Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra- tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 3 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can- tonale competente.
La giudice unica: La cancelliera:
Chiara Piras Francesca Bertini
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3806/2022 Sentenza dell'8 settembre 2022 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione del giudice William Waeber; cancelliera Francesca Bertini. Parti A._______, nata l'(...) Afghanistan, patrocinata dalla MLaw Elena Formisano, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino); decisione della SEM del 24 agosto 2022 / N (...). Visto la domanda d'asilo che A._______ (di seguito: la ricorrente), congiuntamente al cognato B._______ e alla suocera C._______, ha presentato in Svizzera il (...) maggio 2022, il confronto con la banca dati dattiloscopica «EURODAC» del 30 maggio 2022, dal quale è risultato che l'interessata è stata interpellata a D._______ (Italia) l'11 maggio 2022, la richiesta di presa in carico fondata sull'art. 13 par. 1 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III) presentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) e trasmessa alle competenti autorità italiane il 1° giugno 2022, la procura conferita in stessa data dall'interessata alla rappresentanza legale assegnatagli, il verbale di rilevamento dei dati personali del 3 giugno 2022, il verbale del colloquio Dublino del 21 giugno 2022, con copia del certificato di matrimonio dell'interessata con E._______ (N [...]), rilasciato dalle autorità religiose specialiste in matrimoni e fotocopia del passaporto della ricorrente, gli scritti del 4 e dell'11 agosto 2022, con cui la rappresentante legale ha trasmesso all'autorità inferiore dapprima migliore copia e successivamente l'originale del certificato di matrimonio dell'interessata, con la relativa traduzione, l'assenza di risposta da parte delle autorità italiane alla richiesta di presa in carico, la decisione della SEM del 24 agosto 2022, notificata il giorno seguente, mediante la quale detta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessata verso l'Italia, il ricorso del 1° settembre 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 2 settembre 2022), inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM con il quale la ricorrente ha postulato in via supercautelare la sospensione dell'allontanamento e in via cautelare la concessione dell'effetto sospensivo; nel merito, in via principale, l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata, la restituzione degli atti alla SEM per l'esame nazionale della domanda d'asilo e in via subordinatala restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento d'istruttoria; altresì l'interessata ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate tasse e spese, la documentazione versata agli atti in sede ricorsuale, in particolare il decreto di respingimento del Questore della Provincia di F._______ del 17 maggio 2022 nei confronti della ricorrente, le misure supercautelari del 2 settembre 2022 tramite le quali il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento, la documentazione medica agli atti, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel colloquio Dublino l'interessata, posta di fronte alla possibile competenza dell'Italia per l'analisi della sua domanda d'asilo, ha dichiarato di non voler essere rinviata in tale Paese perché la Svizzera sarebbe sempre stata la sua destinazione, in quanto ella avrebbe intrapreso il viaggio con la suocera e il cognato per venire a vivere con suo marito; che in Svizzera vivrebbero già il marito ed un altro suo fratello; che non avrebbe mai visto suo marito e l'avrebbe conosciuto e sposato telefonicamente a settembre/ottobre 2021; che il matrimonio sarebbe stato registrato civilmente; che inoltre, durante il viaggio, avrebbe sofferto molto passando per mari e monti per congiungersi con il coniuge; che altresì, in Italia una signora delle autorità le avrebbe detto che agli Hazara «avrebbero dato un passaporto dopo cinque o sei mesi e sarebbe stato valido per circa sei anni»; che pertanto, ella non vuole rimanere in un Paese dove vi sarebbero differenze razziali; che infine, ella avrebbe anche ricevuto dalla precitata signora un foglio di via che l'avrebbe obbligata a lasciare il centro, che nella querelata decisione l'autorità inferiore, dopo aver constatato la tacita ammissione di competenza da parte dell'Italia, ha analizzato la relazione con il marito e rilevato come la coppia sarebbe sposata solamente religiosamente; che non vi sarebbe nessun documento che proverebbe che il matrimonio sia stato registrato civilmente; che ad ogni modo, i coniugi non avrebbero mai nemmeno convissuto; che pertanto, la relazione non potrebbe nemmeno essere riconosciuta quale relazione di concubinato ai sensi dell'art. 1 lett. e dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, di conseguenza, nella fattispecie non risulterebbe esserci una «relazione stabile» tra l'interessata ed il marito religioso ai sensi dell'art. 2 lett. g Regolamento Dublino III; che proseguendo, l'autorità inferiore ha anche escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento; che inoltre, l'autorità di prima istanza non ha riconosciuto l'esistenza di motivi che impongano l'esame della domanda da parte della Svizzera ai sensi dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III; che altresì, l'autorità inferiore ha negato l'esistenza di motivi che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III; che in particolare, le condizioni di salute dell'insorgente, sufficientemente acclarate, non risulterebbero di una gravità tale da rendere inesigibile il suo trasferimento in Italia; che infine, non risulterebbe nemmeno esserci una violazione dell'art. 8 CEDU, in quanto la relazione dell'interessata con il marito religioso non risulterebbe essere né stabile né stretta ed effettiva, che nel suo memoriale ricorsuale, l'insorgente ritiene innanzitutto che l'autorità inferiore avrebbe accertato in modo incompleto ed inesatto i fatti giuridicamente rilevanti; che, in particolare, non avrebbe considerato accuratamente le allegazioni della ricorrente riguardo alla presenza del marito in Svizzera e la ricezione di un «foglio di via» da parte delle autorità italiane; che inoltre la SEM avrebbe omesso di trasmettere tutte le informazioni determinanti alle autorità italiane; che in particolare, non avrebbe indicato esplicitamente nella richiesta di presa in carico alle autorità italiane alla sezione «other useful information» che il marito della stessa si troverebbe in Svizzera; che pertanto l'autorità di prima istanza avrebbe violato il dovere di trasparenza e collaborazione tra gli Stati; che inoltre, alla luce del decreto di respingimento emesso da parte delle autorità italiane parrebbe a dire della ricorrente trattarsi in casu di una fattispecie più simile a quella di una richiesta di take back prevista all'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III; che altresì, la richiedente osserva come la SEM avrebbe violato il diritto di essere sentito dell'insorgente non avendole richiesto di esprimersi in merito alla sua relazione con il marito e al certificato di matrimonio e considerando la loro unione come mero «matrimonio religioso»; che ella in Svizzera avrebbe già trascorso diverso tempo con il marito, che quest'ultima doglianza di natura formale va esaminata preliminarmente in quanto potrebbe condurre alla cassazione della decisione impugnata, che il diritto di essere sentiti fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione; che esso è consacrato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost., RS 101) e comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte in tal senso, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare (cfr. sentenza del Tribunale D-242/2022 del 26 gennaio 2022 consid. 4.2), che nel caso in disamina l'interessata ha avuto possibilità durante il colloquio Dublino di esprimersi in merito alla sua relazione con il marito, di come e quando l'avrebbe conosciuto e come sarebbe avvenuto il loro matrimonio (cfr. atto SEM 17/3); che nonostante ella abbia asserito che si trattasse di un matrimonio civile ha versato agli atti, prima in copia e poi in originale (cfr. atto SEM 23/1 e 25/1), unicamente un certificato emesso dalle autorità religiose specialiste in matrimoni; che pertanto, sulla base di quanto asserito - in particolare il fatto che il matrimonio sia avvenuto telefonicamente - e di quanto versato agli atti, non si riscontra una violazione del diritto di essere sentito da parte della SEM, nel non aver successivamente convocato la ricorrente ad esprimersi nuovamente sul certificato di matrimonio prodotto e sulla sua relazione con il marito e i passi intrapresi in relazione al loro rapporto, che ne discende, quindi, che la censura formale mossa dalla ricorrente nel gravame va respinta, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III), che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che un confronto dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC» ha permesso di appurare che l'insorgente è stata interpellata a D._______ (Italia) l'11 maggio 2022, riscontro fra l'altro confermato dalla ricorrente durante il colloquio Dublino, che su questi presupposti, il 1° giugno 2022, la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richiesta di ammissione fondata sull'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III, che l'Italia, non avendo risposto alla domanda di presa in carico entro il termine previsto all'art. 22 par. 1 Regolamento di Dublino III, ha tacitamente riconosciuto la propria competenza per la trattazione della domanda d'asilo in questione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III), che in sede di colloquio Dublino l'insorgente ha dichiarato di essere entrata in Italia illegalmente l'11 maggio 2022 ma di non aver chiesto asilo in tale Paese; che sarebbe rimasta in un centro per cinque giorni e poi sarebbe arrivata in Svizzera in treno; che inoltre, ella non avrebbe chiesto l'asilo in altri Paesi europei eccetto in Svizzera e nemmeno avrebbe ottenuto alcun permesso di soggiorno in Europa; che altresì, ella non avrebbe membri della famiglia in Europa eccetto la suocera e il cognato, con i quali avrebbe viaggiato dall'Iran; che sua madre e i suoi fratelli avrebbero viaggiato con lei fino in Turchia ma da circa un mese non avrebbe più loro notizie; che in Svizzera vi sarebbe suo marito e un fratello dello stesso (cfr. atto SEM 17/3), che tuttavia, si rileva che il Regolamento Dublino III non offre il diritto al richiedente l'asilo, di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3), che altresì, come giustamente ritenuto dalla SEM nella decisione impugnata, la ricorrente - la quale ha conosciuto e sposato religiosamente il marito per via telefonica nel 2021 senza mai incontrarlo - non ha dimostrato, in particolare nel suo ricorso, né l'esistenza di un matrimonio concluso validamente né una «relazione stabile» ai sensi dell'art. 2 lett. g Regolamento Dublino III e dell'art. 1a lett. e OAsi 1, che l'obiezione relativa alla sterile indicazione della presenza del marito della richiedente in Svizzera alla sezione 25 della richiesta di presa in carico indirizzata alle autorità italiane, è da ritenersi eccessiva; che dalla richiesta risulta in modo chiaro che il marito si troverebbe in Svizzera anche se non viene menzionato nuovamente nella sezione finale «other useful information»; che inoltre, il fatto che la SEM abbia omesso di indicare che ella viaggiava con la suocera e il cognato, non è rilevante, che l'Italia ha potuto verificare la sua competenza; che in particolare con la trasmissione delle modalità di trasferimento è stata indicata la presenza di altri famigliari, tra cui il cognato e la suocera (cfr. atto SEM 29/1); che ad ogni modo non si riscontra una violazione del dovere di trasparenza e collaborazione tra Stati, che neppure l'osservazione della ricorrente che, alla luce del decreto di respingimento emesso dalle autorità italiane, in casu parrebbe configurarsi una fattispecie più simile a quella di una richiesta di take back prevista all'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III può essere accolta, che la richiedente, in provenienza da un paese terzo, ha varcato illegalmente la frontiera dell'Italia; che pertanto l'Italia è competente per l'esame della trattazione della domanda di protezione internazionale (art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III); che il decreto di respingimento come pure il «foglio di via» ricevuto al Centro profughi sono stati emessi in quanto ella non ha voluto depositare domanda d'asilo in Italia, che pertanto la competenza dell'Italia risulta di principio essere data, che in Italia non vi sono fondati motivi per ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale F-959/2022 del 14 marzo 2022 e D-4235/2021 del 19 aprile 2022 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 10.2), che inoltre, l'entrata in vigore del decreto n. 130/2020 del 21 ottobre 2020 convertito in legge il 20 dicembre 2020 (legge del 18 dicembre 2020 n. 173/2020), ha contribuito ad un importante miglioramento delle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Italia, anche ed in particolare per i casi di persone che vi vengono trasferite in applicazione del Regolamento Dublino III (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10.4.3.2), che in ogni caso, l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se «motivi umanitari» lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che a questo proposito, va in primo luogo osservato come spetti innanzitutto alla ricorrente presentare al più presto una domanda d'asilo alle autorità italiane competenti e rispettare le loro istruzioni, ciò che gli permetterà di beneficiare dei diritti previsti dalla direttiva accoglienza (cfr. sentenza del Tribunale F-5109/2020 del 2 dicembre 2021); che il fatto che l'Italia abbia rilasciato un decreto di respingimento e un «foglio di via» non le impedisce di chiedere l'asilo in questo Paese, che inoltre, nella fattispecie non risulta esserci una relazione stretta ed effettiva con un membro della famiglia; che la ricorrente ha conosciuto e sposato per via telefonica E._______; che agli atti risultano sposati solamente religiosamente; che ad ogni modo, non sono riusciti a dimostrare una relazione stabile e duratura; che nemmeno le visite avvenute da quanto la ricorrente si trova in Svizzera sono in grado di far mutare tale valutazione; che pertanto, in considerazione della relazione tra l'interessata e il marito religioso non risulta esserci una violazione dell'art. 8 CEDU, che oltre a ciò, l'insorgente non ha apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandola in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbe seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinta in un tale Paese, che ella nemmeno ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbe tale da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia, che per il resto, il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.), che la ricorrente in sede di colloquio Dublino ha dichiarato di aver problemi alla tiroide, di essere molto stressata e di perdere molti capelli; che inoltre ha affermato di avere mancanza di sangue (cfr. atto SEM 17/3), che dalla documentazione medica agli atti si evince che l'insorgente soffre di (...) da trattare con (...) e (...), (...) da trattare con (...) e (...) da trattare con (...) (cfr. atti SEM 15/2; 21/2; 24/2; 26/3), che dette patologie manifestamente non rientrano nella restrittiva giurisprudenza convenzionale, che inoltre, l'Italia dispone del resto di infrastrutture mediche sufficienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza), che altresì, prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità italiane dell'arrivo e dei problemi di salute dell'interessata (cfr. art. 31 Regolamento Dublino III); ciò che peraltro è già stato fatto mediante il documento «modalità di trasferimento», che agli atti non figurano del resto elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe la ricorrente al rischio di essere privata del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che in ogni caso se, dopo il suo trasferimento in Italia, ella dovesse essere costretta dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana o se dovesse ritenere che il paese in questione violi i suoi obblighi di assistenza nei suoi confronti o in ogni altro modo leda i suoi diritti fondamentali, apparterrà alla ricorrente stessa sollevare la questione utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza), che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 («clausola di sovranità») Regolamento Dublino III, che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda d'asilo della ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderla in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 Regolamento Dublino III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrl, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che le misure supercautelari del 2 settembre 2022 decadono, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Francesca Bertini Data di spedizione: