche valutando complessivamente le allegazioni del ricorrente presentate in fase ricorsuale, circa l'eventuale verosimiglianza degli asserti dello stesso alla luce anche delle nuove risultanze probatorie o, in caso contrario - se volesse astenersi dalla pronuncia attinente la verosimiglianza dei motivi d'asilo del ricorrente - a motivare la stessa soltanto dal profilo della rilevanza. Tuttavia, il Tribunale ritiene che l'autorità inferiore non possa rinunciare - anche a fronte delle nuove e future risultanze processuali - ad esaminare la verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi delle dichiarazioni del ricorrente relative agli avvenimenti che avrebbero condotto al suo espatrio, ovvero circa l'uccisione o meno da parte dei Talebani del padre del ricorrente e del ruolo del primo, come pure del ricevimento della lettera dei Talebani al suo domicilio e degli avvenimenti successivi che lo avrebbero determinato all'espatrio. Invero in tale eventualità, se fosse ammessa la verosimiglianza di questi asserti, andrebbe valutata complessivamente, a fianco ad eventuali elementi riguardanti il profilo di rischio del ricorrente, pure la possibilità di una persecuzione riflessa dell'insorgente a causa dei suoi legami famigliari in connessione con la causalità temporale e materiale della fuga dal suo Paese d'origine (cfr. nello stesso senso tra le altre: le sentenze del Tribunale E-6048/2018 del 19 giugno 2020 consid. 7.2-7.3, D-2879/2018 del 7 maggio 2020 consid. 7.4).

E. 11 Con la presente sentenza, la domanda di proroga del termine per una risposta al ricorso formulata dalla SEM al Tribunale con scritto del 4 agosto 2020, risulta senza oggetto.

E. 12 Allorché, come nella fattispecie, la causa è rinviata all'istanza inferiore per nuova decisione, della quale rimane aperto l'esito, la parte ricorrente è considerata, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, come vincente in causa (cfr. DTF 141 V 281 consid. 11.1, 137 V 210 consid. 7.1, 133 V 450 consid. 13, 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Maillard in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [ed.], 2a ed., 2016, n. 14, pag. 1314 ad art. 63 PA). Pertanto, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA) e la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, è da considerarsi senza oggetto.

E. 13 Ai sensi dell'art. 111ater LAsi, non sono accordate indennità ripetibili, in quanto il ricorrente risulta essere assistito dal rappresentante legale designato dalla SEM ai sensi dell'art. 102h LAsi.

E. 14 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione della SEM del 3 luglio 2020 è annullata e la causa, di cui gli atti risultano già a sua disposizione, le è rinviata per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Non sono accordate indennità ripetibili.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3700/2020 Sentenza dell'11 agosto 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Déborah D'Aveni, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato dal MLaw Ugo Di Nisio, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento; termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 3 luglio 2020 / N (...). Fatti: A. L'interessato, asserito cittadino afghano, di etnia hazara, con ultimo domicilio nella zona di B._______, distretto di C._______, provincia di D._______, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) maggio 2020 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-1/2). B. In data (...) maggio 2020 si è svolta con il richiedente l'asilo un'audizione relativa ai suoi dati personali nonché al suo viaggio d'espatrio (cfr. atto SEM n. [...]-12/9; di seguito: verbale 1). Nel corso della medesima, egli ha in particolare riferito che entrambi i suoi genitori sarebbero deceduti, e che avrebbe lasciato l'Afghanistan nel (...) o (...) del 2018, entrando in E._______, dopo un soggiorno di (...) anni in F._______, all'inizio del 2020. C. Dalle ricerche intraprese dall'autorità inferiore e dal colloquio Dublino tenutosi con l'interessato il (...) maggio 2020, è risultato che quest'ultimo avesse già depositato una domanda d'asilo in E._______ il (...), senza tuttavia mai essere audizionato né aver ottenuto una decisione in merito alla stessa od un permesso di soggiorno (cfr. atti SEM n. [...]-13/2, e dal n. 17/3 al n. 20/2, n. 23/1 e n. 24/1). A fronte di tali risultanze, la SEM ha deciso, in data (...) giugno 2020, di concludere la procedura Dublino e di esaminare la domanda d'asilo del richiedente in Svizzera (cfr. atto SEM n. [...]-25/1). D. Il (...) giugno 2020 si è tenuta con l'interessato un'audizione vertente in particolare sui suoi motivi d'asilo (cfr. atto SEM n. [...]-27/17; di seguito: verbale 2). Nel corso della succitata, egli ha segnatamente dichiarato, per quanto qui di rilievo, di essere espatriato verso il G._______ nel (...) o (...) dell'anno 2018 a causa delle minacce di morte contenute in una lettera da dei Talebani recapitatagli nel (...) 2017 o nel (...) dell'anno 2018 al suo domicilio a B._______. Questi lo avrebbero minacciato a causa della sua frequentazione dell'accademia militare "(...)" a H._______, che verrebbe sostenuta dall'I._______ come pure dagli stranieri, nonché poiché il padre - il quale sarebbe stato ucciso dai Talebani il (...) mentre si recava ad una riunione - era (...) dove abitavano, e si occupava della protezione delle persone e della sicurezza del territorio contro i (...) ed i Talebani. L'interessato ha narrato che dopo aver avuto conoscenza della lettera di minaccia tramite una telefonata del fratello, che gli avrebbe in seguito inviato anche una fotografia di tale scritto, lui avrebbe denunciato tale circostanza ai servizi di sicurezza dell'accademia. Questi ultimi lo avrebbero convocato ad un colloquio pochi giorni dopo, ed uno degli agenti gli avrebbe riferito che non avrebbero potuto offrirgli alcuna protezione, essendo che già della sua non riusciva ad occuparsi. Durante la frequentazione dell'accademia, vi sarebbero inoltre state diverse esplosioni all'esterno della stessa. In una delle medesime sarebbero pure rimasti uccisi dei (...), nonché un (...) sarebbe stato ucciso all'interno dell'accademia durante un altro attacco. Ha vieppiù asserito che il suo villaggio sarebbe sempre stato assaltato dai (...) e dai Talebani. Questi ultimi avrebbero pure attaccato quotidianamente la scuola militare (denominata anche "[...]") che egli frequentava sempre a H._______, usandola pure come base militare. Nel caso di un suo ritorno nel Paese d'origine, egli teme di essere ucciso dai Talebani. A supporto della sua domanda d'asilo, il richiedente ha presentato la seguente documentazione in copia: la sua taskara (cfr. atto SEM n. [...]-15/1, n. 17/3 e n. 21/2), diverse fotografie della scuola militare e dell'accademia, la carta bancaria dell'esercito nazionale afghano, le carte d'identità della scuola militare e dell'accademia, un attestato sportivo, la lettera dei Talebani, il diploma della scuola militare, uno scritto della scuola "(...)" (cfr. verbale 2, D133 segg., pag. 14 e atto SEM n. [...]-37/-, mezzi di prova dal n. 1 al n. 9). E. Per il tramite del parere del (...) luglio 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-33/3), l'interessato ha presentato le sue osservazioni al progetto di decisione dell'autorità inferiore del (...) luglio 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-30/7). F. Con decisione del 3 luglio 2020, notificata in medesima data (cfr. atto SEM n. [...]-36/1), la Segreteria di Stato non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo. Ha altresì pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, tuttavia concedendogli l'ammissione provvisoria, in quanto l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe attualmente ragionevolmente esigibile. G. Il 20 luglio 2020 (cfr. risultanze processuali) l'insorgente è insorto con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando in via principale che la decisione impugnata sia annullata, che al ricorrente sia riconosciuta la qualità di rifugiato e gli sia concesso l'asilo in Svizzera. In via subordinata, ha chiesto la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni e per completamento istruttorio. Contestualmente ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese. Al ricorso è stata allegata la seguente documentazione in originale: due buste d'invio ove sarebbero giunti i mezzi di prova prodotti con il gravame, il tracciamento dell'invio delle buste predette, la taskara n. (...) in lingua straniera, la presunta lettera di minacce inviata dai Talebani in lingua straniera, il diploma dell'"(...)" in lingua straniera, il certificato che dichiarerebbe che il padre del ricorrente è stato ucciso in lingua straniera, una carta bancaria "(...)", oltreché due ulteriori tessere in lingua straniera. H. Con decisione incidentale del 28 luglio 2020, il Tribunale ha invitato la SEM, entro il 7 agosto 2020, ad inoltrare una risposta al gravame ai sensi dei considerandi, trasmettendole anche la nuova documentazione in originale allegata allo stesso, e statuendo che l'esito della domanda di assistenza giudiziaria, verrà deciso in prosieguo di procedura, rispettivamente con la sentenza finale. I. L'autorità resistente, con scritto del 4 agosto 2020, ha chiesto una proroga del suddetto termine sino al 28 agosto 2020, a motivo che delle misure istruttorie complementari sarebbero necessarie, per la valutazione della documentazione inoltrata con il gravame dal ricorrente. Della medesima si dirà dappresso per quanto necessario. J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]), contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi e per quanto verrà motivato anche dappresso, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 Nella sua decisione, la SEM ha anzitutto osservato che non vi sarebbe alcuna prova che il padre del ricorrente sia stato ucciso dai Talebani, ma che si tratterebbe di una mera interpretazione dell'interessato o da parte di terze persone. Peraltro, anche se la medesima circostanza fosse realmente accaduta, l'interessato non avrebbe tuttavia fornito una spiegazione limpida e concreta circa il nesso tra la morte di suo padre ed il suo timore. Anzi, come da egli stesso affermato in svariate occasioni nel corso dell'audizione sui motivi, sarebbe invero la sua frequentazione della scuola militare il reale motivo per il quale i Talebani l'avrebbero voluto uccidere. Tuttavia, non gli sarebbe in tal senso accaduto nulla di concreto, a parte l'aver allegato di aver ricevuto una lettera minatoria da parte dei Talebani. Egli non disporrebbe vieppiù neppure di un profilo di rischio particolare per rientrare quale obiettivo nel mirino di questi ultimi, essendo soltanto uno studente militare senza alcun grado all'accademia militare a H._______. Per di più, si tratterebbe esclusivamente di un rischio meramente astratto, che non si sarebbe in alcun modo concretizzato nel suo caso personale e pertanto non costituirebbe un indizio di timore fondato di future persecuzioni. Circa le discriminazioni e gli attacchi subiti in quanto hazara da parte dei (...) e dei Talebani, la SEM ha ritenuto d'un canto che attualmente non sussisterebbe una situazione di persecuzione collettiva di tale etnia in Afghanistan. D'altro canto, ed in tale contesto, all'interessato non sarebbe successo mai nulla di concreto. In conclusione, quindi il ricorrente non avrebbe alcun motivo fondato di temere di essere oggetto, con grande probabilità ed in un prossimo futuro, di persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi nel caso di un suo ritorno nel Paese d'origine. In seguito, l'autorità inferiore ha preso posizione riguardo ai mezzi di prova presentati, rilevando dapprima che la frequentazione della scuola e poi dell'accademia militare da parte dell'interessato non verrebbe messa in dubbio, come neppure la sua partecipazione a delle (...). Proseguendo, ha invece ritenuto inattendibile l'attestato della scuola "(...)" presentato dal ricorrente, che darebbe atto unicamente di un'affermazione di parte, consegnato peraltro in fotocopia, e pertanto non avrebbe alcun valore probatorio per la SEM. Lo stesso varrebbe per lo scritto minatorio dei Talebani, anch'esso presentato in copia dall'interessato, per il quale non potrebbe esserne verificata l'autenticità e che potrebbe essere facilmente falsificabile ai fini della causa. Alla luce delle argomentazioni pregresse, nella decisione querelata, l'autorità resistente è giunta alla conclusione che le dichiarazioni rese dall'interessato non adempirebbero alle condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi, e che pertanto la SEM potesse esimersi dall'esaminarne la verosimiglianza. Le predette argomentazioni, non sarebbero neppure rimesse in discussione dalle osservazioni contenute nel parere al progetto di decisione del (...) luglio 2020. 4.2 Con il suo ricorso, l'insorgente, dopo aver ripreso e specificato alcuni fatti, contesta le valutazioni dell'autorità inferiore. In primo luogo egli ritiene che le conclusioni esposte nella decisione avversata quo al mancato riconoscimento della qualità di rifugiato ex art. 3 LAsi come pure al fatto per la SEM di essersi esentata dalla valutazione della verosimiglianza dei suoi asserti, non avrebbero preso in considerazione adeguatamente le dichiarazioni da lui rese sia concernente il suo profilo di rischio, sia attinente i mezzi di prova da egli prodotti. Nella decisione avversata, verrebbero inoltre proposte delle osservazioni sull'attendibilità dei mezzi di prova prodotti, giudizio che parrebbe attenere alla verosimiglianza e non alla pertinenza delle allegazioni del ricorrente. In secondo luogo l'interessato si sofferma su alcuni dei mezzi di prova prodotti (la presunta lettera di minacce inviata dai Talebani ed il certificato che dichiarerebbe che il padre del ricorrente è stato ucciso), dandone anche una traduzione, e sul fatto che diversi di questi ultimi - già trasmessi in copia durante la procedura di prima istanza - sarebbero stati prodotti in originale con il gravame. Ciò confuterebbe la presunzione di falsità materiale, in particolare per quanto attinente la lettera di minacce dei Talebani e la dichiarazione di decesso del padre, presentata dalla SEM nel provvedimento sindacato. Gli stessi mezzi di prova in originale, potrebbero peraltro essere oggetto di perizia da parte dell'autorità inferiore. In terzo ed ultimo luogo, la SEM si sarebbe a torto astenuta dal pronunciarsi in merito alla verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente. A mente dell'interessato, tale scelta dell'autorità di prime cure, avrebbe impedito di accertare il suo elevato profilo di rischio - che sarebbe stato ben illustrato nelle sue allegazioni nonché nelle osservazioni al progetto di decisione della SEM del (...) luglio 2020 - e la coerenza delle sue allegazioni, peraltro confermate dai numerosi mezzi di prova prodotti. In conclusione, il ricorrente ravviserebbe quindi un quadro di generale plausibilità delle allegazioni da lui rese. Alla luce di tali considerazioni, l'insorgente ritiene che l'autorità resistente avrebbe omesso di accertare in modo esaustivo tutti gli elementi giuridicamente rilevanti per la fattispecie, e che la decisione avversata sia fondata su di un accertamento incompleto dei fatti determinanti, nonché su un'applicazione inesatta del diritto.

5. Preliminarmente, il Tribunale rileva che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 3 luglio 2020 e non avendo egli censurato specificamente la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi). 6.2 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 6.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 6.4 Altresì, la giurisprudenza ha in particolare dedotto dal diritto di essere sentito, garantito all'art. 29 cpv. 2 Cost. (RS 101) e concretizzato espressamente all'art. 35 PA, l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione. Al diritto della parte d'esprimersi prima della pronuncia di una decisione, è infatti indissociabilmente legato anche l'obbligo per l'autorità decidente di tenere conto ed apprezzare i fatti determinanti, cosa che deve apparire nella motivazione della decisione e costituisce presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della stessa sia per le parti che per l'autorità di ricorso. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa. D'altro lato, permette in seguito all'autorità di ricorso di esercitare il suo controllo sulla decisione impugnata. Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione. In altri termini, è necessario che l'autorità menzioni le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto essenziali, ossia che si confronti con le circostanze fattuali da giudicare in concreto (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5.1 e riferimenti ivi citati, DTF 136 I 184 consid. 2.2.1, DTF 136 I 229 consid. 5.2, DTF 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2012/23 consid. 6.1.2). Se si possono discernere i motivi che hanno guidato la sua decisione, il diritto ad una decisione motivata è rispettata, anche se la motivazione presentata è erronea. Al contrario, un'autorità commette un diniego di giustizia formale proscritto dall'art. 29 cpv. 2 Cost., se omette di pronunciarsi su delle censure che presentano una certa pertinenza o si astiene dal prendere in considerazione delle allegazioni ed argomenti importanti per la presa di decisione (cfr. DTF 134 I 83 consid. 4.1, DTF 133 III 235 consid. 5.2; DTAF 2013/23 consid. 6.1.1, DTAF 2010/3 consid. 5). 6.5 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2, DTF 126 I 15 consid. 2a; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n°4 consid. 5). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell'autorità di prima istanza non comporta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorquando un tale sanzione costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un'evasione celere della causa (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2, DTF 133 I 201 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d). In tale ambito, la cognizione dell'autorità ricorsuale non va esaminata in maniera astratta ma in base all'oggetto della controversia nel caso concreto (cfr. Waldmann/Bickel in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, art. 29 n. 119; cfr. anche sull'argomento le sentenze del TribunaleD-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 5 e D-2645/2019 del 20 giugno 2019 consid. 7.2 e 7.3). 7. 7.1 Nella presente disamina, alcune delle argomentazioni della SEM contenute nella sua decisione, risultano essere ostative all'impugnativa in piena cognizione di causa da parte del ricorrente, così come all'esercizio del potere di controllo dello scrivente Tribunale sul provvedimento avversato. Invero, se d'un canto più volte nella decisione sindacata l'autorità inferiore conclude che possa esimersi dall'esame della verosimiglianza degli asserti del ricorrente ai sensi dell'art. 7 LAsi, poiché ritenuti irrilevanti dal profilo dell'art. 3 LAsi, d'altro canto vi sono diversi elementi contraddittori contenuti nella stessa, che parrebbero confutare tale conclusione. In particolare, la SEM rileva dapprima che non vi sarebbe alcuna prova a sostegno del fatto che il padre dell'insorgente, sia stato effettivamente ucciso dai Talebani, ma che si tratterebbe di una sua interpretazione e di terze persone, osservando per di più che il mezzo di prova prodotto a supporto, ritenuta quale mera affermazione di parte nonché consegnata in copia, non avrebbe alcun valore probatorio per la SEM (cfr. p.to II, pag. 4 e segg. della decisione impugnata). Inoltre, appare che l'autorità inferiore non abbia posto in discussione la verosimiglianza relativa le asserzioni del ricorrente circa la sua frequentazione della scuola e dell'accademia militare come pure che egli abbia partecipato a delle (...), non ritenendo peraltro di doversi esprimere ulteriormente in merito ai mezzi di prova afferenti tali affermazioni del ricorrente (cfr. p.to II, pag. 5 della decisione impugnata). Tuttavia, si è invece espressa in modo incoerente circa la lettera di minaccia dei Talebani proposta dal ricorrente, d'un canto mettendone in dubbio la sua attendibilità - e quindi di convesso anche implicitamente la verosimiglianza degli asserti del ricorrente in merito ad un punto essenziale circa i suoi motivi d'asilo, ovvero il ricevimento della lettera da parte dei Talebani che l'avrebbero convinto all'espatrio dal Paese d'origine - e d'altro canto non pronunciandosi invece concretamente sulla verosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente circa tale punto in questione. L'autorità di prime cure, in definitiva, senza spiegazione o giustificazione coerente, pur apparendo essersi espressa anche su alcuni elementi di verosimiglianza delle affermazioni del ricorrente - in particolare circa la falsificazione o meno e l'attendibilità di alcuni mezzi di prova, che non ha peraltro neppure fatto tradurre - rientranti nell'esame dell'art. 7 LAsi e non dell'art. 3 LAsi, ha concluso formalmente alla sua astensione dall'esame materiale della verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi. Procedendo della sorta, l'autorità inferiore ha posto l'interessato nell'impossibilità di comprendere appieno le motivazioni alla base della decisione avversata, nonché per la scrivente autorità di ricorso di esercitare con piena cognizione di causa il suo potere di controllo sulla medesima. Così facendo la SEM ha misconosciuto la portata dell'art. 7 LAsi, violando inoltre il proprio obbligo di motivazione e conseguentemente anche il diritto di essere sentito dell'interessato, e pertanto, il diritto federale (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi). 7.2 Già solo alla luce dei motivi summenzionati, la decisione della SEM andrebbe annullata ed il caso retrocesso all'autorità inferiore, perché si pronunci nuovamente in merito alla presente disamina, non essendo per la loro natura e per motivi di economia processuale - anche tenuto conto dei termini d'evasione processuali - essere compito del Tribunale di sanare le gravi carenze summenzionate, precludendo di conseguenza al ricorrente un'eventuale istanza di ricorso (cfr. DTF 137 I 195 con referenze citate; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7a ed. 2016, n. 1039, pag. 226 e n. 1774 segg., pag. 252 segg.).

8. Tuttavia, tale rinvio degli atti alla SEM per la pronuncia di una nuova decisione, risulta essere quanto mai opportuno anche perché la stessa autorità inferiore possa effettuare delle misure istruttorie complementari. 8.1 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. sentenza del Tribunale D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 [prevista per la pubblicazione come DTAF] consid. 5.1; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.191). 8.2 Con scritto del 4 agosto 2020, l'autorità inferiore ha chiesto al Tribunale la concessione di una proroga del termine concesso per esprimersi in merito al gravame sino al 28 agosto 2020, poiché risulterebbe necessaria un'istruzione relativa alla documentazione prodotta con il gravame dal ricorrente. In tal senso, ed anche se in specie non è ravvisabile un accertamento incompleto od inesatto dei fatti da parte della SEM (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) - essendo che tali mezzi di prova originali sono stati prodotti soltanto con il gravame - si impone nella presente disamina la cassazione della decisione impugnata, anche per permettere all'autorità inferiore di effettuare delle investigazioni complementari, di una certa ampiezza ed importanza, che risulteranno essere determinanti per la successiva presa di decisione. Vi è inoltre la necessità per l'insorgente di poter prendere eventualmente posizione sulle risultanze istruttorie dell'autorità inferiore. Non può in effetti, nel caso in parola ed in questa sede, essere compito del Tribunale accertare fatti giuridicamente rilevanti, precludendo di conseguenza all'insorgente un'eventuale istanza di ricorso. Oltracciò, una retrocessione degli atti alla SEM per completamento istruttorio, appare indicato anche per motivi d'economia processuale, in quanto nella fattispecie concreta, si allungherebbe inopportunamente la pendenza di una causa per dei motivi istruttori che, ai sensi dell'art. 109 cpv. 1 e cpv. 4 LAsi, si prevede evasa in brevi termini (cfr. anche DTAF 2010/21 consid. 8.4).

9. Alla luce di tutto quanto sopra, si giustifica l'accoglimento del gravame, per quanto attiene la domanda in giudizio in via subordinata del ricorrente, e l'annullamento della decisione impugnata, con conseguente rinvio della causa alla SEM per necessario completamento istruttorio (art. 61 cpv. 1 PA), nonché perché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), alla pronuncia di una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. In tal senso si osserva come gli atti di causa rilevanti in fase ricorsuale, comprensivi anche del ricorso e degli originali dei mezzi di prova prodotti dal ricorrente con il gravame, sono già stati trasmessi all'autorità inferiore con decisione incidentale del Tribunale del 28 luglio 2020 (cfr. risultanze processuali). Inoltre, non risulta necessario, dirimere le ulteriori censure sollevate nel gravame dall'insorgente.

10. L'autorità inferiore è invitata in tal senso - dopo aver ottemperato alle misure istruttorie complementari necessarie nella fattispecie - a pronunciarsi, anche valutando complessivamente le allegazioni del ricorrente presentate in fase ricorsuale, circa l'eventuale verosimiglianza degli asserti dello stesso alla luce anche delle nuove risultanze probatorie o, in caso contrario - se volesse astenersi dalla pronuncia attinente la verosimiglianza dei motivi d'asilo del ricorrente - a motivare la stessa soltanto dal profilo della rilevanza. Tuttavia, il Tribunale ritiene che l'autorità inferiore non possa rinunciare - anche a fronte delle nuove e future risultanze processuali - ad esaminare la verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi delle dichiarazioni del ricorrente relative agli avvenimenti che avrebbero condotto al suo espatrio, ovvero circa l'uccisione o meno da parte dei Talebani del padre del ricorrente e del ruolo del primo, come pure del ricevimento della lettera dei Talebani al suo domicilio e degli avvenimenti successivi che lo avrebbero determinato all'espatrio. Invero in tale eventualità, se fosse ammessa la verosimiglianza di questi asserti, andrebbe valutata complessivamente, a fianco ad eventuali elementi riguardanti il profilo di rischio del ricorrente, pure la possibilità di una persecuzione riflessa dell'insorgente a causa dei suoi legami famigliari in connessione con la causalità temporale e materiale della fuga dal suo Paese d'origine (cfr. nello stesso senso tra le altre: le sentenze del Tribunale E-6048/2018 del 19 giugno 2020 consid. 7.2-7.3, D-2879/2018 del 7 maggio 2020 consid. 7.4).

11. Con la presente sentenza, la domanda di proroga del termine per una risposta al ricorso formulata dalla SEM al Tribunale con scritto del 4 agosto 2020, risulta senza oggetto.

12. Allorché, come nella fattispecie, la causa è rinviata all'istanza inferiore per nuova decisione, della quale rimane aperto l'esito, la parte ricorrente è considerata, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, come vincente in causa (cfr. DTF 141 V 281 consid. 11.1, 137 V 210 consid. 7.1, 133 V 450 consid. 13, 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Maillard in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [ed.], 2a ed., 2016, n. 14, pag. 1314 ad art. 63 PA). Pertanto, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA) e la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, è da considerarsi senza oggetto.

13. Ai sensi dell'art. 111ater LAsi, non sono accordate indennità ripetibili, in quanto il ricorrente risulta essere assistito dal rappresentante legale designato dalla SEM ai sensi dell'art. 102h LAsi.

14. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione della SEM del 3 luglio 2020 è annullata e la causa, di cui gli atti risultano già a sua disposizione, le è rinviata per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Non sono accordate indennità ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: