Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere)
Sachverhalt
A. A.a Il richiedente ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il 6 novembre
2024. Il 29 novembre seguente, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha svolto un’approfondita audizione sui motivi d’asilo ai sensi dell’art. 29 LAsi, in presenza della rappresentante legale. Il richiedente – cittadino afghano di etnia tagica – nato e cresciuto nella provincia di B.________, avvocato di professione impiegato presso l’organizzazione non governativa (di seguito anche: ONG) (…) (di seguito: […]), nel (…) del 2021 si sarebbe occupato del divorzio di una cliente dal comandante di un gruppo di talebani della provincia di C._______. In tale occasione, egli sarebbe stato minacciato telefonicamente da quest’ultimo e sarebbe in seguito fuggito, trasferendosi con tutta la famiglia in diverse località per stabilirsi infine a Kabul. Dopo l’ascesa al potere dei talebani nell’agosto del 2021, essendo il ricorrente irreperibile, questi avrebbero notificato diverse lettere di convocazione a casa del di lui padre, esigendo che l’insorgente si presentasse presso le autorità dell’Emirato Islamico. Non avendo mai dato seguito alle numerose convocazioni, il padre ed il fratello sarebbero stati maltrattati dai talebani, i quali nel (…) del 2023 avrebbero finanche catturato e torturato il fratello in questura fino al pagamento di una somma di denaro ed alla sottoscrizione di una lettera di garanzia. La notifica delle convocazioni sarebbe stata interrotta per poi riprendere nel (…) del 2024, cosa che avrebbe indotto il ricorrente – dato l’interesse dei talebani nei suoi confronti e la pressione esercitata sui familiari – a lasciare l’Afghanistan il (…) 2024. L’espatrio sarebbe avvenuto legalmente, in virtù di un regolare visto concesso all’interessato (…). In seguito alla fuga egli avrebbe ricevuto – sempre all’indirizzo del padre – quattro ulteriori lettere di convocazione o avvertimento da parte delle autorità talebane.
A.b A sostegno della propria domanda, il richiedente ha versato agli atti i propri documenti d’identità e dei mezzi di prova (in copia), e meglio: la licenza da avvocato difensore e membro dell’associazione di avvocati AIBA, sei lettere di convocazione o avvertimento da parte dalle autorità talebane, una lettera di garanzia per il rilascio del fratello, il certificato di servizio della (…), il proprio curriculum vitae, i documenti d’identità di moglie e figli, i certificati di nascita di quest’ultimi ed il certificato di matrimonio (cfr. mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1-12).
A.c Con scritto del 6 dicembre 2024, la rappresentanza legale si è infine espressa in merito al progetto di decisione negativa della SEM.
D-7967/2024 Pagina 3 B. Con decisione del 9 dicembre 2024, notificata il medesimo giorno, la SEM ha negato al richiedente la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d’asilo e ne ha pronunciato l’allontanamento dalla Svizzera, concedendogli tuttavia l’ammissione provvisoria a causa dell’inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Con medesima decisione ha assegnato il ricorrente al Cantone D._______, incaricando quest’ultimo dell’attuazione dell’ammissione provvisoria. C. C.a Con ricorso del 18 dicembre 2024 (data d’entrata: 19 dicembre 2024), l’insorgente si aggrava dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) postulando l’annullamento della decisione della SEM, il riconoscimento della qualità di rifugiato, la concessione dell’asilo nonché – in via subordinata – l’annullamento della decisione con conseguente restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell’istruzione ed un nuovo esame delle allegazioni in procedura ampliata. Sul piano procedurale, egli chiede la concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Inoltre, l’interessato ha allegato al ricorso due lettere di convocazione da parte delle autorità talebane (in copia).
C.b Con scritto del 30 gennaio 2025, il ricorrente ha inoltrato le copie di due ulteriori mezzi di prova, ovvero una lettera di convocazione ed una di avvertimento da parte delle autorità talebane (cfr. atto TAF n. 3).
C.c Con decisione incidentale del 9 aprile 2025, il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria ed invitato l’insorgente a versare, entro il 25 aprile 2025, un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presunte spese processuali, il quale è stato tempestivamente corrisposto (cfr. atto TAF n. 4 e 5).
C.d Con lettera del 7 maggio 2025, il ricorrente ha fornito delle precisazioni in merito a quanto esposto dal Tribunale nella succitata decisione incidentale ed ha allegato dei nuovi mezzi di prova concernenti il proprio impiego, il (…) e la relativa domanda di visto in Svizzera (cfr. atto TAF n. 6).
C.e Con scritto del 16 maggio 2025, l’interessato ha inoltrato, in originale, la lettera di garanzia per il rilascio del fratello ed otto comunicazioni ricevute dalle autorità talebane (cfr. atto TAF n. 7).
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C.f Con scritto del 28 maggio 2025, il ricorrente ha infine allegato sei contratti di locazione da lui sottoscritti a Kabul durante il periodo compreso tra il (…) ed il (…) (cfr. atto TAF n. 8).
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA.
E. 2 In materia d’asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall’art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. anche DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2). Il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Nella decisione avversata, la SEM ha ritenuto che le dichiarazioni dell’interessato non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall’art. 7 LAsi, esimendosi poi dall’esaminare se i fatti addotti fossero rilevanti in materia d’asilo ex art. 3 LAsi. In particolare, l’autorità inferiore ha ritenuto che il narrato del ricorrente fosse composto da asserzioni talmente inconsistenti, stereotipate e contraddittorie da risultare inverosimili. Nello specifico egli avrebbe fornito un racconto vago riguardo alle telefonate minatorie ricevute ed al modo in cui si sarebbe celato dai talebani; contradditorio in merito alle attività lavorative svolte in patria, ai vari soggiorni nelle diverse località del Paese ed in merito alle date delle convocazioni. Inoltre il racconto sarebbe poco plausibile, anche in virtù delle modalità d’espatrio. I mezzi di prova forniti sarebbero altresì inadeguati e non renderebbero verosimili dei motivi rilevanti in materia d’asilo, soprattutto poiché trattasi di copie la cui autenticità non può essere valutata.
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E. 3.2 Nel proprio allegato ricorsuale, l’insorgente avversa la valutazione dell’autorità di prima istanza. Anzitutto, egli evidenzia come un caso della sua complessità avrebbe dovuto essere trattato in procedura ampliata. La SEM avrebbe inoltre violato l’obbligo di motivazione ex art. 29 cpv. 2 Cost. servendosi di una formula generale per asserire l’inverosimiglianza del proprio racconto e senza considerare adeguatamente i mezzi di prova forniti. Non vi sarebbero dubbi sul fatto che quanto allegato dall’insorgente sarebbe stato vissuto in prima persona, poiché egli avrebbe esposto un racconto dettagliato e cronologico degli avvenimenti. L’interessato sarebbe stato lineare anche in merito all’attività svolta presso la (…) ed ai luoghi dove avrebbe vissuto in patria. Da ultimo, trattandosi di un membro di una organizzazione attiva nel diritto umanitario, il ricorrente farebbe parte di una categoria a rischio secondo la giurisprudenza del TAF (cfr. sentenza del TAF D-4235/2023 consid. 9.3). Pertanto vi sarebbero indizi concreti e sufficienti per sostenere l’esistenza – in un futuro prossimo e con alta probabilità – di un timore fondato per il ricorrente di subire seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi.
E. 3.3 In via preliminare, si osserva che il ricorrente è stato posto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Pertanto, gli oggetti del litigio in questa sede risultano essere unicamente il riconoscimento della qualità di rifugiato, la concessione dell'asilo e la pronuncia dell'allontanamento.
E. 3.4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati; esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5).
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E. 3.4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: le indicazioni del ricorrente devono essere, sufficientemente fondate, concludenti, plausibili ed il richiedente dev’essere credibile. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene messa in dubbio, segnatamente, se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l’autorità all’accertamento dei fatti. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi ad una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Sarà pertanto decisivo determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1).
E. 3.5 Preliminarmente, l’insorgente sostiene che la sua domanda d’asilo avrebbe dovuto essere trattata secondo la procedura ampliata e non quella celere. In merito a questa censura formale, il Tribunale rileva che la questione circa lo smistamento tra la procedura celere e la procedura ampliata è già stata trattata dal Tribunale nella sua sentenza di principio DTAF 2020 VI/5, alla quale si rinvia per maggiori dettagli (cfr. ex pluris sentenza del TAF D-1333/2023 consid. 4.2). Va tuttavia ribadito che, di principio, non sussiste alcun diritto rivendicabile per la trattazione di una domanda d’asilo in una delle due procedure succitate (cfr. DTAF 2020 VI/5 consid. 9.2). Inoltre, nel caso in parola, non si può ritenere che il ricorrente non abbia potuto impugnare efficacemente la decisione di prima istanza entro il termine di ricorso assegnato, visto l’esaustivo allegato ricorsuale inoltrato, preceduto da un parere scritto della rappresentante legale. Per di più, in seguito, egli ha inoltrato tre ulteriori lettere integrative con nuovi mezzi di prova. Pertanto, non può essere dato seguito a tale censura, nella misura in cui la mancata assegnazione alla procedura ampliata non gli ha arrecato alcun pregiudizio di ordine procedurale. Del resto, egli non spiega neppure quali ulteriori atti procedurali imponevano la trattazione della sua domanda nel contesto di una procedura ampliata ai sensi dell'art. 26d LAsi.
E. 3.6 D-7967/2024 Pagina 7
E. 3.6.1 Nel caso in esame, il Tribunale non ritiene possa essere prestata adesione alle tesi ricorsuali, in quanto le motivazioni contenute nel gravame non sono tali da rimettere in discussione l'analisi effettuata dall'autorità inferiore. Invero, quest’ultima ha esposto correttamente gli elementi d’inverosimiglianza – ai sensi dell’art. 7 LAsi – che rendono inverosimile l’intera narrazione dei motivi alla base dell’espatrio.
E. 3.6.2 Nemmeno può essere dato seguito all’asserita violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto la SEM è entrata nel dettaglio indicando gli elementi che l’avrebbero portata a decidere per l’inverosimiglianza delle allegazioni fornite, tutt’altro che servendosi di formulazioni generali. Infatti le dichiarazioni del ricorrente contengono numerosi indicatori d’inverosimiglianza su punti essenziali del racconto. Nello specifico, non può essere ritenuta plausibile la sua versione riguardo alle telefonate di carattere minatorio ricevute dal gruppo di talebani comandati dal coniuge della sua cliente. Innanzitutto, si presume che vi sarebbero state possibilità d’intrattenere contatti diretti tra questo ed il ricorrente quantomeno in sede d’udienza. Pertanto, mal si concilia la sostenuta modalità di minaccia indiretta scelta dal comandante talebano. Neppure gli asseriti e numerosi spostamenti successivi alla fuga sembrano essere coerenti con il timore dell’insorgente indirizzato esclusivamente nei confronti del gruppo di talebani di C._______. Infatti, come da lui stesso dichiarato, egli non avrebbe mai temuto i talebani in generale ma quello specifico gruppo (cfr. atto SEM n. […]-15/17, D52). In aggiunta, poco plausibile e vago è senz’altro quanto dichiarato dall’interessato sulle conseguenze che avrebbero avuto sui famigliari i ripetuti cambi di alloggio all’interno del Paese prima e della capitale in seguito. Egli avrebbe di fatto vissuto per tre anni nascondendosi – con moglie e figli – e cambiando abitazione al più tardi ogni quattro mesi, ciò che attestano parzialmente i contratti di locazione inoltrati (cfr. atto TAF n. 8). Questo modo d’agire avrebbe causato gravi conseguenze per la vita dei figli, i quali avrebbero sviluppato dei problemi medici alle ossa (cfr. atto SEM n. 15, D122-123). Ebbene, il ricorrente non ha mai corroborato quest’ultima affermazione con mezzi di prova di sorta; egli non ha difatti mai fornito dei referti medici riferiti alle patologie dei figli.
E. 3.6.3 Ulteriore allegazione dissonnante è quella costituita dalle modalità d’espatrio, che mal si conciliano con il timore asserito dal ricorrente. Invero, egli avrebbe deciso – solamente nel 2024 – di fare regolare richiesta di visto (…) in modo da lasciare il Paese in maniera legale dall’aeroporto di Kabul (atto SEM n. 15, D75-76). Tale tipologia di partenza non può non suscitare perplessità se raffrontata con le numerose convocazioni delle
D-7967/2024 Pagina 8 autorità talebane, che l’avrebbero presumibilmente ricercato assiduamente per anni, fino al punto da maltrattarne e torturarne i parenti pur di portarlo a presentarsi nei loro uffici. Autorità che invece non avrebbero segnalato il suo profilo, tanto da permettergli di uscire dal Paese senza essere minimamente notato durante i controlli di sicurezza. In tal senso, non si può aderire alla tesi ricorsuale secondo cui i talebani all’aeroporto si limitino ad un controllo fisico e d’identità (cfr. ricorso, pag. 11). Sarebbe illogico ritenere che nulla fosse stato loro segnalato su un profilo – asseritamente rilevante – come quello dell’interessato. Allo stesso modo, ci si sorprende di fronte alla freddezza dimostrata da quest’ultimo, il quale avrebbe deciso di espatriare in tal maniera rischiando di essere fermato, dopo essersi – a suo dire – diligentemente celato per più di tre anni. Eppure, i visti ed i timbri presenti sul passaporto confermano una versione differente, ovvero quella di una persona che nel 2023 e 2024 ha viaggiato in E._______ e F._______ (cfr. passaporto versato agli atti). Tale tipo di comportamento è indubbiamente discordante rispetto al dichiarato timore e non si concilia con gli asseriti «numerosi e disperati tentativi di lasciare il Paese» non andati a buon fine (cfr. atto TAF n. 6, pag. 1). Infine, vi sono consistenti dubbi su quanto sostenuto dall’interessato in merito alle vicissitudini del di lui padre e fratello. Essi sarebbero stati vittime di maltrattamenti e persino torture, eppure avrebbero deciso di persistere nell’abitare nel medesimo luogo dove sarebbero potuti essere facilmente rintracciati dai loro seviziatori. Ciò appare irragionevole anche a fronte delle torture psicologiche che avrebbe subìto il padre durante il (…) (per un anno intero) e considerata invece a contrario la sua fuga immediata da Kabul dopo la presa di potere talebana (cfr. atto SEM n. 15, D18). I due parenti si sarebbero dunque resi reperibili alle autorità per tutto quel lasso di tempo e continuano ad esserlo tuttora (cfr. atto TAF n. 6, pag. 2).
E. 3.6.4 Infine, si rileva la contraddittorietà delle dichiarazioni concernenti le attività lavorative svolte dall’insorgente. Sebbene impiegato dal 2014 unicamente presso (…) (cfr. atto SEM n. 15, D37), egli ha dichiarato che tra i motivi d’ostilità nei suoi confronti vi fosse il fatto che avesse lavorato con giudici di diverse città e province, con le Procure e con molti avvocati difensori (cfr. atto SEM n. 15, D32). Eppure, nulla di tutto ciò emerge dall’analisi del curriculum vitae (cfr. mdp SEM n. 8), ove non vi è riferimento alcuno dei menzionati incarichi. Anche qualora si desse seguito alla tesi ricorsuale, secondo cui le attività menzionate sarebbero state eseguite durante il lavoro per la ONG, l’insorgente stesso ha specificato chiaramente che non sarebbe ricercato dai talebani per le attività svolte per (…), ma solo per il caso di divorzio a C._______ (cfr. atto SEM n. 15, D67). Allo stesso modo, suscitano dubbi le allegazioni concernenti la licenza da
D-7967/2024 Pagina 9 avvocato versata agli atti (cfr. mdp SEM n.1) – ove è inspiegabilmente indicato il cognome “G._______” – e scaduta nel (…) 2020, ben prima della citata causa di divorzio. Nel gravame, il ricorrente ha riferito di non aver potuto allegare quella del 2021 poiché faceva parte dei documenti sequestrati dai talebani in seguito ad un’incursione in non meglio precisati «uffici degli avvocati» (cfr. atto SEM n. 15, D18). Questa affermazione non risulta ammissibile, in quanto non è ravvisabile un eventuale motivo per cui l’impiegato di una ONG, attivo per di più solo in telelavoro (cfr. atto TAF
n. 6, pag. 1), tenesse la propria licenza in una struttura differente rispetto a quella ove lavorava abitualmente o alla propria abitazione. Pertanto, trattasi in concreto di un’ulteriore contraddizione.
E. 3.6.5 Il Tribunale ritiene inoltre che i mezzi di prova forniti siano stati adeguatamente considerati e valutati, soprattutto in rapporto a quanto dichiarato dal ricorrente in sede d’audizione. Tutto ciò considerato, nulla muta quanto inoltrato in seguito dall’insorgente (quattro ulteriori convocazioni), poiché non presenta elementi nuovi e determinanti. In aggiunta, mezzi di prova quali le convocazioni ricevute – sebbene presentate in originale – non avvalorerebbero in ogni caso un fondato timore di persecuzioni e conseguentemente i motivi d’asilo asseriti, anche in virtù del fatto che trattasi di atti dal contenuto vago e notoriamente di facile falsificazione, pertanto dal valore probatorio limitato (cfr. sentenze del TAF D-5850/2023 consid. 5.6; F-2016/2023 consid. 5.7).
E. 3.6.6 In esito, a fronte di un’attenta valutazione degli atti di causa, il Tribunale giudica anzitutto che non sussistono valide ragioni per discostarsi dalla decisione avversata in merito all’inverosimiglianza delle allegazioni ex art. 7 LAsi. Le indicazioni del ricorrente – considerate nel loro complesso – non risultano essere né sufficientemente fondate, né concludenti, né tantomeno plausibili.
E. 3.6.7 Da ultimo, sebbene l’autorità inferiore non si sia addentrata nell’analisi della rilevanza ex art. 3 LAsi – posto che la stessa non era necessaria, data l’inverosimiglianza delle allegazioni ex art. 7 LAsi – questa non avrebbe ad ogni modo mutato l’esito del caso in parola. In sede ricorsuale, l’insorgente ha indicato un rischio di persecuzione per via del suo impiego in una ONG. Il Tribunale ha riconosciuto l'esistenza di categorie di persone esposte a particolari rischi di persecuzione, tra i quali anche i collaboratori di organizzazioni internazionali governative e non governative (cfr. sentenza del TAF E-4942/2016 consid. 4.2 e relativi riferimenti). Invero, il ricorrente sarebbe stato impiegato presso una ONG fino al (…) del 2024 (cfr. atto TAF n. 6, pag. 1), facendo quindi parte di
D-7967/2024 Pagina 10 detta categoria. Tale appartenenza non conduce però inevitabilmente al riconoscimento dell’esistenza di un timore fondato di subire seri pregiudizi in un futuro prossimo e con alta probabilità. Difatti, il personale delle ONG sembrerebbe essere meno esposto a persecuzioni da parte talebana, in quanto queste dipenderebbero da fattori come il datore di lavoro in questione e la funzione esercitata concretamente, in particolar modo se contraria ai valori talebani (sentenza del TAF D-4235/2023 consid. 9.3). Ciò detto, non è decisivo l’elemento soggettivo del timore di persecuzione, bensì l’elemento oggettivo, ovvero l’esistenza di indizi concreti che lascino presagire una persecuzione ex art. 3 LAsi. Nel caso in esame, non vi è alcun elemento che possa sostenere l’esistenza di tale evenienza, posto che il ricorrente non è mai entrato direttamente in contatto né con i talebani della provincia di C._______ che l’avrebbero minacciato nel (…) del 2021, né con le autorità talebane che lo cercherebbero dall’agosto dello stesso anno. Inoltre, la (…) opera tuttora in Afghanistan, assistendo un numero notevole di afghani ed essendo attiva in diversi campi di carattere umanitario e sociale (cfr. […]; consultato il 9 maggio 2025). Non si tratterebbe dunque di un datore di lavoro osteggiato dal governo talebano. In aggiunta, il ricorrente non avrebbe lavorato sul campo in Afghanistan ma sarebbe stato impiegato in telelavoro, portando avanti progetti umanitari in H.________ negli ultimi anni (cfr. atto SEM n. 15, D36 e D43; atto TAF n. 6, pag. 1). Tutto ciò considerato, ribadita l’accertata inverosimiglianza delle allegazioni fornite dall’interessato in merito ai motivi d’asilo, non può essere confermata l’esistenza di un timore fondato da parte del ricorrente nemmeno in quanto impiegato o ex impiegato di una ONG.
E. 3.6.8 Di conseguenza, il Tribunale non intravvede nelle allegazioni dell’insorgente degli elementi oggettivi, presi sia isolatamente che nel loro complesso, tesi a concludere che quest’ultimo è stato esposto, o lo sarà in un futuro prossimo e secondo un’elevata probabilità, ad una persecuzione ex art. 3 LAsi. Di conseguenza, il timore di una persecuzione da parte dell’interessato in caso di rientro in Afghanistan non è fondato e la decisione impugnata va confermata.
E. 4 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di norma l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.
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E. 5 In esito, non essendo l’autorità inferiore incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi), il ricorso dev’essere respinto e la decisione avversata confermata.
E. 6 Poiché le richieste di giudizio erano sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA) va respinta.
E. 7 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e vengono prelevate sull'anticipo spese versato il 24 aprile 2025.
E. 8 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale importo viene prelevato dall’anticipo spese versato il 24 aprile 2025.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Miroslav Vuckovic Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7967/2024 Sentenza del 12 giugno 2025 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Mathias Lanz, Daniele Cattaneo, cancelliere Miroslav Vuckovic. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Sarah D'Andrea, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere); decisione della SEM del 9 dicembre 2024 / N (...). Fatti: A. A.a Il richiedente ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il 6 novembre 2024. Il 29 novembre seguente, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha svolto un'approfondita audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi, in presenza della rappresentante legale. Il richiedente - cittadino afghano di etnia tagica - nato e cresciuto nella provincia di B.________, avvocato di professione impiegato presso l'organizzazione non governativa (di seguito anche: ONG) (...) (di seguito: [...]), nel (...) del 2021 si sarebbe occupato del divorzio di una cliente dal comandante di un gruppo di talebani della provincia di C._______. In tale occasione, egli sarebbe stato minacciato telefonicamente da quest'ultimo e sarebbe in seguito fuggito, trasferendosi con tutta la famiglia in diverse località per stabilirsi infine a Kabul. Dopo l'ascesa al potere dei talebani nell'agosto del 2021, essendo il ricorrente irreperibile, questi avrebbero notificato diverse lettere di convocazione a casa del di lui padre, esigendo che l'insorgente si presentasse presso le autorità dell'Emirato Islamico. Non avendo mai dato seguito alle numerose convocazioni, il padre ed il fratello sarebbero stati maltrattati dai talebani, i quali nel (...) del 2023 avrebbero finanche catturato e torturato il fratello in questura fino al pagamento di una somma di denaro ed alla sottoscrizione di una lettera di garanzia. La notifica delle convocazioni sarebbe stata interrotta per poi riprendere nel (...) del 2024, cosa che avrebbe indotto il ricorrente - dato l'interesse dei talebani nei suoi confronti e la pressione esercitata sui familiari - a lasciare l'Afghanistan il (...) 2024. L'espatrio sarebbe avvenuto legalmente, in virtù di un regolare visto concesso all'interessato (...). In seguito alla fuga egli avrebbe ricevuto - sempre all'indirizzo del padre - quattro ulteriori lettere di convocazione o avvertimento da parte delle autorità talebane. A.b A sostegno della propria domanda, il richiedente ha versato agli atti i propri documenti d'identità e dei mezzi di prova (in copia), e meglio: la licenza da avvocato difensore e membro dell'associazione di avvocati AIBA, sei lettere di convocazione o avvertimento da parte dalle autorità talebane, una lettera di garanzia per il rilascio del fratello, il certificato di servizio della (...), il proprio curriculum vitae, i documenti d'identità di moglie e figli, i certificati di nascita di quest'ultimi ed il certificato di matrimonio (cfr. mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1-12). A.c Con scritto del 6 dicembre 2024, la rappresentanza legale si è infine espressa in merito al progetto di decisione negativa della SEM. B. Con decisione del 9 dicembre 2024, notificata il medesimo giorno, la SEM ha negato al richiedente la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo e ne ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera, concedendogli tuttavia l'ammissione provvisoria a causa dell'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Con medesima decisione ha assegnato il ricorrente al Cantone D._______, incaricando quest'ultimo dell'attuazione dell'ammissione provvisoria. C. C.a Con ricorso del 18 dicembre 2024 (data d'entrata: 19 dicembre 2024), l'insorgente si aggrava dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) postulando l'annullamento della decisione della SEM, il riconoscimento della qualità di rifugiato, la concessione dell'asilo nonché - in via subordinata - l'annullamento della decisione con conseguente restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione ed un nuovo esame delle allegazioni in procedura ampliata. Sul piano procedurale, egli chiede la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Inoltre, l'interessato ha allegato al ricorso due lettere di convocazione da parte delle autorità talebane (in copia). C.b Con scritto del 30 gennaio 2025, il ricorrente ha inoltrato le copie di due ulteriori mezzi di prova, ovvero una lettera di convocazione ed una di avvertimento da parte delle autorità talebane (cfr. atto TAF n. 3). C.c Con decisione incidentale del 9 aprile 2025, il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria ed invitato l'insorgente a versare, entro il 25 aprile 2025, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali, il quale è stato tempestivamente corrisposto (cfr. atto TAF n. 4 e 5). C.d Con lettera del 7 maggio 2025, il ricorrente ha fornito delle precisazioni in merito a quanto esposto dal Tribunale nella succitata decisione incidentale ed ha allegato dei nuovi mezzi di prova concernenti il proprio impiego, il (...) e la relativa domanda di visto in Svizzera (cfr. atto TAF n. 6). C.e Con scritto del 16 maggio 2025, l'interessato ha inoltrato, in originale, la lettera di garanzia per il rilascio del fratello ed otto comunicazioni ricevute dalle autorità talebane (cfr. atto TAF n. 7). C.f Con scritto del 28 maggio 2025, il ricorrente ha infine allegato sei contratti di locazione da lui sottoscritti a Kabul durante il periodo compreso tra il (...) ed il (...) (cfr. atto TAF n. 8). Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. 2. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. anche DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2). Il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nella decisione avversata, la SEM ha ritenuto che le dichiarazioni dell'interessato non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, esimendosi poi dall'esaminare se i fatti addotti fossero rilevanti in materia d'asilo ex art. 3 LAsi. In particolare, l'autorità inferiore ha ritenuto che il narrato del ricorrente fosse composto da asserzioni talmente inconsistenti, stereotipate e contraddittorie da risultare inverosimili. Nello specifico egli avrebbe fornito un racconto vago riguardo alle telefonate minatorie ricevute ed al modo in cui si sarebbe celato dai talebani; contradditorio in merito alle attività lavorative svolte in patria, ai vari soggiorni nelle diverse località del Paese ed in merito alle date delle convocazioni. Inoltre il racconto sarebbe poco plausibile, anche in virtù delle modalità d'espatrio. I mezzi di prova forniti sarebbero altresì inadeguati e non renderebbero verosimili dei motivi rilevanti in materia d'asilo, soprattutto poiché trattasi di copie la cui autenticità non può essere valutata. 3.2 Nel proprio allegato ricorsuale, l'insorgente avversa la valutazione dell'autorità di prima istanza. Anzitutto, egli evidenzia come un caso della sua complessità avrebbe dovuto essere trattato in procedura ampliata. La SEM avrebbe inoltre violato l'obbligo di motivazione ex art. 29 cpv. 2 Cost. servendosi di una formula generale per asserire l'inverosimiglianza del proprio racconto e senza considerare adeguatamente i mezzi di prova forniti. Non vi sarebbero dubbi sul fatto che quanto allegato dall'insorgente sarebbe stato vissuto in prima persona, poiché egli avrebbe esposto un racconto dettagliato e cronologico degli avvenimenti. L'interessato sarebbe stato lineare anche in merito all'attività svolta presso la (...) ed ai luoghi dove avrebbe vissuto in patria. Da ultimo, trattandosi di un membro di una organizzazione attiva nel diritto umanitario, il ricorrente farebbe parte di una categoria a rischio secondo la giurisprudenza del TAF (cfr. sentenza del TAF D-4235/2023 consid. 9.3). Pertanto vi sarebbero indizi concreti e sufficienti per sostenere l'esistenza - in un futuro prossimo e con alta probabilità - di un timore fondato per il ricorrente di subire seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. 3.3 In via preliminare, si osserva che il ricorrente è stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Pertanto, gli oggetti del litigio in questa sede risultano essere unicamente il riconoscimento della qualità di rifugiato, la concessione dell'asilo e la pronuncia dell'allontanamento. 3.4 3.4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati; esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). 3.4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: le indicazioni del ricorrente devono essere, sufficientemente fondate, concludenti, plausibili ed il richiedente dev'essere credibile. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene messa in dubbio, segnatamente, se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l'autorità all'accertamento dei fatti. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi ad una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Sarà pertanto decisivo determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1). 3.5 Preliminarmente, l'insorgente sostiene che la sua domanda d'asilo avrebbe dovuto essere trattata secondo la procedura ampliata e non quella celere. In merito a questa censura formale, il Tribunale rileva che la questione circa lo smistamento tra la procedura celere e la procedura ampliata è già stata trattata dal Tribunale nella sua sentenza di principio DTAF 2020 VI/5, alla quale si rinvia per maggiori dettagli (cfr. ex pluris sentenza del TAF D-1333/2023 consid. 4.2). Va tuttavia ribadito che, di principio, non sussiste alcun diritto rivendicabile per la trattazione di una domanda d'asilo in una delle due procedure succitate (cfr. DTAF 2020 VI/5 consid. 9.2). Inoltre, nel caso in parola, non si può ritenere che il ricorrente non abbia potuto impugnare efficacemente la decisione di prima istanza entro il termine di ricorso assegnato, visto l'esaustivo allegato ricorsuale inoltrato, preceduto da un parere scritto della rappresentante legale. Per di più, in seguito, egli ha inoltrato tre ulteriori lettere integrative con nuovi mezzi di prova. Pertanto, non può essere dato seguito a tale censura, nella misura in cui la mancata assegnazione alla procedura ampliata non gli ha arrecato alcun pregiudizio di ordine procedurale. Del resto, egli non spiega neppure quali ulteriori atti procedurali imponevano la trattazione della sua domanda nel contesto di una procedura ampliata ai sensi dell'art. 26d LAsi. 3.6 3.6.1 Nel caso in esame, il Tribunale non ritiene possa essere prestata adesione alle tesi ricorsuali, in quanto le motivazioni contenute nel gravame non sono tali da rimettere in discussione l'analisi effettuata dall'autorità inferiore. Invero, quest'ultima ha esposto correttamente gli elementi d'inverosimiglianza - ai sensi dell'art. 7 LAsi - che rendono inverosimile l'intera narrazione dei motivi alla base dell'espatrio. 3.6.2 Nemmeno può essere dato seguito all'asserita violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto la SEM è entrata nel dettaglio indicando gli elementi che l'avrebbero portata a decidere per l'inverosimiglianza delle allegazioni fornite, tutt'altro che servendosi di formulazioni generali. Infatti le dichiarazioni del ricorrente contengono numerosi indicatori d'inverosimiglianza su punti essenziali del racconto. Nello specifico, non può essere ritenuta plausibile la sua versione riguardo alle telefonate di carattere minatorio ricevute dal gruppo di talebani comandati dal coniuge della sua cliente. Innanzitutto, si presume che vi sarebbero state possibilità d'intrattenere contatti diretti tra questo ed il ricorrente quantomeno in sede d'udienza. Pertanto, mal si concilia la sostenuta modalità di minaccia indiretta scelta dal comandante talebano. Neppure gli asseriti e numerosi spostamenti successivi alla fuga sembrano essere coerenti con il timore dell'insorgente indirizzato esclusivamente nei confronti del gruppo di talebani di C._______. Infatti, come da lui stesso dichiarato, egli non avrebbe mai temuto i talebani in generale ma quello specifico gruppo (cfr. atto SEM n. [...]-15/17, D52). In aggiunta, poco plausibile e vago è senz'altro quanto dichiarato dall'interessato sulle conseguenze che avrebbero avuto sui famigliari i ripetuti cambi di alloggio all'interno del Paese prima e della capitale in seguito. Egli avrebbe di fatto vissuto per tre anni nascondendosi - con moglie e figli - e cambiando abitazione al più tardi ogni quattro mesi, ciò che attestano parzialmente i contratti di locazione inoltrati (cfr. atto TAF n. 8). Questo modo d'agire avrebbe causato gravi conseguenze per la vita dei figli, i quali avrebbero sviluppato dei problemi medici alle ossa (cfr. atto SEM n. 15, D122-123). Ebbene, il ricorrente non ha mai corroborato quest'ultima affermazione con mezzi di prova di sorta; egli non ha difatti mai fornito dei referti medici riferiti alle patologie dei figli. 3.6.3 Ulteriore allegazione dissonnante è quella costituita dalle modalità d'espatrio, che mal si conciliano con il timore asserito dal ricorrente. Invero, egli avrebbe deciso - solamente nel 2024 - di fare regolare richiesta di visto (...) in modo da lasciare il Paese in maniera legale dall'aeroporto di Kabul (atto SEM n. 15, D75-76). Tale tipologia di partenza non può non suscitare perplessità se raffrontata con le numerose convocazioni delle autorità talebane, che l'avrebbero presumibilmente ricercato assiduamente per anni, fino al punto da maltrattarne e torturarne i parenti pur di portarlo a presentarsi nei loro uffici. Autorità che invece non avrebbero segnalato il suo profilo, tanto da permettergli di uscire dal Paese senza essere minimamente notato durante i controlli di sicurezza. In tal senso, non si può aderire alla tesi ricorsuale secondo cui i talebani all'aeroporto si limitino ad un controllo fisico e d'identità (cfr. ricorso, pag. 11). Sarebbe illogico ritenere che nulla fosse stato loro segnalato su un profilo - asseritamente rilevante - come quello dell'interessato. Allo stesso modo, ci si sorprende di fronte alla freddezza dimostrata da quest'ultimo, il quale avrebbe deciso di espatriare in tal maniera rischiando di essere fermato, dopo essersi - a suo dire - diligentemente celato per più di tre anni. Eppure, i visti ed i timbri presenti sul passaporto confermano una versione differente, ovvero quella di una persona che nel 2023 e 2024 ha viaggiato in E._______ e F._______ (cfr. passaporto versato agli atti). Tale tipo di comportamento è indubbiamente discordante rispetto al dichiarato timore e non si concilia con gli asseriti «numerosi e disperati tentativi di lasciare il Paese» non andati a buon fine (cfr. atto TAF n. 6, pag. 1). Infine, vi sono consistenti dubbi su quanto sostenuto dall'interessato in merito alle vicissitudini del di lui padre e fratello. Essi sarebbero stati vittime di maltrattamenti e persino torture, eppure avrebbero deciso di persistere nell'abitare nel medesimo luogo dove sarebbero potuti essere facilmente rintracciati dai loro seviziatori. Ciò appare irragionevole anche a fronte delle torture psicologiche che avrebbe subìto il padre durante il (...) (per un anno intero) e considerata invece a contrario la sua fuga immediata da Kabul dopo la presa di potere talebana (cfr. atto SEM n. 15, D18). I due parenti si sarebbero dunque resi reperibili alle autorità per tutto quel lasso di tempo e continuano ad esserlo tuttora (cfr. atto TAF n. 6, pag. 2). 3.6.4 Infine, si rileva la contraddittorietà delle dichiarazioni concernenti le attività lavorative svolte dall'insorgente. Sebbene impiegato dal 2014 unicamente presso (...) (cfr. atto SEM n. 15, D37), egli ha dichiarato che tra i motivi d'ostilità nei suoi confronti vi fosse il fatto che avesse lavorato con giudici di diverse città e province, con le Procure e con molti avvocati difensori (cfr. atto SEM n. 15, D32). Eppure, nulla di tutto ciò emerge dall'analisi del curriculum vitae (cfr. mdp SEM n. 8), ove non vi è riferimento alcuno dei menzionati incarichi. Anche qualora si desse seguito alla tesi ricorsuale, secondo cui le attività menzionate sarebbero state eseguite durante il lavoro per la ONG, l'insorgente stesso ha specificato chiaramente che non sarebbe ricercato dai talebani per le attività svolte per (...), ma solo per il caso di divorzio a C._______ (cfr. atto SEM n. 15, D67). Allo stesso modo, suscitano dubbi le allegazioni concernenti la licenza da avvocato versata agli atti (cfr. mdp SEM n.1) - ove è inspiegabilmente indicato il cognome "G._______" - e scaduta nel (...) 2020, ben prima della citata causa di divorzio. Nel gravame, il ricorrente ha riferito di non aver potuto allegare quella del 2021 poiché faceva parte dei documenti sequestrati dai talebani in seguito ad un'incursione in non meglio precisati «uffici degli avvocati» (cfr. atto SEM n. 15, D18). Questa affermazione non risulta ammissibile, in quanto non è ravvisabile un eventuale motivo per cui l'impiegato di una ONG, attivo per di più solo in telelavoro (cfr. atto TAF n. 6, pag. 1), tenesse la propria licenza in una struttura differente rispetto a quella ove lavorava abitualmente o alla propria abitazione. Pertanto, trattasi in concreto di un'ulteriore contraddizione. 3.6.5 Il Tribunale ritiene inoltre che i mezzi di prova forniti siano stati adeguatamente considerati e valutati, soprattutto in rapporto a quanto dichiarato dal ricorrente in sede d'audizione. Tutto ciò considerato, nulla muta quanto inoltrato in seguito dall'insorgente (quattro ulteriori convocazioni), poiché non presenta elementi nuovi e determinanti. In aggiunta, mezzi di prova quali le convocazioni ricevute - sebbene presentate in originale - non avvalorerebbero in ogni caso un fondato timore di persecuzioni e conseguentemente i motivi d'asilo asseriti, anche in virtù del fatto che trattasi di atti dal contenuto vago e notoriamente di facile falsificazione, pertanto dal valore probatorio limitato (cfr. sentenze del TAF D-5850/2023 consid. 5.6; F-2016/2023 consid. 5.7). 3.6.6 In esito, a fronte di un'attenta valutazione degli atti di causa, il Tribunale giudica anzitutto che non sussistono valide ragioni per discostarsi dalla decisione avversata in merito all'inverosimiglianza delle allegazioni ex art. 7 LAsi. Le indicazioni del ricorrente - considerate nel loro complesso - non risultano essere né sufficientemente fondate, né concludenti, né tantomeno plausibili. 3.6.7 Da ultimo, sebbene l'autorità inferiore non si sia addentrata nell'analisi della rilevanza ex art. 3 LAsi - posto che la stessa non era necessaria, data l'inverosimiglianza delle allegazioni ex art. 7 LAsi - questa non avrebbe ad ogni modo mutato l'esito del caso in parola. In sede ricorsuale, l'insorgente ha indicato un rischio di persecuzione per via del suo impiego in una ONG. Il Tribunale ha riconosciuto l'esistenza di categorie di persone esposte a particolari rischi di persecuzione, tra i quali anche i collaboratori di organizzazioni internazionali governative e non governative (cfr. sentenza del TAF E-4942/2016 consid. 4.2 e relativi riferimenti). Invero, il ricorrente sarebbe stato impiegato presso una ONG fino al (...) del 2024 (cfr. atto TAF n. 6, pag. 1), facendo quindi parte di detta categoria. Tale appartenenza non conduce però inevitabilmente al riconoscimento dell'esistenza di un timore fondato di subire seri pregiudizi in un futuro prossimo e con alta probabilità. Difatti, il personale delle ONG sembrerebbe essere meno esposto a persecuzioni da parte talebana, in quanto queste dipenderebbero da fattori come il datore di lavoro in questione e la funzione esercitata concretamente, in particolar modo se contraria ai valori talebani (sentenza del TAF D-4235/2023 consid. 9.3). Ciò detto, non è decisivo l'elemento soggettivo del timore di persecuzione, bensì l'elemento oggettivo, ovvero l'esistenza di indizi concreti che lascino presagire una persecuzione ex art. 3 LAsi. Nel caso in esame, non vi è alcun elemento che possa sostenere l'esistenza di tale evenienza, posto che il ricorrente non è mai entrato direttamente in contatto né con i talebani della provincia di C._______ che l'avrebbero minacciato nel (...) del 2021, né con le autorità talebane che lo cercherebbero dall'agosto dello stesso anno. Inoltre, la (...) opera tuttora in Afghanistan, assistendo un numero notevole di afghani ed essendo attiva in diversi campi di carattere umanitario e sociale (cfr. [...]; consultato il 9 maggio 2025). Non si tratterebbe dunque di un datore di lavoro osteggiato dal governo talebano. In aggiunta, il ricorrente non avrebbe lavorato sul campo in Afghanistan ma sarebbe stato impiegato in telelavoro, portando avanti progetti umanitari in H.________ negli ultimi anni (cfr. atto SEM n. 15, D36 e D43; atto TAF n. 6, pag. 1). Tutto ciò considerato, ribadita l'accertata inverosimiglianza delle allegazioni fornite dall'interessato in merito ai motivi d'asilo, non può essere confermata l'esistenza di un timore fondato da parte del ricorrente nemmeno in quanto impiegato o ex impiegato di una ONG. 3.6.8 Di conseguenza, il Tribunale non intravvede nelle allegazioni dell'insorgente degli elementi oggettivi, presi sia isolatamente che nel loro complesso, tesi a concludere che quest'ultimo è stato esposto, o lo sarà in un futuro prossimo e secondo un'elevata probabilità, ad una persecuzione ex art. 3 LAsi. Di conseguenza, il timore di una persecuzione da parte dell'interessato in caso di rientro in Afghanistan non è fondato e la decisione impugnata va confermata. 4. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di norma l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 5. In esito, non essendo l'autorità inferiore incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi), il ricorso dev'essere respinto e la decisione avversata confermata. 6. Poiché le richieste di giudizio erano sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA) va respinta. 7. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e vengono prelevate sull'anticipo spese versato il 24 aprile 2025. 8. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale importo viene prelevato dall'anticipo spese versato il 24 aprile 2025.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Miroslav Vuckovic Data di spedizione: