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D-2773/2022

D-2773/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-07-05 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Sachverhalt

giuridicamente rilevanti (DTAF 2019 I/6 consid. 5.1),

D-2773/2022 Pagina 9 che nel caso in narrativa non appare però che la SEM sia venuta meno agli obblighi che le si imponevano in virtù di tale massima, che al momento dell’emissione della decisione impugnata, l’incarto della SEM conteneva già diversi mezzi di prova riguardanti la situazione medica dell’insorgente; che il quadro anamnestico faceva ora come allora stato di una sindrome post-traumatica da stress trattata dapprima con Trittico e Escitalopram ed in seguito con Mirtazapin e Trittico in riserva per gli episodi di insonnia; che tale diagnosi, come pure l’ultima terapia impostata, è rimasta invariata nonostante i diversi consulti di continuità, l’ultimo dei quali svoltosi il 24 giugno 2022; che da un punto di vista somatico sono stati effettuati accertamenti ginecologici che hanno escluso l’esistenza di neoplasie mammarie, senza che vi fosse la necessità di indagare ulteriormente la problematica, che lo stato di salute dell’insorgente risultava dunque sufficientemente acclarato (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell’11 marzo 2022 consid. 4) e non ostativo all’esecuzione del trasferimento, né implicava la necessità di ottenere delle garanzie dalle autorità italiane nel contesto di una presa in carico, che tale conclusione è tutt’ora attuale, che l’Italia dispone del resto di infrastrutture mediche sufficienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva), che le prestazioni di pronto soccorso sono garantite (cfr. sentenza del Tribunale D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 12.1), che peraltro, un’eventuale iniziale difficoltà ad accedere a prestazioni di psicoterapia può essere messa in conto senza che ci si debba attendere delle conseguenze drastiche sulla sua salute, che ella potrà dipoi ovviare a possibili complicazioni nell’ottenimento dei farmaci che le sono stati prescritti venendo trasferita con una riserva sufficiente,

D-2773/2022 Pagina 10 che altresì, prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti per l’esecuzione dell’allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità italiane dell’arrivo e dei problemi di salute dell’insorgente (cfr. art. 31 Regolamento Dublino III), che agli atti non figurano del resto elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe la ricorrente al rischio di essere privata del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che in ogni caso se, dopo il suo trasferimento in Italia, ella dovesse essere costretta dalle circostanze a condurre un’esistenza non conforme alla dignità umana o se dovesse ritenere che il paese in questione violi i suoi obblighi di assistenza nei suoi confronti o in ogni altro modo leda i suoi diritti fondamentali, apparterrà alla ricorrente medesima sollevare la questione utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza), che da ultimo, non si ravvisano indicatori che permettano di ritenere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausola di sovranità), che di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l’Italia è competente dell’esame della domanda di asilo della ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderla in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 Regolamento Dublino III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo della ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l’Italia conformemente all’art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrl, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di

D-2773/2022 Pagina 11 non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l’Italia, confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di restituzione concessione dell’effetto sospensivo, così come di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, sono divenute senza oggetto, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che con la presente decisione finale le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 27 giugno 2022 decadono (cfr. HANSJÖRG SEILER, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2773/2022 Pagina 12 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

Data di spedizione:

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 3 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

E. 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che con la presente decisione finale le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 27 giugno 2022 decadono (cfr. HANSJÖRG SEILER, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2773/2022 Pagina 12 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2773/2022 Sentenza del 5 luglio 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Claudia Cotting-Schalch, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nata il (...), Sri Lanka, patrocinata da Tindara Santoro, Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale, Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 15 giugno 2022 / N (...). Visto: la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 14 marzo 2022, il confronto con la banca dati Eurodac dal quale è risultato che l'interessata è stata interpellata a Ferno (Italia) il 31 dicembre 2021, il verbale relativo al colloquio personale svoltosi il 14 aprile 2022, la richiesta di presa in carico fondata sull'art. 13 par. 1 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III) presentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) e trasmessa alle competenti autorità italiane il medesimo giorno, l'assenza di risposta da parte delle autorità italiane, la documentazione medica agli atti, la decisione della SEM del 15 giugno 2022, notificata il 17 giugno 2022, mediante la quale detta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessata verso l'Italia, il ricorso del 24 giugno 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 3 febbraio 2022) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione e con il quale la ricorrente ha concluso anzitutto alla sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione ed alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso; nel merito all'annullamento della stessa ed alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria; contestualmente di essere esentata dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, le misure supercautelari ordinate il 27 giugno 2022 dal Tribunale, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi), che nel colloquio Dublino l'insorgente, posta di fronte alla possibile competenza dell'Italia, non la ha esplicitamente contestata, dichiarando di non voler fare ritorno in detto Paese in quanto la Svizzera rispetterebbe i diritti umani e sarebbe stata la sua meta iniziale, che nella querelata decisione l'autorità inferiore, dopo aver constatato la tacita ammissione di competenza da parte dell'Italia, ha escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di violazione del principio del divieto di respingimento; che proseguendo nella propria analisi, la SEM ha negato l'esistenza di motivi che impongano l'applicazione della clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III; che da ultimo, non vi sarebbero in casu delle problematiche mediche ostative al trasferimento, tanto più che alla luce della più recente giurisprudenza, per le prese a carico non vi sarebbe la necessità di richiedere delle garanzie individuali, che la ricorrente censura in primo luogo una violazione dell'obbligo di motivazione, che detta garanzia, derivante dal diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 26 - 35 PA), prevede che l'autorità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (cfr. DTF 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1), che ciò non significa tuttavia che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte, essendo in altri termini sufficiente che l'autorità menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata impugnandola in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351; 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2), che nel caso in esame l'autorità inferiore ha infatti indicato chiaramente le ragioni che la hanno condotta a pronunciare la non entrata nel merito ed in particolare a non applicare le clausole discrezionali previste dal Regolamento Dublino III, che la doglianza va così respinta, che nel proprio ricorso la ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento sindacato sulla base del fatto che la SEM non avrebbe esaminato in modo completo ed esaudiente i fatti giuridicamente rilevanti, omettendo di tenere debitamente in considerazione la sua situazione medica; che senza un'accurata valutazione psichiatrica non sarebbe al momento possibile effettuare una riammissione in Italia per via del rischio di violazione dell'art. 3 CEDU; che l'autorità inferiore avrebbe omesso di verificare se l'insorgente possa o meno beneficiare di un accesso prioritario allo strutture del Sistema di accoglienza nazionale (SAI), che la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2019 VI/7 consid. 4 a 6; 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III), che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che in considerazione della richiesta di presa in carico fondata sull'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III e presentata all'attenzione delle autorità italiane competenti nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, nonché dell'assenza di risposta entro il termine previsto all'art. 22 par. 1 e 6 Regolamento Dublino III, l'Italia ha tacitamente riconosciuto la propria competenza nella trattazione della domanda di asilo in questione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III), che malgrado la procedura d'asilo ed il dispositivo d'accoglienza e di assistenza sociale in detto Stato siano in parte deficitarie, non vi sono fondati motivi per ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale F-959/2022 del 14 marzo 2022 e D-4235/2021 del 19 aprile 2022 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 10.2), che inoltre, l'entrata in vigore del decreto n. 130/2020 del 21 ottobre 2020 convertito in legge il 20 dicembre 2020 (legge del 18 dicembre 2020 n. 173/2020), ha contribuito ad un importante miglioramento delle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Italia, anche ed in particolare per i casi di persone che vi vengono trasferite in applicazione del Regolamento Dublino III (cfr. recentemente, sentenza del Tribunale D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10.4.3.2), che in ogni caso, l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che pertanto il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo ed in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e ad una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se «motivi umanitari» lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che a questo proposito, va in primo luogo osservato come spetti innanzitutto alla ricorrente presentare al più presto una domanda d'asilo alle autorità italiane competenti e rispettare le loro istruzioni, ciò che le permetterà di beneficiare dei diritti previsti dalla direttiva accoglienza (cfr. sentenza del Tribunale F-5109/2020 del 2 dicembre 2021), che la ricorrente non ha del resto apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandola in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinta in un tale Paese, che ella nemmeno ha fornito elementi atti a comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia, che per il resto, il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.), che sempre in questo contesto, nelle procedure di ripresa in carico, le autorità svizzere devono richiedere a titolo preventivo agli omologhi italiani delle garanzie scritte individuali di presa a carico immediata per i richiedenti asilo affetti da problematiche mediche (somatiche o psichiche) gravi (cfr. sentenze del Tribunale E-962/2019 del 17 dicembre 2019 consid. 7.4.3 e D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 11), che tali garanzie non sono però necessarie nel caso in cui si tratti di procedure di presa in carico; che in un siffatto contesto si deve infatti partire dall'assunto che i richiedenti l'asilo possano in linea di principio accedere alle prestazioni assistenziali, comprensive anche delle cure e dei trattamenti necessari ed urgenti, sin dal loro arrivo in Italia (cfr. sentenza del Tribunale D-4235/2021 consid. 10.4.3.3), che essendo decisivo e vista la doglianza in tal senso, occorre a questo punto chiedersi, da una parte se l'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore quanto alle affezioni di cui soffre l'insorgente sia stato o meno esaustivo, e dall'altra se quest'ultime rientrino o meno nelle casistiche testé enucleate (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4), che in virtù dell'applicazione del principio inquisitorio l'autorità deve infatti procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che nel caso in narrativa non appare però che la SEM sia venuta meno agli obblighi che le si imponevano in virtù di tale massima, che al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto della SEM conteneva già diversi mezzi di prova riguardanti la situazione medica dell'insorgente; che il quadro anamnestico faceva ora come allora stato di una sindrome post-traumatica da stress trattata dapprima con Trittico e Escitalopram ed in seguito con Mirtazapin e Trittico in riserva per gli episodi di insonnia; che tale diagnosi, come pure l'ultima terapia impostata, è rimasta invariata nonostante i diversi consulti di continuità, l'ultimo dei quali svoltosi il 24 giugno 2022; che da un punto di vista somatico sono stati effettuati accertamenti ginecologici che hanno escluso l'esistenza di neoplasie mammarie, senza che vi fosse la necessità di indagare ulteriormente la problematica, che lo stato di salute dell'insorgente risultava dunque sufficientemente acclarato (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4) e non ostativo all'esecuzione del trasferimento, né implicava la necessità di ottenere delle garanzie dalle autorità italiane nel contesto di una presa in carico, che tale conclusione è tutt'ora attuale, che l'Italia dispone del resto di infrastrutture mediche sufficienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva), che le prestazioni di pronto soccorso sono garantite (cfr. sentenza del Tribunale D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 12.1), che peraltro, un'eventuale iniziale difficoltà ad accedere a prestazioni di psicoterapia può essere messa in conto senza che ci si debba attendere delle conseguenze drastiche sulla sua salute, che ella potrà dipoi ovviare a possibili complicazioni nell'ottenimento dei farmaci che le sono stati prescritti venendo trasferita con una riserva sufficiente, che altresì, prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità italiane dell'arrivo e dei problemi di salute dell'insorgente (cfr. art. 31 Regolamento Dublino III), che agli atti non figurano del resto elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe la ricorrente al rischio di essere privata del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che in ogni caso se, dopo il suo trasferimento in Italia, ella dovesse essere costretta dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana o se dovesse ritenere che il paese in questione violi i suoi obblighi di assistenza nei suoi confronti o in ogni altro modo leda i suoi diritti fondamentali, apparterrà alla ricorrente medesima sollevare la questione utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza), che da ultimo, non si ravvisano indicatori che permettano di ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausola di sovranità), che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda di asilo della ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderla in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 Regolamento Dublino III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo della ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrl, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di restituzione concessione dell'effetto sospensivo, così come di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, sono divenute senza oggetto, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che con la presente decisione finale le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 27 giugno 2022 decadono (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: