Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. L’interessato, dichiaratosi minorenne, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) novembre 2021 (cfr. atto SEM n. [{…}]-2/2). Con il mede- simo, il 13 dicembre 2021, si è tenuto il verbale della prima audizione per richiedenti minorenni non accompagnati (cfr. n. 18/10; di seguito: verbale RMNA), allorché invece, il (…) gennaio 2022, l’interessato è stato sentito nell’ambito di un’audizione sui suoi motivi d’asilo (cfr. n. 29/9; di seguito: verbale). Durante i medesimi, in sunto e per quanto qui di rilievo, ha asserito di es- sere cresciuto a B._______, suo ultimo domicilio, nonché di essere di etnia hazara e di religione musulmana sciita ismaelita. Attorno all’anno (…) (se- condo il calendario persiano; pari al periodo […] nel calendario gregoriano), la madre avrebbe iniziato a lavorare quale (…) per (…) (acronimo in inglese per: […]). A causa di tale attività lavorativa, gli abitanti di etnia pashtun vi- venti nel loro stesso quartiere di C._______ a B._______, l’avrebbero tac- ciata quale spia degli stranieri. Altresì, dei vicini di casa, pure sunniti, che erano dei criminali, (…), avrebbero chiesto alla sua famiglia di lavorare per loro. Assieme alla sua famiglia si sarebbe appellato alla polizia, denun- ciando le suddette minacce e pressioni. Tuttavia quest’ultima autorità non avrebbe dato seguito alle loro denunce, in quanto un loro vicino, che era (…) e di religione musulmana sunnita, sarebbe intervenuto in difesa dei vicini di casa. Inoltre, l’interessato ha asserito che questi ultimi non li avreb- bero lasciati in pace, in quanto allorché vi era un evento o una festa reli- giosi, si sarebbero presentati a casa loro dicendo che loro erano infedeli, e chiedendo cosa stessero festeggiando. Altresì, dal mese di (…) (secondo il calendario persiano; […] nel calendario gregoriano), a causa delle mole- stie e degli insulti che egli avrebbe ricevuto sia durante il tragitto per andare a scuola da persone di etnia pashtun per l’attività lavorativa della madre, sia nell’istituto scolastico in quanto hazara e di confessione sciita, avrebbe interrotto la scuola. Poiché in seguito la pressione dei vicini di casa sarebbe aumentata, il richiedente ha dichiarato che la sua famiglia avrebbe deciso di espatriare, ma a causa di problemi economici, infine sarebbe soltanto lui che avrebbe lasciato l’Afghanistan, nel mese di (…) o (…) nella (…) del (…) (secondo il calendario persiano; pari a […] nel calendario gregoriano). Durante il viaggio d’espatrio, avrebbe appreso che a causa delle molestie dei vicini di casa, poco prima che egli raggiungesse la Svizzera, la sua famiglia si sarebbe trasferita in un altro quartiere di B._______. Nel caso di un suo rientro in patria, egli teme di incontrare nuovamente i vicini di casa
D-894/2022 Pagina 3 e che gli chiedano di collaborare con loro nel mondo del crimine, ciò che lui non ne avrebbe l’intenzione, volendo invece studiare. A supporto dei suoi asserti, il ricorrente ha presentato una copia della tes- sera di lavoro della madre presso (…) (cfr. n. 20/-, mezzo di prova n. 1). B. Per il tramite del suo parere del 3 febbraio 2022 (cfr. n. 33/3), il richiedente ha inoltrato le sue osservazioni al progetto di decisione dell’autorità infe- riore del 1° febbraio 2022 (cfr. n. 32/7). C. Con decisione del 4 febbraio 2022 – notificata in medesima data (cfr.
n. 37/1) – la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato, ha respinto la sua domanda d’asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, concedendogli tuttavia l’ammissione provvisoria, per inesi- gibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. D. Per mezzo del plico raccomandato del 24 febbraio 2022 (cfr. risultanze pro- cessuali), l’insorgente si è aggravato con ricorso dinanzi al Tribunale am- ministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la summenzionata decisione, chiedendo l’annullamento della stessa ed a titolo principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. A titolo subordinato, il ricorrente ha invece postulato la restituzione degli atti di causa alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni. Contestualmente ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. Con scritto del 25 febbraio 2022, il Tribunale ha accusato ricezione del sud- detto ricorso (cfr. risultanze processuali). E. Con decisione incidentale dell’11 aprile 2022, il giudice dell’istruzione com- petente per la causa, vista in particolare agli atti la nomina di una curatela di rappresentanza a favore dell’interessato, da parte dell’ (…) di D._______ con decisione del 9 marzo 2022 (cfr. n. 44/5 e 45/5), ha invitato la rappre- sentante legale dell’insorgente, entro un congruo termine, a trasmettere al Tribunale una procura attuale. La stessa è stata inviata entro il termine concesso con scritto del 12 aprile 2022, dove in particolare si conferma per la presente procedura ricorsuale la rappresentanza del ricorrente da parte della patrocinatrice che ha inoltrato il gravame (cfr. risultanze processuali).
D-894/2022 Pagina 4 Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione con l’art. 10 dell’Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in rela- zione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammis- sibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a – c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Giusta l’art. 111 lett. e LAsi, il presente ricorso è deciso dal giudice in qua- lità di giudice unico con l’approvazione di un secondo giudice, in quanto manifestamente infondato, e la decisione è motivata soltanto sommaria- mente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4 Preliminarmente il Tribunale osserva come, essendo il ricorrente stato po- sto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento nella decisione avversata del 4 febbraio 2022, e non avendo l’insorgente contestato specificatamente la pronuncia del suo al- lontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto del riconoscimento della qualità di rifugiato e della sua domanda d’asilo.
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E. 5.1 Nel suo provvedimento, l’autorità inferiore ha dapprima concluso che le dichiarazioni dell’insorgente non soddisfacessero le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi. Difatti ha ritenuto come le minacce e gli insulti che l’insorgente avrebbe ricevuto sia a causa dell’attività lavorativa della madre per (…), che per il fatto di essere di etnia hazara e di confessione sciita, non appaiano essere suffi- cientemente concreti ed intensi da aver reso impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, di condurre da parte sua un’esistenza degna di un essere umano in Afghanistan, lasciandogli quale unica soluzione, quella dell’espatrio, per sottrarsi alle persecuzioni. Inoltre, il motivo per il quale i vicini criminali avrebbero chiesto alla sua famiglia di lavorare per loro, non sarebbe legato ad uno dei motivi esposti all’art. 3 LAsi. Proseguendo nell’analisi, la SEM ha osservato come il parere sulla bozza di decisione negativa presentato dal ricorrente, non conterrebbe fatti o mezzi di prova che giustificherebbero una modifica della succitata conclusione.
E. 5.2 Dal canto suo, nella sua impugnativa, per il tramite della sua rappre- sentante legale, l’insorgente ha dapprima osservato dal profilo della perti- nenza delle sue allegazioni come egli, vista la sua giovane età, non fosse pienamente consapevole di quali informazioni fossero più rilevanti per la sua domanda d’asilo, ed anche fornendole, non le avrebbe messe in evi- denza come probabilmente avrebbe fatto un adulto. In seguito, segnata- mente in relazione alle minacce ricevute a causa dell’attività professionale della madre, a differenza di quanto sostenuto dalla SEM, il ricorrente avrebbe evocato le conseguenze che ne sarebbero derivate se la stessa avesse continuato a svolgere l’attività lavorativa per l’(…). Inoltre, la deci- sione avversata, non farebbe a torto accenno – se non nell’esposizione dei fatti iniziale – al (…) vicino di casa della famiglia dell’insorgente. Non po- trebbe tuttavia essere tralasciato che quest’ultimo e la sua famiglia sareb- bero stati vittime di una persecuzione da ricondurre ad un agente statale, che peraltro – viste le accuse proferite da tale membro del (…) – non po- trebbe essere escluso che avesse un qualche tipo di legame con i talebani. In rapporto poi alla circostanza che la famiglia sarebbe rimasta nel quar- tiere per un anno prima di trasferirsi, il ricorrente avrebbe fornito in corso d’audizione sui motivi una spiegazione perfettamente plausibile e logica. Sarebbe peraltro probabile che la famiglia non gli abbia riferito tutto quanto accaduto in patria dalla sua partenza, vista la sua giovane età ed i suoi problemi di salute. Successivamente, citando anche alcune fonti, l’insor- gente ha ritenuto come il lavoro di sua madre per l’(…) dopo la presa di potere dei talebani, sarebbe un fattore che accrescerebbe il pericolo per la vita di tutta la famiglia, in quanto verrebbero tutti considerati degli oppositori
D-894/2022 Pagina 6 al regime. Non si comprenderebbe quindi come mai la SEM abbia escluso la rilevanza di tale aspetto. In seguito il ricorrente ha sostenuto come, data la sua giovane età, egli non fosse affatto consapevole della rilevanza del dettaglio di essere seguace di “E._______”, e che quindi le accuse di es- sere infedele non sarebbero derivante unicamente dal fatto di essere sciita, ma anche poiché di confessione ismaelita. In ogni caso, sarebbe comun- que noto come gli hazara sciiti, siano stati vittime di ripetuti attacchi negli ultimi trent’anni da parte dei talebani e dell’ISIS, e che ora che i primi sa- rebbero ritornati al potere, vi sarebbe il rischio che le violenze siano mag- giori nei loro confronti. Per di più, anche il semplice fatto di appartenere all’etnia hazara, a mente del ricorrente, lo esporrebbe a pericolo, ciò che sarebbe supportato da diverse fonti giornalistiche e di organismi interna- zionali, che cita. Inoltre, dalle sue allegazioni, risulterebbe chiaro come a causa delle vessazioni subite, continuare la scuola sarebbe divenuto per lui impossibile. Infine, al contrario di quanto concluso nella decisione av- versata, le minacce e gli insulti che egli avrebbe subito in patria, sarebbero stati di un’intensità e concretezza tale da rendergli impossibile di condurre un’esistenza degna di un bambino in patria, così come garantita dalla Con- venzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; di se- guito: CDF). Nel proseguo del suo ricorso, l’insorgente ha rilevato come le sue dichiarazioni sarebbero pure verosimili. Da ultimo, egli ha elencato al- cuni elementi che la SEM non avrebbe, a torto, considerato nella sua deci- sione, lamentando un incompleto ed inesatto accertamento dei fatti giuridi- camente determinanti da parte dell’autorità inferiore.
E. 5.3.1 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
E. 5.3.2 L’obbligo di motivazione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impu-
D-894/2022 Pagina 7 gnarla, in modo da rendere possibile all’autorità di ricorso, se adita, di eser- citare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronun- ciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessa- rio che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la por- tata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2).
E. 5.3.3 Nel caso in parola, al contrario di quanto sostenuto dall’insorgente nel gravame, il Tribunale non intravvede nella decisione avversata alcun elemento giuridicamente rilevante che non sarebbe stato ritenuto dalla SEM nella sua valutazione. Invero appare sia dall’esposizione dei fatti, che dall’argomentazione intrapresa dall’autorità inferiore nel provvedimento im- pugnato, che la predetta autorità si sia espressa sufficientemente ed in modo chiaro circa gli elementi che l’avrebbero fatta propendere per l’irrile- vanza ai sensi dell’asilo dei motivi addotti dal ricorrente. Il fatto che l’auto- rità inferiore, fondandosi sulle dichiarazioni rese dall’insorgente nel corso della procedura di prima istanza, abbia dato meno peso alla circostanza della denuncia di polizia, così come alla figura del (…), rispetto a quanto ne deduce invece la rappresentante legale del ricorrente nel ricorso, non discende da un accertamento inaccurato o incompleto della fattispecie da parte dell’autorità inferiore, ma piuttosto dall’apprezzamento adempiuto dalla SEM nel caso dell’insorgente. Stesso dicasi per l’evenienza del so- stegno economico da parte dei famigliari sul quale, a mente dell’autorità inferiore, la famiglia del ricorrente poteva contare. Argomentazioni dell’in- sorgente rivolte verso il provvedimento avversato che riguardano quindi il merito, e che verranno pertanto trattate dappresso (cfr. infra consid. 6 segg.). Per il resto, la decisione querelata comporta una motivazione nella quale l’autorità inferiore ha chiaramente esplicitato le ragioni per le quali stimava che le dichiarazioni del ricorrente non fossero rilevanti ai fini dell’asilo. In particolare, al contrario di quanto vuole far intendere l’insor- gente nel suo gravame (cfr. p.to 6, pag. 9 del ricorso), la SEM non si è per nulla pronunciata circa la verosimiglianza dei suoi asserti, poiché visto che le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato non erano soddisfatte, ha ritenuto – a ragione – di potersi esimere dalla valuta- zione della stessa (cfr. p.to II/2, pag. 5 della decisione impugnata). Inoltre, l’autorità succitata, ha sufficientemente preso posizione nella decisione av- versata circa le osservazioni presentate dall’insorgente alla sua bozza di
D-894/2022 Pagina 8 decisione (cfr. p.to II/2, pag. 5 seg. della decisione impugnata), spiegando chiaramente i motivi secondo i quali le predette non la conducessero ad altra conclusione di quella esposta in precedenza nel provvedimento impu- gnato. La sola circostanza che la SEM non si sia espressa esaustivamente, come censurato dal ricorrente, in relazione agli argomenti presentati nel parere, non significa che l’autorità precitata sia venuta meno al suo obbligo di motivazione (cfr. supra consid. 5.3.2). Da ultimo occorre constatare che l’insorgente ha avuto ampia possibilità nel corso della procedura di prima istanza di presentare i motivi che lo avrebbero condotto all’espatrio dal suo Paese d’origine, anche grazie alla sua rappresentante legale che fungeva pure da persona di fiducia del ricorrente. Se quest’ultima avesse ritenuto, come argomentato reiteratamente nel gravame (cfr. p.to 2, pag. 4 seg.; p.to 4, pag. 6 e p.to 6, pag. 9), che vista la giovane età del ricorrente – peraltro secondo la data di nascita dichiarata, almeno di (…) anni compiuti – egli non avesse evidenziato a sufficienza alcuni elementi o non ne fosse a co- noscenza di altri, sarebbe toccato a quest’ultima porre ulteriori quesiti in merito nel corso delle audizioni durante le quali era presente e ne ha avuto la possibilità, o esplicarli successivamente. Ciò che del resto, ha potuto fare sia nel parere che nel ricorso. Il fatto che la SEM non abbia dato agli stessi l’interpretazione esposta dalla rappresentante legale nel gravame, ancora una volta, non deriva comunque da un accertamento errato o in- completo dei fatti di causa, ma bensì dal suo potere di apprezzamento.
E. 5.3.4 Ne discende quindi che le censure formali mosse dal ricorrente nel senso sopra esposto nei confronti del provvedimento impugnato, risultano quindi infondate. La conclusione formulata nel ricorso a titolo subordinato di annullamento e restituzione degli atti di causa alla SEM (cfr. p.to 7, pag. 10 e p.to 3 del dispositivo, pag. 11 del ricorso), va pertanto respinta.
E. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 6.2 Ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposi-
D-894/2022 Pagina 9 zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi- sure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 6.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e suffi- cienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta pro- babilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono suffi- cienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussi- stere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiun- que si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1 e 2010/57 consid. 2.5). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di perse- cuzione sia ancora attuale (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati; DTAF 2010/57 consid. 4.1; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfah- rens, 1990, pag. 129).
E. 7.1 Nella presente disamina, come a ragione denotato dalla SEM nella de- cisione impugnata, anche agli occhi del Tribunale le minacce e gli insulti che il ricorrente ed i suoi famigliari avrebbero subito da parte del vicinato a causa del lavoro adempiuto dalla madre presso (…), come pure per la loro etnia e confessione, non appaiono essere sufficientemente concreti e so- stanziati. Invero, come osservato rettamente dall’autorità inferiore nella de- cisione avversata, il ricorrente non ha allegato alcuna conseguenza con- creta che sarebbe derivata dalle predette vessazioni dei vicini di casa. Che poi le stesse non fossero di un’intensità tale da costringerlo all’espatrio, è dimostrato pure dal fatto che i genitori ed i fratelli – che da quanto rilevabile
D-894/2022 Pagina 10 dalle sue allegazioni hanno continuato ad andare a scuola fino all’arrivo al potere dei talebani (cfr. verbale, D7, pag. 3) – hanno proseguito ad abitare nello stesso quartiere di B._______ per circa (…) dopo il suo espatrio, e ciò con la sola motivazione che volessero assicurarsi che egli giungesse in Svizzera ed affidarsi, nell’eventualità, a dei conoscenti del quartiere per in- viargli del denaro (cfr. verbale, D15 seg., pag. 4; D50, pag. 7). Se le mi- nacce e le pressioni dei vicini fossero state realmente di un’intensità inso- stenibile, la sua famiglia si sarebbe ben prima decisa a trasferirsi. Concer- nente poi l’asserzione ricorsuale dell’insorgente che le vessazioni perpe- trate nei suoi confronti ed in quelli della sua famiglia fossero da ricondurre ad un agente statale, in quanto membro del (…) (cfr. p.to 3, pag. 4 seg. del ricorso), la stessa non può essere seguita. Ciò in quanto, risulta chiaro dalle allegazioni dell’insorgente, che lo stesso interveniva in difesa dei vi- cini di casa che accusavano la famiglia del ricorrente di essere degli infedeli e spie degli stranieri, come singolo cittadino; ma tuttavia, data la sua posi- zione di potere, riusciva a non comportare alcuna conseguenza per i vicini e per sé stesso da parte delle autorità di polizia, le quali intervenivano co- munque allorché sollecitate dai famigliari del ricorrente (cfr. verbale, D7, pag. 3; D26 segg., pag. 5 seg.). Il fatto poi allegato dall’insorgente nel gra- vame che visto che le accuse che tale membro (…) muoveva a lui ed alla sua famiglia non si possa escludere che avesse un qualche tipo di legame con i talebani, risulta essere una mera allegazione di parte, non supportata dal benché minimo elemento concreto e fondato. Le angherie subite dal ricorrente, non appaiono essere neppure più attuali, in quanto dal trasferi- mento della famiglia in altro quartiere nella (…) di B._______, egli non ha apportato, neppure nel suo atto ricorsuale, alcun elemento concreto e det- tagliato, che provi o per lo meno renda verosimile che le minacce ed insulti siano proseguiti. Quanto affermato nel ricorso in merito (cfr. p.to 2, pag. 5), sono delle mere allegazioni di parte, non supportate da nessun indizio di qualsivoglia consistenza. Peraltro, si denoti come diversi famigliari del ri- corrente (una nonna, zie e zii paterni e materni; cfr. verbale, D37 segg., pag. 6), risultano ancora abitare nel quartiere d’origine dell’insorgente, e quest’ultimo non ha mai narrato di alcuna persecuzione nei loro confronti. Inoltre, la madre continuerebbe a lavorare per l’(…) anche dopo l’avvento al potere dei talebani nell’agosto del 2021 (cfr. verbale, D7, pag. 3), ciò che è pure supportato dal mezzo di prova presentato, in quanto la tessera della madre porta quale data il (…) (cfr. n. 20/-, mezzo di prova n. 1). Alla luce di questi ultimi elementi, si constata come risulti inverosimile che il ricorrente, nel caso dovesse fare rientro in Afghanistan, possa subire una futura per- secuzione riflessa a causa del lavoro della madre presso (…), peraltro in una posizione di nessun rilievo, in quanto (…) (cfr. verbale RMNA, p.to
D-894/2022 Pagina 11 7.01, pag. 8; verbale, D25, pag. 5). Una sola remota possibilità di una per- secuzione futura, come asserito dal ricorrente nel ricorso (cfr. p.to 3, pag. 6), non è sufficiente per motivare un timore oggettivo pertinente ai fini dell’asilo, in quanto occorre la sussistenza di indizi concreti che le conse- guenze attese siano verosimili, perché il timore provato appaia essere rea- listico e condivisibile (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1060/2022 del 22 marzo 2022 con- sid. 6.2.3). Degli indizi in tal senso non sono in casu ravvisabili e le fonti citate dal ricorrente nel gravame a sostegno dei suoi asserti, non risultano essere dimostrative del fatto che simili rappresaglie possano effettivamente essere adempiute nei suoi confronti nel caso di un suo rientro (ipotetico) nel Paese d’origine. Per il resto, onde evitare inutili ridondanze, e nel qua- dro di una motivazione sommaria, si può senz’altro rinviare alla decisione impugnata (art. 109 cpv. 3 LTF, applicabile per rinvio dell’art. 4 PA), che ri- sulta essere sul punto esplicita, corretta e sufficientemente dettagliata (cfr. p.to II/1, pag. 4 seg. della decisione avversata).
E. 7.2 Per quanto concerne le problematiche addotte dal ricorrente in rela- zione al fatto di essere di etnia hazara e sciita, si osserva quanto segue. Attinente agli insulti che l’insorgente avrebbe ricevuto a scuola (cfr. verbale, D36, pag. 6; D57, pag. 8), neppure con il gravame egli ha apportato degli elementi circostanziati e concreti, che possano essere ritenuti d’intensità sufficiente per addivenire alla conclusione che egli avesse subito una pres- sione psichica insopportabile ai sensi dell’art. 3 LAsi, tanto da determinarlo a lasciare la scuola. Il Tribunale è quindi d’avviso che quanto motivato in merito dalla SEM nella decisione avversata, sia condivisibile e di conse- guenza possa quindi senz’altro esservi rimandato (cfr. p.to II/1, pag. 4 seg. della decisione impugnata). Si riduce inoltre ad una mera allegazione di parte, l’argomentazione ricorsuale che il ricorrente e la sua famiglia sareb- bero stati presi di mira ed accusati di essere infedeli non soltanto poiché appartenenti al ramo sciita, bensì quali ismaeliti, in quanto non supportata da alcun elemento concreto e fondato. Tuttavia, anche si ritenesse che gli insulti derivassero non soltanto dalla religione sciita, ma anche dalla con- fessione ismaelita, né dagli atti né dal gravame, sono rilevabili degli ele- menti che permettano di considerare che le esigenze elevate previste dalla giurisprudenza costante di questo Tribunale per ammettere una persecu- zione collettiva (si veda a tal proposito le DTAF 2014/32 consid. 7.2; 2013/12 consid. 6; 2013/11 consid. 5.3.2) a causa del credo del ricorrente siano realizzate, e questo anche dopo l’avvento al potere dei talebani nell’agosto del 2021. Al contrario poi di quanto asserito dall’insorgente nel ricorso, la sola appartenenza all’etnia hazara non costituisce un motivo de- terminante suscettibile di fondare un timore di una futura persecuzione ai
D-894/2022 Pagina 12 sensi dell’art. 3 LAsi, in quanto pure in questo caso le condizioni molto ele- vate poste dalla giurisprudenza per una persecuzione collettiva degli hazara in Afghanistan, non sono adempiute (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-624/2022 del 15 marzo 2022, D-2177/2018 del 6 agosto 2021 consid. 3.2). Tale apprezzamento deve essere mantenuto anche dopo l’ascesa al potere dei talebani, in quanto ad oggi non vi è nessuna informa- zione certa che faccia supporre che gli hazara, quale gruppo etnico, siano in modo generale minacciati da una persecuzione rilevante ai sensi dell’asilo (cfr. sentenza del Tribunale E-1060/2022 consid. 6.2.1). Tale con- clusione non muta neppure alla luce delle citate fonti giornalistiche e di organizzazioni non governative presentate nel ricorso dall’insorgente (cfr. p.to 4, pag. 7 del ricorso), in quanto neppure da esse è deducibile una per- secuzione collettiva degli hazara ai sensi della giurisprudenza restrittiva in materia, anche se gli attacchi denunciati contro tale minoranza etnica in Afghanistan nelle stesse, non vengono messe in dubbio.
E. 7.3 Pertanto, a fronte degli elementi succitati, anche il Tribunale, alla stessa stregua dell’autorità inferiore, non intravvede nelle allegazioni dell’insor- gente degli elementi dal profilo oggettivo che conducano alla conclusione che quest’ultimo sia stato esposto, o lo sarà in un futuro prossimo e se- condo un’elevata probabilità, ad una persecuzione pertinente ai sensi dell’art. 3 LAsi.
E. 8 In sunto, ed indipendentemente dagli ulteriori argomenti allegati dal ricor- rente, è dunque a giusto titolo che l’autorità di prima istanza non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato e non gli ha concesso l’asilo. Pertanto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 9 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
E. 10 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
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E. 11 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito fa- vorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 12 Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom- benza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, come postulato dal medesimo ricor- rente nel gravame, dato che egli risulta essere minorenne, non appare es- sere equo addossargli le spese processuali (art. 6 lett. b TS-TAF). Pertanto il Tribunale rinuncia eccezionalmente a prelevare delle spese processuali.
E. 13 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-894/2022 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dalle spese processuali, è respinta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-894/2022 Sentenza del 29 aprile 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Walter Lang; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato l'(...), Afghanistan, rappresentato dalla signora Cristina Tosone, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 4 febbraio 2022 / N (...). Fatti: A. L'interessato, dichiaratosi minorenne, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) novembre 2021 (cfr. atto SEM n. [{...}]-2/2). Con il medesimo, il 13 dicembre 2021, si è tenuto il verbale della prima audizione per richiedenti minorenni non accompagnati (cfr. n. 18/10; di seguito: verbale RMNA), allorché invece, il (...) gennaio 2022, l'interessato è stato sentito nell'ambito di un'audizione sui suoi motivi d'asilo (cfr. n. 29/9; di seguito: verbale). Durante i medesimi, in sunto e per quanto qui di rilievo, ha asserito di essere cresciuto a B._______, suo ultimo domicilio, nonché di essere di etnia hazara e di religione musulmana sciita ismaelita. Attorno all'anno (...) (secondo il calendario persiano; pari al periodo [...] nel calendario gregoriano), la madre avrebbe iniziato a lavorare quale (...) per (...) (acronimo in inglese per: [...]). A causa di tale attività lavorativa, gli abitanti di etnia pashtun viventi nel loro stesso quartiere di C._______ a B._______, l'avrebbero tacciata quale spia degli stranieri. Altresì, dei vicini di casa, pure sunniti, che erano dei criminali, (...), avrebbero chiesto alla sua famiglia di lavorare per loro. Assieme alla sua famiglia si sarebbe appellato alla polizia, denunciando le suddette minacce e pressioni. Tuttavia quest'ultima autorità non avrebbe dato seguito alle loro denunce, in quanto un loro vicino, che era (...) e di religione musulmana sunnita, sarebbe intervenuto in difesa dei vicini di casa. Inoltre, l'interessato ha asserito che questi ultimi non li avrebbero lasciati in pace, in quanto allorché vi era un evento o una festa religiosi, si sarebbero presentati a casa loro dicendo che loro erano infedeli, e chiedendo cosa stessero festeggiando. Altresì, dal mese di (...) (secondo il calendario persiano; [...] nel calendario gregoriano), a causa delle molestie e degli insulti che egli avrebbe ricevuto sia durante il tragitto per andare a scuola da persone di etnia pashtun per l'attività lavorativa della madre, sia nell'istituto scolastico in quanto hazara e di confessione sciita, avrebbe interrotto la scuola. Poiché in seguito la pressione dei vicini di casa sarebbe aumentata, il richiedente ha dichiarato che la sua famiglia avrebbe deciso di espatriare, ma a causa di problemi economici, infine sarebbe soltanto lui che avrebbe lasciato l'Afghanistan, nel mese di (...) o (...) nella (...) del (...) (secondo il calendario persiano; pari a [...] nel calendario gregoriano). Durante il viaggio d'espatrio, avrebbe appreso che a causa delle molestie dei vicini di casa, poco prima che egli raggiungesse la Svizzera, la sua famiglia si sarebbe trasferita in un altro quartiere di B._______. Nel caso di un suo rientro in patria, egli teme di incontrare nuovamente i vicini di casa e che gli chiedano di collaborare con loro nel mondo del crimine, ciò che lui non ne avrebbe l'intenzione, volendo invece studiare. A supporto dei suoi asserti, il ricorrente ha presentato una copia della tessera di lavoro della madre presso (...) (cfr. n. 20/-, mezzo di prova n. 1). B. Per il tramite del suo parere del 3 febbraio 2022 (cfr. n. 33/3), il richiedente ha inoltrato le sue osservazioni al progetto di decisione dell'autorità inferiore del 1° febbraio 2022 (cfr. n. 32/7). C. Con decisione del 4 febbraio 2022 - notificata in medesima data (cfr. n. 37/1) - la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, concedendogli tuttavia l'ammissione provvisoria, per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. D. Per mezzo del plico raccomandato del 24 febbraio 2022 (cfr. risultanze processuali), l'insorgente si è aggravato con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la summenzionata decisione, chiedendo l'annullamento della stessa ed a titolo principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. A titolo subordinato, il ricorrente ha invece postulato la restituzione degli atti di causa alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni. Contestualmente ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. Con scritto del 25 febbraio 2022, il Tribunale ha accusato ricezione del suddetto ricorso (cfr. risultanze processuali). E. Con decisione incidentale dell'11 aprile 2022, il giudice dell'istruzione competente per la causa, vista in particolare agli atti la nomina di una curatela di rappresentanza a favore dell'interessato, da parte dell' (...) di D._______ con decisione del 9 marzo 2022 (cfr. n. 44/5 e 45/5), ha invitato la rappresentante legale dell'insorgente, entro un congruo termine, a trasmettere al Tribunale una procura attuale. La stessa è stata inviata entro il termine concesso con scritto del 12 aprile 2022, dove in particolare si conferma per la presente procedura ricorsuale la rappresentanza del ricorrente da parte della patrocinatrice che ha inoltrato il gravame (cfr. risultanze processuali). Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione con l'art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a - c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Giusta l'art. 111 lett. e LAsi, il presente ricorso è deciso dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice, in quanto manifestamente infondato, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4. Preliminarmente il Tribunale osserva come, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nella decisione avversata del 4 febbraio 2022, e non avendo l'insorgente contestato specificatamente la pronuncia del suo allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto del riconoscimento della qualità di rifugiato e della sua domanda d'asilo. 5. 5.1 Nel suo provvedimento, l'autorità inferiore ha dapprima concluso che le dichiarazioni dell'insorgente non soddisfacessero le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. Difatti ha ritenuto come le minacce e gli insulti che l'insorgente avrebbe ricevuto sia a causa dell'attività lavorativa della madre per (...), che per il fatto di essere di etnia hazara e di confessione sciita, non appaiano essere sufficientemente concreti ed intensi da aver reso impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, di condurre da parte sua un'esistenza degna di un essere umano in Afghanistan, lasciandogli quale unica soluzione, quella dell'espatrio, per sottrarsi alle persecuzioni. Inoltre, il motivo per il quale i vicini criminali avrebbero chiesto alla sua famiglia di lavorare per loro, non sarebbe legato ad uno dei motivi esposti all'art. 3 LAsi. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha osservato come il parere sulla bozza di decisione negativa presentato dal ricorrente, non conterrebbe fatti o mezzi di prova che giustificherebbero una modifica della succitata conclusione. 5.2 Dal canto suo, nella sua impugnativa, per il tramite della sua rappresentante legale, l'insorgente ha dapprima osservato dal profilo della pertinenza delle sue allegazioni come egli, vista la sua giovane età, non fosse pienamente consapevole di quali informazioni fossero più rilevanti per la sua domanda d'asilo, ed anche fornendole, non le avrebbe messe in evidenza come probabilmente avrebbe fatto un adulto. In seguito, segnatamente in relazione alle minacce ricevute a causa dell'attività professionale della madre, a differenza di quanto sostenuto dalla SEM, il ricorrente avrebbe evocato le conseguenze che ne sarebbero derivate se la stessa avesse continuato a svolgere l'attività lavorativa per l'(...). Inoltre, la decisione avversata, non farebbe a torto accenno - se non nell'esposizione dei fatti iniziale - al (...) vicino di casa della famiglia dell'insorgente. Non potrebbe tuttavia essere tralasciato che quest'ultimo e la sua famiglia sarebbero stati vittime di una persecuzione da ricondurre ad un agente statale, che peraltro - viste le accuse proferite da tale membro del (...) - non potrebbe essere escluso che avesse un qualche tipo di legame con i talebani. In rapporto poi alla circostanza che la famiglia sarebbe rimasta nel quartiere per un anno prima di trasferirsi, il ricorrente avrebbe fornito in corso d'audizione sui motivi una spiegazione perfettamente plausibile e logica. Sarebbe peraltro probabile che la famiglia non gli abbia riferito tutto quanto accaduto in patria dalla sua partenza, vista la sua giovane età ed i suoi problemi di salute. Successivamente, citando anche alcune fonti, l'insorgente ha ritenuto come il lavoro di sua madre per l'(...) dopo la presa di potere dei talebani, sarebbe un fattore che accrescerebbe il pericolo per la vita di tutta la famiglia, in quanto verrebbero tutti considerati degli oppositori al regime. Non si comprenderebbe quindi come mai la SEM abbia escluso la rilevanza di tale aspetto. In seguito il ricorrente ha sostenuto come, data la sua giovane età, egli non fosse affatto consapevole della rilevanza del dettaglio di essere seguace di "E._______", e che quindi le accuse di essere infedele non sarebbero derivante unicamente dal fatto di essere sciita, ma anche poiché di confessione ismaelita. In ogni caso, sarebbe comunque noto come gli hazara sciiti, siano stati vittime di ripetuti attacchi negli ultimi trent'anni da parte dei talebani e dell'ISIS, e che ora che i primi sarebbero ritornati al potere, vi sarebbe il rischio che le violenze siano maggiori nei loro confronti. Per di più, anche il semplice fatto di appartenere all'etnia hazara, a mente del ricorrente, lo esporrebbe a pericolo, ciò che sarebbe supportato da diverse fonti giornalistiche e di organismi internazionali, che cita. Inoltre, dalle sue allegazioni, risulterebbe chiaro come a causa delle vessazioni subite, continuare la scuola sarebbe divenuto per lui impossibile. Infine, al contrario di quanto concluso nella decisione avversata, le minacce e gli insulti che egli avrebbe subito in patria, sarebbero stati di un'intensità e concretezza tale da rendergli impossibile di condurre un'esistenza degna di un bambino in patria, così come garantita dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; di seguito: CDF). Nel proseguo del suo ricorso, l'insorgente ha rilevato come le sue dichiarazioni sarebbero pure verosimili. Da ultimo, egli ha elencato alcuni elementi che la SEM non avrebbe, a torto, considerato nella sua decisione, lamentando un incompleto ed inesatto accertamento dei fatti giuridicamente determinanti da parte dell'autorità inferiore. 5.3 5.3.1 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 5.3.2 L'obbligo di motivazione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). 5.3.3 Nel caso in parola, al contrario di quanto sostenuto dall'insorgente nel gravame, il Tribunale non intravvede nella decisione avversata alcun elemento giuridicamente rilevante che non sarebbe stato ritenuto dalla SEM nella sua valutazione. Invero appare sia dall'esposizione dei fatti, che dall'argomentazione intrapresa dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato, che la predetta autorità si sia espressa sufficientemente ed in modo chiaro circa gli elementi che l'avrebbero fatta propendere per l'irrilevanza ai sensi dell'asilo dei motivi addotti dal ricorrente. Il fatto che l'autorità inferiore, fondandosi sulle dichiarazioni rese dall'insorgente nel corso della procedura di prima istanza, abbia dato meno peso alla circostanza della denuncia di polizia, così come alla figura del (...), rispetto a quanto ne deduce invece la rappresentante legale del ricorrente nel ricorso, non discende da un accertamento inaccurato o incompleto della fattispecie da parte dell'autorità inferiore, ma piuttosto dall'apprezzamento adempiuto dalla SEM nel caso dell'insorgente. Stesso dicasi per l'evenienza del sostegno economico da parte dei famigliari sul quale, a mente dell'autorità inferiore, la famiglia del ricorrente poteva contare. Argomentazioni dell'insorgente rivolte verso il provvedimento avversato che riguardano quindi il merito, e che verranno pertanto trattate dappresso (cfr. infra consid. 6 segg.). Per il resto, la decisione querelata comporta una motivazione nella quale l'autorità inferiore ha chiaramente esplicitato le ragioni per le quali stimava che le dichiarazioni del ricorrente non fossero rilevanti ai fini dell'asilo. In particolare, al contrario di quanto vuole far intendere l'insorgente nel suo gravame (cfr. p.to 6, pag. 9 del ricorso), la SEM non si è per nulla pronunciata circa la verosimiglianza dei suoi asserti, poiché visto che le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato non erano soddisfatte, ha ritenuto - a ragione - di potersi esimere dalla valutazione della stessa (cfr. p.to II/2, pag. 5 della decisione impugnata). Inoltre, l'autorità succitata, ha sufficientemente preso posizione nella decisione avversata circa le osservazioni presentate dall'insorgente alla sua bozza di decisione (cfr. p.to II/2, pag. 5 seg. della decisione impugnata), spiegando chiaramente i motivi secondo i quali le predette non la conducessero ad altra conclusione di quella esposta in precedenza nel provvedimento impugnato. La sola circostanza che la SEM non si sia espressa esaustivamente, come censurato dal ricorrente, in relazione agli argomenti presentati nel parere, non significa che l'autorità precitata sia venuta meno al suo obbligo di motivazione (cfr. supra consid. 5.3.2). Da ultimo occorre constatare che l'insorgente ha avuto ampia possibilità nel corso della procedura di prima istanza di presentare i motivi che lo avrebbero condotto all'espatrio dal suo Paese d'origine, anche grazie alla sua rappresentante legale che fungeva pure da persona di fiducia del ricorrente. Se quest'ultima avesse ritenuto, come argomentato reiteratamente nel gravame (cfr. p.to 2, pag. 4 seg.; p.to 4, pag. 6 e p.to 6, pag. 9), che vista la giovane età del ricorrente - peraltro secondo la data di nascita dichiarata, almeno di (...) anni compiuti - egli non avesse evidenziato a sufficienza alcuni elementi o non ne fosse a conoscenza di altri, sarebbe toccato a quest'ultima porre ulteriori quesiti in merito nel corso delle audizioni durante le quali era presente e ne ha avuto la possibilità, o esplicarli successivamente. Ciò che del resto, ha potuto fare sia nel parere che nel ricorso. Il fatto che la SEM non abbia dato agli stessi l'interpretazione esposta dalla rappresentante legale nel gravame, ancora una volta, non deriva comunque da un accertamento errato o incompleto dei fatti di causa, ma bensì dal suo potere di apprezzamento. 5.3.4 Ne discende quindi che le censure formali mosse dal ricorrente nel senso sopra esposto nei confronti del provvedimento impugnato, risultano quindi infondate. La conclusione formulata nel ricorso a titolo subordinato di annullamento e restituzione degli atti di causa alla SEM (cfr. p.to 7, pag. 10 e p.to 3 del dispositivo, pag. 11 del ricorso), va pertanto respinta. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.2 Ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 6.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1 e 2010/57 consid. 2.5). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati; DTAF 2010/57 consid. 4.1; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 129). 7. 7.1 Nella presente disamina, come a ragione denotato dalla SEM nella decisione impugnata, anche agli occhi del Tribunale le minacce e gli insulti che il ricorrente ed i suoi famigliari avrebbero subito da parte del vicinato a causa del lavoro adempiuto dalla madre presso (...), come pure per la loro etnia e confessione, non appaiono essere sufficientemente concreti e sostanziati. Invero, come osservato rettamente dall'autorità inferiore nella decisione avversata, il ricorrente non ha allegato alcuna conseguenza concreta che sarebbe derivata dalle predette vessazioni dei vicini di casa. Che poi le stesse non fossero di un'intensità tale da costringerlo all'espatrio, è dimostrato pure dal fatto che i genitori ed i fratelli - che da quanto rilevabile dalle sue allegazioni hanno continuato ad andare a scuola fino all'arrivo al potere dei talebani (cfr. verbale, D7, pag. 3) - hanno proseguito ad abitare nello stesso quartiere di B._______ per circa (...) dopo il suo espatrio, e ciò con la sola motivazione che volessero assicurarsi che egli giungesse in Svizzera ed affidarsi, nell'eventualità, a dei conoscenti del quartiere per inviargli del denaro (cfr. verbale, D15 seg., pag. 4; D50, pag. 7). Se le minacce e le pressioni dei vicini fossero state realmente di un'intensità insostenibile, la sua famiglia si sarebbe ben prima decisa a trasferirsi. Concernente poi l'asserzione ricorsuale dell'insorgente che le vessazioni perpetrate nei suoi confronti ed in quelli della sua famiglia fossero da ricondurre ad un agente statale, in quanto membro del (...) (cfr. p.to 3, pag. 4 seg. del ricorso), la stessa non può essere seguita. Ciò in quanto, risulta chiaro dalle allegazioni dell'insorgente, che lo stesso interveniva in difesa dei vicini di casa che accusavano la famiglia del ricorrente di essere degli infedeli e spie degli stranieri, come singolo cittadino; ma tuttavia, data la sua posizione di potere, riusciva a non comportare alcuna conseguenza per i vicini e per sé stesso da parte delle autorità di polizia, le quali intervenivano comunque allorché sollecitate dai famigliari del ricorrente (cfr. verbale, D7, pag. 3; D26 segg., pag. 5 seg.). Il fatto poi allegato dall'insorgente nel gravame che visto che le accuse che tale membro (...) muoveva a lui ed alla sua famiglia non si possa escludere che avesse un qualche tipo di legame con i talebani, risulta essere una mera allegazione di parte, non supportata dal benché minimo elemento concreto e fondato. Le angherie subite dal ricorrente, non appaiono essere neppure più attuali, in quanto dal trasferimento della famiglia in altro quartiere nella (...) di B._______, egli non ha apportato, neppure nel suo atto ricorsuale, alcun elemento concreto e dettagliato, che provi o per lo meno renda verosimile che le minacce ed insulti siano proseguiti. Quanto affermato nel ricorso in merito (cfr. p.to 2, pag. 5), sono delle mere allegazioni di parte, non supportate da nessun indizio di qualsivoglia consistenza. Peraltro, si denoti come diversi famigliari del ricorrente (una nonna, zie e zii paterni e materni; cfr. verbale, D37 segg., pag. 6), risultano ancora abitare nel quartiere d'origine dell'insorgente, e quest'ultimo non ha mai narrato di alcuna persecuzione nei loro confronti. Inoltre, la madre continuerebbe a lavorare per l'(...) anche dopo l'avvento al potere dei talebani nell'agosto del 2021 (cfr. verbale, D7, pag. 3), ciò che è pure supportato dal mezzo di prova presentato, in quanto la tessera della madre porta quale data il (...) (cfr. n. 20/-, mezzo di prova n. 1). Alla luce di questi ultimi elementi, si constata come risulti inverosimile che il ricorrente, nel caso dovesse fare rientro in Afghanistan, possa subire una futura persecuzione riflessa a causa del lavoro della madre presso (...), peraltro in una posizione di nessun rilievo, in quanto (...) (cfr. verbale RMNA, p.to 7.01, pag. 8; verbale, D25, pag. 5). Una sola remota possibilità di una persecuzione futura, come asserito dal ricorrente nel ricorso (cfr. p.to 3, pag. 6), non è sufficiente per motivare un timore oggettivo pertinente ai fini dell'asilo, in quanto occorre la sussistenza di indizi concreti che le conseguenze attese siano verosimili, perché il timore provato appaia essere realistico e condivisibile (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1060/2022 del 22 marzo 2022 consid. 6.2.3). Degli indizi in tal senso non sono in casu ravvisabili e le fonti citate dal ricorrente nel gravame a sostegno dei suoi asserti, non risultano essere dimostrative del fatto che simili rappresaglie possano effettivamente essere adempiute nei suoi confronti nel caso di un suo rientro (ipotetico) nel Paese d'origine. Per il resto, onde evitare inutili ridondanze, e nel quadro di una motivazione sommaria, si può senz'altro rinviare alla decisione impugnata (art. 109 cpv. 3 LTF, applicabile per rinvio dell'art. 4 PA), che risulta essere sul punto esplicita, corretta e sufficientemente dettagliata (cfr. p.to II/1, pag. 4 seg. della decisione avversata). 7.2 Per quanto concerne le problematiche addotte dal ricorrente in relazione al fatto di essere di etnia hazara e sciita, si osserva quanto segue. Attinente agli insulti che l'insorgente avrebbe ricevuto a scuola (cfr. verbale, D36, pag. 6; D57, pag. 8), neppure con il gravame egli ha apportato degli elementi circostanziati e concreti, che possano essere ritenuti d'intensità sufficiente per addivenire alla conclusione che egli avesse subito una pressione psichica insopportabile ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto da determinarlo a lasciare la scuola. Il Tribunale è quindi d'avviso che quanto motivato in merito dalla SEM nella decisione avversata, sia condivisibile e di conseguenza possa quindi senz'altro esservi rimandato (cfr. p.to II/1, pag. 4 seg. della decisione impugnata). Si riduce inoltre ad una mera allegazione di parte, l'argomentazione ricorsuale che il ricorrente e la sua famiglia sarebbero stati presi di mira ed accusati di essere infedeli non soltanto poiché appartenenti al ramo sciita, bensì quali ismaeliti, in quanto non supportata da alcun elemento concreto e fondato. Tuttavia, anche si ritenesse che gli insulti derivassero non soltanto dalla religione sciita, ma anche dalla confessione ismaelita, né dagli atti né dal gravame, sono rilevabili degli elementi che permettano di considerare che le esigenze elevate previste dalla giurisprudenza costante di questo Tribunale per ammettere una persecuzione collettiva (si veda a tal proposito le DTAF 2014/32 consid. 7.2; 2013/12 consid. 6; 2013/11 consid. 5.3.2) a causa del credo del ricorrente siano realizzate, e questo anche dopo l'avvento al potere dei talebani nell'agosto del 2021. Al contrario poi di quanto asserito dall'insorgente nel ricorso, la sola appartenenza all'etnia hazara non costituisce un motivo determinante suscettibile di fondare un timore di una futura persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi, in quanto pure in questo caso le condizioni molto elevate poste dalla giurisprudenza per una persecuzione collettiva degli hazara in Afghanistan, non sono adempiute (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-624/2022 del 15 marzo 2022, D-2177/2018 del 6 agosto 2021 consid. 3.2). Tale apprezzamento deve essere mantenuto anche dopo l'ascesa al potere dei talebani, in quanto ad oggi non vi è nessuna informazione certa che faccia supporre che gli hazara, quale gruppo etnico, siano in modo generale minacciati da una persecuzione rilevante ai sensi dell'asilo (cfr. sentenza del Tribunale E-1060/2022 consid. 6.2.1). Tale conclusione non muta neppure alla luce delle citate fonti giornalistiche e di organizzazioni non governative presentate nel ricorso dall'insorgente (cfr. p.to 4, pag. 7 del ricorso), in quanto neppure da esse è deducibile una persecuzione collettiva degli hazara ai sensi della giurisprudenza restrittiva in materia, anche se gli attacchi denunciati contro tale minoranza etnica in Afghanistan nelle stesse, non vengono messe in dubbio. 7.3 Pertanto, a fronte degli elementi succitati, anche il Tribunale, alla stessa stregua dell'autorità inferiore, non intravvede nelle allegazioni dell'insorgente degli elementi dal profilo oggettivo che conducano alla conclusione che quest'ultimo sia stato esposto, o lo sarà in un futuro prossimo e secondo un'elevata probabilità, ad una persecuzione pertinente ai sensi dell'art. 3 LAsi.
8. In sunto, ed indipendentemente dagli ulteriori argomenti allegati dal ricorrente, è dunque a giusto titolo che l'autorità di prima istanza non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato e non gli ha concesso l'asilo. Pertanto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
9. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
10. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
11. Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, come postulato dal medesimo ricorrente nel gravame, dato che egli risulta essere minorenne, non appare essere equo addossargli le spese processuali (art. 6 lett. b TS-TAF). Pertanto il Tribunale rinuncia eccezionalmente a prelevare delle spese processuali.
13. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dalle spese processuali, è respinta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: