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D-5636/2021

D-5636/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2023-06-19 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere)

Sachverhalt

A. A._______, privo di documenti di identità, dichiaratosi cittadino afgano, nato il 12 gennaio 2005, di etnia pashtun, sarebbe arrivato in Svizzera il 18 agosto 2021, depositando, il giorno stesso, una domanda d’asilo (cfr. atti Segreteria di Stato della migrazione di seguito: “SEM” o “autorità infe- riore” n. […] -1/1, 2/2). Egli sarebbe espatriato il 5 febbraio 2018 e avrebbe raggiunto l’Europa, più precisamente la Bulgaria, nel 2020 (cfr. atto SEM

n. 3/1). B. Dal riscontro delle banche dati “EURODAC” e “AFIS” del 20 agosto 2021, è risultato che lo stesso ha pure depositato una domanda d’asilo in Austria il 19 luglio 2021, che le autorità austriache hanno provveduto a registrare le sue impronte il giorno successivo (cfr. atto SEM n. 11/1) e che la sua entrata illegale nel Paese è stata registrata il 5 agosto 2021 (cfr. atto SEM

n. 7/1). In questo contesto, egli ha riferito di chiamarsi B._______ e di es- sere nato il 1° gennaio 2005 (cfr. atto SEM n. 10/1). C. Con domanda del 18 ottobre 2021, la SEM ha chiesto alle autorità austria- che di riprendere in carico l’interessato sulla base dell’art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) GU L 24/1 del 27.1.1983 (di seguito: “RD III”). L’autorità inferiore ha indicato alle competenti autorità austriache che l’interessato aveva ripetutamente riferito divergenti date di nascita, e meglio il 1° gennaio 2003, il 12 gennaio 2005, il 1° gennaio 2005 e il 12 gennaio 2002, e che, comunque, essendosi dichiarato minorenne in Sviz- zera ed in ragione di dubbi relativi alla sua effettiva età anagrafica, delle verifiche erano ancora in corso (cfr. atti SEM n. 19/5). Per questi motivi ha ritenuto che le stesse fossero competenti per l’esame della sua domanda d’asilo. D. Con risposta del 19 ottobre 2021, le autorità austriache hanno sostanzial- mente dichiarato che in ragione della data di nascita dichiarata in Austria (1° gennaio 2005) e delle date, divergenti, asserite in Svizzera (cfr.

D-5636/2021 Pagina 3 lettera C), la sua età non poteva essere considerata certa. Per questo mo- tivo, a loro dire, la Svizzera sarebbe stata, quale Stato di residenza del minorenne non accompagnato, competente per esaminare la sua do- manda d’asilo sulla base dell’art. 8 par. 4 RD III. La richiesta di ripresa in carico dello stesso è stata quindi respinta (cfr. atto SEM n. 23/3). E. Il 26 ottobre 2021, la SEM ha svolto un’audizione sommaria sulla sua per- sona quale richiedente minorenne non accompagnato (RMNA) alla pre- senza del suo rappresentante legale e persona di fiducia. Dal verbale re- datto in tale occasione (cfr. atto SEM n. 25/16) si evince, sostanzialmente, che l’interessato ha dichiarato, quale sua data di nascita, il 12 gennaio

2005. Egli sarebbe nato e cresciuto nel villaggio di C._______ a D._______, nella provincia di E._______, nel distretto di F._______. All’età di 13 anni, i talebani avrebbero ucciso suo padre, con cui sarebbero emersi dei problemi in ragione della sua attività quale militare del Governo afgano. Ritenuto che i talebani avrebbero voluto integrarlo tra le loro fila, lo zio di quest’ultimo avrebbe obbligato lui e il fratello minorenne ad espatriare in Pakistan. I due avrebbero soggiornato in tale Paese per cinque o sei giorni, prima di recarsi in Iran dove sarebbero rimasti per un mese e dove si sa- rebbero separati. L’interessato si sarebbe poi recato in Turchia, dove si sa- rebbe trattenuto per circa un anno, prima di raggiungere la Grecia, poi la Bulgaria, la Serbia, l’Ungheria, l’Austria e, infine, la Svizzera. La SEM ha, contestualmente, dato all’interessato l’opportunità di espri- mersi in merito ai dubbi che sono sorti in sede di audizione circa la minore età da lui allegata; in proposito, il patrocinatore ha chiesto che venisse di- sposta una perizia al fine che la stessa venisse stabilita con maggiore ac- curatezza. Non avendo ricevuto adeguate risposte, la SEM ha proceduto alla modifica dell’iscrizione della data di nascita del richiedente nel Sistema di informa- zione centrale sulla migrazione (SIMIC) in “21.03.2003”, ritenendolo dun- que maggiorenne (cfr. atto SEM n. 26/2). F. Con lettera del 28 ottobre 2021, la SEM ha chiesto alle autorità austriache di riesaminare la loro decisione del 19 ottobre 2021 sulla base dell’art. 5 par. 2 del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE)

n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determi- nazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda

D-5636/2021 Pagina 4 d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222/3 del 05.09.2003; modificato parzialmente dal regola- mento di esecuzione [UE] n. 118/2014 della Commissione del 30 gennaio 2014 [GU L 39/1 del 08.02.2014]). Dalla summenzionata audizione RMNA (cfr. lettera E) sarebbe infatti risultato che l’età dichiarata dall’interessato non poteva essere considerata plausibile, e quindi verosimile. Una perizia medica non sarebbe dunque neppure risultata necessaria (cfr. atto SEM

n. 27/2). G. Con decisione del 28 ottobre 2021, la SEM ha ritenuto conclusa la proce- dura “Dublino” e ha, di conseguenza, comunicato all’interessato che avrebbe dato inizio alla procedura nazionale d’asilo (cfr. atto SEM n. 30/1). H. Con risposta del 4 novembre 2021, le autorità austriache hanno riconfer- mato la presa di posizione del 19 ottobre 2021 respingendo la richiesta di ripresa in carico dell’interessato in ragione dell’assenza di mezzi di prova sufficienti a sostegno della sua maggiore età. Conseguentemente, hanno ribadito di non ritenersi competenti per esaminare la sua domanda d’asilo (cfr. atto SEM n. 31/2). I. Il 19 novembre 2021, la SEM ha provveduto all’audizione sui motivi d’asilo del ricorrente. Dal verbale redatto in tale occasione (cfr. atto SEM n. 36/9) risulta che l’interessato sarebbe stato perseguitato dai talebani sin dall’età di 13 anni, quando essi lo avrebbero fermato di fronte all’abitazione della sua famiglia per interrogarlo sul di lui padre; quest’ultimo avrebbe infatti lavorato per il Governo afgano quale militare. L’interessato si sarebbe tut- tavia rifiutato di parlare e i talebani lo avrebbero dunque malmenato. Dopo alcuni giorni, i talebani sarebbero tuttavia riusciti a trovare il padre, lo avreb- bero ucciso e avrebbero lasciato il suo cadavere di fronte alla sua abita- zione. Da quel momento, l’interessato sarebbe andato a vivere con suo zio, ma sarebbe incorso in nuovi “scontri” con i talebani che gli avrebbero chie- sto di unirsi a loro nella lotta al Governo afgano; al suo rifiuto egli sarebbe stato di nuovo malmenato. L’intervento degli altri abitanti del villaggio avrebbe tuttavia permesso di evitare che egli venisse costretto a seguirli. Ritenuto che i talebani erano soliti sequestrare le persone per integrarle nelle loro fila, dopo quattro o cinque episodi come quelli occorsi, suo zio gli avrebbe comunicato che avrebbe dovuto lasciare il Paese. Egli avrebbe dunque deciso di espatriare nel 2019. In caso di ritorno in patria, egli teme di venire ucciso dagli stessi.

D-5636/2021 Pagina 5 J. Il 24 novembre 2021, la SEM ha trasmesso all’interessato il progetto di decisione riguardante la sua domanda d’asilo, concedendogli il diritto di pronunciarsi in merito allo stesso (cfr. atto SEM n. 39/8), facoltà da lui eser- citata con scritto del 25 novembre 2021 (cfr. atto SEM n. 41/6). K. Con decisione del 26 novembre 2021, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 43/1), la SEM non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d’asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera. L’autorità inferiore ha tuttavia dichiarato quest’ultimo non ragionevolmente esigibile e, di conseguenza, lo ha ammesso provvisoria- mente in Svizzera (cfr. atto SEM n. 42/12). L. Con ricorso del 27 dicembre 2021 (notificato il medesimo giorno, cfr. trac- ciamento dell’invio) l’interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministra- tivo federale (di seguito: “Tribunale”) avverso la predetta decisione chie- dendo, principalmente, l’annullamento della stessa, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. Egli chiede, inoltre, di essere riconosciuto quale minorenne, in subordine che venga esperita una perizia medico-legale al fine di determinare la sua effettiva età. In via ancor più subordinata, egli chiede che gli atti vengano restituiti alla SEM per un nuovo esame e per dei complementi istruttori. Egli ha presentato, inoltre, istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. M. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l’esito della pro- cedura.

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla pro- cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altri- menti (art. 6 LAsi).

D-5636/2021 Pagina 6 Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce quindi una deci- sione ai sensi dell’art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest’ultima. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 1 LAsi e 10 dell’Ordi- nanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi può rinunciare allo scambio degli scritti.

E. 4.1 Nella propria decisione, l’autorità inferiore ha, innanzitutto, ritenuto che il ricorrente non fosse riuscito né a provare né a rendere verosimile la sua asserita minore età. Quest’ultimo sostiene, invece, il contrario.

E. 4.2.1 Qualora la questione della minore età dell’interessato sia contestata, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto formale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3; DTAF 2014/30; cfr. ex pluris le sentenze del Tribunale

D-5636/2021 Pagina 7 D-6216/2018 del 10 luglio 2020 consid. 3.1 e D-6765/2019 del 17 gennaio 2020 consid. 4).

E. 4.3.1 Nelle procedure d’asilo così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Essa deve concretamente procurarsi la docu- mentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giu- ridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l’autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni e testi- monianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). Da un lato, vi è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall’altro, vi è un accertamento in- completo dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3; KÖLZ/HÄNER/BERT- SCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 e seg.). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l’obbligo di collaborazione delle parti (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. anche CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BIN- DER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9).

E. 4.3.2 Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell’istruzione del caso, gli atti vanno di principio retrocessi all’autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e com- pleto accertamento dei fatti. Ciò nondimeno, il Tribunale resta libero di rac- cogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare ade- guata per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; cfr. MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal- tungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.191).

E. 4.3.3 Quando un fatto rimane non comprovato nonostante un accerta- mento completo dei fatti giuridicamente rilevanti, occorre fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell’onere della prova derivanti dall’applica- zione analogica dell’art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). L’onere della prova della minore età incombe al richiedente asilo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l’inte- ressato l’abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le

D-5636/2021 Pagina 8 conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1-5.4).

E. 4.3.4 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad- dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi- mili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que- sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri- tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, né introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle- gazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra- rio, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver- sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi- glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una pon- derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1).

E. 4.4.1 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l’asilo che in- combe l’onere della prova al riguardo (cfr. GICRA 2004 n. 30 consid. 5.1, 2001 n. 22 consid. 3, 2000 n. 19 consid. 8b; DTAF 2021 VI/3 consid. 5.2; MATTHIEU CORBAZ, La détermination de l’âge du requérant d’asile, in: Ac- tualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, pag. 31 e seg.). In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e cor- retto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l’interessato l’abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumer- sene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggio- renne (cfr. DTAF 2019 I/VI consid. 5.4).

E. 4.4.2 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pre- giudiziale sulla questione dell’età di un richiedente asilo. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l’autorità deve basarsi sui documenti d’identità autentici depositati agli atti, così come sui risultati delle audizioni

D-5636/2021 Pagina 9 in relazione al quadro personale dell’interessato nel Paese d’origine, alla sua cerchia famigliare e alla sua formazione scolastica. Se necessario or- dina una perizia medica volta alla determinazione dell’età (cfr. artt. 17 cpv. 3 LAsi, 26 cpv. 2 LAsi e art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 OAsi 1, RS 142.311). Una volta esperita l’istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.5 e riferimenti ivi citati). Se la SEM è convinta dell’inverosimiglianza della minore età dell’interessato e lo considera mag- giorenne, essa deve motivare la propria decisione (cfr. GICRA 2002 n. 15, consid. 6b).

E. 4.5 Nella fattispecie in esame, dall’incarto emerge che la SEM ha illustrato la questione centrale circa la minore età del richiedente in modo chiaro ed esente da critiche.

E. 4.5.1 In primo luogo, già dalle dichiarazioni del ricorrente riguardo la sua età, per la loro incoerenza e contraddittorietà, si può giungere a tale con- clusione. Infatti, inizialmente, il ricorrente sostiene di essere nato il 12 gen- naio 2005 (cfr. atto SEM n. 25/16, 1.06). Egli asserisce di essere a cono- scenza di tale data perché gli sarebbe stata comunicata dai suoi genitori all’età di 10 o 11 anni. Inoltre, a scuola l’avrebbero indicata in tale modo. Tuttavia, tale spiegazione è incoerente rispetto a quanto precedentemente da lui dichiarato. Invero, dalla banca dati “EURODAC” risulta, infatti, che il ricorrente ha dichiarato dinnanzi alle autorità austriache di essere nato il 1°gennaio 2005. Inoltre, alla domanda quale fosse la sua data di nascita secondo il calendario solare in uso nel suo Paese, egli non ha saputo dare una risposta (cfr. atto SEM n. 25/16, 1.06). In tale momento, dai verbali si evince una riluttanza del ricorrente a rispondere alla domanda. Egli è infatti rimasto in silenzio per poi chiedere che essa gli venisse ripetuta. A questo punto dichiara di non conoscere la propria data di nascita secondo il calen- dario solare, in uso nel suo Paese (cfr. atto SEM n. 25/16, 1.06). Egli giu- stifica tale sua incapacità sostenendo che al momento dell’espatrio, quando egli avrebbe avuto 13 anni, fosse stato troppo piccolo per cono- scere tale calendario (cfr. atto SEM n. 25/16, 1.06), risposta che non ap- pare tuttavia plausibile. L’incoerenza del suo racconto è confermata dal fatto che il ricorrente non ha saputo riferire per quale motivo i suoi genitori avrebbero conosciuto la sua data di nascita secondo il calendario grego- riano e non quello solare, in uso nel loro Paese. Infine, sentito in merito ai dubbi che l’autorità inferiore serbava circa la sua minore età, egli non ha avuto nulla da dire in merito, limitandosi a chiedere che venisse effettuata

D-5636/2021 Pagina 10 una perizia medica al fine di stabilire la sua effettiva età (cfr. atto SEM

n. 25/16, 8.01).

E. 4.5.2 A tali elementi dissonanti, si aggiunga, in secondo luogo, che il ricor- rente non è riuscito a produrre alcun documento di legittimazione o d’iden- tità, sebbene suo padre, in passato, avesse ottenuto una tazkira rimasta però presso l’abitazione di suo zio paterno.

E. 4.6 Nel complesso, il Tribunale ritiene dunque fondata la valutazione di cui all’avversata decisione e ciò tenuto conto anche delle peculiarità del caso in esame. In tale contesto, non vi era in particolare alcuna necessità di ordinare una perizia medico-legale alfine di accertare la sua età anagrafica come proposto nel gravame, che con ogni probabilità non avrebbe contri- buito a chiarire ulteriormente i fatti giuridicamente rilevanti. Pertanto, in pre- senza di una fattispecie sufficientemente acclarata, è al ricorrente che va imputata l’assenza di prova – da intendersi al grado della verosimiglianza

– quanto all’asserita minore età, come già sopra esposto. In definitiva, è dunque possibile partire dall’assunto che il ricorrente non sia riuscito a ren- dere verosimile la propria supposta minore età, e che la conclusione circa la maggiore età dello stesso, sia da confermare. A titolo abbondanziale si rileva che, ad ogni modo, nel caso di specie, non risulta esserci stata una violazione delle disposizioni applicabili ai mino- renni non accompagnati, in particolare degli artt. 17 LAsi e 7 OAsi 1, sic- come gli interessi del ricorrente sono stati opportunatamente difesi dal rap- presentante legale assegnato, in qualità di persona di fiducia.

E. 5.1 Il ricorrente sostiene inoltre che l’autorità inferiore avrebbe dovuto trat- tare la sua domanda d’asilo secondo la procedura ampliata e non secondo la procedura celere.

E. 5.2 In merito a questa seconda censura formale, il Tribunale rileva d’ingresso come la questione circa lo smistamento tra la procedura celere (art. 26c LAsi) e la procedura ampliata (art. 26d LAsi) sia già stata trattata dal Tribunale nella sua sentenza di principio DTAF 2020 VI/5. Si rinvia dunque a tale giurisprudenza per maggiori dettagli (cfr. ex pluris la sentenza del Tribunale D-1909/2020 del 12 gennaio 2021 consid. 4).

E. 5.3 Premesso che, nel caso in rassegna, il ricorrente ha presentato la sua domanda d’asilo il 18 agosto 2021. Sin dall’inizio della procedura celere, ovvero con l’audizione sommaria RMNA del 26 ottobre 2021, l’autorità inferiore ha pacificamente superato il termine ordinatorio e massimale di

D-5636/2021 Pagina 11 21 giorni concernente la fase preparatoria. Tale termine risulta essersi protratto, principalmente, a causa dei dubbi inerenti la minore età del ricorrente e i successivi approfondimenti della SEM in merito alla possibilità che le autorità austriache fossero competenti per esaminare la sua domanda d’asilo. Una volta terminata la fase preparatoria, la decisione dell’autorità inferiore è tuttavia intervenuta entro gli otto giorni lavorativi dalla conclusione della stessa previsti dall’art. 37 cpv. 2 LAsi. Ciò considerato, il Tribunale ritiene che la scelta della procedura celere piuttosto che di quella ampliata non ha comportato per l’insorgente un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi): dai motivi d’asilo avanzati non risulta infatti trattarsi di un caso complesso che necessitava di maggiori accertamenti rispetto alle audizioni svolte in data 26 ottobre e 19 novembre 2021. D’altronde, il ricorrente stesso non spiega quali eventuali altri accertamenti si sarebbero dovuti rendere necessari. Egli ha, inoltre, potuto esprimersi in merito al progetto di decisione della SEM e ha beneficiato, anche se in applicazione dell’art. 10 dell’Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 asilo) del 1° aprile 2020 (RS 142.318), di un termine di trenta giorni per presentare un atto ricorsuale ben articolato. Sicché, in concreto, il ricorrente non ha subito alcuna violazione del suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost., RS 101) né tantomeno una violazione del suo diritto a un ricorso effettivo sancito agli art. 29a Cost. e 13 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101).

E. 5.4 Per questi motivi, il Tribunale ritiene che il provvedimento impugnato non debba essere annullato conseguentemente a tale censura formale.

E. 6.1 Proseguendo, nella propria decisione, l’autorità inferiore ha ritenuto, nel merito, che il ricorrente non fosse riuscito né a provare né a rendere verosimile di adempiere i requisiti necessari al riconoscimento dello statuto di rifugiato (artt. 3 e 7 LAsi). Per questo motivo, egli non avrebbe avuto diritto alla concessione dell’asilo (art. 2 LAsi). Il ricorrente sostiene invece di adempiere tali condizioni.

E. 6.2 Premesso che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell’am- missione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento nella decisione avversata del 26 novembre 2021 e ritenute le sue conclu- sioni, oggetto del litigio in questa sede risulta esclusivamente essere il

D-5636/2021 Pagina 12 rifiuto del riconoscimento della qualità di rifugiato (art. 3 e 7 LAsi) e il re- spingimento della sua domanda d’asilo (art. 2 LAsi).

E. 6.3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo- sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori- gine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi.

E. 6.3.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere vero- simile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponde- rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri- spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina riconosce quattro elementi costitutivi della “verosimiglianza”: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili. Il richie- dente dev’essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affermazioni del ri- corrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli nasconde degli ele- menti importanti o se rifiuta di collaborare con l’autorità all’accertamento dei fatti (cfr. FANNY MATTHEY, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 15 ad art. 7 LAsi). Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; deci- sivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra que- sti risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 6.3.3 Nel caso di specie, il Tribunale rileva, inizialmente, che non si ravve- dono ragioni per le quali occorrerebbe ritenere inverosimili le dichiarazioni del ricorrente in merito alla sua identità – nonostante l’identità dichiarata dallo stesso in Svizzera non sia la medesima di quella indicata dinnanzi alle autorità austriache – e al suo luogo d’origine. Queste evenienze non

D-5636/2021 Pagina 13 vengono d’altronde messe in discussione neppure dalla SEM nel provve- dimento impugnato.

E. 6.3.4 Ciò posto, il ricorrente non ha tuttavia, in primo luogo, fornito dichia- razioni sufficientemente fondate in merito alle persecuzioni che egli avrebbe subito da parte dei talebani per il ruolo che il padre avrebbe avuto nell’esercito afgano (cfr. atto SEM n. 25/16, 7). Pur tenendo conto dell’età del ricorrente, come altresì della sua limitata istruzione e del contesto dal quale egli proviene, non è possibile pervenire a una diversa interpreta- zione. Il ricorrente ha infatti dimostrato una notevole indipendenza e matu- rità sia nella sua decisione di lasciare il Paese, sia nell’organizzazione del viaggio di espatrio che durante quest’ultimo avendo transitato in ben otto Paesi prima di arrivare in Svizzera. Contrariamente a quanto sostenuto in sede di ricorso, non è infine possibile attribuire la mancanza di precisione a un’eventuale immaturità del ricorrente. Dai referti medici presenti agli atti non emerge d’altronde alcuna carenza di capacità cognitiva (cfr. atti SEM

n. 13/2, 15/2, 16/2, 32/2, 37/2, 46/2).

E. 6.3.5 In secondo luogo, il ricorrente non ha fornito delle dichiarazioni suffi- cientemente concludenti. A titolo esemplificativo, egli ha dichiarato che i talebani avrebbero avuto un problema con suo padre per la sua occupa- zione quale militare dell’esercito afgano (cfr. atto SEM n. 25/16, 7) ma che egli non aveva avuto problemi con terze persone in Afghanistan (cfr. atto SEM n. 25/16, 7.02); allorché invece, durante la seconda audizione, egli ha dichiarato in maniera univoca di aver avuto dei problemi personali con i talebani (cfr. atto SEM n. 36/9).

E. 6.3.6 In terzo luogo, la veridicità del suo racconto può essere fortemente messa in dubbio anche sulla base di valutazioni di plausibilità. Non è difatti credibile, alla luce della sua giovane età all’epoca dei fatti, che lo stesso avesse avuto problemi con i talebani in ragione del fatto che suo padre avesse fatto parte dell’esercito afgano. Il reclutamento forzato di giovani ragazzi da parte dei talebani – che è stato constatato essere relativamente raro, in quanto essi si concentrano piuttosto sul reclutamento di ex membri delle forze di sicurezza (cfr. sentenze del Tribunale D-648/2022 del 13 set- tembre 2022 consid. 7.2; D-4128/2022 del 6 ottobre 2022) – si basa infatti su criteri di età e di prestanza fisica (cfr. sentenze del Tribunale E- 2592/2022 del 10 agosto 2022; D-3014/2018 del 6 febbraio 2020; E- 3394/2019 del 29 agosto 2019, consid. 3.2). Data la sua giovane età di 13 anni all’epoca dei fatti, sembra essere escluso che potesse essere stato preso di mira dagli stessi. D’altronde, egli ha dichiarato di non sapere per quale motivo suo zio gli avrebbe chiesto di lasciare il Paese (cfr. atto SEM

D-5636/2021 Pagina 14

n. 25/16, 7.02). Infine, non risulta neppure plausibile che i talebani, se aves- sero realmente voluto costringerlo ad unirsi a loro, vi avessero rinunciato esclusivamente a causa dell’intervento degli abitanti del villaggio.

E. 6.4 Fatte queste premesse, ritenuta la maggiore età del ricorrente (cfr. con- sid. 4), da una valutazione complessiva delle sue allegazioni risulta che l’intera narrazione riguardante un’eventuale persecuzione da parte dei ta- lebani non possa essere ritenuta verosimile ai sensi dell’art. 7 LAsi. Le di- chiarazioni del ricorrente non sono sufficientemente fondate, parzialmente inconcludenti, non plausibili e non credibili. Ne consegue che un esame in merito all’esistenza di motivi d’asilo ai sensi dell’art. 3 LAsi non risultava essere necessario.

E. 7 Alla luce di quanto sopra, la decisione della SEM dev’essere confermata e le censure sollevate respinte. L’autorità inferiore non ha dunque violato il diritto federale e ha accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridica- mente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi).

E. 8 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 9 Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom- benza, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA non- ché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricor- suali d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insorgente sia indigente, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 10 La presente decisione non può essere impugnata mediante ricorso in ma- teria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5636/2021 Pagina 15 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Manuel Borla Kevin Togni

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5636/2021 Sentenza del 19 giugno 2023 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Camilla Mariéthoz Wyssen, Gérald Bovier, cancelliere Kevin Togni. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dall'avv. Michela Gentile,SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere); decisione della SEM del 26 novembre 2021 / N (...). Fatti: A. A._______, privo di documenti di identità, dichiaratosi cittadino afgano, nato il 12 gennaio 2005, di etnia pashtun, sarebbe arrivato in Svizzera il 18 agosto 2021, depositando, il giorno stesso, una domanda d'asilo (cfr. atti Segreteria di Stato della migrazione di seguito: "SEM" o "autorità inferiore" n. [...] -1/1, 2/2). Egli sarebbe espatriato il 5 febbraio 2018 e avrebbe raggiunto l'Europa, più precisamente la Bulgaria, nel 2020 (cfr. atto SEM n. 3/1). B. Dal riscontro delle banche dati "EURODAC" e "AFIS" del 20 agosto 2021, è risultato che lo stesso ha pure depositato una domanda d'asilo in Austria il 19 luglio 2021, che le autorità austriache hanno provveduto a registrare le sue impronte il giorno successivo (cfr. atto SEM n. 11/1) e che la sua entrata illegale nel Paese è stata registrata il 5 agosto 2021 (cfr. atto SEM n. 7/1). In questo contesto, egli ha riferito di chiamarsi B._______ e di essere nato il 1° gennaio 2005 (cfr. atto SEM n. 10/1). C. Con domanda del 18 ottobre 2021, la SEM ha chiesto alle autorità austriache di riprendere in carico l'interessato sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) GU L 24/1 del 27.1.1983 (di seguito: "RD III"). L'autorità inferiore ha indicato alle competenti autorità austriache che l'interessato aveva ripetutamente riferito divergenti date di nascita, e meglio il 1° gennaio 2003, il 12 gennaio 2005, il 1° gennaio 2005 e il 12 gennaio 2002, e che, comunque, essendosi dichiarato minorenne in Svizzera ed in ragione di dubbi relativi alla sua effettiva età anagrafica, delle verifiche erano ancora in corso (cfr. atti SEM n. 19/5). Per questi motivi ha ritenuto che le stesse fossero competenti per l'esame della sua domanda d'asilo. D. Con risposta del 19 ottobre 2021, le autorità austriache hanno sostanzialmente dichiarato che in ragione della data di nascita dichiarata in Austria (1° gennaio 2005) e delle date, divergenti, asserite in Svizzera (cfr. lettera C), la sua età non poteva essere considerata certa. Per questo motivo, a loro dire, la Svizzera sarebbe stata, quale Stato di residenza del minorenne non accompagnato, competente per esaminare la sua domanda d'asilo sulla base dell'art. 8 par. 4 RD III. La richiesta di ripresa in carico dello stesso è stata quindi respinta (cfr. atto SEM n. 23/3). E. Il 26 ottobre 2021, la SEM ha svolto un'audizione sommaria sulla sua persona quale richiedente minorenne non accompagnato (RMNA) alla presenza del suo rappresentante legale e persona di fiducia. Dal verbale redatto in tale occasione (cfr. atto SEM n. 25/16) si evince, sostanzialmente, che l'interessato ha dichiarato, quale sua data di nascita, il 12 gennaio 2005. Egli sarebbe nato e cresciuto nel villaggio di C._______ a D._______, nella provincia di E._______, nel distretto di F._______. All'età di 13 anni, i talebani avrebbero ucciso suo padre, con cui sarebbero emersi dei problemi in ragione della sua attività quale militare del Governo afgano. Ritenuto che i talebani avrebbero voluto integrarlo tra le loro fila, lo zio di quest'ultimo avrebbe obbligato lui e il fratello minorenne ad espatriare in Pakistan. I due avrebbero soggiornato in tale Paese per cinque o sei giorni, prima di recarsi in Iran dove sarebbero rimasti per un mese e dove si sarebbero separati. L'interessato si sarebbe poi recato in Turchia, dove si sarebbe trattenuto per circa un anno, prima di raggiungere la Grecia, poi la Bulgaria, la Serbia, l'Ungheria, l'Austria e, infine, la Svizzera. La SEM ha, contestualmente, dato all'interessato l'opportunità di esprimersi in merito ai dubbi che sono sorti in sede di audizione circa la minore età da lui allegata; in proposito, il patrocinatore ha chiesto che venisse disposta una perizia al fine che la stessa venisse stabilita con maggiore accuratezza. Non avendo ricevuto adeguate risposte, la SEM ha proceduto alla modifica dell'iscrizione della data di nascita del richiedente nel Sistema di informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) in "21.03.2003", ritenendolo dunque maggiorenne (cfr. atto SEM n. 26/2). F. Con lettera del 28 ottobre 2021, la SEM ha chiesto alle autorità austriache di riesaminare la loro decisione del 19 ottobre 2021 sulla base dell'art. 5 par. 2 del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222/3 del 05.09.2003; modificato parzialmente dal regolamento di esecuzione [UE] n. 118/2014 della Commissione del 30 gennaio 2014 [GU L 39/1 del 08.02.2014]). Dalla summenzionata audizione RMNA (cfr. lettera E) sarebbe infatti risultato che l'età dichiarata dall'interessato non poteva essere considerata plausibile, e quindi verosimile. Una perizia medica non sarebbe dunque neppure risultata necessaria (cfr. atto SEM n. 27/2). G. Con decisione del 28 ottobre 2021, la SEM ha ritenuto conclusa la procedura "Dublino" e ha, di conseguenza, comunicato all'interessato che avrebbe dato inizio alla procedura nazionale d'asilo (cfr. atto SEM n. 30/1). H. Con risposta del 4 novembre 2021, le autorità austriache hanno riconfermato la presa di posizione del 19 ottobre 2021 respingendo la richiesta di ripresa in carico dell'interessato in ragione dell'assenza di mezzi di prova sufficienti a sostegno della sua maggiore età. Conseguentemente, hanno ribadito di non ritenersi competenti per esaminare la sua domanda d'asilo (cfr. atto SEM n. 31/2). I. Il 19 novembre 2021, la SEM ha provveduto all'audizione sui motivi d'asilo del ricorrente. Dal verbale redatto in tale occasione (cfr. atto SEM n. 36/9) risulta che l'interessato sarebbe stato perseguitato dai talebani sin dall'età di 13 anni, quando essi lo avrebbero fermato di fronte all'abitazione della sua famiglia per interrogarlo sul di lui padre; quest'ultimo avrebbe infatti lavorato per il Governo afgano quale militare. L'interessato si sarebbe tuttavia rifiutato di parlare e i talebani lo avrebbero dunque malmenato. Dopo alcuni giorni, i talebani sarebbero tuttavia riusciti a trovare il padre, lo avrebbero ucciso e avrebbero lasciato il suo cadavere di fronte alla sua abitazione. Da quel momento, l'interessato sarebbe andato a vivere con suo zio, ma sarebbe incorso in nuovi "scontri" con i talebani che gli avrebbero chiesto di unirsi a loro nella lotta al Governo afgano; al suo rifiuto egli sarebbe stato di nuovo malmenato. L'intervento degli altri abitanti del villaggio avrebbe tuttavia permesso di evitare che egli venisse costretto a seguirli. Ritenuto che i talebani erano soliti sequestrare le persone per integrarle nelle loro fila, dopo quattro o cinque episodi come quelli occorsi, suo zio gli avrebbe comunicato che avrebbe dovuto lasciare il Paese. Egli avrebbe dunque deciso di espatriare nel 2019. In caso di ritorno in patria, egli teme di venire ucciso dagli stessi. J. Il 24 novembre 2021, la SEM ha trasmesso all'interessato il progetto di decisione riguardante la sua domanda d'asilo, concedendogli il diritto di pronunciarsi in merito allo stesso (cfr. atto SEM n. 39/8), facoltà da lui esercitata con scritto del 25 novembre 2021 (cfr. atto SEM n. 41/6). K. Con decisione del 26 novembre 2021, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 43/1), la SEM non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera. L'autorità inferiore ha tuttavia dichiarato quest'ultimo non ragionevolmente esigibile e, di conseguenza, lo ha ammesso provvisoriamente in Svizzera (cfr. atto SEM n. 42/12). L. Con ricorso del 27 dicembre 2021 (notificato il medesimo giorno, cfr. tracciamento dell'invio) l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: "Tribunale") avverso la predetta decisione chiedendo, principalmente, l'annullamento della stessa, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. Egli chiede, inoltre, di essere riconosciuto quale minorenne, in subordine che venga esperita una perizia medico-legale al fine di determinare la sua effettiva età. In via ancor più subordinata, egli chiede che gli atti vengano restituiti alla SEM per un nuovo esame e per dei complementi istruttori. Egli ha presentato, inoltre, istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. M. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l'esito della procedura. Diritto:

1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest'ultima. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 1 LAsi e 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi può rinunciare allo scambio degli scritti. 4. 4.1 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha, innanzitutto, ritenuto che il ricorrente non fosse riuscito né a provare né a rendere verosimile la sua asserita minore età. Quest'ultimo sostiene, invece, il contrario. 4.2 4.2.1 Qualora la questione della minore età dell'interessato sia contestata, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto formale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3; DTAF 2014/30; cfr. ex pluris le sentenze del Tribunale D-6216/2018 del 10 luglio 2020 consid. 3.1 e D-6765/2019 del 17 gennaio 2020 consid. 4). 4.3 4.3.1 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Essa deve concretamente procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l'autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni e testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). Da un lato, vi è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro, vi è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 e seg.). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborazione delle parti (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. anche Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9). 4.3.2 Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'istruzione del caso, gli atti vanno di principio retrocessi all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti. Ciò nondimeno, il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare adeguata per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; cfr. Moser/ Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.191). 4.3.3 Quando un fatto rimane non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti giuridicamente rilevanti, occorre fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). L'onere della prova della minore età incombe al richiedente asilo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato l'abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1-5.4). 4.3.4 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, né introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1). 4.4 4.4.1 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo (cfr. GICRA 2004 n. 30 consid. 5.1, 2001 n. 22 consid. 3, 2000 n. 19 consid. 8b; DTAF 2021 VI/3 consid. 5.2; Matthieu Corbaz, La détermination de l'âge du requérant d'asile, in: Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, pag. 31 e seg.). In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato l'abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/VI consid. 5.4). 4.4.2 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione dell'età di un richiedente asilo. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità deve basarsi sui documenti d'identità autentici depositati agli atti, così come sui risultati delle audizioni in relazione al quadro personale dell'interessato nel Paese d'origine, alla sua cerchia famigliare e alla sua formazione scolastica. Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. artt. 17 cpv. 3 LAsi, 26 cpv. 2 LAsi e art. 7 cpv. 1 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 OAsi 1, RS 142.311 ). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.5 e riferimenti ivi citati). Se la SEM è convinta dell'inverosimiglianza della minore età dell'interessato e lo considera maggiorenne, essa deve motivare la propria decisione (cfr. GICRA 2002 n. 15, consid. 6b). 4.5 Nella fattispecie in esame, dall'incarto emerge che la SEM ha illustrato la questione centrale circa la minore età del richiedente in modo chiaro ed esente da critiche. 4.5.1 In primo luogo, già dalle dichiarazioni del ricorrente riguardo la sua età, per la loro incoerenza e contraddittorietà, si può giungere a tale conclusione. Infatti, inizialmente, il ricorrente sostiene di essere nato il 12 gennaio 2005 (cfr. atto SEM n. 25/16, 1.06). Egli asserisce di essere a conoscenza di tale data perché gli sarebbe stata comunicata dai suoi genitori all'età di 10 o 11 anni. Inoltre, a scuola l'avrebbero indicata in tale modo. Tuttavia, tale spiegazione è incoerente rispetto a quanto precedentemente da lui dichiarato. Invero, dalla banca dati "EURODAC" risulta, infatti, che il ricorrente ha dichiarato dinnanzi alle autorità austriache di essere nato il 1°gennaio 2005. Inoltre, alla domanda quale fosse la sua data di nascita secondo il calendario solare in uso nel suo Paese, egli non ha saputo dare una risposta (cfr. atto SEM n. 25/16, 1.06). In tale momento, dai verbali si evince una riluttanza del ricorrente a rispondere alla domanda. Egli è infatti rimasto in silenzio per poi chiedere che essa gli venisse ripetuta. A questo punto dichiara di non conoscere la propria data di nascita secondo il calendario solare, in uso nel suo Paese (cfr. atto SEM n. 25/16, 1.06). Egli giustifica tale sua incapacità sostenendo che al momento dell'espatrio, quando egli avrebbe avuto 13 anni, fosse stato troppo piccolo per conoscere tale calendario (cfr. atto SEM n. 25/16, 1.06), risposta che non appare tuttavia plausibile. L'incoerenza del suo racconto è confermata dal fatto che il ricorrente non ha saputo riferire per quale motivo i suoi genitori avrebbero conosciuto la sua data di nascita secondo il calendario gregoriano e non quello solare, in uso nel loro Paese. Infine, sentito in merito ai dubbi che l'autorità inferiore serbava circa la sua minore età, egli non ha avuto nulla da dire in merito, limitandosi a chiedere che venisse effettuata una perizia medica al fine di stabilire la sua effettiva età (cfr. atto SEM n. 25/16, 8.01). 4.5.2 A tali elementi dissonanti, si aggiunga, in secondo luogo, che il ricorrente non è riuscito a produrre alcun documento di legittimazione o d'identità, sebbene suo padre, in passato, avesse ottenuto una tazkira rimasta però presso l'abitazione di suo zio paterno. 4.6 Nel complesso, il Tribunale ritiene dunque fondata la valutazione di cui all'avversata decisione e ciò tenuto conto anche delle peculiarità del caso in esame. In tale contesto, non vi era in particolare alcuna necessità di ordinare una perizia medico-legale alfine di accertare la sua età anagrafica come proposto nel gravame, che con ogni probabilità non avrebbe contribuito a chiarire ulteriormente i fatti giuridicamente rilevanti. Pertanto, in presenza di una fattispecie sufficientemente acclarata, è al ricorrente che va imputata l'assenza di prova - da intendersi al grado della verosimiglianza - quanto all'asserita minore età, come già sopra esposto. In definitiva, è dunque possibile partire dall'assunto che il ricorrente non sia riuscito a rendere verosimile la propria supposta minore età, e che la conclusione circa la maggiore età dello stesso, sia da confermare. A titolo abbondanziale si rileva che, ad ogni modo, nel caso di specie, non risulta esserci stata una violazione delle disposizioni applicabili ai minorenni non accompagnati, in particolare degli artt. 17 LAsi e 7 OAsi 1, siccome gli interessi del ricorrente sono stati opportunatamente difesi dal rappresentante legale assegnato, in qualità di persona di fiducia. 5. 5.1 Il ricorrente sostiene inoltre che l'autorità inferiore avrebbe dovuto trattare la sua domanda d'asilo secondo la procedura ampliata e non secondo la procedura celere. 5.2 In merito a questa seconda censura formale, il Tribunale rileva d'ingresso come la questione circa lo smistamento tra la procedura celere (art. 26c LAsi) e la procedura ampliata (art. 26d LAsi) sia già stata trattata dal Tribunale nella sua sentenza di principio DTAF 2020 VI/5. Si rinvia dunque a tale giurisprudenza per maggiori dettagli (cfr. ex pluris la sentenza del Tribunale D-1909/2020 del 12 gennaio 2021 consid. 4). 5.3 Premesso che, nel caso in rassegna, il ricorrente ha presentato la sua domanda d'asilo il 18 agosto 2021. Sin dall'inizio della procedura celere, ovvero con l'audizione sommaria RMNA del 26 ottobre 2021, l'autorità inferiore ha pacificamente superato il termine ordinatorio e massimale di 21 giorni concernente la fase preparatoria. Tale termine risulta essersi protratto, principalmente, a causa dei dubbi inerenti la minore età del ricorrente e i successivi approfondimenti della SEM in merito alla possibilità che le autorità austriache fossero competenti per esaminare la sua domanda d'asilo. Una volta terminata la fase preparatoria, la decisione dell'autorità inferiore è tuttavia intervenuta entro gli otto giorni lavorativi dalla conclusione della stessa previsti dall'art. 37 cpv. 2 LAsi. Ciò considerato, il Tribunale ritiene che la scelta della procedura celere piuttosto che di quella ampliata non ha comportato per l'insorgente un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi): dai motivi d'asilo avanzati non risulta infatti trattarsi di un caso complesso che necessitava di maggiori accertamenti rispetto alle audizioni svolte in data 26 ottobre e 19 novembre 2021. D'altronde, il ricorrente stesso non spiega quali eventuali altri accertamenti si sarebbero dovuti rendere necessari. Egli ha, inoltre, potuto esprimersi in merito al progetto di decisione della SEM e ha beneficiato, anche se in applicazione dell'art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 asilo) del 1° aprile 2020 (RS 142.318), di un termine di trenta giorni per presentare un atto ricorsuale ben articolato. Sicché, in concreto, il ricorrente non ha subito alcuna violazione del suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost., RS 101 ) né tantomeno una violazione del suo diritto a un ricorso effettivo sancito agli art. 29a Cost. e 13 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). 5.4 Per questi motivi, il Tribunale ritiene che il provvedimento impugnato non debba essere annullato conseguentemente a tale censura formale. 6. 6.1 Proseguendo, nella propria decisione, l'autorità inferiore ha ritenuto, nel merito, che il ricorrente non fosse riuscito né a provare né a rendere verosimile di adempiere i requisiti necessari al riconoscimento dello statuto di rifugiato (artt. 3 e 7 LAsi). Per questo motivo, egli non avrebbe avuto diritto alla concessione dell'asilo (art. 2 LAsi). Il ricorrente sostiene invece di adempiere tali condizioni. 6.2 Premesso che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nella decisione avversata del 26 novembre 2021 e ritenute le sue conclusioni, oggetto del litigio in questa sede risulta esclusivamente essere il rifiuto del riconoscimento della qualità di rifugiato (art. 3 e 7 LAsi) e il respingimento della sua domanda d'asilo (art. 2 LAsi). 6.3 6.3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. 6.3.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina riconosce quattro elementi costitutivi della "verosimiglianza": le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili. Il richiedente dev'essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l'autorità all'accertamento dei fatti (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 15 ad art. 7 LAsi). Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 6.3.3 Nel caso di specie, il Tribunale rileva, inizialmente, che non si ravvedono ragioni per le quali occorrerebbe ritenere inverosimili le dichiarazioni del ricorrente in merito alla sua identità - nonostante l'identità dichiarata dallo stesso in Svizzera non sia la medesima di quella indicata dinnanzi alle autorità austriache - e al suo luogo d'origine. Queste evenienze non vengono d'altronde messe in discussione neppure dalla SEM nel provvedimento impugnato. 6.3.4 Ciò posto, il ricorrente non ha tuttavia, in primo luogo, fornito dichiarazioni sufficientemente fondate in merito alle persecuzioni che egli avrebbe subito da parte dei talebani per il ruolo che il padre avrebbe avuto nell'esercito afgano (cfr. atto SEM n. 25/16, 7). Pur tenendo conto dell'età del ricorrente, come altresì della sua limitata istruzione e del contesto dal quale egli proviene, non è possibile pervenire a una diversa interpretazione. Il ricorrente ha infatti dimostrato una notevole indipendenza e maturità sia nella sua decisione di lasciare il Paese, sia nell'organizzazione del viaggio di espatrio che durante quest'ultimo avendo transitato in ben otto Paesi prima di arrivare in Svizzera. Contrariamente a quanto sostenuto in sede di ricorso, non è infine possibile attribuire la mancanza di precisione a un'eventuale immaturità del ricorrente. Dai referti medici presenti agli atti non emerge d'altronde alcuna carenza di capacità cognitiva (cfr. atti SEM n. 13/2, 15/2, 16/2, 32/2, 37/2, 46/2). 6.3.5 In secondo luogo, il ricorrente non ha fornito delle dichiarazioni sufficientemente concludenti. A titolo esemplificativo, egli ha dichiarato che i talebani avrebbero avuto un problema con suo padre per la sua occupazione quale militare dell'esercito afgano (cfr. atto SEM n. 25/16, 7) ma che egli non aveva avuto problemi con terze persone in Afghanistan (cfr. atto SEM n. 25/16, 7.02); allorché invece, durante la seconda audizione, egli ha dichiarato in maniera univoca di aver avuto dei problemi personali con i talebani (cfr. atto SEM n. 36/9). 6.3.6 In terzo luogo, la veridicità del suo racconto può essere fortemente messa in dubbio anche sulla base di valutazioni di plausibilità. Non è difatti credibile, alla luce della sua giovane età all'epoca dei fatti, che lo stesso avesse avuto problemi con i talebani in ragione del fatto che suo padre avesse fatto parte dell'esercito afgano. Il reclutamento forzato di giovani ragazzi da parte dei talebani - che è stato constatato essere relativamente raro, in quanto essi si concentrano piuttosto sul reclutamento di ex membri delle forze di sicurezza (cfr. sentenze del Tribunale D-648/2022 del 13 settembre 2022 consid. 7.2; D-4128/2022 del 6 ottobre 2022) - si basa infatti su criteri di età e di prestanza fisica (cfr. sentenze del Tribunale E-2592/2022 del 10 agosto 2022; D-3014/2018 del 6 febbraio 2020; E-3394/2019 del 29 agosto 2019, consid. 3.2). Data la sua giovane età di 13 anni all'epoca dei fatti, sembra essere escluso che potesse essere stato preso di mira dagli stessi. D'altronde, egli ha dichiarato di non sapere per quale motivo suo zio gli avrebbe chiesto di lasciare il Paese (cfr. atto SEM n. 25/16, 7.02). Infine, non risulta neppure plausibile che i talebani, se avessero realmente voluto costringerlo ad unirsi a loro, vi avessero rinunciato esclusivamente a causa dell'intervento degli abitanti del villaggio. 6.4 Fatte queste premesse, ritenuta la maggiore età del ricorrente (cfr. consid. 4), da una valutazione complessiva delle sue allegazioni risulta che l'intera narrazione riguardante un'eventuale persecuzione da parte dei talebani non possa essere ritenuta verosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi. Le dichiarazioni del ricorrente non sono sufficientemente fondate, parzialmente inconcludenti, non plausibili e non credibili. Ne consegue che un esame in merito all'esistenza di motivi d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi non risultava essere necessario.

7. Alla luce di quanto sopra, la decisione della SEM dev'essere confermata e le censure sollevate respinte. L'autorità inferiore non ha dunque violato il diritto federale e ha accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi).

8. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

10. La presente decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni