Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (43 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Il ricorso manifestamente infondato, ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 4 A titolo preliminare, il Tribunale ritiene che le censure sollevate dal ricorrente circa una valutazione parziale degli elementi a favore ed a sfavore della sua minore età da parte dell'autorità inferiore, come pure in merito alla situazione di accoglienza in Bulgaria dei richiedenti l'asilo ed al suo stato di salute sono invero rivolte contro l'apprezzamento svolto dalla SEM in specie. In quanto tali, verranno quindi trattate nei considerandi seguenti. Ciò nondimeno, occorre già sottolineare che dalla decisione impugnata appare che l'autorità inferiore abbia considerato nella sua valutazione tutta la documentazione rilevante presentata dall'insorgente, come pure i risultati medico-peritali, nonché le sue allegazioni rese durante l'audizione RMNA (cfr. p.to II pag. 4 segg. della decisione avversata). La circostanza che la SEM abbia valutato in maniera differente da quanto invece concluso dall'insorgente i medesimi elementi, non appare lesiva del principio inquisitorio che si imponeva all'autorità inferiore in materia (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), bensì deriva dal suo potere di apprezzamento. Inoltre, il Tribunale non ravvisa alcuna violazione dell'obbligo di accertare i fatti rilevanti da parte dell'autorità inferiore, nel non aver atteso i risultati peritali sull'età, prima di richiedere una ripresa in carico alla Bulgaria. Difatti, nella domanda predetta alle autorità bulgare, l'autorità elvetica ha segnalato correttamente che il ricorrente si sarebbe dichiarato minorenne nato il (...), nonché ha indicato i motivi per i quali nutrirebbe dei dubbi in proposito, chiaramente sottolineando anche come una perizia medica sull'età fosse in corso (cfr. atto SEM n. 15/6). Dal canto suo, la Bulgaria aveva registrato l'insorgente quale maggiorenne, e con un'altra identità, e non ha richiesto alle autorità elvetiche ulteriori informazioni in proposito (cfr. n. 18/1). Su tali presupposti non si vede per quali motivi la SEM avrebbe dovuto comunicare i risultati della perizia alle autorità bulgare. Per quanto poi attiene alla situazione di accoglienza nel suddetto Stato membro, nella propria decisione l'autorità inferiore ha esposto i motivi per i quali ritenga il trasferimento dell'insorgente possibile, anche prendendo posizione specificatamente sui suoi problemi di salute e sulle dichiarazioni di maltrattamenti e condizioni difficili da lui fatte valere per opporsi al suo trasferimento in Bulgaria, dunque anche esaminando in modo concreto il suo caso specifico (cfr. p.to II, pag. 8 segg. della decisione impugnata). Da ultimo, non si segue l'insorgente laddove nel suo ricorso argomenta che la SEM avrebbe dovuto convocarlo per un colloquio complementare (cfr. p.to 5, pag. 10 del ricorso). Difatti, egli ha già avuto ampia possibilità di presentare nell'ambito dello specifico diritto di essere sentito, le condizioni nelle quali avrebbe vissuto nel predetto Paese e che si opporrebbero ad un suo ritorno, con segnatamente anche quesiti posti dalla sua rappresentante legale presente in loco (cfr. verbale RMNA, p.to 8.01, pag. 8 e seg.). Non si vede quindi quali ulteriori elementi, fra l'altro non apportati dall'insorgente neppure nel seguito della procedura, e nemmeno nel suo ricorso sarebbero dovuti venir maggiormente investigati. Ne discende quindi che le censure formali mosse nei confronti del provvedimento impugnato risultano essere infondate, non essendo ravvisabile in specie un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come neppure una violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente da parte della SEM. Di conseguenza, la conclusione esposta in subordine dall'insorgente viene in toto respinta.
E. 5.1 Ciò posto, venendo ora al merito, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.
E. 5.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 6.1 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) che nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 RD III).
E. 6.2.1 Nel caso in parola, la SEM non ha ritenuto verosimile l'asserita minore età dell'insorgente. Dapprima ha ritenuto che la taskara presentata, in quanto unicamente in copia, poco attendibile e dotata di un valore probatorio estremamente ridotto. Oltre a ciò, la data di nascita indicata sulla taskara - il (...) - differisce da quella riferita dallo stesso ricorrente in fase di audizione e differisce anche da quella indicata sugli altri documenti e quella in possesso delle autorità bulgare. Per quanto concerne, invece, la fotocopia della tessera vaccinale e la fotocopia della tessera scolastica, la SEM ha rilevato che non possono essere considerati mezzi di prova o documenti di legittimazione ufficiali ex art. 1a Oasi 1. Altresì, egli non sarebbe stato in grado di rendere verosimili i suoi asserti riguardanti la sua data di nascita e la sua età, indicandone una diversa nel corso dell'audizione rispetto a quella registrata al suo arrivo al CFA. Interrogato circa i motivi di tali discrepanze, l'insorgente ha indicato di aver dapprima riportato la data che gli sarebbe stata comunicata durante il suo passaggio dalla Turchia, mentre in un secondo momento la data di nascita riportata sui suoi documenti e di cui era certo dell'esattezza. Invece, rispetto alla data di nascita conosciuta dalle autorità bulgare che lo qualificherebbero quale maggiorenne - il (...) - egli ha indicato di essersi dichiarato nato nel (...) in Bulgaria e pertanto non sa per quale motivo risulti una data differente. Inoltre, considerando anche le argomentazioni da lui addotte nell'ambito della presa di posizione del (...) gennaio 2023, l'autorità inferiore ha ritenuto che la perizia esprime in modo chiaro la sua maggiore età, contribuendo all'apprezzamento generale. Per quanto riguarda, invece, le altre contestazioni circa le contraddizioni espresse nell'ambito del diritto di essere sentito, la SEM ribadisce che le risposte fornite siano state troppo vaghe ed imprese per poter dimostrare la minore età. Anche la tempistica con cui è stata prodotta la taskara è sospetta, in quanto in precedenza il ricorrente ha affermato che tutti i suoi documenti sono stati sequestrati dalle autorità bulgare. Con un apprezzamento d'insieme di tutti questi elementi, la SEM è quindi giunta alla conclusione di considerarlo maggiorenne per il seguito della sua procedura, con una data di nascita modificata in SIMIC al 1° gennaio 2004.
E. 6.2.2 Nel suo memoriale ricorsuale, l'insorgente contesta la suddetta valutazione dell'autorità inferiore riguardo alla determinazione della sua età, ritenendola inesatta ed incompleta, in quanto non avrebbe tenuto conto dei diversi elementi. Difatti, la SEM avrebbe erroneamente escluso la sua minore età, omettendo di prendere in esame i documenti che egli ha prodotto in corso di procedura, interpretando le sue allegazioni in modo discordante da quanto previsto dall'art. 7 LAsi. A tal proposito, l'insorgente rileva come sarebbe stato coerente nelle sue dichiarazioni. Circa la discrepanza tra la data di nascita fornita alla loge del CFA e quella riferita durante l'audizione, egli indica che per la prima ha riportato quanto gli sarebbe stato riferito in Turchia, quando era ancora in possesso della sua taskara. Per quanto concerne la data di nascita in possesso alle autorità bulgare, egli ribadisce di aver indicato di essere nato nel (...) e di aver avuto un tesserino indicante quella data. Inoltre, egli sarebbe stato alloggiato con altri minorenni. Dipoi, indicando che egli ha iniziato a frequentare la scuola a 6 anni e di averla interrotta a 15 anni, la ricostruzione della propria età risulterebbe coerente. Infine, le risultanze della perizia non prenderebbero in considerazione che i campioni statistici di popolazione utilizzati sarebbero molto differenti da quelli d'appartenenza del richiedente, rendendo meno attendibili i risultati. In terzo ed ultimo luogo, l'identità che le autorità bulgare avrebbero comunicato alla Svizzera, non corrisponderebbe invece alle generalità da lui fornite in Bulgaria.
E. 6.3.1 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi citati).
E. 6.3.2 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione all'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. cit.).
E. 6.3.3 Tornando alla presente disamina, dai risultati della perizia medico-legale esperita, si evince che l'età media dell'insorgente sia situata tra i 20 ed i 24 anni, mentre che l'età minima del medesimo sarebbe di 19 anni. Di conseguenza, sarebbe impossibile che egli abbia meno di 18 anni (cfr atto SEM n. 28/11).
E. 6.3.4 Di conseguenza, come stabilito dalla giurisprudenza, la perizia costituisce un forte indizio di maggiore età, per il che risulta essere tanto meno necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2; ed a titolo esemplificativo nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-3045/2022 del 20 luglio 2022 consid. 7.3.2 con ulteriori rif. cit.). Tale valutazione non viene minimamente scalfita dalle considerazioni addotte dall'insorgente nel ricorso. In particolare, nella casistica in cui rientra la fattispecie, la circostanza che i campioni utilizzati dai medici-periti non fossero riferibili alla popolazione afghana, risultano privi di rilevanza, come più volte già considerato dalla giurisprudenza dello scrivente Tribunale (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-5268/2021 del 10 dicembre 2021 con ulteriori rif. cit.).
E. 6.3.5 Sulla scorta delle considerazioni sopra riportate, resta dunque soltanto un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove presenti agli atti. In proposito, sia per quanto attiene alla documentazione presentata dal richiedente dinnanzi all'autorità inferiore, sia per quanto concerne le dichiarazioni da lui rilasciate riguardanti la sua data di nascita e la sua età, il Tribunale ritiene di poter rinviare alla decisione impugnata, onde evitare inutili ridondanze (cfr. p.to II, pag. 3 seg.).
E. 6.3.6 Nelle surriferite circostanze, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi evincibili dall'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa il ricorrente - al quale incombeva l'onere della prova in merito - non è stato in grado di rendere verosimile la sua allegata minore età. Pertanto, egli deve assumersene le conseguenze, ovvero che venga considerato maggiorenne. Le disposizioni normative relative ai minorenni non gli sono pertanto applicabili.
E. 7.1 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Altresì, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). Nel caso di una domanda di ripresa in carico (inglese: take back) - come nella fattispecie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1).
E. 7.2 Lo Stato membro competente in forza del RD III è tenuto a riprendere in carico - alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide che ha ritirato la sua domanda in corso d'esame e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro o che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III)
E. 7.3 Giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.
E. 7.4 Inoltre, ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.
E. 8 8.1 Nel caso in rassegna, l'interessato aveva già depositato una pregressa domanda d'asilo in Bulgaria il (...) agosto 2022 (cfr. n. 8/2 e 9/1). Il (...) novembre 2022, l'autorità inferiore ha presentato tempestivamente all'autorità bulgara una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. atto SEM n. 15/6). La Bulgaria ha esplicitamente accolto la stessa, basandosi sull'art. 18 par. 1 lett. c del RD III, in data (...) novembre 2022 (cfr. n. 18/1).
E. 8.2 Il ricorrente contesta la competenza della Bulgaria, in quanto le autorità avrebbero prelevato le sue impronte con la forza (cfr. pag. 7 del ricorso). Tale evenienza non è atta in alcun modo a mutare la competenza delle Bulgaria, visto che tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]).
E. 8.3 Il ricorrente, inoltre, osserva che la domanda di ripresa in carico sia stata accettata sulla scorta dell'art. 18 par. 1 lett. c RD III (ritiro della domanda d'asilo) e pertanto non vi sarebbero garanzie che la sua procedura venga riaperta. A tal proposito si indica che ai sensi dell'art. 18 par. 2 RD III, qualora lo Stato membro competente abbia interrotto l'esame di una domanda in seguito al ritiro di quest'ultima da parte del richiedente, prima di una decisione sul merito di primo grado, detto Stato membro provvede affinché al richiedente sia concesso il diritto di chiedere che l'esame della domanda sia portato a termine o di presentare una nuova domanda di protezione internazionale, che non sarà trattata come domanda reiterata. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché l'esame della domanda sia portato a termine. Pertanto, sotto tale aspetto non sono necessarie ulteriori garanzie (cfr. sentenza di riferimento F-7195/2018 consid. 6.6.4).
E. 8.4 Alla luce di quanto precede, la Bulgaria è quindi tenuta, in principio, a riprendere in carico l'insorgente per la trattazione della sua domanda d'asilo.
E. 9 Il ricorrente rimprovera inoltre all'autorità inferiore di avere emesso un giudizio stereotipato in merito alle condizioni degli alloggi ed alla situazione generale nella quale verserebbero i richiedenti l'asilo in Bulgaria, privando di qualsiasi rilevanza le sue dichiarazioni. Citando degli estratti di un rapporto dell'Asylum Information Database (AIDA) del 2021 oltre che una sentenza del Tribunale amministrativo di Freiburg (Germania), ritiene come le condizioni di accoglienza in Bulgaria siano notoriamente precarie (cfr. ricorso, pag. 8). Inoltre la SEM, nella sua decisione, non considererebbe l'impatto che il flusso di rifugiati dall'Ucraina avrebbe sul sistema di accoglienza bulgaro, al contrario di quanto il Tribunale avrebbe invece recentemente sancito nella sua giurisprudenza (cita in proposito la sentenzaD-1128/2022 dell'8 aprile 2022). Inoltre, in merito alle violenze che egli avrebbe subito in Bulgaria, perpetrate proprio dalle autorità dalle quali ci si aspetterebbe protezione, le stesse evidenzierebbero criticità del sistema d'accoglienza tali che rientrerebbero nell'applicazione dell'art. 3 CEDU, senza che si possa escludere il rischio reale di una loro ripetizione in futuro. Le violenze perpetrate dai poliziotti bulgari nei suoi confronti, sarebbero da ritenere persecuzioni statali, contravvenenti all'art. 4 CartaUE, all'art. 3 CEDU ed all'art. 3 Conv. tortura. Il ricorrente segnala inoltre di soffrire di problemi psichici, causati in parte proprio dal suo vissuto nel suddetto Paese, oltre che di scabbia. Pertanto, l'esecuzione del suo trasferimento in Bulgaria sarebbe contrario all'art. 3 CEDU. Invero, il suo stato di salute, apparirebbe serio ed egli sarebbe da considerare estremamente vulnerabile. Inoltre, viste le condizioni di alloggio e di assistenza presenti in Bulgaria, nel predetto Stato egli non avrebbe accesso alle cure mediche.
E. 10.1 Il Tribunale ricorda in primo luogo che la Bulgaria è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e, a tale titolo, è tenuta ad applicarne le disposizioni. Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. in tal senso tra le altre le sentenze del Tribunale F-3879/2022 del 13 settembre 2022 consid. 5.1, D-3725/2022 del 9 settembre 2022 consid. 8.2).
E. 10.2 La succitata presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) oppure in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5).
E. 10.3.1 A seguito di un esame approfondito, il Tribunale nella sentenza di riferimento F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020, ha considerato che malgrado il sistema d'asilo bulgaro presenti effettivamente delle carenze sia nella procedura d'asilo sia nelle condizioni di accoglienza e di detenzione dei richiedenti l'asilo; queste, per quanto preoccupanti, non costituiscono tuttavia delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III (cfr. sentenza di riferimento F-7195/2018 precitata consid. 6 segg., in particolare consid. 6.6.7). Anche oggi, a causa del conflitto in Ucraina, il Tribunale non ritiene vi siano delle carenze sistemiche nel sistema d'asilo bulgaro (cfr. a tal proposito la sentenza D-4063/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 10.3.1; D-3725/2022 del 9 settembre 2022 consid. 8.3 con ulteriore rif. cit.; D-3443/2022 del 29 agosto 2022 consid. 8.3.2 con rif. cit.). Tale conclusione non viene messa in discussione neppure dalla referenza giurisprudenziale citata nel ricorso dall'insorgente, peraltro precedente alle sentenze sopra referenziate.
E. 10.3.2 Conseguentemente, in assenza di una pratica avverata di violazioni sistematiche delle norme dell'Unione europea minime nella materia, il rispetto della Bulgaria dei suoi obblighi concernenti i diritti dei richiedenti sul suo territorio resta presunta (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.4; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5; sentenza di riferimento F-7195/2018 precitata consid. 6.6.7 e 6.6.8). Iscrivendosi in tale contesto, né il rapporto richiamato nell'impugnativa, né la sentenza del Tribunale amministrativo di Freiburg (Germania), né le allegazioni ricorsuali permettono di sovvertire la suesposta presunzione. Da questo profilo, non può quindi essere rimproverato alla SEM di non aver proceduto a più ampie misure d'istruzione riguardo alla situazione d'accoglienza dei richiedenti l'asilo in Bulgaria. Gli argomenti avanzati dall'insorgente - del resto in nessun modo circostanziati - non sono di per sé soli sufficienti per rimettere in dubbio l'apprezzamento delle autorità svizzere in proposito.
E. 10.4 Di conseguenza, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie.
E. 11.1 Resta ancora da esaminare, se l'autorità inferiore, malgrado la competenza di principio della Bulgaria, avrebbe dovuto applicare l'art. 17 par. 1 RD III, concretizzato all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311).
E. 11.2 Nella presente disamina, senza negare le carenze esistenti nel sistema d'asilo bulgaro, così come constatato nella sentenza di riferimento F-7195/2018, e quindi che non si possa escludere che il ricorrente non abbia riscontrato in Bulgaria delle circostanze facili; tuttavia, al contrario di quanto da egli allegato nel corso dell'audizione RMNA, appare come lui abbia ricevuto del cibo, delle cure mediche e un alloggio in Bulgaria. Non si possono quindi seguire in alcun modo le allegazioni del richiedente sollevate in modo del tutto generico, e senza concretizzare le sue dichiarazioni. Inoltre, occorre evidenziare che il ricorrente, dopo il suo trasferimento in Bulgaria, si troverà in una procedura d'asilo già pendente, oppure dovrà richiedere la riapertura della stessa sulla scorta dell'art. 18 par. II RD III, e verrà integrato in un centro d'accoglienza per richiedenti l'asilo e potrà, in tale contesto, beneficiare delle condizioni generali d'accoglienza (cfr. sentenza di riferimento F-7195/2018 consid. 6.6.4). Apparterrà inoltre a lui di indirizzarsi alle autorità competenti bulgare, anche facendo valere i suoi diritti per le vie ricorsuali preposte, nel caso in cui ritenesse che le stesse non rispettino i suoi diritti (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza). V'è inoltre luogo di ritenere che la procedura d'asilo potrà essere ripresa al suo ritorno in Bulgaria (cfr. sentenza di riferimento F-7195/2018 precitata consid. 6.6.4). Il Tribunale non dispone inoltre di elementi concreti e seri che gli permettano di ritenere che l'interessato rischierebbe di essere rinviato nel suo paese d'origine in violazione del principio di non-respingimento.
E. 11.3 L'insorgente neppure con le sue allegazioni secondo cui avrebbe subito delle violenze da parte di agenti in servizio, riesce nell'intento di provare o rendere verosimile, che nel caso di un suo trasferimento nel succitato Paese, egli potrebbe subire dei maltrattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. Invero, occorre rilevare che il ricorrente, dopo il suo trasferimento, si troverà in una procedura d'asilo, oppure dovrà richiedere la riapertura della stessa sulla scorta dell'art. 18 par. 2 RD III, e quindi in un'altra situazione rispetto al momento in cui egli è entrato per la prima volta in Bulgaria. Inoltre, il predetto Stato membro, dispone di un sistema di giustizia funzionante, e pertanto si può partire dal presupposto che tale Paese abbia la volontà e la capacità di proteggerlo da persecuzioni compiute sul suo territorio. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente ritenga di essersi trovato o si troverà in futuro ad essere trattato in modo scorretto da parte delle autorità, apparterrà a lui di rivolgersi alle autorità preposte bulgare per far valere i suoi diritti e per proteggersi, se necessario anche con il supporto di organizzazioni non governative attive e presenti su suolo bulgaro.
E. 11.4 Da ultimo, neppure delle ragioni mediche si oppongono ad un trasferimento del ricorrente verso la Bulgaria.
E. 11.4.1 A tal proposito, si ricorda innanzitutto come il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali. Ciò risulta essere il caso laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciare presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile, peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). Per quanto concerne la situazione in Bulgaria, il Tribunale, nella sentenza di riferimento già succitata, ha ritenuto come per richiedenti l'asilo particolarmente vulnerabili ed aventi dei bisogni specifici, come è il caso in particolare di persone che sono affette da una malattia cronica, se necessario e valutando il caso specifico, occorrerà richiedere delle garanzie individuali e concrete da parte del predetto Stato membro, per evitare che il loro trasferimento sia inammissibile (cfr. sentenza di riferimento F-7195/2018 consid. 6.6.5 e 7.3.2 segg.).
E. 11.4.2 Tornando al caso in parola, dalla documentazione agli atti, si evince che l'insorgente ha sofferto di scabbia e ferite da grattamento trattate con Ivermectina, Xyzal ed Excipal lotion con scabimed (cfr. atti SEM n. 11/2 e 12/2). Per questa problematica non vi sono ulteriori documenti agli atti. Il ricorrente, inoltre, è rimasto coinvolto in una colluttazione e per tale motivo è stato visitato dal pronto soccorso dell'ospedale regionale di Mendrisio. I medici hanno constato una ferita da morso ed escoriazioni al sopracciglio e alle mani ed impostato una terapia a base di Dafalgan e Cursaept (cfr atti SEM n. 35/2 e 36/2). Infine, il ricorrente è stato visitato più volte per le sue problematiche di natura psicologica. Inizialmente la diagnosi posta dai medici è stata quella di insonnia ed a seguito della visita in data (...) febbraio 2023, il medico psichiatra ha diagnosticato un disturbo post traumatico da stress (cfr. atto SEM n. 39/2). La terapia impostata è stata adattata per l'ultima volta in data (...) marzo 2023 e prevede l'assunzione di Temesta, Zoloft, Stilnox, Sequase, oltre che Temesta, Dafalgan e Sequase in riserva (cfr. atto SEM n. 48/2). Non è stata evidenziata dal medico una progettualità anticonservativa, come neppure una suicidalità attiva. Una visita di controllo è prevista per il prossimo (...) aprile 2023 (cfr atti SEM n. 42/1).
E. 11.4.3 Non appare dagli atti che quest'ultimo soffra di problematiche a tal punto gravi, da ricadere nella giurisprudenza sopra referenziata nel caso di un suo trasferimento. Inoltre, egli non appare adempiere alle condizioni di una persona particolarmente vulnerabile ai sensi della giurisprudenza sopra citata (cfr. supra consid. 11.4.1). In tal senso, agli occhi del Tribunale non appare necessario richiedere alla Bulgaria delle garanzie specifiche per il ricorrente prima del suo trasferimento nel predetto Stato membro. Peraltro, la Bulgaria dispone di un'infrastruttura medica sufficiente. Inoltre, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, la Bulgaria deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della direttiva accoglienza). Non si evince dagli atti alcun indizio che la Bulgaria negherebbe in modo durevole al ricorrente le cure mediche adeguate (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-3725/2022 del 9 settembre 2022 consid. 9.3.2). Ad ogni modo se egli dovesse essere costretto a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il Paese in questione violi i suoi obblighi fondamentali, apparterrà al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in parola (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza). Le autorità svizzere competenti per l'allontanamento veglieranno inoltre a tenere conto della situazione di salute dell'insorgente al momento del suo trasferimento, informando adeguatamente e prima del trasferimento, le autorità bulgare preposte delle problematiche mediche specifiche di cui soffre il ricorrente (cfr. art. 31 seg. RD III).
E. 11.5 Riassumendo, il ricorrente non è riuscito a dimostrare che il suo trasferimento verso la Bulgaria comporterebbe un serio e concreto rischio di essere confrontato a trattamenti contrari al diritto internazionale. Di conseguenza, non sussiste quindi alcun motivo per l'applicazione da parte della Svizzera della clausola di sovranità prevista all'art. 17 par. 1 RD III. Nelle surriferite circostanze non traspaiono neppure elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo potere d'apprezzamento in rapporto a dei motivi umanitari così come sancito dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.).
E. 11.6 Pertanto, in mancanza dell'applicazione delle suddette disposizioni da parte della Svizzera, la Bulgaria è competente per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente ai sensi del RD III.
E. 12 Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Bulgaria. In conclusione, con il provvedimento impugnato l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
E. 13 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia la domanda tendente alla restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, che quella relativa all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risultano essere senza oggetto.
E. 14 14.1 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 14.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 15 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1275/2023 Sentenza del 15 marzo 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Simon Thurnheer; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...) Afghanistan, patrocinato dall'avv. Michela Gentile, (...), 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 23 febbraio 2023 / (...). Fatti: A. A.a L'interessato, il (...) settembre 2022, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera, dichiarandosi minorenne, nato il (...). Dalle ricerche intraprese dall'autorità inferiore nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", il (...) settembre 2022, è risultato che il richiedente aveva depositato una domanda d'asilo pregressa in Bulgaria il (...) agosto 2022. A.b Il (...) novembre 2022 l'autorità elvetica competente, ha presentato alla sua omologa bulgara, una domanda di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Il seguente 30 novembre 2022, le autorità bulgare preposte hanno risposto positivamente alla richiesta di ripresa in carico e ciò sulla scorta dell'art. 18 par. 1 lett. c RD III. Hanno inoltre indicato che presso di loro l'interessato sarebbe registrato con le seguenti generalità: C._______, nato il (...), di nazionalità afghana. A.c Il (...) dicembre 2022, l'interessato è stato sentito nell'ambito di una prima audizione per richiedenti minorenni non accompagnati (di seguito anche: verbale RMNA). In tale sede il richiedente ha prodotto la copia di una tessera scolastica. A.d Per mezzo del rapporto peritale datato (...) gennaio 2023, il Centro universitario romando di medicina legale (CURML), ha presentato i risultati e le sue conclusioni in merito agli esami medici esperiti il (...) dicembre 2022 tendenti alla determinazione dell'età del richiedente l'asilo. A.e Con scritto dell'(...) gennaio 2023, la SEM ha concesso all'interessato il diritto di essere sentito l'inverosimiglianza della sua minore età dell'intenzione di modificare la sua data di nascita nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) al (...). Entro il termine concessogli, il richiedente ha trasmesso in data (...) gennaio 2023, le proprie osservazioni al riguardo. Il (...) gennaio 2023 la SEM ha proceduto alla modifica della sua data di nascita in SIMIC. A.f In data (...) gennaio 2023 il richiedente ha trasmesso alla SEM una fotocopia della sua Taskera unitamente alla traduzione. Il successivo (...) gennaio 2023 l'interessato ha trasmesso copia della sua tessera vaccinale. A.g Agli atti sono presenti diversi Fogli di trasmissione di informazioni mediche (F2), relativi allo stato di salute dell'interessato, di cui si dirà in seguito per quanto necessario. B. Con decisione del (...) febbraio 2023 - notificata in data (...) febbraio 2023 (cfr. atto SEM n. [{...}]-45/1) - l'autorità inferiore non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), pronunciando nel contempo l'allontanamento (recte: trasferimento) dell'interessato dalla Svizzera verso laBulgaria e l'esecuzione del medesimo provvedimento. C. Il (...) marzo 2023 (cfr. risultanze processuali), l'interessato è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione, chiedendo, in limine, la sospensione dell'esecuzione del rinvio in via supercautelare e cautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Nel merito, egli ha concluso all'annullamento della decisione impugnata, che egli venga considerato minorenne per il prosieguo della procedura d'asilo ed alla restituzione degli atti di causa alla SEM, affinché effettui l'esame nazionale della domanda d'asilo o, in subordine, perché proceda ad un completamento dell'istruttoria. Contestualmente, ha inoltre presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Il ricorso manifestamente infondato, ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
4. A titolo preliminare, il Tribunale ritiene che le censure sollevate dal ricorrente circa una valutazione parziale degli elementi a favore ed a sfavore della sua minore età da parte dell'autorità inferiore, come pure in merito alla situazione di accoglienza in Bulgaria dei richiedenti l'asilo ed al suo stato di salute sono invero rivolte contro l'apprezzamento svolto dalla SEM in specie. In quanto tali, verranno quindi trattate nei considerandi seguenti. Ciò nondimeno, occorre già sottolineare che dalla decisione impugnata appare che l'autorità inferiore abbia considerato nella sua valutazione tutta la documentazione rilevante presentata dall'insorgente, come pure i risultati medico-peritali, nonché le sue allegazioni rese durante l'audizione RMNA (cfr. p.to II pag. 4 segg. della decisione avversata). La circostanza che la SEM abbia valutato in maniera differente da quanto invece concluso dall'insorgente i medesimi elementi, non appare lesiva del principio inquisitorio che si imponeva all'autorità inferiore in materia (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), bensì deriva dal suo potere di apprezzamento. Inoltre, il Tribunale non ravvisa alcuna violazione dell'obbligo di accertare i fatti rilevanti da parte dell'autorità inferiore, nel non aver atteso i risultati peritali sull'età, prima di richiedere una ripresa in carico alla Bulgaria. Difatti, nella domanda predetta alle autorità bulgare, l'autorità elvetica ha segnalato correttamente che il ricorrente si sarebbe dichiarato minorenne nato il (...), nonché ha indicato i motivi per i quali nutrirebbe dei dubbi in proposito, chiaramente sottolineando anche come una perizia medica sull'età fosse in corso (cfr. atto SEM n. 15/6). Dal canto suo, la Bulgaria aveva registrato l'insorgente quale maggiorenne, e con un'altra identità, e non ha richiesto alle autorità elvetiche ulteriori informazioni in proposito (cfr. n. 18/1). Su tali presupposti non si vede per quali motivi la SEM avrebbe dovuto comunicare i risultati della perizia alle autorità bulgare. Per quanto poi attiene alla situazione di accoglienza nel suddetto Stato membro, nella propria decisione l'autorità inferiore ha esposto i motivi per i quali ritenga il trasferimento dell'insorgente possibile, anche prendendo posizione specificatamente sui suoi problemi di salute e sulle dichiarazioni di maltrattamenti e condizioni difficili da lui fatte valere per opporsi al suo trasferimento in Bulgaria, dunque anche esaminando in modo concreto il suo caso specifico (cfr. p.to II, pag. 8 segg. della decisione impugnata). Da ultimo, non si segue l'insorgente laddove nel suo ricorso argomenta che la SEM avrebbe dovuto convocarlo per un colloquio complementare (cfr. p.to 5, pag. 10 del ricorso). Difatti, egli ha già avuto ampia possibilità di presentare nell'ambito dello specifico diritto di essere sentito, le condizioni nelle quali avrebbe vissuto nel predetto Paese e che si opporrebbero ad un suo ritorno, con segnatamente anche quesiti posti dalla sua rappresentante legale presente in loco (cfr. verbale RMNA, p.to 8.01, pag. 8 e seg.). Non si vede quindi quali ulteriori elementi, fra l'altro non apportati dall'insorgente neppure nel seguito della procedura, e nemmeno nel suo ricorso sarebbero dovuti venir maggiormente investigati. Ne discende quindi che le censure formali mosse nei confronti del provvedimento impugnato risultano essere infondate, non essendo ravvisabile in specie un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come neppure una violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente da parte della SEM. Di conseguenza, la conclusione esposta in subordine dall'insorgente viene in toto respinta. 5. 5.1 Ciò posto, venendo ora al merito, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 5.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 6. 6.1 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) che nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 RD III). 6.2 6.2.1 Nel caso in parola, la SEM non ha ritenuto verosimile l'asserita minore età dell'insorgente. Dapprima ha ritenuto che la taskara presentata, in quanto unicamente in copia, poco attendibile e dotata di un valore probatorio estremamente ridotto. Oltre a ciò, la data di nascita indicata sulla taskara - il (...) - differisce da quella riferita dallo stesso ricorrente in fase di audizione e differisce anche da quella indicata sugli altri documenti e quella in possesso delle autorità bulgare. Per quanto concerne, invece, la fotocopia della tessera vaccinale e la fotocopia della tessera scolastica, la SEM ha rilevato che non possono essere considerati mezzi di prova o documenti di legittimazione ufficiali ex art. 1a Oasi 1. Altresì, egli non sarebbe stato in grado di rendere verosimili i suoi asserti riguardanti la sua data di nascita e la sua età, indicandone una diversa nel corso dell'audizione rispetto a quella registrata al suo arrivo al CFA. Interrogato circa i motivi di tali discrepanze, l'insorgente ha indicato di aver dapprima riportato la data che gli sarebbe stata comunicata durante il suo passaggio dalla Turchia, mentre in un secondo momento la data di nascita riportata sui suoi documenti e di cui era certo dell'esattezza. Invece, rispetto alla data di nascita conosciuta dalle autorità bulgare che lo qualificherebbero quale maggiorenne - il (...) - egli ha indicato di essersi dichiarato nato nel (...) in Bulgaria e pertanto non sa per quale motivo risulti una data differente. Inoltre, considerando anche le argomentazioni da lui addotte nell'ambito della presa di posizione del (...) gennaio 2023, l'autorità inferiore ha ritenuto che la perizia esprime in modo chiaro la sua maggiore età, contribuendo all'apprezzamento generale. Per quanto riguarda, invece, le altre contestazioni circa le contraddizioni espresse nell'ambito del diritto di essere sentito, la SEM ribadisce che le risposte fornite siano state troppo vaghe ed imprese per poter dimostrare la minore età. Anche la tempistica con cui è stata prodotta la taskara è sospetta, in quanto in precedenza il ricorrente ha affermato che tutti i suoi documenti sono stati sequestrati dalle autorità bulgare. Con un apprezzamento d'insieme di tutti questi elementi, la SEM è quindi giunta alla conclusione di considerarlo maggiorenne per il seguito della sua procedura, con una data di nascita modificata in SIMIC al 1° gennaio 2004. 6.2.2 Nel suo memoriale ricorsuale, l'insorgente contesta la suddetta valutazione dell'autorità inferiore riguardo alla determinazione della sua età, ritenendola inesatta ed incompleta, in quanto non avrebbe tenuto conto dei diversi elementi. Difatti, la SEM avrebbe erroneamente escluso la sua minore età, omettendo di prendere in esame i documenti che egli ha prodotto in corso di procedura, interpretando le sue allegazioni in modo discordante da quanto previsto dall'art. 7 LAsi. A tal proposito, l'insorgente rileva come sarebbe stato coerente nelle sue dichiarazioni. Circa la discrepanza tra la data di nascita fornita alla loge del CFA e quella riferita durante l'audizione, egli indica che per la prima ha riportato quanto gli sarebbe stato riferito in Turchia, quando era ancora in possesso della sua taskara. Per quanto concerne la data di nascita in possesso alle autorità bulgare, egli ribadisce di aver indicato di essere nato nel (...) e di aver avuto un tesserino indicante quella data. Inoltre, egli sarebbe stato alloggiato con altri minorenni. Dipoi, indicando che egli ha iniziato a frequentare la scuola a 6 anni e di averla interrotta a 15 anni, la ricostruzione della propria età risulterebbe coerente. Infine, le risultanze della perizia non prenderebbero in considerazione che i campioni statistici di popolazione utilizzati sarebbero molto differenti da quelli d'appartenenza del richiedente, rendendo meno attendibili i risultati. In terzo ed ultimo luogo, l'identità che le autorità bulgare avrebbero comunicato alla Svizzera, non corrisponderebbe invece alle generalità da lui fornite in Bulgaria. 6.3 6.3.1 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi citati). 6.3.2 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione all'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. cit.). 6.3.3 Tornando alla presente disamina, dai risultati della perizia medico-legale esperita, si evince che l'età media dell'insorgente sia situata tra i 20 ed i 24 anni, mentre che l'età minima del medesimo sarebbe di 19 anni. Di conseguenza, sarebbe impossibile che egli abbia meno di 18 anni (cfr atto SEM n. 28/11). 6.3.4 Di conseguenza, come stabilito dalla giurisprudenza, la perizia costituisce un forte indizio di maggiore età, per il che risulta essere tanto meno necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2; ed a titolo esemplificativo nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-3045/2022 del 20 luglio 2022 consid. 7.3.2 con ulteriori rif. cit.). Tale valutazione non viene minimamente scalfita dalle considerazioni addotte dall'insorgente nel ricorso. In particolare, nella casistica in cui rientra la fattispecie, la circostanza che i campioni utilizzati dai medici-periti non fossero riferibili alla popolazione afghana, risultano privi di rilevanza, come più volte già considerato dalla giurisprudenza dello scrivente Tribunale (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-5268/2021 del 10 dicembre 2021 con ulteriori rif. cit.). 6.3.5 Sulla scorta delle considerazioni sopra riportate, resta dunque soltanto un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove presenti agli atti. In proposito, sia per quanto attiene alla documentazione presentata dal richiedente dinnanzi all'autorità inferiore, sia per quanto concerne le dichiarazioni da lui rilasciate riguardanti la sua data di nascita e la sua età, il Tribunale ritiene di poter rinviare alla decisione impugnata, onde evitare inutili ridondanze (cfr. p.to II, pag. 3 seg.). 6.3.6 Nelle surriferite circostanze, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi evincibili dall'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa il ricorrente - al quale incombeva l'onere della prova in merito - non è stato in grado di rendere verosimile la sua allegata minore età. Pertanto, egli deve assumersene le conseguenze, ovvero che venga considerato maggiorenne. Le disposizioni normative relative ai minorenni non gli sono pertanto applicabili. 7. 7.1 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Altresì, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). Nel caso di una domanda di ripresa in carico (inglese: take back) - come nella fattispecie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). 7.2 Lo Stato membro competente in forza del RD III è tenuto a riprendere in carico - alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide che ha ritirato la sua domanda in corso d'esame e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro o che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III) 7.3 Giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 7.4 Inoltre, ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.
8. 8.1 Nel caso in rassegna, l'interessato aveva già depositato una pregressa domanda d'asilo in Bulgaria il (...) agosto 2022 (cfr. n. 8/2 e 9/1). Il (...) novembre 2022, l'autorità inferiore ha presentato tempestivamente all'autorità bulgara una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. atto SEM n. 15/6). La Bulgaria ha esplicitamente accolto la stessa, basandosi sull'art. 18 par. 1 lett. c del RD III, in data (...) novembre 2022 (cfr. n. 18/1). 8.2 Il ricorrente contesta la competenza della Bulgaria, in quanto le autorità avrebbero prelevato le sue impronte con la forza (cfr. pag. 7 del ricorso). Tale evenienza non è atta in alcun modo a mutare la competenza delle Bulgaria, visto che tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]). 8.3 Il ricorrente, inoltre, osserva che la domanda di ripresa in carico sia stata accettata sulla scorta dell'art. 18 par. 1 lett. c RD III (ritiro della domanda d'asilo) e pertanto non vi sarebbero garanzie che la sua procedura venga riaperta. A tal proposito si indica che ai sensi dell'art. 18 par. 2 RD III, qualora lo Stato membro competente abbia interrotto l'esame di una domanda in seguito al ritiro di quest'ultima da parte del richiedente, prima di una decisione sul merito di primo grado, detto Stato membro provvede affinché al richiedente sia concesso il diritto di chiedere che l'esame della domanda sia portato a termine o di presentare una nuova domanda di protezione internazionale, che non sarà trattata come domanda reiterata. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché l'esame della domanda sia portato a termine. Pertanto, sotto tale aspetto non sono necessarie ulteriori garanzie (cfr. sentenza di riferimento F-7195/2018 consid. 6.6.4). 8.4 Alla luce di quanto precede, la Bulgaria è quindi tenuta, in principio, a riprendere in carico l'insorgente per la trattazione della sua domanda d'asilo.
9. Il ricorrente rimprovera inoltre all'autorità inferiore di avere emesso un giudizio stereotipato in merito alle condizioni degli alloggi ed alla situazione generale nella quale verserebbero i richiedenti l'asilo in Bulgaria, privando di qualsiasi rilevanza le sue dichiarazioni. Citando degli estratti di un rapporto dell'Asylum Information Database (AIDA) del 2021 oltre che una sentenza del Tribunale amministrativo di Freiburg (Germania), ritiene come le condizioni di accoglienza in Bulgaria siano notoriamente precarie (cfr. ricorso, pag. 8). Inoltre la SEM, nella sua decisione, non considererebbe l'impatto che il flusso di rifugiati dall'Ucraina avrebbe sul sistema di accoglienza bulgaro, al contrario di quanto il Tribunale avrebbe invece recentemente sancito nella sua giurisprudenza (cita in proposito la sentenzaD-1128/2022 dell'8 aprile 2022). Inoltre, in merito alle violenze che egli avrebbe subito in Bulgaria, perpetrate proprio dalle autorità dalle quali ci si aspetterebbe protezione, le stesse evidenzierebbero criticità del sistema d'accoglienza tali che rientrerebbero nell'applicazione dell'art. 3 CEDU, senza che si possa escludere il rischio reale di una loro ripetizione in futuro. Le violenze perpetrate dai poliziotti bulgari nei suoi confronti, sarebbero da ritenere persecuzioni statali, contravvenenti all'art. 4 CartaUE, all'art. 3 CEDU ed all'art. 3 Conv. tortura. Il ricorrente segnala inoltre di soffrire di problemi psichici, causati in parte proprio dal suo vissuto nel suddetto Paese, oltre che di scabbia. Pertanto, l'esecuzione del suo trasferimento in Bulgaria sarebbe contrario all'art. 3 CEDU. Invero, il suo stato di salute, apparirebbe serio ed egli sarebbe da considerare estremamente vulnerabile. Inoltre, viste le condizioni di alloggio e di assistenza presenti in Bulgaria, nel predetto Stato egli non avrebbe accesso alle cure mediche. 10. 10.1 Il Tribunale ricorda in primo luogo che la Bulgaria è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e, a tale titolo, è tenuta ad applicarne le disposizioni. Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. in tal senso tra le altre le sentenze del Tribunale F-3879/2022 del 13 settembre 2022 consid. 5.1, D-3725/2022 del 9 settembre 2022 consid. 8.2). 10.2 La succitata presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) oppure in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). 10.3 10.3.1 A seguito di un esame approfondito, il Tribunale nella sentenza di riferimento F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020, ha considerato che malgrado il sistema d'asilo bulgaro presenti effettivamente delle carenze sia nella procedura d'asilo sia nelle condizioni di accoglienza e di detenzione dei richiedenti l'asilo; queste, per quanto preoccupanti, non costituiscono tuttavia delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III (cfr. sentenza di riferimento F-7195/2018 precitata consid. 6 segg., in particolare consid. 6.6.7). Anche oggi, a causa del conflitto in Ucraina, il Tribunale non ritiene vi siano delle carenze sistemiche nel sistema d'asilo bulgaro (cfr. a tal proposito la sentenza D-4063/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 10.3.1; D-3725/2022 del 9 settembre 2022 consid. 8.3 con ulteriore rif. cit.; D-3443/2022 del 29 agosto 2022 consid. 8.3.2 con rif. cit.). Tale conclusione non viene messa in discussione neppure dalla referenza giurisprudenziale citata nel ricorso dall'insorgente, peraltro precedente alle sentenze sopra referenziate. 10.3.2 Conseguentemente, in assenza di una pratica avverata di violazioni sistematiche delle norme dell'Unione europea minime nella materia, il rispetto della Bulgaria dei suoi obblighi concernenti i diritti dei richiedenti sul suo territorio resta presunta (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.4; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5; sentenza di riferimento F-7195/2018 precitata consid. 6.6.7 e 6.6.8). Iscrivendosi in tale contesto, né il rapporto richiamato nell'impugnativa, né la sentenza del Tribunale amministrativo di Freiburg (Germania), né le allegazioni ricorsuali permettono di sovvertire la suesposta presunzione. Da questo profilo, non può quindi essere rimproverato alla SEM di non aver proceduto a più ampie misure d'istruzione riguardo alla situazione d'accoglienza dei richiedenti l'asilo in Bulgaria. Gli argomenti avanzati dall'insorgente - del resto in nessun modo circostanziati - non sono di per sé soli sufficienti per rimettere in dubbio l'apprezzamento delle autorità svizzere in proposito. 10.4 Di conseguenza, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie. 11. 11.1 Resta ancora da esaminare, se l'autorità inferiore, malgrado la competenza di principio della Bulgaria, avrebbe dovuto applicare l'art. 17 par. 1 RD III, concretizzato all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). 11.2 Nella presente disamina, senza negare le carenze esistenti nel sistema d'asilo bulgaro, così come constatato nella sentenza di riferimento F-7195/2018, e quindi che non si possa escludere che il ricorrente non abbia riscontrato in Bulgaria delle circostanze facili; tuttavia, al contrario di quanto da egli allegato nel corso dell'audizione RMNA, appare come lui abbia ricevuto del cibo, delle cure mediche e un alloggio in Bulgaria. Non si possono quindi seguire in alcun modo le allegazioni del richiedente sollevate in modo del tutto generico, e senza concretizzare le sue dichiarazioni. Inoltre, occorre evidenziare che il ricorrente, dopo il suo trasferimento in Bulgaria, si troverà in una procedura d'asilo già pendente, oppure dovrà richiedere la riapertura della stessa sulla scorta dell'art. 18 par. II RD III, e verrà integrato in un centro d'accoglienza per richiedenti l'asilo e potrà, in tale contesto, beneficiare delle condizioni generali d'accoglienza (cfr. sentenza di riferimento F-7195/2018 consid. 6.6.4). Apparterrà inoltre a lui di indirizzarsi alle autorità competenti bulgare, anche facendo valere i suoi diritti per le vie ricorsuali preposte, nel caso in cui ritenesse che le stesse non rispettino i suoi diritti (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza). V'è inoltre luogo di ritenere che la procedura d'asilo potrà essere ripresa al suo ritorno in Bulgaria (cfr. sentenza di riferimento F-7195/2018 precitata consid. 6.6.4). Il Tribunale non dispone inoltre di elementi concreti e seri che gli permettano di ritenere che l'interessato rischierebbe di essere rinviato nel suo paese d'origine in violazione del principio di non-respingimento. 11.3 L'insorgente neppure con le sue allegazioni secondo cui avrebbe subito delle violenze da parte di agenti in servizio, riesce nell'intento di provare o rendere verosimile, che nel caso di un suo trasferimento nel succitato Paese, egli potrebbe subire dei maltrattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. Invero, occorre rilevare che il ricorrente, dopo il suo trasferimento, si troverà in una procedura d'asilo, oppure dovrà richiedere la riapertura della stessa sulla scorta dell'art. 18 par. 2 RD III, e quindi in un'altra situazione rispetto al momento in cui egli è entrato per la prima volta in Bulgaria. Inoltre, il predetto Stato membro, dispone di un sistema di giustizia funzionante, e pertanto si può partire dal presupposto che tale Paese abbia la volontà e la capacità di proteggerlo da persecuzioni compiute sul suo territorio. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente ritenga di essersi trovato o si troverà in futuro ad essere trattato in modo scorretto da parte delle autorità, apparterrà a lui di rivolgersi alle autorità preposte bulgare per far valere i suoi diritti e per proteggersi, se necessario anche con il supporto di organizzazioni non governative attive e presenti su suolo bulgaro. 11.4 Da ultimo, neppure delle ragioni mediche si oppongono ad un trasferimento del ricorrente verso la Bulgaria. 11.4.1 A tal proposito, si ricorda innanzitutto come il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali. Ciò risulta essere il caso laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciare presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile, peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). Per quanto concerne la situazione in Bulgaria, il Tribunale, nella sentenza di riferimento già succitata, ha ritenuto come per richiedenti l'asilo particolarmente vulnerabili ed aventi dei bisogni specifici, come è il caso in particolare di persone che sono affette da una malattia cronica, se necessario e valutando il caso specifico, occorrerà richiedere delle garanzie individuali e concrete da parte del predetto Stato membro, per evitare che il loro trasferimento sia inammissibile (cfr. sentenza di riferimento F-7195/2018 consid. 6.6.5 e 7.3.2 segg.). 11.4.2 Tornando al caso in parola, dalla documentazione agli atti, si evince che l'insorgente ha sofferto di scabbia e ferite da grattamento trattate con Ivermectina, Xyzal ed Excipal lotion con scabimed (cfr. atti SEM n. 11/2 e 12/2). Per questa problematica non vi sono ulteriori documenti agli atti. Il ricorrente, inoltre, è rimasto coinvolto in una colluttazione e per tale motivo è stato visitato dal pronto soccorso dell'ospedale regionale di Mendrisio. I medici hanno constato una ferita da morso ed escoriazioni al sopracciglio e alle mani ed impostato una terapia a base di Dafalgan e Cursaept (cfr atti SEM n. 35/2 e 36/2). Infine, il ricorrente è stato visitato più volte per le sue problematiche di natura psicologica. Inizialmente la diagnosi posta dai medici è stata quella di insonnia ed a seguito della visita in data (...) febbraio 2023, il medico psichiatra ha diagnosticato un disturbo post traumatico da stress (cfr. atto SEM n. 39/2). La terapia impostata è stata adattata per l'ultima volta in data (...) marzo 2023 e prevede l'assunzione di Temesta, Zoloft, Stilnox, Sequase, oltre che Temesta, Dafalgan e Sequase in riserva (cfr. atto SEM n. 48/2). Non è stata evidenziata dal medico una progettualità anticonservativa, come neppure una suicidalità attiva. Una visita di controllo è prevista per il prossimo (...) aprile 2023 (cfr atti SEM n. 42/1). 11.4.3 Non appare dagli atti che quest'ultimo soffra di problematiche a tal punto gravi, da ricadere nella giurisprudenza sopra referenziata nel caso di un suo trasferimento. Inoltre, egli non appare adempiere alle condizioni di una persona particolarmente vulnerabile ai sensi della giurisprudenza sopra citata (cfr. supra consid. 11.4.1). In tal senso, agli occhi del Tribunale non appare necessario richiedere alla Bulgaria delle garanzie specifiche per il ricorrente prima del suo trasferimento nel predetto Stato membro. Peraltro, la Bulgaria dispone di un'infrastruttura medica sufficiente. Inoltre, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, la Bulgaria deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della direttiva accoglienza). Non si evince dagli atti alcun indizio che la Bulgaria negherebbe in modo durevole al ricorrente le cure mediche adeguate (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-3725/2022 del 9 settembre 2022 consid. 9.3.2). Ad ogni modo se egli dovesse essere costretto a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il Paese in questione violi i suoi obblighi fondamentali, apparterrà al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in parola (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza). Le autorità svizzere competenti per l'allontanamento veglieranno inoltre a tenere conto della situazione di salute dell'insorgente al momento del suo trasferimento, informando adeguatamente e prima del trasferimento, le autorità bulgare preposte delle problematiche mediche specifiche di cui soffre il ricorrente (cfr. art. 31 seg. RD III). 11.5 Riassumendo, il ricorrente non è riuscito a dimostrare che il suo trasferimento verso la Bulgaria comporterebbe un serio e concreto rischio di essere confrontato a trattamenti contrari al diritto internazionale. Di conseguenza, non sussiste quindi alcun motivo per l'applicazione da parte della Svizzera della clausola di sovranità prevista all'art. 17 par. 1 RD III. Nelle surriferite circostanze non traspaiono neppure elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo potere d'apprezzamento in rapporto a dei motivi umanitari così come sancito dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). 11.6 Pertanto, in mancanza dell'applicazione delle suddette disposizioni da parte della Svizzera, la Bulgaria è competente per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente ai sensi del RD III.
12. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Bulgaria. In conclusione, con il provvedimento impugnato l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
13. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia la domanda tendente alla restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, che quella relativa all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risultano essere senza oggetto.
14. 14.1 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 14.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
15. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: