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D-4589/2022

D-4589/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-11-17 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Visto che il ricorso è manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, esso è deciso dal giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

E. 3 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 4 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 5.1 Nel caso in esame, l'autorità inferiore non ha creduto alla pretesa minore età dell'insorgente. Da un lato, egli non sarebbe stato in grado di fornire un'illustrazione biografica credibile, rendendo dichiarazioni incoerenti su diversi punti. Segnatamente, il ricorrente avrebbe comunicato tre date di nascita differenti: la prima volta in Grecia, poi ancora nel foglio dei dati personali e, infine, durante la prima audizione nell'ambito della minore età (di seguito: PA-RMNA). Ancora, il ricorrente non avrebbe fornito alcun documento d'identità valido e originale e, i documenti versati agli atti, non comproverebbero la sua data di nascita effettiva. L'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, in quanto non sussisterebbero elementi per ritenere che egli rischierebbe di essere esposto ad un trattamento contrario all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). La misura d'allontanamento risulterebbe inoltre esigibile, in quanto il ricorrente non soffrirebbe di problemi di salute gravi, non viaggerebbe con figli a carico e non vi sarebbero per lui in Grecia circostanze particolarmente sfavorevoli. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe anche possibile.

E. 5.2 Nel proprio gravame l'insorgente sostiene che la SEM sia incorsa in un accertamento incompleto e inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti, poiché egli sarebbe stato considerato, ingiustificatamente, maggiorenne. Nella sua decisione, l'autorità di prima istanza avrebbe infatti tenuto in considerazione unicamente gli indicatori di inverosimiglianza, senza tuttavia valutare anche gli elementi credibili di ciò che il ricorrente ha allegato e senza procedere con una perizia volta all'accertamento medico dell'età del ricorrente. Nel suo memoriale ricorsuale, l'insorgente giustifica le incongruenze relative all'asserita minore età setacciate dalla SEM, riallacciandosi alla presunta difficoltà che egli avrebbe riscontrato durante la compilazione del foglio sui dati personali, al tempo intercorso tra gli eventi e il momento dell'audizione, al contesto socio-culturale di provenienza e al difficile viaggio che egli avrebbe affrontato. Per mezzo del ricorso, il ricorrente contesta la decisione della SEM di considerare l'allontanamento ammissibile e ragionevolmente esigibile. Infatti, egli non disporrebbe di una rete sociale in Grecia e neppure di un'adeguata assistenza economica. Inoltre, nel succitato Paese vi sarebbero delle carenze per quanto riguarda l'accoglienza, segnatamente l'accesso ad un alloggio, al sistema sanitario e al mercato del lavoro. Un ritorno in Grecia, infine, lo esporrebbe al rischio di trattamenti inumani e degradanti.

E. 6.1 Nelle procedure d'asilo si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

E. 6.2 Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'istruzione del caso, gli atti vanno di principio retrocessi all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti. Ciò nondimeno, il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2 e relativi riferimenti).

E. 6.3 Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti, occorre di norma fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). Queste hanno infatti portata allorquando le misure istruttorie necessarie non abbiano permesso di chiarire determinati aspetti (cfr. sentenza del Tribunale D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 consid. 5.3 e relativi riferimenti). Su tali presupposti, la parte che intende prevalersi di una circostanza è tenuta a sopportare le conseguenze della mancata prova al riguardo o, in caso di grado ridotto, dell'assenza di verosimiglianza (cfr. DTF 138 V 222 consid. 6, 133 V 216 consid. 5.5, 133 V 205 consid. 5.5; DTAF 2008/24 consid. 7.2).

E. 6.4 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo (cfr. DTAF 2021 VI/3 consid. 5.2). In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/VI consid. 5.4 e relativi riferimenti).

E. 6.5 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione (cfr. DTAF 2009/54 consid. 4.1). Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel Paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico (cfr. sentenze del Tribunale D-858/ 2019 del 26 febbraio 2019, E-7324/2018 del 15 gennaio 2019). Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione con l'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2, sentenza del Tribunale F-5354/2018 del 27 settembre 2018). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati.

E. 7.1 Nel caso in disamina appare innanzitutto innegabile che il ricorrente, non avendo prodotto documenti d'identità originali ed autentici, non sia stato in misura di fornire la prova della sua asserita minore età e, più precisamente, che egli sia effettivamente nato il (...). L'insorgente ha infatti unicamente versato agli atti una scansione del certificato di nascita e della conferma del certificato d'identità. In sede ricorsuale, l'insorgente ha prodotto un mezzo di prova addizionale, ossia la copia di un documento scolastico (cfr. allegato n. 3). Ebbene, anche in questo caso, non trattandosi di un documento originale e non potendo comprovarne l'autenticità, questo Tribunale non può che considerare nullo il suo valore probatorio.

E. 7.2 Altresì, a rafforzare la tesi condivisa con l'autorità inferiore secondo cui l'insorgente non sia riuscito a dimostrare la sua minore età, si sommano delle incongruenze che emergono dagli atti. Il ricorrente ha fornito infatti tre date di nascita diverse in tre occasioni distinte. Egli ha infatti dichiarato, tramite il foglio sui dati personali compilato il (...) giugno 2022, di essere nato il (...) (cfr. atto SEM n. 2/2). Dal verbale PA-RMNA del (...) luglio 2022 risulta che il richiedente sarebbe nato il (...) (cfr. atto SEM n. 15/12 D1.06). Infine, dalle informazioni ottenute dalle autorità greche nella loro risposta di riammissione del (...) luglio 2022 si rileva invece che l'interessato avrebbe loro comunicato di essere nato il (...) (cfr. atto SEM 20/1).

E. 7.3 Peraltro, non si spiega in particolare come il ricorrente abbia dimostrato da un lato la capacità di formulare dei riferimenti temporali - come per esempio spiegando di aver frequentato la scuola durante un periodo di otto anni e di aver frequentato i primi cinque a tempo pieno e i tre restanti solo due o tre volte a settimana - e dall'altro lato non abbia saputo comunicare all'autorità inferiore l'età che egli aveva quando ha iniziato la scuola (cfr. atto SEM n. 15/12 D1.17.04).

E. 7.4 Neppure le argomentazioni apportate dal ricorrente in sede ricorsuale sono capaci di giustificare l'inconcludenza delle sue affermazioni. Si considera quindi che le incongruenze relative all'asserita minore età messe in evidenza dalla SEM siano difficilmente imputabili alla presunta difficoltà che egli avrebbe riscontrato durante la compilazione del foglio sui dati personali, al tempo intercorso tra gli eventi e il momento dell'audizione, al contesto socio-culturale di provenienza e al difficile viaggio che egli avrebbe affrontato.

E. 7.5 Questo Tribunale ritiene pertanto che l'autorità inferiore ha, a giusto titolo, deciso di non fare ricorso ad ulteriori misure istruttorie, segnatamente ad una perizia medica per accertare l'età del ricorrente, come preteso nel ricorso, in quanto gli elementi a disposizione della SEM erano sufficienti per poter esprimere un giudizio sulla verosimiglianza delle allegazioni dell'interessato (cfr. anche in tal senso la sentenza del Tribunale D-1924/2022 del 9 settembre 2022 consid. 5.5).

E. 7.6 In definitiva, la SEM non è incorsa in un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. V'è da partire dall'assunto che il ricorrente non sia riuscito a rendere verosimile la propria minore età.

E. 8.1 Va ora esaminato se l'autorità inferiore ha rettamente emanato una decisione di esecuzione dell'allontanamento. Quest'ultima è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).

E. 8.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 9.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 9.2 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3, D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 8.2).

E. 9.3 Passando ora alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha ritenuto nella sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 che per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il succitato Paese vengono riconosciuti degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto restrittive (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.2). Si può infatti partire dalla presunzione che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, in principio rispetta i suoi obblighi di diritto internazionale. Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, corrono un rischio di vivere in condizioni precarie, a seconda dei casi, comparabili alle situazioni dei richiedenti. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio (cfr. fra le tante la sentenza di riferimento del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2). Altresì, i beneficiari di protezione possono pure contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011; di seguito: direttiva qualificazione]). Tale direttiva è stata trasposta dalla Grecia, in conformità all'art. 39, in diritto nazionale interno con decreto presidenziale (P.D) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione sono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, l'interessato potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU).

E. 9.4.1 Nella fattispecie, risulta che il ricorrente è beneficiario della protezione sussidiaria ed ha un permesso di soggiorno valido dal (...) gennaio 2022 sino al (...) gennaio 2023 (cfr. atto SEM n. 20/1).

E. 9.4.2 Si osserva anzitutto che, perciò, il ricorrente può rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che gli spettano. In secondo luogo, dagli atti non vi sono elementi che conducono a ritenere che in caso di rinvio dell'insorgente in Grecia le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Inoltre, il ricorrente non apporta alcun mezzo di prova a sostegno delle sue allegazioni sulle condizioni di vita in Grecia (cfr. atto SEM n. 23/6 D48). Dal suo racconto infine, emerge che l'insorgente non ha neanche sollecitato le autorità greche al fine di ottenere un alloggio (cfr. atto SEM n. 23/6 D9), aiuto finanziario o cibo (cfr. atto SEM n. 23/6 D22). Pertanto, non vi sono gli estremi per poter asserire che la Grecia violerebbe i diritti derivanti dall'art. 3 CEDU.

E. 9.5 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 10.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9). Nella recente sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 il Tribunale ha avuto modo di precisare la propria giurisprudenza in merito all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili trasferite verso la Grecia. In particolare, ritenendo l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi, di principio esigibile (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.5.1). Occorre tuttavia procedere con un esame più approfondito nel caso delle famiglie con bambini oppure quando invece le persone sono particolarmente vulnerabili. All'interno di quest'ultima categoria rientrano ad esempio i minori non accompagnati, così come le persone la cui salute psichica o fisica è particolarmente compromessa (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.5.2 seg.).

E. 10.2 Nel caso in disamina, le difficili condizioni di esistenza nelle quali si sarebbe trovato il ricorrente in Grecia non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento. In particolare, nonostante le varie critiche sollevate da alcune organizzazioni non governative al sistema d'accoglienza e di procedura greco, alcune anche citate nel ricorso, va nuovamente rammentato che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione. È quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità di detto Paese. Inoltre, visto che egli dispone di un permesso di soggiorno valido, di principio il mercato del lavoro greco risulta essergli aperto (cfr. nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale D-570/2022 del 10 febbraio 2022 consid. 8.5). Anche se è noto che le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica, non vi sono in specie indicazioni - visto anche quanto già ritenuto sotto il profilo dell'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento - che l'interessato verrebbe esposto ad un'emergenza esistenziale in caso di ritorno in Grecia. Tali criticità del sistema sociale ed economico greci non risultano difatti ostative a realizzare una messa in pericolo concreta ai sensi della legge e della giurisprudenza (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1 segg.; 2010/41 consid. 8.3.5; 2008/34 consid. 11.2.2; 2007/10 consid. 5.1) e pertanto non sono atte a costituire un ostacolo insormontabile sotto il profilo dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1985/ 2021 del 27 settembre 2021 consid. 7.4.2).

E. 10.3.1 Da ultimo, concernente lo stato di salute dell'insorgente, si deve rilevare che per quanto attiene le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti). Tuttavia ciò non appare essere il caso di specie.

E. 10.3.2 Dai documenti medici versati agli atti emerge infatti che il ricorrente è stato visitato l'ultima volta il (...) settembre 2022 per una cicatrice anteromediale. Quest'ultima non presenta tuttavia delle caratteristiche che comportino la necessità di un trattamento urgente (cfr. atto SEM n. 26/2).

E. 10.3.3 Tenuto conto di quanto precede, pur non volendo in alcun modo minimizzare le stesse, le affezioni delle quali soffre il ricorrente non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Grecia. Si ribadisce inoltre che l'interessato ha in principio accesso alle cure mediche alle stesse condizioni che i cittadini greci (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. la sentenza del Tribunale E-5659/2021 del 31 gennaio 2022 consid. 5.3).

E. 10.3.4 Sulla base di ciò che è stato esposto poc'anzi, non si ritiene essere il ricorrente una persona particolarmente vulnerabile ai sensi della giurisprudenza (cfr. supra consid. 10.1). Pertanto, un esame maggiormente circostanziato da parte della SEM non è richiesto.

E. 10.3.5 L'esecuzione dell'allontanamento, risulta pertanto essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in combinato disposto con l'art. 44 LAsi).

E. 11 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione dell'insorgente.

E. 12 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 13 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 14.1 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 14.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 15 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4589/2022 Sentenza del 17 novembre 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice William Waeber; cancelliere Demis Mirarchi. Parti A._______, nato il (...), Somalia, patrocinato dall'avv. Cristina Tosone, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 3 ottobre 2022 / N (...). Fatti: A. L'interessato, di nazionalità somala, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) giugno 2022, dichiarandosi minorenne non accompagnato. B. Le indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) hanno permesso di accertare che secondo la banca dati "EURODAC" il richiedente asilo aveva già depositato una domanda d'asilo in Grecia il (...) novembre 2021 e ottenuto in questo Paese, il (...) gennaio 2022, la protezione internazionale. C. Il (...) luglio 2022 egli è stato sentito quale minore non accompagnato. Dopo aver constatato l'inverosimiglianza delle allegazioni delle sue allegazioni, la SEM ha accordato all'insorgente la possibilità di esprimersi in merito alla decisione di considerarlo, per il seguito della procedura, come maggiorenne. Infine, in tale contesto, al richiedente è stato concesso il diritto di essere sentito per quanto concerne il suo stato di salute. D. Il (...) luglio 2022, la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione del richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) ed all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). Il (...) luglio 2022 le competenti autorità greche hanno accolto la domanda di riammissione dell'interessato ed hanno indicato che quest'ultimo ha ottenuto il (...) gennaio 2022 la protezione sussidiaria e dispone di un permesso di soggiorno valido dal (...) gennaio 2022 al (...) gennaio 2023. E. Il (...) agosto 2022 la SEM ha svolto con l'interessato un colloquio complementare, durante il quale gli è stato concesso il diritto di essere sentito in merito all'eventuale non entrata nel merito della domanda d'asilo in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi e riguardo l'allontanamento verso la Grecia. F. Con decisione del (...) ottobre 2022, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM n. 32/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, pronunciando nel contempo l'allontanamento dell'interessato verso la Grecia. G. L'11 ottobre 2022 (cfr. risultanze processuali) l'interessato è insorto con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), domandando, in via principale, il riconoscimento della sua minore età, l'annullamento della decisione avversata e la concessione dell'ammissione provvisoria così come, in subordine, la restituzione degli atti all'autorità di prima istanza per un nuovo esame delle allegazioni e per il completamento dell'istruttoria. Contestualmente, il medesimo ha proposto istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, il tutto con protestate tasse e spese. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Visto che il ricorso è manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, esso è deciso dal giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

3. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

4. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 5. 5.1 Nel caso in esame, l'autorità inferiore non ha creduto alla pretesa minore età dell'insorgente. Da un lato, egli non sarebbe stato in grado di fornire un'illustrazione biografica credibile, rendendo dichiarazioni incoerenti su diversi punti. Segnatamente, il ricorrente avrebbe comunicato tre date di nascita differenti: la prima volta in Grecia, poi ancora nel foglio dei dati personali e, infine, durante la prima audizione nell'ambito della minore età (di seguito: PA-RMNA). Ancora, il ricorrente non avrebbe fornito alcun documento d'identità valido e originale e, i documenti versati agli atti, non comproverebbero la sua data di nascita effettiva. L'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, in quanto non sussisterebbero elementi per ritenere che egli rischierebbe di essere esposto ad un trattamento contrario all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). La misura d'allontanamento risulterebbe inoltre esigibile, in quanto il ricorrente non soffrirebbe di problemi di salute gravi, non viaggerebbe con figli a carico e non vi sarebbero per lui in Grecia circostanze particolarmente sfavorevoli. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe anche possibile. 5.2 Nel proprio gravame l'insorgente sostiene che la SEM sia incorsa in un accertamento incompleto e inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti, poiché egli sarebbe stato considerato, ingiustificatamente, maggiorenne. Nella sua decisione, l'autorità di prima istanza avrebbe infatti tenuto in considerazione unicamente gli indicatori di inverosimiglianza, senza tuttavia valutare anche gli elementi credibili di ciò che il ricorrente ha allegato e senza procedere con una perizia volta all'accertamento medico dell'età del ricorrente. Nel suo memoriale ricorsuale, l'insorgente giustifica le incongruenze relative all'asserita minore età setacciate dalla SEM, riallacciandosi alla presunta difficoltà che egli avrebbe riscontrato durante la compilazione del foglio sui dati personali, al tempo intercorso tra gli eventi e il momento dell'audizione, al contesto socio-culturale di provenienza e al difficile viaggio che egli avrebbe affrontato. Per mezzo del ricorso, il ricorrente contesta la decisione della SEM di considerare l'allontanamento ammissibile e ragionevolmente esigibile. Infatti, egli non disporrebbe di una rete sociale in Grecia e neppure di un'adeguata assistenza economica. Inoltre, nel succitato Paese vi sarebbero delle carenze per quanto riguarda l'accoglienza, segnatamente l'accesso ad un alloggio, al sistema sanitario e al mercato del lavoro. Un ritorno in Grecia, infine, lo esporrebbe al rischio di trattamenti inumani e degradanti. 6. 6.1 Nelle procedure d'asilo si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 6.2 Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'istruzione del caso, gli atti vanno di principio retrocessi all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti. Ciò nondimeno, il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2 e relativi riferimenti). 6.3 Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti, occorre di norma fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). Queste hanno infatti portata allorquando le misure istruttorie necessarie non abbiano permesso di chiarire determinati aspetti (cfr. sentenza del Tribunale D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 consid. 5.3 e relativi riferimenti). Su tali presupposti, la parte che intende prevalersi di una circostanza è tenuta a sopportare le conseguenze della mancata prova al riguardo o, in caso di grado ridotto, dell'assenza di verosimiglianza (cfr. DTF 138 V 222 consid. 6, 133 V 216 consid. 5.5, 133 V 205 consid. 5.5; DTAF 2008/24 consid. 7.2). 6.4 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo (cfr. DTAF 2021 VI/3 consid. 5.2). In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/VI consid. 5.4 e relativi riferimenti). 6.5 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione (cfr. DTAF 2009/54 consid. 4.1). Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel Paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico (cfr. sentenze del Tribunale D-858/ 2019 del 26 febbraio 2019, E-7324/2018 del 15 gennaio 2019). Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione con l'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2, sentenza del Tribunale F-5354/2018 del 27 settembre 2018). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati. 7. 7.1 Nel caso in disamina appare innanzitutto innegabile che il ricorrente, non avendo prodotto documenti d'identità originali ed autentici, non sia stato in misura di fornire la prova della sua asserita minore età e, più precisamente, che egli sia effettivamente nato il (...). L'insorgente ha infatti unicamente versato agli atti una scansione del certificato di nascita e della conferma del certificato d'identità. In sede ricorsuale, l'insorgente ha prodotto un mezzo di prova addizionale, ossia la copia di un documento scolastico (cfr. allegato n. 3). Ebbene, anche in questo caso, non trattandosi di un documento originale e non potendo comprovarne l'autenticità, questo Tribunale non può che considerare nullo il suo valore probatorio. 7.2 Altresì, a rafforzare la tesi condivisa con l'autorità inferiore secondo cui l'insorgente non sia riuscito a dimostrare la sua minore età, si sommano delle incongruenze che emergono dagli atti. Il ricorrente ha fornito infatti tre date di nascita diverse in tre occasioni distinte. Egli ha infatti dichiarato, tramite il foglio sui dati personali compilato il (...) giugno 2022, di essere nato il (...) (cfr. atto SEM n. 2/2). Dal verbale PA-RMNA del (...) luglio 2022 risulta che il richiedente sarebbe nato il (...) (cfr. atto SEM n. 15/12 D1.06). Infine, dalle informazioni ottenute dalle autorità greche nella loro risposta di riammissione del (...) luglio 2022 si rileva invece che l'interessato avrebbe loro comunicato di essere nato il (...) (cfr. atto SEM 20/1). 7.3 Peraltro, non si spiega in particolare come il ricorrente abbia dimostrato da un lato la capacità di formulare dei riferimenti temporali - come per esempio spiegando di aver frequentato la scuola durante un periodo di otto anni e di aver frequentato i primi cinque a tempo pieno e i tre restanti solo due o tre volte a settimana - e dall'altro lato non abbia saputo comunicare all'autorità inferiore l'età che egli aveva quando ha iniziato la scuola (cfr. atto SEM n. 15/12 D1.17.04). 7.4 Neppure le argomentazioni apportate dal ricorrente in sede ricorsuale sono capaci di giustificare l'inconcludenza delle sue affermazioni. Si considera quindi che le incongruenze relative all'asserita minore età messe in evidenza dalla SEM siano difficilmente imputabili alla presunta difficoltà che egli avrebbe riscontrato durante la compilazione del foglio sui dati personali, al tempo intercorso tra gli eventi e il momento dell'audizione, al contesto socio-culturale di provenienza e al difficile viaggio che egli avrebbe affrontato. 7.5 Questo Tribunale ritiene pertanto che l'autorità inferiore ha, a giusto titolo, deciso di non fare ricorso ad ulteriori misure istruttorie, segnatamente ad una perizia medica per accertare l'età del ricorrente, come preteso nel ricorso, in quanto gli elementi a disposizione della SEM erano sufficienti per poter esprimere un giudizio sulla verosimiglianza delle allegazioni dell'interessato (cfr. anche in tal senso la sentenza del Tribunale D-1924/2022 del 9 settembre 2022 consid. 5.5). 7.6 In definitiva, la SEM non è incorsa in un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. V'è da partire dall'assunto che il ricorrente non sia riuscito a rendere verosimile la propria minore età. 8. 8.1 Va ora esaminato se l'autorità inferiore ha rettamente emanato una decisione di esecuzione dell'allontanamento. Quest'ultima è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 8.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 9. 9.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 9.2 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3, D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 8.2). 9.3 Passando ora alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha ritenuto nella sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 che per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il succitato Paese vengono riconosciuti degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto restrittive (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.2). Si può infatti partire dalla presunzione che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, in principio rispetta i suoi obblighi di diritto internazionale. Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, corrono un rischio di vivere in condizioni precarie, a seconda dei casi, comparabili alle situazioni dei richiedenti. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio (cfr. fra le tante la sentenza di riferimento del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2). Altresì, i beneficiari di protezione possono pure contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011; di seguito: direttiva qualificazione]). Tale direttiva è stata trasposta dalla Grecia, in conformità all'art. 39, in diritto nazionale interno con decreto presidenziale (P.D) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione sono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, l'interessato potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU). 9.4 9.4.1 Nella fattispecie, risulta che il ricorrente è beneficiario della protezione sussidiaria ed ha un permesso di soggiorno valido dal (...) gennaio 2022 sino al (...) gennaio 2023 (cfr. atto SEM n. 20/1). 9.4.2 Si osserva anzitutto che, perciò, il ricorrente può rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che gli spettano. In secondo luogo, dagli atti non vi sono elementi che conducono a ritenere che in caso di rinvio dell'insorgente in Grecia le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Inoltre, il ricorrente non apporta alcun mezzo di prova a sostegno delle sue allegazioni sulle condizioni di vita in Grecia (cfr. atto SEM n. 23/6 D48). Dal suo racconto infine, emerge che l'insorgente non ha neanche sollecitato le autorità greche al fine di ottenere un alloggio (cfr. atto SEM n. 23/6 D9), aiuto finanziario o cibo (cfr. atto SEM n. 23/6 D22). Pertanto, non vi sono gli estremi per poter asserire che la Grecia violerebbe i diritti derivanti dall'art. 3 CEDU. 9.5 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10. 10.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9). Nella recente sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 il Tribunale ha avuto modo di precisare la propria giurisprudenza in merito all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili trasferite verso la Grecia. In particolare, ritenendo l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi, di principio esigibile (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.5.1). Occorre tuttavia procedere con un esame più approfondito nel caso delle famiglie con bambini oppure quando invece le persone sono particolarmente vulnerabili. All'interno di quest'ultima categoria rientrano ad esempio i minori non accompagnati, così come le persone la cui salute psichica o fisica è particolarmente compromessa (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.5.2 seg.). 10.2 Nel caso in disamina, le difficili condizioni di esistenza nelle quali si sarebbe trovato il ricorrente in Grecia non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento. In particolare, nonostante le varie critiche sollevate da alcune organizzazioni non governative al sistema d'accoglienza e di procedura greco, alcune anche citate nel ricorso, va nuovamente rammentato che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione. È quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità di detto Paese. Inoltre, visto che egli dispone di un permesso di soggiorno valido, di principio il mercato del lavoro greco risulta essergli aperto (cfr. nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale D-570/2022 del 10 febbraio 2022 consid. 8.5). Anche se è noto che le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica, non vi sono in specie indicazioni - visto anche quanto già ritenuto sotto il profilo dell'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento - che l'interessato verrebbe esposto ad un'emergenza esistenziale in caso di ritorno in Grecia. Tali criticità del sistema sociale ed economico greci non risultano difatti ostative a realizzare una messa in pericolo concreta ai sensi della legge e della giurisprudenza (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1 segg.; 2010/41 consid. 8.3.5; 2008/34 consid. 11.2.2; 2007/10 consid. 5.1) e pertanto non sono atte a costituire un ostacolo insormontabile sotto il profilo dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1985/ 2021 del 27 settembre 2021 consid. 7.4.2). 10.3 10.3.1 Da ultimo, concernente lo stato di salute dell'insorgente, si deve rilevare che per quanto attiene le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti). Tuttavia ciò non appare essere il caso di specie. 10.3.2 Dai documenti medici versati agli atti emerge infatti che il ricorrente è stato visitato l'ultima volta il (...) settembre 2022 per una cicatrice anteromediale. Quest'ultima non presenta tuttavia delle caratteristiche che comportino la necessità di un trattamento urgente (cfr. atto SEM n. 26/2). 10.3.3 Tenuto conto di quanto precede, pur non volendo in alcun modo minimizzare le stesse, le affezioni delle quali soffre il ricorrente non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Grecia. Si ribadisce inoltre che l'interessato ha in principio accesso alle cure mediche alle stesse condizioni che i cittadini greci (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. la sentenza del Tribunale E-5659/2021 del 31 gennaio 2022 consid. 5.3). 10.3.4 Sulla base di ciò che è stato esposto poc'anzi, non si ritiene essere il ricorrente una persona particolarmente vulnerabile ai sensi della giurisprudenza (cfr. supra consid. 10.1). Pertanto, un esame maggiormente circostanziato da parte della SEM non è richiesto. 10.3.5 L'esecuzione dell'allontanamento, risulta pertanto essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in combinato disposto con l'art. 44 LAsi).

11. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione dell'insorgente.

12. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

13. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 14. 14.1 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 14.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

15. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Demis Mirarchi