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D-2505/2018

D-2505/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-06-13 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, cittadino albanese minorenne con ultimo domicilio a B._______, nel distretto di Tirana, è giunto in Svizzera illegalmente il 19 novembre del 2015 dopo aver raggiunto l'Italia per via aerea pochi giorni prima. Lo stesso giorno ha depositato una domanda d'asilo (cfr. atto A8, pag. 1 e segg.). Il 3 agosto 2016 il richiedente asilo è stato sentito nell'ambito di un'audizione ai sensi dell'art. 29 LAsi (cfr. atto A23). Il 17 ottobre 2016, la SEM ha richiesto all'ambasciata Svizzera di Pristina di svolgere alcuni accertamenti sulla famiglia dell'interessato. Il 2 novembre 2016 le risultanze di tale domanda sono pervenuta all'autorità di prime cure (cfr. atto A29). Al ricorrente è in seguito stato concesso, per il tramite del suo curatore, il diritto di essere sentito al riguardo (cfr. atto A31). B. Con decisione del 5 gennaio 2017, notificata all'interessato il 9 gennaio 2017 (cfr. avviso di ricevimento), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dello stesso dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 8 febbraio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 9 febbraio 2017) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). La procedura ricorsuale si è conclusa il 5 luglio 2017 con l'accoglimento del gravame ed il rinvio degli atti all'autorità di prima istanza per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione. Lo svolgimento di tale passo procedurale non aveva invero rispettato i criteri giurisprudenziali applicabili alle audizioni di minori. D. Successivamente alla retrocessione degli atti, l'autorità di prime cure ha svolto una nuova audizione sui motivi d'asilo in presenza dell'interprete, del curatore, di una psicologa e del rappresentante delle opere assistenziali. In tale ambito il ricorrente ha allegato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di aver lasciato il paese d'origine in quanto sarebbe stato vittima di un incidente stradale con conseguente ricovero in ospedale Oltracciò sarebbe stato anche minacciato con un coltello da una signora dopo che aveva colpito la sua abitazione con un pallone. Egli adduce infine di essere stato percosso regolarmente dai genitori, in particolare dalla madre. Quest'ultima avrebbe invero sempre trovato un pretesto per malmenarlo, spesso con l'ausilio di un bastone di legno e senza ragioni apparenti. Nella medesima occasione egli ha a più riprese negato di essere in contatto con i famigliari (cfr. atto A56, pag. 2 e segg.). E. Il 28 marzo 2018, la SEM ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato pronunciando nel contempo il suo allontanamento verso l'Albania e ritenendo l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. F. Con ricorso del 30 aprile 2018 l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale avverso la succitata decisione postulandone l'annullamento ed il riconoscimento della qualità di rifugiato; in subordine il rinvio degli atti all'autorità di prime cure per l'emanazione di una nuova decisione; contestualmente e con protesta di spese e ripetibili di essere esentato dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale può parimenti rinunciare allo scambio degli scritti.

E. 3.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prime cure ha considerato inverosimili le allegazioni dell'interessato a proposito delle percosse subite dai genitori. In primo luogo, le dichiarazioni del richiedente asilo non corrisponderebbero con i fatti portati alla luce da una ricerca in Facebook, dalla quale si evincerebbe ch'egli avrebbe mantenuto i contatti con i famigliari. Per di più, l'interessato avrebbe in un primo momento negato di possedere un account nel social network sopracitato, salvo poi ammetterlo una volta confrontato al riguardo dalla SEM. Egli, anche in tale circostanza, avrebbe tuttavia ribadito di non essere in contatto con i genitori ed i fratelli, cosa che non corrisponderebbe alle risultanze di suddetta ricerca. Oltracciò, le sue allegazioni a proposito delle percosse sarebbero risultate vaghe e inconsistenti, ovvero non corrispondenti a quanto ci si possa ragionevolmente attendere da una persona direttamente toccata dai gravi eventi riportati. La Segreteria di Stato rimanda quindi alle informazioni raccolte dalla Rappresentanza elvetica a Pristina, che coinciderebbero integralmente con le considerazioni succitate. Essendo invero il dovere di istruzione della SEM limitato dal rifiuto del richiedente a collaborare ed a dire la verità, non si potrebbe esigere dall'autorità ch'essa delucidi i reali motivi per i quali l'interessato abbia lasciato il paese d'origine. Negli stessi termini, siccome non sarebbe possibile dare credito alle allegazioni del richiedente a proposito della violenza domestica, i problemi psichici diagnosticati andrebbero imputati ad altra causa. Vi sarebbero invero chiari indizi quanto al fatto che lo sradicamento dall'ambiente famigliare e/o una certa difficoltà ad adeguarsi alla nuova contingenza abbiano avuto conseguenze su tale aspetto. Ciò detto, le problematiche diagnosticate non giustificherebbero una diversa valutazione. Del resto, l'autorità di prime cure avrebbe rimandato di diversi mesi l'audizione in ossequio al succinto certificato medico prodotto. Il richiedente non sarebbe ad ogni modo stato sottoposto ad un trattamento in vista dello svolgimento differito dell'audizione. In questo stesso senso, il comportamento del minore nel corso dell'audizione andrebbe ricondotto all'artificiosità delle sue allegazioni. Per il resto, le circostanze relative all'incidente della circolazione ed al litigio con una terza persona risulterebbero irrilevanti in materia d'asilo. Non di meno, avendo il Consiglio federale inserito l'Albania nel novero degli stati sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, egli non avrebbe a temere alcuna persecuzione in detto paese.

E. 3.2 Nel proprio gravame, il patrocinatore dell'insorgente avversa la valutazione effettuata dall'autorità di prima istanza. A suo dire, le dichiarazioni della madre, riprese nell'ambito della domanda d'ambasciata, non sarebbero attendibili, dal momento ch'ella avrebbe in un primo momento asserito che il richiedente sarebbe stato accompagnato a Milano dal cugino mentre successivamente sarebbe emerso che la stessa madre lo avrebbe portato in Italia. Su tali presupposti, il rapporto d'ambasciata non sarebbe atto a smentire le dichiarazioni dell'interessato sulle violenze subite. Inoltre, non sembrerebbe che sulla questione siano stati sentiti i fratelli e le sorelle del ricorrente. Oltracciò, quandanche su Facebook vi sia effettivamente una foto dell'interessato e della madre scattata in Italia, non sarebbe certo ch'egli abbia continuato ad intrattenere relazioni con quest'ultima. La SEM avrebbe del resto fornito la prova di alcuni contatti tra madre e figlio ma non vi sarebbe modo di sapere a quando questi risalgano. Ad ogni buon conto, l'esistenza di relazioni non significherebbe ancora che il ricorrente non sia stato vittima di violenze famigliari, considerata l'ambiguità dei rapporti che spesso si instaurerebbe tra genitore e bambino vittima di violenza. Nello stesso senso, l'inconsistenza delle sue dichiarazioni dimostrerebbe la fragilità psichica piuttosto che l'inverosimiglianza del suo narrato. Secondo la documentazione medica, il giovane soffrirebbe infatti di una sindrome da disadattamento con disturbo misto delle emozioni e della condotta, le cui bizzarrie sarebbero già state segnalate precedentemente dalla psicologa attiva nel foyer. Anche il rappresentante delle opere assistenziali avrebbe del resto segnalato l'atteggiamento di sofferenza mostrato nel corso dell'audizione. In questi termini, le valutazioni della SEM a proposito dell'origine di tali problematiche sarebbero mere supposizioni non suffragate da alcuna perizia medica. L'apprezzamento dell'autorità di prime cure non terrebbe infatti conto dei certificati medici agli atti e sarebbe smentito anche dall'atteggiamento del minore nel corso delle altre audizioni. Su tali presupposti, il patrocinatore dell'insorgente si riserva di inoltrare un ulteriore rapporto medico aggiornato.

E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).

E. 4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 3 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 4.3 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 4.4 Quando si tratta di esaminare la verosimiglianza delle dichiarazioni di una persona non ancora maggiorenne, occorre tenere in debita considerazione gli aspetti specifici della minore età (cfr. art. 7 cpv. 5 Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali [RS 142.311], art. 12 cpv. 1 e 22 cpv. 1 Convenzione sui diritti del fanciullo [CDF, RS 0.107]).

E. 5.1 Ora, il Tribunale ritiene in primo luogo opportuno confermare l'irrilevanza in materia d'asilo delle allegazioni dell'interessato a proposito delle minace ricevute da una signora e delle conseguenze dell'incidente stradale. Tali avvenimenti, quandanche realmente accaduti, non sono infatti costitutivi di un motivo d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi. La valutazione dell'autorità di prime cure sulla questione non è del resto stata avversata dal ricorrente in sede ricorsuale.

E. 5.2 Venendo ora ai presunti maltrattamenti ad opera dei genitori ed in particolare della madre, occorre rilevare quanto segue.

E. 5.2.1 Innanzitutto, pur volendo considerare con la massima prudenza la presente fattispecie, è incontestabile che la versione resa dal giovane sia colma di elementi dissonanti. Già a proposito del suo arrivo in Svizzera, le informazioni da lui fornite non collimano con quanto constatato a proposito del reale svolgersi degli eventi. Il ricorrente ha invero asserito essersi recato in Italia al seguito del cugino, il quale avrebbe poi proseguito alla volta della Germania. In tale circostanza, il richiedente ha parimenti affermato aver lasciato il paese d'origine a causa di alcuni problemi con i genitori e di averlo fatto a loro insaputa. Egli ha poi continuato a sostenere tale tesi anche nell'ambito dell'audizione sui motivi d'asilo del 22 febbraio 2018 (cfr. atto A56, pag. 13). Sennonché, le indagini effettuate dall'Ambasciata svizzera di Pristina, hanno potuto appurare come sia stata la stessa madre di C._______ e non il cugino ad accompagnarlo (quantomeno) a Milano su di un volo di linea. Ciò pare del resto essere confermato anche dal profilo Facebook intestato al salone per parrucchieri di cui la madre è titolare (cfr. risultanze processuali e atto A56, D86) laddove sono riportate alcune fotografie ritraenti il ricorrente e quest'ultima nei pressi di un noto centro commerciale (cfr. atto A58). Non di meno, dopo essere stato ampiamente confrontato al riguardo, il richiedente ha finito per ammettere essere stato accompagnato dalla madre (cfr. atto A56, D177).

E. 5.2.2 Venendo al merito dei presunti maltrattamenti, che il richiedente ha eretto a motivo principale della sua domanda di protezione, è indubbio che le dichiarazioni dell'interessato, quandanche si voglia tenere in debita considerazione la sua giovane età, appaiano estremamente stereotipate e non conformi alla realtà dei fatti. A titolo esemplificativo, quest'ultimo, al momento di rendere edotto l'intervistatore a proposito di una circostanza che gli fosse rimasta impressa nella memoria relativamente alle percosse, ha laconicamente risposto che la madre lo avrebbe anche insultato durante il pestaggio ponendo inoltre tutti gli episodi sullo stesso piano a livello di gravità (cfr. atto A56, D89-91). Oltracciò, la stessa Ambasciata svizzera di Tirana, della cui professionalità, discrezione e affidabilità non v'è luogo di dubitare (cfr. sul valore probatorio di tali rapporti sentenza del Tribunale E-3069/2017 del 27 novembre 2017, consid. 5.2.1), quandanche abbia riportato alcune considerazioni della madre circa il fatto che sia normale usare le maniere forti con i minori, è dell'avviso che non vi siano in specie elementi che lascino presagire l'esistenza di un clima di violenza nell'ambiente famigliare in questione (cfr. atto A29).

E. 5.2.3 Del resto, anche a proposito del mantenimento dei legami con i famigliari, circostanza di fondamentale importanza visti i motivi addotti, la versione fornita dal minore è ampiamente smentita da quanto accertato in sede di prima istanza e dallo stesso Tribunale. Nonostante il ricorrente abbia invero a più riprese asserito di non aver avuto più alcun contatto con la madre, i fratelli e le sorelle (cfr. atto A56, D-31-34, D139, D164-166), nemmeno per il tramite di applicativi web (cfr. atto A56, D33), da una semplice ricerca online è stato possibile riscontrare che il ricorrente ha avuto regolari ed estesi scambi con i famigliari. Per il tramite della pagina Facebook da lui utilizzata (cfr. atto A56, D147), egli ha espresso apprezzamenti a quanto pubblicato dai membri della sua famiglia, dimostrando di seguire con regolarità le loro attività in patria. Sorella e madre hanno a loro volta visionato le fotografie del ricorrente, apponendovi la propria reazione (cfr. allegati all'atto A56, atto A58 e risultanze processuali raccolte dal Tribunale). A titolo esemplificativo, il 7 gennaio 2018 la sorella del ricorrente (cfr. atto A56, D152) ha pubblicato sul proprio account una fotografia che la ritraeva sul lungolago di Lugano; fotografia alla quale il ricorrente ha espresso il proprio apprezzamento (cfr. risultanze processuali). Cosa sia venuta a fare la sorella a Lugano non è dato a sapersi. Del resto, i contatti intercorsi con la presunta autrice dei maltrattamenti, vanno anche oltre i semplici "like". Invero, il 9 dicembre 2017, nel contesto di alcune foto postate della madre, C._______ e quest'ultima si sono scambiati diverse frasi (cfr. atto A58: tradotto "vi abbraccio tanto" e "ti abbracciamo anche noi") che, oltre a dimostrare l'inattendibilità della tesi dell'interruzioni dei legami, paiono difficilmente conciliabili con la stessa esistenza di un rapporto conflittuale. Anche il 20 febbraio 2018, l'insorgente ha commentato delle fotografie della madre. Quest'ultima ha a sua volta risposto senza indugio inviandogli anche dei simboli rappresentanti amore (cfr. risultanze processuali). Si tratta solo di alcuni esempi. Per di più, la madre, è a sua volta ritratta in delle fotografie scattate in Ticino ed in tempi recenti (cfr. risultanze processuali). Anche a tal riguardo, ci si chiede dunque quali dovrebbero essere le ragioni del suo viaggio, posto che C._______ ha dichiarato che quest'ultima non sarebbe stata a conoscenza della sua permanenza in Svizzera (cfr. atto A8, pag. 5). Non di meno, anche dalle dichiarazioni riportate nel rapporto d'ambasciata può essere dedotto che i C._______ ed i famigliari siano rimasti in regolare contatto telefonico/Skype (cfr. atto A58, pag. 5).

E. 5.2.4 Su tali presupposti, quanto appare maggiormente probabile è che il giovane abbia concordato con i famigliari la sua migrazione in Svizzera o meglio, che sia stato spinto da quest'ultimi a recarsi in un paese straniero al fine di poter beneficiare di migliori condizioni sociali e formative. Ciò pare del resto confermato anche dalle problematiche psichiche diagnosticate, che parlano di una sindrome da disadattamento dovuta verosimilmente alla perdita di punti di riferimento in un periodo cruciale dello sviluppo e dalle stesse dichiarazioni da lui rilasciate sul finire dell'audizione del 22 febbraio 2018. In tale circostanza, il giovane richiedente, dopo essere stato ampiamento confrontato con quanto si evinceva a proposito dei contatti con i famigliari via internet ed in merito ad alcune contraddizioni, ha finito per addurre di trovarsi molto bene in Svizzera e di voler continuare la sua formazione in tale paese. Quasi come se fosse un idea inculcatagli da qualcuno, ha poi ripetuto che in Ticino egli apprenderebbe molto, imparando una professione e così di seguito. Sia quel che sia, alla luce di quanto elencato sin qui, ciò che appare pacifico è che le allegazioni del minore a proposito delle percosse subite non possano essere ritenute verosimili.

E. 6 In definitiva, la SEM ha a giusto titolo negato la qualità di rifugiato al ricorrente, per il che, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 7 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, la decisione impugnata va confermata.

E. 8 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 9.1 Nella propria decisione la SEM ha considerato l'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile. L'autorità di prime cure ha segnatamente rilevato come nello specifico, nessun motivo medico si opponga all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Invero, le problematiche psicologiche addotte sarebbero trattabili anche in Albania e non sarebbero ad ogni modo tali da rendere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. Si potrebbe peraltro partire dal presupposto che il ritorno del ricorrente a condizioni di vita (e famigliari) normali possa influire positivamente sul suo stato di salute. Le autorità cantonali preposte all'esecuzione dell'allontanamento avrebbero inoltre la facoltà di tenere conto di tali circostanze al momento di definirne le modalità. Quo agli interessi del minore, occorrerebbe osservare che le persone di riferimento dell'interessato si troverebbero in Albania e non in Svizzera e che, alla luce di quanto constatato dal rapporto d'ambasciata, egli potrebbe tornare in tale paese, cosa auspicabile vista la giovane età. Dalle ricerche effettuate emergerebbe chiaramente che l'interessato avrebbe tuttora rapporti personali con la famiglia. Inoltre, la permanenza in Svizzera non sarebbe stata particolarmente protratta, di modo che l'integrazione del ricorrente andrebbe considerata minima. In altri termini, dagli atti non emergerebbero elementi in base ai quali sia lecito dubitare che il richiedente possa integrarsi in tempo utile nel paese d'origine. Da ultimo, rileva la SEM, se per un qualsivoglia motivo insorgessero problemi famigliari con necessità di una presa a carico esterna, le autorità albanesi sarebbero tenute ad adottare le soluzioni del caso. Non sarebbe infatti legittimo trasferire una tale responsabilità ad un altro paese, tanto più che, proprio nei casi implicanti dei minorenni, le soluzioni incentrate sulla famiglia sarebbero preferibili a quelle extra-famigliari. Inoltre, Tirana sarebbe raggiungibile per via aerea e le autorità che eseguono gli allontanamenti sarebbero tenute a considerare debitamente gli interessi del minore al momento della partenza.

E. 9.2 Nel gravame, l'insorgente avversa tale valutazione. A suo dire, la convenzione sui diritti dell'infanzia porrebbe una certa enfasi sul fatto che l'interesse superiore del fanciullo debba costituire oggetto di primaria considerazione. Dunque, di fronte alla valutazione dell'esigibilità dell'allontanamento di un minore, occorrerebbe non solo chiarire l'esistenza di pericoli concreti, ma bensì anche chiedersi se il rinvio stesso sia in contrasto con l'interesse superiore di quest'ultimo. I criteri che definiscono tale interesse andrebbero ricercati, oltre che nell'età e nel grado di maturità dello stesso, anche negli elementi riguardanti la capacità effettiva della famiglia ad accudirlo, la formazione e le prospettive future nel paese d'origine come pure nel grado di integrazione in Svizzera. Ai sensi della giurisprudenza, occorrerebbe invero verificare se il fanciullo possa fare ritorno presso i genitori e se quest'ultimi siano in grado di coprire i suoi bisogni. Se ciò appare incerto, sarebbe necessaria la valutazione di un'eventuale collocazione presso terzi o in istituzioni specializzate. Infine, nella prospettiva dell'esecuzione del rinvio, la SEM dovrebbe prendere tutte quelle misure atte ad accertare se, al momento del ritorno nel paese d'origine, il fanciullo sia effettivamente accolto dalla famiglia, da terzi o da istituzioni specializzate. In tal senso, non sarebbe sufficiente constatare che i genitori o altri parenti vivono nel paese d'origine, rispettivamente che nel paese in questione esistano istituzioni che si occupano di fanciulli e giovani abbandonati. Inoltre, le verifiche andrebbero eseguite d'ufficio e preliminarmente alla pronuncia della decisione d'esecuzione dell'allontanamento. Ora, nella presente fattispecie, non sembrerebbe che tali verifiche siano state messe in atto. Le dichiarazioni rese della madre nell'ambito della domanda d'ambasciata non sarebbero infatti attendibili e non vi sarebbe dunque modo di sapere se concretamente il ricorrente sarà protetto ed accolto dal nucleo famigliare. Il fatto che la madre abbia accompagnato il richiedente sino a Milano per poi abbandonarlo lascerebbe sorgere diversi dubbi in merito, dal momento che non si tratterebbe di un comportamento lasciante presagire la volontà di occuparsi del figlio.

E. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStr l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). Nel caso in esame, visto che l'interessato non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposti a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova applicazione ed il rinvio dell'insorgente verso l'Albania è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per gli l'insorgente di essere esposto, nel loro Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura. Conformemente alla CorteEDU ed il Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti). Altresì la situazione generale circa il rispetto dei diritti dell'uomo in Albania, paese esente da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a al. 2 let. a LAsi, non conduce attualmente a poter considerare l'esecuzione dell'allontanamento come inammissibile. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi.

E. 10.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 10.2.1.1 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).

E. 10.2.1.2 Alla luce della giurisprudenza attuale, solo una messa in pericolo concreta, segnatamente per ragioni mediche, può condurre a considerare l'esecuzione dell'allontanamento inesigibile. Il Tribunale ha tuttavia già avuto modo di precisare come le esigenze al riguardo siano meno restrittive allorché vi sia da prendere in considerazione l'interesse superiore dei bambini in tenera età conformemente all'art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107). L'interesse del fanciullo può infatti essere ritenuto minacciato anche allorquando questi non si trovi in una situazione critica sul piano esistenziale (cfr. DTAF 2014/16 consid. 7.6 e riferimenti citati). In altri termini, le difficoltà di reinserimento (o di inserimento in caso di nascita in Svizzera) nel paese d'origine dovute ad un'integrazione avanzata in Svizzera possono condurre a reputare inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento per l'insieme della famiglia anche in assenza di una messa in pericolo concreta (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6 e 5.8; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2, 9.3.4 e 9.3.5).

E. 10.2.1.3 I criteri applicabili per la determinazione dell'interesse superiore del fanciullo comprendono valutazioni in merito alla sua età, al suo grado di maturità, ai suoi legami di dipendenza e alla natura delle relazioni con le persone di sostegno (prossimità, intensità, importanza per la sua crescita, impegno e capacità dipresa a carico). Parimenti da analizzare sono lo stato e le prospettive di sviluppo e di formazione scolastica rispettivamente professionale nonché le possibilità e le difficoltà di reinserimento nel paese d'origine. Nell'analisi di tali criteri, la durata del soggiorno in Svizzera è un fattore di grande importanza, posto che i bambini in tenera età non devono essere sradicati senza validi motivi dall'ambiente nel quale sono cresciuti. Dal punto di vista pscicologico, occorre prendere in considerazione non solo la famiglia in senso stretto quantopiù l'insieme delle relazioni sociali. Una forte integrazione in Svizzera, derivante in particolare da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, può infatti avere quale conseguenza uno sradicamento dal paese d'origine; sradicamento che può, secondo le circostanze, rendere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2, sentenza del Tribunale E-2617/2016 del 28 marzo 2017 consid. 4.5).

E. 10.2.1.4 Ora, nel caso in disamina l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento risulta sotto tale aspetto pacifica. Invero, il ricorrente, che è giunto sul suolo elvetico il 19 novembre del 2015 non può prevalersi di un'integrazione avanzata in Svizzera. Allo stesso modo non si può ritenere che egli sia stato sradicato dal paese d'origine né che le prospettive di una sua reintegrazione risultino nefaste.

E. 10.2.2.1 Occorre tuttavia rammentare che ai termini dell'art. 69 cpv. 4 LStr, "prima del rinvio coatto di uno straniero minorenne non accompagnato, l'autorità competente si accerta che nello Stato di rimpatrio questi sarà affidato a un membro della sua famiglia, a un tutore o a una struttura di accoglienza che ne garantiscano la protezione". Tale disposto riprende, con qualche modifica redazionale, l'art. 10 par. 2 della direttiva 2008/115/CE della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (direttiva sul rimpatrio). Si tratta di una norma generale applicabile a tutte le categorie di stranieri toccati da un rinvio e corrisponde alla pratica giurisprudenziale basata sull'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107). Ciò detto, in vista del rinvio di un minorenne non accompagnato, occorre svolgere delle indagini volte a chiarire la sua situazione personale, tenuto conto del suo interesse quale fanciullo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2006 n. 24 consid. 6.2 e tra le tante sentenza del Tribunale E-6875/2017 del 25 gennaio 2018). In altri termini, l'esecuzione dell'allontanamento del minorenne presuppone l'accertamento, già in sede istruttoria, della possibilità, per un membro della famiglia o di un istituto specializzato, di prendersi cura di lui al rientro (cfr. GICRA 1999 n. 2 consid. 6b-c e tra le tante sentenza del Tribunale E-7432/2016 del 14 marzo 2017). Trattandosi di un'obbligazione derivante dalla CDF e non di una questione di opportunità, l'autorità di prima istanza non può in alcun caso limitarsi a presumere, sulla base di informazioni a carattere generale riguardanti la situazione nel paese o di considerazioni fondate sull'inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'interessato, che il minore possa essere effettivamente preso a carico, dispensandosi così da un esame concreto della situazione. Allo stesso modo, la SEM non può accontentarsi di affermare che l'esecuzione dell'allontanamento sia esigibile poiché il ricorrente può ritornare presso i famigliari o sulla base del fatto che nel paese d'origine esistano delle istituzioni appropriate alle quale egli potrà indirizzarsi. Al contrario, l'autorità deve basarsi su degli elementi determinati che si evincano dagli atti di causa (cfr. GICRA 2006 n. 24 consid. 6.2 e decisione del Tribunale E-1279/2014 del 7 settembre 2015).

E. 10.2.2.2 Nel caso in esame, l'autorità di prime cure ha posto in essere delle misure istruttorie concrete onde accertarsi delle reali possibilità per il minore di essere riaccolto dai propri famigliari. Nell'ambito del rapporto d'ambasciata la madre si è detta disposta a riprendere presso di sé il minore. Nella medesima circostanza, l'ambiente famigliare è stato definito decoroso ed è stata esclusa la possibilità che vi fossero situazioni di violenza in essere. A riprova di ciò, come lo si è già detto in precedenza, va rilevato che C._______ ha mantenuto i contatti con i famigliari anche durante la sua permanenza in Svizzera. Vi sono inoltre forti indizi quanto al fatto che la famiglia si sia recata a rendergli visita in Ticino (cfr. infra consid. 5.2.3). Su tali presupposti, non si può che considerare auspicabile un rientro del giovane presso i famigliari. Nell'ottica dell'interesse superiore del fanciullo, occorre rilevare che quandanche in Albania le sue prospettive dal punto di vista educativo-professionale possano risultare meno rosee, è indubbio che tale aspetto debba essere messo in secondo piano rispetto all'esigenza di portare a termine l'adolescenza nel proprio ambiente famigliare e a contatto con i propri cari.

E. 10.2.2.3 Inoltre, al momento di porre in esecuzione il provvedimento di allontanamento, le autorità preposte all'esecuzione dell'allontanamento avranno premura di prendere contatto, se del caso per il tramite delle preposte autorità diplomatiche, con la famiglia dell'insorgente per significarli quando e in che termini avverrà il rimpatrio.

E. 10.3 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento va considerata ragionevolmente esigibile.

E. 10.4 Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 11 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il di-ritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 12 Avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda finalizzata all'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto. Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, a norma dell'art. 6 lett. b TS-TAF, le spese processuali possono essere condonate totalmente o parzialmente qualora per motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossarle alla parte. In specie, vista la giovane età dell'interessato, non sono riscosse spese.

E. 13 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2505/2018 Sentenza del 13 giugno 2018 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), David R. Wenger, Contessina Theis, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), patrocinato dal lic. iur. Mario Amato, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 28 marzo 2018 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino albanese minorenne con ultimo domicilio a B._______, nel distretto di Tirana, è giunto in Svizzera illegalmente il 19 novembre del 2015 dopo aver raggiunto l'Italia per via aerea pochi giorni prima. Lo stesso giorno ha depositato una domanda d'asilo (cfr. atto A8, pag. 1 e segg.). Il 3 agosto 2016 il richiedente asilo è stato sentito nell'ambito di un'audizione ai sensi dell'art. 29 LAsi (cfr. atto A23). Il 17 ottobre 2016, la SEM ha richiesto all'ambasciata Svizzera di Pristina di svolgere alcuni accertamenti sulla famiglia dell'interessato. Il 2 novembre 2016 le risultanze di tale domanda sono pervenuta all'autorità di prime cure (cfr. atto A29). Al ricorrente è in seguito stato concesso, per il tramite del suo curatore, il diritto di essere sentito al riguardo (cfr. atto A31). B. Con decisione del 5 gennaio 2017, notificata all'interessato il 9 gennaio 2017 (cfr. avviso di ricevimento), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dello stesso dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 8 febbraio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 9 febbraio 2017) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). La procedura ricorsuale si è conclusa il 5 luglio 2017 con l'accoglimento del gravame ed il rinvio degli atti all'autorità di prima istanza per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione. Lo svolgimento di tale passo procedurale non aveva invero rispettato i criteri giurisprudenziali applicabili alle audizioni di minori. D. Successivamente alla retrocessione degli atti, l'autorità di prime cure ha svolto una nuova audizione sui motivi d'asilo in presenza dell'interprete, del curatore, di una psicologa e del rappresentante delle opere assistenziali. In tale ambito il ricorrente ha allegato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di aver lasciato il paese d'origine in quanto sarebbe stato vittima di un incidente stradale con conseguente ricovero in ospedale Oltracciò sarebbe stato anche minacciato con un coltello da una signora dopo che aveva colpito la sua abitazione con un pallone. Egli adduce infine di essere stato percosso regolarmente dai genitori, in particolare dalla madre. Quest'ultima avrebbe invero sempre trovato un pretesto per malmenarlo, spesso con l'ausilio di un bastone di legno e senza ragioni apparenti. Nella medesima occasione egli ha a più riprese negato di essere in contatto con i famigliari (cfr. atto A56, pag. 2 e segg.). E. Il 28 marzo 2018, la SEM ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato pronunciando nel contempo il suo allontanamento verso l'Albania e ritenendo l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. F. Con ricorso del 30 aprile 2018 l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale avverso la succitata decisione postulandone l'annullamento ed il riconoscimento della qualità di rifugiato; in subordine il rinvio degli atti all'autorità di prime cure per l'emanazione di una nuova decisione; contestualmente e con protesta di spese e ripetibili di essere esentato dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale può parimenti rinunciare allo scambio degli scritti. 3. 3.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prime cure ha considerato inverosimili le allegazioni dell'interessato a proposito delle percosse subite dai genitori. In primo luogo, le dichiarazioni del richiedente asilo non corrisponderebbero con i fatti portati alla luce da una ricerca in Facebook, dalla quale si evincerebbe ch'egli avrebbe mantenuto i contatti con i famigliari. Per di più, l'interessato avrebbe in un primo momento negato di possedere un account nel social network sopracitato, salvo poi ammetterlo una volta confrontato al riguardo dalla SEM. Egli, anche in tale circostanza, avrebbe tuttavia ribadito di non essere in contatto con i genitori ed i fratelli, cosa che non corrisponderebbe alle risultanze di suddetta ricerca. Oltracciò, le sue allegazioni a proposito delle percosse sarebbero risultate vaghe e inconsistenti, ovvero non corrispondenti a quanto ci si possa ragionevolmente attendere da una persona direttamente toccata dai gravi eventi riportati. La Segreteria di Stato rimanda quindi alle informazioni raccolte dalla Rappresentanza elvetica a Pristina, che coinciderebbero integralmente con le considerazioni succitate. Essendo invero il dovere di istruzione della SEM limitato dal rifiuto del richiedente a collaborare ed a dire la verità, non si potrebbe esigere dall'autorità ch'essa delucidi i reali motivi per i quali l'interessato abbia lasciato il paese d'origine. Negli stessi termini, siccome non sarebbe possibile dare credito alle allegazioni del richiedente a proposito della violenza domestica, i problemi psichici diagnosticati andrebbero imputati ad altra causa. Vi sarebbero invero chiari indizi quanto al fatto che lo sradicamento dall'ambiente famigliare e/o una certa difficoltà ad adeguarsi alla nuova contingenza abbiano avuto conseguenze su tale aspetto. Ciò detto, le problematiche diagnosticate non giustificherebbero una diversa valutazione. Del resto, l'autorità di prime cure avrebbe rimandato di diversi mesi l'audizione in ossequio al succinto certificato medico prodotto. Il richiedente non sarebbe ad ogni modo stato sottoposto ad un trattamento in vista dello svolgimento differito dell'audizione. In questo stesso senso, il comportamento del minore nel corso dell'audizione andrebbe ricondotto all'artificiosità delle sue allegazioni. Per il resto, le circostanze relative all'incidente della circolazione ed al litigio con una terza persona risulterebbero irrilevanti in materia d'asilo. Non di meno, avendo il Consiglio federale inserito l'Albania nel novero degli stati sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, egli non avrebbe a temere alcuna persecuzione in detto paese. 3.2 Nel proprio gravame, il patrocinatore dell'insorgente avversa la valutazione effettuata dall'autorità di prima istanza. A suo dire, le dichiarazioni della madre, riprese nell'ambito della domanda d'ambasciata, non sarebbero attendibili, dal momento ch'ella avrebbe in un primo momento asserito che il richiedente sarebbe stato accompagnato a Milano dal cugino mentre successivamente sarebbe emerso che la stessa madre lo avrebbe portato in Italia. Su tali presupposti, il rapporto d'ambasciata non sarebbe atto a smentire le dichiarazioni dell'interessato sulle violenze subite. Inoltre, non sembrerebbe che sulla questione siano stati sentiti i fratelli e le sorelle del ricorrente. Oltracciò, quandanche su Facebook vi sia effettivamente una foto dell'interessato e della madre scattata in Italia, non sarebbe certo ch'egli abbia continuato ad intrattenere relazioni con quest'ultima. La SEM avrebbe del resto fornito la prova di alcuni contatti tra madre e figlio ma non vi sarebbe modo di sapere a quando questi risalgano. Ad ogni buon conto, l'esistenza di relazioni non significherebbe ancora che il ricorrente non sia stato vittima di violenze famigliari, considerata l'ambiguità dei rapporti che spesso si instaurerebbe tra genitore e bambino vittima di violenza. Nello stesso senso, l'inconsistenza delle sue dichiarazioni dimostrerebbe la fragilità psichica piuttosto che l'inverosimiglianza del suo narrato. Secondo la documentazione medica, il giovane soffrirebbe infatti di una sindrome da disadattamento con disturbo misto delle emozioni e della condotta, le cui bizzarrie sarebbero già state segnalate precedentemente dalla psicologa attiva nel foyer. Anche il rappresentante delle opere assistenziali avrebbe del resto segnalato l'atteggiamento di sofferenza mostrato nel corso dell'audizione. In questi termini, le valutazioni della SEM a proposito dell'origine di tali problematiche sarebbero mere supposizioni non suffragate da alcuna perizia medica. L'apprezzamento dell'autorità di prime cure non terrebbe infatti conto dei certificati medici agli atti e sarebbe smentito anche dall'atteggiamento del minore nel corso delle altre audizioni. Su tali presupposti, il patrocinatore dell'insorgente si riserva di inoltrare un ulteriore rapporto medico aggiornato. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 3 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 4.3 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 4.4 Quando si tratta di esaminare la verosimiglianza delle dichiarazioni di una persona non ancora maggiorenne, occorre tenere in debita considerazione gli aspetti specifici della minore età (cfr. art. 7 cpv. 5 Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali [RS 142.311], art. 12 cpv. 1 e 22 cpv. 1 Convenzione sui diritti del fanciullo [CDF, RS 0.107]). 5. 5.1 Ora, il Tribunale ritiene in primo luogo opportuno confermare l'irrilevanza in materia d'asilo delle allegazioni dell'interessato a proposito delle minace ricevute da una signora e delle conseguenze dell'incidente stradale. Tali avvenimenti, quandanche realmente accaduti, non sono infatti costitutivi di un motivo d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi. La valutazione dell'autorità di prime cure sulla questione non è del resto stata avversata dal ricorrente in sede ricorsuale. 5.2 Venendo ora ai presunti maltrattamenti ad opera dei genitori ed in particolare della madre, occorre rilevare quanto segue. 5.2.1 Innanzitutto, pur volendo considerare con la massima prudenza la presente fattispecie, è incontestabile che la versione resa dal giovane sia colma di elementi dissonanti. Già a proposito del suo arrivo in Svizzera, le informazioni da lui fornite non collimano con quanto constatato a proposito del reale svolgersi degli eventi. Il ricorrente ha invero asserito essersi recato in Italia al seguito del cugino, il quale avrebbe poi proseguito alla volta della Germania. In tale circostanza, il richiedente ha parimenti affermato aver lasciato il paese d'origine a causa di alcuni problemi con i genitori e di averlo fatto a loro insaputa. Egli ha poi continuato a sostenere tale tesi anche nell'ambito dell'audizione sui motivi d'asilo del 22 febbraio 2018 (cfr. atto A56, pag. 13). Sennonché, le indagini effettuate dall'Ambasciata svizzera di Pristina, hanno potuto appurare come sia stata la stessa madre di C._______ e non il cugino ad accompagnarlo (quantomeno) a Milano su di un volo di linea. Ciò pare del resto essere confermato anche dal profilo Facebook intestato al salone per parrucchieri di cui la madre è titolare (cfr. risultanze processuali e atto A56, D86) laddove sono riportate alcune fotografie ritraenti il ricorrente e quest'ultima nei pressi di un noto centro commerciale (cfr. atto A58). Non di meno, dopo essere stato ampiamente confrontato al riguardo, il richiedente ha finito per ammettere essere stato accompagnato dalla madre (cfr. atto A56, D177). 5.2.2 Venendo al merito dei presunti maltrattamenti, che il richiedente ha eretto a motivo principale della sua domanda di protezione, è indubbio che le dichiarazioni dell'interessato, quandanche si voglia tenere in debita considerazione la sua giovane età, appaiano estremamente stereotipate e non conformi alla realtà dei fatti. A titolo esemplificativo, quest'ultimo, al momento di rendere edotto l'intervistatore a proposito di una circostanza che gli fosse rimasta impressa nella memoria relativamente alle percosse, ha laconicamente risposto che la madre lo avrebbe anche insultato durante il pestaggio ponendo inoltre tutti gli episodi sullo stesso piano a livello di gravità (cfr. atto A56, D89-91). Oltracciò, la stessa Ambasciata svizzera di Tirana, della cui professionalità, discrezione e affidabilità non v'è luogo di dubitare (cfr. sul valore probatorio di tali rapporti sentenza del Tribunale E-3069/2017 del 27 novembre 2017, consid. 5.2.1), quandanche abbia riportato alcune considerazioni della madre circa il fatto che sia normale usare le maniere forti con i minori, è dell'avviso che non vi siano in specie elementi che lascino presagire l'esistenza di un clima di violenza nell'ambiente famigliare in questione (cfr. atto A29). 5.2.3 Del resto, anche a proposito del mantenimento dei legami con i famigliari, circostanza di fondamentale importanza visti i motivi addotti, la versione fornita dal minore è ampiamente smentita da quanto accertato in sede di prima istanza e dallo stesso Tribunale. Nonostante il ricorrente abbia invero a più riprese asserito di non aver avuto più alcun contatto con la madre, i fratelli e le sorelle (cfr. atto A56, D-31-34, D139, D164-166), nemmeno per il tramite di applicativi web (cfr. atto A56, D33), da una semplice ricerca online è stato possibile riscontrare che il ricorrente ha avuto regolari ed estesi scambi con i famigliari. Per il tramite della pagina Facebook da lui utilizzata (cfr. atto A56, D147), egli ha espresso apprezzamenti a quanto pubblicato dai membri della sua famiglia, dimostrando di seguire con regolarità le loro attività in patria. Sorella e madre hanno a loro volta visionato le fotografie del ricorrente, apponendovi la propria reazione (cfr. allegati all'atto A56, atto A58 e risultanze processuali raccolte dal Tribunale). A titolo esemplificativo, il 7 gennaio 2018 la sorella del ricorrente (cfr. atto A56, D152) ha pubblicato sul proprio account una fotografia che la ritraeva sul lungolago di Lugano; fotografia alla quale il ricorrente ha espresso il proprio apprezzamento (cfr. risultanze processuali). Cosa sia venuta a fare la sorella a Lugano non è dato a sapersi. Del resto, i contatti intercorsi con la presunta autrice dei maltrattamenti, vanno anche oltre i semplici "like". Invero, il 9 dicembre 2017, nel contesto di alcune foto postate della madre, C._______ e quest'ultima si sono scambiati diverse frasi (cfr. atto A58: tradotto "vi abbraccio tanto" e "ti abbracciamo anche noi") che, oltre a dimostrare l'inattendibilità della tesi dell'interruzioni dei legami, paiono difficilmente conciliabili con la stessa esistenza di un rapporto conflittuale. Anche il 20 febbraio 2018, l'insorgente ha commentato delle fotografie della madre. Quest'ultima ha a sua volta risposto senza indugio inviandogli anche dei simboli rappresentanti amore (cfr. risultanze processuali). Si tratta solo di alcuni esempi. Per di più, la madre, è a sua volta ritratta in delle fotografie scattate in Ticino ed in tempi recenti (cfr. risultanze processuali). Anche a tal riguardo, ci si chiede dunque quali dovrebbero essere le ragioni del suo viaggio, posto che C._______ ha dichiarato che quest'ultima non sarebbe stata a conoscenza della sua permanenza in Svizzera (cfr. atto A8, pag. 5). Non di meno, anche dalle dichiarazioni riportate nel rapporto d'ambasciata può essere dedotto che i C._______ ed i famigliari siano rimasti in regolare contatto telefonico/Skype (cfr. atto A58, pag. 5). 5.2.4 Su tali presupposti, quanto appare maggiormente probabile è che il giovane abbia concordato con i famigliari la sua migrazione in Svizzera o meglio, che sia stato spinto da quest'ultimi a recarsi in un paese straniero al fine di poter beneficiare di migliori condizioni sociali e formative. Ciò pare del resto confermato anche dalle problematiche psichiche diagnosticate, che parlano di una sindrome da disadattamento dovuta verosimilmente alla perdita di punti di riferimento in un periodo cruciale dello sviluppo e dalle stesse dichiarazioni da lui rilasciate sul finire dell'audizione del 22 febbraio 2018. In tale circostanza, il giovane richiedente, dopo essere stato ampiamento confrontato con quanto si evinceva a proposito dei contatti con i famigliari via internet ed in merito ad alcune contraddizioni, ha finito per addurre di trovarsi molto bene in Svizzera e di voler continuare la sua formazione in tale paese. Quasi come se fosse un idea inculcatagli da qualcuno, ha poi ripetuto che in Ticino egli apprenderebbe molto, imparando una professione e così di seguito. Sia quel che sia, alla luce di quanto elencato sin qui, ciò che appare pacifico è che le allegazioni del minore a proposito delle percosse subite non possano essere ritenute verosimili.

6. In definitiva, la SEM ha a giusto titolo negato la qualità di rifugiato al ricorrente, per il che, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, la decisione impugnata va confermata.

8. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 9. 9.1 Nella propria decisione la SEM ha considerato l'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile. L'autorità di prime cure ha segnatamente rilevato come nello specifico, nessun motivo medico si opponga all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Invero, le problematiche psicologiche addotte sarebbero trattabili anche in Albania e non sarebbero ad ogni modo tali da rendere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. Si potrebbe peraltro partire dal presupposto che il ritorno del ricorrente a condizioni di vita (e famigliari) normali possa influire positivamente sul suo stato di salute. Le autorità cantonali preposte all'esecuzione dell'allontanamento avrebbero inoltre la facoltà di tenere conto di tali circostanze al momento di definirne le modalità. Quo agli interessi del minore, occorrerebbe osservare che le persone di riferimento dell'interessato si troverebbero in Albania e non in Svizzera e che, alla luce di quanto constatato dal rapporto d'ambasciata, egli potrebbe tornare in tale paese, cosa auspicabile vista la giovane età. Dalle ricerche effettuate emergerebbe chiaramente che l'interessato avrebbe tuttora rapporti personali con la famiglia. Inoltre, la permanenza in Svizzera non sarebbe stata particolarmente protratta, di modo che l'integrazione del ricorrente andrebbe considerata minima. In altri termini, dagli atti non emergerebbero elementi in base ai quali sia lecito dubitare che il richiedente possa integrarsi in tempo utile nel paese d'origine. Da ultimo, rileva la SEM, se per un qualsivoglia motivo insorgessero problemi famigliari con necessità di una presa a carico esterna, le autorità albanesi sarebbero tenute ad adottare le soluzioni del caso. Non sarebbe infatti legittimo trasferire una tale responsabilità ad un altro paese, tanto più che, proprio nei casi implicanti dei minorenni, le soluzioni incentrate sulla famiglia sarebbero preferibili a quelle extra-famigliari. Inoltre, Tirana sarebbe raggiungibile per via aerea e le autorità che eseguono gli allontanamenti sarebbero tenute a considerare debitamente gli interessi del minore al momento della partenza. 9.2 Nel gravame, l'insorgente avversa tale valutazione. A suo dire, la convenzione sui diritti dell'infanzia porrebbe una certa enfasi sul fatto che l'interesse superiore del fanciullo debba costituire oggetto di primaria considerazione. Dunque, di fronte alla valutazione dell'esigibilità dell'allontanamento di un minore, occorrerebbe non solo chiarire l'esistenza di pericoli concreti, ma bensì anche chiedersi se il rinvio stesso sia in contrasto con l'interesse superiore di quest'ultimo. I criteri che definiscono tale interesse andrebbero ricercati, oltre che nell'età e nel grado di maturità dello stesso, anche negli elementi riguardanti la capacità effettiva della famiglia ad accudirlo, la formazione e le prospettive future nel paese d'origine come pure nel grado di integrazione in Svizzera. Ai sensi della giurisprudenza, occorrerebbe invero verificare se il fanciullo possa fare ritorno presso i genitori e se quest'ultimi siano in grado di coprire i suoi bisogni. Se ciò appare incerto, sarebbe necessaria la valutazione di un'eventuale collocazione presso terzi o in istituzioni specializzate. Infine, nella prospettiva dell'esecuzione del rinvio, la SEM dovrebbe prendere tutte quelle misure atte ad accertare se, al momento del ritorno nel paese d'origine, il fanciullo sia effettivamente accolto dalla famiglia, da terzi o da istituzioni specializzate. In tal senso, non sarebbe sufficiente constatare che i genitori o altri parenti vivono nel paese d'origine, rispettivamente che nel paese in questione esistano istituzioni che si occupano di fanciulli e giovani abbandonati. Inoltre, le verifiche andrebbero eseguite d'ufficio e preliminarmente alla pronuncia della decisione d'esecuzione dell'allontanamento. Ora, nella presente fattispecie, non sembrerebbe che tali verifiche siano state messe in atto. Le dichiarazioni rese della madre nell'ambito della domanda d'ambasciata non sarebbero infatti attendibili e non vi sarebbe dunque modo di sapere se concretamente il ricorrente sarà protetto ed accolto dal nucleo famigliare. Il fatto che la madre abbia accompagnato il richiedente sino a Milano per poi abbandonarlo lascerebbe sorgere diversi dubbi in merito, dal momento che non si tratterebbe di un comportamento lasciante presagire la volontà di occuparsi del figlio. 10. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStr l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). Nel caso in esame, visto che l'interessato non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposti a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova applicazione ed il rinvio dell'insorgente verso l'Albania è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per gli l'insorgente di essere esposto, nel loro Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura. Conformemente alla CorteEDU ed il Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti). Altresì la situazione generale circa il rispetto dei diritti dell'uomo in Albania, paese esente da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a al. 2 let. a LAsi, non conduce attualmente a poter considerare l'esecuzione dell'allontanamento come inammissibile. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi. 10.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 10.2.1 10.2.1.1 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 10.2.1.2 Alla luce della giurisprudenza attuale, solo una messa in pericolo concreta, segnatamente per ragioni mediche, può condurre a considerare l'esecuzione dell'allontanamento inesigibile. Il Tribunale ha tuttavia già avuto modo di precisare come le esigenze al riguardo siano meno restrittive allorché vi sia da prendere in considerazione l'interesse superiore dei bambini in tenera età conformemente all'art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107). L'interesse del fanciullo può infatti essere ritenuto minacciato anche allorquando questi non si trovi in una situazione critica sul piano esistenziale (cfr. DTAF 2014/16 consid. 7.6 e riferimenti citati). In altri termini, le difficoltà di reinserimento (o di inserimento in caso di nascita in Svizzera) nel paese d'origine dovute ad un'integrazione avanzata in Svizzera possono condurre a reputare inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento per l'insieme della famiglia anche in assenza di una messa in pericolo concreta (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6 e 5.8; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2, 9.3.4 e 9.3.5). 10.2.1.3 I criteri applicabili per la determinazione dell'interesse superiore del fanciullo comprendono valutazioni in merito alla sua età, al suo grado di maturità, ai suoi legami di dipendenza e alla natura delle relazioni con le persone di sostegno (prossimità, intensità, importanza per la sua crescita, impegno e capacità dipresa a carico). Parimenti da analizzare sono lo stato e le prospettive di sviluppo e di formazione scolastica rispettivamente professionale nonché le possibilità e le difficoltà di reinserimento nel paese d'origine. Nell'analisi di tali criteri, la durata del soggiorno in Svizzera è un fattore di grande importanza, posto che i bambini in tenera età non devono essere sradicati senza validi motivi dall'ambiente nel quale sono cresciuti. Dal punto di vista pscicologico, occorre prendere in considerazione non solo la famiglia in senso stretto quantopiù l'insieme delle relazioni sociali. Una forte integrazione in Svizzera, derivante in particolare da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, può infatti avere quale conseguenza uno sradicamento dal paese d'origine; sradicamento che può, secondo le circostanze, rendere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2, sentenza del Tribunale E-2617/2016 del 28 marzo 2017 consid. 4.5). 10.2.1.4 Ora, nel caso in disamina l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento risulta sotto tale aspetto pacifica. Invero, il ricorrente, che è giunto sul suolo elvetico il 19 novembre del 2015 non può prevalersi di un'integrazione avanzata in Svizzera. Allo stesso modo non si può ritenere che egli sia stato sradicato dal paese d'origine né che le prospettive di una sua reintegrazione risultino nefaste. 10.2.2 10.2.2.1 Occorre tuttavia rammentare che ai termini dell'art. 69 cpv. 4 LStr, "prima del rinvio coatto di uno straniero minorenne non accompagnato, l'autorità competente si accerta che nello Stato di rimpatrio questi sarà affidato a un membro della sua famiglia, a un tutore o a una struttura di accoglienza che ne garantiscano la protezione". Tale disposto riprende, con qualche modifica redazionale, l'art. 10 par. 2 della direttiva 2008/115/CE della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (direttiva sul rimpatrio). Si tratta di una norma generale applicabile a tutte le categorie di stranieri toccati da un rinvio e corrisponde alla pratica giurisprudenziale basata sull'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107). Ciò detto, in vista del rinvio di un minorenne non accompagnato, occorre svolgere delle indagini volte a chiarire la sua situazione personale, tenuto conto del suo interesse quale fanciullo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2006 n. 24 consid. 6.2 e tra le tante sentenza del Tribunale E-6875/2017 del 25 gennaio 2018). In altri termini, l'esecuzione dell'allontanamento del minorenne presuppone l'accertamento, già in sede istruttoria, della possibilità, per un membro della famiglia o di un istituto specializzato, di prendersi cura di lui al rientro (cfr. GICRA 1999 n. 2 consid. 6b-c e tra le tante sentenza del Tribunale E-7432/2016 del 14 marzo 2017). Trattandosi di un'obbligazione derivante dalla CDF e non di una questione di opportunità, l'autorità di prima istanza non può in alcun caso limitarsi a presumere, sulla base di informazioni a carattere generale riguardanti la situazione nel paese o di considerazioni fondate sull'inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'interessato, che il minore possa essere effettivamente preso a carico, dispensandosi così da un esame concreto della situazione. Allo stesso modo, la SEM non può accontentarsi di affermare che l'esecuzione dell'allontanamento sia esigibile poiché il ricorrente può ritornare presso i famigliari o sulla base del fatto che nel paese d'origine esistano delle istituzioni appropriate alle quale egli potrà indirizzarsi. Al contrario, l'autorità deve basarsi su degli elementi determinati che si evincano dagli atti di causa (cfr. GICRA 2006 n. 24 consid. 6.2 e decisione del Tribunale E-1279/2014 del 7 settembre 2015). 10.2.2.2 Nel caso in esame, l'autorità di prime cure ha posto in essere delle misure istruttorie concrete onde accertarsi delle reali possibilità per il minore di essere riaccolto dai propri famigliari. Nell'ambito del rapporto d'ambasciata la madre si è detta disposta a riprendere presso di sé il minore. Nella medesima circostanza, l'ambiente famigliare è stato definito decoroso ed è stata esclusa la possibilità che vi fossero situazioni di violenza in essere. A riprova di ciò, come lo si è già detto in precedenza, va rilevato che C._______ ha mantenuto i contatti con i famigliari anche durante la sua permanenza in Svizzera. Vi sono inoltre forti indizi quanto al fatto che la famiglia si sia recata a rendergli visita in Ticino (cfr. infra consid. 5.2.3). Su tali presupposti, non si può che considerare auspicabile un rientro del giovane presso i famigliari. Nell'ottica dell'interesse superiore del fanciullo, occorre rilevare che quandanche in Albania le sue prospettive dal punto di vista educativo-professionale possano risultare meno rosee, è indubbio che tale aspetto debba essere messo in secondo piano rispetto all'esigenza di portare a termine l'adolescenza nel proprio ambiente famigliare e a contatto con i propri cari. 10.2.2.3 Inoltre, al momento di porre in esecuzione il provvedimento di allontanamento, le autorità preposte all'esecuzione dell'allontanamento avranno premura di prendere contatto, se del caso per il tramite delle preposte autorità diplomatiche, con la famiglia dell'insorgente per significarli quando e in che termini avverrà il rimpatrio. 10.3 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento va considerata ragionevolmente esigibile. 10.4 Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).

11. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il di-ritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

12. Avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda finalizzata all'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto. Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, a norma dell'art. 6 lett. b TS-TAF, le spese processuali possono essere condonate totalmente o parzialmente qualora per motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossarle alla parte. In specie, vista la giovane età dell'interessato, non sono riscosse spese.

13. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: