Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Demis Mirarchi Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1678/2023 Sentenza dell'11 aprile 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Contessina Theis; cancelliere Demis Mirarchi. Parti A._______, nato il (...), Marocco, patrocinato dalla Signora Elena Fortunato, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 16 marzo 2023 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera il (...) novembre 2022, l'estratto dalla banca dati dattiloscopica «EURODAC» del (...) novembre 2022, da cui si evince che l'interessato ha depositato una domanda d'asilo in Bulgaria il (...) ottobre 2022, il verbale del colloquio Dublino del (...) dicembre 2022 (cfr. atto SEM n. [{...}]-24/3), la richiesta di ripresa in carico del (...) dicembre 2022 fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento Dublino (di seguito: RD III) presentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) alle competenti autorità bulgare (cfr. atto SEM n. 30/1), la risposta positiva da parte delle autorità bulgare alla richiesta di ripresa in carico (cfr. atto SEM n. 37/1), la decisione della SEM del (...) marzo 2023, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM n. 70/1), di non entrata nel merito giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, con conseguente trasferimento dell'interessato verso la Bulgaria, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del 24 marzo 2023 (data d'entrata: 27 marzo 2023), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]) ed è ammissibile (art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che il ricorso è manifestamente infondato e la decisione è motivata quindi soltanto sommariamente (art. 111 lett. e e 111a cpv. 2 LAsi); che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel colloquio Dublino l'interessato ha dichiarato di avere due cisti che gli provocano forti dolori alla testa e svenimenti; che egli afferma di non aver chiesto asilo in Bulgaria; che l'insorgente sarebbe stato, nel succitato Paese, detenuto e non avrebbe ottenuto le cure mediche necessarie; che egli sarebbe stato aggredito da un poliziotto bulgaro, che l'autorità inferiore ha escluso che in Bulgaria sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che non vi sarebbe il rischio di violazione del divieto di respingimento; che non vi sarebbe motivo per l'applicazione degli art. 16 par. 1 e art. 17 RD III (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 180/31 del 29 giugno 2013), che nel ricorso l'insorgente ribadisce di non aver mai domandato asilo in Bulgaria; che egli afferma che nel succitato Paese vi sarebbero delle carenze sistemiche; che l'autorità inferiore non avrebbe acclarato sufficientemente la situazione medica dell'interessato, che, proseguendo nel suo gravame, il ricorrente afferma di soffrire sin dall'infanzia di problemi ai testicoli; che si sospetta il (...); che il dolore è a volte forte a tale punto da indurlo a pensieri suicidi e gli provoca un disturbo d'ansia con insonnia associata; che all'interessato è stata diagnosticata una (...), problema che sarebbe da ricondurre alle percosse subite in Bulgaria; che l'interessato è soggetto a crisi epilettiche ed è dipendente da alcuni farmaci, che occorre anzitutto chinarsi sulle censure formali; che le allegazioni sollevate dal ricorrente circa una valutazione parziale dei fatti giuridicamente rilevanti si mischiano in realtà con il merito della vertenza; che esse, in altre parole, riguardano piuttosto l'apprezzamento della SEM; che, in quanto tali, verranno trattate nei considerandi seguenti, che la SEM, nel contesto della procedura Dublino, non entra nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli art. 7-15 RD III, conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura d'asilo e allontanamento, che avantutto, quo all'obbligo di fornire le impronte digitali, va osservato che tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte dattiloscopiche di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 Regolamento Eurodac [Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 180/1 del 29 giugno 2013]), che la Bulgaria ha riconosciuto la propria competenza, che, di conseguenza, la competenza della Bulgaria è di principio data, che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che non vi sono fondati motivi per ritenere che in Bulgaria sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (cfr. tra le altre la sentenza D-1275/2023 del 15 marzo 2023 consid. 10.3.1 con riferimenti); che la presunzione secondo cui la Bulgaria agisca in linea con gli standard previsti dal diritto europeo e internazionale non è stata rovesciata dal ricorrente, che neppure l'art. 17 par. 1 RD III («clausola di sovranità»), che è concretizzato in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), è applicabile, che, infatti, il trasferimento in Bulgaria del ricorrente non contravviene ad alcuna norma imperativa di diritto internazionale; che dal punto di vista medico (cfr. supra) non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio (cfr. nello specifico atti SEM n. 25/2, 33/4, 38/2, 39/2, 52/4, 56/2, 62/2 e 66/2), che la Bulgaria è pertanto tenuta a riprendere in carico il ricorrente in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24 e 29 RD III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta di misure supercautelari e la domanda di concessione dell'effetto sospensivo, risultano senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Demis Mirarchi Data di spedizione: