Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (40 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 4 A titolo preliminare, il Tribunale ritiene che le censure sollevate dal ricorrente circa una valutazione parziale degli elementi a favore ed a sfavore della sua minore età da parte dell'autorità inferiore, come pure in merito alla situazione di accoglienza in Bulgaria dei richiedenti l'asilo ed al suo stato di salute, si confondano in realtà con il merito della vertenza, ovvero sono rivolte contro l'apprezzamento svolto dalla SEM in specie. In quanto tali, verranno quindi trattate nei considerandi seguenti. Ciò nondimeno, occorre già sottolineare che, al contrario di quanto argomentato dal ricorrente nel gravame, dalla decisione impugnata appare chiaramente che l'autorità inferiore abbia considerato nella sua valutazione tutta la documentazione rilevante presentata dall'insorgente, come pure i risultati medico-peritali, nonché le sue allegazioni rese durante l'audizione RMNA (cfr. p.to II pag. 4 segg. della decisione avversata). La circostanza che la SEM abbia valutato in maniera differente da quanto invece concluso dall'insorgente i medesimi elementi, non appare lesiva del principio inquisitorio che si imponeva all'autorità inferiore in materia (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), ma bensì deriva dal suo potere di apprezzamento. Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale non ravvisa alcuna violazione dell'obbligo di accertare i fatti rilevanti da parte dell'autorità inferiore, nel non aver atteso i risultati peritali sull'età, prima di richiedere una ripresa in carico alla Bulgaria. Difatti, nella domanda predetta alle autorità bulgare, l'autorità elvetica preposta ha segnalato correttamente che il ricorrente si sarebbe dichiarato minorenne, di (...) anni e nato il (...), nonché ha indicato i motivi per i quali nutrirebbe dei dubbi in proposito, chiaramente sottolineando anche come una perizia medica sull'età fosse in corso. Ha peraltro chiesto esplicitamente alla Bulgaria che, se lo considerava minorenne, fornisse alla Svizzera gli elementi a supporto (cfr. n. 23/5). Dal canto suo, la Bulgaria aveva registrato l'insorgente quale maggiorenne, e con un'altra identità, e non ha richiesto alle autorità elvetiche ulteriori informazioni in proposito (cfr. n. 36/1). Su tali presupposti non si vede per quali motivi la SEM avrebbe dovuto comunicare ancora i risultati della perizia alle autorità bulgare che peraltro, al contrario di quanto addotto dall'insorgente nel suo gravame, seppure ritengano possibile che egli abbia un'età inferiore di 18 anni, concludono che la medesima sia poco probabile (cfr. n. 34/12, pag. 12). Non v'è quindi alcuna certezza rispetto alla sua minore età esposta nel rapporto peritale, bensì piuttosto degli elementi che propendono per la maggiore età dell'insorgente (cfr. anche infra consid. 6). Per quanto poi attiene alla situazione di accoglienza nel suddetto Stato membro, nella propria decisione l'autorità inferiore ha esposto in modo limpido i motivi per i quali ritenga il trasferimento dell'insorgente possibile, anche prendendo posizione specificatamente sui suoi problemi di salute e sulle dichiarazioni di maltrattamenti e condizioni difficili da lui fatte valere per opporsi al suo trasferimento in Bulgaria, dunque anche esaminando in modo concreto il suo caso specifico (cfr. p.to II, pag. 7 segg. della decisione impugnata). Da ultimo, non si segue l'insorgente laddove nel suo ricorso argomenta che la SEM avrebbe dovuto convocarlo per un colloquio complementare (cfr. p.to 6, pag. 10 del ricorso). Difatti, come poco prima riportato dal ricorrente stesso nel suo allegato ricorsuale, egli ha già avuto ampia possibilità di presentare nell'ambito dello specifico diritto di essere sentito, le condizioni nelle quali avrebbe vissuto nel predetto Paese e che si opporrebbero ad un suo ritorno, con segnatamente anche quesiti posti dalla sua rappresentante legale presente in loco (cfr. verbale RMNA, p.to 8.01, pag. 11 seg.). Non si vede quindi quali ulteriori elementi, fra l'altro non apportati dall'insorgente neppure nel seguito della procedura, e nemmeno nel suo ricorso, malgrado ne avesse la possibilità, sarebbero potuti emergere nell'ambito di un'audizione complementare. Ne discende quindi che le censure formali mosse dal ricorrente nel senso sopra esposto nei confronti del provvedimento impugnato, risultano essere infondate, non essendo ravvisabile in specie un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), come neppure una violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente (art. 29 cpv. 2 Cost. [RS 101]; cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e rel. rif.), da parte della SEM. Di conseguenza, la conclusione esposta in subordine dall'insorgente viene in toto respinta.
E. 5.1 Ciò posto, venendo ora al merito, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.
E. 5.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 6.1 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) che nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 RD III). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Qualora la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 e relativi riferimenti).
E. 6.2.1 Nel caso in parola, la SEM non ha ritenuto verosimile l'asserita minore età dell'insorgente. Dapprima ha ritenuto che la taskara presentata, in quanto unicamente in fotografia ed emessa in sua assenza, nonché viste le spiegazioni vaghe, incoerenti e poco attendibili in merito alla stessa rilasciate dal richiedente in audizione, non sarebbe un documento attendibile. Inoltre, il permesso per viaggiare per figlio minorenne senza i genitori, oltreché essere stato prodotto in copia in parte illeggibile, non costituirebbe un documento di legittimazione ufficiale. Altresì, egli non sarebbe stato in grado di rendere verosimili i suoi asserti riguardanti la sua data di nascita e la sua età, ed avrebbe fornito pure delle dichiarazioni confuse e lacunose in relazione alla sua scolarizzazione, alla sua biografia ed alle date di nascita dei suoi famigliari. Peraltro, dall'accettazione della ripresa in carico da parte delle autorità bulgare, al contrario di quanto da lui dichiarato, risulterebbe che in tale paese egli è registrato con un'altra identità, ed in particolare risulterebbe maggiorenne. Inoltre, considerando anche le argomentazioni da lui fatte valere nell'ambito della presa di posizione del 24 agosto 2022, l'autorità inferiore ha ritenuto che sebbene tramite la perizia medico-legale esperita non possa essere escluso che egli non abbia meno di 18 anni, sarebbe tuttavia altamente probabile che l'età dell'interessato sia in effetti superiore alla soglia di riferimento, ciò che renderebbe i risultati peritali un indizio di maggior età non trascurabile. In un apprezzamento d'insieme di tutti questi elementi, la SEM è quindi giunta alla conclusione di considerarlo maggiorenne per il seguito della sua procedura, con una data di nascita modificata in SIMIC al (...).
E. 6.2.2 Nel suo memoriale ricorsuale, l'insorgente contesta la suddetta valutazione dell'autorità inferiore riguardo alla determinazione della sua età, ritenendola inesatta ed incompleta, in quanto non avrebbe tenuto conto dei diversi elementi a favore ed a sfavore della minore età. Difatti, la SEM avrebbe erroneamente escluso la sua minore età, omettendo di prendere in esame i documenti che egli ha prodotto in corso di procedura, interpretando le sue allegazioni in modo discordante da quanto previsto dall'art. 7 LAsi. A tal proposito, in primo luogo l'insorgente rileva come, a causa delle difficoltà vissute nel suo paese d'origine e nel corso del viaggio, faticherebbe a ricordare gli accadimenti della sua vita e si confonderebbe nel raccontarli, come già riportato durante l'audizione RMNA. Egli sarebbe stato coerente nelle sue dichiarazioni ed avrebbe invero risposto sulla base di quanto a sua conoscenza. Inoltre, influirebbero sulle sue capacità di ricostruire i fatti, le problematiche psicologiche di cui egli soffre. In secondo luogo, le risultanze della perizia non parrebbero escludere la sua minore età, che andrebbe ritenuta anche in ossequio al principio "in dubio pro minor" come disposto dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF). In terzo ed ultimo luogo, l'identità che le autorità bulgare avrebbero comunicato alla Svizzera, non corrisponderebbe invece alle generalità da lui fornite in Bulgaria.
E. 6.3.1 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi citati).
E. 6.3.2 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione all'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. cit.).
E. 6.3.3 Tornando alla presente disamina, dai risultati della perizia medico-legale esperita, si evince che l'età media dell'insorgente sia situata tra i 20 ed i 24 anni, mentre che l'età minima del medesimo sarebbe di 17,6 anni. Di conseguenza, sarebbe possibile che egli abbia meno di 18 anni, ovvero secondo la data di nascita figurante nei documenti al momento della visita (...) anni (...) mesi e (...) giorni, tuttavia la stessa sarebbe poco probabile (cfr. n. 34/12, pag. 12). Esaminando più in dettaglio la medesima perizia, dall'esame odontostomatologico è risultata quale valutazione - fondata sui denti del giudizio presenti (denti n. 18, 28, 38 e 48) - un'età media di 20,5 anni. Analizzando con maggiore precisione la tabella dei risultati afferenti ai diversi metodi di stima dell'età utilizzati dal medico-perito per la precedente conclusione, si possono estrapolare le età minime (di cui l'età inferiore è di 18,11 anni secondo il metodo Mincer e coll. per i denti n. 18 e 28), nonché le età massime (di cui l'età superiore massima è di 26,4 anni secondo il metodo Kahl e Schwarze per il dente n. 38). Dal canto suo, dalla tomografia sterno-clavicolare è risultata invece un'età minima di 17,6 anni ed un'età media di 21,7 anni con una deviazione standard di 3,7 anni. Sulla scorta di tali risultati, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale espressa nella DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2, è necessario verificare se i rispettivi intervalli tra età minima ed età massima si sovrappongano o meno. Per quanto l'esame delle articolazioni sterno-clavicolari non riporti l'età massima, tuttavia anche considerando le sole età minime e medie del predetto esame e di quello odontostomatologico, appare come l'intervallo del primo esame (17,6 anni-21,7 anni), si sovrapponga all'intervallo dell'esame odontostomatologico sopra considerato (18,11 anni-20,5 anni).
E. 6.3.4 Di conseguenza, come stabilito dalla giurisprudenza, la perizia costituisce un forte indizio di maggiore età, per il che risulta essere tanto meno necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2; ed a titolo esemplificativo nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-3045/2022 del 20 luglio 2022 consid. 7.3.2 con ulteriori rif. cit.). Tale valutazione non viene minimamente scalfita dalle considerazioni addotte dall'insorgente nel ricorso. In particolare, nella casistica in cui rientra la fattispecie, la circostanza che i campioni utilizzati dai medici-periti non fossero riferibili alla popolazione afghana, risultano privi di rilevanza, come più volte già considerato dalla giurisprudenza dello scrivente Tribunale (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-5268/2021 del 10 dicembre 2021 con ulteriori rif. cit.). Altresì, dagli atti non traspare come le esigenze formali prescritte dalla giurisprudenza non siano state nella fattispecie rispettate. Il rapporto non risulta difatti essere contraddittorio, si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente, nonché tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessato.
E. 6.3.5 Sulla scorta delle considerazioni sopra riportate, resta dunque soltanto un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove presenti agli atti, essendo l'esito degli accertamenti medici che attestano della maggiore età dell'insorgente, in concreto, particolarmente concludente. In proposito, sia per quanto attiene alla documentazione presentata dal richiedente dinnanzi all'autorità inferiore, sia per quanto concerne le dichiarazioni da lui rilasciate riguardanti la sua data di nascita e la sua età, il Tribunale ritiene di poter rinviare alla decisione impugnata, onde evitare inutili ridondanze, che risulta essere in merito sufficientemente chiara, completa e corretta (cfr. p.to II, pag. 3 seg.). Difatti, la spiegazione fornita dal ricorrente in merito alle incoerenze e vaghezze rilevate dalla SEM nelle sue allegazioni, non appare essere convincente. Invero, dai suoi asserti, non appare in alcun modo che egli abbia problemi di memoria, avendo più volte riferito chiaramente di dettagli temporali (ad esempio quanti anni avesse al momento del suo espatrio, quando avrebbe avuto la telefonata con il padre o ancora la data di nascita che sarebbe stata indicata nel passaporto, o allorché avrebbe smesso di andare a scuola, cfr. verbale RMNA, p.to 1.06, pag. 3 seg. e p.to 1.17.04, pag. 5). Pertanto, il fatto di aver addotto nel corso dell'audizione RMNA di avere problemi a rimembrare ad esempio la sua data di nascita, come pure in che anno avrebbe iniziato la scuola, a causa delle sue problematiche di salute (cfr. verbale RMNA, p.to 1.06, pag. 3; p.to 1.17.04, pag. 5), appare essere un'allegazione meramente pretestuosa, non fondata su alcun elemento di qualsivoglia consistenza. Inoltre, l'osservazione del ricorrente che egli non avrebbe fornito l'identità dichiarata dalle autorità bulgare nella risposta alla ripresa in carico alla Svizzera (cfr. ricorso, p.to 2, pag. 7), non soccorre in alcun modo le tesi dell'insorgente. La stessa non è difatti basata su nessun elemento concreto e circostanziato e non risulta quindi atta a mettere in dubbio le indicazioni comunicate in merito all'identità dell'insorgente da parte delle autorità bulgare.
E. 6.3.6 Nelle surriferite circostanze, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi evincibili dall'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta (cfr. supra consid. 4) - al quale incombeva l'onere della prova in merito (cfr. supra consid. 6.3.1), non è stato in grado di rendere verosimile la sua allegata minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Pertanto, egli deve assumersene le conseguenze, ovvero che venga considerato maggiorenne in conformità alla giurisprudenza summenzionata (cfr. supra consid. 6.3.1), nonché che le disposizioni normative relative ai minorenni non gli siano applicabili, e come a giusta ragione concluso anche dalla SEM nel provvedimento impugnato, egli non possa avvalersene. Ciò posto, viste le conclusioni sopra riportate, non risulta esservi spazio nella fattispecie per un'applicazione del principio "in dubio pro minor" a cui si riferisce il ricorrente nella sua impugnativa in rapporto all'art. 3 CDF (cfr. nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale D-4143/2021 del 29 settembre 2021 consid. 6.2 con ulteriore rif. cit.), e la SEM, non doveva quindi tenerne conto nella sua valutazione.
E. 7.1 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Altresì, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). Nel caso di una domanda di ripresa in carico (inglese: take back) - come nella fattispecie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1).
E. 7.2 Lo Stato membro competente in forza del RD III è tenuto a riprendere in carico - alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b RD III).
E. 7.3 Giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.
E. 7.4 Inoltre, ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.
E. 8 Nel caso in rassegna, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno potuto appurare che l'interessato aveva già depositato una pregressa domanda d'asilo segnatamente in Bulgaria il (...) (cfr. n. 8/2 e 9/1). Su tali presupposti, l'(...) luglio 2022, l'autorità inferiore ha presentato all'autorità competente bulgara, entro i termini fissati all'art. 23 par. 2 RD III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 23/5). La Bulgaria ha esplicitamente accolto la stessa, pure basandosi sulla predetta disposizione del RD III, in data (...) luglio 2022 (cfr. n. 36/1). Alla luce di quanto precede, la Bulgaria è quindi tenuta, in principio, a riprendere in carico l'insorgente per la trattazione della sua domanda d'asilo, ciò che il ricorrente non appare avere messo in discussione nel suo principio.
E. 9 Il ricorrente rimprovera invece all'autorità inferiore di avere emesso un giudizio stereotipato in merito alle condizioni degli alloggi ed alla situazione generale nella quale verserebbero i richiedenti l'asilo in Bulgaria, privando di qualsiasi rilevanza le sue dichiarazioni. Citando degli estratti di un rapporto dell'(...) ([...]) del (...), ritiene come le condizioni di accoglienza in Bulgaria siano notoriamente precarie (cfr. ricorso, pag. 9). Inoltre la SEM, nella sua decisione, non considererebbe l'impatto che il flusso di rifugiati dall'E._______ avrebbe sul sistema di accoglienza bulgaro, al contrario di quanto il Tribunale avrebbe invece recentemente sancito nella sua giurisprudenza (cita in proposito la sentenza D-1128/2022 dell'8 aprile 2022). Tenuto conto dell'impatto della crisi (...), sul sistema bulgaro, apparirebbe necessaria una verifica attuale delle reali condizioni di accoglienza in Bulgaria, ciò che la SEM neppure avrebbe considerato, onde verificare l'ammissibilità e l'esigibilità dell'esecuzione di un trasferimento nel predetto Stato membro. Inoltre, in merito alle violenze che egli avrebbe subito in Bulgaria, perpetrate proprio dalle autorità dalle quali ci si aspetterebbe protezione, le stesse evidenzierebbero criticità del sistema d'accoglienza tali che rientrerebbero nell'applicazione dell'art. 3 CEDU, senza che si possa escludere il rischio reale di una loro ripetizione in futuro. Le violenze perpetrate dai poliziotti bulgari nei suoi confronti, sarebbero da ritenere persecuzioni statali, contravvenenti all'art. 4 CartaUE, all'art. 3 CEDU ed all'art. 3 Conv. tortura. Il ricorrente segnala inoltre di soffrire di problemi psichici gravi, causati in parte proprio dal suo vissuto nel suddetto Paese, oltre che di scabbia. A differenza di quanto sostenuto dalla SEM nel provvedimento impugnato, l'esecuzione del suo trasferimento in Bulgaria, sarebbe contrario all'art. 3 CEDU. Invero, il suo stato di salute, apparirebbe serio ed egli sarebbe da considerare estremamente vulnerabile. Inoltre, viste le condizioni di alloggio e di assistenza presenti in Bulgaria, nel predetto Stato egli non avrebbe accesso alle cure mediche, come già sarebbe avvenuto in passato.
E. 10.1 Il Tribunale ricorda in primo luogo che la Bulgaria è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e, a tale titolo, è tenuta ad applicarne le disposizioni. Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. in tal senso tra le altre le sentenze del Tribunale F-3879/2022 del 13 settembre 2022 consid. 5.1, D-3725/2022 del 9 settembre 2022 consid. 8.2).
E. 10.2 La succitata presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) oppure in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5).
E. 10.3.1 A seguito di un esame approfondito, il Tribunale nella sentenza di riferimento F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020, ha considerato che malgrado il sistema d'asilo bulgaro presenti effettivamente delle carenze sia nella procedura d'asilo sia nelle condizioni di accoglienza e di detenzione dei richiedenti l'asilo; queste, per quanto preoccupanti, non costituiscono tuttavia delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III (cfr. sentenza di riferimento F-7195/2018 precitata consid. 6 segg., in particolare consid. 6.6.7). Anche oggi, a causa del conflitto in E._______, il Tribunale non ritiene vi siano delle carenze sistemiche nel sistema d'asilo bulgaro (cfr. a tal proposito la sentenza D-3725/2022 del 9 settembre 2022 consid. 8.3 con ulteriore rif. cit.; D-3443/2022 del 29 agosto 2022 consid. 8.3.2 con rif. cit.). Tale conclusione non viene messa in discussione neppure dalla referenza giurisprudenziale citata nel ricorso dall'insorgente, peraltro precedente alle sentenze sopra referenziate.
E. 10.3.2 Conseguentemente, in assenza di una pratica avverata di violazioni sistematiche delle norme dell'Unione europea minime nella materia, il rispetto della Bulgaria dei suoi obblighi concernenti i diritti dei richiedenti sul suo territorio resta presunta (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.4; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5; sentenza di riferimento F-7195/2018 precitata consid. 6.6.7 e 6.6.8). Iscrivendosi in tale contesto, né il rapporto richiamato nell'impugnativa, né le allegazioni ricorsuali permettono di sovvertire la suesposta presunzione. Da questo profilo, non può quindi essere rimproverato alla SEM di non aver proceduto a delle più ampie misure d'istruzione riguardo alla situazione d'accoglienza dei richiedenti l'asilo in Bulgaria. Gli argomenti avanzati dall'insorgente - del resto in nessun modo circostanziati - non sono di per sé soli sufficienti per rimettere in dubbio l'apprezzamento delle autorità svizzere in proposito.
E. 10.4 Di conseguenza, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie.
E. 11.1 Resta ancora da esaminare, se l'autorità inferiore, malgrado la competenza di principio della Bulgaria, avrebbe dovuto applicare l'art. 17 par. 1 RD III, concretizzato all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Secondo quest'ultima disposizione, se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).
E. 11.2 Nella presente disamina, senza negare le carenze esistenti nel sistema d'asilo bulgaro, così come constatato nella sentenza di riferimento F-7195/2018, e quindi che non si possa escludere che il ricorrente non abbia riscontrato in Bulgaria delle circostanze facili; tuttavia, al contrario di quanto da egli allegato nel corso dell'audizione RMNA, dalla fotografia da egli prodotta, appare come lui abbia ricevuto sia del cibo che un alloggio in Bulgaria. Non si possono quindi seguire in alcun modo, le allegazioni del richiedente allorché in modo del tutto generico, e senza concretizzare e sostanziare meglio le sue dichiarazioni, anzi risultando incoerente nei suoi asserti quando gli sono stati posti maggiori quesiti in proposito, egli ha sostenuto di non avere ricevuto né cibo, né acqua da bere, essendo costretto a bere quella del bagno (cfr. verbale RMNA, p.to 8.01, pag. 11). Inoltre, occorre evidenziare che il ricorrente, dopo il suo trasferimento, in Bulgaria si troverà in una procedura d'asilo già pendente e verrà integrato in un centro d'accoglienza per richiedenti l'asilo e potrà, in tale contesto, beneficiare delle condizioni generali d'accoglienza (cfr. sentenza di riferimento F-7195/2018 consid. 6.6.4). Apparterrà inoltre a lui di indirizzarsi alle autorità competenti bulgare, anche facendo valere i suoi diritti per le vie ricorsuali preposte, nel caso in cui ritenesse che le stesse non rispettino i suoi diritti (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza), ciò che egli non appare peraltro mai avere fatto in passato. V'è inoltre luogo di ritenere che la procedura d'asilo potrà essere ripresa al suo ritorno in Bulgaria (cfr. sentenza di riferimento F-7195/2018 precitata consid. 6.6.4). Il Tribunale non dispone inoltre di elementi concreti e seri che gli permettano di ritenere che l'interessato rischierebbe di essere rinviato nel suo paese d'origine in violazione del principio di non-respingimento.
E. 11.3 L'insorgente neppure con le sue allegazioni che al momento in cui sarebbe entrato in Bulgaria avrebbe subito delle violenze da parte di agenti in servizio, riesce nell'intento di provare o per lo meno di rendere verosimile, che nel caso di un suo trasferimento nel succitato Paese, egli potrebbe subire dei maltrattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. Invero, anche in tale contesto, occorre rilevare che il ricorrente, dopo il suo trasferimento, si troverà in una procedura d'asilo, e quindi in un'altra situazione rispetto al momento in cui egli è entrato per la prima volta in Bulgaria. Inoltre, il predetto Stato membro, come ritenuto a ragione dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato, dispone di un sistema di giustizia funzionante, e pertanto si può partire dal presupposto che tale Paese abbia la volontà e la capacità di proteggerlo da persecuzioni compiute sul suo territorio. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente ritenga di essersi trovato o si troverà in futuro ad essere trattato in modo scorretto da parte delle autorità, apparterrà a lui di rivolgersi alle autorità preposte bulgare per far valere i suoi diritti e per proteggersi, se necessario anche con il supporto di organizzazioni non governative attive e presenti su suolo bulgaro. Dai suoi asserti, non appare peraltro che durante il suo soggiorno in Bulgaria, abbia chiesto l'intervento delle autorità competenti in alcun modo, neppure per ricevere delle cure mediche, ciò che avrebbe effettivamente ricercato, in caso di effettiva necessità.
E. 11.4 Da ultimo, neppure delle ragioni mediche si oppongono ad un trasferimento del ricorrente verso la Bulgaria.
E. 11.4.1 A tal proposito, si ricorda innanzitutto come il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali. Ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciare presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile, peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). Per quanto concerne la situazione in Bulgaria, il Tribunale, nella sentenza di riferimento già succitata, ha ritenuto come per richiedenti l'asilo particolarmente vulnerabili ed aventi dei bisogni specifici, come è il caso in particolare di persone che sono affette da una malattia cronica, se necessario e valutando il caso specifico, occorrerà richiedere delle garanzie individuali e concrete da parte del predetto Stato membro, per evitare che il loro trasferimento sia inammissibile (cfr. sentenza di riferimento F-7195/2018 consid. 6.6.5 e 7.3.2 segg.).
E. 11.4.2 Tornando al caso in parola, dalla documentazione agli atti, si evince che l'insorgente soffre di depressione di grado medio, di una sindrome da disadattamento e di cefalea post-traumatica in remissione (cfr. n. 39/2). Egli assume una terapia farmacologica attuale a base di Quetiapina 50 mg cp e si consiglia, nell'ultimo controllo medico del 23 agosto 2022, un monitoraggio del tono dell'umore per possibili agiti lesionistici su base depressiva (cfr. n. 39/2). Atti lesionistici, che però dalla documentazione non appaiono essere avvenuti, neppure in passato. Per le sue patologie psichiche, egli è seguito medicalmente con consulti ogni circa tre settimane (cfr. n. 32/3, n. 39/2). In passato gli erano pure state diagnosticate insonnia e scabbia, per quest'ultima con un trattamento a base di Ivermectina 3 mg per dieci giorni (cfr. n. 29/2). Queste predette problematiche mediche, non essendo più state citate nell'ultimo consulto medico, possono essere ritenute completamente risolte, non avendo l'insorgente apportato alcun elemento concreto contrario a supporto nel suo gravame.
E. 11.4.3 Ora, pur non volendo sminuire in alcun modo le problematiche di salute dell'insorgente, non appare dagli atti all'inserto che quest'ultimo soffra di problematiche a tal punto gravi, da ricadere nella giurisprudenza sopra referenziata nel caso di un suo trasferimento in Bulgaria, al contrario di quanto addotto genericamente dall'insorgente nel suo gravame. Inoltre, a differenza di quanto da egli sollevato in quest'ultimo, egli non appare adempiere alle condizioni di una persona particolarmente vulnerabile ai sensi della giurisprudenza sopra citata (cfr. supra consid. 11.4.1). In tal senso, agli occhi del Tribunale non appare necessario richiedere alla Bulgaria delle garanzie specifiche per il ricorrente prima del suo trasferimento nel predetto Stato membro. Peraltro, come a ragione ritenuto dalla SEM, ed al contrario di quanto allegato dall'insorgente nel gravame, la Bulgaria dispone di un'infrastruttura medica sufficiente. Peraltro, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, la Bulgaria deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della direttiva accoglienza). Non si evince dagli atti all'incarto alcun indizio che la Bulgaria negherebbe in modo durevole al ricorrente le cure mediche adeguate (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-3725/2022 del 9 settembre 2022 consid. 9.3.2). Ad ogni modo se, dopo il suo trasferimento nel suddetto Stato membro, egli dovesse essere costretto dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il Paese in questione violi i suoi obblighi fondamentali, apparterrà al ricorrente medesimo sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in parola (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza). Le autorità svizzere competenti per l'allontanamento dell'insorgente, veglieranno inoltre a tenere conto della situazione di salute dell'insorgente al momento del suo trasferimento, informando adeguatamente e prima del trasferimento, le autorità bulgare preposte delle problematiche mediche specifiche di cui soffre il ricorrente (cfr. art. 31 seg. RD III).
E. 11.5 Riassumendo, il ricorrente non è riuscito a dimostrare che il suo trasferimento verso la Bulgaria comporterebbe un serio e concreto rischio di essere confrontato a trattamenti contrari al diritto internazionale. Di conseguenza, non sussiste quindi alcun motivo per l'applicazione da parte della Svizzera della clausola di sovranità prevista all'art. 17 par. 1 RD III. Nelle surriferite circostanze non traspaiono neppure elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo potere d'apprezzamento in rapporto a dei motivi umanitari così come sancito dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.).
E. 11.6 Ne discende che, in mancanza dell'applicazione delle suddette disposizioni da parte della Svizzera, la Bulgaria è competente per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente ai sensi del RD III.
E. 12 Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Bulgaria conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il succitato non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In conclusione, con il provvedimento impugnato l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
E. 13 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia la domanda tendente alla restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, che quella relativa all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risultano essere senza oggetto.
E. 14 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 15 Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 19 settembre 2022 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).
E. 16 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4063/2022 Sentenza del 27 ottobre 2022 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Barbara Balmelli, Daniela Brüschweiler, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato dall'avv. Michela Gentile, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 7 settembre 2022 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, il (...) maggio 2022, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera, dichiarandosi minorenne, nato il (...). Dalle ricerche intraprese dall'autorità inferiore nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", il 13 maggio 2022, è risultato che il richiedente aveva depositato delle pregresse domande d'asilo in Bulgaria il (...) rispettivamente in D._______ il (...). L'interessato ha sottoscritto una procura di rappresentanza con la Protezione giuridica della Regione "Ticino e Svizzera centrale" il (...). A.b Tramite scritto del 4 luglio 2022, il ricorrente ha trasmesso alla SEM quale documentazione a supporto della sua domanda d'asilo: la copia della sua taskara; copia della fotografia del permesso per viaggiare per figlio minorenne, parzialmente illeggibile; copia della tessera di lavoro del padre; copia di un post (...) con tre fotografie; copie di otto fotografie non meglio precisate; copia di una fotografia rappresentante un pasto che il richiedente avrebbe ricevuto in Bulgaria. Il (...) luglio 2022, l'interessato è stato sentito nell'ambito di una prima audizione per richiedenti minorenni non accompagnati (di seguito anche: verbale RMNA). A.c L'(...) luglio 2022 l'autorità elvetica competente, ha presentato alla sua omologa bulgara rispettivamente a quella austriaca, delle domande separate di ripresa in carico, entrambe fondate sull'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). In medesima data, le autorità (...) preposte, hanno risposto negativamente alla richiesta di ripresa in carico, indicando la Bulgaria come Stato membro competente, in quanto avrebbe già accettato una loro domanda di ripresa in carico del richiedente formulata in data 11 maggio 2022. A.d Per mezzo del rapporto peritale datato (...) luglio 2022, il (...) ([...]), ha presentato, su mandato della SEM dell'8 luglio 2022, i risultati e le sue conclusioni in merito agli esami medici esperiti il (...) luglio 2022 tendenti alla determinazione dell'età del richiedente l'asilo. A.e Le autorità bulgare, in data (...) luglio 2022, hanno risposto positivamente alla domanda di ripresa in carico delle autorità svizzere, pure basandosi sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III. Hanno inoltre indicato che presso di loro l'interessato sarebbe registrato con le seguenti generalità: B._______, nato il (...), di nazionalità afghana. A.f Con scritto del 18 agosto 2022, la SEM ha concesso all'interessato il diritto di essere sentito circa il fatto, tenuto conto dell'insieme degli elementi presenti nell'incarto, di ritenere la sua minore età inverosimile, anche poiché in Bulgaria avrebbe dichiarato di essere maggiorenne, e conseguentemente dell'intenzione di modificare la sua data di nascita nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) al (...). Entro il termine concessogli, il richiedente ha trasmesso in data 24 agosto 2022, le proprie osservazioni al riguardo. Il 6 settembre 2022 la SEM ha proceduto alla modifica della sua data di nascita registrata in SIMIC, fissandola al (...). A.g Agli atti sono presenti diversi Fogli di trasmissione di informazioni mediche (F2), relativi allo stato di salute dell'interessato, di cui si dirà in seguito per quanto necessario. B. Con decisione del 7 settembre 2022 - notificata il giorno successivo (cfr. atto SEM n. [{...}]-45/1) - l'autorità inferiore non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), pronunciando nel contempo l'allontanamento (recte: trasferimento) dell'interessato dalla Svizzera verso la Bulgaria e l'esecuzione del medesimo provvedimento, nonché osservando che un eventuale ricorso contro la decisione non ha effetto sospensivo. C. Il 15 settembre 2022 (cfr. risultanze processuali), l'interessato è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione dell'autorità inferiore, chiedendo, in limine, la sospensione dell'esecuzione del rinvio in via supercautelare e cautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Nel merito, egli ha concluso all'annullamento della decisione impugnata, che egli venga considerato minorenne per il prosieguo della procedura d'asilo ed alla restituzione degli atti di causa alla SEM, affinché effettui l'esame nazionale della domanda d'asilo o, in subordine, perché proceda ad un completamento dell'istruttoria. Contestualmente, ha inoltre presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 19 settembre 2022 il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente quale misura supercautelare. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
4. A titolo preliminare, il Tribunale ritiene che le censure sollevate dal ricorrente circa una valutazione parziale degli elementi a favore ed a sfavore della sua minore età da parte dell'autorità inferiore, come pure in merito alla situazione di accoglienza in Bulgaria dei richiedenti l'asilo ed al suo stato di salute, si confondano in realtà con il merito della vertenza, ovvero sono rivolte contro l'apprezzamento svolto dalla SEM in specie. In quanto tali, verranno quindi trattate nei considerandi seguenti. Ciò nondimeno, occorre già sottolineare che, al contrario di quanto argomentato dal ricorrente nel gravame, dalla decisione impugnata appare chiaramente che l'autorità inferiore abbia considerato nella sua valutazione tutta la documentazione rilevante presentata dall'insorgente, come pure i risultati medico-peritali, nonché le sue allegazioni rese durante l'audizione RMNA (cfr. p.to II pag. 4 segg. della decisione avversata). La circostanza che la SEM abbia valutato in maniera differente da quanto invece concluso dall'insorgente i medesimi elementi, non appare lesiva del principio inquisitorio che si imponeva all'autorità inferiore in materia (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), ma bensì deriva dal suo potere di apprezzamento. Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale non ravvisa alcuna violazione dell'obbligo di accertare i fatti rilevanti da parte dell'autorità inferiore, nel non aver atteso i risultati peritali sull'età, prima di richiedere una ripresa in carico alla Bulgaria. Difatti, nella domanda predetta alle autorità bulgare, l'autorità elvetica preposta ha segnalato correttamente che il ricorrente si sarebbe dichiarato minorenne, di (...) anni e nato il (...), nonché ha indicato i motivi per i quali nutrirebbe dei dubbi in proposito, chiaramente sottolineando anche come una perizia medica sull'età fosse in corso. Ha peraltro chiesto esplicitamente alla Bulgaria che, se lo considerava minorenne, fornisse alla Svizzera gli elementi a supporto (cfr. n. 23/5). Dal canto suo, la Bulgaria aveva registrato l'insorgente quale maggiorenne, e con un'altra identità, e non ha richiesto alle autorità elvetiche ulteriori informazioni in proposito (cfr. n. 36/1). Su tali presupposti non si vede per quali motivi la SEM avrebbe dovuto comunicare ancora i risultati della perizia alle autorità bulgare che peraltro, al contrario di quanto addotto dall'insorgente nel suo gravame, seppure ritengano possibile che egli abbia un'età inferiore di 18 anni, concludono che la medesima sia poco probabile (cfr. n. 34/12, pag. 12). Non v'è quindi alcuna certezza rispetto alla sua minore età esposta nel rapporto peritale, bensì piuttosto degli elementi che propendono per la maggiore età dell'insorgente (cfr. anche infra consid. 6). Per quanto poi attiene alla situazione di accoglienza nel suddetto Stato membro, nella propria decisione l'autorità inferiore ha esposto in modo limpido i motivi per i quali ritenga il trasferimento dell'insorgente possibile, anche prendendo posizione specificatamente sui suoi problemi di salute e sulle dichiarazioni di maltrattamenti e condizioni difficili da lui fatte valere per opporsi al suo trasferimento in Bulgaria, dunque anche esaminando in modo concreto il suo caso specifico (cfr. p.to II, pag. 7 segg. della decisione impugnata). Da ultimo, non si segue l'insorgente laddove nel suo ricorso argomenta che la SEM avrebbe dovuto convocarlo per un colloquio complementare (cfr. p.to 6, pag. 10 del ricorso). Difatti, come poco prima riportato dal ricorrente stesso nel suo allegato ricorsuale, egli ha già avuto ampia possibilità di presentare nell'ambito dello specifico diritto di essere sentito, le condizioni nelle quali avrebbe vissuto nel predetto Paese e che si opporrebbero ad un suo ritorno, con segnatamente anche quesiti posti dalla sua rappresentante legale presente in loco (cfr. verbale RMNA, p.to 8.01, pag. 11 seg.). Non si vede quindi quali ulteriori elementi, fra l'altro non apportati dall'insorgente neppure nel seguito della procedura, e nemmeno nel suo ricorso, malgrado ne avesse la possibilità, sarebbero potuti emergere nell'ambito di un'audizione complementare. Ne discende quindi che le censure formali mosse dal ricorrente nel senso sopra esposto nei confronti del provvedimento impugnato, risultano essere infondate, non essendo ravvisabile in specie un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), come neppure una violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente (art. 29 cpv. 2 Cost. [RS 101]; cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e rel. rif.), da parte della SEM. Di conseguenza, la conclusione esposta in subordine dall'insorgente viene in toto respinta. 5. 5.1 Ciò posto, venendo ora al merito, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 5.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 6. 6.1 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) che nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 RD III). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Qualora la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 e relativi riferimenti). 6.2 6.2.1 Nel caso in parola, la SEM non ha ritenuto verosimile l'asserita minore età dell'insorgente. Dapprima ha ritenuto che la taskara presentata, in quanto unicamente in fotografia ed emessa in sua assenza, nonché viste le spiegazioni vaghe, incoerenti e poco attendibili in merito alla stessa rilasciate dal richiedente in audizione, non sarebbe un documento attendibile. Inoltre, il permesso per viaggiare per figlio minorenne senza i genitori, oltreché essere stato prodotto in copia in parte illeggibile, non costituirebbe un documento di legittimazione ufficiale. Altresì, egli non sarebbe stato in grado di rendere verosimili i suoi asserti riguardanti la sua data di nascita e la sua età, ed avrebbe fornito pure delle dichiarazioni confuse e lacunose in relazione alla sua scolarizzazione, alla sua biografia ed alle date di nascita dei suoi famigliari. Peraltro, dall'accettazione della ripresa in carico da parte delle autorità bulgare, al contrario di quanto da lui dichiarato, risulterebbe che in tale paese egli è registrato con un'altra identità, ed in particolare risulterebbe maggiorenne. Inoltre, considerando anche le argomentazioni da lui fatte valere nell'ambito della presa di posizione del 24 agosto 2022, l'autorità inferiore ha ritenuto che sebbene tramite la perizia medico-legale esperita non possa essere escluso che egli non abbia meno di 18 anni, sarebbe tuttavia altamente probabile che l'età dell'interessato sia in effetti superiore alla soglia di riferimento, ciò che renderebbe i risultati peritali un indizio di maggior età non trascurabile. In un apprezzamento d'insieme di tutti questi elementi, la SEM è quindi giunta alla conclusione di considerarlo maggiorenne per il seguito della sua procedura, con una data di nascita modificata in SIMIC al (...). 6.2.2 Nel suo memoriale ricorsuale, l'insorgente contesta la suddetta valutazione dell'autorità inferiore riguardo alla determinazione della sua età, ritenendola inesatta ed incompleta, in quanto non avrebbe tenuto conto dei diversi elementi a favore ed a sfavore della minore età. Difatti, la SEM avrebbe erroneamente escluso la sua minore età, omettendo di prendere in esame i documenti che egli ha prodotto in corso di procedura, interpretando le sue allegazioni in modo discordante da quanto previsto dall'art. 7 LAsi. A tal proposito, in primo luogo l'insorgente rileva come, a causa delle difficoltà vissute nel suo paese d'origine e nel corso del viaggio, faticherebbe a ricordare gli accadimenti della sua vita e si confonderebbe nel raccontarli, come già riportato durante l'audizione RMNA. Egli sarebbe stato coerente nelle sue dichiarazioni ed avrebbe invero risposto sulla base di quanto a sua conoscenza. Inoltre, influirebbero sulle sue capacità di ricostruire i fatti, le problematiche psicologiche di cui egli soffre. In secondo luogo, le risultanze della perizia non parrebbero escludere la sua minore età, che andrebbe ritenuta anche in ossequio al principio "in dubio pro minor" come disposto dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF). In terzo ed ultimo luogo, l'identità che le autorità bulgare avrebbero comunicato alla Svizzera, non corrisponderebbe invece alle generalità da lui fornite in Bulgaria. 6.3 6.3.1 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi citati). 6.3.2 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione all'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. cit.). 6.3.3 Tornando alla presente disamina, dai risultati della perizia medico-legale esperita, si evince che l'età media dell'insorgente sia situata tra i 20 ed i 24 anni, mentre che l'età minima del medesimo sarebbe di 17,6 anni. Di conseguenza, sarebbe possibile che egli abbia meno di 18 anni, ovvero secondo la data di nascita figurante nei documenti al momento della visita (...) anni (...) mesi e (...) giorni, tuttavia la stessa sarebbe poco probabile (cfr. n. 34/12, pag. 12). Esaminando più in dettaglio la medesima perizia, dall'esame odontostomatologico è risultata quale valutazione - fondata sui denti del giudizio presenti (denti n. 18, 28, 38 e 48) - un'età media di 20,5 anni. Analizzando con maggiore precisione la tabella dei risultati afferenti ai diversi metodi di stima dell'età utilizzati dal medico-perito per la precedente conclusione, si possono estrapolare le età minime (di cui l'età inferiore è di 18,11 anni secondo il metodo Mincer e coll. per i denti n. 18 e 28), nonché le età massime (di cui l'età superiore massima è di 26,4 anni secondo il metodo Kahl e Schwarze per il dente n. 38). Dal canto suo, dalla tomografia sterno-clavicolare è risultata invece un'età minima di 17,6 anni ed un'età media di 21,7 anni con una deviazione standard di 3,7 anni. Sulla scorta di tali risultati, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale espressa nella DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2, è necessario verificare se i rispettivi intervalli tra età minima ed età massima si sovrappongano o meno. Per quanto l'esame delle articolazioni sterno-clavicolari non riporti l'età massima, tuttavia anche considerando le sole età minime e medie del predetto esame e di quello odontostomatologico, appare come l'intervallo del primo esame (17,6 anni-21,7 anni), si sovrapponga all'intervallo dell'esame odontostomatologico sopra considerato (18,11 anni-20,5 anni). 6.3.4 Di conseguenza, come stabilito dalla giurisprudenza, la perizia costituisce un forte indizio di maggiore età, per il che risulta essere tanto meno necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2; ed a titolo esemplificativo nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-3045/2022 del 20 luglio 2022 consid. 7.3.2 con ulteriori rif. cit.). Tale valutazione non viene minimamente scalfita dalle considerazioni addotte dall'insorgente nel ricorso. In particolare, nella casistica in cui rientra la fattispecie, la circostanza che i campioni utilizzati dai medici-periti non fossero riferibili alla popolazione afghana, risultano privi di rilevanza, come più volte già considerato dalla giurisprudenza dello scrivente Tribunale (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-5268/2021 del 10 dicembre 2021 con ulteriori rif. cit.). Altresì, dagli atti non traspare come le esigenze formali prescritte dalla giurisprudenza non siano state nella fattispecie rispettate. Il rapporto non risulta difatti essere contraddittorio, si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente, nonché tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessato. 6.3.5 Sulla scorta delle considerazioni sopra riportate, resta dunque soltanto un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove presenti agli atti, essendo l'esito degli accertamenti medici che attestano della maggiore età dell'insorgente, in concreto, particolarmente concludente. In proposito, sia per quanto attiene alla documentazione presentata dal richiedente dinnanzi all'autorità inferiore, sia per quanto concerne le dichiarazioni da lui rilasciate riguardanti la sua data di nascita e la sua età, il Tribunale ritiene di poter rinviare alla decisione impugnata, onde evitare inutili ridondanze, che risulta essere in merito sufficientemente chiara, completa e corretta (cfr. p.to II, pag. 3 seg.). Difatti, la spiegazione fornita dal ricorrente in merito alle incoerenze e vaghezze rilevate dalla SEM nelle sue allegazioni, non appare essere convincente. Invero, dai suoi asserti, non appare in alcun modo che egli abbia problemi di memoria, avendo più volte riferito chiaramente di dettagli temporali (ad esempio quanti anni avesse al momento del suo espatrio, quando avrebbe avuto la telefonata con il padre o ancora la data di nascita che sarebbe stata indicata nel passaporto, o allorché avrebbe smesso di andare a scuola, cfr. verbale RMNA, p.to 1.06, pag. 3 seg. e p.to 1.17.04, pag. 5). Pertanto, il fatto di aver addotto nel corso dell'audizione RMNA di avere problemi a rimembrare ad esempio la sua data di nascita, come pure in che anno avrebbe iniziato la scuola, a causa delle sue problematiche di salute (cfr. verbale RMNA, p.to 1.06, pag. 3; p.to 1.17.04, pag. 5), appare essere un'allegazione meramente pretestuosa, non fondata su alcun elemento di qualsivoglia consistenza. Inoltre, l'osservazione del ricorrente che egli non avrebbe fornito l'identità dichiarata dalle autorità bulgare nella risposta alla ripresa in carico alla Svizzera (cfr. ricorso, p.to 2, pag. 7), non soccorre in alcun modo le tesi dell'insorgente. La stessa non è difatti basata su nessun elemento concreto e circostanziato e non risulta quindi atta a mettere in dubbio le indicazioni comunicate in merito all'identità dell'insorgente da parte delle autorità bulgare. 6.3.6 Nelle surriferite circostanze, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi evincibili dall'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta (cfr. supra consid. 4) - al quale incombeva l'onere della prova in merito (cfr. supra consid. 6.3.1), non è stato in grado di rendere verosimile la sua allegata minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Pertanto, egli deve assumersene le conseguenze, ovvero che venga considerato maggiorenne in conformità alla giurisprudenza summenzionata (cfr. supra consid. 6.3.1), nonché che le disposizioni normative relative ai minorenni non gli siano applicabili, e come a giusta ragione concluso anche dalla SEM nel provvedimento impugnato, egli non possa avvalersene. Ciò posto, viste le conclusioni sopra riportate, non risulta esservi spazio nella fattispecie per un'applicazione del principio "in dubio pro minor" a cui si riferisce il ricorrente nella sua impugnativa in rapporto all'art. 3 CDF (cfr. nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale D-4143/2021 del 29 settembre 2021 consid. 6.2 con ulteriore rif. cit.), e la SEM, non doveva quindi tenerne conto nella sua valutazione. 7. 7.1 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Altresì, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). Nel caso di una domanda di ripresa in carico (inglese: take back) - come nella fattispecie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). 7.2 Lo Stato membro competente in forza del RD III è tenuto a riprendere in carico - alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b RD III). 7.3 Giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 7.4 Inoltre, ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.
8. Nel caso in rassegna, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno potuto appurare che l'interessato aveva già depositato una pregressa domanda d'asilo segnatamente in Bulgaria il (...) (cfr. n. 8/2 e 9/1). Su tali presupposti, l'(...) luglio 2022, l'autorità inferiore ha presentato all'autorità competente bulgara, entro i termini fissati all'art. 23 par. 2 RD III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 23/5). La Bulgaria ha esplicitamente accolto la stessa, pure basandosi sulla predetta disposizione del RD III, in data (...) luglio 2022 (cfr. n. 36/1). Alla luce di quanto precede, la Bulgaria è quindi tenuta, in principio, a riprendere in carico l'insorgente per la trattazione della sua domanda d'asilo, ciò che il ricorrente non appare avere messo in discussione nel suo principio.
9. Il ricorrente rimprovera invece all'autorità inferiore di avere emesso un giudizio stereotipato in merito alle condizioni degli alloggi ed alla situazione generale nella quale verserebbero i richiedenti l'asilo in Bulgaria, privando di qualsiasi rilevanza le sue dichiarazioni. Citando degli estratti di un rapporto dell'(...) ([...]) del (...), ritiene come le condizioni di accoglienza in Bulgaria siano notoriamente precarie (cfr. ricorso, pag. 9). Inoltre la SEM, nella sua decisione, non considererebbe l'impatto che il flusso di rifugiati dall'E._______ avrebbe sul sistema di accoglienza bulgaro, al contrario di quanto il Tribunale avrebbe invece recentemente sancito nella sua giurisprudenza (cita in proposito la sentenza D-1128/2022 dell'8 aprile 2022). Tenuto conto dell'impatto della crisi (...), sul sistema bulgaro, apparirebbe necessaria una verifica attuale delle reali condizioni di accoglienza in Bulgaria, ciò che la SEM neppure avrebbe considerato, onde verificare l'ammissibilità e l'esigibilità dell'esecuzione di un trasferimento nel predetto Stato membro. Inoltre, in merito alle violenze che egli avrebbe subito in Bulgaria, perpetrate proprio dalle autorità dalle quali ci si aspetterebbe protezione, le stesse evidenzierebbero criticità del sistema d'accoglienza tali che rientrerebbero nell'applicazione dell'art. 3 CEDU, senza che si possa escludere il rischio reale di una loro ripetizione in futuro. Le violenze perpetrate dai poliziotti bulgari nei suoi confronti, sarebbero da ritenere persecuzioni statali, contravvenenti all'art. 4 CartaUE, all'art. 3 CEDU ed all'art. 3 Conv. tortura. Il ricorrente segnala inoltre di soffrire di problemi psichici gravi, causati in parte proprio dal suo vissuto nel suddetto Paese, oltre che di scabbia. A differenza di quanto sostenuto dalla SEM nel provvedimento impugnato, l'esecuzione del suo trasferimento in Bulgaria, sarebbe contrario all'art. 3 CEDU. Invero, il suo stato di salute, apparirebbe serio ed egli sarebbe da considerare estremamente vulnerabile. Inoltre, viste le condizioni di alloggio e di assistenza presenti in Bulgaria, nel predetto Stato egli non avrebbe accesso alle cure mediche, come già sarebbe avvenuto in passato. 10. 10.1 Il Tribunale ricorda in primo luogo che la Bulgaria è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e, a tale titolo, è tenuta ad applicarne le disposizioni. Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. in tal senso tra le altre le sentenze del Tribunale F-3879/2022 del 13 settembre 2022 consid. 5.1, D-3725/2022 del 9 settembre 2022 consid. 8.2). 10.2 La succitata presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) oppure in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). 10.3 10.3.1 A seguito di un esame approfondito, il Tribunale nella sentenza di riferimento F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020, ha considerato che malgrado il sistema d'asilo bulgaro presenti effettivamente delle carenze sia nella procedura d'asilo sia nelle condizioni di accoglienza e di detenzione dei richiedenti l'asilo; queste, per quanto preoccupanti, non costituiscono tuttavia delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III (cfr. sentenza di riferimento F-7195/2018 precitata consid. 6 segg., in particolare consid. 6.6.7). Anche oggi, a causa del conflitto in E._______, il Tribunale non ritiene vi siano delle carenze sistemiche nel sistema d'asilo bulgaro (cfr. a tal proposito la sentenza D-3725/2022 del 9 settembre 2022 consid. 8.3 con ulteriore rif. cit.; D-3443/2022 del 29 agosto 2022 consid. 8.3.2 con rif. cit.). Tale conclusione non viene messa in discussione neppure dalla referenza giurisprudenziale citata nel ricorso dall'insorgente, peraltro precedente alle sentenze sopra referenziate. 10.3.2 Conseguentemente, in assenza di una pratica avverata di violazioni sistematiche delle norme dell'Unione europea minime nella materia, il rispetto della Bulgaria dei suoi obblighi concernenti i diritti dei richiedenti sul suo territorio resta presunta (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.4; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5; sentenza di riferimento F-7195/2018 precitata consid. 6.6.7 e 6.6.8). Iscrivendosi in tale contesto, né il rapporto richiamato nell'impugnativa, né le allegazioni ricorsuali permettono di sovvertire la suesposta presunzione. Da questo profilo, non può quindi essere rimproverato alla SEM di non aver proceduto a delle più ampie misure d'istruzione riguardo alla situazione d'accoglienza dei richiedenti l'asilo in Bulgaria. Gli argomenti avanzati dall'insorgente - del resto in nessun modo circostanziati - non sono di per sé soli sufficienti per rimettere in dubbio l'apprezzamento delle autorità svizzere in proposito. 10.4 Di conseguenza, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie. 11. 11.1 Resta ancora da esaminare, se l'autorità inferiore, malgrado la competenza di principio della Bulgaria, avrebbe dovuto applicare l'art. 17 par. 1 RD III, concretizzato all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Secondo quest'ultima disposizione, se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 11.2 Nella presente disamina, senza negare le carenze esistenti nel sistema d'asilo bulgaro, così come constatato nella sentenza di riferimento F-7195/2018, e quindi che non si possa escludere che il ricorrente non abbia riscontrato in Bulgaria delle circostanze facili; tuttavia, al contrario di quanto da egli allegato nel corso dell'audizione RMNA, dalla fotografia da egli prodotta, appare come lui abbia ricevuto sia del cibo che un alloggio in Bulgaria. Non si possono quindi seguire in alcun modo, le allegazioni del richiedente allorché in modo del tutto generico, e senza concretizzare e sostanziare meglio le sue dichiarazioni, anzi risultando incoerente nei suoi asserti quando gli sono stati posti maggiori quesiti in proposito, egli ha sostenuto di non avere ricevuto né cibo, né acqua da bere, essendo costretto a bere quella del bagno (cfr. verbale RMNA, p.to 8.01, pag. 11). Inoltre, occorre evidenziare che il ricorrente, dopo il suo trasferimento, in Bulgaria si troverà in una procedura d'asilo già pendente e verrà integrato in un centro d'accoglienza per richiedenti l'asilo e potrà, in tale contesto, beneficiare delle condizioni generali d'accoglienza (cfr. sentenza di riferimento F-7195/2018 consid. 6.6.4). Apparterrà inoltre a lui di indirizzarsi alle autorità competenti bulgare, anche facendo valere i suoi diritti per le vie ricorsuali preposte, nel caso in cui ritenesse che le stesse non rispettino i suoi diritti (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza), ciò che egli non appare peraltro mai avere fatto in passato. V'è inoltre luogo di ritenere che la procedura d'asilo potrà essere ripresa al suo ritorno in Bulgaria (cfr. sentenza di riferimento F-7195/2018 precitata consid. 6.6.4). Il Tribunale non dispone inoltre di elementi concreti e seri che gli permettano di ritenere che l'interessato rischierebbe di essere rinviato nel suo paese d'origine in violazione del principio di non-respingimento. 11.3 L'insorgente neppure con le sue allegazioni che al momento in cui sarebbe entrato in Bulgaria avrebbe subito delle violenze da parte di agenti in servizio, riesce nell'intento di provare o per lo meno di rendere verosimile, che nel caso di un suo trasferimento nel succitato Paese, egli potrebbe subire dei maltrattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. Invero, anche in tale contesto, occorre rilevare che il ricorrente, dopo il suo trasferimento, si troverà in una procedura d'asilo, e quindi in un'altra situazione rispetto al momento in cui egli è entrato per la prima volta in Bulgaria. Inoltre, il predetto Stato membro, come ritenuto a ragione dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato, dispone di un sistema di giustizia funzionante, e pertanto si può partire dal presupposto che tale Paese abbia la volontà e la capacità di proteggerlo da persecuzioni compiute sul suo territorio. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente ritenga di essersi trovato o si troverà in futuro ad essere trattato in modo scorretto da parte delle autorità, apparterrà a lui di rivolgersi alle autorità preposte bulgare per far valere i suoi diritti e per proteggersi, se necessario anche con il supporto di organizzazioni non governative attive e presenti su suolo bulgaro. Dai suoi asserti, non appare peraltro che durante il suo soggiorno in Bulgaria, abbia chiesto l'intervento delle autorità competenti in alcun modo, neppure per ricevere delle cure mediche, ciò che avrebbe effettivamente ricercato, in caso di effettiva necessità. 11.4 Da ultimo, neppure delle ragioni mediche si oppongono ad un trasferimento del ricorrente verso la Bulgaria. 11.4.1 A tal proposito, si ricorda innanzitutto come il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali. Ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciare presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile, peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). Per quanto concerne la situazione in Bulgaria, il Tribunale, nella sentenza di riferimento già succitata, ha ritenuto come per richiedenti l'asilo particolarmente vulnerabili ed aventi dei bisogni specifici, come è il caso in particolare di persone che sono affette da una malattia cronica, se necessario e valutando il caso specifico, occorrerà richiedere delle garanzie individuali e concrete da parte del predetto Stato membro, per evitare che il loro trasferimento sia inammissibile (cfr. sentenza di riferimento F-7195/2018 consid. 6.6.5 e 7.3.2 segg.). 11.4.2 Tornando al caso in parola, dalla documentazione agli atti, si evince che l'insorgente soffre di depressione di grado medio, di una sindrome da disadattamento e di cefalea post-traumatica in remissione (cfr. n. 39/2). Egli assume una terapia farmacologica attuale a base di Quetiapina 50 mg cp e si consiglia, nell'ultimo controllo medico del 23 agosto 2022, un monitoraggio del tono dell'umore per possibili agiti lesionistici su base depressiva (cfr. n. 39/2). Atti lesionistici, che però dalla documentazione non appaiono essere avvenuti, neppure in passato. Per le sue patologie psichiche, egli è seguito medicalmente con consulti ogni circa tre settimane (cfr. n. 32/3, n. 39/2). In passato gli erano pure state diagnosticate insonnia e scabbia, per quest'ultima con un trattamento a base di Ivermectina 3 mg per dieci giorni (cfr. n. 29/2). Queste predette problematiche mediche, non essendo più state citate nell'ultimo consulto medico, possono essere ritenute completamente risolte, non avendo l'insorgente apportato alcun elemento concreto contrario a supporto nel suo gravame. 11.4.3 Ora, pur non volendo sminuire in alcun modo le problematiche di salute dell'insorgente, non appare dagli atti all'inserto che quest'ultimo soffra di problematiche a tal punto gravi, da ricadere nella giurisprudenza sopra referenziata nel caso di un suo trasferimento in Bulgaria, al contrario di quanto addotto genericamente dall'insorgente nel suo gravame. Inoltre, a differenza di quanto da egli sollevato in quest'ultimo, egli non appare adempiere alle condizioni di una persona particolarmente vulnerabile ai sensi della giurisprudenza sopra citata (cfr. supra consid. 11.4.1). In tal senso, agli occhi del Tribunale non appare necessario richiedere alla Bulgaria delle garanzie specifiche per il ricorrente prima del suo trasferimento nel predetto Stato membro. Peraltro, come a ragione ritenuto dalla SEM, ed al contrario di quanto allegato dall'insorgente nel gravame, la Bulgaria dispone di un'infrastruttura medica sufficiente. Peraltro, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, la Bulgaria deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della direttiva accoglienza). Non si evince dagli atti all'incarto alcun indizio che la Bulgaria negherebbe in modo durevole al ricorrente le cure mediche adeguate (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-3725/2022 del 9 settembre 2022 consid. 9.3.2). Ad ogni modo se, dopo il suo trasferimento nel suddetto Stato membro, egli dovesse essere costretto dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il Paese in questione violi i suoi obblighi fondamentali, apparterrà al ricorrente medesimo sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in parola (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza). Le autorità svizzere competenti per l'allontanamento dell'insorgente, veglieranno inoltre a tenere conto della situazione di salute dell'insorgente al momento del suo trasferimento, informando adeguatamente e prima del trasferimento, le autorità bulgare preposte delle problematiche mediche specifiche di cui soffre il ricorrente (cfr. art. 31 seg. RD III). 11.5 Riassumendo, il ricorrente non è riuscito a dimostrare che il suo trasferimento verso la Bulgaria comporterebbe un serio e concreto rischio di essere confrontato a trattamenti contrari al diritto internazionale. Di conseguenza, non sussiste quindi alcun motivo per l'applicazione da parte della Svizzera della clausola di sovranità prevista all'art. 17 par. 1 RD III. Nelle surriferite circostanze non traspaiono neppure elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo potere d'apprezzamento in rapporto a dei motivi umanitari così come sancito dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). 11.6 Ne discende che, in mancanza dell'applicazione delle suddette disposizioni da parte della Svizzera, la Bulgaria è competente per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente ai sensi del RD III.
12. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Bulgaria conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il succitato non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In conclusione, con il provvedimento impugnato l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
13. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia la domanda tendente alla restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, che quella relativa all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risultano essere senza oggetto.
14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
15. Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 19 settembre 2022 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).
16. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: