Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere)
Sachverhalt
A. A._______, cittadino afgano, ha raggiunto la Svizzera il 26 ottobre 2021 e vi ha depositato, il medesimo giorno, una domanda d’asilo, dichiarando di essere nato il “(…)” secondo il calendario solare (corrispondente al (…) secondo il calendario gregoriano; cfr. atti della Segreteria di Stato della mi- grazione di seguito: SEM o autorità inferiore n. […]-1/1, 2/2, 3/1). B. L’8 novembre 2021, nutrendo seri dubbi in merito alla verosimiglianza delle dichiarazioni relative alla minore età, l’autorità inferiore ha incaricato il Cen- tre universitaire romand de médecine légale (CURML) di effettuare una pe- rizia medico-legale al fine di determinare l’effettiva età (cfr. atto SEM
n. 13/2). C. Con lettera del 26 novembre 2021, l’interessato ha trasmesso all’autorità inferiore una copia della propria tazkira afgana dalla quale risulterebbe che il giorno della sua emissione ([…]), egli avesse (…) (cfr. atti SEM n. 22/1, 27). D. Il 2 dicembre 2021, il CURML ha trasmesso alla SEM le conclusioni della propria perizia medico-legale la quale ammetterebbe che l’età media dell’interessato sarebbe situata tra 20 e 24 anni e la sua età minima sa- rebbe di 19 anni. Di conseguenza, non sarebbe possibile che egli abbia meno di 18 anni. La data di nascita da lui dichiarata ([…]) potrebbe dunque essere esclusa (cfr. atto SEM n. 23/11). E. L’11 gennaio 2022, la SEM ha svolto l’audizione per richiedenti d’asilo mi- norenni non accompagnati (RMNA) avendo il ricorrente dichiarato, in corso di procedura, di essere minorenne, e meglio nato il (…). Dal verbale redatto (cfr. atto SEM n. 28/10, 1.06) si evince che egli conosce la propria data di nascita (nel calendario solare) ma non la sua età. Egli ne sarebbe venuto a conoscenza attraverso il padre. La medesima risulterebbe, inoltre, dal tesserino vaccinale rilasciato alla sua nascita. Per quanto concerne i propri motivi d’asilo, l’interessato riconduce il proprio espatrio ad un singolo evento: una notte, dei talebani, armati di fucili, si sarebbero recati presso l’abitazione della sua famiglia per chiedere del cibo. L’intervento della
D-1121/2022 Pagina 3 polizia avrebbe costretto questi ultimi alla fuga. Essi avrebbero in seguito ritenuto la famiglia dell’interessato colpevole di aver chiamato le forze dell’ordine. In ragione di tali minacce, egli sarebbe stato costretto ad allog- giare, per un mese, presso lo zio materno. Durante tale periodo, suo padre sarebbe stato ucciso dai talebani. Tre mesi più tardi, egli avrebbe preso la decisione di espatriare. F. Il 13 gennaio 2022, l’autorità inferiore ha assegnato all’interessato un ter- mine per esprimersi in merito alle risultanze peritali e all’eventualità che venisse considerato maggiorenne (cfr. atto SEM n. 31/2); ciò che egli ha fatto con scritto del 18 gennaio 2022 (cfr. atto SEM n. 33/2). G. Con decisione del 18 gennaio 2022, l’autorità inferiore ha modificato la data di nascita in “(…)”, considerandolo maggiorenne (cfr. atti SEM n. 34/1, 35/2). H. Il 31 gennaio 2022, la SEM ha provveduto all’audizione sui motivi d’asilo. Dal verbale redatto (cfr. atto SEM n. 38/9) si evince sostanzialmente che l’interessato ribadisce ricondurre il proprio espatrio al summenzionato evento. I. Il 7 febbraio 2022, l’autorità inferiore ha trasmesso all’interessato il progetto della propria decisione, concedendo al medesimo il diritto di essere sentito in merito al suo contenuto (cfr. atto SEM n. 44/9); facoltà da lui esercitata con scritto dell’8 febbraio 2022 (cfr. atto SEM n. 45/3). J. Con decisione del 9 febbraio 2022 (cfr. atto SEM n. 46/11), notificata all’in- teressato il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 48/1), la SEM non ha rico- nosciuto al medesimo lo statuto di rifugiato (cfr. dispositivo, punto 1), ha respinto la sua domanda d’asilo (cfr. dispositivo, punto 2), pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. dispositivo, punto 3) ma ritenuto tale misura non ragionevolmente esigibile, ammettendolo provvisoria- mente in tale Paese (cfr. dispositivo, punti 4-7).
D-1121/2022 Pagina 4 K. L’11 marzo 2022 (recte: 9 marzo 2022), l’interessato ha inoltrato un ricorso (cfr. tracciamento dell’invio; data di entrata: 10 marzo 2022), dinanzi al Tri- bunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), concludendo, prin- cipalmente, all’annullamento dei punti 1, 2 e 3 del dispositivo, al riconosci- mento della sua minore età, dello statuto di rifugiato e alla concessione dell’asilo in Svizzera; in via subordinata, egli postula la restituzione degli atti alla SEM per un complemento istruttorio. Egli ha inoltre presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. L. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi che seguono qualora dovessero risultare rilevanti per l’esito della pro- cedura.
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla pro- cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce quindi una deci- sione ai sensi dell’art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest’ultima.
D-1121/2022 Pagina 5 Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell’Or- dinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell’asilo in rela- zione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo; RU 2020 1125, abrogata con effetto dal 15 dicembre 2023] e la disposizione transitoria dell’abroga- zione del 22 novembre 2023 RU 2023 694 a contrario; cfr. DTAF 2020 I/1 consid. 7) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi) e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 con- sid. 2).
E. 3 Ritenuto il carattere manifestamente infondato del ricorso al momento del deposito di quest’ultimo, la sentenza è pronunciata dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice, e motivata soltanto sommariamente (art. 111 lett. e, 111a cpv. 1 e 2 LAsi). Il Tribunale rinuncia, inoltre, ad uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
E. 4.1 Nel merito, il ricorrente censura innanzitutto una violazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi) nell’esame della verosimiglianza della minore età da lui allegata. Contrariamente alla decisione dell’autorità infe- riore, egli avrebbe reso verosimile di essere minorenne (cfr. ricorso dell’11 marzo 2022 recte: 9 marzo 2022, pag. 4-6).
E. 4.2.1 Nel caso in cui la questione della minore età dell’interessato sia con- testata, è necessario dirimere preliminarmente tale aspetto formale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3; DTAF 2014/30; cfr. ex pluris le sentenze del Tribunale D-6216/2018 del 10 luglio 2020 consid. 3.1 e D-6765/2019 del 17 gennaio 2020 consid. 4).
E. 4.2.2 Nelle procedure d’asilo così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo
D-1121/2022 Pagina 6 dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Essa deve concretamente procurarsi la docu- mentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giu- ridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l’autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni e testi- monianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). Da un lato, vi è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall’altro, vi è un accertamento in- completo dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3; KÖLZ/HÄNER/BERT- SCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 e seg.). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l’obbligo di collaborazione delle parti (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. anche CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BIN- DER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9).
E. 4.2.3 Quando un fatto rimane non comprovato nonostante un accerta- mento completo dei fatti giuridicamente rilevanti, occorre fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell’onere della prova derivanti dall’applica- zione analogica dell’art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). L’onere della prova della minore età incombe al richiedente asilo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l’inte- ressato l’abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le con- seguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1-5.4).
E. 4.2.4 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad- dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi- mili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que- sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri- tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, né introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le
D-1121/2022 Pagina 7 allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; al con- trario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi- glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una pon- derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1).
E. 4.2.5 Per quanto concerne la minore età, al richiedente l’asilo incombe l’onere della prova al riguardo (cfr. GICRA 2004 n. 30 consid. 5.1, 2001
n. 22 consid. 3, 2000 n. 19 consid. 8b; DTAF 2021 VI/3 consid. 5.2; MAT- THIEU CORBAZ, La détermination de l’âge du requérant d’asile, in: Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, pag. 31 e seg.). In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l’inte- ressato l’abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le con- seguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/VI consid. 5.4).
E. 4.2.6 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pre- giudiziale sulla questione dell’età di un richiedente asilo. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l’autorità deve basarsi sui documenti d’identità autentici depositati agli atti, così come sui risultati delle audizioni in relazione al quadro personale dell’interessato nel Paese d’origine, alla sua cerchia famigliare e alla sua formazione scolastica. Se necessario or- dina una perizia medica volta alla determinazione dell’età (cfr. artt. 17 cpv. 3 LAsi, 26 cpv. 2 LAsi e art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 OAsi 1, RS 142.311). Una volta esperita l’istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.5). Se la SEM è convinta dell’inverosimi- glianza della minore età dell’interessato e lo considera maggiorenne, essa deve motivare la propria decisione (cfr. GICRA 2002 n. 15, consid. 6b).
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E. 4.3.1 Nel caso di specie, il Tribunale rileva preliminarmente che il ricorrente non mette in dubbio le conclusioni della perizia medico-legale. Egli ricono- sce d’altronde che esse costituiscono, in virtù della giurisprudenza dello scrivente Tribunale (cfr. DTAF 2018 VI/3), un forte indizio riguardante la maggiore età dello stesso (cfr. ricorso dell’11 marzo 2022 recte: 9 marzo 2022, pag. 6 ab initio). Egli considera tuttavia che esse debbano essere relativizzate alla luce del fatto che i campioni di popolazione presi in consi- derazione sarebbero molto diversi e l’esame odontostomatologico abbia fornito indicazioni non univoche. Le dichiarazioni da lui rese, corrispondenti alle informazioni contenute nella tazkira da lui prodotta, permetterebbero ad ogni modo di rendere verosimile la propria minore età (cfr. ricorso dell’11 marzo 2022 recte: 9 marzo 2022, pag. 5).
E. 4.3.2 È dunque necessario esaminare la fondatezza dell’apprezzamento effettuato, nel caso di specie, dall’autorità inferiore. In primo luogo, in sede di audizione RMNA, il ricorrente ha dichiarato di essere nato il “(…)” se- condo il calendario solare, corrispondente al (…) nel calendario grego- riano. L’anno del suo espatrio, rispettivamente del suo arrivo in Svizzera, avrebbe dunque dovuto avere (…). Egli dichiara tuttavia di non sapere quanti anni avrebbe, limitandosi ad indicare di essere venuto a conoscenza della propria data di nascita perché comunicatagli dal padre (cfr. atto SEM
n. 28/10, 1.06).
E. 4.3.3 In secondo luogo, il ricorrente non è riuscito a produrre alcun docu- mento di legittimazione o d’identità in originale. Alla copia da lui prodotta può inoltre unicamente essere attribuito un valore probatorio ridotto (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2). Ciò a maggior ragione dal momento che essa non indica alcuna data di nascita completa, limitandosi a riportare che al momento dell’emissione (2019/2020) l’insorgente avrebbe avuto l’aspetto di una persona di 15 anni (cfr. atto SEM n. 27).
E. 4.3.4 In terzo luogo, in merito all’esame odontostomatologico, dalla perizia risulta che la medesima è stata effettuata utilizzando delle tavole di crescita e di sviluppo europee multietniche in considerazione della provenienza del ricorrente (cfr. atto SEM n. 23/11, pag. 6). Tale esame conclude inoltre ad una stima dell’età superiore ai 18 anni (cfr. atto SEM n. 23/11, pag. 6).
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E. 4.4 Nel complesso, il Tribunale ritiene dunque fondata la valutazione di cui all’avversata decisione e ciò tenuto conto del valore probatorio delle risul- tanze peritali. Pertanto, in presenza di una fattispecie sufficientemente ac- clarata, è al ricorrente che va imputata l’assenza di prova – da intendersi al grado della verosimiglianza – quanto all’asserita minore età. In definitiva, è dunque possibile partire dall’assunto che il ricorrente non sia riuscito a rendere verosimile la propria supposta minore età e che la conclusione circa la maggiore età dello stesso sia da confermare. Ne consegue che l’autorità inferiore non ha violato il diritto federale (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi). A titolo abbondanziale si rileva che, nel caso di specie, non risulta inoltre esserci stata alcuna violazione delle disposizioni applicabili ai minorenni non accompagnati, in particolare degli artt. 17 LAsi e 7 OAsi 1, siccome gli interessi del ricorrente sono stati opportunatamente difesi dal rappresen- tante legale assegnato, in qualità di persona di fiducia.
E. 5.1 Proseguendo nel merito, il ricorrente sostiene, contrariamente all’auto- rità inferiore, che i propri motivi d’asilo siano rilevanti ai sensi del diritto dell’asilo (art. 3 LAsi). In particolare, egli ritiene di essere una persona con un profilo di rischio particolarmente elevato, in ragione dell’ostilità dimo- strata nei confronti dei talebani e della loro ideologia, e di avere diritto al riconoscimento dello statuto di rifugiato (cfr. ricorso dell’11 marzo 2022 recte: 9 marzo 2022, pag. 6 e seg.). Egli avrebbe parimenti diritto alla concessione dell’asilo in Svizzera (art. 2 LAsi).
E. 5.2 Premesso che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell’am- missione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento e ritenute le conclusioni ricorsuali, oggetto del litigio in questa sede risulta esclusivamente essere il rifiuto del riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. dispositivo, punto n. 1), il respingimento della sua domanda d’asilo (cfr. dispositivo, punto n. 2) e la pronuncia del suo allontanamento in Af- ghanistan (cfr. dispositivo, punto n. 3).
E. 5.3 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
D-1121/2022 Pagina 10 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pe- ricolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende, nella sua de- finizione, un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. È pertanto riconosciuto quale rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di te- mere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione per uno dei motivi previsti dall’art. 3 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’inte- ressato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve es- sere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un fu- turo prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano mi- nacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a te- mere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 con- sid. 2.5). Il Tribunale ha ammesso l’esistenza di categorie di persone particolar- mente esposte a dei rischi di persecuzioni future nel caso di un loro ritorno in Afghanistan (cfr. fra le altre le sentenze del Tribunale E-3099/2023 del 26 luglio 2023 consid. 4.2.1; E-5415/2020 del 21 giugno 2023 consid. 5.3, D-5800/2016 del 13 ottobre 2017 [pubblicata quale sentenza di riferi- mento]). Tra queste, vi figurano in particolare le persone che i talebani con- siderano, a torto o a ragione, vicine al governo o alla coalizione internazio- nale, o che sono sospettate di essere impregnate da valori occidentali e che non si fondano più sulla società afghana. Le persone che possiedono un tale profilo, rischiavano di essere vittime d’intimidazioni, di rapimenti o
D-1121/2022 Pagina 11 ancora di uccisioni, già prima dell’ascesa al potere dei talebani nell’agosto del 2021 (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 26 luglio 2023 con- sid. 4.2.1; D-2487/2022 del 7 luglio 2022 consid. 8.2.1). Le constatazioni che precedono risultano ancora d’attualità alla luce della situazione vigente in Afghanistan (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 consid. 4.2.1, E-5415/2020 consid. 5.3, D-893/2023 del 1° maggio 2023 consid. 6.2, D-2415/2022 del 24 marzo 2023 consid. 10.2). Per quanto il livello di vio- lenza cieca nel Paese sia globalmente diminuito dalla presa di potere da parte dei talebani nell’agosto del 2021, tuttavia il comportamento futuro dei membri di tale gruppo rimane ancora all’ora attuale imprevedibile e vi è pertanto luogo di ammettere che i profili che prendevano di mira prima della loro ascesa al potere, possano ancora essere in modo generale esposti a maggiori rischi, tenuto conto delle capacità e del controllo territoriale accre- sciuti di questo attore. Numerose aggressioni contro delle persone appar- tenenti a gruppi a rischio sono difatti state documentate a partire dal mese di agosto 2021. Tuttavia le stesse non appaiono essere sistematiche o di natura uniforme (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 consid. 4.2.1, E-5415/2020 consid. 5.3, E-5415/2020 del 21 giugno 2023 consid. 5.3). Le persone che sono considerate come costituenti un bersaglio prioritario dai talebani, segnatamente coloro che occupavano dei posti strategici nelle unità militari, di polizia e d’investigazione, così come i membri del potere giudiziario, presentano generalmente un rischio accresciuto di persecu- zioni future in caso di un loro ritorno in Afghanistan. Deve tuttavia trattarsi di persone che si sono particolarmente esposte, al punto di attirare l’atten- zione dei talebani in modo specifico su di loro. Trattandosi delle altre per- sone che adempiono tale profilo, occorre tenere conto nel quadro della va- lutazione individuale, tendente a determinare se esista un grado ragione- vole di probabilità che il richiedente sia vittima di persecuzione, di altre cir- costanze che hanno un’incidenza sul rischio, quali la regione d’origine, il sesso, le inimicizie personali o ancora l’implicazione effettiva in conflitti lo- cali (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 del 26 luglio 2023 con- sid. 4.2.1; E-5415/2020 del 21 giugno 2023 consid. 5.3).
E. 5.4.1 Per quanto concerne la rilevanza dei motivi addotti dal ricorrente ai sensi dell’art. 3 LAsi, occorre esaminare se le allegazioni adempiano o meno le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato, rispetti- vamente se egli, nel caso di un ritorno in Afghanistan, possa temere di su- bire delle persecuzioni rilevanti ai fini dell’asilo da parte dei talebani.
D-1121/2022 Pagina 12 Nel caso di specie, l’interessato non ha avuto alcun contatto diretto con i talebani prima dell’evento che lo ha condotto all’espatrio (cfr. atti SEM
n. 28/10, 7.02; 38/9, R49). Dalle sue dichiarazioni non si evincono inoltre indizi secondo cui i talebani avrebbero avuto un interesse nel perseguitarlo personalmente. Il loro obiettivo appare esclusivamente essere stato quello di ottenere del cibo dalla sua famiglia (cfr. atto SEM n. 38/9, R34). Non vi sono d’altronde indizi che l’insorgente, sottrattosi con la fuga alle minacce dei talebani che sono susseguite, si trovi attualmente nel loro mirino e possa, per questo motivo, essere punito in caso di un (ipotetico) ritorno in Afghanistan. Tale conclusione è supportata pure dal fatto che i talebani, nonostante sia ritornato nel proprio villaggio per assistere al funerale del padre, non lo abbiano ucciso (cfr. atti SEM n. 28/10, 7.02; 38/9, R71 e 72). II ricorrente non presenta, altresì, un particolare profilo di rischio: egli non è stato né attivo politicamente né si è particolarmente esposto in altro modo in ragione di caratteristiche personali o di attività svolte nei confronti dei talebani (cfr. atto SEM n. 28/10, 1.17.05). L’apprezzamento in tal senso va mantenuto anche a seguito dell’ascesa al potere dei talebani nell’agosto del 2021, in quanto nessuna informazione permette di concludere che egli sia minacciato di persecuzioni pertinenti in materia d’asilo. Il ricorrente, come rettamente segnalato anche dall’autorità inferiore, non ha fatto valere alcuna persecuzione personale da parte dei talebani o di terze persone nei suoi confronti per uno dei motivi previsti all’art. 3 cpv. 1 LAsi (razza, reli- gione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opi- nioni politiche).
E. 5.5 Da una valutazione complessiva delle allegazioni risulta pertanto che non esiste, nel caso di specie, una congiunzione di fattori di rischio signifi- cativi che rendano altamente probabile che l’interessato sia oggettiva- mente fondato a temere di essere vittima di una persecuzione determi- nante in materia d’asilo in caso di ritorno in Afghanistan, e ciò in un pros- simo futuro. La persecuzione subita ad opera dei talebani non può dunque essere ritenuta rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi. Per questo motivo, non si è rilevato necessario un esame della verosimiglianza dei motivi d’asilo da lui invocati ai sensi dell’art. 7 LAsi.
E. 6.1 L’insorgente, nel suo ricorso, ha impugnato implicitamente anche il punto 3 del dispositivo della decisione avversata concernente la pronuncia del proprio allontanamento in Afghanistan, senza tuttavia fornire alcuna ar- gomentazione specifica in merito.
D-1121/2022 Pagina 13
E. 6.2 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione (art. 44 LAsi). Sono riservati i casi in cui essa deve astenersi dal pronun- ciare tale misura (art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1).
E. 6.3 Nel caso in parola, non adempiendo il ricorrente le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontana- mento dalla Svizzera, il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.
E. 7 Ne consegue che la decisione della SEM dev’essere confermata. L’autorità inferiore non ha violato il diritto federale e ha accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi).
E. 8 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 9 Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom- benza, vanno poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Essendo state le conclusioni ricorsuali d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole, v’è luogo di respingere la domanda di as- sistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 10 La presente decisione non può essere impugnata mediante ricorso in ma- teria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1121/2022 Pagina 14 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev’essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Manuel Borla Kevin Togni
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1121/2022 Sentenza del 25 marzo 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Roswitha Petry; cancelliere Kevin Togni. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Michela Gentile,SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera,(...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento; procedura celere);decisione della SEM del 9 febbraio 2022. Fatti: A. A._______, cittadino afgano, ha raggiunto la Svizzera il 26 ottobre 2021 e vi ha depositato, il medesimo giorno, una domanda d'asilo, dichiarando di essere nato il "(...)" secondo il calendario solare (corrispondente al (...) secondo il calendario gregoriano; cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore n. [...]-1/1, 2/2, 3/1). B. L'8 novembre 2021, nutrendo seri dubbi in merito alla verosimiglianza delle dichiarazioni relative alla minore età, l'autorità inferiore ha incaricato il Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) di effettuare una perizia medico-legale al fine di determinare l'effettiva età (cfr. atto SEM n. 13/2). C. Con lettera del 26 novembre 2021, l'interessato ha trasmesso all'autorità inferiore una copia della propria tazkira afgana dalla quale risulterebbe che il giorno della sua emissione ([...]), egli avesse (...) (cfr. atti SEM n. 22/1, 27). D. Il 2 dicembre 2021, il CURML ha trasmesso alla SEM le conclusioni della propria perizia medico-legale la quale ammetterebbe che l'età media dell'interessato sarebbe situata tra 20 e 24 anni e la sua età minima sarebbe di 19 anni. Di conseguenza, non sarebbe possibile che egli abbia meno di 18 anni. La data di nascita da lui dichiarata ([...]) potrebbe dunque essere esclusa (cfr. atto SEM n. 23/11). E. L'11 gennaio 2022, la SEM ha svolto l'audizione per richiedenti d'asilo minorenni non accompagnati (RMNA) avendo il ricorrente dichiarato, in corso di procedura, di essere minorenne, e meglio nato il (...). Dal verbale redatto (cfr. atto SEM n. 28/10, 1.06) si evince che egli conosce la propria data di nascita (nel calendario solare) ma non la sua età. Egli ne sarebbe venuto a conoscenza attraverso il padre. La medesima risulterebbe, inoltre, dal tesserino vaccinale rilasciato alla sua nascita. Per quanto concerne i propri motivi d'asilo, l'interessato riconduce il proprio espatrio ad un singolo evento: una notte, dei talebani, armati di fucili, si sarebbero recati presso l'abitazione della sua famiglia per chiedere del cibo. L'intervento della polizia avrebbe costretto questi ultimi alla fuga. Essi avrebbero in seguito ritenuto la famiglia dell'interessato colpevole di aver chiamato le forze dell'ordine. In ragione di tali minacce, egli sarebbe stato costretto ad alloggiare, per un mese, presso lo zio materno. Durante tale periodo, suo padre sarebbe stato ucciso dai talebani. Tre mesi più tardi, egli avrebbe preso la decisione di espatriare. F. Il 13 gennaio 2022, l'autorità inferiore ha assegnato all'interessato un termine per esprimersi in merito alle risultanze peritali e all'eventualità che venisse considerato maggiorenne (cfr. atto SEM n. 31/2); ciò che egli ha fatto con scritto del 18 gennaio 2022 (cfr. atto SEM n. 33/2). G. Con decisione del 18 gennaio 2022, l'autorità inferiore ha modificato la data di nascita in "(...)", considerandolo maggiorenne (cfr. atti SEM n. 34/1, 35/2). H. Il 31 gennaio 2022, la SEM ha provveduto all'audizione sui motivi d'asilo. Dal verbale redatto (cfr. atto SEM n. 38/9) si evince sostanzialmente che l'interessato ribadisce ricondurre il proprio espatrio al summenzionato evento. I. Il 7 febbraio 2022, l'autorità inferiore ha trasmesso all'interessato il progetto della propria decisione, concedendo al medesimo il diritto di essere sentito in merito al suo contenuto (cfr. atto SEM n. 44/9); facoltà da lui esercitata con scritto dell'8 febbraio 2022 (cfr. atto SEM n. 45/3). J. Con decisione del 9 febbraio 2022 (cfr. atto SEM n. 46/11), notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 48/1), la SEM non ha riconosciuto al medesimo lo statuto di rifugiato (cfr. dispositivo, punto 1), ha respinto la sua domanda d'asilo (cfr. dispositivo, punto 2), pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. dispositivo, punto 3) ma ritenuto tale misura non ragionevolmente esigibile, ammettendolo provvisoriamente in tale Paese (cfr. dispositivo, punti 4-7). K. L'11 marzo 2022 (recte: 9 marzo 2022), l'interessato ha inoltrato un ricorso (cfr. tracciamento dell'invio; data di entrata: 10 marzo 2022), dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), concludendo, principalmente, all'annullamento dei punti 1, 2 e 3 del dispositivo, al riconoscimento della sua minore età, dello statuto di rifugiato e alla concessione dell'asilo in Svizzera; in via subordinata, egli postula la restituzione degli atti alla SEM per un complemento istruttorio. Egli ha inoltre presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. L. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare rilevanti per l'esito della procedura. Diritto:
1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest'ultima. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell'Ordinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo; RU 2020 1125, abrogata con effetto dal 15 dicembre 2023] e la disposizione transitoria dell'abrogazione del 22 novembre 2023 RU 2023 694 a contrario; cfr. DTAF 2020 I/1 consid. 7) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi) e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Ritenuto il carattere manifestamente infondato del ricorso al momento del deposito di quest'ultimo, la sentenza è pronunciata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e motivata soltanto sommariamente (art. 111 lett. e, 111a cpv. 1 e 2 LAsi). Il Tribunale rinuncia, inoltre, ad uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi). 4. 4.1 Nel merito, il ricorrente censura innanzitutto una violazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi) nell'esame della verosimiglianza della minore età da lui allegata. Contrariamente alla decisione dell'autorità inferiore, egli avrebbe reso verosimile di essere minorenne (cfr. ricorso dell'11 marzo 2022 recte: 9 marzo 2022 , pag. 4-6). 4.2 4.2.1 Nel caso in cui la questione della minore età dell'interessato sia contestata, è necessario dirimere preliminarmente tale aspetto formale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3; DTAF 2014/30; cfr. ex pluris le sentenze del Tribunale D-6216/2018 del 10 luglio 2020 consid. 3.1 e D-6765/2019 del 17 gennaio 2020 consid. 4). 4.2.2 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Essa deve concretamente procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l'autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni e testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). Da un lato, vi è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro, vi è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 e seg.). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborazione delle parti (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. anche Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9). 4.2.3 Quando un fatto rimane non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti giuridicamente rilevanti, occorre fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). L'onere della prova della minore età incombe al richiedente asilo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato l'abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1-5.4). 4.2.4 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, né introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1). 4.2.5 Per quanto concerne la minore età, al richiedente l'asilo incombe l'onere della prova al riguardo (cfr. GICRA 2004 n. 30 consid. 5.1, 2001 n. 22 consid. 3, 2000 n. 19 consid. 8b; DTAF 2021 VI/3 consid. 5.2; Matthieu Corbaz, La détermination de l'âge du requérant d'asile, in: Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, pag. 31 e seg.). In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato l'abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/VI consid. 5.4). 4.2.6 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione dell'età di un richiedente asilo. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità deve basarsi sui documenti d'identità autentici depositati agli atti, così come sui risultati delle audizioni in relazione al quadro personale dell'interessato nel Paese d'origine, alla sua cerchia famigliare e alla sua formazione scolastica. Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. artt. 17 cpv. 3 LAsi, 26 cpv. 2 LAsi e art. 7 cpv. 1 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 OAsi 1, RS 142.311 ). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.5). Se la SEM è convinta dell'inverosimiglianza della minore età dell'interessato e lo considera maggiorenne, essa deve motivare la propria decisione (cfr. GICRA 2002 n. 15, consid. 6b). 4.3 4.3.1 Nel caso di specie, il Tribunale rileva preliminarmente che il ricorrente non mette in dubbio le conclusioni della perizia medico-legale. Egli riconosce d'altronde che esse costituiscono, in virtù della giurisprudenza dello scrivente Tribunale (cfr. DTAF 2018 VI/3), un forte indizio riguardante la maggiore età dello stesso (cfr. ricorso dell'11 marzo 2022 recte: 9 marzo 2022 , pag. 6 ab initio). Egli considera tuttavia che esse debbano essere relativizzate alla luce del fatto che i campioni di popolazione presi in considerazione sarebbero molto diversi e l'esame odontostomatologico abbia fornito indicazioni non univoche. Le dichiarazioni da lui rese, corrispondenti alle informazioni contenute nella tazkira da lui prodotta, permetterebbero ad ogni modo di rendere verosimile la propria minore età (cfr. ricorso dell'11 marzo 2022 recte: 9 marzo 2022 , pag. 5). 4.3.2 È dunque necessario esaminare la fondatezza dell'apprezzamento effettuato, nel caso di specie, dall'autorità inferiore. In primo luogo, in sede di audizione RMNA, il ricorrente ha dichiarato di essere nato il "(...)" secondo il calendario solare, corrispondente al (...) nel calendario gregoriano. L'anno del suo espatrio, rispettivamente del suo arrivo in Svizzera, avrebbe dunque dovuto avere (...). Egli dichiara tuttavia di non sapere quanti anni avrebbe, limitandosi ad indicare di essere venuto a conoscenza della propria data di nascita perché comunicatagli dal padre (cfr. atto SEM n. 28/10, 1.06). 4.3.3 In secondo luogo, il ricorrente non è riuscito a produrre alcun documento di legittimazione o d'identità in originale. Alla copia da lui prodotta può inoltre unicamente essere attribuito un valore probatorio ridotto (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2). Ciò a maggior ragione dal momento che essa non indica alcuna data di nascita completa, limitandosi a riportare che al momento dell'emissione (2019/2020) l'insorgente avrebbe avuto l'aspetto di una persona di 15 anni (cfr. atto SEM n. 27). 4.3.4 In terzo luogo, in merito all'esame odontostomatologico, dalla perizia risulta che la medesima è stata effettuata utilizzando delle tavole di crescita e di sviluppo europee multietniche in considerazione della provenienza del ricorrente (cfr. atto SEM n. 23/11, pag. 6). Tale esame conclude inoltre ad una stima dell'età superiore ai 18 anni (cfr. atto SEM n. 23/11, pag. 6). 4.4 Nel complesso, il Tribunale ritiene dunque fondata la valutazione di cui all'avversata decisione e ciò tenuto conto del valore probatorio delle risultanze peritali. Pertanto, in presenza di una fattispecie sufficientemente acclarata, è al ricorrente che va imputata l'assenza di prova - da intendersi al grado della verosimiglianza - quanto all'asserita minore età. In definitiva, è dunque possibile partire dall'assunto che il ricorrente non sia riuscito a rendere verosimile la propria supposta minore età e che la conclusione circa la maggiore età dello stesso sia da confermare. Ne consegue che l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi). A titolo abbondanziale si rileva che, nel caso di specie, non risulta inoltre esserci stata alcuna violazione delle disposizioni applicabili ai minorenni non accompagnati, in particolare degli artt. 17 LAsi e 7 OAsi 1, siccome gli interessi del ricorrente sono stati opportunatamente difesi dal rappresentante legale assegnato, in qualità di persona di fiducia. 5. 5.1 Proseguendo nel merito, il ricorrente sostiene, contrariamente all'autorità inferiore, che i propri motivi d'asilo siano rilevanti ai sensi del diritto dell'asilo (art. 3 LAsi). In particolare, egli ritiene di essere una persona con un profilo di rischio particolarmente elevato, in ragione dell'ostilità dimostrata nei confronti dei talebani e della loro ideologia, e di avere diritto al riconoscimento dello statuto di rifugiato (cfr. ricorso dell'11 marzo 2022 recte: 9 marzo 2022 , pag. 6 e seg.). Egli avrebbe parimenti diritto alla concessione dell'asilo in Svizzera (art. 2 LAsi). 5.2 Premesso che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e ritenute le conclusioni ricorsuali, oggetto del litigio in questa sede risulta esclusivamente essere il rifiuto del riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. dispositivo, punto n. 1), il respingimento della sua domanda d'asilo (cfr. dispositivo, punto n. 2) e la pronuncia del suo allontanamento in Afghanistan (cfr. dispositivo, punto n. 3). 5.3 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende, nella sua definizione, un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. È pertanto riconosciuto quale rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione per uno dei motivi previsti dall'art. 3 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). Il Tribunale ha ammesso l'esistenza di categorie di persone particolarmente esposte a dei rischi di persecuzioni future nel caso di un loro ritorno in Afghanistan (cfr. fra le altre le sentenze del Tribunale E-3099/2023 del 26 luglio 2023 consid. 4.2.1; E-5415/2020 del 21 giugno 2023 consid. 5.3, D-5800/2016 del 13 ottobre 2017 [pubblicata quale sentenza di riferimento]). Tra queste, vi figurano in particolare le persone che i talebani considerano, a torto o a ragione, vicine al governo o alla coalizione internazionale, o che sono sospettate di essere impregnate da valori occidentali e che non si fondano più sulla società afghana. Le persone che possiedono un tale profilo, rischiavano di essere vittime d'intimidazioni, di rapimenti o ancora di uccisioni, già prima dell'ascesa al potere dei talebani nell'agosto del 2021 (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 26 luglio 2023 consid. 4.2.1; D-2487/2022 del 7 luglio 2022 consid. 8.2.1). Le constatazioni che precedono risultano ancora d'attualità alla luce della situazione vigente in Afghanistan (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 consid. 4.2.1, E-5415/2020 consid. 5.3, D-893/2023 del 1° maggio 2023 consid. 6.2, D-2415/2022 del 24 marzo 2023 consid. 10.2). Per quanto il livello di violenza cieca nel Paese sia globalmente diminuito dalla presa di potere da parte dei talebani nell'agosto del 2021, tuttavia il comportamento futuro dei membri di tale gruppo rimane ancora all'ora attuale imprevedibile e vi è pertanto luogo di ammettere che i profili che prendevano di mira prima della loro ascesa al potere, possano ancora essere in modo generale esposti a maggiori rischi, tenuto conto delle capacità e del controllo territoriale accresciuti di questo attore. Numerose aggressioni contro delle persone appartenenti a gruppi a rischio sono difatti state documentate a partire dal mese di agosto 2021. Tuttavia le stesse non appaiono essere sistematiche o di natura uniforme (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 consid. 4.2.1, E-5415/2020 consid. 5.3, E-5415/2020 del 21 giugno 2023 consid. 5.3). Le persone che sono considerate come costituenti un bersaglio prioritario dai talebani, segnatamente coloro che occupavano dei posti strategici nelle unità militari, di polizia e d'investigazione, così come i membri del potere giudiziario, presentano generalmente un rischio accresciuto di persecuzioni future in caso di un loro ritorno in Afghanistan. Deve tuttavia trattarsi di persone che si sono particolarmente esposte, al punto di attirare l'attenzione dei talebani in modo specifico su di loro. Trattandosi delle altre persone che adempiono tale profilo, occorre tenere conto nel quadro della valutazione individuale, tendente a determinare se esista un grado ragionevole di probabilità che il richiedente sia vittima di persecuzione, di altre circostanze che hanno un'incidenza sul rischio, quali la regione d'origine, il sesso, le inimicizie personali o ancora l'implicazione effettiva in conflitti locali (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 del 26 luglio 2023 consid. 4.2.1; E-5415/2020 del 21 giugno 2023 consid. 5.3). 5.4 5.4.1 Per quanto concerne la rilevanza dei motivi addotti dal ricorrente ai sensi dell'art. 3 LAsi, occorre esaminare se le allegazioni adempiano o meno le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato, rispettivamente se egli, nel caso di un ritorno in Afghanistan, possa temere di subire delle persecuzioni rilevanti ai fini dell'asilo da parte dei talebani. Nel caso di specie, l'interessato non ha avuto alcun contatto diretto con i talebani prima dell'evento che lo ha condotto all'espatrio (cfr. atti SEM n. 28/10, 7.02; 38/9, R49). Dalle sue dichiarazioni non si evincono inoltre indizi secondo cui i talebani avrebbero avuto un interesse nel perseguitarlo personalmente. Il loro obiettivo appare esclusivamente essere stato quello di ottenere del cibo dalla sua famiglia (cfr. atto SEM n. 38/9, R34). Non vi sono d'altronde indizi che l'insorgente, sottrattosi con la fuga alle minacce dei talebani che sono susseguite, si trovi attualmente nel loro mirino e possa, per questo motivo, essere punito in caso di un (ipotetico) ritorno in Afghanistan. Tale conclusione è supportata pure dal fatto che i talebani, nonostante sia ritornato nel proprio villaggio per assistere al funerale del padre, non lo abbiano ucciso (cfr. atti SEM n. 28/10, 7.02; 38/9, R71 e 72). II ricorrente non presenta, altresì, un particolare profilo di rischio: egli non è stato né attivo politicamente né si è particolarmente esposto in altro modo in ragione di caratteristiche personali o di attività svolte nei confronti dei talebani (cfr. atto SEM n. 28/10, 1.17.05). L'apprezzamento in tal senso va mantenuto anche a seguito dell'ascesa al potere dei talebani nell'agosto del 2021, in quanto nessuna informazione permette di concludere che egli sia minacciato di persecuzioni pertinenti in materia d'asilo. Il ricorrente, come rettamente segnalato anche dall'autorità inferiore, non ha fatto valere alcuna persecuzione personale da parte dei talebani o di terze persone nei suoi confronti per uno dei motivi previsti all'art. 3 cpv. 1 LAsi (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinioni politiche). 5.5 Da una valutazione complessiva delle allegazioni risulta pertanto che non esiste, nel caso di specie, una congiunzione di fattori di rischio significativi che rendano altamente probabile che l'interessato sia oggettivamente fondato a temere di essere vittima di una persecuzione determinante in materia d'asilo in caso di ritorno in Afghanistan, e ciò in un prossimo futuro. La persecuzione subita ad opera dei talebani non può dunque essere ritenuta rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Per questo motivo, non si è rilevato necessario un esame della verosimiglianza dei motivi d'asilo da lui invocati ai sensi dell'art. 7 LAsi. 6. 6.1 L'insorgente, nel suo ricorso, ha impugnato implicitamente anche il punto 3 del dispositivo della decisione avversata concernente la pronuncia del proprio allontanamento in Afghanistan, senza tuttavia fornire alcuna argomentazione specifica in merito. 6.2 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Sono riservati i casi in cui essa deve astenersi dal pronunciare tale misura (art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). 6.3 Nel caso in parola, non adempiendo il ricorrente le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera, il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
7. Ne consegue che la decisione della SEM dev'essere confermata. L'autorità inferiore non ha violato il diritto federale e ha accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi).
8. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole, v'è luogo di respingere la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
10. La presente decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni Data di spedizione: