Asilo e allontanamento (procedura celere)
Sachverhalt
A. A.a A._______, dichiaratosi cittadino eritreo di etnia tigrina nato il (…), è giunto in Svizzera il 19 ottobre 2023 privo di documenti di identità, deposi- tando, il giorno stesso, una domanda d’asilo (cfr. atti Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore n. […]-2/2 e […]-3/1). Egli sarebbe espatriato nel marzo 2021 raggiungendo l’Europa, più preci- samente l’Italia, il 9 ottobre 2023 (cfr. atto SEM n. […]-3/1). A.b Il 28 novembre 2023, la SEM ha svolto un’audizione sommaria sulla sua persona quale richiedente minorenne non accompagnato (RMNA) alla presenza della rappresentante legale e persona di fiducia. Dal verbale re- datto (cfr. atto SEM n. […]-17/12) si evince, in sostanza, che il padre dell’in- teressato sarebbe stato in passato un militare; per tale ragione, sarebbe stato convocato più volte dall’esercito eritreo. Non avendo egli dato seguito a tali appelli, i militari avrebbero in più occasioni sequestrato la madre del ricorrente, rispettivamente i loro buoi, finché il padre non si sarebbe pre- sentato. L’insorgente ha precisato che il padre sarebbe stato convocato per l’ultima volta nel 2020 e l’ultimo sequestro della madre sarebbe parimenti avvenuto nel 2020. Il ricorrente ha inoltre aggiunto di non poter tornare nel proprio Paese, in quanto verrebbe arruolato nell’esercito essendo un gio- vane uomo. Infine, i militari l’avrebbero sorpreso in procinto di espatriare e, di conseguenza, l’avrebbero ferito all’orecchio per punirlo. A.c Nutrendo dubbi sulla minore età dell’interessato e sulla verosimi- glianza delle sue allegazioni, il 30 gennaio 2024, la SEM ha incaricato l’Isti- tuto di medicina legale di Bellinzona di eseguire una perizia al fine di de- terminarne l’effettiva età (cfr. atto SEM n. […]-22/2). Dalla stessa, esperita il 1° febbraio 2024 presso l’Ospedale Beata Vergine di Mendrisio (cfr. atto SEM n. […]-23/2), è risultato che la minore età del ricorrente non sarebbe stata possibile; egli avrebbe infatti avuto al minimo 21,6 anni e un’età pro- babile situata tra 22 e 29 anni (cfr. atto SEM n. […]-29/13). A.d Il 6 marzo 2024, la SEM ha informato l’interessato riguardo alle con- clusioni della perizia e alla conseguente modifica d’ufficio della sua data di nascita nel “1° gennaio 2006” concedendogli il diritto di pronunciarsi in me- rito a tale decisione (cfr. atto SEM n. […]-30/4); facoltà da lui esercitata tramite scritto dell’11 marzo 2024 (cfr. atto SEM n. […]-35/4). A.e Il 20 marzo 2024, la SEM ha provveduto all’audizione approfondita sui motivi d’asilo dell’interessato. Dal verbale redatto in tale occasione (cfr. atto SEM n. […]-37/14) risulta, in sostanza, che l'interessato, in occasione del
D-2211/2024 Pagina 3 sopraesposto ferimento all’orecchio provocatogli dai militari (cfr. su- pra A.b), sarebbe stato ugualmente arrestato e posto dapprima nel carcere (…) e poi nella prigione (…) per due mesi. Durante la detenzione, sarebbe stato informato del suo trasferimento successivo a B._______ alfine di stu- diare e svolgere l’addestramento militare, ragione per cui sarebbe evaso dal carcere con l’aiuto di un altro detenuto. In seguito, egli si sarebbe recato nel Tigray, dove sarebbe vissuto per la durata di un anno. Dopodiché, l’in- sorgente avrebbe deciso di dirigersi verso il Sud Sudan; tuttavia, in occa- sione di tale trasferta, sarebbe stato sequestrato e portato in Libia, rima- nendovi per quasi un anno. Per quanto concerne invece la questione legata alle varie convocazioni del padre da parte dei militari (cfr. supra A.b), l’interessato ha specificato che sia lui che la madre, rispettivamente i buoi, sarebbero stati sequestrati ad intervalli subalterni come mezzo di pressione affinché il padre si manife- stasse, per poi essere rilasciati senza subire ripercussioni. In particolare, essi sarebbero stati legati e condotti in una prigione distante due ore; du- rante tale tragitto, l’interessato non sarebbe incorso in alcun atto di vio- lenza. Egli ha aggiunto che l’ultimo sequestro della madre sarebbe avve- nuto nel 2021. L’insorgente ha inoltre precisato di non avere un rapporto con il padre e che lo stesso sarebbe separato dalla madre e vivrebbe ad C._______. La gente del villaggio sarebbe a conoscenza di tale separa- zione tra i suoi genitori, mentre che i militari, nutrendo dubbi in merito, avrebbero richiesto alla madre un documento probatorio. B. Con decisione del 2 aprile 2024, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. […]-43/1), la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d’asilo e ha pronunciato il suo allontana- mento dalla Svizzera (cfr. atto SEM n. […]-41/23). C. Con ricorso dell’11 aprile 2024 (notificato il giorno seguente, cfr. timbro del plico raccomandato) l’interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministra- tivo federale (di seguito: Tribunale) avverso la predetta decisione chie- dendo, principalmente, l’annullamento della stessa, il riconoscimento della sua minore età e della data di nascita da lui dichiarata, come pure della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In subordine, egli chiede sia concessa l’ammissione provvisoria e, in ulteriore subordine, che gli atti ven- gano restituiti alla SEM per un nuovo esame e per dei complementi istrut- tori nell’ambito di una procedura ampliata. Egli ha presentato, inoltre,
D-2211/2024 Pagina 4 istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Con decisione del 16 aprile 2024, la SEM ha attribuito il ricorrente al Can- tone di Lucerna (cfr. atto SEM n. […]-46/2). E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l’esito della pro- cedura.
Erwägungen (46 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien- tra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso.
E. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggra- varsi contro quest’ultima.
E. 1.4 Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro i termini (art. 108 cpv. 1 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
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E. 2 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF).
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4.1 Il ricorrente sostiene anzitutto che la sua domanda d’asilo avrebbe do- vuto essere trattata secondo la procedura ampliata e non secondo la pro- cedura celere.
E. 4.2 In merito a questa censura formale, il Tribunale rileva d’ingresso come la questione circa lo smistamento tra la procedura celere (art. 26c LAsi) e la procedura ampliata (art. 26d LAsi), sia già stata trattata dal Tribunale nella sua sentenza di principio DTAF 2020 VI/5. È dunque possibile rinviare a tale giurisprudenza per maggiori dettagli (cfr. anche tra le altre la sen- tenza del Tribunale D-1909/2020 del 12 gennaio 2021 consid. 4).
E. 4.3 Premesso che, nel caso in rassegna, il ricorrente ha presentato la sua domanda d’asilo il 19 ottobre 2023. Sin dall'inizio della procedura celere, ovvero con l’audizione sommaria RMNA del 28 novembre 2023, l’autorità inferiore ha pacificamente superato il termine ordinatorio e massimale di 21 giorni concernente la fase preparatoria. Tale termine risulta essersi pro- tratto, principalmente, a causa dei dubbi inerenti alla minore età del ricor- rente e i successivi approfondimenti della SEM in merito. Una volta termi- nata la fase preparatoria, la decisione dell’autorità inferiore è tuttavia inter- venuta entro gli otto giorni lavorativi dalla conclusione della stessa, come previsto dall'art. 37 cpv. 2 LAsi. Ciò considerato, il Tribunale ritiene che la scelta della procedura celere piuttosto che di quella ampliata non ha tutta- via comportato per l’insorgente un accertamento incompleto dei fatti giuri- dicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi): dai motivi d’asilo avanzati non risulta infatti trattarsi di un caso complesso che necessitava di maggiori accertamenti rispetto alle audizioni svolte in data 28 novembre 2023 e 20 marzo 2024. Egli ha, inoltre, potuto esprimersi in merito al progetto di decisione della SEM e ha beneficiato di un termine di sette giorni lavorativi per presentare un atto ricorsuale ben articolato. Sicché, in concreto, il ri- corrente non ha subito alcuna violazione del suo diritto di essere sentito
D-2211/2024 Pagina 6 (art. 29 cpv. 2 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost., RS 101) né tantomeno una violazione del suo diritto a un ricorso effettivo sancito agli art. 29a Cost. e 13 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novem- bre 1950 (CEDU, RS 0.101).
E. 4.4 Per questi motivi, il Tribunale ritiene che il provvedimento impugnato non debba essere annullato esclusivamente per il superamento dei sum- menzionati termini. La censura dev’essere pertanto respinta.
E. 5.1 Il ricorrente sostiene inoltre di essere minorenne. Nella propria deci- sione, l’autorità inferiore ha tuttavia ritenuto che egli non fosse riuscito a rendere verosimile la sua asserita minore età.
E. 5.2 Qualora la questione della minore età dell’interessato sia contestata, è necessario dirimere preliminarmente tale aspetto formale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3; DTAF 2014/30; cfr. ex pluris le sentenze del Tribunale D-6216/2018 del 10 luglio 2020 consid. 3.1 e D-6765/2019 del 17 gennaio 2020 consid. 4).
E. 5.3.1 Nelle procedure d’asilo così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Essa deve concretamente procurarsi la docu- mentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giu- ridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l’autorità si serve, se neces- sario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni e testimo- nianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). Da un lato, vi è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall’altro, vi è un accertamento incom- pleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giu- ridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 e seg.). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimi- tato, in particolare visto il nesso con l’obbligo di collaborazione delle parti (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. anche CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Ver- waltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9).
D-2211/2024 Pagina 7
E. 5.3.2 Quando un fatto rimane controverso tra le parti nonostante un accer- tamento completo dei fatti giuridicamente rilevanti, occorre fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell’onere della prova derivanti dall’applica- zione analogica dell’art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). In particolare, l’onere della prova della minore età incombe al richiedente l’asilo: qualora egli non riuscisse a rendere verosimile la sua minore età, verrà considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 con- sid. 5.1-5.4).
E. 5.3.3 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad- dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi- mili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que- sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri- tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle- gazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra- rio, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver- sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi- glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una pon- derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1).
E. 5.3.4 Per giungere ad una determinazione riguardo la minore età, l’autorità deve basarsi sui documenti d’identità autentici depositati agli atti, così come sui risultati delle audizioni in relazione al quadro personale dell’inte- ressato nel Paese d’origine, alla sua cerchia famigliare e alla sua forma- zione scolastica. Se necessario ordina una perizia medica volta alla deter- minazione dell’età (cfr. artt. 17 cpv. 3 LAsi, 26 cpv. 2 LAsi, 7 cpv. 1 dell’Or- dinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Una volta esperita l’istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai prin- cipi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.5). Se la SEM è convinta
D-2211/2024 Pagina 8 dell’inverosimiglianza della minore età dell’interessato e lo considera mag- giorenne, essa deve motivare la propria decisione (cfr. GICRA 2002 n. 15 consid. 6b).
E. 5.3.5 I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell’età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti prevedono, di norma, un esame clinico ed una radiografia della mano, seguiti da una to- mografia (TAC) sterno-clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. L’esame clinico e la radiografia della mano non permettono tuttavia di de- terminare in modo attendibile se una persona abbia raggiunto o meno la maggiore età. La radiografia della mano viene però tutt’ora regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con la tomografia sterno- clavicolare e con l’analisi dello sviluppo dentale. Dal canto suo invece, la consultazione clinica permette, congiuntamente ad un’anamnesi dell’inte- ressato, di riscontrare eventuali anomalie nello sviluppo corporeo influenti sulla stima dell’età (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.1; sentenza del Tribu- nale D-2240/2019 consid. 6.2). La TAC sterno-clavicolare e l’esame dello sviluppo dentale, possono invece, a seconda del risultato, condurre ad in- dizi più o meno concreti sulla maggiore età del richiedente l’asilo. Qualora entrambe le investigazioni indichino un’età minima superiore a 18 anni, sarà da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami in parola risulti un’età minima superiore a 18 anni, ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima siano equivalenti, la maggiore età per- mane altamente probabile. La stessa è invece solo debolmente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli, pur in presenza di una spiegazione medica plausibile giu- stificante la diversa scala di valori. Solo indizi molto deboli o discutibili di maggiore età, si avranno invece se dalle risultanze della tomografia sterno- clavicolare, rispettivamente dall’esame dello sviluppo dentale, l’età minima risiede al di sotto dei 18 anni e non vi è sovrapposizione tra gli intervalli delle due analisi, in mancanza di una spiegazione medica plausibile giusti- ficante i medesimi. Nel caso in cui invece l’età minima di entrambi gli esami esperiti è situata al di sotto dei 18 anni - analogamente alla radiografia della mano - non vi sarà alcun indizio che faccia propendere per una maggiore o minore età dell’interessato, senza che in merito sia fatta una dichiara- zione medica attendibile circa la maggiore verosimiglianza di una delle due varianti (e questo anche se l’età massima in uno dei due esami risultasse al di sopra dei 18 anni). Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno sarà ne- cessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove
D-2211/2024 Pagina 9 (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2; sentenza del Tribunale D-2240/2019 con- sid. 6.2).
E. 5.4 Nella fattispecie in esame, la SEM ha illustrato la questione circa la mi- nore età del richiedente in modo chiaro ed esente da critiche.
E. 5.4.1 Come esposto in narrativa, il ricorrente sostiene la sua minore età fondandosi sull’esame della panoramica dentaria, da cui emerge un’età mi- nima di 17,57 anni, calcolata sulla base dello studio OLZE et coll. 2012 che ha utilizzato dati demografici specifici per la popolazione dell’Africa del Sud; anche secondo lo studio MINCER et coll. 1993 per i denti 18, 28 e 38 risulterebbe un’età minima inferiore ai 18 anni. Egli censura pertanto il fatto che la SEM si sarebbe basata sull’età media indicata nella perizia a scapito dell’età minima, la quale dimostrerebbe la sua minore età. Ora, occorre anzitutto rilevare una discrepanza tra l’età minima posta nella tomografia delle articolazioni sterno-clavicolari rispetto all’esame odonto- stomatologico. Invero, secondo gli esiti degli accertamenti medici in parola, l’età minima del ricorrente è stata posta a 21,6 anni e quella massima a 40,5 anni per quanto concerne il primo esame, mentre che per il secondo l’età minima sarebbe di 17,57 anni e quella massima, estrapolata dai risul- tati, di 25,23 anni. Risultando dall'esame odontostomatologico un'età mi- nima inferiore ai 18 anni, mentre dalla tomografia sterno-clavicolare un’età minima superiore ai 18 anni occorre verificare se vi è sovrapposizione tra gli intervalli, ovvero se i rispettivi intervalli tra età minima e massima si at- testino su valori equivalenti. Nel caso di specie, rilevasi che l’intervallo della tomografia sterno-clavicolare (21,6-40,5 anni) si sovrappone all’intervallo dell’esame odontostomatologico (17,57-25,23 anni). Di conseguenza, ai sensi della giurisprudenza sopraesposta, la maggiore età dell’interessato risulta essere altamente probabile (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferi- menti citati).
E. 5.4.2 Il ricorrente sostiene inoltre che il campione utilizzato nell’ambito dell’esame osseo, da cui risulterebbe un’età minima di 21,6 anni, non sa- rebbe riferibile alla popolazione eritrea. Tale argomento non può essere seguito. Invero è legittimo attendersi che le persone con conoscenze specifiche chiamate a trarre conclusioni dalle risultanze degli accertamenti siano, se del caso, in misura di tenerne debi- tamente conto, non essendo in tal senso giudizioso che il Tribunale si so- stituisca alle valutazioni degli esperti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.1). Il fatto stesso che nelle conclusioni del rapporto peritale sia stato menzionato che
D-2211/2024 Pagina 10 l’interessato non proviene dalla stessa popolazione del campione di riferi- mento utilizzato, denota come la questione sia stata considerata nell’alle- stimento di quest’ultimo (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.3; sentenza del Tri- bunale D-5268/2021 del 10 dicembre 2021 consid. 7.1). Altresì, dagli atti non traspare come le esigenze formali prescritte dalla giurisprudenza non siano state nella fattispecie rispettate. Il rapporto non risulta difatti essere contraddittorio e si riferisce direttamente alla persona dell’insorgente. Ri- sulta inoltre essere sufficientemente motivato e tiene in debita considera- zione l’anamnesi dell’interessato. La censura dell’interessato su questo punto va pertanto respinta.
E. 5.4.3 L’insorgente aggiunge altresì che il mezzo di prova da lui addotto per comprovare la sua minore età sarebbe stato, a torto, ignorato dall’autorità inferiore. Anche tale censura va respinta. Giova infatti rilevare che l’interessato non ha depositato alcun documento di legittimazione o d’identità ai sensi dell’art. 1a lett. c OAsi 1, il quale prescrive che in detta categoria di mezzi di prova rientrino i documenti ufficiali con fotografia rilasciati per compro- vare l’identità del titolare. Egli ha unicamente prodotto una pagella scola- stica fotocopiata che concernerebbe l’anno scolastico 2018-1019 e da cui emergerebbe l’anno di nascita “2006”. Tale documento risulta essere stato compilato manualmente e presenta un importante ricalco nell’ultimo nu- mero dell’anno 2006. Oltre a ciò, aggiungasi che la pagella menziona la voce “date of birth (dd/mm/yyyy)”, tuttavia è stato posto solo l’anno 2006 senza precisare il giorno e il mese di nascita. A seguito di tali perplessità, rilevasi che l’autorità inferiore ha rettamente omesso di prendere in consi- derazione il mezzo di prova addotto dall’insorgente.
E. 5.4.4 Il ricorrente rileva altresì che il suo ancora parziale percorso di matu- razione intellettuale, nonché la sua scarsa scolarizzazione e il difficile con- testo familiare non gli darebbero gli strumenti atti a collocare precisamente gli eventi nel tempo. Oltre a ciò, le esperienze traumatiche vissute dallo stesso gli avrebbero fatto dimenticare molti episodi pregressi. Tale argomentazione non può essere seguita. Occorre anzitutto constatare che l’interessato avrebbe frequentato 7 anni di scuola, i quali gli avrebbero permesso di maturare e acquisire una scolarizzazione di base. Inoltre, le varie informazioni sconnesse e contradditorie emerse durante le audizioni (di cui si dirà meglio in seguito) sono state spontaneamente fornite dall’in- teressato, il quale avrebbe senz’altro potuto rispondere di non ricordare gli
D-2211/2024 Pagina 11 elementi del caso. A fronte di tali elementi, la presente censura va anch’essa respinta.
E. 5.5 Nel complesso, il Tribunale ritiene dunque fondata la valutazione di cui all’avversata decisione e ciò tenuto conto anche delle peculiarità del caso in esame. In definitiva, la conclusione circa la maggiore età dello stesso dev’essere confermata.
E. 6 o 7 volte (cfr. atto SEM n. […]-37/14, R34), indicando tuttavia successi- vamente che la stessa avrebbe fatto “su e giù dalla prigione” (cfr. atto SEM
n. […]-37/14, R61). Egli ha pertanto lasciato intendere che ella sarebbe stata imprigionata in innumerevoli occasioni, contraddicendo quanto espo- sto nelle sue stesse precedenti dichiarazioni.
E. 6.1 Proseguendo, nel suo gravame, il ricorrente censura la violazione degli artt. 3 e 7 LAsi, in quanto a suo dire le condizioni cumulative richieste sa- rebbero state ottemperate per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera.
E. 6.2.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo- sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'ori- gine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 6.2.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere vero- simile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). Quest'ultima è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili, in particolare, le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispon- dono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina riconosce quattro elementi costitutivi della "verosimiglianza": le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili. Il richie- dente dev’essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affermazioni del ri- corrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli nasconde degli ele- menti importanti o se rifiuta di collaborare con l’autorità all’accertamento dei fatti (cfr. FANNY MATTHEY, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code
D-2211/2024 Pagina 12 annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 15 ad art. 7 LAsi). Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere - come già in- dicato nel consid. 5.3.3 - il frutto di una ponderazione tra gli elementi es- senziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fat- tispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 6.3 Nel caso di specie, il Tribunale considera che le tesi ricorsuali non pos- sano essere seguite in quanto le allegazioni del ricorrente contengono, come rettamente esposto dall'autorità inferiore, numerosi indicatori d’inve- rosimiglianza, su dei punti essenziali, che rendono l’intera narrazione dei motivi che l'avrebbero indotto all'espatrio inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. In particolare, non è stato ritenuto verosimile che l’interessato e la madre, rispettivamente i buoi, sarebbero stati prelevati dai militari a causa delle convocazioni ricevute dal padre alfine che quest’ultimo si presentasse per svolgere il servizio militare. Inoltre il ricorrente non ha neppure reso vero- simile il fatto di essere stato percosso ed arrestato dai militari, nonché de- tenuto in carcere per due mesi.
E. 6.3.1 Nello specifico, appare, in primo luogo, che il ricorrente non ha fornito delle dichiarazioni sufficientemente concludenti. In particolare, egli ha omesso di indicare degli elementi essenziali del proprio racconto nella prima audizione sui motivi d’asilo (cfr. atto SEM n. […]-17/12), per poi evo- care l’esistenza di tali fatti solamente in occasione della seconda audizione (cfr. atto SEM n. […]-37/14). Notisi che neppure il fatto che il ricorrente sia stato interrogato dapprima solo sommariamente sui propri motivi di espa- trio (cfr. atto SEM n. […]-17/12, par. 7.01), permette di spiegare in modo soddisfacente il motivo per cui egli ha menzionato tali elementi centrali uni- camente in un secondo momento. Il fatto che i militari avrebbero imprigio- nato pure l’interessato e non unicamente la madre e il bestiame è un ele- mento emerso infatti unicamente nel corso della seconda audizione (cfr. atto SEM n. […]-37/14, R29). Occorre altresì notare che il ricorrente ha specificato tale elemento unicamente a seguito di varie questioni poste dall’autorità inferiore e non dunque di sua sponte. Raffrontato in merito, egli si è limitato ad affermare che anche lui sarebbe stato sequestrato, ma per minor tempo (cfr. atto SEM n. […]-37/14, R42). Allo stesso modo, aggiun- gasi che il fatto che l’interessato sarebbe stato posto in carcere per la du- rata di 2 mesi allorché in procinto di espatriare è un episodio menzionato anch’esso unicamente in sede della seconda audizione (cfr. atto SEM
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n. […]-37/14, R17). Essendo tali eventi centrali nella decisione di espatrio dell’interessato (cfr. atti SEM n. […]-17/12, par. 7.01 e […]-37/14, R17) e considerato pure il carattere traumatico degli stessi, risulta contradditorio e pure poco plausibile che egli li abbia fatti valere unicamente in un secondo momento. Oltre a ciò, vi sono discrepanze su altri punti fondamentali. A titolo esem- plificativo, egli ha dichiarato, in un primo momento, che sua madre sarebbe stata sequestrata dai militari per l’ultima volta nel 2020, in concomitanza con l’inizio del conflitto del Tigray (cfr. atto SEM n. […]-17/12, par. 7.02). Tuttavia, nella seguente audizione, egli ha affermato che ciò sarebbe av- venuto nel 2021 (cfr. atto SEM n. […]-37/14, R36). Raffrontato in merito a tale contraddizione, l’interessato non ha saputo giustificare tale discre- panza. A fronte del fatto che egli avrebbe vissuto con la madre sino al 2021 e dell’importante differenza temporale tra un anno e l’altro, mal si vede come egli non sia stato in grado di situare temporalmente tale segnante episodio. A ciò aggiungasi pure che, nell’ambito della seconda audizione, l’interessato ha riferito che la madre sarebbe stata sequestrata dai militari
E. 6.3.2 In secondo luogo, il ricorrente non ha fornito dichiarazioni sufficiente- mente fondate. A titolo esemplificativo, giova infatti rilevare che egli ha for- nito delle descrizioni generiche e prive di dettagli personali in merito ai mi- litari che avrebbero sequestrato lui e la madre e a tale circostanza (cfr. atto SEM n. […]-37/14, R27 e R29) e ciò al contrario di quanto ci si attende- rebbe da una persona affermante di aver vissuto simili vicissitudini. Lo stesso ragionamento può essere applicato alla spiegazione dell’interessato riguardante quanto gli sarebbe accaduto una volta sequestrato dai militari. Egli si è infatti limitato a dichiarare che “due persone ti legavano all’indietro e poi viaggiavi per due ore” (cfr. atto SEM n. […]-37/14, R30) e, ancora “Quando ti portano tu non puoi guardarti intorno perché ti picchiano, perché pensano che stai cercando di scappare, quindi per tutto il tempo devi guar- dare dritto. Invece nella prigione c’era tanta fame e non c’era nemmeno la doccia” (cfr. atto SEM n. […]-37/14, R32). A corroborare ulteriormente quanto precede, rilevasi che la descrizione dei militari fatta dall’interessato risulta anch’essa stereotipata e priva di dettagli personali. Lo stesso ha infatti dichiarato che i militari che sarebbero stati
D-2211/2024 Pagina 14 soliti presentarsi presso la sua abitazione sarebbero stati sempre gli stessi (cfr. atto SEM n. […]-37/14, R50) e sarebbero state due persone (cfr. atto SEM n. […]-37/14, R46): uno armato di bastone e l’altro con un fucile (cfr. atto SEM n. […]-37/14, R48) e “uno era alto e un po’ scuro, l’altro invece era basso ed era un signore grande, aveva circa 50 anni” (cfr. atto SEM n. […]-37/14, R49). Considerato che l’insorgente avrebbe incontrato tali mili- tari in molteplici occasioni, mal si comprende come lo stesso non sia in grado di fornire una descrizione più precisa e rilevante di tali persone. Ne discende che tali affermazioni non possono essere ritenute sufficiente- mente fondate. Aggiungasi inoltre che neppure le dichiarazioni relative alle circostanze del suo arresto da parte dei militari, come al periodo di prigionia di 2 mesi sono state sufficientemente circostanziate. L’interessato non è stato anzitutto in grado di collocare nel tempo tali eventi, nonostante il loro carattere unico e peculiare. Egli ha altresì descritto in modo vago i militari che avrebbero proceduto all’arresto, limitandosi ad indicare che sarebbero stati “tanti” e che avrebbero indossato “l’uniforme militare” (cfr. atto SEM n. […]-37/14, R68 e R69). Allo stesso modo, anche le allegazioni inerenti alle asserite percosse subite sono estremamente vaghe e prive di dettagli, avendo l’in- teressato dichiarato che “mi hanno picchiato vicino al collo e mi hanno la- sciato un taglio vicino all’orecchio” (cfr. atto SEM n. […]-37/14, R67). Infine, giova rilevare che pure la descrizione della prigione risulta essere assai succinta e priva di dettagli, considerato che egli vi avrebbe passato 2 mesi (cfr. atto SEM n. […]-37/14, R82 e R86). Ne consegue che tali affermazioni risultano anch’esse prive della fondatezza richiesta ai sensi dell’art. 7 LAsi. A titolo abbondanziale, giova rilevare che, contrariamente a quanto soste- nuto dal ricorrente, non è possibile ascrivere tali imprecisioni al suo conte- sto socio-culturale. Ci si sarebbe infatti potuti aspettare, da un uomo con una formazione scolastica di vari anni, una descrizione più precisa riguar- dante gli elementi centrali della sua domanda d'asilo. Ciò a maggior ra- gione, se si tiene conto del fatto che egli ha dimostrato grande maturità ed indipendenza nell'affrontare il viaggio d'espatrio da solo, transitando in ben 4 Paesi prima di arrivare in Svizzera. A ciò si aggiunga che la capacità di discernimento del ricorrente non è mai stata posta in discussione. Del re- sto, il verbale sui motivi d’asilo non lascia trasparire elementi concreti per ritenere il contrario. Contrariamente a quanto sostenuto in sede di ricorso, non è infine possibile attribuire la mancanza di precisione a un’eventuale vulnerabilità del ricorrente. Dai referti medici presenti agli atti non emerge d’altronde alcuna carenza di capacità cognitiva.
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E. 6.3.3 In terzo luogo, la veridicità del racconto del ricorrente può essere for- temente messa in dubbio anche sulla base di valutazioni di plausibilità. A titolo esemplificativo, l’intero racconto relativo al comportamento dei militari risulta illogico e poco plausibile. In particolare, l’interessato ha dichiarato che i militari lo avrebbero sequestrato e gli avrebbero riferito che sarebbe dovuto rimanere finché non sarebbe arrivato il di lui padre e che non avrebbe subito ripercussioni (cfr. atto SEM n. […]-37/14, R43), aggiun- gendo pure che, una volta giunta la madre, lui avrebbe potuto andarsene via (cfr. atto SEM n. […]-37/14, R45). A volte, i militari avrebbero pure con- fiscato il bestiame con l’obiettivo di attirare il padre e restituendolo in se- guito (cfr. atto SEM n. […]-37/14, R45, R51 e R53). Ora, qualora l’inten- zione dei militari fosse effettivamente stata quella di attirare il padre, se- questrando la madre, rispettivamente l’interessato e i buoi, mal si vede come mai tali uomini avrebbero sempre rilasciato l’insorgente e la madre e restituito il bestiame, posto che il padre non si sarebbe mai presentato. Inoltre pare illogico che i militari abbiano continuato ad attuare tali provve- dimenti in assenza di qualsivoglia manifestazione da parte del padre. A maggior ragione se si considera che i militari erano a conoscenza della separazione dei genitori dell’interessato e che, in caso di dubbi in merito, avrebbero potuto semplicemente richiedere informazioni ai “signori del vil- laggio”, responsabili dell’attuazione della separazione (cfr. atto SEM
n. […]-37/14, R101, R 102 e R105). Aggiungasi altresì che parimente le circostanze relative alla fuga dell’inte- ressato dal carcere risultano del tutto prive di plausibilità. Egli ha infatti af- fermato che “Sono scappato quando ero uscito per usare il bagno. Per usare il bagno ci lasciavano andare fuori nel deserto e siccome eravamo minorenni non ci sorvegliavano tanto. A questo punto io e l’amico, che era di D._______, siccome lui conosceva la strada, mi ha guidato lui e siamo usciti” (cfr. atto SEM n. […]-37/14, R87). Ora, mal si vede come, essendo il ricorrente un detenuto e trovandosi in una prigione sorvegliata, sarebbe potuto andare in bagno nel deserto all’infuori del perimetro del carcere e senza controllo alcuno. Tali allegazioni non possono pertanto essere rite- nute plausibili.
E. 6.4 Ne discende che le dichiarazioni dell’insorgente riguardo, d’un lato, il fatto che lui e la madre, rispettivamente i buoi, sarebbero stati prelevati dai militari a causa delle convocazioni del padre affinché quest’ultimo si pre- sentasse per svolgere il servizio militare, e, d’altro lato, il fatto di essere stato percosso da parte dei militari, arrestato e detenuto in carcere per 2 mesi, non risultano essere verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi, come a ra- gione anche considerato dalla SEM nella decisione impugnata. Ne
D-2211/2024 Pagina 16 consegue che un esame dell’esistenza di motivi d’asilo inerente a tali alle- gazioni ai sensi dell’art. 3 LAsi non risulta essere necessario.
E. 7.1 Il ricorrente sostiene altresì che, qualora dovesse tornare in Eritrea, verrebbe costretto al servizio militare obbligatorio e verrebbe posto nuova- mente in carcere poiché avrebbe lasciato il proprio Paese. Egli menziona inoltre di avere un timore fondato di subire delle persecuzioni future, poiché è una persona invisa agli occhi delle autorità eritree, a causa della reni- tenza del padre e del fatto che la sorella beneficerebbe dell’asilo in Sviz- zera. L’autorità inferiore ha ritenuto tale allegazione verosimile ma non ri- levante ai sensi dell’art. 3 LAsi. Occorre pertanto analizzarne la pertinenza ai sensi di tale norma.
E. 7.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà ricono- sciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecu- zione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano sog- gettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segna- tamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua apparte- nenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espon- gono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’og- getto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e suf- ficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta pro- babilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono suffi- cienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii). Altresì, secondo la giurisprudenza del Tribunale, perché vi sia luogo di ri- conoscere l’esistenza di una persecuzione riflessa, occorre che i famigliari di una persona perseguitata siano esposti a delle rappresaglie, siano esse finalizzate all’ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, an- cora, messe in atto con l’obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3).
D-2211/2024 Pagina 17 Il Tribunale ritiene altresì come altamente probabile che le sanzioni in cui incorrono i cittadini eritrei fuggiti illegalmente dal Paese non costituiscano, per intensità e motivazione politica, dei pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Dall’analisi svolta dal Tribunale è infatti emerso che molte persone espa- triate illegalmente dall’Eritrea hanno potuto farvi ritorno senza particolari problemi per soggiorni di corta durata. Non si può pertanto presumere con probabilità preponderante che i cittadini eritrei siano esposti in patria a san- zioni che per la loro intensità e per le ragioni politiche dello Stato equival- gano seri pregiudizi i sensi della LAsi e ciò unicamente a causa dell’espa- trio illegale. D’altro canto, un rischio accresciuto di subire una sanzione può essere riconosciuto unicamente in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità. Aggiungasi infine che il solo rischio di dover presumibilmente effettuare il servizio na- zionale nel contesto eritreo, non costituisce un pregiudizio determinante ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. per quanto precede: sentenza del Tribunale D- 7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 5.1).
E. 7.3 Nel caso di specie non si può ammettere che il ricorrente abbia un fon- dato timore di essere sottoposto in futuro a misure persecutorie. Dagli atti non emergono infatti elementi che lo facciano apparire come persona in- visa alle autorità eritree, ritenuto che lo stesso non ha neppure reso vero- simile di aver avuto contatti con queste ultime. L’espatrio illegale non è suf- ficiente, di per sé solo, a giustificare la presenza di un timore fondato di essere sottoposto in futuro a misure persecutorie ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato. Negli stessi termini, il solo fatto che egli possa essere in futuro coscritto al servizio militare non risulta essere a sé solo un motivo pertinente ai sensi dell’art. 3 LAsi. La censura del ricorrente va per- tanto respinta. Occorre altresì rilevare che l’argomento relativo all’asserita persecuzione riflessa subita dal ricorrente a seguito della renitenza del padre va anch’esso respinto. Egli non ha infatti reso verosimile gli episodi dichiarati riguardanti le autorità eritree. Allo stesso modo, neppure l’affermazione se- condo cui vi sarebbe persecuzione riflessa a causa del riconoscimento della qualità di rifugiato della sorella in Svizzera merita tutela. Invero egli non ha dichiarato di aver subito alcuno svantaggio sino alla sua partenza a seguito dell’espatrio della sorella; mal si vede pertanto come egli po- trebbe essere oggetto di persecuzione riflessa in tale contesto. Il Tribunale ritiene pertanto che non vi sia alcun pericolo di persecuzione riflessa.
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E. 8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione (art. 44 LAsi).
E. 8.2 Nella misura in cui il Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d’asilo del ricorrente, quest’ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressa- mente enunciato all’art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30).
E. 8.3 L’insorgente non adempie, inoltre, le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 OAsi 1. Il Tribunale è pertanto tenuto per legge a confermare tale provvedimento.
E. 9.1 L’esecuzione dell’allontanamento è invece regolamentata all'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In particolare, l’esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d’origine o di prove- nienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrI). Inoltre, l’esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d’origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStrI), in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Conven- zione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degra- danti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). L’applica- zione di tali disposizioni presuppone, tuttavia, l’esistenza di serie e con- crete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate di- sposizioni. Infine, l’esecuzione non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi con- cretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStrI). Motivi medici rendono inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento esclusiva- mente quando le cure necessarie ed essenziali non sono ottenibili nel Paese di origine e un rimpatrio comprometterebbe rapidamente lo stato di
D-2211/2024 Pagina 19 salute della persona mettendone a rischio la vita (cfr. DTAF 2009/2 con- sid. 9.3.2).
E. 9.2.1 Gli atti non contengono alcun indizio serio e convincente che renda verosimile (art. 7 LAsi) l'esistenza di un probabile rischio che il ricorrente possa subire un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tor- tura. Il timore generico dello stesso di poter subire in Eritrea un trattamento proibito, non permette di far giungere il Tribunale ad una diversa valuta- zione della fattispecie rispetto a quella espressa nella decisione impugnata (cfr. anche in merito la sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§125 e 129 e relativi riferi- menti). La situazione generale in Eritrea sotto il profilo dei diritti umani non è tale da rendere attualmente inammissibile l’esecuzione dell’allontana- mento. Anche nell’evenienza in cui il ricorrente dovesse essere arruolato nel servizio nazionale eritreo, la stessa non risulta ostativa all’esecuzione del suo allontanamento (cfr. per il resto la sentenza di riferimento E-5022/2017 del 10 luglio 2018 pubblicata parzialmente nella DTAF 2018 VI/4 consid. 6.1 e segnatamente consid. 6.1.5.2). Il ricorrente menziona inoltre le decisioni del Comitato contro la tortura (in inglese: Committee against Torture [CAT]) condannanti la Svizzera circa l’allontanamento di cittadini eritrei poiché esposti al rischio di subire torture ai sensi dell’art. 3 Conv. Tortura. Il Tribunale ha già indicato che i ricorrenti non possono in generale richiedere una rivalutazione del proprio caso rife- rendosi alle decisioni del CAT, poiché tali comunicazioni sono valutazioni di casi individuali (cfr. sentenza del Tribunale E-2155/2023 del 26 giugno 2023 p. 8). Posto tutto quanto sopra, ne discende che l’esecuzione dell’al- lontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI).
E. 9.2.2 In Eritrea non si può concludere che viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta, a priori ed indipendentemente dalle circostanze del caso di specie, di presumere, a proposito di tutti i richiedenti provenienti da tale paese, l'esistenza di un pericolo concreto ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art, 44 LAsi (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.2; sentenza del Tribunale D-2311/2016 del 17 agosto 2017 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 17). Per quanto concerne invece il suo stato di salute, dagli atti non risulta alcun elemento che permetta di opporsi al suo allontanamento. Il ricorrente è gio- vane, in buona salute, non ha responsabilità familiari e ha frequentato la
D-2211/2024 Pagina 20 scuola per sette anni (cfr. atto SEM n. […]-17/12 par. 1.17.04). In patria, l’insorgente può vantare una buona rete famigliare: la madre come pure suo fratello minore e quello maggiore si trovano in Eritrea (cfr. atto SEM n. […]-17/12 par. 3.01), con gli stessi egli ha sempre mantenuto i contatti (cfr. atto SEM n. […]-37/14, R10 e R14) e potranno sostenerlo in caso di biso- gno, per sopperire alle sue necessità essenziali. Egli potrà inoltre contare sull’aiuto economico del fratello che si trova in E._______, come del resto già fatto in passato (cfr. atto SEM n. […]-17/12 par. 1.17.04), come pure del sostegno della sorella che si risiede in Svizzera. Tutti questi fattori dovreb- bero pertanto consentire al ricorrente di reinsediarsi nel suo Paese senza incontrare eccessive difficoltà. Alla luce di tali elementi, e non essendo ravvisabili agli atti altre particolari circostanze, il ricorrente non rischia, nel caso di un suo rientro nel paese d'origine, di essere esposto ad una minaccia esistenziale (cfr. sentenza del Tribunale D-2311/2016 consid. 17.2). Rilevasi inoltre nuovamente che le asserite persecuzioni subìte dal ricorrente non sono state rese verosimili. L’eventuale rischio di arruolamento nel servizio nazionale, non risulta dipoi influire su questo giudizio, dal momento che non vi è modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in una situazione di mi- naccia esistenziale (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.2.3). Dal canto suo, l’ob- bligo di adempiere il servizio militare non costituisce neppure un motivo d’inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.2 e segnatamente consid. 6.2.5). Di conseguenza, l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere ritenuta ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).
E. 9.2.3 Infine, siccome il ricorrente è in misura d’intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo paese d’origine in vista dell’ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12) non risultano impedimenti sotto l’aspetto della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI).
E. 9.3 Ne discende che l’esecuzione dell’allontanamento è possibile, ammis- sibile e ragionevolmente esigibile. Di conseguenza, anche in materia di al- lontanamento e relativa esecuzione, la decisione dell’autorità inferiore dev’essere confermata.
E. 10 Alla luce di quanto sopra, la decisione della SEM dev’essere confermata e le censure sollevate respinte. L’autorità inferiore non ha dunque violato il
D-2211/2024 Pagina 21 diritto federale e ha accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridica- mente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi).
E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom- benza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricor- suali al momento dell'inoltro del gravame d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insorgente sia indigente, v’è luogo di accogliere in questa sede la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese proces- suali (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 12 La presente decisione non può essere impugnata mediante ricorso in ma- teria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci- fra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
D-2211/2024 Pagina 22 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Manuel Borla Ambra Antognoli
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2211/2024 Sentenza dell'8 maggio 2024 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Thomas Segessenmann, Daniela Brüschweiler, cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nato il (...), Eritrea, patrocinato da Maryligia Zaccuri, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 2 aprile 2024 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, dichiaratosi cittadino eritreo di etnia tigrina nato il (...), è giunto in Svizzera il 19 ottobre 2023 privo di documenti di identità, depositando, il giorno stesso, una domanda d'asilo (cfr. atti Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore n. [...]-2/2 e [...]-3/1). Egli sarebbe espatriato nel marzo 2021 raggiungendo l'Europa, più precisamente l'Italia, il 9 ottobre 2023 (cfr. atto SEM n. [...]-3/1). A.b Il 28 novembre 2023, la SEM ha svolto un'audizione sommaria sulla sua persona quale richiedente minorenne non accompagnato (RMNA) alla presenza della rappresentante legale e persona di fiducia. Dal verbale redatto (cfr. atto SEM n. [...]-17/12) si evince, in sostanza, che il padre dell'interessato sarebbe stato in passato un militare; per tale ragione, sarebbe stato convocato più volte dall'esercito eritreo. Non avendo egli dato seguito a tali appelli, i militari avrebbero in più occasioni sequestrato la madre del ricorrente, rispettivamente i loro buoi, finché il padre non si sarebbe presentato. L'insorgente ha precisato che il padre sarebbe stato convocato per l'ultima volta nel 2020 e l'ultimo sequestro della madre sarebbe parimenti avvenuto nel 2020. Il ricorrente ha inoltre aggiunto di non poter tornare nel proprio Paese, in quanto verrebbe arruolato nell'esercito essendo un giovane uomo. Infine, i militari l'avrebbero sorpreso in procinto di espatriare e, di conseguenza, l'avrebbero ferito all'orecchio per punirlo. A.c Nutrendo dubbi sulla minore età dell'interessato e sulla verosimiglianza delle sue allegazioni, il 30 gennaio 2024, la SEM ha incaricato l'Istituto di medicina legale di Bellinzona di eseguire una perizia al fine di determinarne l'effettiva età (cfr. atto SEM n. [...]-22/2). Dalla stessa, esperita il 1° febbraio 2024 presso l'Ospedale Beata Vergine di Mendrisio (cfr. atto SEM n. [...]-23/2), è risultato che la minore età del ricorrente non sarebbe stata possibile; egli avrebbe infatti avuto al minimo 21,6 anni e un'età probabile situata tra 22 e 29 anni (cfr. atto SEM n. [...]-29/13). A.d Il 6 marzo 2024, la SEM ha informato l'interessato riguardo alle conclusioni della perizia e alla conseguente modifica d'ufficio della sua data di nascita nel "1° gennaio 2006" concedendogli il diritto di pronunciarsi in merito a tale decisione (cfr. atto SEM n. [...]-30/4); facoltà da lui esercitata tramite scritto dell'11 marzo 2024 (cfr. atto SEM n. [...]-35/4). A.e Il 20 marzo 2024, la SEM ha provveduto all'audizione approfondita sui motivi d'asilo dell'interessato. Dal verbale redatto in tale occasione (cfr. atto SEM n. [...]-37/14) risulta, in sostanza, che l'interessato, in occasione del sopraesposto ferimento all'orecchio provocatogli dai militari (cfr. supra A.b), sarebbe stato ugualmente arrestato e posto dapprima nel carcere (...) e poi nella prigione (...) per due mesi. Durante la detenzione, sarebbe stato informato del suo trasferimento successivo a B._______ alfine di studiare e svolgere l'addestramento militare, ragione per cui sarebbe evaso dal carcere con l'aiuto di un altro detenuto. In seguito, egli si sarebbe recato nel Tigray, dove sarebbe vissuto per la durata di un anno. Dopodiché, l'insorgente avrebbe deciso di dirigersi verso il Sud Sudan; tuttavia, in occasione di tale trasferta, sarebbe stato sequestrato e portato in Libia, rimanendovi per quasi un anno. Per quanto concerne invece la questione legata alle varie convocazioni del padre da parte dei militari (cfr. supra A.b), l'interessato ha specificato che sia lui che la madre, rispettivamente i buoi, sarebbero stati sequestrati ad intervalli subalterni come mezzo di pressione affinché il padre si manifestasse, per poi essere rilasciati senza subire ripercussioni. In particolare, essi sarebbero stati legati e condotti in una prigione distante due ore; durante tale tragitto, l'interessato non sarebbe incorso in alcun atto di violenza. Egli ha aggiunto che l'ultimo sequestro della madre sarebbe avvenuto nel 2021. L'insorgente ha inoltre precisato di non avere un rapporto con il padre e che lo stesso sarebbe separato dalla madre e vivrebbe ad C._______. La gente del villaggio sarebbe a conoscenza di tale separazione tra i suoi genitori, mentre che i militari, nutrendo dubbi in merito, avrebbero richiesto alla madre un documento probatorio. B. Con decisione del 2 aprile 2024, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. [...]-43/1), la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d'asilo e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. atto SEM n. [...]-41/23). C. Con ricorso dell'11 aprile 2024 (notificato il giorno seguente, cfr. timbro del plico raccomandato) l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) avverso la predetta decisione chiedendo, principalmente, l'annullamento della stessa, il riconoscimento della sua minore età e della data di nascita da lui dichiarata, come pure della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In subordine, egli chiede sia concessa l'ammissione provvisoria e, in ulteriore subordine, che gli atti vengano restituiti alla SEM per un nuovo esame e per dei complementi istruttori nell'ambito di una procedura ampliata. Egli ha presentato, inoltre, istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Con decisione del 16 aprile 2024, la SEM ha attribuito il ricorrente al Cantone di Lucerna (cfr. atto SEM n. [...]-46/2). E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l'esito della procedura. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest'ultima. 1.4 Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro i termini (art. 108 cpv. 1 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
2. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF).
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Il ricorrente sostiene anzitutto che la sua domanda d'asilo avrebbe dovuto essere trattata secondo la procedura ampliata e non secondo la procedura celere. 4.2 In merito a questa censura formale, il Tribunale rileva d'ingresso come la questione circa lo smistamento tra la procedura celere (art. 26c LAsi) e la procedura ampliata (art. 26d LAsi), sia già stata trattata dal Tribunale nella sua sentenza di principio DTAF 2020 VI/5. È dunque possibile rinviare a tale giurisprudenza per maggiori dettagli (cfr. anche tra le altre la sentenza del Tribunale D-1909/2020 del 12 gennaio 2021 consid. 4). 4.3 Premesso che, nel caso in rassegna, il ricorrente ha presentato la sua domanda d'asilo il 19 ottobre 2023. Sin dall'inizio della procedura celere, ovvero con l'audizione sommaria RMNA del 28 novembre 2023, l'autorità inferiore ha pacificamente superato il termine ordinatorio e massimale di 21 giorni concernente la fase preparatoria. Tale termine risulta essersi protratto, principalmente, a causa dei dubbi inerenti alla minore età del ricorrente e i successivi approfondimenti della SEM in merito. Una volta terminata la fase preparatoria, la decisione dell'autorità inferiore è tuttavia intervenuta entro gli otto giorni lavorativi dalla conclusione della stessa, come previsto dall'art. 37 cpv. 2 LAsi. Ciò considerato, il Tribunale ritiene che la scelta della procedura celere piuttosto che di quella ampliata non ha tuttavia comportato per l'insorgente un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi): dai motivi d'asilo avanzati non risulta infatti trattarsi di un caso complesso che necessitava di maggiori accertamenti rispetto alle audizioni svolte in data 28 novembre 2023 e 20 marzo 2024. Egli ha, inoltre, potuto esprimersi in merito al progetto di decisione della SEM e ha beneficiato di un termine di sette giorni lavorativi per presentare un atto ricorsuale ben articolato. Sicché, in concreto, il ricorrente non ha subito alcuna violazione del suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost., RS 101) né tantomeno una violazione del suo diritto a un ricorso effettivo sancito agli art. 29a Cost. e 13 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). 4.4 Per questi motivi, il Tribunale ritiene che il provvedimento impugnato non debba essere annullato esclusivamente per il superamento dei summenzionati termini. La censura dev'essere pertanto respinta. 5. 5.1 Il ricorrente sostiene inoltre di essere minorenne. Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha tuttavia ritenuto che egli non fosse riuscito a rendere verosimile la sua asserita minore età. 5.2 Qualora la questione della minore età dell'interessato sia contestata, è necessario dirimere preliminarmente tale aspetto formale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3; DTAF 2014/30; cfr. ex pluris le sentenze del Tribunale D-6216/2018 del 10 luglio 2020 consid. 3.1 e D-6765/2019 del 17 gennaio 2020 consid. 4). 5.3 5.3.1 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Essa deve concretamente procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l'autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni e testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). Da un lato, vi è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro, vi è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 e seg.). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborazione delle parti (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. anche Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9). 5.3.2 Quando un fatto rimane controverso tra le parti nonostante un accertamento completo dei fatti giuridicamente rilevanti, occorre fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). In particolare, l'onere della prova della minore età incombe al richiedente l'asilo: qualora egli non riuscisse a rendere verosimile la sua minore età, verrà considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1-5.4). 5.3.3 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1). 5.3.4 Per giungere ad una determinazione riguardo la minore età, l'autorità deve basarsi sui documenti d'identità autentici depositati agli atti, così come sui risultati delle audizioni in relazione al quadro personale dell'interessato nel Paese d'origine, alla sua cerchia famigliare e alla sua formazione scolastica. Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. artt. 17 cpv. 3 LAsi, 26 cpv. 2 LAsi, 7 cpv. 1 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.5). Se la SEM è convinta dell'inverosimiglianza della minore età dell'interessato e lo considera maggiorenne, essa deve motivare la propria decisione (cfr. GICRA 2002 n. 15 consid. 6b). 5.3.5 I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti prevedono, di norma, un esame clinico ed una radiografia della mano, seguiti da una tomografia (TAC) sterno-clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. L'esame clinico e la radiografia della mano non permettono tuttavia di determinare in modo attendibile se una persona abbia raggiunto o meno la maggiore età. La radiografia della mano viene però tutt'ora regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con la tomografia sterno-clavicolare e con l'analisi dello sviluppo dentale. Dal canto suo invece, la consultazione clinica permette, congiuntamente ad un'anamnesi dell'interessato, di riscontrare eventuali anomalie nello sviluppo corporeo influenti sulla stima dell'età (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.1; sentenza del Tribunale D-2240/2019 consid. 6.2). La TAC sterno-clavicolare e l'esame dello sviluppo dentale, possono invece, a seconda del risultato, condurre ad indizi più o meno concreti sulla maggiore età del richiedente l'asilo. Qualora entrambe le investigazioni indichino un'età minima superiore a 18 anni, sarà da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami in parola risulti un'età minima superiore a 18 anni, ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima siano equivalenti, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo debolmente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli, pur in presenza di una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Solo indizi molto deboli o discutibili di maggiore età, si avranno invece se dalle risultanze della tomografia sterno-clavicolare, rispettivamente dall'esame dello sviluppo dentale, l'età minima risiede al di sotto dei 18 anni e non vi è sovrapposizione tra gli intervalli delle due analisi, in mancanza di una spiegazione medica plausibile giustificante i medesimi. Nel caso in cui invece l'età minima di entrambi gli esami esperiti è situata al di sotto dei 18 anni - analogamente alla radiografia della mano - non vi sarà alcun indizio che faccia propendere per una maggiore o minore età dell'interessato, senza che in merito sia fatta una dichiarazione medica attendibile circa la maggiore verosimiglianza di una delle due varianti (e questo anche se l'età massima in uno dei due esami risultasse al di sopra dei 18 anni). Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno sarà necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2; sentenza del Tribunale D-2240/2019 consid. 6.2). 5.4 Nella fattispecie in esame, la SEM ha illustrato la questione circa la minore età del richiedente in modo chiaro ed esente da critiche. 5.4.1 Come esposto in narrativa, il ricorrente sostiene la sua minore età fondandosi sull'esame della panoramica dentaria, da cui emerge un'età minima di 17,57 anni, calcolata sulla base dello studio OLZE et coll. 2012 che ha utilizzato dati demografici specifici per la popolazione dell'Africa del Sud; anche secondo lo studio MINCER et coll. 1993 per i denti 18, 28 e 38 risulterebbe un'età minima inferiore ai 18 anni. Egli censura pertanto il fatto che la SEM si sarebbe basata sull'età media indicata nella perizia a scapito dell'età minima, la quale dimostrerebbe la sua minore età. Ora, occorre anzitutto rilevare una discrepanza tra l'età minima posta nella tomografia delle articolazioni sterno-clavicolari rispetto all'esame odontostomatologico. Invero, secondo gli esiti degli accertamenti medici in parola, l'età minima del ricorrente è stata posta a 21,6 anni e quella massima a 40,5 anni per quanto concerne il primo esame, mentre che per il secondo l'età minima sarebbe di 17,57 anni e quella massima, estrapolata dai risultati, di 25,23 anni. Risultando dall'esame odontostomatologico un'età minima inferiore ai 18 anni, mentre dalla tomografia sterno-clavicolare un'età minima superiore ai 18 anni occorre verificare se vi è sovrapposizione tra gli intervalli, ovvero se i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti. Nel caso di specie, rilevasi che l'intervallo della tomografia sterno-clavicolare (21,6-40,5 anni) si sovrappone all'intervallo dell'esame odontostomatologico (17,57-25,23 anni). Di conseguenza, ai sensi della giurisprudenza sopraesposta, la maggiore età dell'interessato risulta essere altamente probabile (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati). 5.4.2 Il ricorrente sostiene inoltre che il campione utilizzato nell'ambito dell'esame osseo, da cui risulterebbe un'età minima di 21,6 anni, non sarebbe riferibile alla popolazione eritrea. Tale argomento non può essere seguito. Invero è legittimo attendersi che le persone con conoscenze specifiche chiamate a trarre conclusioni dalle risultanze degli accertamenti siano, se del caso, in misura di tenerne debitamente conto, non essendo in tal senso giudizioso che il Tribunale si sostituisca alle valutazioni degli esperti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.1). Il fatto stesso che nelle conclusioni del rapporto peritale sia stato menzionato che l'interessato non proviene dalla stessa popolazione del campione di riferimento utilizzato, denota come la questione sia stata considerata nell'allestimento di quest'ultimo (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.3; sentenza del Tribunale D-5268/2021 del 10 dicembre 2021 consid. 7.1). Altresì, dagli atti non traspare come le esigenze formali prescritte dalla giurisprudenza non siano state nella fattispecie rispettate. Il rapporto non risulta difatti essere contraddittorio e si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente. Risulta inoltre essere sufficientemente motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessato. La censura dell'interessato su questo punto va pertanto respinta. 5.4.3 L'insorgente aggiunge altresì che il mezzo di prova da lui addotto per comprovare la sua minore età sarebbe stato, a torto, ignorato dall'autorità inferiore. Anche tale censura va respinta. Giova infatti rilevare che l'interessato non ha depositato alcun documento di legittimazione o d'identità ai sensi dell'art. 1a lett. c OAsi 1, il quale prescrive che in detta categoria di mezzi di prova rientrino i documenti ufficiali con fotografia rilasciati per comprovare l'identità del titolare. Egli ha unicamente prodotto una pagella scolastica fotocopiata che concernerebbe l'anno scolastico 2018-1019 e da cui emergerebbe l'anno di nascita "2006". Tale documento risulta essere stato compilato manualmente e presenta un importante ricalco nell'ultimo numero dell'anno 2006. Oltre a ciò, aggiungasi che la pagella menziona la voce "date of birth (dd/mm/yyyy)", tuttavia è stato posto solo l'anno 2006 senza precisare il giorno e il mese di nascita. A seguito di tali perplessità, rilevasi che l'autorità inferiore ha rettamente omesso di prendere in considerazione il mezzo di prova addotto dall'insorgente. 5.4.4 Il ricorrente rileva altresì che il suo ancora parziale percorso di maturazione intellettuale, nonché la sua scarsa scolarizzazione e il difficile contesto familiare non gli darebbero gli strumenti atti a collocare precisamente gli eventi nel tempo. Oltre a ciò, le esperienze traumatiche vissute dallo stesso gli avrebbero fatto dimenticare molti episodi pregressi. Tale argomentazione non può essere seguita. Occorre anzitutto constatare che l'interessato avrebbe frequentato 7 anni di scuola, i quali gli avrebbero permesso di maturare e acquisire una scolarizzazione di base. Inoltre, le varie informazioni sconnesse e contradditorie emerse durante le audizioni (di cui si dirà meglio in seguito) sono state spontaneamente fornite dall'interessato, il quale avrebbe senz'altro potuto rispondere di non ricordare gli elementi del caso. A fronte di tali elementi, la presente censura va anch'essa respinta. 5.5 Nel complesso, il Tribunale ritiene dunque fondata la valutazione di cui all'avversata decisione e ciò tenuto conto anche delle peculiarità del caso in esame. In definitiva, la conclusione circa la maggiore età dello stesso dev'essere confermata. 6. 6.1 Proseguendo, nel suo gravame, il ricorrente censura la violazione degli artt. 3 e 7 LAsi, in quanto a suo dire le condizioni cumulative richieste sarebbero state ottemperate per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera. 6.2 6.2.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà (art. 3 cpv. 2 LAsi). 6.2.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). Quest'ultima è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili, in particolare, le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina riconosce quattro elementi costitutivi della "verosimiglianza": le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili. Il richiedente dev'essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l'autorità all'accertamento dei fatti (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 15 ad art. 7 LAsi). Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere - come già indicato nel consid. 5.3.3 - il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 6.3 Nel caso di specie, il Tribunale considera che le tesi ricorsuali non possano essere seguite in quanto le allegazioni del ricorrente contengono, come rettamente esposto dall'autorità inferiore, numerosi indicatori d'inverosimiglianza, su dei punti essenziali, che rendono l'intera narrazione dei motivi che l'avrebbero indotto all'espatrio inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. In particolare, non è stato ritenuto verosimile che l'interessato e la madre, rispettivamente i buoi, sarebbero stati prelevati dai militari a causa delle convocazioni ricevute dal padre alfine che quest'ultimo si presentasse per svolgere il servizio militare. Inoltre il ricorrente non ha neppure reso verosimile il fatto di essere stato percosso ed arrestato dai militari, nonché detenuto in carcere per due mesi. 6.3.1 Nello specifico, appare, in primo luogo, che il ricorrente non ha fornito delle dichiarazioni sufficientemente concludenti. In particolare, egli ha omesso di indicare degli elementi essenziali del proprio racconto nella prima audizione sui motivi d'asilo (cfr. atto SEM n. [...]-17/12), per poi evocare l'esistenza di tali fatti solamente in occasione della seconda audizione (cfr. atto SEM n. [...]-37/14). Notisi che neppure il fatto che il ricorrente sia stato interrogato dapprima solo sommariamente sui propri motivi di espatrio (cfr. atto SEM n. [...]-17/12, par. 7.01), permette di spiegare in modo soddisfacente il motivo per cui egli ha menzionato tali elementi centrali unicamente in un secondo momento. Il fatto che i militari avrebbero imprigionato pure l'interessato e non unicamente la madre e il bestiame è un elemento emerso infatti unicamente nel corso della seconda audizione (cfr. atto SEM n. [...]-37/14, R29). Occorre altresì notare che il ricorrente ha specificato tale elemento unicamente a seguito di varie questioni poste dall'autorità inferiore e non dunque di sua sponte. Raffrontato in merito, egli si è limitato ad affermare che anche lui sarebbe stato sequestrato, ma per minor tempo (cfr. atto SEM n. [...]-37/14, R42). Allo stesso modo, aggiungasi che il fatto che l'interessato sarebbe stato posto in carcere per la durata di 2 mesi allorché in procinto di espatriare è un episodio menzionato anch'esso unicamente in sede della seconda audizione (cfr. atto SEM n. [...]-37/14, R17). Essendo tali eventi centrali nella decisione di espatrio dell'interessato (cfr. atti SEM n. [...]-17/12, par. 7.01 e [...]-37/14, R17) e considerato pure il carattere traumatico degli stessi, risulta contradditorio e pure poco plausibile che egli li abbia fatti valere unicamente in un secondo momento. Oltre a ciò, vi sono discrepanze su altri punti fondamentali. A titolo esemplificativo, egli ha dichiarato, in un primo momento, che sua madre sarebbe stata sequestrata dai militari per l'ultima volta nel 2020, in concomitanza con l'inizio del conflitto del Tigray (cfr. atto SEM n. [...]-17/12, par. 7.02). Tuttavia, nella seguente audizione, egli ha affermato che ciò sarebbe avvenuto nel 2021 (cfr. atto SEM n. [...]-37/14, R36). Raffrontato in merito a tale contraddizione, l'interessato non ha saputo giustificare tale discrepanza. A fronte del fatto che egli avrebbe vissuto con la madre sino al 2021 e dell'importante differenza temporale tra un anno e l'altro, mal si vede come egli non sia stato in grado di situare temporalmente tale segnante episodio. A ciò aggiungasi pure che, nell'ambito della seconda audizione, l'interessato ha riferito che la madre sarebbe stata sequestrata dai militari 6 o 7 volte (cfr. atto SEM n. [...]-37/14, R34), indicando tuttavia successivamente che la stessa avrebbe fatto "su e giù dalla prigione" (cfr. atto SEM n. [...]-37/14, R61). Egli ha pertanto lasciato intendere che ella sarebbe stata imprigionata in innumerevoli occasioni, contraddicendo quanto esposto nelle sue stesse precedenti dichiarazioni. 6.3.2 In secondo luogo, il ricorrente non ha fornito dichiarazioni sufficientemente fondate. A titolo esemplificativo, giova infatti rilevare che egli ha fornito delle descrizioni generiche e prive di dettagli personali in merito ai militari che avrebbero sequestrato lui e la madre e a tale circostanza (cfr. atto SEM n. [...]-37/14, R27 e R29) e ciò al contrario di quanto ci si attenderebbe da una persona affermante di aver vissuto simili vicissitudini. Lo stesso ragionamento può essere applicato alla spiegazione dell'interessato riguardante quanto gli sarebbe accaduto una volta sequestrato dai militari. Egli si è infatti limitato a dichiarare che "due persone ti legavano all'indietro e poi viaggiavi per due ore" (cfr. atto SEM n. [...]-37/14, R30) e, ancora "Quando ti portano tu non puoi guardarti intorno perché ti picchiano, perché pensano che stai cercando di scappare, quindi per tutto il tempo devi guardare dritto. Invece nella prigione c'era tanta fame e non c'era nemmeno la doccia" (cfr. atto SEM n. [...]-37/14, R32). A corroborare ulteriormente quanto precede, rilevasi che la descrizione dei militari fatta dall'interessato risulta anch'essa stereotipata e priva di dettagli personali. Lo stesso ha infatti dichiarato che i militari che sarebbero stati soliti presentarsi presso la sua abitazione sarebbero stati sempre gli stessi (cfr. atto SEM n. [...]-37/14, R50) e sarebbero state due persone (cfr. atto SEM n. [...]-37/14, R46): uno armato di bastone e l'altro con un fucile (cfr. atto SEM n. [...]-37/14, R48) e "uno era alto e un po' scuro, l'altro invece era basso ed era un signore grande, aveva circa 50 anni" (cfr. atto SEM n. [...]-37/14, R49). Considerato che l'insorgente avrebbe incontrato tali militari in molteplici occasioni, mal si comprende come lo stesso non sia in grado di fornire una descrizione più precisa e rilevante di tali persone. Ne discende che tali affermazioni non possono essere ritenute sufficientemente fondate. Aggiungasi inoltre che neppure le dichiarazioni relative alle circostanze del suo arresto da parte dei militari, come al periodo di prigionia di 2 mesi sono state sufficientemente circostanziate. L'interessato non è stato anzitutto in grado di collocare nel tempo tali eventi, nonostante il loro carattere unico e peculiare. Egli ha altresì descritto in modo vago i militari che avrebbero proceduto all'arresto, limitandosi ad indicare che sarebbero stati "tanti" e che avrebbero indossato "l'uniforme militare" (cfr. atto SEM n. [...]-37/14, R68 e R69). Allo stesso modo, anche le allegazioni inerenti alle asserite percosse subite sono estremamente vaghe e prive di dettagli, avendo l'interessato dichiarato che "mi hanno picchiato vicino al collo e mi hanno lasciato un taglio vicino all'orecchio" (cfr. atto SEM n. [...]-37/14, R67). Infine, giova rilevare che pure la descrizione della prigione risulta essere assai succinta e priva di dettagli, considerato che egli vi avrebbe passato 2 mesi (cfr. atto SEM n. [...]-37/14, R82 e R86). Ne consegue che tali affermazioni risultano anch'esse prive della fondatezza richiesta ai sensi dell'art. 7 LAsi. A titolo abbondanziale, giova rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è possibile ascrivere tali imprecisioni al suo contesto socio-culturale. Ci si sarebbe infatti potuti aspettare, da un uomo con una formazione scolastica di vari anni, una descrizione più precisa riguardante gli elementi centrali della sua domanda d'asilo. Ciò a maggior ragione, se si tiene conto del fatto che egli ha dimostrato grande maturità ed indipendenza nell'affrontare il viaggio d'espatrio da solo, transitando in ben 4 Paesi prima di arrivare in Svizzera. A ciò si aggiunga che la capacità di discernimento del ricorrente non è mai stata posta in discussione. Del resto, il verbale sui motivi d'asilo non lascia trasparire elementi concreti per ritenere il contrario. Contrariamente a quanto sostenuto in sede di ricorso, non è infine possibile attribuire la mancanza di precisione a un'eventuale vulnerabilità del ricorrente. Dai referti medici presenti agli atti non emerge d'altronde alcuna carenza di capacità cognitiva. 6.3.3 In terzo luogo, la veridicità del racconto del ricorrente può essere fortemente messa in dubbio anche sulla base di valutazioni di plausibilità. A titolo esemplificativo, l'intero racconto relativo al comportamento dei militari risulta illogico e poco plausibile. In particolare, l'interessato ha dichiarato che i militari lo avrebbero sequestrato e gli avrebbero riferito che sarebbe dovuto rimanere finché non sarebbe arrivato il di lui padre e che non avrebbe subito ripercussioni (cfr. atto SEM n. [...]-37/14, R43), aggiungendo pure che, una volta giunta la madre, lui avrebbe potuto andarsene via (cfr. atto SEM n. [...]-37/14, R45). A volte, i militari avrebbero pure confiscato il bestiame con l'obiettivo di attirare il padre e restituendolo in seguito (cfr. atto SEM n. [...]-37/14, R45, R51 e R53). Ora, qualora l'intenzione dei militari fosse effettivamente stata quella di attirare il padre, sequestrando la madre, rispettivamente l'interessato e i buoi, mal si vede come mai tali uomini avrebbero sempre rilasciato l'insorgente e la madre e restituito il bestiame, posto che il padre non si sarebbe mai presentato. Inoltre pare illogico che i militari abbiano continuato ad attuare tali provvedimenti in assenza di qualsivoglia manifestazione da parte del padre. A maggior ragione se si considera che i militari erano a conoscenza della separazione dei genitori dell'interessato e che, in caso di dubbi in merito, avrebbero potuto semplicemente richiedere informazioni ai "signori del villaggio", responsabili dell'attuazione della separazione (cfr. atto SEM n. [...]-37/14, R101, R 102 e R105). Aggiungasi altresì che parimente le circostanze relative alla fuga dell'interessato dal carcere risultano del tutto prive di plausibilità. Egli ha infatti affermato che "Sono scappato quando ero uscito per usare il bagno. Per usare il bagno ci lasciavano andare fuori nel deserto e siccome eravamo minorenni non ci sorvegliavano tanto. A questo punto io e l'amico, che era di D._______, siccome lui conosceva la strada, mi ha guidato lui e siamo usciti" (cfr. atto SEM n. [...]-37/14, R87). Ora, mal si vede come, essendo il ricorrente un detenuto e trovandosi in una prigione sorvegliata, sarebbe potuto andare in bagno nel deserto all'infuori del perimetro del carcere e senza controllo alcuno. Tali allegazioni non possono pertanto essere ritenute plausibili. 6.4 Ne discende che le dichiarazioni dell'insorgente riguardo, d'un lato, il fatto che lui e la madre, rispettivamente i buoi, sarebbero stati prelevati dai militari a causa delle convocazioni del padre affinché quest'ultimo si presentasse per svolgere il servizio militare, e, d'altro lato, il fatto di essere stato percosso da parte dei militari, arrestato e detenuto in carcere per 2 mesi, non risultano essere verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, come a ragione anche considerato dalla SEM nella decisione impugnata. Ne consegue che un esame dell'esistenza di motivi d'asilo inerente a tali allegazioni ai sensi dell'art. 3 LAsi non risulta essere necessario. 7. 7.1 Il ricorrente sostiene altresì che, qualora dovesse tornare in Eritrea, verrebbe costretto al servizio militare obbligatorio e verrebbe posto nuovamente in carcere poiché avrebbe lasciato il proprio Paese. Egli menziona inoltre di avere un timore fondato di subire delle persecuzioni future, poiché è una persona invisa agli occhi delle autorità eritree, a causa della renitenza del padre e del fatto che la sorella beneficerebbe dell'asilo in Svizzera. L'autorità inferiore ha ritenuto tale allegazione verosimile ma non rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Occorre pertanto analizzarne la pertinenza ai sensi di tale norma. 7.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii). Altresì, secondo la giurisprudenza del Tribunale, perché vi sia luogo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione riflessa, occorre che i famigliari di una persona perseguitata siano esposti a delle rappresaglie, siano esse finalizzate all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3). Il Tribunale ritiene altresì come altamente probabile che le sanzioni in cui incorrono i cittadini eritrei fuggiti illegalmente dal Paese non costituiscano, per intensità e motivazione politica, dei pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Dall'analisi svolta dal Tribunale è infatti emerso che molte persone espatriate illegalmente dall'Eritrea hanno potuto farvi ritorno senza particolari problemi per soggiorni di corta durata. Non si può pertanto presumere con probabilità preponderante che i cittadini eritrei siano esposti in patria a sanzioni che per la loro intensità e per le ragioni politiche dello Stato equivalgano seri pregiudizi i sensi della LAsi e ciò unicamente a causa dell'espatrio illegale. D'altro canto, un rischio accresciuto di subire una sanzione può essere riconosciuto unicamente in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità. Aggiungasi infine che il solo rischio di dover presumibilmente effettuare il servizio nazionale nel contesto eritreo, non costituisce un pregiudizio determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. per quanto precede: sentenza del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 5.1). 7.3 Nel caso di specie non si può ammettere che il ricorrente abbia un fondato timore di essere sottoposto in futuro a misure persecutorie. Dagli atti non emergono infatti elementi che lo facciano apparire come persona invisa alle autorità eritree, ritenuto che lo stesso non ha neppure reso verosimile di aver avuto contatti con queste ultime. L'espatrio illegale non è sufficiente, di per sé solo, a giustificare la presenza di un timore fondato di essere sottoposto in futuro a misure persecutorie ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato. Negli stessi termini, il solo fatto che egli possa essere in futuro coscritto al servizio militare non risulta essere a sé solo un motivo pertinente ai sensi dell'art. 3 LAsi. La censura del ricorrente va pertanto respinta. Occorre altresì rilevare che l'argomento relativo all'asserita persecuzione riflessa subita dal ricorrente a seguito della renitenza del padre va anch'esso respinto. Egli non ha infatti reso verosimile gli episodi dichiarati riguardanti le autorità eritree. Allo stesso modo, neppure l'affermazione secondo cui vi sarebbe persecuzione riflessa a causa del riconoscimento della qualità di rifugiato della sorella in Svizzera merita tutela. Invero egli non ha dichiarato di aver subito alcuno svantaggio sino alla sua partenza a seguito dell'espatrio della sorella; mal si vede pertanto come egli potrebbe essere oggetto di persecuzione riflessa in tale contesto. Il Tribunale ritiene pertanto che non vi sia alcun pericolo di persecuzione riflessa. 8. 8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). 8.2 Nella misura in cui il Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30). 8.3 L'insorgente non adempie, inoltre, le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 OAsi 1. Il Tribunale è pertanto tenuto per legge a confermare tale provvedimento. 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è invece regolamentata all'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In particolare, l'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrI). Inoltre, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStrI), in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, tuttavia, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni. Infine, l'esecuzione non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStrI). Motivi medici rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento esclusivamente quando le cure necessarie ed essenziali non sono ottenibili nel Paese di origine e un rimpatrio comprometterebbe rapidamente lo stato di salute della persona mettendone a rischio la vita (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2). 9.2 9.2.1 Gli atti non contengono alcun indizio serio e convincente che renda verosimile (art. 7 LAsi) l'esistenza di un probabile rischio che il ricorrente possa subire un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. Il timore generico dello stesso di poter subire in Eritrea un trattamento proibito, non permette di far giungere il Tribunale ad una diversa valutazione della fattispecie rispetto a quella espressa nella decisione impugnata (cfr. anche in merito la sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§125 e 129 e relativi riferimenti). La situazione generale in Eritrea sotto il profilo dei diritti umani non è tale da rendere attualmente inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento. Anche nell'evenienza in cui il ricorrente dovesse essere arruolato nel servizio nazionale eritreo, la stessa non risulta ostativa all'esecuzione del suo allontanamento (cfr. per il resto la sentenza di riferimento E-5022/2017 del 10 luglio 2018 pubblicata parzialmente nella DTAF 2018 VI/4 consid. 6.1 e segnatamente consid. 6.1.5.2). Il ricorrente menziona inoltre le decisioni del Comitato contro la tortura (in inglese: Committee against Torture [CAT]) condannanti la Svizzera circa l'allontanamento di cittadini eritrei poiché esposti al rischio di subire torture ai sensi dell'art. 3 Conv. Tortura. Il Tribunale ha già indicato che i ricorrenti non possono in generale richiedere una rivalutazione del proprio caso riferendosi alle decisioni del CAT, poiché tali comunicazioni sono valutazioni di casi individuali (cfr. sentenza del Tribunale E-2155/2023 del 26 giugno 2023 p. 8). Posto tutto quanto sopra, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI). 9.2.2 In Eritrea non si può concludere che viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta, a priori ed indipendentemente dalle circostanze del caso di specie, di presumere, a proposito di tutti i richiedenti provenienti da tale paese, l'esistenza di un pericolo concreto ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art, 44 LAsi (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.2; sentenza del Tribunale D-2311/2016 del 17 agosto 2017 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 17). Per quanto concerne invece il suo stato di salute, dagli atti non risulta alcun elemento che permetta di opporsi al suo allontanamento. Il ricorrente è giovane, in buona salute, non ha responsabilità familiari e ha frequentato la scuola per sette anni (cfr. atto SEM n. [...]-17/12 par. 1.17.04). In patria, l'insorgente può vantare una buona rete famigliare: la madre come pure suo fratello minore e quello maggiore si trovano in Eritrea (cfr. atto SEM n. [...]-17/12 par. 3.01), con gli stessi egli ha sempre mantenuto i contatti (cfr. atto SEM n. [...]-37/14, R10 e R14) e potranno sostenerlo in caso di bisogno, per sopperire alle sue necessità essenziali. Egli potrà inoltre contare sull'aiuto economico del fratello che si trova in E._______, come del resto già fatto in passato (cfr. atto SEM n. [...]-17/12 par. 1.17.04), come pure del sostegno della sorella che si risiede in Svizzera. Tutti questi fattori dovrebbero pertanto consentire al ricorrente di reinsediarsi nel suo Paese senza incontrare eccessive difficoltà. Alla luce di tali elementi, e non essendo ravvisabili agli atti altre particolari circostanze, il ricorrente non rischia, nel caso di un suo rientro nel paese d'origine, di essere esposto ad una minaccia esistenziale (cfr. sentenza del Tribunale D-2311/2016 consid. 17.2). Rilevasi inoltre nuovamente che le asserite persecuzioni subìte dal ricorrente non sono state rese verosimili. L'eventuale rischio di arruolamento nel servizio nazionale, non risulta dipoi influire su questo giudizio, dal momento che non vi è modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in una situazione di minaccia esistenziale (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.2.3). Dal canto suo, l'obbligo di adempiere il servizio militare non costituisce neppure un motivo d'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.2 e segnatamente consid. 6.2.5). Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere ritenuta ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 9.2.3 Infine, siccome il ricorrente è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12) non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI). 9.3 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, la decisione dell'autorità inferiore dev'essere confermata.
10. Alla luce di quanto sopra, la decisione della SEM dev'essere confermata e le censure sollevate respinte. L'autorità inferiore non ha dunque violato il diritto federale e ha accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi). 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere in questa sede la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
12. La presente decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: