Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere)
Sachverhalt
A. A.a L’interessato, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) no- vembre 2022. A.b Nel corso dell’audizione tenutasi il (…) giugno 2023, il richiedente ha potuto presentare i suoi motivi d’asilo. In tale contesto, egli ha in sostanza e per quanto qui di rilievo asserito di essere nato nel villaggio di B._______, nel distretto di C._______, sito nella provincia di D._______, ma di essersi trasferito successivamente a E._______, dove avrebbe vissuto fino al suo espatrio avvenuto il (…). Egli avrebbe conseguito la (…) in (…) nel (…) presso l’(…) di E._______. Durante gli studi avrebbe partecipato anche a diversi workshop. Dal mese di (…) del (…) fino al (…) del medesimo anno, avrebbe lavorato quale (…) presso la (…). Dal mese di (…) del (…) e sino al mese di (…) del (…), avrebbe lavorato in qualità di archeologo nella (…) (anche conosciuta come […]), sita nel distretto di F._______, nella provin- cia di G._______. I progetti intrapresi sarebbero stati supportati dalla (…), mentre che (…) sarebbero stati adempiuti dalla compagnia (…). Il richie- dente in tale attività, avrebbe lavorato a stretto contatto sia di personale locale, che si sarebbe occupato in particolare degli (…), sia di personale straniero. Il primo giorno che egli avrebbe lavorato in tale (…), avrebbe rinvenuto con il suo gruppo (…). I suoi operai, lo avrebbero così accusato di essere un infedele e di essere (…). Il (…), egli sarebbe stato testimone di un attentato ad una macchina che viaggiava davanti a quella dove egli si trovava, perpetrato da una mina antiuomo, che avrebbe ucciso un suo collega, H._______, ed altre persone sarebbero rimaste ferite. Per lo meno con una frequenza di (…), il (…) dove egli si trovava, sarebbe stato attac- cato da talebani, che però fortunatamente sarebbero sempre stati neutra- lizzati da parte delle guardie di sicurezza presenti sul posto. In un’occa- sione, essi sarebbero stati attaccati dai talebani con l’intenzione di seque- strarli rispettivamente di ucciderli, ma gli agenti di sicurezza presenti avreb- bero sventato l’attacco. Nel (…), dopo aver licenziato un suo operaio di nome I._______, quest’ultimo lo avrebbe minacciato. Il richiedente si sa- rebbe però rivolto ai suoi superiori, che lo avrebbero posto sotto protezione. Inoltre egli ha raccontato che durante la sua attività lavorativa egli avrebbe avuto dei buoni rapporti con gli stranieri e sarebbe stato malvisto dai suoi colleghi. In un’occasione egli avrebbe rischiato anche di essere licenziato a causa di un impiegato della compagnia (…) che lo avrebbe visto bere bevande alcoliche con i collaboratori stranieri. Il suo superiore sarebbe però riuscito ad impedire il suo licenziamento. Dopo la caduta del governo afghano, il richiedente sarebbe espatriato verso l’J._______, poiché
D-4235/2023 Pagina 3 avrebbe avuto paura di essere ucciso per la sua attività presso la (…) e poiché le sue credenze sarebbero state contro i talebani, nonché avrebbe avuto pure timore di essere sequestrato da parte di trafficanti di artefatti. Egli avrebbe appreso dai suoi famigliari che dopo il suo espatrio, la casa familiare a E._______ sarebbe stata perquisita due volte. A supporto dei suoi asserti, egli ha presentato il suo passaporto originale (cfr. nell’incarto della SEM, mezzo di prova [di seguito: MdP] n. 1), ed in copia: la carta d’identità (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-18/1), quattro foto- grafie relative alla sua professione di archeologo (cfr. MdP n. 2); due foto- grafie concernenti la sua professione presso la (…) (cfr. MdP n. 3); il libretto di matrimonio con la traduzione (cfr. MdP n. 4); attestazione dello svolgi- mento di un workshop (cfr. MdP n. 5); diploma dell’(…) (cfr. MdP n. 6); let- tera del direttore dell’(…), (…) (cfr. MdP n. 7); lettera del presidente della “(…)” (cfr. MdP n. 9); lettera di un ex collega di lavoro (cfr. MdP n. 10). A.c A seguito del progetto di decisione dell’autorità inferiore del 3 lu- glio 2023, il richiedente ha potuto presentare un parere allo stesso il 4 lu- glio 2023. B. Con decisione del 5 luglio 2023, notificata il medesimo giorno (cfr. n. 35/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato ed ha re- spinto la sua domanda d’asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia, gli ha concesso l’ammissione provvisoria, per ine- sigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, attribuendolo al K._______. Senza mettere in discussione le attività lavorative che il richiedente ha ri- ferito di aver esercitato, l’autorità inferiore ha dapprima ritenuto che le sue dichiarazioni circa la presenza di operai talebani presso il sito di L._______ e che tra questi vi fossero delle spie dei talebani, fossero vaghe e fondate su delle mere supposizioni personali. Non potrebbero quindi essere rite- nute verosimili. Alla stessa conclusione la SEM è giunta anche per le due perquisizioni presso l’abitazione familiare allegate dall’insorgente, le quali sarebbero state apportate tardivamente. Per quanto poi attiene alla sua attività presso la (…), egli non avrebbe subito alcuna persecuzione perso- nale durante l’esercizio della stessa, ed inoltre la medesima non rientre- rebbe nei motivi esaustivi previsti all’art. 3 della legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31). Anche in riferimento alle accuse che gli sarebbero state mosse dagli operai che lavoravano presso (…), nei suoi asserti non sarebbe rile- vabile alcuna persecuzione rilevante ai sensi dell’asilo, in quanto segnata- mente legati alla sua professione di archeologo e non diretti contro la sua
D-4235/2023 Pagina 4 persona. Concernente poi i suoi antecedenti con i talebani, dai suoi asserti non sarebbe emersa alcuna persecuzione pregressa che questi lo avreb- bero preso di mira personalmente, inoltre non facendo valere alcuna ap- partenenza ad un gruppo specifico che possa esporlo ad un timore mag- giore così come previsto dall’art. 3 cpv. 1 LAsi. Circa la minaccia da lui ri- cevuta da un operaio che avrebbe licenziato, egli non avrebbe fatto valere alcuna conseguenza. Inoltre, la ragione della minaccia sarebbe da ricon- durre unicamente al licenziamento, e quindi motivo esulante dall’art. 3 LAsi. L’autorità inferiore non comprenderebbe poi il motivo per il quale egli temerebbe di essere sequestrato da trafficanti di artefatti nel caso di un suo ritorno in Afghanistan, stante che (…) è tutt’ora presente e che quindi se questi avessero un interesse nei beni lì presenti, vi si recherebbero diret- tamente ed inoltre che nei (…) anni da lui trascorsi presso tale (…), non gli sarebbe mai successo nulla in tal senso. Proseguendo nell’analisi, l’auto- rità inferiore ha ritenuto che nella fattispecie non sussista per l’interessato un timore fondato, dal profilo oggettivo, di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell’asilo a seguito della presa di potere dei talebani. Non esiste- rebbe poi in Afghanistan una persecuzione degli hazara da parte dei tale- bani o di terzi, ed il ricorrente non avrebbe comunque mai raccontato di fatti accadutigli personalmente a causa della sua appartenenza alla pre- detta etnia. Altresì, il parere presentato dall’interessato, non conterrebbe elementi o mezzi di prova che giustifichino le conclusioni sopra esposte della SEM. C. Il 3 agosto 2023 (cfr. risultanze processuali), il richiedente si è aggravato con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tri- bunale) contro il summenzionato provvedimento, concludendo, a titolo principale, all’annullamento della decisione impugnata, nonché che gli sia riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso l’asilo in Svizzera. A titolo subordinato, ha chiesto che gli atti siano restituiti alla SEM perché proceda ad un nuovo esame delle sue allegazioni e per complemento istruttorio. Ha inoltre presentato istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel suo gravame, egli ha inizialmente contestato le conclusioni d’inverosi- miglianza dei suoi asserti a cui la SEM è giunta nella decisione avversata. Invero, per quanto attinente alle sue considerazioni riguardo agli operai ta- lebani, le stesse sarebbero fondate su circostanze di fatto note a chiunque conosca la realtà afghana. Quanto addotto poi in relazione alle perquisi- zioni subite dai famigliari, le stesse non risulterebbero tardive, in quanto
D-4235/2023 Pagina 5 egli le avrebbe comunque segnalate nel corso dell’audizione sui motivi d’asilo. Le stesse sarebbero inoltre state narrate soltanto su richiesta della SEM nella seconda parte dell’audizione, in quanto inizialmente egli avrebbe compreso di dover raccontare soltanto i motivi che lo avrebbero portato ad espatriare e non quanto invece sarebbe successo dopo l’espa- trio. Il ricorrente ha in seguito ritenuto che le sue asserzioni siano rilevanti ai sensi dell’asilo. In primo luogo, al contrario di quanto concluso dall’auto- rità inferiore, l’attività che lui avrebbe esercitato durante le (…) – queste ultime avversate dai talebani e segnate da numerosi attentati anche a E._______ – gli avrebbe conferito un profilo di rischio elevato già nel (…). A ciò si aggiungerebbe che il lavoro di archeologo da lui esercitato sarebbe inviso ai talebani, in quanto in totale opposizione ai precetti integralisti da loro professati. Peraltro, tutti i dati personali, anagrafici ed (…) presenti nelle banche dati statali, sarebbero finiti nelle mani dei talebani, i quali po- trebbero quindi facilmente individuare il ricorrente come “persona partico- larmente vicina a valori occidentali” (cfr. p.to 3.2, pag. 5 del ricorso). Altresì, a mente del ricorrente, egli avrebbe ampiamente illustrato il suo profilo di rischio. In tal senso, l’autorità inferiore non avrebbe preso in considera- zione delle allegazioni proposte dall’insorgente nell’ambito dell’audizione sui motivi. L’evenienza che il ricorrente si sarebbe “macchiato” di aver la- vorato con e per gli occidentali, sarebbe peraltro un mero dato di fatto. Inoltre, egli sarebbe di etnia hazara, di religione sciita nonché avrebbe (…) nell’ambito della sua attività lavorativa, ciò che accrescerebbe il suo profilo di rischio. Lo stesso sarebbe stato bersaglio specifico dei talebani già prima del loro avvento al potere, ma con la partenza della protezione internazio- nale che lo avrebbe salvato in precedenza dagli attacchi, egli non avrebbe più avuto alcuna possibilità di evitare la persecuzione contro la sua persona da parte dei talebani, visti i legami troppo stretti, duraturi e pubblici con gli occidentali e le azioni troppo gravi da lui commesse, contrarie alla visione talebana. D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
D-4235/2023 Pagina 6 in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in combinato disposto con l’art. 10 dell’Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammis- sibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Oc- corre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento nella decisione avversata del 5 luglio 2023, e non avendo il medesimo contestato in modo specifico la pronuncia del suo al- lontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell’asilo (cfr. KÖLZ/HÄNER/ BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bun- des, 3a ed. 2013, pag. 298).
E. 5 Il ricorrente ha proposto, quale conclusione subordinata, la restituzione de- gli atti alla SEM per accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rile- vanti (cfr. p.to 3.3, pag. 8 e p.to 4, pag. 8 del ricorso). Tuttavia, egli non motiva in alcun modo la stessa ed il Tribunale, dal tenore delle argomenta- zioni del gravame, ritiene che egli in realtà metta in discussione l’apprez- zamento della SEM, questione che riguarda il merito e non la forma, e che
D-4235/2023 Pagina 7 verrà pertanto esaminata di seguito. Del resto, non si vede quale misura d’istruzione complementare l’autorità resistente avrebbe potuto intrapren- dere nella fattispecie, avendo segnatamente tenuto conto di tutti gli ele- menti allegati dal ricorrente ed esposto le ragioni per le quali alcune delle dichiarazioni dell’insorgente non fossero verosimili ed altre non pertinenti ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. p.to I, pag. 3 seg. e p.to II, pag. 4 segg. della decisione impugnata). L’autorità inferiore ha pure spiegato per quali motivi ritenesse il profilo del richiedente non esposto ad essere preso di mira dai talebani sia prima sia successivamente alla loro ascesa al potere (cfr. p.to II, pag. 6 segg. della decisione avversata). Il memoriale ricorsuale presen- tato dall’insorgente, è inoltre dimostrativo del fatto che egli abbia potuto comprendere la decisione ed impugnarla con piena cognizione di causa su tutte le questioni rilevanti sopra evinte. Una violazione (implicita) del prin- cipio inquisitorio (art. 6 LAsi in relazione all’art. 12 PA; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), da parte dell’autorità inferiore, non è quindi in alcun modo rav- visabile in specie. La conclusione subordinata esposta dall’insorgente nel suo gravame, deve di conseguenza essere respinta.
E. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 6.2 Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi. Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 6.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad
D-4235/2023 Pagina 8 una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e suffi- cienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta pro- babilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono suffi- cienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussi- stere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiun- que si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di perse- cuzione sia ancora attuale (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/50 con- sid. 3.1.2.2 e riferimenti citati; DTAF 2010/57 consid. 4.1; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 125 seg.). Inoltre, secondo la giurisprudenza in materia, la persona che attende, dopo l’ultima persecu- zione allegata, più di un periodo da sei a dodici mesi prima di lasciare il paese d’origine, non può più in principio – a parte se dei motivi oggettivi o delle ragioni personali possono spiegare una partenza differita – preten- dere validamente al riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 6.4 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 7 In primo luogo, anche il Tribunale, alla stessa stregua dell’autorità inferiore, considera le dichiarazioni del ricorrente inerenti a degli operai talebani e a come tra questi ultimi vi fossero delle spie che avrebbero riportato delle informazioni ai talebani (cfr. n. 28/16, D13, pag. 4; D14, pag. 5; D45 segg., pag. 8 seg.), delle mere deduzioni personali, non fondate su alcun ele- mento di qualsivoglia sostanza e concretezza. Invero è egli stesso che ha
D-4235/2023 Pagina 9 affermato che sarebbe una sua convinzione personale che tali operai sa- rebbero stati delle spie dei talebani (cfr. n. 28/16, D47, pag. 9). Vieppiù, interrogato circa come facesse a sapere che il (…) (cfr. ibidem, D46, pag. 8) avrebbe riportato delle informazioni ai talebani, egli ha unicamente addotto che poiché allorché sarebbe stato ucciso dai (…) avrebbe portato un’arma in mano, sarebbe stato chiaramente un talebano (cfr. ibidem, D50 seg., pag. 9), non apportando quindi all’evidenza alcun elemento sostan- ziato a favore delle sue tesi. Le argomentazioni esposte nel ricorso dall’in- sorgente, che per di più ammette trattarsi di “una semplice deduzione […]” (cfr. p.to 2.1, pag. 4), non sono atte in alcun modo a modificare la predetta conclusione. Le predette allegazioni, non possono quindi essere ritenute verosimili dal profilo dell’art. 7 LAsi.
E. 8.1 Proseguendo nell’analisi occorre esaminare se il ricorrente deve es- sere riconosciuto quale rifugiato per delle persecuzioni anteriori alla sua partenza dal Paese d’origine.
E. 8.2.1 Il Tribunale rileva dapprima che per quanto riguarda la sua allegata esperienza lavorativa di (…) nell’anno (…) per (…) – benché non venga messa in dubbio visti anche i mezzi di prova presenti (cfr. MdP n. 3) – e quanto sarebbe successo a dei collaboratori della medesima (…) (cfr.
n. 28/16, D13, pag. 3; D17 segg., pag. 6), tali circostanze non risultano es- sere pertinenti in materia d’asilo. Difatti, il ricorrente ha lasciato il suo Paese d’origine più di due anni e mezzo dopo tali eventi. Il nesso di causalità tem- porale tra gli stessi e la partenza dall’Afghanistan dell’interessato, è quindi manifestamente interrotto (cfr. supra consid. 6.3; tra le tante la sentenza del Tribunale E-5415/2020 del 21 giugno 2023 consid. 3.6 con rif. cit.). A ciò si aggiunge che il ricorrente ha riferito, che a causa di tale attività lavo- rativa, a lui non sarebbe mai successo nulla di personale (cfr. n. 28/16, D24, pag. 6) e non l’ha tra l’altro allegata quale motivo che lo avrebbe ef- fettivamente determinato all’espatrio (cfr. ibidem, D14, pag. 5), indizio che ancor più fa giungere alla conclusione che egli non temesse alcuna perse- cuzione da parte dei talebani a causa di tale sua attività pregressa e limitata nel tempo. Tra l’altro attività lavorativa di cui l’insorgente non ha dimostrato, né reso perlomeno verosimile, che i talebani siano venuti a conoscenza che egli abbia esercitato. Non v’è quindi da concludere che la sua attività quale (…) in Afghanistan gli abbia conferito un profilo di rischio particolare.
D-4235/2023 Pagina 10
E. 8.2.2 Per quanto concerne poi la sua attività di archeologo presso (…), seppure il ricorrente ha allegato che spesso i talebani avrebbero attaccato la (…) dove anche egli soggiornava (cfr. n. 28/16, D13, pag. 4; D41 segg., pag. 8), nonché che nel (…) del (…) la macchina che precedeva il suo con- voglio, dove avrebbero viaggiato anche dei suoi (…), sarebbe stata oggetto di un attacco con una mina antiuomo nascosta in strada (cfr. ibidem, D13, pag. 4; D31 segg., pag. 7); si osserva come tali circostanze non avevamo l’obiettivo di colpirlo individualmente. Difatti, pur non mettendone in dubbio la verosimiglianza, si denota che tali attacchi perpetrati dai talebani, avreb- bero avuto quale obiettivo l’uccisione o la distruzione generalizzata di per- sone e dei luoghi dove egli si trovava, senza che effettivamente vi siano elementi concreti per dire che avessero quale bersaglio il ricorrente. Ed in effetti, egli stesso ha allegato di non aver mai avuto personalmente delle problematiche con terzi o con le autorità in Afghanistan (cfr. ibidem, D60 seg., pag. 10). I predetti attacchi, non hanno inoltre impedito all’insorgente di continuare ad esercitare il suo lavoro per diversi anni, e ciò fino alla presa di potere dei talebani nell’agosto del 2021 (cfr. ibidem, D25, pag. 6). Anzi, addirittura, egli si stava preparando per partecipare al concorso quale (…) (cfr. ibidem, D25 segg., pag. 6 seg.), ciò che denota ancora più come il ricorrente non avesse alcun timore soggettivo ed oggettivo di persecuzioni dirette contro la sua persona da parte dei talebani. Per di più, egli non ha mai asserito che questi ultimi lo avrebbero ricercato presso il domicilio fa- miliare allorché egli si trovava ancora in Afghanistan, e ciò malgrado il fatto che egli si fosse spostato presso degli amici nella (…) di E._______ (cfr.
n. 28/16, D65 segg., pag. 10 seg.). Peraltro, dal passaporto da lui presen- tato (cfr. MdP n. 1), si evince come egli abbia potuto lasciare l’Afghanistan per via aerea, dall’aeroporto di E._______, con un regolare visto ed il suo passaporto, in data (…), quindi ben dopo la presa di potere da parte dei talebani. Tali evenienze sono ancora maggiormente dimostrative del fatto che i talebani non avessero alcun interesse particolare verso l’insorgente a causa sia della sua attività lavorativa sia delle sue simpatie verso colleghi stranieri. La documentazione da lui presentata a supporto, non è atta a modificare le succitate conclusioni. Invero d’un canto essa attesta della sua attività quale archeologo (cfr. MdP n. 2 e n. 7), che non è messa in alcun modo in dubbio, ma non è atta a provare o a rendere perlomeno verosimile, il timore fondato per il ricorrente di subire delle serie persecuzioni per uno dei motivi determinanti ai sensi dell’asilo. D’altro canto, le lettere di supporto da lui presentate di suoi (…) (cfr. MdP n. 9 e n. 10), oltreché essere apparentabili a delle mere allegazioni di parte in quanto richieste dall’insorgente a sup- porto delle sue asserzioni, non contengono nessun elemento concreto,
D-4235/2023 Pagina 11 sostanziato e dettagliato, che possa far ritenere come egli sia realmente caduto nel mirino dei talebani.
E. 8.2.3 Circa poi gli eventi successi con alcuni dei suoi operai, che lo avreb- bero toccato personalmente, occorre osservare quanto segue. Le accuse di essere infedele o di essere (…) da parte di alcuni operai che lavoravano presso (…) – fra l’altro accuse che sarebbero state estese e generalizzate a tutti i suoi (…) (cfr. n. 28/16, D13, pag. 4) – non si sono concretizzate in alcun modo. Difatti, egli ha potuto continuare a lavorare indisturbato, mal- grado tali accuse, presso il (…) (cfr. ibidem, D13, pag. 5; D37 segg., pag. 7 seg.), non recensendo peraltro alcuna problematica personale con terzi (cfr. n. 28/16, D61, pag. 10). Per quanto poi attiene alla minaccia che egli avrebbe ricevuto da parte dell’operaio I._______, dopo che lo avrebbe li- cenziato (cfr. ibidem, D14, pag. 5; D52 segg., pag. 9), tale circostanza non ha alcuna pertinenza ai sensi dell’art. 3 LAsi. Invero, come denotato a ra- gione dalla SEM nella decisione avversata, le minacce da parte del mede- simo, avrebbero quale unico motivo, il licenziamento dello stesso da parte del ricorrente (cfr. ibidem, D53, pag. 9), e quindi non è riconducibile ad uno dei motivi esaustivi esposti nel precitato disposto. Fra l’altro, anche se il ricorrente è stato posto sotto protezione a seguito di tali minacce, come allegato anche nel ricorso (cfr. p.to 3.3, pag. 7), si osserva come egli non abbia mai subito alcuna conseguenza concreta da tali minacce, sia allor- ché sarebbe tornato presso il suo domicilio durante alcuni fine settimana (cfr. n. 28/16, D29, pag. 7) – e quindi non sarebbe più stato sotto la prote- zione che era invece assicurata nel campo – sia dopo aver terminato la sua attività lavorativa presso (…).
E. 8.2.4 Anche il tentativo di licenziamento che egli avrebbe subito dopo che un collega lo avrebbe denunciato di aver bevuto delle bevande alcoliche (cfr. n. 28/16, D14, pag. 5; D57 segg., pag. 10), non risulta all’evidenza neppure essere un episodio rilevante ai sensi dell’asilo. Invero, anche tale circostanza, ha quale origine il comportamento tenuto dall’insorgente nell’ambito lavorativo, che però esula dai motivi previsti all’art. 3 LAsi. Da ultimo, il fatto che egli fosse malvisto dai suoi colleghi di lavoro a causa dei suoi buoni rapporti con gli altri colleghi stranieri nonché poiché a volte avrebbe bevuto dell’alcol con loro (cfr. ibidem, D14, pag. 5), in mancanza di qualsivoglia elemento concreto che gli sia accaduto un pregiudizio serio a causa degli stessi e per una delle ragioni esposte all’art. 3 cpv. 1 LAsi, non risultano essere delle circostanze d’intensità sufficiente né adempienti ai criteri di cui alla norma precitata, per essere ritenute rilevanti ai sensi dell’asilo.
D-4235/2023 Pagina 12
E. 8.3 Tenuto conto di quanto precede, non v’è luogo di ritenere che il ricor- rente avesse subito delle persecuzioni ai sensi dell’art. 3 LAsi al momento della sua partenza dall’Afghanistan. Senza voler minimizzare le difficoltà alle quali egli è stato confrontato nell’esercizio della sua professione, vi è difatti da constatare come le circostanze da lui allegate non raggiungano l’intensità richiesta per ammettere che egli sia stato vittima di persecuzioni sufficientemente gravi, costitutive di per sé sole, di seri pregiudizi determi- nanti secondo l’art. 3 LAsi, o ancora che siano state dirette contro di lui per uno dei motivi di cui al disposto precitato.
E. 9.1 Proseguendo nell’analisi, vi è ancora da esaminare se l’insorgente possa prevalersi di un timore fondato di subire dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, nel caso di un suo ritorno in Afghanistan.
E. 9.2 Nel suo ricorso, l’interessato si è prevalso sia della sua attività (…) compiuta nel (…) sia di quella archeologica – e dei legami con gli occiden- tali intessuti in tale contesto – nonché della sua etnia hazara e della sua religione sciita, per potersi considerare una persona con un particolare pro- filo a rischio.
E. 9.3 Come rilevato a ragione anche dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to II/4, pag. 8 seg.), il Tribunale ha ammesso l’esistenza di categorie di persone particolarmente esposte a dei rischi di persecuzioni future nel caso di un loro ritorno in Afghanistan (cfr. tra le altre le sentenze del Tribu- nale E-3099/2023 del 26 luglio 2023 consid. 4.2.1 con rif. cit., E-5415/2020 del 21 giugno 2023 consid. 5.3). Tra queste, vi figurano in particolare le persone che i talebani considerano, a torto o a ragione, vicine al governo o alla coalizione internazionale, o che sono sospettate di essere impre- gnate da valori occidentali e che non si fondano più sulla società afghana. Le persone che possedevano un tale profilo, rischiavano di essere vittime d’intimidazioni, di rapimenti o ancora di uccisioni, già prima dell’ascesa al potere dei talebani nell’agosto del 2021 (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 succitata consid. 4.2.1 con ulteriori rif. cit., D-2487/2022 del 7 luglio 2022 consid. 8.2.1). Le constatazioni che precedono risultano ancora d’attualità alla luce della situazione vigente in Afghanistan (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 consid. 4.2.1, E-5415/2020 consid. 5.3, D-893/2023 del 1° maggio 2023 consid. 6.2, D-2415/2022 del 24 marzo 2023 consid. 10.2). Per quanto il livello di violenza cieca nel paese sia globalmente diminuito dalla presa di potere da parte dei talebani nell’agosto del 2021, tuttavia il comportamento
D-4235/2023 Pagina 13 futuro dei membri di tale gruppo rimane ancora all’ora attuale imprevedibile e vi è pertanto luogo di ammettere che i profili che prendevano di mira prima della loro ascesa al potere, possano ancora essere in modo generale esposti a maggiori rischi, tenuto conto delle capacità e del controllo territo- riale accresciuti di questo attore. Numerose aggressioni contro delle per- sone appartenenti a tali gruppi a rischio sono difatti state documentate a partire dal mese di agosto 2021. Tuttavia le stesse non appaiono essere sistematiche o di natura uniforme (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 consid. 4.2.1, E-5415/2020 consid. 5.3 con riferimenti citati, E-5415/2020 del 21 giugno 2023 consid. 5.3). Segnatamente, per quanto attiene al per- sonale che lavora per organizzazioni internazionali, organizzazioni non go- vernative o ambasciate, lo stesso sembrerebbe essere meno esposto a persecuzioni da parte dei talebani rispetto ai collaboratori delle truppe in- ternazionali. Invero, una parte delle organizzazioni internazionali e non go- vernative come pure di ambasciate, sarebbero tutt’ora presenti ed attive in Afghanistan. I talebani non avrebbero formulato delle regole generali nei confronti dei precedenti ed attuali lavoratori di tali categorie e le condizioni per poter lavorare in tali settori si differenzierebbero regionalmente e di- penderebbero anche da quale settore l’organizzazione in questione si oc- cupa. Per queste categorie di persone, verrebbero riportate soltanto rara- mente delle notizie, ciò che sarebbe dovuto anche al fatto che buona parte delle stesse sono state evacuate. Come per altri gruppi di persone a ri- schio, il pericolo di subire delle persecuzioni da parte dei talebani, dipen- derebbe da vari fattori, tra i quali il precedente datore di lavoro, la funzione concreta esercitata e se rispettivamente quanto l’attività è contraria ai valori talebani (cfr. SEM, Focus Afghanistan – Verfolgung durch Taliban: Poten- tielle Risikoprofile, 15 febbraio 2022, pag. 4 e pag. 21 seg.). Fra l’altro, come ritenuto pure per altri gruppi a rischio, altre circostanze vanno prese in considerazione nel quadro di una valutazione individuale che abbia quale obiettivo quella di determinare se esiste una probabilità ragionevole che il richiedente sia vittima di persecuzione, quali la regione d’origine, il sesso o ancora le inimicizie personali (cfr. sentenze del Tribunale E-5415/2020 consid. 5.3 con ulteriori fonti citate, E-3099/2023 con- sid. 4.2.1).
E. 9.4 Ora, tornando alla presente disamina, se con l’attività esercitata dal ri- corrente quale archeologo prima della sua partenza dal paese d’origine – il quale (…) soprattutto (…) – nonché che i progetti (…) erano supportati dalla (…) e che egli lavorava anche a stretto contatto con collaboratori stra- nieri, lui può certo considerarsi soggettivamente una persona presentante un profilo di rischio. Tuttavia, come deducibile a ragione anche dalla deci- sione impugnata (cfr. p.to II/4, pag. 9), ciò che è decisivo in specie, non è
D-4235/2023 Pagina 14 l’elemento soggettivo del timore di persecuzione, bensì l’elemento ogget- tivo, ovvero l’esistenza di indizi concreti che lascino presagire l’avvento, in un futuro poco distante e secondo un’alta probabilità, di una persecuzione determinante ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. fra le altre la sentenza del Tribu- nale D-2487/2022 del 7 luglio 2022 consid. 8.2.1). Nella fattispecie, v’è però luogo di constatare come non vi sia alcun ele- mento che permetta di sostenere tale tesi.
E. 9.5 Come già rilevato dalla SEM nella decisione avversata e già visto sopra (cfr. consid. 7 e 8.2), il ricorrente non è mai entrato direttamente in contatto con i talebani ed ha lui stesso dichiarato di non avere mai avuto delle pro- blematiche con terze persone o con le autorità (cfr. n. 28/16, D60 seg., pag. 10). Inoltre, come già sopra considerato, vista l’inverosimiglianza di alcune allegazioni dell’insorgente riguardo agli operai che lavoravano presso (…) (cfr. supra consid. 7), non vi sono elementi per ritenere che il fatto che egli lavorasse presso (…) fosse conosciuto da parte dei talebani e che egli fosse entrato personalmente nel mirino di questi ultimi. Come già sopra rilevato, egli ha potuto difatti continuare a vivere indisturbato, senza essere ricercato, nel suo Paese d’origine, ed inoltre è potuto espatriare le- galmente dall’aeroporto di E._______ diversi mesi dopo la presa di potere da parte dei talebani. Inoltre egli era un archeologo tra gli altri, anche della sua medesima nazionalità, che non esercitava una funzione di responsa- bilità particolare. Non v’è quindi alcuna ragione specifica di pensare che egli possa essere identificato dai talebani quale bersaglio di particolare in- teresse per loro. Anche ammettendo che questi ultimi siano venuti a cono- scenza dei dati personali del ricorrente, come allegato per la prima volta in fase ricorsuale (cfr. p.to 3.2, pag. 5 del ricorso), circostanza per nulla resa verosimile dall’insorgente con elementi concreti e fondati, è poco probabile che i talebani ricerchino attivamente un archeologo fra i tanti, che non eser- citava alcuna funzione particolare. Altresì la mera allegazione dell’insor- gente in audizione, che egli nel suo Paese d’origine sarebbe stato un atti- vista sociale, partecipando a delle manifestazioni (cfr. n. 28/16, D14, pag. 5), senza ulteriori dettagli in proposito alle circostanze ed alle funzioni che egli avrebbe esercitato, se non quello di un partecipante fra i tanti, non può essere ritenuto come un comportamento particolarmente critico nei confronti dei talebani, che abbia dato luogo all’identificazione dell’insor- gente da parte dei membri di questo gruppo come una persona suscettibile di presentare un interesse per loro. I suoi asserti secondo i quali la sua casa famigliare sarebbe stata perquisita due volte allorché egli era già espatriato (cfr. n. 28/16, D85 segg., pag. 12), anche non ritenendole tardive al contrario di quanto osservato dall’autorità inferiore nella decisione
D-4235/2023 Pagina 15 avversata, sono fondati su delle semplici allegazioni da parte sua, vaghe, non circostanziate e per nulla sostenute da elementi di qualsivoglia con- cretezza. Si denoti che ad esempio egli non ha riferito neppure l’identità di chi si sarebbe effettivamente presentato al suo domicilio né ha fornito al- cuna spiegazione che permetta di comprendere le ragioni dell’interesse di tali sconosciuti nei suoi confronti, diversi mesi dopo la presa di potere da parte dei talebani nonché il suo espatrio. Inoltre, occorre in tal senso ram- mentare che secondo le sue affermazioni, di tali perquisizioni egli ne sa- rebbe venuto a conoscenza tramite dei famigliari rimasti nel Paese d’ori- gine, e che per giurisprudenza costante, il semplice fatto di apprendere da terzi che si è ricercati non è sufficiente per fondare un timore oggettivo di persecuzione futura in caso di rientro in patria (cfr. a titolo esemplificativo le sentenze del Tribunale D-4770/2020 del 29 agosto 2022, D-2142/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2.2).
E. 9.6 Tenuto conto del profilo dell’interessato sopra rilevato, vi è luogo di ri- tenere che né la sua provenienza dal distretto di C._______, né la sua etnia hazara o ancora il suo credo sciita, costituiscano degli indizi concreti sup- plementari che permettano di considerare che sarebbe particolarmente esposto a persecuzioni da parte dei talebani, visto il suo trascorso quale archeologo in Afghanistan. A questo proposito il Tribunale rammenta che la sola appartenenza all’etnia hazara non costituisce un motivo rilevante suscettibile di fondare un timore di futura persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi, essendo che le condizioni molto elevate poste dalla giurisprudenza per ammettere una persecuzione collettiva degli hazara in Afghanistan, non sono adempiute (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2; 2013/12 consid. 6; 2013/11 consid. 5.3.2; sen- tenza del Tribunale E-5415/2020 del 21 giugno 2023 consid. 5.4.4). L’ap- prezzamento in tal senso va mantenuto anche dopo l’ascesa al potere dei talebani nell’agosto del 2021, in quanto nessuna informazione permette di concludere che gli hazara, quale gruppo etnico, sia minacciato in maniera generale di persecuzioni pertinenti in materia d’asilo (cfr. sentenza del Tri- bunale E-5415/2020 succitata consid. 5.4.4 con ulteriori rif. cit.). Il ricorrente, con i suoi asserti (cfr. n. 28/16, D14, pag. 5), anche ricorsuali, non ha apportato alcun elemento concreto per ritenere che egli sia stato preso di mira in modo particolare a causa della sua etnia o della sua reli- gione, o ancora delle sue credenze, allorché si trovava in Afghanistan, e che quindi qualsivoglia persona – anche i talebani – possano esporlo a delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell’asilo nel caso di un suo ritorno in patria.
D-4235/2023 Pagina 16
E. 9.7 Da ultimo, il suo timore di essere sequestrato da parte di trafficanti di artefatti, poiché sarebbe stato in possesso di tutte le (…) (cfr. n. 28/16, D14, pag. 5), non risulta fondato su alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza. Si può per il resto rinviare alla decisione della SEM, la quale risulta sul punto in questione sufficientemente dettagliata e corretta (cfr. p.to 4, pag. 8), peraltro non avendo il ricorrente sollevato nulla in proposito nel suo gravame.
E. 9.8 Visto quanto precede, il Tribunale ritiene che non esista una congiun- zione di fattori di rischio significativi che rendano altamente probabile che l’interessato possa oggettivamente temere di essere vittima di una perse- cuzione determinante in materia d’asilo in caso di ritorno in Afghanistan, e ciò in un prossimo futuro. Da notare infine che il suo solo esilio in Svizzera ed il suo profilo “occiden- talizzato” che ne potrebbe derivare, non permettono di giungere ad una conclusione diversa da quella sopra esposta (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 del 26 luglio 2023 consid. 4.4, E-98/2021 del 15 dicem- bre 2022 consid. 5.5, E-2320/2019 del 2 novembre 2022 consid. 3.4.1), ciò che tra l’altro il ricorrente non sostiene.
E. 10 In virtù di quanto sopra, non potendo l’insorgente prevalersi né di allega- zioni verosimili giusta l’art. 7 LAsi né di persecuzioni determinanti ex art. 3 LAsi, il suo ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell’asilo non merita tutela e la decisione avversata va quindi confermata.
E. 11 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
E. 12 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto.
E. 13 Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento
D-4235/2023 Pagina 17 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insorgente è indigente, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 14 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-4235/2023 Pagina 18 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4235/2023 Sentenza del 16 novembre 2023 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Manuel Borla, Susanne Bolz-Reimann, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato da Ugo Di Nisio, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere); decisione della SEM del 5 luglio 2023 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) novembre 2022. A.b Nel corso dell'audizione tenutasi il (...) giugno 2023, il richiedente ha potuto presentare i suoi motivi d'asilo. In tale contesto, egli ha in sostanza e per quanto qui di rilievo asserito di essere nato nel villaggio di B._______, nel distretto di C._______, sito nella provincia di D._______, ma di essersi trasferito successivamente a E._______, dove avrebbe vissuto fino al suo espatrio avvenuto il (...). Egli avrebbe conseguito la (...) in (...) nel (...) presso l'(...) di E._______. Durante gli studi avrebbe partecipato anche a diversi workshop. Dal mese di (...) del (...) fino al (...) del medesimo anno, avrebbe lavorato quale (...) presso la (...). Dal mese di (...) del (...) e sino al mese di (...) del (...), avrebbe lavorato in qualità di archeologo nella (...) (anche conosciuta come [...]), sita nel distretto di F._______, nella provincia di G._______. I progetti intrapresi sarebbero stati supportati dalla (...), mentre che (...) sarebbero stati adempiuti dalla compagnia (...). Il richiedente in tale attività, avrebbe lavorato a stretto contatto sia di personale locale, che si sarebbe occupato in particolare degli (...), sia di personale straniero. Il primo giorno che egli avrebbe lavorato in tale (...), avrebbe rinvenuto con il suo gruppo (...). I suoi operai, lo avrebbero così accusato di essere un infedele e di essere (...). Il (...), egli sarebbe stato testimone di un attentato ad una macchina che viaggiava davanti a quella dove egli si trovava, perpetrato da una mina antiuomo, che avrebbe ucciso un suo collega, H._______, ed altre persone sarebbero rimaste ferite. Per lo meno con una frequenza di (...), il (...) dove egli si trovava, sarebbe stato attaccato da talebani, che però fortunatamente sarebbero sempre stati neutralizzati da parte delle guardie di sicurezza presenti sul posto. In un'occasione, essi sarebbero stati attaccati dai talebani con l'intenzione di sequestrarli rispettivamente di ucciderli, ma gli agenti di sicurezza presenti avrebbero sventato l'attacco. Nel (...), dopo aver licenziato un suo operaio di nome I._______, quest'ultimo lo avrebbe minacciato. Il richiedente si sarebbe però rivolto ai suoi superiori, che lo avrebbero posto sotto protezione. Inoltre egli ha raccontato che durante la sua attività lavorativa egli avrebbe avuto dei buoni rapporti con gli stranieri e sarebbe stato malvisto dai suoi colleghi. In un'occasione egli avrebbe rischiato anche di essere licenziato a causa di un impiegato della compagnia (...) che lo avrebbe visto bere bevande alcoliche con i collaboratori stranieri. Il suo superiore sarebbe però riuscito ad impedire il suo licenziamento. Dopo la caduta del governo afghano, il richiedente sarebbe espatriato verso l'J._______, poiché avrebbe avuto paura di essere ucciso per la sua attività presso la (...) e poiché le sue credenze sarebbero state contro i talebani, nonché avrebbe avuto pure timore di essere sequestrato da parte di trafficanti di artefatti. Egli avrebbe appreso dai suoi famigliari che dopo il suo espatrio, la casa familiare a E._______ sarebbe stata perquisita due volte. A supporto dei suoi asserti, egli ha presentato il suo passaporto originale (cfr. nell'incarto della SEM, mezzo di prova [di seguito: MdP] n. 1), ed in copia: la carta d'identità (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-18/1), quattro fotografie relative alla sua professione di archeologo (cfr. MdP n. 2); due fotografie concernenti la sua professione presso la (...) (cfr. MdP n. 3); il libretto di matrimonio con la traduzione (cfr. MdP n. 4); attestazione dello svolgimento di un workshop (cfr. MdP n. 5); diploma dell'(...) (cfr. MdP n. 6); lettera del direttore dell'(...), (...) (cfr. MdP n. 7); lettera del presidente della "(...)" (cfr. MdP n. 9); lettera di un ex collega di lavoro (cfr. MdP n. 10). A.c A seguito del progetto di decisione dell'autorità inferiore del 3 luglio 2023, il richiedente ha potuto presentare un parere allo stesso il 4 luglio 2023. B. Con decisione del 5 luglio 2023, notificata il medesimo giorno (cfr. n. 35/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia, gli ha concesso l'ammissione provvisoria, per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, attribuendolo al K._______. Senza mettere in discussione le attività lavorative che il richiedente ha riferito di aver esercitato, l'autorità inferiore ha dapprima ritenuto che le sue dichiarazioni circa la presenza di operai talebani presso il sito di L._______ e che tra questi vi fossero delle spie dei talebani, fossero vaghe e fondate su delle mere supposizioni personali. Non potrebbero quindi essere ritenute verosimili. Alla stessa conclusione la SEM è giunta anche per le due perquisizioni presso l'abitazione familiare allegate dall'insorgente, le quali sarebbero state apportate tardivamente. Per quanto poi attiene alla sua attività presso la (...), egli non avrebbe subito alcuna persecuzione personale durante l'esercizio della stessa, ed inoltre la medesima non rientrerebbe nei motivi esaustivi previsti all'art. 3 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31). Anche in riferimento alle accuse che gli sarebbero state mosse dagli operai che lavoravano presso (...), nei suoi asserti non sarebbe rilevabile alcuna persecuzione rilevante ai sensi dell'asilo, in quanto segnatamente legati alla sua professione di archeologo e non diretti contro la sua persona. Concernente poi i suoi antecedenti con i talebani, dai suoi asserti non sarebbe emersa alcuna persecuzione pregressa che questi lo avrebbero preso di mira personalmente, inoltre non facendo valere alcuna appartenenza ad un gruppo specifico che possa esporlo ad un timore maggiore così come previsto dall'art. 3 cpv. 1 LAsi. Circa la minaccia da lui ricevuta da un operaio che avrebbe licenziato, egli non avrebbe fatto valere alcuna conseguenza. Inoltre, la ragione della minaccia sarebbe da ricondurre unicamente al licenziamento, e quindi motivo esulante dall'art. 3 LAsi. L'autorità inferiore non comprenderebbe poi il motivo per il quale egli temerebbe di essere sequestrato da trafficanti di artefatti nel caso di un suo ritorno in Afghanistan, stante che (...) è tutt'ora presente e che quindi se questi avessero un interesse nei beni lì presenti, vi si recherebbero direttamente ed inoltre che nei (...) anni da lui trascorsi presso tale (...), non gli sarebbe mai successo nulla in tal senso. Proseguendo nell'analisi, l'autorità inferiore ha ritenuto che nella fattispecie non sussista per l'interessato un timore fondato, dal profilo oggettivo, di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo a seguito della presa di potere dei talebani. Non esisterebbe poi in Afghanistan una persecuzione degli hazara da parte dei talebani o di terzi, ed il ricorrente non avrebbe comunque mai raccontato di fatti accadutigli personalmente a causa della sua appartenenza alla predetta etnia. Altresì, il parere presentato dall'interessato, non conterrebbe elementi o mezzi di prova che giustifichino le conclusioni sopra esposte della SEM. C. Il 3 agosto 2023 (cfr. risultanze processuali), il richiedente si è aggravato con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro il summenzionato provvedimento, concludendo, a titolo principale, all'annullamento della decisione impugnata, nonché che gli sia riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso l'asilo in Svizzera. A titolo subordinato, ha chiesto che gli atti siano restituiti alla SEM perché proceda ad un nuovo esame delle sue allegazioni e per complemento istruttorio. Ha inoltre presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel suo gravame, egli ha inizialmente contestato le conclusioni d'inverosimiglianza dei suoi asserti a cui la SEM è giunta nella decisione avversata. Invero, per quanto attinente alle sue considerazioni riguardo agli operai talebani, le stesse sarebbero fondate su circostanze di fatto note a chiunque conosca la realtà afghana. Quanto addotto poi in relazione alle perquisizioni subite dai famigliari, le stesse non risulterebbero tardive, in quanto egli le avrebbe comunque segnalate nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo. Le stesse sarebbero inoltre state narrate soltanto su richiesta della SEM nella seconda parte dell'audizione, in quanto inizialmente egli avrebbe compreso di dover raccontare soltanto i motivi che lo avrebbero portato ad espatriare e non quanto invece sarebbe successo dopo l'espatrio. Il ricorrente ha in seguito ritenuto che le sue asserzioni siano rilevanti ai sensi dell'asilo. In primo luogo, al contrario di quanto concluso dall'autorità inferiore, l'attività che lui avrebbe esercitato durante le (...) - queste ultime avversate dai talebani e segnate da numerosi attentati anche a E._______ - gli avrebbe conferito un profilo di rischio elevato già nel (...). A ciò si aggiungerebbe che il lavoro di archeologo da lui esercitato sarebbe inviso ai talebani, in quanto in totale opposizione ai precetti integralisti da loro professati. Peraltro, tutti i dati personali, anagrafici ed (...) presenti nelle banche dati statali, sarebbero finiti nelle mani dei talebani, i quali potrebbero quindi facilmente individuare il ricorrente come "persona particolarmente vicina a valori occidentali" (cfr. p.to 3.2, pag. 5 del ricorso). Altresì, a mente del ricorrente, egli avrebbe ampiamente illustrato il suo profilo di rischio. In tal senso, l'autorità inferiore non avrebbe preso in considerazione delle allegazioni proposte dall'insorgente nell'ambito dell'audizione sui motivi. L'evenienza che il ricorrente si sarebbe "macchiato" di aver lavorato con e per gli occidentali, sarebbe peraltro un mero dato di fatto. Inoltre, egli sarebbe di etnia hazara, di religione sciita nonché avrebbe (...) nell'ambito della sua attività lavorativa, ciò che accrescerebbe il suo profilo di rischio. Lo stesso sarebbe stato bersaglio specifico dei talebani già prima del loro avvento al potere, ma con la partenza della protezione internazionale che lo avrebbe salvato in precedenza dagli attacchi, egli non avrebbe più avuto alcuna possibilità di evitare la persecuzione contro la sua persona da parte dei talebani, visti i legami troppo stretti, duraturi e pubblici con gli occidentali e le azioni troppo gravi da lui commesse, contrarie alla visione talebana. D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in combinato disposto con l'art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nella decisione avversata del 5 luglio 2023, e non avendo il medesimo contestato in modo specifico la pronuncia del suo allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo (cfr. Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, pag. 298).
5. Il ricorrente ha proposto, quale conclusione subordinata, la restituzione degli atti alla SEM per accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. p.to 3.3, pag. 8 e p.to 4, pag. 8 del ricorso). Tuttavia, egli non motiva in alcun modo la stessa ed il Tribunale, dal tenore delle argomentazioni del gravame, ritiene che egli in realtà metta in discussione l'apprezzamento della SEM, questione che riguarda il merito e non la forma, e che verrà pertanto esaminata di seguito. Del resto, non si vede quale misura d'istruzione complementare l'autorità resistente avrebbe potuto intraprendere nella fattispecie, avendo segnatamente tenuto conto di tutti gli elementi allegati dal ricorrente ed esposto le ragioni per le quali alcune delle dichiarazioni dell'insorgente non fossero verosimili ed altre non pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. p.to I, pag. 3 seg. e p.to II, pag. 4 segg. della decisione impugnata). L'autorità inferiore ha pure spiegato per quali motivi ritenesse il profilo del richiedente non esposto ad essere preso di mira dai talebani sia prima sia successivamente alla loro ascesa al potere (cfr. p.to II, pag. 6 segg. della decisione avversata). Il memoriale ricorsuale presentato dall'insorgente, è inoltre dimostrativo del fatto che egli abbia potuto comprendere la decisione ed impugnarla con piena cognizione di causa su tutte le questioni rilevanti sopra evinte. Una violazione (implicita) del principio inquisitorio (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), da parte dell'autorità inferiore, non è quindi in alcun modo ravvisabile in specie. La conclusione subordinata esposta dall'insorgente nel suo gravame, deve di conseguenza essere respinta. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 6.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati; DTAF 2010/57 consid. 4.1; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 125 seg.). Inoltre, secondo la giurisprudenza in materia, la persona che attende, dopo l'ultima persecuzione allegata, più di un periodo da sei a dodici mesi prima di lasciare il paese d'origine, non può più in principio - a parte se dei motivi oggettivi o delle ragioni personali possono spiegare una partenza differita - pretendere validamente al riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 e giurisprudenza ivi citata). 6.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
7. In primo luogo, anche il Tribunale, alla stessa stregua dell'autorità inferiore, considera le dichiarazioni del ricorrente inerenti a degli operai talebani e a come tra questi ultimi vi fossero delle spie che avrebbero riportato delle informazioni ai talebani (cfr. n. 28/16, D13, pag. 4; D14, pag. 5; D45 segg., pag. 8 seg.), delle mere deduzioni personali, non fondate su alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza. Invero è egli stesso che ha affermato che sarebbe una sua convinzione personale che tali operai sarebbero stati delle spie dei talebani (cfr. n. 28/16, D47, pag. 9). Vieppiù, interrogato circa come facesse a sapere che il (...) (cfr. ibidem, D46, pag. 8) avrebbe riportato delle informazioni ai talebani, egli ha unicamente addotto che poiché allorché sarebbe stato ucciso dai (...) avrebbe portato un'arma in mano, sarebbe stato chiaramente un talebano (cfr. ibidem, D50 seg., pag. 9), non apportando quindi all'evidenza alcun elemento sostanziato a favore delle sue tesi. Le argomentazioni esposte nel ricorso dall'insorgente, che per di più ammette trattarsi di "una semplice deduzione [...]" (cfr. p.to 2.1, pag. 4), non sono atte in alcun modo a modificare la predetta conclusione. Le predette allegazioni, non possono quindi essere ritenute verosimili dal profilo dell'art. 7 LAsi. 8. 8.1 Proseguendo nell'analisi occorre esaminare se il ricorrente deve essere riconosciuto quale rifugiato per delle persecuzioni anteriori alla sua partenza dal Paese d'origine. 8.2 8.2.1 Il Tribunale rileva dapprima che per quanto riguarda la sua allegata esperienza lavorativa di (...) nell'anno (...) per (...) - benché non venga messa in dubbio visti anche i mezzi di prova presenti (cfr. MdP n. 3) - e quanto sarebbe successo a dei collaboratori della medesima (...) (cfr. n. 28/16, D13, pag. 3; D17 segg., pag. 6), tali circostanze non risultano essere pertinenti in materia d'asilo. Difatti, il ricorrente ha lasciato il suo Paese d'origine più di due anni e mezzo dopo tali eventi. Il nesso di causalità temporale tra gli stessi e la partenza dall'Afghanistan dell'interessato, è quindi manifestamente interrotto (cfr. supra consid. 6.3; tra le tante la sentenza del Tribunale E-5415/2020 del 21 giugno 2023 consid. 3.6 con rif. cit.). A ciò si aggiunge che il ricorrente ha riferito, che a causa di tale attività lavorativa, a lui non sarebbe mai successo nulla di personale (cfr. n. 28/16, D24, pag. 6) e non l'ha tra l'altro allegata quale motivo che lo avrebbe effettivamente determinato all'espatrio (cfr. ibidem, D14, pag. 5), indizio che ancor più fa giungere alla conclusione che egli non temesse alcuna persecuzione da parte dei talebani a causa di tale sua attività pregressa e limitata nel tempo. Tra l'altro attività lavorativa di cui l'insorgente non ha dimostrato, né reso perlomeno verosimile, che i talebani siano venuti a conoscenza che egli abbia esercitato. Non v'è quindi da concludere che la sua attività quale (...) in Afghanistan gli abbia conferito un profilo di rischio particolare. 8.2.2 Per quanto concerne poi la sua attività di archeologo presso (...), seppure il ricorrente ha allegato che spesso i talebani avrebbero attaccato la (...) dove anche egli soggiornava (cfr. n. 28/16, D13, pag. 4; D41 segg., pag. 8), nonché che nel (...) del (...) la macchina che precedeva il suo convoglio, dove avrebbero viaggiato anche dei suoi (...), sarebbe stata oggetto di un attacco con una mina antiuomo nascosta in strada (cfr. ibidem, D13, pag. 4; D31 segg., pag. 7); si osserva come tali circostanze non avevamo l'obiettivo di colpirlo individualmente. Difatti, pur non mettendone in dubbio la verosimiglianza, si denota che tali attacchi perpetrati dai talebani, avrebbero avuto quale obiettivo l'uccisione o la distruzione generalizzata di persone e dei luoghi dove egli si trovava, senza che effettivamente vi siano elementi concreti per dire che avessero quale bersaglio il ricorrente. Ed in effetti, egli stesso ha allegato di non aver mai avuto personalmente delle problematiche con terzi o con le autorità in Afghanistan (cfr. ibidem, D60 seg., pag. 10). I predetti attacchi, non hanno inoltre impedito all'insorgente di continuare ad esercitare il suo lavoro per diversi anni, e ciò fino alla presa di potere dei talebani nell'agosto del 2021 (cfr. ibidem, D25, pag. 6). Anzi, addirittura, egli si stava preparando per partecipare al concorso quale (...) (cfr. ibidem, D25 segg., pag. 6 seg.), ciò che denota ancora più come il ricorrente non avesse alcun timore soggettivo ed oggettivo di persecuzioni dirette contro la sua persona da parte dei talebani. Per di più, egli non ha mai asserito che questi ultimi lo avrebbero ricercato presso il domicilio familiare allorché egli si trovava ancora in Afghanistan, e ciò malgrado il fatto che egli si fosse spostato presso degli amici nella (...) di E._______ (cfr. n. 28/16, D65 segg., pag. 10 seg.). Peraltro, dal passaporto da lui presentato (cfr. MdP n. 1), si evince come egli abbia potuto lasciare l'Afghanistan per via aerea, dall'aeroporto di E._______, con un regolare visto ed il suo passaporto, in data (...), quindi ben dopo la presa di potere da parte dei talebani. Tali evenienze sono ancora maggiormente dimostrative del fatto che i talebani non avessero alcun interesse particolare verso l'insorgente a causa sia della sua attività lavorativa sia delle sue simpatie verso colleghi stranieri. La documentazione da lui presentata a supporto, non è atta a modificare le succitate conclusioni. Invero d'un canto essa attesta della sua attività quale archeologo (cfr. MdP n. 2 e n. 7), che non è messa in alcun modo in dubbio, ma non è atta a provare o a rendere perlomeno verosimile, il timore fondato per il ricorrente di subire delle serie persecuzioni per uno dei motivi determinanti ai sensi dell'asilo. D'altro canto, le lettere di supporto da lui presentate di suoi (...) (cfr. MdP n. 9 e n. 10), oltreché essere apparentabili a delle mere allegazioni di parte in quanto richieste dall'insorgente a supporto delle sue asserzioni, non contengono nessun elemento concreto, sostanziato e dettagliato, che possa far ritenere come egli sia realmente caduto nel mirino dei talebani. 8.2.3 Circa poi gli eventi successi con alcuni dei suoi operai, che lo avrebbero toccato personalmente, occorre osservare quanto segue. Le accuse di essere infedele o di essere (...) da parte di alcuni operai che lavoravano presso (...) - fra l'altro accuse che sarebbero state estese e generalizzate a tutti i suoi (...) (cfr. n. 28/16, D13, pag. 4) - non si sono concretizzate in alcun modo. Difatti, egli ha potuto continuare a lavorare indisturbato, malgrado tali accuse, presso il (...) (cfr. ibidem, D13, pag. 5; D37 segg., pag. 7 seg.), non recensendo peraltro alcuna problematica personale con terzi (cfr. n. 28/16, D61, pag. 10). Per quanto poi attiene alla minaccia che egli avrebbe ricevuto da parte dell'operaio I._______, dopo che lo avrebbe licenziato (cfr. ibidem, D14, pag. 5; D52 segg., pag. 9), tale circostanza non ha alcuna pertinenza ai sensi dell'art. 3 LAsi. Invero, come denotato a ragione dalla SEM nella decisione avversata, le minacce da parte del medesimo, avrebbero quale unico motivo, il licenziamento dello stesso da parte del ricorrente (cfr. ibidem, D53, pag. 9), e quindi non è riconducibile ad uno dei motivi esaustivi esposti nel precitato disposto. Fra l'altro, anche se il ricorrente è stato posto sotto protezione a seguito di tali minacce, come allegato anche nel ricorso (cfr. p.to 3.3, pag. 7), si osserva come egli non abbia mai subito alcuna conseguenza concreta da tali minacce, sia allorché sarebbe tornato presso il suo domicilio durante alcuni fine settimana (cfr. n. 28/16, D29, pag. 7) - e quindi non sarebbe più stato sotto la protezione che era invece assicurata nel campo - sia dopo aver terminato la sua attività lavorativa presso (...). 8.2.4 Anche il tentativo di licenziamento che egli avrebbe subito dopo che un collega lo avrebbe denunciato di aver bevuto delle bevande alcoliche (cfr. n. 28/16, D14, pag. 5; D57 segg., pag. 10), non risulta all'evidenza neppure essere un episodio rilevante ai sensi dell'asilo. Invero, anche tale circostanza, ha quale origine il comportamento tenuto dall'insorgente nell'ambito lavorativo, che però esula dai motivi previsti all'art. 3 LAsi. Da ultimo, il fatto che egli fosse malvisto dai suoi colleghi di lavoro a causa dei suoi buoni rapporti con gli altri colleghi stranieri nonché poiché a volte avrebbe bevuto dell'alcol con loro (cfr. ibidem, D14, pag. 5), in mancanza di qualsivoglia elemento concreto che gli sia accaduto un pregiudizio serio a causa degli stessi e per una delle ragioni esposte all'art. 3 cpv. 1 LAsi, non risultano essere delle circostanze d'intensità sufficiente né adempienti ai criteri di cui alla norma precitata, per essere ritenute rilevanti ai sensi dell'asilo. 8.3 Tenuto conto di quanto precede, non v'è luogo di ritenere che il ricorrente avesse subito delle persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi al momento della sua partenza dall'Afghanistan. Senza voler minimizzare le difficoltà alle quali egli è stato confrontato nell'esercizio della sua professione, vi è difatti da constatare come le circostanze da lui allegate non raggiungano l'intensità richiesta per ammettere che egli sia stato vittima di persecuzioni sufficientemente gravi, costitutive di per sé sole, di seri pregiudizi determinanti secondo l'art. 3 LAsi, o ancora che siano state dirette contro di lui per uno dei motivi di cui al disposto precitato. 9. 9.1 Proseguendo nell'analisi, vi è ancora da esaminare se l'insorgente possa prevalersi di un timore fondato di subire dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, nel caso di un suo ritorno in Afghanistan. 9.2 Nel suo ricorso, l'interessato si è prevalso sia della sua attività (...) compiuta nel (...) sia di quella archeologica - e dei legami con gli occidentali intessuti in tale contesto - nonché della sua etnia hazara e della sua religione sciita, per potersi considerare una persona con un particolare profilo a rischio. 9.3 Come rilevato a ragione anche dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to II/4, pag. 8 seg.), il Tribunale ha ammesso l'esistenza di categorie di persone particolarmente esposte a dei rischi di persecuzioni future nel caso di un loro ritorno in Afghanistan (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale E-3099/2023 del 26 luglio 2023 consid. 4.2.1 con rif. cit., E-5415/2020 del 21 giugno 2023 consid. 5.3). Tra queste, vi figurano in particolare le persone che i talebani considerano, a torto o a ragione, vicine al governo o alla coalizione internazionale, o che sono sospettate di essere impregnate da valori occidentali e che non si fondano più sulla società afghana. Le persone che possedevano un tale profilo, rischiavano di essere vittime d'intimidazioni, di rapimenti o ancora di uccisioni, già prima dell'ascesa al potere dei talebani nell'agosto del 2021 (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 succitata consid. 4.2.1 con ulteriori rif. cit., D-2487/2022 del 7 luglio 2022 consid. 8.2.1). Le constatazioni che precedono risultano ancora d'attualità alla luce della situazione vigente in Afghanistan (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 consid. 4.2.1, E-5415/2020 consid. 5.3, D-893/2023 del 1° maggio 2023 consid. 6.2, D-2415/2022 del 24 marzo 2023 consid. 10.2). Per quanto il livello di violenza cieca nel paese sia globalmente diminuito dalla presa di potere da parte dei talebani nell'agosto del 2021, tuttavia il comportamento futuro dei membri di tale gruppo rimane ancora all'ora attuale imprevedibile e vi è pertanto luogo di ammettere che i profili che prendevano di mira prima della loro ascesa al potere, possano ancora essere in modo generale esposti a maggiori rischi, tenuto conto delle capacità e del controllo territoriale accresciuti di questo attore. Numerose aggressioni contro delle persone appartenenti a tali gruppi a rischio sono difatti state documentate a partire dal mese di agosto 2021. Tuttavia le stesse non appaiono essere sistematiche o di natura uniforme (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 consid. 4.2.1, E-5415/2020 consid. 5.3 con riferimenti citati, E-5415/2020 del 21 giugno 2023 consid. 5.3). Segnatamente, per quanto attiene al personale che lavora per organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative o ambasciate, lo stesso sembrerebbe essere meno esposto a persecuzioni da parte dei talebani rispetto ai collaboratori delle truppe internazionali. Invero, una parte delle organizzazioni internazionali e non governative come pure di ambasciate, sarebbero tutt'ora presenti ed attive in Afghanistan. I talebani non avrebbero formulato delle regole generali nei confronti dei precedenti ed attuali lavoratori di tali categorie e le condizioni per poter lavorare in tali settori si differenzierebbero regionalmente e dipenderebbero anche da quale settore l'organizzazione in questione si occupa. Per queste categorie di persone, verrebbero riportate soltanto raramente delle notizie, ciò che sarebbe dovuto anche al fatto che buona parte delle stesse sono state evacuate. Come per altri gruppi di persone a rischio, il pericolo di subire delle persecuzioni da parte dei talebani, dipenderebbe da vari fattori, tra i quali il precedente datore di lavoro, la funzione concreta esercitata e se rispettivamente quanto l'attività è contraria ai valori talebani (cfr. SEM, Focus Afghanistan - Verfolgung durch Taliban: Potentielle Risikoprofile, 15 febbraio 2022, pag. 4 e pag. 21 seg.). Fra l'altro, come ritenuto pure per altri gruppi a rischio, altre circostanze vanno prese in considerazione nel quadro di una valutazione individuale che abbia quale obiettivo quella di determinare se esiste una probabilità ragionevole che il richiedente sia vittima di persecuzione, quali la regione d'origine, il sesso o ancora le inimicizie personali (cfr. sentenze del Tribunale E-5415/2020 consid. 5.3 con ulteriori fonti citate, E-3099/2023 consid. 4.2.1). 9.4 Ora, tornando alla presente disamina, se con l'attività esercitata dal ricorrente quale archeologo prima della sua partenza dal paese d'origine - il quale (...) soprattutto (...) - nonché che i progetti (...) erano supportati dalla (...) e che egli lavorava anche a stretto contatto con collaboratori stranieri, lui può certo considerarsi soggettivamente una persona presentante un profilo di rischio. Tuttavia, come deducibile a ragione anche dalla decisione impugnata (cfr. p.to II/4, pag. 9), ciò che è decisivo in specie, non è l'elemento soggettivo del timore di persecuzione, bensì l'elemento oggettivo, ovvero l'esistenza di indizi concreti che lascino presagire l'avvento, in un futuro poco distante e secondo un'alta probabilità, di una persecuzione determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. fra le altre la sentenza del Tribunale D-2487/2022 del 7 luglio 2022 consid. 8.2.1). Nella fattispecie, v'è però luogo di constatare come non vi sia alcun elemento che permetta di sostenere tale tesi. 9.5 Come già rilevato dalla SEM nella decisione avversata e già visto sopra (cfr. consid. 7 e 8.2), il ricorrente non è mai entrato direttamente in contatto con i talebani ed ha lui stesso dichiarato di non avere mai avuto delle problematiche con terze persone o con le autorità (cfr. n. 28/16, D60 seg., pag. 10). Inoltre, come già sopra considerato, vista l'inverosimiglianza di alcune allegazioni dell'insorgente riguardo agli operai che lavoravano presso (...) (cfr. supra consid. 7), non vi sono elementi per ritenere che il fatto che egli lavorasse presso (...) fosse conosciuto da parte dei talebani e che egli fosse entrato personalmente nel mirino di questi ultimi. Come già sopra rilevato, egli ha potuto difatti continuare a vivere indisturbato, senza essere ricercato, nel suo Paese d'origine, ed inoltre è potuto espatriare legalmente dall'aeroporto di E._______ diversi mesi dopo la presa di potere da parte dei talebani. Inoltre egli era un archeologo tra gli altri, anche della sua medesima nazionalità, che non esercitava una funzione di responsabilità particolare. Non v'è quindi alcuna ragione specifica di pensare che egli possa essere identificato dai talebani quale bersaglio di particolare interesse per loro. Anche ammettendo che questi ultimi siano venuti a conoscenza dei dati personali del ricorrente, come allegato per la prima volta in fase ricorsuale (cfr. p.to 3.2, pag. 5 del ricorso), circostanza per nulla resa verosimile dall'insorgente con elementi concreti e fondati, è poco probabile che i talebani ricerchino attivamente un archeologo fra i tanti, che non esercitava alcuna funzione particolare. Altresì la mera allegazione dell'insorgente in audizione, che egli nel suo Paese d'origine sarebbe stato un attivista sociale, partecipando a delle manifestazioni (cfr. n. 28/16, D14, pag. 5), senza ulteriori dettagli in proposito alle circostanze ed alle funzioni che egli avrebbe esercitato, se non quello di un partecipante fra i tanti, non può essere ritenuto come un comportamento particolarmente critico nei confronti dei talebani, che abbia dato luogo all'identificazione dell'insorgente da parte dei membri di questo gruppo come una persona suscettibile di presentare un interesse per loro. I suoi asserti secondo i quali la sua casa famigliare sarebbe stata perquisita due volte allorché egli era già espatriato (cfr. n. 28/16, D85 segg., pag. 12), anche non ritenendole tardive al contrario di quanto osservato dall'autorità inferiore nella decisione avversata, sono fondati su delle semplici allegazioni da parte sua, vaghe, non circostanziate e per nulla sostenute da elementi di qualsivoglia concretezza. Si denoti che ad esempio egli non ha riferito neppure l'identità di chi si sarebbe effettivamente presentato al suo domicilio né ha fornito alcuna spiegazione che permetta di comprendere le ragioni dell'interesse di tali sconosciuti nei suoi confronti, diversi mesi dopo la presa di potere da parte dei talebani nonché il suo espatrio. Inoltre, occorre in tal senso rammentare che secondo le sue affermazioni, di tali perquisizioni egli ne sarebbe venuto a conoscenza tramite dei famigliari rimasti nel Paese d'origine, e che per giurisprudenza costante, il semplice fatto di apprendere da terzi che si è ricercati non è sufficiente per fondare un timore oggettivo di persecuzione futura in caso di rientro in patria (cfr. a titolo esemplificativo le sentenze del Tribunale D-4770/2020 del 29 agosto 2022, D-2142/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2.2). 9.6 Tenuto conto del profilo dell'interessato sopra rilevato, vi è luogo di ritenere che né la sua provenienza dal distretto di C._______, né la sua etnia hazara o ancora il suo credo sciita, costituiscano degli indizi concreti supplementari che permettano di considerare che sarebbe particolarmente esposto a persecuzioni da parte dei talebani, visto il suo trascorso quale archeologo in Afghanistan. A questo proposito il Tribunale rammenta che la sola appartenenza all'etnia hazara non costituisce un motivo rilevante suscettibile di fondare un timore di futura persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi, essendo che le condizioni molto elevate poste dalla giurisprudenza per ammettere una persecuzione collettiva degli hazara in Afghanistan, non sono adempiute (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2; 2013/12 consid. 6; 2013/11 consid. 5.3.2; sentenza del Tribunale E-5415/2020 del 21 giugno 2023 consid. 5.4.4). L'apprezzamento in tal senso va mantenuto anche dopo l'ascesa al potere dei talebani nell'agosto del 2021, in quanto nessuna informazione permette di concludere che gli hazara, quale gruppo etnico, sia minacciato in maniera generale di persecuzioni pertinenti in materia d'asilo (cfr. sentenza del Tribunale E-5415/2020 succitata consid. 5.4.4 con ulteriori rif. cit.). Il ricorrente, con i suoi asserti (cfr. n. 28/16, D14, pag. 5), anche ricorsuali, non ha apportato alcun elemento concreto per ritenere che egli sia stato preso di mira in modo particolare a causa della sua etnia o della sua religione, o ancora delle sue credenze, allorché si trovava in Afghanistan, e che quindi qualsivoglia persona - anche i talebani - possano esporlo a delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo nel caso di un suo ritorno in patria. 9.7 Da ultimo, il suo timore di essere sequestrato da parte di trafficanti di artefatti, poiché sarebbe stato in possesso di tutte le (...) (cfr. n. 28/16, D14, pag. 5), non risulta fondato su alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza. Si può per il resto rinviare alla decisione della SEM, la quale risulta sul punto in questione sufficientemente dettagliata e corretta (cfr. p.to 4, pag. 8), peraltro non avendo il ricorrente sollevato nulla in proposito nel suo gravame. 9.8 Visto quanto precede, il Tribunale ritiene che non esista una congiunzione di fattori di rischio significativi che rendano altamente probabile che l'interessato possa oggettivamente temere di essere vittima di una persecuzione determinante in materia d'asilo in caso di ritorno in Afghanistan, e ciò in un prossimo futuro. Da notare infine che il suo solo esilio in Svizzera ed il suo profilo "occidentalizzato" che ne potrebbe derivare, non permettono di giungere ad una conclusione diversa da quella sopra esposta (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 del 26 luglio 2023 consid. 4.4, E-98/2021 del 15 dicembre 2022 consid. 5.5, E-2320/2019 del 2 novembre 2022 consid. 3.4.1), ciò che tra l'altro il ricorrente non sostiene.
10. In virtù di quanto sopra, non potendo l'insorgente prevalersi né di allegazioni verosimili giusta l'art. 7 LAsi né di persecuzioni determinanti ex art. 3 LAsi, il suo ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione avversata va quindi confermata.
11. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
12. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto.
13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
14. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: