Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. A._______, privo di documenti di identità, dichiaratosi cittadino guineano di etnia (…), sarebbe nato il (…) e arrivato in Svizzera il 1° marzo 2021, depositando, il giorno seguente, una domanda d’asilo (cfr. atti Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore n. […]-1/5, 2/2). Egli sarebbe espatriato il (…) 2020 e avrebbe raggiunto l’Europa, più precisamente l’Italia, il 25 gennaio 2021 (cfr. atto SEM n. 3/2). B. Dal riscontro della banca dati Eurodac del 5 marzo 2021, è risultato che lo stesso è stato interpellato in Italia il 25 gennaio 2021 e che, il giorno suc- cessivo, le autorità italiane hanno provveduto a registrare le sue impronte (cfr. atto SEM n. 9/2, 10/1). In questo contesto, egli ha riferito di chiamarsi Ismael Ba e di essere nato sempre il 20 dicembre 2003 (cfr. atto SEM
n. 10/1). C. Il 25 marzo 2021, la SEM ha svolto un’audizione sommaria sulla sua per- sona quale richiedente minorenne non accompagnato (RMNA) alla pre- senza del suo rappresentante legale e persona di fiducia. Dal verbale re- datto (cfr. atto SEM n. 17/11) si evince, in sostanza, che l’interessato ha dichiarato di chiamarsi A._______, di essere nato il (…) e di avere dunque diciassette anni e tre mesi. Egli sarebbe nato e cresciuto nel villaggio di B._______, nella città di C._______. Dal 2014, egli si sarebbe trasferito a vivere con la famiglia di suo zio a seguito della morte del padre e del cam- biamento di residenza della madre che sarebbe convolata a nozze con un altro uomo. Il 1° settembre 2020, all’età di sedici anni, mentre si trovava presso la sua sede scolastica, situata a C._______, egli avrebbe avuto una discussione con alcuni compagni di classe riguardo il diritto all’autodeter- minazione. Durante il tragitto di ritorno verso casa, essi avrebbero ripreso tale discussione che sarebbe in seguito sfociata in una rissa tra lui e altri quattro suoi compagni. Tre agenti di polizia sarebbero intervenuti al fine di separarli e l’interessato, ferito, sarebbe stato trasportato presso il posto di polizia. Una volta giunti in tale luogo, gli agenti lo avrebbero interrogato in merito alla sua presunta omosessualità e avrebbero minacciato, in caso affermativo, di rinchiuderlo in carcere a vita. Suo zio, contattato dagli agenti, sarebbe tuttavia riuscito ad ottenere il suo rilascio la medesima sera. In seguito, il 3 settembre 2020, l’interessato sarebbe venuto a cono- scenza, per il tramite dello zio, che le autorità giudiziarie guineane lo
D-3838/2021 Pagina 3 avevano convocato nei loro uffici. Suo zio lo avrebbe quindi convinto a la- sciare il Paese; ciò che sarebbe avvenuto, la sera seguente, dapprima rag- giungendo il Mali per poi recarsi in Algeria, in Libia allo scopo di raggiun- gere infine l’Italia. La SEM ha altresì comunicato all’interessato che le autorità italiane avreb- bero potuto essere considerate competenti per l’esame della sua domanda d’asilo e concesso al medesimo il diritto di essere sentito in merito a tale possibilità. D. Il 29 marzo 2021, la SEM ha incaricato il Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) di eseguire una perizia al fine di determinare la sua effettiva età (cfr. atto SEM n. 21/2). Da tali esami, che hanno avuto luogo il 1° aprile 2021 (cfr. atto SEM n. 22/2), è risultato che la minore età del ricorrente non sarebbe stata possibile; egli avrebbe infatti avuto al mi- nimo 19.12 anni e un’età probabile situata tra i 20 e i 30 anni (cfr. atto SEM
n. 30/11). E. Il 20 aprile 2021, la SEM ha informato l’interessato in merito alle conclusioni della perizia e alla conseguente modifica d’ufficio della sua data di nascita nel “1° gennaio 2003” concedendogli il diritto di pronunciarsi in merito a tale decisione (cfr. atto SEM n. 32/3); facoltà da lui esercitata con scritto del 23 aprile 2021 (cfr. atto SEM n. 35/2). F. Con domanda del 28 aprile 2021, la SEM ha chiesto alle autorità italiane di prendere in carico l’interessato sulla base dell’art. 13 par. 1 del regola- mento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giu- gno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione in- ternazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) GU L 24/1 del 27.1.1983 (di se- guito: “RD III”). L’autorità inferiore ha indicato alle competenti autorità ita- liane le risultanze Eurodac riguardanti l’interessato e ha informato le stesse che nonostante egli si sia presentato quale minorenne (indicando, quale data di nascita, il […]), dai risultati peritali si evinceva che la sua minore era non era possibile e che, per questo motivo, l’Italia era competente per il trattamento della domanda d’asilo (cfr. atto SEM n. 38/7, 39/1, 40/3).
D-3838/2021 Pagina 4 G. Con risposta del 24 maggio 2021, le autorità italiane hanno comunicato di non poter accogliere la domanda di presa in carico poiché l’interessato era stato da loro considerato quale minorenne non accompagnato fuggito da un centro per minori non accompagnati (cfr. atto SEM n. 44/1). H. Il 19 luglio 2021, la SEM ha provveduto all’audizione sui motivi d’asilo dell’interessato. Dal verbale redatto in tale occasione (cfr. atto SEM
n. 55/15) risulta che l’interessato avrebbe preso consapevolezza del suo orientamento sessuale già durante l’infanzia. Durante l’adolescenza, egli avrebbe avuto una relazione sentimentale clandestina con un ragazzo di nome D._______. Successivamente, egli avrebbe avuto dei rapporti intimi con un altro ragazzo di nome E._______ il quale avrebbe, tuttavia, tra il 2019 e il 2020, dopo un’accesa discussione, reso pubblico l’orientamento sessuale dell’interessato. In caso di ritorno nel proprio Paese d’origine, quest’ultimo teme di subire, a causa del suo orientamento sessuale, delle violenze fisiche da parte di terze persone, rispettivamente di essere messo in carcere a vita. I. Con decisione del 21 luglio 2021, la SEM ha deciso di assegnare il caso alla procedura ampliata (cfr. atto SEM n. 58/2). J. Con decisione del 30 luglio 2021, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 68/1), la SEM non ha riconosciuto all’interessato la qualità di rifu- giato, ha respinto la domanda d’asilo e ha pronunciato il suo allontana- mento dalla Svizzera. L’autorità inferiore ha tuttavia dichiarato quest’ultimo non ragionevolmente esigibile e, di conseguenza, lo ha ammesso provvi- soriamente in Svizzera (cfr. atto SEM n. 66/10). K. Con ricorso del 27 agosto 2021 (notificato il medesimo giorno, cfr. traccia- mento dell’invio) l’interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) avverso la predetta decisione chiedendo, principalmente, l’annullamento della stessa, il riconoscimento della sua mi- nore età e della data di nascita da lui dichiarata, come pure della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. In subordine, egli chiede che gli atti vengano restituiti alla SEM per un nuovo esame e per dei complementi istruttori. Egli ha presentato, inoltre, istanza di concessione dell’assistenza
D-3838/2021 Pagina 5 giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese proces- suali e del relativo anticipo. L’interessato vi ha allegato una copia di uno scambio di scritti del 23 ago- sto 2021 avvenuto con la SEM e relativo all’accesso a un documento in- terno di quest’ultima nonché una copia di un rapporto dell’Organizzazione svizzera d’aiuto ai rifugiati (OSAR) del 16 agosto 2021. L. Con decisione incidentale del 7 settembre 2021, il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal paga- mento delle spese processuali e del relativo anticipo, e avviato uno scam- bio di scritti tra le parti, il quale è scaturito in una risposta del 20 settembre 2021, una replica del 22 ottobre 2021, una duplica del 10 dicembre 2021 e delle osservazioni del 4 gennaio 2022, del 17 gennaio 2022, del 31 gennaio 2022 e del 21 febbraio 2022. M. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l’esito della pro- cedura.
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla pro- cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altri- menti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce quindi una deci- sione ai sensi dell’art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
D-3838/2021 Pagina 6 degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest’ultima. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art.°21°cpv. 1°LTAF).
E. 4.1 Il ricorrente sostiene innanzitutto di essere minorenne. Nella propria decisione, l’autorità inferiore ha, tuttavia, ritenuto che egli non fosse riuscito né a provare né a rendere verosimile la sua asserita minore età.
E. 4.2 Qualora la questione della minore età dell’interessato sia contestata, è necessario dirimere preliminarmente tale aspetto formale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3; DTAF 2014/30; cfr. ex pluris le sentenze del Tribunale D-6216/2018 del 10 luglio 2020 consid. 3.1 e D-6765/2019 del 17 gennaio 2020 consid. 4).
E. 4.3.1 Nelle procedure d’asilo così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Essa deve concretamente procurarsi la docu- mentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giu- ridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l’autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni e testi- monianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). Da un lato, vi è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su
D-3838/2021 Pagina 7 fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall’altro, vi è un accertamento in- completo dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3; KÖLZ/HÄNER/BERT- SCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 e seg.). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l’obbligo di collaborazione delle parti (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. anche CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BIN- DER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9).
E. 4.3.2 Quando un fatto rimane controverso tra le parti nonostante un accer- tamento completo dei fatti giuridicamente rilevanti, occorre fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell’onere della prova derivanti dall’applica- zione analogica dell’art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). In particolare, l’onere della prova della minore età incombe al richiedente asilo: qualora egli non riuscisse a rendere verosimile la sua minore età, verrà considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1- 5.4).
E. 4.3.3 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad- dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi- mili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que- sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri- tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle- gazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra- rio, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver- sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi- glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una pon- derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1).
D-3838/2021 Pagina 8
E. 4.4.1 Per giungere ad una determinazione riguardo la minore età, l’autorità deve basarsi sui documenti d’identità autentici depositati agli atti, così come sui risultati delle audizioni in relazione al quadro personale dell’inte- ressato nel Paese d’origine, alla sua cerchia famigliare e alla sua forma- zione scolastica. Se necessario ordina una perizia medica volta alla deter- minazione dell’età (cfr. artt. 17 cpv. 3 LAsi, 26 cpv. 2 LAsi, 7 cpv. 1 dell’Or- dinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 OAsi 1, RS 142.311). Una volta esperita l’istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai prin- cipi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.5). Se la SEM è convinta dell’inverosimiglianza della minore età dell’interessato e lo considera mag- giorenne, essa deve motivare la propria decisione (cfr. GICRA 2002 n. 15 consid. 6b).
E. 4.5 Nella fattispecie in esame, la SEM ha illustrato la questione circa la minore età del richiedente in modo chiaro ed esente da critiche.
E. 4.5.1 Come esposto in narrativa, il ricorrente sostiene la sua minore età, ciò che però viene escluso dalle perizie ordinate dall’autorità inferiore. Di- fatti, l’esame odontostomatologico ritiene un’età minima di 19.1 anni e un’età media di 21.4 anni mentre l’esame dell’età ossea conferma un’età minima di 19.14 anni. Per questi motivi, l’età probabile del ricorrente si sa- rebbe situata tra i 20 e i 30 anni e la sua età minima corrisponderebbe a 19.2 anni ciò che costituisce, secondo la giurisprudenza di riferimento del Tribunale, un indizio molto forte circa la maggiore età del ricorrente (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2).
E. 4.5.2 Comunicatogli che la sua data di nascita sarebbe pertanto stata mo- dificata d’ufficio in 1° gennaio 2003 (cfr. atto SEM n. 37/2) e concessogli il diritto di essere sentito in merito alle risultanze peritali (cfr. atto SEM
n. 32/3), il ricorrente ha sostenuto che la perizia si basava su “una compa- razione del campione erronea” non tenendo conto dell’area di sua prove- nienza (cfr. atto SEM n. 35/2). La SEM avrebbe dovuto piuttosto operare un’analisi d’insieme senza basarsi esclusivamente su tali risultanze. Tale argomentazione non può tuttavia essere seguita. Infatti, come già più volte rimarcato dal Tribunale, il fatto che il campione utilizzato non fosse riferibile alla medesima popolazione o ancora alle possibili differenze di sviluppo che il ricorrente potrebbe presentare rispetto alla campionatura di riferi- mento utilizzata per l’esame odontostomatologico, risultano essere delle circostanze ininfluenti (cfr. ex pluris le sentenze del Tribunale D-4494/2022 del 14 ottobre 2022 consid. 6.3.3; D-3045/2022 del 20 luglio 2022
D-3838/2021 Pagina 9 consid. 7.3.3). Il rapporto non risulta inoltre essere contraddittorio e si rife- risce direttamente alla persona dell’insorgente, risulta essere sufficiente- mente motivato e tiene in debita considerazione l’anamnesi dell’interes- sato. Il fatto stesso che nelle sue conclusioni sia stato menzionato che l’in- teressato non proviene dalla stessa popolazione del campione di riferi- mento utilizzato denota come la questione sia stata considerata nell’alle- stimento di quest’ultimo (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.3; sentenza del Tri- bunale D-5268/2021 del 10 dicembre 2021 consid. 7.1). A medesima con- clusione si giunge anche in merito alle possibili differenze di sviluppo che il ricorrente potrebbe presentare rispetto alla campionatura di riferimento utilizzata per l’esame odontostomatologico, in quanto anche in questo caso, si evince dalla perizia come di tali aspetti se ne sia tenuto debito conto. Ciò considerato, risultava essere tanto meno necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 con- sid. 4.2).
E. 4.5.3 A ciò si aggiunga, come anticipato, che il ricorrente non è riuscito a produrre alcun documento di legittimazione o d’identità (cfr. atto SEM
n. 2/2).
E. 4.6 Nel complesso, il Tribunale ritiene dunque fondata la valutazione di cui all’avversata decisione e ciò tenuto conto anche delle peculiarità del caso in esame. In definitiva, la conclusione circa la maggiore età dello stesso dev’essere confermata.
E. 5.1 Proseguendo, nel suo gravame, il ricorrente censura la violazione degli artt. 3 e 7 LAsi, in quanto a suo dire le condizioni cumulative richieste sa- rebbero state ottemperate.
E. 5.2.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo- sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori- gine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi.
D-3838/2021 Pagina 10
E. 5.2.2.1 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere ve- rosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). Quest’ultima è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili, in particolare, le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispon- dono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 5.2.2.2 La dottrina riconosce quattro elementi costitutivi della “verosimi- glianza”: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo suffi- cientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plau- sibili; il richiedente dev’essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affer- mazioni del ricorrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli na- sconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l’autorità all’accertamento dei fatti (cfr. FANNY MATTHEY, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 15 ad art. 7 LAsi). Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 5.3.1 Nel caso di specie, si rileva, preliminarmente, che il ricorrente si è limitato a evocare, nel suo racconto spontaneo, in modo estremamente succinto, che egli avrebbe avuto una discussione con degli amici, che essa sarebbe degenerata (in una rissa), che dei gendarmi sarebbero intervenuti e l’avrebbero portato al posto di polizia per interrogarlo e che, successiva- mente, suo zio gli avrebbe comunicato in ragione della citazione a compa- rire dinnanzi alle autorità giudiziarie guineane, di lasciare il proprio Paese. Da tale spiegazione, che non può essere considerata sufficientemente fon- data, mancando di dettagli e precisazioni (cfr. atto SEM n. 17/11, 7.01), non si evince che il ricorrente sarebbe stato oggetto di persecuzioni a causa del suo orientamento sessuale, aspetto che dev’essere preso in conside- razione nell’esame della verosimiglianza delle sue restanti allegazioni, poi- ché costituirebbe il motivo centrale per l’espatrio da lui invocato.
E. 5.3.2 In merito alla presunta citazione a comparire dinanzi alle autorità giu- diziarie guineane, il Tribunale rileva che il ricorrente ha dichiarato che suo zio gli avrebbe comunicato l’esistenza della medesima (cfr. atto SEM
n. 17/11, 7.02) ma che egli non aveva chiesto allo stesso maggiori dettagli riguardanti il suo contenuto, il mittente o la data di convocazione (cfr. atti
D-3838/2021 Pagina 11 SEM n. 17/11, 7.02; 55/15, R69, R70, R71, R72, R73). Egli giustifica tale mancanza sostenendo che “nel mio Paese quando un parente viene a dirti qualcosa ci devi credere…non puoi contestarla” (cfr. atto SEM n. 7.02). Tuttavia, tale spiegazione non risulta essere plausibile e, in parte, contrad- dittoria. In primo luogo, non è plausibile che una persona che riceve una comunicazione di tale importanza non prenda conoscenza, nel dettaglio, del suo contenuto, a maggior ragione se egli ritiene di rischiare, come da lui asserito (cfr. atto SEM n. 55/5, R66), di venire incarcerato a vita. In se- condo luogo, nonostante egli sembri asserire che non avesse avuto alcuna possibilità di mettere in discussione la decisione dello zio, non si com- prende per quali motivi, una volta espatriato, egli non si sarebbe attenuto alle sue indicazioni, fermandosi in Mali, dal “fratello” (recte: fratellastro, atti SEM n. 17/11, 3.01; 55/15, R79) invece di continuare il suo viaggio in Eu- ropa.
E. 5.3.3 Le dichiarazioni rilasciate dal ricorrente in merito alla sua presunta omosessualità sono da ritenere, anch’esse, inverosimili. Il ricorrente ha, infatti, inizialmente, dichiarato, nel verbale relativo all’audizione sommaria sulla sua persona quale richiedente minorenne non accompagnato, di pre- ferire le donne ma di essere favorevole all’autodeterminazione (cfr. atto SEM n. 17/11, 7.02). Tuttavia, durante l’audizione approfondita sui motivi d’asilo, egli ha dichiarato di avere avuto, in passato, dei problemi con i pro- pri amici per il fatto che essi lo consideravano omosessuale (cfr. atto SEM
n. 55/15, R25), di aver avuto una relazione di lunga durata con D._______ (cfr. atto SEM n. 55/15, R28) e un’altra con E._______ (cfr. atto SEM n. 55/15, R35). Ne consegue che il ricorrente si contraddice in merito al suo orientamento sessuale. Nonostante ciò, considerata la valida spiegazione del ricorrente secondo cui egli non voleva che la gente venisse a cono- scenza del suo orientamento sessuale, l’esame della verosimiglianza non può limitarsi a tale constatazione. Esistono tuttavia altri elementi che per- mettono di confermare tale ipotesi. Dalle dichiarazioni da lui rilasciate si evince infatti che, da una parte, egli non è stato in grado di fornire sufficienti dettagli in merito alle sue presunte relazioni sessuali, in particolare relati- vamente alla loro durata (cfr. atto SEM n. 55/15, R34). D’altra parte, in me- rito al rischio di persecuzioni future, egli sostiene di temere per la propria incolumità per il fatto che “tutti stanno parlando di me dicendo che sono un omosessuale” (cfr. atto SEM n. 55/15, R46); allorché egli ha dichiarato che non è in contatto con nessuna persona nel suo Paese d’origine (cfr. atto SEM n. 55/15, R41, R111). Ne consegue che le sue parole appaiono piut- tosto basarsi su delle supposizioni. D’altronde, se fosse vero che “in Gui- nea le persone sono omosessuali vengono aggredite giorno e notte” (cfr. atto SEM n. 55/15, R4), egli avrebbe già dovuto essere stato oggetto di tali
D-3838/2021 Pagina 12 persecuzioni essendo il suo orientamento sessuale stato noto “a tutti” (cfr. atto SEM n. 55/15, R49, R54, R55, R56). A tal riguardo, si rileva che non è plausibile che, nel caso di una rissa, egli sia l’unica persona, per di più ferita, ad essere fermata per essere interrogata e che gli altri parteci- panti non hanno subito la medesima sorte (cfr. atto SEM n. 55/15, R44). Non risulta inoltre plausibile che egli teme di venire imprigionato per il suo orientamento sessuale considerato che, da una parte, in Guinea non vi è una persecuzione sistematica di tutti gli omosessuali e, d’altra parte, che, come constatato dallo scrivente Tribunale, le norme penali che reprimono tale orientamento sessuale non vengono effettivamente applicate dalle au- torità guineane (cfr. sentenze del Tribunale D-5993/2015 del 21 ottobre 2016, consid. 3.2; E-3660/2014 del 18 febbraio 2015 consid. 7.3).
E. 5.4 Riassumendo, il ricorrente non ha reso verosimili, ai sensi dell’art. 7 LAsi, gli eventi che lo hanno portato all’espatrio, in particolare il fermo di polizia e il conseguente rischio di venire incarcerato a causa del suo orientamento sessuale, come pure di subire delle rappresaglie e mi- nacce da parte di terze persone.
E. 6 Alla luce di quanto sopra, la decisione della SEM dev’essere confermata e le censure sollevate respinte. L’autorità inferiore non ha dunque violato il diritto federale e ha accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridica- mente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi). Il Tribunale può dunque esimersi dal passare in rivista le restanti argomentazioni del ricorrente, se- gnatamente laddove censura la rilevanza, ai sensi dell’art. 3 LAsi, dei mo- tivi da lui addotti.
E. 7 Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l’istanza di concessione dell’assistenza giudi- ziaria dell’insorgente, con decisione incidentale del 7 settembre 2021, egli è dispensato dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 8 La presente decisione non può essere impugnata mediante ricorso in ma- teria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci- fra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
D-3838/2021 Pagina 13 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Manuel Borla Kevin Togni
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3838/2021 Sentenza del 3 luglio 2023 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), David R. Wenger, Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliere Kevin Togni. Parti A._______, nato il (...), Guinea, patrocinato dalla MLaw Zoe Cometti, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);decisione della SEM del 30 luglio 2021 / N (...). Fatti: A. A._______, privo di documenti di identità, dichiaratosi cittadino guineano di etnia (...), sarebbe nato il (...) e arrivato in Svizzera il 1° marzo 2021, depositando, il giorno seguente, una domanda d'asilo (cfr. atti Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore n. [...]-1/5, 2/2). Egli sarebbe espatriato il (...) 2020 e avrebbe raggiunto l'Europa, più precisamente l'Italia, il 25 gennaio 2021 (cfr. atto SEM n. 3/2). B. Dal riscontro della banca dati Eurodac del 5 marzo 2021, è risultato che lo stesso è stato interpellato in Italia il 25 gennaio 2021 e che, il giorno successivo, le autorità italiane hanno provveduto a registrare le sue impronte (cfr. atto SEM n. 9/2, 10/1). In questo contesto, egli ha riferito di chiamarsi Ismael Ba e di essere nato sempre il 20 dicembre 2003 (cfr. atto SEM n. 10/1). C. Il 25 marzo 2021, la SEM ha svolto un'audizione sommaria sulla sua persona quale richiedente minorenne non accompagnato (RMNA) alla presenza del suo rappresentante legale e persona di fiducia. Dal verbale redatto (cfr. atto SEM n. 17/11) si evince, in sostanza, che l'interessato ha dichiarato di chiamarsi A._______, di essere nato il (...) e di avere dunque diciassette anni e tre mesi. Egli sarebbe nato e cresciuto nel villaggio di B._______, nella città di C._______. Dal 2014, egli si sarebbe trasferito a vivere con la famiglia di suo zio a seguito della morte del padre e del cambiamento di residenza della madre che sarebbe convolata a nozze con un altro uomo. Il 1° settembre 2020, all'età di sedici anni, mentre si trovava presso la sua sede scolastica, situata a C._______, egli avrebbe avuto una discussione con alcuni compagni di classe riguardo il diritto all'autodeterminazione. Durante il tragitto di ritorno verso casa, essi avrebbero ripreso tale discussione che sarebbe in seguito sfociata in una rissa tra lui e altri quattro suoi compagni. Tre agenti di polizia sarebbero intervenuti al fine di separarli e l'interessato, ferito, sarebbe stato trasportato presso il posto di polizia. Una volta giunti in tale luogo, gli agenti lo avrebbero interrogato in merito alla sua presunta omosessualità e avrebbero minacciato, in caso affermativo, di rinchiuderlo in carcere a vita. Suo zio, contattato dagli agenti, sarebbe tuttavia riuscito ad ottenere il suo rilascio la medesima sera. In seguito, il 3 settembre 2020, l'interessato sarebbe venuto a conoscenza, per il tramite dello zio, che le autorità giudiziarie guineane lo avevano convocato nei loro uffici. Suo zio lo avrebbe quindi convinto a lasciare il Paese; ciò che sarebbe avvenuto, la sera seguente, dapprima raggiungendo il Mali per poi recarsi in Algeria, in Libia allo scopo di raggiungere infine l'Italia. La SEM ha altresì comunicato all'interessato che le autorità italiane avrebbero potuto essere considerate competenti per l'esame della sua domanda d'asilo e concesso al medesimo il diritto di essere sentito in merito a tale possibilità. D. Il 29 marzo 2021, la SEM ha incaricato il Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) di eseguire una perizia al fine di determinare la sua effettiva età (cfr. atto SEM n. 21/2). Da tali esami, che hanno avuto luogo il 1° aprile 2021 (cfr. atto SEM n. 22/2), è risultato che la minore età del ricorrente non sarebbe stata possibile; egli avrebbe infatti avuto al minimo 19.12 anni e un'età probabile situata tra i 20 e i 30 anni (cfr. atto SEM n. 30/11). E. Il 20 aprile 2021, la SEM ha informato l'interessato in merito alle conclusioni della perizia e alla conseguente modifica d'ufficio della sua data di nascita nel "1° gennaio 2003" concedendogli il diritto di pronunciarsi in merito a tale decisione (cfr. atto SEM n. 32/3); facoltà da lui esercitata con scritto del 23 aprile 2021 (cfr. atto SEM n. 35/2). F. Con domanda del 28 aprile 2021, la SEM ha chiesto alle autorità italiane di prendere in carico l'interessato sulla base dell'art. 13 par. 1 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) GU L 24/1 del 27.1.1983 (di seguito: "RD III"). L'autorità inferiore ha indicato alle competenti autorità italiane le risultanze Eurodac riguardanti l'interessato e ha informato le stesse che nonostante egli si sia presentato quale minorenne (indicando, quale data di nascita, il [...]), dai risultati peritali si evinceva che la sua minore era non era possibile e che, per questo motivo, l'Italia era competente per il trattamento della domanda d'asilo (cfr. atto SEM n. 38/7, 39/1, 40/3). G. Con risposta del 24 maggio 2021, le autorità italiane hanno comunicato di non poter accogliere la domanda di presa in carico poiché l'interessato era stato da loro considerato quale minorenne non accompagnato fuggito da un centro per minori non accompagnati (cfr. atto SEM n. 44/1). H. Il 19 luglio 2021, la SEM ha provveduto all'audizione sui motivi d'asilo dell'interessato. Dal verbale redatto in tale occasione (cfr. atto SEM n. 55/15) risulta che l'interessato avrebbe preso consapevolezza del suo orientamento sessuale già durante l'infanzia. Durante l'adolescenza, egli avrebbe avuto una relazione sentimentale clandestina con un ragazzo di nome D._______. Successivamente, egli avrebbe avuto dei rapporti intimi con un altro ragazzo di nome E._______ il quale avrebbe, tuttavia, tra il 2019 e il 2020, dopo un'accesa discussione, reso pubblico l'orientamento sessuale dell'interessato. In caso di ritorno nel proprio Paese d'origine, quest'ultimo teme di subire, a causa del suo orientamento sessuale, delle violenze fisiche da parte di terze persone, rispettivamente di essere messo in carcere a vita. I. Con decisione del 21 luglio 2021, la SEM ha deciso di assegnare il caso alla procedura ampliata (cfr. atto SEM n. 58/2). J. Con decisione del 30 luglio 2021, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 68/1), la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d'asilo e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera. L'autorità inferiore ha tuttavia dichiarato quest'ultimo non ragionevolmente esigibile e, di conseguenza, lo ha ammesso provvisoriamente in Svizzera (cfr. atto SEM n. 66/10). K. Con ricorso del 27 agosto 2021 (notificato il medesimo giorno, cfr. tracciamento dell'invio) l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) avverso la predetta decisione chiedendo, principalmente, l'annullamento della stessa, il riconoscimento della sua minore età e della data di nascita da lui dichiarata, come pure della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In subordine, egli chiede che gli atti vengano restituiti alla SEM per un nuovo esame e per dei complementi istruttori. Egli ha presentato, inoltre, istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. L'interessato vi ha allegato una copia di uno scambio di scritti del 23 agosto 2021 avvenuto con la SEM e relativo all'accesso a un documento interno di quest'ultima nonché una copia di un rapporto dell'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati (OSAR) del 16 agosto 2021. L. Con decisione incidentale del 7 settembre 2021, il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e avviato uno scambio di scritti tra le parti, il quale è scaturito in una risposta del 20 settembre 2021, una replica del 22 ottobre 2021, una duplica del 10 dicembre 2021 e delle osservazioni del 4 gennaio 2022, del 17 gennaio 2022, del 31 gennaio 2022 e del 21 febbraio 2022. M. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l'esito della procedura. Diritto:
1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest'ultima. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art.°21°cpv. 1°LTAF). 4. 4.1 Il ricorrente sostiene innanzitutto di essere minorenne. Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha, tuttavia, ritenuto che egli non fosse riuscito né a provare né a rendere verosimile la sua asserita minore età. 4.2 Qualora la questione della minore età dell'interessato sia contestata, è necessario dirimere preliminarmente tale aspetto formale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3; DTAF 2014/30; cfr. ex pluris le sentenze del Tribunale D-6216/2018 del 10 luglio 2020 consid. 3.1 e D-6765/2019 del 17 gennaio 2020 consid. 4). 4.3 4.3.1 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Essa deve concretamente procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l'autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni e testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). Da un lato, vi è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro, vi è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 e seg.). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborazione delle parti (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. anche Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9). 4.3.2 Quando un fatto rimane controverso tra le parti nonostante un accertamento completo dei fatti giuridicamente rilevanti, occorre fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). In particolare, l'onere della prova della minore età incombe al richiedente asilo: qualora egli non riuscisse a rendere verosimile la sua minore età, verrà considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1-5.4). 4.3.3 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1). 4.4 4.4.1 Per giungere ad una determinazione riguardo la minore età, l'autorità deve basarsi sui documenti d'identità autentici depositati agli atti, così come sui risultati delle audizioni in relazione al quadro personale dell'interessato nel Paese d'origine, alla sua cerchia famigliare e alla sua formazione scolastica. Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. artt. 17 cpv. 3 LAsi, 26 cpv. 2 LAsi, 7 cpv. 1 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 OAsi 1, RS 142.311 ). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.5). Se la SEM è convinta dell'inverosimiglianza della minore età dell'interessato e lo considera maggiorenne, essa deve motivare la propria decisione (cfr. GICRA 2002 n. 15 consid. 6b). 4.5 Nella fattispecie in esame, la SEM ha illustrato la questione circa la minore età del richiedente in modo chiaro ed esente da critiche. 4.5.1 Come esposto in narrativa, il ricorrente sostiene la sua minore età, ciò che però viene escluso dalle perizie ordinate dall'autorità inferiore. Difatti, l'esame odontostomatologico ritiene un'età minima di 19.1 anni e un'età media di 21.4 anni mentre l'esame dell'età ossea conferma un'età minima di 19.14 anni. Per questi motivi, l'età probabile del ricorrente si sarebbe situata tra i 20 e i 30 anni e la sua età minima corrisponderebbe a 19.2 anni ciò che costituisce, secondo la giurisprudenza di riferimento del Tribunale, un indizio molto forte circa la maggiore età del ricorrente (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). 4.5.2 Comunicatogli che la sua data di nascita sarebbe pertanto stata modificata d'ufficio in 1° gennaio 2003 (cfr. atto SEM n. 37/2) e concessogli il diritto di essere sentito in merito alle risultanze peritali (cfr. atto SEM n. 32/3), il ricorrente ha sostenuto che la perizia si basava su "una comparazione del campione erronea" non tenendo conto dell'area di sua provenienza (cfr. atto SEM n. 35/2). La SEM avrebbe dovuto piuttosto operare un'analisi d'insieme senza basarsi esclusivamente su tali risultanze. Tale argomentazione non può tuttavia essere seguita. Infatti, come già più volte rimarcato dal Tribunale, il fatto che il campione utilizzato non fosse riferibile alla medesima popolazione o ancora alle possibili differenze di sviluppo che il ricorrente potrebbe presentare rispetto alla campionatura di riferimento utilizzata per l'esame odontostomatologico, risultano essere delle circostanze ininfluenti (cfr. ex pluris le sentenze del Tribunale D-4494/2022 del 14 ottobre 2022 consid. 6.3.3; D-3045/2022 del 20 luglio 2022 consid. 7.3.3). Il rapporto non risulta inoltre essere contraddittorio e si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente, risulta essere sufficientemente motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessato. Il fatto stesso che nelle sue conclusioni sia stato menzionato che l'interessato non proviene dalla stessa popolazione del campione di riferimento utilizzato denota come la questione sia stata considerata nell'allestimento di quest'ultimo (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.3; sentenza del Tribunale D-5268/2021 del 10 dicembre 2021 consid. 7.1). A medesima conclusione si giunge anche in merito alle possibili differenze di sviluppo che il ricorrente potrebbe presentare rispetto alla campionatura di riferimento utilizzata per l'esame odontostomatologico, in quanto anche in questo caso, si evince dalla perizia come di tali aspetti se ne sia tenuto debito conto. Ciò considerato, risultava essere tanto meno necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2). 4.5.3 A ciò si aggiunga, come anticipato, che il ricorrente non è riuscito a produrre alcun documento di legittimazione o d'identità (cfr. atto SEM n. 2/2). 4.6 Nel complesso, il Tribunale ritiene dunque fondata la valutazione di cui all'avversata decisione e ciò tenuto conto anche delle peculiarità del caso in esame. In definitiva, la conclusione circa la maggiore età dello stesso dev'essere confermata. 5. 5.1 Proseguendo, nel suo gravame, il ricorrente censura la violazione degli artt. 3 e 7 LAsi, in quanto a suo dire le condizioni cumulative richieste sarebbero state ottemperate. 5.2 5.2.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. 5.2.2 5.2.2.1 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). Quest'ultima è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili, in particolare, le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5.2.2.2 La dottrina riconosce quattro elementi costitutivi della "verosimiglianza": le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili; il richiedente dev'essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l'autorità all'accertamento dei fatti (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 15 ad art. 7 LAsi). Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 5.3 5.3.1 Nel caso di specie, si rileva, preliminarmente, che il ricorrente si è limitato a evocare, nel suo racconto spontaneo, in modo estremamente succinto, che egli avrebbe avuto una discussione con degli amici, che essa sarebbe degenerata (in una rissa), che dei gendarmi sarebbero intervenuti e l'avrebbero portato al posto di polizia per interrogarlo e che, successivamente, suo zio gli avrebbe comunicato in ragione della citazione a comparire dinnanzi alle autorità giudiziarie guineane, di lasciare il proprio Paese. Da tale spiegazione, che non può essere considerata sufficientemente fondata, mancando di dettagli e precisazioni (cfr. atto SEM n. 17/11, 7.01), non si evince che il ricorrente sarebbe stato oggetto di persecuzioni a causa del suo orientamento sessuale, aspetto che dev'essere preso in considerazione nell'esame della verosimiglianza delle sue restanti allegazioni, poiché costituirebbe il motivo centrale per l'espatrio da lui invocato. 5.3.2 In merito alla presunta citazione a comparire dinanzi alle autorità giudiziarie guineane, il Tribunale rileva che il ricorrente ha dichiarato che suo zio gli avrebbe comunicato l'esistenza della medesima (cfr. atto SEM n. 17/11, 7.02) ma che egli non aveva chiesto allo stesso maggiori dettagli riguardanti il suo contenuto, il mittente o la data di convocazione (cfr. atti SEM n. 17/11, 7.02; 55/15, R69, R70, R71, R72, R73). Egli giustifica tale mancanza sostenendo che "nel mio Paese quando un parente viene a dirti qualcosa ci devi credere...non puoi contestarla" (cfr. atto SEM n. 7.02). Tuttavia, tale spiegazione non risulta essere plausibile e, in parte, contraddittoria. In primo luogo, non è plausibile che una persona che riceve una comunicazione di tale importanza non prenda conoscenza, nel dettaglio, del suo contenuto, a maggior ragione se egli ritiene di rischiare, come da lui asserito (cfr. atto SEM n. 55/5, R66), di venire incarcerato a vita. In secondo luogo, nonostante egli sembri asserire che non avesse avuto alcuna possibilità di mettere in discussione la decisione dello zio, non si comprende per quali motivi, una volta espatriato, egli non si sarebbe attenuto alle sue indicazioni, fermandosi in Mali, dal "fratello" (recte: fratellastro, atti SEM n. 17/11, 3.01; 55/15, R79) invece di continuare il suo viaggio in Europa. 5.3.3 Le dichiarazioni rilasciate dal ricorrente in merito alla sua presunta omosessualità sono da ritenere, anch'esse, inverosimili. Il ricorrente ha, infatti, inizialmente, dichiarato, nel verbale relativo all'audizione sommaria sulla sua persona quale richiedente minorenne non accompagnato, di preferire le donne ma di essere favorevole all'autodeterminazione (cfr. atto SEM n. 17/11, 7.02). Tuttavia, durante l'audizione approfondita sui motivi d'asilo, egli ha dichiarato di avere avuto, in passato, dei problemi con i propri amici per il fatto che essi lo consideravano omosessuale (cfr. atto SEM n. 55/15, R25), di aver avuto una relazione di lunga durata con D._______ (cfr. atto SEM n. 55/15, R28) e un'altra con E._______ (cfr. atto SEM n. 55/15, R35). Ne consegue che il ricorrente si contraddice in merito al suo orientamento sessuale. Nonostante ciò, considerata la valida spiegazione del ricorrente secondo cui egli non voleva che la gente venisse a conoscenza del suo orientamento sessuale, l'esame della verosimiglianza non può limitarsi a tale constatazione. Esistono tuttavia altri elementi che permettono di confermare tale ipotesi. Dalle dichiarazioni da lui rilasciate si evince infatti che, da una parte, egli non è stato in grado di fornire sufficienti dettagli in merito alle sue presunte relazioni sessuali, in particolare relativamente alla loro durata (cfr. atto SEM n. 55/15, R34). D'altra parte, in merito al rischio di persecuzioni future, egli sostiene di temere per la propria incolumità per il fatto che "tutti stanno parlando di me dicendo che sono un omosessuale" (cfr. atto SEM n. 55/15, R46); allorché egli ha dichiarato che non è in contatto con nessuna persona nel suo Paese d'origine (cfr. atto SEM n. 55/15, R41, R111). Ne consegue che le sue parole appaiono piuttosto basarsi su delle supposizioni. D'altronde, se fosse vero che "in Guinea le persone sono omosessuali vengono aggredite giorno e notte" (cfr. atto SEM n. 55/15, R4), egli avrebbe già dovuto essere stato oggetto di tali persecuzioni essendo il suo orientamento sessuale stato noto "a tutti" (cfr. atto SEM n. 55/15, R49, R54, R55, R56). A tal riguardo, si rileva che non è plausibile che, nel caso di una rissa, egli sia l'unica persona, per di più ferita, ad essere fermata per essere interrogata e che gli altri partecipanti non hanno subito la medesima sorte (cfr. atto SEM n. 55/15, R44). Non risulta inoltre plausibile che egli teme di venire imprigionato per il suo orientamento sessuale considerato che, da una parte, in Guinea non vi è una persecuzione sistematica di tutti gli omosessuali e, d'altra parte, che, come constatato dallo scrivente Tribunale, le norme penali che reprimono tale orientamento sessuale non vengono effettivamente applicate dalle autorità guineane (cfr. sentenze del Tribunale D-5993/2015 del 21 ottobre 2016, consid. 3.2; E-3660/2014 del 18 febbraio 2015 consid. 7.3). 5.4 Riassumendo, il ricorrente non ha reso verosimili, ai sensi dell'art. 7 LAsi, gli eventi che lo hanno portato all'espatrio, in particolare il fermo di polizia e il conseguente rischio di venire incarcerato a causa del suo orientamento sessuale, come pure di subire delle rappresaglie e minacce da parte di terze persone.
6. Alla luce di quanto sopra, la decisione della SEM dev'essere confermata e le censure sollevate respinte. L'autorità inferiore non ha dunque violato il diritto federale e ha accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi). Il Tribunale può dunque esimersi dal passare in rivista le restanti argomentazioni del ricorrente, segnatamente laddove censura la rilevanza, ai sensi dell'art. 3 LAsi, dei motivi da lui addotti.
7. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria dell'insorgente, con decisione incidentale del 7 settembre 2021, egli è dispensato dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
8. La presente decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni