opencaselaw.ch

D-4616/2022

D-4616/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-10-21 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Francesca Bertini Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4616/2022 Sentenza del 21 ottobre 2022 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn; cancelliera Francesca Bertini. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato da Paolo Guidone, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 4 ottobre 2022 / N (...). Visto la domanda d'asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il (...) maggio 2022, il confronto con la banca dati dattiloscopica «EURODAC» del 30 maggio 2022, dal quale è risultato che l'interessato era titolare di un visto C (CS-VIS) valido dal (...) maggio 2022 al (...) maggio 2022 per gli Stati Schengen rilasciato dalle autorità italiane, la richiesta di presa in carico fondata sull'art. 12 par. 4 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III) presentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) e trasmessa alle competenti autorità italiane il 31 maggio 2022, la procura conferita il 1° giugno 2022 dal richiedente alla rappresentanza legale assegnatagli, il verbale di rilevamento dei dati personali del 7 giugno 2022, il rifiuto della presa in carico dell'interessato da parte delle autorità italiane del 20 giugno 2022, la richiesta di riesame presentata dalla SEM in data 21 giugno 2022 alle competenti autorità italiane con allegato nuovamente il documento contenete il risultato «EURODAC» e le impronte digitali del richiedente l'asilo, il verbale del colloquio Dublino del 23 giugno 2022, l'accettazione del 23 giugno 2022 da parte delle autorità italiane alla richiesta di presa in carico ai sensi dell'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III, lo scritto del richiedente alla SEM del 21 settembre 2022, la decisione della SEM del 4 ottobre 2022, notificata il giorno seguente, mediante la quale detta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso l'Italia, il ricorso del 12 ottobre 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 13 ottobre 2022), inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM con il quale il ricorrente ha postulato in via supercautelare la sospensione dell'allontanamento e in via cautelare la concessione dell'effetto sospensivo; nel merito, in via principale, l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata, la restituzione degli atti alla SEM per l'esame nazionale della domanda d'asilo e in via subordinata la restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento d'istruttoria; altresì l'interessato ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate tasse e spese, il certificato medico del 6 ottobre 2022 versato agli atti in sede ricorsuale, le misure supercautelari del 13 ottobre 2022 tramite le quali il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento, la documentazione medica agli atti, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel colloquio Dublino l'interessato, posto di fronte alla possibile competenza dell'Italia per l'analisi della sua domanda d'asilo, ha dichiarato di non voler essere rinviato in tale Paese poiché si sentirebbe in pericolo; che egli avrebbe partecipato alle proteste di B._______ in Turchia quale capo di un gruppo di giovani; che recentemente, in più occasioni - il 22 maggio 2022 a C._______, il 24 maggio 2022 a D._______ e il 25 maggio 2022 a E._______ - egli si sarebbe accorto di essere pedinato da (...); che altresì, sua madre il (...) maggio 2022 sarebbe stata fermata dalla polizia a F._______ in Turchia e le avrebbero richiesto informazioni su di lui; che pertanto, preso dalla paura del pedinamento in Italia egli avrebbe deciso di venire in Svizzera, Paese che considererebbe essere più sicuro; che infine, il richiedente ha sostenuto di non aver fiducia nei confronti dell'Italia in quanto tornare in tale Paese avrebbe come conseguenza di essere rimandato in Turchia dove verrebbe incarcerato, che nella querelata decisione l'autorità inferiore, dopo aver constatato l'ammissione di competenza da parte dell'Italia in virtù dell'art. 12 cpv. 4 Regolamento Dublino III, ha escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento; che inoltre, non sussisterebbero motivi che obbligherebbero la Svizzera ad esaminare la domanda d'asilo giusta l'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III né che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1; RS 142.311); che in particolare la SEM ha costatato come la situazione medica dell'insorgente, sufficientemente acclarata, non rappresenterebbe un ostacolo ad un trasferimento in Italia, Paese dove esisterebbe un'infrastruttura medica sufficiente; che inoltre, non vi sarebbero indizi indicanti che le autorità italiane non offrirebbero protezione adeguata contro le aggressioni da parte di terzi; che invero, egli avrebbe la possibilità di rivolgersi all'autorità di polizia competente in caso di minacce concrete, che nel suo memoriale ricorsuale, l'insorgente ritiene innanzitutto che l'autorità inferiore avrebbe accertato in modo erroneo le sue condizioni di salute, le quali sarebbero incompatibili con un'ipotesi di trasferimento verso l'Italia; che a suo dire, la SEM non avrebbe preso in considerazione che una componente determinate della sua psicopatia - alla diagnosi di (...) - sarebbe proprio la paura di un ritorno in Italia; che invero, egli sottolinea come il trasferimento implicherebbe con certezza una sofferenza psicologica per lui insopportabile tale da poter essere assimilata come una forma di tortura; che a conferma di ciò, egli avrebbe anche chiesto di essere trasferito in un altro Cantone non riuscendo a sopportare neppure il semplice ascolto della lingua italiana; che inoltre, egli rimprovera all'autorità di prima istanza di aver omesso sul piano istruttorio di attendere il referto psicologico del (...) ottobre 2022, ritenendolo aprioristicamente e ingiustificatamente «superfluo»; che in seguito, egli osserva che la SEM non avrebbe nemmeno rilevato come la situazione italiana sarebbe drasticamente cambiata a seguito del grande afflusso di richiedenti l'asilo; che pertanto, nella presente fattispecie visto la sua vulnerabilità, l'insorgente avrebbe dovuto ottenere delle garanzie circa il suo alloggio e l'accoglienza; che di conseguenza, l'autorità inferiore avrebbe dovuto effettuare ulteriori misure di istruzione al fine di valutare compiutamente sia il rischio di violazione dell'art. 3 CEDU in caso di trasferimento in Italia, sia la necessità di una rinuncia al trasferimento per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 Regolamento Dublino III e dell'art. 29a cpv. 3 OAsi, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del Regolamento Dublino III è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III), che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che un confronto dell'«EURODAC» ha permesso di appurare che l'insorgente, prima di entrare in Svizzera, si trovava in Italia grazie ad un visto C valido dal (...) maggio 2022 al (...) maggio 2022; che egli ha confermato tale informazione (cfr. atto SEM 25/3), che su questi presupposti, la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richiesta di ammissione fondata sull'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III in data 31 maggio 2022 e nuovamente in data 21 giugno 2022 allegando i documenti richiesti (cfr. atti SEM 12/7 e 21/2), che il 23 giugno 2022, le autorità italiane hanno espressamente accettato il trasferimento del ricorrente verso l'Italia (cfr. atto SEM 27/1), che in sede di colloquio Dublino l'insorgente ha dichiarato di aver lasciato la Turchia con un volo aereo il (...) maggio 2022 e di essere entrato in Europa dall'Italia il medesimo giorno; che egli avrebbe viaggiato legalmente munito di passaporto e di regolare visto italiano con scadenza al (...) maggio 2022; che tale visto l'avrebbe ottenuto in quanto lavorava per (...) in Italia, con regolare contratto di lavoro; che egli avrebbe lavorato (...) fino al (...) maggio 2022, data in cui avrebbe lasciato G._______ e si sarebbe recato dapprima a H._______ e poi a I._______; che il giorno seguente, da quest'ultima città avrebbe viaggiato in treno fino in Svizzera; che inoltre, il ricorrente ha specificato di aver presentato domanda d'asilo solamente in Svizzera e di non aver mai richiesto o ottenuto nessun permesso di soggiorno in Europa, che pertanto la competenza dell'Italia risulta di principio essere data, che in Italia non vi sono fondati motivi per ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale F-959/2022 del 14 marzo 2022 e D-4235/2021 del 19 aprile 2022 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 10.2), che inoltre, l'entrata in vigore del decreto n. 130/2020 del 21 ottobre 2020 convertito in legge il 20 dicembre 2020 (legge del 18 dicembre 2020 n. 173/2020), ha contribuito ad un importante miglioramento delle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Italia, anche ed in particolare per i casi di persone che vi vengono trasferite in applicazione del Regolamento Dublino III (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10.4.3.2), che in ogni caso, l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se «motivi umanitari» lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che nel caso di specie, va in primo luogo osservato come spetti innanzitutto al ricorrente presentare al più presto una domanda d'asilo alle autorità italiane competenti e rispettare le loro istruzioni, ciò che gli permetterà di beneficiare dei diritti previsti dalla direttiva accoglienza (cfr. sentenza del Tribunale D-2773/2022 del 5 luglio 2022 pag. 7), che l'insorgente non ha del resto apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbe seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che egli nemmeno ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbe tale da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia, che per il resto, il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.), che sempre in questo contesto, nelle procedure di ripresa in carico, le autorità svizzere devono richiedere a titolo preventivo agli omologhi italiani delle garanzie scritte individuali di presa a carico immediata per i richiedenti asilo affetti da problematiche mediche (somatiche o psichiche) gravi (cfr. sentenze del Tribunale E-962/2019 del 17 dicembre 2019 consid. 7.4.3 e D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 11), che tali garanzie non sono però necessarie nel caso in cui si tratti di procedure di presa in carico come nella fattispecie; che in un siffatto contesto si deve infatti partire dall'assunto che i richiedenti l'asilo possano in linea di principio accedere alle prestazioni assistenziali, comprensive anche delle cure e dei trattamenti necessari ed urgenti, sin dal loro arrivo in Italia (cfr. sentenza del Tribunale D-4235/2021 consid. 10.4.3.3), che ad ogni modo, si deve inoltre ricordare che il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l'asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente (cfr. tra le tante sentenza del TAF D-5256/2020 del 9 febbraio 2021 consid. 10.4.1) e non preclude di principio un trasferimento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4.3.3.5), che essendo decisivo e vista la doglianza in tal senso, occorre a questo punto chiedersi, da una parte se l'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore quanto alle affezioni di cui soffre l'insorgente sia stato o meno esaustivo, e dall'altra se quest'ultime rientrino o meno nelle casistiche testé enucleate (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4), che in virtù dell'applicazione del principio inquisitorio l'autorità deve infatti procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che nel caso in narrativa non appare però che la SEM sia venuta meno agli obblighi che le si imponevano in virtù di tale massima, nonostante non abbia atteso, come obiettato dal ricorrente, la visita psicologica di continuità fissata per il 6 ottobre 2022 per emettere la sua decisione, che invero, al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto della SEM conteneva già diversi mezzi di prova riguardanti la situazione medica dell'insorgente, che il ricorrente in sede di colloquio Dublino ha dichiarato di soffrire di problemi psicologici; che questi si manifesterebbero in modo intenso da circa un mese, ma sarebbero già stati presenti in forma più lieve in precedenza; che di fatto, egli soffrirebbe di (...) da marzo 2022; che inoltre, egli avrebbe dei dolori (...), che dall'esame dell'incarto del richiedente, la SEM ha costato che da maggio a settembre 2022 egli sarebbe stato sottoposto a molteplici visite mediche e psicologiche; che dalle diagnosi sarebbero emersi i seguenti disturbi psichici: (...) (cfr. atti SEM 11/3; 31/2; 32/2; 33/2; 34/2; 37/2; 38/2; 42/2; 43/2; 45/2; 46/2; 47/2; 48/2; 52/3), che inoltre, sarebbero stati riscontrati anche dei problemi fisici: (...), senza fratture rilevate (cfr. atto SEM 28/4) in trattamento medicamentoso, in netto miglioramento clinico, nonostante un (...) (cfr. atti SEM 28/4 e 29/2) e (...), in trattamento medicamentoso (cfr. atti SEM 36/2 e 51/2), che altresì la SEM ha rilevato che l'esito dell'esame effettuato dal richiedente per indagare la presenza (...) ([...]), avrebbe permesso di escludere che egli sia affetto da tale patologia (cfr. atti SEM 36/2 e 50/1); che infine, anche i problemi di natura (...) sarebbero stati risolti (cfr. atti SEM 35/3; 40/3; 41/3), che pertanto, al momento dell'emissione del provvedimento sindacato, lo stato di salute del ricorrente risultava essere stato sufficientemente acclarato (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4) e non risultava ostativo all'esecuzione del trasferimento, né implica la necessità di ottenere delle garanzie dalle autorità italiane (DTAF 2011/9 consid. 7.1; sentenza del Tribunale D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10.4.3.3), che per quanto riguarda invece la situazione valetudinaria attuale dell'insorgente (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6), non risultano esservi state evoluzioni significative, nonostante in data (...) ottobre 2022, a seguito (...), si sarebbe reso necessario il ricovero presso la (...) del medesimo (cfr. atto SEM 57/2); che tuttavia, dal referto medico si apprende come sia la diagnosi che la terapia rimangano invariate, che l'Italia dispone del resto di infrastrutture mediche sufficienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza), che ad ogni modo le turbe psichiche di cui soffre l'interessato, senza volerle sminuire, non risultano essere di particolare gravità ed il trattamento che sta seguendo non presenta eccezionali specificità, che dipoi, egli potrà ovviare a possibili complicazioni nell'ottenimento dei farmaci che gli sono stati prescritti venendo trasferito con una riserva sufficiente, che altresì, prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità italiane dell'arrivo e dei problemi di salute dell'interessato (cfr. art. 31 Regolamento Dublino III), che agli atti non figurano del resto elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che in ogni caso se, dopo il suo trasferimento in Italia, egli dovesse essere costretto dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana o se dovesse ritenere che il paese in questione violi i suoi obblighi di assistenza nei suoi confronti o in ogni altro modo leda i suoi diritti fondamentali, apparterrà al ricorrente stesso sollevare la questione utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza), che riguardo all'allegazione dell'insorgente, relativa al pedinamento da parte di (...) e al fatto che egli non sentirebbe al sicuro in Italia, si riscontra che si tratta di asserzioni non supportate da alcun elemento di qualsivoglia sostanza; che invero, egli non ha apportato alcun indizio concreto e oggettivo a supporto; che peraltro, il ricorrente ha asserito in sede di colloquio Dublino di non essersi mai rivolto alle autorità di polizia preposte per denunciare il suo sospetto di pedinamento (cfr. atto SEM 25/3); che ad ogni modo, al suo ritorno in Italia, egli potrà rivolgersi alle autorità italiane competenti, nel caso si sentisse concretamente minacciato da terze persone, onde ottenere protezione; che difatti l'Italia dispone di autorità di polizia e giudiziarie funzionanti che hanno la volontà e sono in grado di fornire una tale protezione (cfr. sentenze del Tribunale D-4235/2021 consid. 10.5.1), che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 («clausola di sovranità») Regolamento Dublino III, che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda d'asilo del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 Regolamento Dublino III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrl, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che le misure supercautelari del 13 ottobre 2022 decadono, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Francesca Bertini Data di spedizione: