Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento
Sachverhalt
A. A._______, cittadino afghano di etnia pashtun, ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) luglio 2021, pretendendosi minorenne. B. Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati “EURODAC” l’interessato aveva già depositato una domanda d’asilo in Slo- venia il (…) luglio 2021 (cfr. atti SEM […]-9/1 e 11/1). C. Il 12 agosto 2021, il richiedente l’asilo è stato sentito quale minore non accompagnato nell’ambito di un’audizione durante la quale l’autorità infe- riore gli ha in particolare posto quesiti circa le sue generalità, in merito alla sua provenienza e al viaggio che lo ha condotto in Svizzera, oltre che bre- vemente sui motivi d’asilo (cfr. atto SEM 14/13 [di seguito: verbale]). Nel corso di siffatta audizione, la SEM ha inoltre informato il richiedente l’asilo della possibile competenza della Slovenia per il trattamento della sua do- manda d’asilo in base al regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i mecca- nismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta uffi- ciale dell’Unione europea a [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Rego- lamento Dublino III) e prospettato una possibile non entrata nel merito della sua domanda in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi. L’interessato ha quindi ribadito la sua volontà di rimanere in Svizzera, ritenuto che in Slovenia egli sarebbe stato percosso dalle autorità di polizia venendo fi- nanche obbligato a depositare una domanda d’asilo dopo essere stato ri- petutamente respinto (cfr. verbale, pag. 11, punto 8.01). Nel corso di siffatto colloquio, l’interessato ha oltretutto versato agli atti una copia della tazkira, la quale indicherebbe che alla data del rilascio, ossia il 18 febbraio (…) ([…] secondo il calendario solare), egli avrebbe avuto l’ap- parenza di una persona di 9 anni (cfr. atto SEM 15/2). D. Nel frattempo, con scritto del 16 agosto 2021, l’interessato ha trasmesso
D-4838/2021 Pagina 3 alla SEM una copia del suo certificato vaccinale, accompagnata da una traduzione in lingua italiana (cfr. atto SEM 23/2). E. In riscontro a quanto precede, la SEM ha incaricato il Centro universitario romando di medicina legale dello svolgimento di una perizia per determi- nare l’età del richiedente asilo, indicendone lo svolgimento per il 26 agosto
2021. Le risultanze della medesima (cfr. atto SEM 26/14) − inoltrate all’au- torità di prima istanza il 16 settembre 2021 e basate su di un esame clinico e su referti radiologici (panoramica dentaria, radiografia standard della mano sinistra e tomografia delle articolazioni sterno clavicolari) – hanno stabilito che l’età minima del richiedente sarebbe di 18.05 anni (età proba- bile tra i 20 e 24 anni). Tale dato è stato dedotto in particolare dalla tomo- grafia delle articolazioni sterno clavicolari che conferisce all’interessato un’età ossea minima di 17.6 anni (età ossea media di 21.7 anni con devia- zione standard di 3.7 anni) e dall’esame odontostomatologico indicante una fascia d’età compresa fra i 18.5 e i 22.4 anni (media di 20.5 anni). F. Il 20 settembre 2021, la SEM ha presentato alle autorità slovene, nei ter- mini fissati all’art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico ancorata all’art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM 28/5 e 29/1). G. Con scritto del 23 settembre 2021, la Slovenia ha espressamente accettato la richiesta di ripresa in carico (cfr. atto SEM 31/2). H. Il 7 ottobre 2021, la Segreteria di Stato ha reso partecipe il richiedente circa le risultanze della succitata perizia medica, rimettendogliene una copia anonimizzata e concedendogli il diritto di essere sentito al riguardo (cfr. atti SEM 34/2 e 35/1). I. Per il tramite della sua patrocinatrice, l’interessato ha esercitato la facoltà concessagli e ha inoltrato le proprie osservazioni in data 13 ottobre 2021. J. Con decisione del 21 ottobre 2021 la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi pronunciando nel contempo il trasferimento del richiedente verso la Slovenia.
D-4838/2021 Pagina 4 K. Il 3 novembre 2021, il richiedente l’asilo è insorto con un ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo preliminarmente alla sospensione in via supercau- telare e cautelare dell’esecuzione della decisione e alla restituzione dell’ef- fetto sospensivo. Nel merito, egli ha postulato l’annullamento della preci- tata decisione e la restituzione degli atti all’autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni e per un complemento istruttorio. Contestual- mente, e con protesta di tasse e spese, l’insorgente ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. L. Il 4 novembre 2021 il Tribunale ha sospeso l’allontanamento in via super- cautelare. M. Per il tramite della propria patrocinatrice, il 15 novembre 2021 l’insorgente ha inoltrato al Tribunale un complemento all’impugnativa del 3 novembre 2021, ribadendo in sostanza parte delle argomentazioni già enucleate nell’atto ricorsuale. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Erwägungen (57 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta ec- cezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
D-4838/2021 Pagina 5 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4.1 Giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.
E. 4.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com- petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è indivi- duato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1).
E. 4.3 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell’interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale che nell’ambito della determinazione dello Stato responsabile per l’esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 Regolamento Dublino III). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell’ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Qualora la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all’autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all’età del richiedente l’asilo (cfr. tra le tante sentenze del Tribunale F-6783/2018 del 10 dicembre 2018 e E-6725/2015 del 4 giungo 2018).
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E. 5.1.1 Nel caso che ci occupa, l’autorità inferiore non ha creduto alla pretesa minore età dell’insorgente. In primo luogo, andrebbe infatti considerato che il libretto vaccinale versato agli atti dall’interessato non sarebbe un docu- mento d’identità suscettibile di comprovare le sue generalità. Inoltre, sia quest’ultimo documento, così come pure la tazkira, essendo stati prodotti in copia ed essendo quindi facilmente modificabili, non avrebbero alcun valore probatorio. Oltretutto, la tazkira non indicherebbe la data di nascita, ma piuttosto una stima dell’età in funzione dell’aspetto fisico al momento dell’emissione del documento stesso.
E. 5.1.2 Perdipiù, dalle affermazioni enucleate dal richiedente nel corso dell’audizione, emergerebbero dubbi riguardo alla dichiarata minore età. In particolare, egli avrebbe dichiarato di non essere scolarizzato, di non esse- re in grado di contare sino a dieci e di non conoscere quindi la propria data di nascita. Così, la spiegazione secondo la quale egli avrebbe appreso di avere sedici anni perché comunicatogli dalla madre, apparirebbe stereoti- pata e poco verosimile, tanto più se considerato che la madre stessa sa- rebbe a sua volta analfabeta e che il padre sarebbe deceduto. D’altra parte, proprio la dichiarazione secondo la quale egli non saprebbe contare, sa- rebbe incompatibile con la professione di commerciante di mele e banane ch’egli avrebbe dichiarato di esercitare in Afghanistan. Oltretutto, la SEM ha tenuto a rilevare che “Inoltre, è ancor più sorprendente che lei sappia indicare a che età abbia iniziato a lavorare allorquando dichiara di aver saputo la sua età da sua madre quando si trovava in Serbia e di non essere in grado di contare fino a 10. In effetti, per come ha spiegato di come sia venuto a conoscenza della sua età, ciò implica che lei sia stato in grado di effettuare il calcolo per poter situare quanti anni avesse al momento dell’ini- zio della sua attività lavorativa” (cfr. decisione impugnata, pag. 4, 4° para- grafo). A ciò, si aggiungerebbe poi il fatto che nel riferire dei legami famigliari, l’in- teressato sarebbe rimasto vago. In effetti, malgrado abbia elencato i fratelli e le sorelle dal più giovane al più anziano, il ricorrente non sarebbe stato in misura di esplicitarne le rispettive età. Egli neppure sarebbe stato in grado di indicare l’età o la data di nascita della madre, né quanti anni avesse il padre al momento del decesso, il che apparirebbe sospetto tanto più se considerato ch’egli è stato in misura di determinare la propria età all’epoca in cui avrebbe cominciato a lavorare.
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E. 5.1.3 Infine, la perizia medico-legale esperita, avrebbe escluso che la sua età sia di sedici anni, otto mesi e venticinque giorni e, più specificamente, che la sua età non possa essere inferiore ai diciotto anni.
E. 5.1.4 A fronte di tali considerazioni, la SEM ha pertanto ritenuto maggio- renne il richiedente l’asilo.
E. 5.2 Con il suo ricorso, richiamati e precisati dapprima i fatti esposti in corso di procedura, l’insorgente ha avversato la valutazione dell’autorità inferiore.
E. 5.2.1 Innanzitutto, i mezzi di prova prodotti nel corso del procedimento sa- rebbero meritevoli di maggiore considerazione da parte dell’autorità infe- riore, venendo esaminati ed integrati nell’esame complessivo delle allega- zioni. In questo senso, sebbene rimessi in copia, i due documenti – emanati da due autorità distinte – sarebbero compatibili fra loro, accertando così la supposta minore età (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 6 e 7, punto 5).
E. 5.2.2 Per quanto attiene poi ai rimproveri mossi dalla SEM riguardo alle carenze nell’illustrare i propri dati personali, il ricorrente ha rammentato la sua condizione di analfabetismo. Del resto, già nel corso dell’audizione egli avrebbe riferito di non conoscere l’anno corrente né di sapere contare. Eb- bene, anche conto tenuto del contesto di provenienza, egli avrebbe indi- cato possibile in modo sostanzialmente plausibile, presentando la sua età così come tutte le informazioni principali riguardanti il suo vissuto (cfr. me- moriale ricorsuale, pag. 7, punto 6). Peraltro, le argomentazioni enucleate nel provvedimento impugnato non sarebbero convincenti, posto che sa- rebbe perfettamente verosimile sia che il ricorrente abbia appreso dalla madre la propria età, sia che il genitore – pur essendo a sua volta analfa- beta – fosse a conoscenza dell’età del figlio.
E. 5.2.3 Infine, con riferimento agli accertamenti peritali svolti nel caso di spe- cie, l’insorgente ha osservato che benché l’esame odontostomatologico ri- ferisca di un’età minima di 18.5 anni, gli esami radiologici avrebbero stabi- lito un’età minima di 17.6 anni, cosicché il risultato finale della perizia non costituirebbe un indizio sufficientemente forte di maggiore età (cfr. memo- riale ricorsuale, pag. 8). Oltracciò, egli evidenzia che secondo parte della letteratura scientifica, la radiografia alla mano sinistra stabiliva uno stadio corrispondente ad un’età ossea apparentabile ad un minimo di 16.1 anni, e che per giunta, gli esiti della stima odontostomatologica e radiologica non sembrerebbero facilmente sovrapponibili ritenuto che la seconda confer- merebbe la minore età.
D-4838/2021 Pagina 8 Comunque, i risultati della perizia sarebbero da ascrivere in misura deter- minante alla valutazione dell’accrescimento clavicolare. Ebbene, è opi- nione di A._______ che in casu, nell’accertare lo sviluppo delle articolazioni sterno clavicolari gli esperti si siano discostati dall’usuale metodologia, poi- ché avrebbero utilizzato quale riferimento il lato maggiormente sviluppato, piuttosto che servirsi di una media fra il lato sinistro e destro o, alternativa- mente, di quello meno sviluppato, ciò che avrebbe determinato l’otteni- mento di un valore più alto. D’altra parte, siffatta modifica metodologica, oltre a non essere ancorata a studi recenti, sarebbe anche in contrasto con i principi alla base dello schema di valutazione dentaria. In sunto, laddove la perizia tenesse conto del lato clavicolare meno sviluppato, l’età minima sarebbe considerevolmente inferiore rispetto ai 18.05 anni stabiliti nella conclusione generale (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 8, punto 7). Ad ogni modo, indipendentemente da quanto precede, non andrebbe disatteso né il fatto che l’età minima stabilità dalla tomografia sterno clavicolare sarebbe di 17.6 anni, così come neppure che i campioni statistici di riferimento sa- rebbero molto diversi rispetto a quelli d’appartenenza dell’interessato, fat- tore da cui discenderebbe ulteriore incertezza.
E. 5.2.4 A fronte di tali elementi, l’interessato ha ritenuto che l’autorità infe- riore, con la propria decisione, lo abbia erroneamente considerato maggio- renne.
E. 6.1 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documen- tazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridi- che ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in parti- colare visto il nesso con l’obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, in: Auer/Mül- ler/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltung- sverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9).
E. 6.2 Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell’ac- certamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all’autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo ac- certamento dei fatti (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
D-4838/2021 Pagina 9 dem Bundesverwaltungsgericht, 2° ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribu- nale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Ciò nondimeno, il Tribunale resta libero di rac- cogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giu- diziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5 e rif. citati).
E. 6.3 Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti, occorre di norma fare riferimento alle regole sulla ripar- tizione dell’onere della prova derivanti dall’applicazione analogica dell’art.
E. 6.4 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente asilo che incombe l’onere della prova al riguardo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2004 n. 30 con- sid. 5.1 pag. 208, 2001 n. 22 consid. 3 pag. 180 e seg., GICRA 2000 n. 19 consid. 8b pag. 188, sentenze del Tribunale D-3567/2019 5.4, E-4768/2017 del 4 luglio 2019, consid. 3.1 MATTHIEU CORBAZ, La détermi- nation de l’âge du requérant d’asile, in : Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, pag. 31 e seg.). In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto (cfr. supra consid. 5.1), se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l’inte- ressato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. GICRA 2001 n. 23 consid. 6c pag. 187, sentenze del Tribunale D-5091/2019 dell’8 ottobre 2019 consid. 6.3 e E-4768/2017 consid. 3.1).
E. 6.5 Salvo casi particolari la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiu- diziale sulla questione (cfr. DTAF 2011/23 consid. 5, DTAF 2009/54 con- sid. 4.1, GICRA 2004 n. 30 consid. 5.3 pag. 109, sentenze del Tribunale D-3567/2019 consid. 5.5, E-5386/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 4.3.1). Per giungere ad una determinazione al riguardo, l’autorità si basa sui do- cumenti d’identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle
D-4838/2021 Pagina 10 audizioni relativamente al quadro personale dell’interessato nel paese d’origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico (cfr. sentenze del Tribunale E-5386/2019 precitata, D-858/2019 del 26 feb- braio 2019, E-7324/2018 del 15 gennaio 2019). Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell’età (cfr. art. art. 17 cpv. 3bis in relazione con l’art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2; sentenza del Tribunale F-5354/2018 del 27 settembre 2018). Una volta esperita l’istruttoria, la Segreteria di stato procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. supra consid. 6.1-6.4 e riferimenti citati).
E. 6.6 I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell’età for- niscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti fondati sull’ap- proccio a tre pilastri prevedono, di norma, un esame clinico ed una radio- grafia della mano seguiti da una tomografia sterno clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. L’esame clinico e la radiografia della mano non permettono di determinare in modo attendibile se una persona ha rag- giunto o meno la maggiore età. La radiografia della mano viene però tutt’ora regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con la tomografia sterno clavicolare e con l’analisi dello sviluppo dentale. La consultazione clinica permette invece, congiuntamente ad un’anamnesi dell’interessato, di riscontrare eventuali anomalie nello sviluppo corporeo influenti sulla stima dell’età. La tomografia sterno clavicolare e l’esame dello sviluppo dentale, possono invece, a seconda del risultato, condurre ad indizi più o meno concreti sulla maggiore età del richiedente l’asilo. Qua- lora entrambe le investigazioni indichino un’età minima superiore a 18 anni, v’è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami in parola risulti un’età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi in- tervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti, la mag- giore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo debol- mente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli, pur in presenza una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casisti- che nelle quali le risultanze della tomografia sterno clavicolare e dell’esame dello sviluppo dentale apportano solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di maggiore età. Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati; DTAF 2019 I/6 con- sid. 5.6).
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E. 6.7 La valutazione dei referti medici in parola da parte delle autorità prepo- ste si effettua in applicazione delle norme processuali usuali (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3). L’elemento determinate per giudicare del valore probatorio di un mezzo di prova non è né la sua origine né la sua designa- zione come rapporto o come perizia (GICRA 2002 n. 18 consid. 4). Gli ac- certamenti medici volti a determinare l’età rientrano nelle informazioni scritte ai sensi dell’art. 49 della Legge di procedura civile federale (PCF; RS 283), applicabile su rimando dell’art. 19 PA. Tali referti soggiacciono al libero apprezzamento delle prove (art. 40 PCF e 19 PA). Tuttavia, dal mo- mento che i riscontri in essi contenuti sono resi da una persona con cono- scenze specifiche, ci si può scostare dai medesimi solo in presenza di indizi concreti atti a metterne in dubbio l’affidabilità (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.7 e riferimenti ivi citati). 7. 7.1 Ora, nella fattispecie concreta, v’è una discrepanza fra l’età minima ac- certata dalla TAC delle articolazioni sterno clavicolari e le risultanze emerse dalla panoramica dentaria. In effetti, se per mezzo della prima analisi è stata stimata un’età minima di 17,6 anni, con l’esame odontostomatologico è stata determinata un’età minima pari a 18,5 anni. Ciò detto, è d’uopo osservare che malgrado quanto genericamente argomentato con l’impu- gnativa (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 8, punto 7), i rispettivi intervalli tra età minima e massima sono sovrapponibili, poiché la tomografia sterno clavicolare ha attribuito al richiedente un’età media di 21,7 anni con una deviazione standard di 3,7 anni e un’età minima di 17,6, mentre con la pa- noramica dentaria i medici sono giunti alla conclusione che l’età del richie- dente fosse compresa fra i 18,5 e i 22,4 anni (media di 20,5 anni). Sicché, già solo per queste ragioni, v’è da annoverare un indizio molto importante di maggiore età (cfr. nello stesso senso, anche la sentenza del Tribunale E-6332/2020 del 7 gennaio 2021 consid. 5.6.1 e 5.6.2). Le censure mosse dal ricorrente non inficiano poi la validità della perizia. In primo luogo, il fatto che il campione statistico utilizzato non fosse stret- tamente riferibile alla popolazione afgana appare privo di rilevanza. Del re- sto, nell’esporre le conclusioni peritali, i medici hanno espressamente rife- rito di aver tenuto conto di tale aspetto nelle loro conclusioni (cfr. atto SEM 26/14 pag. 13). Allo stesso modo, nel confezionare il rapporto radiologico della mano e delle articolazioni sterno clavicolari gli specialisti hanno men- zionato l’assenza di una campionatura etnica riferibile, ciò che denota come la questione sia stata considerata (DTAF 2018 VI/3 consid. 4.3 e DTAF 2019 I/6 consid. 6.1). Oltretutto, va rimarcato che gli esiti dell’esame
D-4838/2021 Pagina 12 osseo della mano non hanno alcun valore scientifico oltre a quello orienta- tivo (DTAF 2019 I/6 consid. 6.1), di modo che anche ammettendo che la letteratura clinica da utilizzare quale riferimento fosse quella di Tisè et al. (2011) – ai sensi della quale l’età minima del ricorrente sarebbe di 16,1 anni (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 8, 2° paragrafo) – piuttosto che Greulich & Pyle (1959) – per cui l’età minima del richiedente è di 19 anni – la questione risultava ininfluente in casu. Per finire, anche quanto eccepito circa l’asserito cambiamento metodolo- gico che avrebbe contraddistinto il procedere dei medici nella pondera- zione dello sviluppo delle articolazioni sterno clavicolari (cfr. supra con- sid. 5.2.3), deve essere disatteso. In effetti, il Tribunale amministrativo fe- derale non ha motivo di sostituirsi alle valutazioni degli esperti, posto che è legittimo attendersi che quest’ultimi, muniti di conoscenze specifiche e chiamati a trarre conclusioni dalle risultanze degli accertamenti peritali, siano in grado di svolgere correttamente i propri compiti. In definitiva, visto quanto precede, vi è solo un ridotto margine di apprez- zamento delle ulteriori prove versate agli atti, essendo l’esito degli accer- tamenti medici, che attestano un’età inequivocabilmente superiore ai di- ciotto anni, in concreto particolarmente concludente (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.1). 7.2 Per quanto riguarda la tazkira versata agli atti occorre osservare che sebbene detto documento risulti essere il più diffuso in Afghanistan al fine di dimostrare l’identità del titolare, in assenza di caratteristiche di sicurezza esso non è esente dal rischio falsificazioni, motivo per il quale gli viene di norma riconosciuto solo un valore probatorio ridotto. Oltremodo, a prescin- dere da valutazioni sulla sua autenticità, v’è altresì da tener conto del fatto che le informazioni figuranti sulla tazkira sono spesso incomplete e variano a seconda dell’incaricato. Ebbene, seppur senza una motivazione detta- gliata, tale mezzo di prova non può essere dichiarato un falso, nemmeno si può partire dall’assunto ch’esso attesti inequivocabilmente la data di na- scita di una persona, specialmente allorquando la relativa indicazione non vi figuri espressamente. Alla luce del sistema di emissione decentralizzato, non è inoltre infrequente che quand’anche la documentazione afgana sia da considerarsi formalmente autentica, essa contenga generalità non con- formi alla realtà dei fatti. Le date di nascita sono inoltre riportate in modo difforme, il più comunemente per il tramite di una stima dell’età al momento dell’emissione (DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 con riferimenti ivi citati). D’altro canto, nel caso in rassegna la tazkira versata agli atti ha un valore proba- torio ancor più ridotto per via della sua produzione in copia. Da ultimo, per
D-4838/2021 Pagina 13 le medesime ragioni il libretto vaccinale non è atto a supportare l’allegata minore età. 7.3 Per sovrabbondanza, nel corso della procedura di prima istanza l’insor- gente ha fornito indicazioni biografiche che non si distinguono certo per esaustività e concludenza (cfr. decisione impugnata, pag. 4, alla quale è opportuno rinviare; supra consid. 5.1.2). Sebbene le medesime potessero di primo acchito essere relativizzate da una presunta carenza di scolariz- zazione del richiedente o dal contesto di provenienza, alla luce delle ine- quivocabili risultanze peritali, le quali hanno come detto sancito un indizio molto forte di maggiore età, non v’è spazio per una diversa valutazione del caso sul beneficio del dubbio in favore del postulante (cfr. sentenza del Tribunale D-1964/2020 del 20 aprile 2020 consid. 6.3; DTAF 2019 I/6 con- sid. 6.5). 7.4 In conclusione, è quindi a giusto titolo che l’autorità inferiore ha consi- derato maggiorenne il richiedente l’asilo.
E. 7.1 Ora, nella fattispecie concreta, v'è una discrepanza fra l'età minima accertata dalla TAC delle articolazioni sterno clavicolari e le risultanze emerse dalla panoramica dentaria. In effetti, se per mezzo della prima analisi è stata stimata un'età minima di 17,6 anni, con l'esame odontostomatologico è stata determinata un'età minima pari a 18,5 anni. Ciò detto, è d'uopo osservare che malgrado quanto genericamente argomentato con l'impugnativa (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 8, punto 7), i rispettivi intervalli tra età minima e massima sono sovrapponibili, poiché la tomografia sterno clavicolare ha attribuito al richiedente un'età media di 21,7 anni con una deviazione standard di 3,7 anni e un'età minima di 17,6, mentre con la panoramica dentaria i medici sono giunti alla conclusione che l'età del richiedente fosse compresa fra i 18,5 e i 22,4 anni (media di 20,5 anni). Sicché, già solo per queste ragioni, v'è da annoverare un indizio molto importante di maggiore età (cfr. nello stesso senso, anche la sentenza del Tribunale E-6332/2020 del 7 gennaio 2021 consid. 5.6.1 e 5.6.2). Le censure mosse dal ricorrente non inficiano poi la validità della perizia. In primo luogo, il fatto che il campione statistico utilizzato non fosse strettamente riferibile alla popolazione afgana appare privo di rilevanza. Del resto, nell'esporre le conclusioni peritali, i medici hanno espressamente riferito di aver tenuto conto di tale aspetto nelle loro conclusioni (cfr. atto SEM 26/14 pag. 13). Allo stesso modo, nel confezionare il rapporto radiologico della mano e delle articolazioni sterno clavicolari gli specialisti hanno menzionato l'assenza di una campionatura etnica riferibile, ciò che denota come la questione sia stata considerata (DTAF 2018 VI/3 consid. 4.3 e DTAF 2019 I/6 consid. 6.1). Oltretutto, va rimarcato che gli esiti dell'esame osseo della mano non hanno alcun valore scientifico oltre a quello orientativo (DTAF 2019 I/6 consid. 6.1), di modo che anche ammettendo che la letteratura clinica da utilizzare quale riferimento fosse quella di Tisè et al. (2011) - ai sensi della quale l'età minima del ricorrente sarebbe di 16,1 anni (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 8, 2° paragrafo) - piuttosto che Greulich & Pyle (1959) - per cui l'età minima del richiedente è di 19 anni - la questione risultava ininfluente in casu. Per finire, anche quanto eccepito circa l'asserito cambiamento metodologico che avrebbe contraddistinto il procedere dei medici nella ponderazione dello sviluppo delle articolazioni sterno clavicolari (cfr. supra consid. 5.2.3), deve essere disatteso. In effetti, il Tribunale amministrativo federale non ha motivo di sostituirsi alle valutazioni degli esperti, posto che è legittimo attendersi che quest'ultimi, muniti di conoscenze specifiche e chiamati a trarre conclusioni dalle risultanze degli accertamenti peritali, siano in grado di svolgere correttamente i propri compiti. In definitiva, visto quanto precede, vi è solo un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove versate agli atti, essendo l'esito degli accertamenti medici, che attestano un'età inequivocabilmente superiore ai diciotto anni, in concreto particolarmente concludente (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.1).
E. 7.2 Per quanto riguarda la tazkira versata agli atti occorre osservare che sebbene detto documento risulti essere il più diffuso in Afghanistan al fine di dimostrare l'identità del titolare, in assenza di caratteristiche di sicurezza esso non è esente dal rischio falsificazioni, motivo per il quale gli viene di norma riconosciuto solo un valore probatorio ridotto. Oltremodo, a prescindere da valutazioni sulla sua autenticità, v'è altresì da tener conto del fatto che le informazioni figuranti sulla tazkira sono spesso incomplete e variano a seconda dell'incaricato. Ebbene, seppur senza una motivazione dettagliata, tale mezzo di prova non può essere dichiarato un falso, nemmeno si può partire dall'assunto ch'esso attesti inequivocabilmente la data di nascita di una persona, specialmente allorquando la relativa indicazione non vi figuri espressamente. Alla luce del sistema di emissione decentralizzato, non è inoltre infrequente che quand'anche la documentazione afgana sia da considerarsi formalmente autentica, essa contenga generalità non conformi alla realtà dei fatti. Le date di nascita sono inoltre riportate in modo difforme, il più comunemente per il tramite di una stima dell'età al momento dell'emissione (DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 con riferimenti ivi citati). D'altro canto, nel caso in rassegna la tazkira versata agli atti ha un valore probatorio ancor più ridotto per via della sua produzione in copia. Da ultimo, per le medesime ragioni il libretto vaccinale non è atto a supportare l'allegata minore età.
E. 7.3 Per sovrabbondanza, nel corso della procedura di prima istanza l'insorgente ha fornito indicazioni biografiche che non si distinguono certo per esaustività e concludenza (cfr. decisione impugnata, pag. 4, alla quale è opportuno rinviare; supra consid. 5.1.2). Sebbene le medesime potessero di primo acchito essere relativizzate da una presunta carenza di scolarizzazione del richiedente o dal contesto di provenienza, alla luce delle inequivocabili risultanze peritali, le quali hanno come detto sancito un indizio molto forte di maggiore età, non v'è spazio per una diversa valutazione del caso sul beneficio del dubbio in favore del postulante (cfr. sentenza del Tribunale D-1964/2020 del 20 aprile 2020 consid. 6.3; DTAF 2019 I/6 consid. 6.5).
E. 7.4 In conclusione, è quindi a giusto titolo che l'autorità inferiore ha considerato maggiorenne il richiedente l'asilo.
E. 8 CC. Le stesse hanno infatti portata allorquando le misure istruttorie ne- cessarie non abbiano permesso di chiarire determinati aspetti (cfr. sen- tenze del Tribunale D-3567/2019 consid. 5.3, D-5091/2019 dell’8 ottobre 2019 consid. 6.3 e A-2888/2016 del 16 giugno 2017 consid. 3.2; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2a ed. 2018, n. 1563). Su tali presupposti, la parte che intende prevalersi di una circostanza è tenuta a sopportare le conseguenze della mancata prova al riguardo o, in caso di grado ridotto, dell’assenza di verosimiglianza (cfr. DTF 138 V 222 con- sid. 6, 133 V 216 consid. 5.5, 133 V 205 consid. 5.5; DTAF 2008/24 consid. 7.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit, n. 3.150).
E. 8.1 Chiarito questo aspetto, occorre a questo punto chiedersi se la SEM, che nella decisione del 21 ottobre 2021 ha ritenuto data la competenza delle autorità slovene e non ha riscontrato motivi ostativi al trasferimento dell’insorgente verso la Slovenia, abbia rettamente omesso di entrare nel merito della domanda d’asilo presentata da quest’ultimo.
E. 8.2 L’insorgente ritiene che ciò non sia il caso. Egli sostiene che l’autorità inferiore non abbia esperito sufficienti accertamenti in merito ad una viola- zione dell’art. 3 CEDU ingenerata da un suo trasferimento in Slovenia, il quale lo esporrebbe a condizioni di accoglienza difficili, ad un rischio di push back, e ad un possibile rinvio in Afghanistan (cfr. memoriale ricor- suale, pag. 9, punto 10). In particolare, a suo dire il sistema di accoglienza ivi in essere si contraddistinguerebbe per le molteplici lacune, segnata- mente circa la possibilità di depositare una domanda d’asilo (problematica dei “push back”). Oltremodo, nel Paese in parola l’interessato sarebbe stato vittima di maltrattamenti perpetrati da agenti di polizia, fatto ancor più grave alla luce del fatto che le autorità slovene lo avrebbero considerato come minorenne. In sostanza, esimendosi dall’istruire oltre le succitate pro- blematiche, la SEM avrebbe quindi violato l’art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi.
E. 9.1 Come detto (cfr. supra consid. 4.1 e 4.3), in virtù dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il
D-4838/2021 Pagina 14 richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura d’asilo e d’allonta- namento. Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è indivi- duato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 9.2 Ai sensi dell’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro- tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la de- terminazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all’art. 7 par. 1 Rego- lamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato do- manda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) – come è il caso di specie – di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati).
E. 9.3 Secondo l’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi- stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia pos- sibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di deter- minazione diventa lo Stato membro competente.
D-4838/2021 Pagina 15
E. 9.4 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico – in osse- quio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III).
E. 10.1 Nel caso di specie, come detto, le investigazioni effettuale dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell’unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l’interessato ha depositato una domanda d’asilo in Slo- venia il 14 luglio 2021 (cfr. atti SEM 10/1 e 11/1), evenienza confermata dall’interessato stesso (cfr. atto SEM 14/13, pag. 6, punto 2.06). Di conse- guenza, il 20 settembre 2021 la SEM ha presentato alle autorità slovene, nei termini fissati dall’art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III. Il 23 settembre 2021 queste autorità hanno espressamente accettato il trasferimento, in applicazione della medesima disposizione (cfr. atto SEM 31/2). Su tali presupposti, la SEM ha considerato che la competenza degli omo- loghi sloveni fosse data.
E. 10.2 Sennonché, in casu l’insorgente contesta tale competenza (cfr. me- moriale ricorsuale, pag. 9, punto 8). Egli è in effetti dell’opinione che l’auto- rità di prima istanza, prima di sollecitare gli omologhi sloveni con una ri- chiesta di ripresa in carico – peraltro trasmessa senza firma elettronica e senza menzione della copia del certificato vaccinale versata agli atti – avrebbe dovuto attendere l’esercizio del diritto di essere sentito da parte dell’interessato. In altre parole, esimendosi dall’attendere la fine della pro- cedura di determinazione dell’età, l’autorità di prima istanza avrebbe anti- cipato il suo giudizio, ciò che mal si concilierebbe con il diritto di esprimersi sul punto.
E. 10.3 Orbene, lo scrivente Tribunale ritiene che la summenzionata tesi ri- corsuale sia prettamente pretestuosa. In tal senso, il procedere della SEM non presta il fianco a critiche nella misura in cui non può esserle rimprove- rato di aver chiesto agli omologhi sloveni la ripresa in carico dell’insorgente onde salvaguardare il termine di cui all’art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III. Del resto, le informazioni riunite sino a quel momento apparivano suffi- cienti per interpellare le autorità slovene, le quali rimanevano comunque libere di respingere la domanda, rispettivamente di chiedere maggiori chia- rimenti alla Svizzera. È poi d’uopo osservare che così procedendo, la SEM
D-4838/2021 Pagina 16 non appare aver anticipato il suo giudizio in merito alla determinazione dell’età del richiedente, tanto più che i dati personali di quest’ultimo sono stati modificati su SIMIC solo dopo aver visionato il memoriale del 13 otto- bre 2021 (cfr. atti SEM 38/1 e 39/2) e che, ad ogni modo, con la decisione finale del 21 ottobre 2021 l’autorità inferiore rimaneva libera di valutare di- versamente la vertenza, segnatamente attribuendosi la competenza della trattazione della domanda d’asilo. Visto l’inciso evidenziato con il gravame, il Tribunale ritiene altresì giudi- zioso rimarcare come sia l’assenza della firma digitale nell’apposito riqua- dro del formulario di ripresa in carico inviato alla Slovenia – modulo peraltro spedito tramite e-mail firmata e crittografata (cfr. atto SEM 29/1; in tal senso anche sentenza del Tribunale F-1900/2021 del 3 maggio 2021 consid. 6.1) e in merito al quale le autorità slovene non hanno eccepito alcunché − così come la mancata menzione del libretto vaccinale versato agli atti in copia, siano ininfluenti nel caso di specie.
E. 10.4 Pertanto, la competenza della Slovenia è di principio data.
E. 11.1 Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Slovenia, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III). La Slovenia è legata alla CartaUE e firmataria della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fon- damentali (CEDU, RS 0.101), della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statu- to dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, la Slovenia è presunta rispettare la sicurezza dei richie- denti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione con- forme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Par- lamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del
D-4838/2021 Pagina 17 Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]) (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale F-663/2020 del 18 febbraio 2020). Tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in pre- senza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non ri- spetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d’ufficio in presenza di vio- lazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall’Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 con- sid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gen- naio 2011, 30696/09).
E. 11.2 Orbene, il Tribunale rileva anzitutto, circa i presunti maltrattamenti su- biti per mano delle autorità slovene, che le dichiarazioni del ricorrente si riducono a mere affermazioni di parte, non suffragate da alcun elemento concreto e pertanto inadeguate a sovvertire la giurisprudenza testé enu- cleata. Parimenti – così come già ripetutamente evidenziato (cfr. sentenze del Tribunale D-6558/2020 del 9 dicembre 2020 consid. 8.2 e D-6168/2020 del 15 dicembre 2020 consid. 9.3) – né dal rapporto di Amnesty Internatio- nal denominato “Slovenia: Push-backs and denial of access to asylum” così come neppure da quello intitolato “Pushed to the edge”, richiamati in sede ricorsuale, è possibile desumere circostanze suscettibili di confutare la summenzionata presunzione, valutazione che è ugualmente valida per quanto concerne il rapporto “Pushbacks and Rights Violations at Europe’s Borders” pubblicato nel novembre del 2020 dall’ONG Refugee Right Eu- rope. Invero, siffatte analisi affrontano la cosiddetta problematica “push back” di persone che entrano illegalmente in Slovenia e vengono fermate e rinviate alla frontiera, impedendo alle medesime di depositare una do- manda d’asilo in Slovenia. Ebbene, viene da sé che il ricorrente non rientri in questa categoria, avendo potuto avviare un procedimento volto all’otte- nimento dell’asilo in Slovenia, come del resto confermato dalle autorità del Paese medesimo. Per il resto, anche prendendo in considerazione le ulteriori argomentazioni articolate nel gravame dall’insorgente, nulla permette di ritenere l’esistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comu- nitarie minime in materia. In tal senso, dagli atti all’inserto non è possibile desumere indizi oggettivi, seri e concreti atti a comprovare che il trasferi- mento in Slovenia lo esporrebbe effettivamente al rischio di vedere insod- disfatti i suoi bisogni esistenziali minimi secondo la direttiva accoglienza.
D-4838/2021 Pagina 18 Infine, dalle tavole processuali non sono nemmeno ravvisabili motivi per i quali vi sia da ritenere che la Slovenia non rispetterebbe il principio di non-respingimento rinviando il ricorrente in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all’art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe di essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere.
E. 11.3 Conseguentemente, visto tutto quanto precede l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.
E. 12.1 Giusta l’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovra- nità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazio- nale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.
E. 12.2 Ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se motivi umanitari lo giusti- ficano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il tratta- mento della domanda. Nell’applicazione di tale articolo, l’autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell’abrogazione dell’art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° feb- braio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 con- sid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l’au- torità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l’ha fatto secondo criteri og- gettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell’interpretazione della nozione di motivi umani- tari e sia conforme ai principi costituzionali – quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità – il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 11.2).
E. 12.3 Al contrario, qualora il trasferimento del richiedente nel Paese di de- stinazione contravvenga all’art. 4 Carta UE, all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura, le autorità svizzere sono obbligate ad applicare la clausola di so- vranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).
D-4838/2021 Pagina 19
E. 13.1 Poste tali premesse, è quindi ora necessario determinare se le eve- nienze esposte dal ricorrente siano atte a rendere il suo trasferimento verso la Slovenia contrario all’art. 3 CEDU.
E. 13.2 La CorteEDU ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). A tal proposito, la CorteEDU ha successivamente precisato in una sua sentenza, che una violazione dell’art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici ade- guati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute com- portante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della spe- ranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.).
E. 13.3 All’occorrenza, il quadro clinico dell’interessato – sufficientemente ac- clarato e non bisognoso di ulteriori approfondimenti − non è contraddistinto da affezioni tali da porre l’interessato gravemente ed irrimediabilmente a rischio con un trasferimento verso la Slovenia. Difatti, le diagnosi esposte nell’atto medico F2 confezionato in data 5 ago- sto 2021, fanno stato di probabili emorroidi e di “Nefolitiasi anamnesica, microematuria” (cfr. atto SEM 32/2). A ciò si aggiunge che gli ulteriori ac- certamenti esperiti per mezzo di un’ecografia all’addome hanno dato degli esiti nella norma (cfr. atto SEM 21/1 e 43/2). D’altra parte, con il gravame l’insorgente nemmeno adduce argomenta- zioni sul punto.
E. 13.4 Sia quel che sia, l’interessato non ha in definitiva fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbe tale da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU, all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Slovenia.
E. 14 Pertanto, nel caso in disamina non sussistono elementi per ritenere che
D-4838/2021 Pagina 20 l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di ap- prezzamento in merito all’esistenza di motivi umanitari ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, e non vi è dunque motivo di applicare la clausola discrezio- nale di cui all’art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III.
E. 15 Di conseguenza, la Slovenia rimane competente per il seguito della do- manda d’asilo e d’allontanamento del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del Regolamento Dublino III.
E. 16 Alla luce di quanto precede, è dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo dell’insorgente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Slovenia conformemente all’art. 44 LAsi, posto ch’egli non possiede un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1).
E. 17 In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione del tra- sferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2 e DTAF 2010/45 consid. 10.2).
E. 18 Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasfe- rimento dell’interessato dalla Svizzera verso la Slovenia, confermata.
E. 19 Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 4 novembre 2021 deca- dono con la presente decisione finale (cfr. SEILER HANSJÖRG, in: Wald- mann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).
E. 20 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di conces- sione dell’effetto sospensivo al gravame, è divenuta senza oggetto.
D-4838/2021 Pagina 21
E. 21 Altresì, per lo stesso motivo summenzionato al consid. 20, la domanda ten- dente all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presu- mibili spese processuali, risulta senza oggetto.
E. 22 Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom- benza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricor- suali al momento dell’inoltro del gravame d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insorgente sia indigente, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 23 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata nello Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-4838/2021 Pagina 22 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4838/2021 Sentenza del 10 febbraio 2022 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Susanne Genner, Susanne Bolz, cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dalla signora Michela Gentile, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 21 ottobre 2021 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadino afghano di etnia pashtun, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) luglio 2021, pretendendosi minorenne. B. Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati "EURODAC" l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Slovenia il (...) luglio 2021 (cfr. atti SEM [...]-9/1 e 11/1). C. Il 12 agosto 2021, il richiedente l'asilo è stato sentito quale minore non accompagnato nell'ambito di un'audizione durante la quale l'autorità inferiore gli ha in particolare posto quesiti circa le sue generalità, in merito alla sua provenienza e al viaggio che lo ha condotto in Svizzera, oltre che brevemente sui motivi d'asilo (cfr. atto SEM 14/13 [di seguito: verbale]). Nel corso di siffatta audizione, la SEM ha inoltre informato il richiedente l'asilo della possibile competenza della Slovenia per il trattamento della sua domanda d'asilo in base al regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) e prospettato una possibile non entrata nel merito della sua domanda in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi. L'interessato ha quindi ribadito la sua volontà di rimanere in Svizzera, ritenuto che in Slovenia egli sarebbe stato percosso dalle autorità di polizia venendo finanche obbligato a depositare una domanda d'asilo dopo essere stato ripetutamente respinto (cfr. verbale, pag. 11, punto 8.01). Nel corso di siffatto colloquio, l'interessato ha oltretutto versato agli atti una copia della tazkira, la quale indicherebbe che alla data del rilascio, ossia il 18 febbraio (...) ([...] secondo il calendario solare), egli avrebbe avuto l'apparenza di una persona di 9 anni (cfr. atto SEM 15/2). D. Nel frattempo, con scritto del 16 agosto 2021, l'interessato ha trasmesso alla SEM una copia del suo certificato vaccinale, accompagnata da una traduzione in lingua italiana (cfr. atto SEM 23/2). E. In riscontro a quanto precede, la SEM ha incaricato il Centro universitario romando di medicina legale dello svolgimento di una perizia per determinare l'età del richiedente asilo, indicendone lo svolgimento per il 26 agosto 2021. Le risultanze della medesima (cfr. atto SEM 26/14) inoltrate all'autorità di prima istanza il 16 settembre 2021 e basate su di un esame clinico e su referti radiologici (panoramica dentaria, radiografia standard della mano sinistra e tomografia delle articolazioni sterno clavicolari) - hanno stabilito che l'età minima del richiedente sarebbe di 18.05 anni (età probabile tra i 20 e 24 anni). Tale dato è stato dedotto in particolare dalla tomografia delle articolazioni sterno clavicolari che conferisce all'interessato un'età ossea minima di 17.6 anni (età ossea media di 21.7 anni con deviazione standard di 3.7 anni) e dall'esame odontostomatologico indicante una fascia d'età compresa fra i 18.5 e i 22.4 anni (media di 20.5 anni). F. Il 20 settembre 2021, la SEM ha presentato alle autorità slovene, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico ancorata all'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM 28/5 e 29/1). G. Con scritto del 23 settembre 2021, la Slovenia ha espressamente accettato la richiesta di ripresa in carico (cfr. atto SEM 31/2). H. Il 7 ottobre 2021, la Segreteria di Stato ha reso partecipe il richiedente circa le risultanze della succitata perizia medica, rimettendogliene una copia anonimizzata e concedendogli il diritto di essere sentito al riguardo (cfr. atti SEM 34/2 e 35/1). I. Per il tramite della sua patrocinatrice, l'interessato ha esercitato la facoltà concessagli e ha inoltrato le proprie osservazioni in data 13 ottobre 2021. J. Con decisione del 21 ottobre 2021 la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi pronunciando nel contempo il trasferimento del richiedente verso la Slovenia. K. Il 3 novembre 2021, il richiedente l'asilo è insorto con un ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo preliminarmente alla sospensione in via supercautelare e cautelare dell'esecuzione della decisione e alla restituzione dell'effetto sospensivo. Nel merito, egli ha postulato l'annullamento della precitata decisione e la restituzione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni e per un complemento istruttorio. Contestualmente, e con protesta di tasse e spese, l'insorgente ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. L. Il 4 novembre 2021 il Tribunale ha sospeso l'allontanamento in via supercautelare. M. Per il tramite della propria patrocinatrice, il 15 novembre 2021 l'insorgente ha inoltrato al Tribunale un complemento all'impugnativa del 3 novembre 2021, ribadendo in sostanza parte delle argomentazioni già enucleate nell'atto ricorsuale. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 4.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1). 4.3 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale che nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 Regolamento Dublino III). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Qualora la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. tra le tante sentenze del Tribunale F-6783/2018 del 10 dicembre 2018 e E-6725/2015 del 4 giungo 2018). 5. 5.1 5.1.1 Nel caso che ci occupa, l'autorità inferiore non ha creduto alla pretesa minore età dell'insorgente. In primo luogo, andrebbe infatti considerato che il libretto vaccinale versato agli atti dall'interessato non sarebbe un documento d'identità suscettibile di comprovare le sue generalità. Inoltre, sia quest'ultimo documento, così come pure la tazkira, essendo stati prodotti in copia ed essendo quindi facilmente modificabili, non avrebbero alcun valore probatorio. Oltretutto, la tazkira non indicherebbe la data di nascita, ma piuttosto una stima dell'età in funzione dell'aspetto fisico al momento dell'emissione del documento stesso. 5.1.2 Perdipiù, dalle affermazioni enucleate dal richiedente nel corso dell'audizione, emergerebbero dubbi riguardo alla dichiarata minore età. In particolare, egli avrebbe dichiarato di non essere scolarizzato, di non esse-re in grado di contare sino a dieci e di non conoscere quindi la propria data di nascita. Così, la spiegazione secondo la quale egli avrebbe appreso di avere sedici anni perché comunicatogli dalla madre, apparirebbe stereotipata e poco verosimile, tanto più se considerato che la madre stessa sarebbe a sua volta analfabeta e che il padre sarebbe deceduto. D'altra parte, proprio la dichiarazione secondo la quale egli non saprebbe contare, sarebbe incompatibile con la professione di commerciante di mele e banane ch'egli avrebbe dichiarato di esercitare in Afghanistan. Oltretutto, la SEM ha tenuto a rilevare che "Inoltre, è ancor più sorprendente che lei sappia indicare a che età abbia iniziato a lavorare allorquando dichiara di aver saputo la sua età da sua madre quando si trovava in Serbia e di non essere in grado di contare fino a 10. In effetti, per come ha spiegato di come sia venuto a conoscenza della sua età, ciò implica che lei sia stato in grado di effettuare il calcolo per poter situare quanti anni avesse al momento dell'inizio della sua attività lavorativa" (cfr. decisione impugnata, pag. 4, 4° paragrafo). A ciò, si aggiungerebbe poi il fatto che nel riferire dei legami famigliari, l'interessato sarebbe rimasto vago. In effetti, malgrado abbia elencato i fratelli e le sorelle dal più giovane al più anziano, il ricorrente non sarebbe stato in misura di esplicitarne le rispettive età. Egli neppure sarebbe stato in grado di indicare l'età o la data di nascita della madre, né quanti anni avesse il padre al momento del decesso, il che apparirebbe sospetto tanto più se considerato ch'egli è stato in misura di determinare la propria età all'epoca in cui avrebbe cominciato a lavorare. 5.1.3 Infine, la perizia medico-legale esperita, avrebbe escluso che la sua età sia di sedici anni, otto mesi e venticinque giorni e, più specificamente, che la sua età non possa essere inferiore ai diciotto anni. 5.1.4 A fronte di tali considerazioni, la SEM ha pertanto ritenuto maggiorenne il richiedente l'asilo. 5.2 Con il suo ricorso, richiamati e precisati dapprima i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente ha avversato la valutazione dell'autorità inferiore. 5.2.1 Innanzitutto, i mezzi di prova prodotti nel corso del procedimento sarebbero meritevoli di maggiore considerazione da parte dell'autorità inferiore, venendo esaminati ed integrati nell'esame complessivo delle allegazioni. In questo senso, sebbene rimessi in copia, i due documenti - emanati da due autorità distinte - sarebbero compatibili fra loro, accertando così la supposta minore età (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 6 e 7, punto 5). 5.2.2 Per quanto attiene poi ai rimproveri mossi dalla SEM riguardo alle carenze nell'illustrare i propri dati personali, il ricorrente ha rammentato la sua condizione di analfabetismo. Del resto, già nel corso dell'audizione egli avrebbe riferito di non conoscere l'anno corrente né di sapere contare. Ebbene, anche conto tenuto del contesto di provenienza, egli avrebbe indicato possibile in modo sostanzialmente plausibile, presentando la sua età così come tutte le informazioni principali riguardanti il suo vissuto (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 7, punto 6). Peraltro, le argomentazioni enucleate nel provvedimento impugnato non sarebbero convincenti, posto che sarebbe perfettamente verosimile sia che il ricorrente abbia appreso dalla madre la propria età, sia che il genitore - pur essendo a sua volta analfabeta - fosse a conoscenza dell'età del figlio. 5.2.3 Infine, con riferimento agli accertamenti peritali svolti nel caso di specie, l'insorgente ha osservato che benché l'esame odontostomatologico riferisca di un'età minima di 18.5 anni, gli esami radiologici avrebbero stabilito un'età minima di 17.6 anni, cosicché il risultato finale della perizia non costituirebbe un indizio sufficientemente forte di maggiore età (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 8). Oltracciò, egli evidenzia che secondo parte della letteratura scientifica, la radiografia alla mano sinistra stabiliva uno stadio corrispondente ad un'età ossea apparentabile ad un minimo di 16.1 anni, e che per giunta, gli esiti della stima odontostomatologica e radiologica non sembrerebbero facilmente sovrapponibili ritenuto che la seconda confermerebbe la minore età. Comunque, i risultati della perizia sarebbero da ascrivere in misura determinante alla valutazione dell'accrescimento clavicolare. Ebbene, è opinione di A._______ che in casu, nell'accertare lo sviluppo delle articolazioni sterno clavicolari gli esperti si siano discostati dall'usuale metodologia, poiché avrebbero utilizzato quale riferimento il lato maggiormente sviluppato, piuttosto che servirsi di una media fra il lato sinistro e destro o, alternativamente, di quello meno sviluppato, ciò che avrebbe determinato l'ottenimento di un valore più alto. D'altra parte, siffatta modifica metodologica, oltre a non essere ancorata a studi recenti, sarebbe anche in contrasto con i principi alla base dello schema di valutazione dentaria. In sunto, laddove la perizia tenesse conto del lato clavicolare meno sviluppato, l'età minima sarebbe considerevolmente inferiore rispetto ai 18.05 anni stabiliti nella conclusione generale (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 8, punto 7). Ad ogni modo, indipendentemente da quanto precede, non andrebbe disatteso né il fatto che l'età minima stabilità dalla tomografia sterno clavicolare sarebbe di 17.6 anni, così come neppure che i campioni statistici di riferimento sarebbero molto diversi rispetto a quelli d'appartenenza dell'interessato, fattore da cui discenderebbe ulteriore incertezza. 5.2.4 A fronte di tali elementi, l'interessato ha ritenuto che l'autorità inferiore, con la propria decisione, lo abbia erroneamente considerato maggiorenne. 6. 6.1 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9). 6.2 Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2° ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Ciò nondimeno, il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5 e rif. citati). 6.3 Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti, occorre di norma fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 CC. Le stesse hanno infatti portata allorquando le misure istruttorie necessarie non abbiano permesso di chiarire determinati aspetti (cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 consid. 5.3, D-5091/2019 dell'8 ottobre 2019 consid. 6.3 e A-2888/2016 del 16 giugno 2017 consid. 3.2; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2a ed. 2018, n. 1563). Su tali presupposti, la parte che intende prevalersi di una circostanza è tenuta a sopportare le conseguenze della mancata prova al riguardo o, in caso di grado ridotto, dell'assenza di verosimiglianza (cfr. DTF 138 V 222 consid. 6, 133 V 216 consid. 5.5, 133 V 205 consid. 5.5; DTAF 2008/24 consid. 7.2; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit, n. 3.150). 6.4 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente asilo che incombe l'onere della prova al riguardo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5.1 pag. 208, 2001 n. 22 consid. 3 pag. 180 e seg., GICRA 2000 n. 19 consid. 8b pag. 188, sentenze del Tribunale D-3567/2019 5.4, E-4768/2017 del 4 luglio 2019, consid. 3.1 Matthieu Corbaz, La détermination de l'âge du requérant d'asile, in : Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, pag. 31 e seg.). In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto (cfr. supra consid. 5.1), se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. GICRA 2001 n. 23 consid. 6c pag. 187, sentenze del Tribunale D-5091/2019 dell'8 ottobre 2019 consid. 6.3 e E-4768/2017 consid. 3.1). 6.5 Salvo casi particolari la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione (cfr. DTAF 2011/23 consid. 5, DTAF 2009/54 consid. 4.1, GICRA 2004 n. 30 consid. 5.3 pag. 109, sentenze del Tribunale D-3567/2019 consid. 5.5, E-5386/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 4.3.1). Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico (cfr. sentenze del Tribunale E-5386/2019 precitata, D-858/2019 del 26 febbraio 2019, E-7324/2018 del 15 gennaio 2019). Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. art. 17 cpv. 3bis in relazione con l'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2; sentenza del Tribunale F-5354/2018 del 27 settembre 2018). Una volta esperita l'istruttoria, la Segreteria di stato procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. supra consid. 6.1-6.4 e riferimenti citati). 6.6 I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti fondati sull'approccio a tre pilastri prevedono, di norma, un esame clinico ed una radiografia della mano seguiti da una tomografia sterno clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. L'esame clinico e la radiografia della mano non permettono di determinare in modo attendibile se una persona ha raggiunto o meno la maggiore età. La radiografia della mano viene però tutt'ora regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con la tomografia sterno clavicolare e con l'analisi dello sviluppo dentale. La consultazione clinica permette invece, congiuntamente ad un'anamnesi dell'interessato, di riscontrare eventuali anomalie nello sviluppo corporeo influenti sulla stima dell'età. La tomografia sterno clavicolare e l'esame dello sviluppo dentale, possono invece, a seconda del risultato, condurre ad indizi più o meno concreti sulla maggiore età del richiedente l'asilo. Qualora entrambe le investigazioni indichino un'età minima superiore a 18 anni, v'è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami in parola risulti un'età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo debolmente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli, pur in presenza una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casistiche nelle quali le risultanze della tomografia sterno clavicolare e dell'esame dello sviluppo dentale apportano solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di maggiore età. Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6). 6.7 La valutazione dei referti medici in parola da parte delle autorità preposte si effettua in applicazione delle norme processuali usuali (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3). L'elemento determinate per giudicare del valore probatorio di un mezzo di prova non è né la sua origine né la sua designazione come rapporto o come perizia (GICRA 2002 n. 18 consid. 4). Gli accertamenti medici volti a determinare l'età rientrano nelle informazioni scritte ai sensi dell'art. 49 della Legge di procedura civile federale (PCF; RS 283), applicabile su rimando dell'art. 19 PA. Tali referti soggiacciono al libero apprezzamento delle prove (art. 40 PCF e 19 PA). Tuttavia, dal momento che i riscontri in essi contenuti sono resi da una persona con conoscenze specifiche, ci si può scostare dai medesimi solo in presenza di indizi concreti atti a metterne in dubbio l'affidabilità (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.7 e riferimenti ivi citati). 7. 7.1 Ora, nella fattispecie concreta, v'è una discrepanza fra l'età minima accertata dalla TAC delle articolazioni sterno clavicolari e le risultanze emerse dalla panoramica dentaria. In effetti, se per mezzo della prima analisi è stata stimata un'età minima di 17,6 anni, con l'esame odontostomatologico è stata determinata un'età minima pari a 18,5 anni. Ciò detto, è d'uopo osservare che malgrado quanto genericamente argomentato con l'impugnativa (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 8, punto 7), i rispettivi intervalli tra età minima e massima sono sovrapponibili, poiché la tomografia sterno clavicolare ha attribuito al richiedente un'età media di 21,7 anni con una deviazione standard di 3,7 anni e un'età minima di 17,6, mentre con la panoramica dentaria i medici sono giunti alla conclusione che l'età del richiedente fosse compresa fra i 18,5 e i 22,4 anni (media di 20,5 anni). Sicché, già solo per queste ragioni, v'è da annoverare un indizio molto importante di maggiore età (cfr. nello stesso senso, anche la sentenza del Tribunale E-6332/2020 del 7 gennaio 2021 consid. 5.6.1 e 5.6.2). Le censure mosse dal ricorrente non inficiano poi la validità della perizia. In primo luogo, il fatto che il campione statistico utilizzato non fosse strettamente riferibile alla popolazione afgana appare privo di rilevanza. Del resto, nell'esporre le conclusioni peritali, i medici hanno espressamente riferito di aver tenuto conto di tale aspetto nelle loro conclusioni (cfr. atto SEM 26/14 pag. 13). Allo stesso modo, nel confezionare il rapporto radiologico della mano e delle articolazioni sterno clavicolari gli specialisti hanno menzionato l'assenza di una campionatura etnica riferibile, ciò che denota come la questione sia stata considerata (DTAF 2018 VI/3 consid. 4.3 e DTAF 2019 I/6 consid. 6.1). Oltretutto, va rimarcato che gli esiti dell'esame osseo della mano non hanno alcun valore scientifico oltre a quello orientativo (DTAF 2019 I/6 consid. 6.1), di modo che anche ammettendo che la letteratura clinica da utilizzare quale riferimento fosse quella di Tisè et al. (2011) - ai sensi della quale l'età minima del ricorrente sarebbe di 16,1 anni (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 8, 2° paragrafo) - piuttosto che Greulich & Pyle (1959) - per cui l'età minima del richiedente è di 19 anni - la questione risultava ininfluente in casu. Per finire, anche quanto eccepito circa l'asserito cambiamento metodologico che avrebbe contraddistinto il procedere dei medici nella ponderazione dello sviluppo delle articolazioni sterno clavicolari (cfr. supra consid. 5.2.3), deve essere disatteso. In effetti, il Tribunale amministrativo federale non ha motivo di sostituirsi alle valutazioni degli esperti, posto che è legittimo attendersi che quest'ultimi, muniti di conoscenze specifiche e chiamati a trarre conclusioni dalle risultanze degli accertamenti peritali, siano in grado di svolgere correttamente i propri compiti. In definitiva, visto quanto precede, vi è solo un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove versate agli atti, essendo l'esito degli accertamenti medici, che attestano un'età inequivocabilmente superiore ai diciotto anni, in concreto particolarmente concludente (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.1). 7.2 Per quanto riguarda la tazkira versata agli atti occorre osservare che sebbene detto documento risulti essere il più diffuso in Afghanistan al fine di dimostrare l'identità del titolare, in assenza di caratteristiche di sicurezza esso non è esente dal rischio falsificazioni, motivo per il quale gli viene di norma riconosciuto solo un valore probatorio ridotto. Oltremodo, a prescindere da valutazioni sulla sua autenticità, v'è altresì da tener conto del fatto che le informazioni figuranti sulla tazkira sono spesso incomplete e variano a seconda dell'incaricato. Ebbene, seppur senza una motivazione dettagliata, tale mezzo di prova non può essere dichiarato un falso, nemmeno si può partire dall'assunto ch'esso attesti inequivocabilmente la data di nascita di una persona, specialmente allorquando la relativa indicazione non vi figuri espressamente. Alla luce del sistema di emissione decentralizzato, non è inoltre infrequente che quand'anche la documentazione afgana sia da considerarsi formalmente autentica, essa contenga generalità non conformi alla realtà dei fatti. Le date di nascita sono inoltre riportate in modo difforme, il più comunemente per il tramite di una stima dell'età al momento dell'emissione (DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 con riferimenti ivi citati). D'altro canto, nel caso in rassegna la tazkira versata agli atti ha un valore probatorio ancor più ridotto per via della sua produzione in copia. Da ultimo, per le medesime ragioni il libretto vaccinale non è atto a supportare l'allegata minore età. 7.3 Per sovrabbondanza, nel corso della procedura di prima istanza l'insorgente ha fornito indicazioni biografiche che non si distinguono certo per esaustività e concludenza (cfr. decisione impugnata, pag. 4, alla quale è opportuno rinviare; supra consid. 5.1.2). Sebbene le medesime potessero di primo acchito essere relativizzate da una presunta carenza di scolarizzazione del richiedente o dal contesto di provenienza, alla luce delle inequivocabili risultanze peritali, le quali hanno come detto sancito un indizio molto forte di maggiore età, non v'è spazio per una diversa valutazione del caso sul beneficio del dubbio in favore del postulante (cfr. sentenza del Tribunale D-1964/2020 del 20 aprile 2020 consid. 6.3; DTAF 2019 I/6 consid. 6.5). 7.4 In conclusione, è quindi a giusto titolo che l'autorità inferiore ha considerato maggiorenne il richiedente l'asilo. 8. 8.1 Chiarito questo aspetto, occorre a questo punto chiedersi se la SEM, che nella decisione del 21 ottobre 2021 ha ritenuto data la competenza delle autorità slovene e non ha riscontrato motivi ostativi al trasferimento dell'insorgente verso la Slovenia, abbia rettamente omesso di entrare nel merito della domanda d'asilo presentata da quest'ultimo. 8.2 L'insorgente ritiene che ciò non sia il caso. Egli sostiene che l'autorità inferiore non abbia esperito sufficienti accertamenti in merito ad una violazione dell'art. 3 CEDU ingenerata da un suo trasferimento in Slovenia, il quale lo esporrebbe a condizioni di accoglienza difficili, ad un rischio di push back, e ad un possibile rinvio in Afghanistan (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 9, punto 10). In particolare, a suo dire il sistema di accoglienza ivi in essere si contraddistinguerebbe per le molteplici lacune, segnatamente circa la possibilità di depositare una domanda d'asilo (problematica dei "push back"). Oltremodo, nel Paese in parola l'interessato sarebbe stato vittima di maltrattamenti perpetrati da agenti di polizia, fatto ancor più grave alla luce del fatto che le autorità slovene lo avrebbero considerato come minorenne. In sostanza, esimendosi dall'istruire oltre le succitate problematiche, la SEM avrebbe quindi violato l'art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi. 9. 9.1 Come detto (cfr. supra consid. 4.1 e 4.3), in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento. Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 9.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). 9.3 Secondo l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente. 9.4 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III). 10. 10.1 Nel caso di specie, come detto, le investigazioni effettuale dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessato ha depositato una domanda d'asilo in Slovenia il 14 luglio 2021 (cfr. atti SEM 10/1 e 11/1), evenienza confermata dall'interessato stesso (cfr. atto SEM 14/13, pag. 6, punto 2.06). Di conseguenza, il 20 settembre 2021 la SEM ha presentato alle autorità slovene, nei termini fissati dall'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III. Il 23 settembre 2021 queste autorità hanno espressamente accettato il trasferimento, in applicazione della medesima disposizione (cfr. atto SEM 31/2). Su tali presupposti, la SEM ha considerato che la competenza degli omologhi sloveni fosse data. 10.2 Sennonché, in casu l'insorgente contesta tale competenza (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 9, punto 8). Egli è in effetti dell'opinione che l'autorità di prima istanza, prima di sollecitare gli omologhi sloveni con una richiesta di ripresa in carico - peraltro trasmessa senza firma elettronica e senza menzione della copia del certificato vaccinale versata agli atti - avrebbe dovuto attendere l'esercizio del diritto di essere sentito da parte dell'interessato. In altre parole, esimendosi dall'attendere la fine della procedura di determinazione dell'età, l'autorità di prima istanza avrebbe anticipato il suo giudizio, ciò che mal si concilierebbe con il diritto di esprimersi sul punto. 10.3 Orbene, lo scrivente Tribunale ritiene che la summenzionata tesi ricorsuale sia prettamente pretestuosa. In tal senso, il procedere della SEM non presta il fianco a critiche nella misura in cui non può esserle rimproverato di aver chiesto agli omologhi sloveni la ripresa in carico dell'insorgente onde salvaguardare il termine di cui all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III. Del resto, le informazioni riunite sino a quel momento apparivano sufficienti per interpellare le autorità slovene, le quali rimanevano comunque libere di respingere la domanda, rispettivamente di chiedere maggiori chiarimenti alla Svizzera. È poi d'uopo osservare che così procedendo, la SEM non appare aver anticipato il suo giudizio in merito alla determinazione dell'età del richiedente, tanto più che i dati personali di quest'ultimo sono stati modificati su SIMIC solo dopo aver visionato il memoriale del 13 ottobre 2021 (cfr. atti SEM 38/1 e 39/2) e che, ad ogni modo, con la decisione finale del 21 ottobre 2021 l'autorità inferiore rimaneva libera di valutare diversamente la vertenza, segnatamente attribuendosi la competenza della trattazione della domanda d'asilo. Visto l'inciso evidenziato con il gravame, il Tribunale ritiene altresì giudizioso rimarcare come sia l'assenza della firma digitale nell'apposito riquadro del formulario di ripresa in carico inviato alla Slovenia - modulo peraltro spedito tramite e-mail firmata e crittografata (cfr. atto SEM 29/1; in tal senso anche sentenza del Tribunale F-1900/2021 del 3 maggio 2021 consid. 6.1) e in merito al quale le autorità slovene non hanno eccepito alcunché così come la mancata menzione del libretto vaccinale versato agli atti in copia, siano ininfluenti nel caso di specie. 10.4 Pertanto, la competenza della Slovenia è di principio data. 11. 11.1 Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Slovenia, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III). La Slovenia è legata alla CartaUE e firmataria della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statu-to dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, la Slovenia è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]) (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale F-663/2020 del 18 febbraio 2020). Tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09). 11.2 Orbene, il Tribunale rileva anzitutto, circa i presunti maltrattamenti subiti per mano delle autorità slovene, che le dichiarazioni del ricorrente si riducono a mere affermazioni di parte, non suffragate da alcun elemento concreto e pertanto inadeguate a sovvertire la giurisprudenza testé enucleata. Parimenti - così come già ripetutamente evidenziato (cfr. sentenze del Tribunale D-6558/2020 del 9 dicembre 2020 consid. 8.2 e D-6168/2020 del 15 dicembre 2020 consid. 9.3) - né dal rapporto di Amnesty International denominato "Slovenia: Push-backs and denial of access to asylum" così come neppure da quello intitolato "Pushed to the edge", richiamati in sede ricorsuale, è possibile desumere circostanze suscettibili di confutare la summenzionata presunzione, valutazione che è ugualmente valida per quanto concerne il rapporto "Pushbacks and Rights Violations at Europe's Borders" pubblicato nel novembre del 2020 dall'ONG Refugee Right Europe. Invero, siffatte analisi affrontano la cosiddetta problematica "push back" di persone che entrano illegalmente in Slovenia e vengono fermate e rinviate alla frontiera, impedendo alle medesime di depositare una domanda d'asilo in Slovenia. Ebbene, viene da sé che il ricorrente non rientri in questa categoria, avendo potuto avviare un procedimento volto all'ottenimento dell'asilo in Slovenia, come del resto confermato dalle autorità del Paese medesimo. Per il resto, anche prendendo in considerazione le ulteriori argomentazioni articolate nel gravame dall'insorgente, nulla permette di ritenere l'esistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia. In tal senso, dagli atti all'inserto non è possibile desumere indizi oggettivi, seri e concreti atti a comprovare che il trasferimento in Slovenia lo esporrebbe effettivamente al rischio di vedere insoddisfatti i suoi bisogni esistenziali minimi secondo la direttiva accoglienza. Infine, dalle tavole processuali non sono nemmeno ravvisabili motivi per i quali vi sia da ritenere che la Slovenia non rispetterebbe il principio di non-respingimento rinviando il ricorrente in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe di essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere. 11.3 Conseguentemente, visto tutto quanto precede l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie. 12. 12.1 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. 12.2 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se motivi umanitari lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale articolo, l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell'interpretazione della nozione di motivi umanitari e sia conforme ai principi costituzionali - quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità - il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 11.2). 12.3 Al contrario, qualora il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, le autorità svizzere sono obbligate ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 13. 13.1 Poste tali premesse, è quindi ora necessario determinare se le evenienze esposte dal ricorrente siano atte a rendere il suo trasferimento verso la Slovenia contrario all'art. 3 CEDU. 13.2 La CorteEDU ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). A tal proposito, la CorteEDU ha successivamente precisato in una sua sentenza, che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). 13.3 All'occorrenza, il quadro clinico dell'interessato - sufficientemente acclarato e non bisognoso di ulteriori approfondimenti non è contraddistinto da affezioni tali da porre l'interessato gravemente ed irrimediabilmente a rischio con un trasferimento verso la Slovenia. Difatti, le diagnosi esposte nell'atto medico F2 confezionato in data 5 agosto 2021, fanno stato di probabili emorroidi e di "Nefolitiasi anamnesica, microematuria" (cfr. atto SEM 32/2). A ciò si aggiunge che gli ulteriori accertamenti esperiti per mezzo di un'ecografia all'addome hanno dato degli esiti nella norma (cfr. atto SEM 21/1 e 43/2). D'altra parte, con il gravame l'insorgente nemmeno adduce argomentazioni sul punto. 13.4 Sia quel che sia, l'interessato non ha in definitiva fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbe tale da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU, all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Slovenia.
14. Pertanto, nel caso in disamina non sussistono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento in merito all'esistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, e non vi è dunque motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III.
15. Di conseguenza, la Slovenia rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del Regolamento Dublino III.
16. Alla luce di quanto precede, è dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo dell'insorgente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Slovenia conformemente all'art. 44 LAsi, posto ch'egli non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1).
17. In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2 e DTAF 2010/45 consid. 10.2).
18. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dell'interessato dalla Svizzera verso la Slovenia, confermata.
19. Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 4 novembre 2021 decadono con la presente decisione finale (cfr. Seiler Hansjörg, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).
20. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame, è divenuta senza oggetto.
21. Altresì, per lo stesso motivo summenzionato al consid. 20, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risulta senza oggetto.
22. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
23. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: