Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Francesca Bertini Data di spedizione:
E. 27 maggio 2022 consid. 4.6 e E-2392/2020 del 3 giugno 2022); che anche il rapporto OSAR dell’8 aprile 2022, citato dal ricorrente, rileva che non vi sarebbe al momento uno stop ufficiale dei trasferimenti Dublino verso la Bulgaria; che infine, la fattispecie della sentenza del Tribunale D-1128/2022 non è paragonabile in quanto quest’ultima concerneva un richiedente con problemi medici, che inoltre il Tribunale ha anche già avuto modo di sancire che malgrado il sistema del diritto d’asilo esistente in Bulgaria presenti delle problematiche
D-2757/2022 Pagina 11 importanti sia sotto l’aspetto procedurale in senso stretto che relativamente alle condizioni di accoglienza, le condizioni di sussistenza, pur non es- sendo comparabili a quelle elvetiche, non configurano un trattamento inu- mano o degradante giustificante un’applicazione generalizzata dell’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-7195/2018 dell’11 febbraio 2020 consid. 6.6.7; cfr. fra le altre, le sentenze del Tribunale D-4434/2021 del 13 ottobre 2021 e D-1964/2020 del 20 aprile 2020 consid. 11.4), che stando così le cose, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase Regola- mento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che resta da valutare se nel caso concreto sussistano indizi seri e sufficienti per ammettere che le autorità dello stato di destinazione non rispettino il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale pre- sentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se «motivi umanitari» lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Re- golamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario qua- lora il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, le autorità sviz- zere sono obbligate ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che in primo luogo, nel caso in esame il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico e a por- tare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in vio- lazione della direttiva procedura,
D-2757/2022 Pagina 12 che, inoltre, l'insorgente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e con- creto suscettibile di dimostrare che la Bulgaria non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandolo in un paese dove la sua vita, inte- grità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese, che come già rilevato in precedenza, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione espor- rebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva acco- glienza; che altresì l'insorgente non soffre di alcun problema medico, che, in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tor- tura in caso di esecuzione del trasferimento in Bulgaria, che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezza- mento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 («clausola di sovranità») Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Bulgaria è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della do- manda di asilo del ricorrente in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Bulgaria conformemente all’art. 44 LAsi (art. 32 lett. a OAsi 1),
D-2757/2022 Pagina 13 che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di- stinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 della legge fe- derale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), momento che essi risultano indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che visto quanto procede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronun- cia il trasferimento dalla Svizzera verso la Bulgaria, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di con- cessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che le misure supercautelari del 24 giugno 2022 decadono, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen- zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese pro- cessuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2757/2022 Pagina 14 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra- tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
La giudice unica: La cancelliera:
Chiara Piras Francesca Bertini
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2757/2022 Sentenza del 1° luglio 2022 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione del giudice Grégory Sauder; cancelliera Francesca Bertini. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Giuseppina Santoro, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 14 giugno 2022 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 3 maggio 2022, l'estratto dalla banca dati dattiloscopica «EURODAC» del 5 maggio 2022, da cui si evince che l'interessato aveva già depositato due domande d'asilo pregresse in Bulgaria ed in Austria il (...) aprile 2022 rispettivamente il (...) aprile 2022, la procura conferita dall'interessato il 9 maggio 2022 alla rappresentanza legale assegnatagli, il verbale relativo al rilevamento dei dati personali del 10 maggio 2022, il verbale relativo al colloquio personale Dublino del 18 maggio 2022 e la fotocopia della Tazkira consegnata in tale occasione, la richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione eu-ropea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III) presentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) alle competenti autorità bulgare del 18 maggio 2022, la decisione della SEM del 14 giugno 2022, notificata il giorno seguente, mediante la quale detta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Bulgaria, il ricorso del 23 giugno 2022 (cfr. timbro postale), inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM con il quale il ricorrente ha postulato in via supercautelare la sospensione dell'allontanamento e in via cautelare la concessione dell'effetto sospensivo; nel merito, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti alla SEM per l'esame nazionale della domanda d'asilo e in via subordinata la restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento d'istruttoria; altresì egli ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate tasse e spese, le misure supercautelari del 24 giugno 2022 tramite le quali il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel colloquio Dublino il ricorrente, posto di fronte alla possibile competenza della Bulgaria per l'analisi della sua domanda d'asilo, non l'ha esplicitamente contestata, asserendo di non volervi fare ritorno poiché l'avrebbero trattato male e tenuto in prigione, che nella querelata decisione l'autorità inferiore, ha in primo luogo illustrato le considerazioni per le quali è arrivata a concludere che la competenza della Bulgaria per condurre il seguito della procedura d'asilo e di allontanamento del richiedente sarebbe da ritenersi assodata; che in particolare, la SEM ha sottolineato come l'interessato non avrebbe presentato alcun mezzo di prova serio e concreto atto a sostenere le presunte violenze subite e secondariamente come gli asseriti maltrattamenti da parte della polizia e l'incarcerazione costituirebbero un abuso di potere da parte di singoli agenti e pertanto sarebbero da considerarsi simili a persecuzioni inflitte da terzi; che inoltre, l'autorità di prima istanza ha ritenuto non accettabile l'asserita giustificazione da parte del ricorrente per la quale non avrebbe denunciato i fatti poiché non avrebbe saputo a chi rivolgersi; che altresì, l'autorità di prima istanza ha affermato che l'interessato non sarebbe nemmeno stato in grado di presentare degli elementi che possano dimostrare che la Bulgaria non rispetterebbe i propri obblighi internazionali e che non svolgerebbe correttamente la procedura d'asilo e di allontanamento; che in secondo luogo, l'autorità resistente ha trattato la questione dell'attuale situazione di guerra in Ucraina e la relativa crisi dei rifugiati ucraini, rilevando che il sistema Dublino non presenterebbe un meccanismo di sospensione per eventi di crisi e che quindi le responsabilità degli Stati membri continuano ad essere applicate; che proseguendo nella propria analisi, la SEM ha poi escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento; che altresì, l'autorità inferiore ha negato l'esistenza di motivi che impongano l'applicazione delle clausole discrezionali di cui agli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III come pure della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell' Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), in particolare considerando che il ricorrente non sarebbe riuscito a fornire nessun indizio concreto a sostegno del fatto che la Bulgaria lo priverebbe durevolmente delle condizioni di vita minime e, infine, che egli godrebbe di un buon stato di salute; che nel memoriale ricorsuale l'insorgente si duole innanzitutto di un accertamento incompleto e inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti; che a suo dire, l'autorità inferiore avrebbe omesso di esaminare in modo concreto i rischi legati al suo trasferimento in Bulgaria, sia quanto alle violenze che egli avrebbe subito da parte delle autorità bulgare, sia alla drammatica situazione con cui sarebbero confrontati in generale i richiedenti d'asilo; che pertanto, egli ritiene che le sue allegazione avrebbero dovuto condurre l'autorità inferiore a convocarlo per un'audizione complementare e ad esprimere misure istruttorie più ampie, volte ad acclarare se le autorità bulgare intendano o meno ammetterlo sul proprio territorio, in tempi ragionevoli e con le opportune garanzie; che altresì, la SEM sarebbe incorsa in una violazione del diritto di essere sentito e dell'obbligo di motivazione; che specialmente l'autorità di prima istanza non gli avrebbe accordato formalmente il diritto di essere sentito circa i maltrattamenti in Bulgaria, che tali censure formali proposte dal richiedente l'asilo vanno analizzate a titolo preliminare in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5 per il diritto di essere sentito e l'obbligo di motivazione; e per l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.191; sentenze del Tribunale D 3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2), che nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio; che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA); che in concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo; che il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1); che inoltre, la determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. sentenza del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.2.1; Krauskopf/Emmenegger/Babey, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA), che il diritto di essere sentiti fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione; che esso è consacrato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost., RS 101), e comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte in tal senso, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare (cfr. sentenza del Tribunale D-242/2022 del 26 gennaio 2022 consid. 4.2), che l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione - corollario del diritto di essere sentito - è finalizzato a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenze del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 6.2 e F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1); che è necessario che l'autorità menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata impugnandola in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2), che nel caso in disamina l'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore per valutare il trasferimento del ricorrente verso la Bulgaria non risulta carente; che non si riconosce la necessità né di un'audizione complementare né di ulteriori misure istruttorie; che invero il ricorrente durante il colloquio Dublino (cfr. atto SEM 16/2) ha avuto modo di esporre in modo esauriente quanto vissuto sul suolo bulgaro; che egli nemmeno in sede di ricorso ha fornito ulteriori precisazioni al riguardo; che le argomentazioni circa le effettive condizioni d'accoglienza mirano ad ottenere un apprezzamento differente nel merito rispetto a quello di cui all'impugnata decisione, e non sono, dunque, atte a comprovare una violazione del diritto formale, che pertanto non si ravvisa alcuna violazione del principio inquisitorio da parte della SEM, in quanto disponeva di tutti gli elementi per potersi pronunciare nel merito senza effettuare ulteriori accertamenti, che inoltre nel caso de quo, l'autorità resistente ha illustrato in maniera comprensibile e sufficientemente differenziata le considerazioni da cui è stata guidata e i motivi che hanno condotto alla non entrata nel merito; che la SEM, in particolare, ha trattato nelle sue considerazioni sia gli asseriti maltrattamenti da parte di agenti della polizia e la relativa incarcerazione come anche la questione della tempistica in relazione all'esame della sua domanda d'asilo da parte delle autorità bulgare, adducendo perché questi fatti non rimetterebbero in discussione la competenza del precitato paese, che ne discende, quindi, che le censure formali mosse dal ricorrente nel gravame devono essere respinte, che sotto il profilo materiale, il ricorrente rileva che i maltrattamenti da parte della polizia bulgara evidenzierebbero criticità tali da essere sussumibili nella portata dell'art. 3 CEDU oltre a non poter escludere un real risk di una loro ripetizione; che tali violenze perpetrate da poliziotti in servizio sarebbero inoltre da considerarsi come persecuzioni da parte dello Stato bulgaro, le quali contravverrebbero all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: CartaUE), all'art. 3 CEDU e all'art. 3 Convenzione contro la tortura; che oltre a ciò l'insorgente osserva, facendo riferimento al rapporto dell'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati (in seguito: OSAR) del 4 aprile 2022, che la Bulgaria non sembrerebbe più in grado di accettare alcun trasferimento Dublino, che pertanto parrebbe essere venuta a meno una condizione essenziale per l'effettiva applicazione del Regolamento Dublino III; che anche il Tribunale con la sentenza D 1128/2022 dell'8 aprile 2022 avrebbe recentemente sancito la necessità di tenere in debito conto l'attuale condizione di sovraccarico del sistema d'asilo bulgaro, derivante dagli ingenti afflussi di profughi provenienti dall'Ucraina; che pertanto risulterebbe necessario valutare un esame nazionale della domanda d'asilo, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova in altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III), che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che un confronto dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC» ha permesso di appurare che l'insorgente ha depositato una domanda d'asilo in Bulgaria il (...) aprile 2022 (cfr. atto SEM 8/1), che il ricorrente ha confermato di aver soggiornato in tale Paese per circa un mese (cfr. atto SEM 16/2), che su questi presupposti, il 18 maggio 2022, la SEM ha presentato alle autorità bulgare competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 1 e 2 Regolamento Dublino III, una domanda di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 12/5), che non avendo risposto alla domanda di presa in carico entro il termine previsto all'art. 22 par. 1 Regolamento di Dublino III, la Bulgaria ha tacitamente riconosciuto la propria competenza per la trattazione della domanda di asilo in questione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III), che l'insorgente non ha contestato né di aver depositato una domanda di asilo in Bulgaria - pur affermando di non averla depositata volontariamente - né che questo Stato sia competente per trattare la sua domanda, che pertanto la competenza della Bulgaria risulta di principio data, che occorre ora determinare se vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), che il Paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che tale presunzione non è però assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che la stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09), che nel caso in disamina, il ricorrente si oppone al suo trasferimento verso la Bulgaria invocando principalmente di aver subito violenze da parte della polizia bulgara e di essere stato incarcerato e secondariamente sollevando il problema dell'attuale condizione di sovraccarico del sistema d'asilo bulgaro dovuto al massiccio afflusso di migranti provenienti dall'Ucraina; che nonostante la loro valenza, né la prima né la seconda doglianza, presa distintamente o insieme, sono sufficienti, di per sé, a far supporre che la procedura d'asilo in Bulgaria sia caratterizzata da carenze strutturali tali da concludere che le domande d'asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, che non vi siano effettive vie di ricorso e che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine; che più concretamente, va precisato che le violenze e i maltrattamenti che il ricorrente asserisce di avere subito, presumibilmente da parte di alcuni membri delle forze di polizia, costituiscono un'allegazione di parte non suffragata da alcun indizio; che inoltre, egli avendo chiesto l'asilo non rischierebbe più di essere incarcerato e potrà denunciare quanto subito alle preposte autorità bulgare; che il fatto che non abbia ricevuto una risposta alla sua domanda d'asilo dopo soli tredici giorni dal deposito non vuol dire che le autorità bulgare si siano rifiutate di esaminare il suo fascicolo e di statuire nel merito; che altresì, i problemi venuti alla luce in Bulgaria con la crisi dei rifugiati ucraini sembrano essere riconducibili alla gravità e alla tragicità della congiuntura bellica attuale, ma non ad insufficienze strutturali (cfr. la sentenza di riferimento del Tribunale F-7195/2018 del 11 febbraio 2020 consid. 6.6.1. e 6.6.7; cfr. anche fra le altre le sentenze del Tribunale F-2264/2022 del 27 maggio 2022 consid. 4.6 e E-2392/2020 del 3 giugno 2022); che anche il rapporto OSAR dell'8 aprile 2022, citato dal ricorrente, rileva che non vi sarebbe al momento uno stop ufficiale dei trasferimenti Dublino verso la Bulgaria; che infine, la fattispecie della sentenza del Tribunale D-1128/2022 non è paragonabile in quanto quest'ultima concerneva un richiedente con problemi medici, che inoltre il Tribunale ha anche già avuto modo di sancire che malgrado il sistema del diritto d'asilo esistente in Bulgaria presenti delle problematiche importanti sia sotto l'aspetto procedurale in senso stretto che relativamente alle condizioni di accoglienza, le condizioni di sussistenza, pur non essendo comparabili a quelle elvetiche, non configurano un trattamento inumano o degradante giustificante un'applicazione generalizzata dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 consid. 6.6.7; cfr. fra le altre, le sentenze del Tribunale D-4434/2021 del 13 ottobre 2021 e D-1964/2020 del 20 aprile 2020 consid. 11.4), che stando così le cose, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che resta da valutare se nel caso concreto sussistano indizi seri e sufficienti per ammettere che le autorità dello stato di destinazione non rispettino il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se «motivi umanitari» lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario qualora il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, le autorità svizzere sono obbligate ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che in primo luogo, nel caso in esame il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che, inoltre, l'insorgente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che la Bulgaria non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese, che come già rilevato in precedenza, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza; che altresì l'insorgente non soffre di alcun problema medico, che, in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Bulgaria, che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 («clausola di sovranità») Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Bulgaria è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Bulgaria conformemente all'art. 44 LAsi (art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), momento che essi risultano indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che visto quanto procede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Bulgaria, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che le misure supercautelari del 24 giugno 2022 decadono, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Francesca Bertini Data di spedizione: