Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. A._______, di nazionalità afghana, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 21 dicembre 2021, pretendendosi minorenne. A sostegno della sua domanda, egli ha presentato la sua tazkira in originale. B. Il 27 dicembre 2021 l'interessato ha conferito procura alla rappresentanza legale assegnatagli. C. Il 15 febbraio 2022 il richiedente è stato sentito quale minore non accom- pagnato nell'ambito di una prima audizione durante la quale l'autorità infe- riore gli ha posto questioni sulle sue generalità, in merito alla sua prove- nienza e circa il viaggio che lo ha condotto in Svizzera. Nel corso di tale audizione, la SEM gli ha anche concesso il diritto di essere sentito in merito alla pretesa minore età come pure alla modifica prevista della data di na- scita nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (di seguito: SI- MIC). D. Il 16 febbraio 2022 la SEM ha proceduto alla modifica dell'iscrizione della data di nascita del richiedente in SIMIC in (…), ritenendo dunque l'interes- sato maggiorenne. E. Con scritto del medesimo giorno, la rappresentante legale del richiedente ha richiesto l'esperimento di una perizia medico-legale al fine di determi- nare la sua età. F. A seguito di un consulto psichiatrico del 15 febbraio 2022 per (…), il richie- dente è stato ricoverato a scopo di cure presso la (…) di C._______. Egli è stato poi ulteriormente visitato dal medico il 1°, l'8 ed il 21 marzo 2022. G. Il 26 aprile 2022 si è svolta l'audizione sui motivi d'asilo.
D-2732/2022 Pagina 3 H. La SEM, il 29 aprile 2022, ha assegnato il richiedente alla procedura am- pliata ed il 2 maggio 2022 l'ha attribuito al cantone D._______. I. Il 29 aprile 2022 l'interessato ha conferito mandato alla (…) per la proce- dura ampliata. J. Con decisione del 24 maggio 2022, notificata il medesimo giorno, la SEM ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato e pronunciato il suo allonta- namento dalla Svizzera, mettendolo tuttavia al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. K. Il 22 giugno 2022, l'interessato è insorto contro la decisione della SEM di- nanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postu- lando l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento quale minore non accompagnato, il riconoscimento della sua data di nascita in conformità con le sue allegazioni ed il riconoscimento quale rifugiato, con conseguente concessione dell'asilo. In subordine, ha domandato la resti- tuzione degli atti all'autorità inferiore per complemento d'istruzione e nuovo esame delle allegazioni in merito alla qualità di rifugiato e all'asilo. Egli ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'e- senzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protestate tasse, spese e ripetibili. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside- randi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
D-2732/2022 Pagina 4 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
E. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre per- tanto entrare nel merito del ricorso.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4.1 I ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
E. 4.2 Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 5.1 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha in primo luogo ritenuto che il richiedente non avesse né provato né reso verosimile la sua asserita minore età. Le sue allegazioni sarebbero invero state vaghe, stereotipate e gravemente contraddittorie. Egli non avrebbe saputo fornire una data di nascita precisa, ma avrebbe asserito di essere nato nel (…) e di avere (…) anni, tuttavia ciò non corrisponderebbe a quanto riportato dalla tazkira rilasciata in data (…), secondo la quale egli avrebbe avuto (…) anni nel (…). Inoltre, neppure le domande in merito al percorso scolastico, né quelle concernenti i suoi fratelli, avrebbero permesso di rendere verosimile la sua minore età. Infine, anche l'aspetto fisico, non sarebbe quello di un bambino, ma bensì di un giovane uomo. Tali elementi avrebbero dunque portato la SEM a considerarlo maggiorenne, nato il (…). Per quanto attiene la tazkira
D-2732/2022 Pagina 5 presentata agli atti, nonostante sia stata fornita in originale, la SEM ha sot- tolineato che si tratterebbe di un documento di scarso valore probatorio essendo facilmente ottenibile dietro pagamento. Pertanto non sarebbe suf- ficiente a confutare la valutazione della SEM. Le allegazioni del richiedente in merito alla pretesa minore età non soddisferebbero quindi le condizioni di verosimiglianza dell'art. 7 LAsi. Nel merito, l'autorità inferiore ha pure ritenuto inverosimili le allegazioni dell'interessato inerenti i motivi d'asilo.
E. 5.2 In sede ricorsuale, l'insorgente contesta anzitutto la valutazione dell'au- torità inferiore in merito all'età. La SEM avrebbe considerato unicamente i punti incongruenti delle sue dichiarazioni omettendo di prendere in consi- derazione gli elementi a favore della verosimiglianza della minore età. In merito alla tazkira depositata in originale, l'insorgente rileva che la stessa presenterebbe l'intestazione ufficiale della Repubblica islamica dell'Afgha- nistan, un numero di serie, due timbri (fronte e retro del documento) delle autorità afghane, nonché il contrassegno della NSIA (National Statistics and Information Authority). Lo stesso sarebbe stato presentato anche con la traduzione in lingua inglese autenticata. Il documento attesterebbe al- tresì che l'interessato avrebbe avuto (…) anni nel (…) ([…]). Ciò avrebbe dovuto essere tenuto in debita considerazione dalla SEM nella valutazione della verosimiglianza della minore età. Altresì, nonostante il suo ridotto grado di istruzione, il contesto sociale di provenienza, nonché il recente espatrio avvenuto in un contesto drammatico immediatamente dopo la presa di potere da parte dei talebani, il ricorrente sarebbe comunque stato in grado di fornire diverse indicazioni specifiche rispetto alla sua forma- zione scolastica, al suo vissuto ed ai suoi famigliari. Egli avrebbe dichiarato di essere nato nel (…) e di non ricordare la sua data di nascita, ma che la stessa sarebbe desumibile dalla tazkira originale depositata agli atti, otte- nuta all'età di (…) anni. Avrebbe ricordato dipoi di aver iniziato a frequen- tare la scuola all'età di circa (…) anni e di averla interrotta forse all'età di (…) anni. Sarebbe inoltre espatriato circa 5/6 mesi prima della prima audi- zione, ovvero il secondo giorno dopo la caduta del governo afgano. Inoltre, egli avrebbe allegato i nomi e le età approssimative dei fratelli, nonché an- che l'età dei genitori. Il ricorrente avrebbe poi riferito di essere stato regi- strato in E._______ come (…) o (…). Alla fine dell'audizione avrebbe anche dichiarato di essere nato nel (…). A ciò si aggiungerebbe il fatto che l'insor- gente avrebbe segnalato all'infermeria prima dell'audizione e nel corso della stessa di soffrire di mal di testa e di problemi di memoria. Tali problemi avrebbero dovuto essere presi in considerazione da parte dell'autorità in- feriore in quanto avrebbero potuto avere un peso influente sulla capacità del richiedente di fornire informazioni di tipo numerico e/o di ricordare le date e/o l'età avuta in determinati momenti della propria vita. Il giorno dopo
D-2732/2022 Pagina 6 l'audizione per il ricorrente sarebbe stato disposto un ricovero (…) presso la (…) di C._______ in quanto valutato come persona (…), segno che l'in- teressato non avrebbe goduto di buona salute psichica. Successivamente, egli sarebbe stato oggetto di diversi consulti psichiatrici dai quali sarebbe emerso che lo stesso soffrirebbe di (…). Negli stessi referti lo psichiatra avrebbe pure riportato la richiesta del giovane di essere sottoposto alle in- dagini peritali per stabilire la sua età – evidentemente fattore di grande tur- bamento. Le difficoltà espositive (incluse le eventuali residue reticenze) del richiedente, emerse in sede di audizione, sarebbero da contestualizzare alla luce della presuntiva minore età dello stesso e della traumaticità delle esperienze vissute nel suo Paese e durante il viaggio. Oltre a questo, il ricorrente avrebbe sempre mostrato un atteggiamento adolescenziale e immaturo (a tratti infantile), ridendo inappropriatamente, disegnando su due fogli un gioco che faceva in Afghanistan e colorandosi le dita con la penna. Non essendovi dunque certezza sulla sua effettiva età, non si po- trebbe ragionevolmente escludere che lo stesso sia minorenne. A tal pro- posito il ricorrente rileva che la SEM avrebbe omesso di sottoporlo ad una perizia medica atta a stabilire una stima scientifica (e dunque oggettiva) della sua età anagrafica, come di prassi in situazioni analoghe, ed avrebbe escluso a priori il valore probatorio della tazkira depositata senza analiz- zarne effettivamente l'autenticità. Egli ritiene, quindi, che la valutazione dell'età operata dall'autorità inferiore non sarebbe il frutto di un giudizio complessivo di vari elementi.
E. 6.1.1 Nelle procedure d'asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documen- tazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridi- che ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in parti- colare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, in: Auer/Müller/ Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsver- fahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9).
E. 6.1.2 Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'i- struzione del caso, gli atti vanno di principio retrocessi all'autorità di prima
D-2732/2022 Pagina 7 istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo ac- certamento dei fatti. Ciò nondimeno, il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2 e rela- tivi riferimenti; cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.191).
E. 6.1.3 Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accerta- mento completo dei fatti, occorre di norma fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210); che le stesse hanno infatti portata allorquando le misure istruttorie neces- sarie non abbiano permesso di chiarire determinati aspetti (cfr. D-6598/2019 consid. 5.3 e relativi riferimenti; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2a ed. 2018, n. 1563). Su tali presupposti, la parte che intende prevalersi di una circostanza è tenuta a sopportare le conse- guenze della mancata prova al riguardo o, in caso di grado ridotto, dell'as- senza di verosimiglianza (cfr. DTF 138 V 222 consid. 6, 133 V 216 con- sid. 5.5, 133 V 205 consid. 5.5; DTAF 2008/24 consid. 7.2; MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.150).
E. 6.2.1 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l’asilo che in- combe l'onere della prova al riguardo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004
n. 30 consid. 5.1 pag. 208, 2001 n. 22 consid. 3 pag. 180 e seg., 2000 n. 19 consid. 8b pag. 188, cfr. DTAF 2021 VI/3 consid. 5.2; MATTHIEU CORBAZ, La détermination de l'âge du requérant d'asile, in: Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, pag. 31 e seg.). In pre- senza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, ve- nendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/VI consid. 5.4 e relativi riferimenti).
E. 6.2.2 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pre- giudiziale sulla questione (cfr. DTAF 2011/23 consid. 5, 2009/54 con- sid. 4.1, GICRA 2004 n. 30 consid. 5.3 pag. 109, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.5 e E-5386/2019 del 31 ot- tobre 2019 consid. 4.3.1). Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così
D-2732/2022 Pagina 8 come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'in- teressato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curricu- lum scolastico (cfr. sentenze del Tribunale E-5386/2019 [precitata], D-858/2019 del 26 febbraio 2019 e E-7324/2018 del 15 gennaio 2019). Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione con l'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2; sentenza del Tribunale F-5354/2018 del 27 settembre 2018). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento glo- bale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati.
E. 6.3.1 Nel caso in disamina, il Tribunale non condivide la valutazione dell'autorità inferiore in merito all'inverosimiglianza delle allegazioni dell'in- sorgente inerenti l'asserita minore età. Innanzitutto, egli ha effettivamente dichiarato di non ricordare, rispettivamente di non conoscere la sua data di nascita nel calendario in uso in Afghanistan (calendario persiano) e di es- sere nato nel (…). Egli ha riferito di avere, al momento dell'audizione per minori non accompagnati, (…) anni. Facendo tuttavia astrazione dell'anno di nascita dichiarato (ovvero il (…) calendario gregoriano), peraltro in un calendario sconosciuto all'insorgente, e tenendo soltanto conto dell'età di- chiarata, le allegazioni del ricorrente appaiono coerenti alle informazioni contenute nella tazkira fornita in originale. Tale documento riporta che al momento del rilascio – il (…) (calendario persiano) ovvero l'(…) – l'insor- gente aveva (…) anni. Ciò corrisponde dunque ai (…) anni dichiarati al momento della prima audizione quale minore non accompagnato in data 15 febbraio 2022, in particolare ritenendo che l'anno persiano inizia il 21 marzo e finisce il 20 marzo dell'anno successivo. E quand'anche l'insor- gente il 15 febbraio 2022 avesse avuto (…) anni, sarebbe comunque stato ancora minorenne. Le informazioni inerenti all'ottenimento della tazkira non presentano divergenze, egli ha infatti riferito di averla richiesta (…) anni fa, ciò che corrisponde all'incirca alla data di rilascio. Di conseguenza, benché tale documento abbia scarso valore probatorio (cfr. DTAF 2019 I/6 con- sid. 6.2), lo stesso sarebbe dovuto essere considerato come un elemento a favore della verosimiglianza della minore età.
E. 6.3.2 Altresì, non presentano incongruenze le dichiarazioni del ricorrente in merito al suo percorso scolastico. Egli ha infatti dichiarato a due riprese di essere andato a scuola soltanto (…) anni, di aver iniziato all'incirca all'età di (…) anni e di avere terminato a circa (…) anni.
E. 6.3.3 In seguito, quand'anche le dichiarazioni dell'insorgente presentino ef- fettivamente delle incoerenze, segnatamente in merito all'età dichiarata dei
D-2732/2022 Pagina 9 fratelli ed in merito alla differenza di età tra loro, e non si distinguono certo per esaustività e concludenza, la SEM avrebbe dovuto considerare le stesse alla luce del contesto in cui sarebbe cresciuto il ricorrente. In parti- colare, occorreva dar debito credito ad alcune peculiarità socio-culturali ed all'eventualità di trovarsi di fronte ad una persona con un grado di alfabe- tizzazione ridotto (cfr. tra le altre sentenza del Tribunale D-2060/2022 del 27 giugno 2022 consid. 6.3.2). Altresì, il ricorrente ha dipoi dichiarato di soffrire di problemi di memoria e di frequenti mal di testa. Tali problematiche non sono state peraltro indagate, né appurate tramite degli accertamenti medici. Di conseguenza il Tribunale ritiene che non sia possibile esprimersi in merito, rispettivamente non sia possibile valutare se le stesse potessero in qualche modo influire sulle capacità del ricorrente ad esprimersi su rife- rimenti temporali precisi.
E. 6.3.4 Infine, quand'anche di scarso valore probatorio, il Tribunale dissente dalla valutazione dell'autorità inferiore anche in merito all'aspetto fisico del ricorrente, il quale pur non essendo più un bambino, risulta decisamente giovane e dunque compatibile con l'età dichiarata.
E. 6.3.5 Alla luce delle considerazioni suesposte, il Tribunale ritiene che nel caso in disamina la questione della minore età non sia stata sufficiente- mente acclarata da parte dell'autorità inferiore. Invero, pur essendo in pre- senza di potenziali indicatori d'inverosimiglianza, permangono dei dubbi quanto alla verosimiglianza dell'asserita minore età dell'insorgente. Tali dubbi necessitavano di essere fugati per il tramite dell'esperimento di ulte- riori misure istruttorie prima di imputare al ricorrente di non essere stato in misura di rendere verosimile la sua minore età (cfr. sentenze del Tribunale D-2060/2022 del 31 maggio 2022 consid. 6.3 e D-1754/2022 del 22 aprile 2022, pag. 7 inerente un caso simile). L'autorità inferiore non deve infatti misconoscere le succitate differenze tra la constatazione dei fatti (principio derivante dall'ordinamento processuale) ed il grado probatorio richiesto per la valutazione di merito dell'età di un richiedente l’asilo. Come detto, v'è spazio per un giudizio materiale, sia esso relativo all'età o ad altre que- stioni, solo in presenza di un pregresso accertamento completo dei fatti giuridicamente rilevanti. Laddove permangano perplessità, l'autorità non può limitarsi ad escludere la minore età sulla base di alcuni indicatori, so- prattutto vista la disponibilità di metodi scientifici riconosciuti per la deter- minazione medica dell'età e dei contrapposti rischi intrinsechi ad una valu- tazione ancorata unicamente sulle allegazioni dell'interessato (cfr. sul va- lore probatorio dei medesimi si veda la sentenza del Tribunale D-3567/ 2019 del 29 novembre 2019 consid. 6.2 – 6.3 con i relativi riferimenti e DTAF 2019 I/6 consid. 6.1, 6.3-6.5). Tale mancato esperimento di ulteriori
D-2732/2022 Pagina 10 misure istruttorie (in particolare della perizia medica per stabilire l'età del richiedente) appare tanto più problematico ritenuto il fatto che il ricorrente afferma di avere (…) anni – e di essere dunque ben lontano dalla maggiore età – e che la modifica della data di nascita effettuata dalla SEM è di ben 4 anni.
E. 6.3.6 Pertanto il ricorso è accolto, la decisione della SEM del 24 mag- gio 2022 è annullata. Gli atti sono retrocessi all'autorità inferiore (art. 61 cpv. 4 PA), affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101]), all'emanazione di una nuova decisione. In partico- lare, la SEM è invitata a svolgere ulteriori chiarimenti onde determinare l'età del ricorrente, se necessario, con l'ausilio di metodi scientifici (segna- tamente una tomografia sterno-clavicolare e l'esame dello sviluppo den- tale). In base all'esito dei medesimi e ad un apprezzamento d'insieme degli elementi in favore e contrari alla minore età, l'autorità confermerà o rivalu- terà la propria decisione, riprendendo se necessario, la procedura in circo- stanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3).
E. 7.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA) e la domanda di assistenza giudiziaria è da conside- rarsi priva d'oggetto.
E. 7.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può d'ufficio o a domanda assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili de- vono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Nel caso in disamina, al ricorrente rappresentato in questa sede si giustifica l'attribu- zione di ripetibili. Tuttavia, in difetto di una nota particolareggiata, l'inden- nità per spese ripetibili ridotte è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 1'170.– (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 7 TS-TAF e segg.). L'indennità non comprende l'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF.
D-2732/2022 Pagina 11
E. 8 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo stato che hanno abbandona- to in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2732/2022 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto. 2. La decisione della SEM del 24 maggio 2022 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. La SEM rifonderà al ricorrente CHF 1'170.– a titolo di spese ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
La giudice unica: La cancelliera:
Chiara Piras Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2732/2022 Sentenza del 19 luglio 2022 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione della giudice Muriel Beck Kadima; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Simona Cautela, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 24 maggio 2022 / N (...). Fatti: A. A._______, di nazionalità afghana, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 21 dicembre 2021, pretendendosi minorenne. A sostegno della sua domanda, egli ha presentato la sua tazkira in originale. B. Il 27 dicembre 2021 l'interessato ha conferito procura alla rappresentanza legale assegnatagli. C. Il 15 febbraio 2022 il richiedente è stato sentito quale minore non accompagnato nell'ambito di una prima audizione durante la quale l'autorità inferiore gli ha posto questioni sulle sue generalità, in merito alla sua provenienza e circa il viaggio che lo ha condotto in Svizzera. Nel corso di tale audizione, la SEM gli ha anche concesso il diritto di essere sentito in merito alla pretesa minore età come pure alla modifica prevista della data di nascita nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (di seguito: SIMIC). D. Il 16 febbraio 2022 la SEM ha proceduto alla modifica dell'iscrizione della data di nascita del richiedente in SIMIC in (...), ritenendo dunque l'interessato maggiorenne. E. Con scritto del medesimo giorno, la rappresentante legale del richiedente ha richiesto l'esperimento di una perizia medico-legale al fine di determinare la sua età. F. A seguito di un consulto psichiatrico del 15 febbraio 2022 per (...), il richiedente è stato ricoverato a scopo di cure presso la (...) di C._______. Egli è stato poi ulteriormente visitato dal medico il 1°, l'8 ed il 21 marzo 2022. G. Il 26 aprile 2022 si è svolta l'audizione sui motivi d'asilo. H. La SEM, il 29 aprile 2022, ha assegnato il richiedente alla procedura ampliata ed il 2 maggio 2022 l'ha attribuito al cantone D._______. I. Il 29 aprile 2022 l'interessato ha conferito mandato alla (...) per la procedura ampliata. J. Con decisione del 24 maggio 2022, notificata il medesimo giorno, la SEM ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, mettendolo tuttavia al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. K. Il 22 giugno 2022, l'interessato è insorto contro la decisione della SEM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento quale minore non accompagnato, il riconoscimento della sua data di nascita in conformità con le sue allegazioni ed il riconoscimento quale rifugiato, con conseguente concessione dell'asilo. In subordine, ha domandato la restituzione degli atti all'autorità inferiore per complemento d'istruzione e nuovo esame delle allegazioni in merito alla qualità di rifugiato e all'asilo. Egli ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protestate tasse, spese e ripetibili. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 I ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). 4.2 Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 5. 5.1 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha in primo luogo ritenuto che il richiedente non avesse né provato né reso verosimile la sua asserita minore età. Le sue allegazioni sarebbero invero state vaghe, stereotipate e gravemente contraddittorie. Egli non avrebbe saputo fornire una data di nascita precisa, ma avrebbe asserito di essere nato nel (...) e di avere (...) anni, tuttavia ciò non corrisponderebbe a quanto riportato dalla tazkira rilasciata in data (...), secondo la quale egli avrebbe avuto (...) anni nel (...). Inoltre, neppure le domande in merito al percorso scolastico, né quelle concernenti i suoi fratelli, avrebbero permesso di rendere verosimile la sua minore età. Infine, anche l'aspetto fisico, non sarebbe quello di un bambino, ma bensì di un giovane uomo. Tali elementi avrebbero dunque portato la SEM a considerarlo maggiorenne, nato il (...). Per quanto attiene la tazkira presentata agli atti, nonostante sia stata fornita in originale, la SEM ha sottolineato che si tratterebbe di un documento di scarso valore probatorio essendo facilmente ottenibile dietro pagamento. Pertanto non sarebbe sufficiente a confutare la valutazione della SEM. Le allegazioni del richiedente in merito alla pretesa minore età non soddisferebbero quindi le condizioni di verosimiglianza dell'art. 7 LAsi. Nel merito, l'autorità inferiore ha pure ritenuto inverosimili le allegazioni dell'interessato inerenti i motivi d'asilo. 5.2 In sede ricorsuale, l'insorgente contesta anzitutto la valutazione dell'autorità inferiore in merito all'età. La SEM avrebbe considerato unicamente i punti incongruenti delle sue dichiarazioni omettendo di prendere in considerazione gli elementi a favore della verosimiglianza della minore età. In merito alla tazkira depositata in originale, l'insorgente rileva che la stessa presenterebbe l'intestazione ufficiale della Repubblica islamica dell'Afghanistan, un numero di serie, due timbri (fronte e retro del documento) delle autorità afghane, nonché il contrassegno della NSIA (National Statistics and Information Authority). Lo stesso sarebbe stato presentato anche con la traduzione in lingua inglese autenticata. Il documento attesterebbe altresì che l'interessato avrebbe avuto (...) anni nel (...) ([...]). Ciò avrebbe dovuto essere tenuto in debita considerazione dalla SEM nella valutazione della verosimiglianza della minore età. Altresì, nonostante il suo ridotto grado di istruzione, il contesto sociale di provenienza, nonché il recente espatrio avvenuto in un contesto drammatico immediatamente dopo la presa di potere da parte dei talebani, il ricorrente sarebbe comunque stato in grado di fornire diverse indicazioni specifiche rispetto alla sua formazione scolastica, al suo vissuto ed ai suoi famigliari. Egli avrebbe dichiarato di essere nato nel (...) e di non ricordare la sua data di nascita, ma che la stessa sarebbe desumibile dalla tazkira originale depositata agli atti, ottenuta all'età di (...) anni. Avrebbe ricordato dipoi di aver iniziato a frequentare la scuola all'età di circa (...) anni e di averla interrotta forse all'età di (...) anni. Sarebbe inoltre espatriato circa 5/6 mesi prima della prima audizione, ovvero il secondo giorno dopo la caduta del governo afgano. Inoltre, egli avrebbe allegato i nomi e le età approssimative dei fratelli, nonché anche l'età dei genitori. Il ricorrente avrebbe poi riferito di essere stato registrato in E._______ come (...) o (...). Alla fine dell'audizione avrebbe anche dichiarato di essere nato nel (...). A ciò si aggiungerebbe il fatto che l'insorgente avrebbe segnalato all'infermeria prima dell'audizione e nel corso della stessa di soffrire di mal di testa e di problemi di memoria. Tali problemi avrebbero dovuto essere presi in considerazione da parte dell'autorità inferiore in quanto avrebbero potuto avere un peso influente sulla capacità del richiedente di fornire informazioni di tipo numerico e/o di ricordare le date e/o l'età avuta in determinati momenti della propria vita. Il giorno dopo l'audizione per il ricorrente sarebbe stato disposto un ricovero (...) presso la (...) di C._______ in quanto valutato come persona (...), segno che l'interessato non avrebbe goduto di buona salute psichica. Successivamente, egli sarebbe stato oggetto di diversi consulti psichiatrici dai quali sarebbe emerso che lo stesso soffrirebbe di (...). Negli stessi referti lo psichiatra avrebbe pure riportato la richiesta del giovane di essere sottoposto alle indagini peritali per stabilire la sua età - evidentemente fattore di grande turbamento. Le difficoltà espositive (incluse le eventuali residue reticenze) del richiedente, emerse in sede di audizione, sarebbero da contestualizzare alla luce della presuntiva minore età dello stesso e della traumaticità delle esperienze vissute nel suo Paese e durante il viaggio. Oltre a questo, il ricorrente avrebbe sempre mostrato un atteggiamento adolescenziale e immaturo (a tratti infantile), ridendo inappropriatamente, disegnando su due fogli un gioco che faceva in Afghanistan e colorandosi le dita con la penna. Non essendovi dunque certezza sulla sua effettiva età, non si potrebbe ragionevolmente escludere che lo stesso sia minorenne. A tal proposito il ricorrente rileva che la SEM avrebbe omesso di sottoporlo ad una perizia medica atta a stabilire una stima scientifica (e dunque oggettiva) della sua età anagrafica, come di prassi in situazioni analoghe, ed avrebbe escluso a priori il valore probatorio della tazkira depositata senza analizzarne effettivamente l'autenticità. Egli ritiene, quindi, che la valutazione dell'età operata dall'autorità inferiore non sarebbe il frutto di un giudizio complessivo di vari elementi. 6. 6.1 6.1.1 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/ Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9). 6.1.2 Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'istruzione del caso, gli atti vanno di principio retrocessi all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti. Ciò nondimeno, il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2 e relativi riferimenti; cfr. André Moser/Michael Beusch/ Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.191). 6.1.3 Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti, occorre di norma fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210); che le stesse hanno infatti portata allorquando le misure istruttorie necessarie non abbiano permesso di chiarire determinati aspetti (cfr.D-6598/2019 consid. 5.3 e relativi riferimenti; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2a ed. 2018, n. 1563). Su tali presupposti, la parte che intende prevalersi di una circostanza è tenuta a sopportare le conseguenze della mancata prova al riguardo o, in caso di grado ridotto, dell'assenza di verosimiglianza (cfr. DTF 138 V 222 consid. 6, 133 V 216 consid. 5.5, 133 V 205 consid. 5.5; DTAF 2008/24 consid. 7.2; Moser/ Beusch/ Kneubühler, op. cit., n. 3.150). 6.2 6.2.1 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5.1 pag. 208, 2001 n. 22 consid. 3 pag. 180 e seg., 2000 n. 19 consid. 8b pag. 188, cfr. DTAF 2021 VI/3 consid. 5.2; Matthieu Corbaz, La détermination de l'âge du requérant d'asile, in: Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, pag. 31 e seg.). In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/VI consid. 5.4 e relativi riferimenti). 6.2.2 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione (cfr. DTAF 2011/23 consid. 5, 2009/54 consid. 4.1, GICRA 2004 n. 30 consid. 5.3 pag. 109, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.5 e E-5386/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 4.3.1). Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico (cfr. sentenze del Tribunale E-5386/2019 [precitata], D-858/ 2019 del 26 febbraio 2019 e E-7324/2018 del 15 gennaio 2019). Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione con l'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2; sentenza del Tribunale F-5354/2018 del 27 settembre 2018). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati. 6.3 6.3.1 Nel caso in disamina, il Tribunale non condivide la valutazione dell'autorità inferiore in merito all'inverosimiglianza delle allegazioni dell'insorgente inerenti l'asserita minore età. Innanzitutto, egli ha effettivamente dichiarato di non ricordare, rispettivamente di non conoscere la sua data di nascita nel calendario in uso in Afghanistan (calendario persiano) e di essere nato nel (...). Egli ha riferito di avere, al momento dell'audizione per minori non accompagnati, (...) anni. Facendo tuttavia astrazione dell'anno di nascita dichiarato (ovvero il (...) calendario gregoriano), peraltro in un calendario sconosciuto all'insorgente, e tenendo soltanto conto dell'età dichiarata, le allegazioni del ricorrente appaiono coerenti alle informazioni contenute nella tazkira fornita in originale. Tale documento riporta che al momento del rilascio - il (...) (calendario persiano) ovvero l'(...) - l'insorgente aveva (...) anni. Ciò corrisponde dunque ai (...) anni dichiarati al momento della prima audizione quale minore non accompagnato in data 15 febbraio 2022, in particolare ritenendo che l'anno persiano inizia il 21 marzo e finisce il 20 marzo dell'anno successivo. E quand'anche l'insorgente il 15 febbraio 2022 avesse avuto (...) anni, sarebbe comunque stato ancora minorenne. Le informazioni inerenti all'ottenimento della tazkira non presentano divergenze, egli ha infatti riferito di averla richiesta (...) anni fa, ciò che corrisponde all'incirca alla data di rilascio. Di conseguenza, benché tale documento abbia scarso valore probatorio (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2), lo stesso sarebbe dovuto essere considerato come un elemento a favore della verosimiglianza della minore età. 6.3.2 Altresì, non presentano incongruenze le dichiarazioni del ricorrente in merito al suo percorso scolastico. Egli ha infatti dichiarato a due riprese di essere andato a scuola soltanto (...) anni, di aver iniziato all'incirca all'età di (...) anni e di avere terminato a circa (...) anni. 6.3.3 In seguito, quand'anche le dichiarazioni dell'insorgente presentino effettivamente delle incoerenze, segnatamente in merito all'età dichiarata dei fratelli ed in merito alla differenza di età tra loro, e non si distinguono certo per esaustività e concludenza, la SEM avrebbe dovuto considerare le stesse alla luce del contesto in cui sarebbe cresciuto il ricorrente. In particolare, occorreva dar debito credito ad alcune peculiarità socio-culturali ed all'eventualità di trovarsi di fronte ad una persona con un grado di alfabetizzazione ridotto (cfr. tra le altre sentenza del Tribunale D-2060/2022 del 27 giugno 2022 consid. 6.3.2). Altresì, il ricorrente ha dipoi dichiarato di soffrire di problemi di memoria e di frequenti mal di testa. Tali problematiche non sono state peraltro indagate, né appurate tramite degli accertamenti medici. Di conseguenza il Tribunale ritiene che non sia possibile esprimersi in merito, rispettivamente non sia possibile valutare se le stesse potessero in qualche modo influire sulle capacità del ricorrente ad esprimersi su riferimenti temporali precisi. 6.3.4 Infine, quand'anche di scarso valore probatorio, il Tribunale dissente dalla valutazione dell'autorità inferiore anche in merito all'aspetto fisico del ricorrente, il quale pur non essendo più un bambino, risulta decisamente giovane e dunque compatibile con l'età dichiarata. 6.3.5 Alla luce delle considerazioni suesposte, il Tribunale ritiene che nel caso in disamina la questione della minore età non sia stata sufficientemente acclarata da parte dell'autorità inferiore. Invero, pur essendo in presenza di potenziali indicatori d'inverosimiglianza, permangono dei dubbi quanto alla verosimiglianza dell'asserita minore età dell'insorgente. Tali dubbi necessitavano di essere fugati per il tramite dell'esperimento di ulteriori misure istruttorie prima di imputare al ricorrente di non essere stato in misura di rendere verosimile la sua minore età (cfr. sentenze del Tribunale D-2060/2022 del 31 maggio 2022 consid. 6.3 e D-1754/2022 del 22 aprile 2022, pag. 7 inerente un caso simile). L'autorità inferiore non deve infatti misconoscere le succitate differenze tra la constatazione dei fatti (principio derivante dall'ordinamento processuale) ed il grado probatorio richiesto per la valutazione di merito dell'età di un richiedente l'asilo. Come detto, v'è spazio per un giudizio materiale, sia esso relativo all'età o ad altre questioni, solo in presenza di un pregresso accertamento completo dei fatti giuridicamente rilevanti. Laddove permangano perplessità, l'autorità non può limitarsi ad escludere la minore età sulla base di alcuni indicatori, soprattutto vista la disponibilità di metodi scientifici riconosciuti per la determinazione medica dell'età e dei contrapposti rischi intrinsechi ad una valutazione ancorata unicamente sulle allegazioni dell'interessato (cfr. sul valore probatorio dei medesimi si veda la sentenza del Tribunale D-3567/ 2019 del 29 novembre 2019 consid. 6.2 - 6.3 con i relativi riferimenti e DTAF 2019 I/6 consid. 6.1, 6.3-6.5). Tale mancato esperimento di ulteriori misure istruttorie (in particolare della perizia medica per stabilire l'età del richiedente) appare tanto più problematico ritenuto il fatto che il ricorrente afferma di avere (...) anni - e di essere dunque ben lontano dalla maggiore età - e che la modifica della data di nascita effettuata dalla SEM è di ben 4 anni. 6.3.6 Pertanto il ricorso è accolto, la decisione della SEM del 24 maggio 2022 è annullata. Gli atti sono retrocessi all'autorità inferiore (art. 61 cpv. 4 PA), affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101]), all'emanazione di una nuova decisione. In particolare, la SEM è invitata a svolgere ulteriori chiarimenti onde determinare l'età del ricorrente, se necessario, con l'ausilio di metodi scientifici (segnatamente una tomografia sterno-clavicolare e l'esame dello sviluppo dentale). In base all'esito dei medesimi e ad un apprezzamento d'insieme degli elementi in favore e contrari alla minore età, l'autorità confermerà o rivaluterà la propria decisione, riprendendo se necessario, la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3). 7. 7.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA) e la domanda di assistenza giudiziaria è da considerarsi priva d'oggetto. 7.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può d'ufficio o a domanda assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Nel caso in disamina, al ricorrente rappresentato in questa sede si giustifica l'attribuzione di ripetibili. Tuttavia, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili ridotte è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 1'170.- (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 7 TS-TAF e segg.). L'indennità non comprende l'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF.
8. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo stato che hanno abbandona-to in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
2. La decisione della SEM del 24 maggio 2022 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. La SEM rifonderà al ricorrente CHF 1'170.- a titolo di spese ripetibili.
5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: