Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 Le decisioni prese dalla SEM in materia d'asilo possono essere impugnate davanti al Tribunale, che decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi, in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA (RS 172. 021), applicabili in riferimento all'art. 37 LTAF.
E. 2 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 3 Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 4.1 Vengono fatti valere vizi di natura formale. La ricorrente domanda in subordine la restituzione degli atti alla SEM. Ella reclama una violazione della massima inquisitoria (art. 12 PA combinato con art. 6 LAsi) in quanto l'autorità inferiore non avrebbe eseguito un esame corretto e completo della fattispecie. Inoltre la ricorrente reclama una violazione del proprio diritto di essere sentita (art. 29 PA combinato con art. 6 LAsi) in quanto l'autorità inferiore non le avrebbe concesso visione di alcuni atti, a cui quest'ultima avrebbe fatto riferimento nella sua decisione. Tali censure formali sono da esaminare preliminarmente, in quanto suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5; 138 I 232 consid. 5.1).
E. 4.2 In merito all'asserita violazione del diritto di essere sentiti l'art. 26 cpv. 1 lett. a-c PA stabilisce che nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, tra le altre cose: le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità, tutti gli atti adoperati come mezzi di prova e le copie delle decisioni notificate. L'autorità può negare l'esame degli atti solamente secondo le condizioni dell'art. 27 cpv. 1 lett. a-c PA. Tra tali motivi figurano le esigenze di una inchiesta ufficiale in corso (art. 27 cpv. 1 lett. c PA). Tale circostanza è tuttavia data solamente quando la visione degli atti da parte del ricorrente potrebbe comportare un significativo ostacolo alla ricostruzione della fattispecie o qualora lo scopo della procedura potrebbe essere compromesso (DTF 115 V 297 consid. 2 f).
E. 4.2.1 Nel caso presente l'autorità inferiore si è riferita, nella decisione avversata, ad una corrispondenza avvenuta il 14 febbraio 2025 con Medic-Help BAZ Chiasso e alla quale non sarebbero stati allegati dei referti medici. Tale documentazione è stata prodotta sul portale eGov solamente l'11 marzo 2025, ovvero successivamente all'intimazione da parte del Tribunale. Benché, come si vedrà di seguito, tali atti non risulteranno determinanti per l'esito del ricorso (cfr. consid. 7.1 segg), la SEM non è stata in grado di fornire delle giustificazioni secondo l'art. 27 cpv. 1 lett. a-c PA. Pertanto la SEM è venuta meno al suo obbligo di rendere visione degli atti secondo l'art. 26 cpv. 1 PA, per cui è data una violazione del diritto di essere sentita della ricorrente.
E. 4.2.2 Tuttavia, una violazione del diritto ad essere sentiti - la quale di principio porterebbe ad una decisione di cassazione - può essere sanata dall'istanza di ricorso, qualora l'omissione sia stata colmata, il ricorrente abbia ottenuto la possibilità di presentare osservazioni, l'istanza di ricorso abbia libero potere di riesaminare i fatti e l'applicazione del diritto per la specifica questione controversa. Ciò è possibile se la violazione riscontrata non è di natura grave e se la mancanza di maturità della decisione può essere compensata da uno sforzo ragionevole dall'autorità di ricorso (cfr. DTAF 2014/22 consid. 5.3).
E. 4.2.3 Nel caso presente, il giudice istruttore non solo ha concesso visione alla ricorrente dell'atto esplicitamente richiesto nella memoria di ricorso (cfr. act. 1), ma ha addirittura fornito la visione di ulteriori mezzi di prova e concesso alla ricorrente la possibilità di prendere posizione (cfr. act. 4, 9, 13 e 15) in merito al suo stato di salute, anche in base ai nuovi mezzi prodotti. Va tuttavia precisato che durante la fase istruttoria, la SEM ha fornito indicazioni talvolta poco chiare in merito alla documentazione prodotta: nello specifico si rileva come il giudice istruttore abbia, con ordinanza del 3 aprile 2025 (cfr. act. 13), dovuto nuovamente intimare la SEM a caricare su eGov un atto apparentemente mancante e riferito a degli allegati dell'11 marzo 2025 ricevuti dalle autorità del Cantone Lucerna. Il 9 aprile 2025 la SEM ha chiarito il malinteso, indicando che gli atti menzionati sarebbero già stati precedentemente prodotti su eGov. Benché da tale comunicazione si deducano delle apparenti non conformità nella gestione dei mezzi di prova, gli atti a cui è stato fatto riferimento sono stati prodotti solamente a seguito della decisione confutata, per cui non sono risultati determinanti alla SEM per formulare la decisione. Avendo la ricorrente preso visione su tutti gli atti rilevanti in merito alla decisione avversata, in particolare la corrispondenza tra la SEM e Medic-Help del 14 febbraio 2025, la violazione del diritto di essere sentiti risulta sanata in fase di ricorso.
E. 4.3 Per quanto riguarda, invece, la presunta violazione della massima inquisitoria (art. 12 PA), la ricorrente si riferisce sempre al proprio stato di salute e menziona che l'autorità inferiore non avrebbe eseguito un esame completo della fattispecie. In particolare, la SEM non avrebbe preso in considerazione il referto F2 del 17 febbraio 2025 (cfr. SEM-atti 25/2). Secondo tale referto sarebbero stati costatati dei disturbi psicologici e vaginali in seguito ad avvenuta violenza carnale (cfr. SEM-atti 25/2, p. 2), per cui la ricorrente sarebbe stata rinviata al reparto di ginecologia. Tali circostanze sarebbero state dimostrate anche dai referti prodotti a seguito della decisione contestata (cfr. act. 13, allegati). Tuttavia, a seguito di un esame condotto dal Tribunale, non si deduce in che modo tali referti possano invalidare il giudizio dell'autorità inferiore, non essendo sufficienti per permettere l'applicazione della clausola di sovranità (art. 17 RD III; cfr. di seguito consid. 7.1 segg.). L'autorità inferiore, dunque, ha dedotto, in ottemperanza di una corretta valutazione anticipata dei mezzi di prova, che gli elementi presentati fossero sufficienti per potere formulare il proprio giudizio (cfr. ex multis sentenza del Tribunale F-1590/2025 del 7 aprile 2025 consid. 4.1). Pertanto, le allegazioni fatte valere dalla ricorrente si dimostrano infondate.
E. 4.4 Visto quanto sopra, gli atti all'incarto non rendono conto di alcun elemento che permetta di ritenere che la SEM abbia stabilito in maniera incompleta o inesatta i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) né tantomeno una ricostruzione viziata dei fatti; e quindi essa si è attenuta al suo obbligo inquisitorio. Le censure mosse a tal proposito risultano prive di fondamento. La violazione - non grave - del diritto ad essere sentiti risulta inoltre essere sanata, per cui una cassazione non risulta necessaria. Trattandosi, inoltre, di argomentazioni di fondo, queste verranno ulteriormente approfondite nell'esame materiale del ricorso (cfr. consid. 6 segg.).
E. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.
E. 5.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III. La procedura di determinazione dello Stato competente viene avviata non appena una domanda di asilo viene presentata per la prima volta in uno Stato membro (art. 20 par. 1 RD III).
E. 5.3 Nel caso di una domanda di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III).
E. 5.4 Giusta l'art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno.
E. 5.5 Dalle ricerche condotte dalla SEM è risultato che la ricorrente aveva depositato una domanda d'asilo in Polonia in data 19 dicembre 2025 (cfr. SEM-atti 6/1). Benché le autorità polacche abbiano indicato una base legale differente, ovvero l'art. 18 par. 1 lett. c RD III, esse hanno in ogni caso accettato la richiesta di ripresa in carico il 12 febbraio 2025 (cfr. art. 25 para. 1 RD III). Pertanto, le autorità polacche sono di principio competenti per il trattamento della domanda d'asilo della ricorrente.
E. 6 Occorre così appurare, qui appresso, se, ai sensi dell'art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III, possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Polonia, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito CartaUE), le quali renderebbero impossibile il trasferimento. A questo proposito va ricordato che la Polonia è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), come pure dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101) e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto, vale la presunzione che questo Stato garantisca la tutela dei diritti dei richiedenti asilo, in particolare quello di trattare le loro domande secondo una procedura giusta ed equa, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza] e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) C-228/21 del 30 novembre 2023 cifr. 129, 138s., 141, pt. 2). Secondo costante giurisprudenza di codesto Tribunale tale presunzione non risulta mai essere stata confutata (cfr. ex multis sentenza del Tribunale F-5537/2024 del 9 settembre 2024 consid. 6.1 e relativi riferimenti). Di conseguenza, non risultano comprovate eventuali carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III. Come risulterà dall'esame delle clausole di sovranità (consid. 7.1 segg.), la ricorrente non è stata in grado di fornire sufficienti elementi, per potere rendere credibile che lo Stato polacco non possa proteggere effettivamente i suoi diritti.
E. 7.1 Occorre ancora esaminare se nella fattispecie risulta applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).
E. 7.2 Per contestare il suo trasferimento in Polonia, la ricorrente si è riferita a presunti maltrattamenti subiti da parte delle autorità polacche durante il suo soggiorno in quel Paese. Inoltre, viene menzionato che la ricorrente avrebbe avuto accesso all'assistenza sanitaria solamente dopo una violenza sessuale subita, senza tuttavia ottenere un adeguato supporto psicologico. Pertanto, ella non potrebbe ottenere le cure necessarie di cui avrebbe bisogno in Polonia, vista anche la necessità di una presa in carico ginecologica.
E. 7.3 La scrivente autorità ritiene che la ricorrente non abbia fornito degli indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un suo ritorno in Polonia la esporrebbe al rischio di essere privata del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. Peraltro ella non ha dimostrato né reso verosimile con elementi fondati e circostanziali l'esistenza di un rischio concreto che le autorità polacche rifiuterebbero di riprenderla in carico e che non porterebbero a termine l'esame della domanda di asilo in violazione della direttiva procedura. Altresì non viene fatto dimostrato alcun elemento per cui la Polonia non rispetterebbe il principio di non-respingimento e quindi non ottempererebbe ai suoi obblighi internazionali, allontanandola verso un paese dove la sua vita, l'integrità fisica o la sua libertà sarebbero seriamente minacciate. Poiché, come già notato sopra, la procedura di asilo e le condizioni in Polonia non risultano sistematicamente carenti, non sono a tal proposito necessari ulteriori commenti (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21 del 30 novembre 2023 para. 142). In proposito si sottolinea ancora come, essendo la Polonia uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che la ricorrente non possa far valere i suoi diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese se ritenesse che la sua domanda non venga trattata in modo corretto, o che le autorità polacche vengano meno ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale e regolamentare, in particolare in materia di accoglienza (cfr. art. 26 direttiva accoglienza).
E. 7.4 Proseguendo, anche dal profilo medico, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale alla stessa stregua dell'autorità inferiore non ravvede alcuna problematica medica che risulterebbe ostativa di un trasferimento in Polonia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, §121 segg. riaffermando quanto stabilito in Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg.; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, 26565/06; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Benché dai referti medici prodotti (cfr. a titolo esemplare SEM-atti 25/2) si evincano chiaramente delle problematiche di natura fisica (disturbo [...]) e psicologica (effetti in seguito alla violenza carnale subita; cfr. anche act. 7, allegato), questi non risultano sufficienti per soddisfare i criteri stabiliti secondo la giurisprudenza menzionata. Inoltre la Polonia dispone di strutture mediche adeguate al trattamento delle problematiche menzionate, per cui i trattamenti iniziati in Svizzera potranno essere continuati anche in Polonia (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale F-2669/2025 del 24 aprile 2025 consid. 4.7). Se la ricorrente dovesse ritenere anche in questo ambito che i suoi diritti vengano violati dalle autorità polacche, apparterrà a ella stessa adire le preposte vie legali presenti nel paese, per far valere gli stessi (cfr. art. 26 in relazione all'art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). Anche i nuovi documenti inoltrati al termine della fase istruttoria (cfr. act. 18, allegati) non permettono di attestare con la dovuta univocità un peggioramento fisico e psicologico tale da risultare ostativo ad un trasferimento in Polonia.
E. 7.5 Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento della ricorrente verso la Polonia, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico. Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
E. 8.1 Ne discende che, a giusto titolo, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Polonia conformemente all'art. 44 Lasi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OA 1). Il ricorso deve quindi essere respinto, così come la richiesta in subordine di restituire gli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione rispettivamente per effettuare un esame nazionale della domanda di asilo.
E. 8.2 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, così come la richiesta di concedere l'effetto sospensivo risultano prive di oggetto. La violazione del diritto di essere sentito commessa da parte della SEM è stata sanata. Risulta dunque divenuta priva di oggetto la richiesta di visione degli atti circa la corrispondenza avvenuta tra la SEM e Medic-Help il 14 febbraio 2025.
E. 9 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico della ricorrente (art. 63 par. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è tutt'ora indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 par. 1 PA; cfr. sentenza del Tribunale F-7613/2025 del 3 febbraio 2025 consid. 9).
E. 10 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), ed è quindi definitiva (vedi consid. 1.1). (Dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-1285/2025 Sentenza del 22 maggio 2025 Composizione Giudici Yannick Antoniazza-Hafner (presidente del collegio), Sebastian Kempe, Aileen Truttmann, cancelliere Matthew Pydar. Parti A._______, nata il (...), Eritrea, patrocinata da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 17 febbraio 2025 / N (...). Fatti: A. La ricorrente ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 28 gennaio 2025. Da ricerche intraprese dalla Segreteria di Stato per la Migrazione (SEM) nella banca dati europea "Eurodac", è risultato che ella aveva depositato una domanda d'asilo pregressa in Polonia il 19 dicembre 2024. Il 3 febbraio 2025 la rappresentante legale della ricorrente ha segnalato alla SEM che la ricorrente avrebbe dovuto essere interrogata nell'ambito di un caso vulnerabile. Pertanto è stata richiesta un'audizione condotta da un team di genere femminile. Il 7 febbraio 2025 la ricorrente ha sostenuto un colloquio Dublino. In sede di tale colloquio le è stato concesso il diritto di essere sentita in merito ad un'eventuale responsabilità delle autorità polacche per lo svolgimento della procedura di asilo e di allontanamento in virtù del regolamento Dublino così come di un'eventuale competenza della Polonia. Il 10 febbraio 2025 la SEM ha trasmesso alle autorità polacche una richiesta di ripresa in carico sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Con scritto del 10 febbraio 2025 la rappresentante legale della ricorrente ha inoltrato una presa di posizione presso la SEM, evidenziando il presunto stato di fragilità della ricorrente. Il 12 febbraio 2025 le autorità polacche hanno accettato la ripresa in carico della ricorrente sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. c. Per decisione del 17 febbraio 2025, notificata il 19 febbraio 2025, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), ha ordinato il suo allontanamento in Polonia e l'esecuzione di questo provvedimento, rilevando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo. B. Contro tale decisione la ricorrente ha interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con gravame del 26 febbraio 2025. Ella richiede che gli atti vengano restituiti alla SEM per effettuare l'esame nazionale della domanda d'asilo o procedere con i necessari provvedimenti istruttori. Inoltre domanda che l'esecuzione dell'allontanamento venga sospesa in via supercautelare, così come la concessione dell'effetto sospensivo. Tra le altre richieste figurano la visione di una corrispondenza avvenuta tra la SEM e Medic-Help il 14 febbraio 2025. Infine, viene domandata un'esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. Il 27 febbraio 2025 il giudice istruttore ha disposto la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento della ricorrente in Polonia. Il giorno stesso sul portale eGov sono stati caricati alcuni referti medici. Il 28 febbraio 2025 il giudice istruttore ha richiesto alla SEM una presa di posizione in merito alla summenzionata corrispondenza tra questa e Medic-Help avvenuta il 14 febbraio 2025 e sullo stato di salute della ricorrente. Il giorno stesso la ricorrente ha inoltrato nuovi mezzi di prova. L'11 marzo 2025 la SEM ha caricato la corrispondenza richiesta sul portale eGov, mentre il 12 marzo 2025 ha fatto seguito la sua presa di posizione. Il 28 febbraio 2025 ha fatto seguito una presa di posizione della ricorrente nella quale essa ha reiterato la propria richiesta in merito alla documentazione prodotta dall'autorità inferiore. Con ordinanza del 3 aprile 2025 del giudice istruttore sono stati inoltrati alla rappresentante legale della ricorrente i documenti richiesti e presenti sul portale eGov. Inoltre, l'autorità inferiore è stata intimata ad inoltrare gli allegati menzionati in una corrispondenza dell'11 marzo 2025 con le autorità del Canton Lucerna. Con scritto del 9 aprile 2025 la SEM ha preso posizione sull'ordinanza del giudice istruttore del 3 aprile 2025. A tale scritto hanno fatto seguito le osservazioni della ricorrente del 22 aprile 2025. Infine, con lettera del 13 maggio 2025, la rappresentante della ricorrente ha inoltrato presso il Tribunale due nuovi mezzi di prova. Diritto: 1. 1.1 Le decisioni prese dalla SEM in materia d'asilo possono essere impugnate davanti al Tribunale, che decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi, in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA (RS 172. 021), applicabili in riferimento all'art. 37 LTAF.
2. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
3. Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 4. 4.1 Vengono fatti valere vizi di natura formale. La ricorrente domanda in subordine la restituzione degli atti alla SEM. Ella reclama una violazione della massima inquisitoria (art. 12 PA combinato con art. 6 LAsi) in quanto l'autorità inferiore non avrebbe eseguito un esame corretto e completo della fattispecie. Inoltre la ricorrente reclama una violazione del proprio diritto di essere sentita (art. 29 PA combinato con art. 6 LAsi) in quanto l'autorità inferiore non le avrebbe concesso visione di alcuni atti, a cui quest'ultima avrebbe fatto riferimento nella sua decisione. Tali censure formali sono da esaminare preliminarmente, in quanto suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5; 138 I 232 consid. 5.1). 4.2 In merito all'asserita violazione del diritto di essere sentiti l'art. 26 cpv. 1 lett. a-c PA stabilisce che nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, tra le altre cose: le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità, tutti gli atti adoperati come mezzi di prova e le copie delle decisioni notificate. L'autorità può negare l'esame degli atti solamente secondo le condizioni dell'art. 27 cpv. 1 lett. a-c PA. Tra tali motivi figurano le esigenze di una inchiesta ufficiale in corso (art. 27 cpv. 1 lett. c PA). Tale circostanza è tuttavia data solamente quando la visione degli atti da parte del ricorrente potrebbe comportare un significativo ostacolo alla ricostruzione della fattispecie o qualora lo scopo della procedura potrebbe essere compromesso (DTF 115 V 297 consid. 2 f). 4.2.1 Nel caso presente l'autorità inferiore si è riferita, nella decisione avversata, ad una corrispondenza avvenuta il 14 febbraio 2025 con Medic-Help BAZ Chiasso e alla quale non sarebbero stati allegati dei referti medici. Tale documentazione è stata prodotta sul portale eGov solamente l'11 marzo 2025, ovvero successivamente all'intimazione da parte del Tribunale. Benché, come si vedrà di seguito, tali atti non risulteranno determinanti per l'esito del ricorso (cfr. consid. 7.1 segg), la SEM non è stata in grado di fornire delle giustificazioni secondo l'art. 27 cpv. 1 lett. a-c PA. Pertanto la SEM è venuta meno al suo obbligo di rendere visione degli atti secondo l'art. 26 cpv. 1 PA, per cui è data una violazione del diritto di essere sentita della ricorrente. 4.2.2 Tuttavia, una violazione del diritto ad essere sentiti - la quale di principio porterebbe ad una decisione di cassazione - può essere sanata dall'istanza di ricorso, qualora l'omissione sia stata colmata, il ricorrente abbia ottenuto la possibilità di presentare osservazioni, l'istanza di ricorso abbia libero potere di riesaminare i fatti e l'applicazione del diritto per la specifica questione controversa. Ciò è possibile se la violazione riscontrata non è di natura grave e se la mancanza di maturità della decisione può essere compensata da uno sforzo ragionevole dall'autorità di ricorso (cfr. DTAF 2014/22 consid. 5.3). 4.2.3 Nel caso presente, il giudice istruttore non solo ha concesso visione alla ricorrente dell'atto esplicitamente richiesto nella memoria di ricorso (cfr. act. 1), ma ha addirittura fornito la visione di ulteriori mezzi di prova e concesso alla ricorrente la possibilità di prendere posizione (cfr. act. 4, 9, 13 e 15) in merito al suo stato di salute, anche in base ai nuovi mezzi prodotti. Va tuttavia precisato che durante la fase istruttoria, la SEM ha fornito indicazioni talvolta poco chiare in merito alla documentazione prodotta: nello specifico si rileva come il giudice istruttore abbia, con ordinanza del 3 aprile 2025 (cfr. act. 13), dovuto nuovamente intimare la SEM a caricare su eGov un atto apparentemente mancante e riferito a degli allegati dell'11 marzo 2025 ricevuti dalle autorità del Cantone Lucerna. Il 9 aprile 2025 la SEM ha chiarito il malinteso, indicando che gli atti menzionati sarebbero già stati precedentemente prodotti su eGov. Benché da tale comunicazione si deducano delle apparenti non conformità nella gestione dei mezzi di prova, gli atti a cui è stato fatto riferimento sono stati prodotti solamente a seguito della decisione confutata, per cui non sono risultati determinanti alla SEM per formulare la decisione. Avendo la ricorrente preso visione su tutti gli atti rilevanti in merito alla decisione avversata, in particolare la corrispondenza tra la SEM e Medic-Help del 14 febbraio 2025, la violazione del diritto di essere sentiti risulta sanata in fase di ricorso. 4.3 Per quanto riguarda, invece, la presunta violazione della massima inquisitoria (art. 12 PA), la ricorrente si riferisce sempre al proprio stato di salute e menziona che l'autorità inferiore non avrebbe eseguito un esame completo della fattispecie. In particolare, la SEM non avrebbe preso in considerazione il referto F2 del 17 febbraio 2025 (cfr. SEM-atti 25/2). Secondo tale referto sarebbero stati costatati dei disturbi psicologici e vaginali in seguito ad avvenuta violenza carnale (cfr. SEM-atti 25/2, p. 2), per cui la ricorrente sarebbe stata rinviata al reparto di ginecologia. Tali circostanze sarebbero state dimostrate anche dai referti prodotti a seguito della decisione contestata (cfr. act. 13, allegati). Tuttavia, a seguito di un esame condotto dal Tribunale, non si deduce in che modo tali referti possano invalidare il giudizio dell'autorità inferiore, non essendo sufficienti per permettere l'applicazione della clausola di sovranità (art. 17 RD III; cfr. di seguito consid. 7.1 segg.). L'autorità inferiore, dunque, ha dedotto, in ottemperanza di una corretta valutazione anticipata dei mezzi di prova, che gli elementi presentati fossero sufficienti per potere formulare il proprio giudizio (cfr. ex multis sentenza del Tribunale F-1590/2025 del 7 aprile 2025 consid. 4.1). Pertanto, le allegazioni fatte valere dalla ricorrente si dimostrano infondate. 4.4 Visto quanto sopra, gli atti all'incarto non rendono conto di alcun elemento che permetta di ritenere che la SEM abbia stabilito in maniera incompleta o inesatta i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) né tantomeno una ricostruzione viziata dei fatti; e quindi essa si è attenuta al suo obbligo inquisitorio. Le censure mosse a tal proposito risultano prive di fondamento. La violazione - non grave - del diritto ad essere sentiti risulta inoltre essere sanata, per cui una cassazione non risulta necessaria. Trattandosi, inoltre, di argomentazioni di fondo, queste verranno ulteriormente approfondite nell'esame materiale del ricorso (cfr. consid. 6 segg.). 5. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 5.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III. La procedura di determinazione dello Stato competente viene avviata non appena una domanda di asilo viene presentata per la prima volta in uno Stato membro (art. 20 par. 1 RD III). 5.3 Nel caso di una domanda di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). 5.4 Giusta l'art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno. 5.5 Dalle ricerche condotte dalla SEM è risultato che la ricorrente aveva depositato una domanda d'asilo in Polonia in data 19 dicembre 2025 (cfr. SEM-atti 6/1). Benché le autorità polacche abbiano indicato una base legale differente, ovvero l'art. 18 par. 1 lett. c RD III, esse hanno in ogni caso accettato la richiesta di ripresa in carico il 12 febbraio 2025 (cfr. art. 25 para. 1 RD III). Pertanto, le autorità polacche sono di principio competenti per il trattamento della domanda d'asilo della ricorrente. 6. Occorre così appurare, qui appresso, se, ai sensi dell'art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III, possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Polonia, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito CartaUE), le quali renderebbero impossibile il trasferimento. A questo proposito va ricordato che la Polonia è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), come pure dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101) e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto, vale la presunzione che questo Stato garantisca la tutela dei diritti dei richiedenti asilo, in particolare quello di trattare le loro domande secondo una procedura giusta ed equa, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza] e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) C-228/21 del 30 novembre 2023 cifr. 129, 138s., 141, pt. 2). Secondo costante giurisprudenza di codesto Tribunale tale presunzione non risulta mai essere stata confutata (cfr. ex multis sentenza del Tribunale F-5537/2024 del 9 settembre 2024 consid. 6.1 e relativi riferimenti). Di conseguenza, non risultano comprovate eventuali carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III. Come risulterà dall'esame delle clausole di sovranità (consid. 7.1 segg.), la ricorrente non è stata in grado di fornire sufficienti elementi, per potere rendere credibile che lo Stato polacco non possa proteggere effettivamente i suoi diritti. 7. 7.1 Occorre ancora esaminare se nella fattispecie risulta applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 7.2 Per contestare il suo trasferimento in Polonia, la ricorrente si è riferita a presunti maltrattamenti subiti da parte delle autorità polacche durante il suo soggiorno in quel Paese. Inoltre, viene menzionato che la ricorrente avrebbe avuto accesso all'assistenza sanitaria solamente dopo una violenza sessuale subita, senza tuttavia ottenere un adeguato supporto psicologico. Pertanto, ella non potrebbe ottenere le cure necessarie di cui avrebbe bisogno in Polonia, vista anche la necessità di una presa in carico ginecologica. 7.3 La scrivente autorità ritiene che la ricorrente non abbia fornito degli indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un suo ritorno in Polonia la esporrebbe al rischio di essere privata del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. Peraltro ella non ha dimostrato né reso verosimile con elementi fondati e circostanziali l'esistenza di un rischio concreto che le autorità polacche rifiuterebbero di riprenderla in carico e che non porterebbero a termine l'esame della domanda di asilo in violazione della direttiva procedura. Altresì non viene fatto dimostrato alcun elemento per cui la Polonia non rispetterebbe il principio di non-respingimento e quindi non ottempererebbe ai suoi obblighi internazionali, allontanandola verso un paese dove la sua vita, l'integrità fisica o la sua libertà sarebbero seriamente minacciate. Poiché, come già notato sopra, la procedura di asilo e le condizioni in Polonia non risultano sistematicamente carenti, non sono a tal proposito necessari ulteriori commenti (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21 del 30 novembre 2023 para. 142). In proposito si sottolinea ancora come, essendo la Polonia uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che la ricorrente non possa far valere i suoi diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese se ritenesse che la sua domanda non venga trattata in modo corretto, o che le autorità polacche vengano meno ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale e regolamentare, in particolare in materia di accoglienza (cfr. art. 26 direttiva accoglienza). 7.4 Proseguendo, anche dal profilo medico, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale alla stessa stregua dell'autorità inferiore non ravvede alcuna problematica medica che risulterebbe ostativa di un trasferimento in Polonia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, §121 segg. riaffermando quanto stabilito in Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg.; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, 26565/06; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Benché dai referti medici prodotti (cfr. a titolo esemplare SEM-atti 25/2) si evincano chiaramente delle problematiche di natura fisica (disturbo [...]) e psicologica (effetti in seguito alla violenza carnale subita; cfr. anche act. 7, allegato), questi non risultano sufficienti per soddisfare i criteri stabiliti secondo la giurisprudenza menzionata. Inoltre la Polonia dispone di strutture mediche adeguate al trattamento delle problematiche menzionate, per cui i trattamenti iniziati in Svizzera potranno essere continuati anche in Polonia (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale F-2669/2025 del 24 aprile 2025 consid. 4.7). Se la ricorrente dovesse ritenere anche in questo ambito che i suoi diritti vengano violati dalle autorità polacche, apparterrà a ella stessa adire le preposte vie legali presenti nel paese, per far valere gli stessi (cfr. art. 26 in relazione all'art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). Anche i nuovi documenti inoltrati al termine della fase istruttoria (cfr. act. 18, allegati) non permettono di attestare con la dovuta univocità un peggioramento fisico e psicologico tale da risultare ostativo ad un trasferimento in Polonia. 7.5 Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento della ricorrente verso la Polonia, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico. Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. 8. 8.1 Ne discende che, a giusto titolo, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Polonia conformemente all'art. 44 Lasi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OA 1). Il ricorso deve quindi essere respinto, così come la richiesta in subordine di restituire gli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione rispettivamente per effettuare un esame nazionale della domanda di asilo. 8.2 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, così come la richiesta di concedere l'effetto sospensivo risultano prive di oggetto. La violazione del diritto di essere sentito commessa da parte della SEM è stata sanata. Risulta dunque divenuta priva di oggetto la richiesta di visione degli atti circa la corrispondenza avvenuta tra la SEM e Medic-Help il 14 febbraio 2025.
9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico della ricorrente (art. 63 par. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è tutt'ora indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 par. 1 PA; cfr. sentenza del Tribunale F-7613/2025 del 3 febbraio 2025 consid. 9).
10. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), ed è quindi definitiva (vedi consid. 1.1). (Dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore ed all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Yannick Antoniazza-Hafner Matthew Pydar Data di spedizione: