opencaselaw.ch

D-242/2022

D-242/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-01-26 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Sachverhalt

A. L’interessato, cittadino albanese, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera l’11 ottobre 2021 (cfr. atto SEM 4/2) unitamente al padre, alla ma- dre ed ai fratelli (cfr. atto SEM 7/1). B. Il 20 ottobre 2021, con l’interessato si è tenuto un colloquio personale se- condo l’art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una do- manda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta uffi- ciale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Rego- lamento Dublino III). In tale contesto, egli ha asserito di essere giunto in Italia nel 2014, Paese che gli avrebbe rilasciato un permesso di permesso di soggiorno valido sino al 28 giugno 2023 che ha consegnato all’autorità inferiore unitamente alla sua carta d’identità per stranieri (cfr. atti SEM 17/2 e 18/2). C. In riscontro a quanto precede, l’autorità inferiore ha presentato agli omolo- ghi italiani, il 26 ottobre 2021, una domanda di presa in carico dell’interes- sato in virtù dell’art. 12 par. 1 o 3 Regolamento Dublino III. D. In data 10 dicembre 2021, la protezione giuridica, tramite corrispondenza scritta, ha segnatamente richiesto l’applicazione della clausola di sovranità in quanto la causa sarebbe collegata a quella dei genitori e della sorella (cfr. atto SEM 24/17). E. Con decisione del 4 gennaio 2022, notificata l’11 gennaio 2022 (cfr. atto SEM 26/3), l’autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d’asilo dell’interessato, ha pronunciato il suo allontanamento (recte: trasfe- rimento) verso l’Italia, nonché l’esecuzione della predetta misura. In sunto, l’autorità inferiore ha ritenuto data la competenza dell’Italia per condurre il seguito della procedura di asilo e di allontanamento dell’interes- sato. Ha a questo titolo giudicato irrilevante la presenza dei famigliari in Svizzera e osservato come si potrebbe partire dal presupposto che egli non verrebbe esposto a delle serie violazioni dei diritti dell’uomo ex art. 3 par. 2

D-242/2022 Pagina 3 Regolamento Dublino III e dell’art. 3 CEDU in caso di trasferimento (RS 0.101). In terzo luogo non vi sarebbero neppure dei motivi giustificanti l’applicazione degli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III, fi- nanche alla luce dell’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) e del fatto che la domanda d’asilo dei genitori e della sorella sarebbero oggetto di esame materiale in Svizzera. Quo ai timori rispetto alle azioni di terze per- sone, egli potrebbe rivolgersi alle preposte autorità italiane onde ottenere protezione. F. Il 18 gennaio 2022 (cfr. tracciamento degli invii) il richiedente è insorto con- tro la decisione dell’autorità di primo grado, postulando, in limine, la con- cessione dell’effetto sospensivo al ricorso e – sino alla decisione in merito allo stesso – che venisse comunicato in via supercautelare all’autorità in- caricata dell’esecuzione dell’allontanamento di astenersi dall’intraprendere tale misura; in via principale l’annullamento della decisione avversata e la trattazione nazionale della procedura d’asilo; contestualmente, la conces- sione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, il tutto con protestate spese e ripetibili. G. Il 24 gennaio 2022, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu- nale) ha ordinato la sospensione dell’esecuzione dell’allontanamento quale misura supercautelare. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (44 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA, prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rien- tra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una deci- sione ai sensi dell’art. 5 PA.

D-242/2022 Pagina 4 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinnanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a–c PA). Pertanto risulta legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 con- sid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 3 Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 4.1 L’insorgente censura una violazione del diritto di essere sentito e dell’obbligo di motivazione lamentando altresì un accertamento incompleto e inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti. A suo dire, l’autorità inferiore avrebbe misconosciuto alcuni fattori determinanti per l’applicazione della clausola di sovranità, la quale avrebbe garantito la coerenza delle decisioni adottate e la non separazione della famiglia, oltreché il rispetto dell’art. 8 CEDU. Dipoi, la protezione giuridica sostiene di aver trasmesso alla SEM, l’11 novembre 2021 ed il 10 dicembre 2021, due scritti tesi a dimostrare l’imprescindibile connessione tra i motivi d’asilo del ricorrente e dei fami- gliari senza ottenere risposta. Peraltro, solo il secondo sarebbe stato men- zionato nel provvedimento impugnato.

E. 4.2 Il diritto di essere sentiti fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione; esso è consacrato dall’art. 29 cpv. 2 Cost., e

D-242/2022 Pagina 5 comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell’incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte in tal senso, di partecipare all’amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare (cfr. sentenza del Tribunale F-5928/2018 del consid. 4.2)

E. 4.3 L’obbligo per l’autorità di motivare la sua decisione ne è corollario fon- damentale. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impu- gnarla, in modo da rendere possibile all’autorità di ricorso, se adita, di eser- citare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata impugnandola in piena conoscenza di causa (DTF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351; 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1; sentenza del Tribunale fede- rale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2).

E. 4.4 La violazione del diritto di essere sentito, ritenuta la natura formale dello stesso, implica, di principio, l’annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1; 127 V 431 consid. 3d). Secondo la prassi del Tribunale fede- rale, tuttavia, una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nell’ambito di una procedura di ricorso qualora l’autorità adita goda dello stesso potere di esame di quella decidente (cfr. DTF 129 I 129 consid. 2.2.3; 126 I 68 consid. 2; 124 II 132 consid. 2d). La riparazione del vizio deve però, segnatamente in presenza di gravi violazioni, rimanere l’ecce- zione, non fosse altro perché la concessione successiva del diritto di es- sere sentito costituisce solo un surrogato imperfetto (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). Una ri- parazione entra inoltre in considerazione solo se la persona interessata non abbia a subire pregiudizio dalla concessione successiva, rispettiva- mente dalla sanatoria. In nessun caso, comunque, può essere ammesso che l’autorità pervenga ad un risultato che non avrebbe mai ottenuto pro- cedendo in modo corretto (cfr. DTF 129 I 129 consid. 2.2.3).

D-242/2022 Pagina 6

E. 4.5.1 Poste queste doverose premesse, il Tribunale rileva quanto segue. In primo luogo, non appare che l’autorità inferiore abbia omesso di espri- mersi sulle condizioni di applicazione della clausola di sovranità. Nel prov- vedimento querelato la SEM ha passato in rassegna detta disposizione non solo da un punto di vista generale, ma anche con particolare riferimento al fatto che le domande d’asilo dei famigliari fossero oggetto di esame mate- riale in Svizzera. Così, mal si comprende quali debbano essere i fattori de- terminanti tralasciati dalla SEM implicanti una carenza nella motivazione. In effetti, l’autorità resistente ha illustrato in maniera comprensibile e suffi- cientemente differenziata le considerazioni da cui è stata guidata. Con ciò, si può partire dall’assunto che il ricorrente abbia potuto impugnare il prov- vedimento avversato in piena cognizione di causa, come del resto dimo- strato dallo strutturato allegato ricorsuale giunto a questo Tribunale ed in cui sono peraltro stati affrontati anche i principi in parola. Si rammenti dipoi che il semplice fatto che il ricorrente non condivida il punto di vista del SEM non implica alcuna violazione dell’obbligo di motivazione (cfr. cfr. sentenza del Tribunale D-2806/2018 del 6 ottobre 2021 consid. 4.5.2).

E. 4.5.2 Per quanto concerne poi gli scritti trasmessi all’attenzione dell’auto- rità inferiore, è a giusto titolo che il ricorrente segnala come il primo dei due non sia stato debitamente registrato nell’indice degli atti inerente la proce- dura N (…). A ben vedere, nonostante tale comunicazione sia stata rubri- cata anche con detto riferimento, la SEM risulta averlo versato agli atti solo nel dossier riguardante la sorella (cfr. dossier SEM N […], atto 23/1) e non ne ha fatto menzione nella decisione avversata. Vero è però che il conte- nuto del medesimo coincide, nella sostanza, con parte delle argomenta- zioni addotte nel secondo e più dettagliato scritto (cfr. atto SEM 24/17), di cui è stato tenuto debitamente conto nella decisione impugnata. Conto te- nuto anche di quanto esposto poc’anzi, non si può dunque ritenere che l’insorgente abbia subito un qualsivoglia vulnus da dette circostanze. Pe- raltro, anche laddove si voglia dedurne una violazione del non espressa- mente censurato obbligo di costituire un incarto completo (Aktenfüh- rungspflicht), opponibile alle autorità amministrative (cfr. DTF 138 V 218 consid. 8.1.2; sentenza del Tribunale D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 5.3), nel caso de quo il diritto di consultazione del ricorrente non ne risulta pregiudicato, atteso che l’atto mancante era a lui per ovvi motivi noto.

E. 4.5.3 Su questi medesimi presupposti ed atteso che il substrato fattuale per le condizioni di applicazione delle norme giuridiche topiche sia stato sufficientemente chiarito dall’autorità di prima istanza, nemmeno si ravvisa

D-242/2022 Pagina 7 una mancanza nell’accertamento dei fatti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1 e sentenza del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.2.1).

E. 4.6 Le doglianze vanno così respinte e nulla osta all’esame del merito della questione.

E. 5 A tal riguardo, l’insorgente invoca l’applicazione della clausola di sovranità e l’esame nazionale della sua domanda d’asilo. Egli menziona innanzitutto il quadro di contesto di cui al preambolo del Regolamento Dublino III, ci- tandone i consid. 15, 16 e 17. Richiama dipoi le clausole discrezionali con- cretizzate agli art. 16 e 17 del medesimo, ponendo in particolare enfasi sul par. 1 del secondo disposto. Qui, il ricorrente fa innanzitutto riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo la quale l’opzione sarebbe intesa a concedere ad ogni Stato membro la fa- coltà di decidere, in assoluta discrezionalità, se esaminare la domanda a livello nazionale sulla base di considerazioni di ordine politico, umanitario o pratico. Così, l’applicazione di detta clausola, che permetterebbe di ga- rantire un esame approfondito delle domande e la coerenza delle decisioni adottate nonché la non separazione dei membri di una famiglia, andrebbe esaminata anche sulla base di altri fattori determinanti. Essa consentirebbe peraltro di garantire il rispetto dell’art. 8 CEDU e secondo un’interpreta- zione estensiva sarebbe anche giustificata da considerazioni di carattere pratico. I motivi d’asilo di genitori e sorella sarebbero invero strettamente connessi e le problematiche da ricondurre innanzitutto all’attività di poli- ziotto del padre. La vicenda sarebbe peraltro estremamente complessa, come confermato dall’attribuzione dei famigliari alla procedura ampliata. Lo stesso Tribunale avrebbe peraltro evidenziato l’importanza di un tratta- mento coordinato che sarebbe inficiato dal trasferimento nel Paese confi- nante, di modo che, risulterebbe illogico ed irragionevole lasciare che l’in- sorgente sia l’unico membro della famiglia la cui domanda venga evasa in Italia. Peraltro, in specie si renderebbe necessaria la considerazione del principio dell’unità famigliare sancito all’art. 8 CEDU, atteso che il rapporto genitore figlio sarebbe tutelato dal disposto. Non vi sarebbero infatti gli estremi per mettere in discussione l’esistenza di un legame stretto ed ef- fettivo e si potrebbe partire dall’assunto che la presenza in Svizzera degli altri membri della famiglia finisca per essere regolamentata. In conclusione, il ricorrente segnala come la domanda di ammissione inoltrata alle autorità italiane non conterrebbe alcuna firma ufficiale, cosa che pregiudi- cherebbe la verifica del termine di cui all’art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III.

D-242/2022 Pagina 8

E. 6.1 Giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura d’asilo e d’allontanamento. Prima di applicare la precitata dispo- sizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una do- manda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 6.2 Ai sensi dell’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro- tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15). La determina- zione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di prote- zione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) – come nella presente evenienza – anche detta di ammissione, ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile se, nella gerarchia dei criteri elencati all’art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1).

E. 6.3 Tuttavia, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fon- dati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella proce- dura di asilo e nelle condizioni di accoglienza di richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la pro- cedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente (art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III).

D-242/2022 Pagina 9

E. 6.4 Ai sensi dell’art. 12 par. 1 Regolamento Dublino III, se il richiedente è titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro com- petente per l’esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato tale titolo. Altresì, secondo l’art. 18 par. 1 lett. a Regola- mento Dublino III, lo Stato membro competente in forza del precitato Re- golamento è tenuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro.

E. 7.1 Nel caso in narrativa, l’insorgente ha dichiarato di essere stato posto al beneficio di un permesso di soggiorno italiano valido sino al 28 giugno 2023, che ha consegnato all’autorità inferiore unitamente alla sua carta d’identità per stranieri. Su queste premesse, la SEM ha quindi inoltrato, alle autorità italiane competenti, una domanda di ammissione fondata sull’art.

E. 7.2 D’altro canto, conto tenuto della maggiore età del ricorrente, la pre- senza in Svizzera dei genitori, rispettivamente dei fratelli, non è inoltre atta a rimettere in discussione detta competenza (cfr. art. 2 lett. g Regolamento Dublino III). 8. 8.1. Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Italia, malgrado la procedura d’asilo ed il dispositivo d’accoglienza e di assistenza sociale in tale Stato membro siano in parte deficitarie, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il ri- schio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della

D-242/2022 Pagina 10 Carta UE (cfr. sentenze del Tribunale F-4849/2021 del 9 novembre 2021; F-4693/2021 del 1° novembre 2021 consid. 5.1 e riferimenti citati; sen- tenza di riferimento del Tribunale E-962/2019 del 17 dicembre 2019 con- sid. 6.3 [prevista quale pubblicazione nelle DTAF]). Inoltre, l’entrata in vi- gore del decreto-legge n. 130/2020 del 21 ottobre 2020 convertito in legge il 20 dicembre 2020 (legge del 18 dicembre 2020 n. 173/2020), ha contri- buito al miglioramento importante delle condizioni di accoglienza dei richie- denti l’asilo in Italia, anche ed in particolare per i casi di persone che ven- gono trasferite nel predetto Paese in applicazione del Regolamento Du- blino III (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-6330/2020 del 18 otto- bre 2021 consid. 10.5; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribu- nale D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 10.2.7). Peraltro, l’Italia è le- gata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Conv. tortura, della Con- venzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gen- naio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di con- seguenza, il Paese in questione è presunto rispettare la sicurezza dei ri- chiedenti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della domanda se- condo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, segnatamente riconoscendo ed appli- cando le norme previste nella direttiva accoglienza e nella direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU L 180/60 del 29.6.2013; di seguito: direttiva procedura). 8.2. La presunzione testé riportata non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previ- ste dall’Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 con- sid. 6; sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [di seguito: CorteEDU] M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) o di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispette- rebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). 8.3. Ciò non è tuttavia il caso in specie. Incomberà invero al ricorrente pre- sentare una domanda d’asilo presso le autorità italiane competenti confor- mandosi alle loro istruzioni, ciò che gli permetterà in particolare di benefi- ciare delle prestazioni previste secondo la direttiva accoglienza. Nell’even- tualità di effettivi maltrattamenti egli avrà facoltà di esporre tali circostanze già nell’ambito della prima accoglienza, dove vengono accertate segnata- mente le condizioni di salute della persona e le vulnerabilità (cfr. la sen-

D-242/2022 Pagina 11 tenza di riferimento del Tribunale F-6330/2020 consid. 10.5). Inoltre l’inte- ressato non ha fornito alcun elemento concreto e circostanziato suscettibile di stabilire che le autorità italiane rifiuterebbero di prenderlo in carico e di esaminare la sua domanda di protezione internazionale, una volta che egli l’avrà depositata, né che le stesse non rispetterebbero il principio di non- respingimento, e quindi violerebbero i loro obblighi internazionali rinvian- dolo in un paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero seriamente minacciate, o ancora che rischierebbe di essere co- stretto a recarsi in un paese siffatto. Egli neppure ha apportato degli indizi oggettivi, concreti e seri atti a dimostrare che sarebbe lui stesso privato durevolmente, una volta che avrà depositato una domanda d’asilo in Italia, dell’accesso a delle condizioni materiali minime d’accoglienza così come previste dalla direttiva accoglienza e che non potrà beneficiare dell’aiuto, anche rivolgendosi in caso di necessità alle varie organizzazioni caritative presenti su suolo italiano, per far valere i suoi diritti. 8.4. Conseguentemente l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2ª frase Regola- mento Dublino III non si giustifica nel caso di specie. 9. 9.1. Giusta l’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovra- nità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazio- nale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. 9.2. Ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in di- ritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giusti- ficano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il tratta- mento della domanda. Nell’applicazione di tale articolo, l’autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell’abrogazione dell’art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° feb- braio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 con- sid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l’au- torità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l’ha fatto secondo criteri og- gettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell’interpretazione della nozione di motivi umani- tari e sia conforme ai principi costituzionali – quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità – il

D-242/2022 Pagina 12 Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. ibidem; sentenza del Tribunale D-5666/2017 consid. 4.4). 9.3. Invece, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l’autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 10. 10.1. Ebbene, in concreto va in primo luogo rilevato che l’insorgente ha dimostrato o reso verosimile, che le condizioni di esistenza in Italia rivesti- rebbero un tale grado di difficoltà e di gravità da costituire un trattamento contrario agli art. 3 CEDU o ancora all’art. 3 Conv. tortura. Se poi, dopo il suo trasferimento in Italia, l’interessato dovesse essere costretto dalle cir- costanze a condurre un’esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il suddetto paese viola nei suoi confronti i suoi obbli- ghi di assistenza, come pure la direttiva summenzionata, o in ogni altro modo mini i suoi diritti fondamentali, apparterrà a lui di far valere i suoi diritti direttamente presso le autorità italiane preposte, usando delle vie di diritto adeguate (cfr. art. 26 direttiva accoglienza), e ciò, se del caso fino alla Cor- teEDU. Si rammenta altresì in merito come secondo giurisprudenza della CorteEDU, l’art. 3 CEDU non è interpretabile nel senso di obbligare gli Stati contraenti a garantire un diritto all’alloggio ad ogni persona che rileva della loro giurisdizione, né a fondare un dovere generale di fornire ai rifugiati un’assistenza finanziaria perché questi ultimi possano mantenere un certo livello di vita. Inoltre, il semplice allontanamento di una persona verso un paese ove la sua situazione economica risulta peggiore che non nello Stato contraente che lo espelle, non è essere sufficiente per raggiungere la so- glia dei trattamenti inumani o degradanti proibiti dall’art. 3 CEDU, in quanto le persone che non sono cittadini di tale Stato ed ai quali è imposto un obbligo di lasciare il paese non possono, in principio, rivendicare il diritto di restare sul territorio di uno Stato contraente alfine di continuare a benefi- ciare dell’assistenza e dei servizi medici, sociali o altri che sono forniti loro da tale Stato (cfr. le sentenze della CorteEDU, Naima Mohammed Hassan contro Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, 40524/10, par. 180; Mo- hammed Hussein e altri contro Paesi Bassi e Italia del 2 aprile 2013, 27725/10, par. 65-73; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05, par. 42; Müslim contro Turchia del 26 aprile 2005, 53566/99, par. 85).

D-242/2022 Pagina 13 10.2. Quo al preteso rischio di essere vittima di atti pregiudizievoli ad opera di terzi, è a giusto titolo che l’autorità inferiore ha ravvisato che l’Italia sia uno stato di diritto che dispone di un’infrastruttura di protezione funzionante e del tutto equiparabile a quella elvetica. Essa risulta peraltro del tutto ac- cessibile all’interessato, dal momento che l’insorgente ha vissuto per molti anni in Italia e ne conosce gli usi e costumi.

11. 11.1. Tra le norme imperative di cui sopra rientra anche l’art. 8 CEDU (cfr. DTAF 2013/24 consid. 5), secondo il quale ogni persona ha diritto al ri- spetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corri- spondenza e il cui scopo è segnatamente quello di proteggere le relazioni con la famiglia nucleare, in particolare con il coniuge ed i figli minori (cfr. DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2008/47 consid. 4.1, sentenza del Tribu- nale D-2393/2019 del 22 maggio 2019). 11.2. Seppure detto disposto, rispettivamente l’art. 13 Cost., non garanti- scano il diritto a soggiornare in un determinato Stato, il diritto al rispetto della vita famigliare e privata può essere violato qualora ad uno straniero, la cui famiglia risiede in Svizzera, viene vietata la presenza in tale Paese e con ciò viene impedita la vita famigliare (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1). La protezione conferita dalla norma convenzionale in oggetto non è asso- luta. Un’ingerenza nella vita familiare è invero ammissibile se questa è pre- vista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democra- tica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. art. 8 par. 2 CEDU). A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l’interesse dello Stato all’allontanamento dello straniero e, dall’altra, l’interesse di quest’ul- timo a mantenere le sue relazioni familiari. 11.3. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU lo straniero non sol- tanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest’ultima sia beneficiaria di un diritto di presenza garantito o duraturo in Svizzera (cfr. tra le altre DTF 137 I 351, consid. 3.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; DTAF 2013/49 consid. 8.4.1 con rinvii, 2012/4 consid. 4.3 con giurisprudenza ivi citata). Occorre tuttavia sot- tolineare che tale prassi giurisprudenziale è stata elaborata nell’ambito dei casi di rifiuto del rinnovo di permessi soggiacenti alla legislazione ordinaria sugli stranieri ed è trasponibile solo con le dovute riserve nell’ambito delle

D-242/2022 Pagina 14 fattispecie riguardanti i meccanismi del Regolamento Dublino III (cfr. in questo senso segnatamente sentenze del Tribunale E-8349/2015 del 23 agosto 2017 consid. 5.2, E-2457/2016 del 9 maggio 2016 consid. 3.2; D- 7410/2014 e D-7547/2014 du sel 24 agosto 2015, consid. 7.7, E-6169/2014 e E-6167/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 5.3 ; MONNET JEAN-PIERRE, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in Schengen et Dublin en pratique, questions actuelles, 2015, pag. 433). Sono protetti, principalmente, i rapporti tra i coniugi nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione (cfr. sentenza CorteEDU – Van der Heijden c. Paesi Bassi [Grande Camera], n. 42857/05, 3 aprile 2012, § 50). 11.4. Al contrario, nell’ambito del campo d’applicazione dell’art. 8 CEDU, le relazioni tra genitori e figli maggiorenni possono essere considerate solo eccezionalmente, ossia quando tra i famigliari esiste un particolare rap- porto di dipendenza, come in caso di necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2 e 120 Ib 257 consid. 1e; sentenza CorteEDU – Moretti e Benedetti c. Italia, n. 16318/07, 27 aprile 2010, § 46). A medesima soluzione si giunge anche considerando l’altra clausola discrezionale prevista all’art. 16 par. 1 Rego- lamento Dublino III, che pure i ricorrenti non censurano e secondo il cui tenore “laddove a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata un richiedente sia dipendente dall’as- sistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio, un fratello o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dall’assistenza del ri- chiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio, fratello o genitore, a condizione che i legami familiari esi- stessero nel paese d’origine, che il figlio, il fratello, il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interes- sati abbiano espresso tale desiderio per iscritto”. Da questa formulazione si evince peraltro che la situazione di dipendenza presuppone l’esistenza di problemi di salute di una gravità che richiede un’assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o an- che di un’assistenza e di un’attenzione permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5). Per- tanto, la mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico non è tale da stabilire un rapporto di dipendenza (cfr. DTAF 2017 VI/5 con- sid. 8.3.5). 11.5. Ora, nel caso che ci occupa, trattandosi di una relazione tra familiari maggiorenni, essa non rientra di principio nel campo d’applicazione dell’art.

D-242/2022 Pagina 15 8 CEDU. Inoltre, non si può a giusto titolo ritenere che “sia stata dimostrata una l’esistenza di elementi supplementari di dipendenza che vadano oltre i legami affettivi normali” (cfr. sentenza CorteEDU – A.W. Khan c, Regno Unito, n. 47486/06, 12 gennaio 2010, § 32). In buona sostanza ed a pre- scindere dalla questione del diritto di presenza garantito o duraturo in Sviz- zera, il ricorrente non ha presentato alcuna prova concreta né alcun mezzo di prova atto a dimostrare che il suo trasferimento pregiudichi un’assistenza quotidiana indispensabile che vada al di là del sostegno morale fornito ai membri della famiglia che soggiornano in Svizzera, rispettivamente che esso stesso necessiti di beneficiare di una tale assistenza da parte loro.

E. 8.1 Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Italia, malgrado la procedura d'asilo ed il dispositivo d'accoglienza e di assistenza sociale in tale Stato membro siano in parte deficitarie, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. sentenze del Tribunale F-4849/2021 del 9 novembre 2021; F-4693/2021 del 1° novembre 2021 consid. 5.1 e riferimenti citati; sentenza di riferimento del Tribunale E-962/2019 del 17 dicembre 2019 consid. 6.3 [prevista quale pubblicazione nelle DTAF]). Inoltre, l'entrata in vigore del decreto-legge n. 130/2020 del 21 ottobre 2020 convertito in legge il 20 dicembre 2020 (legge del 18 dicembre 2020 n. 173/2020), ha contribuito al miglioramento importante delle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Italia, anche ed in particolare per i casi di persone che vengono trasferite nel predetto Paese in applicazione del Regolamento Dublino III (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 consid. 10.5; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 10.2.7). Peraltro, l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Conv. tortura, della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, il Paese in questione è presunto rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, segnatamente riconoscendo ed applicando le norme previste nella direttiva accoglienza e nella direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU L 180/60 del 29.6.2013; di seguito: direttiva procedura).

E. 8.2 La presunzione testé riportata non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) o di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5).

E. 8.3 Ciò non è tuttavia il caso in specie. Incomberà invero al ricorrente presentare una domanda d'asilo presso le autorità italiane competenti conformandosi alle loro istruzioni, ciò che gli permetterà in particolare di beneficiare delle prestazioni previste secondo la direttiva accoglienza. Nell'eventualità di effettivi maltrattamenti egli avrà facoltà di esporre tali circostanze già nell'ambito della prima accoglienza, dove vengono accertate segnatamente le condizioni di salute della persona e le vulnerabilità (cfr. la sentenza di riferimento del Tribunale F-6330/2020 consid. 10.5). Inoltre l'interessato non ha fornito alcun elemento concreto e circostanziato suscettibile di stabilire che le autorità italiane rifiuterebbero di prenderlo in carico e di esaminare la sua domanda di protezione internazionale, una volta che egli l'avrà depositata, né che le stesse non rispetterebbero il principio di non-respingimento, e quindi violerebbero i loro obblighi internazionali rinviandolo in un paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero seriamente minacciate, o ancora che rischierebbe di essere costretto a recarsi in un paese siffatto. Egli neppure ha apportato degli indizi oggettivi, concreti e seri atti a dimostrare che sarebbe lui stesso privato durevolmente, una volta che avrà depositato una domanda d'asilo in Italia, dell'accesso a delle condizioni materiali minime d'accoglienza così come previste dalla direttiva accoglienza e che non potrà beneficiare dell'aiuto, anche rivolgendosi in caso di necessità alle varie organizzazioni caritative presenti su suolo italiano, per far valere i suoi diritti.

E. 8.4 Conseguentemente l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.

E. 9.1 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.

E. 9.2 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale articolo, l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell'interpretazione della nozione di motivi umanitari e sia conforme ai principi costituzionali - quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità - il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. ibidem; sentenza del Tribunale D-5666/2017 consid. 4.4).

E. 9.3 Invece, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 10.1 Ebbene, in concreto va in primo luogo rilevato che l'insorgente ha dimostrato o reso verosimile, che le condizioni di esistenza in Italia rivestirebbero un tale grado di difficoltà e di gravità da costituire un trattamento contrario agli art. 3 CEDU o ancora all'art. 3 Conv. tortura. Se poi, dopo il suo trasferimento in Italia, l'interessato dovesse essere costretto dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il suddetto paese viola nei suoi confronti i suoi obblighi di assistenza, come pure la direttiva summenzionata, o in ogni altro modo mini i suoi diritti fondamentali, apparterrà a lui di far valere i suoi diritti direttamente presso le autorità italiane preposte, usando delle vie di diritto adeguate (cfr. art. 26 direttiva accoglienza), e ciò, se del caso fino alla CorteEDU. Si rammenta altresì in merito come secondo giurisprudenza della CorteEDU, l'art. 3 CEDU non è interpretabile nel senso di obbligare gli Stati contraenti a garantire un diritto all'alloggio ad ogni persona che rileva della loro giurisdizione, né a fondare un dovere generale di fornire ai rifugiati un'assistenza finanziaria perché questi ultimi possano mantenere un certo livello di vita. Inoltre, il semplice allontanamento di una persona verso un paese ove la sua situazione economica risulta peggiore che non nello Stato contraente che lo espelle, non è essere sufficiente per raggiungere la soglia dei trattamenti inumani o degradanti proibiti dall'art. 3 CEDU, in quanto le persone che non sono cittadini di tale Stato ed ai quali è imposto un obbligo di lasciare il paese non possono, in principio, rivendicare il diritto di restare sul territorio di uno Stato contraente alfine di continuare a beneficiare dell'assistenza e dei servizi medici, sociali o altri che sono forniti loro da tale Stato (cfr. le sentenze della CorteEDU, Naima Mohammed Hassan contro Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, 40524/10, par. 180; Mohammed Hussein e altri contro Paesi Bassi e Italia del 2 aprile 2013, 27725/10, par. 65-73; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05, par. 42; Müslim contro Turchia del 26 aprile 2005, 53566/99, par. 85).

E. 10.2 Quo al preteso rischio di essere vittima di atti pregiudizievoli ad opera di terzi, è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha ravvisato che l'Italia sia uno stato di diritto che dispone di un'infrastruttura di protezione funzionante e del tutto equiparabile a quella elvetica. Essa risulta peraltro del tutto accessibile all'interessato, dal momento che l'insorgente ha vissuto per molti anni in Italia e ne conosce gli usi e costumi.

E. 11.1 Tra le norme imperative di cui sopra rientra anche l'art. 8 CEDU (cfr. DTAF 2013/24 consid. 5), secondo il quale ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza e il cui scopo è segnatamente quello di proteggere le relazioni con la famiglia nucleare, in particolare con il coniuge ed i figli minori (cfr. DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2008/47 consid. 4.1, sentenza del Tribunale D-2393/2019 del 22 maggio 2019).

E. 11.2 Seppure detto disposto, rispettivamente l'art. 13 Cost., non garantiscano il diritto a soggiornare in un determinato Stato, il diritto al rispetto della vita famigliare e privata può essere violato qualora ad uno straniero, la cui famiglia risiede in Svizzera, viene vietata la presenza in tale Paese e con ciò viene impedita la vita famigliare (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1). La protezione conferita dalla norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Un'ingerenza nella vita familiare è invero ammissibile se questa è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. art. 8 par. 2 CEDU). A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari.

E. 11.3 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima sia beneficiaria di un diritto di presenza garantito o duraturo in Svizzera (cfr. tra le altre DTF 137 I 351, consid. 3.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; DTAF 2013/49 consid. 8.4.1 con rinvii, 2012/4 consid. 4.3 con giurisprudenza ivi citata). Occorre tuttavia sottolineare che tale prassi giurisprudenziale è stata elaborata nell'ambito dei casi di rifiuto del rinnovo di permessi soggiacenti alla legislazione ordinaria sugli stranieri ed è trasponibile solo con le dovute riserve nell'ambito delle fattispecie riguardanti i meccanismi del Regolamento Dublino III (cfr. in questo senso segnatamente sentenze del Tribunale E-8349/2015 del 23 agosto 2017 consid. 5.2, E-2457/2016 del 9 maggio 2016 consid. 3.2; D-7410/2014 e D-7547/2014 du sel 24 agosto 2015, consid. 7.7, E-6169/2014 e E-6167/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 5.3 ; Monnet Jean-Pierre, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in Schengen et Dublin en pratique, questions actuelles, 2015, pag. 433). Sono protetti, principalmente, i rapporti tra i coniugi nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione (cfr. sentenza CorteEDU - Van der Heijden c. Paesi Bassi [Grande Camera], n. 42857/05, 3 aprile 2012, § 50).

E. 11.4 Al contrario, nell'ambito del campo d'applicazione dell'art. 8 CEDU, le relazioni tra genitori e figli maggiorenni possono essere considerate solo eccezionalmente, ossia quando tra i famigliari esiste un particolare rapporto di dipendenza, come in caso di necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2 e 120 Ib 257 consid. 1e; sentenza CorteEDU - Moretti e Benedetti c. Italia, n. 16318/07, 27 aprile 2010, § 46). A medesima soluzione si giunge anche considerando l'altra clausola discrezionale prevista all'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III, che pure i ricorrenti non censurano e secondo il cui tenore "laddove a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata un richiedente sia dipendente dall'assistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio, un fratello o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dall'assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio, fratello o genitore, a condizione che i legami familiari esistessero nel paese d'origine, che il figlio, il fratello, il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto". Da questa formulazione si evince peraltro che la situazione di dipendenza presuppone l'esistenza di problemi di salute di una gravità che richiede un'assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o anche di un'assistenza e di un'attenzione permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5). Pertanto, la mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico non è tale da stabilire un rapporto di dipendenza (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5).

E. 11.5 Ora, nel caso che ci occupa, trattandosi di una relazione tra familiari maggiorenni, essa non rientra di principio nel campo d'applicazione dell'art. 8 CEDU. Inoltre, non si può a giusto titolo ritenere che "sia stata dimostrata una l'esistenza di elementi supplementari di dipendenza che vadano oltre i legami affettivi normali" (cfr. sentenza CorteEDU - A.W. Khan c, Regno Unito, n. 47486/06, 12 gennaio 2010, § 32). In buona sostanza ed a prescindere dalla questione del diritto di presenza garantito o duraturo in Svizzera, il ricorrente non ha presentato alcuna prova concreta né alcun mezzo di prova atto a dimostrare che il suo trasferimento pregiudichi un'assistenza quotidiana indispensabile che vada al di là del sostegno morale fornito ai membri della famiglia che soggiornano in Svizzera, rispettivamente che esso stesso necessiti di beneficiare di una tale assistenza da parte loro.

E. 12 par. 1 o 3 Regolamento Dublino III. Sebbene la casella in cui andrebbe apposta la firma elettronica nel formulario standard non è stata debita- mente compilata, va osservato che la richiesta è stata trasmessa crittogra- fata e munita di firma elettronica per il tramite della rete di trasmissione Dublinet. Inoltre, dalla conferma di trasmissione emessa automaticamente da tale sistema si evince in modo inequivocabile anche la data in cui la domanda è stata inoltrata allo Stato richiesto (cfr. atto SEM 22/1), ossia il 26 ottobre 2021, e, conseguentemente, pure il rispetto del termine per l’ac- cettazione tacita di cui all’art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III. Questo Tribunale si è peraltro già confrontato con la tematica, ed ha ritenuto che le richieste così presentate non siano discutibili da un punto di vista formale (cfr. sentenza del Tribunale F-1900/2021 del 3 maggio 2021, consid. 6.1). In assenza di una risposta entro due mesi da parte delle autorità dello Stato di destinazione, la competenza dell’Italia risulta di principio essere data (cfr. all’art. 22 par. 1 Regolamento Dublino III).

E. 12.1 Così, non si ravvisa in concreto un obbligo di applicare la clausola di sovranità ai sensi dell’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III. Nemmeno le condizioni previste dell’art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III risultano date.

E. 12.2 Infine, nel caso in disamina non sussistono elementi per ritenere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di ap- prezzamento in merito all’esistenza di motivi umanitari ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Visto anche quanto precede, la sola possibilità di garantire un trattamento coordinato delle procedure d’asilo di tutta la famiglia per il tramite dell’esame nazionale della domanda dell’insorgente, rientra infatti nel novero delle questioni di opportunità per le quali questo Tribunale non dispone di potere di apprezzamento. Per il resto, la decisione può essere giudicata sostenibile, tenuto conto dell’interpretazione della nozione di mo- tivi umanitari e conforme ai principi costituzionali.

E. 13 Di conseguenza la competenza dell’Italia per la presa in carico dell’insor- gente in ossequio alle condizioni poste nel Regolamento Dublino III va con- fermata.

E. 14 Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l’Italia conforme- mente all’art. 44 LAsi, posto che il succitato non possiede un’autorizza- zione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1).

E. 15 In siffatte circostanze non v’è più luogo di esaminare in maniera distinta le

D-242/2022 Pagina 16 questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione del trasfe- rimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/8 consid. 5.2 e DTAF 2010/45 consid. 10.2).

E. 16 In conclusione, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell’autorità inferiore, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento del ricorrente dalla Svizzera verso l’Italia, confermata.

E. 17 La domanda dell’insorgente tendente alla concessione dell’effetto sospen- sivo al ricorso, risulta essere senza oggetto, posto che il Tribunale ha sta- tuito nel merito dello stesso.

E. 18 Per lo stesso motivo esposto al considerando precedente, pure la do- manda dell’insorgente tendente alla concessione dell’esenzione dal versa- mento di un anticipo sulle spese processuali, risulta essere senza oggetto.

E. 19 Le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 24 gennaio 2022 de- cadono con la presente decisione finale (cfr. SEILER HANSJÖRG, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016,

n. 54 ad art. 56 PA).

E. 20 Da ultimo, visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le con- clusioni ricorsuali d’acchito sprovviste di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insorgente sia indigente, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 21 La pronuncia è quindi definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

D-242/2022 Pagina 17 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento di spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-242/2022 Sentenza del 26 gennaio 2022 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Daniela Brüschweiler, Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Albania, patrocinato da Cristina Tosone, (...) ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 4 gennaio 2022 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino albanese, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera l'11 ottobre 2021 (cfr. atto SEM 4/2) unitamente al padre, alla madre ed ai fratelli (cfr. atto SEM 7/1). B. Il 20 ottobre 2021, con l'interessato si è tenuto un colloquio personale secondo l'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III). In tale contesto, egli ha asserito di essere giunto in Italia nel 2014, Paese che gli avrebbe rilasciato un permesso di permesso di soggiorno valido sino al 28 giugno 2023 che ha consegnato all'autorità inferiore unitamente alla sua carta d'identità per stranieri (cfr. atti SEM 17/2 e 18/2). C. In riscontro a quanto precede, l'autorità inferiore ha presentato agli omologhi italiani, il 26 ottobre 2021, una domanda di presa in carico dell'interessato in virtù dell'art. 12 par. 1 o 3 Regolamento Dublino III. D. In data 10 dicembre 2021, la protezione giuridica, tramite corrispondenza scritta, ha segnatamente richiesto l'applicazione della clausola di sovranità in quanto la causa sarebbe collegata a quella dei genitori e della sorella (cfr. atto SEM 24/17). E. Con decisione del 4 gennaio 2022, notificata l'11 gennaio 2022 (cfr. atto SEM 26/3), l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato, ha pronunciato il suo allontanamento (recte: trasferimento) verso l'Italia, nonché l'esecuzione della predetta misura. In sunto, l'autorità inferiore ha ritenuto data la competenza dell'Italia per condurre il seguito della procedura di asilo e di allontanamento dell'interessato. Ha a questo titolo giudicato irrilevante la presenza dei famigliari in Svizzera e osservato come si potrebbe partire dal presupposto che egli non verrebbe esposto a delle serie violazioni dei diritti dell'uomo ex art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III e dell'art. 3 CEDU in caso di trasferimento (RS 0.101). In terzo luogo non vi sarebbero neppure dei motivi giustificanti l'applicazione degli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III, finanche alla luce dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) e del fatto che la domanda d'asilo dei genitori e della sorella sarebbero oggetto di esame materiale in Svizzera. Quo ai timori rispetto alle azioni di terze persone, egli potrebbe rivolgersi alle preposte autorità italiane onde ottenere protezione. F. Il 18 gennaio 2022 (cfr. tracciamento degli invii) il richiedente è insorto contro la decisione dell'autorità di primo grado, postulando, in limine, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e - sino alla decisione in merito allo stesso - che venisse comunicato in via supercautelare all'autorità incaricata dell'esecuzione dell'allontanamento di astenersi dall'intraprendere tale misura; in via principale l'annullamento della decisione avversata e la trattazione nazionale della procedura d'asilo; contestualmente, la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, il tutto con protestate spese e ripetibili. G. Il 24 gennaio 2022, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha ordinato la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento quale misura supercautelare. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinnanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto risulta legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

3. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1. L'insorgente censura una violazione del diritto di essere sentito e dell'obbligo di motivazione lamentando altresì un accertamento incompleto e inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti. A suo dire, l'autorità inferiore avrebbe misconosciuto alcuni fattori determinanti per l'applicazione della clausola di sovranità, la quale avrebbe garantito la coerenza delle decisioni adottate e la non separazione della famiglia, oltreché il rispetto dell'art. 8 CEDU. Dipoi, la protezione giuridica sostiene di aver trasmesso alla SEM, l'11 novembre 2021 ed il 10 dicembre 2021, due scritti tesi a dimostrare l'imprescindibile connessione tra i motivi d'asilo del ricorrente e dei famigliari senza ottenere risposta. Peraltro, solo il secondo sarebbe stato menzionato nel provvedimento impugnato. 4.2. Il diritto di essere sentiti fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione; esso è consacrato dall'art. 29 cpv. 2 Cost., e comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte in tal senso, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare (cfr. sentenza del Tribunale F-5928/2018 del consid. 4.2) 4.3. L'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione ne è corollario fondamentale. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata impugnandola in piena conoscenza di causa (DTF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351; 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). 4.4. La violazione del diritto di essere sentito, ritenuta la natura formale dello stesso, implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1; 127 V 431 consid. 3d). Secondo la prassi del Tribunale federale, tuttavia, una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura di ricorso qualora l'autorità adita goda dello stesso potere di esame di quella decidente (cfr. DTF 129 I 129 consid. 2.2.3; 126 I 68 consid. 2; 124 II 132 consid. 2d). La riparazione del vizio deve però, segnatamente in presenza di gravi violazioni, rimanere l'eccezione, non fosse altro perché la concessione successiva del diritto di essere sentito costituisce solo un surrogato imperfetto (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). Una riparazione entra inoltre in considerazione solo se la persona interessata non abbia a subire pregiudizio dalla concessione successiva, rispettivamente dalla sanatoria. In nessun caso, comunque, può essere ammesso che l'autorità pervenga ad un risultato che non avrebbe mai ottenuto procedendo in modo corretto (cfr. DTF 129 I 129 consid. 2.2.3). 4.5. 4.5.1. Poste queste doverose premesse, il Tribunale rileva quanto segue. In primo luogo, non appare che l'autorità inferiore abbia omesso di esprimersi sulle condizioni di applicazione della clausola di sovranità. Nel provvedimento querelato la SEM ha passato in rassegna detta disposizione non solo da un punto di vista generale, ma anche con particolare riferimento al fatto che le domande d'asilo dei famigliari fossero oggetto di esame materiale in Svizzera. Così, mal si comprende quali debbano essere i fattori determinanti tralasciati dalla SEM implicanti una carenza nella motivazione. In effetti, l'autorità resistente ha illustrato in maniera comprensibile e sufficientemente differenziata le considerazioni da cui è stata guidata. Con ciò, si può partire dall'assunto che il ricorrente abbia potuto impugnare il provvedimento avversato in piena cognizione di causa, come del resto dimostrato dallo strutturato allegato ricorsuale giunto a questo Tribunale ed in cui sono peraltro stati affrontati anche i principi in parola. Si rammenti dipoi che il semplice fatto che il ricorrente non condivida il punto di vista del SEM non implica alcuna violazione dell'obbligo di motivazione (cfr. cfr. sentenza del Tribunale D-2806/2018 del 6 ottobre 2021 consid. 4.5.2). 4.5.2. Per quanto concerne poi gli scritti trasmessi all'attenzione dell'autorità inferiore, è a giusto titolo che il ricorrente segnala come il primo dei due non sia stato debitamente registrato nell'indice degli atti inerente la procedura N (...). A ben vedere, nonostante tale comunicazione sia stata rubricata anche con detto riferimento, la SEM risulta averlo versato agli atti solo nel dossier riguardante la sorella (cfr. dossier SEM N [...], atto 23/1) e non ne ha fatto menzione nella decisione avversata. Vero è però che il contenuto del medesimo coincide, nella sostanza, con parte delle argomentazioni addotte nel secondo e più dettagliato scritto (cfr. atto SEM 24/17), di cui è stato tenuto debitamente conto nella decisione impugnata. Conto tenuto anche di quanto esposto poc'anzi, non si può dunque ritenere che l'insorgente abbia subito un qualsivoglia vulnus da dette circostanze. Peraltro, anche laddove si voglia dedurne una violazione del non espressamente censurato obbligo di costituire un incarto completo (Aktenführungspflicht), opponibile alle autorità amministrative (cfr. DTF 138 V 218 consid. 8.1.2; sentenza del Tribunale D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 5.3), nel caso de quo il diritto di consultazione del ricorrente non ne risulta pregiudicato, atteso che l'atto mancante era a lui per ovvi motivi noto. 4.5.3. Su questi medesimi presupposti ed atteso che il substrato fattuale per le condizioni di applicazione delle norme giuridiche topiche sia stato sufficientemente chiarito dall'autorità di prima istanza, nemmeno si ravvisa una mancanza nell'accertamento dei fatti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1 e sentenza del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.2.1). 4.6. Le doglianze vanno così respinte e nulla osta all'esame del merito della questione.

5. A tal riguardo, l'insorgente invoca l'applicazione della clausola di sovranità e l'esame nazionale della sua domanda d'asilo. Egli menziona innanzitutto il quadro di contesto di cui al preambolo del Regolamento Dublino III, citandone i consid. 15, 16 e 17. Richiama dipoi le clausole discrezionali concretizzate agli art. 16 e 17 del medesimo, ponendo in particolare enfasi sul par. 1 del secondo disposto. Qui, il ricorrente fa innanzitutto riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo la quale l'opzione sarebbe intesa a concedere ad ogni Stato membro la facoltà di decidere, in assoluta discrezionalità, se esaminare la domanda a livello nazionale sulla base di considerazioni di ordine politico, umanitario o pratico. Così, l'applicazione di detta clausola, che permetterebbe di garantire un esame approfondito delle domande e la coerenza delle decisioni adottate nonché la non separazione dei membri di una famiglia, andrebbe esaminata anche sulla base di altri fattori determinanti. Essa consentirebbe peraltro di garantire il rispetto dell'art. 8 CEDU e secondo un'interpretazione estensiva sarebbe anche giustificata da considerazioni di carattere pratico. I motivi d'asilo di genitori e sorella sarebbero invero strettamente connessi e le problematiche da ricondurre innanzitutto all'attività di poliziotto del padre. La vicenda sarebbe peraltro estremamente complessa, come confermato dall'attribuzione dei famigliari alla procedura ampliata. Lo stesso Tribunale avrebbe peraltro evidenziato l'importanza di un trattamento coordinato che sarebbe inficiato dal trasferimento nel Paese confinante, di modo che, risulterebbe illogico ed irragionevole lasciare che l'insorgente sia l'unico membro della famiglia la cui domanda venga evasa in Italia. Peraltro, in specie si renderebbe necessaria la considerazione del principio dell'unità famigliare sancito all'art. 8 CEDU, atteso che il rapporto genitore figlio sarebbe tutelato dal disposto. Non vi sarebbero infatti gli estremi per mettere in discussione l'esistenza di un legame stretto ed effettivo e si potrebbe partire dall'assunto che la presenza in Svizzera degli altri membri della famiglia finisca per essere regolamentata. In conclusione, il ricorrente segnala come la domanda di ammissione inoltrata alle autorità italiane non conterrebbe alcuna firma ufficiale, cosa che pregiudicherebbe la verifica del termine di cui all'art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III. 6. 6.1. Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento. Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 6.2. Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) - come nella presente evenienza - anche detta di ammissione, ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). 6.3. Tuttavia, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza di richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente (art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III). 6.4. Ai sensi dell'art. 12 par. 1 Regolamento Dublino III, se il richiedente è titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato tale titolo. Altresì, secondo l'art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III, lo Stato membro competente in forza del precitato Regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro. 7. 7.1. Nel caso in narrativa, l'insorgente ha dichiarato di essere stato posto al beneficio di un permesso di soggiorno italiano valido sino al 28 giugno 2023, che ha consegnato all'autorità inferiore unitamente alla sua carta d'identità per stranieri. Su queste premesse, la SEM ha quindi inoltrato, alle autorità italiane competenti, una domanda di ammissione fondata sull'art. 12 par. 1 o 3 Regolamento Dublino III. Sebbene la casella in cui andrebbe apposta la firma elettronica nel formulario standard non è stata debitamente compilata, va osservato che la richiesta è stata trasmessa crittografata e munita di firma elettronica per il tramite della rete di trasmissione Dublinet. Inoltre, dalla conferma di trasmissione emessa automaticamente da tale sistema si evince in modo inequivocabile anche la data in cui la domanda è stata inoltrata allo Stato richiesto (cfr. atto SEM 22/1), ossia il 26 ottobre 2021, e, conseguentemente, pure il rispetto del termine per l'accettazione tacita di cui all'art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III. Questo Tribunale si è peraltro già confrontato con la tematica, ed ha ritenuto che le richieste così presentate non siano discutibili da un punto di vista formale (cfr. sentenza del Tribunale F-1900/2021 del 3 maggio 2021, consid. 6.1). In assenza di una risposta entro due mesi da parte delle autorità dello Stato di destinazione, la competenza dell'Italia risulta di principio essere data (cfr. all'art. 22 par. 1 Regolamento Dublino III). 7.2. D'altro canto, conto tenuto della maggiore età del ricorrente, la presenza in Svizzera dei genitori, rispettivamente dei fratelli, non è inoltre atta a rimettere in discussione detta competenza (cfr. art. 2 lett. g Regolamento Dublino III). 8. 8.1. Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Italia, malgrado la procedura d'asilo ed il dispositivo d'accoglienza e di assistenza sociale in tale Stato membro siano in parte deficitarie, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. sentenze del Tribunale F-4849/2021 del 9 novembre 2021; F-4693/2021 del 1° novembre 2021 consid. 5.1 e riferimenti citati; sentenza di riferimento del Tribunale E-962/2019 del 17 dicembre 2019 consid. 6.3 [prevista quale pubblicazione nelle DTAF]). Inoltre, l'entrata in vigore del decreto-legge n. 130/2020 del 21 ottobre 2020 convertito in legge il 20 dicembre 2020 (legge del 18 dicembre 2020 n. 173/2020), ha contribuito al miglioramento importante delle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Italia, anche ed in particolare per i casi di persone che vengono trasferite nel predetto Paese in applicazione del Regolamento Dublino III (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 consid. 10.5; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 10.2.7). Peraltro, l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Conv. tortura, della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, il Paese in questione è presunto rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, segnatamente riconoscendo ed applicando le norme previste nella direttiva accoglienza e nella direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU L 180/60 del 29.6.2013; di seguito: direttiva procedura). 8.2. La presunzione testé riportata non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) o di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). 8.3. Ciò non è tuttavia il caso in specie. Incomberà invero al ricorrente presentare una domanda d'asilo presso le autorità italiane competenti conformandosi alle loro istruzioni, ciò che gli permetterà in particolare di beneficiare delle prestazioni previste secondo la direttiva accoglienza. Nell'eventualità di effettivi maltrattamenti egli avrà facoltà di esporre tali circostanze già nell'ambito della prima accoglienza, dove vengono accertate segnatamente le condizioni di salute della persona e le vulnerabilità (cfr. la sentenza di riferimento del Tribunale F-6330/2020 consid. 10.5). Inoltre l'interessato non ha fornito alcun elemento concreto e circostanziato suscettibile di stabilire che le autorità italiane rifiuterebbero di prenderlo in carico e di esaminare la sua domanda di protezione internazionale, una volta che egli l'avrà depositata, né che le stesse non rispetterebbero il principio di non-respingimento, e quindi violerebbero i loro obblighi internazionali rinviandolo in un paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero seriamente minacciate, o ancora che rischierebbe di essere costretto a recarsi in un paese siffatto. Egli neppure ha apportato degli indizi oggettivi, concreti e seri atti a dimostrare che sarebbe lui stesso privato durevolmente, una volta che avrà depositato una domanda d'asilo in Italia, dell'accesso a delle condizioni materiali minime d'accoglienza così come previste dalla direttiva accoglienza e che non potrà beneficiare dell'aiuto, anche rivolgendosi in caso di necessità alle varie organizzazioni caritative presenti su suolo italiano, per far valere i suoi diritti. 8.4. Conseguentemente l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie. 9. 9.1. Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. 9.2. Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale articolo, l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell'interpretazione della nozione di motivi umanitari e sia conforme ai principi costituzionali - quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità - il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. ibidem; sentenza del Tribunale D-5666/2017 consid. 4.4). 9.3. Invece, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 10. 10.1. Ebbene, in concreto va in primo luogo rilevato che l'insorgente ha dimostrato o reso verosimile, che le condizioni di esistenza in Italia rivestirebbero un tale grado di difficoltà e di gravità da costituire un trattamento contrario agli art. 3 CEDU o ancora all'art. 3 Conv. tortura. Se poi, dopo il suo trasferimento in Italia, l'interessato dovesse essere costretto dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il suddetto paese viola nei suoi confronti i suoi obblighi di assistenza, come pure la direttiva summenzionata, o in ogni altro modo mini i suoi diritti fondamentali, apparterrà a lui di far valere i suoi diritti direttamente presso le autorità italiane preposte, usando delle vie di diritto adeguate (cfr. art. 26 direttiva accoglienza), e ciò, se del caso fino alla CorteEDU. Si rammenta altresì in merito come secondo giurisprudenza della CorteEDU, l'art. 3 CEDU non è interpretabile nel senso di obbligare gli Stati contraenti a garantire un diritto all'alloggio ad ogni persona che rileva della loro giurisdizione, né a fondare un dovere generale di fornire ai rifugiati un'assistenza finanziaria perché questi ultimi possano mantenere un certo livello di vita. Inoltre, il semplice allontanamento di una persona verso un paese ove la sua situazione economica risulta peggiore che non nello Stato contraente che lo espelle, non è essere sufficiente per raggiungere la soglia dei trattamenti inumani o degradanti proibiti dall'art. 3 CEDU, in quanto le persone che non sono cittadini di tale Stato ed ai quali è imposto un obbligo di lasciare il paese non possono, in principio, rivendicare il diritto di restare sul territorio di uno Stato contraente alfine di continuare a beneficiare dell'assistenza e dei servizi medici, sociali o altri che sono forniti loro da tale Stato (cfr. le sentenze della CorteEDU, Naima Mohammed Hassan contro Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, 40524/10, par. 180; Mohammed Hussein e altri contro Paesi Bassi e Italia del 2 aprile 2013, 27725/10, par. 65-73; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05, par. 42; Müslim contro Turchia del 26 aprile 2005, 53566/99, par. 85). 10.2. Quo al preteso rischio di essere vittima di atti pregiudizievoli ad opera di terzi, è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha ravvisato che l'Italia sia uno stato di diritto che dispone di un'infrastruttura di protezione funzionante e del tutto equiparabile a quella elvetica. Essa risulta peraltro del tutto accessibile all'interessato, dal momento che l'insorgente ha vissuto per molti anni in Italia e ne conosce gli usi e costumi. 11. 11.1. Tra le norme imperative di cui sopra rientra anche l'art. 8 CEDU (cfr. DTAF 2013/24 consid. 5), secondo il quale ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza e il cui scopo è segnatamente quello di proteggere le relazioni con la famiglia nucleare, in particolare con il coniuge ed i figli minori (cfr. DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2008/47 consid. 4.1, sentenza del Tribunale D-2393/2019 del 22 maggio 2019). 11.2. Seppure detto disposto, rispettivamente l'art. 13 Cost., non garantiscano il diritto a soggiornare in un determinato Stato, il diritto al rispetto della vita famigliare e privata può essere violato qualora ad uno straniero, la cui famiglia risiede in Svizzera, viene vietata la presenza in tale Paese e con ciò viene impedita la vita famigliare (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1). La protezione conferita dalla norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Un'ingerenza nella vita familiare è invero ammissibile se questa è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. art. 8 par. 2 CEDU). A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari. 11.3. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima sia beneficiaria di un diritto di presenza garantito o duraturo in Svizzera (cfr. tra le altre DTF 137 I 351, consid. 3.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; DTAF 2013/49 consid. 8.4.1 con rinvii, 2012/4 consid. 4.3 con giurisprudenza ivi citata). Occorre tuttavia sottolineare che tale prassi giurisprudenziale è stata elaborata nell'ambito dei casi di rifiuto del rinnovo di permessi soggiacenti alla legislazione ordinaria sugli stranieri ed è trasponibile solo con le dovute riserve nell'ambito delle fattispecie riguardanti i meccanismi del Regolamento Dublino III (cfr. in questo senso segnatamente sentenze del Tribunale E-8349/2015 del 23 agosto 2017 consid. 5.2, E-2457/2016 del 9 maggio 2016 consid. 3.2; D-7410/2014 e D-7547/2014 du sel 24 agosto 2015, consid. 7.7, E-6169/2014 e E-6167/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 5.3 ; Monnet Jean-Pierre, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in Schengen et Dublin en pratique, questions actuelles, 2015, pag. 433). Sono protetti, principalmente, i rapporti tra i coniugi nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione (cfr. sentenza CorteEDU - Van der Heijden c. Paesi Bassi [Grande Camera], n. 42857/05, 3 aprile 2012, § 50). 11.4. Al contrario, nell'ambito del campo d'applicazione dell'art. 8 CEDU, le relazioni tra genitori e figli maggiorenni possono essere considerate solo eccezionalmente, ossia quando tra i famigliari esiste un particolare rapporto di dipendenza, come in caso di necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2 e 120 Ib 257 consid. 1e; sentenza CorteEDU - Moretti e Benedetti c. Italia, n. 16318/07, 27 aprile 2010, § 46). A medesima soluzione si giunge anche considerando l'altra clausola discrezionale prevista all'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III, che pure i ricorrenti non censurano e secondo il cui tenore "laddove a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata un richiedente sia dipendente dall'assistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio, un fratello o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dall'assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio, fratello o genitore, a condizione che i legami familiari esistessero nel paese d'origine, che il figlio, il fratello, il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto". Da questa formulazione si evince peraltro che la situazione di dipendenza presuppone l'esistenza di problemi di salute di una gravità che richiede un'assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o anche di un'assistenza e di un'attenzione permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5). Pertanto, la mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico non è tale da stabilire un rapporto di dipendenza (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5). 11.5. Ora, nel caso che ci occupa, trattandosi di una relazione tra familiari maggiorenni, essa non rientra di principio nel campo d'applicazione dell'art. 8 CEDU. Inoltre, non si può a giusto titolo ritenere che "sia stata dimostrata una l'esistenza di elementi supplementari di dipendenza che vadano oltre i legami affettivi normali" (cfr. sentenza CorteEDU - A.W. Khan c, Regno Unito, n. 47486/06, 12 gennaio 2010, § 32). In buona sostanza ed a prescindere dalla questione del diritto di presenza garantito o duraturo in Svizzera, il ricorrente non ha presentato alcuna prova concreta né alcun mezzo di prova atto a dimostrare che il suo trasferimento pregiudichi un'assistenza quotidiana indispensabile che vada al di là del sostegno morale fornito ai membri della famiglia che soggiornano in Svizzera, rispettivamente che esso stesso necessiti di beneficiare di una tale assistenza da parte loro. 12. 12.1. Così, non si ravvisa in concreto un obbligo di applicare la clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III. Nemmeno le condizioni previste dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III risultano date. 12.2. Infine, nel caso in disamina non sussistono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento in merito all'esistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Visto anche quanto precede, la sola possibilità di garantire un trattamento coordinato delle procedure d'asilo di tutta la famiglia per il tramite dell'esame nazionale della domanda dell'insorgente, rientra infatti nel novero delle questioni di opportunità per le quali questo Tribunale non dispone di potere di apprezzamento. Per il resto, la decisione può essere giudicata sostenibile, tenuto conto dell'interpretazione della nozione di motivi umanitari e conforme ai principi costituzionali.

13. Di conseguenza la competenza dell'Italia per la presa in carico dell'insorgente in ossequio alle condizioni poste nel Regolamento Dublino III va confermata.

14. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il succitato non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1).

15. In siffatte circostanze non v'è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/8 consid. 5.2 e DTAF 2010/45 consid. 10.2).

16. In conclusione, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento del ricorrente dalla Svizzera verso l'Italia, confermata.

17. La domanda dell'insorgente tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, risulta essere senza oggetto, posto che il Tribunale ha statuito nel merito dello stesso.

18. Per lo stesso motivo esposto al considerando precedente, pure la domanda dell'insorgente tendente alla concessione dell'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risulta essere senza oggetto.

19. Le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 24 gennaio 2022 decadono con la presente decisione finale (cfr. Seiler Hansjörg, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).

20. Da ultimo, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

21. La pronuncia è quindi definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento di spese processuali, è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: