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F-5049/2025

F-5049/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-07-15 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Nel caso concreto, il ricorrente ha introdotto il suo ricorso in lingua tedesca. Tuttavia, il Tribunale non ravvede alcuna ragione per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 prima frase PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF. Il procedimento segue quindi la lingua della decisione impugnata.

E. 3 Il ricorso, essendo manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), nonché la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 4 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 5 L'insorgente, nel suo ricorso (cfr. n. 32, pag. 12) espone la richiesta di accordargli un termine supplementare per presentare un complemento al ricorso ed eventuali nuovi mezzi di prova. Lo stesso sarebbe da concedergli, a mente del suo rappresentante legale in quanto, a causa del breve termine di ricorso, non sarebbe stato possibile organizzare per il ricorrente un colloquio approfondito, ciò poiché in particolare egli avrebbe necessità di un traduttore, che non sarebbe stato possibile organizzare in breve tempo. Tuttavia, nel caso concreto, il Tribunale non ravvede però in che modo, il termine legalmente previsto ex art. 108 cpv. 3 LAsi, avrebbe pregiudicato l'insorgente dal diritto alla difesa. Difatti, egli ha potuto prevalersi del patrocinio di un nuovo rappresentante legale, che ha inoltrato al Tribunale un memoriale ricorsuale articolato, corposo e sufficientemente motivato. Il ricorrente poi, non sostanzia per nulla quali motivi vorrebbe ancora far valere rispettivamente quali prove egli vorrebbe ancora produrre in causa, e che non avrebbe già potuto inoltrare per lo meno con il ricorso, che sarebbero rilevanti per la fattispecie. Non s'intravvedono quindi in casu le condizioni per la concessione di un termine suppletorio per completare il gravame (cfr. a contrario gli art. 52 cpv. 2 PA e 53 PA), e la richiesta in tal senso deve conseguentemente essere respinta.

E. 6.1 Il ricorrente propone, quale conclusione eventuale, la restituzione degli atti all'autorità inferiore, in quanto quest'ultima non avrebbe chiarito e motivato dei fatti giuridicamente rilevanti a sufficienza sotto l'aspetto della clausola di sovranità e dell'esistenza di motivi umanitari nel caso concreto (cfr. ricorso, lett. b, pag. 11). Tali censure formali sono da esaminare preliminarmente, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3).

E. 6.2 Ora, a differenza di quanto addotto dal ricorrente, dagli atti all'inserto non si evincono alcune circostanze evocate da lui per la prima volta nel suo ricorso. Invero, nell'ambito del colloquio Dublino (cfr. n. 15/4), egli non ha mai dichiarato che si sarebbe trovato più volte nel (...) da solo tra la C._______ e la Polonia, né che il suo cellulare sarebbe stato distrutto dalle autorità polacche, o ancora che le istruzioni che gli avrebbe tradotto un interprete in Polonia, non le avrebbe comprese per nulla, né che al momento del rilascio da parte delle autorità polacche, queste gli avrebbero ingiunto di lasciare il Paese (cfr. ricorso, n. 5 seg., pag. 4). Non si ravvedono degli elementi concreti e sostanziati apportati dal ricorrente nel gravame, per ritenere che quanto da lui asserito soltanto in fase ricorsuale sia verosimile, visto che si scontra con quanto da lui narrato nel corso del colloquio Dublino. Altresì, se dagli atti d'entrata al Centro federale d'asilo, si rileva che il ricorrente abbia informato di avere un fratello in Svizzera (cfr. n. 1/1), non v'è traccia dello stesso nel colloquio Dublino né men che meno il ricorrente nomina nel medesimo dei supposti cugini che avrebbe sul suolo svizzero, a cui fa riferimento per la prima volta nel ricorso, peraltro in modo del tutto generico (cfr. ricorso, n. 21, pag. 9). Non si ravvede quindi come di tali circostanze la SEM ne avrebbe dovuto tenere conto nel suo apprezzamento, essendo vieppiù osservato come la motivazione esposta nella decisione avversata in proposito (cfr. p.to II, pag. 5), visti gli atti all'incarto, non presta il fianco a critiche. Si considera inoltre come gli elementi utilizzati dall'autorità inferiore onde forgiare il proprio convincimento nel provvedimento impugnato sotto il profilo dell'art. 3 par. 2 RD III - e ciò vale anche per l'argomentazione enucleata circa il sistema d'accoglienza e di procedura vigente in Polonia - s'iscrivano palesemente nella giurisprudenza in materia resa dal Tribunale (cfr. infra consid. 8.2) e tenga conto sufficientemente degli elementi concreti del caso di specie, in particolare sia dei supposti maltrattamenti da lui subiti nel predetto Paese, sia del suo stato di salute (cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 3 segg.).

E. 6.3 Ne discende che la SEM non ha violato il suo obbligo di stabilire in maniera completa e esatta i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), attenendosi quindi al suo obbligo inquisitorio, né ha violato il suo obbligo di motivare a sufficienza la decisione avversata. Le censure formali ricorsuali vanno di conseguenza integralmente respinte e la conclusione eventuale formulata nel ricorso disattesa.

E. 7 Venendo ora al merito, le ricerche intraprese dalla SEM, hanno rivelato che il ricorrente aveva già depositato una domanda d'asilo precedente in Polonia il (...) (cfr. n. 7/2 e 8/1). Su tale presupposto, e le dichiarazioni rilasciate dal ricorrente nell'ambito del colloquio Dublino (cfr. n. 15/4), la suddetta autorità ha presentato all'autorità polacca competente, una richiesta di ripresa in carico basata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 16/5; cfr. anche per le condizioni la DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Benché le autorità polacche abbiano indicato una base legale differente, ovvero l'art. 18 par. 1 lett. c RD III, esse hanno in ogni caso accettato la richiesta di ripresa in carico il 30 giugno 2025 (cfr. n. 19/1), nel pieno rispetto del termine previsto all'art. 25 par. 1 RD III. Il fatto che il ricorrente abbia smentito di aver richiesto asilo in Polonia, ciò che si scontra in modo chiaro con i riscontri agli atti succitati, non è in grado di modificare la predetta conclusione. Inoltre, nel suo ricorso, il ricorrente si prevale del rapporto di dipendenza che ci sarebbe con il fratello e con la cugina ed il cugino che vivrebbero in Svizzera. A tal proposito, il Tribunale rileva già sin d'ora, come egli non si possa prevalere validamente in particolare dell'art. 16 RD III - che tra l'altro egli non cita nel ricorso - per una trattazione del suo caso da parte della Svizzera, in quanto i supposti cugini - di cui non ve n'è alcun accenno agli atti di causa né con il ricorso si sostanzia meglio in particolare di chi si tratterebbe, dove vivrebbero e con quale statuto, non rientrano nel cerchio delle persone denominate nella predetta norma, e con il presunto fratello (o sorella, come viene riportato nel ricorso in un paragrafo, cfr. n. 22, pag. 9), che non rientra nella nozione di "familiare" ai sensi dell'art. 2 lett. g RD III (come men che meno i supposti cugini), non sussiste una relazione di dipendenza come verrà motivato di seguito (cfr. infra consid. 9.6). Pertanto, la Polonia, è di principio competente per il trattamento della domanda d'asilo del ricorrente. Per il resto, si rinvia alla decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 3 seg.), che risulta sul punto sufficientemente completa e corretta.

E. 8.1 Ciò posto, occorre tuttavia esaminare se, come conclude l'insorgente nel suo memoriale ricorsuale (cfr. p.to 1, pag. 5 segg.), vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano in Polonia delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.01.2000; di seguito: CartaUE).

E. 8.2 Nel caso concreto il ricorrente, con le sue per lo più generiche argomentazioni con ampio riferimento a diverse fonti e rapporti di organizzazioni non governative (cfr. ricorso, p.to 1.2, pag. 5 segg.), nonché partendo anche da uno stato dei fatti scorretto (cfr. supra consid. 6.2), non è in grado di capovolgere la presunzione, che la Polonia garantisca la tutela dei diritti dei richiedenti asilo, in particolare quello di trattare le loro domande secondo una procedura giusta ed equa, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza] e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE] del 30 novembre 2023 nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21, §129 segg. e p.to 2), come motivato nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 4), e come non risulta essere mai stata confutata dallo scrivente Tribunale nella sua giurisprudenza costante (cfr. ex multis le sentenze del TAF F-3756/2025 del 27 maggio 2025 consid. 3.1, F-1285/2025 del 22 maggio 2025 consid. 6, F-8111/2024 del 9 aprile 2025 consid. 3.2, F-2669/2025 del 24 aprile 2025 consid. 3.2). Visto quanto precede, non v'è da analizzare oltre neppure l'allegato rischio per il ricorrente di subire un respingimento a catena verso la C._______ (cfr. sentenza del TAF F-2669/2025 succitata consid. 3.2 con ulteriore rif. cit.). Altresì, si rimarca sul punto che la sentenza del (...) del (...) citata nel ricorso (cfr. n. 18, pag. 8), in quanto giurisprudenza di un tribunale straniero, non lega in alcun modo questo Tribunale. Di conseguenza, non risultano comprovate eventuali carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III. Come risulterà poi di seguito (cfr. infra consid. 9), il ricorrente non è stato in grado di fornire sufficienti elementi, per rendere credibile che lo Stato polacco non possa proteggere effettivamente i suoi diritti.

E. 9.1 Occorre ancora esaminare se, nella fattispecie, risulti applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311; cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg. e consid. 8.2.1), come pretende il ricorrente (cfr. ricorso, p.to 2, pag. 10 segg.).

E. 9.2 Per contestare il suo trasferimento in Polonia, il ricorrente, anche nel suo ricorso, si prevale di presunti maltrattamenti subiti da parte delle autorità polacche durante il suo soggiorno nel detto Paese. Egli ritiene in proposito che nel caso di un suo ritorno in Polonia vi sia un serio rischio di essere imprigionato in condizioni disumane e pertanto di cadere in un'emergenza esistenziale. Altresì, supporterebbe la sua incertezza di vedere la sua domanda d'asilo trattata correttamente, visto quanto da lui già vissuto nel predetto Stato. Peraltro, sarebbe dubbioso che il ricorrente possa ricevere in Polonia i farmaci e le cure mediche e psicologiche necessarie, visti i rapporti contrari redatti da organizzazioni non governative.

E. 9.3 Dalle dichiarazioni rese dal ricorrente nell'ambito del colloquio Dublino, si evince come il ricorrente, (...) tentativo, sia riuscito ad entrare in Polonia e abbia presentato domanda d'asilo - anche se involontariamente - e abbia potuto lasciare il suolo polacco in piena libertà e soltanto dopo (...) notti trascorse, secondo i suoi asserti in carcere (cfr. n. 15/4). Le affermazioni rese nel corso della procedura dinanzi all'autorità inferiore con riferimento a dei presunti maltrattamenti da parte delle autorità di polizia polacche (cfr. n. 15/4), non sono supportate da alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza. Pure, per quanto il ricorrente si lamenti che egli non avrebbe ricevuto assistenza legale né un interprete, tuttavia d'altro canto dalle sue allegazioni è palese come egli avrebbe potuto comunque in un'occasione avere accesso ad un interprete e che egli abbia compreso ciò che gli sarebbe stato riferito dai poliziotti presenti (cfr. n. 15/4), al contrario di quanto allegato nel ricorso (cfr. n. 6, pag. 4). Altresì, al contrario di quanto egli voglia far credere nel gravame (cfr. n. 6, pag. 4), risulta che egli abbia lasciato volontariamente - e non costretto dalle autorità polacche - la Polonia dopo soltanto (...) notti, e ciò per poter giungere in Svizzera, dove egli stesso dice di disporre di parenti. Ne discende quindi che le predette sue dichiarazioni generiche, ed a tratti anche inverosimili (cfr. anche supra consid. 6.2), risultano insufficienti per concludere che nel caso di un suo ritorno in Polonia, con verosimiglianza preponderante, egli sarebbe vittima di un trattamento contrario agli art. 3 CEDU, 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105) o 4 CartaUE. Inoltre, nel caso di un suo trasferimento in Polonia, egli non verrà trattato come un nuovo venuto, bensì verrà accolto direttamente nelle strutture ivi presenti. Ciò è dimostrato anche dall'accettazione alla domanda di ripresa in carico da parte della Polonia. Inoltre, vi è ancora da rilevare che avendo il medesimo ricorrente scelto di lasciare il predetto Paese dopo soltanto (...) notti, egli stesso si è sottratto ad ogni forma di assistenza che la Polonia avrebbe potuto offrirgli, di modo che gli asserti ricorsuali generici contrari, non sono atti a riflettere né la situazione reale del sistema d'asilo nel predetto Stato membro, né la sua messa in esecuzione. Inoltre, il Tribunale non ha alcuna ragione di mettere in dubbio che la Polonia sia uno Stato di diritto, con un sistema di giustizia funzionante. Al quale l'insorgente, che del resto nel suo brevissimo soggiorno in Polonia non ha mai addotto di essersi indirizzato, potrà rivolgersi per denunciare l'agito di alcuni funzionari di polizia nei suoi confronti, o ancora se in futuro i suoi diritti non venissero rispettati (cfr. art. 26 direttiva accoglienza). Ciò che potrà essere effettuato dal ricorrente anche con l'eventuale aiuto e sostegno di organizzazioni non governative presenti su suolo polacco.

E. 9.4 Visto quanto precede, il Tribunale ritiene che il ricorrente non abbia fornito degli indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un suo ritorno in Polonia lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegne in violazione della direttiva accoglienza. Inoltre, egli non ha dimostrato, né reso perlomeno verosimile con elementi fondati e circostanziati, l'esistenza di un rischio concreto che le autorità polacche rifiuterebbero di riprenderlo in carico e che non porterebbero a termine l'esame della domanda di asilo in violazione della direttiva procedura. Altresì non viene presentato alcun elemento serio e concreto per ritenere che la Polonia non rispetterebbe il principio di non-respingimento e quindi non ottempererebbe ai suoi obblighi internazionali, allontanandolo verso un paese dove la sua vita, l'integrità fisica o la sua libertà sarebbero seriamente minacciate. Poiché, come già osservato sopra, la procedura di asilo e le condizioni in Polonia non risultano sistematicamente carenti, non sono a tal proposito necessari ulteriori commenti (cfr. sentenza della CGUE del 30 novembre 2023 precitata, §142). Infine, visto quanto precede, non v'è neppure luogo di richiedere delle garanzie individuali per il ricorrente come postulato nel ricorso (cfr. lett. c, pag. 11), la giurisprudenza fra l'altro non esigendolo nei confronti della Polonia.

E. 9.5 Anche dal profilo medico, il Tribunale alla stessa stregua dell'autorità inferiore, non ravvede alcun problema di salute che risulterebbe ostativo ad un trasferimento del ricorrente in Polonia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg. confermato in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Difatti, al contrario di quanto motivato nel ricorso (cfr. n. 20, pag. 9), non si evince in alcun modo dagli atti che egli stia seguendo un trattamento psicologico, per le esperienze che lo avrebbero traumatizzato in Polonia (cfr. anche n. 15/4). Risulta invece dall'unico atto medico agli atti, che l'insorgente soffre di asma bronchiale DD allergica per la quale gli è stata prescritta una terapia farmacologica, ed alla domanda diretta del medico, ha negato la necessità di un supporto psicologico (cfr. n. 10/2). Tale predetta patologia, non risulta di una gravità tale da soddisfare i criteri della succitata giurisprudenza. Inoltre, al contrario di quanto allegato dall'insorgente, la Polonia dispone di strutture mediche adeguate perché egli possa continuare il trattamento proseguito in Svizzera per la diagnosi precitata (cfr. ex multis la sentenza del TAF F-1285/2025 precitata consid. 7.4). Se il ricorrente dovesse ritenere, anche in questo ambito, che i suoi diritti vengano violati dalle autorità polacche, apparterrà allo stesso adire le preposte vie legali presenti nel Paese, per far valere gli stessi (cfr. art. 26 in relazione all'art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza).

E. 9.6 Infine, anche se si ritenesse verosimile la presenza del fratello e dei cugini in Svizzera - allegazioni che sono sottoposte a cauzione come visto sopra (consid. 6.2) - dalla documentazione agli atti, al contrario di quanto addotto nel ricorso, non risulta né che il ricorrente sia in grado o presti una qualsivoglia assistenza indispensabile al fratello o ai cugini, né che egli sia beneficiario della medesima da parte dei predetti, che vada al di là del legame affettivo presente eventualmente tra di loro (cfr. DTF 145 I 227 consid. 3.1). Si evidenzia in tale contesto come la mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico non è sufficiente per stabilire un rapporto di dipendenza ai sensi della suddetta norma (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5; sentenza del Tribunale D-2168/2021 del 12 aprile 2023 consid. 6.4 con ulteriore rif. cit.). L'insorgente non può pertanto prevalersi neppure dell'art. 8 CEDU - né dell'art. 16 par. 1 RD III che peraltro non invoca - per opporsi validamente ad un suo trasferimento in Polonia.

E. 9.7 Sulla scorta di quanto precede, non si ravvisano neppure indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere d'apprezzamento di cui dispone nell'ambito degli art. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1, per non entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente.

E. 10 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Polonia è competente per la trattazione della domanda d'asilo del ricorrente ai sensi del RD III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste nel predetto. Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata.

E. 11 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 9 luglio 2025 sono revocate.

E. 12 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta. Le spese processuali di fr. 750.-, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 13 La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-5049/2025 Sentenza del 15 luglio 2025 Composizione Giudice Basil Cupa, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gregor Chatton; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Eritrea, rappresentato da Rebecca Kübler in sostituzione dell'avv. Lea Hungerbühler, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 1° luglio 2025 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) giugno 2025. Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" del 5 giugno 2025, è risultato che il richiedente aveva depositato una domanda d'asilo pregressa in Polonia il (...). A.b Il (...) giugno 2025, si è tenuto con l'interessato un colloquio personale, fondato sull'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). A.c La SEM, il 26 giugno 2025, ha presentato all'autorità polacca preposta, una domanda di ripresa in carico del richiedente sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III. La Polonia ha risposto positivamente il 30 giugno 2025 fondandosi invece sull'art. 18 par. 1 lett. c RD III. B. Con decisione datata 1° luglio 2025 - notificata il giorno seguente (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-24/1) con pure la sottoscrizione della cessazione del mandato di rappresentanza legale stipulato il 10 giugno 2025 da parte del richiedente (cfr. n. 12/1 e 25/1) - la SEM non è entrata nel merito della sua domanda d'asilo giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), con conseguente pronuncia del trasferimento del medesimo verso la Polonia ed esecuzione della predetta misura. C. Tramite il ricorso del 9 luglio 2025, in tedesco (cfr. risultanze processuali), l'interessato ha impugnato il suddetto provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), con richieste procedurali tendenti d'un canto alla sospensione dell'esecuzione della decisione avversata in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso con conseguente avviso alle autorità cantonali, e d'altro canto all'accoglimento dell'istanza di assistenza giudiziaria parziale nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel merito egli ha concluso, in via principale, all'annullamento della decisione impugnata e all'entrata nel merito della sua domanda d'asilo da parte della SEM. In via eventuale, egli ha postulato la restituzione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione. Al ricorso, sono stati annessi quali nuovi documenti, in copia, la procura con il quale si è legittimata la nuova rappresentante legale del ricorrente ed il mandato di sostituzione della medesima in favore di Rebecca Kübler del 1° luglio 2025. D. Con misure supercautelari del 9 luglio 2025, il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Nel caso concreto, il ricorrente ha introdotto il suo ricorso in lingua tedesca. Tuttavia, il Tribunale non ravvede alcuna ragione per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 prima frase PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF. Il procedimento segue quindi la lingua della decisione impugnata.

3. Il ricorso, essendo manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), nonché la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

4. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

5. L'insorgente, nel suo ricorso (cfr. n. 32, pag. 12) espone la richiesta di accordargli un termine supplementare per presentare un complemento al ricorso ed eventuali nuovi mezzi di prova. Lo stesso sarebbe da concedergli, a mente del suo rappresentante legale in quanto, a causa del breve termine di ricorso, non sarebbe stato possibile organizzare per il ricorrente un colloquio approfondito, ciò poiché in particolare egli avrebbe necessità di un traduttore, che non sarebbe stato possibile organizzare in breve tempo. Tuttavia, nel caso concreto, il Tribunale non ravvede però in che modo, il termine legalmente previsto ex art. 108 cpv. 3 LAsi, avrebbe pregiudicato l'insorgente dal diritto alla difesa. Difatti, egli ha potuto prevalersi del patrocinio di un nuovo rappresentante legale, che ha inoltrato al Tribunale un memoriale ricorsuale articolato, corposo e sufficientemente motivato. Il ricorrente poi, non sostanzia per nulla quali motivi vorrebbe ancora far valere rispettivamente quali prove egli vorrebbe ancora produrre in causa, e che non avrebbe già potuto inoltrare per lo meno con il ricorso, che sarebbero rilevanti per la fattispecie. Non s'intravvedono quindi in casu le condizioni per la concessione di un termine suppletorio per completare il gravame (cfr. a contrario gli art. 52 cpv. 2 PA e 53 PA), e la richiesta in tal senso deve conseguentemente essere respinta. 6. 6.1 Il ricorrente propone, quale conclusione eventuale, la restituzione degli atti all'autorità inferiore, in quanto quest'ultima non avrebbe chiarito e motivato dei fatti giuridicamente rilevanti a sufficienza sotto l'aspetto della clausola di sovranità e dell'esistenza di motivi umanitari nel caso concreto (cfr. ricorso, lett. b, pag. 11). Tali censure formali sono da esaminare preliminarmente, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3). 6.2 Ora, a differenza di quanto addotto dal ricorrente, dagli atti all'inserto non si evincono alcune circostanze evocate da lui per la prima volta nel suo ricorso. Invero, nell'ambito del colloquio Dublino (cfr. n. 15/4), egli non ha mai dichiarato che si sarebbe trovato più volte nel (...) da solo tra la C._______ e la Polonia, né che il suo cellulare sarebbe stato distrutto dalle autorità polacche, o ancora che le istruzioni che gli avrebbe tradotto un interprete in Polonia, non le avrebbe comprese per nulla, né che al momento del rilascio da parte delle autorità polacche, queste gli avrebbero ingiunto di lasciare il Paese (cfr. ricorso, n. 5 seg., pag. 4). Non si ravvedono degli elementi concreti e sostanziati apportati dal ricorrente nel gravame, per ritenere che quanto da lui asserito soltanto in fase ricorsuale sia verosimile, visto che si scontra con quanto da lui narrato nel corso del colloquio Dublino. Altresì, se dagli atti d'entrata al Centro federale d'asilo, si rileva che il ricorrente abbia informato di avere un fratello in Svizzera (cfr. n. 1/1), non v'è traccia dello stesso nel colloquio Dublino né men che meno il ricorrente nomina nel medesimo dei supposti cugini che avrebbe sul suolo svizzero, a cui fa riferimento per la prima volta nel ricorso, peraltro in modo del tutto generico (cfr. ricorso, n. 21, pag. 9). Non si ravvede quindi come di tali circostanze la SEM ne avrebbe dovuto tenere conto nel suo apprezzamento, essendo vieppiù osservato come la motivazione esposta nella decisione avversata in proposito (cfr. p.to II, pag. 5), visti gli atti all'incarto, non presta il fianco a critiche. Si considera inoltre come gli elementi utilizzati dall'autorità inferiore onde forgiare il proprio convincimento nel provvedimento impugnato sotto il profilo dell'art. 3 par. 2 RD III - e ciò vale anche per l'argomentazione enucleata circa il sistema d'accoglienza e di procedura vigente in Polonia - s'iscrivano palesemente nella giurisprudenza in materia resa dal Tribunale (cfr. infra consid. 8.2) e tenga conto sufficientemente degli elementi concreti del caso di specie, in particolare sia dei supposti maltrattamenti da lui subiti nel predetto Paese, sia del suo stato di salute (cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 3 segg.). 6.3 Ne discende che la SEM non ha violato il suo obbligo di stabilire in maniera completa e esatta i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), attenendosi quindi al suo obbligo inquisitorio, né ha violato il suo obbligo di motivare a sufficienza la decisione avversata. Le censure formali ricorsuali vanno di conseguenza integralmente respinte e la conclusione eventuale formulata nel ricorso disattesa.

7. Venendo ora al merito, le ricerche intraprese dalla SEM, hanno rivelato che il ricorrente aveva già depositato una domanda d'asilo precedente in Polonia il (...) (cfr. n. 7/2 e 8/1). Su tale presupposto, e le dichiarazioni rilasciate dal ricorrente nell'ambito del colloquio Dublino (cfr. n. 15/4), la suddetta autorità ha presentato all'autorità polacca competente, una richiesta di ripresa in carico basata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 16/5; cfr. anche per le condizioni la DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Benché le autorità polacche abbiano indicato una base legale differente, ovvero l'art. 18 par. 1 lett. c RD III, esse hanno in ogni caso accettato la richiesta di ripresa in carico il 30 giugno 2025 (cfr. n. 19/1), nel pieno rispetto del termine previsto all'art. 25 par. 1 RD III. Il fatto che il ricorrente abbia smentito di aver richiesto asilo in Polonia, ciò che si scontra in modo chiaro con i riscontri agli atti succitati, non è in grado di modificare la predetta conclusione. Inoltre, nel suo ricorso, il ricorrente si prevale del rapporto di dipendenza che ci sarebbe con il fratello e con la cugina ed il cugino che vivrebbero in Svizzera. A tal proposito, il Tribunale rileva già sin d'ora, come egli non si possa prevalere validamente in particolare dell'art. 16 RD III - che tra l'altro egli non cita nel ricorso - per una trattazione del suo caso da parte della Svizzera, in quanto i supposti cugini - di cui non ve n'è alcun accenno agli atti di causa né con il ricorso si sostanzia meglio in particolare di chi si tratterebbe, dove vivrebbero e con quale statuto, non rientrano nel cerchio delle persone denominate nella predetta norma, e con il presunto fratello (o sorella, come viene riportato nel ricorso in un paragrafo, cfr. n. 22, pag. 9), che non rientra nella nozione di "familiare" ai sensi dell'art. 2 lett. g RD III (come men che meno i supposti cugini), non sussiste una relazione di dipendenza come verrà motivato di seguito (cfr. infra consid. 9.6). Pertanto, la Polonia, è di principio competente per il trattamento della domanda d'asilo del ricorrente. Per il resto, si rinvia alla decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 3 seg.), che risulta sul punto sufficientemente completa e corretta. 8. 8.1 Ciò posto, occorre tuttavia esaminare se, come conclude l'insorgente nel suo memoriale ricorsuale (cfr. p.to 1, pag. 5 segg.), vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano in Polonia delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.01.2000; di seguito: CartaUE). 8.2 Nel caso concreto il ricorrente, con le sue per lo più generiche argomentazioni con ampio riferimento a diverse fonti e rapporti di organizzazioni non governative (cfr. ricorso, p.to 1.2, pag. 5 segg.), nonché partendo anche da uno stato dei fatti scorretto (cfr. supra consid. 6.2), non è in grado di capovolgere la presunzione, che la Polonia garantisca la tutela dei diritti dei richiedenti asilo, in particolare quello di trattare le loro domande secondo una procedura giusta ed equa, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza] e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE] del 30 novembre 2023 nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21, §129 segg. e p.to 2), come motivato nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 4), e come non risulta essere mai stata confutata dallo scrivente Tribunale nella sua giurisprudenza costante (cfr. ex multis le sentenze del TAF F-3756/2025 del 27 maggio 2025 consid. 3.1, F-1285/2025 del 22 maggio 2025 consid. 6, F-8111/2024 del 9 aprile 2025 consid. 3.2, F-2669/2025 del 24 aprile 2025 consid. 3.2). Visto quanto precede, non v'è da analizzare oltre neppure l'allegato rischio per il ricorrente di subire un respingimento a catena verso la C._______ (cfr. sentenza del TAF F-2669/2025 succitata consid. 3.2 con ulteriore rif. cit.). Altresì, si rimarca sul punto che la sentenza del (...) del (...) citata nel ricorso (cfr. n. 18, pag. 8), in quanto giurisprudenza di un tribunale straniero, non lega in alcun modo questo Tribunale. Di conseguenza, non risultano comprovate eventuali carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III. Come risulterà poi di seguito (cfr. infra consid. 9), il ricorrente non è stato in grado di fornire sufficienti elementi, per rendere credibile che lo Stato polacco non possa proteggere effettivamente i suoi diritti. 9. 9.1 Occorre ancora esaminare se, nella fattispecie, risulti applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311; cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg. e consid. 8.2.1), come pretende il ricorrente (cfr. ricorso, p.to 2, pag. 10 segg.). 9.2 Per contestare il suo trasferimento in Polonia, il ricorrente, anche nel suo ricorso, si prevale di presunti maltrattamenti subiti da parte delle autorità polacche durante il suo soggiorno nel detto Paese. Egli ritiene in proposito che nel caso di un suo ritorno in Polonia vi sia un serio rischio di essere imprigionato in condizioni disumane e pertanto di cadere in un'emergenza esistenziale. Altresì, supporterebbe la sua incertezza di vedere la sua domanda d'asilo trattata correttamente, visto quanto da lui già vissuto nel predetto Stato. Peraltro, sarebbe dubbioso che il ricorrente possa ricevere in Polonia i farmaci e le cure mediche e psicologiche necessarie, visti i rapporti contrari redatti da organizzazioni non governative. 9.3 Dalle dichiarazioni rese dal ricorrente nell'ambito del colloquio Dublino, si evince come il ricorrente, (...) tentativo, sia riuscito ad entrare in Polonia e abbia presentato domanda d'asilo - anche se involontariamente - e abbia potuto lasciare il suolo polacco in piena libertà e soltanto dopo (...) notti trascorse, secondo i suoi asserti in carcere (cfr. n. 15/4). Le affermazioni rese nel corso della procedura dinanzi all'autorità inferiore con riferimento a dei presunti maltrattamenti da parte delle autorità di polizia polacche (cfr. n. 15/4), non sono supportate da alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza. Pure, per quanto il ricorrente si lamenti che egli non avrebbe ricevuto assistenza legale né un interprete, tuttavia d'altro canto dalle sue allegazioni è palese come egli avrebbe potuto comunque in un'occasione avere accesso ad un interprete e che egli abbia compreso ciò che gli sarebbe stato riferito dai poliziotti presenti (cfr. n. 15/4), al contrario di quanto allegato nel ricorso (cfr. n. 6, pag. 4). Altresì, al contrario di quanto egli voglia far credere nel gravame (cfr. n. 6, pag. 4), risulta che egli abbia lasciato volontariamente - e non costretto dalle autorità polacche - la Polonia dopo soltanto (...) notti, e ciò per poter giungere in Svizzera, dove egli stesso dice di disporre di parenti. Ne discende quindi che le predette sue dichiarazioni generiche, ed a tratti anche inverosimili (cfr. anche supra consid. 6.2), risultano insufficienti per concludere che nel caso di un suo ritorno in Polonia, con verosimiglianza preponderante, egli sarebbe vittima di un trattamento contrario agli art. 3 CEDU, 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105) o 4 CartaUE. Inoltre, nel caso di un suo trasferimento in Polonia, egli non verrà trattato come un nuovo venuto, bensì verrà accolto direttamente nelle strutture ivi presenti. Ciò è dimostrato anche dall'accettazione alla domanda di ripresa in carico da parte della Polonia. Inoltre, vi è ancora da rilevare che avendo il medesimo ricorrente scelto di lasciare il predetto Paese dopo soltanto (...) notti, egli stesso si è sottratto ad ogni forma di assistenza che la Polonia avrebbe potuto offrirgli, di modo che gli asserti ricorsuali generici contrari, non sono atti a riflettere né la situazione reale del sistema d'asilo nel predetto Stato membro, né la sua messa in esecuzione. Inoltre, il Tribunale non ha alcuna ragione di mettere in dubbio che la Polonia sia uno Stato di diritto, con un sistema di giustizia funzionante. Al quale l'insorgente, che del resto nel suo brevissimo soggiorno in Polonia non ha mai addotto di essersi indirizzato, potrà rivolgersi per denunciare l'agito di alcuni funzionari di polizia nei suoi confronti, o ancora se in futuro i suoi diritti non venissero rispettati (cfr. art. 26 direttiva accoglienza). Ciò che potrà essere effettuato dal ricorrente anche con l'eventuale aiuto e sostegno di organizzazioni non governative presenti su suolo polacco. 9.4 Visto quanto precede, il Tribunale ritiene che il ricorrente non abbia fornito degli indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un suo ritorno in Polonia lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegne in violazione della direttiva accoglienza. Inoltre, egli non ha dimostrato, né reso perlomeno verosimile con elementi fondati e circostanziati, l'esistenza di un rischio concreto che le autorità polacche rifiuterebbero di riprenderlo in carico e che non porterebbero a termine l'esame della domanda di asilo in violazione della direttiva procedura. Altresì non viene presentato alcun elemento serio e concreto per ritenere che la Polonia non rispetterebbe il principio di non-respingimento e quindi non ottempererebbe ai suoi obblighi internazionali, allontanandolo verso un paese dove la sua vita, l'integrità fisica o la sua libertà sarebbero seriamente minacciate. Poiché, come già osservato sopra, la procedura di asilo e le condizioni in Polonia non risultano sistematicamente carenti, non sono a tal proposito necessari ulteriori commenti (cfr. sentenza della CGUE del 30 novembre 2023 precitata, §142). Infine, visto quanto precede, non v'è neppure luogo di richiedere delle garanzie individuali per il ricorrente come postulato nel ricorso (cfr. lett. c, pag. 11), la giurisprudenza fra l'altro non esigendolo nei confronti della Polonia. 9.5 Anche dal profilo medico, il Tribunale alla stessa stregua dell'autorità inferiore, non ravvede alcun problema di salute che risulterebbe ostativo ad un trasferimento del ricorrente in Polonia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg. confermato in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Difatti, al contrario di quanto motivato nel ricorso (cfr. n. 20, pag. 9), non si evince in alcun modo dagli atti che egli stia seguendo un trattamento psicologico, per le esperienze che lo avrebbero traumatizzato in Polonia (cfr. anche n. 15/4). Risulta invece dall'unico atto medico agli atti, che l'insorgente soffre di asma bronchiale DD allergica per la quale gli è stata prescritta una terapia farmacologica, ed alla domanda diretta del medico, ha negato la necessità di un supporto psicologico (cfr. n. 10/2). Tale predetta patologia, non risulta di una gravità tale da soddisfare i criteri della succitata giurisprudenza. Inoltre, al contrario di quanto allegato dall'insorgente, la Polonia dispone di strutture mediche adeguate perché egli possa continuare il trattamento proseguito in Svizzera per la diagnosi precitata (cfr. ex multis la sentenza del TAF F-1285/2025 precitata consid. 7.4). Se il ricorrente dovesse ritenere, anche in questo ambito, che i suoi diritti vengano violati dalle autorità polacche, apparterrà allo stesso adire le preposte vie legali presenti nel Paese, per far valere gli stessi (cfr. art. 26 in relazione all'art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). 9.6 Infine, anche se si ritenesse verosimile la presenza del fratello e dei cugini in Svizzera - allegazioni che sono sottoposte a cauzione come visto sopra (consid. 6.2) - dalla documentazione agli atti, al contrario di quanto addotto nel ricorso, non risulta né che il ricorrente sia in grado o presti una qualsivoglia assistenza indispensabile al fratello o ai cugini, né che egli sia beneficiario della medesima da parte dei predetti, che vada al di là del legame affettivo presente eventualmente tra di loro (cfr. DTF 145 I 227 consid. 3.1). Si evidenzia in tale contesto come la mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico non è sufficiente per stabilire un rapporto di dipendenza ai sensi della suddetta norma (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5; sentenza del Tribunale D-2168/2021 del 12 aprile 2023 consid. 6.4 con ulteriore rif. cit.). L'insorgente non può pertanto prevalersi neppure dell'art. 8 CEDU - né dell'art. 16 par. 1 RD III che peraltro non invoca - per opporsi validamente ad un suo trasferimento in Polonia. 9.7 Sulla scorta di quanto precede, non si ravvisano neppure indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere d'apprezzamento di cui dispone nell'ambito degli art. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1, per non entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente.

10. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Polonia è competente per la trattazione della domanda d'asilo del ricorrente ai sensi del RD III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste nel predetto. Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata.

11. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 9 luglio 2025 sono revocate.

12. Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta. Le spese processuali di fr. 750.-, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

13. La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il procedimento si svolge in italiano.

2. Il ricorso è respinto.

3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

4. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Basil Cupa Alissa Vallenari Data di spedizione: